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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 331/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, in modo da migliorare l’efficacia dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 (3) prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 (4) del Consiglio agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione. |
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(3) |
Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio d'informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente al miglioramento della protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. |
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(4) |
Il programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma. |
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(5) |
In passato, il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE (5) e 2001/924/CE (6) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni del Consiglio 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) e 2006/850/CE (10), ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma Pericle per il periodo 2002-2006 come per quello 2007-2013 sono stati conseguiti con successo. |
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(6) |
Nella sua valutazione d’impatto del 2011 che esamina se il programma Pericle debba essere continuato, la Commissione è giunta alla conclusione che il programma Pericle dovrebbe essere rinnovato migliorando gli obiettivi e la metodologia. |
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(7) |
Il suggerimento contenuto nella valutazione d’impatto era quello di proseguire e sviluppare ulteriormente le azioni a livello dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, prendendo altresì in considerazione le nuove sfide in un contesto di rigore di bilancio. Nell’ambito del nuovo programma Pericle 2020, le proposte presentate dagli Stati membri partecipanti possono includere partecipanti di paesi terzi, se la loro partecipazione è importante ai fini della protezione dell’euro. |
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(8) |
È opportuno garantire che il programma Pericle 2020 sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi e azioni pertinenti. La Commissione dovrebbe pertanto svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell’euro con le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) nel comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l’assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericle 2020. |
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(9) |
Il programma Pericle 2020 dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Conformemente a tale regolamento, le sovvenzioni non possono avere come unico scopo l’acquisto di attrezzature. Una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che s’iscrive nel quadro di politica dell’Unione. |
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(10) |
L’importanza dell’euro quale moneta di portata mondiale presuppone un’adeguata protezione a livello internazionale, che può essere conseguita mettendo a disposizione fondi per l’acquisto di attrezzature che le agenzie dei paesi terzi utilizzeranno nelle indagini sulla contraffazione monetaria dell’euro. |
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(11) |
La valutazione del programma Pericle effettuata con le parti interessate dimostra il valore aggiunto di tale programma, in termini di elevato livello di cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi terzi, come pure di complementarità con le azioni intraprese a livello nazionale, da cui deriva una maggiore efficacia. La prosecuzione del programma Pericle a livello dell’Unione dovrebbe contribuire in misura sostanziale a mantenere e migliorare ulteriormente l’elevato livello di protezione dell’euro, potenziando al contempo la cooperazione transfrontaliera, i programmi di scambio e l’assistenza. Al tempo stesso, sarà realizzato un risparmio complessivo grazie all’organizzazione collettiva delle azioni e degli appalti pubblici, rispetto a eventuali singole iniziative nazionali. |
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(12) |
La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione indipendente sull’attuazione del programma Pericle 2020 e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi. |
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(13) |
Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle 2020 dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l’euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L’azione a livello dell’Unione è necessaria e motivata, essendo un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell’euro e incentivando l’utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti. |
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(14) |
Il programma Pericle 2020 dovrebbe durare per un periodo di sette anni per allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (12). |
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(15) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma Pericle 2020, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. La Commissione dovrebbe discutere l’applicazione del presente regolamento con gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali è necessario un aumento del cofinanziamento per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell’euro. |
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(16) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma Pericle 2020 che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio, l’importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (13). |
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(17) |
Al fine di fornire un livello di flessibilità nella ripartizione dei fondi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche delle ripartizioni indicative di tali fondi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(18) |
È necessario tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’indagine delle irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. |
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(19) |
Le decisioni 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/EC, 2006/849/CE e 2006/850/CE del Consiglio dovrebbero essere abrogate. È opportuno prevedere misure transitorie per integrare gli obblighi finanziari relativi alle azioni perseguite nell’ambito di tali decisioni. |
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(20) |
È opportuno garantire una transizione agevole, senza interruzione tra il programma Pericle e il programma Pericle 2020 ed è opportuno allineare la durata del programma Pericle 2020 al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Il programma Pericle 2020 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
È istituito il programma d’azione pluriennale di promozione delle azioni per la protezione e la salvaguardia dell’euro dalla contraffazione monetaria e le relative frodi «Pericle 2020» (il «programma») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Articolo 2
Valore aggiunto
Il programma promuove attivamente la cooperazione transnazionale per la protezione dell’euro e determina un aumento di tale cooperazione all’interno e all’esterno dell’Unione, nonché con i suoi partner commerciali, prestando altresì attenzione agli Stati membri o ai paesi terzi in cui si registrano i tassi più elevati di contraffazione monetaria dell’euro, secondo quanto indicato dalle pertinenti relazioni elaborate dalle autorità competenti. Tale cooperazione contribuisce a una maggiore efficacia della protezione dell’euro mediante la condivisione delle migliori prassi, le norme comuni e la formazione specializzata comune.
Articolo 3
Obiettivo generale
L’obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell’economia dell’Unione e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.
Articolo 4
Obiettivo specifico
L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Tale obiettivo è misurato anche attraverso l’efficacia delle azioni svolte dalle autorità finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, misurata mediante il volume di banconote e monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle sanzioni comminate.
Articolo 5
Organismi ammissibili al finanziamento
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.
Articolo 6
Partecipazione al programma
1) I paesi partecipanti sono gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica.
2) Le proposte presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono estendersi a partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi generale e specifico stabiliti agli articoli 3 e 4 rispettivamente.
Articolo 7
Gruppi destinatari e azioni congiunte
1) Il programma è finalizzato alla partecipazione dei seguenti gruppi:
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a) |
il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale); |
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b) |
il personale dei servizi di informazione; |
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c) |
i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari; |
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d) |
i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore; |
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e) |
qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri. |
2) Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner con le competenze richieste, quali:
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a) |
le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE); |
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b) |
i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC); |
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c) |
il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche; |
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d) |
Europol, Eurojust e Interpol; |
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e) |
gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (14), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria; |
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f) |
le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori; |
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g) |
organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all’adesione; e |
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h) |
gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte. |
Articolo 8
Azioni ammissibili
1) Il programma prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria e promuove le migliori prassi adattate alle specificità nazionali di ciascuno Stato membro.
2) Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:
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a) |
lo scambio e la diffusione d’informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue:
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b) |
l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma, in particolare:
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c) |
sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3. |
CAPO II
QUADRO FINANZIARIO
Articolo 9
Dotazione finanziaria
1) La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 7 344 000 EUR a prezzi correnti.
2) Nell’ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono stanziati per le azioni ammissibili elencate nell’articolo 8, paragrafo 2, conformemente alla ripartizione indicativa dei fondi di cui all’allegato.
La Commissione non si discosta di più del 10 % da tale ripartizione indicativa dei fondi. Qualora si rendesse necessario il superamento di tale limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 riguardo alla modifica della ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato.
3) Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
Articolo 10
Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento
1) La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2) L’assistenza finanziaria a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all’articolo 8, paragrafo 2, è erogata sotto forma di:
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a) |
sovvenzioni; o |
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b) |
appalti pubblici. |
3) L’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.
4) Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.
5) Quando le azioni ammissibili elencate nell’articolo 8, paragrafo 2, sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.
Articolo 11
Programmi di lavoro annuali
Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali.
Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi generali e specifici di cui agli articolo 3 e 4 rispettivamente stabilendo quanto segue:
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a) |
le azioni da intraprendere, conformemente a tali obiettivi generali e specifici, inclusa la ripartizione indicativa dei fondi e le modalità di attuazione; |
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b) |
per le sovvenzioni, i principali criteri di selezione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento. |
I fondi destinati alle azioni di comunicazione a titolo del programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui esse sono connesse all’obiettivo generale stabilito all’articolo 3.
Articolo 12
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1) La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati dall’applicazione di misure preventive avverso la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, da controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, dal recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, da sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2) La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a titolo del programma.
3) L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre azioni illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma.
4) Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni e indagini conformemente alle rispettive competenze.
CAPO III
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E POTERI DELEGATI
Articolo 13
Monitoraggio e valutazione
1) Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, nell’ambito del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol.
2) La Commissione si adopera per garantire la coerenza e la complementarità tra il programma e altri programmi e azioni pertinenti a livello dell’Unione.
3) La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni pertinenti a livello dell’Unione. La Commissione diffonde con regolarità i risultati delle azioni finanziate a titolo del programma. Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari a permettere il controllo e la valutazione del programma.
4) La Commissione effettua una valutazione del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione intermedia indipendente di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e impatto), sull’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse in rapporto ai costi e sul valore aggiunto per l’Unione. La relazione di valutazione è elaborata ai fini dell’adozione di una decisione circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell’impatto a lungo termine delle misure precedenti.
5) Gli effetti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono anch’essi valutati ai fini dell’adozione di un’eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.
6) Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale di valutazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.
Articolo 14
Esercizio della delega
1) Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2) Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
3) La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4) Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5) L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Abrogazione
Le decisioni 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE sono abrogate.
Tuttavia, gli obblighi finanziari relativi alle azioni intraprese nell’ambito di tali decisioni continuano a essere disciplinati dalle stesse fino all’adempimento di tali obblighi.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 137 del 12.5.2012, pag. 7.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 marzo 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(4) Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).
(5) Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).
(6) Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).
(7) Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40).
(8) Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 42).
(9) Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).
(10) Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).
(11) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(12) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(13) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(14) Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.
(15) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(16) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
ALLEGATO
Ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate all’articolo 8, paragrafo 2
Nell’ambito della dotazione finanziaria del programma stabilita all’articolo 9, almeno il 90 % del bilancio è stanziato per le seguenti azioni ammissibili elencate all’articolo 8, paragrafo 2:
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— |
scambio e diffusione di informazioni, |
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— |
assistenza tecnica, scientifica e operativa, |
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— |
sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria. |
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5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 332/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 aprile 2008 è stato firmato, e il 22 luglio 2013 (2) concluso, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra («ASA»). L’ASA è entrato in vigore il 1o settembre 2013. |
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(2) |
È necessario stabilire norme per l’attuazione di alcune disposizioni dell’ASA e procedure per l’adozione di norme dettagliate di attuazione. |
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(3) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché gli atti di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, in linea di principio per la loro adozione si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame. Qualora l’ASA preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alle misure riguardanti i prodotti dell’agricoltura e della pesca, imperativi motivi di urgenza. |
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(4) |
L’ASA prevede che determinati prodotti dell’agricoltura e della pesca originari della Serbia possano essere importati nell’Unione applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita. |
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(5) |
Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (4), al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (6). |
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(6) |
Qualora uno Stato membro informi la Commissione di un possibile caso di frode o mancata cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la pertinente legislazione dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7). |
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(7) |
Il presente regolamento contiene misure per l’attuazione dell’ASA e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ASA. |
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(8) |
Dopo la sua entrata in vigore, l’ASA ha sostituito l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (8) («accordo interinale»), che era entrato in vigore il 1o febbraio 2010 e prevedeva l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell’ASA. Per garantire sia l’efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell’ambito dell’accordo interinale e dell’ASA, sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore dell’accordo interinale, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1) Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra («ASA»).
2) Tutti i riferimenti alle disposizioni dell’ASA che figurano nel presente regolamento si intendono fatti, ogniqualvolta applicabile, alle corrispondenti disposizioni dell’accordo interinale.
Articolo 2
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
La Commissione adotta le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 14 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 29 dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 3
Riduzioni tariffarie
1) Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
2) Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti:
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a) |
pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem; |
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b) |
pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici. |
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l’Unione e la Repubblica di Serbia, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
Articolo 5
Clausola di salvaguardia generale
Fatto salvo l’articolo 7, qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 41 dell’ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell’articolo 41 dell’ASA.
Articolo 6
Clausola di penuria
Fatto salvo l’articolo 7, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 42 dell’ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 7
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 41 e 42 dell’ASA, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.
Articolo 8
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca
1) Nonostante le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, o all’articolo 41 dell’ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.
2) Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito:
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a) |
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA; o |
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b) |
entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell’ASA, se si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA. |
Articolo 9
Vigilanza
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 32, paragrafo 2, dell’ASA, è istituita una vigilanza dell’Unione sulle importazioni delle merci elencate nell’allegato V del protocollo 3 dell’ASA. Si applica la procedura di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).
Articolo 10
Dumping e sovvenzioni
Nel caso di pratiche che possano indurre l’Unione ad adottare le misure di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione di misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e nel regolamento (CE) n. 597/2009.
Articolo 11
Concorrenza
1) Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all’articolo 73 dell’ASA.
Le misure di cui all’articolo 73, paragrafo 10, dell’ASA sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009.
2) Nel caso di una pratica che possa esporre l’Unione a misure adottate dalla Repubblica di Serbia in base all’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’ASA. Ove necessario, essa adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.
Articolo 12
Frode o mancata cooperazione amministrativa
1) Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 46 dell’ASA, provvede senza indugio:
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a) |
a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e |
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b) |
a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato. |
2) Tutte le pubblicazioni ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 5, dell’ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3) La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 46, paragrafo 4, dell’ASA.
Articolo 13
Procedura di comitato
1) Ai fini degli articoli 2, 4 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2) Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano i paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 14
Notifica
La Commissione è competente, a nome dell’Unione, per le notifiche rispettivamente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione e al Comitato di stabilizzazione e di associazione come previsto dall’ASA.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2013. Tuttavia, gli articoli 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 28 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14). L’accordo è stato pubblicato unitamente a detta decisione nella GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(6) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).
(7) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(8) GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.
(9) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).
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5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 333/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione deve riesaminare le modalità per conseguire l’obiettivo di 95 g CO2/km entro il 2020 in modo efficace sotto il profilo dei costi, comprese le formule stabilite all’allegato I di tale regolamento e le deroghe previste all’articolo 11. È opportuno che detto regolamento sia quanto più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile. |
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(2) |
L’ulteriore sviluppo del mercato a livello mondiale per le tecnologie avanzate volte a migliorare l’efficienza delle autovetture è in linea con la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2011 dal titolo «Un uso efficiente delle risorse in Europa - Iniziativa faro nel quadro della strategia Europa 2020», che sostiene la transizione verso un’economia efficiente sul piano delle risorse e a basse emissioni di carbonio per raggiungere una crescita sostenibile. |
|
(3) |
È opportuno precisare che, al fine di verificare il rispetto dell’obiettivo di 95 g CO2/km, si dovrebbe continuare a misurare le emissioni di CO2 ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e delle relative disposizioni di attuazione nonché di tecnologie innovative. |
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(4) |
Prezzi elevati dei combustibili fossili hanno un impatto negativo sulla ripresa economica e sulla sicurezza energetica e la disponibilità di energia a prezzi contenuti nell’Unione. È pertanto una priorità aumentare l’efficienza e la sostenibilità delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli commerciali leggeri, riducendo in tal modo la dipendenza dal petrolio. |
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(5) |
Visti i costi elevati di ricerca e sviluppo e i costi di produzione unitari delle prime generazioni di veicoli a bassissime emissioni, è opportuno accelerare e agevolare, a titolo provvisorio ed entro certi limiti, la loro introduzione nel mercato dell’Unione nella fase iniziale della loro commercializzazione. Attori a vari livelli dovrebbero dedicare particolare attenzione all’individuazione e alla diffusione di migliori pratiche per incentivare la domanda di veicoli a bassissime emissioni. |
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(6) |
L’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura potrebbe costituire un ostacolo alla commercializzazione di veicoli a bassissime emissioni. Garantire la costruzione di una siffatta infrastruttura nell’Unione potrebbe facilitare il lavoro delle forze del mercato e contribuire alla crescita economica in Europa. |
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(7) |
Visto l’impatto sproporzionato sui piccoli costruttori risultante dal rispetto degli obiettivi di emissioni specifiche definiti in base all’utilità dell’autoveicolo, dai notevoli oneri amministrativi connessi alla procedura di deroga e dai vantaggi marginali derivanti in termini di riduzione delle emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti da tali costruttori, i costruttori responsabili di un numero di autovetture nuove immatricolate nell’Unione inferiore a 1 000 unità all’anno dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’obiettivo per le emissioni specifiche e dell’indennità per le emissioni in eccesso. Per garantire quanto più precocemente possibile la certezza del diritto per detti costruttori, è essenziale che tale deroga si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
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(8) |
La procedura per la concessione di una deroga ai piccoli costruttori dovrebbe essere semplificata al fine di consentire una maggiore flessibilità riguardo a quando una domanda di deroga deve essere presentata da tali costruttori e a quando la Commissione deve accordare detta deroga. |
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(9) |
È opportuno mantenere la procedura per la concessione di deroghe ai costruttori di nicchia oltre il 2020. Tuttavia, per garantire che l’impegno di riduzione richiesto ai costruttori di nicchia sia in linea con quello dei grandi costruttori, è opportuno che un obiettivo inferiore del 45 % alla media delle emissioni specifiche dei costruttori di nicchia nel 2007 si applichi a decorrere dal 2020. |
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(10) |
Per permettere all’industria automobilistica di realizzare investimenti e innovazione sul lungo periodo, è opportuno fornire indicazioni riguardo alle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 443/2009 nel periodo successivo al 2020. Tali indicazioni dovrebbero essere basate su una valutazione del tasso di riduzione necessario alla luce degli obiettivi a lungo termine dell’Unione in materia di clima e delle implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture. La Commissione dovrebbe, entro il 2015, riesaminare tali aspetti e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esito del proprio riesame. La relazione dovrebbe includere, se del caso, proposte di modifica del regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di stabilire gli obiettivi in materia di emissioni di CO2 per le autovetture nuove nel periodo successivo al 2020, compresa l’eventuale definizione di obiettivi realistici e raggiungibili per il 2025, sulla base di una valutazione d’impatto esauriente che consideri il mantenimento della competitività dell’industria automobilistica e del relativo indotto, perseguendo nel contempo una chiara traiettoria di riduzione delle emissioni comparabile a quella realizzata nel periodo fino al 2020. In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione dovrebbe assicurare che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza, nonché socialmente eque e sostenibili. |
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(11) |
A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione ha l’obbligo di procedere a una valutazione d’impatto per il riesame delle procedure di prova al fine di riflettere adeguatamente il reale comportamento delle autovetture sotto il profilo delle emissioni di CO2. Occorre modificare il «nuovo ciclo di guida europeo» (NEDC) attualmente utilizzato per assicurare che sia rappresentativo delle condizioni di guida reali e per evitare che le emissioni reali di CO2 e il consumo reale di carburante siano sottostimati. È opportuno convenire il prima possibile su una nuova, più realistica e affidabile procedura di prova. Il lavoro in questa direzione sta progredendo con lo sviluppo di una procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - WLTP) nell’ambito della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, ma non è ancora stato ultimato. Per assicurare un maggiore allineamento delle emissioni specifiche di CO2 indicate per le nuove autovetture al loro effettivo valore in normali condizioni di utilizzo, è opportuno che la procedura WLTP sia applicata quanto prima. In considerazione di tale contesto, l’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce per il 2020 limiti di emissione misurati conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 e all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5). In caso di modifica delle procedure di prova, i limiti stabiliti all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 dovrebbero essere adeguati al fine di garantire un rigore comparabile per costruttori e categorie di veicoli. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe svolgere uno studio di correlazione approfondito tra il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) e il nuovo ciclo di prova WLTP al fine di garantirne la rappresentatività rispetto alle condizioni di guida reali. |
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(12) |
Nell’ottica di garantire che le emissioni mondiali effettive siano adeguatamente prese in considerazione e che i valori di CO2 misurati siano rigorosamente comparabili, la Commissione dovrebbe assicurare una precisa definizione degli elementi della procedura di prova che incidono in maniera significativa sulle emissioni di CO2 misurate, al fine di evitare il ricorso alle flessibilità del ciclo di prova da parte dei costruttori. Si dovrebbero affrontare le divergenze tra valori di emissioni di CO2 registrati in sede di omologazione ed emissioni dei veicoli in vendita, anche prendendo in considerazione una procedura di prova relativa alla conformità in servizio, che dovrebbe assicurare prove indipendenti di un campione rappresentativo di veicoli in vendita, nonché modi per far fronte ai casi di comprovata divergenza sostanziale tra emissioni di CO2 in sede di ispezione e in sede di omologazione iniziale. |
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(13) |
La formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 dovrebbe essere adeguata per garantire che il concetto di imprese collegate sia in linea con il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (6) e con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(14) |
Il regolamento (CE) n. 443/2009 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni da esso previste, secondo le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (8). A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare dette competenze agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
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(15) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 443/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(16) |
Al fine di consentirle di modificare l’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di dati e i parametri di dati, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE; completare le regole sull’interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe agli obiettivi per le emissioni specifiche, sul contenuto delle domande di deroga e sul contenuto e sulla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO2; adeguare il valore M0, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009, alla massa media delle autovetture nuove nei tre precedenti anni civili, e adeguare le formule di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(17) |
È opportuno privilegiare il metodo che prevede di stabilire l’obiettivo sulla base di una relazione lineare tra l’utilità dell’autovettura e il suo obiettivo in materia di emissioni di CO2, espresso secondo la formula stabilita all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009, in quanto ciò consente di mantenere la diversità del mercato automobilistico e la capacità dei costruttori di rispondere alle differenti esigenze dei consumatori, evitando così distorsioni ingiustificate della concorrenza. |
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(18) |
Nella valutazione d’impatto la Commissione ha valutato la disponibilità di dati relativi all’impronta e l’utilizzazione dell’impronta in quanto parametro di utilità nella formula di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009. Sulla base di detta valutazione la Commissione ha concluso che il parametro di utilità impiegato nella formula per il 2020 debba essere la massa. Tuttavia i costi inferiori e i vantaggi della scelta dell’impronta come parametro di utilità dovranno essere considerati in occasione del prossimo riesame. |
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(19) |
Le emissioni di gas a effetto serra connesse all’approvvigionamento energetico, alla produzione di veicoli e al loro smaltimento rappresentano componenti significative dell’attuale impronta globale di carbonio relativa al trasporto su strada e la loro importanza è probabilmente destinata ad aumentare notevolmente in futuro. È pertanto opportuno intraprendere azioni politiche per orientare i costruttori affinché adottino soluzioni ottimali che tengano conto, in particolare, delle emissioni di gas a effetto serra connesse alla produzione di energia fornita ai veicoli, ad esempio l’elettricità e i combustibili alternativi, e per garantire che tali emissioni a monte non intacchino i vantaggi relativi al miglioramento del consumo energetico di esercizio dei veicoli perseguito dal regolamento (CE) n. 443/2009. |
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(20) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione delle modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(21) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 443/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 443/2009 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2020 il presente regolamento fissa un obiettivo di 95 g CO2/km per il livello medio di emissioni per il nuovo parco auto misurato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 e all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 e relative misure di attuazione, e di tecnologie innovative.»; |
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2) |
all’articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Con effetto dal 1o gennaio 2012, l’articolo 4, l’articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano a un costruttore che, assieme a tutte le imprese a esso collegate, è responsabile per un numero di autovetture nuove immatricolate nell’Unione inferiore a 1 000 unità nel precedente anno civile.»; |
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3) |
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il primo trattino è sostituito dal seguente:
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4) |
all’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno in questione:
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5) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Supercrediti per l’obiettivo di 95 g di CO2/km Nel computo delle emissioni medie di CO2, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km conterà come:
per l’anno in cui è immatricolata nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, fatto salvo un limite massimo di 7,5 g CO2/km su quel periodo per ciascun costruttore.»; |
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6) |
all’articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate concernenti le procedure per il monitoraggio e la comunicazione dei dati di cui al presente articolo e l’applicazione dell’allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis al fine di modificare le prescrizioni in materia di dati e i parametri di dati di cui all’allegato II.»; |
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7) |
all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione determina mediante atti di esecuzione i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»; |
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8) |
l’articolo 11 è così modificato:
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9) |
l’articolo 12 è così modificato:
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10) |
l’articolo 13 è così modificato:
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11) |
l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1) Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
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12) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 14 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, all’articolo 11, paragrafo 8, all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi d'identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, all’articolo 11, paragrafo 8, all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, dell’articolo 11, paragrafo 8, dell’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
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13) |
all’allegato I, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:
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14) |
l’allegato II è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 109.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, sul controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione dei veicoli commerciali leggeri nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione per ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
(8) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 334/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce l’ambito di applicazione del citato regolamento e, tra l’altro, esclude dalla sua applicazione i biocidi quando sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. L’articolo 2, paragrafo 5, dovrebbe essere modificato per chiarire oltre ogni dubbio che, per «coadiuvanti tecnologici», si intendono quelli definiti nei regolamenti (CE) n. 1831/2003 (4) e (CE) n. 1333/2008 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(2) |
È opportuno modificare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), e l’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 per consentire a biocidi simili di far parte di una famiglia di biocidi se possono essere valutati in modo soddisfacente sulla base di un livello massimo di rischio e di un livello minimo di efficacia identificabili. |
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(3) |
All’articolo 19, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno chiarire che i limiti necessari da stabilire a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono limiti specifici di cessione o limiti per il contenuto di residui nei materiali a contatto con i prodotti alimentari. |
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(4) |
Per garantire la coerenza tra il regolamento (UE) n. 528/2012 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 dovrebbe essere modificato per inserire, tra i criteri di classificazione, la tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola o ripetuta di categoria 1, per impedire che sia autorizzata la messa a disposizione sul mercato per l’uso da parte del pubblico di un biocida che soddisfi i criteri per tale classificazione. L’articolo 19, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 non autorizza la messa a disposizione sul mercato per l’uso da parte del pubblico di biocidi che soddisfino i criteri di definizione di sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB») conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tuttavia, considerando che i biocidi sono spesso miscele e talvolta articoli, tali criteri si applicano solo alle sostanze. È pertanto opportuno che l’articolo 19, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 faccia riferimento ai biocidi che sono costituiti da, contenenti o capaci di generare sostanze che rispondono a tali criteri. |
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(5) |
Poiché la valutazione comparativa non è menzionata nell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno sopprimere il riferimento a tale allegato nell’articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
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(6) |
All’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012 è opportuno modificare il paragrafo 4 per correggere il riferimento incrociato all’articolo 30. |
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(7) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se tutti gli Stati membri interessati hanno raggiunto un accordo con lo Stato membro di riferimento sul riconoscimento reciproco, un biocida è autorizzato conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, o all’articolo 34, paragrafo 6, dello stesso. Tuttavia, le disposizioni relative alle decisioni di tutti gli Stati membri interessati a rilasciare autorizzazioni mediante riconoscimento reciproco sono stabilite all’articolo 33, paragrafo 3, e all’articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 35, paragrafo 3. |
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(8) |
L’articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 dispone che una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’Unione sia accompagnata dalle tariffe da pagare a norma del articolo 80, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia, le tariffe possono essere versate solo dopo le informazioni relative al loro ammontare fornite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento. Per garantire la coerenza con l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento, è opportuno sopprimere il secondo comma dell’articolo 45, paragrafo 1. |
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(9) |
L’uso del termine «smaltimento» agli articoli 52, 89 e 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 potrebbe essere fuorviante e potrebbe causare problemi di interpretazione, alla luce degli obblighi imposti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È pertanto opportuno sopprimerlo. |
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(10) |
È opportuno apportare alcune correzioni tecniche all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 528/2012, per evitare duplicazioni tra i suoi paragrafi 1 e 3 relativi al pagamento delle tariffe applicabili a norma dell’articolo 80, paragrafo 1. |
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(11) |
Il primo e il secondo comma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 si riferiscono ad autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’articolo 34, paragrafo 6, o dell’articolo 44, paragrafo 4. Tuttavia, le disposizioni relative alle decisioni per il rilascio delle autorizzazioni sono stabilite all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 33, paragrafi 3 e 4, all’articolo 34, paragrafi 6 e 7, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 44, paragrafo 5, di tale regolamento. Inoltre, il secondo comma dell’articolo 60, paragrafo 3, di tale regolamento non definisce alcun periodo per la protezione dei dati di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), che sono presentati in una domanda a norma dell’articolo 26, paragrafo 1. Pertanto è opportuno che l’articolo 60, paragrafo 3, faccia riferimento anche all’articolo 26, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 33, paragrafi 3 e 4, all’articolo 34, paragrafi 6 e 7, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 44, paragrafo 5, di tale regolamento. |
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(12) |
È opportuno modificare l’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012 per correggere il riferimento incrociato all’articolo 67. |
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(13) |
Per agevolare una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni proficui tra gli Stati membri, l’Agenzia e la Commissione, in materia di esecuzione, è opportuno affidare all’Agenzia anche il compito di fornire supporto e assistenza agli Stati membri per quanto concerne le attività di controllo e di esecuzione utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, le strutture esistenti. |
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(14) |
Al fine di consentire l’elaborazione delle domande di autorizzazioni di un biocida entro la data di approvazione di un principio attivo secondo quanto disposto dall’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’accesso del pubblico per via elettronica alle informazioni sui principi attivi di cui all’articolo 67 dello stesso dovrebbe essere possibile a decorrere dal giorno in cui la Commissione adotta il regolamento che approva il principio attivo in questione. |
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(15) |
L’articolo 77, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce le procedure per i ricorsi avverso le decisioni dell’Agenzia adottate a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, dello stesso. Tuttavia, poiché l’articolo 26, paragrafo 2, non autorizza l’Agenzia ad adottare decisioni, è opportuno sopprimere il riferimento a tale articolo nell’articolo 77, paragrafo 1. |
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(16) |
L’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012 fa riferimento ai principi attivi iscritti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). È opportuno precisare che tale articolo si applica a tutti i principi attivi per i quali la Commissione ha adottato una direttiva che li iscriva nel suddetto allegato, che le condizioni per tale iscrizione si applicano all’approvazione e che la data di approvazione è la data dell’iscrizione. |
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(17) |
L’articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 consente agli Stati membri di applicare il sistema in essi vigente per un periodo di due anni a decorrere dalla data di approvazione di un principio attivo. L’articolo 89, paragrafo 3, primo comma, dello stesso prevede che gli Stati membri garantiscano che le autorizzazioni per i biocidi siano rilasciate, modificate o revocate, entro due anni dalla data dell’approvazione di un principio attivo. Tuttavia, tenendo conto del tempo necessario per le varie fasi del processo di autorizzazione, in particolare quando un disaccordo persiste tra Stati membri sul riconoscimento reciproco e deve pertanto essere sottoposto alla Commissione per una decisione, è opportuno prorogare tali termini a tre anni e riflettere tale proroga nell’articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento. |
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(18) |
L’articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 consente agli Stati membri di applicare i loro sistemi vigenti ai principi attivi esistenti. Un biocida potrebbe contenere una combinazione di nuovi principi attivi che sono stati approvati e di principi attivi esistenti che non sono stati ancora approvati. Allo scopo di favorire l’innovazione mediante la concessione dell’accesso di tali prodotti al mercato, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad applicare i loro sistemi vigenti ai suddetti prodotti fino all’approvazione della sostanza attiva esistente e che tali prodotti siano pertanto ammissibili all’autorizzazione conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(19) |
L’articolo 89, paragrafo 4, e l’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, prevedono periodi per il ritiro progressivo dei biocidi per i quali non è stata concessa un’autorizzazione. È opportuno applicare gli stessi periodi per il ritiro progressivo di un biocida già presente sul mercato, quando è concessa un’autorizzazione ma le condizioni di quest’ultima richiedono che il biocida sia modificato. |
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(20) |
È opportuno che l’articolo 93 del regolamento (UE) n. 528/2012 chiarisca che la deroga ivi prevista si applica solo compatibilmente con le norme interne degli Stati membri. |
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(21) |
L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 è inteso a consentire l’immissione sul mercato di articoli trattati con biocidi contenenti principi attivi che, anche se non ancora approvati, sono in fase di valutazione nel contesto del programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento o sulla base di una domanda presentata a norma dell’articolo 94, paragrafo 1. Tuttavia, il riferimento nell’articolo 94, paragrafo 1, all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2012 potrebbe essere interpretato come deroga involontaria alle disposizioni sui requisiti in materia di etichettatura e di documentazione di cui all’articolo 58, paragrafi 3 e 4. È pertanto auspicabile che l’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento faccia riferimento soltanto all’articolo 58, paragrafo 2. |
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(22) |
Poiché l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si applica solo agli articoli trattati già immessi sul mercato, è stato introdotto un divieto involontario sulla maggior parte dei nuovi articoli trattati, a decorrere dal 1o settembre 2013 fino all’approvazione dell’ultimo principio attivo contenuto in tali articoli trattati. È opportuno pertanto che l’ambito di applicazione dell’articolo 94, paragrafo 1, sia ampliato per includervi i nuovi articoli trattati. Tale articolo dovrebbe prevedere un periodo di ritiro progressivo per gli articoli trattati per i quali nessuna domanda di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto pertinente è presentata entro il 1o settembre 2016. Per evitare ripercussioni negative potenzialmente gravi sugli operatori economici e nel pieno rispetto del principio della certezza del diritto, l’applicazione di tali modifiche dovrebbe essere disposta a partire dal 1o settembre 2013. |
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(23) |
L’articolo 95, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 richiede la presentazione di un fascicolo completo relativo a un principio attivo. Dovrebbe essere possibile che tale fascicolo completo includa dati di cui all’allegato III A o IV A della direttiva 98/8/CE. |
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(24) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, il diritto di fare riferimento ai dati di cui all’articolo 63, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso è esteso a tutti gli studi necessari per la valutazione del rischio per la salute umana e per l’ambiente, al fine di consentire ai potenziali soggetti pertinenti di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 2. Senza tale diritto di fare riferimento, molte potenziali persone interessate non sarebbero in grado di conformarsi all’articolo 95, paragrafo 1, in tempo per essere iscritti in tale elenco entro la data di cui all’articolo 95, paragrafo 3. Tuttavia, l’articolo 95, paragrafo 1, terzo comma, non include gli studi sul destino e il comportamento ambientale. Inoltre, poiché le potenziali persone interessate devono pagare per il diritto di fare riferimento conformemente all’articolo 63, paragrafo 3, è opportuno che esse possano beneficiare pienamente di tale diritto, trasmettendolo ai richiedenti ai fini dell’autorizzazione del biocida. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’articolo 95. |
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(25) |
L’articolo 95, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 è inteso a limitare il periodo di protezione dei dati che possono essere condivisi a decorrere dal 1o settembre 2013 ai fini della conformità con l’articolo 95, paragrafo 1, primo comma, ma che a tale data non potrebbero ancora essere condivisi al fine di supportare le domande di autorizzazione di prodotti. Tale è il caso per i dati relativi a combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per i quali non è stata presa una decisione circa l’inserimento nell’allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1o settembre 2013. È opportuno pertanto che l’articolo 95 di tale regolamento faccia riferimento a tale data. |
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(26) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’elenco pubblicato dall’Agenzia deve contenere i nomi dei partecipanti al programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza, l’articolo 95, paragrafo 2, consente a tali partecipanti di beneficiare del meccanismo di compensazione dei costi istituito in tale regolamento. È opportuno che la possibilità di usufruire di un meccanismo di compensazione dei costi sia aperta a tutte le persone che hanno presentato un fascicolo completo sul principio attivo conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 o alla direttiva 98/8/CE, o una lettera di accesso a tale fascicolo. È opportuno che essa sia aperta a coloro che hanno presentato fascicoli per ogni sostanza che non sia in se stessa un principio attivo, ma che generi principi attivi. |
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(27) |
L’articolo 95, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 vieta l’immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi per i quali il fabbricante o l’importatore («persona interessata») non siano iscritti nell’elenco di cui al suddetto articolo. In forza dell’articolo 89, paragrafo 2, e dell’articolo 93, paragrafo 2, di tale regolamento, alcuni principi attivi saranno legalmente presenti sul mercato all’interno di biocidi anche se nessun fascicolo completo sul principio attivo è ancora stato presentato. Il divieto ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, non dovrebbe applicarsi a tali principi attivi. Inoltre, se nessun fabbricante o importatore di principi attivi è iscritto nell’elenco per una sostanza per la quale è stato presentato un fascicolo completo sul principio attivo, un’altra persona dovrebbe essere autorizzata a immettere biocidi contenenti tale sostanza sul mercato, fatti salvi la presentazione di un fascicolo o di una lettera di accesso a un fascicolo da parte di tale persona o del fabbricante o dell’importatore del biocida. |
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(28) |
L’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012 dispone che l’articolo 95 si applica ai principi attivi elencati nella categoria 6 dell’allegato I di tale regolamento. Tali principi attivi sono stati inclusi in tale allegato sulla base della presentazione dei fascicoli completi sul principio attivo, ed è opportuno che i proprietari siano ammessi a beneficiare del meccanismo di compensazione dei costi istituito a norma del medesimo articolo. In futuro altre sostanze possono essere incluse in detto allegato I sulla base delle suddette presentazioni. È pertanto opportuno che la categoria 6 di detto allegato disciplini tutte le sostanze suddette. |
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(29) |
È opportuno che la descrizione di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012 dei biocidi utilizzati nei materiali a contatto con i prodotti alimentari sia coerente con la terminologia del regolamento (CE) n. 1935/2004. |
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(30) |
È opportuno precisare all’articolo 96, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che la direttiva 98/8/CE è abrogata, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 che si riferiscono alla direttiva 98/8/CE. |
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(31) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 528/2012 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
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3) |
l’articolo 19 è così modificato:
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4) |
all’articolo 23, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. L’autorità competente ricevente o, nel caso di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione dell’Unione, la Commissione vieta o limita la messa a disposizione sul mercato o l’uso di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione se la valutazione comparativa, condotta conformemente alle note tecniche di orientamento di cui all’articolo 24, dimostra che sono rispettati entrambi i seguenti criteri:»; |
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5) |
all’articolo 34, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro 365 giorni dalla convalida di una domanda, lo Stato membro di riferimento valuta la domanda, redige una relazione di valutazione conformemente all’articolo 30 e trasmette tale relazione e il sommario delle caratteristiche del biocida agli Stati membri interessati e al richiedente.»; |
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6) |
l’articolo 35, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Nel gruppo di coordinamento tutti gli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo si adoperano per giungere a un accordo sulle misure da adottare. Essi offrono al richiedente la possibilità di esporre il suo punto di vista. Se raggiungono un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione degli elementi di dissenso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di riferimento registra l’accordo nel registro per i biocidi. La procedura si considera quindi conclusa e lo Stato membro di riferimento e ciascuno Stato membro interessato autorizzano il biocida conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, o all’articolo 34, paragrafo 6, a seconda dei casi.»; |
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7) |
all’articolo 37, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel corso della procedura a norma del presente articolo, l’obbligo per gli Stati membri di autorizzare un biocida entro tre anni dalla data di approvazione di cui all’articolo 89, paragrafo 3, primo comma, è temporaneamente sospeso.»; |
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8) |
all’articolo 45, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; |
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9) |
l’articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Periodo di tolleranza Fatto salvo l’articolo 89, se un’autorità competente o, nel caso di un biocida autorizzato a livello dell’Unione, la Commissione revoca o modifica un’autorizzazione o decide di non rinnovarla, essa deve concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte, salvo quando continuare a mettere a disposizione sul mercato o a usare il biocida costituirebbe un rischio inaccettabile per la salute umana, la salute animale o l’ambiente. Il periodo di tolleranza non supera 180 giorni per la messa a disposizione sul mercato e un ulteriore periodo non superiore a 180 giorni per l’uso delle scorte dei biocidi interessati.»; |
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10) |
all’articolo 53, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 17, l’autorità competente di uno Stato membro (“Stato membro di introduzione”) concede, su richiesta del richiedente, una licenza di commercio parallelo affinché un biocida autorizzato in un altro Stato membro (“Stato membro di provenienza”) sia messo a disposizione sul mercato e usato nello Stato membro di introduzione se stabilisce, conformemente al paragrafo 3, che il biocida è identico a un biocida già autorizzato nello Stato membro di introduzione (“prodotto di riferimento”).»; |
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11) |
l’articolo 54 è così modificato:
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12) |
all’articolo 56, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 17, gli esperimenti o i test svolti a fini di ricerca e sviluppo scientifici o finalizzati ai prodotti e ai processi, che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato destinato esclusivamente all’uso in un biocida (“esperimenti” o “test”), possono essere effettuati solo nelle condizioni stabilite nel presente articolo.»; |
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13) |
all’articolo 58, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. La persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato assicura che l’etichetta rechi le informazioni elencate nel secondo comma, quando:»; |
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14) |
all’articolo 60, paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «3. Il periodo di protezione dei dati trasmessi ai fini dell’autorizzazione di un biocida contenente solo principi attivi esistenti termina dieci anni dopo il primo giorno del mese successivo alla prima decisione relativa all’autorizzazione del prodotto adottata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 33, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 34, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, o dell’articolo 44, paragrafo 5. Il periodo di protezione dei dati trasmessi ai fini dell’autorizzazione di un biocida contenente un nuovo principio attivo termina quindici anni dopo il primo giorno del mese successivo alla prima decisione relativa all’autorizzazione del prodotto adottata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 33, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 34, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, o dell’articolo 44, paragrafo 5.»; |
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15) |
all’articolo 66, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Chiunque trasmetta all’Agenzia o a un’autorità competente informazioni relative a un principio attivo o a un biocida ai fini del presente regolamento può chiedere che le informazioni nell’articolo 67, paragrafi 3 e 4, non siano rese disponibili, allegando le motivazioni per le quali la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali di tale persona o quelli di soggetti terzi interessati.»; |
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16) |
l’articolo 67 è così modificato:
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17) |
all’articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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18) |
all’articolo 77, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È possibile proporre ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 45, paragrafo 3, dell’articolo 54, paragrafi 3, 4 e 5, dell’articolo 63, paragrafo 3, e dell’articolo 64, paragrafo 1, rivolgendosi alla commissione di ricorso istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.»; |
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19) |
all’articolo 78, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le entrate dell’Agenzia di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono utilizzate per svolgere i compiti previsti dal presente regolamento, a meno che non siano per una finalità comune o un trasferimento temporaneo per garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia. Le entrate dell’Agenzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono utilizzate per svolgere i compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo per una finalità comune o un trasferimento temporaneo per garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia.»; |
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20) |
l’articolo 86 è sostituito dal seguente: «Articolo 86 Principi attivi iscritti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE I principi attivi per i quali la Commissione ha adottato direttive di iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE si considerano approvati a norma del presente regolamento alla data dell’iscrizione e sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 2. L’approvazione è soggetta alle condizioni stabilite nelle suddette direttive della Commissione.»; |
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21) |
l’articolo 89 è così modificato:
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22) |
all’articolo 92, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente: «I biocidi autorizzati conformemente agli articoli 3 o 4 della direttiva 98/8/CE sono da considerarsi autorizzati a norma dell’articolo 17 del presente regolamento.»; |
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23) |
l’articolo 93 è sostituito dal seguente: «Articolo 93 Misure transitorie relative a biocidi non compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, uno Stato membro può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione sul mercato e di uso di biocidi nel caso di un biocida non compreso nell’ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE ma rientrante in quello del presente regolamento, costituito da, contenente o capace di generare solo principi attivi che erano a disposizione sul mercato o usati in biocidi al 1o settembre 2013. La deroga si applica fino a una delle seguenti date:
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24) |
gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 94 Misure transitorie relative agli articoli trattati 1. In deroga all’articolo 58, paragrafo 2, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a una delle date seguenti:
2. In ulteriore deroga all’articolo 58, paragrafo 2, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti principi attivi diversi dalle sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo o da quelle riportate nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino al 1o marzo 2017. Articolo 95 Misure transitorie relative all’accesso al fascicolo sul principio attivo 1. A decorrere dal 1o settembre 2013, l’Agenzia mette a disposizione del pubblico e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti i principi attivi e di tutte le sostanze che generano un principio attivo, per le quali un fascicolo conforme alle disposizioni di cui all’allegato II del presente regolamento o agli allegati IIA o IVA della direttiva 98/8/CE e, quando pertinente, all’allegato IIIA di tale direttiva (il «fascicolo completo sulla sostanza») è stato presentato e accettato o convalidato da uno Stato membro in una procedura prevista dal presente regolamento o dalla direttiva (le «sostanze interessate»). Per ciascuna sostanza interessata l’elenco include inoltre tutte le persone che hanno effettuato tale presentazione o una presentazione all’Agenzia a norma del secondo comma del presente paragrafo, e indica il loro ruolo di cui al predetto comma e il tipo o i tipi di prodotto per i quali hanno effettuato la presentazione, nonché la data di iscrizione della sostanza nell’elenco. Una persona stabilita nell’Unione che fabbrica o importa una sostanza interessata, in quanto tale o in quanto componente di biocidi (“fornitore della sostanza”) oppure che fabbrica o mette a disposizione sul mercato un biocida costituito da, contenente o capace di generare la sostanza in questione (“fornitore del prodotto”), può in qualsiasi momento presentare all’Agenzia sia un fascicolo completo sulla sostanza in questione, sia una lettera di accesso al fascicolo completo sul principio attivo, oppure un riferimento a un fascicolo completo sul principio attivo per il quale tutti i periodi di protezione dei dati siano scaduti. A seguito del rinnovo dell’approvazione di un principio attivo, qualsiasi fornitore di una sostanza o di un prodotto può presentare all’Agenzia una lettera di accesso a tutti i dati che l’autorità di valutazione competente ha ritenuto fossero pertinenti ai fini del rinnovo e per i quali il periodo di protezione non sia ancora scaduto (“dati pertinenti”). L’Agenzia informa il fornitore richiedente circa le tariffe da pagare a norma dell’articolo 80, paragrafo 1. Qualora il fornitore richiedente non paghi tali tariffe entro trenta giorni, respinge la domanda e ne informa il fornitore richiedente. Quando riceve il pagamento delle tariffe di cui all’articolo 80, paragrafo 1, l’Agenzia verifica se la presentazione è in linea con il secondo comma del presente paragrafo e informa il fornitore richiedente di conseguenza. 2. A decorrere dal 1o settembre 2015, un biocida costituito da, contenente o capace di generare una sostanza interessata inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 1 non è messo a disposizione sul mercato, a meno che il fornitore della sostanza o del prodotto sia iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 1 per il tipo o i tipi di prodotto ai quali il prodotto appartiene. 3. Ai fini di una presentazione conformemente al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 63, paragrafo 3, del presente regolamento si applica a tutti gli studi tossicologici, ecotossicologici, sul destino e sul comportamento ambientale relativi alle sostanze elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007, compresi gli studi analoghi che non comportano test sui vertebrati. 4. Un fornitore di una sostanza o di un prodotto iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 1, cui è stata rilasciata una lettera di accesso ai fini del presente articolo o è stato concesso un diritto di fare riferimento a uno studio a norma del paragrafo 3, ha il diritto di autorizzare i richiedenti a far riferimento a tale lettera di accesso o a tale studio ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, per l’autorizzazione di un biocida. 5. In deroga all’articolo 60, tutti i periodi di protezione dei dati per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma per i quali non è stata adottata una decisione circa l’inserimento nell’allegato I della direttiva 98/8/CE anteriormente al 1o settembre 2013, terminano il 31 dicembre 2025. 6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle sostanze incluse nell’allegato I nelle categorie da 1 a 5 e nella categoria 7 oppure ai biocidi contenenti unicamente tali sostanze. 7. L’Agenzia aggiorna regolarmente l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A seguito del rinnovo dell’approvazione di un principio attivo, l’Agenzia rimuove dall’elenco qualsiasi fornitore di una sostanza o di un prodotto che, entro dodici mesi dal rinnovo, non abbia presentato tutti i dati pertinenti o una lettera di accesso a tutti i dati pertinenti conformemente al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo o nella domanda a norma dell’articolo 13.»; |
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25) |
all’articolo 96, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatti salvi gli articoli 86, da 89 a 93, e 95 del presente regolamento, la direttiva 98/8/CE è abrogata con effetto dal 1o settembre 2013.»; |
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26) |
all’allegato I, il titolo della categoria 6 è sostituito dal seguente: «Categoria 6 – sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE»; |
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27) |
all’allegato V, il secondo paragrafo sotto il titolo «Tipo di prodotto 4: Settore dell’alimentazione umana e animale» è sostituito dal seguente: «Prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 24), si applica a decorrere dal 1o settembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 347 del 18.12.2010, pag. 62.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo 2014.
(3) Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
(5) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(6) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(7) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(9) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(10) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
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5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 335/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La crisi economica e finanziaria mondiale senza precedenti ha seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà. Essi sperimentano problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito. |
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(2) |
Per controbilanciare gli effetti negativi della crisi sono state adottate importanti misure a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta tuttavia aumentando ed è necessario adottare opportuni provvedimenti per attenuarla mediante la massimizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca, istituito dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (3). |
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(3) |
Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare la disponibilità di risorse per l’economia, il regolamento (CE) n. 1198/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale modifica ha consentito l’aumento dei pagamenti intermedi e del saldo finale del Fondo europeo per la pesca per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 consente l’applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché taluni Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare alla fine del 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento. |
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(5) |
Gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria devono altresì beneficiare dell’aumento del tasso di cofinanziamento fino alla fine del periodo ammesso e dovrebbero essere in grado di richiederlo nelle loro richieste di pagamento del saldo finale, anche qualora l’assistenza finanziaria non sia più fornita. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 va modificato di conseguenza. |
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(7) |
In considerazione della natura della crisi senza precedenti è necessario procedere a una rapida adozione delle misure di sostegno. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato:
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1) |
all’articolo 76, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle seguenti condizioni:»; |
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2) |
all’articolo 77, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti dell’importo finale sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»; |
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3) |
l’articolo 77 bis è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 75.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 marzo 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 7).