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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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(2014/182/UE) |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio (detto «sistema di telecamera retrovisiva senza fili») per installazione sui veicoli a motore, costituito dai seguenti componenti:
La telecamera non trasmette il suono. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato, ad esempio, sulle autovetture, i torpedoni o i rimorchi e consente al conducente di vedere quello che c'è dietro. |
8528 72 40 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528 , 8528 72 e 8528 72 40 . I componenti sono considerati prodotti presentati come un assortimento per la vendita al dettaglio ai sensi della regola 3 b) poiché i vari componenti sono condizionati per soddisfare un'esigenza particolare o per svolgere un'attività specifica. L'assortimento è costituito da un apparecchio trasmittente per la televisione (sottovoce 8525 50 ), una telecamera (sottovoce 8525 80 ) e un apparecchio ricevente per la televisione (sottovoce 8528 72 ). Nessuno dei componenti conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale poiché sono tutti ugualmente importanti per eseguire la funzione cui è destinato. L'assortimento deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 72 40 come altri apparecchi riceventi per la televisione a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |
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2.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 337/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo per illuminazione elettrica (denominato «riflettore LED») in alloggiamento rettangolare in alluminio con copertura in vetro, avente dimensioni di circa 23 × 19 × 13 cm. L'articolo comprende un riflettore in alluminio ed è dotato di una staffa di supporto sul retro per la regolazione dell'angolo di illuminazione. È munito di chip LED ad alta potenza e di alimentatore con trasformatore. Ha una potenza di 95 W, un'efficienza luminosa di 100 lm/W e un'apertura del fascio di luce di 120°. L'articolo è utilizzato all'aperto per illuminare, ad esempio, paesaggi, edifici, cantieri edili, cartelloni, prati o giardini. (*1) Cfr. l'immagine. |
9405 40 99 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici 9405 , 9405 40 e 9405 40 99 . Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, come ad esempio l'ampia apertura del fascio di luce, l'articolo è destinato ad essere utilizzato per l'illuminazione di grandi superfici. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del prodotto come proiettore alla sottovoce 9405 40 10 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405 , gruppo I, terzo paragrafo]. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 40 99 nella categoria «altri apparecchi elettrici per l'illuminazione». |
(*1) L'immagine è a scopo puramente informativo.
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2.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 338/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2014
recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa i contingenti per il 2014. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca
ALLEGATO
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N. |
01/TQ43 |
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Stato membro |
Spagna |
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Stock |
USK/567EI. |
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Specie |
Brosmio (Brosme brosme) |
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Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
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Data di chiusura |
27.2.2014 |
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2.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 339/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2014
recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa i contingenti per il 2014. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014
Per la Commissione
A nome del presidente,
Lowri EVANS
Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca
ALLEGATO
|
N. |
02/TQ43 |
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Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
BLI/5B67- |
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Specie |
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
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Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
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Data di chiusura |
10.3.2014 |
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2.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 340/2014 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), c) e o),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di attuazione del regime di intervento pubblico per taluni prodotti agricoli previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
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(2) |
La parte II, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 1308/2013 introduce una serie di modifiche al sistema di intervento pubblico applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
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(3) |
Nei settori dei cereali e del riso, il concetto di centri d'intervento è stato abolito e il sorgo è soppresso dall'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico. |
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(4) |
Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere avverranno mediante un sistema di gare avviato dalla Commissione una volta raggiunti i quantitativi a prezzo fisso. |
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(5) |
Nel settore delle carni bovine, la determinazione del prezzo massimo di acquisto sarà basata sul prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro. Inoltre, l'ex categoria A relativa alle carcasse di animali maschi è stata suddivisa in nuova categoria A e in una nuova categoria Z per le carcasse di bovini e introdotta nella classificazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013; gli animali maschi di detta categoria Z saranno ammissibili all'intervento pubblico. |
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(6) |
È quindi opportuno attuare tali cambiamenti modificando in tal senso il regolamento (UE) n. 1272/2009. |
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(7) |
Poiché il concetto di centri d'intervento è stato abolito, i regolamenti (UE) n. 1125/2010 (4) e (UE) n. 162/2011 (5) della Commissione sono divenuti obsoleti. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare detti regolamenti. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:
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1) |
al titolo I, capo I, il titolo è sostituito dal seguente: «Campo di applicazione, definizione e riconoscimento dei luoghi di ammasso»; |
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2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Luoghi di ammasso all'intervento 1. I luoghi di ammasso all'intervento (“luoghi di ammasso”) in cui sono immagazzinati i prodotti acquistati all'intervento sono sotto la responsabilità degli organismi d'intervento a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 884/2006, con particolare riguardo alle responsabilità e ai controlli di cui all'articolo 2 di quest'ultimo regolamento. 2. Gli organismi d'intervento provvedono affinché i luoghi di ammasso soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono riconosciuti dagli organismi d'intervento. 3. Conformemente all'articolo 55 del presente regolamento, le informazioni concernenti i luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico.»; |
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3) |
l'articolo 3 è così modificato:
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4) |
all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
l'articolo 10 è così modificato:
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6) |
l'articolo 16 è così modificato:
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7) |
all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le carni bovine, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in ciascuno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato III, parte II.»; |
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8) |
all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso d'impossibilità di consegnare i cereali o il riso nel luogo di ammasso indicato dall'offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'organismo d'intervento designa un altro luogo di ammasso presso il quale deve avere luogo la consegna al costo più basso.»; |
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9) |
all'articolo 31, paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»; |
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10) |
all'articolo 32, paragrafo 5, il punto i) è soppresso; |
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11) |
all'articolo 47, paragrafo 3, le parole «... conformemente all'allegato I, parti IX, X e XI» sono sostituite dalle seguenti: «… conformemente all'allegato I, parti IX e XI»; |
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12) |
l'articolo 55 è così modificato:
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13) |
l'allegato I è modificato conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento; |
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14) |
l'allegato III è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento; |
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15) |
l'elenco degli allegati è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
I regolamenti (UE) n. 1125/2010 e (UE) n. 162/2011 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10).
(5) Regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d'intervento per il riso (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11).
ALLEGATO
A.
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:|
1) |
nella parte I, al secondo paragrafo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
nella parte II, la colonna intitolata «Sorgo» è soppressa; |
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3) |
la parte III è così modificata:
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4) |
la parte IV è così modificata:
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5) |
La parte V è così modificata:
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6) |
la parte IX è così modificata:
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7) |
la parte X è soppressa; |
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8) |
la parte XI è così modificata:
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B.
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:|
1) |
nella parte I, al punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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|
2) |
la parte V è sostituita dalla seguente: «PARTE V Classificazione dei prodotti Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi quali descritti nella parte I, punto 1, lettera c), del presente allegato. BELGIQUE/BELGIË Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren: Catégorie A, classe U2/ Categorie A, klasse U2 Catégorie A, classe U3/ Categorie A, klasse U3 Catégorie A, classe R2/ Categorie A, klasse R2 Catégorie A, classe R3/ Categorie A, klasse R3 Catégorie Z, classe U2/ Categorie Z, klasse U2 Catégorie Z, classe U3/ Categorie Z, klasse U3 Catégorie Z, classe R2/ Categorie Z, klasse R2 Catégorie Z, classe R3/ Categorie Z, klasse R3 БЪЛГАРИЯ Tрупове, половинки трупове: категория А, клас R2 категория А, клас R3 категория Z, клас R2 категория Z, клас R3 ČESKÁ REPUBLIKA Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl: Kategorie A, třída R2 Kategorie A, třída R3 Kategorie Z, třída R2 Kategorie Z, třída R3 DANMARK Hele og halve kroppe: Kategori A, klasse R2 Kategori A, klasse R3 Kategori Z, klasse R2 Kategori Z, klasse R3 DEUTSCHLAND Ganze oder halbe Tierkörper: Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3 Kategorie Z, Klasse U2 Kategorie Z, Klasse U3 Kategorie Z, Klasse R2 Kategorie Z, Klasse R3 EESTI Rümbad, poolrümbad: Kategooria A, klass R2 Kategooria A, klass R3 Kategooria Z, klass R2 Kategooria Z, klass R3 EIRE/IRELAND Carcases, half-carcases: Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3 ΕΛΛΑΔΑ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: Κατηγορία A, κλάση R2 Κατηγορία A, κλάση R3 Κατηγορία Z, κλάση R2 Κατηγορία Z, κλάση R3 ESPAÑA Canales o semicanales: Categoría A, clase U2 Categoría A, clase U3 Categoría A, clase R2 Categoría A, clase R3 Categoría Z, clase U2 Categoría Z, clase U3 Categoría Z, clase R2 Categoría Z, clase R3 FRANCE Carcasses, demi-carcasses: Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2 Catégorie A, classe R3 Catégorie Z, classe U2 Catégorie Z, classe U3 Catégorie Z, classe R2 Catégorie Z, classe R3 Catégorie C, classe U2 Catégorie C, classe U3 Catégorie C, classe U4 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe R4 Catégorie C, classe O3 HRVATSKA Trupovi, polovice Kategorija A, klasa U2 Kategorija A, klasa U3 Kategorija A, klasa R2 Kategorija A, klasa R3 Kategorija Z, klasa U2 Kategorija Z, klasa U3 Kategorija Z, klasa R2 Kategorija Z, klasa R3 ITALIA Carcasse e mezzene: Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3 Categoria Z, classe U2 Categoria Z, classe U3 Categoria Z, classe R2 Categoria Z, classe R3 ΚΥΠΡΟΣ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: Κατηγορία A, κλάση R2 Κατηγορία Z, κλάση R2 LATVIJA Liemeņi, pusliemeņi: A kategorija, R2 klase A kategorija, R3 klase Z kategorija, R2 klase Z kategorija, R3 klase LIETUVA Skerdenos ir skerdenų pusės: A kategorija, R2 klasė A kategorija, R3 klasė Z kategorija, R2 klasė Z kategorija, R3 klasė LUXEMBOURG Carcasses, demi-carcasses: Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2 Catégorie A, classe R3 MAGYARORSZÁG Hasított test vagy hasított féltest: A kategória, R2 osztály A kategória, R3 osztály Z kategória, R2 osztály Z kategória, R3 osztály MALTA Karkassi u nofs karkassi: Kategorija A, klassi R3 Kategorija Z, klassi R3 NEDERLAND Hele dieren, halve dieren: Categorie A, klasse R2 Categorie A, klasse R3 Categorie Z, klasse R2 Categorie Z, klasse R3 ÖSTERREICH Ganze oder halbe Tierkörper: Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3 Kategorie Z, Klasse U2 Kategorie Z, Klasse U3 Kategorie Z, Klasse R2 Kategorie Z, Klasse R3 POLSKA Tusze, półtusze: Kategoria A, klasa R2 Kategoria A, klasa R3 Kategoria Z, klasa R2 Kategoria Z, klasa R3 PORTUGAL Carcaças ou meias-carcaças Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3 Categoria Z, classe U2 Categoria Z, classe U3 Categoria Z, classe R2 Categoria Z, classe R3 ROMÂNIA Carcase, jumătăți de carcase categoria A, clasa R2 categoria A, clasa R3 categoria Z, clasa R2 categoria Z, clasa R3 SLOVENIJA Trupi, polovice trupov: Kategorija A, razred R2 Kategorija A, razred R3 Kategorija Z, razred R2 Kategorija Z, razred R3 SLOVENSKO Jatočné telá, jatočné polovičky: kategória A, akostná trieda R2 kategória A, akostná trieda R3 kategória Z, akostná trieda R2 kategória Z, akostná trieda R3 SUOMI/FINLAND Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar: Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2 Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3 Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2 Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3 SVERIGE Slaktkroppar, halva slaktkroppar: Kategori A, klass R2 Kategori A, klass R3 Kategori Z, klass R2 Kategori Z, klass R3 UNITED KINGDOM I. Great Britain Carcases, half-carcases:
II. Northern Ireland Carcases, half-carcases:
|
C.
L'elenco degli allegati del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:|
1) |
nell'allegato I, la parte V è sostituita dalla seguente: «Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta nel caso del granturco»; |
|
2) |
nell'allegato I, la parte X è soppressa. |
|
2.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 341/2014 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
219,4 |
|
MA |
56,4 |
|
|
TN |
94,7 |
|
|
TR |
89,4 |
|
|
ZZ |
115,0 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
|
MA |
39,8 |
|
|
TR |
132,9 |
|
|
ZZ |
114,3 |
|
|
0709 91 00 |
TN |
118,0 |
|
ZZ |
118,0 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
66,1 |
|
TR |
89,3 |
|
|
ZZ |
77,7 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
45,7 |
|
IL |
67,1 |
|
|
MA |
50,6 |
|
|
TN |
43,6 |
|
|
TR |
56,6 |
|
|
ZA |
60,4 |
|
|
ZZ |
54,0 |
|
|
0805 50 10 |
MA |
35,6 |
|
TR |
67,6 |
|
|
ZZ |
51,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
87,2 |
|
BR |
89,2 |
|
|
CL |
115,3 |
|
|
CN |
84,5 |
|
|
EG |
89,4 |
|
|
MK |
30,8 |
|
|
US |
176,5 |
|
|
ZZ |
96,1 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
95,7 |
|
CL |
154,5 |
|
|
CN |
52,7 |
|
|
ZA |
90,6 |
|
|
ZZ |
98,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
2.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2014
relativa alla nomina di un membro titolare lussemburghese e di due membri supplenti lussemburghesi del Comitato delle regioni
(2014/182/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo lussemburghese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Dan KERSCH. |
|
(3) |
Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Yves CRUCHTEN. Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Roby BIWER a membro titolare del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
a) |
quale membro titolare:
e |
|
b) |
quali membri supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS