ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
2 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 336/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 337/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (UE) n. 338/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

6

 

*

Regolamento (UE) n. 339/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 340/2014 della Commissione, del 1o aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 341/2014 della Commissione, del 1o aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

DECISIONI

 

 

(2014/182/UE)

 

*

Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2014, relativa alla nomina di un membro titolare lussemburghese e di due membri supplenti lussemburghesi del Comitato delle regioni

25

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio (detto «sistema di telecamera retrovisiva senza fili») per installazione sui veicoli a motore, costituito dai seguenti componenti:

una telecamera giorno/notte, con sensore CMOS e lente di 2,4 mm,

un trasmettitore di segnale video senza fili con antenna,

un ricevitore di segnale video di 2,4 GHz senza fili con dispositivo di visualizzazione a colori a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 17,8 cm (7 pollici) e una risoluzione di 480 × 240 pixel e munito di pulsanti di funzione e di interfaccia AV per collegare apparecchi audio o video esterni.

La telecamera non trasmette il suono.

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato, ad esempio, sulle autovetture, i torpedoni o i rimorchi e consente al conducente di vedere quello che c'è dietro.

8528 72 40

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528 , 8528 72 e 8528 72 40 .

I componenti sono considerati prodotti presentati come un assortimento per la vendita al dettaglio ai sensi della regola 3 b) poiché i vari componenti sono condizionati per soddisfare un'esigenza particolare o per svolgere un'attività specifica.

L'assortimento è costituito da un apparecchio trasmittente per la televisione (sottovoce 8525 50 ), una telecamera (sottovoce 8525 80 ) e un apparecchio ricevente per la televisione (sottovoce 8528 72 ). Nessuno dei componenti conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale poiché sono tutti ugualmente importanti per eseguire la funzione cui è destinato.

L'assortimento deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 72 40 come altri apparecchi riceventi per la televisione a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD).


2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 337/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo per illuminazione elettrica (denominato «riflettore LED») in alloggiamento rettangolare in alluminio con copertura in vetro, avente dimensioni di circa 23 × 19 × 13 cm.

L'articolo comprende un riflettore in alluminio ed è dotato di una staffa di supporto sul retro per la regolazione dell'angolo di illuminazione.

È munito di chip LED ad alta potenza e di alimentatore con trasformatore.

Ha una potenza di 95 W, un'efficienza luminosa di 100 lm/W e un'apertura del fascio di luce di 120°.

L'articolo è utilizzato all'aperto per illuminare, ad esempio, paesaggi, edifici, cantieri edili, cartelloni, prati o giardini.

 (*1) Cfr. l'immagine.

9405 40 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici 9405 , 9405 40 e 9405 40 99 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, come ad esempio l'ampia apertura del fascio di luce, l'articolo è destinato ad essere utilizzato per l'illuminazione di grandi superfici. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del prodotto come proiettore alla sottovoce 9405 40 10 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405 , gruppo I, terzo paragrafo].

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 40 99 nella categoria «altri apparecchi elettrici per l'illuminazione».

Image 1

(*1)  L'immagine è a scopo puramente informativo.


2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/6


REGOLAMENTO (UE) N. 338/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.


ALLEGATO

N.

01/TQ43

Stato membro

Spagna

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

Data di chiusura

27.2.2014


2.4.2014   

IT

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L 99/8


REGOLAMENTO (UE) N. 339/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione

A nome del presidente,

Lowri EVANS

Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.


ALLEGATO

N.

02/TQ43

Stato membro

Spagna

Stock

BLI/5B67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

Data di chiusura

10.3.2014


2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 340/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione per quanto riguarda talune norme in materia di intervento pubblico per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), c) e o),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di attuazione del regime di intervento pubblico per taluni prodotti agricoli previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(2)

La parte II, titolo I, capo I del regolamento (UE) n. 1308/2013 introduce una serie di modifiche al sistema di intervento pubblico applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(3)

Nei settori dei cereali e del riso, il concetto di centri d'intervento è stato abolito e il sorgo è soppresso dall'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico.

(4)

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere avverranno mediante un sistema di gare avviato dalla Commissione una volta raggiunti i quantitativi a prezzo fisso.

(5)

Nel settore delle carni bovine, la determinazione del prezzo massimo di acquisto sarà basata sul prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro. Inoltre, l'ex categoria A relativa alle carcasse di animali maschi è stata suddivisa in nuova categoria A e in una nuova categoria Z per le carcasse di bovini e introdotta nella classificazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013; gli animali maschi di detta categoria Z saranno ammissibili all'intervento pubblico.

(6)

È quindi opportuno attuare tali cambiamenti modificando in tal senso il regolamento (UE) n. 1272/2009.

(7)

Poiché il concetto di centri d'intervento è stato abolito, i regolamenti (UE) n. 1125/2010 (4) e (UE) n. 162/2011 (5) della Commissione sono divenuti obsoleti. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare detti regolamenti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

al titolo I, capo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«Campo di applicazione, definizione e riconoscimento dei luoghi di ammasso»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Luoghi di ammasso all'intervento

1.   I luoghi di ammasso all'intervento (“luoghi di ammasso”) in cui sono immagazzinati i prodotti acquistati all'intervento sono sotto la responsabilità degli organismi d'intervento a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 884/2006, con particolare riguardo alle responsabilità e ai controlli di cui all'articolo 2 di quest'ultimo regolamento.

2.   Gli organismi d'intervento provvedono affinché i luoghi di ammasso soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono riconosciuti dagli organismi d'intervento.

3.   Conformemente all'articolo 55 del presente regolamento, le informazioni concernenti i luoghi di ammasso per i cereali e il riso vengono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico.»;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti dei luoghi di ammasso»;

b)

al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

c)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente paragrafo, per “capacità minima di magazzinaggio” si intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento. La capacità minima di magazzinaggio si applica a tutti i cereali e a tutte le varietà di riso soggetti ad acquisti all'intervento.»;

4)

all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

frumento tenero, orzo e granturco: 80 tonnellate;»

5)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«v)

per i cereali e il riso, il luogo di ammasso riconosciuto per il quale è presentata l'offerta al costo più basso, tenuto conto del disposto dell'articolo 29; detto luogo di ammasso è diverso dal luogo di ammasso in cui si trova il prodotto al momento della presentazione dell'offerta;»

b)

al paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»;

6)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

Il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la gara per l'acquisto di frumento tenero, burro o latte scremato in polvere al di là del quantitativo massimo offerto di 3 milioni di tonnellate, 50 000 tonnellate o 109 000 tonnellate rispettivamente;»

ii)

la lettera b) è soppressa;

b)

è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis   La Commissione può avviare, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), la gara per l'acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione può chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato.

(*1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.»;"

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per il riso, la gara può essere limitata a varietà specifiche o ad uno o più tipi di risone di cui all'allegato II, parte I, sezione I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (“riso a grani tondi”, “riso a grani medi”, “riso a grani lunghi A” o “riso a grani lunghi B”)»;

7)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le carni bovine, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in ciascuno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato III, parte II.»;

8)

all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In caso d'impossibilità di consegnare i cereali o il riso nel luogo di ammasso indicato dall'offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'organismo d'intervento designa un altro luogo di ammasso presso il quale deve avere luogo la consegna al costo più basso.»;

9)

all'articolo 31, paragrafo 2, le parole «articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 2, paragrafo 2»;

10)

all'articolo 32, paragrafo 5, il punto i) è soppresso;

11)

all'articolo 47, paragrafo 3, le parole «... conformemente all'allegato I, parti IX, X e XI» sono sostituite dalle seguenti: «… conformemente all'allegato I, parti IX e XI»;

12)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Organismi d'intervento e luoghi di ammasso per i cereali e il riso»;

b)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è soppressa;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i luoghi di ammasso riconosciuti; nonché»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'elenco degli organismi d'intervento, l'elenco dei luoghi di ammasso e i relativi aggiornamenti sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.»;

13)

l'allegato I è modificato conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento;

14)

l'allegato III è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;

15)

l'elenco degli allegati è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I regolamenti (UE) n. 1125/2010 e (UE) n. 162/2011 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10).

(5)  Regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d'intervento per il riso (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11).


ALLEGATO

A.   

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

nella parte I, al secondo paragrafo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per orzo e granturco, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE.»;

2)

nella parte II, la colonna intitolata «Sorgo» è soppressa;

3)

la parte III è così modificata:

a)

al punto 1.1, il terzo comma è soppresso;

b)

il punto 1.2 è così modificato:

i)

alla lettera a), secondo comma, le parole «né al granturco, né al sorgo» sono sostituite dalle parole «al granturco»;

ii)

alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

iii)

alla lettera c), secondo comma, le parole «e del sorgo» sono soppresse;

iv)

alla lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le definizioni relative ai grani che presentano colorazioni del germe non si applicano né all'orzo, né al granturco.»;

v)

alla lettera e), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

vi)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Chicchi volpati

Per il frumento duro, la definizione di “chicchi volpati” è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di chicchi volpati non si applica né al frumento tenero, né all'orzo, né al granturco.»;

c)

al punto 1.3, secondo paragrafo, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

d)

il punto 1.4 è così modificato:

i)

alla lettera a), secondo comma, le parole «e di sorgo» sono soppresse;

ii)

alla lettera b), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

iii)

alla lettera c), secondo comma, le parole «o di sorgo» sono soppresse;

iv)

alla lettera f), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La definizione di chicchi cariati non si applica né all'orzo, né al granturco.»;

e)

il punto 2.5 è soppresso;

4)

la parte IV è così modificata:

a)

alla lettera a), secondo trattino, le parole «e il sorgo» sono soppresse;

b)

la lettera c) è soppressa;

5)

La parte V è così modificata:

a)

nel titolo, le parole «e del sorgo» sono soppresse;

b)

il punto 1 è così modificato:

i)

al primo comma, le parole «e di 250 g per il sorgo» sono soppresse;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La frazione trattenuta dal vaglio a maglie di 1,0 mm è divisa per mezzo di un separatore in modo da ottenere un campione di 100-200 g per il granturco. Pesare questo campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una tavola. Estrarre con una pinzetta o una spatola gli altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi scaldati per essiccamento, i chicchi germinati, i semi estranei, i chicchi avariati, le pule e le impurità di origine animale. Il chicco è quindi classificato in base alle sue condizioni.»;

iii)

al quinto comma, le parole «e di 1,8 mm di diametro per il sorgo» sono soppresse;

6)

la parte IX è così modificata:

a)

nella prima colonna della tabella I, le parole «e sorgo» sono soppresse;

b)

nella prima colonna della tabella II, le parole «e sorgo» sono soppresse;

7)

la parte X è soppressa;

8)

la parte XI è così modificata:

a)

alla lettera a), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

b)

alla lettera c), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

c)

alla lettera d), le parole «e il sorgo» sono soppresse;

d)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

se la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 % per il frumento duro e l'1 % per il frumento tenero, l'orzo e il granturco, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»;

e)

la lettera i) è soppressa.

B.   

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

nella parte I, al punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);

b)

carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi (categoria C);

c)

carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).»;

2)

la parte V è sostituita dalla seguente:

«PARTE V

Classificazione dei prodotti

Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi quali descritti nella parte I, punto 1, lettera c), del presente allegato.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe U2/

Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/

Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/

Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/

Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

categoria Z, clasa R2

categoria Z, clasa R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

kategória Z, akostná trieda R2

kategória Z, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3».

C.   

L'elenco degli allegati del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

1)

nell'allegato I, la parte V è sostituita dalla seguente:

«Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta nel caso del granturco»;

2)

nell'allegato I, la parte X è soppressa.


2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 341/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

IL

219,4

MA

56,4

TN

94,7

TR

89,4

ZZ

115,0

0707 00 05

EG

170,1

MA

39,8

TR

132,9

ZZ

114,3

0709 91 00

TN

118,0

ZZ

118,0

0709 93 10

MA

66,1

TR

89,3

ZZ

77,7

0805 10 20

EG

45,7

IL

67,1

MA

50,6

TN

43,6

TR

56,6

ZA

60,4

ZZ

54,0

0805 50 10

MA

35,6

TR

67,6

ZZ

51,7

0808 10 80

AR

87,2

BR

89,2

CL

115,3

CN

84,5

EG

89,4

MK

30,8

US

176,5

ZZ

96,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

154,5

CN

52,7

ZA

90,6

ZZ

98,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2014

relativa alla nomina di un membro titolare lussemburghese e di due membri supplenti lussemburghesi del Comitato delle regioni

(2014/182/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo lussemburghese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Dan KERSCH.

(3)

Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Yves CRUCHTEN. Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Roby BIWER a membro titolare del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro titolare:

sig. Roby BIWER, Conseiller communal de la commune de Bettembourg

e

b)

quali membri supplenti:

sig. Tom JUNGEN, Bourgmestre de la commune de Roeser

sig.ra Christine SCHWEICH, Bourgmestre de la commune de Mondercange.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)   GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.