ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.092.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 92

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
27 marzo 2014


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 179/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 187/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 188/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 191/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 194/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 195/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 197/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 199/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 202/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 203/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 204/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 205/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 207/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 208/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 209/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 210/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 211/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 212/2013, dell’8 novembre 2013, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

38

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 179/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/235/UE della Commissione, del 23 maggio 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0235: Decisione di esecuzione 2013/235/UE della Commissione, del 23 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 29).»;

2)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0056: Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 56/2013 e della decisione di esecuzione 2013/235/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3.

(2)  GU L 139 del 25.5.2013, pag. 29.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 180/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/766/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (2).

(3)

La decisione di esecuzione 2012/767/UE abroga la decisione 2006/393/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0766: Decisione di esecuzione 2012/766/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012 (GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 53).»;

2)

il testo del punto 35 (decisione 2006/393/CE della Commissione) della parte 3.2 è sostituito da quanto segue:

«32012 D 0767: Decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 54).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2012/766/UE e 2012/767/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 53.

(2)  GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 54.

(3)  GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

IT

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L 92/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 181/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda il periodo di designazione di alcuni laboratori come laboratori di riferimento dell’UE (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 41 [regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione] della parte 3.2 e al punto 90 [regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] della parte 4.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0072: Regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013 (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 26 del 26.1.2013, pag. 9.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

IT

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L 92/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 182/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1097: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012 (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) n. 142/2011 nell’accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 326 del 24.11.2012, pag. 3.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

IT

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L 92/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 183/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 e un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 357/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 riguardo alla dose minima del preparato a base di Clostridium butyricum FERM BP-2789 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori escluse le specie ovaiole (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (ATCC 74444) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da produzione di uova e a suinetti svezzati, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 1876/2006 (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products) (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell’acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(8)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 1zzzf [regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0403: Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26).»;

2)

ai punti 1zs [regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione] e 1zzn [regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0403: Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26).»;

3)

al punto1zzzzzn [regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0357: Regolamento di esecuzione (UE) n. 357/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 22).»;

4)

al punto 2zb [regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0357: Regolamento di esecuzione (UE) n. 357/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 22).»;

5)

dopo il punto 78 [regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«79.

32013 R 0230: Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito (GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1).

80.

32013 R 0306: Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5).

81.

32013 R 0308: Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 e un preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1).

82.

32013 R 0403: Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (ATCC 74444) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da produzione di uova e a suinetti svezzati, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 1876/2006 (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products) (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26).

83.

32013 R 0413: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell’acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 230/2013, (UE) n. 306/2013, (UE) n. 308/2013, (UE) n. 357/2013, (UE) n. 403/2013 e (UE) n. 413/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1.

(2)  GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5.

(3)  GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1.

(4)  GU L 109 del 19.4.2013, pag. 22.

(5)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 26.

(6)  GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 184/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, ametoctradin, Aureobasidium pullulans ceppi DSM 14940 e DSM 14941, ciproconazolo, difenoconazolo, ditiocarbammati, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpirad e tetraconazolo in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb, pyraclostrobin e trifloxystrobin in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0034: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1),

32013 R 0035: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)».

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0034: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1),

32013 R 0035: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 34/2013 e (UE) n. 35/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEENon è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali


27.3.2014   

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L 92/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 185/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Comitato misto SEE n. 6/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (1) ha soppresso il testo del punto 1 del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE.

(2)

La direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (2) e la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio (3), entrambe integrate nell’accordo SEE come trattini al punto 1 del capitolo I dell’allegato II, sono state erroneamente abrogate dalla decisione n. 6/2012.

(3)

Occorre pertanto reintegrare nell’accordo SEE la direttiva 2000/40/CE.

(4)

Occorre pertanto reintegrare nell’accordo SEE la direttiva 2001/56/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrato nell’accordo SEE, abroga, a decorrere dal 1o novembre 2014, le direttive 2000/40/CE e 2001/56/CE, che devono pertanto essere abrogate a decorrere dal 1o novembre 2014.

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 45zzr [regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione] del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«45zzs.

32000 L 0040: Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9).

45zzt.

32001 L 0056: Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21).»

Articolo 2

Il testo dei punti 45zzs (direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zzt (direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è soppresso a decorrere dal 1o novembre 2014.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 10.

(2)  GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(3)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

(4)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 186/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/277/UE della Commissione, del 21 maggio 2012, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zze [decisione 2002/840/CE della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0277: Decisione di esecuzione 2012/277/UE della Commissione, del 21 maggio 2012 (GU L 134 del 24.5.2012, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2012/277/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE  (2) .

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 134 del 24.5.2012, pag. 29.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 187/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0025: Regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 13 del 17.1.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 25/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 13 del 17.1.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 188/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 244/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 (iii)] nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 256/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0244: Regolamento (UE) n. 244/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 3),

32013 R 0256: Regolamento (UE) n. 256/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 24)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 244/2013 e (UE) n. 256/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 77 del 20.3.2013, pag. 3.

(2)  GU L 79 del 21.3.2013, pag. 24.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 189/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 59/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, che modifica, relativamente alla sostanza monensina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 115/2013 della Commissione, dell’8 febbraio 2013, che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2013 della Commissione, dell’8 febbraio 2013, che modifica, per la sostanza eprinomectina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0059: Regolamento di esecuzione (UE) n. 59/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013 (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 21),

32013 R 0115: Regolamento di esecuzione (UE) n. 115/2013 della Commissione, dell’8 febbraio 2013 (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 11),

32013 R 0116: Regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2013 della Commissione, dell’8 febbraio 2013 (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 14).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 59/2013, (UE) n. 115/2013 e (UE) n. 116/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 21 del 24.1.2013, pag. 21.

(2)  GU L 38 del 9.2.2013, pag. 11.

(3)  GU L 38 del 9.2.2013, pag. 14.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 190/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che modifica, per quanto riguarda la sostanza prednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0394: Regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013 (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 17),

32013 R 0406: Regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 42).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 394/2013 e (UE) n. 406/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 118 del 30.4.2013, pag. 17.

(2)  GU L 121 del 3.5.2013, pag. 42.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 191/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/262/UE della Commissione, del 4 giugno 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15qb (decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32013 D 0262: Decisione di esecuzione 2013/262/UE della Commissione del 4 giugno 2013 (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 52).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/262/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione n. 162/2013 del Comitato misto SEE, dell’8 ottobre 2013 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 52.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali

(3)  GU L 58 del 27.2.2014, pag. 15.


27.3.2014   

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L 92/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 192/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0348: Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013 (GU L 108 dell’18.4.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 348/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 108 del 18.4.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 193/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il mercurio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0847: Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione del 19 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 847/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 253 del 20.9.2012, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 194/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/204/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzn (decisione 2013/85/UE della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12zzo.

32013 D 0204: Decisione 2013/204/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/204/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 117 del 27.4.2013, pag. 18.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali


27.3.2014   

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L 92/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 195/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 344/2013 della Commissione, del 4 aprile 2013, che modifica gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1), rettificato dalla GU L 142 del 29.5.2013, pag. 10.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 1a [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«modificato da:

32013 R 0344: Regolamento (UE) n. 344/2013 della Commissione del 4 aprile 2013 (GU L 114 del 25.4.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 142 del 29.5.2013, pag. 10

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 344/2013 (rettificato dalla GU L 142 del 29.5.2013, pag. 10) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9o novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 114 del 25.4.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 196/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 483/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 1a [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0483: Regolamento (UE) n. 483/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 8)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 483/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 139 del 25.5.2013, pag. 8.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 197/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0002: Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013 (GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 10)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/2/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 10.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 198/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 164/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande spiritose non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9 [regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0164: Regolamento (UE) n. 164/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012 (GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 164/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 199/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (1).

(2)

La decisione di esecuzione 2012/733/UE abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la decisione 2003/8/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e che occorre pertanto abrogare ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato V dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato V dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 2 (Regolamento (CE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«2a.

32012 D 0733: Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21)».

2.

Il testo del punto 7 (Decisione 2003/8/CE della Commissione) è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2014.

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2012/733/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9o novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21.

(2)  GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920 – 1 980 MHz e 2 110 – 2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czh (Decisione 2010/267/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czi.

32012 D 0688: Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920 - 1 980 MHz e 2 110 - 2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84)».

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2012/688/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9o novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 201/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione 2010/167/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, relativa all’autorizzazione dei sistemi per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 26 l (raccomandazione 2010/572/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«26 m.

32010 H 0167: Raccomandazione 2010/167/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, relativa all’autorizzazione dei sistemi per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 42).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2010/167/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 72 del 20.3.2010, pag. 42.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 202/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/21/UE della Commissione, del 18 dicembre 2012, relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 24fa [Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«24fb.

32013 D 0021: Decisione 2013/21/UE della Commissione, del 18 dicembre 2012, relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida (GU L 19 del 22.1.2013, pag. 1)».

Articolo 2

I testi della decisione 2013/21/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 19 del 22.1.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 203/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/511/UE della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 66he [Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«—

32013 R 0104: Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 13)».

2.

Al punto 66hf (Decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0511: Decisione di esecuzione 2013/511/UE della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica la decisione C (2010) 774 della Commissione per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)».

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 34 del 5.2.2013, pag. 13.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 204/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 abroga il regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 66wc [Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«—

32013 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013 (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23)».

2.

Il testo del primo trattino (Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione) del punto 66wc (Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23.

(2)  GU L 273 del 19.10.2010, pag. 4.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 205/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0659: Regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 (GU L 190 dell’11.7.2013, pag. 54)».

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 190 dell’11.7.2013, pag. 54.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio (1), che è integrato nell’accordo SEE, è scaduto il 31 dicembre 2003, occorre eliminare dall’accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(2)

Poiché il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e la cui validità era stata prorogata dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (3), è scaduto il 31 marzo 2005, occorre eliminare dall’accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(3)

Poiché la decisione 2496/96/CECA della Commissione (4), che è integrata nell’accordo SEE, è scaduta il 22 luglio 2002, occorre eliminare dall’accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 1aa (Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione), 1b [Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio] e 1ca [Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio] dell’allegato XV dell’accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (5).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(3)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(4)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 207/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/295/UE della Commissione, del 17 giugno 2013, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 2d (Decisione 2006/799/CE della Commissione), 2da (Decisione 2007/64/CE della Commissione), 2y (Decisione 2009/544/CE della Commissione) e 2zc (Decisione 2009/543/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0295: Decisione 2013/295/UE della Commissione, del 17 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 57)».

2.

Ai punti 2f (Decisione 2009/567/CE della Commissione), 2 g (Decisione 2009/563/CE della Commissione), 2i (Decisione 2009/568/CE della Commissione), 2 j (Decisione 2009/300/CE della Commissione), 2k (Decisione 2009/607/CE della Commissione), 2 m (Decisione 2009/578/CE della Commissione), 2o (Decisione 2011/331/UE della Commissione), 2p (Decisione 2009/564/CE della Commissione), 2w (Decisione 2009/598/CE della Commissione), 2za (Decisione 2009/967/CE della Commissione), 2zb (Decisione 2010/18/CE della Commissione) e 2zd (Decisione 2009/894/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 D 0295: Decisione 2013/295/UE della Commissione, del 17 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 57)».

Articolo 2

I testi della decisione 2013/295/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 167 del 19.6.2013, pag. 57.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 208/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2zi.

32013 D 0250: Decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6)».

Articolo 2

I testi della decisione 2013/250/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 209/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32c (Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0255: Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione del 20 marzo 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 19)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 255/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 79 del 21.3.2013, pag. 19.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 210/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 557/2013 abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 17b [Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0557: Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 557/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16.

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


27.3.2014   

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L 92/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 211/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni, e il regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda l’iscrizione di tali pratiche nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 47 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 9 [Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0144: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56)».

2.

Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0144: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56)».

3.

Dopo il punto 12 [Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«13.

32013 R 0172: Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 144/2013 e (UE) n. 172/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56.

(2)  GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali


27.3.2014   

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L 92/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 47 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 11 [Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 0579: Regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012 (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 4).

32012 R 1185: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 18)».

2.

Il testo dell’adattamento al punto 11 è sostituito da quanto segue:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 70 bis è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 70 bis, paragrafo 2, e all’articolo 70 bis, paragrafo 4.»

b)

Nella tabella della parte A dell’allegato X è inserito quanto segue:

»in norvegese:

«sulfitter» o «svoveldioksid»

«egg», «eggprotein», «eggprodukt», «egglysozym» o «eggalbumin»

«melk», «melkeprodukt», «melkekasein» o «melkeprotein» »

c)

Nella tabella dell’allegato Xa è aggiunto quanto segue:

«NO

«bearbeidingsvirksomhet» o «vinprodusent»

«bearbeidet av» » »

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 579/2012 e (UE) n. 1185/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 171 del 30.6.2012, pag. 4.

(2)  GU L 338 del 12.12.2012, pag. 18.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.