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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.090.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 301/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2014
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 gennaio 2012 il Regno di Danimarca ha presentato, a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, un fascicolo all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del regolamento in questione (di seguito «fascicolo conforme all’allegato XV»). In tale fascicolo viene dimostrato che l’esposizione al cromo VI, ove contenuto negli articoli in cuoio o negli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute, comporta un rischio per la salute umana. I composti del cromo VI possono determinare nuovi casi di sensibilizzazione e provocare una risposta allergica. Il fascicolo dimostra che occorre intervenire a livello dell’Unione. |
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(2) |
I composti del cromo VI si possono formare nel cuoio mediante l’ossidazione dei composti del cromo III aggiunti in alcuni processi di concia per favorire la reticolazione delle subunità del collagene al fine di aumentare la stabilità dimensionale del cuoio nonché la sua resistenza all’azione meccanica e al calore. Secondo quanto riportato nel fascicolo conforme all’allegato XV i meccanismi e le condizioni che determinano la formazione del cromo VI sono noti e la maggior parte delle concerie nell’Unione ha già elaborato e dato ampia attuazione a misure volte a controllarne e ridurne al minimo la formazione. |
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(3) |
Il 28 novembre 2012 il Comitato per la valutazione dei rischi ha adottato per consenso il parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all’allegato XV. Secondo tale parere detta restrizione costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione, in termini sia di efficacia sia di fattibilità, per affrontare i rischi individuati rappresentati dai composti del cromo VI contenuti nel cuoio. Nel suo parere il Comitato per la valutazione dei rischi ha tuttavia proposto di modificare tale restrizione sopprimendo la nozione di contatto diretto e prolungato con la cute originariamente contenuta nel fascicolo conforme all’allegato XV. |
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(4) |
La restrizione proposta riguarda il rischio di sensibilizzazione cutanea indotto dal contatto diretto o indiretto della cute con articoli in cuoio o articoli con parti in cuoio contenenti cromo VI. Nei soggetti già sensibilizzati tale contatto può provocare una risposta allergica anche a concentrazioni inferiori rispetto a quelle necessarie all’induzione di detta sensibilizzazione. |
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(5) |
La restrizione proposta dovrebbe riguardare gli articoli in cuoio e gli articoli con parti in cuoio, utilizzati da consumatori o lavoratori, che vengono a contatto con la cute in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. |
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(6) |
Il metodo di riferimento EN ISO 17075 è l’unico metodo di analisi attualmente disponibile e riconosciuto a livello internazionale in grado di rilevare la presenza di cromo VI nel cuoio, compreso quello contenuto in articoli in cuoio. Il limite di determinazione del metodo di riferimento EN ISO 17075 è pari a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) di cromo VI sul peso totale secco del cuoio. A fini di monitoraggio e attuazione è quindi giustificato fissare tale soglia per la restrizione dell’immissione sul mercato degli articoli in cuoio o di quelli con parti in cuoio è quindi giustificato ai fini di verificabilità e attuabilità. |
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(7) |
In base al parere del comitato per la valutazione dei rischi, la soglia di 3 mg/kg (0,0003 % in peso) di cromo VI sul peso totale secco del cuoio corrisponde ad esposizioni superiori al livello più basso a cui si osserva un effetto avverso in grado di provocare una reazione. Secondo il parere di tale comitato, questa soglia dovrebbe essere efficace all’80 % nel ridurre l’insorgenza di nuovi casi di dermatite allergica dovuta all’esposizione al cromo VI contenuto in articoli in cuoio. |
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(8) |
L’efficacia della restrizione sul numero dei casi di allergia da cromo può essere determinata tenendo sotto controllo i casi di dermatite allergica dovuta all’esposizione al cromo VI. Qualora la prevalenza dell’allergia non diminuisca o qualora divenga disponibile un metodo d’analisi in grado di individuare quantitativi inferiori di cromo VI e tale metodo sia riconosciuto come affidabile, sarà opportuno riesaminare tale restrizione. |
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(9) |
Il 6 marzo 2013 il Comitato per l’analisi socioeconomica ha adottato per consenso il parere sulla proposta di restrizione di cui al fascicolo conforme all’allegato XV. Secondo il parere di tale comitato la restrizione, quale modificata dal Comitato di valutazione dei rischi, costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra vantaggi e costi socioeconomici che essa comporta. |
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(10) |
Il Forum per lo scambio d'informazioni sull’applicazione è stato consultato nel corso della procedura di restrizione. |
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(11) |
L’8 aprile 2013 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del Comitato per la valutazione dei rischi e del Comitato per l’analisi socioeconomica, in base ai quali la Commissione ha concluso che la presenza di composti del cromo VI negli articoli in cuoio e in quelli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute comporta un rischio inaccettabile per la salute umana che deve essere affrontato a livello dell’Unione. L’impatto socioeconomico della restrizione, compresa la disponibilità di alternative, è stato preso in considerazione. |
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(12) |
La restrizione relativa all’immissione di articoli usati sul mercato imporrebbe un onere eccessivo sui consumatori che rivendono tali articoli. Inoltre, data la natura di tali operazioni, sarebbe difficile fare rispettare detta restrizione. Di conseguenza, quest’ultima non si applica agli articoli in cuoio o a quelli con parti in cuoio che erano nella fase di uso finale nell’Unione prima dell’applicazione del presente regolamento. |
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(13) |
È opportuno prevedere un periodo di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarsi al regolamento, anche per quanto riguarda gli articoli già presenti nella catena di approvvigionamento, scorte comprese. |
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(14) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, colonna 2, voce 47, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2014
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell’autorizzazione ROAL Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896). Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti nell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
Nel suo parere del 9 ottobre 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo migliora sensibilmente la resa degli animali. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2013; 11(10):3432.
ALLEGATO
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Numero di identificazio-ne dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizza-zione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a20 |
ROAL Oy |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 |
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Polli da ingrasso |
— |
20 000 BU |
— |
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15 aprile 2024 |
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Suinetti |
10 000 BU |
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(1) 1 BU è il quantitativo di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da un substrato di beta-glucano d’orzo, al secondo, a 50 °C e con pH 4,8.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 303/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea in tale periodo. |
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(2) |
I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio finanziario 2013 (dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione europea ammonta a 872685 USD. |
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(3) |
L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Di conseguenza, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione deve mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I tre prodotti indicati nell’allegato I devono perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni deve essere modificata e fissata allo 0,35 %. |
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(4) |
L’effetto di un dazio doganale supplementare dello 0,35 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 872 685 USD. |
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(5) |
Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le ritorsioni commerciali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:
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(1) |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 È istituito un dazio ad valorem dello 0,35 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*1), sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento. |
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(2) |
L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
«ALLEGATO I
I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 (2).
0710 40 00
9003 19 30
8705 10 00
6204 62 31
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 304/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2014
relativo all’autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 e Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell’Unione in quanto additivi per l’insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento. |
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(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003, i preparati di Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 e Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 sono stati iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio destinati a tutte le specie animali. |
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(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l’insilaggio». Dette domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 23 maggio 2012 (2), del 10 settembre 2013 (3) e del 10 ottobre 2013 (4) che, nelle condizioni di impiego proposte, i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che i preparati di Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 e Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 possono incrementare la produzione di insilati. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha altresì verificato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione dei preparati interessati dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego di tali preparati come descritto nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
I preparati di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 15 aprile 2014 possono continuare ad essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2012; 10(6):2733.
(3) EFSA Journal 2013; 11(10):3363.
(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3436.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio |
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|
1k20601 |
— |
Enterococcus faecium NCIMB 10415 |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
15 aprile 2024 |
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1k20602 |
— |
Enterococcus faecium DSM 22502 |
|
Tutte le specie animali |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
1k21009 |
— |
Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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15 aprile 2024 |
||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 305/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2014
concernente l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda concerne l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda comprende anche altri impieghi delle stesse sostanze, per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione. L’additivo è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione (2) per i ruminanti, i suini e il pollame. |
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(4) |
Nel suo parere del 16 novembre 2011 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, l’acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente. È stato inoltre concluso che tali sostanze migliorano la stabilità aerobica dei materiali facili da insilare. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le sostanze di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzate come additivi destinati all’alimentazione animale, alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, concernente l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16).
(3) EFSA Journal 2011; 9(12):2446.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio |
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1k280 |
— |
Acido propionico |
|
Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame |
— |
— |
— |
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15 aprile 2024 |
||||||||||||||||||
|
1k281 |
— |
Propionato di sodio |
|
Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame |
— |
— |
— |
|
15 aprile 2024 |
||||||||||||||||||
|
1k284 |
— |
Propionato di ammonio |
|
Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame |
— |
— |
— |
|
15 aprile 2024 |
||||||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola). Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 306/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
58,7 |
|
TN |
100,4 |
|
|
TR |
97,9 |
|
|
ZZ |
85,7 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
39,8 |
|
TR |
140,1 |
|
|
ZZ |
90,0 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
36,7 |
|
TR |
101,6 |
|
|
ZZ |
69,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
43,6 |
|
IL |
67,7 |
|
|
MA |
46,7 |
|
|
TN |
50,3 |
|
|
TR |
57,1 |
|
|
ZZ |
53,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
73,5 |
|
ZZ |
73,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
91,7 |
|
BR |
90,3 |
|
|
CL |
127,9 |
|
|
CN |
94,6 |
|
|
MK |
30,8 |
|
|
US |
171,1 |
|
|
ZA |
68,9 |
|
|
ZZ |
96,5 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
91,7 |
|
CL |
154,0 |
|
|
TR |
127,0 |
|
|
ZA |
92,6 |
|
|
ZZ |
116,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/18 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — tessili, proveniente dalla Spagna)
(2014/167/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l’articolo 12,
visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
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(2) |
il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR; |
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(3) |
l’8 ottobre 2013 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi avvenuti in 198 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 («Industrie tessili») nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni addizionali fino al 5 novembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 840 000 EUR. |
|
(4) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2014 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 840 000 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2014
relativa alla nomina di un membro titolare slovacco del Comitato economico e sociale europeo
(2014/168/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,
vista la proposta del governo slovacco,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1). |
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(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Dušan BARČIK, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS