ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.087.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57.° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 288/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 9,
visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,
sentito il parere del comitato di coordinamento dei fondi europei strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire due modelli, uno per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ed uno per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Ogni modello definirà le condizioni uniformi di presentazione delle informazioni in ciascuna sezione dei programmi operativi o di cooperazione. Ciò è necessario per avere la garanzia di disporre di informazioni coerenti, confrontabili e all'uopo aggregabili. |
(2) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano disposizioni concernenti il contenuto di programmi nell'ambito della politica di coesione. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrebbe essere simultanea, e di facilitare una visione esaustiva e l'accesso in forma compatta a tali disposizioni a tutti i residenti dell'Unione, conviene comprendere in un regolamento unico le disposizioni che stabiliscono i modelli per i programmi nell'ambito della politica di coesione mediante atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1299/2013. |
(3) |
I modelli costituiranno la base per lo sviluppo del sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione dei programmi operativi e dei programmi di cooperazione. Tali modelli dovrebbero quindi definire le modalità con le quali i dati relativi ai programmi operativi e ai programmi di cooperazione saranno inseriti nel sistema elettronico di scambio dei dati. Tale elemento non dovrebbe però influire sulla presentazione finale dei programmi operativi e dei programmi di cooperazione, compresa la disposizione del testo e delle tabelle, in quanto il sistema elettronico di scambio dei dati dovrà essere predisposto per gestire diverse forme di strutturazione e presentazione dei dati immessi nel sistema. |
(4) |
È opportuno che il modello per i programmi operativi corrisponda alla struttura del programma operativo descritta all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che il modello dei programmi di cooperazione corrisponda alla struttura descritta all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni relative all'immissione dei dati è opportuno che i modelli stabiliscano le caratteristiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico dei dati. I modelli dovrebbero offrire la possibilità di presentare, oltre ai dati strutturati, informazioni non strutturate sotto forma di allegati obbligatori o non obbligatori, per i quali non è necessario stabilire le caratteristiche tecniche. |
(5) |
Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1299/2013 è opportuno identificare nei modelli le informazioni soggette ad una decisione esecutiva della Commissione di approvazione del programma. Inoltre il modello relativo ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe anche identificare gli elementi che possono essere presentati unicamente nel quadro dell'accordo di partenariato, come previsto dall'articolo 96, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(6) |
È altresì necessario specificare quali sezioni del modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non vanno compilate dagli Stati membri se i programmi operativi sono dedicati unicamente all'assistenza tecnica o all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché i contenuti prescritti per i programmi operativi riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione, attuati dalla Banca europea per gli investimenti, a favore delle microimprese e piccole e medie imprese quali definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (4), costituiscono un sottoinsieme dei contenuti prescritti per altri programmi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è necessario identificare i campi del pertinente modello da includere in tali programmi dedicati. |
(7) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il modello per la redazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione è stabilito nell'allegato I del presente regolamento.
2. Il modello per la redazione dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è stabilito nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(3) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
(4) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO I
MODELLO PER I PROGRAMMI OPERATIVI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
CCI |
<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME"> (1) |
Titolo |
<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME"> |
Versione |
<0.3 type="N" input="G" "SME"> |
Primo anno |
<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME"> |
Ultimo anno |
<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME"> |
Ammissibile a partire da |
<0.6 type="D" input="G" "SME"> |
Ammissibile fino a |
<0.7 type="D" input="G" "SME"> |
Numero della decisione della CE |
<0.8 type="S" input="G" "SME"> |
Data della decisione della CE |
<0.9 type="D" input="G" "SME"> |
Numero della decisione di modifica dello SM |
<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME"> |
Data della decisione di modifica dello SM |
<0.11 type="D" input="M" "SME"> |
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM |
<0.12 type="D" input="M" "SME"> |
Regioni NUTS oggetto del programma operativo |
<0.12 type="N" input="G" "SME"> |
SEZIONE 1
STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, e articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) (2)
1.1. Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale
1.1.1. |
Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale <1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M"> |
1.1.2. |
Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante. Tabella 1 Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento
|
1.2. Motivazione della dotazione finanziaria
Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.
<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">
Tabella 2
Panoramica della strategia d'investimento del programma operativo
Asse prioritario |
Sostegno dell'Unione (6) (in EUR) |
Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (7) |
Obiettivo tematico (8) |
Priorità d'investimento (9) |
Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento |
Indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato stabilito un obiettivo |
|
<1.2.1 type="S" input="G"> |
<1.2.2 type="S" input="G"> |
<1.2.3 type="S" input="G"> |
<1.2.4 type="S" input="G"> |
<1.2.5 type="S" input="G"> |
<1.2.6 type="S" input="G"> |
<1.2.7 type="S" input="G"> |
<1.2.8 type="S" input="G"> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEZIONE 2
ASSI PRIORITARI
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
2.A Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
2.A.1 Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)
ID dell'asse prioritario |
<2A.1 type="N" input="G""SME"> |
Titolo dell'asse prioritario |
<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M""SME"> |
|
<2A.3 type="C" input="M"> |
||
|
<2A.4 type="C" input="M""SME"> |
||
|
<2A.5 type="C" input="M"> |
||
|
<2A.6 type="C" input="M"> |
2.A.2 Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un Fondo (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">
2.A.3 Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione
(Da ripetere per ogni combinazione nell'ambito di un asse prioritario)
Fondo |
<2A.7 type="S" input="S""SME"> |
Categoria di regioni |
<2A.8 type="S" input="S""SME "> |
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica) |
<2A.9 type="S" input="S""SME"> |
Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate (se applicabile) |
<2A.9 type="S" input="S""SME"> |
2.A.4 Priorità d'investimento
(Da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)
Priorità d'investimento |
<2A.10 type="S" input="S""SME"> |
2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi
(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
ID |
<2A.1.1 type="N" input="G" "SME"> |
Obiettivo specifico |
<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME"> |
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE |
<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME"> |
Tabella 3
Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
ID |
Indicatore |
Unità di misura |
Categoria di regioni (se pertinente) |
Valore di base |
Anno di riferimento |
Valore obiettivo (10) (2023) |
Fonte di dati |
Periodicità dell’informativa |
<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME"> |
<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M""SME"> |
<2A.1.6 type="S" input="M" "SME"> |
<2A.1.7 type="S" input="S" "SME"> |
Quantitativo <2A.1.8 type="N" input="M""SME"> Qualitativo <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" |
<2A.1.9 type="N" input="M" "SME"> |
Quantitativo <2A.1.10 type="N" input="M"> Qualitativo <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" "SME"> |
<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M""SME"> |
<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" "SME"> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 4
Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
ID |
Indicatore |
Categoria di regioni |
Unità di misura dell'indicatore |
Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo |
Valore di base |
Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo |
Anno di riferimento |
Valore obiettivo (11) (2023) |
Fonte di dati |
Periodicità dell’informativa |
||||
U |
D |
T |
U |
D |
T |
|||||||||
Specifico per programma <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M"> Comune <2A.1.13 type="S" input="S"> |
Specifico per programma <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M"> Comune <2A.1.14 type="S" input="S"> |
<2A.1.15 type="S" input="S"> |
Specifico per programma <2A.1.16 type="S" input="M"> Comune <2A.1.16 type="S" input="S"> |
Specifico per programma <2A.1.17 type="S" input="M"> Comune <2A.1.17 type="S" input="S"> |
Indicatori di output comuni <2A.1.18 type="S" input="S"> |
Quantitativo <2A.1.19 type="S" input="M"> Comune <2A.1.19 type="S" input="G"> |
<2A.1.20 type="N" input="M"> |
Quantitativo <2A.1.21 type="N" input="M"> Qualitativo <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M"> |
<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M"> |
<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M"> |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 4a
Indicatori di risultato relativi all'IOG e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico
(ripartiti per asse prioritario o per parte di asse prioritario)
(Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12))
ID |
Indicatore |
Unità di misura dell'indicatore |
Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo |
Valore di base |
Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo |
Anno di riferimento |
Valore obiettivo (13) (2023) |
Fonte di dati |
Periodicità dell'informativa |
||||
U |
D |
T |
U |
D |
T |
||||||||
Specifico per il programma <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M"> Comune <2A.1.24 type="S" input="S"> |
Specifico per il programma <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M"> Comune <2A.1.25 type="S" input="S"> |
Specifico per il programma <2A.1.26 type="S" input="M"> Comune <2A.1.26 type="S" input="S"> |
Specifico per il programma <2A.1.27 type="S" input="M"> Comune <2A.1.27 type="S" input="S"> |
Indicatori di output comuni <2A.1.28 type="S" input="S"> |
Quantitativo <2A.1.29 type="S" input="M"> Comune <2A.1.29 type="S" input="G"> |
<2A.1.30 type="N" input="M"> |
Quantitativo <2A.1.31 type="N" input="M"> Qualitativo <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M"> |
<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M"> |
<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M"> |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento
(ripartite per priorità d'investimento)
2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.1.1 type="S" input="S"> |
<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M"> |
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.2.1 type="S" input="S"> |
<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M"> |
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.3.1 type="S" input="S"> |
Uso programmato degli strumenti finanziari |
<2A.2.3.2 type="C" input="M"> |
<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M"> |
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.4.1 type="S" input="S"> |
<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M"> |
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iv) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Table 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma
(per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)
ID |
Indicatore |
Unità di misura |
Fondo |
Categoria di regioni (se pertinente) |
Valore obiettivo (2023) (14) |
Fonte di dati |
Periodicità dell’informativa |
||
U |
D |
T |
|||||||
<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME> |
<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME> |
<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME> |
<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME> |
<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME> |
<2A.2.5.6 type="N" input="M" SME> |
<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME> |
<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME> |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.A.7 Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici 1-7 (15)
Disposizioni specifiche per il FSE (16), ove applicabili (per asse prioritario e, ove pertinente, per categoria di regioni): innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo del FSE agli obiettivi tematici da 1 a 7.
Descrizione del contributo apportato dalle azioni programmate dell'asse prioritario:
— |
all'innovazione sociale (se non compresa in un asse prioritario dedicato); |
— |
alla cooperazione transnazionale (se non compresa in un asse prioritario dedicato); |
— |
agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
Asse prioritario |
<2A.3.1 type="S" input="S"> |
<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M"> |
2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Tabella 6
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario
(per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni) (17)
Asse prioritario |
Tipo di indicatore (Fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove pertinente, di risultato) |
ID |
Indicatore o fase di attuazione principale |
Unità di misura, ove pertinente |
Fondo |
Categoria di regioni |
Target intermedio per il 2018 (18) |
Target finale (2023) (19) |
Fonte di dati |
Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore |
||||
U |
D |
T |
U |
D |
T |
|||||||||
<2A.4.1 type="S" input="S"> |
<2A.4.2 type="S" input="S"> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.3 type="S" input="S"> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.4 type="S" input="G" or "M"> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.5 type="S" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.5 type="S" input="G" or "M"> |
<2A.4.6 type="S" input="S"> |
<2A.4.7 type="S" input="S"> |
<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M"> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.9 type="S" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.8 type="S" input="M"> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M"> Di output o di risultato <2A.4.10 type="S" input="M"> |
<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M"> |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione
(facoltative)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">
2.A.9 Categorie di operazione
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.
Tabelle 7-11
Categorie di operazione (20)
(ripartite per Fondo e categoria di regioni se l'asse prioritario si riferisce a più di un Fondo o categoria)
Tabella 7
Dimensione 1 - Settore di intervento
Fondo |
<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Categoria di regioni |
<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 8
Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Fondo |
<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Categoria di regioni |
<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 9
Dimensione 3 - Tipo di territorio
Fondo |
<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Categoria di regioni |
<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 10
Dimensione 4 – Meccanismi territoriali di attuazione
Fondo |
<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Categoria di regioni |
<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 11
Dimensione 6 – tematica secondaria (21) del FSE (solo FSE)
Fondo |
<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Categoria di regioni |
<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N> |
|
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N> |
<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
2.A.10 Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari (se del caso)
(per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Asse prioritario |
<3A.6.1 type="S" input="S"> |
<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M"> |
2.B Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
2.B.1 Asse prioritario (ripetuto per ogni asse prioritario di assistenza tecnica)
ID dell'asse prioritario |
<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G"> |
Titolo dell'asse prioritario |
<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M"> |
2.B.2 Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">
2.B.3 Fondo e categoria di regioni (da ripetere per ogni combinazione nell'ambito dell'asse prioritario)
Fondo |
<2B.0.4 type="S" input="S"> |
Categoria di regioni |
<2B.0.5 type="S" input="S"> |
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica) |
<2B.0.6 type="S" input="S"> |
2.B.4 Obiettivi specifici e risultati attesi
(da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito dell'asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
ID |
<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G"> |
Obiettivo specifico |
<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"> |
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE (22) |
<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M"> |
2.B.5 Indicatori di risultato (23)
Tabella 12
Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)
(per FSE/FESR/Fondo di coesione)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
ID |
Indicatore |
Unità di misura |
Valore di base |
Anno di riferimento |
Valore obiettivo (24) (2023) |
Fonte di dati |
Periodicità dell’informativa |
||||
U |
D |
T |
U |
D |
T |
||||||
<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M"> |
<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M"> |
<2.B.2.3 type="S" input="M"> |
Quantitativo <2.B.2.4 type="N" input="M"> |
<2.B.2.5 type="N" input="M"> |
Quantitativo <2.B.2.6 type="N" input="M"> Qualitativo <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M"> |
<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M"> |
<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M"> |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.B.6 Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
2.B.6.1 Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Asse prioritario |
<2.B.3.1.1 type="S" input="S"> |
<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M"> |
2.B.6.2 Indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iv) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Table 13
Indicatori di output (per asse prioritario)
(per FSE/FESR/Fondo di coesione)
ID |
Indicatore |
Unità di misura |
Valore obiettivo (2023) (25) (facoltativo) |
Fonte di dati |
||
U |
D |
T |
||||
<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M"> |
<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M"> |
<2.B.3.2.3 type="S" input="M"> |
<2.B.3.2.4 type="N" input="M"> |
<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M"> |
||
|
|
|
|
|
|
|
2.B.7 Categorie di operazione (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto v) del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione, e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.
Tabelle 14-16
Categorie di operazione (26)
Tabella 14
Dimensione 1 - Settore di intervento
Categoria di regioni: <type="S" input="S"> |
||
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2B.4.1.1 type="S" input="S"> Decision=N> |
<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N> |
<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 15
Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Categoria di regioni: <type="S" input="S"> |
||
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2B.4.2.1 type="S" input="S"> Decision=N> |
<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N> |
<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 16
Dimensione 3 - Tipo di territorio
Categoria di regioni: <type="S" input="S"> |
||
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2B.4.3.1 type="S" input="S"> Decision=N> |
<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N> |
<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
SEZIONE 3
PIANO DI FINANZIAMENTO
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
3.1 Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell'attuazione
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto i) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Tabella 17
|
Fondo |
Categoria di regioni |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
||||||||
|
|
|
Dotazione principale (27) |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Dotazione principale |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Dotazione principale |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Dotazione principale |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Dotazione principale |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Dotazione principale |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Dotazione principale |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Dotazione principale |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
|
<3.1.1 type="S" input="G" "SME"> |
<3.1.2 type="S" input="G" "SME"> |
<3.1.3 type="N" input="M" "SME"> |
<3.1.4 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.1.5 type="N" input="M" "SME"> |
<3.1.6 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.1.7type="N" input="M" "SME"> |
<3.1.8 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.1.9 type="N" input="M" "SME"> |
<3.1.10 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.1.11 type="N" input="M" "SME"> |
<3.1.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.1.13 type="N" input="M" "SME"> |
<3.1.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.1.15 type="N" input="M" "SME"> |
<3.1.16 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.1.17 type="N" input="G" "SME"> |
<3.1.18 type="N" input="G" TA - "NA" YEI –"NA"> |
(1) |
FESR |
Nelle regioni meno sviluppate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
|
Nelle regioni in transizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
|
Nelle regioni più sviluppate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
FSE (28) |
Nelle regioni meno sviluppate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
Nelle regioni in transizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|
Nelle regioni più sviluppate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) |
Dotazione specifica IOG |
Non applicabile |
|
Non applicabile |
|
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
(10) |
Fondo di coesione |
Non applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) |
FESR |
Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 Dotazione finanziaria totale per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
1. |
La tabella espone il piano di finanziamento per asse prioritario. |
2. |
Se un asse prioritario riguarda più di un fondo, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per fondo, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni fondo. |
3. |
Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per categoria di regioni, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni categoria di regioni. |
4. |
Il contributo della BEI viene riportato a livello di asse prioritario. |
Tabella 18a
Piano di finanziamento
Asse prioritario |
Fondo |
Categoria di regioni |
Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile) |
Sostegno dell'Unione |
Contropartita nazionale |
Ripartizione indicativa della contropartita nazionale |
Finanziamento totale |
Tasso di cofinanziamento |
Per informazione Contributo BEI |
Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione) |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Importo della riserva di efficacia dell'attuazione come proporzione del sostegno dell'Unione |
|||
Finanziamento pubblico nazionale |
Finanziamento nazionale privato (29) |
Sostegno dell'Unione |
Contropartita nazionale |
Sostegno dell'Unione |
Contropartita nazionale (31) |
|
|||||||||
|
|
|
|
(a) |
|
(c) |
(d) |
|
(30) |
(g) |
|
|
(j) |
|
|
<3.2.A.1 type="S" input="G" "SME"> |
<3.2.A.2 type="S" input="G" "SME"> |
<3.2.A.3 type="S" input="G" "SME"> |
<3.2.A.4 type="S" input="G" "SME"> |
<3.2.A.5 type="N" input="M" "SME"> |
<3.2.A.6 type="N" "SME" input="G"> |
<3.2.A.7 type="N" input="M" "SME"> |
<3.2.A.8 type="N" input="M" "SME"> |
<3.2.A.9 type="N" input="G"SME" "> |
<3.2.A.10 type="P" input="G" "SME"> |
<3.2.A.11 type="N" input="M" "SME"> |
<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">> |
<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA"> |
<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">> |
<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - "NA" YEI –"NA"> |
Asse prioritario 1 |
FESR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asse prioritario 2 |
FSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asse prioritario 3 |
IOG (32) |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NA |
NA |
NA |
Asse prioritario 4 |
FSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IOG (33) |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NA |
NA |
NA |
|
Asse prioritario 5 |
Fondo di coesione |
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
FESR |
Meno sviluppate |
|
Pari al totale (1) della tabella 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
FESR |
In transizione |
|
Pari al totale (2) della tabella 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
FESR |
Più sviluppate |
|
Pari al totale (3) della tabella 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
FESR |
Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate |
|
Pari al totale (11) della tabella 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
FSE (34) |
Meno sviluppate |
|
Questo importo non è pari al totale (5) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG. (35) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
FSE (36) |
In transizione |
|
Questo importo non è pari al totale (6) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
FSE (37) |
Più sviluppate |
|
Questo importo non è pari al totale (7) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
IOG (38) |
NA |
|
Questo importo non è pari al totale (9) della tabella 17 che comprende solo la dotazione specifica all'IOG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
Fondo di coesione |
NA |
|
Pari al totale (10) della tabella 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale generale |
|
|
|
Pari al totale (12) della tabella 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 18b
Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile: FSE e dotazioni specifiche all'IOG (41) (se del caso)
|
Fondo (42) |
Categoria di regioni |
Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile) |
Sostegno dell'Unione (a) |
Contropartita nazionale
|
Ripartizione indicativa della contropartita nazionale |
Finanziamento totale
|
Tasso di cofinanziamento |
|
Finanziamento pubblico nazionale (c) |
Finanziamento privato nazionale (d) (39) |
||||||||
|
<3.2.B.1 type="S" input="G"> |
<3.2.B.2 type="S" input="G"> |
<3.2.B.3 type="S" input="G"> |
<3.2.B.1 type="N" input="M"> |
<3.2.B.4 type="N" input="G"> |
<3.2.B.5 type="N" input="M"> |
<3.2.B.6 type="N" input="M"> |
<3.2.B.7 type="N" input="G"> |
<3.2.B.8 type="P" input="G"> |
1. |
Dotazione specifica all'IOG |
NA |
|
|
0 |
|
|
|
100 %. |
2. |
Sostegno integrativo del FSE |
Meno sviluppate |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Sostegno integrativo del FSE |
In transizione |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Sostegno integrativo del FSE |
Più sviluppate |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
TOTALE: Asse prioritario IOG [o sua parte] |
[deve essere pari all'asse prioritario 3 [o sua parte]] |
|
Somma (1:4) |
Somma (1:4) |
|
|
|
|
6. |
|
|
Tasso di FSE per le regioni meno sviluppate 2/somma(2:4) |
<3.2.c.11 type="P" input="G"> |
|
|
|
|
|
7. |
|
|
Tasso di FSE per le regioni in transizione 3/somma(2:4) |
<3.2.c.13 type="P" input="G"> |
|
|
|
|
|
8. |
|
|
Tasso di FSE per le regioni più sviluppate 4/somma(2:4) |
<3.2.c.14 type="P" input="G"> |
|
|
|
|
|
Tabella 18c
Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Asse prioritario |
Fondo (43) |
Categoria di regioni |
Obiettivo tematico |
Sostegno dell'Unione |
Contropartita nazionale |
Finanziamento totale |
<3.2.C.1 type="S" input="G"> |
<3.2.C.2 type="S" input="G"> |
<3.2.C.3 type="S" input="G"> |
<3.2.C.4 type="S" input="G"> |
<3.2.C.5 type="N" input="M"> |
<3.2.C.6 type="N" input="M"> |
<3.2.C.7 type="N" input="M"> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Totale |
|
|
|
|
|
|
Tabella 19
Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico
(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (44)
Asse prioritario |
Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico |
Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%) |
<3.2.C.8 type="S" input="G"> |
<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N> |
<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N> |
|
|
|
Totale |
|
|
SEZIONE 4
APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale tenendo conto del contenuto e degli obiettivi del programma operativo in riferimento all'accordo di partenariato, indicando in quali modi esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma operativo e dei risultati attesi
<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">
4.1 Sviluppo locale di tipo partecipativo (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Se pertinente, l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati
<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>
4.2 Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (45))
Se pertinente, l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1301/2013 e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate.
<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">
Tabella 20
Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, importi indicativi del sostegno del FESR e del FSE
Fondo |
Sostegno FESR e FSE (indicativo) (in EUR) |
Proporzione del fondo rispetto alla dotazione totale del programma |
<4.2.2 type="S" input="G"> |
<4.2.3 type="N" input="M"> |
<4.2.3 type="P" input="G"> |
Totale FESR |
|
|
Totale FSE |
|
|
Totale FESR+FSE |
|
|
4.3 Investimenti territoriali integrati (ITI) (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (così come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi non rientranti nel punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario.
<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">
Tabella 21
Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2.
(importo aggregato)
Asse prioritario |
Fondo |
Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) |
<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y> |
<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y> |
<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y> |
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
4.4 Modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito del programma operativo, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>
4.5 Contributo delle azioni previste nell'ambito del programma alle strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma così come identificate dallo Stato membro (se del caso)
(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">
SEZIONE 5
ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE (SE DEL CASO)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
5.1 Zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione
<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>
5.2 Strategia intesa a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o esclusione sociale e, se pertinente, contributo all'approccio integrato esposto nell'accordo di partenariato
<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>
Tabella 22
Azioni intese a rispondere alle esigenze specifiche di zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale (46)
Gruppo bersaglio/area geografica |
Tipologie principali delle azioni programmate nell'ambito dell'approccio integrato |
Asse prioritario |
Fondo |
Categoria di regioni |
Priorità d'investimento |
<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y> |
<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y> |
<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y> |
<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y> |
<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y> |
<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEZIONE 6
ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E PERMANENTI (SE DEL CASO)
[Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>
SEZIONE 7
AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO DEI PARTNER PERTINENTI
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
7.1 Autorità e organismi pertinenti
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Tabella 23
Autorità e organismi pertinenti
Autorità/organismo |
Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità |
Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione) |
<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N "SME"> |
<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME"> |
<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME"> |
Autorità di gestione |
|
|
Autorità di certificazione (ove pertinente) |
|
|
Autorità di audit |
|
|
Organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti |
|
|
7.2 Coinvolgimento dei partner pertinenti
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
7.2.1 Azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma
<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">
7.2.2 Sovvenzioni globali (per il FSE, se del caso)
(Riferimento: articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013)
<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>
7.2.3. Sostegno destinato allo sviluppo delle capacità (per il FSE, se del caso)
(Riferimento: articolo 6, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) n. 1304/2013)
<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>
SEZIONE 8
COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al quadro strategico comune.
<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>
SEZIONE 9
CONDIZIONALITÀ EX ANTE
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
9.1 Condizionalità ex ante
Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e sull'ottemperanza alle stesse (facoltative)
<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>
Tabella 24
Condizionalità ex ante applicabili e valutazione dell'ottemperanza alle stesse
Condizionalità ex ante |
Assi prioritari ai quali si applica la condizionalità |
Condizionalità ex ante rispettata: Sì/No/In parte |
Criteri |
Criteri rispettati: Sì/No |
Riferimenti (riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti, compresi i pertinenti articoli, paragrafi o sezioni, accompagnati da link su Internet o dall'accesso al testo completo) |
Spiegazioni |
<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y"SME"> |
<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME"> |
<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y "SME"> |
<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME"> |
<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y "SME"> |
<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME"> |
<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME"> |
|
|
|
|
|
|
|
9.2 Descrizione delle azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante, degli organismi responsabili e calendario (47)
Tabella 25
Azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante generali
Condizionalità ex-ante generale |
Criteri non soddisfatti |
Azioni da intraprendere |
Termine (data) |
Organismi responsabili |
<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME"> |
<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME"> |
<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME"> |
<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME"> |
<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME"> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 26
Azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche
Condizionalità ex-ante tematica |
Criteri non soddisfatti |
Azioni da intraprendere |
Termine (data) |
Organismi responsabili |
<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA"> |
<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA"> |
<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME" TA- "NA"> |
<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y "SME" TA- "NA"> |
<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME" TA- "NA"> |
1. X |
|
Azione 1 |
Termine per l'azione 1 |
|
|
Azione 2 |
Termine per l'azione 2 |
|
SEZIONE 10
RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale per la riduzione degli oneri amministrativi.
<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" Decisions=N PA=Y>
SEZIONE 11
PRINCIPI ORIZZONTALI
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11.1 Sviluppo sostenibile
Descrizione dell'azione specifica per provvedere alle esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di resilienza alle catastrofi, di prevenzione e gestione dei rischi nella scelta delle operazioni.
<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>
11.2 Pari opportunità e non discriminazione
Descrizione dell'azione specifica per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti e l'obbligo di garantire l'accessibilità alle persone disabili.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>
11.3 Parità tra uomini e donne
Descrizione del contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>
SEZIONE 12
ELEMENTI DISTINTI
12.1 Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Tabella 27
Elenco dei grandi progetti
Progetto |
Data di notifica/presentazione programmata (anno, trimestre) |
Inizio dell'attuazione previsto (anno, trimestre) |
Data di completamento prevista (anno, trimestre) |
Asse prioritario/priorità d'investimento |
<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N> |
<12.1.2 type="D" input="M" decision=N> |
<12.1.3 type="D" input="M" decision=N> |
<12.1.4 type="D" input="M" decision=N> |
<12.1.5 type="S" " input=S" decision=N> |
|
|
|
|
|
12.2 Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione del programma operativo
Tabella 28
Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)
Asse prioritario |
Fondo |
Categoria di regioni |
Indicatore o fase di attuazione principale |
Unità di misura, se del caso |
Target intermedio per il 2018 |
Target finale (2023) (48) |
||
U |
D |
T |
||||||
<12.2.1 type="S" input="G"> |
<12.2.2 type="S" input="G"> |
<12.2.3 type="S" input="G"> |
<12.2.4 type="S" input="G"> |
<12.2.5 type="S" input="G"> |
<12.2.6 type="S" input="G"> |
<12.2.7 type="S" |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3 Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma
<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>
ALLEGATI (caricati nel sistema di scambio elettronico dei dati come file separati)
— |
Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria) (Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) |
— |
Documentazione sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e sull'ottemperanza alle stesse (se del caso) |
— |
Parere degli organismi nazionali per la parità sulle sezioni 11.2 e 11.3 (se del caso) (Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013). |
— |
Sintesi del programma operativo per i cittadini (se del caso). |
(1) Legenda delle caratteristiche dei campi:
type (tipo):
N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleanodecisione:
N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma operativoinput (inserimento):
M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistemanumero massimo dei caratteri spazi inclusi =
"maxlength"PA – Y =
Elemento che può essere stabilito solo dall'Accordo di partenariatoTA – NA =
non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'assistenza tecnicaYEI – NA =
non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)SME =
applicabile anche a programmi dedicati alla garanzia illimitata congiunta e alla cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, attuati dalla BEI(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(3) Fondo europeo di sviluppo regionale.
(4) Fondo sociale europeo.
(5) Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
(6) Sostegno totale dell'Unione (compresa la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione).
(7) Informazioni ripartite per Fondo e per asse prioritario
(8) Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).
(9) Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).
(10) Per il FESR e il Fondo di coesione i valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.
(11) Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori obiettivo degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.
(12) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
(13) Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori obiettivo degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. Tutti gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013 utilizzati per sorvegliare l'esecuzione dell'IOG devono essere correlati ad un valore obiettivo quantificato. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.
(14) Per il FSE questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo. I valori obiettivi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. Per il FESR e il Fondo di coesione la ripartizione per genere non è pertinente nella maggior parte dei casi. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.
(15) Solo per i programmi che ricevono il sostegno del FSE.
(16) Per il FSE questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma.
(17) Se l'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, i target intermedi e i target finali dell'IOG devono essere differenziati da altri target intermedi e finali dell'asse prioritario, in conformità agli atti esecutivi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, comma quinto del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto le risorse IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) sono escluse dalla riserva di efficacia dell'attuazione.
(18) I target intermedi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.
(19) I valori obiettivo o target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.
(20) Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazioni principali e dotazione a carico della riserva di efficienza dell'attuazione),
(21) Inserire, se del caso, informazioni quantitative sul contributo del FSE agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(22) Da indicare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.
(23) Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto dell'azione e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.
(24) I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.
(25) I valori obiettivo per gli indicatori di output nel quadro dell'assistenza tecnica sono facoltativi. I valori obiettivo o target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.
(26) Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficienza dell'attuazione),
(27) Dotazione totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.
(28) Dotazione totale a carico del FSE compreso il sostegno integrativo del FSE per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno integrativo del FSE per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.
(29) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.
(30) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).
(31) La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.
(32) Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.
(33) Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.
(34) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.
(35) La somma del sostegno totale FSE nelle regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate e delle risorse destinate all'IOG nella tabella 18a è pari alla somma del sostegno totale del FSE in tali regioni e della dotazione specifica all'IOG nella tabella 17.
(36) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.
(37) Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.
(38) Comprende la dotazione speciale all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.
(39) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.
(40) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).
(41) Da compilare per ogni asse prioritario, o parte di asse, che attua l'IOG.
(42) L'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un Fondo e figura come riga separata anche se fa parte di un asse prioritario.
(43) Ai fini di questa tabella l'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un fondo.
(44) Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di operazione nell'ambito di ogni asse prioritario.
(45) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298).
(46) Se il programma riguarda più di una categoria di regioni può essere necessaria una ripartizione per categoria.
(47) Le tabelle 25 e 26 riguardano unicamente le condizionalità ex ante applicabili, generali e tematiche, il cui adempimento è totalmente mancante o solo parziale (si veda la tabella 24) al momento della presentazione del programma.
(48) Il valore obiettivo può essere riportato come totale (uomini+donne) o ripartito per genere.
ALLEGATO II
MODELLO PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
CCI |
<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’> (1) |
Titolo |
<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
Versione |
<0.3 type=‘N’ input=‘G’> |
Primo anno |
<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’> |
Ultimo anno |
<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’> |
Ammissibile a partire da |
<0.6 type=‘D’ input=‘G’> |
Ammissibile fino a |
<0.7 type=‘D’ input=‘G’> |
Numero della decisione della CE |
<0.8 type=‘S’ input=‘G’> |
Data della decisione della CE |
<0.9 type=‘D’ input=‘G’> |
Numero della decisione di modifica dello SM |
<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’> |
Data della decisione di modifica dello SM |
<0.11 type=‘D’ input=‘M’> |
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM |
<0.12 type=‘D’ input=‘M’> |
Regioni NUTS oggetto del programma di cooperazione |
<0.13 type=‘S’ input=‘G’> |
SEZIONE 1
STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA, E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3))
1.1 Strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale
1.1.1. |
Descrizione della strategia del programma di cooperazione per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. <1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’> |
1.1.2. |
Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del Quadro strategico comune, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante. |
Tabella 1
Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento
Obiettivo tematico selezionato |
Priorità di investimento selezionata |
Motivazione della scelta |
<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’> |
<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’> |
<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’> |
1.2 Motivazione della dotazione finanziaria
Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, ad ogni priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
Tabella 2
Panoramica della strategia d'investimento del programma di cooperazione
Asse prioritario |
Sostegno del FESR (in EUR) |
Proporzione (%) del sostegno totale dell'Unione al programma di cooperazione (per Fondo) (4) |
Obiettivo tematico (5) |
Priorità d'investimento (6) |
Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento |
Indicatori di risultato corrispondenti all'obiettivo specifico |
||
FESR (7) |
ENI (8) (se pertinente) |
IPA (9) (se pertinente) |
||||||
<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’> |
<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’> |
<1.2.3type=‘N’ input=‘G’> |
<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’<1.2.9 type=‘P’ input=‘G’> |
<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’<1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’> |
<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’> |
<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’> |
<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’> |
<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEZIONE 2
ASSI PRIORITARI
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
2.A. Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
2.A.1 Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)
ID dell'asse prioritario |
<2A.1 type=‘N’ input=‘G’> |
Titolo dell'asse prioritario |
<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’> |
|
<2A.3 type=‘C’ input=‘M’> |
||
|
<2A.4 type=‘C’ input=‘M’> |
||
|
<2A.5 type=‘C’ input=‘M’> |
2.A.2. Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di un obiettivo tematico (se applicabile)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1299/2013),
<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>
2.A.3 Fondo e base di calcolo per il sostegno dell'Unione (da ripetere per ogni fondo nell'ambito di un asse prioritario)
Fondo |
<2A.6 type=‘S’ input=‘S’> |
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile) |
<2A.8 type=‘S’ input=‘S’> |
2.A.4 Priorità d'investimento (da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito dell'asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.7 type=‘S’ input=‘S’> |
2.A.5. Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento e risultati attesi (da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito di una priorità d'investimento)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
ID |
<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’> |
Obiettivo specifico |
<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’> |
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE |
<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> |
Tabella 3
Indicatori di risultato specifici per programma> (per obiettivo specifico)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
ID |
Indicatore |
Unità di misura |
Valore di base |
Anno di riferimento |
Valore obiettivo (2023) (10) |
Fonte di dati |
Periodicità dell'informativa |
<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’> |
<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’> |
Quantitativo <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’> |
<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’> |
Quantitativo <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’> |
<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’> |
<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
Qualitativo <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
Qualitativo <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
2.A.6. Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)
2.A.6.1. Descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici target e dei tipi di beneficiari
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’> |
2.A.6.2. Principi guida per la selezione delle operazioni
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> |
2.A.6.3. Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’> |
Uso programmato degli strumenti finanziari |
<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’> |
<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’> |
2.A.6.4. Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento |
<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> |
2.A.6.5. Indicatori di output (per priorità d'investimento)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 4
Indicatori di output comuni e specifici per programma
ID |
Indicatore (nome dell'indicatore) |
Unità di misura |
Valore obiettivo (2023) |
Fonte di dati |
Periodicità dell'informativa |
<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’> |
<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’> |
<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.A.7. Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013 e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Tabella 5
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario
Asse prioritario |
Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato) |
ID |
Indicatore o fase di attuazione principale |
Unità di misura, se pertinente |
Target intermedio per il 2018 |
Target finale (2023) |
Fonte di dati |
Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore |
<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’> Di output o di risultato<2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario<2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> Di output o di risultato<2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’> |
Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’> Di output o di risultato <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’> |
<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’> Di output o di risultato <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’> |
<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’> Di output o di risultato <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’> |
<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione
(facoltative)
<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
2.A.8. Categorie di intervento
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Categorie di intervento corrispondenti al contenuto degli assi prioritari basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.
Tabelle 6-9
Categorie di intervento
Tabella 6
Dimensione 1 - Settore d'intervento
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 7
Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 8
Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 9
Dimensione 6 - Meccanismi territoriali di attuazione
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
2.A.9. Sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Asse prioritario |
<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’> |
<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’> |
2.B. Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica>
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
2.B.1 Asse prioritario
ID |
<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’> |
Titolo |
<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
2.B.2 Fondo e base di calcolo del sostegno dell'Unione (da ripetere per ogni fondo nell'ambito dell'asse prioritario)
Fondo |
<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’> |
Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile) |
<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’> |
2.B.3. Obiettivi specifici e risultati attesi
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Obiettivo specifico (da ripetere per ogni obiettivo specifico)
ID |
<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’> |
Obiettivo specifico |
<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’> |
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE (11) |
<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> |
2.B.4. Indicatori di risultato (12)
Tabella 10
Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
ID |
Indicatore |
Unità di misura |
Valore di base |
Anno di riferimento |
Valore obiettivo (13) (2023) |
Fonte di dati |
Periodicità dell'informativa |
<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’> |
<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’> |
Quantitativo <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’> |
<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’> |
Quantitativo <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’> Qualitativo <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.B.5. Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
2.B.5.1. Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Asse prioritario |
<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’> |
<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’> |
2.B.5.2 Indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati> (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 11
Indicatori di output
ID |
Indicatore |
Unità di misura |
Valore obiettivo (2023) (facoltativo) |
Fonte di dati |
<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’> |
<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’> |
<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’> |
<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’> |
|
|
|
|
|
2.B.6. Categorie di intervento
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Corrispondenti categorie di intervento basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.
Tabelle 12-14
Categorie di intervento
Tabella 12
Dimensione 1 - Settore d'intervento
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>> |
<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>> |
<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 13
Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
Tabella 14
Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario |
Codice |
Importo (in EUR) |
<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N> |
<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’ Decision=N S’> |
<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M‘ Decision=N> |
|
|
|
|
|
|
SEZIONE 3
PIANO FINANZIARIO
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
3.1 Dotazione finanziaria da parte del FESR (in EUR)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 15
Fondo <3.1.1 type=‘S’ input=‘G’ |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
FESR |
<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’> |
Importi IPA (se applicabile) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Importi ENI (se applicabile) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.A Dotazione finanziaria totale da parte del FESR e cofinanziamento nazionale (in EUR)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
1. |
La tabella finanziaria espone il piano finanziario del programma di cooperazione per asse prioritario. Qualora i programmi delle regioni ultraperiferiche combinino dotazioni transfrontaliere e transnazionali, per ognuna di esse saranno stabiliti assi prioritari distinti. |
2. |
La tabella finanziaria indica, a fini informativi, eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano al programma di cooperazione (ad eccezione dei contributi da parte di IPA ed ENI). |
3. |
Il contributo della BEI (14) viene riportato a livello di asse prioritario. |
Tabella 16
Piano finanziario
Asse prioritario |
Fondo |
Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costi totali ammissibili o costi pubblici ammissibili) |
Sostegno dell'Unione (a) |
Contropartita nazionale
|
Ripartizione indicativa della contropartita nazionale |
Finanziamento totale
|
Tasso di cofinanziamento |
A fini informativi |
||
|
|
|
|
Finanziamento nazionale pubblico (c) |
Finanziamento nazionale privato (d) (15) |
|
|
Contributi di paesi terzi |
Contributi BEI |
|
<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’> |
<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’> |
<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’> |
<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’> |
<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’> |
<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’ |
<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’> |
Asse prioritario 1 |
FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI) (17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ENI |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Asse prioritario N |
FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ENI |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Totale |
FESR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ENI |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Totale |
Totale di tutti i fondi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.B. Ripartizione per asse prioritario e obiettivo tematico
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 17
Asse prioritario |
Obiettivo tematico |
Sostegno dell'Unione |
Contropartita nazionale |
Finanziamento totale |
<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’> |
<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’> |
<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’> |
<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
Tabella 18
Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi relativi al cambiamento climatico
(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (18)
Asse prioritario |
Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi relativi al cambiamento climatico (in EUR) |
Proporzione sulla dotazione totale del programma (%) |
<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’> |
<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N> |
<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N> |
|
|
|
Totale |
|
|
SEZIONE 4
APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1299/2013)
Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, terzo comma, del TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti, e indicando in che modo esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati attesi
<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
4.1. Sviluppo locale di tipo partecipativo (ove opportuno)
Approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati (se del caso).
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
4.2. Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (ove opportuno)
Principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e stanziamenti indicativi di sostegno del FESR a tali azioni (ove opportuno).
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
Tabella 19
Azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile: importi indicativi di sostegno del FESR
Fondo |
Importo indicativo di sostegno del FESR (in EUR) |
<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’> |
<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’> |
FESR |
|
4.3. Investimento territoriale integrato (ITI) (se del caso)
Approccio all'uso degli Investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi che non rientrano tra quelli contemplati al punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>
Tabella 20
Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2 (importo aggregato)
Asse prioritario |
Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR) |
<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’> |
<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’> |
|
|
|
|
Totale |
|
4.4 Contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie (ove opportuno)
(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
SEZIONE 5
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
5.1 Autorità e organismi pertinenti
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 21
Autorità di programma
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Autorità/organismo |
Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità |
Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione) |
Autorità di gestione |
<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’> |
<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’> |
Autorità di certificazione, se del caso |
<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’> |
<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’> |
Autorità di audit |
<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’> |
<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’> |
L'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti è:
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
|
<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’> |
||
|
<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’> |
Tabella 22
Organismi designati per svolgere le attività di controllo e di audit
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Autorità/organismo |
Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità |
Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione) |
Organismi designati per svolgere i compiti di controllo |
<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
Organismi designati per svolgere i compiti di audit |
<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> |
5.2 Procedura di costituzione del segretariato congiunto
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
5.3 Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>
5.4 Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’>
5.5 Uso dell'euro (se del caso)
(Riferimento: articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Metodo prescelto per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro.
<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>
5.6 Coinvolgimento dei partner
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.
<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>
SEZIONE 6
COORDINAMENTO
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Meccanismi per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), l'ENI, il Fondo europeo di sviluppo (FES), l'IPA e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel Quadro strategico comune di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora gli Stati membri e i paesi terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse.
<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>
SEZIONE 7
RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 (19))
Sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tali oneri amministrativi.
<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N>
SEZIONE 8
PRINCIPI ORIZZONTALI
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
8.1. Sviluppo sostenibile (20)
Descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni.
<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>
8.2. Pari opportunità e non discriminazione (21)
Descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.
<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>
8.3. Parità di genere
Descrizione del contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello del programma di cooperazione e operativo.
<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>
SEZIONE 9
ELEMENTI DISTINTI
9.1. Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 23
Elenco dei grandi progetti (22)
Progetto |
Data prevista di notifica/presentazione (anno, trimestre) |
Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre) |
Data prevista di completamento (anno, trimestre) |
Assi prioritari/priorità d'investimento |
<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>> |
<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’> |
<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’> |
<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’> |
<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘> |
|
|
|
|
|
9.2. Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma di cooperazione
Tabella 24
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella riassuntiva)>
Asse prioritario |
Indicatore o fase di attuazione principale |
Unità di misura, se del caso |
Target intermedio per il 2018 |
Target finale (2023) |
<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’> |
<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’> |
<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’> |
<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’> |
<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’> |
|
|
|
|
|
9.3 Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma di cooperazione
<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N
9.4 Condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria, la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi a programmi transnazionali e interregionali attraverso un contributo di risorse ENI e IPA
(Riferimento: articolo 26 del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>
ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):
— |
Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria) (Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) |
— |
Conferma per iscritto dell'accordo sui contenuti del programma di cooperazione (obbligatoria) (Riferimento: articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1299/2013) |
— |
Mappa dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione (se del caso) |
— |
Sintesi del programma di cooperazione per i cittadini (se del caso). |
(1) Legenda:
type (tipo):
N=Numero, D=Data, S=Stringa, C=Casella di controllo, P=Percentuale, B=Booleanodecisione:
N=Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazioneinput (inserimento):
M=Manuale, S=Selezione, G=Generato dal sistema«maxlength» = numero massimo di caratteri spazi inclusi
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(3) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
(4) La presentazione delle quote corrispondenti ad importi ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.
(5) Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).
(6) Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).
(7) Fondo europeo di sviluppo regionale.
(8) Strumento europeo di vicinato.
(9) Strumento di assistenza di preadesione (IPA).
(10) I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.
(11) Da compilare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma di cooperazione supera 15 000 000 EUR.
(12) Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto delle azioni e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.
(13) I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.
(14) Banca europea per gli investimenti.
(15) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.
(16) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).
(17) La presentazione delle quote corrispondenti ad importi trasferiti da ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.
(18) Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di intervento nell'ambito di ogni asse prioritario.
(19) Non richiesto per INTERACT e ESPON.
(20) Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.
(21) Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.
(22) Non applicabile a INTERACT e ESPON.
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/49 |
REGOLAMENTO (UE) N. 289/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron e imazosulfuron, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza propamocarb, gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del summenzionato regolamento. |
(2) |
Per la sostanza foramsulfuron, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (2). Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la granella di mais mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tale prodotto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per la sostanza azimsulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per il riso. |
(4) |
Per la sostanza iodosulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per la granella di orzo, la granella di mais, la segale in chicchi e i chicchi di frumento e di mantenere gli LMR esistenti per i semi di lino. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per i semi di lino e il mais da foraggio mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per la sostanza oxasulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di soia. |
(6) |
Per la sostanza mesosulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo. Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. |
(7) |
Per la sostanza flazasulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha raccomandato di abbassare gli LMR per agrumi e uve da tavola e da vino. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per le olive da tavola e le olive da olio mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(8) |
Per la sostanza imazosulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (8). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per il grano di orzo, i chicchi di riso, la segale in chicchi e i chicchi di frumento mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Per la sostanza propamocarb, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (9). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo Per quanto riguarda la rucola e i porri, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato un ulteriore parere in merito agli LMR (10). È opportuno tener conto di tale parere. |
(10) |
L’Autorità ha segnalato che l’utilizzo esaminato del propamocarb nei porri nonché gli LMR esistenti per le lattughe possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Pertanto, l’Autorità raccomanda di ridurre gli attuali LMR per la lattuga. Per i porri gli LMR devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
L’autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR esistenti per patate, ravanelli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, zucche, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli rapa, lattughe. Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per cavolfiori, dolcetta, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape nera, Brassica spp. (foglie e germogli), erbe fresche, suini (carne, grasso, reni), bovini (carne, grasso, reni), ovini (carne, grasso, reni), caprini (carne, grasso, reni), latte (bovini, ovini, caprini), pollame (carne, grasso, fegato) e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per gli altri prodotti l’Autorità raccomanda di innalzare o mantenere gli attuali LMR. |
(12) |
Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all’importazione a livello dell’Unione europea e non erano disponibili LMR del Codex, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Per quanto riguarda il tiobencarb, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (11). Per quanto riguarda il bifenazato e il clorprofam, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento (12) (13). Essa ha proposto di modificare le definizioni di residui. I laboratori di riferimento dell’Unione europea hanno rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per le definizioni di residui proposte dall’Autorità. Le definizioni di residui per il bifenazato e il clorprofam devono essere enunciate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e la definizione di residuo per il tiobencarb deve essere enunciata nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali definizioni di residui saranno rivedute tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(14) |
Sulla scorta dei pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti per la questione in esame, le opportune modifiche degli LMR soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(15) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(16) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(17) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell’industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(18) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti il presente regolamento deve stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(19) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedentemente vigente prima dell’11 aprile 2014:
1) |
per quanto riguarda le sostanze attive foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, bifenazato, clorprofam e tiobencarb, in o su tutti i prodotti; |
2) |
per quanto riguarda la sostanza attiva propamocarb, in e su tutti i prodotti tranne le lattughe. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal’11 ottobre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for foramsulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza foramsulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(1):2962. [28 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza azimsulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(10):2941. [24 pagg.].
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iodosulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza iodosulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(11):2974. [28 pagg.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza oxasulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(10):2942. [28 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza mesosulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(11):2976. [27 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza flazasulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(11):2958. [25 pagg.].
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza imazosulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(12):3010. [26 pagg.].
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza propamocarb] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(4):2903. [72 pagg.].
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek (Modifica degli LMR esistenti per la rucola e i porri). EFSA Journal 2013; 11(6):3255. [32 pagg.].
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza tiobencarb] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2341. [17 pagg.].
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifezanate [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza bifezanato] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(10):2484. [35 pagg.].
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza clorprofam] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(2):2584. [53 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
L’allegato II è così modificato:
|
2) |
L’allegato III è così modificato:
|
3) |
L’allegato V è così modificato:
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III. |
Azimsulfuron
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Flazasulfuron
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Foramsulfuron
(+) |
L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Imazosulfuron
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Iodosulfuron-metil (somma di iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil)
(+) |
L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità al magazzinaggio, al metabolismo delle colture e alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Mesosulfuron-metil
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Oxasulfuron
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III. |
Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)
(R)= La definizione di residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb
(+) |
L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime al pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli alimenti per pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/84 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 290/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 per l’impiego come additivo in mangimi per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell’autorizzazione Adisseo France S.A.S.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotti da Penicillium funiculosum IMI SD 101 è stato autorizzato senza limite di tempo in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi per polli da ingrasso mediante regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione (3); per galline ovaiole e tacchini da ingrasso, mediante regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (4); per suini da ingrasso, mediante regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione (5); e per anatre da ingrasso e suinetti svezzati, mediante regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione (6). Il preparato è stato quindi iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotto da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 (precedentemente Penicillium funiculosum IMI SD 101) come additivo per mangimi destinati a polli, tacchini e anatre da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e, in conformità all’articolo 7 di tale regolamento, una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego per tutte le specie avicole principali e secondarie, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel proprio parere del 10 luglio 2013 (7) che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotto da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente, e che può influire positivamente sui risultati produttivi di polli e tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati e suini da ingrasso. Poiché la modalità di azione può ritenersi simile in tutte le specie avicole, tale conclusione può essere estesa per estrapolazione ad anatre, faraone, quaglie, oche, fagiani e colombidi. L’Autorità ritiene che non occorrano prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009. |
(7) |
Non esistendo motivi sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche apportate alle condizioni d’autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1259/2004
Il regolamento (CE) n. 1259/2004 è così modificato:
1) |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I preparati appartenenti al gruppo “enzimì” di cui agli allegati III, V e VI, sono autorizzati a tempo indeterminato ad essere impiegati come additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.»; |
2) |
L’allegato IV è soppresso. |
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 943/2005
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 943/2005, la voce relativa a E 1604, endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, è soppressa.
Articolo 4
Modifica del regolamento (CE) n. 1206/2005
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1206/2005, la voce relativa a E 1604, endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, è soppressa.
Articolo 5
Modifica del regolamento (CE) n. 322/2009
Nel regolamento (CE) n. 322/2009, l’articolo 3 e l’allegato III sono soppressi.
Articolo 6
Disposizioni transitorie
Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'11 ottobre 2014, in conformità alla normativa applicabile prima dell'11 aprile 2014 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell’8 luglio 2004, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).
(4) Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).
(5) Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all’autorizzazione permanente di taluni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12).
(6) Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9).
(7) EFSA Journal 2013; 11(7):3321.
ALLEGATO
Numero di identificazio-ne dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizza-zione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizza-zione |
||||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||||||||||||||
4a1604i |
Adisseo France S.A.S. |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
|
Tutte le specie avicole Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso |
— |
endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500 UV endo-1,4-beta-xilanasi: 1 100 UV |
— |
|
11 aprile 2024 |
(1) UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente, beta-glucano d’orzo e arabinoxilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione, in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C e con pH 5,5.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/87 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell’additivo per mangimi decochinato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). |
(2) |
L’uso di decochinato, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1289/2004 (3) della Commissione. |
(3) |
Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda in cui si chiede una riduzione del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni prima della macellazione e l’introduzione di limiti massimi per i residui (LMR) per fegato (1,0 mg/kg), rene (0,8 mg/kg), muscolo (0,5 mg/kg) e cute/grasso (1,0 mg/kg) di animali nutriti con l’additivo. Il titolare dell’autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda. |
(4) |
Nel suo parere del 12 settembre 2013 (4) l’Autorità ha concluso che la modifica del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni non compromette la sicurezza dei consumatori e che la presentazione di nuovi dati conferma che non sono necessari LMR. |
(5) |
Tuttavia, ai fini della fattibilità dei controlli, si è ritenuto opportuno stabilire LMR come proposto dal richiedente. |
(6) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1289/2004. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l’utilizzo per dieci anni dell’additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).
(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3370.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è così sostituito:
«ALLEGATO
Numero di registrazione dell’additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale |
||||||||
mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
||||||||||||||||||
E 756 |
Zoetis Belgium SA |
Decochinato (Deccox) |
|
Polli da ingrasso |
|
20 |
40 |
— |
17 luglio 2014 |
1 000 μg di decochinato/kg di fegato e tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi; 800 μg di decochinato/kg di reni pesati umidi; 500 μg di decochinato/kg tessuto muscolare pesato umido. |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/90 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 292/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione ROAL Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 126897). Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame e suini, da classificare nella categoria degli «additivi zootecnici». |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri dell’11 settembre 2013 (2) e del 9 ottobre 2013 (3) che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che esso potrebbe influire positivamente sull’utilizzazione del fosforo, sulla digeribilità, sulla mineralizzazione delle ossa o sulla resa dei polli e dei tacchini da ingrasso. Tali conclusioni possono essere estese alle galline ovaiole e ai tacchini allevati per la riproduzione. Poiché il modo in cui agisce l’additivo si può considerare simile in tutte le specie di pollame, questa conclusione può essere estesa alle specie avicole più piccole da ingrasso o destinate alla produzione di uova o alla riproduzione. Secondo l’Autorità, inoltre, l’additivo è in grado di aumentare la mineralizzazione delle ossa, la digeribilità ileale, l’utilizzo del fosforo e la resa delle galline ovaiole. Queste conclusioni possono essere estese alle specie avicole più piccole destinate alla produzione di uova. L’Autorità ha anche concluso che l’additivo è potenzialmente in grado di migliorare la digeribilità del fosforo, la ritenzione del fosforo o i parametri di resa nei suinetti, nei suini da ingrasso e nelle scrofe. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di sorveglianza successiva alla commercializzazione. Essa ha anche esaminato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897) dimostra che le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato, quale specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato descritto in allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni indicate nello stesso allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2013; 11(10):3364.
(3) EFSA Journal 2013; 11(10):3433.
ALLEGATO
Numero di identificazio-ne dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizza-zione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria degli additivi zootecnici. gruppo funzionale dei promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||||||||||
4a19 |
ROAL Oy |
6-fitasi EC 3.1.3.26 |
|
Pollame (escluse le specie volatili ovaiole) |
— |
250 FTU |
|
|
11 aprile 2024 |
||||||||||||||||||
Specie volatili ovaiole |
150 FTU |
||||||||||||||||||||||||||
Suinetti svezzati |
500 FTU |
||||||||||||||||||||||||||
Suini da ingrasso e scrofe |
250 FTU |
(1) 1 FTU è la quantità di enzima che libera una micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a un pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono reperibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/93 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
145,0 |
MA |
59,2 |
|
TN |
97,5 |
|
TR |
95,3 |
|
ZZ |
99,3 |
|
0707 00 05 |
MA |
39,8 |
TR |
136,6 |
|
ZZ |
88,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
39,4 |
TR |
93,0 |
|
ZZ |
66,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,9 |
IL |
66,7 |
|
MA |
58,5 |
|
TN |
53,4 |
|
TR |
57,4 |
|
ZZ |
57,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
61,7 |
ZZ |
61,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
91,7 |
BR |
82,4 |
|
CL |
119,6 |
|
CN |
116,8 |
|
MK |
25,2 |
|
US |
186,7 |
|
ZA |
68,9 |
|
ZZ |
98,8 |
|
0808 30 90 |
AR |
94,6 |
CL |
120,4 |
|
CN |
74,5 |
|
TR |
158,2 |
|
ZA |
88,9 |
|
ZZ |
107,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/95 |
DECISIONE 2014/157/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2014
che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1). |
(2) |
In base ad un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive contenute in tale decisione fino al 22 marzo 2015. |
(3) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2015».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Decisione 2011/173/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/96 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2014
che modifica la decisione 2006/594/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza»
[notificata con il numero C(2014) 1707]
(2014/158/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/594/CE della Commissione (2) ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell’esclusione sociale aggiungendo una dotazione complessiva pari a 125 513 290 EUR, espressa in prezzi del 2004, a titolo del Fondo sociale europeo. |
(3) |
L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1083/2006, quale modificato, rivede le risorse disponibili destinate all’obiettivo «Convergenza» al fine di aumentare le dotazioni a titolo del Fondo sociale europeo della Francia di un importo pari a 13 959 768 EUR nel 2013. |
(4) |
Gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» nel 2013 per tale Stato membro dovrebbero essere riveduti. |
(5) |
La decisione 2006/594/CE non è stata modificata per quanto riguarda la dotazione finanziaria supplementare per la Croazia in occasione della sua adesione. Per ragioni di trasparenza e di completezza è opportuno inserire altresì le dotazioni per la Croazia. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/594/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e III della decisione 2006/594/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(2) Decisione 2006/594/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 37).
(3) Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 256).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007 - 31 dicembre 2013
(IN EUR) |
|||||||||
Stati membri |
Tabella 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004) |
||||||||
Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo “Convergenza” |
Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo: |
||||||||
10 |
14 |
20 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
||
Bulgaria |
3 863 601 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Česka Republika |
15 111 066 754 |
197 709 105 |
|
|
|
|
|
|
|
Deutschland |
10 360 473 669 |
|
|
|
|
|
|
166 582 500 |
|
Eesti |
1 955 979 029 |
|
|
|
31 365 110 |
|
|
|
|
Ellada |
8 358 352 296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
España |
17 283 774 067 |
|
|
|
|
1 396 500 000 |
|
|
|
France |
2 403 498 342 |
|
|
427 408 905 |
|
|
|
|
13 959 768 |
Hrvatska |
241 320 219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia |
17 993 716 405 |
|
|
|
|
|
825 930 000 |
|
|
Latvija |
2 586 694 732 |
|
|
|
53 886 609 |
|
|
|
|
Lietuva |
3 875 516 071 |
|
|
|
79 933 567 |
|
|
|
|
Magyarország |
12 622 187 455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Malta |
493 750 177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Polska |
38 507 171 321 |
359 874 111 |
880 349 050 |
|
|
|
|
|
|
Portugal |
15 143 387 819 |
|
|
58 206 001 |
|
|
|
|
|
România |
11 115 420 983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Slovenija |
2 401 302 729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Slovensko |
6 214 921 468 |
110 544 803 |
|
|
|
|
|
|
|
United Kingdom |
2 429 762 895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
172 961 897 609 |
668 128 019 |
880 349 050 |
485 614 906 |
165 185 286 |
1 396 500 000 |
825 930 000 |
166 582 500 |
13 959 768 |
(IN EUR) |
|||||||
Stati membri |
Tabella 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004) |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Bulgaria |
300 892 058 |
431 830 557 |
576 458 082 |
595 526 527 |
625 067 349 |
653 446 232 |
680 380 373 |
Česka Republika |
1 993 246 617 |
2 050 979 461 |
2 106 089 584 |
2 162 632 571 |
2 283 395 438 |
2 332 343 673 |
2 380 088 515 |
Deutschland |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
Eesti |
229 977 253 |
245 929 572 |
262 982 602 |
281 212 290 |
300 982 256 |
322 136 118 |
344 124 048 |
Ellada |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
España |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
France |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
418 375 089 |
Hrvatska |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 320 219 |
Italia |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
Latvija |
308 012 292 |
330 054 158 |
353 328 505 |
376 808 997 |
400 322 218 |
424 084 983 |
447 970 188 |
Lietuva |
528 903 377 |
525 252 930 |
525 724 448 |
549 071 072 |
581 530 171 |
606 085 051 |
638 882 589 |
Magyarország |
1 838 275 243 |
1 749 371 409 |
1 634 208 005 |
1 659 921 561 |
1 847 533 517 |
1 913 391 641 |
1 979 486 079 |
Malta |
81 152 175 |
73 854 132 |
68 610 286 |
61 225 559 |
61 225 559 |
68 610 286 |
79 072 180 |
Polska |
5 686 360 306 |
5 705 409 032 |
5 720 681 799 |
5 535 346 918 |
5 679 612 617 |
5 699 319 089 |
5 720 664 721 |
Portugal |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
România |
782 254 110 |
1 123 289 385 |
1 498 844 810 |
1 773 286 696 |
1 875 412 911 |
1 979 406 577 |
2 082 926 494 |
Slovenija |
423 258 365 |
397 135 571 |
370 643 430 |
343 781 942 |
316 551 106 |
288 950 923 |
260 981 392 |
Slovensko |
939 878 406 |
896 645 972 |
845 960 417 |
765 136 058 |
845 313 158 |
910 570 647 |
1 121 961 613 |
United Kingdom |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
Totale |
24 090 437 759 |
24 507 979 736 |
24 941 759 525 |
25 082 177 748 |
25 795 173 857 |
26 176 572 777 |
26 970 045 736» |
«ALLEGATO III
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007 - 31 dicembre 2013
(IN EUR) |
|||
Stato membro |
TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004) |
||
|
Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n 1083/2006 paragrafo: |
||
10 |
24 |
||
Bulgaria |
2 009 650 238 |
|
|
Česká Republika |
7 809 984 551 |
|
|
Eesti |
1 000 465 639 |
|
16 157 785 |
Elláda |
3 280 399 675 |
|
|
Hrvatska |
125 345 939 |
|
|
Kýpros |
193 005 267 |
|
|
Latvija |
1 331 962 318 |
|
27 759 767 |
Lietuva |
1 987 693 262 |
|
41 177 899 |
Magyarország |
7 570 173 505 |
|
|
Malta |
251 648 410 |
|
|
Polska |
19 512 850 811 |
179 937 056 |
|
Portugal |
2 715 031 963 |
|
|
România |
5 754 788 708 |
|
|
Slovenija |
1 235 595 457 |
|
|
Slovensko |
3 424 078 134 |
|
|
Totale |
58 202 673 877 |
179 937 056 |
85 095 451 |
(IN EUR) |
|||||||
Stato membro |
TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004) |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Bulgaria |
161 567 407 |
227 036 657 |
299 350 419 |
308 884 642 |
323 655 053 |
337 844 495 |
351 311 565 |
Česká Republika |
1 032 973 476 |
1 061 839 898 |
1 089 394 960 |
1 117 666 453 |
1 144 441 732 |
1 169 574 794 |
1 194 093 238 |
Eesti |
118 267 391 |
126 243 551 |
134 770 066 |
143 884 910 |
153 769 893 |
164 346 824 |
175 340 789 |
Elláda |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
Hrvatska |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 345 939 |
Kýpros |
52 598 692 |
42 866 160 |
33 133 627 |
23 401 096 |
13 668 564 |
13 668 564 |
13 668 564 |
Latvija |
159 639 206 |
170 660 138 |
182 297 312 |
194 037 557 |
205 794 168 |
217 675 551 |
229 618 153 |
Lietuva |
180 857 472 |
230 966 558 |
277 869 373 |
303 013 907 |
320 491 883 |
348 611 677 |
367 060 291 |
Magyarország |
328 094 604 |
687 358 082 |
1 080 433 910 |
1 308 130 864 |
1 343 212 938 |
1 388 664 318 |
1 434 278 789 |
Malta |
24 809 997 |
32 469 219 |
37 971 049 |
45 716 955 |
45 716 955 |
37 971 049 |
26 993 186 |
Polska |
1 883 652 471 |
2 208 285 009 |
2 532 817 229 |
2 755 750 999 |
3 136 326 090 |
3 437 744 747 |
3 738 211 322 |
Portugal |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
România |
419 281 086 |
589 798 724 |
777 576 436 |
914 797 379 |
965 860 486 |
1 017 857 319 |
1 069 617 278 |
Slovenija |
86 225 407 |
115 705 905 |
145 555 750 |
175 774 942 |
206 363 481 |
237 321 369 |
268 648 603 |
Slovensko |
197 125 902 |
317 519 267 |
452 740 053 |
630 951 164 |
664 262 430 |
668 505 352 |
492 973 966 |
Totale |
5 501 583 345 |
6 667 239 402 |
7 900 400 418 |
8 778 501 102 |
9 380 053 907 |
9 896 276 293 |
10 343 651 917» |
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/101 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2014
che modifica la decisione 2006/593/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»
[notificata con il numero C(2014) 1708]
(2014/159/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/593/CE della Commissione (2), quale modificata dalla decisione della Commissione 2010/476/UE (3), ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell’esclusione sociale in tali paesi aggiungendo una dotazione complessiva pari a 125 513 290 EUR, espressa in prezzi del 2004, a titolo del Fondo sociale europeo. |
(3) |
L’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1083/2006, quale modificato, rivede le risorse disponibili destinate all’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» al fine di aumentare le dotazioni a titolo del Fondo sociale europeo di Francia, Italia e Spagna di un importo pari a 111 553 522 EUR nel 2013. |
(4) |
Gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tali Stati membri dovrebbero essere riveduti. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/593/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2006/593/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(2) Decisione 2006/593/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 32).
(3) Decisione 2010/476/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, recante modifica della decisione 2006/593/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 relativamente alla Repubblica ceca e alla Slovacchia (GU L 232, del 2.9.2010, pag. 11).
(4) Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 256).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 1o gennaio 2007 — 31 dicembre 2013
EUR |
||||||||||
Stato membro |
Tabella 1 - Importo degli stanziamenti (prezzi 2004) |
|||||||||
Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” |
Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo: |
|||||||||
10 |
16 |
20 |
23 |
25 |
26 |
28 |
29 |
32 |
||
België/Belgique |
1 264 522 294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Česká republika |
172 351 284 |
4 633 651 |
199 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Danmark |
452 135 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deutschland |
8 273 934 718 |
|
|
|
|
74 812 500 |
|
|
|
|
Éire/Ireland |
260 155 399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
España |
2 925 887 307 |
|
|
|
|
|
199 500 000 |
|
|
16 735 105 |
France |
9 000 763 163 |
|
|
|
|
|
|
|
99 750 000 |
69 715 759 |
Italia |
4 539 667 937 |
|
|
|
|
|
|
209 475 000 |
|
25 102 658 |
Luxembourg |
44 796 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nederland |
1 472 879 499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Österreich |
761 883 269 |
|
|
|
|
149 625 000 |
|
|
|
|
Portugal |
435 196 895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Slovensko |
398 057 758 |
7 006 030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suomi/Finland |
778 631 938 |
|
|
153 552 511 |
|
|
|
|
|
|
Sverige |
1 077 567 589 |
|
|
215 598 656 |
149 624 993 |
|
|
|
|
|
United Kingdom |
5 335 717 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
37 194 148 334 |
11 639 681 |
199 500 000 |
369 151 167 |
149 624 993 |
224 437 500 |
199 500 000 |
209 475 000 |
99 750 000 |
111 553 522 |
EUR |
|||||||
Stati membri |
Tabella 2 - Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004) |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
België/Belgique |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
Česká republika |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
54 696 847 |
54 665 961 |
54 635 679 |
Danmark |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
Deutschland |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
Éire/Ireland |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
España |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
463 219 006 |
France |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 369 789 068 |
Italia |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
703 551 649 |
Luxembourg |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
Nederland |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
Österreich |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
Portugal |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
Slovensko |
59 287 258 |
57 274 995 |
54 915 823 |
51 153 834 |
55 518 251 |
58 543 272 |
68 370 355 |
Suomi/Finland |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
Sverige |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
United Kingdom |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
Totale |
5 523 220 006 |
5 521 207 743 |
5 518 848 571 |
5 515 086 582 |
5 521 026 234 |
5 524 020 369 |
5 645 370 692» |
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/104 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2014
che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 1742]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/160/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la decisione 95/408/CE del Consiglio (3) e ha stabilito che gli elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi mutatis mutandis, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio (6). La decisione era applicabile fino alla data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, vale a dire il 1o gennaio 2006. |
(2) |
Gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale adottati in base alla decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi. |
(3) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce la procedura per la compilazione e l’aggiornamento dell’elenco degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale. In base alle disposizioni di tale articolo, in particolare del paragrafo 5, che stabilisce che la Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi, gli elenchi degli stabilimenti dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono pubblicati sul sito web della Commissione (7). |
(4) |
A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione e in vista della compilazione di elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale, gli elenchi precedenti adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio sono diventati obsoleti ed è quindi necessario abrogarli formalmente per ragioni di certezza del diritto. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le decisioni della Commissione elencate nell’allegato sono abrogate.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(3) Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17).
(4) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(6) Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
(7) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm.
ALLEGATO
Decisione 81/91/CEE della Commissione (1)
Decisione 81/92/CEE della Commissione (2)
Decisione 81/713/CEE della Commissione (3)
Decisione 82/913/CEE della Commissione (4)
Decisione 83/384/CEE della Commissione (5)
Decisione 83/402/CEE della Commissione (6)
Decisione 83/423/CEE della Commissione (7)
Decisione 84/24/CEE della Commissione (8)
Decisione 85/539/CEE della Commissione (9)
Decisione 86/65/CEE della Commissione (10)
Decisione 86/414/CEE della Commissione (11)
Decisione 86/473/CEE della Commissione (12)
Decisione 87/119/CEE della Commissione (13)
Decisione 87/124/CEE della Commissione (14)
Decisione 87/257/CEE della Commissione (15)
Decisione 87/258/CEE della Commissione (16)
Decisione 87/424/CEE della Commissione (17)
Decisione C(89) 1686 della Commissione (18)
Decisione 90/165/CEE della Commissione (19)
Decisione 90/432/CEE della Commissione (20)
Decisione 93/26/CEE della Commissione (21)
Decisione 94/40/CE della Commissione (22)
Decisione 94/465/CE della Commissione (23)
Decisione 95/45/CE della Commissione (24)
Decisione 95/427/CE della Commissione (25)
Decisione C(95) 2899 della Commissione (26)
Decisione 97/4/CE della Commissione (27)
Decisione 97/252/CE della Commissione (28)
Decisione 97/365/CE della Commissione (29)
Decisione 97/467/CE della Commissione (30)
Decisione 97/468/CE della Commissione (31)
Decisione 97/569/CE della Commissione (32)
Decisione 98/8/CE della Commissione (33)
Decisione 98/10/CE della Commissione (34)
Decisione 1999/120/CE della Commissione (35)
Decisione 1999/710/CE della Commissione (36)
Decisione 2001/556/CE della Commissione (37)
Decisione 2002/987/CE della Commissione (38)
Decisione 2003/689/CE della Commissione (39)
Decisione 2004/229/CE della Commissione (40)
Decisione 2004/628/CE della Commissione (41)
(1) Decisione 81/91/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 39).
(2) Decisione 81/92/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica dell’Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 43).
(3) Decisione 81/713/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali è autorizza l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (GU L 257 del 10.9.1981, pag. 28).
(4) Decisione 82/913/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 28).
(5) Decisione 83/384/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 222 del 13.8.1983, pag. 36).
(6) Decisione 83/402/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 233 del 24.8.1983, pag. 24).
(7) Decisione 83/423/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 238 del 27.8.1983, pag. 39).
(8) Decisione 84/24/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Islanda, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 20 del 25.1.1984, pag. 21).
(9) Decisione 85/539/CEE della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l’elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 25).
(10) Decisione 86/65/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all’elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 72 del 15.3.1986, pag. 40).
(11) Decisione 86/414/CEE della Commissione, del 31 luglio 1986, relativa all’elenco degli stabilimenti dell’Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 237 del 23.8.1986, pag. 36).
(12) Decisione 86/473/CEE della Commissione, del 10 settembre 1986, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 279 del 30.9.1986, pag. 53).
(13) Decisione 87/119/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 37).
(14) Decisione 87/124/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 del 20.2.1987, pag. 41).
(15) Decisione 87/257/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d’America dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 46).
(16) Decisione 87/258/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Canada dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 50).
(17) Decisione 87/424/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 43).
(18) Decisione C(89) 1686 della Commissione, del 2 ottobre 1989, Elenco degli stabilimenti del Swaziland, dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 252 del 5.10.1989, pag. 4).
(19) Decisione 90/165/CEE della Commissione, del 28 marzo 1990, relativa all’elenco degli stabilimenti del Madagascar, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 91 del 6.4.1990, pag. 34).
(20) Decisione 90/432/CEE della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all’elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 223 del 18.8.1990, pag. 19).
(21) Decisione 93/26/CEE della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante l’elenco degli stabilimenti della repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 24).
(22) Decisione 94/40/CE della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l’elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 22 del 27.1.1994, pag. 50).
(23) Decisione 94/465/CE della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l’elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 190 del 26.7.1994, pag. 25).
(24) Decisione 95/45/CE della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l’elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 dell’8.3.1995, pag. 13).
(25) Decisione 95/427/CE della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l’elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 254 del 24.10.1995, pag. 28).
(26) Decisione C(95) 2899 della Commissione, del 30 novembre 1995, Elenco degli stabilimenti del Botswana dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 338 del 16.12.1995, pag. 3).
(27) Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6).
(28) Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46).
(29) Decisione 97/365/CE della Commissione, del 26 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41).
(30) Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, e che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57).
(31) Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62).
(32) Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16).
(33) Decisione 98/8/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l’elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12).
(34) Decisione 98/10/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 14).
(35) Decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni d'involucri, stomaci e vesciche di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21).
(36) Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82).
(37) Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23).
(38) Decisione 2002/987/CE della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l’elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 344 del 19.12.2002, pag. 39).
(39) Decisione 2003/689/CE della Commissione, del 2 ottobre 2003, sull’elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l’importazione delle carni fresche nella Comunità (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 21).
(40) Decisione 2004/229/CE della Commissione, del 5 marzo 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 39).
(41) Decisione 2004/628/CE della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali può essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche (GU L 284 del 3.9.2004, pag. 4).