ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.087.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
22 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

1

 

*

Regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti ( 1 )

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 per l’impiego come additivo in mangimi per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell’autorizzazione Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

84

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell’additivo per mangimi decochinato ( 1 )

87

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione ROAL Oy) ( 1 )

90

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

93

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/157/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

95

 

 

2014/158/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2006/594/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell’ambito dell’obiettivo Convergenza [notificata con il numero C(2014) 1707]

96

 

 

2014/159/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2006/593/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell’ambito dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione [notificata con il numero C(2014) 1708]

101

 

 

2014/160/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 marzo 2014, che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1742]  ( 1 )

104

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 288/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,

sentito il parere del comitato di coordinamento dei fondi europei strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire due modelli, uno per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ed uno per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Ogni modello definirà le condizioni uniformi di presentazione delle informazioni in ciascuna sezione dei programmi operativi o di cooperazione. Ciò è necessario per avere la garanzia di disporre di informazioni coerenti, confrontabili e all'uopo aggregabili.

(2)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano disposizioni concernenti il contenuto di programmi nell'ambito della politica di coesione. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrebbe essere simultanea, e di facilitare una visione esaustiva e l'accesso in forma compatta a tali disposizioni a tutti i residenti dell'Unione, conviene comprendere in un regolamento unico le disposizioni che stabiliscono i modelli per i programmi nell'ambito della politica di coesione mediante atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1299/2013.

(3)

I modelli costituiranno la base per lo sviluppo del sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione dei programmi operativi e dei programmi di cooperazione. Tali modelli dovrebbero quindi definire le modalità con le quali i dati relativi ai programmi operativi e ai programmi di cooperazione saranno inseriti nel sistema elettronico di scambio dei dati. Tale elemento non dovrebbe però influire sulla presentazione finale dei programmi operativi e dei programmi di cooperazione, compresa la disposizione del testo e delle tabelle, in quanto il sistema elettronico di scambio dei dati dovrà essere predisposto per gestire diverse forme di strutturazione e presentazione dei dati immessi nel sistema.

(4)

È opportuno che il modello per i programmi operativi corrisponda alla struttura del programma operativo descritta all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che il modello dei programmi di cooperazione corrisponda alla struttura descritta all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni relative all'immissione dei dati è opportuno che i modelli stabiliscano le caratteristiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico dei dati. I modelli dovrebbero offrire la possibilità di presentare, oltre ai dati strutturati, informazioni non strutturate sotto forma di allegati obbligatori o non obbligatori, per i quali non è necessario stabilire le caratteristiche tecniche.

(5)

Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1299/2013 è opportuno identificare nei modelli le informazioni soggette ad una decisione esecutiva della Commissione di approvazione del programma. Inoltre il modello relativo ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe anche identificare gli elementi che possono essere presentati unicamente nel quadro dell'accordo di partenariato, come previsto dall'articolo 96, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(6)

È altresì necessario specificare quali sezioni del modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non vanno compilate dagli Stati membri se i programmi operativi sono dedicati unicamente all'assistenza tecnica o all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché i contenuti prescritti per i programmi operativi riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione, attuati dalla Banca europea per gli investimenti, a favore delle microimprese e piccole e medie imprese quali definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (4), costituiscono un sottoinsieme dei contenuti prescritti per altri programmi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è necessario identificare i campi del pertinente modello da includere in tali programmi dedicati.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il modello per la redazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione è stabilito nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Il modello per la redazione dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(3)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(4)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO I

MODELLO PER I PROGRAMMI OPERATIVI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME">  (1)

Titolo

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

Versione

<0.3 type="N" input="G" "SME">

Primo anno

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Ultimo anno

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Ammissibile a partire da

<0.6 type="D" input="G" "SME">

Ammissibile fino a

<0.7 type="D" input="G" "SME">

Numero della decisione della CE

<0.8 type="S" input="G" "SME">

Data della decisione della CE

<0.9 type="D" input="G" "SME">

Numero della decisione di modifica dello SM

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">

Data della decisione di modifica dello SM

<0.11 type="D" input="M" "SME">

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM

<0.12 type="D" input="M" "SME">

Regioni NUTS oggetto del programma operativo

<0.12 type="N" input="G" "SME">

SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, e articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) (2)

1.1.   Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1.

Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante.

Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato

Priorità d'investimento selezionata

Motivazione alla base della selezione

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA="NA">

 

 

 

1.2.   Motivazione della dotazione finanziaria

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">

Tabella 2

Panoramica della strategia d'investimento del programma operativo

Asse prioritario

Fondo (FESR (3), Fondo di coesione, FSE (4) o IOG) (5)

Sostegno dell'Unione (6)

(in EUR)

Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (7)

Obiettivo tematico (8)

Priorità d'investimento (9)

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento

Indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato stabilito un obiettivo

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="S" input="G">

<1.2.4 type="S" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

2.A   Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

2.A.1    Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario

<2A.1 type="N" input="G""SME">

Titolo dell'asse prioritario

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M""SME">


L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari

<2A.3 type="C" input="M">

L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione

<2A.4 type="C" input="M""SME">

L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo

<2A.5 type="C" input="M">

Per il FSE: l'intero asse prioritario è dedicato all'innovazione sociale o alla cooperazione transnazionale, o a entrambe

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2    Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un Fondo (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3    Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione

(Da ripetere per ogni combinazione nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo

<2A.7 type="S" input="S""SME">

Categoria di regioni

<2A.8 type="S" input="S""SME ">

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)

<2A.9 type="S" input="S""SME">

Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate (se applicabile)

<2A.9 type="S" input="S""SME">

2.A.4    Priorità d'investimento

(Da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)

Priorità d'investimento

<2A.10 type="S" input="S""SME">

2.A.5    Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi

(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

<2A.1.1 type="N" input="G" "SME">

Obiettivo specifico

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">


Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni (se pertinente)

Valore di base

Anno di riferimento

Valore obiettivo  (10) (2023)

Fonte di dati

Periodicità dell’informativa

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME">

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M""SME">

<2A.1.6 type="S" input="M" "SME">

<2A.1.7 type="S" input="S" "SME">

Quantitativo <2A.1.8 type="N" input="M""SME">

Qualitativo <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" "SME"

<2A.1.9 type="N" input="M" "SME">

Quantitativo <2A.1.10 type="N" input="M">

Qualitativo <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M""SME">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" "SME">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4

Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

Indicatore

Categoria di regioni

Unità di misura dell'indicatore

Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo

Valore di base

Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo

Anno di riferimento

Valore obiettivo  (11) (2023)

Fonte di dati

Periodicità dell’informativa

U

D

T

U

D

T

Specifico per programma <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Comune <2A.1.13 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Comune <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.16 type="S" input="M">

Comune <2A.1.16 type="S" input="S">

Specifico per programma <2A.1.17 type="S" input="M">

Comune <2A.1.17 type="S" input="S">

Indicatori di output comuni <2A.1.18 type="S" input="S">

Quantitativo <2A.1.19 type="S" input="M">

Comune <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N" input="M">

Quantitativo <2A.1.21 type="N" input="M">

Qualitativo <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4a

Indicatori di risultato relativi all'IOG e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico

(ripartiti per asse prioritario o per parte di asse prioritario)

(Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12))

ID

Indicatore

Unità di misura dell'indicatore

Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo

Valore di base

Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo

Anno di riferimento

Valore obiettivo  (13) (2023)

Fonte di dati

Periodicità dell'informativa

U

D

T

U

D

T

Specifico per il programma <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Comune <2A.1.24 type="S" input="S">

Specifico per il programma <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Comune <2A.1.25 type="S" input="S">

Specifico per il programma <2A.1.26 type="S" input="M">

Comune <2A.1.26 type="S" input="S">

Specifico per il programma <2A.1.27 type="S" input="M">

Comune <2A.1.27 type="S" input="S">

Indicatori di output comuni <2A.1.28 type="S" input="S">

Quantitativo <2A.1.29 type="S" input="M">

Comune <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N" input="M">

Quantitativo <2A.1.31 type="N" input="M">

Qualitativo <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6    Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento

(ripartite per priorità d'investimento)

2.A.6.1   Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2   Principi guida per la selezione delle operazioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Uso programmato degli strumenti finanziari

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iv) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Table 5

Indicatori di output comuni e specifici per programma

(per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)

ID

Indicatore

Unità di misura

Fondo

Categoria di regioni (se pertinente)

Valore obiettivo (2023)  (14)

Fonte di dati

Periodicità dell’informativa

U

D

T

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.6 type="N" input="M" SME>

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME>

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici 1-7  (15)

Disposizioni specifiche per il FSE (16), ove applicabili (per asse prioritario e, ove pertinente, per categoria di regioni): innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo del FSE agli obiettivi tematici da 1 a 7.

Descrizione del contributo apportato dalle azioni programmate dell'asse prioritario:

all'innovazione sociale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);

alla cooperazione transnazionale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);

agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Asse prioritario

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8    Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

(per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni) (17)

Asse prioritario

Tipo di indicatore

(Fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove pertinente, di risultato)

ID

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, ove pertinente

Fondo

Categoria di regioni

Target intermedio per il 2018  (18)

Target finale (2023)  (19)

Fonte di dati

Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore

U

D

T

U

D

T

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.3 type="S" input="S">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.4 type="S" input="G" or "M">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.5 type="S" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.5 type="S" input="G" or "M">

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.9 type="S" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.8 type="S" input="M">

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Di output o di risultato <2A.4.10 type="S" input="M">

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione

(facoltative)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9    Categorie di operazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 7-11

Categorie di operazione  (20)

(ripartite per Fondo e categoria di regioni se l'asse prioritario si riferisce a più di un Fondo o categoria)

Tabella 7

Dimensione 1 - Settore di intervento

Fondo

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

Categoria di regioni

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N>

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 8

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Fondo

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N>

Categoria di regioni

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N>

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 9

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Fondo

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N>

Categoria di regioni

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N>

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 10

Dimensione 4 – Meccanismi territoriali di attuazione

Fondo

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N>

Categoria di regioni

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 11

Dimensione 6 – tematica secondaria  (21) del FSE (solo FSE)

Fondo

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N>

Categoria di regioni

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N>

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari (se del caso)

(per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Asse prioritario

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

2.B.1    Asse prioritario (ripetuto per ogni asse prioritario di assistenza tecnica)

ID dell'asse prioritario

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Titolo dell'asse prioritario

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2    Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3    Fondo e categoria di regioni (da ripetere per ogni combinazione nell'ambito dell'asse prioritario)

Fondo

<2B.0.4 type="S" input="S">

Categoria di regioni

<2B.0.5 type="S" input="S">

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4    Obiettivi specifici e risultati attesi

(da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito dell'asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Obiettivo specifico

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE  (22)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5    Indicatori di risultato  (23)

Tabella 12

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(per FSE/FESR/Fondo di coesione)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Valore obiettivo  (24) (2023)

Fonte di dati

Periodicità dell’informativa

U

D

T

U

D

T

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Quantitativo <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Quantitativo <2.B.2.6 type="N" input="M">

Qualitativo <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.6.1   Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2   Indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iv) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Table 13

Indicatori di output (per asse prioritario)

(per FSE/FESR/Fondo di coesione)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore obiettivo (2023)  (25)

(facoltativo)

Fonte di dati

U

D

T

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Categorie di operazione (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto v) del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione, e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 14-16

Categorie di operazione  (26)

Tabella 14

Dimensione 1 - Settore di intervento

Categoria di regioni: <type="S" input="S">

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 15

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Categoria di regioni: <type="S" input="S">

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 16

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Categoria di regioni: <type="S" input="S">

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3

PIANO DI FINANZIAMENTO

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

3.1   Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell'attuazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto i) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Tabella 17

 

Fondo

Categoria di regioni

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

 

 

 

Dotazione principale (27)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di efficacia dell'attuazione

 

<3.1.1 type="S" input="G" "SME">

<3.1.2 type="S" input="G" "SME">

<3.1.3 type="N" input="M" "SME">

<3.1.4 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.5 type="N" input="M" "SME">

<3.1.6 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.7type="N" input="M" "SME">

<3.1.8 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.9 type="N" input="M" "SME">

<3.1.10 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.11 type="N" input="M" "SME">

<3.1.12 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.13 type="N" input="M" "SME">

<3.1.14 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.15 type="N" input="M" "SME">

<3.1.16 type="N" input="M"

TA - "NA" YEI –"NA">

<3.1.17 type="N" input="G" "SME">

<3.1.18 type="N" input="G"

TA - "NA" YEI –"NA">

(1)

FESR

Nelle regioni meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

Nelle regioni in transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

Nelle regioni più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

FSE  (28)

Nelle regioni meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

Nelle regioni in transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

Nelle regioni più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Dotazione specifica IOG

Non applicabile

 

Non applicabile

 

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

(10)

Fondo di coesione

Non applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Dotazione finanziaria totale per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

1.

La tabella espone il piano di finanziamento per asse prioritario.

2.

Se un asse prioritario riguarda più di un fondo, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per fondo, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni fondo.

3.

Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per categoria di regioni, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per ogni categoria di regioni.

4.

Il contributo della BEI viene riportato a livello di asse prioritario.

Tabella 18a

Piano di finanziamento

Asse prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

(Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Ripartizione indicativa della contropartita nazionale

Finanziamento totale

Tasso di cofinanziamento

Per informazione

Contributo BEI

Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Importo della riserva di efficacia dell'attuazione come proporzione del sostegno dell'Unione

Finanziamento pubblico nazionale

Finanziamento nazionale privato (29)

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.2 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.3 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.4 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.5 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.6 type="N" "SME" input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.8 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.9 type="N" input="G"SME" ">

<3.2.A.10 type="P" input="G" "SME">

<3.2.A.11 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - "NA" YEI –"NA">

Asse prioritario 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 2

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 3

IOG (32)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA

NA

NA

Asse prioritario 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOG (33)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA

NA

NA

Asse prioritario 5

Fondo di coesione

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

Meno sviluppate

 

Pari al totale (1) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

In transizione

 

Pari al totale (2) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

Più sviluppate

 

Pari al totale (3) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

Pari al totale (11) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FSE (34)

Meno sviluppate

 

Questo importo non è pari al totale (5) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG. (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FSE (36)

In transizione

 

Questo importo non è pari al totale (6) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FSE (37)

Più sviluppate

 

Questo importo non è pari al totale (7) della tabella 17 che invece comprende il sostegno integrativo del FSE all'IOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

IOG (38)

NA

 

Questo importo non è pari al totale (9) della tabella 17 che comprende solo la dotazione specifica all'IOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Fondo di coesione

NA

 

Pari al totale (10) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

Pari al totale (12) della tabella 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 18b

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile: FSE e dotazioni specifiche all'IOG  (41) (se del caso)

 

Fondo (42)

Categoria di regioni

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

(Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)

Sostegno dell'Unione (a)

Contropartita nazionale

Formula

Ripartizione indicativa della contropartita nazionale

Finanziamento totale

Formula

Tasso di cofinanziamento

Formula  (40)

Finanziamento pubblico nazionale

(c)

Finanziamento privato nazionale

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Dotazione specifica all'IOG

NA

 

 

0

 

 

 

100 %.

2.

Sostegno integrativo del FSE

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sostegno integrativo del FSE

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sostegno integrativo del FSE

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

5.

TOTALE: Asse prioritario IOG [o sua parte]

[deve essere pari all'asse prioritario 3 [o sua parte]]

 

Somma (1:4)

Somma (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

Tasso di FSE per le regioni meno sviluppate

2/somma(2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

7.

 

 

Tasso di FSE per le regioni in transizione

3/somma(2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

8.

 

 

Tasso di FSE per le regioni più sviluppate

4/somma(2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 


Tabella 18c

Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Asse prioritario

Fondo (43)

Categoria di regioni

Obiettivo tematico

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Finanziamento totale

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 


Tabella 19

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (44)

Asse prioritario

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico

Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Totale

 

 

SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale tenendo conto del contenuto e degli obiettivi del programma operativo in riferimento all'accordo di partenariato, indicando in quali modi esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma operativo e dei risultati attesi

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Sviluppo locale di tipo partecipativo (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Se pertinente, l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (45))

Se pertinente, l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1301/2013 e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Tabella 20

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, importi indicativi del sostegno del FESR e del FSE

Fondo

Sostegno FESR e FSE (indicativo)

(in EUR)

Proporzione del fondo rispetto alla dotazione totale del programma

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Totale FESR

 

 

Totale FSE

 

 

Totale FESR+FSE

 

 

4.3   Investimenti territoriali integrati (ITI) (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (così come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi non rientranti nel punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

Tabella 21

Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2.

(importo aggregato)

Asse prioritario

Fondo

Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y>

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

4.4   Modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito del programma operativo, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro (se del caso)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Contributo delle azioni previste nell'ambito del programma alle strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma così come identificate dallo Stato membro (se del caso)

(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

SEZIONE 5

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE (SE DEL CASO)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

5.1   Zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

5.2   Strategia intesa a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o esclusione sociale e, se pertinente, contributo all'approccio integrato esposto nell'accordo di partenariato

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

Tabella 22

Azioni intese a rispondere alle esigenze specifiche di zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale  (46)

Gruppo bersaglio/area geografica

Tipologie principali delle azioni programmate nell'ambito dell'approccio integrato

Asse prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Priorità d'investimento

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y>

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y>

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y>

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y>

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y>

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 6

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E PERMANENTI (SE DEL CASO)

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 7

AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO DEI PARTNER PERTINENTI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.1   Autorità e organismi pertinenti

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 23

Autorità e organismi pertinenti

Autorità/organismo

Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N "SME">

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME">

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME">

Autorità di gestione

 

 

Autorità di certificazione (ove pertinente)

 

 

Autorità di audit

 

 

Organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti

 

 

7.2   Coinvolgimento dei partner pertinenti

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.2.1    Azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">

7.2.2    Sovvenzioni globali (per il FSE, se del caso)

(Riferimento: articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3.    Sostegno destinato allo sviluppo delle capacità (per il FSE, se del caso)

(Riferimento: articolo 6, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) n. 1304/2013)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

SEZIONE 8

COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al quadro strategico comune.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 9

CONDIZIONALITÀ EX ANTE

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

9.1   Condizionalità ex ante

Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e sull'ottemperanza alle stesse (facoltative)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Tabella 24

Condizionalità ex ante applicabili e valutazione dell'ottemperanza alle stesse

Condizionalità ex ante

Assi prioritari ai quali si applica la condizionalità

Condizionalità ex ante rispettata: Sì/No/In parte

Criteri

Criteri rispettati: Sì/No

Riferimenti

(riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti, compresi i pertinenti articoli, paragrafi o sezioni, accompagnati da link su Internet o dall'accesso al testo completo)

Spiegazioni

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y"SME">

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y "SME">

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Descrizione delle azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante, degli organismi responsabili e calendario  (47)

Tabella 25

Azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni da intraprendere

Termine (data)

Organismi responsabili

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME">

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME">

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME">

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 26

Azioni volte a ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche

Condizionalità ex-ante tematica

Criteri non soddisfatti

Azioni da intraprendere

Termine (data)

Organismi responsabili

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA">

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME"

TA- "NA">

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME"

TA- "NA">

<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y "SME"

TA- "NA">

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME"

TA- "NA">

1. X

 

Azione 1

Termine per l'azione 1

 

 

Azione 2

Termine per l'azione 2

 

SEZIONE 10

RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale per la riduzione degli oneri amministrativi.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SEZIONE 11

PRINCIPI ORIZZONTALI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.1   Sviluppo sostenibile

Descrizione dell'azione specifica per provvedere alle esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di resilienza alle catastrofi, di prevenzione e gestione dei rischi nella scelta delle operazioni.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2   Pari opportunità e non discriminazione

Descrizione dell'azione specifica per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti e l'obbligo di garantire l'accessibilità alle persone disabili.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Parità tra uomini e donne

Descrizione del contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

SEZIONE 12

ELEMENTI DISTINTI

12.1   Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Tabella 27

Elenco dei grandi progetti

Progetto

Data di notifica/presentazione programmata

(anno, trimestre)

Inizio dell'attuazione previsto

(anno, trimestre)

Data di completamento prevista

(anno, trimestre)

Asse prioritario/priorità d'investimento

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N>

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N>

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N>

<12.1.5 type="S" " input=S" decision=N>

 

 

 

 

 

12.2   Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione del programma operativo

Tabella 28

Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)

Asse prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, se del caso

Target intermedio per il 2018

Target finale (2023) (48)

U

D

T

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

ALLEGATI (caricati nel sistema di scambio elettronico dei dati come file separati)

Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Documentazione sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e sull'ottemperanza alle stesse (se del caso)

Parere degli organismi nazionali per la parità sulle sezioni 11.2 e 11.3 (se del caso) (Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Sintesi del programma operativo per i cittadini (se del caso).


(1)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

type (tipo):

N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano

decisione:

N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma operativo

input (inserimento):

M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema

numero massimo dei caratteri spazi inclusi =

"maxlength"

PA – Y =

Elemento che può essere stabilito solo dall'Accordo di partenariato

TA – NA =

non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'assistenza tecnica

YEI – NA =

non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)

SME =

applicabile anche a programmi dedicati alla garanzia illimitata congiunta e alla cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, attuati dalla BEI

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(3)  Fondo europeo di sviluppo regionale.

(4)  Fondo sociale europeo.

(5)  Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

(6)  Sostegno totale dell'Unione (compresa la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione).

(7)  Informazioni ripartite per Fondo e per asse prioritario

(8)  Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).

(9)  Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).

(10)  Per il FESR e il Fondo di coesione i valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.

(11)  Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori obiettivo degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

(12)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(13)  Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori obiettivo degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. Tutti gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013 utilizzati per sorvegliare l'esecuzione dell'IOG devono essere correlati ad un valore obiettivo quantificato. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

(14)  Per il FSE questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo. I valori obiettivi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. Per il FESR e il Fondo di coesione la ripartizione per genere non è pertinente nella maggior parte dei casi. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

(15)  Solo per i programmi che ricevono il sostegno del FSE.

(16)  Per il FSE questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma.

(17)  Se l'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, i target intermedi e i target finali dell'IOG devono essere differenziati da altri target intermedi e finali dell'asse prioritario, in conformità agli atti esecutivi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, comma quinto del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto le risorse IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) sono escluse dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

(18)  I target intermedi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

(19)  I valori obiettivo o target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

(20)  Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazioni principali e dotazione a carico della riserva di efficienza dell'attuazione),

(21)  Inserire, se del caso, informazioni quantitative sul contributo del FSE agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(22)  Da indicare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.

(23)  Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto dell'azione e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.

(24)  I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

(25)  I valori obiettivo per gli indicatori di output nel quadro dell'assistenza tecnica sono facoltativi. I valori obiettivo o target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "U" = uomini, "D" = donne, "T"= totale.

(26)  Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficienza dell'attuazione),

(27)  Dotazione totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.

(28)  Dotazione totale a carico del FSE compreso il sostegno integrativo del FSE per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno integrativo del FSE per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla riserva di efficacia dell'attuazione.

(29)  Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(30)  Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(31)  La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

(32)  Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(33)  Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(34)  Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(35)  La somma del sostegno totale FSE nelle regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate e delle risorse destinate all'IOG nella tabella 18a è pari alla somma del sostegno totale del FSE in tali regioni e della dotazione specifica all'IOG nella tabella 17.

(36)  Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(37)  Dotazione del FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.

(38)  Comprende la dotazione speciale all'IOG e il sostegno integrativo del FSE.

(39)  Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(40)  Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(41)  Da compilare per ogni asse prioritario, o parte di asse, che attua l'IOG.

(42)  L'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un Fondo e figura come riga separata anche se fa parte di un asse prioritario.

(43)  Ai fini di questa tabella l'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un fondo.

(44)  Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di operazione nell'ambito di ogni asse prioritario.

(45)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298).

(46)  Se il programma riguarda più di una categoria di regioni può essere necessaria una ripartizione per categoria.

(47)  Le tabelle 25 e 26 riguardano unicamente le condizionalità ex ante applicabili, generali e tematiche, il cui adempimento è totalmente mancante o solo parziale (si veda la tabella 24) al momento della presentazione del programma.

(48)  Il valore obiettivo può essere riportato come totale (uomini+donne) o ripartito per genere.


ALLEGATO II

MODELLO PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Titolo

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versione

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Primo anno

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Ultimo anno

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Ammissibile a partire da

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Ammissibile fino a

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>

Numero della decisione della CE

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>

Data della decisione della CE

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>

Numero della decisione di modifica dello SM

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>

Data della decisione di modifica dello SM

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>

Regioni NUTS oggetto del programma di cooperazione

<0.13 type=‘S’ input=‘G’>

SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA, E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3))

1.1   Strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1.

Descrizione della strategia del programma di cooperazione per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del Quadro strategico comune, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante.

Tabella 1

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato

Priorità di investimento selezionata

Motivazione della scelta

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Motivazione della dotazione finanziaria

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, ad ogni priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

Tabella 2

Panoramica della strategia d'investimento del programma di cooperazione

Asse prioritario

Sostegno del FESR (in EUR)

Proporzione (%) del sostegno totale dell'Unione al programma di cooperazione (per Fondo) (4)

Obiettivo tematico (5)

Priorità d'investimento (6)

Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento

Indicatori di risultato corrispondenti all'obiettivo specifico

FESR (7)

ENI (8) (se pertinente)

IPA (9) (se pertinente)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’<1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’<1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2

ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.A.   Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.A.1    Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)

ID dell'asse prioritario

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Titolo dell'asse prioritario

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite sviluppo locale di tipo partecipativo

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di un obiettivo tematico (se applicabile)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1299/2013),

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Fondo e base di calcolo per il sostegno dell'Unione (da ripetere per ogni fondo nell'ambito di un asse prioritario)

Fondo

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Priorità d'investimento (da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito dell'asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5.    Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità d'investimento e risultati attesi (da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito di una priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Obiettivo specifico

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tabella 3

Indicatori di risultato specifici per programma> (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Valore obiettivo (2023) (10)

Fonte di dati

Periodicità dell'informativa

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitativo <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitativo <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitativo <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitativo <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6.    Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1.   Descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici target e dei tipi di beneficiari

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.   Principi guida per la selezione delle operazioni

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.   Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Uso programmato degli strumenti finanziari

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.   Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Priorità d'investimento

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Indicatori di output (per priorità d'investimento)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 4

Indicatori di output comuni e specifici per programma

ID

Indicatore (nome dell'indicatore)

Unità di misura

Valore obiettivo (2023)

Fonte di dati

Periodicità dell'informativa

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013 e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 5

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario

Tipo di indicatore

(fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)

ID

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, se pertinente

Target intermedio per il 2018

Target finale (2023)

Fonte di dati

Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Di output o di risultato<2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Fase di attuazione o indicatore finanziario<2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Di output o di risultato<2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Fase di attuazione o indicatore finanziario <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Di output o di risultato <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Di output o di risultato <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Di output o di risultato <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione

(facoltative)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Categorie di intervento

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Categorie di intervento corrispondenti al contenuto degli assi prioritari basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 6-9

Categorie di intervento

Tabella 6

Dimensione 1 - Settore d'intervento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 7

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 8

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 9

Dimensione 6 - Meccanismi territoriali di attuazione

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.9.    Sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica>

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.1    Asse prioritario

ID

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Titolo

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Fondo e base di calcolo del sostegno dell'Unione (da ripetere per ogni fondo nell'ambito dell'asse prioritario)

Fondo

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3.    Obiettivi specifici e risultati attesi

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Obiettivo specifico (da ripetere per ogni obiettivo specifico)

ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Obiettivo specifico

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4.    Indicatori di risultato  (12)

Tabella 10

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Valore obiettivo (13) (2023)

Fonte di dati

Periodicità dell'informativa

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitativo <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitativo <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitativo <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5.    Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.5.1.   Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Asse prioritario

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati> (per asse prioritario)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 11

Indicatori di output

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore obiettivo (2023)

(facoltativo)

Fonte di dati

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6.    Categorie di intervento

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Corrispondenti categorie di intervento basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabelle 12-14

Categorie di intervento

Tabella 12

Dimensione 1 - Settore d'intervento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>>

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>>

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 


Tabella 13

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabella 14

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario

Codice

Importo (in EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’ Decision=N S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M‘ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3

PIANO FINANZIARIO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

3.1   Dotazione finanziaria da parte del FESR (in EUR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 15

Fondo

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

FESR

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

Importi IPA (se applicabile)

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi ENI (se applicabile)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A    Dotazione finanziaria totale da parte del FESR e cofinanziamento nazionale (in EUR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

1.

La tabella finanziaria espone il piano finanziario del programma di cooperazione per asse prioritario. Qualora i programmi delle regioni ultraperiferiche combinino dotazioni transfrontaliere e transnazionali, per ognuna di esse saranno stabiliti assi prioritari distinti.

2.

La tabella finanziaria indica, a fini informativi, eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano al programma di cooperazione (ad eccezione dei contributi da parte di IPA ed ENI).

3.

Il contributo della BEI (14) viene riportato a livello di asse prioritario.

Tabella 16

Piano finanziario

Asse prioritario

Fondo

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

(Costi totali ammissibili o costi pubblici ammissibili)

Sostegno dell'Unione (a)

Contropartita nazionale

Formula

Ripartizione indicativa della contropartita nazionale

Finanziamento totale

Formula

Tasso di cofinanziamento

Formula  (16)

A fini informativi

 

 

 

 

Finanziamento nazionale pubblico (c)

Finanziamento nazionale privato (d) (15)

 

 

Contributi di paesi terzi

Contributi BEI

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Asse prioritario 1

FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario N

FESR (eventualmente comprensivo degli importi trasferiti da IPA ed ENI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Totale

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Totale di tutti i fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Ripartizione per asse prioritario e obiettivo tematico

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 17

Asse prioritario

Obiettivo tematico

Sostegno dell'Unione

Contropartita nazionale

Finanziamento totale

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 


Tabella 18

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi relativi al cambiamento climatico

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (18)

Asse prioritario

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi relativi al cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione sulla dotazione totale del programma (%)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N>

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N>

 

 

 

Totale

 

 

SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1299/2013)

Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, terzo comma, del TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti, e indicando in che modo esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati attesi

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Sviluppo locale di tipo partecipativo (ove opportuno)

Approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati (se del caso).

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

4.2.   Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (ove opportuno)

Principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e stanziamenti indicativi di sostegno del FESR a tali azioni (ove opportuno).

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tabella 19

Azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile: importi indicativi di sostegno del FESR

Fondo

Importo indicativo di sostegno del FESR

(in EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

FESR

 

4.3.   Investimento territoriale integrato (ITI) (se del caso)

Approccio all'uso degli Investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nei casi che non rientrano tra quelli contemplati al punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse prioritario

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>

Tabella 20

Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2 (importo aggregato)

Asse prioritario

Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

Totale

 

4.4   Contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie (ove opportuno)

(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

5.1   Autorità e organismi pertinenti

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 21

Autorità di programma

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo

Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)

Autorità di gestione

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’>

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’>

Autorità di certificazione, se del caso

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’>

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’>

Autorità di audit

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’>

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’>

L'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti è:

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

l'autorità di gestione

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

l'autorità di certificazione

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Tabella 22

Organismi designati per svolgere le attività di controllo e di audit

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Autorità/organismo

Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)

Organismi designati per svolgere i compiti di controllo

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Organismi designati per svolgere i compiti di audit

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

5.2   Procedura di costituzione del segretariato congiunto

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

5.3   Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>

5.4   Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’>

5.5   Uso dell'euro (se del caso)

(Riferimento: articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Metodo prescelto per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro.

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

5.6   Coinvolgimento dei partner

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

SEZIONE 6

COORDINAMENTO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Meccanismi per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), l'ENI, il Fondo europeo di sviluppo (FES), l'IPA e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel Quadro strategico comune di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora gli Stati membri e i paesi terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse.

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

SEZIONE 7

RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 (19))

Sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tali oneri amministrativi.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N>

SEZIONE 8

PRINCIPI ORIZZONTALI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

8.1.   Sviluppo sostenibile  (20)

Descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Pari opportunità e non discriminazione  (21)

Descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Parità di genere

Descrizione del contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello del programma di cooperazione e operativo.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

SEZIONE 9

ELEMENTI DISTINTI

9.1.   Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Tabella 23

Elenco dei grandi progetti (22)

Progetto

Data prevista di notifica/presentazione

(anno, trimestre)

Inizio previsto dell'attuazione

(anno, trimestre)

Data prevista di completamento

(anno, trimestre)

Assi prioritari/priorità d'investimento

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’>

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’>

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’>

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘>

 

 

 

 

 

9.2.   Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma di cooperazione

Tabella 24

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella riassuntiva)>

Asse prioritario

Indicatore o fase di attuazione principale

Unità di misura, se del caso

Target intermedio per il 2018

Target finale (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3   Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma di cooperazione

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N

9.4   Condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria, la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi a programmi transnazionali e interregionali attraverso un contributo di risorse ENI e IPA

(Riferimento: articolo 26 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):

Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Conferma per iscritto dell'accordo sui contenuti del programma di cooperazione (obbligatoria)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Mappa dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione (se del caso)

Sintesi del programma di cooperazione per i cittadini (se del caso).


(1)  Legenda:

type (tipo):

N=Numero, D=Data, S=Stringa, C=Casella di controllo, P=Percentuale, B=Booleano

decisione:

N=Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazione

input (inserimento):

M=Manuale, S=Selezione, G=Generato dal sistema

«maxlength» = numero massimo di caratteri spazi inclusi

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(3)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(4)  La presentazione delle quote corrispondenti ad importi ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.

(5)  Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).

(6)  Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).

(7)  Fondo europeo di sviluppo regionale.

(8)  Strumento europeo di vicinato.

(9)  Strumento di assistenza di preadesione (IPA).

(10)  I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.

(11)  Da compilare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma di cooperazione supera 15 000 000 EUR.

(12)  Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto delle azioni e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR.

(13)  I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi.

(14)  Banca europea per gli investimenti.

(15)  Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(16)  Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(17)  La presentazione delle quote corrispondenti ad importi trasferiti da ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.

(18)  Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di intervento nell'ambito di ogni asse prioritario.

(19)  Non richiesto per INTERACT e ESPON.

(20)  Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.

(21)  Non applicabile a URBACT, INTERACT e ESPON.

(22)  Non applicabile a INTERACT e ESPON.


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/49


REGOLAMENTO (UE) N. 289/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron e imazosulfuron, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza propamocarb, gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del summenzionato regolamento.

(2)

Per la sostanza foramsulfuron, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (2). Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la granella di mais mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tale prodotto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Per la sostanza azimsulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per il riso.

(4)

Per la sostanza iodosulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per la granella di orzo, la granella di mais, la segale in chicchi e i chicchi di frumento e di mantenere gli LMR esistenti per i semi di lino. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per i semi di lino e il mais da foraggio mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)

Per la sostanza oxasulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di soia.

(6)

Per la sostanza mesosulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo. Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito.

(7)

Per la sostanza flazasulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha raccomandato di abbassare gli LMR per agrumi e uve da tavola e da vino. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per le olive da tavola e le olive da olio mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(8)

Per la sostanza imazosulfuron, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (8). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per il grano di orzo, i chicchi di riso, la segale in chicchi e i chicchi di frumento mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(9)

Per la sostanza propamocarb, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (9). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo Per quanto riguarda la rucola e i porri, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato un ulteriore parere in merito agli LMR (10). È opportuno tener conto di tale parere.

(10)

L’Autorità ha segnalato che l’utilizzo esaminato del propamocarb nei porri nonché gli LMR esistenti per le lattughe possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Pertanto, l’Autorità raccomanda di ridurre gli attuali LMR per la lattuga. Per i porri gli LMR devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

L’autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR esistenti per patate, ravanelli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, zucche, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli rapa, lattughe. Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per cavolfiori, dolcetta, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape nera, Brassica spp. (foglie e germogli), erbe fresche, suini (carne, grasso, reni), bovini (carne, grasso, reni), ovini (carne, grasso, reni), caprini (carne, grasso, reni), latte (bovini, ovini, caprini), pollame (carne, grasso, fegato) e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori, occorre fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello determinato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per gli altri prodotti l’Autorità raccomanda di innalzare o mantenere gli attuali LMR.

(12)

Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all’importazione a livello dell’Unione europea e non erano disponibili LMR del Codex, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)

Per quanto riguarda il tiobencarb, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (11). Per quanto riguarda il bifenazato e il clorprofam, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento (12)  (13). Essa ha proposto di modificare le definizioni di residui. I laboratori di riferimento dell’Unione europea hanno rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per le definizioni di residui proposte dall’Autorità. Le definizioni di residui per il bifenazato e il clorprofam devono essere enunciate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e la definizione di residuo per il tiobencarb deve essere enunciata nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali definizioni di residui saranno rivedute tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(14)

Sulla scorta dei pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti per la questione in esame, le opportune modifiche degli LMR soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(15)

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(16)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(17)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell’industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(18)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti il presente regolamento deve stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(19)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedentemente vigente prima dell’11 aprile 2014:

1)

per quanto riguarda le sostanze attive foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, bifenazato, clorprofam e tiobencarb, in o su tutti i prodotti;

2)

per quanto riguarda la sostanza attiva propamocarb, in e su tutti i prodotti tranne le lattughe.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal’11 ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for foramsulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza foramsulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(1):2962. [28 pagg.].

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza azimsulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(10):2941. [24 pagg.].

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iodosulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza iodosulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(11):2974. [28 pagg.].

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza oxasulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(10):2942. [28 pagg.].

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza mesosulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(11):2976. [27 pagg.].

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza flazasulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(11):2958. [25 pagg.].

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza imazosulfuron] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(12):3010. [26 pagg.].

(9)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza propamocarb] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(4):2903. [72 pagg.].

(10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek (Modifica degli LMR esistenti per la rucola e i porri). EFSA Journal 2013; 11(6):3255. [32 pagg.].

(11)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza tiobencarb] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2341. [17 pagg.].

(12)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifezanate [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza bifezanato] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(10):2484. [35 pagg.].

(13)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per la sostanza clorprofam] in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(2):2584. [53 pagg.].


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

L’allegato II è così modificato:

a)

le colonne relative a foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron e imazosulfuron sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Azimsulfuron

Flazasulfuron

Foramsulfuron

Imazosulfuron

Iodosulfuron-metil (somma di iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil)

Mesosulfuron-metil

Oxasulfuron

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

 

0,01  (2)

0110000

i)

Agrumi

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

 

0120010

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Pomacee

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Drupacee

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0140010

Albicocche

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

 

 

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

(+)

 

 

 

 

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d’acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passiflore

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Melastelle

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Melagrane

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Patate

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Bietole rosse

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0220010

Aglio

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra, gombo

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Cavoli

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Crescione inglese

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Senape nera

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d’acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d’acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall’occhio)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0270010

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Finocchi

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Funghi

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall’occhio))

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

 

 

(+)

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Cartamo

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Semi di camelina

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

(+)

 

 

 

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0500010

Orzo

 

 

 

(+)

 

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Granturco

 

 

(+)

 

(+)

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Avena

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d’acqua/riso d’America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

 

 

 

(+)

 

 

 

0500070

Segale

 

 

 

(+)

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

 

(+)

 

 

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

 

 

 

 

 

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

 

 

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

 

 

 

 

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

 

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

 

 

 

 

 

 

0650000

v)

Carruba

 

 

 

 

 

 

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

SPEZIE

 

 

 

 

 

 

 

0810000

i)

Semi

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0820010

Pimenti

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840020

Zenzero

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840030

Curcuma

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0850000

v)

Germogli

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Tessuto

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muscolo

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Rene

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Rene

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Rene

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Rene

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

 

 

 

 

 

 

 

1015020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

1015030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

1015040

Rene

 

 

 

 

 

 

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

1015990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Muscolo

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Altri animali d’allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

 

 

 

 

 

 

 

1017020

Grasso

 

 

 

 

 

 

 

1017030

Fegato

 

 

 

 

 

 

 

1017040

Rene

 

 

 

 

 

 

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

 

1017990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1020000

ii)

Latte

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1030010

Galli e galline

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

b)

è aggiunta la seguente colonna relativa al propamocarb:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (3)

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0,01  (4)

0110000

i)

Agrumi

 

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

0110040

Limette

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Altri

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

iii)

Pomacee

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

0130020

Pere (Nashi)

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

iv)

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

0140990

Altri

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

0154990

Altri

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

0161000

a)

Buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d’acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

0162030

Passiflore

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

0162050

Melastelle

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melagrane

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Panassa (Jack)

 

0163100

Durian

 

0163110

Annona (guanabana)

 

0163990

Altri

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,3

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,01  (4)

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

0213010

Bietole rosse

0,01  (4)

0213020

Carote

0,01  (4)

0213030

Sedani-rapa

0,01  (4)

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

0,01  (4)

0213050

Topinambur (Crosne)

0,01  (4)

0213060

Pastinaca

0,01  (4)

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0,01  (4)

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

3

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

0,01  (4)

0213100

Rutabaga

0,01  (4)

0213110

Rape

0,01  (4)

0213990

Altri

0,01  (4)

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

0,01  (4)

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

2

0220030

Scalogni

0,01  (4)

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

0,01  (4)

0220990

Altri

0,01  (4)

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

4

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

3

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

4

0231040

Okra, gombo

0,01  (4)

0231990

Altri

0,01  (4)

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

5

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

5

0233010

Meloni (Kiwano)

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

0233030

Cocomeri

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

0,01  (4)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (4)

0240000

iv)

Cavoli

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

3

0241020

Cavolfiori

10 (+)

0241990

Altri

0,01  (4)

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

2

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

0,7

0242990

Altri

0,01  (4)

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

0,01  (4)

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

20

0243990

Altri

0,01  (4)

0244000

d)

Cavoli rapa

0,3

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

20 (+)

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

40

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

20 (+)

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

20 (+)

0251050

Crescione inglese

20 (+)

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

30

0251070

Senape nera

20 (+)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

20 (+)

0251990

Altri

0,01  (4)

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

 

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

40

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

0,01  (4)

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

0,01  (4)

0252990

Altri

0,01  (4)

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,01  (4)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d’acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d’acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,01  (4)

0255000

e)

Cicoria Witloof

15

0256000

f)

Erbe aromatiche

30 (+)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

0256990

Altri

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

0,1

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall’occhio)

0,01  (4)

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

0,01  (4)

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

0,01  (4)

0260050

Lenticchie

0,01  (4)

0260990

Altri

0,01  (4)

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01  (4)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

viii)

Funghi

0,01  (4)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

0280990

Altri

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01  (4)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (4)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall’occhio))

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (4)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

0401110

Cartamo

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Semi di camelina

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

5.

CEREALI

0,01  (4)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

0500030

Granturco

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d’acqua/riso d’America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05  (4)

0610000

i)

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Fiori di camomilla

 

0631020

Fiori di ibisco

 

0631030

Petali di rosa

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie

 

0632010

Foglie di fragola

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Radici di valeriana

 

0633020

Radici di ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

0650000

v)

Carruba

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,05  (4)

0800000

8.

SPEZIE

 

0810000

i)

Semi

0,05  (4)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

0810040

Semi di coriandolo

 

0810050

Semi di cumino

 

0810060

Semi di aneto

 

0810070

Semi di finocchio

 

0810080

Semi di fieno greco

 

0810090

Noci moscate

 

0810990

Altri

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,05  (4)

0820010

Pimenti

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

iii)

Corteccia

0,05  (4)

0830010

Cannella (Cassia)

 

0830990

Altri

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (4)

0840020

Zenzero

0,05  (4)

0840030

Curcuma

0,05  (4)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

0840990

Altri

0,05  (4)

0850000

v)

Germogli

0,05  (4)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,05  (4)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

vii)

Arillo

0,05  (4)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (4)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

0900020

Canna da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

i)

Tessuto

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

0,01 (+)

1011020

Grasso

0,01 (+)

1011030

Fegato

0,1 (+)

1011040

Rene

0,02 (+)

1011050

Frattaglie commestibili

0,1

1011990

Altri

0,01  (4)

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,01 (+)

1012020

Grasso

0,01 (+)

1012030

Fegato

0,2 (+)

1012040

Rene

0,05 (+)

1012050

Frattaglie commestibili

0,2

1012990

Altri

0,01  (4)

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

0,01 (+)

1013020

Grasso

0,01 (+)

1013030

Fegato

0,2 (+)

1013040

Rene

0,05 (+)

1013050

Frattaglie commestibili

0,2

1013990

Altri

0,01  (4)

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

0,01 (+)

1014020

Grasso

0,01 (+)

1014030

Fegato

0,2 (+)

1014040

Rene

0,05 (+)

1014050

Frattaglie commestibili

0,2

1014990

Altri

0,01  (4)

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Muscolo

0,01

1015020

Grasso

0,01

1015030

Fegato

0,2

1015040

Rene

0,05

1015050

Frattaglie commestibili

0,2

1015990

Altri

0,01  (4)

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Muscolo

0,02 (+)

1016020

Grasso

0,01 (+)

1016030

Fegato

0,05 (+)

1016040

Rene

0,01  (4)

1016050

Frattaglie commestibili

0,05

1016990

Altri

0,01  (4)

1017000

g)

Altri animali d’allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

1017010

Muscolo

0,01

1017020

Grasso

0,01

1017030

Fegato

0,2

1017040

Rene

0,05

1017050

Frattaglie commestibili

0,2

1017990

Altri

0,01  (4)

1020000

ii)

Latte

0,01 (+)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,05 (+)

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,05  (4)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,01  (4)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,01  (4)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,01  (4)

c)

l’intestazione della colonna per il bifenazato nella tabella è sostituita dalla seguente:

«Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) (F) (A)»;

d)

la voce relativa alla nota a piè di pagina per il bifenazato al di sotto della tabella è modificata come segue:

dopo il nome della sostanza e la lettera (F), viene aggiunta la lettera (A), cosicché il titolo delle note a piè di pagina per il bifenazato è il seguente: «Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) (F) (A)».

Dopo il testo della nota a piè di pagina (F) è aggiunto il seguente testo:

«(A)

L’Unione europea ha rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per il bifenazato-diazene. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato degli standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 22 marzo 2015, o, se tali standard di riferimento non sono disponibili a quella data, della mancanza degli stessi.»;

e)

l’intestazione della colonna per il clorprofam nella tabella è sostituita dalla seguente:

«Clorprofam (F)(R)(A)»;

f)

la voce relativa alla nota a piè di pagina per il clorprofam al di sotto della tabella è modificata come segue:

dopo il nome della sostanza e le lettera (F) ed (R), viene aggiunta la lettera (A), cosicché il titolo delle note a piè di pagina per il clorprofam è il seguente: «Clorprofam (F)(R)(A)».

Dopo il testo delle note a piè di pagina (F) ed (R) esistenti è aggiunto il seguente testo:

«(A)

L’Unione europea ha rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per il 4’-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA). Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato degli standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 22 marzo 2015, o, se tali standard di riferimento non sono disponibili a quella data, della mancanza degli stessi.»;

2)

L’allegato III è così modificato:

a)

nella parte B, le colonne relative a foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron e imazosulfuron sono soppresse;

b)

nella parte A, la colonna relativa al propamocarb è soppressa.

3)

L’allegato V è così modificato:

a)

l’intestazione della colonna per il tiobencarb nella tabella è sostituita dalla seguente:

«Tiobencarb (4-clorobenzil metil solfone) (A)»;

b)

la voce relativa alla nota a piè di pagina per il tiobencarb al di sotto della tabella è modificata come segue:

dopo il nome della sostanza viene aggiunta la lettera (A), cosicché il titolo delle note a piè di pagina per il tiobencarb è il seguente: «Tiobencarb (4-clorobenzil metil solfone) (A).»;

c)

è aggiunto il seguente testo:

«(A)

L’Unione europea ha rilevato la mancanza di standard di riferimento disponibili sul mercato per il 4-clorobenzil metil solfone. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato degli standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 22 marzo 2015, o, se tali standard di riferimento non sono disponibili a quella data, della mancanza degli stessi.»


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

Azimsulfuron

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Flazasulfuron

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0161030

Olive da tavola

0402010

Olive da olio

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Foramsulfuron

(+)

L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030

Granturco

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Imazosulfuron

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500010

Orzo

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d’acqua/riso d’America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

0500070

Segale

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Iodosulfuron-metil (somma di iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil)

(+)

L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità al magazzinaggio, al metabolismo delle colture e alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0401010

Semi di lino

(+)

L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030

Granturco

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Mesosulfuron-metil

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Oxasulfuron

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren»

(3)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(4)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)

(R)= La definizione di residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb

(+)

L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020

Cavolfiore

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

0251050

Barbarea

0251070

Senape nera

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera), foglie di cavolo rapa)

0256000

(f)

Erbe fresche

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

0256060

Rosmarino

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

0256100

Dragoncello (Issopo)

0256990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Carne

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010

Carne

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Carne

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Carne

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime al pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010

Carne

1016020

Grasso

1016030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020000

(ii)

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli alimenti per pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000

(iii)

Uova di volatili

1030010

Polli

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 290/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 per l’impiego come additivo in mangimi per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell’autorizzazione Adisseo France S.A.S.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotti da Penicillium funiculosum IMI SD 101 è stato autorizzato senza limite di tempo in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi per polli da ingrasso mediante regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione (3); per galline ovaiole e tacchini da ingrasso, mediante regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (4); per suini da ingrasso, mediante regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione (5); e per anatre da ingrasso e suinetti svezzati, mediante regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione (6). Il preparato è stato quindi iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotto da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 (precedentemente Penicillium funiculosum IMI SD 101) come additivo per mangimi destinati a polli, tacchini e anatre da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e, in conformità all’articolo 7 di tale regolamento, una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego per tutte le specie avicole principali e secondarie, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel proprio parere del 10 luglio 2013 (7) che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotto da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente, e che può influire positivamente sui risultati produttivi di polli e tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati e suini da ingrasso. Poiché la modalità di azione può ritenersi simile in tutte le specie avicole, tale conclusione può essere estesa per estrapolazione ad anatre, faraone, quaglie, oche, fagiani e colombidi. L’Autorità ritiene che non occorrano prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009.

(7)

Non esistendo motivi sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche apportate alle condizioni d’autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1259/2004

Il regolamento (CE) n. 1259/2004 è così modificato:

1)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo “enzimì” di cui agli allegati III, V e VI, sono autorizzati a tempo indeterminato ad essere impiegati come additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.»;

2)

L’allegato IV è soppresso.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 943/2005

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 943/2005, la voce relativa a E 1604, endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, è soppressa.

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1206/2005

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1206/2005, la voce relativa a E 1604, endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, è soppressa.

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 322/2009

Nel regolamento (CE) n. 322/2009, l’articolo 3 e l’allegato III sono soppressi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'11 ottobre 2014, in conformità alla normativa applicabile prima dell'11 aprile 2014 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell’8 luglio 2004, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).

(5)  Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all’autorizzazione permanente di taluni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12).

(6)  Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9).

(7)  EFSA Journal 2013; 11(7):3321.


ALLEGATO

Numero di identificazio-ne dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizza-zione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizza-zione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1604i

Adisseo France S.A.S.

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 con un’attività minima di:

forma solida: per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, 30 000 UV (1)/g; per endo-1,4-beta-xilanasi, 22 000 UV/g;

forma liquida: per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, attività di 7 500 UV/ml e per endo-1,4-beta-xilanasi attività di 5 500 UV/ml.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536

 

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano d’orzo) a pH = 5,5 e a 30 °C.

Per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi:

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento)

Tutte le specie avicole

Suinetti

(svezzati)

Suini da ingrasso

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 500 UV

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 100 UV

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti (svezzati) fino a circa 35 kg.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

11 aprile 2024


(1)  UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente, beta-glucano d’orzo e arabinoxilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione, in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C e con pH 5,5.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/87


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell’additivo per mangimi decochinato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»).

(2)

L’uso di decochinato, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1289/2004 (3) della Commissione.

(3)

Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda in cui si chiede una riduzione del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni prima della macellazione e l’introduzione di limiti massimi per i residui (LMR) per fegato (1,0 mg/kg), rene (0,8 mg/kg), muscolo (0,5 mg/kg) e cute/grasso (1,0 mg/kg) di animali nutriti con l’additivo. Il titolare dell’autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.

(4)

Nel suo parere del 12 settembre 2013 (4) l’Autorità ha concluso che la modifica del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni non compromette la sicurezza dei consumatori e che la presentazione di nuovi dati conferma che non sono necessari LMR.

(5)

Tuttavia, ai fini della fattibilità dei controlli, si è ritenuto opportuno stabilire LMR come proposto dal richiedente.

(6)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1289/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l’utilizzo per dieci anni dell’additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3370.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è così sostituito:

«ALLEGATO

Numero di registrazione dell’additivo

Nome e numero di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo

Additivo (denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale

mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

E 756

Zoetis Belgium SA

Decochinato (Deccox)

 

Composizione dell’additivo

Decochinato 60,6 g/kg

Olio di soia deodorato raffinato: 28,5 g/kg

Farinetta di grano: q.b. 1 kg

 

Principio attivo

Decochinato

C24H35NO5

6-deciclossi- 7-etossi- 4-idrossichinolina-3-carbossilato di etile

Numero CAS: 18507-89-6

 

Impurità associate:

Acido 6-deciclossi- 7-etossi- 4-idrossichinolina-3-carbossilico: < 0,5 %

6-deciclossi- 7-etossi- 4 —idrossichinolina- 3-carbossilato di metile: < 1,0 %

4-deciclossi- 3-etossianilinometilenmalonato di dietile < 0,5 %

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione di decochinato nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi:

Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rilevamento di fluorescenza (RP-HPLC-FL) – EN 16162

Per la determinazione di decochinato nei tessuti:

Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa unita a spettrometro di massa a triplo quadrupolo (RP-HPLC-MS/MS).

Polli da ingrasso

 

20

40

17 luglio 2014

1 000 μg di decochinato/kg di fegato e tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi;

800 μg di decochinato/kg di reni pesati umidi;

500 μg di decochinato/kg tessuto muscolare pesato umido.


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/90


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 292/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione ROAL Oy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 126897). Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame e suini, da classificare nella categoria degli «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri dell’11 settembre 2013 (2) e del 9 ottobre 2013 (3) che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che esso potrebbe influire positivamente sull’utilizzazione del fosforo, sulla digeribilità, sulla mineralizzazione delle ossa o sulla resa dei polli e dei tacchini da ingrasso. Tali conclusioni possono essere estese alle galline ovaiole e ai tacchini allevati per la riproduzione. Poiché il modo in cui agisce l’additivo si può considerare simile in tutte le specie di pollame, questa conclusione può essere estesa alle specie avicole più piccole da ingrasso o destinate alla produzione di uova o alla riproduzione. Secondo l’Autorità, inoltre, l’additivo è in grado di aumentare la mineralizzazione delle ossa, la digeribilità ileale, l’utilizzo del fosforo e la resa delle galline ovaiole. Queste conclusioni possono essere estese alle specie avicole più piccole destinate alla produzione di uova. L’Autorità ha anche concluso che l’additivo è potenzialmente in grado di migliorare la digeribilità del fosforo, la ritenzione del fosforo o i parametri di resa nei suinetti, nei suini da ingrasso e nelle scrofe. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di sorveglianza successiva alla commercializzazione. Essa ha anche esaminato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897) dimostra che le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato, quale specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato descritto in allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni indicate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3364.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(10):3433.


ALLEGATO

Numero di identificazio-ne dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizza-zione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi zootecnici. gruppo funzionale dei promotori della digestione.

4a19

ROAL Oy

6-fitasi

EC 3.1.3.26

 

Composizione dell’additivo

preparato di 6-fitasi

prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897)

con un’attività minima di:

in forma liquida e solida: 5 000 FTU (1)/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi (EC 3.1.3.26)

prodotta da Trichoderma reesei (CBS 126897)

 

Metodo di analisi  (2)

determinazione della 6-fitasi:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di 6-fitasi su fitato: EN ISO 30024.

Pollame (escluse le specie volatili ovaiole)

250 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento a caldo.

2.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

3.

Dose massima raccomandata:

2 500 FTU/kg di alimento completo per pollame;

1 750 FTU/kg di alimento completo per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

11 aprile 2024

Specie volatili ovaiole

150 FTU

Suinetti svezzati

500 FTU

Suini da ingrasso e scrofe

250 FTU


(1)  1 FTU è la quantità di enzima che libera una micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a un pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono reperibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/93


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

145,0

MA

59,2

TN

97,5

TR

95,3

ZZ

99,3

0707 00 05

MA

39,8

TR

136,6

ZZ

88,2

0709 93 10

MA

39,4

TR

93,0

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

48,9

IL

66,7

MA

58,5

TN

53,4

TR

57,4

ZZ

57,0

0805 50 10

TR

61,7

ZZ

61,7

0808 10 80

AR

91,7

BR

82,4

CL

119,6

CN

116,8

MK

25,2

US

186,7

ZA

68,9

ZZ

98,8

0808 30 90

AR

94,6

CL

120,4

CN

74,5

TR

158,2

ZA

88,9

ZZ

107,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/95


DECISIONE 2014/157/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2014

che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive contenute in tale decisione fino al 22 marzo 2015.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2015».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Decisione 2011/173/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/96


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che modifica la decisione 2006/594/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza»

[notificata con il numero C(2014) 1707]

(2014/158/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/594/CE della Commissione (2) ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell’esclusione sociale aggiungendo una dotazione complessiva pari a 125 513 290 EUR, espressa in prezzi del 2004, a titolo del Fondo sociale europeo.

(3)

L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1083/2006, quale modificato, rivede le risorse disponibili destinate all’obiettivo «Convergenza» al fine di aumentare le dotazioni a titolo del Fondo sociale europeo della Francia di un importo pari a 13 959 768 EUR nel 2013.

(4)

Gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» nel 2013 per tale Stato membro dovrebbero essere riveduti.

(5)

La decisione 2006/594/CE non è stata modificata per quanto riguarda la dotazione finanziaria supplementare per la Croazia in occasione della sua adesione. Per ragioni di trasparenza e di completezza è opportuno inserire altresì le dotazioni per la Croazia.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/594/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2006/594/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  Decisione 2006/594/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013 (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 37).

(3)  Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 256).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007 - 31 dicembre 2013

(IN EUR)

Stati membri

Tabella 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo “Convergenza”

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:

10

14

20

24

26

28

30

32

Bulgaria

3 863 601 178

 

 

 

 

 

 

 

 

Česka Republika

15 111 066 754

197 709 105

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

 

166 582 500

 

Eesti

1 955 979 029

 

 

 

31 365 110

 

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

 

1 396 500 000

 

 

 

France

2 403 498 342

 

 

427 408 905

 

 

 

 

13 959 768

Hrvatska

241 320 219

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

 

825 930 000

 

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

 

53 886 609

 

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

 

79 933 567

 

 

 

 

Magyarország

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

359 874 111

880 349 050

 

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

 

58 206 001

 

 

 

 

 

România

11 115 420 983

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

110 544 803

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

172 961 897 609

668 128 019

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500

13 959 768


(IN EUR)

Stati membri

Tabella 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373

Česka Republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 283 395 438

2 332 343 673

2 380 088 515

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

418 375 089

Hrvatska

0

0

0

0

0

0

241 320 219

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarország

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 679 612 617

5 699 319 089

5 720 664 721

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

România

782 254 110

1 123 289 385

1 498 844 810

1 773 286 696

1 875 412 911

1 979 406 577

2 082 926 494

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

845 313 158

910 570 647

1 121 961 613

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Totale

24 090 437 759

24 507 979 736

24 941 759 525

25 082 177 748

25 795 173 857

26 176 572 777

26 970 045 736»

«ALLEGATO III

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare di un finanziamento del fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007 - 31 dicembre 2013

(IN EUR)

Stato membro

TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

 

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n 1083/2006 paragrafo:

10

24

Bulgaria

2 009 650 238

 

 

Česká Republika

7 809 984 551

 

 

Eesti

1 000 465 639

 

16 157 785

Elláda

3 280 399 675

 

 

Hrvatska

125 345 939

 

 

Kýpros

193 005 267

 

 

Latvija

1 331 962 318

 

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

 

41 177 899

Magyarország

7 570 173 505

 

 

Malta

251 648 410

 

 

Polska

19 512 850 811

179 937 056

 

Portugal

2 715 031 963

 

 

România

5 754 788 708

 

 

Slovenija

1 235 595 457

 

 

Slovensko

3 424 078 134

 

 

Totale

58 202 673 877

179 937 056

85 095 451


(IN EUR)

Stato membro

TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

161 567 407

227 036 657

299 350 419

308 884 642

323 655 053

337 844 495

351 311 565

Česká Republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Elláda

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Hrvatska

0

0

0

0

0

0

125 345 939

Kýpros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarország

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 136 326 090

3 437 744 747

3 738 211 322

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

România

419 281 086

589 798 724

777 576 436

914 797 379

965 860 486

1 017 857 319

1 069 617 278

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Totale

5 501 583 345

6 667 239 402

7 900 400 418

8 778 501 102

9 380 053 907

9 896 276 293

10 343 651 917»


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/101


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che modifica la decisione 2006/593/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

[notificata con il numero C(2014) 1708]

(2014/159/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/593/CE della Commissione (2), quale modificata dalla decisione della Commissione 2010/476/UE (3), ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell’esclusione sociale in tali paesi aggiungendo una dotazione complessiva pari a 125 513 290 EUR, espressa in prezzi del 2004, a titolo del Fondo sociale europeo.

(3)

L’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1083/2006, quale modificato, rivede le risorse disponibili destinate all’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» al fine di aumentare le dotazioni a titolo del Fondo sociale europeo di Francia, Italia e Spagna di un importo pari a 111 553 522 EUR nel 2013.

(4)

Gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tali Stati membri dovrebbero essere riveduti.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/593/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2006/593/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  Decisione 2006/593/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 32).

(3)  Decisione 2010/476/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, recante modifica della decisione 2006/593/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013 relativamente alla Repubblica ceca e alla Slovacchia (GU L 232, del 2.9.2010, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 256).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 1o gennaio 2007 — 31 dicembre 2013

EUR

Stato membro

Tabella 1 - Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, paragrafo:

10

16

20

23

25

26

28

29

32

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

4 633 651

199 500 000

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

 

74 812 500

 

 

 

 

Éire/Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

 

199 500 000

 

 

16 735 105

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

 

99 750 000

69 715 759

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

 

209 475 000

 

25 102 658

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

 

149 625 000

 

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

7 006 030

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

778 631 938

 

 

153 552 511

 

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000

111 553 522


EUR

Stati membri

Tabella 2 - Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

Éire/Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

463 219 006

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 369 789 068

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

703 551 649

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Suomi/Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Totale

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 645 370 692»


22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/104


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1742]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/160/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la decisione 95/408/CE del Consiglio (3) e ha stabilito che gli elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi mutatis mutandis, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio (6). La decisione era applicabile fino alla data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, vale a dire il 1o gennaio 2006.

(2)

Gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale adottati in base alla decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi.

(3)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce la procedura per la compilazione e l’aggiornamento dell’elenco degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale. In base alle disposizioni di tale articolo, in particolare del paragrafo 5, che stabilisce che la Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi, gli elenchi degli stabilimenti dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono pubblicati sul sito web della Commissione (7).

(4)

A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione e in vista della compilazione di elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale, gli elenchi precedenti adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio sono diventati obsoleti ed è quindi necessario abrogarli formalmente per ragioni di certezza del diritto.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni della Commissione elencate nell’allegato sono abrogate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(3)  Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17).

(4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(6)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm.


ALLEGATO

Decisione 81/91/CEE della Commissione (1)

Decisione 81/92/CEE della Commissione (2)

Decisione 81/713/CEE della Commissione (3)

Decisione 82/913/CEE della Commissione (4)

Decisione 83/384/CEE della Commissione (5)

Decisione 83/402/CEE della Commissione (6)

Decisione 83/423/CEE della Commissione (7)

Decisione 84/24/CEE della Commissione (8)

Decisione 85/539/CEE della Commissione (9)

Decisione 86/65/CEE della Commissione (10)

Decisione 86/414/CEE della Commissione (11)

Decisione 86/473/CEE della Commissione (12)

Decisione 87/119/CEE della Commissione (13)

Decisione 87/124/CEE della Commissione (14)

Decisione 87/257/CEE della Commissione (15)

Decisione 87/258/CEE della Commissione (16)

Decisione 87/424/CEE della Commissione (17)

Decisione C(89) 1686 della Commissione (18)

Decisione 90/165/CEE della Commissione (19)

Decisione 90/432/CEE della Commissione (20)

Decisione 93/26/CEE della Commissione (21)

Decisione 94/40/CE della Commissione (22)

Decisione 94/465/CE della Commissione (23)

Decisione 95/45/CE della Commissione (24)

Decisione 95/427/CE della Commissione (25)

Decisione C(95) 2899 della Commissione (26)

Decisione 97/4/CE della Commissione (27)

Decisione 97/252/CE della Commissione (28)

Decisione 97/365/CE della Commissione (29)

Decisione 97/467/CE della Commissione (30)

Decisione 97/468/CE della Commissione (31)

Decisione 97/569/CE della Commissione (32)

Decisione 98/8/CE della Commissione (33)

Decisione 98/10/CE della Commissione (34)

Decisione 1999/120/CE della Commissione (35)

Decisione 1999/710/CE della Commissione (36)

Decisione 2001/556/CE della Commissione (37)

Decisione 2002/987/CE della Commissione (38)

Decisione 2003/689/CE della Commissione (39)

Decisione 2004/229/CE della Commissione (40)

Decisione 2004/628/CE della Commissione (41)


(1)  Decisione 81/91/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 39).

(2)  Decisione 81/92/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica dell’Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 43).

(3)  Decisione 81/713/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali è autorizza l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (GU L 257 del 10.9.1981, pag. 28).

(4)  Decisione 82/913/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 28).

(5)  Decisione 83/384/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 222 del 13.8.1983, pag. 36).

(6)  Decisione 83/402/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 233 del 24.8.1983, pag. 24).

(7)  Decisione 83/423/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 238 del 27.8.1983, pag. 39).

(8)  Decisione 84/24/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Islanda, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 20 del 25.1.1984, pag. 21).

(9)  Decisione 85/539/CEE della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l’elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 25).

(10)  Decisione 86/65/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all’elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 72 del 15.3.1986, pag. 40).

(11)  Decisione 86/414/CEE della Commissione, del 31 luglio 1986, relativa all’elenco degli stabilimenti dell’Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 237 del 23.8.1986, pag. 36).

(12)  Decisione 86/473/CEE della Commissione, del 10 settembre 1986, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 279 del 30.9.1986, pag. 53).

(13)  Decisione 87/119/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 37).

(14)  Decisione 87/124/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 del 20.2.1987, pag. 41).

(15)  Decisione 87/257/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d’America dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 46).

(16)  Decisione 87/258/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Canada dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 50).

(17)  Decisione 87/424/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 43).

(18)  Decisione C(89) 1686 della Commissione, del 2 ottobre 1989, Elenco degli stabilimenti del Swaziland, dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 252 del 5.10.1989, pag. 4).

(19)  Decisione 90/165/CEE della Commissione, del 28 marzo 1990, relativa all’elenco degli stabilimenti del Madagascar, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 91 del 6.4.1990, pag. 34).

(20)  Decisione 90/432/CEE della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all’elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 223 del 18.8.1990, pag. 19).

(21)  Decisione 93/26/CEE della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante l’elenco degli stabilimenti della repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 24).

(22)  Decisione 94/40/CE della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l’elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 22 del 27.1.1994, pag. 50).

(23)  Decisione 94/465/CE della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l’elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 190 del 26.7.1994, pag. 25).

(24)  Decisione 95/45/CE della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l’elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 dell’8.3.1995, pag. 13).

(25)  Decisione 95/427/CE della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l’elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 254 del 24.10.1995, pag. 28).

(26)  Decisione C(95) 2899 della Commissione, del 30 novembre 1995, Elenco degli stabilimenti del Botswana dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 338 del 16.12.1995, pag. 3).

(27)  Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6).

(28)  Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46).

(29)  Decisione 97/365/CE della Commissione, del 26 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41).

(30)  Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, e che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57).

(31)  Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62).

(32)  Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16).

(33)  Decisione 98/8/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l’elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12).

(34)  Decisione 98/10/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 14).

(35)  Decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni d'involucri, stomaci e vesciche di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21).

(36)  Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82).

(37)  Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23).

(38)  Decisione 2002/987/CE della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l’elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 344 del 19.12.2002, pag. 39).

(39)  Decisione 2003/689/CE della Commissione, del 2 ottobre 2003, sull’elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l’importazione delle carni fresche nella Comunità (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 21).

(40)  Decisione 2004/229/CE della Commissione, del 5 marzo 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 39).

(41)  Decisione 2004/628/CE della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali può essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche (GU L 284 del 3.9.2004, pag. 4).