ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.082.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 82

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
20 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo volantina operanti nelle acque territoriali della Slovenia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 279/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 280/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2014 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 281/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2014 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

10

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali ( 1 )

12

 

*

Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ( 1 )

20

 

 

DECISIONI

 

 

2014/149/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

27

 

 

2014/150/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all’organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1681]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 277/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

L’8 febbraio 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del precitato regolamento per l’utilizzo di reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia a meno di 50 metri di profondità nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa.

(4)

La richiesta riguarda navi che hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell’ambito di un piano di gestione adottato dalla Slovenia il 13 febbraio 2014 (2), conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tali navi sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)

Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 12 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Slovenia, per uno sforzo totale di 178 tonnellate lorde.

(6)

La Slovenia ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano la deroga.

(7)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della riunione plenaria svoltasi dall’8 al 12 aprile 2013.

(8)

La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)

In particolare, sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. Pertanto le reti a strascico, comprese le reti di tipo «volantina», operano attualmente solo nelle acque situate al di là di 3 miglia nautiche, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.

(10)

La pesca a strascico con la «volantina» non può essere praticata con altri attrezzi, non ha un impatto significativo sull’ambiente marino o sugli habitat protetti e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(11)

La deroga chiesta dalla Slovenia riguarda un numero limitato di navi (12), i cui numeri di immatricolazione figurano nel piano di gestione.

(12)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 4, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h) e all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il piano sloveno di gestione della pesca regolamenta l’attività dei pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.

(13)

L’attività di tali pescherecci non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(14)

Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

(15)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(16)

È opportuno che la Slovenia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(17)

Per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l’elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, a prescindere dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina»:

a)

recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Slovenia;

b)

aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

c)

titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica fino al 23 marzo 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(2)  Decisione n. 34200-2/2014/4 del 13.2.2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 278/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) ha evidenziato la necessità di rivedere le modalità di attuazione delle norme di base comuni per l’uso delle tecniche di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD).

(2)

È necessario chiarire, armonizzare o semplificare le misure specifiche in materia di sicurezza dell’aviazione per l’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi, al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.

(3)

Le modifiche interessano le misure che descrivono l’uso consentito dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi in relazione al controllo (screening) di passeggeri, persone diverse dai passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva, merci trasportate, posta, provviste di bordo e forniture per l’aeroporto e requisiti tecnici relativi alle apparecchiature di sicurezza per il rilevamento di tracce di esplosivi.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

1.

Il capitolo 4 è modificato come segue:

a)

il punto 4.1.1.2 è sostituito dal seguente:

«4.1.1.2.

Il controllo dei passeggeri deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

a)

un’ispezione manuale;

b)

un portale elettromagnetico per la rilevazione dei metalli (Walk-through metal detection equipment, WTMD);

c)

cani in grado di rilevare esplosivi;

d)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);

e)

scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti;

f)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).

Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se il passeggero trasporti o meno degli articoli proibiti, al passeggero viene negato l’accesso alle aree sterili o viene sottoposto a un nuovo controllo fino a che l’addetto non si riterrà convinto.»

b)

Il punto 4.1.1.9 è sostituito dal seguente:

«4.1.1.9

I cani per il rilevamento di esplosivi e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come strumento supplementare di controllo.»

c)

Il punto 4.1.2.3 è sostituito dal seguente:

«4.1.2.3

Il controllo del bagaglio a mano deve essere effettuato con almeno uno dei seguenti metodi:

a)

un’ispezione manuale;

b)

apparecchiature a raggi x;

c)

sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS);

d)

cani in grado di rilevare esplosivi in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a);

e)

dispositivi ETD.

Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se il bagaglio a mano contenga o no articoli proibiti, l’oggetto viene respinto o sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.»

2.

Il capitolo 6 è modificato come segue:

a)

Sono aggiunti i seguenti punti 6.2.1.5 e 6.2.1.6:

«6.2.1.5

Il controllo delle merci e della posta deve essere effettuato con almeno uno dei seguenti metodi in conformità all’allegato 6-J:

a)

un’ispezione manuale;

b)

apparecchiature a raggi x;

c)

dispositivi EDS;

d)

cani in grado di rilevare l’esplosivo (EDD);

e)

dispositivi ETD;

f)

ispezione visiva;

g)

dispositivi di rilevamento di metalli (MDE).

Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se le merci trasportate o la posta contengano o no articoli proibiti, le merci trasportate o la posta vengono respinte e sottoposte ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.

6.2.1.6

I seguenti strumenti o metodi possono essere applicati soltanto quando non è possibile utilizzare gli altri strumenti o metodi di cui al punto 6.2.1.5 per effetto della natura della spedizione:

altri controlli di sicurezza appropriati, se approvati dall’autorità competente e notificati alla Commissione.»

3.

Il capitolo 8 è modificato come segue:

a)

È aggiunto il seguente punto 8.1.2.3:

«8.1.2.3

Sono applicati i seguenti strumenti o metodi di controllo (screening), separatamente o in combinazione con altri:

a)

ispezione visiva;

b)

ispezione manuale;

c)

apparecchiature a raggi x;

d)

dispositivi EDS;

e)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a);

f)

cani in grado di rilevare esplosivi in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a).

Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se l’oggetto contenga o no articoli proibiti, l’oggetto viene respinto o sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.»

4.

Il capitolo 9 è modificato come segue:

a)

È aggiunto il seguente punto 9.1.2.3:

«9.1.2.3

Sono applicati i seguenti strumenti o metodi di controllo (screening), separatamente o in combinazione con altri:

a)

ispezione visiva;

b)

ispezione manuale;

c)

apparecchiature a raggi x;

d)

dispositivi EDS;

e)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a);

f)

cani in grado di rilevare esplosivi in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a).

Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se l’oggetto contenga o no articoli proibiti, l’oggetto viene respinto o sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.»

5.

Il capitolo 12 è modificato come segue:

a)

è aggiunto il seguente punto 12.0.3:

12.0.3   I dispositivi di sicurezza sono usati in conformità con il metodo operativo fornito dal produttore.»

b)

il punto 12.6 è sostituito dal seguente:

«12.6   DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DI TRACCE DI ESPLOSIVI (ETD)

12.6.1   I dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) sono in grado di raccogliere e analizzare particelle o vapore provenienti da superfici contaminate o dal contenuto di bagagli o spedizioni e indicare, tramite un allarme, la presenza di tracce di esplosivi. I suddetti dispositivi devono soddisfare i seguenti requisiti ai fini del controllo (screening):

a)

i materiali di consumo non devono essere usati al di là delle raccomandazioni del loro produttore, o se le loro prestazioni si sono deteriorate attraverso l’uso

b)

i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) possono essere usati solo in un ambiente per il quale è stato approvato il loro impiego

Sono previste norme per i dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi che utilizzano il campionamento del particolato e del vapore. I requisiti dettagliati relativi a tali norme sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.»

c)

sono aggiunti i seguenti punti 12.6.2 e 12.6.3:

12.6.2   Le norme per i dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi che utilizzano il campionamento del particolato si applicano ai dispositivi in funzione a decorrere dal 1o settembre 2014.

12.6.3   L’autorità competente può consentire fino al 1o luglio 2020 l’impiego di dispositivi ETD che utilizzano il campionamento del particolato privi del certificato di conformità all’allegato 12-L purché in funzione anteriormente al 1o luglio 2014.»


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 279/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

145,0

MA

63,9

TN

88,1

TR

102,6

ZZ

99,9

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

142,5

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

41,9

TR

89,7

ZZ

65,8

0805 10 20

EG

47,9

IL

68,0

MA

60,9

TN

55,0

TR

56,9

ZA

62,5

ZZ

58,5

0805 50 10

TR

63,5

ZZ

63,5

0808 10 80

AR

94,0

CL

127,9

CN

117,1

MK

30,8

US

182,3

ZZ

110,4

0808 30 90

AR

99,0

CL

107,5

CN

74,5

TR

158,2

ZA

85,1

ZZ

104,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 280/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2014 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 20143 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.4.2014-30.6.2014

(%)

P1

09.4067

14,109564

P3

09.4069

0,27007


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 281/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2014 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolar l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2014 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.4.2014-30.6.2014

(%)

1

09.4410

0,239521

2

09.4411

0,245762

3

09.4412

0,257402

4

09.4420

0,249813

6

09.4422

0,250816


DIRETTIVE

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/12


DIRETTIVA 2014/43/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2014

che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/25/CE stabilisce i valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante da applicare in fasi successive nonché la procedura di prova dei motori a combustione interna destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali richiamando le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2).

(2)

Il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 97/68/CE e pertanto tale direttiva è stata modificata a più riprese. È quindi necessario allineare la direttiva 2000/25/CE alle disposizioni della direttiva 97/68/CE, quale modificata.

(3)

L’allegato XII della direttiva 97/68/CE è stato modificato dalla direttiva 2012/46/UE della Commissione (3) al fine di introdurre nuove omologazioni alternative adeguate al progresso tecnico a livello dell’UNECE assicurando così un’armonizzazione internazionale in relazione alle procedure di omologazione alternative. Occorre pertanto introdurre tali disposizioni di omologazione alternative nella direttiva 2000/25/CE. È inoltre necessario aggiornare i riferimenti dei regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) per far sì che corrispondano alle modifiche della direttiva 97/68/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle omologazioni alternative per i motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali.

(4)

Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 21.12.2012, pag. 80.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE sono così modificati:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   SPECIFICHE E PROVE

Si applicano le disposizioni dell’allegato I, punti 4, 8 e 9, e appendici 1 e 2, nonché le disposizioni degli allegati III, IV e V della direttiva 97/68/CE.»;

b)

L’appendice 1 è così modificata:

i)

Il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

2.2.1.   Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1)…

2.2.2.   Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

2.2.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (1)

2.2.2.1.1.   Marca: …

2.2.2.1.2.   Tipo: …

2.2.2.1.3.   Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

2.2.2.1.4.   Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

2.2.2.1.5.   Tipo di azione catalitica: …

2.2.2.1.6.   Contenuto totale di metalli nobili: …

2.2.2.1.7.   Concentrazione relativa: …

2.2.2.1.8.   Substrato (struttura e materiale): …

2.2.2.1.9.   Densità delle celle: …

2.2.2.1.10.   Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

2.2.2.1.11.   Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.2.1.12.   Intervallo di funzionamento normale (K): …

2.2.2.1.13.   Reagente consumabile (se del caso): …

2.2.2.1.13.1.   Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: …

2.2.2.1.13.2.   Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: …

2.2.2.1.13.3.   Norma internazionale (se del caso): …

2.2.2.1.14.   Sensore NOx: sì/no (1)

2.2.2.2.   Sensore di ossigeno: sì/no (1)

2.2.2.2.1.   Marca: …

2.2.2.2.2.   Tipo: …

2.2.2.2.3.   Luogo: …

2.2.2.3.   Iniezione di aria: sì/no (1)

2.2.2.3.1.   Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): …

2.2.2.4.   EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

2.2.2.4.1.   Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): …

2.2.2.5.   Trappola del particolato: sì/no (1)

2.2.2.5.1.   Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

2.2.2.5.2.   Tipo e progetto della trappola del particolato: …

2.2.2.5.3.   Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.2.5.4.   Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

2.2.2.5.5.   Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: …

2.2.2.6.   Altri sistemi: sì/no (1)

2.2.2.6.1.   Descrizione e funzionamento: …»;

ii)

Il punto 2.4. è sostituito dal seguente:

«2.4.   Fasatura delle valvole

2.4.1.   Alzata massima e angoli di apertura e chiusura rispetto ai punti morti o dati equivalenti: …

2.4.2.   Intervalli di riferimento e/o di regolazione (1)

2.4.3.   Sistema variabile di fasatura delle valvole (se del caso: indicare se di aspirazione e/o di scarico)

2.4.3.1.   Tipo: continuo o discontinuo (1)

2.4.3.2.   Angolo di sfasatura tra le camme: …»;

iii)

Al punto 3.1.2 la tabella è sostituita dalla seguente:

 

«Motore capostipite (1)

Motori appartenenti a una famiglia (2)

Tipo di motore

 

 

 

 

 

Numero di cilindri

 

 

 

 

 

Regime nominale (min-1)

 

 

 

 

 

Motori diesel: carburante erogato per ogni corsa (mm3); motori a benzina: flusso di carburante (g/h), alla potenza nominale netta

 

 

 

 

 

Potenza nominale netta (kW)

 

 

 

 

 

Regime di potenza massima (min-1)

 

 

 

 

 

Potenza massima netta (kW)

 

 

 

 

 

Regime di coppia massima (min-1)

 

 

 

 

 

Motori diesel: carburante erogato per ogni corsa (mm3); motori a benzina: flusso di carburante (g/h), al regime di coppia massima

 

 

 

 

 

Coppia massima (Nm)

 

 

 

 

 

Regime di minimo (min-1)

 

 

 

 

 

Cilindrata (in % del motore capostipite)

100

 

 

 

 

iv)

Il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

4.2.1.   Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1)…

4.2.2.   Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

4.2.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (1)

4.2.2.1.1.   Marca: …

4.2.2.1.2.   Tipo: …

4.2.2.1.3.   Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

4.2.2.1.4.   Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

4.2.2.1.5.   Tipo di azione catalitica: …

4.2.2.1.6.   Contenuto totale di metalli nobili: …

4.2.2.1.7.   Concentrazione relativa: …

4.2.2.1.8.   Substrato (struttura e materiale): …

4.2.2.1.9.   Densità delle celle: …

4.2.2.1.10.   Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

4.2.2.1.11.   Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

4.2.2.1.12.   Intervallo di funzionamento normale (K): …

4.2.2.1.13.   Reagente consumabile (se del caso): …

4.2.2.1.13.1.   Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: …

4.2.2.1.13.2.   Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: …

4.2.2.1.13.3.   Norma internazionale (se del caso): …………………

4.2.2.1.14.   Sensore NOx: sì/no (1)

4.2.2.2.   Sensore di ossigeno: sì/no (1)

4.2.2.2.1.   Marca: …

4.2.2.2.2.   Tipo: …

4.2.2.2.3.   Luogo: …

4.2.2.3.   Iniezione di aria: sì/no (1)

4.2.2.3.1.   Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): …

4.2.2.4.   EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

4.2.2.4.1.   Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): …

4.2.2.5.   Trappola del particolato: sì/no (1)

4.2.2.5.1.   Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

4.2.2.5.2.   Tipo e progetto della trappola del particolato: …

4.2.2.5.3.   Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

4.2.2.5.4.   Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

4.2.2.5.5.   Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: …

4.2.2.6.   Altri sistemi: sì/no (1)

4.2.2.6.1.   Descrizione e funzionamento: …»;

v)

il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4.   Fasatura delle valvole

4.4.1.   Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:. …

4.4.2.   Intervalli di riferimento e/o di regolazione (1): …

4.4.3.   Sistema variabile di fasatura delle valvole (se del caso: indicare se di aspirazione e/o di scarico)

4.4.3.1.   Tipo: continuo o discontinuo (3)

4.4.3.2.   Angolo di sfasatura tra le camme: …

c)

L’appendice 2 è così modificata:

i)

Il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.   Livelli di emissioni del motore/motore capostipite (1)

2.4.1.   Informazioni relative all’esecuzione della prova NRSC:

Fattore di deterioramento (DF): calcolato/fissato (1)

Specificare i valori del DF e i risultati delle emissioni nella seguente tabella:

Prova NRSC

DF Moltipl/aggiunt(1)

CO

HC

NOx

HC+NOx

Particolato

 

 

 

 

 

 

Emissioni

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

Particolato

(g/kWh)

CO2

(g/kWh)

Risultato della prova

 

 

 

 

 

 

Risultato definitivo della prova con DF

 

 

 

 

 

 


Punti di prova supplementari nell’aera di controllo (se pertinente)

Emissioni al punto di prova

Regime del motore

Carico

(%)

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

Particolato

(g/kWh)

Risultato della prova 1

 

 

 

 

 

 

Risultato della prova 2

 

 

 

 

 

 

Risultato della prova 3

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2.   Sistema di campionamento utilizzato per la prova NRSC: …

2.4.1.2.1.   Emissioni gassose (*): …

2.4.1.2.2.   Particolato(*): …

2.4.1.2.3.   Metodo: filtro singolo/multiplo (1)

2.4.2.   Informazioni relative all’esecuzione della prova NRTC (se del caso):

2.4.2.1.   Livelli di emissioni del motore/motore capostipite

(fattore di deterioramento, DF): calcolato/fissato (1)

Specificare i valori del DF e i risultati delle emissioni nella seguente tabella.

Per i motori della fase IV possono essere indicati dati relativi alla rigenerazione.

Prova NRTC

DF moltipl/aggiunt (1)

CO

HC

NOx

HC+NOx

Particolato

 

 

 

 

 

 

Emissioni

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

Particolato

(g/kWh)

Avviamento a freddo

 

 

 

 

 

 

Emissioni

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

Particolato

(g/kWh)

CO2

(g/kWh)

Avviamento a caldo senza rigenerazione

 

 

 

 

 

 

Avviamento a caldo con rigenerazione

 

 

 

 

 

 

kr,u (moltipl/aggiunt) (1)

kr,d (moltipl/aggiunt) (1)

 

 

 

 

 

Risultato della prova ponderato

 

 

 

 

 

Risultato definitivo della prova con DF

 

 

 

 

 

Lavoro prodotto nel ciclo con avviamento a caldo senza rigenerazione kWh

2.4.2.2.   Sistema di campionamento utilizzato per la prova NRTC:

Emissioni gassose (4): …

Particolato (4): …

Metodo: filtro singolo/multiplo (5)

2)

Nell’allegato II, l’appendice 1 è così modificata:

a)

Il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2   Misure contro l’inquinamento atmosferico

2.2.1.   Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1) …

2.2.2   Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

2.2.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (1)

2.2.2.1.1.   Marca: …

2.2.2.1.2.   Tipo: …

2.2.2.1.3.   Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

2.2.2.1.4.   Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

2.2.2.1.5.   Tipo di azione catalitica: …

2.2.2.1.6.   Contenuto totale di metalli nobili: …

2.2.2.1.7.   Concentrazione relativa: …

2.2.2.1.8.   Substrato (struttura e materiale): …

2.2.2.1.9.   Densità delle celle: …

2.2.2.1.10.   Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

2.2.2.1.11.   Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.2.1.12.   Intervallo di funzionamento normale (K): …

2.2.2.1.13.   Reagente consumabile (se del caso): …

2.2.2.1.13.1.   Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: …

2.2.2.1.13.2.   Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: …

2.2.2.1.13.3.   Norma internazionale (se del caso): …

2.2.2.1.14.   Sensore NOx: sì/no (1)

2.2.2.2.   Sensore di ossigeno: sì/no (1)

2.2.2.2.1.   Marca: …

2.2.2.2.2.   Tipo: …

2.2.2.2.3.   Luogo: …

2.2.2.3.   Iniezione di aria: sì/no (1)

2.2.2.3.1.   Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): …

2.2.2.4.   EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

2.2.2.4.1.   Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): …

2.2.2.5.   Trappola del particolato: sì/no (1)

2.2.2.5.1.   Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

2.2.2.5.2.   Tipo e progetto della trappola del particolato: …

2.2.2.5.3.   Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.2.5.4.   Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

2.2.2.5.5.   Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: …

2.2.2.6.   Altri sistemi: sì/no (1)

2.2.2.6.1.   Descrizione e funzionamento: …»;

b)

Il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.   Fasatura delle valvole

2.4.1.   Alzata massima e angoli di apertura e chiusura rispetto ai punti morti o dati equivalenti: …

2.4.2.   Intervalli di riferimento e/o di regolazione (1): …

2.4.3.   Sistema variabile di fasatura delle valvole (se del caso: indicare se di aspirazione e/o di scarico)

2.4.3.1.   Tipo: continuo o discontinuo (6)

2.4.3.2.   Angolo di sfasatura tra le camme: …

3)

L’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

RICONOSCIMENTO DI OMOLOGAZIONI ALTERNATIVE

Le seguenti omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione sono riconosciuti equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi della presente direttiva:

1)

per le categorie di motori H, I, J e K (fase IIIA), di cui all’articolo 9, paragrafi 3 bis e 3 ter, della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all’allegato XII, punti 3.1, 3.2 e 3.3, di detta direttiva;

2)

per le categorie di motori L, M, N e P (fase IIIB), di cui all’articolo 9, paragrafo 3 quater della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all’allegato XII, punti 4.1, 4.2 e 4.3, di detta direttiva;

3)

per le categorie di motori Q e R (fase IV), di cui all’articolo 9, paragrafo 3 quinquies della direttiva 97/68/CE, le omologazioni conformi all’allegato XII, punti 5.1 e 5.2, di detta direttiva.»


(1)  Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 2.

(2)  Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 4.»

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.»

(4)  Inserire il numero della figura del sistema utilizzato quale indicato nell’allegato VI, punto 1, della direttiva 97/68/CE;

(5)  Cancellare la dicitura non pertinente.»

(6)  Cancellare la dicitura non pertinente.»


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/20


DIRETTIVA 2014/44/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2014

che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/37/CE definisce un sistema di omologazione dei trattori agricoli e forestali e lo rende conforme alla normativa in materia di omologazione dei veicoli a motore.

(2)

La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (2) è una delle direttive particolari nel quadro del sistema di omologazione definito dalla direttiva 2003/37/CE. La direttiva 2000/25/CE è stata modificata per includervi diverse modifiche apportate alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (3) riguardanti l’adattamento al progresso tecnico, l’introduzione di nuove fasi di applicazione dei valori limite di emissione e di procedure di omologazione alternative nonché l’applicazione di meccanismi di flessibilità.

(3)

Per tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 2000/25/CE, occorre aggiornare le corrispondenti disposizioni amministrative della direttiva 2003/37/CE.

(4)

Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1)   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2)   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(3)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono così modificati:

1)

Nell’allegato I, il modello A è così modificato:

a)

Il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

3.2.2.1.

Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1)

3.2.2.2.

Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

3.2.2.2.1.

Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.2.2.2.1.1.

Marca: …

3.2.2.2.1.2.

Tipo: …

3.2.2.2.1.3.

Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

3.2.2.2.1.4.

Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

3.2.2.2.1.5.

Tipo di azione catalitica: …

3.2.2.2.1.6.

Contenuto totale di metalli nobili: …

3.2.2.2.1.7.

Concentrazione relativa: …

3.2.2.2.1.8.

Substrato (struttura e materiale): …

3.2.2.2.1.9.

Densità delle celle: …

3.2.2.2.1.10.

Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

3.2.2.2.1.11.

Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.2.2.2.1.12.

Intervallo di funzionamento normale (K): …

3.2.2.2.1.13.

Reagente consumabile (se del caso): …

3.2.2.2.1.13.1.

Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: …

3.2.2.2.1.13.2.

Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: …

3.2.2.2.1.13.3.

Norma internazionale (se del caso): …

3.2.2.2.1.14.

Sensore NOx: sì/no (1)

3.2.2.2.2.

Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.2.2.2.2.1.

Marca: …

3.2.2.2.2.2.

Tipo: …

3.2.2.2.2.3.

Luogo: …

3.2.2.2.3.

Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.2.2.3.1.

Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): …

3.2.2.2.4.

EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

3.2.2.2.4.1.

Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): …

3.2.2.2.5.

Trappola del particolato: sì/no (1)

3.2.2.2.5.1.

Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

3.2.2.2.5.2.

Tipo e progetto della trappola del particolato: …

3.2.2.2.5.3.

Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.2.2.2.5.4.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

3.2.2.2.5.5.

Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: …

3.2.2.2.6.

Altri sistemi: sì/no (1)

3.2.2.2.6.1.

Descrizione e funzionamento: …»;

b)

Il punto 3.2.4 è sostituito dal seguente

«3.2.4.   Fasatura delle valvole

3.2.4.1.

Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:. …

3.2.4.2.

Intervalli di riferimento e/o di regolazione (1)

3.2.4.3.

Sistema variabile di fasatura delle valvole (se del caso: indicare se di aspirazione e/o di scarico)

3.2.4.3.1.

Tipo: continuo o discontinuo (1)

3.2.4.3.2.

Angolo di sfasatura tra le camme: …»

c)

Al punto 3.3.1.2 la tabella è sostituita dalla seguente:

 

«Motore capostipite (1)

Motori appartenenti a una famiglia (2)

Tipo di motore

 

 

 

 

 

Numero di cilindri

 

 

 

 

 

Regime nominale (min–1)

 

 

 

 

 

Motori diesel: carburante erogato per ogni corsa (mm3); motori a benzina: flusso di carburante (g/h), alla potenza netta nominale

 

 

 

 

 

Potenza netta nominale (kW)

 

 

 

 

 

Regime di potenza massima (min–1)

 

 

 

 

 

Potenza netta massima (kW)

 

 

 

 

 

Regime di coppia massima (min–1)

 

 

 

 

 

Motori diesel: carburante erogato per ogni corsa (mm3); motori a benzina: flusso di carburante (g/h), al regime di coppia massima

 

 

 

 

 

Coppia massima (Nm)

 

 

 

 

 

Regime di minimo (min–1)

 

 

 

 

 

Cilindrata (in % del motore capostipite)

100

 

 

 

 

d)

Il punto 3.4.2 è sostituito dal seguente:

«3.4.2.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

3.4.2.1.

Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1) …

3.4.2.2.

Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

3.4.2.2.1.

Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.4.2.2.1.1.

Marca: …

3.4.2.2.1.2.

Tipo: …

3.4.2.2.1.3.

Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

3.4.2.2.1.4.

Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

3.4.2.2.1.5.

Tipo di azione catalitica: …

3.4.2.2.1.6.

Contenuto totale di metalli nobili: …

3.4.2.2.1.7.

Concentrazione relativa: …

3.4.2.2.1.8.

Substrato (struttura e materiale): …

3.4.2.2.1.9.

Densità delle celle: …

3.4.2.2.1.10.

Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

3.4.2.2.1.11.

Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.4.2.2.1.12.

Intervallo di funzionamento normale (K): …

3.4.2.2.1.13.

Reagente consumabile (se del caso): …

3.4.2.2.1.13.1.

Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: …

3.4.2.2.1.13.2.

Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: …

3.4.2.2.1.13.3.

Norma internazionale (se del caso): …

3.4.2.2.1.14.

Sensore NOx: sì/no (1)

3.4.2.2.2.

Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.4.2.2.2.1.

Marca: …

3.4.2.2.2.2.

Tipo: …

3.4.2.2.2.3.

Luogo: …

3.4.2.2.3.

Iniezione di aria: sì/no (1)

3.4.2.2.3.1.

Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): …

3.4.2.2.4.

EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

3.4.2.2.4.1.

Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): …

3.4.2.2.5.

Trappola del particolato: sì/no (1)

3.4.2.2.5.1.

Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

3.4.2.2.5.2.

Tipo e progetto della trappola del particolato: …

3.4.2.2.5.3.

Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

3.4.2.2.5.4.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

3.4.2.2.5.5.

Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: …

3.4.2.2.6.

Altri sistemi: sì/no (1)

3.4.2.2.6.1.

Descrizione e funzionamento: …»;

e)

Il punto 3.4.5 è sostituito dal seguente:

«3.4.5.   Fasatura delle valvole

3.4.5.1.

Alzata massima e angoli di apertura e chiusura rispetto ai punti morti o dati equivalenti: …

3.4.5.2.

Intervalli di riferimento e/o di regolazione (1)

3.4.5.3.

Sistema variabile di fasatura delle valvole (se del caso: indicare se di aspirazione e/o di scarico)

3.4.5.3.1.

Tipo: continuo o discontinuo (1)

3.4.5.3.2.

Angolo di sfasatura tra le camme:. …»

f)

È aggiunto il seguente punto 3.5:

«3.5   Potenza del motore

3.5.1

Potenza netta massima del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE) (3)

3.5.2

Potenza netta nominale del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE)

3.5.3

Facoltativa: potenza all’eventuale presa di forza (PTO), (secondo il codice 2 dell’OCSE o la norma ISO 789-1:1990), al regime nominale

Regime standard della PTO

(min-1)

Regime corrispondente del motore

(min-1)

Potenza

(kW)

1-540

 

 

2-1 000

 

 

3-540 ECO

 

 

4-1 000 ECO

 

 

2)

Nell’allegato II, capo C, parte II, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Risultati delle prove di emissione di gas di scarico

Numero della direttiva di base e della sua ultima modifica applicabile ai fini dell’omologazione CE. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

Variante/versione: …

a.

Risultati definitivi delle prove NRSC/ESC/WHSC (1), DF compreso (g/kWh)

 

Variante/versione

Variante/versione

Variante/versione

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Particolato

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b.

Risultati definitivi delle prove NRTC/ETC/WHTC (4), DF compreso (g/kWh) (5)

 

Variante/versione

Variante/versione

Variante/versione

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Particolato

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2 con ciclo NRTC ad avvio a caldo

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Lavoro con ciclo NRTC ad avvio a caldo

… kWh

… kWh

… kWh

3)

La parte I dell’allegato III è così modificata:

a)

Il punto 3.6. è sostituito dal seguente:

«3.6.   Potenza netta massima del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE) (6)

3.6.1.

Potenza netta nominale del motore: … kW, a … min–1 (a norma della direttiva 97/68/CE)

3.6.2.

Facoltativa: potenza all’eventuale presa di forza (PTO), (secondo il codice 2 dell’OCSE o la norma ISO 789-1:1990) al regime nominale

b)

I punti 15.1 e 15.2 sono sostituiti dai seguenti:

«15.1.   Risultati definitivi delle prove NRSC/ESC/WHSC (7), DF compreso:

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Particolato: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

15.2   Risultati definitivi delle prove NRTC/ETC/WHTC (7), DF compreso (g/kWh) (8)

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Particolato: … g/kWh CO2 con ciclo a caldo: … (g/kWh) Lavoro prodotto nel ciclo con avviamento a caldo senza rigenerazione (kWh)


(1)  Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 3.2.

(2)  Per informazioni dettagliate, cfr. il punto 3.4.»;

(3)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.».

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(5)  Se pertinente.»

(6)  Indicare il metodo di prova utilizzato;»

(7)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(8)  Se pertinente.»


DECISIONI

20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2014

che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

(2014/149/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, (1) in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 ottobre 2006, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1472/2006 (2) («regolamento controverso») che ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, le misure sono state prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. (3) Tali misure sono scadute il 31 marzo 2011.

(2)

Alcuni produttori esportatori hanno adito il Tribunale per ottenere l’annullamento del regolamento controverso. Il Tribunale ha respinto i ricorsi. (4) Tuttavia, in sede di impugnazione, la Corte di giustizia («Corte»), con sentenze del 2 febbraio 2012, nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio dell’Unione europea, e del 15 novembre 2012, nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd contro Consiglio dell’Unione europea («sentenze»), ha annullato le sentenze del Tribunale annullando il regolamento (CE) n. 1472/2006 nella parte in cui riguarda le ricorrenti. In particolare, la Corte ha constatato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste presentate dalle ricorrenti per ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che non si può escludere che un tale esame avrebbe potuto determinare un dazio antidumping più basso per le ricorrenti.

(3)

Mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) la Commissione ha informato i produttori esportatori destinatari delle sentenze di aver deciso di riprendere il procedimento diretto a sostituire le parti annullate del regolamento controverso e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per detti produttori nel periodo in esame.

(4)

Il 19 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. La proposta stabilisce che l’esame delle richieste TEM ha dimostrato che i produttori esportatori interessati dalle sentenze non avevano operato in condizioni di economia di mercato durante il periodo in esame e che pertanto il TEM deve essere rifiutato a detti produttori. Di conseguenza è opportuno ripristinare il dazio antidumping inizialmente istituito dal regolamento controverso. La proposta ripristinerebbe pertanto un dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori destinatari delle sentenze per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

(5)

L’articolo 1, paragrafo 4, della proposta è così formulato: «Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali, ad eccezione dell’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6). La comunicazione dell’importo dei dazi al debitore può essere effettuata più di tre anni dopo la data di insorgenza dell’obbligazione doganale ed entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.».

L’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/1992(«codice doganale») prescrive la comunicazione al debitore del dazio antidumping reistituito per ogni importazione avvenuta più di tre anni prima, fatta salva una sospensione di tale periodo in attesa di un ricorso ai sensi dell’articolo 243 del codice doganale. L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso disponeva che, salvo diversa disposizione, si applicavano le norme vigenti in materia di dazi doganali, e non prevedeva alcuna deroga all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale. Nella misura in cui la comunicazione iniziale dell’obbligazione al debitore è stata ritirata in seguito alla sentenze, gli operatori potevano aspettarsi legittimamente che, una volta scaduto il periodo di tre anni previsto all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, qualsiasi reistituzione dell’obbligazione fosse prescritta e tale obbligazione, di conseguenza, «estinta». (7) Una volta estinta l’obbligazione ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, la sua reistituzione retroattiva costituirebbe quindi una violazione del legittimo affidamento degli operatori interessati.

In conclusione, la valutazione del Consiglio è che l’applicazione retroattiva della deroga all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale non è possibile in questo caso, in quanto essa violerebbe il legittimo affidamento degli operatori interessati.

(6)

In assenza di deroga retroattiva all’articolo 221, paragrafo 3, la reistituzione dei dazi avrebbe in pratica un effetto finanziario decisamente limitato dal momento che le misure originali sono scadute il 31 marzo 2011.

(7)

Inoltre, i denuncianti non hanno fornito elementi comprovanti che l’adozione della misura proposta avrebbe avuto un effetto su di essi.

(8)

La Corte ha annullato il regolamento controverso in tutti i suoi elementi, nella misura in cui riguarda le parti ricorrenti. Di conseguenza, l’effetto delle sentenze sulle misure annullate non dipende dall’adozione di un atto addizionale da parte delle istituzioni. Il Consiglio conclude pertanto che l’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non obbliga le istituzioni a reistituire i dazi in questo caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd è respinta e i procedimenti nei confronti di detti fabbricanti sono chiusi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1. In data 23 marzo 2006 la Commissione aveva già adottato il regolamento (CE) n. 553/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3). In seguito all’adozione del regolamento controverso, le misure sono state estese alle importazioni spedite dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao dal regolamento (CE) n. 388/2008 del 29 aprile 2008 del Consiglio che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del 22 dicembre 2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

(4)  Sentenze del 4.3.2012 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio dell’Unione europea([2010] Racc. II-671) e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd contro Consiglio dell’Unione europea ([2010] Racc. II-747).

(5)  GU C 295 dell’11.10.2013, pag. 6.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, del 23.2.2006, nella causa C-201/04, Molenbergnatie ([2006] Racc. I-2049), paragrafo 41 e la sentenza, del 28.1.2010, nella causa C-264/08, Direct Parcel Distribution Belgium, ([2010] Racc. I-731), paragrafo 43.


20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2014

relativa all’organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/150/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 66/402/CEE stabilisce condizioni specifiche per la produzione e la commercializzazione delle sementi di cereali. Tali disposizioni impediscono la commercializzazione di sementi non appartenenti a una varietà.

(2)

Le nuove ricerche effettuate nell’Unione sul materiale riproduttivo vegetale non conforme, per quanto riguarda l’uniformità, alla definizione della varietà dimostrano tuttavia che l’utilizzo di questo materiale diverso potrebbe comportare vantaggi, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, oppure in un’agricoltura a basso impiego di fattori di produzione, ad esempio per ridurre la propagazione di malattie.

(3)

Per consentire la commercializzazione delle sementi di dette popolazioni sarebbe necessario modificare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 66/402/CEE, aggiungendo la possibilità di commercializzare le sementi non conformi alle prescrizioni sulle caratteristiche varietali. Per poter decidere riguardo a una tale modifica della direttiva 66/402/CEE è necessario raccogliere informazioni sulla commercializzazione delle sementi di popolazioni. In particolare occorre verificare se possa essere garantita l’identificazione delle popolazioni di particolari specie, con garanzie simili a quelle derivanti dalle prescrizioni sulle caratteristiche varietali, sulla base di informazioni sui metodi di selezione e di produzione. Nell’ambito di questa sperimentazione si dovrebbe inoltre verificare se l’identità delle sementi commercializzate come appartenenti a dette popolazioni e l’informazione degli utenti possano essere assicurate, con garanzie analoghe a quelle derivanti dall’articolo 3, paragrafi 1 e dall’articolo 10, sulla base dei requisiti di tracciabilità e dell’identificazione dei luoghi di produzione.

(4)

Date le caratteristiche delle popolazioni, la certificazione delle loro sementi potrebbe comportare un onere sproporzionato per le autorità e per gli operatori. È quindi opportuno raccogliere informazioni sulla possibilità di introdurre un sistema di controlli della produzione e della commercializzazione delle sementi di popolazioni che non richieda una certificazione.

(5)

Vista la loro importanza per il settore del mercato dei cereali e i risultati disponibili delle ricerche, le specie sottoposte a questa sperimentazione dovrebbero essere il frumento, l’orzo, l’avena e il granturco.

(6)

Per chiarire la natura delle popolazioni al confronto con le varietà è necessario fissare una condizione sul numero di varietà utilizzate negli incroci per selezionare una popolazione.

(7)

Gli organismi ufficiali responsabili dovrebbero provvedere al monitoraggio di questa sperimentazione con controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi di popolazioni, sulle loro quantità, sulle persone che si occupano del mantenimento di tali popolazioni e sul rendimento delle popolazioni in determinate zone.

(8)

Occorre fissare condizioni per la presentazione delle domande e l’autorizzazione di una popolazione conformemente alla presente decisione, la presentazione di un campione di riferimento, la denominazione della popolazione e la registrazione delle persone che producono e commercializzano tali popolazioni. È importante che queste condizioni siano valutate per garantire l’identità e la tracciabilità durante la produzione e la commercializzazione di tale popolazione, l’effettuazione di controlli efficaci da parte degli organismi ufficiali responsabili e per evitare la creazione di un mercato parallelo a quello sorto in conformità alla direttiva 66/402/CEE.

(9)

È inoltre opportuno prevedere condizioni specifiche per la certificazione e la commercializzazione, in modo da garantire che le sementi di popolazioni soddisfino gli stessi requisiti in tutti gli Stati membri partecipanti. Tali requisiti dovrebbero basarsi sulle condizioni fissate nella presente decisione. Per garantire la salute e la qualità delle sementi, tali requisiti dovrebbero essere simili a quelli previsti dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi certificate, in modo da assicurare un livello qualitativo comparabile.

(10)

Vista la natura sperimentale della misura prevista dalla presente decisione, è opportuno fissare una quantità massima per la commercializzazione delle popolazioni, tenendo conto della necessità di testare diversi tipi di popolazioni utilizzando le strutture esistenti. La quantità dovrebbe essere tale da assicurare che la sperimentazione dia risultati affidabili e rappresentativi. Essa non dovrebbe comunque superare un certo limite, per impedire che si sviluppi un mercato di sementi parallelo a quello sorto in conformità alla direttiva 66/402/CEE.

(11)

Per garantire la trasparenza e per far sì che gli utilizzatori di tali popolazioni compiano scelte informate nonché per impedire pratiche fraudolente, durante la sperimentazione occorre adottare condizioni specifiche in materia di etichettatura per la commercializzazione delle sementi di tali popolazioni. A causa della natura particolare delle popolazioni, queste condizioni dovrebbero derogare alle disposizioni dell’allegato V della direttiva 66/402/CEE. Occorre verificare se la prescrizione che la denominazione delle popolazioni indichi chiaramente che si tratta di popolazioni e che l’etichetta indichi la regione di produzione può garantire un’informazione sufficiente ed adeguata per l’utilizzatore del materiale.

(12)

Al fine di determinare il valore economico, agronomico e ambientale delle alternative migliorate alle disposizioni sopraindicate della direttiva 66/402/CEE, è importante garantire una valutazione globale di alcuni elementi e dei risultati di tale sperimentazione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni appropriate, cioè le specie e le denominazioni utilizzate per le popolazioni nell’ambito della sperimentazione, il tipo di popolazioni, le modalità e i costi di autorizzazione delle popolazioni, i risultati dei test, i risultati del rendimento, le dimensioni degli operatori partecipanti, il tipo di utilizzatori e la loro esperienza.

(13)

Per consentire agli Stati membri di verificare che non venga superata la quantità massima delle sementi di popolazioni, è opportuno che gli operatori che intendono produrre tali popolazioni comunichino agli Stati membri interessati le quantità che intendono produrre.

(14)

Al fine di consentire agli operatori di produrre e commercializzare quantità sufficienti di sementi e alle autorità competenti di verificare questo materiale e raccogliere informazioni sufficienti e comparabili per la stesura della relazione, la sperimentazione dovrebbe aver luogo per un periodo di almeno tre campagne di commercializzazione.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1)   Una sperimentazione temporanea è organizzata a livello di Unione, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni di cui all’articolo 2 appartenenti alle specie Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. E Zea mays L., possano costituire un’alternativa migliore rispetto all’esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 66/402/CEE, relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

2)   Sono valutati i seguenti elementi:

a)

se l’identificazione delle popolazioni di tali specie possa essere effettuata sulla base delle informazioni riguardanti i metodi di selezione e di produzione, le varietà utilizzate nell’incrocio e le caratteristiche principali di tali popolazioni, e

b)

se l’identità delle sementi di tali popolazioni commercializzate possa essere basata sui requisiti di tracciabilità e sull’identificazione della regione di produzione.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione si applica agli insiemi vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

derivano da una determinata combinazione di genotipi;

b)

sono considerati come unità per la loro idoneità a essere riprodotti senza modifiche, una volta stabiliti in una data regione di produzione con specifiche condizioni agro-climatiche;

c)

sono generati con una delle seguenti tecniche:

i)

l’incrocio di cinque o più varietà in tutte le combinazioni, seguito dalla riunione della progenie (bulking) e dall’esposizione dello stock alla selezione naturale sulle generazioni successive;

ii)

la coltivazione congiunta di almeno cinque varietà di una specie in cui predomina la fertilizzazione incrociata, la riunione della progenie, la risemina ripetuta e l’esposizione dello stock alla selezione naturale finché non sono più presenti piante della varietà iniziale;

iii)

l’incrocio di varietà con l’utilizzo di protocolli di incrocio diversi da quelli indicati ai punti i) o ii) per produrre una popolazione con analoghe diversità che non contiene varietà.

Tali insiemi vegetali sono di seguito denominati «popolazioni».

Articolo 3

Partecipazione degli Stati membri

1)   Tutti gli Stati membri possono partecipare alla sperimentazione. Il termine ultimo per l’inizio della partecipazione è: gennaio 2017.

2)   Gli Stati membri che decidono di partecipare alla sperimentazione (di seguito «Stati membri partecipanti») informano la Commissione e gli altri Stati membri della loro partecipazione, indicando le specie e le regioni per cui partecipano, e delle misure applicate in conformità alla presente decisione.

3)   Gli Stati membri partecipanti possono recedere in qualsiasi momento dalla partecipazione, informando la Commissione al riguardo.

Articolo 4

Dispensa dagli obblighi

Gli Stati membri partecipanti sono dispensati dagli obblighi previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 10 della direttiva 66/402/CEE, per quanto riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle popolazioni.

Articolo 5

Identificazione delle popolazioni

Una popolazione è identificabile sulla base dei seguenti elementi:

a)

le varietà utilizzate nell’incrocio per la creazione della popolazione;

b)

i sistemi di selezione come definiti nei rispettivi protocolli;

c)

la regione di produzione;

d)

il grado di eterogeneità, in particolare nelle specie autogame e

e)

le sue caratteristiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 6

Condizioni per la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni

Ai fini di questa sperimentazione, gli Stati membri vigilano affinché le sementi della popolazione siano prodotte, a scopo di commercializzazione, e commercializzate alle seguenti condizioni:

a)

la semente appartiene a una popolazione autorizzata;

b)

la semente è conforme all’articolo 9;

c)

la denominazione della popolazione è conforme all’articolo 8;

d)

la popolazione è selezionata e la semente è prodotta da persone registrate conformemente all’articolo 10.

Articolo 7

Autorizzazione delle popolazioni

1)   Gli Stati membri autorizzano le popolazioni in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

2)   La domanda di autorizzazione è presentata all’organismo di certificazione delle sementi. Essa contiene i seguenti elementi:

a)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

b)

la specie e la denominazione della popolazione;

c)

una descrizione del tipo di tecnica utilizzato per generare la popolazione, con riferimento, se del caso, all’articolo 2, lettera c), punti i), ii) o iii);

d)

gli obiettivi del programma di selezione;

e)

il metodo di selezione e di produzione: il sistema di selezione come definito nei rispettivi protocolli, le varietà utilizzate per selezionare e produrre la popolazione e il programma di controllo della produzione utilizzato dall’operatore interessato;

f)

una descrizione delle caratteristiche:

i)

la documentazione delle caratteristiche che il richiedente ritiene importanti relative a produttività, qualità, funzionalità per i sistemi a basso utilizzo di risorse, resistenza alle malattie, stabilità della produttività, sapore o colore;

ii)

i risultati delle prove sperimentali riguardanti le caratteristiche di cui al punto i);

g)

la regione di produzione;

h)

una dichiarazione del richiedente relativa alla genuinità degli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

i)

un campione rappresentativo della popolazione;

j)

il nome e l’indirizzo della persona responsabile della selezione, della produzione e del mantenimento.

3)   L’organismo di certificazione delle sementi verifica i seguenti elementi:

a)

la conformità della domanda al paragrafo 2 nonché

b)

la conformità della popolazione alle prescrizioni dell’articolo 5 relative all’identificazione.

Il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 5 relative all’identificazione è verificato sulla base della documentazione presentata e delle ispezioni nei locali in cui la popolazione è prodotta.

4)   L’autorizzazione di una popolazione e gli elementi di cui al paragrafo 2 sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 8

Denominazione delle popolazioni

1)   Le popolazioni hanno una denominazione. Le norme relative alla denominazione delle varietà, figuranti nell’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (2), si applicano di conseguenza per la denominazione delle popolazioni.

2)   Il termine «popolazione» è aggiunto alla fine di ciascuna denominazione.

Articolo 9

Prescrizioni relative alla coltura, alle sementi e al peso dei lotti e dei campioni

1)   Si applica l’allegato I, punti 1 e 6, della direttiva 66/402/CEE.

2)   Durante la produzione e commercializzazione delle sementi appartenenti a popolazioni, le sementi sono conformi all’allegato II, punti 2 e 3, della direttiva 66/402/CEE concernente la seconda generazione delle sementi certificate nel caso di popolazioni di Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. and Triticum spelta L. e le sementi certificate nel caso delle popolazioni di Zea mays L..

3)   Durante la produzione e la commercializzazione delle sementi appartenenti a popolazioni, il peso dei lotti e dei campioni è conforme all’allegato III della direttiva 66/402/CEE e, nel caso delle sementi di Zea mays L., alle disposizioni di tale allegato concernenti le sementi certificate di tale specie.

Articolo 10

Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili del mantenimento delle popolazioni

1)   Ciascuno Stato membro iscrive in un registro le persone che, sul suo territorio, selezionano popolazioni o producono sementi di popolazioni o che si occupano del loro mantenimento, se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.

2)   I selezionatori, i produttori e le persone responsabili del mantenimento delle popolazioni presentano all’organismo di certificazione delle sementi una domanda d’iscrizione nel registro contenente i seguenti elementi:

a)

il loro nome, indirizzo e i loro estremi;

b)

la denominazione della popolazione interessata.

3)   Il registro contiene i seguenti elementi:

a)

il nome, l’indirizzo e gli estremi di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

la denominazione della popolazione di cui al paragrafo 2, lettera b), da produrre o mantenere.

Articolo 11

Etichettatura

Gli imballaggi o i contenitori di sementi recano un’etichetta affissa dal produttore. Su tale etichetta figurano le informazioni indicate nell’allegato I.

Articolo 12

Restrizioni quantitative

1)   Le quantità delle sementi commercializzate della popolazione autorizzata di ciascuna specie, per ciascuno Stato membro partecipante e per anno, non può superare lo 0,1 % delle sementi della stessa specie prodotte in tale anno nello Stato membro partecipante.

2)   Ciascun produttore dichiara all’organismo di certificazione delle sementi la quantità di ciascuna popolazione che intende produrre per ogni anno.

3)   Uno Stato membro partecipante può vietare la commercializzazione delle sementi di una popolazione se ritiene che ai fini della sperimentazione non sia opportuno immettere sul mercato ulteriori quantità di sementi della popolazione in questione. Esso ne informa immediatamente il produttore o i produttori interessati.

Articolo 13

Tracciabilità

1)   Chiunque commercializzi le sementi di popolazioni deve garantirne la tracciabilità.

2)   Le persone che commercializzano le sementi di popolazioni conservano le informazioni che permettono di identificare chi le abbia fornite e a chi siano state fornite.

3)   Le informazioni vanno messe a disposizione dell’organismo di certificazione delle sementi, su sua richiesta.

Articolo 14

Controlli ufficiali

L’organismo di certificazione delle sementi degli Stati membri partecipanti controlla ufficialmente la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni. I controlli ufficiali comprendono almeno:

a)

l’ispezione sul campo, il campionamento e i controlli delle popolazioni, come stabilito all’allegato II, punto 1;

b)

la supervisione dell’organizzazione di prove comparative effettuate sul campo a tale scopo, come stabilito all’allegato II, punto 2;

c)

le quantità prodotte e commercializzate;

d)

l’ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi sementi alla presente decisione.

Il controllo di cui al punto d) è effettuato almeno una volta all’anno. Esso comprende l’ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi utilizzati per la produzione delle popolazioni.

Articolo 15

Mantenimento delle popolazioni

1)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione lo effettua per la durata di questa sperimentazione.

Tale mantenimento è conforme alle prassi accettate per le specie in questione.

2)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione conserva le registrazioni riguardanti tale mantenimento e le tiene sempre a disposizione per le ispezioni dell’organismo ufficiale responsabile.

3)   L’organismo ufficiale responsabile effettua controlli sul modo in cui le popolazioni sono mantenute e può, a tal fine, prelevare campioni delle sementi delle popolazioni interessate.

Articolo 16

Obblighi di notifica dei produttori

I produttori comunicano ogni anno all’organismo di certificazione delle sementi le informazioni di cui all’allegato III, lettere a), b), c), f), g), h) e i).

Articolo 17

Registrazione delle informazioni

Gli Stati membri partecipanti registrano le informazioni di cui all’allegato III riguardanti la produzione e la commercializzazione di popolazioni. Su richiesta, essi si assistono reciprocamente nella registrazione di tali informazioni.

Articolo 18

Obblighi di rendicontazione

1)   Gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri per ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione annuale contenente i seguenti elementi:

a)

le informazioni sui tipi e sul numero di popolazioni autorizzate per ciascuna specie, prodotte e commercializzate nell’ambito della sperimentazione e

b)

le quantità prodotte e commercializzate per ciascuna popolazione e specie e, se del caso, lo Stato membro cui sono destinate le sementi.

Gli Stati membri partecipanti possono decidere di includere nella relazione altre informazioni rilevanti.

2)   Entro il 31 marzo 2018 gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni di cui all’allegato III. Tale relazione comprende una valutazione delle condizioni della sperimentazione e dell’opportunità di estenderne la durata, se del caso, con riferimento a ciascuna specie. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute rilevanti ai fini della sperimentazione.

3)   Gli Stati membri che cessano la loro partecipazione entro il 31 dicembre 2017 presentano la relazione entro il 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione della partecipazione.

Articolo 19

Termini

La sperimentazione inizia il 1o marzo 2014 e cessa il 31 dicembre 2018.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU 125, dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(2)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE SULL’ETICHETTA DI CUI ALL’ARTICOLO 11

Le etichette delle confezioni o dei recipienti contenenti le sementi comprendono i seguenti elementi:

1)

la dicitura «Sperimentazione temporanea secondo le norme dell’UE»;

2)

l’organismo di certificazione delle sementi e lo Stato membro, o la loro sigla;

3)

il nome e l’indirizzo del produttore responsabile dell’apposizione dell’etichetta o il suo codice di registrazione;

4)

la regione di produzione;

5)

il numero di riferimento del lotto;

6)

il mese e l’anno della sigillatura, indicati come segue: «sigillato …» (mese e anno) o mese e anno dell’ultimo campionamento ufficiale a fini di controllo indicati come segue: «campione prelevato…» (mese e anno);

7)

la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

8)

la denominazione della popolazione;

9)

lo Stato membro di produzione, se diverso dal punto 2;

10)

il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di sementi;

11)

in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, la natura dell’additivo e il rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale;

12)

in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa, la dichiarazione del livello di germinazione sull’etichetta. Tali informazioni possono essere fornite su un adesivo apposto sull’etichetta.


ALLEGATO II

CAMPIONAMENTO E CONTROLLI DI CUI ALL’ARTICOLO 14

Sono da effettuare il seguente campionamento ed esame:

1)

addetti ufficiali al campionamento ispezionano i campi di produzione e prelevano campioni di sementi, a caso e ogni anno, di almeno il 5 % di tutti i lotti di sementi delle popolazioni e dei campi di produzione oggetto della sperimentazione.

Ciascun campo di produzione è controllato ufficialmente almeno due volte durante la sperimentazione temporanea.

Questi campioni sono utilizzati per controllare la conformità all’articolo 5 per quanto riguarda l’identità e all’articolo 9 per quanto riguarda la qualità delle sementi.

2)

Su ogni popolazione autorizzata commercializzata nell’ambito della sperimentazione vanno effettuate prove sul campo comparative.

Tali prove sono eseguite da autorità competenti, istituti di ricerca, selezionatori o produttori. Nel caso dei selezionatori e produttori, gli Stati membri controllano le prove.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI DA COMUNICARE DI CUI ALL’ARTICOLO 17

Sono da comunicare le seguenti informazioni:

a)

il nome della specie e la denominazione utilizzata per ciascuna popolazione autorizzata oggetto della sperimentazione;

b)

il tipo di popolazione di cui all’articolo 2, lettera c);

c)

le quantità prodotte e commercializzate per popolazione e per specie e lo Stato membro cui le sementi erano destinate;

d)

le modalità di autorizzazione delle popolazioni adottate dagli Stati membri e i relativi costi per il richiedente;

e)

la descrizione e i risultati dei test effettuati in conformità all’allegato II, punto 1;

f)

i risultati delle prove sul campo comparative di cui all’allegato II, punto 2;

g)

le dimensioni dei selezionatori e dei produttori partecipanti: microimpresa, piccola impresa, media impresa o grande impresa;

h)

la valutazione delle popolazioni effettuata dagli utilizzatori per quanto riguarda le caratteristiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f).