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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.080.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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19.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 275/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2014
che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1), in particolare l’articolo 21,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, entro il primo anno dall’entrata in vigore di tale regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che specificano le priorità di finanziamento del trasporto che dovranno riflettersi nei programmi di lavoro per tutta la durata del meccanismo per collegare l’Europa per le azioni ammissibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. È necessario pertanto che l’atto delegato che specifica le priorità di finanziamento del trasporto sia adottato prima dell’adozione dei programmi di lavoro. |
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(2) |
A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, le priorità di finanziamento del trasporto devono tenere conto delle azioni ammissibili che contribuiscono ai progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), elencate all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013. |
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(3) |
Le azioni ammissibili elencate all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono descritte più dettagliatamente agli articoli 10 e 11 di detto regolamento, che stabilisce i tassi di finanziamento massimi applicabili per tali azioni. Di conseguenza è opportuno fare riferimento alle azioni elencate in tali articoli, al fine di specificare i dettagli delle priorità di finanziamento del trasporto. |
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(4) |
I progetti di interesse comune di cui alla parte I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono ammissibili per i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento. I progetti che non figurano nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato I, ma che sono ammissibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili per i programmi di lavoro annuali. |
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(5) |
Considerando che l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013 fa riferimento agli obiettivi specifici del trasporto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento, è opportuno far riferimento a tali obiettivi ai fini del presente regolamento. |
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(6) |
Considerando che gli strumenti finanziari riceveranno il contributo dell’UE nell’ambito dei programmi di lavoro annuali, è opportuno includere con il presente atto la priorità corrispondente. |
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(7) |
Le azioni di sostegno ai programmi elencate all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013, che comprendono le spese per l’assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del meccanismo per collegare l’Europa e sono limitate all’1 % della dotazione finanziaria, non saranno coperte dai programmi di lavoro. Tuttavia, le azioni di sostegno ai programmi che contribuiscono ai progetti di interesse comune di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013 saranno coperte dai programmi di lavoro e in essi inserite con la priorità corrispondente. |
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(8) |
Tutte le risorse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, comprese le risorse trasferite dal Fondo di coesione, saranno coperte dagli stessi programmi di lavoro. A norma dell’articolo 11 di tale regolamento, le risorse trasferite dal Fondo di coesione saranno oggetto di specifici inviti a presentare proposte. |
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(9) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per permettere l’adozione in tempo utile degli atti di esecuzione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come parte VI dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1316/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 348, del 20.12.2013, pag. 129.
(2) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato I al regolamento (UE) n. 1316/2013 è aggiunta la Parte VI seguente:
«PARTE VI
PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO AI FINI DEI PROGRAMMI DI LAVORO ANNUALI E PLURIENNALI
1. Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro pluriennali
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1.1. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature, rafforzare l’interoperabilità ferroviaria e, in particolare, migliorare le sezioni transfrontaliere:
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1.2. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili a lungo termine, al fine di prepararsi ai flussi di trasporto previsti per il futuro, e consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio e a basso consumo energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:
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1.3. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità dei servizi di trasporto, garantendo al contempo l’accessibilità delle infrastrutture di trasporto:
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1.4. |
Azioni di sostegno ai programmi |
2. Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro annuali
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2.1. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di eliminare le strozzature, rafforzare l’interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e, in particolare, migliorare i tratti transfrontalieri:
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2.2. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili a lungo termine, al fine di prepararsi ai flussi di trasporto previsti per il futuro, e consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio e a basso consumo energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:
|
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2.3. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità dei servizi di trasporto, garantendo al contempo l’accessibilità delle infrastrutture di trasporto:
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2.4. |
Strumenti finanziari del meccanismo per collegare l’Europa;
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19.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 276/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
145,0 |
|
MA |
67,0 |
|
|
TN |
88,3 |
|
|
TR |
96,5 |
|
|
ZZ |
99,2 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
|
MA |
182,1 |
|
|
TR |
143,8 |
|
|
ZZ |
169,3 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
45,1 |
|
ZZ |
45,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
37,4 |
|
TR |
93,1 |
|
|
ZZ |
65,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
42,7 |
|
IL |
69,4 |
|
|
MA |
53,7 |
|
|
TN |
52,4 |
|
|
TR |
63,7 |
|
|
ZA |
62,5 |
|
|
ZZ |
57,4 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
69,8 |
|
ZZ |
69,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,0 |
|
CL |
127,9 |
|
|
CN |
94,7 |
|
|
MK |
30,8 |
|
|
US |
184,1 |
|
|
ZZ |
106,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
95,5 |
|
CL |
95,0 |
|
|
CN |
74,5 |
|
|
TR |
158,2 |
|
|
US |
211,0 |
|
|
ZA |
97,8 |
|
|
ZZ |
122,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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19.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2014
che modifica la decisione 2011/130/UE che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
[notificata con il numero C(2014) 1640]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/148/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I prestatori di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE devono poter espletare, tramite gli sportelli unici e per via elettronica, le procedure e le formalità necessarie per accedere alle loro attività ed esercitarle. Entro i limiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, vi possono tuttora essere casi in cui i prestatori di servizi debbono presentare documenti originali, copie certificate o traduzioni autenticate ai fini dell’espletamento di tali procedure e formalità. In tali casi i prestatori di servizi potrebbero dover presentare documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti. |
|
(2) |
L’uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato è agevolato dalla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2) che tra l’altro impone agli Stati membri l’obbligo di effettuare valutazioni del rischio prima di richiedere tali firme elettroniche ai prestatori di servizi e stabilisce regole per l’accettazione da parte degli Stati membri di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. La decisione 2009/767/CE non tratta tuttavia dei formati delle firme elettroniche nei documenti emessi dalle autorità competenti, che devono essere presentati dai prestatori di servizi in sede di espletamento delle procedure e formalità pertinenti. |
|
(3) |
Poiché le autorità competenti degli Stati membri utilizzano attualmente diversi formati di firme elettroniche avanzate per firmare i loro documenti elettronicamente, gli Stati membri riceventi che devono trattare tali documenti potrebbero incorrere in difficoltà tecniche a causa della varietà di formati di firma utilizzati. Per consentire ai prestatori di servizi di espletare le loro procedure e formalità a livello transfrontaliero tramite mezzi elettronici, è necessario garantire che almeno una serie di formati di firma elettronica avanzata possano essere supportati tecnicamente dagli Stati membri quando questi ricevono documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri. La definizione di una serie di formati di firma elettronica avanzata che devono essere supportati tecnicamente dallo Stato membro ricevente consentirebbe una maggiore automazione e migliorerebbe l’interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche. |
|
(4) |
La decisione originaria riguardava soltanto il livello di base dei formati standardizzati ETSI di firme elettroniche avanzate. È opportuno aggiungere anche livelli di formati standardizzati ETSI validi più a lungo termine, per facilitare la conservazione, nel corso del tempo, delle informazioni legate alla validità delle firme elettroniche. |
|
(5) |
L’ETSI ha pubblicato nuove specifiche tecniche per i profili di base delle firme elettroniche avanzate, con l’intento di limitare le opzioni contenute nelle norme pertinenti e di migliorare in tal modo l’interoperabilità transfrontaliera. Tali profili coprono tutti i livelli di conformità, da quello di base a quello di lungo termine. |
|
(6) |
Gli Stati membri le cui autorità competenti utilizzano altri formati di firma elettronica rispetto a quelli supportati comunemente potrebbero aver applicato mezzi di convalida che consentono di verificare le loro firme anche a livello transfrontaliero. In questo caso, onde far sì che gli Stati membri riceventi possano fare affidamento su tali mezzi di convalida, è necessario mettere a disposizione informazioni facilmente accessibili in proposito, a meno che le informazioni necessarie non siano incluse direttamente nei documenti elettronici, nelle firme elettroniche o nei supporti dei documenti elettronici. |
|
(7) |
La presente decisione non influisce sulla definizione di originale, copia certificata o traduzione autenticata da parte degli Stati membri. Ha solo l’obiettivo di agevolare la verifica delle firme elettroniche utilizzate negli originali, nelle copie certificate o nelle traduzioni autenticate presentate dai prestatori di servizi tramite gli sportelli unici. |
|
(8) |
Per consentire agli Stati membri di applicare gli strumenti tecnici necessari, è opportuno che la presente decisione si applichi a partire dal 1o dicembre 2014. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2011/130/UE della Commissione (3)
La decisione 2011/130/UE è modificata come segue:
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1) |
il paragrafo 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri si dotano degli strumenti tecnici necessari che consentono loro di trattare i documenti presentati dai prestatori di servizi, ai fini dell’espletamento delle procedure e delle formalità tramite gli sportelli unici di cui all’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, che sono firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri con una firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF a qualsiasi livello di conformità o tramite un contenitore con firma associata al livello di base, a condizione che siano rispettate le specifiche tecniche riportate nell’allegato.»; |
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2) |
l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LE FIRME ELETTRONICHE AVANZATE XML, CMS O PDF E PER IL CONTENITORE CON FIRMA ASSOCIATA
Le firme elettroniche avanzate di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione devono rispettare una delle seguenti specifiche tecniche ETSI:
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Profilo di base XAdES |
ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1) |
|
Profilo di base CAdES |
ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2) |
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Profilo di base PAdES |
ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3) |
Il contenitore con firma associata di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione deve rispettare la seguente specifica tecnica ETSI:
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Profilo di base del contenitore con firma associata |
ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4) |
(1) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf
(2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf
(3) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf
(4) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf»