ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.079.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
18 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

1

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore della decisione relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della federazione russa

1

 

 

2014/146/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

2

 

*

Accordo i partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

3

 

 

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

9

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 270/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

34

 

*

Regolamento (UE) n. 271/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

35

 

*

Regolamento (UE) n. 272/2014 della Commissione, del 17 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali ( 1 )

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 273/2014 della Commissione, del 17 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

40

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/147/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

Dopo la firma il 21 dicembre 2013, la Repubblica di Maurizio e l’Unione europea hanno notificato, rispettivamente in data 17 gennaio e 28 gennaio 2014, di avere espletato le procedure interne per la conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

L’accordo è pertanto entrato in vigore il 28 gennaio 2014 a norma dell’articolo 17 dello stesso.


18.3.2014   

IT

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L 79/1


Informazione riguardante l’entrata in vigore della decisione relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della federazione russa

Il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, firmato il 16 novembre 2000  (1) e rinnovato nel 2003 (2), 2009 (3) e 2014 (4), è entrato in vigore il 14 febbraio 2014, conformemente all’articolo 12, lettera a) dell’accordo stesso. Il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all’articolo 12, lettera b), ha effetto dal 20 febbraio 2014.


(1)   GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14.

(2)   GU L 299 del 18.11.2003, pag. 20.

(3)   GU L 92 del 4.4.2009, pag. 3.

(4)   GU L 32 dell’1.2.2014, pag. 1.


18.3.2014   

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L 79/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

(2014/146/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha negoziato con la Repubblica di Maurizio un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio.

(2)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo di partenariato nel settore della pesca») è stato firmato conformemente alla decisione 2012/670/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (1).

(3)

È opportuno approvare l’accordo di partenariato nel settore della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alle notifiche previste dall’articolo 17 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)   GU L 300 del 30.10.2012, pag. 34.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


18.3.2014   

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L 79/3


ACCORDO I PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MAURIZIO

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, in seguito denominata «Maurizio»,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l’Unione e Maurizio, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

RICONOSCENDO che Maurizio esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla linea di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di cui le parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca di Maurizio coinvolgendo gli operatori della società civile,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e per il sostegno dell’Unione a favore di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità di Maurizio», il ministero della pesca della Repubblica di Maurizio;

b)

«autorità dell’Unione», la Commissione europea;

c)

«peschereccio», qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca conformemente alla normativa di Maurizio;

d)

«nave dell’Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell’Unione e immatricolato nell’Unione;

e)

«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti dell’Unione e di Maurizio, come specificato all’articolo 9 del presente accordo;

f)

«trasbordo», il trasferimento, effettuato nell’area portuale, della totalità o di parte del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un’altra imbarcazione;

g)

«armatore», la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

h)

«marittimi ACP», qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou;

i)

«FAO», Organizzazione delle per l’alimentazione e l’agricoltura.

Articolo 2

Oggetto

Scopo del presente accordo è stabilire le condizioni alle quali le navi immatricolate nell’UE e battenti bandiera dell’UE («navi dell’UE») possono praticare la pesca del tonno nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio («acque di Maurizio») in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e di altre disposizioni e prassi del diritto internazionale.

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Maurizio;

la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque di Maurizio, al fine di garantire l’osservanza delle succitate norme e condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 3

Principi e obiettivi che orientano l’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, secondo quanto previsto dal codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Le parti cooperano al fine di valutare i risultati dell’attuazione della politica adottata dal governo di Maurizio in materia di pesca nonché le misure, i programmi e le azioni realizzate nell’ambito dell’accordo; a tal fine esse instaurano un dialogo politico nel settore della pesca. I risultati delle valutazioni sono analizzati dalla commissione mista di cui all’articolo 9 del presente accordo.

3.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

4.   L’ingaggio di marittimi mauriziani a bordo delle navi dell’Unione è disciplinato dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale. I marittimi ACP che non sono cittadini mauriziani godono delle stesse condizioni.

5.   Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell’Unione nell’ambito del presente accordo.

Articolo 4

Cooperazione scientifica

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo l’Unione e le autorità di Maurizio sorvegliano l’evoluzione delle risorse nelle acque di Maurizio.

2.   Le parti si impegnano a consultarsi, nell’ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

3.   Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 2, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e adottano congiuntamente misure di conservazione volte a garantire la gestione sostenibile degli stock ittici che interessano le attività delle navi dell’Unione.

Articolo 5

Accesso delle navi dell’Unione alle zone di pesca nelle acque di Maurizio

1.   Maurizio si impegna ad autorizzare le navi dell’Unione a praticare attività di pesca nelle proprie acque in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a Maurizio. Le autorità di Maurizio notificano alle autorità dell’Unione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3.   Maurizio si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo relative al controllo delle attività di pesca. Le navi dell’Unione cooperano con le autorità di Maurizio preposte al controllo della pesca.

4.   L’Unione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che le proprie navi rispettino il presente accordo e la normativa che disciplina la pesca nelle acque di Maurizio.

Articolo 6

Autorizzazioni di pesca

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio solo le navi dell’Unione che detengano a bordo un’autorizzazione di pesca, o una copia della medesima, rilasciata in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.

2.   La procedura per il rilascio di un’autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   L’Unione concede a Maurizio una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati del presente accordo. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

l’accesso delle navi dell’Unione alle acque e alle risorse alieutiche di Maurizio, e

b)

il sostegno finanziario dell’Unione a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio.

2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti in conformità del protocollo, che devono essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Maurizio sulla base di una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria concessa dall’Unione è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salvo il presente accordo e il protocollo con riguardo ad eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i seguenti motivi:

a)

gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;

b)

riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

riesame delle condizioni relative al sostegno finanziario per l’attuazione della politica settoriale della pesca a Maurizio, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e)

denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

f)

sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Ove opportuno, le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.

4.   Le parti si impegnano ad attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori di Maurizio e dell’Unione al fine di promuovere gli sbarchi di prodotti ittici a Maurizio da parte di navi dell’Unione.

5.   Ove opportuno, le parti incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della normativa di Maurizio e dell’Unione.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e, in particolare, la definizione e la valutazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)

riesamina, ove necessario, il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista esercita le sue funzioni tenendo conto dei risultati delle consultazioni scientifiche di cui all’articolo 4 dell’accordo.

3.   La commissione mista si riunisce almeno una volta l’anno, alternativamente a Maurizio e nell’Unione, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione dell’accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato sull’Unione europea, alle condizioni stabilite in tale trattato e, dall’altra, al territorio di Maurizio.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre (3) anni, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti in caso di circostanze gravi diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque di Maurizio. Il presente accordo può essere inoltre denunciato da una delle parti in caso di degrado degli stock interessati, constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione o mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni previste dall’accordo. Ai fini della sospensione dell’applicazione dell’accordo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo, l’allegato e le relative appendici formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Normativa nazionale

Le attività delle navi dell’Unione operanti nelle acque di Mauriziosono disciplinate dalla normativa applicabile a Maurizio, salvo diversa disposizione dell’accordo o del suo protocollo, dell’allegato e delle relative appendici.

Articolo 16

Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo tra l’Unione europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, entrato in vigore il 1o dicembre 1990.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Salu Republikas vārdā –

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Namens de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskoú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image 2


18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/9


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse per un periodo di tre (3) anni a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono così stabilite:

specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)

a)

41 tonniere oceaniche con reti a circuizione, e

b)

45 pescherecci con palangari di superficie.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   A norma dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e dell’articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo conformemente al relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è pari a 1 980 000 EUR per l’intera durata del presente protocollo.

2.   Detta contropartita finanziaria totale comprende:

a)

un importo annuo di 357 500 EUR per l’accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate annue, e

b)

un importo specifico annuo di 302 500 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca di Maurizio.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo.

4.   L’Unione europea versa ogni anno l’importo totale di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo (vale a dire 660 000 EUR/anno) durante il periodo di applicazione del presente protocollo. Il pagamento è effettuato entro sessanta (60) giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno ed entro la sua ricorrenza anniversaria per gli anni successivi.

5.   Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio supera le 5 500 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (715 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo conformemente alle disposizioni dell’allegato.

6.   L’impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è di competenza esclusiva di Maurizio.

7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di Maurizio aperto presso la Banca centrale di Maurizio. Il numero di conto è indicato dalle autorità di Maurizio.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di Maurizio

1.   All’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, l’Unione europea e Maurizio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione tra cui, in particolare:

a)

gli orientamenti annuali e pluriennali per l’utilizzo dell’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della politica nazionale in materia di pesca e affari marittimi o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, ivi comprese le aree marine protette;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalle parti in sede di commissione mista.

3.   Se necessario, Maurizio può assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione europea.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e Maurizio si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio.

3.   Le parti si impegnano a rispettare le risoluzioni, le raccomandazioni e, se del caso, i piani di gestione adottati dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca.

4.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della IOTC e dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti possono consultarsi reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e, se necessario, decidere le misure atte a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche di Maurizio.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC confermino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano Indiano.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.   Le parti si notificano reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e normative nel settore della pesca.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti si consultano reciprocamente prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di acque profonde insufficientemente sfruttate presenti nelle acque di Maurizio. A tal fine, su richiesta di una parte, le parti si consultano reciprocamente e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3.   Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di sei mesi.

4.   Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo di Maurizio può concedere alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni che figurano nell’allegato sono modificati di conseguenza.

Articolo 7

Condizioni per l’esercizio della pesca — clausola di esclusiva

Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, i pescherecci dell’Unione europea possono pescare nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca valida rilasciata da Maurizio nell’ambito del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa, previa consultazione tra le parti, a condizione che l’Unione europea abbia versato la totalità degli importi dovuti al momento della sospensione:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;

b)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)

se l’Unione europea constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di pesca delle navi dell’UE sono sospese.

2.   L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), se dalla valutazione e dalle consultazioni effettuate in sede di commissione mista ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo emerge che i risultati ottenuti nella politica di sostegno settoriale si discostano sostanzialmente dalla programmazione di bilancio.

3.   Il pagamento del contributo finanziario e le attività di pesca possono riprendere non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti summenzionati e le parti, dopo essersi consultate, si siano dichiarate d’accordo.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti a seguito di consultazioni e di un accordo tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;

b)

se l’Unione europea omette di effettuare i pagamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

c)

se tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente protocollo e del relativo allegato;

d)

se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;

e)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

f)

se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g)

in caso di inosservanza della dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

2.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.   In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Normativa nazionale

1.   Le attività dei pescherecci dell’Unione europea nelle acque di Maurizio sono soggette alle leggi e ai regolamenti di Maurizio, salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.

2.   Le autorità di Maurizio informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti alla politica della pesca.

Articolo 11

Riservatezza

Le parti garantiscono che tutti i dati relativi ai pescherecci dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque di Maurizio siano sempre trattati in modo riservato. Tali dati sono usati esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 12

Scambi elettronici di dati

Maurizio e l’Unione europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Le parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino detti scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o a Maurizio in relazione a un’autorità competente designa:

per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio;

per Maurizio: il ministero della Pesca.

2.   Acque di Maurizio

Tutte le disposizioni del protocollo e dei relativi allegati si applicano esclusivamente alle acque di Maurizio, come indicato nell’appendice 2.

3.   Conto bancario

Prima dell’entrata in vigore del protocollo, Maurizio comunica all’UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell’UE ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA DEL TONNO

1.   Condizioni per ottenere un’autorizzazione per la pesca del tonno — navi ammissibili

Le autorizzazioni per la pesca del tonno di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia inclusa nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti da attività di pesca effettuate a Maurizio nell’ambito dell’accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca vigenti a Maurizio.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

L’UE presenta a Maurizio una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo almeno venticinque (25) giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il formulario riportato nell’appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:

i.

prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta;

ii.

nome, indirizzo e dati di contatto:

dell’armatore della nave;

dell’operatore della nave;

iii.

una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm × 10 cm;

iv.

certificato di navigabilità della nave;

v.

cfr. certificato di immatricolazione della nave;

vi.

dati di contatto del peschereccio (fax, e-mail ecc.).

Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3.   Pagamento anticipato del canone

L’importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.   Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato della supervisione delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti di Maurizio inviano senza indugio detto elenco all’UE.

L’UE trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, Maurizio può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia alla delegazione dell’UE a Maurizio.

5.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro venti (20) giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia di detta autorizzazione è immediatamente inviata alla delegazione dell’UE a Maurizio.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, l’organismo nazionale incaricato di assicurare la supervisione delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a operare nelle acque di Maurizio. Detto elenco è immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio summenzionato.

7.   Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Al fine di determinare l’inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

i.

nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

ii.

in seguito, ogni anno civile completo;

iii.

nel corso dell’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

Per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del protocollo, il pagamento anticipato del canone deve essere calcolato pro rata temporis.

8.   Documenti da detenere a bordo

Durante la permanenza nelle acque o nel porto di Maurizio, i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

a)

l’autorizzazione di pesca;

b)

i documenti rilasciati da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:

il numero di registrazione del peschereccio,

il certificato di immatricolazione del peschereccio;

c)

disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

d)

ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato autenticato da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descrive la natura delle modifiche;

e)

se il peschereccio è munito di serbatoi d’acqua marina refrigerata, un documento certificato da un’autorità competente dello Stato di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi;

f)

una copia della legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act).

9.   Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’UE l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV tiene conto delle catture complessive delle due navi nelle acque di Maurizio.

Il trasferimento comporta il rinvio dell’autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell’armatore o del suo raccomandatario a Maurizio e la preparazione dell’autorizzazione sostitutiva da parte di Maurizio nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all’armatore o al suo raccomandatario quando l’autorizzazione da sostituire è rinviata. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.

Maurizio aggiorna quanto prima l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all’organismo nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alle acque di Maurizio, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano la nromativa di Maurizio in materia di pesca e le risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Definizione della bordata di pesca

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’UE è così definita:

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque di Maurizio; o

il periodo compreso tra un’entrata nelle acque di Maurizio e un trasbordo in porto e/o uno sbarco a Maurizio.

2.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca della IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.

Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari di superficie deve essere conforme alla risoluzione 08/04 della IOTC e quello dei pescherecci con reti a circuizione alla risoluzione 10/03.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nelle acque di Maurizio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

3.   Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle acque di Maurizio.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i.

in caso di passaggio in un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale di Maurizio, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori di Maurizio;

ii.

in caso di uscita dalle acque di Mauriziosenza passare prima per un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette (7) giorni lavorativi a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei quindici (15) giorni lavorativi successivi all’uscita dalle acque di Maurizio:

a.

per posta elettronica, all’indirizzo indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o

b.

per fax, al numero indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o

c.

per lettera inviata all’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca.

Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i.

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii.

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii.

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Se rientra nelle acque di Maurizio nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, la nave è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione mancante e irrogare all’armatore le sanzioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, Maurizio può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Maurizio informa senza indugio l’UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

4.   Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniera oceanica e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici summenzionati, l’UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

L’UE invia questo computo finale a Maurizio e all’armatore anteriormente al 31 luglio dell’anno in corso. Entro un termine di trenta (30) giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione, Maurizio può contestare il computo finale sulla base di documenti giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si concertano in sede di commissione mista. Se Maurizio non presenta obiezioni entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore all’anticipo di cui al capo II, punto 3, versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo a Maurizio entro il 30 settembre dell’anno di cui trattasi. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

I trasbordi in mare sono vietati. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca mauriziani.

Il comandante di una nave dell’UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare a Maurizio, almeno 72 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i seguenti dati:

a)

il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro dei pescherecci della IOTC;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l’ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3);

e)

in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente.

Con riguardo alle navi riceventi, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità di Maurizio in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro ventiquattro ore completa e trasmette a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.

L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata da Maurizio al comandante o al suo raccomandatario entro ventiquattro ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto di Maurizio autorizzato a tal fine.

Il porto di pesca in cui sono autorizzate a Maurizio le operazioni di trasbordo è Port Louis (porto dichiarato alla IOTC ai sensi della risoluzione 10/11 e in conformità dei requisiti previsti dalle misure di competenza dello Stato di approdo).

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’applicazione delle pertinenti sanzioni previste dalla normativa di Maurizio.

CAPO VI

CONTROLLO

1.   Entrata e uscita dalle acque di Maurizio

Ogni entrata o uscita dalle acque di Mauriziodi una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata a Maurizio nelle ventiquattro ore che precedono l’entrata o l’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i.

la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii.

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

iii.

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 4 dell’allegato. Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine.

I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

2.   Dichiarazione periodica delle catture

Quando opera nelle acque di Maurizio, il comandante di una nave dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre (3) giorni alle autorità di Maurizio le catture effettuate nelle acque di Maurizio. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa tre (3) giorni dopo la data di entrata nelle acque di Maurizio.

Nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, ogni tre (3) giorni la nave comunica in particolare:

i.

la data, l’ora e la posizione al momento della dichiarazione;

ii.

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

iii.

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

iv.

la presentazione dei prodotti;

v.

cfr. per le tonniere con reti a circuizione:

il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall’ultima dichiarazione;

il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall’ultima dichiarazione;

il numero di cale infruttuose;

vi.

per le tonniere con palangari:

il numero di cale dall’ultima dichiarazione;

il numero di ami calati dall’ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica, oppure via fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di telefono comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo accluso all’allegato quale appendice 5. Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Mauriziosenza aver trasmesso la dichiarazione periodica di tre (3) giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine.

La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un (1) anno dalla relativa data di trasmissione.

3.   Ispezione in mare

Nelle acque di Maurizio, l’ispezione in mare delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell’UE la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prove della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. L’ispezione è effettuata in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione è trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.

4.   Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo

L’ispezione in un porto di Mauriziodi navi dell’UE che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate nelle acque di Maurizioè svolta da ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Gli ispettori devono fornire prova della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori di Maurizio restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Al termine dell’ispezione gli ispettori di Maurizio consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE.

CAPO VII

SISTEMA DI SORVEGLIANZA VIA SATELLITE (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere le seguenti informazioni:

a)

identificazione della nave;

b)

ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

data e ora di registrazione della posizione;

d)

velocità e rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell’appendice 4 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nelle acque di Maurizio è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalle acque di Maurizio, che è identificata con il codice «EXI». Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell’UE con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nelle acque di Maurizio. Se già operanti nelle acque di Maurizio, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata o lo sostituiscono entro quindici (15) giorni lavorativi. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque di Maurizio.

Le navi operanti nelle acque di Mauriziocon un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e a Maurizio, almeno ogni due ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Maurizio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP di Maurizio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito ad ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle acque di Maurizio.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Maurizio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono demandate alla commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente a Maurizio.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi da Maurizio al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Maurizio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP di Maurizio notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, Maurizio informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle azioni di monitoraggio eventualmente necessarie.

CAPO VIII

INFRAZIONI

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa di Maurizio in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave.

1.   Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nelle acque di Maurizioda una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto (di ispezione).

In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione denunciata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l’indicazione «rifiuto di firma».

Per qualsiasi infrazione commessa nelle acque di Maurizioda una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca, la notifica dell’infrazione di cui trattasi e delle relative sanzioni imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla normativa in materia di pesca di Maurizio. Una copia della notifica è inviata entro settantadue ore allo Stato di bandiera della nave e all’UE.

2.   Fermo di una nave

Se la normativa di Maurizio in materia di pesca lo prevede per l’infrazione di cui trattasi, le navi dell’UE in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Maurizio.

Maurizio notifica all’UE, entro un termine di ventiquattro ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Maurizio designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell’UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.   Sanzione dell’infrazione – Procedura transazionale

La sanzione applicabile all’infrazione è stabilita in conformità della vigente normativa di Maurizio.

Nel caso in cui l’armatore non accetti la sanzione, prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità di Maurizio e la nave dell’UE al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale è conclusa al più tardi entro settantadue ore dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

Se la summenzionata procedura transazionale non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita presso una banca designata da Maurizio una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Maurizio, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Maurizio comunica i risultati del procedimento giudiziario all’UE entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Numero di marittimi da imbarcare

Nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell’UE imbarca dieci (10) marittimi mauriziani qualificati. Gli armatori delle navi dell’UE si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi mauriziani.

In caso di mancato imbarco, gli armatori versano una somma forfettaria equivalente al salario dei marittimi non imbarcati per l’intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il corrispettivo di un mese di stipendio.

2.   Contratti dei marittimi

Il contratto di lavoro è concluso tra l’armatore, o il suo accomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, di concerto con Maurizio. Esso stipula in particolare la data e il porto d’imbarco.

Detto contratto garantisce ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile a Maurizio, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Una copia del contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi mauriziani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.

3.   Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi mauriziani è pagato dall’armatore ed è fissato prima del rilascio dell’autorizzazione di pesca, di comune accordo tra l’armatore e il suo raccomandatario a Maurizio.

Il salario non è inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

4.   Obblighi dei marittimi

I marittimi si presentano al comandante della nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell’ora d’imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. In questo caso l’armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo.

CAPO X

1.   Osservazione delle attività di pesca

Il programma di osservazione si conforma alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).

2.   Navi e osservatori designati

Le autorità di Maurizio adottano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto aggiornato. Esso è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.

Le autorità di Maurizio comunicano agli armatori interessati il nome degli osservatori designati per l’imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.   Retribuzione dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Maurizio.

4.   Condizioni d’imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e da Maurizio.

Agli osservatori è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il loro alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante prende tutte le misure di sua competenza per garantire l’incolumità fisica e il benessere dell’osservatore.

Gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Essi hanno accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle loro mansioni.

5.   Imbarco e sbarco degli osservatori

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica a Maurizio, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto di Maurizio, l’armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio.

6.   Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Durante l’attività della nave nelle acque di Maurizio, l’osservatore comunica almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare riguardo al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenuto a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall’autorità competente.

7.   Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di aggiungervi le proprie annotazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante, al quale è consegnata copia del rapporto.

L’osservatore trasmette il suo rapporto a Maurizio, che ne trasmette copia all’UE entro quindici (15) giorni lavorativi dallo sbarco dell’osservatore.

Appendici del presente allegato

1.   

Appendice 1 – Formulario di domanda di autorizzazione di pesca

2.   

Appendice 2 – Schede tecniche

3.   

Appendice 3 – Giornale di pesca

4.   

Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS

5.   

Appendice 5 – Formulario di dichiarazione delle catture

Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente …

Indirizzo del richiedente: …

Nome e indirizzo del noleggiatore della nave, se diverso dal richiedente: …

Nome e indirizzo del raccomandatario a Maurizio: …

Nome della nave: …

Tipo di nave: …

Paese di immatricolazione: …

Porto e numero di immatricolazione: …

Identificazione esterna della nave: …

Indicativo di chiamata e frequenza: …

Numero di fax della nave: …

Lunghezza della nave: …

Larghezza della nave: …

Tipo e potenza del motore: …

Stazza lorda della nave: …

Stazza netta della nave: …

Numero minimo dei membri d’equipaggio: .…

Tipo di pesca praticata: …

Specie ittiche di cui è proposta la cattura:

Periodo di validità richiesto: …

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: … Firma:

Appendice 2

SCHEDA TECNICA: NAVI TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

(1)

Acque di Maurizio:

Al di là delle quindici (15) miglia nautiche dalle linee di base al fine di evitare effetti negativi per la piccola pesca artigianale a Maurizio.

(2)

Attrezzi autorizzati:

Reti a circuizione

Palangari di superficie

(3)

Catture accessorie:

Rispetto delle risoluzioni della IOTC

(4)

Stazza autorizzata/Canoni:

Numero di navi autorizzate a pescare:

—   tonniere oceaniche con reti a circuizione: 41

—   pescherecci con palangari di superficie: 45

Canone annuo anticipato:

3 710  EUR per tonniera oceanica con reti a circuizione, per 106 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate

3 150  EUR per peschereccio con palangari di superficie > 100 GT, per 90 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate

1 750  EUR per peschereccio con palangari di superficie < 100 GT, per 50 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate

Canone aggiuntivo:

35 EUR per tonnellata catturata

(5)

Marittimi di Maurizio

10 marittimi o pagamento compensativo (cfr. capo IX dell’allegato)

Appendice 3

FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

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Captura

Catch

Taille

Talla

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Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

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Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

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Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA FIRMA

GIORNALE DI PESCA (FORMULARI IOTC)

Image 3

Appendice 4

FORMATO DEL MESSAGGIO DI POSIZIONE VMS

Comunicazione dei messaggi vms rapporto di posizione

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese

Stato di bandiera

FS

F

Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI]

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

O

=

Elemento obbligatorio

F

=

Elemento facoltativo

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1.

i caratteri sono conformi alla norma ISO 8859,1

2.

una doppia barra obliqua (//) e il codice SR indicano l’inizio della trasmissione

3.

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//)

4.

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato

5.

il codice ER seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio

6.

i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio

Appendice 5

FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

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Captura

Catch

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Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

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Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

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Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: FIRMA:

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REGOLAMENTI

18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/34


REGOLAMENTO (UE) N. 270/2014 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (2) ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC), in conformità della posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio (3) e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. La posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio (4) ha abrogato la posizione comune 2005/440/PESC. La decisione 2010/788/PESC del Consiglio ha abrogato la posizione comune 2008/369/PESC.

(2)

Con la risoluzione 2136 (2014) del 30 gennaio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di disporre una deroga supplementare all'embargo sulle armi.

(3)

Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 889/2005 è aggiunta la seguente lettera:

"c)

assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).

(3)  Posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22).

(4)  Posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2005/440/PESC (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84).


18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/35


REGOLAMENTO (UE) N. 271/2014 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/788/PESC. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2136 (2014) del 30 gennaio 2014 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008) del 31 marzo 2008.

(3)

Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'allegato I comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come:

a)

persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/ PESC del Consiglio (*1) e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (*2);

b)

capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

c)

capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

d)

persone o entità che operano nella RDC e che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

persone o entità che operano nella RDC e sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nella partecipazione ad atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

f)

persone o entità che ostacolano l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella RDC;

g)

persone o entità che sostengono i gruppi armati nella RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro, la flora e la fauna selvatiche e i prodotti della flora e della fauna selvatiche;

h)

persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità designata;

i)

persone o entità che pianificano, dirigono, finanziano o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO);

j)

persone o entità che forniscono un supporto finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi, destinati a una persona o a un'entità designata o a sostegno di una persona o di un'entità designata.

(*1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1)."."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).


18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/37


REGOLAMENTO (UE) N. 272/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») sono composte da un contributo dell’Unione e da tariffe pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d’inflazione del 2013. Il tasso d’inflazione nell’Unione pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) è stato dell’1,5 % nel 2013.

(3)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(4)

Il regolamento (CE) n. 297/95 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Per motivi di certezza del diritto il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2014.

(6)

Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l’aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2014. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, « 274 400 EUR» è sostituito da « 278 500 EUR»,

al secondo comma, « 27 500 EUR» è sostituito da « 27 900 EUR»,

al terzo comma, « 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 106 500 EUR» è sostituito da « 108 100 EUR»,

al secondo comma, « 177 300 EUR» è sostituito da « 180 000 EUR»,

al terzo comma, « 10 600 EUR» è sostituito da « 10 800 EUR»,

al quarto comma, « 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, « 82 400 EUR» è sostituito da « 83 600 EUR»,

al secondo comma, « 20 600 EUR e 61 800 EUR» è sostituito da « 20 900 EUR e 62 700 EUR»,

al terzo comma, « 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), il primo comma è così modificato:

« 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 82 400 EUR» è sostituito da « 83 600 EUR»,

al secondo comma, « 20 600 EUR e 61 800 EUR» è sostituito da « 20 900 EUR e 62 700 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «13 600 EUR» è sostituito da «13 800 EUR»;

d)

al paragrafo 4, «20 600 EUR» è sostituito da «20 900 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «6 900 EUR» è sostituito da «7 000 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «98 400 EUR» è sostituito da «99 900 EUR»,

ii)

al secondo comma, «24 500 EUR e 73 800 EUR» è sostituito da «24 900 EUR e 74 900 EUR»;

2)

all’articolo 4, «68 400 EUR» è sostituito da «69 400 EUR»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, « 137 300 EUR» è sostituito da « 139 400 EUR»,

al secondo comma, « 13 600 EUR» è sostituito da « 13 800 EUR»,

al terzo comma, « 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»,

il quarto comma è così modificato:

« 68 400 EUR» è sostituito da « 69 400 EUR»,

« 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 68 400 EUR» è sostituito da « 69 400 EUR»,

al secondo comma, « 116 000 EUR» è sostituito da « 117 700 EUR»,

al terzo comma, « 13 600 EUR» è sostituito da « 13 800 EUR»,

al quarto comma, « 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»,

il quinto comma è così modificato:

« 34 300 EUR» è sostituito da « 34 800 EUR»,

« 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, « 34 300 EUR» è sostituito da « 34 800 EUR»,

al secondo comma, « 8 600 EUR e 25 700 EUR» è sostituito da « 8 700 EUR e 26 100 EUR»,

al terzo comma, « 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

« 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 41 100 EUR» è sostituito da « 41 700 EUR»,

al secondo comma, « 10 300 EUR e 30 900 EUR» è sostituito da « 10 500 EUR e 31 400 EUR»,

al terzo comma, « 6 900 EUR» è sostituito da « 7 000 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «6 900 EUR» è sostituito da «7 000 EUR»;

d)

al paragrafo 4, «20 600 EUR» è sostituito da «20 900 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «6 900 EUR» è sostituito da «7 000 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «32 800 EUR» è sostituito da «33 300 EUR»;

ii)

al secondo comma, «8 200 EUR e 24 500 EUR» è sostituito da «8 300 EUR e 24 900 EUR»;

4)

all’articolo 6, «41 100 EUR» è sostituito da «41 700 EUR»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al primo comma, «68 400 EUR» è sostituito da «69 400 EUR»;

b)

al secondo comma, «20 600 EUR» è sostituito da «20 900 EUR»;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma, «82 400 EUR» è sostituito da «83 600 EUR»;

ii)

al terzo comma, «41 100 EUR» è sostituito da «41 700 EUR»;

iii)

al quarto comma, «20 600 EUR e 61 800 EUR» è sostituito da «20 900 EUR e 62 700 EUR»;

iv)

al quinto comma, «10 300 EUR e 30 900 EUR» è sostituito da «10 500 EUR e 31 400 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma, «274 400 EUR» è sostituito da «278 500 EUR»;

ii)

al terzo comma, «137 300 EUR» è sostituito da «139 400 EUR»;

iii)

al quinto comma, «3 000 EUR e 236 500 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 240 000 EUR»;

iv)

al sesto comma, «3 000 EUR e 118 400 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 120 200 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «6 900 EUR» è sostituito da «7 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).


18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 273/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

145,0

MA

71,0

TN

89,5

TR

104,1

ZZ

102,4

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

142,4

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

40,0

TR

93,4

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

51,1

IL

67,9

MA

53,9

TN

51,4

TR

59,6

ZA

62,5

ZZ

57,7

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

AR

94,0

CL

132,6

CN

94,7

MK

30,8

US

175,3

ZZ

105,5

0808 30 90

AR

102,1

CL

169,7

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

93,0

ZZ

134,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/42


DECISIONE 2014/147/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1).

(2)

Il 30 gennaio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2136 (2014) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione prevede un'ulteriore deroga alla misura relativa agli armamenti e materiale connesso e modifica i criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 marzo 2008.

(3)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"d)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza finanziaria o tecnica o formazione, destinate esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione africana o ad uso di quest’ultima.";

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1;

capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

persone o entità attive nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;

persone o entità attive nella RDC e implicate nella pianificazione, direzione o partecipazione a atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupro e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

persone o entità che ostruiscono l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella RDC;

persone o entità che sostengono i gruppi armati nella RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro o fauna selvatica e suoi prodotti;

persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o entità, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;

persone o entità che pianificano, dirigono, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO);

persone o entità che forniscono assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni e servizi a una persona o entità designata, o a sostegno della stessa.

L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).