ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.076.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
15 marzo 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 261/2014 del Consiglio, del 14 marzo 2014, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

6

 

*

Regolamento (UE) n. 262/2014 del Consiglio, del 14 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2014 del Consiglio, del 14 marzo 2014, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

11

 

*

Regolamento (UE) n. 264/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2013/2014 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 268/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2014

36

 

 

DECISIONI

 

 

2014/138/PESC

 

*

Decisione EUFOR RCA/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 marzo 2014, relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

39

 

 

2014/139/PESC

 

*

Decisione EUFOR RCA/3/2014 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 marzo 2014, relativa all’accettazione del contributo degli Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

41

 

*

Decisione di esecuzione 2014/140/PESC del Consiglio, del 14 marzo 2014, che attua la decisione 2011/486/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

42

 

*

Decisione 2014/141/PESC del Consiglio, del 14 marzo 2014, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

45

 

*

Decisione di esecuzione 2014/142/PESC del Consiglio, del 14 marzo 2014, che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (Decisione sull’associazione d’oltremare) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1)

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


DECISIONE 2014/137/UE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (2) («trattato sulla Groenlandia»), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non si applica più alla Groenlandia. La Groenlandia è piuttosto associata, in quanto parte di uno Stato membro, all'Unione come uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

(2)

Nel preambolo, il trattato sulla Groenlandia dispone che dovrebbe essere istituito un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra l'Unione e la Groenlandia e che tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia, e che il regime applicabile ai PTOM, previsto nella parte quarta del TFUE, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni.

(3)

A norma dell'articolo 198 TFUE, scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. Ai sensi dell'articolo 204 TFUE, gli articoli da 198 a 203 TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al TFUE.

(4)

[Le disposizioni per l'applicazione dei principi stabiliti agli articoli da 198 a 202 TFUE sono enunciate nella decisione 2013/755/UE del Consiglio (3).]

(5)

Nelle conclusioni del 24 febbraio 2003 sulla revisione intermedia del Quarto protocollo in materia di pesca fra la Comunità europea, il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, e riconoscendo l'importanza geostrategica della Groenlandia per l'Unione e lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione dell'Unione di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia, il Consiglio ha convenuto sulla necessità di allargare e rafforzare i futuri rapporti tra l’Unione e la Groenlandia, tenendo conto dell’importanza della pesca e della necessità di riforme strutturali e settoriali nel paese. Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio impegno a fondare le future relazioni tra l’Unione e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includa un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.

(6)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (4), concluso con regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio (5), richiama lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia.

(7)

La dichiarazione comune della Comunità europea, da una parte, e del governo autonomo della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall’altra, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia, firmata a Lussemburgo il 27 giugno 2006, richiamava gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra l'Unione e la Groenlandia e sottolineava l’esigenza di rafforzare ulteriormente il partenariato e la cooperazione tra le due parti.

(8)

Le relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, sono disciplinate, tra l'altro, dalla decisione 2006/526/CE del Consiglio (6), i cui effetti sono cessati il 31 dicembre 2013.

(9)

È necessario che l'Unione costruisca partenariati generali con i nuovi protagonisti della scena internazionale per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, perseguire obiettivi pubblici globali e difendere gli interessi essenziali dell'Unione, nonché migliorare la conoscenza dell'Unione nei paesi terzi.

(10)

Il partenariato previsto dalla presente decisione dovrebbe permettere di mantenere relazioni forti tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall'altro, e dovrebbe rispondere alle sfide globali, sviluppando un programma proattivo e perseguendo interessi comuni. Il partenariato dovrebbe altresì essere collegato agli obiettivi delineati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), contribuendo in tal modo alla coerenza con la strategia Europa 2020 e alla promozione delle politiche e degli obiettivi interni definiti in varie comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2011 intitolata « Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime», e agevolando la cooperazione nel contesto della politica dell'Unione per l'Artico.

(11)

È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

(12)

Il partenariato previsto dalla presente decisione dovrebbe fornire un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti d'interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. in particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime, nonché la ricerca e l'innovazione, che sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.

(13)

L'assistenza finanziaria dell'Unione, erogata attraverso il partenariato, dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo della Groenlandia e contribuire a consolidare legami stretti e duraturi con essa, rafforzando al contempo la posizione della Groenlandia in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori comuni e della storia che lega i partner.

(14)

È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.

(15)

La cooperazione prevista dalla presente decisione dovrebbe garantire che gli apporti di risorse siano concessi in maniera affidabile e regolare e siano inoltre flessibili e commisurati alla situazione della Groenlandia. A tal fine il sostegno al bilancio dovrebbe essere utilizzato laddove risulti fattibile e appropriato.

(16)

Le norme finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione sono sancite nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).

(17)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere eseguite in conformità agli accordi applicabili conclusi con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

(18)

I documenti di programmazione e le misure finanziarie necessarie all'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). In considerazione della loro natura, in particolare del loro orientamento strategico e delle loro implicazioni finanziarie, tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure di esecuzione tecniche aventi una portata finanziaria limitata.

(19)

Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dovrebbero essere applicate all'attuazione della presente decisione, ove opportuno.

(20)

È opportuno garantire una transizione fluida e senza interruzioni tra la decisione 2006/526/CE e la presente decisione, e allineare il periodo di applicazione della presente decisione a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (11). La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, obiettivo generale e ambito di applicazione

1)   La presente decisione stabilisce norme sulle relazioni tra l'Unione, da un lato, e la Groenlandia e la Danimarca, dall’altro («partenariato»).

2)   Il partenariato mira a preservare legami stretti e duraturi tra i partner, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile della Groenlandia.

Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica, le questioni legate alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in tali ambiti.

Articolo 2

Principi generali del partenariato

1)   Il partenariato facilita le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi specifici e sugli ambiti di cooperazione di cui alla presente decisione.

2)   Il partenariato, in particolare, definisce il quadro del dialogo politico su questioni di interesse comune per entrambe le parti, ponendo le basi per una cooperazione e un dialogo di vasta portata in settori quali:

a)

questioni di portata globale in materia, tra l'altro, di energia, cambiamenti climatici e ambiente, risorse naturali, comprese le materie prime, trasporto marittimo, ricerca e innovazione; e

b)

questioni relative all'Artico.

3)   Nell'attuazione della presente decisione è garantita la coerenza con altri ambiti dell'azione esterna e con altre politiche pertinenti dell'Unione. A tal fine, le misure finanziate nell'ambito della presente decisione sono programmate sulla base delle politiche di cooperazione dell'Unione definite, tra l'altro, in accordi, dichiarazioni e piani d'azione, e conformemente alle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell'articolo 4.

4)   Le attività di cooperazione sono decise in stretta consultazione tra il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione. Tale consultazione avviene nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna parte. Pertanto, l’attuazione della presente decisione spetta al governo della Groenlandia e alla Commissione, secondo il ruolo e le responsabilità di ciascuno.

Articolo 3

Obiettivi specifici e principali ambiti di cooperazione

1.   Gli obiettivi specifici del partenariato sono:

a)

assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi è valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia d'istruzione, nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

b)

contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma. Il conseguimento di tale obiettivo è valutato sulla base di indicatori, quali il numero di membri del personale amministrativo che completa la formazione e la percentuale di funzionari pubblici residenti (di lungo periodo) in Groenlandia.

2.   I principali ambiti di cooperazione del partenariato includono:

a)

l'istruzione e la formazione, il turismo e la cultura;

b)

le risorse naturali, comprese le materie prime;

c)

l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;

d)

le questioni relative all'Artico;

e)

il settore sociale, la mobilità della forza lavoro, i sistemi di protezione sociale, le questioni di sicurezza alimentare; e

f)

la ricerca e l'innovazione in settori quali l'energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.

SEZIONE 2

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 4

Programmazione

1)   Nell'ambito del partenariato, il governo della Groenlandia si impegna a formulare e adottare politiche settoriali nei principali ambiti di cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e di darvi un seguito appropriato.

Su tale base, il governo della Groenlandia prepara e presenta un documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia («DPSS»). Scopo del DPSS è fornire un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e la Groenlandia, vale a dire in linea con l'obiettivo e la portata generali, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione.

2)   L'elaborazione e l'attuazione del DPSS sono conformi ai seguenti principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati.

3)   Il DPSS tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi e si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le autorità locali e altri soggetti interessati al fine di garantirne un sufficiente coinvolgimento e la conseguente titolarità del DPSS.

Il DPSS è adeguato alle esigenze e fa fronte alla situazione specifica della Groenlandia, comprese le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione socioeconomica.

4)   Un progetto di DPSS è oggetto di uno scambio di pareri tra il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione.

Il governo della Groenlandia è responsabile della messa a punto del DPSS. All'atto della messa a punto la Commissione valuta il DPSS per stabilire se esso è coerente con gli scopi della presente decisione e con le pertinenti politiche dell'Unione, e se contiene tutti gli elementi richiesti per l'adozione della decisione di finanziamento annuale. Il governo della Groenlandia fornisce tutte le informazioni necessarie, compresi i risultati di eventuali studi di fattibilità, ai fini di tale valutazione.

5)   Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione.

La procedura d'esame non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS, quali correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. La Commissione comunica tali modifiche non sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data di adozione della pertinente decisione.

6)   La programmazione o revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 7 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di detta relazione.

Articolo 5

Attuazione

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE) n 236/2014 e in coerenza con la finalità e la portata generali, gli obiettivi e i principi generali della presente decisione.

Articolo 6

Appalti

Si applicano le norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione definite negli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n 236/2014, applicabili allo strumento per la cooperazione allo sviluppo, quale istituito dal regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Articolo 7

Riesame intermedio del DPSS e valutazione dell'attuazione della presente decisione

1)   Entro il 31 dicembre 2017 il governo della Groenlandia, il governo della Danimarca e la Commissione intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate, inclusi i soggetti non statali e le autorità locali.

2)   In deroga all'articolo 17 del regolamento (UE) n 236/2014, entro il 30 giugno 2018 la Commissione redige una relazione sugli obiettivi conseguiti e sul valore aggiunto europeo apportato dalla presente decisione, valutando i risultati e gli indicatori d'impatto relativi all'efficienza dell'uso delle risorse, in vista di una decisione volta a rinnovare, modificare o sospendere i tipi di misure finanziati nell'ambito della presente decisione. La relazione riguarda anche il margine di semplificazione, la coerenza interna ed esterna della cooperazione stabilita dalla presente decisione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo apportato dalle misure alle priorità dell'Unione per quanto riguarda la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione include tutti i risultati e le conclusioni sull'impatto a lungo termine della decisione 2006/526/CE.

3.   La Commissione chiede alla Groenlandia di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, in linea con i principi di efficacia dell'aiuto, onde poter monitorare e valutare le misure finanziate ai sensi della presente decisione.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato Groenlandia («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.

Articolo 9

Portata e metodo del finanziamento

1.   Nel quadro delle politiche settoriali istituite dal governo della Groenlandia, le seguenti attività possono ricevere l'assistenza finanziaria dell'Unione:

a)

riforme e progetti in linea con il DPSS;

b)

sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali e inerenti ai cambiamenti climatici; e

c)

programmi di cooperazione tecnica.

2.   L'assistenza finanziaria dell'Unione è erogata principalmente attraverso il sostegno al bilancio.

Articolo 10

Importo finanziario di riferimento

L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014-2020 è di 217 800 000 EUR.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  Parere del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1.

(3)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(4)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(5)  Regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1).

(6)  Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1)

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 95).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(12)  Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 44).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 261/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In data 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 31 maggio, il 27 giugno, il 24 settembre e il 18 ottobre 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Fazl Rabi (alias a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi)

Motivi dell'inserimento nell'elenco: alto funzionario nella provincia di Konar durante il regime talibano. Data di nascita: a) 1972, b) 1975. Luogo di nascita: a) distretto di Kohe Safi, provincia di Parwan, Afghanistan; b) provincia di Kapisa, Afghanistan; c) provincia di Nangarhar, Afghanistan; d) provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) rappresentante della rete Haqqani, gruppo basato nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, cui fornisce sostegno logistico e finanziario; b) membro del consiglio finanziario talibano; c) si è recato all'estero per reperire fondi per conto di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, la rete Haqqani e i talibani; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione da parte dell’ONU:6.1.2012.

2.

Nasiruddin Haqqani (alias a) Dr. Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr Naseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) Nashir Haqqani, f) Naseruddin)

Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: tra il 1970 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) dirigente della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) figlio di Jalaluddin Haqqani; c) si è recato in Arabia saudita e negli Emirati arabi uniti al fine di reperire fondi per i talibani. Data di designazione da parte dell’ONU:20.7.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

La rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan, ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori di Jalaluddin Haqqani, tra cui Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani opera come emissario della rete Haqqani dedicandosi per lo più al reperimento di fondi. Nel 2004 si è recato in Arabia saudita con un associato dei talibani al fine di reperire fondi per i talibani. Nello stesso anno ha finanziato militanti in Afghanistan per perturbare le elezioni presidenziali. Perlomeno nel periodo dal 2005 al 2008 ha raccolto finanziamenti per la rete Haqqani in diversi viaggi di reperimento fondi, fra l'altro, nel 2007, recandosi periodicamente negli Emirati arabi uniti e, nel 2008, nel corso di un viaggio in un altro Stato del Golfo. Secondo i dati disponibili a metà 2007, le sue tre principali fondi di finanziamento consistevano in donazioni provenienti dalla regione del Golfo, traffico di droga e pagamenti ricevuti da Al-Qaida. Negli ultimi mesi del 2009 ha ottenuto da persone collegate ad Al-Qaida nella penisola arabica finanziamenti per diverse centinaia di migliaia di dollari da utilizzare per le attività della rete Haqqani.

3.

Mohammad Aman Akhund (alias a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah)

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: villaggio di Band-e-Timur, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) nel 2011 membro di spicco dei talibani con incarichi finanziari tra cui la raccolta fondi per conto della dirigenza; b) ha fornito sostegno logistico alle operazioni dei talibani e incanalato i proventi del traffico di droga verso l'acquisto di armi; c) è stato segretario del leader talibano Mullah Mohammed Omar e suo inviato nelle riunioni ad alto livello dei talibani; d) legato anche a Gul Agha Ishakzai; e) membro della cerchia ristretta del Mullah Mohammed Omar durante il regime talibano. Data di designazione da parte dell’ONU:6.1.2012.

4.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh f) Noori)

Titolo: a) Maulavi (ortografia alternativa: Maulavi, b) Mullah. Data di nascita: a) intorno al 1976; b) intorno al 1979. Luogo di nascita: Tang Stor Khel, distretto di Ziruk, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) governatore ombra talibano della provincia di Paktika dalla fine del 2012; b) alto comandante della rete Haqqani; c) primo luogotenente di Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; d) appartiene alla tribù dei Kharoti; e) sarebbe deceduto nel settembre 2013. Data di designazione da parte dell’ONU: 16.08.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sangeen Zadran è uno dei capi degli insorti nella provincia di Paktika (Afghanistan) e un comandante della rete Haqqani. La rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, ha un ruolo di primo piano nell'attività insurrezionale in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. Zadran è il primo luogotenente del capo della rete Haqqani, Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran contribuisce a guidare i combattenti negli attacchi perpetrati nell’Afghanistan sudorientale e si ritiene che abbia pianificato e coordinato l'arrivo di combattenti stranieri in Afghanistan. Sangeen Zadran è stato anche implicato in numerosi attacchi perpetrati con ordigni esplosivi improvvisati (IED).

Oltre al suo ruolo in tali attacchi, Sangeen Zadran è stato anche implicato nel sequestro di cittadini afgani e stranieri nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Rahat Ltd. (alias a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala)

Indirizzo: a)succursale 1: stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; b)succursale 2: negozio numero 4, Azizi Bank, mercato Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; c)succursale 3: bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; d)succursale 4: Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; e)succursale 5: distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan; f)succursale 6: distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; g) succursale 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, nei pressi di Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) bazar Kandahari, Quetta, Pakistan; h)succursale 8: Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; i)succursale 9: bazar di Chaghi, Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan; j)succursale 10: Zahedan, provincia di Zabol, Iran. Altre informazioni: a) L'impresa Rahat Ltd. è stata usata dalla dirigenza talibana per trasferire fondi provenienti da donatori esterni e dal narcotraffico per finanziare le attività dei talibani nel 2011 e nel 2012; b) Proprietario: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; c) associato anche a Mohammad Naim Barich Khudaidad. Data di designazione da parte dell’ONU: 21.11.2012.

II.   La voce dell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relativa alla persona in appresso è soppressa.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).


15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/9


REGOLAMENTO (UE) N. 262/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la posizione comune 2008/109/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 234/2004 (2) del Consiglio impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo in Liberia.

(2)

Il 10 dicembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2128 (2013) che conferma l’embargo imposto dal paragrafo 2 della risoluzione 1521 (2003), e modificato dai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1683 (2006), dal paragrafo 1, lettera b), della risoluzione 1731 (2006), dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della risoluzione 1903 (2009) e dal paragrafo 3 della risoluzione 1961 (2010), e che modifica gli obblighi di notifica associati.

(3)

Il 14 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/141/PESC (3), che modifica la posizione comune 2008/109/PESC a tal fine.

(4)

Poiché alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 234/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

assistenza tecnica connessa a equipaggiamenti non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che intendano fornire al governo della Liberia qualsiasi assistenza relativa ad attività militari o ad altre attività nel settore della sicurezza di cui all’articolo 1 sono tenuti a informarne in anticipo l’autorità competente, il cui sito web figura nell’allegato I, dello Stato membro in cui risiedono o sono situati. Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione della finalità, dell’utilizzatore finale, delle specifiche tecniche e della quantità degli equipaggiamenti da spedire, del fornitore, della data proposta per la consegna, della modalità di trasporto e dell’itinerario delle spedizioni. Una volta ricevute le informazioni pertinenti, lo Stato membro interessato, di concerto con il governo della Liberia, ne informa il comitato per le sanzioni, qualora il governo della Liberia non abbia provveduto a tale notifica conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2128 (2013).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.

(2)  Regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/141/PESC del Consiglio del 14 marzo 2014, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC relativa alle misure restrittive imposte alla Liberia (cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).


15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 263/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 31 dicembre 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 735/2011 relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Nangahar sotto il regime talibano; c) capo del settore orientale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Pul-e-Khumri o Baghlan Jadid, provincia di Baghlan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale; b) raccoglie denaro dai narcotrafficanti; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio supremo dei talibani nel 2009; e) la famiglia è originaria del distretto di Neka, provincia di Paktia, Afghanistan; f) responsabile degli attacchi ai parlamentari afgani nel novembre 2007 a Baghlan; g) possiede terre nella provincia di Baghlan centrale; h) appartiene alla tribù Zardan. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nell'ottobre 2006 Abdul Kabir Mohammad Jan era membro del gran consiglio talibano, come annunciato da Mohammed Omar; nell'ottobre 2007 è stato nominato comandante militare del settore orientale.

2.

Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (alias Moslim Haqqani)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro dell'Haj e delle questioni religiose sotto il regime talibano; b) viceministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: villaggio di Gawargan, distretto di Pul-e-Khumri, provincia di Baghlan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Numero di identificazione nazionale: 1136 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). Altre informazioni: a) appartiene all'etnia Pashtun della provincia di Baghlan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) parla correntemente inglese, urdu e arabo. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Moslim Haqqani ha anche ricoperto la carica di viceministro dell'istruzione superiore del regime talibano. Tale titolo è stato aggiunto all'elenco il 18 luglio 2007.

3.

Abdul Raqib Takhari

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro per il rimpatrio sotto regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: villaggio di Zardalu Darra, distretto di Kalafgan, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan nel dicembre 2009; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene al gruppo etnico tagico. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

4.

Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)

Titolo: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) sindaco di Kunduz, b) governatore facente funzioni della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: villaggio di Malaghi, distretto di Kunduz, provincia di Kunduz, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si è riconciliato dopo la caduta del regime talibano e ha assunto compiti sotto il nuovo governo a livello distrettuale nella provincia di Kunduz; b) è confermato che è stato assassinato dai talibani il 9 novembre 2008. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

5.

Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: a) villaggio di Paliran, distretto di Namakab, provincia di Takhar, Afghanistan, b) città di Taluqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) coinvolto nel traffico di droga; b) membro dei talibani responsabile degli affari militari nella provincia di Takhar, Afghanistan, nel maggio 2007; c) ha promosso la raccolta fondi nel Golfo a nome dei talibani dal 2003; d) ha inoltre promosso incontri tra funzionari talibani e sostenitori facoltosi e ha organizzato lo spostamento a Kabul, Afghanistan, di oltre una dozzina di persone per attacchi suicidi; e) si ritiene che si trovi nella regione del Golfo. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

6.

Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin).

Titolo: a) Maulavi b) Qari. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan/Iran. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

7.

Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: addetto ai rimpatri, ambasciata talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: a) 1970; b) 1967. Luogo di nascita: villaggio di Turshut, distretto di Wursaj, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Numero di passaporto: D 000933 (passaporto afgano rilasciato a Kabul il 13 settembre 1998). Numero di identificazione nazionale: 55130 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). Indirizzo: sezione Khairkhana n. 3, Kabul, Afghanistan Altre informazioni: a) coinvolto nel traffico di droga; b) appartiene al gruppo etnico tagico. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

8.

Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Balk sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan; b) villaggio di Sardar, distretto di Kohsan, provincia di Herat, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile delle province di Herat, Farah e Nimroz a metà del 2013; b) membro del consiglio supremo dei talibani e della Quetta Shura; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Achekzai; e) coinvolto nel trasporto di attentatori suicidi in Afghanistan. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Manan Nyazi è stato anche portavoce dei talibani e poi governatore provinciale di Mazar-e-Sharif e Kabul sotto il regime talibano.

Da metà 2009 Abdul Manan Nyazi è un alto comandante talibano nell'Afghanistan occidentale e opera nelle province di Farah, Herat e Nimroz.

Nel maggio 2010 Abdul Manan Nyazi era membro di un consiglio regionale talibano ed è stato nominato governatore talibano della provincia di Herat.

Abdul Manan Nyazi è un comandante talibano coinvolto nel trasporto di attentatori suicidi in Afghanistan.

9.

Said Ahmed Shahidkhel

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'istruzione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: villaggio di Spandeh (Espandi 'Olya), distretto di Andar, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) nel luglio 2003 era detenuto a Kabul, Afghanistan; b) rilasciato nel 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio talibano dalla metà del 2013 e) appartiene alla tribù degli Andar. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

10.

Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro delle finanze sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Ghazni sotto il regime talibano; c) governatore della provincia di Paktia sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Villaggio di Lawang (Lawand), distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dirige il «fronte» talibano nel distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Andar. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

11.

Abdul-Haq Wassiq (alias Abdul-Haq Wasseq)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della sicurezza (intelligence) sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1975; b) 1971. Luogo di nascita: Villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: detenuto dagli Stati Uniti d'America nel 2011. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale.

12.

Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias (a) Ehsanullah Sarfadi (b) Ehsanullah Sarfida)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962-1963. Luogo di nascita: Villaggio di Khatak, distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) alla metà del 2007 forniva sostegno ai talibani sotto forma di armi e denaro; b) si ritiene che si trovi nella regione del Golfo; c) appartiene alla tribù dei Taraki. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ehsanullah Sarfida è stato anche presidente della Banca centrale dei talibani. Successivamente è stato nominato amministratore delle province conquistate. È stato membro del consiglio supremo dei talibani.

Affiliato di Al-Qaida, Ehsanullah Sarfida ha fornito sostegno ai talibani sotto forma di armi e denaro. Alla metà del 2007 era il capo del distretto di Marja, provincia di Helmand, Afghanistan.

13.

Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias (a) Ahmed Jan Kuchi (b) Ahmed Jan Zadran)

Motivi dell'inserimento nell'elenco: funzionario del ministero delle finanze durante il regime talibano. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Barlach, distretto di Qareh Bagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Altre informazioni: a) comandante principale della rete Haqqani, gruppo basato nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) vice, portavoce e consigliere di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, alto dirigente della rete Haqqani; c) assicura i collegamenti con il consiglio supremo dei talibani; d) si è recato all'estero; e) assicura i collegamenti con i comandanti talibani nella provincia di Ghazni, Afghanistan, e fornisce loro denaro, armi, apparecchiature di comunicazione e provviste. Data di designazione dell'ONU:6.1.2012.

14.

Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. Data di nascita: a) intorno al 1966; b) 1960; c) 1953. Luogo di nascita: a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Noori, distretto di Maywand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Il nome del padre è Ghulam Nabi, noto alnche come Mullah Musafir; b) ha perso l'occhio sinistro; c) cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di «Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan» e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani. Anche Gulbuddin Hekmatyar ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani.

15.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias : a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad p) Spen Zrae)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'aviazione civile sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: a) villaggio di Lakhi, zona di Hazarjuft, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Laki, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; c) villaggio di Lakari, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; e) villaggio di De Luy Wiyalah, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) alla metà del 2013 era membro della commissione militare talibana; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Barich. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. È l'ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

16.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro del commercio sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: villaggio di Zangi Abad, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Alla metà del 2013 dirigeva una commissione incaricata di registrare i nemici dei talibani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; (c) appartiene alla tribù dei Nurzai. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nik Mohammad è stato inserito nell'elenco il 31 gennaio 2001 come viceministro del commercio del regime talibano, il che rientra nelle disposizioni delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti gli atti e le attività delle autorità talibane.

17.

Matiullah

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: direttore della dogana di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) alla metà del 2013 si occupava del reclutamento per il movimento talibano; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

18.

Allah Dad Matin (alias (a) Allahdad, (b) Shahidwror, (c) Akhund)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro dello sviluppo urbano sotto il regime talibano; b) presidente della Banca centrale (Da Afghanistan Bank) sotto il regime talibano; c) direttore delle Ariana Afghan Airlines sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1953; b) intorno al 1960. Luogo di nascita: villaggio di Kadani, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha perso un piede nell'esplosione di una mina; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Nurzai. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Allahdad, membro della tribù dei Nurzai di Spin Boldak, è stato nominato ministro dell'edilizia e delle politiche abitative dopo aver ricoperto altre cariche civili sotto il regime talibano.

19.

Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund)

Titolo: a) Mullah; b) Hadji, c) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro della difesa sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1968; b) 1969. Luogo di nascita: a) villaggio di Sangisar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan, c) zona di Nalgham, distretto di Zheray, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato uno dei vice del Mullah Mohammed Omar; b) è stato membro del consiglio supremo dei talibani, responsabile delle operazioni militari; c) arrestato nel 2007, è stato detenuto in Pakistan; d) è confermato che è deceduto nel marzo 2010 ed è seppellito a Karachi, in Pakistan; e) imparentato per matrimonio a Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad; f) apparteneva alla tribù degli Alokozai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ubaidullah Akhund è stato uno dei vice di Mohammed Omar e un membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari.

20.

Fazl Mohammad Mazloom (alias (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: alla metà del 2013 era detenuto dagli Stati Uniti d'America. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati.

Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3 000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar.

21.

Mohammad Ahmadi

Titolo: a) Mullah; b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) presidente della Banca centrale (Da Afghanistan Bank) sotto il regime talibano; b) ministro delle finanze sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Villaggio di Pashmul, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù dei Kakar; c) è membro del consiglio supremo dei talibani. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

22.

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias (a) Abdul Jalil Akhund (b) Mullah Akhtar (c) Abdul Jalil Haqqani (d) Nazar Jan)

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro degli Affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OR 1961825 (rilasciato con il nome Mullah Akhtar in data 4 febbraio 2003 dal Consolato afgano di Quetta, Pakistan, e scaduto il 2 febbraio 2006). Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro del Consiglio supremo dei talibani dal maggio 2007; c) membro della Commissione finanziaria del consiglio dei talibani; d) responsabile della logistica per i talibani e attivo anche come uomo d'affari alla metà del 2013; e) appartiene alla tribù degli Alizai; f) fratello di Atiqullah Wali Mohammad. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

23.

Abdulhai Motmaen

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore del dipartimento dell'informazione e della cultura della provincia di Kandahar sotto il regime talibano; b) portavoce del regime dei talibani. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: a) villaggio di Shinkalai, distretto di Nad-e-Ali, provincia di Helmand, Afghanistan; b) provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) la famiglia è originaria di Zabul, ma si è stabilita successivamente a Helmand; b) membro del consiglio supremo dei talibani e portavoce del Mullah Mohammed Omar dal 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Kharoti. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdulhai Motmaen era il principale portavoce dei talibani e pronunciava i discorsi di politica estera. Era anche uno stretto collaboratore di Mohammed Omar.

24.

Mohammad Yaqoub

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: capo della Bakhtar Information Agency (BIA) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: a) distretto di Shahjoi, provincia di Zabul, Afghanistan; b) distretto di Janda, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione culturale talibana; b) dirige il «fronte» talibano e coordina tutte le attività militari delle forze talibane nel distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Kharoti (Taraki). Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dal 2009, Mohammad Yaqoub è stato un dirigente talibano influente nel distretto Yousef Khel della provincia di Paktika.

25.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro dell'interno sotto il regime talibano; b) capo della polizia di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2010; b) vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) membro della commissione di controllo dei talibani dalla metà del 2013; d) coinvolto nel traffico di droga; e) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; f) appartiene alla tribù degli Achekzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

26.

Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha; b) Agha Saheb)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: direttore del servizio visti e passaporti del ministero dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1966; b) intorno al 1969. Luogo di nascita: distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dirige il «fronte» talibano (mahaz) ed è membro della commissione militare dei talibani dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

il servizio visti e passaporti, in cui lavorava Sayed Mohammad Azim Agha, faceva capo al ministero dell'interno del regime talibano.

27.

Mohammad Abbas Akhund

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) sindaco di Kandahar sotto il regime talibano; b) ministro della sanità sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Khas Uruzgan, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani incaricato del comitato medico dal gennaio 2011; b) controlla direttamente tre centri medici che si prendono cura dei combattenti talibani feriti dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Barakzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

28.

Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha perso una gamba negli anni '80; b) leader provvisorio del consiglio supremo dei talibani dal febbraio all'aprile 2010; c) incaricato delle attività di reclutamento dalla metà del 2013; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Isakzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammadullah Mati è stato anche ministro delle comunicazioni del regime talibano sotto il nome «Ahmadullah Mutie».

29.

Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)

Titolo: a) Haji; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore delle relazioni estere, provincia di Kandahar sotto il regime talibano; b) direttore dei lavori pubblici, provincia di Kandahar sotto il regime talibano; c) primo vice ministro dell'agricoltura sotto il regime talibano; d) vice ministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: a) distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) originario dell'Uruzgan, successivamente si è stabilito e ha vissuto a Kandahar; b) è stato membro della commissione politica del consiglio militare supremo dei talibani nel 2010; c) non ha avuto alcun ruolo specifico nel movimento dei talibani, attivo a titolo personale come imprenditore dalla metà del 2013; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Alizai; f) fratello di Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato ad un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo vice ministro dell'agricoltura e poi vice ministro dei lavori pubblici del regime talibano. Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell'Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand, Afghanistan.

30.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: a) villaggio di Jelawur, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) sarebbe deceduto nel dicembre 2006 e sarebbe stato sepolto nel distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) apparteneva alla tribù dei Ghilzai. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan.

31.

Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin)

Titolo: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) vice ministro del lavoro e degli affari sociali sotto il regime talibano; b) sindaco di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Chaman, Pakistan; b) distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) consulente del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Barakzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saduddin Sayyed è stato anche vice ministro del lavoro e degli affari sociali del regime talibano. L'elenco è stato aggiornato l'8 marzo 2001 per inserire tale informazione.

32.

Nurullah Nuri (alias Norullah Noori)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b)1o gennaio 1967. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: a) detenuto dagli Stati Uniti d'America dalla metà del 2013; b) appartiene alla tribù dei Tokhi. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

33.

Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Faryab (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b) intorno al 1953. Luogo di nascita: Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani e consigliere del Mullah Mohammed Omar nel giugno 2010; b) è a capo di un fronte (mahaz) talibano dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene al gruppo etnico Sadat. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

34.

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad)

Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Governatore della Provincia di Ghazni sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: a) villaggio di Nawi Deh, distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan, b) villaggio di Marghankecha, distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) associato al Mullah Jalil Haqqani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Dost Mohammad è stato altresì incaricato dalla dirigenza talibana di condurre operazioni militari a Angora, nella provincia di Nuristan, in Afghanistan.

Nel marzo 2010, Dost Mohammad era il governatore ombra dei talibani nella provincia di Nuristan e dirigeva una madrasa in cui reclutava combattenti.

35.

Khairullah Khairkhwah (alias (a) Mullah Khairullah Khairkhwah (b) Khirullah Said Wali Khairkhwa)

Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) portavoce del regime talibano; c) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1963; b)1o gennaio 1967 (con il nome di Khirullah Said Wali Khairkhwa). Luogo di nascita: a) villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: a) detenuto dagli Stati Uniti d'America dalla metà del 2013; b) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

36.

Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan, (c) distretto di Charchino, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) protesi alla gamba destra; b) membro del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013 e vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Achakzai. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

37.

Mohammad Shafiq Mohammadi

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) governatore generale delle province di Paktia, Paktika, Khost e Ghazni sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1948. Luogo di nascita: distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dalla metà del 2013 controlla due centri di addestramento militare dei talibani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Hottak. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

38.

Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) villaggio di Marghi, distretto di Nawa, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni:a) originario della provincia di Ghazni ma ha vissuto successivamente in Uruzgan; b) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; c) sarebbe deceduto in un attacco aereo nel distretto di Shahjoy, provincia di Zabul, all'inizio del 2013; d) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

39.

Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund c) Hidayatullah d) Haji Hidayatullah e) Hayadatullah)

Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1972. Luogo di nascita: Band-e-Timor, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) membro di un consiglio talibano che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) nella provincia di Baluchistan, Pakistan; b) responsabile della commissione finanziaria talibana alla metà del 2013; c) associato al Mullah Mohammed Omar; d) è stato il principale incaricato delle finanze di Omar e uno dei suoi consiglieri più vicini; e) appartiene alla tribù degli Ishaqzai. Data di designazione dell'ONU:20.7.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gul Agha Ishakzai è capo della commissione finanziaria talibana e fa parte di un consiglio talibano di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) nella provincia di Baluchistan, Pakistan. Ha altresì raccolto fondi per attacchi suicidi a Kandahar (Afghanistan) ed è stato coinvolto nell'erogazione di fondi ai combattenti talibani e alle loro famiglie.

Amico d'infanzia del leader talibano Mullah Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai ne è stato il principale incaricato delle finanze e uno dei consiglieri più vicini. In un determinato periodo, a nessuno era consentito incontrare il Mullah Omar senza l'approvazione di Gul Agha Ishakzai. Durante il regime talibano risiedeva nel palazzo presidenziale con Omar.

Nel dicembre 2005, Gul Agha Ishakzai ha agevolato lo spostamento di persone e merci verso i campi di addestramento talibani; alla fine del 2006 si è recato all'estero allo scopo di procurarsi componenti di armi.

40.

Abdul Habib Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai)

Titolo: Haji. Data di nascita: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) intorno al 1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Yatimchai, distretto di Musa Qala, provincia di Helmand, Afghanistan, b) provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha diretto una rete di traffico di droga nella provincia di Helmand, Afghanistan; b) si è recato periodicamente in Pakistan. Data di designazione dell'ONU:4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) e ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficanti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un'imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell'accordo dei talibani di organizzare il trasporto di materiale narcotico.

I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficanti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è stato inoltre coinvolto nell'acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell'acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito a un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran.

41.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Data di nascita: a) intorno al 1962, b) 1961. Luogo di nascita: a) villaggio di Nalghan, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Sangesar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand, Afghanistan; b) in precedenza ha gestito laboratori di eroina a Band-e-Temur, nella provincia di Kandahar, Afghanistan; c) è stato proprietario di una concessionaria di auto a Mirwais Mena, distretto di Dand, provincia di Kandahar, Afghanistan; d) arrestato nel 2008-2009 e detenuto in Afghanistan nel 2011; e) imparentato per matrimonio al Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) appartiene alla tribù dei Kakar. Data di designazione dell'ONU:4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante che è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan), che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane, Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani.

Era in contatto con alti dirigenti talibani, per loro conto ha raccolto denaro dai narcotrafficanti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Ha inoltre provveduto ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficanti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi.


15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/22


REGOLAMENTO (UE) N. 264/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2014

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco a livello di Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 6 ottobre 2009 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’impiego del polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi come agente legante/di rivestimento. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato (4) qualora esso venga impiegato come additivo alimentare concludendo che, negli impieghi proposti, il copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato come agente legante/di rivestimento negli integratori alimentari solidi non dovrebbe presentare problemi di sicurezza.

(6)

La necessità di aggiungere il copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato a una formulazione cellulosica negli integratori alimentari è dettata da ragioni tecnologiche, in quanto esso migliora la resistenza e l’adesione del film di rivestimento e ne aumenta il tasso di applicazione. Rende inoltre possibile un processo di rivestimento in continuo, riducendo di conseguenza il tempo necessario per tale processo. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di questo additivo come agente di rivestimento negli integratori alimentari solidi e assegnare il numero E 1208 al copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato.

(7)

Nel momento in cui il copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato (E 1208) viene per la prima volta incluso negli elenchi a livello dell'Unione degli additivi alimentari di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, le relative specifiche vanno incluse nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento n.231/2012 della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2010; 8(12):1948.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce E 1207, corrispondente al copolimero di metacrilato anionico, è inserita la seguente nuova voce:

«E 1208

Copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato»

2)

nella parte E, nella categoria alimentare 17.1, «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», dopo la voce E 1207, corrispondente al copolimero di metacrilato anionico, è inserita la seguente nuova voce:

 

«E 1208

copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato.

100 000»

 

 


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce E 1207, corrispondente al copolimero di metacrilato anionico, è inserita la seguente nuova voce:

«E 1208 COPOLIMERO DI POLIVINILPIRROLIDONE VINILACETATO

Sinonimi

Copolividone; copovidone; copolimero di 1-vinil-2-pirrolidone vinilacetato; 2-pirrolidinone, 1-etenil-, polimero con acetato di etenile

Definizione

È il prodotto della copolimerizzazione radicalica convenzionale di N-vinil-2-pirrolidone e di acetato di vinile in una soluzione di propan-2-olo con iniziatori.

Einecs

 

Denominazione chimica

Acido acetico, etenil estere, polimero con 1-etenil-2-pirrolidinone

Formula chimica

(C6H9NO)n.(C4H6O2)m

Peso molecolare medio viscosimetrico

Tra 26 000 e 46 000 g/mol

Tenore

Tenore di azoto 7,0-8,0 %

Descrizione

Lo stato fisico viene descritto come una polvere o scaglie di colore da bianco a bianco-giallastro, con una dimensione media delle particelle pari a 50–130 μm.

Identificazione

Solubilità

Liberamente solubile in acqua, etanolo, cloruro di etilene ed etere

Spettroscopia di assorbimento infrarosso

Da stabilire

Test europeo di gradazione del colore (BY – marrone/giallo)

Minimo BY5

Valore K (1) (1 % di solidi in soluzione acquosa)

25,2-30,8

Valore del pH

3,0 – 7,0 (soluzione acquosa al 10 %)

Purezza

Componente vinilacetato nel copolimero

Non più del 42,0 %

Acetato di vinile libero

Non più di 5 mg/kg

Ceneri totali

Non più dello 0,1 %

Aldeide

Non più di 2 000 mg/kg (come acetaldeide)

N-vinilpirrolidone libero

Non più di 5 mg/kg

Idrazina

Non più di 0,8 mg/kg

Tenore di perossido

Non più di 400 mg/kg

Propan-2-olo

Non più di 150 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg


(1)  Valore K: indice adimensionale, calcolato a partire dalle misurazioni della viscosità cinematica di soluzioni diluite ed utilizzato per indicare il probabile grado di polimerizzazione o la dimensione molecolare di un polimero.»


15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 265/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 180,

considerando quanto segue:

(1)

In base all’elenco delle concessioni allegato all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, concluso dal Consiglio con decisione 94/800/CE (2), l’Unione europea si è impegnata, per quanto riguarda taluni cereali, a fissare il dazio all’importazione a un livello che garantisca che il prezzo all’importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo d’intervento effettivo maggiorato del 55 %.

(2)

Per attuare tale impegno, l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) prevedeva in particolare che il dazio all’importazione di un certo numero di cereali fosse pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli, l’articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013 permette alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti, tra l’altro, da accordi internazionali conclusi a norma del trattato.

(4)

Al fine di rispettare gli impegni presi dall’Unione a livello internazionale, è opportuno includere nel regolamento (UE) n. 642/2010 un metodo di calcolo del dazio all’importazione conforme all’elenco delle concessioni dell’Unione europea.

(5)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede la fissazione di dazi all’importazione, il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, ai fini della loro applicazione nei successivi quindici giorni, nonché un eventuale adeguamento in ciascun periodo di applicazione. Al fine di semplificare il metodo attuale, è opportuno abolire il principio di una fissazione automatica dei dazi applicabile per l’inizio di ciascuna quindicina e procedere a detta fissazione solo se il risultato del calcolo si discosta da una certa cifra rispetto al risultato che ha dato luogo alla fissazione precedente o qualora il risultato del calcolo torni ad essere pari a zero.

(6)

Per evitare speculazioni e garantire una gestione efficace della misura, occorre prevedere che la fissazione dei dazi all’importazione si applichi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

L’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede di non tenere conto, per la fissazione e gli eventuali adeguamenti, dei dazi all’importazione giornalieri utilizzati per il periodo precedente. Il numero dei giorni utilizzati varia dunque in base all’evolversi del periodo di applicazione di quindici giorni. Al fine di prevedere un numero costante di giorni utilizzati pari a dieci giorni lavorativi, occorre abrogare detta disposizione.

(8)

L’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede che il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi sia quello del mese di applicazione del dazio all’importazione. Considerando che gli aumenti mensili del prezzo d’intervento non sono più in vigore, a partire dalla campagna 2009/2010 per il frumento duro e a partire dalla campagna 2010/2011 per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo, e che il prezzo d’intervento da prendere in considerazione è fisso, occorre modificare questa disposizione.

(9)

L’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede la pubblicazione dei dazi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo ogni fissazione o adeguamento. Data l’abolizione dell’adeguamento, occorre adeguare questa disposizione.

(10)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede che siano stabiliti prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento, in particolare in base alla borsa di riferimento di cui all’allegato III del regolamento, vale a dire la Minneapolis Grain Exchange. L’andamento dell’importanza della produzione degli Stati Uniti sul mercato mondiale del frumento duro implica che tale borsa non fornisce una stima rappresentativa e affidabile del mercato del frumento duro. Peraltro, le altre fonti d’informazione sul mercato del frumento duro sono troppo scarse o inattendibili per poter costituire la base su cui fissare i dazi all’importazione di detto prodotto. Infine, emerge dalle fonti disponibili che i prezzi del frumento duro di alta qualità e del frumento tenero di alta qualità esportati dagli Stati Uniti seguono andamenti comparabili. Di conseguenza, occorre applicare al frumento duro di alta qualità il dazio calcolato per il frumento tenero di alta qualità. Inoltre, per il frumento duro di media e bassa qualità occorre tener conto di riduzioni connesse alla qualità della semola.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (5) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, modifiche nei codici NC per i cereali. È pertanto necessario adeguare i riferimenti ai codici NC contenuti nel regolamento (UE) n. 642/2010 a tali modifiche.

(12)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Nonostante le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune, il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio della tariffa doganale comune determinata in base alla nomenclatura combinata.

2.   Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

3.   Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelli di applicazione al momento previsto all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

«1.   Il dazio all’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, viene calcolato quotidianamente dalla Commissione.

Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è di 101,31 EUR/t.

Il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero determinato in base al metodo di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

2.   Il dazio all’importazione stabilito dalla Commissione equivale alla media dei dazi all’importazione calcolati durante i dieci giorni lavorativi precedenti.

La Commissione fissa il dazio all’importazione quando la media dei dazi all’importazione calcolati nei dieci giorni lavorativi precedenti supera di almeno 5 EUR/t il dazio fissato o se la media torna a essere pari a zero.

Dopo ogni fissazione, i dazi all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7).

Il dazio all’importazione fisso si applica a partire dal giorno della pubblicazione.

I dazi all’importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro e il granturco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:

a)

la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d’America;

b)

i premi commerciali e le riduzioni noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti d’America il giorno della quotazione;

c)

il nolo marittimo e i costi relativi tra gli Stati Uniti d’America (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

«3.   Per calcolare l’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b) o la quotazione fob corrispondente viene applicato un premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di alta qualità.

4.   I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento tenero di alta qualità e il granturco diverso da quello da seme corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il prezzo rappresentativo cif per il frumento duro di alta qualità, per il frumento duro da seme e per il frumento tenero da seme è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità.

Il prezzo rappresentativo per l’importazione cif per il frumento duro di qualità media e per il frumento duro di bassa qualità è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità, al quale viene applicata una riduzione di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media e di 30 EUR/t per il frumento duro di bassa qualità.

Il prezzo rappresentativo all’importazione cif per il sorgo diverso da quello da seme, il sorgo da seme di cui al codice NC 1007 10 90, la segala diversa da quella da seme, la segala da seme e il granturco da seme di cui al codice NC 1005 10 90 è quello calcolato per il granturco diverso da quello da seme.»;

c)

il paragrafo 5 è soppresso;

4)

gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).»;

(7)  Tra due fissazioni, gli elementi presi in considerazione per il calcolo sono disponibili sul sito Internet della Commissione.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Criteri di classificazione dei prodotti importati

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto

Frumento tenero e spelta (1), escluso il frumento segalato

Frumento duro

Mais vitreo

Codice NC

ex 1001 91 20

e

ex 1001 99 00

1001 11 00

e

1001 19 00

ex 1005 90 00

Qualità (2)

Alta

MEDIA

Bassa

Alta

MEDIA

Bassa

 

1.

Percentuale minima del contenuto proteico

14,0

11,5

2.

Peso specifico minimo in kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.

Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Percentuale minima di grani vitrei

75,0

62,0

95,0

5.

Indice massimo di flottazione

25,0


Tolleranze

Tolleranza prevista

Frumento duro e frumento tenero

Mais vitreo

Sulla percentuale del tenore proteico

–0,7

Sul peso specifico minimo

–0,5

–0,5

Sulla percentuale massima di impurità

+0,5

Sulla percentuale di grani vitrei

–2,0

–3,0

Sull’indice di flottazione

+1,0

“—”: non applicabile.

ALLEGATO III

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto

Frumento tenero

Granturco

Qualità standard

Alta

 

Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa

Hard Red Spring n. 2

Yellow Corn n. 3

Borsa di quotazione

Minneapolis Grain Exchange

Chicago Mercantile Exchange

»

(1)  I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

(2)  Si applicano i metodi di analisi di cui all’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009.


15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 266/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2014

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2013/2014 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III nonché l’articolo 55, l’articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

L’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 341/2013 della Commissione (3) stabilisce la ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013 per tutti gli Stati membri.

(4)

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (4), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti, su richiesta dei produttori, tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(5)

Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri nell’allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state aumentate dell’1 % a decorrere dal 1o aprile 2013, tranne per l’Italia, la cui quota era già stata aumentata del 5 % dal 1o aprile 2009. Tutti gli Stati membri, tranne l’Italia, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione della quota supplementare tra consegne e vendite dirette.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell’allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2014.

(7)

Conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha agito secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, dello stesso regolamento. La procedura corrispondente nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, di tale regolamento.

(8)

Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-22 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell’allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all’ultima data possibile per tali controlli.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2014, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 341/2013 della Commissione, del 16 aprile 2013, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2012/2013 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 107 del 17.4.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).


ALLEGATO

Stati membri

Consegne (t)

Vendite dirette (t)

Belgio

3 563 518,754

38 596,156

Bulgaria

980 634,534

68 883,082

Repubblica ceca

2 906 440,166

28 704,691

Danimarca

4 847 745,007

164,466

Germania

30 228 356,043

90 572,707

Estonia

686 868,079

6 057,970

Irlanda

5 782 432,252

1 989,984

Grecia

878 297,757

1 317,000

Spagna

6 492 010,746

65 544,699

Francia

26 027 402,340

343 828,937

Croazia

698 513,437

66 486,563

Italia

10 923 133,189

365 409,677

Cipro

154 996,181

662,611

Lettonia

767 328,466

13 804,232

Lituania

1 753 484,887

74 154,094

Lussemburgo

292 146,310

608,000

Ungheria

1 967 812,833

165 591,689

Malta

52 205,729

0,000

Paesi Bassi

11 971 575,644

78 917,011

Austria

2 908 728,694

83 999,794

Polonia

9 909 800,752

145 996,304

Portogallo (1)

2 080 100,794

8 803,752

Romania

1 567 149,958

1 710 046,520

Slovenia

597 475,443

20 697,937

Slovacchia

1 075 921,492

39 834,729

Finlandia (2)

2 615 010,522

4 818,381

Svezia

3 589 229,658

4 800,000

Regno Unito

15 749 697,318

147 007,248


(1)  Esclusa Madera;

(2)  La quota nazionale finlandese di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese indicata nell’allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell’aumento di 784,683 tonnellate della quota, destinato a compensare i produttori SLOM finlandesi ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.


15.3.2014   

IT

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L 76/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 267/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

116,3

MA

73,6

TN

86,3

TR

100,8

ZZ

94,3

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

149,6

ZZ

171,3

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

43,6

TR

84,3

ZZ

64,0

0805 10 20

EG

44,8

IL

68,0

MA

47,0

TN

52,1

TR

59,2

ZA

62,5

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

74,1

ZZ

74,1

0808 10 80

AR

94,0

CL

130,2

CN

92,9

MK

33,9

US

192,4

ZZ

108,7

0808 30 90

AR

94,4

CL

123,2

TR

158,2

US

211,0

ZA

97,4

ZZ

136,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


15.3.2014   

IT

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L 76/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 268/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2014

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 marzo 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 marzo 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 marzo 2014

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

28.2.2014-13.3.2014

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

198,77

137,09

Prezzo fob USA

266,84

256,84

236,84

Premio sul Golfo

120,88

26,43

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

14,63 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

15.3.2014   

IT

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L 76/39


DECISIONE EUFOR RCA/2/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 marzo 2014

relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

(2014/138/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2014/73/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sulla costituzione di un Comitato dei contributori (CdC) per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA).

(2)

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.

(3)

Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione di EUFOR RCA, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUFOR RCA, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC.

(4)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione e mandato

È costituito un Comitato dei contributori (CdC) per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002.

Articolo 2

Composizione

1)   Il CdC è composto dai:

rappresentanti di tutti gli Stati membri;

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano all’EUFOR RCA e forniscono contributi significativi.

2)   Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni dal comandante dell’operazione dell’UE

Il CdC riceve informazioni dal comandante dell’operazione dell’UE.

Articolo 4

Presidenza

La presidenza del CdC è esercitata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell’Unione europea o un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1)   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2)   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1)   A norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell’adeguato nulla osta di sicurezza.

2)   Le deliberazioni del CdC sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all’unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 11 marzo 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 40 dell’11.2.2014, pag. 59.

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


15.3.2014   

IT

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L 76/41


DECISIONE EUFOR RCA/3/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 marzo 2014

relativa all’accettazione del contributo degli Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

(2014/139/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2014/73/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.

(2)

A seguito delle raccomandazioni del comandante dell’operazione dell’UE e del parere del Comitato militare dell’Unione europea relativi al contributo della Georgia, il contributo di quest’ultima dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

1)   Il contributo della Georgia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) è accettato e considerato significativo.

2)   La Georgia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR RCA.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 40 dell’11.2.2014, pag. 59.


15.3.2014   

IT

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L 76/42


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/140/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che attua la decisione 2011/486/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Union europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 31 maggio, il 27 giugno, il 24 settembre e il 18 ottobre 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Fazl Rabi (alias a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi)

Motivi dell'inserimento nell'elenco: alto funzionario nella provincia di Konar durante il regime talibano. Data di nascita: a) 1972, b) 1975. Luogo di nascita: a) distretto di Kohe Safi, provincia di Parwan, Afghanistan; b) provincia di Kapisa, Afghanistan; c) provincia di Nangarhar, Afghanistan; d) provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) rappresentante della rete Haqqani, gruppo basato nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, cui fornisce sostegno logistico e finanziario; b) membro del consiglio finanziario talibano; c) si è recato all'estero per reperire fondi per conto di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, la rete Haqqani e i talibani; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione da parte dell’ONU:6.1.2012.

2.

Nasiruddin Haqqani (alias a) Dr. Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr Naseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) Nashir Haqqani, f) Naseruddin)

Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: tra il 1970 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) dirigente della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) figlio di Jalaluddin Haqqani; c) si è recato in Arabia saudita e negli Emirati arabi uniti al fine di reperire fondi per i talibani. Data di designazione da parte dell’ONU:20.7.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

La rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan, ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori di Jalaluddin Haqqani, tra cui Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani opera come emissario della rete Haqqani dedicandosi per lo più al reperimento di fondi. Nel 2004 si è recato in Arabia saudita con un associato dei talibani al fine di reperire fondi per i talibani. Nello stesso anno ha finanziato militanti in Afghanistan per perturbare le elezioni presidenziali. Perlomeno nel periodo dal 2005 al 2008 ha raccolto finanziamenti per la rete Haqqani in diversi viaggi di reperimento fondi, fra l'altro, nel 2007, recandosi periodicamente negli Emirati arabi uniti e, nel 2008, nel corso di un viaggio in un altro Stato del Golfo. Secondo i dati disponibili a metà 2007, le sue tre principali fondi di finanziamento consistevano in donazioni provenienti dalla regione del Golfo, traffico di droga e pagamenti ricevuti da Al-Qaida. Negli ultimi mesi del 2009 ha ottenuto da persone collegate ad Al-Qaida nella penisola arabica finanziamenti per diverse centinaia di migliaia di dollari da utilizzare per le attività della rete Haqqani.

3.

Mohammad Aman Akhund (alias a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah)

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: villaggio di Band-e-Timur, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) nel 2011 membro di spicco dei talibani con incarichi finanziari tra cui la raccolta fondi per conto della dirigenza; b) ha fornito sostegno logistico alle operazioni dei talibani e incanalato i proventi del traffico di droga verso l'acquisto di armi; c) è stato segretario del leader talibano Mullah Mohammed Omar e suo inviato nelle riunioni ad alto livello dei talibani; d) legato anche a Gul Agha Ishakzai; e) membro della cerchia ristretta del Mullah Mohammed Omar durante il regime talibano. Data di designazione da parte dell’ONU:6.1.2012.

4.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh f) Noori)

Titolo: a) Maulavi (ortografia alternativa: Maulavi, b) Mullah. Data di nascita: a) intorno al 1976; b) intorno al 1979. Luogo di nascita: Tang Stor Khel, distretto di Ziruk, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) governatore ombra talibano della provincia di Paktika dalla fine del 2012; b) alto comandante della rete Haqqani; c) primo luogotenente di Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; d) appartiene alla tribù dei Kharoti; e) sarebbe deceduto nel settembre 2013. Data di designazione da parte dell’ONU: 16.08.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sangeen Zadran è uno dei capi degli insorti nella provincia di Paktika (Afghanistan) e un comandante della rete Haqqani. La rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, ha un ruolo di primo piano nell'attività insurrezionale in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. Zadran è il primo luogotenente del capo della rete Haqqani, Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran contribuisce a guidare i combattenti negli attacchi perpetrati nell’Afghanistan sudorientale e si ritiene che abbia pianificato e coordinato l'arrivo di combattenti stranieri in Afghanistan. Sangeen Zadran è stato anche implicato in numerosi attacchi perpetrati con ordigni esplosivi improvvisati (IED).

Oltre al suo ruolo in tali attacchi, Sangeen Zadran è stato anche implicato nel sequestro di cittadini afgani e stranieri nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Rahat Ltd. (alias a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala)

Indirizzo: a)succursale 1: stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; b)succursale 2: negozio numero 4, Azizi Bank, mercato Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; c)succursale 3: bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; d)succursale 4: Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; e)succursale 5: distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan; f)succursale 6: distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; g) succursale 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, nei pressi di Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) bazar Kandahari, Quetta, Pakistan; h)succursale 8: Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; i)succursale 9: bazar di Chaghi, Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan; j)succursale 10: Zahedan, provincia di Zabol, Iran. Altre informazioni: a) L'impresa Rahat Ltd. è stata usata dalla dirigenza talibana per trasferire fondi provenienti da donatori esterni e dal narcotraffico per finanziare le attività dei talibani nel 2011 e nel 2012; b) Proprietario: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; c) associato anche a Mohammad Naim Barich Khudaidad. Data di designazione da parte dell’ONU: 21.11.2012.

II.   La voce dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relativa alla persona in appresso è soppressa.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).


15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/45


DECISIONE 2014/141/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC (1).

(2)

Il 10 dicembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2128 (2013) relativa alla Liberia che proroga le misure restrittive sugli spostamenti e sulle armi e modifica i relativi obblighi di notifica.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC.

(4)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della posizione comune 2008/109/PESC è modificato come segue:

1)

Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza e formazione tecnica.»;

2)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il Governo della Liberia ha la responsabilità principale di notificare al comitato per le sanzioni prima della spedizione di forniture di armamenti letali e materiale connesso, o della fornitura di assistenza, consulenza o formazione relativa a attività militari o di altro settore della sicurezza del Governo della Liberia, esclusi quelli di cui al paragrafo 1. In alternativa gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al comitato per le sanzioni, in consultazione con il Governo della Liberia, conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), dell'UNSCR 2128 (2013). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al comitato per le sanzioni, tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluso, se del caso, lo scopo e l'utilizzatore finale, le specifiche tecniche e la quantità di equipaggiamenti da spedire, il fornitore, la data di consegna proposta, la modalità di trasporto e l'itinerario delle spedizioni.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.


15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/46


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/142/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 31 dicembre 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

1.   Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Nangahar sotto il regime talibano; c) capo del settore orientale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Pul-e-Khumri o Baghlan Jadid, provincia di Baghlan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale; b) raccoglie denaro dai narcotrafficanti; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio supremo dei talibani nel 2009; e) la famiglia è originaria del distretto di Neka, provincia di Paktia, Afghanistan; f) responsabile degli attacchi ai parlamentari afgani nel novembre 2007 a Baghlan; g) possiede terre nella provincia di Baghlan centrale; h) appartiene alla tribù Zardan. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nell'ottobre 2006 Abdul Kabir Mohammad Jan era membro del gran consiglio talibano, come annunciato da Mohammed Omar; nell'ottobre 2007 è stato nominato comandante militare del settore orientale.

2.   Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (alias Moslim Haqqani)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro dell'Haj e delle questioni religiose sotto il regime talibano; b) viceministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: villaggio di Gawargan, distretto di Pul-e-Khumri, provincia di Baghlan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Numero di identificazione nazionale: 1136 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). Altre informazioni: a) appartiene all'etnia Pashtun della provincia di Baghlan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) parla correntemente inglese, urdu e arabo. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Moslim Haqqani ha anche ricoperto la carica di viceministro dell'istruzione superiore del regime talibano. Tale titolo è stato aggiunto all'elenco il 18 luglio 2007.

3.   Abdul Raqib Takhari

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro per il rimpatrio sotto regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: villaggio di Zardalu Darra, distretto di Kalafgan, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan nel dicembre 2009; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene al gruppo etnico tagico. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

4.   Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)

Titolo: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) sindaco di Kunduz, b) governatore facente funzioni della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: villaggio di Malaghi, distretto di Kunduz, provincia di Kunduz, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si è riconciliato dopo la caduta del regime talibano e ha assunto compiti sotto il nuovo governo a livello distrettuale nella provincia di Kunduz; b) è confermato che è stato assassinato dai talibani il 9 novembre 2008. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

5.   Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: a) villaggio di Paliran, distretto di Namakab, provincia di Takhar, Afghanistan, b) città di Taluqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) coinvolto nel traffico di droga; b) membro dei talibani responsabile degli affari militari nella provincia di Takhar, Afghanistan, nel maggio 2007; c) ha promosso la raccolta fondi nel Golfo a nome dei talibani dal 2003; d) ha inoltre promosso incontri tra funzionari talibani e sostenitori facoltosi e ha organizzato lo spostamento a Kabul, Afghanistan, di oltre una dozzina di persone per attacchi suicidi; e) si ritiene che si trovi nella regione del Golfo. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

6.   Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin).

Titolo: a) Maulavi b) Qari. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan/Iran. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

7.   Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: addetto ai rimpatri, ambasciata talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: a) 1970; b) 1967. Luogo di nascita: villaggio di Turshut, distretto di Wursaj, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Numero di passaporto: D 000933 (passaporto afgano rilasciato a Kabul il 13 settembre 1998). Numero di identificazione nazionale: 55130 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). Indirizzo:sezione Khairkhana n. 3, Kabul, AfghanistanAltre informazioni: a) coinvolto nel traffico di droga; b) appartiene al gruppo etnico tagico. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

8.   Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Balk sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan; b) villaggio di Sardar, distretto di Kohsan, provincia di Herat, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile delle province di Herat, Farah e Nimroz a metà del 2013; b) membro del consiglio supremo dei talibani e della Quetta Shura; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Achekzai; e) coinvolto nel trasporto di attentatori suicidi in Afghanistan. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Abdul Manan Nyazi è stato anche portavoce dei talibani e poi governatore provinciale di Mazar-e-Sharif e Kabul sotto il regime talibano.

 

Da metà 2009 Abdul Manan Nyazi è un alto comandante talibano nell'Afghanistan occidentale e opera nelle province di Farah, Herat e Nimroz.

 

Nel maggio 2010 Abdul Manan Nyazi era membro di un consiglio regionale talibano ed è stato nominato governatore talibano della provincia di Herat.

 

Abdul Manan Nyazi è un comandante talibano coinvolto nel trasporto di attentatori suicidi in Afghanistan.

9.   Said Ahmed Shahidkhel

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'istruzione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: villaggio di Spandeh (Espandi 'Olya), distretto di Andar, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) nel luglio 2003 era detenuto a Kabul, Afghanistan; b) rilasciato nel 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio talibano dalla metà del 2013 e) appartiene alla tribù degli Andar. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

10.   Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro delle finanze sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Ghazni sotto il regime talibano; c) governatore della provincia di Paktia sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Villaggio di Lawang (Lawand), distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dirige il "fronte" talibano nel distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Andar. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

11.   Abdul-Haq Wassiq (alias Abdul-Haq Wasseq)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della sicurezza (intelligence) sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1975; b) 1971. Luogo di nascita: Villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: detenuto dagli Stati Uniti d'America nel 2011. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale.

12.   Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias (a) Ehsanullah Sarfadi (b) Ehsanullah Sarfida)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962-1963. Luogo di nascita: Villaggio di Khatak, distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) alla metà del 2007 forniva sostegno ai talibani sotto forma di armi e denaro; b) si ritiene che si trovi nella regione del Golfo; c) appartiene alla tribù dei Taraki. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Ehsanullah Sarfida è stato anche presidente della Banca centrale dei talibani. Successivamente è stato nominato amministratore delle province conquistate. È stato membro del consiglio supremo dei talibani.

 

Affiliato di Al-Qaida, Ehsanullah Sarfida ha fornito sostegno ai talibani sotto forma di armi e denaro. Alla metà del 2007 era il capo del distretto di Marja, provincia di Helmand, Afghanistan.

13.   Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias (a) Ahmed Jan Kuchi (b) Ahmed Jan Zadran)

Motivi dell'inserimento nell'elenco: funzionario del ministero delle finanze durante il regime talibano. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Barlach, distretto di Qareh Bagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Altre informazioni: a) comandante principale della rete Haqqani, gruppo basato nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) vice, portavoce e consigliere di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, alto dirigente della rete Haqqani; c) assicura i collegamenti con il consiglio supremo dei talibani; d) si è recato all'estero; e) assicura i collegamenti con i comandanti talibani nella provincia di Ghazni, Afghanistan, e fornisce loro denaro, armi, apparecchiature di comunicazione e provviste. Data di designazione dell'ONU:6.1.2012.

14.   Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. Data di nascita: a) intorno al 1966; b) 1960; c) 1953. Luogo di nascita: a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Noori, distretto di Maywand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Il nome del padre è Ghulam Nabi, noto alnche come Mullah Musafir; b) ha perso l'occhio sinistro; c) cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Mohammed Omar possiede il titolo di «Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan» e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

 

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani. Anche Gulbuddin Hekmatyar ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani.

15.   Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias : a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad p) Spen Zrae)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'aviazione civile sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: a) villaggio di Lakhi, zona di Hazarjuft, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Laki, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; c) villaggio di Lakari, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; e) villaggio di De Luy Wiyalah, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) alla metà del 2013 era membro della commissione militare talibana; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Barich. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. È l'ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

16.   Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro del commercio sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: villaggio di Zangi Abad, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Alla metà del 2013 dirigeva una commissione incaricata di registrare i nemici dei talibani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; (c) appartiene alla tribù dei Nurzai. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nik Mohammad è stato inserito nell'elenco il 31 gennaio 2001 come viceministro del commercio del regime talibano, il che rientra nelle disposizioni delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti gli atti e le attività delle autorità talibane.

17.   Matiullah

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: direttore della dogana di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) alla metà del 2013 si occupava del reclutamento per il movimento talibano; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

18.   Allah Dad Matin (alias (a) Allahdad, (b) Shahidwror, (c) Akhund)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro dello sviluppo urbano sotto il regime talibano; b) presidente della Banca centrale (Da Afghanistan Bank) sotto il regime talibano; c) direttore delle Ariana Afghan Airlines sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1953; b) intorno al 1960. Luogo di nascita: villaggio di Kadani, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha perso un piede nell'esplosione di una mina; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Nurzai. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Allahdad, membro della tribù dei Nurzai di Spin Boldak, è stato nominato ministro dell'edilizia e delle politiche abitative dopo aver ricoperto altre cariche civili sotto il regime talibano.

19.   Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund)

Titolo: a) Mullah; b) Hadji, c) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro della difesa sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1968; b) 1969. Luogo di nascita: a) villaggio di Sangisar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan, c) zona di Nalgham, distretto di Zheray, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato uno dei vice del Mullah Mohammed Omar; b) è stato membro del consiglio supremo dei talibani, responsabile delle operazioni militari; c) arrestato nel 2007, è stato detenuto in Pakistan; d) è confermato che è deceduto nel marzo 2010 ed è seppellito a Karachi, in Pakistan; e) imparentato per matrimonio a Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad; f) apparteneva alla tribù degli Alokozai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ubaidullah Akhund è stato uno dei vice di Mohammed Omar e un membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari.

20.   Fazl Mohammad Mazloom (alias (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: alla metà del 2013 era detenuto dagli Stati Uniti d'America. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati.

 

Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar.

21.   Mohammad Ahmadi

Titolo: a) Mullah; b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) presidente della Banca centrale (Da Afghanistan Bank) sotto il regime talibano; b) ministro delle finanze sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Villaggio di Pashmul, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù dei Kakar; c) è membro del consiglio supremo dei talibani. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

22.   Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias (a) Abdul Jalil Akhund (b) Mullah Akhtar (c) Abdul Jalil Haqqani (d) Nazar Jan)

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro degli Affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OR 1961825 (rilasciato con il nome Mullah Akhtar in data 4 febbraio 2003 dal Consolato afgano di Quetta, Pakistan, e scaduto il 2 febbraio 2006). Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro del Consiglio supremo dei talibani dal maggio 2007; c) membro della Commissione finanziaria del consiglio dei talibani; d) responsabile della logistica per i talibani e attivo anche come uomo d'affari alla metà del 2013; e) appartiene alla tribù degli Alizai; f) fratello di Atiqullah Wali Mohammad. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

23.   Abdulhai Motmaen

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore del dipartimento dell'informazione e della cultura della provincia di Kandahar sotto il regime talibano; b) portavoce del regime dei talibani. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: a) villaggio di Shinkalai, distretto di Nad-e-Ali, provincia di Helmand, Afghanistan; b) provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) la famiglia è originaria di Zabul, ma si è stabilita successivamente a Helmand; b) membro del consiglio supremo dei talibani e portavoce del Mullah Mohammed Omar dal 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Kharoti. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdulhai Motmaen era il principale portavoce dei talibani e pronunciava i discorsi di politica estera. Era anche uno stretto collaboratore di Mohammed Omar.

24.   Mohammad Yaqoub

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: capo della Bakhtar Information Agency (BIA) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: a) distretto di Shahjoi, provincia di Zabul, Afghanistan; b) distretto di Janda, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione culturale talibana; b) dirige il "fronte" talibano e coordina tutte le attività militari delle forze talibane nel distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Kharoti (Taraki). Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dal 2009, Mohammad Yaqoub è stato un dirigente talibano influente nel distretto Yousef Khel della provincia di Paktika.

25.   Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro dell'interno sotto il regime talibano; b) capo della polizia di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2010; b) vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) membro della commissione di controllo dei talibani dalla metà del 2013; d) coinvolto nel traffico di droga; e) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; f) appartiene alla tribù degli Achekzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

26.   Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha; b) Agha Saheb)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: direttore del servizio visti e passaporti del ministero dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1966; b) intorno al 1969. Luogo di nascita: distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dirige il "fronte" talibano (mahaz) ed è membro della commissione militare dei talibani dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

il servizio visti e passaporti, in cui lavorava Sayed Mohammad Azim Agha, faceva capo al ministero dell'interno del regime talibano.

27.   Mohammad Abbas Akhund

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) sindaco di Kandahar sotto il regime talibano; b) ministro della sanità sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Khas Uruzgan, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani incaricato del comitato medico dal gennaio 2011; b) controlla direttamente tre centri medici che si prendono cura dei combattenti talibani feriti dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Barakzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

28.   Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha perso una gamba negli anni '80; b) leader provvisorio del consiglio supremo dei talibani dal febbraio all'aprile 2010; c) incaricato delle attività di reclutamento dalla metà del 2013; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Isakzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammadullah Mati è stato anche ministro delle comunicazioni del regime talibano sotto il nome "Ahmadullah Mutie".

29.   Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)

Titolo: a) Haji; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore delle relazioni estere, provincia di Kandahar sotto il regime talibano; b) direttore dei lavori pubblici, provincia di Kandahar sotto il regime talibano; c) primo vice ministro dell'agricoltura sotto il regime talibano; d) vice ministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: a) distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) originario dell'Uruzgan, successivamente si è stabilito e ha vissuto a Kandahar; b) è stato membro della commissione politica del consiglio militare supremo dei talibani nel 2010; c) non ha avuto alcun ruolo specifico nel movimento dei talibani, attivo a titolo personale come imprenditore dalla metà del 2013; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Alizai; f) fratello di Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato ad un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo vice ministro dell'agricoltura e poi vice ministro dei lavori pubblici del regime talibano. Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell'Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand, Afghanistan.

30.   Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: a) villaggio di Jelawur, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) sarebbe deceduto nel dicembre 2006 e sarebbe stato sepolto nel distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) apparteneva alla tribù dei Ghilzai. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan.

31.   Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin)

Titolo: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) vice ministro del lavoro e degli affari sociali sotto il regime talibano; b) sindaco di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Chaman, Pakistan; b) distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) consulente del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Barakzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saduddin Sayyed è stato anche vice ministro del lavoro e degli affari sociali del regime talibano. L'elenco è stato aggiornato l'8 marzo 2001 per inserire tale informazione.

32.   Nurullah Nuri (alias Norullah Noori)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b)1o gennaio 1967. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: a) detenuto dagli Stati Uniti d'America dalla metà del 2013; b) appartiene alla tribù dei Tokhi. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

33.   Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Faryab (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b) intorno al 1953. Luogo di nascita: Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani e consigliere del Mullah Mohammed Omar nel giugno 2010; b) è a capo di un fronte (mahaz) talibano dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene al gruppo etnico Sadat. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

34.   Dost Mohammad (alias Doost Mohammad)

Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Governatore della Provincia di Ghazni sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: a) villaggio di Nawi Deh, distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan, b) villaggio di Marghankecha, distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) associato al Mullah Jalil Haqqani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Dost Mohammad è stato altresì incaricato dalla dirigenza talibana di condurre operazioni militari a Angora, nella provincia di Nuristan, in Afghanistan.

 

Nel marzo 2010, Dost Mohammad era il governatore ombra dei talibani nella provincia di Nuristan e dirigeva una madrasa in cui reclutava combattenti.

35.   Khairullah Khairkhwah (alias (a) Mullah Khairullah Khairkhwah (b) Khirullah Said Wali Khairkhwa)

Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) portavoce del regime talibano; c) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1963; b)1o gennaio 1967 (con il nome di Khirullah Said Wali Khairkhwa). Luogo di nascita: a) villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar Cittadinanza: afgana. Indirizzo: prigione di Guantanamo Bay. Altre informazioni: a) detenuto dagli Stati Uniti d'America dalla metà del 2013; b) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

36.   Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan, (c) distretto di Charchino, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) protesi alla gamba destra; b) membro del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013 e vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Achakzai. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

37   Mohammad Shafiq Mohammadi

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) governatore generale delle province di Paktia, Paktika, Khost e Ghazni sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1948. Luogo di nascita: distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dalla metà del 2013 controlla due centri di addestramento militare dei talibani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Hottak. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

38.   Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) villaggio di Marghi, distretto di Nawa, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) originario della provincia di Ghazni ma ha vissuto successivamente in Uruzgan; b) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; c) sarebbe deceduto in un attacco aereo nel distretto di Shahjoy, provincia di Zabul, all'inizio del 2013; d) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

39.   Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund c) Hidayatullah d) Haji Hidayatullah e) Hayadatullah)

Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1972. Luogo di nascita: Band-e-Timor, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) membro di un consiglio talibano che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) nella provincia di Baluchistan, Pakistan; b) responsabile della commissione finanziaria talibana alla metà del 2013; c) associato al Mullah Mohammed Omar; d) è stato il principale incaricato delle finanze di Omar e uno dei suoi consiglieri più vicini; e) appartiene alla tribù degli Ishaqzai. Data di designazione dell'ONU:20.7.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Gul Agha Ishakzai è capo della commissione finanziaria talibana e fa parte di un consiglio talibano di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) nella provincia di Baluchistan, Pakistan. Ha altresì raccolto fondi per attacchi suicidi a Kandahar (Afghanistan) ed è stato coinvolto nell'erogazione di fondi ai combattenti talibani e alle loro famiglie.

 

Amico d'infanzia del leader talibano Mullah Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai ne è stato il principale incaricato delle finanze e uno dei consiglieri più vicini. In un determinato periodo, a nessuno era consentito incontrare il Mullah Omar senza l'approvazione di Gul Agha Ishakzai. Durante il regime talibano risiedeva nel palazzo presidenziale con Omar.

 

Nel dicembre 2005, Gul Agha Ishakzai ha agevolato lo spostamento di persone e merci verso i campi di addestramento talibani; alla fine del 2006 si è recato all'estero allo scopo di procurarsi componenti di armi.

40.   Abdul Habib Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai)

Titolo: Haji. Data di nascita: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) intorno al 1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Yatimchai, distretto di Musa Qala, provincia di Helmand, Afghanistan, b) provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha diretto una rete di traffico di droga nella provincia di Helmand, Afghanistan; b) si è recato periodicamente in Pakistan. Data di designazione dell'ONU:4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) e ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficanti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un'imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell'accordo dei talibani di organizzare il trasporto di materiale narcotico.

 

I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficanti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è stato inoltre coinvolto nell'acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell'acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito a un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran.

41.   Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Data di nascita: a) intorno al 1962, b) 1961. Luogo di nascita: a) villaggio di Nalghan, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Sangesar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand, Afghanistan; b) in precedenza ha gestito laboratori di eroina a Band-e-Temur, nella provincia di Kandahar, Afghanistan; c) è stato proprietario di una concessionaria di auto a Mirwais Mena, distretto di Dand, provincia di Kandahar, Afghanistan; d) arrestato nel 2008-2009 e detenuto in Afghanistan nel 2011; e) imparentato per matrimonio al Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) appartiene alla tribù dei Kakar. Data di designazione dell'ONU:4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante che è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan), che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane, Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani.

 

Era in contatto con alti dirigenti talibani, per loro conto ha raccolto denaro dai narcotrafficanti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Ha inoltre provveduto ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficanti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi.


Rettifiche

15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/56


Rettifica della decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare»)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344 del 19 dicembre 2013, pag. 1 )

A pagina 24, articolo 84, paragrafo 6:

anziché:

«6.   Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. La Commissione approva il documento di programmazione secondo la procedura di cui all’articolo 86.»,

leggi:

«6.   Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. La Commissione approva il documento di programmazione secondo la procedura di cui all’articolo 87.»;

All'allegato II, pagina 32, articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

anziché:

«8,5 milioni di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all’articolo 80 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.»,

leggi:

«8,5 milioni di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all’articolo 81 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.»;

All'allegato VI, pagina 64, Appendice II, Voce del sistema armonizzato ex 0307, Designazione del prodotto:

anziché:

«Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana»,

leggi:

«Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana».