ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.075.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
14 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 72 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per motocicli che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante e abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (lampade HS1)

1

 

*

Regolamento n. 104 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O

29

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

14.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 72 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per motocicli che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante e abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (lampade HS1)

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di modifiche 01 – Data di entrata in vigore: 12 settembre 2001

SOMMARIO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni generali

7.

Prescrizioni per l'illuminazione

8.

Disposizioni relative a trasparenti e filtri colorati

9.

Proiettore standard (di riferimento)

10.

Osservazioni riguardanti il colore

11.

Conformità della produzione

12.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

13.

Modifica del tipo di proiettore ed estensione dell'omologazione

14.

Cessazione definitiva della produzione

15.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

16

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1

Comunicazione concernente il rilascio, il rifiuto, l'estensione o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore per motocicli a norma del regolamento n. 72

Allegato 2

Verifica della conformità della produzione dei proiettori muniti di lampade HS1

Allegato 3

Configurazione dei marchi di omologazione

Allegato 4

Schermo di misurazione

Allegato 5

Prove di stabilità del comportamento fotometrico dei proiettori quando sono in funzione

Allegato 6

Prescrizioni relative ai proiettori muniti di trasparenti in materiale plastico - Prove da effettuare su trasparenti o su campioni di materiale e su proiettori completi

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei proiettori muniti di lampade alogene a filamento (HS1) con trasparenti in vetro o in materiale plastico (*1) che sono montati sui motocicli e sui veicoli trattati come tali.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2.1.

"trasparente" il componente più esterno del proiettore (unità) che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

2.2.

"rivestimento" i prodotti applicati in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente;

2.3.

I proiettori di "tipi" diversi sono proiettori che differiscono tra loro per uno o più dei seguenti aspetti essenziali:

2.3.1.

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale;

2.3.2.

le caratteristiche dei sistemi ottici;

2.3.3.

l'inclusione o la soppressione di componenti che possono modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione, assorbimento e/o deformazione durante il funzionamento. La modifica del colore della luce dei fasci emessi dai proiettori le cui altre caratteristiche rimangano invariate non è considerata una modifica del tipo di proiettore. Di conseguenza a tali proiettori va assegnato lo stesso numero di omologazione;

2.3.4.

l'idoneità alla circolazione a destra, a sinistra o in entrambi i sensi;

2.3.5.

i materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un proiettore deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o della denominazione commerciale o dal suo rappresentante. Ogni domanda deve indicare:

3.1.1.

se il proiettore sia destinato alla circolazione tanto a destra che a sinistra o solo a una delle due.

3.2.

Le domande di omologazione devono essere corredate da:

3.2.1.

disegni in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l'identificazione del tipo, con vista frontale del proiettore, con le scanalature dei trasparenti, se presenti, e la sezione trasversale; i disegni devono indicare lo spazio riservato al marchio di omologazione;

3.2.2.

una breve descrizione tecnica;

3.2.3.

due campioni del tipo di proiettore con trasparenti incolori;

3.2.3.1.

per la prova di un filtro o di uno schermo colorato (o di un trasparente colorato): due campioni.

3.2.4.

Per la prova del materiale plastico di cui sono fatti i trasparenti:

3.2.4.1.

tredici trasparenti;

3.2.4.1.1.

sei di essi possono essere sostituiti da sei campioni di materiale, delle dimensioni minime di 60 × 80 mm, con una superficie esterna piana o convessa e una zona sostanzialmente piana (raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) e misurante nella parte centrale almeno 15 × 15 mm;

3.2.4.1.2.

ogni trasparente o campione di materiale va fabbricato con lo stesso metodo della produzione di serie;

3.2.4.2.

un riflettore al quale possano essere applicati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

3.3.

I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti devono essere accompagnati dal verbale di prova delle caratteristiche di tali materiali e rivestimenti qualora essi siano già stati sottoposti a prova.

3.4.

Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente verifica l'esistenza di disposizioni che garantiscano l'effettivo controllo della conformità della produzione.

4.   MARCATURE (1)

4.1.

I proiettori presentati all'omologazione devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, che dovrà essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2.

Essi devono presentare, sul trasparente e sul corpo (2), uno spazio di dimensione sufficiente per il marchio di omologazione e i simboli aggiuntivi di cui al punto 5.4.2.; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 3.2.1.

4.3.

Nei proiettori progettati per soddisfare i requisiti sia della circolazione a destra sia della circolazione a sinistra, le due posizioni del gruppo ottico sul veicolo o della lampada sul riflettore devono essere contrassegnate con le lettere "R/D" per la posizione corrispondente alla circolazione a destra e con le lettere "L/G" per la posizione corrispondente alla circolazione a sinistra.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

L'omologazione viene rilasciata se tutti i campioni del tipo di proiettore presentati a norma del punto 3.2.3. sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

5.2.

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 00, cioè la versione originale del regolamento) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di proiettore cui si applichi il presente regolamento (3), salvo in caso di estensione dell'omologazione ad un altro tipo di proiettore che si differenzi soltanto per il colore della luce emessa.

5.3.

L'omologazione, l'estensione, il rifiuto, la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento devono essere notificati alle parti contraenti dell'Accordo che applicano il presente regolamento mediante un modulo conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5.4.

Oltre alle iscrizioni di cui al punto 4.1, i proiettori conformi a un tipo omologato a norma del presente regolamento devono recare negli spazi di cui al punto 4.2. un marchio di omologazione internazionale (4) costituito da:

5.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione; (5)

5.4.2.

il numero di omologazione e i seguenti simboli aggiuntivi posizionati in prossimità del cerchio:

5.4.2.1.

sui proiettori che soddisfano unicamente i requisiti della circolazione a sinistra, una freccia orizzontale con la punta diretta verso la destra di un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, e cioè verso il lato della strada in cui si effettua la circolazione;

5.4.2.2.

sui proiettori che possono essere utilizzati per entrambi i sistemi di circolazione mediante un'appropriata regolazione della posizione dell'unità ottica oppure della lampada, una freccia orizzontale con due punte, orientate rispettivamente a sinistra e a destra;

5.4.2.3.

le lettere "MBH" posizionate di fronte al numero di omologazione.

5.4.2.4.

In ogni caso la modalità di funzionamento utilizzata durante la prova conformemente al punto 1.1.1.1 dell'allegato 5 e le tensioni ammesse conformemente al punto 1.1.1.2 dell'allegato 5 vanno indicate nel certificato di omologazione e nella notifica trasmessa ai paesi che sono parti contraenti dell'Accordo e che applicano il presente regolamento.

In tali casi, il dispositivo va contrassegnato nel modo che segue:

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia reciprocamente incorporato:

nel marchio d'omologazione va apposta una linea obliqua (/) dopo il simbolo della luce anabbagliante;

5.4.2.5.

sui proiettori muniti di trasparente in materia plastica, va apposto il gruppo di lettere "PL" accanto ai simboli di cui ai punti da 5.4.2.1 a 5.4.2.4.

5.5.

Le marcature e i simboli di cui al precedente punto 5.4 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6.

L'allegato 3 del presente regolamento presenta esempi di configurazione dei marchi di omologazione e dei simboli aggiuntivi indicati sopra.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.1.

Ogni campione di un tipo di proiettore deve essere conforme alle specifiche stabilite nel presente punto e nei punti da 7 a 9.

6.2.

I proiettori devono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposti, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

6.2.1.

I proiettori devono essere muniti di un dispositivo che consenta di regolarli sul veicolo in modo da soddisfare le norme a essi applicabili. Il montaggio di un tale dispositivo non è obbligatorio sui componenti in cui il riflettore e il trasparente diffusore non possono essere separati, purché l'uso di tali componenti sia limitato ai veicoli in cui la regolazione dei proiettori possa essere effettuata con altri mezzi.

Quando un proiettore che emette un fascio abbagliante e un proiettore che emette un fascio anabbagliante, ciascuno munito della propria lampada, sono assemblati in un'unica unità, il dispositivo di regolazione deve consentire di regolare ciascun sistema ottico singolarmente.

6.2.2.

Quanto sopra non si applica invece agli insiemi di proiettori con riflettori inseparabili. A questo tipo di insieme di proiettori si applicano invece le prescrizioni di cui al punto 7.3 del presente regolamento. Se il fascio principale è prodotto da più sorgenti luminose, si adoperano le varie funzioni combinate per determinare il valore massimo dell'illuminamento (Emax).

6.3.

I componenti destinati a fissare la lampada al riflettore devono essere costruiti in modo che, anche al buio, la lampada possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione corretta.

6.4.

La posizione corretta del trasparente in relazione al sistema ottico deve essere contrassegnata in modo inequivocabile e deve essere bloccata in modo da non subire rotazioni durante l'impiego.

6.5.

Per i proiettori destinati a soddisfare norme di circolazione sia a destra che a sinistra, l'adeguamento all'uno o all'altro senso di circolazione può avvenire con una regolazione iniziale all'atto del montaggio sul veicolo o con una apposita manovra dell'utente. Tali operazioni consistono, per esempio, in una determinata regolazione angolare del gruppo ottico rispetto al veicolo o della lampada rispetto al gruppo ottico. In ogni caso devono essere possibili solo 2 posizioni angolari differenti, ben definite e ciascuna rispondente a un determinato senso di circolazione (a destra o a sinistra), e deve essere reso impossibile lo spostamento accidentale da una posizione all'altra nonché la regolazione in una posizione intermedia. Se la lampada può occupare due posizioni differenti, i componenti che la fissano al riflettore vanno progettati e costruiti in modo che, in entrambe le posizioni, la lampada mantenga la posizione con la precisione richiesta per i proiettori a un solo senso di circolazione. La conformità alle norme del presente punto va verificata mediante ispezione visiva e, se necessario, mediante un montaggio di prova.

6.6.

Per garantire che non vi siano variazioni eccessive nelle prestazioni fotometriche devono essere effettuate prove complementari conformemente alle prescrizioni dell'allegato 5.

6.7.

Se il trasparente del proiettore è di materiale plastico, le prove si effettuano conformemente alle prescrizioni dell'allegato 6.

7.   PRESCRIZIONI PER L'ILLUMINAZIONE

7.1.   Disposizioni generali

7.1.1.

I proiettori devono essere costruiti in modo tale che, quando sono muniti di una lampada adeguata di categoria HS1, il fascio anabbagliante fornisca una luce non abbacinante e tuttavia sufficiente e che il fascio abbagliante fornisca a sua volta un buon illuminamento.

7.1.2.

Per verificare l'illuminamento prodotto dal proiettore si utilizza uno schermo posto verticalmente ad una distanza di 25 m davanti al proiettore così come indicato nell'allegato 4 del presente regolamento.

7.1.3.

Per la verifica dei proiettori si utilizza una lampada standard (di riferimento) incolore costruita per una tensione nominale di 12 V. Nel caso dei proiettori che possono essere muniti di filtri di colore giallo selettivo (6), tali filtri sono sostituiti da filtri incolori, geometricamente identici, con un fattore di trasmissione non inferiore all'80 per cento. Durante la prova del proiettore, il voltaggio ai connettori della lampada deve essere regolato in modo da ottenere le seguenti caratteristiche:

 

Consumo

in watt

Flusso luminoso

in lumen

filamento del fascio anabbagliante

circa 35

450

filamento del fascio abbagliante

circa 35

700

Si considera che il proiettore sia accettabile se soddisfa le prescrizioni del presente punto 7 con almeno una lampada standard (di riferimento), che può essere presentata insieme al proiettore.

7.1.4.

Le dimensioni che determinano la posizione dei filamenti all'interno della lampada standard di categoria HS1 sono indicate nel regolamento n. 37.

7.1.5.

Il bulbo della lampada standard deve avere una forma e una qualità ottica tali da provocare un minimo di riflessione o rifrazione che alteri la distribuzione della luce.

7.2.   Disposizioni relative ai fasci anabbaglianti

7.2.1.

Il fascio anabbagliante deve produrre una linea di demarcazione ("cut-off") sufficientemente netta da consentirne una buona regolazione. Tale linea di demarcazione deve essere una linea retta orizzontale sul lato opposto al senso di circolazione per il quale è previsto il proiettore; sull'altro lato essa non deve estendersi oltre la linea spezzata HV H1 H4 formata dalla retta HV H1 che incide con un angolo di 45° sull'orizzontale e dalla retta H1 H4, 1 per cento sopra la retta hh od oltre la retta HV H3, inclinata con un'angolatura di 15° sull'orizzontale (cfr. allegato 4). In nessun caso è ammessa una linea di demarcazione che oltrepassi le linee HV H2 e H2 H4 e che risulti da una combinazione delle due possibilità sopra menzionate.

7.2.2.

Il proiettore deve essere orientato nel modo seguente:

7.2.2.1.

per i proiettori destinati alla circolazione a destra, la linea di demarcazione nella metà sinistra dello schermo (7) deve essere orizzontale, mentre per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra, la linea di demarcazione nella parte destra dello schermo deve essere orizzontale;

7.2.2.2.

detta parte orizzontale della linea di demarcazione si deve trovare sullo schermo a 25 cm al di sotto del piano orizzontale passante per il centro focale del proiettore (cfr. allegato 4);

7.2.2.3.

l'"apice" della linea di demarcazione deve trovarsi sulla linea vv. (8)

7.2.3.

Così orientato, il proiettore deve soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 7.2.5 a 7.2.7 e 7.3.

7.2.4.

Se un proiettore così orientato non soddisfa le norme di cui ai punti da 7.2.5 a 7.2.7 e 7.3, lo si può regolare altrimenti, purché l'asse del fascio non sia spostato lateralmente di oltre 1° (= 44 cm) verso destra o verso sinistra. (9) Per facilitare l'allineamento mediante la linea di demarcazione, è consentito coprire parzialmente il proiettore per rendere più netta la linea di demarcazione.

7.2.5.

L'illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio anabbagliante deve rispondere ai seguenti requisiti:

Punto sullo schermo di misurazione

Illuminamento prescritto in lux

Proiettori per

circolazione a destra

Proiettori per

circolazione a sinistra

punto B

50  L

punto B

50  R

≤ 0,3

punto

75  R

punto

75  L

≥ 6

punto

50  R

punto

50  L

≥ 6

punto

25  L

punto

25  R

≥ 1,5

punto

25  R

punto

25  L

≥ 1,5

Qualsiasi punto nella zona III

≤ 0,7

Qualsiasi punto nella zona IV

≥ 2

Qualsiasi punto nella zona I

≤ 20

7.2.6.

In nessuna delle zone I, II, III e IV debbono riscontrarsi variazioni laterali che pregiudichino la buona visibilità.

7.2.7.

I proiettori che devono soddisfare sia le prescrizioni relative alla circolazione a destra che quelle relative alla circolazione a sinistra debbono rispettare, per ognuna delle due posizioni angolari del gruppo ottico o della lampada, le prescrizioni sopra indicate per il senso di circolazione corrispondente.

7.3.   Disposizioni relative ai fasci abbaglianti

7.3.1.

La misurazione dell'illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve essere effettuata regolando il proiettore come specificato ai punti da 7.2.5 a 7.2.7.

7.3.2.

L'illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve rispondere ai seguenti requisiti:

7.3.2.1.

il punto HV di intersezione delle linee hh e vv deve trovarsi all'interno dell'isolux corrispondente al 90 % dell'illuminamento massimo. Il valore massimo (Emax) deve essere di almeno 32 lux. Il valore massimo non deve superare 240 lux.

7.3.2.2.

Partendo dal punto HV, orizzontalmente verso destra e verso sinistra, l'illuminamento non deve essere inferiore a 16 lux fino a una distanza di 1,125 m e non inferiore a 4 lux fino a una distanza di 2,25 m.

7.4   I valori d'illuminamento dello schermo di cui ai punti da 7.2.5 a 7.2.7 e 7.3 devono essere misurati per mezzo di un fotorecettore avente una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

8.   DISPOSIZIONI RELATIVE A TRASPARENTI E FILTRI COLORATI

8.1.

Può essere ottenuta l'omologazione per i proiettori muniti di lampada incolore che emettono una luce incolore o di colore giallo selettivo. Le caratteristiche colorimetriche corrispondenti per trasparenti o filtri di colore giallo, espresse in coordinate tricromatiche CIE, sono le seguenti:

Filtro giallo selettivo (schermo o trasparente)

Limite verso il rosso

Formula

Limite verso il verde

Formula

Limite verso il bianco

Formula

Limite verso il valore spettrale

Formula

che può essere espresso anche come segue:

lunghezza d'onda dominante

575 – 585 nm

fattore di purezza

0,90 – 0,98

Il fattore di trasmissione deve essere

≥ 0,78

Il fattore di trasmissione deve essere determinato mediante una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 856 °K. (10)

8.2.

Il filtro deve far parte del proiettore e deve essere montato su quest'ultimo in modo tale da non poter essere rimosso né inavvertitamente né intenzionalmente con gli strumenti normalmente in dotazione.

9.   PROIETTORE STANDARD (DI RIFERIMENTO) (11)

Un proiettore è considerato come "proiettore standard" (di riferimento) se:

9.1.

soddisfa le prescrizioni di omologazione sopra menzionate;

9.2.

presenta un diametro effettivo non inferiore a 160 mm;

9.3.

munito di lampada standard (di riferimento), fornisce nei diversi punti e nelle diverse zone di cui al punto 7.2.5 valori di illuminamento:

9.3.1.

non superiori al 90 % dei limiti massimi, e

9.3.2.

non inferiori al 120 % dei limiti minimi prescritti nella tabella del punto 7.2.5.

10.   OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL COLORE

L'omologazione ai sensi del presente regolamento concessa a titolo del punto 8.1 per un tipo di proiettore che emette una luce incolore o gialla selettiva non osta a che le parti contraenti vietino, sui veicoli da essi immatricolati, proiettori che emettono luce incolore o gialla selettiva, conformemente all'articolo 3 dell'Accordo a cui è allegato il presente regolamento.

11.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore contrassegnato da un marchio di omologazione conformemente al presente regolamento deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare le prescrizioni fotometriche e colorimetriche di cui sopra. La conformità a tali disposizioni è verificata a norma dell'allegato 2, dell'allegato 5, punto 3, e, se applicabile, dell'allegato 6, punto 3, del presente regolamento.

12.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

12.1.

L'omologazione di un tipo di proiettore rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni indicate in precedenza o se un proiettore recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

12.2.

Se una delle parti contraenti dell'Accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

13.   MODIFICA DEL TIPO DI PROIETTORE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

13.1.

Ogni modifica del tipo di proiettore va notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. Detto servizio può:

13.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il proiettore continui ad essere conforme alle prescrizioni; oppure

13.1.2.

chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

13.2.

La conferma o il rifiuto dell'omologazione nonché l'indicazione delle modifiche sono notificati alle parti contraenti dell'Accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al precedente punto 5.3.

13.3.

L'autorità competente che rilascia l'estensione di un'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'Accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

14.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il detentore di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la notifica, l'autorità in questione informa le altre parti contraenti dell'Accordo che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello che si trova nell'allegato 1 del presente regolamento.

15.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'Accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, di estensione, di rifiuto o di revoca dell'omologazione rilasciate negli altri paesi.

16.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

16.1.

Trascorsi 6 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 112, le parti contraenti che applicano il presente regolamento cesseranno di rilasciare l'omologazione ECE ai sensi del presente regolamento.

16.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di estendere le omologazioni rilasciate ai sensi della serie di modifiche 01 alla versione originale del presente regolamento.

16.3.

Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 112 nonché tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente in base alla versione originale del presente regolamento, restano valide a tempo indeterminato.

16.4.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni per proiettori in base alla serie 01 di modifiche o alla versione originale del presente regolamento, purché i proiettori siano usati come parti di ricambio da installare su veicoli in circolazione.

16.5.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 112, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento vieterà il montaggio su un nuovo tipo di veicolo di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento n. 112.

16.6.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un tipo di veicolo o su un veicolo di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento.

16.7.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere l'uso o il montaggio su un veicolo in circolazione di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento nella sua versione originale, purché i proiettori siano considerati pezzi di ricambio.

(*1)  Il presente regolamento non impedisce che una parte dell'Accordo che applica il presente regolamento possa proibire la combinazione di un proiettore munito di trasparente in materiale plastico omologato ai sensi del presente regolamento e di un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

(1)  Per i proiettori progettati per un solo senso di circolazione (a destra o a sinistra), si raccomanda inoltre di indicare in maniera indelebile sul trasparente anteriore la zona che può essere occultata per non provocare disagio agli utenti in un paese in cui la circolazione si svolge sul lato opposto della strada. L'iscrizione non è tuttavia necessaria se il disegno indica chiaramente tale zona.

(2)  Se il trasparente non può essere rimosso dal corpo principale del proiettore, è sufficiente uno spazio sul trasparente stesso.

(3)  La modifica del colore della luce dei fasci emessi dai proiettori le cui altre caratteristiche rimangano invariate non è considerata una modifica del tipo di proiettore. Di conseguenza a tali proiettori va assegnato lo stesso numero di omologazione (cfr. punto 2.3.).

(4)  Se diversi tipi di proiettore hanno un trasparente identico, il trasparente può recare i diversi marchi di omologazione di questi tipi di proiettore, purché il corpo principale del proiettore, anche se non può essere separato dal trasparente, sia provvisto dello spazio di cui al punto 4.2 e rechi il marchio di omologazione del tipo di proiettore. Se diversi tipi di proiettore hanno un corpo principale identico, il corpo principale può recare i diversi marchi di omologazione di questi tipi di proiettore.

(5)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'Accordo del 1958 si trovano nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(6)  Questi filtri devono comprendere tutti i componenti, incluso il trasparente, destinati a dare colore alla luce.

(7)  Lo schermo di prova deve essere sufficientemente ampio per permettere l'esame di una linea di demarcazione in un'area di almeno 5° su ciascun lato della linea vv.

(8)  Se il fascio non presenta una linea di demarcazione con un apice netto, la regolazione laterale deve essere effettuata in modo tale da essere il più possibile conforme ai requisiti di illuminamento nei punti 75 R e 50 R per la circolazione a destra e 75 L e 50 L per la circolazione a sinistra.

(9)  Il limite del riallineamento di 1° verso destra o sinistra non è incompatibile con il riallineamento verticale verso l'alto o verso il basso. Quest'ultimo è limitato solo dalle prescrizioni del punto 7.3. Tuttavia la parte orizzontale della linea di demarcazione non deve estendersi oltre la linea hh.

(10)  Corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).

(11)  Provvisoriamente possono essere accettati valori diversi. In assenza di specificazioni definitive, si raccomanda l'uso di un proiettore omologato.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

(dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm))

Image 1

Testo di immagine

ALLEGATO 2

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE DEI PROIETTORI

DOTATI DI LAMPADE HS1

1.

I proiettori contrassegnati da un marchio di omologazione devono essere conformi al tipo omologato.

2.

Il requisito di conformità si considera soddisfatto da un punto di vista meccanico e geometrico se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

3.

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non è contestata (1) se, durante le prove fotometriche di un qualsiasi proiettore scelto a caso e munito di una lampada standard (di riferimento):

3.1

nessuno dei valori misurati si discosta di oltre il 20 per cento dal valore prescritto (per i valori B 50 R o L e zona III, la deviazione massima può essere di 0,2 lux (B 50 R o L), o 0,3 lux (zona III);

3.2

o se

3.2.1

per il fascio anabbagliante, i valori prescritti sono soddisfatti in HV (con una tolleranza di 0,2 lux) e in almeno un punto dell'area delimitata sullo schermo di misurazione (a 25 m) da un cerchio di 15 cm di raggio intorno ai punti B 50 L o R (con una tolleranza di 0,1 lux), 75 R o L, 50 R o L o 25 R o L e in tutta l'area della zona IV limitata a 22,5 cm al di sopra della linea 25 R e 25 L;

3.2.2

e se per il fascio abbagliante, HV essendo situato all'interno dell'isolux 0,75 Emax, è rispettata una tolleranza massima del 20 per cento per i valori fotometrici.

4.

Se i risultati delle prove descritte al punto 3 non sono conformi ai requisiti, le prove sul proiettore in questione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard (di riferimento).

(1)  Si raccomanda alle autorità del paese di produzione di fare riferimento ai risultati di eventuali controlli statistici effettuati dal fabbricante piuttosto che eseguire essi stessi le prove di cui al punto 3.


ALLEGATO 3

CONFIGURAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

(cfr. punto 5 del presente regolamento)

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Figura 1

Il proiettore su cui è stato apposto il marchio di omologazione sopra indicato è un proiettore che soddisfa le norme del presente regolamento ed è destinato unicamente alla circolazione a destra.

Image 3
Figura 2

Il proiettore su cui è stato apposto il marchio di omologazione sopra indicato è un proiettore che soddisfa le norme del presente regolamento ed è destinato unicamente alla circolazione a sinistra.

Image 4
Figura 3

Per entrambi i sensi di circolazione mediante un'adeguata regolazione dell'unità ottica o del proiettore sul veicolo.

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Figura 4

Il proiettore su cui è stato apposto il marchio di omologazione sopra indicato è un proiettore che soddisfa le norme del presente regolamento ed è progettato in modo che il filamento del fascio anabbagliante non possa essere acceso simultaneamente a quello del fascio abbagliante e/o a un altro dispositivo di illuminazione reciprocamente incorporato.

Nota:

i proiettori sopra indicati su cui è stato apposto il marchio di omologazione sono stati omologati nei Paesi Bassi (E/4) a norma del regolamento n. 002439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata a norma dei requisiti del presente regolamento nella sua versione originale.

Il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto la lettera "E" o a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre che compongono il numero di omologazione vanno posizionate tutte dalla stessa parte della lettera "E" e rivolte nello stesso senso. Nei numeri di omologazione, evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli.

Image 6
Figura 5

Il proiettore su cui è stato apposto il marchio di omologazione di cui sopra è un proiettore con un trasparente di materiale plastico che soddisfa le norme del presente regolamento.

Esso è progettato in modo che il filamento del fascio anabbagliante possa essere acceso simultaneamente a quello del fascio abbagliante e/o di un altro dispositivo di illuminazione reciprocamente incorporato.


ALLEGATO 4

SCHERMO DI MISURAZIONE

Image 7


(*1)  Lo schermo di misurazione per la circolazione a sinistra è simmetrico alla linea v-v nel presente allegato.


ALLEGATO 5

PROVE DI STABILITÀ DEL COMPORTAMENTO FOTOMETRICO DEI PROIETTORI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

PROVE SU PROIETTORI COMPLETI

Dopo aver eseguito le misurazioni fotometriche in conformità alle prescrizioni del presente regolamento ai punti Emax per il fascio abbagliante e HV, 50 R, B 50 L per il fascio anabbagliante (o HV, 50 L, B 50 R per i proiettori costruiti per la circolazione a sinistra), un campione del proiettore completo dovrà essere sottoposto ad una prova di stabilità del comportamento fotometrico durante il funzionamento. Per "proiettore completo" si intende l'insieme formato dal proiettore stesso e dalle adiacenti parti di carrozzeria o luci che possono influire sulla sua dissipazione termica.

1.   PROVA DI STABILITÀ DEL COMPORTAMENTO FOTOMETRICO

Le prove vanno effettuate in atmosfera asciutta e in condizioni di immobilità, a una temperatura ambiente di 23 °C ±5 °C, con il proiettore completo fissato su un supporto che riproduca la corretta installazione sul veicolo.

1.1   Proiettore pulito

Il proiettore deve rimanere acceso per 12 ore come indicato al punto 1.1.1 ed essere controllato come prescritto al punto 1.1.2.

1.1.1   Procedura di prova

Il proiettore va lasciato acceso per il periodo prescritto in modo che:

1.1.1.1   

a)

se deve essere omologata una sola funzione luminosa (fascio abbagliante o anabbagliante), il filamento corrispondente sia acceso per il periodo prescritto (1),

b)

nel caso di fasci abbagliante e anabbagliante reciprocamente incorporati (proiettore a doppio filamento o proiettore a due filamenti):

 

se il richiedente precisa che il proiettore è destinato ad essere utilizzato con un solo filamento acceso (2), la prova viene eseguita in conseguenza e ciascuna delle sorgenti luminose specificate rimane accesa durante la metà del tempo indicato al punto 1.1;

 

in tutti gli altri casi, il proiettore è sottoposto al seguente ciclo per il periodo prescritto:

 

15 minuti con filamento del fascio anabbagliante acceso,

 

5 minuti, con tutti i filamenti accesi.

c)

in caso di sorgenti luminose raggruppate, tutte le singole sorgenti devono essere accese simultaneamente per il periodo prescritto nel caso delle sorgenti luminose singole, a) tenuto conto anche dell'impiego delle sorgenti luminose reciprocamente incorporate, b) secondo le indicazioni del fabbricante.

1.1.1.2   Tensione di prova

La tensione deve essere regolata in modo da fornire il 90 per cento della potenza massima specificata per le lampade a incandescenza di categoria HS1 nel regolamento n. 37.

1.1.2   Risultati della prova

1.1.2.1   Ispezione visiva

Stabilizzato il proiettore sulla temperatura ambiente, si pulisce con un panno di cotone pulito e umido il trasparente del proiettore e l'eventuale trasparente esterno. Si procede quindi all'esame visivo, dal quale non devono emergere distorsioni, deformazioni, fessure o cambiamenti di colore del trasparente del proiettore né dell'eventuale trasparente esterno.

1.1.2.2   Prova fotometrica

Per soddisfare i requisiti del presente regolamento, i valori fotometrici si verificano ai seguenti punti:

 

Fascio anabbagliante:

 

50 R - B 50 L - HV nei proiettori destinati alla circolazione a destra,

 

50 L - B 50 R - HV nei proiettori destinati alla circolazione a sinistra.

 

Fascio abbagliante:

punto di Emax

Si può effettuare una seconda regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore dovute al calore (per il cambio di posizione della linea di demarcazione, cfr. punto 2 del presente allegato).

È ammesso uno scarto del 10 % fra le caratteristiche fotometriche e i valori misurati prima della prova, comprese le tolleranze dovute al procedimento fotometrico.

1.2   Proiettore sporco

Dopo essere stato sottoposto alla prova di cui al precedente punto 1.1, il proiettore va preparato nel modo descritto al punto 1.2.1 e tenuto acceso per un'ora come disposto al punto 1.1.1, quindi verificato come prescritto al punto 1.1.2.

1.2.1   Preparazione del proiettore

1.2.1.1   Miscela di prova

1.2.1.1.1.

Proiettori con trasparente esterno in vetro:

 

la miscela di acqua e agente inquinante da applicare al proiettore si comporrà di:

 

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3), e

una quantità adeguata di acqua distillata con conducibilità di ≤ 1 mS/m.

 

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.1.2.

Proiettori con trasparente esterno in materiale plastico:

 

la miscela di acqua e agenti inquinanti da applicare al proiettore si comporrà di:

 

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

0,2 parti (in peso) di NaCMC,

 

13 parti (in peso) di acqua distillata con una conducibilità di ≤ 1 mS/m, e

 

2 ± 1 parti (in peso) di un agente tensioattivo (4).

 

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.2   Applicazione al proiettore della miscela di prova

Si applica in modo uniforme la miscela di prova su tutta la superficie di uscita della luce del proiettore, in seguito si lascia asciugare. Si ripete l'operazione finché l'illuminazione scende, alle condizioni descritte nel presente allegato, a valori compresi tra il 15 e il 20 % di quelli misurati per ciascuno dei punti che seguono:

 

punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di una lampada abbagliante/anabbagliante,

 

punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di una lampada solo abbagliante,

 

50 R e 50 V (5) se si tratta di una lampada solo anabbagliante destinata alla circolazione a destra,

 

50 L e 50 V se si tratta di una lampada solo abbagliante destinata alla circolazione a sinistra.

1.2.1.3   Strumenti di misura

Gli strumenti di misura saranno equivalenti a quelli usati per le prove di omologazione dei proiettori. Per il controllo fotometrico, si utilizza una lampada ad incandescenza standard (di riferimento).

2.   CONTROLLO DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SOTTO L'EFFETTO DEL CALORE

Questa prova consiste nel verificare che, con il fascio anabbagliante acceso, lo spostamento verticale della linea di demarcazione dovuto al calore non superi un determinato valore.

Dopo aver proceduto alle prove descritte al punto 1, il proiettore va sottoposto alla prova descritta al punto 2.1, senza essere smontato dal suo supporto o regolato nuovamente rispetto ad esso.

2.1   Prova

La prova deve essere effettuata in atmosfera asciutta e in condizioni di immobilità, a una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C.

Usando una lampada a incandescenza di serie invecchiata per almeno 1 ora, il proiettore va fatto funzionare in posizione anabbagliante senza essere smontato dal supporto di prova né riaggiustato rispetto a quest'ultimo. (Ai fini di questa prova, la tensione viene regolata come prescritto al punto 1.1.1.2). Si verifica la posizione della parte orizzontale della linea di demarcazione (tra vv e la verticale che passa per il punto B 50 L per i proiettori destinati alla circolazione a destra o B 50 R per quelli destinati alla circolazione a sinistra) 3 minuti (r3) e 60 minuti (r60), rispettivamente, dopo l'accensione.

La misurazione dello spostamento della linea di demarcazione sopra descritta può avvenire con qualsiasi metodo che dia risultati sufficientemente precisi e riproducibili.

2.2   Risultati della prova

2.2.1

Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è considerato accettabile per una luce anabbagliante solo se il valore assoluto
Formula
registrato sul proiettore non è superiore a 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2

Se però tale valore è superiore a 1,0 mrad ma inferiore o pari a 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad) si prova un secondo proiettore come illustrato al punto 2.1, dopo averlo sottoposto per 3 volte consecutive al ciclo di seguito descritto, al fine di stabilizzare la posizione delle parti meccaniche del proiettore in un modo rappresentativo del loro corretto montaggio sul veicolo:

luce anabbagliante accesa per un'ora (con la tensione di alimentazione regolata come prescritto al punto 1.1.1.2),

pausa di un'ora.

Il tipo di proiettore è ritenuto accettabile se la media dei valori assoluti ΔrI misurati sul primo campione e ΔrII misurati sul secondo campione è pari o inferiore a 1,0 mrad

Formula

3.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Uno dei proiettori campione è sottoposto a prova secondo la procedura descritta al punto 2.1 dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al punto 2.2.2. Il proiettore è ritenuto accettabile seΔr non è superiore a 1,5 mrad.

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, un secondo proiettore è sottoposto alla prova, dopodiché la media dei valori assoluti rilevati sui due campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.


(1)  Se il proiettore sottoposto a prova è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con luci di segnalazione luminosa, queste ultime devono rimanere accese durante la prova. Se si tratta di un indicatore luminoso di direzione, deve rimanere acceso a intermittenza, con un rapporto tra periodi di accensione e di spegnimento approssimativamente di 1:1.

(2)  Se due o più filamenti si accendono contemporaneamente quando il proiettore lampeggia, ciò non va considerato un impiego simultaneo normale dei filamenti.

(3)  NaCMC è il sale sodico di carbossimetilcellulosa, abitualmente indicata come CMC. L'NaCMC usato nella miscela deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0,6-0,7 ed una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.

(4)  La tolleranza relativa alla quantità è dovuta alla necessità di ottenere una miscela con cui sia possibile bagnare adeguatamente tutto il trasparente in materia plastica.

(5)  Il punto 50 V è situato 375 mm sotto HV sulla linea verticale v-v, sullo schermo posto ad una distanza di 25 m.


ALLEGATO 6

NORME SUI PROIETTORI CON TRASPARENTE IN MATERIA PLASTICA - PROVE DI TRASPARENTI, DI CAMPIONI DI MATERIALE E DI PROIETTORI COMPLETI

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.

I campioni forniti conformemente al punto 3.2.4 del presente regolamento devono essere conformi alle specifiche di cui ai successivi punti da 2.1 a 2.5.

1.2.

I due campioni di proiettori completi forniti ai sensi del punto 3.2.3 del presente regolamento e aventi trasparenti in materia plastica, devono avere le caratteristiche di cui al successivo punto 2.6 riguardo al materiale dei trasparenti.

1.3.

I campioni dei trasparenti in materia plastica o i campioni del materiale sono sottoposti, insieme al riflettore sul quale vanno eventualmente montati, alle prove di omologazione nell'ordine cronologico indicato nella tabella A di cui all'appendice 1 del presente allegato.

1.4.

Tuttavia, se il fabbricante della lampada può dimostrare che il prodotto ha già superato le prove di cui ai punti da 2.1 a 2.5, o prove equivalenti conformemente ad un altro regolamento, tali prove non devono essere ripetute; soltanto le prove di cui all'appendice 1, tabella B, sono obbligatorie.

2.   PROVE

2.1.   Resistenza alle variazioni di temperatura

2.1.1.   Prove

Tre nuovi campioni (trasparenti) sono sottoposti a cinque cicli termici e di cambiamento dell'umidità (UR = umidità relativa) in base al seguente programma:

 

3 ore a 40 °C ± 2 °C e 85-95 % UR;

 

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % UR;

 

15 ore a – 30 °C ± 2 °C;

 

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % UR;

 

3 ore a 80 °C ± 2 °C;

 

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % UR;

Prima della prova, i campioni devono essere mantenuti a una temperatura di 23 °C ± 5 °C e 60-75 % UR per almeno quattro ore.

Nota:

i periodi di un'ora a 23 °C ± 5 °C comprendono i periodi di transizione da una temperatura all'altra necessari per evitare le conseguenze di uno shock termico.

2.1.2.   Misurazioni fotometriche

2.1.2.1.   Metodo

Le misurazioni fotometriche sui campioni si effettuano prima e dopo la prova.

Tali misurazioni sono effettuate, utilizzando una lampada standard, nei seguenti punti:

 

B 50 L e 50 R per il fascio anabbagliante di una lampada anabbagliante o di una lampada abbagliante/anabbagliante (B 50 R e 50 L per i proiettori destinati alla circolazione a sinistra);

 

Emax per il fascio abbagliante di una lampada abbagliante o di una lampada abbagliante/anabbagliante.

2.1.2.2.   Risultati

Le variazioni tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non devono essere superiori al 10 %, comprese le tolleranze del procedimento fotometrico.

2.2.   Prova di resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1.   Resistenza agli agenti atmosferici

Tre nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiali) sono esposti alle radiazioni provenienti da una sorgente avente una distribuzione spettrale dell'energia analoga a quella di un corpo nero ad una temperatura compresa fra 5 500 K e 6 000 K. Filtri appropriati sono collocati tra la sorgente e i campioni per ridurre nella misura del possibile le radiazioni con lunghezza d'onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni vanno esposti a un illuminamento energetico di 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 per un periodo tale che l'energia luminosa ricevuta sia pari a 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. All'interno del recinto di prova, la temperatura misurata sul pannello nero posto a livello dei campioni deve essere di 50 °C ± 5 °C. Per garantire un'esposizione regolare, i campioni devono ruotare attorno alla fonte delle radiazioni a una velocità compresa tra 1 e 5 rotazioni al minuto.

I campioni sono vaporizzati con acqua distillata avente una conducibilità inferiore a 1 mS/m alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, in base al seguente ciclo:

spruzzatura

:

5 minuti;

asciugatura

:

25 minuti.

2.2.2.   Resistenza agli agenti chimici

Dopo la prova di cui al punto 2.2.1 e le misurazioni di cui al punto 2.2.3.1, la superficie esterna dei tre campioni è trattata secondo il procedimento di cui al punto 2.2.2.2 con la miscela di cui al punto 2.2.2.1.

2.2.2.1.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta per il 61,5 % da n-eptano, per il 12,5 % da toluene, per il 7,5 % da etiltetracloruro, per il 12,5 % da tricloroetilene e per il 6 % da xilolo (volume in percentuale).

2.2.2.2.   Applicazione della miscela di prova

Si immerge fino a saturazione un pezzo di tessuto di cotone (conformemente a ISO 105) nella miscela di cui al punto 2.2.2.1 e, entro 10 secondi, lo si applica per 10 minuti alla superficie esterna del campione con una pressione di 50 N/cm2, corrispondente all'applicazione di una forza di 100 N su una superficie di prova di 14 × 14 mm.

Durante questo periodo di 10 minuti il tessuto deve essere nuovamente impregnato della miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia costantemente identica a quella della miscela di prova prescritta.

Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.

2.2.2.3.   Pulizia

Al termine dell'applicazione della miscela di prova, i campioni devono essere asciugati all'aperto e quindi lavati con la soluzione di cui al punto 2.3. (resistenza ai detergenti) a 23 °C ± 5 °C.

In seguito, i campioni devono essere accuratamente risciacquati con acqua distillata contenente non più di 0,2 % di impurità a 23 °C ± 5 °C e quindi asciugati con un panno morbido.

2.2.3.   Risultati

2.2.3.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici, la superficie esterna dei campioni deve essere esente da fenditure, graffi, sfaldamenti e deformazioni, e la variazione media della trasmissione

Formula
, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura

di cui all'appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020

(Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non devono recare traccia di colorazione da prodotti chimici che possa causare una variazione della diffusione del flusso, la cui variazione media

Formula
, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura

di cui all'appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020

(Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1.   Resistenza ai detergenti

La superficie esterna di tre campioni (trasparenti o campioni del materiale) deve essere riscaldata a una temperatura di 50 °C ± 5 °C e quindi immersa per cinque minuti in una miscela mantenuta a una temperatura di 23 °C ± 5 °C composta da 99 parti di acqua distillata contenente non più di 0,02 % di impurità e una parte di alchil-aril solfonato.

Alla fine della prova i campioni vanno asciugati a 50 °C ± 5 °C. La superficie dei campioni va pulita con un panno umido.

2.3.2.   Resistenza agli idrocarburi

La superficie esterna dei tre campioni va strofinata leggermente per un minuto con un panno di cotone impregnato di una miscela composta al 70 % di n-eptano e al 30 % di toluene (volume in percentuale), quindi lasciata asciugare all'aria aperta.

2.3.3.   Risultati

Dopo l'esecuzione in successione delle due prove di cui sopra, la variazione media della trasmissione

Formula
, misurata sui tre campioni conformemente alla procedura

di cui all'appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,010

((Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Resistenza all'usura meccanica

2.4.1.   Metodo di misurazione dell'usura meccanica

La superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) va sottoposta a una prova di usura meccanica uniforme secondo il metodo di cui all'appendice 3 del presente allegato.

2.4.2.   Risultati

Dopo la prova, misurare le variazioni:

della trasmissione

:

Formula

e della diffusione

:

Formula

conformemente alla procedura di cui all'appendice 2 sulla superficie indicata al punto 2.2.4. Il valore medio dei tre campioni deve essere tale che:

 

Δ tm ≤ 0,100;

 

Δ dm ≤ 0,050.

2.5.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

2.5.1.   Preparazione del campione

Con un ago o una lametta da barba, suddividere un'area di circa 20 × 20 mm del rivestimento di un trasparente in un reticolo di quadrati di circa 2 × 2 mm. La pressione della lametta o dell'ago deve essere sufficiente ad incidere almeno il rivestimento.

2.5.2.   Descrizione della prova

Si deve utilizzare nastro adesivo con una forza di adesione di 2 N/ (cm di larghezza) ± 20 % misurata secondo le condizioni standardizzate di cui all'appendice 4 del presente allegato. Tale nastro adesivo, della larghezza di almeno 25 mm, va premuto per almeno cinque minuti sulla superficie preparata come indicato al punto 2.5.1.

Caricare poi l'estremità del nastro adesivo in modo da bilanciare la forza di adesione alla superficie considerata con una forza perpendicolare a tale superficie. In tale fase il nastro adesivo va strappato alla velocità costante di 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Risultati

Non si deve registrare un deterioramento significativo del reticolo quadrettato. È ammesso un deterioramento nei punti di intersezione tra i riquadri o al margine delle incisioni, purché l'area deteriorata non superi il 15 % della superficie quadrettata.

2.6.   Prove su un proiettore completo munito di trasparente in materiale plastico

2.6.1.   Resistenza all'usura meccanica della superficie del trasparente

2.6.1.1.   Prove

Il trasparente del proiettore campione n. 1 va sottoposto alla prova di cui al punto 2.4.1.

2.6.1.2.   Risultati

Dopo la prova, i risultati delle misurazioni fotometriche eseguite sul proiettore conformemente al presente regolamento non devono superare di più del 30 % i valori massimi prescritti per i punti B 50 L e HV né essere inferiori di più del 10 % ai valori minimi prescritti per il punto 75 R (nel caso di proiettori destinati alla circolazione a sinistra, i punti da considerare sono B 50 R, HV e 75 L).

2.6.2.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

Il trasparente del proiettore campione n. 2 va sottoposto alla prova di cui al punto 2.5.

3.   VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

3.1.

Riguardo ai materiali usati per la produzione dei trasparenti, i proiettori di una serie sono ritenuti conformi alle norme del presente regolamento se:

3.1.1.

dopo la prova di resistenza agli agenti chimici e la prova di resistenza ai detergenti e agli idrocarburi, la superficie esterna dei campioni non presenta fenditure, scheggiature o deformazioni visibili a occhio nudo (cfr. punti 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2);

3.1.2.

dopo la prova di cui al punto 2.6.1.1, i valori fotometrici nei punti di misurazione di cui al punto 2.6.1.2 rientrano nei limiti prescritti per la conformità della produzione dal presente regolamento.

3.2.

Se i risultati delle prove non soddisfano le prescrizioni, si devono ripetere le prove con un altro campione di proiettore scelto a caso.

Appendice 1

Ordine cronologico delle prove di omologazione

A.   Prove sulle materie plastiche (trasparenti o campioni di materiale forniti conformemente al punto 3.2.4 del presente regolamento)

Campioni

Trasparenti o campioni di materiale

Trasparenti

Prove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Fotometria limitata

(punto 2.1.2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1

Variazione della temperatura

(punto 2.1.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.2

Fotometria limitata

(punto 2.1.2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.1

Misurazione della trasmissione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1.2.2

Misurazione della diffusione

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.3

Agenti atmosferici

(punto 2.2.1.)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Misurazione della trasmissione

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Agenti chimici

(punto 2.2.2.)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Misurazione della diffusione

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Detergenti (punto 2.3.1.)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Idrocarburi (punto 2.3.2.)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Misurazione della trasmissione

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Usura

(punto 2.4.1.)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.1

Misurazione della trasmissione

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.2

Misurazione della diffusione

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.8

Aderenza (punto 2.5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


B.   Prove su proiettori completi (forniti conformemente al punto 3.2.3 del presente regolamento)

Prove

Proiettore completo

N. del campione

1

2

2.1

Usura (punto 2.6.1.1.)

X

 

2.2

Fotometria (punto 2.6.1.2.)

X

 

2.3

Aderenza (punto 2.6.2.)

 

X

Appendice 2

Metodo di misurazione della diffusione e della trasmissione della luce

1.   APPARECCHIATURA (cfr. figura)

Il fascio di un collimatore K con semidivergenza β/2 = 17,4 × 10–4 rd è limitato da un diaframma DT con un'apertura di 6 mm contro il quale è collocato il supporto del campione.

Una lente acromatica convergente L2, corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma DT al ricevitore R; il diametro della lente L2 sarà tale da non costituire un diaframma che proietti la luce diffusa dal campione in un cono con un semiangolo di vertice di β/2 = 14°.

Un diaframma anulare DD con angoli α/2 = 1° e αmax/2 = 12° è collocato sul piano focale dell'immagine della lente L2.

La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce che proviene direttamente dalla sorgente luminosa. Deve essere possibile rimuovere la parte centrale del diaframma dal fascio di luce in modo che torni esattamente alla posizione originaria.

La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2  (1) della lente L2 devono essere scelte in modo che l'immagine di DT copra completamente il ricevitore R.

Se il flusso incidente iniziale è riferito a 1000 unità, la precisione assoluta di ciascuna lettura deve essere superiore a 1 unità.

2.   MISURAZIONI

Vanno effettuate la seguenti letture:

Lettura

Con campione

Con la parte centrale di DD

Quantità rappresentata

T1

no

no

Flusso incidente nella lettura iniziale

T2

(prima della prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale nuovo in un campo di 24 °C

T3

(dopo la prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale sottoposto a prova in un campo di 24 °C

T4

(prima della prova)

Flusso diffuso dal nuovo materiale

T5

(dopo la prova)

Flusso diffuso dal materiale sottoposto a prova

Image 8


(1)  Si raccomanda di utilizzare per L2 una distanza focale di circa 80 mm.

Appendice 3

Metodo di prova mediante aspersione con liquido nebulizzato

1.   APPARECCHIATURA DI PROVA

1.1.   Pistola a spruzzo

Si usa una pistola a spruzzo munita di un ugello del diametro di 1,3 mm tale da permettere una portata di 0,24 ± 0,02 l/minuto a una pressione di funzionamento di 6,0 bar – 0/+ 0,5 bar.

In tali condizioni di funzionamento, il getto ottenuto sulla superficie esposta ad usura deve avere un diametro di 170 mm ± 50 mm, ad una distanza di 380 mm ± 10 mm dall'ugello.

1.2.   Miscela di prova

La miscela di prova si comporrà di:

 

sabbia silicea (durezza 7 sulla scala di Mohs, granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm, distribuzione pressoché uniforme); fattore angolare compreso tra 1,8 e 2;

 

acqua di durezza non superiore a 205 g/m3, per una miscela di 25 g di sabbia per litro d'acqua.

2.   PROVA

La superficie esterna dei trasparenti va sottoposta una o più volte all'azione del getto di sabbia prodotto nel modo sopra descritto. Il getto va diretto in modo quasi perpendicolare alla superficie da provare.

Si verifica l'usura ponendo accanto ai trasparenti sottoposti a prova uno o più campioni di vetro che fungano da riferimento. La miscela è spruzzata finché la variazione della diffusione della luce nel campione o nei campioni, misurata secondo il metodo descritto nell'appendice 2, è tale che:

Formula

Per verificare che l'intera superficie sottoposta a prova abbia subito un'usura omogenea si possono usare più campioni di riferimento.

Appendice 4

Prova di aderenza del nastro adesivo

1.   SCOPO

Questo metodo permette di stabilire in condizioni standard la forza lineare di aderenza di un nastro adesivo su una lastra di vetro.

2.   PRINCIPIO

Misurazione della forza necessaria per rimuovere del nastro adesivo da una lastra di vetro a un'angolatura di 90°.

3.   CONDIZIONI AMBIENTALI PRESCRITTE

Le condizioni ambiente devono essere di 23 °C ± 5 °C e 65 ± 5 % di umidità relativa (UR).

4.   CAMPIONI PER LE PROVE

Prima della prova, il rotolo di nastro adesivo campione sarà condizionato per 24 ore nelle condizioni atmosferiche specificate (cfr. punto 3). Di ogni rotolo si sottopongono a prova 5 campioni della lunghezza di 400 mm.

Si prelevano i campioni dopo aver scartato i primi 3 strati del rotolo.

5.   PROCEDURA

La prova si effettua nelle condizioni ambientali di cui al punto 3.

Si prelevano i cinque pezzi di nastro da sottoporre a prova srotolando il nastro radialmente ad una velocità approssimativa di 300 mm/s, quindi si applicano entro 15 secondi come segue:

 

applicare il nastro alla lastra di vetro progressivamente, strofinando leggermente con le dita nel senso della lunghezza senza premere eccessivamente, in modo da non lasciare bolle d'aria fra il nastro e la lastra di vetro;

 

lasciar riposare il tutto nelle condizioni ambientali di cui sopra per 10 minuti;

 

staccare circa 25 mm del nastro dalla lastra tenendosi su un piano perpendicolare all'asse del nastro di prova;

 

tenendo ferma la piastra di vetro, riavvolgere l'estremità libera del nastro a un'angolatura di 90°. Applicare la forza in modo che la linea di separazione tra nastro e lastra sia perpendicolare alla forza e alla lastra;

 

rimuovere quindi il nastro alla velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s, registrando la forza necessaria.

6.   RISULTATI

I cinque valori ottenuti vanno disposti in ordine crescente; il valore mediano è considerato il risultato della misurazione. Tale valore deve essere espresso in Newton per centimetro di larghezza del nastro.


14.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/29


Solo i testi originali UNECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 104 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento n. 7 della versione originale del regolamento – Data di entrata in vigore: 26 luglio 2012

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo d'applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Denominazioni commerciali e altri marchi

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni generali

7.

Prescrizioni particolari

8.

Modifiche ed estensione dell'omologazione dei materiali retroriflettenti per contrassegni

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di effettuare le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1

Il sistema di coordinate CIE; goniometro comprendente il sistema angolare CIE

Allegato 2

Notifica relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di contrassegni retroriflettenti dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi, a norma del regolamento n. 104

Allegato 3

Configurazione del marchio di omologazione

Allegato 4

Procedura di prova

Allegato 5

Specifiche relative alle dimensioni dei contrassegni

Allegato 6

Specifiche colorimetriche

Allegato 7

Specifiche fotometriche

Allegato 8

Resistenza agli agenti esterni

1.   CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M2, M3, N, O2, O3 e O4  (1).

2.   DEFINIZIONI

2.1.   Ai fini delle presenti disposizioni, si applicano le seguenti definizioni:

2.1.1.

"Unità campione", parte del o tutto il materiale retroriflettente destinato a essere utilizzato per realizzare i contrassegni definiti al punto 2.1.2.

2.1.2.

"Marcatura, grafica distintiva", contrassegni colorati il cui coefficiente di retroriflessione è come definito ai punti 7.2.1. e 7.2.2. a seguire.

2.1.3.

Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione.

2.2.   "Retroriflessione", la riflessione in cui il flusso luminoso è rifratto in direzioni prossime a quella di provenienza e che mantiene questa proprietà anche in presenza di ampie variazioni della direzione del flusso luminoso

2.2.1.

"Materiale retroriflettente per contrassegni", una superficie o un dispositivo che, se irradiato direzionalmente, retroriflette una parte relativamente grande della radiazione incidente.

2.3.   Definizioni geometriche (cfr. allegato 1, figura 1)

2.3.1.

"Centro di riferimento", un punto che si trova sopra o vicino ad un'area retroriflettente, scelto per costituire il centro del dispositivo al fine di specificarne le prestazioni;

2.3.2.

"Asse di illuminazione (simbolo I)", segmento dal centro di riferimento alla fonte luminosa;

2.3.3.

"Asse di osservazione (simbolo O)", segmento dal centro di riferimento alla testa del fotometro;

2.3.4.

"Angolo di osservazione (simbolo α)", l'angolo tra l'asse di illuminazione e l'asse di osservazione. L'angolo di osservazione è sempre positivo e, in caso di retroriflessione, si restringe in angoli piccoli;

2.3.5.

"Semipiano di osservazione", il semipiano che ha origine sull'asse di illuminazione e contenente l'asse di osservazione;

2.3.6.

"Asse di riferimento (simbolo R)", un segmento così designato, che ha origine nel centro di riferimento, usato per descrivere la posizione angolare del dispositivo retroriflettente;

2.3.7.

"Angolo di incidenza (simbolo β)", l'angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di riferimento. L'angolo di incidenza solitamente non è più ampio di 90° ma, per precisione, la sua ampiezza è definita come 0° < β < 180°. Per poter specificare completamente il suo orientamento, quest'angolo è definito dalle due componenti, β1 e β2;

2.3.8.

"Angolo di rotazione (simbolo ε)", l'angolo che indica con un simbolo appropriato l'orientamento del materiale retroriflettente rispetto alla rotazione intorno all'asse di riferimento;

2.3.9.

"Primo asse (simbolo 1)", un asse che attraversa il centro di riferimento, perpendicolare al semipiano di osservazione;

2.3.10.

"Prima componente dell'angolo di incidenza (simbolo β1)", l'angolo che si estende dall'asse di illuminazione al piano che contiene l'asse di riferimento e il primo asse; intervallo: – 180° < β1 < 180°;

2.3.11.

"Seconda componente dell'angolo di incidenza (simbolo β2)", l'angolo compreso tra il piano contenente il semipiano di osservazione e l'asse di riferimento; intervallo – 90° < β2 < 90°;

2.3.12.

"Secondo asse (simbolo 2)", un asse che attraversa il centro di riferimento, perpendicolare sia al primo asse che all'asse di riferimento. La direzione positiva del secondo asse si trova nel semipiano d'osservazione quando – 90° < β1 < 90°, come indicato nell'allegato 1, figura 1.

2.4.   Definizione dei termini fotometrici

2.4.1.

"Coefficiente di retroriflessione (simbolo R')", il quoziente del coefficiente d'intensità luminosa R di una superficie piana retroriflettente e della sua area A.

Formula

Il coefficiente di retroriflessione R' è espresso in candele per m2 per lux (cd.m–2.lx–1)

Formula

(Luminanza / Illuminazione);

2.4.2.

"Diametro angolare del campione retroriflettente (simbolo η1)", l'angolo sotteso dalla dimensione maggiore del campione retroriflettente, al centro della fonte di illuminazione oppure al centro del ricettore (ß1 = ß2 = 0°);

2.4.3.

"Diametro angolare del ricettore (simbolo η2)", l'angolo sotteso dalla dimensione maggiore del ricettore visto dal centro di riferimento (β1 = β2 = 0°);

2.4.4.

"Fattore di luminanza (simbolo ß)", il rapporto tra la luminanza del corpo e la luminanza di un diffusore perfetto in circostanze di illuminazione e di osservazione identiche;

2.4.5.

"Colore della luce riflessa dal dispositivo", le definizioni dei colori della luce riflessa si trovano al punto 2.30. del regolamento n. 48.

2.5.   Descrizione del goniometro

L'allegato 1, figura 2, illustra un goniometro che può essere usato nelle misurazioni della retroriflessione nel quadro della geometria CIE. In questa illustrazione, la testa del fotometro (O) viene mostrata in modo arbitrario verticalmente sopra la fonte (I). Il primo asse viene indicato come fisso e orizzontale ed è situato perpendicolarmente al semipiano di osservazione. Può essere utilizzata qualsiasi disposizione dei componenti equivalente a quella illustrata.

2.6.   Definizione di "tipo"

Materiali per contrassegni dei diversi tipi significa materiali che differiscono in aspetti essenziali come:

2.6.1.

la denominazione commerciale o il marchio;

2.6.2.

le caratteristiche del materiale retroriflettente;

2.6.3.

le parti che determinano le proprietà dei materiali o dei dispositivi retroriflettenti.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un materiale retroriflettente per contrassegni va presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio o, se necessario, dal suo mandatario e deve essere corredata da:

3.1.1.

disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l'identificazione del tipo. I disegni devono illustrare geometricamente l'orientamento con cui i materiali per contrassegni devono essere montati su un veicolo. Devono anche indicare la posizione del numero di omologazione e del simbolo di identificazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

3.1.2.

una breve descrizione delle specifiche tecniche dei materiali retroriflettenti per contrassegni;

3.1.3.

campioni dei materiali retroriflettenti per contrassegni, come specificato nell'allegato 4.

4.   DENOMINAZIONI COMMERCIALI E ALTRI MARCHI

4.1.

Ogni materiale per contrassegni presentato per l'omologazione deve recare:

4.1.1.

la denominazione commerciale o il marchio del richiedente;

4.1.2.

un'indicazione dell'orientamento "TOP" che deve essere iscritta su ciascun materiale per contrassegni il cui sistema retroriflettente non è omnidirezionale almeno:

a)

sulle strisce a intervalli di 0,5 m,

b)

sulle aree entro 100 × 100 mm2.

4.2.

I marchi devono essere chiaramente leggibili all'esterno del materiale per contrassegni e devono essere indelebili.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

Se il materiale retroriflettente per contrassegni presentato per l'omologazione ai sensi del precedente punto 4 soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, si rilascia l'omologazione per questo tipo di materiale per contrassegni.

5.2.

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originaria) indicano la serie di modifiche comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di materiale retroriflettente per contrassegni.

5.3.

Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di materiale per contrassegni ai sensi del presente regolamento vanno comunicati alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

5.4.

Ciascun materiale per contrassegni conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, in aggiunta alle marcature di cui al punto 4.1., un marchio di omologazione internazionale chiaramente leggibile e indelebile comprendente:

5.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera "E" seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2).

5.4.2.

Il numero del presente regolamento seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione, conformemente al punto 5.2.

5.4.3.

I seguenti simboli complementari che identificano la classe del materiale:

5.4.3.1.

"C" per il materiale usato per contrassegnare i contorni/i nastri per marcatura;

5.4.3.2.

"D" per il materiale per marcatura/grafica distintiva intesa per un'area limitata;

5.4.3.3.

"E" per il materiale per marcatura/grafica distintiva per un'area estesa;

5.4.3.4.

"D/E" per i materiali per marcatura o grafica distintiva quale base o sfondo nel processo di stampa di loghi interamente colorati e le marcature di classe "E" in uso che soddisfano le prescrizioni dei materiali di classe "D".

5.5.

Il marchio di omologazione deve essere visibile e chiaramente leggibile all'esterno del materiale per contrassegni e deve essere indelebile e posizionato almeno una volta:

a)

sulle strisce a intervalli di 0,5 m,

b)

sulle aree entro 100 × 100 mm2.

5.6.

Nell'allegato 3 del presente regolamento è riportato un esempio di marchio di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.1.

I materiali retroriflettenti per contrassegni devono essere costruiti in modo da garantire un funzionamento soddisfacente nelle normali condizioni d'impiego. Inoltre non devono presentare difetti di progettazione o di costruzione che possano comprometterne il buon funzionamento o il mantenimento in buone condizioni.

6.2.

I materiali retroriflettenti per contrassegni o parti di essi non devono poter essere facilmente smontati.

6.3.

I mezzi di fissaggio dei materiali per contrassegni devono essere duraturi e stabili.

6.4.

La superficie esterna dei materiali retroriflettenti per contrassegni deve potersi pulire facilmente, pertanto, non deve essere ruvida e qualsiasi eventuale sporgenza non deve essere tale da impedire un'agevole pulizia.

7.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7.1.

I materiali retroriflettenti per contrassegni devono anche soddisfare le prescrizioni relative a dimensioni e forma e i requisiti colorimetrici, fotometrici, fisici e meccanici di cui agli allegati da 5 a 8 del presente regolamento.

7.2.

Le pubblicità consistenti in loghi retroriflettenti, marcature distintive o lettere/caratteri devono essere decorose.

Esse possono constare di materiali per contrassegni di classe "D", se la superficie retroriflettente totale è inferiore a 2 m2; se invece la superficie retroriflettente totale è pari o superiore a 2 m2 si deve ricorrere alla classe "E" (3).

7.2.1.

Per i materiali per contrassegni di classe "D", i valori massimi del coefficiente di retroriflessione sono inferiori o uguali al valore definito nell'allegato 7, tabella 2, e sono destinati ad essere utilizzati in marcature/grafica distintive.

7.2.2.

Per i materiali per contrassegni di classe "E", i valori massimi del coefficiente di retroriflessione sono inferiori o uguali al 33 per cento dei valori definiti nell'allegato 7, tabella 2.

7.2.3.

I materiali retroriflettenti per contrassegni bianchi intesi quale base o sfondo nel processo di stampa di loghi interamente colorati e le marcature di classe "E" in uso, prive di aree vuote non stampate, possono soddisfare le prescrizioni per i materiali di classe "D" di cui all'allegato 7, tabella 2, e devono essere contrassegnati come appartenenti alla classe "D/E".

7.3.

In funzione della natura del materiale retroriflettente per contrassegni, le autorità competenti possono autorizzare i laboratori ad omettere alcune prove ritenute non necessarie, a condizione che tale omissione sia riportata alla voce "Osservazioni" nella scheda di notifica dell'omologazione.

8.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI RETRORIFLETTENTI PER CONTRASSEGNI

8.1.

Ogni modifica del materiale retroriflettente per contrassegni va notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. Quest'ultimo può:

8.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili, decidendo pertanto che il tipo di dispositivo continua a soddisfare le prescrizioni;

8.1.2.

oppure chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.

8.2.

La conferma o il rifiuto dell'omologazione con l'indicazione delle modifiche vanno notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al precedente punto 5.3.

8.3.

L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono essere in linea con quelle di cui all'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e soddisfare i seguenti requisiti:

9.1.

ogni materiale retroriflettente per contrassegni omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da essere conforme al tipo omologato, soddisfacendo le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7.

9.2.

La conformità della produzione non va contestata, se il valore medio delle misurazioni fotometriche di cinque esemplari prelevati a caso si discosta di non oltre il 20 per cento dai valori prescritti riportati nell'allegato 7 del presente regolamento.

9.3.

La conformità della produzione non va contestata, se ad un esame visivo il valore medio delle proprietà colorimetriche di cinque esemplari prelevati a caso soddisfa le specifiche di cui all'allegato 6 del presente regolamento.

9.4.

L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche devono avere di norma cadenza biennale.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.

L'omologazione rilasciata a un tipo di materiale retroriflettente per contrassegni ai sensi del presente regolamento può essere revocata, se i requisiti soprariportati non sono soddisfatti o se un materiale retroriflettente per contrassegni recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

10.2.

Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione da essa precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la fabbricazione di un materiale retroriflettente per contrassegni omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Al ricevimento della notifica, tale autorità informa le altre parti che applicano il presente regolamento tramite una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

12.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI EFFETTUARE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di effettuare le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano le omologazioni, ai quali vanno inviate le schede che attestano il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.


(1)  Quali definite nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo dall'Amend.4).

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(3)  Nulla di quanto esposto nel presente regolamento impedisce alle autorità nazionali di vietare l'uso di pubblicità, loghi, marcature distintive, lettere/caratteri retroriflettenti, quali definiti al punto 2.1.2. del medesimo.


ALLEGATO 1

Image 9
Figura 1 Il sistema di coordinate CIE 1 2

Sistema angolare CIE per la descrizione e la misurazione dei materiali retroriflettenti per contrassegni. Il primo asse è perpendicolare al piano contenente l'asse di osservazione e l'asse di illuminazione. Il secondo asse è perpendicolare sia al primo asse che all'asse di riferimento. Tutti gli assi, gli angoli e le direzioni di rotazione sono rappresentati positivi.

Note:

a)

L'asse fisso principale è l'asse di illuminazione.

b)

Il primo asse è fisso e perpendicolare al piano contenente l'asse di osservazione e l'asse di illuminazione.

c)

L'asse di riferimento è fisso nel materiale retroriflettente e mobile con ß1 e ß2.

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Figura 2 Goniometro comprendente il sistema angolare CIE 1 2

Rappresentazione di un goniometro comprendente il sistema angolare CIE per la descrizione e la misurazione dei materiali retroriflettenti. Tutti gli angoli e le direzioni di rotazione sono rappresentati positivi.


ALLEGATO 2

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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Testo di immagine

ALLEGATO 3

CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Image 12

Il materiale retroriflettente per contrassegni recante il marchio di omologazione sopraindicato è stato omologato in Germania (E1) con il numero di omologazione 0001148. Le prime 2 cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 104 nella versione originaria. Il simbolo "C" indica la classe del materiale retroriflettente destinato a contrassegnare i contorni/dei nastri per marcatura. Il simbolo "D" indica il materiale per marcatura/grafica distintiva intesa per un'area limitata e il simbolo "E" il materiale per marcatura/grafica distintiva per un'area estesa.

Nota:

il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere posizionati accanto al cerchio, sopra o sotto la lettera "E" o a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero di omologazione devono essere posizionate tutte sullo stesso lato della lettera "E" ed essere orientate nella stessa direzione. Il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere posizionati in modo diametralmente opposto l'uno all'altro. Nei numeri di omologazione occorre evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli.

ALLEGATO 4

PROCEDURA DI PROVA

CAMPIONI DI PROVA

1.

Si devono presentare al laboratorio di prova cinque campioni rappresentativi di strisce o piani di materiali retroriflettenti per contrassegni. Nel caso di strisce, si deve fornire una lunghezza di almeno 3 metri; nel caso di piani, si deve fornire una superficie di almeno 500 mm × 500 mm.

2.

I campioni di prova devono essere rappresentativi della produzione corrente e fabbricati secondo le raccomandazioni del fabbricante o dei fabbricanti dei materiali retroriflettenti per contrassegni (1).

3.

Una volta verificate le prescrizioni generali (punto 6 del regolamento) e le prescrizioni relative a forma e dimensioni (allegato 5), prima delle prove descritte negli allegati 6 e 7, i campioni devono essere sottoposti alla prova di resistenza al calore descritta nell'allegato 8 del presente regolamento.

4.

Le misurazioni fotometriche e colorimetriche possono essere condotte su cinque campioni. Vanno considerati i valori medi.

5.

Per altre prove vanno usati campioni che non sono stati sottoposti ad alcuna prova.

(1)  I campioni dei materiali retroriflettenti per contrassegni devono essere applicati su pannelli di alluminio smussati e sgrassati spessi 2 mm e prima della prova devono essere condizionati per 24 ore a 23 °C ± 2 °C con un'umidità relativa del 50 % ± 5 %.


ALLEGATO 5

SPECIFICHE RELATIVE ALLE DIMENSIONI DEI CONTRASSEGNI

1.   Strisce da apporre ai lati e sul retro

1.1.   Informazioni generali

I contrassegni devono essere fatti di strisce di materiale retroriflettente.

1.2.   Dimensioni

1.2.1.

La larghezza di un materiale per contrassegni da apporre ai lati o sul retro deve essere di 50 mm + 10/– 0 mm.

1.2.2.

La lunghezza minima di un elemento di un materiale retroriflettente per contrassegni deve essere tale che almeno un marchio di omologazione sia visibile.

ALLEGATO 6

SPECIFICHE COLORIMETRICHE

1.

I materiali retroriflettenti per contrassegni (di classe C) devono essere bianchi, gialli o rossi. Le marcature e/o la grafica distintive retroriflettenti (delle classi D e E) possono essere di qualsiasi colore.

2.

Quando è illuminato dalla sorgente illuminante campione A secondo la norma CIE, con un angolo d'incidenza β1 = β2 = 0° o, se ciò produce sulla superficie un riflesso incolore, con un angolo β1 = ± 5°, β2 = 0°, e misurato da un angolo di osservazione di 20’, il colore del materiale in stato di nuovo deve collocarsi entro i limiti di cui al punto 2.30. del regolamento n. 48.

Coordinate cromatiche

Colore

1

2

3

4

 

x [1]

0,585

0,610

0,520

0,505

giallo

 

 

 

 

 

 

y [1]

0,385

0,390

0,480

0,465

 

x [1]

0,373

0,417

0,450

0,548

bianco

 

 

 

 

 

 

y [1]

0,402

0,359

0,513

0,414

 

x [1]

0,720

0,735

0,665

0,643

rosso

 

 

 

 

 

 

y [1]

0,258

0,265

0,335

0,335

Nota:

poiché la questione dei colori notturni dei materiali retroriflettenti per contrassegni è attualmente allo studio del CT 2.19 della CIE, i limiti sopraindicati sono solo provvisori e saranno rivisti dopo che il CT 2.19 della CIE avrà completato il proprio lavoro.

ALLEGATO 7

SPECIFICHE FOTOMETRICHE

1.   Quando è illuminato da una sorgente illuminante campione A secondo la norma CIE e misurato come raccomandato nella pubblicazione n. 54 della CIE del 1982, il coefficiente di retroriflessione R' in candele per m2 per lux (cd/m2/lux) delle aree retroriflettenti in stato di nuovo deve essere almeno pari a quello indicato nella tabella 1 per i materiali gialli, bianchi e rossi.

1.1.   Valori minimi del coefficiente di retroriflessione

Specifiche fotometriche per i contrassegni retroriflettenti di classe C:

Tabella 1

Valori minimi del coefficiente di retroriflessione R' [cd.m–2.lx–1]

Angolo di osservazione α [°]

Angolo di incidenza β [°]

α=0,33(20’)

β1

0

0

0

0

0

 

β2

5

20

30

40

60

Colore

 

 

 

 

 

 

Giallo

 

300

130

75

10

Bianco

 

450

200

95

16

Rosso

 

120

60

30

10

1.2.   Valori massimi del coefficiente di retroriflessione

Specifiche fotometriche per le marcature o la grafica distintive di classe D:

Tabella 2

Valori massimi del coefficiente di retroriflessione R' [cd.m–2.lx–1]

Angolo di osservazione α [°]

Angolo di incidenza β [°]

 

β1

0

0

0

0

α = 0,33° (20')

β2

5

30

40

60

Qualsiasi colore

 

150

65

37

5

Nota:

se il campione reca un'indicazione dell'orientamento, i valori specificati devono essere rispettati soltanto per tale orientamento. I campioni sprovvisti di un'indicazione dell'orientamento devono essere osservati per orientamenti di 0° e 90°.

ALLEGATO 8

RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI

1.   RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

1.1.   Procedura – Per ogni prova si prelevano 2 esemplari di un'unità campione (cfr. punto 2.1.1. del presente regolamento). In un contenitore asciutto e al buio si conserva un esemplare da usare successivamente come "esemplare di riferimento non esposto".

Il secondo esemplare è sottoposto a una sorgente luminosa ai sensi della norma ISO 105 - B02 - 1978, sezione 4.3.1; il materiale retroriflettente va esposto fino a quando il blu standard n. 7 si smorza nel n. 4 sulla scala del grigio. Dopo la prova, si lava l'esemplare in soluzione detergente neutra diluita, lo si asciuga e lo si esamina per verificarne la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1.2. a 1.4.

1.2.   Aspetto visivo

Nessuna superficie dell'esemplare esposto deve mostrare crepe, segni, cavità, bolle, delaminazione, distorsioni, ammaccature, macchie o corrosione.

1.3.   Stabilità dei colori — I colori dell'esemplare esposto devono continuare a soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 6.

1.4.   Effetto sul coefficiente di retroriflessione del materiale retroriflettente:

1.4.1.

Per questa verifica, le misurazioni vanno eseguite solo da un angolo di osservazione di α = 20’ e con un angolo di incidenza di ß2 = 5° con il metodo indicato nell'allegato 7.

1.4.2.

Il coefficiente di retroriflessione dell'esemplare esposto, asciutto, non deve essere inferiore all'80 per cento del valore indicato nell'allegato 7, tabelle 1 e 2.

2.   RESISTENZA ALLA CORROSIONE

2.1.   Sottoporre un esemplare dell'unità campione all'azione di una nebbia salina per 48 ore, suddivise in 2 periodi di 24 ore ciascuno, separati da un intervallo di 2 ore durante il quale il campione viene lasciato asciugare.

La nebbia salina va prodotta atomizzando a una temperatura di 35 ± 2 °C una soluzione salina ottenuta sciogliendo 5 parti in peso di cloruro di sodio in 95 parti di acqua distillata contenente non più dello 0,02 per cento di impurità.

2.2.   Immediatamente dopo la conclusione della prova, il campione non deve mostrare segni di corrosione che possano limitare l'efficienza del contrassegno.

2.2.1.   Il coefficiente di retroriflessione R′ delle superfici retroriflettenti, misurato dopo un periodo di recupero di 48 ore, come specificato al punto 1 dell'allegato 7, con un angolo di incidenza ß2 = 5° e un angolo di osservazione α = 20′, non deve risultare inferiore al valore indicato nell'allegato 7, tabella 1, o superiore al valore indicato nella tabella 2 dello stesso allegato, rispettivamente. Prima della misurazione, pulire la superficie per rimuovere i depositi di sale della nebbia salina.

3.   RESISTENZA AI CARBURANTI

Immergere per un minuto una sezione di un'unità campione di lunghezza non inferiore a 300 mm in una miscela di n-eptano e toluolo al 70 per cento e al 30 per cento in volume.

Rimosso il campione dalla miscela, pulirne la superficie con un panno morbido e asciutto; essa non deve mostrare alcuna alterazione visibile che possa ridurne le prestazioni effettive.

4.   RESISTENZA AL CALORE

4.1.   Tenere una sezione di un'unità campione di lunghezza non inferiore a 300 mm per 12 ore (48 ore nel caso di riflettori in plastica stampata) in un'atmosfera asciutta ad una temperatura di 65 ± 2 °C, quindi far riposare il campione per un'ora a 23 ± 2 °C. Tenerlo infine per 12 ore ad una temperatura di – 20 ± 2 °C.

4.2.   Esaminare il campione dopo un periodo di recupero di 4 ore in condizioni di laboratorio normali.

4.3.   Dopo la prova, non devono comparire crepe o distorsioni apprezzabili sulla superficie, in particolare delle unità ottiche.

5.   RESISTENZA ALLA PULIZIA

5.1.   Pulizia manuale

5.1.1.   Deve essere possibile pulire facilmente, senza danneggiare la superficie retroriflettente, un campione di prova su cui è stata spalmata una miscela di olio lubrificante detergente e grafite, usando un solvente alifatico leggero come l'n-eptano e sciacquando con un detersivo neutro.

5.2.   Pulizia a pressione

5.2.1.   Se sottoposta a 60 secondi di spruzzatura ininterrotta sul componente di prova nelle condizioni normali di fissaggio, la superficie retroriflettente di un campione di prova non deve mostrare danni o segni di delaminazione dal substrato o di separazione dal supporto di fissaggio del campione nella seguente configurazione di prova:

a)

pressione dell'acqua o della soluzione di lavaggio: 8 ± 0,2 MPa;

b)

temperatura dell'acqua o della soluzione di lavaggio: 60° – 5 °C;

c)

portata dell'acqua o della soluzione di lavaggio: 7 ± 1 l/min.;

d)

distanza dell'estremità del tubo usato per la pulizia dalla superficie retroriflettente: 600 ± 20 mm;

e)

angolazione del tubo usato per la pulizia: non superiore a 45 gradi rispetto alla perpendicolare alla superficie retroriflettente;

f)

ugello da 40 gradi che crei un getto a ventaglio ampio.

6.   STABILITÀ DELLE PROPRIETÀ FOTOMETRICHE

6.1.   L'autorità che rilascia l'omologazione ha il diritto di verificare la stabilità delle proprietà ottiche di un materiale retroriflettente in uso (se usato per contrassegni o come marcatura/grafica distintiva).

6.2.   I servizi amministrativi delle parti contraenti dove è stata rilasciata l'omologazione possono eseguire le stesse prove. Se si verificano "carenze sistematiche in uso" per un tipo di materiale retroriflettente, i campioni di materiale sottoposti a prova vanno trasferiti per valutazione all'autorità che ha rilasciato l'omologazione.

6.3.   In assenza di altri criteri, la dicitura "carenze sistematiche in uso" per un tipo di materiale retroriflettente deve essere stabilita conformemente al punto 6 del presente regolamento.

7.   RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA

7.1.   L'unità campione dei dispositivi retroriflettenti va immersa per 10 minuti in acqua ad una temperatura di 50 ± 5 °C, in modo che il punto più alto della parte superiore della superficie retroriflettente si trovi circa 20 mm al di sotto della superficie dell'acqua. La prova va ripetuta ruotando l'unità campione di 180°, in modo che la superficie retroriflettente sia rivolta verso il basso e la faccia posteriore sia coperta da circa 20 mm di acqua. Immediatamente dopo, l'unità campione deve essere immersa, alle stesse condizioni, in acqua ad una temperatura di 25 ± 5 °C.

7.2.   L'acqua non deve penetrare nella superficie riflettente dell'unità campione. Se l'esame visivo rivela chiaramente la presenza di acqua, il contrassegno retroriflettente non supera la prova.

7.3.   Se il controllo visivo non rivela la presenza di acqua o in caso di dubbio, si misura il coefficiente di retroriflessione R′ in conformità all'allegato 7, dopo aver leggermente scosso l'unità campione per eliminare l'acqua in eccesso dalla superficie esterna.

8.   CAPACITÀ DI ADESIONE (IN CASO DI MATERIALI ADESIVI DI CLASSE C)

8.1.   La capacità di adesione dei materiali retroriflettenti viene determinata dopo un periodo di indurimento di 24 ore usando una pellicola di 90 gradi e una macchina di prova capace di esercitare una trazione perpendicolare.

8.2.   I materiali retroriflettenti non devono potersi rimuovere facilmente senza danneggiare il materiale.

8.3.   I materiali retroriflettenti devono richiedere una forza pari ad almeno 10 N per 25 mm di larghezza ad una velocità costante di 300 mm al minuto per poter essere rimossi dal substrato.

9.   FLESSIONE

9.1.   Ai campioni che devono aderire ad un substrato flessibile, come un telone, si applicano le seguenti disposizioni:

9.1.1.

un esemplare dell'unità campione che misura 50 mm per 300 mm va piegato una volta nel senso della lunghezza attorno a un mandrino di 3,2 mm, in modo che l'adesivo sia in contatto con il mandrino per un periodo di 1 secondo. La temperatura di prova deve essere di 23 °C ± 2 °C.

Nota:

per rendere la prova più agevole, spargere del talco sull'adesivo per evitare che si attacchi al mandrino.

9.1.2.

Dopo questa prova, il campione non deve presentare crepe sulla superficie e non deve mostrare alcuna alterazione visibile che possa ridurne le prestazioni effettive.