ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.062.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
4 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 199/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

 

2014/113/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE

18

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2014/114/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2013/45)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Il prodotto è una ciotola tondeggiante modellata in materia plastica. Il diametro misura circa 18,5 cm e l’altezza circa 7 cm. La ciotola ha una capacità di circa 700 ml.

La ciotola è un contenitore di alimenti per animali di compagnia (ad esempio per cani).

3924 90 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00.

La voce 3924 comprende una vasta gamma di articoli per la casa e non esclude gli articoli non destinati all’uso umano. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, la ciotola per alimenti destinati agli animali di compagnia è considerata un oggetto per uso domestico della voce 3924.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.


4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 198/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto presentato sotto forma di compresse, condizionato per la vendita al dettaglio in una scatola di plastica contenente 30 compresse. Il contenuto di ciascuna compressa è costituito dai seguenti componenti:

bromelina (500 mg),

cellulosa,

fosfato di calcio,

silice,

stearato di magnesio.

L'etichetta presenta il prodotto come integratore alimentare destinato al consumo umano.

2106 90 92

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

Il prodotto non presenta proprietà profilattiche e terapeutiche chiaramente definite. Di conseguenza, non può essere classificato alla voce 3004 come medicamento.

Dal momento che il prodotto è una preparazione alimentare presentata sotto forma di dosi prestabilite e destinata all'utilizzo come integratore alimentare, i requisiti della nota complementare 5 del capitolo 21 sono soddisfatti.

Il prodotto è un preparato di enzimi con aggiunta di sostanze e la sua presentazione lo rende idoneo a un uso specifico, vale a dire all'utilizzo come integratore alimentare per il consumo umano (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3507, punto C), primo paragrafo). Di conseguenza, poiché il prodotto rientra tra quelli di cui alla nota complementare 5 del capitolo 21, la classificazione alla voce 3507 come enzima preparato è esclusa.

Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.


4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 199/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto in forma di giraffa stilizzata (di circa 36 cm di altezza e 820 g di peso), composto di tessuto morbido all’esterno e imbottito di materiali vari. La testa è imbottita di materia tessile morbida, mentre il corpo e gli arti contengono un’imbottitura di miglio e lavanda sfusi (non estraibile per essere usata come cuscino separato).

Il prodotto si può riscaldare nel forno tradizionale o a microonde, nonché raffreddare in frigorifero o in congelatore, al fine di essere utilizzato come cuscino di riscaldamento o di raffreddamento.

 (1) Cfr. illustrazione.

9503 00 41

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 41.

Tenendo conto della sua progettazione e presentazione, il prodotto è essenzialmente destinato a divertire bambini e adulti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 95, considerazioni generali, e alla voce 9503, lettera D)). Qualsiasi altro uso basato sulla capacità di raffreddamento o di riscaldamento è considerato accessorio rispetto al valore di intrattenimento. Il prodotto deve quindi essere considerato un giocattolo di cui alla voce 9503. La classificazione in base ad uno dei materiali costitutivi (ad esempio, come miglio di cui alla voce 1008, oppure come altri manufatti confezionati della voce 6307) è pertanto esclusa.

Il prodotto deve pertanto essere classificato come un giocattolo imbottito che rappresenta un animale nel codice NC 9503 00 41.

Image


(1)  L’illustrazione ha carattere esclusivamente informativo.


4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 200/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per la triptorelina acetato per i suini.

(4)

In base alla raccomandazione del comitato per i medicinali veterinari non è necessario stabilire un LMR per la triptorelina acetato per i suini.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(6)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare i risultati della valutazione relativa alla triptorelina acetato per i suini a tutte le specie da produzione alimentare.

(7)

Il regolamento (UE) n. 37/2010 deve pertanto essere modificato per includere la sostanza triptorelina acetato per tutte le specie da produzione alimentare, stabilendo nel contempo che non occorre fissare un LMR.

(8)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Triptorelina acetato

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

NESSUNA

Agenti attivi sull’apparato riproduttivo»


4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati all’utilizzo per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

La tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione (3) elenca provvisoriamente la tildipirosina tra le sostanze consentite per i bovini, i caprini e i suini, in rapporto a muscolo, grasso (pelle e grasso per i suini), fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano, fino al 1o gennaio 2012. In conformità di tale allegato, gli LMR determinati per i muscoli non si applicano al sito di iniezione, per i quali sono previsti livelli più elevati.

(4)

Sono stati presentati e valutati ulteriori dati, sulla cui base il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare LMR definitivi per la tildipirosina per i bovini, i caprini e i suini, in rapporto a muscolo, grasso (pelle e grasso in proporzioni naturali per i suini), fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano. Tenendo conto del fatto che la Commissione e le autorità di controllo dei residui ritengono che, al fine di garantire la fattibilità dei controlli dei residui, è necessario fissare un unico LMR per i muscoli, il comitato per i medicinali veterinari, in un parere riveduto, non ha raccomandato di stabilire un LMR distinto applicabile al sito di iniezione per i muscoli, come aveva fatto nei suoi pareri precedenti.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(6)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare gli LMR per la tildipirosina nei bovini ai caprini. Esso ha inoltre concluso che l’estrapolazione ad altre specie da produzione alimentare non può essere approvata per questa sostanza.

(7)

La voce relativa alla tildipirosina nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 deve pertanto essere modificata per includere gli LMR definitivi per la sostanza farmaceutica tildipirosina per i bovini, i caprini e i suini, in rapporto a muscolo, grasso (pelle e grasso in proporzioni naturali per i suini), fegato e rene. Le disposizioni relative agli LMR applicabili al sito di iniezione per i muscoli e quelle relative agli LMR provvisori vanno soppresse.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR.

(9)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 39).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza tildipirosina è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Tildipirosina

Tildipirosina

Bovini, caprini

400 μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

Agenti antinfettivi/Antibiotici»

200 μg/kg

Grasso

2 000 μg/kg

Fegato

3 000 μg/kg

Rene

Suini

1 200 μg/kg

Muscolo

 

800 μg/kg

Pelle e grasso in proporzioni naturali

5 000 μg/kg

Fegato

10 000 μg/kg

Rene


4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/13


REGOLAMENTO (UE) N. 202/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) stabilisce un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate che possono essere usate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica («elenco dell’Unione di sostanze autorizzate»).

(2)

Il 24 luglio 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli riguardanti due altre sostanze, ossia la 2-fenil-3,3-bis(4-idrossifenil)ftalimmidina (3) e l’1,3-bis(isocianatometil)benzene (4). Tali sostanze vanno quindi aggiunte all’elenco dell’Unione di sostanze autorizzate destinate a venire a contatto con gli alimenti (MCA) e iscritte con i numeri 872 e 988.

(3)

Dalla valutazione scientifica della sostanza MCA n. 988 si evince che la migrazione del suo prodotto di idrolisi, l’1,3-benzedimetanammina, va controllata. L’1,3-benzendimetanammina è già una sostanza MCA autorizzata, iscritta con il numero 421. Poiché la migrazione delle sostanze MCA n. 421 e 988 viene controllata in base alla migrazione della sostanza MCA n. 421, è opportuno introdurre una restrizione di gruppo che le comprenda entrambe. Occorre pertanto emendare di conseguenza l’autorizzazione relativa alla sostanza MCA n. 421 e introdurre la restrizione di gruppo nell’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011.

(4)

La sostanza MCA n. 340 (dicianodiammide) è autorizzata come additivo nelle materie plastiche nell’allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 senza un limite di migrazione specifica. Il parere pubblicato nella 33a serie del comitato scientifico dell’alimentazione umana (5) ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari a 1 mg/kg di peso corporeo, che corrisponde a un limite di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg di cibo. Tale limite coincide con il limite generico di migrazione specifica stabilito dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. Dato però che l’LMS di 60 mg/kg deriva da una soglia tossicologica quale la TDI, è opportuno menzionare esplicitamente l’LMS nell’allegato I del regolamento n. 10/2011.

(5)

Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, è opportuno che i materiali e gli oggetti in materia plastica immessi legalmente sul mercato in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 10/2011 che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati fino al 24 marzo 2015. È opportuno che rimangano sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 10/2011.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti in materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 24 marzo 2014 che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al 24 marzo 2015. Tali materiali e oggetti in materia plastica possono rimanere sul mercato dopo tale data sino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food, 33rd series (Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana, 33a serie), pag. 31, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato come segue:

1)

la tabella 1 è così modificata:

a)

la voce relativa alla sostanza MCA n. 340 (dicianodiammide) è sostituita dalla seguente:

«340

47440

0000461-58-5

Dicianodiammide

no

no

60»

 

 

 

b)

la voce relativa alla sostanza MCA n. 421 (1,3-benzendimetanammina) è sostituita dalla seguente:

«421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimetanammina

no

no

 

(34)»

 

 

c)

viene inserita la voce seguente nel rispetto della numerazione:

«872

 

0006607-41-6

2-fenil-3,3-bis(4-idrossifenil)ftalimmidina

no

no

0,05

 

Da usare solo come comonomero nei copolimeri da policarbonati.

(20)»

d)

viene aggiunta la seguente voce:

«988

 

3634-83-1

1,3-bis(isocianatometil)benzene

no

no

 

(34)

L’LMS (T) si applica alla migrazione del suo prodotto di idrolisi 1,3-benzendimetanammina.

Da usare solo come comonomero nella fabbricazione di un rivestimento destinato allo strato interno di una pellicola polimerica di poli(etilentereftalato) a strati multipli.»

 

2)

nella tabella 2 è aggiunta la seguente voce:

«34

421

988

0,05

espresso come 1,3-benzendimetanammina»

3)

nella tabella 3 è aggiunta la seguente voce:

«(20)

La sostanza contiene anilina come impurità; è necessaria la verifica della conformità alla restrizione imposta in relazione alle ammine aromatiche primarie nell’allegato II, punto 2.»


4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

56,2

TN

78,1

TR

102,6

ZZ

79,0

0707 00 05

JO

188,1

MA

176,8

TR

159,5

ZZ

174,8

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

32,9

TR

123,8

ZZ

78,4

0805 10 20

EG

48,0

IL

67,4

MA

64,2

TN

47,1

TR

71,3

ZZ

59,6

0805 50 10

TR

62,2

ZZ

62,2

0808 10 80

CN

115,7

MK

30,8

US

156,1

ZZ

100,9

0808 30 90

AR

89,5

CL

190,5

CN

73,6

TR

156,2

US

123,6

ZA

98,3

ZZ

122,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE

(2014/113/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici («il comitato») è stato istituito con la decisione 95/320/CE (1) della Commissione al fine di valutare gli effetti di agenti chimici sulla salute dei lavoratori durante il lavoro. Il lavoro del comitato sostiene direttamente l’attività normativa dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Esso sviluppa conoscenze analitiche comparative di elevata qualità e garantisce che le proposte, le decisioni e la politica della Commissione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori siano basate su dati scientifici solidi.

(2)

Il comitato assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale (LEP) per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici che vanno stabiliti a livello di Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (2) e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

I membri del comitato scientifico sono esperti indipendenti, altamente qualificati, specializzati e scelti in base a criteri oggettivi. Essi sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione le raccomandazioni e i pareri necessari per l’elaborazione della politica dell’UE in materia di tutela dei lavoratori. La natura del contributo è tale che, senza, la Commissione non sarebbe in grado di raggiungere i suoi obiettivi di politica sociale di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Pertanto, oltre al rimborso delle spese, tali esperti indipendenti devono ricevere una remunerazione che sia proporzionata ai compiti specifici ad essi attribuiti.

(4)

Il lavoro del comitato contribuisce effettivamente al miglioramento dell’ambiente di lavoro e quindi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, fornendo alla Commissione prove scientifiche sugli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tali prove sono indispensabili per consentire alla Commissione di realizzare gli obiettivi pertinenti di politica sociale dell’Unione. Di conseguenza il finanziamento delle sue attività deve essere incluso nella linea di bilancio destinata a finanziare iniziative nel campo delle politiche sociali e delle condizioni di lavoro.

(5)

È inoltre opportuno migliorare la struttura e le procedure di lavoro del comitato.

(6)

I membri del comitato devono essere selezionati mediante un invito a manifestare interesse in modo da garantire che la procedura rispetti i principi di pari opportunità e di trasparenza.

(7)

Al fine di garantire la continuità e l’efficacia dei lavori del comitato, è opportuno che i membri nominati con la decisione 2009/985/UE (4) della Commissione rimangano in carica fino alla nomina dei nuovi membri del comitato.

(8)

I pareri scientifici formulati su questioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori devono basarsi su principi etici di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza, quali esposti nella «Comunicazione della Commissione sulla raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti - Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori» (5), e vanno organizzati conformemente ai principi delle migliori pratiche di valutazione dei rischi.

(9)

Poiché devono essere apportate modifiche sostanziali alla decisione 95/320/CE, per motivi di chiarezza è opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici

È istituito un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici («il comitato») al fine di valutare gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 2

Missione

1)   La missione del comitato è fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, raccomandazioni o pareri in merito a qualsiasi questione riguardante la valutazione tossicologica delle sostanze chimiche per i loro effetti sulla salute dei lavoratori.

2)   Il comitato, sentito il segretariato di cui all’articolo 5, paragrafo 3, adotta una metodologia per la determinazione dei limiti di esposizione professionale (LEP) e la rivede per tener conto di tutti i pertinenti fattori scientifici che attengono alla fissazione dei LEP. Provvede a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

3)   Il comitato raccomanda, in particolare, limiti di esposizione professionale (LEP) basati su dati scientifici, secondo le definizioni di cui alle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE e comprendenti tra l’altro:

la media ponderata in un tempo di riferimento di 8 ore (TWA),

i limiti per esposizioni di breve durata/limiti di escursione (STEL),

i valori limite biologici/valori guida biologici (BLV/BGV).

I LEP sono integrati, se del caso, da ulteriori precisazioni che comprendono:

la probabilità di assorbimento cutaneo,

il potenziale sensibilizzante,

le proprietà cancerogene.

Pertinenti precisazioni aggiuntive possono essere introdotte mediante modifiche del documento metodologico del comitato.

4)   Qualsiasi raccomandazione di un LEP è documentata e illustrata in dettaglio mediante informazioni riguardanti i dati di base, una descrizione degli effetti critici, le tecniche di estrapolazione utilizzate e i dati sui possibili rischi per la salute umana. È inoltre segnalata la fattibilità del monitoraggio dell’esposizione a qualsiasi LEP proposto.

5)   La Commissione può chiedere al comitato di svolgere altre attività relative alla valutazione tossicologica degli agenti chimici.

6)   Il comitato individua l’eventuale mancanza di informazioni scientifiche specifiche che possono essere necessarie per la valutazione dei rischi chimici e ne informa la Commissione di conseguenza.

7)   Il comitato individua le questioni prioritarie del momento relative agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute e ne informa la Commissione di conseguenza.

8)   Su richiesta della Commissione, il comitato organizza seminari tematici finalizzati all’esame di dati e conoscenze scientifiche su agenti chimici o di questioni connesse alla sua metodologia. Questi seminari sono organizzati con il sostegno del segretariato del comitato.

9)   Nell’esercizio delle sue funzioni il comitato, a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, si adopera per garantire la cooperazione con gli altri organismi pertinenti istituiti in applicazione del diritto dell’Unione, incluse le agenzie dell’Unione, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.

Articolo 3

Nomina dei membri del comitato

1)   Il comitato è composto da un massimo di ventuno esperti selezionati da un elenco di candidati idonei istituito in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione. Inoltre nella pagina web in cui è pubblicato l’invito è inserito un link al registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro»).

I membri sono nominati a titolo personale dalla Commissione.

I membri sono selezionati sulla base della loro comprovata competenza ed esperienza scientifica, in considerazione dell’esigenza di garantire:

che siano rappresentate tutte le competenze scientifiche necessarie all’espletamento della missione, in particolare nei campi della chimica, della tossicologia, dell’epidemiologia, della medicina del lavoro e dell’igiene industriale, nonché le competenze generali in materia di fissazione dei LEP,

una distribuzione geografica equilibrata dei membri del comitato.

2)   A titolo informativo i nomi dei membri sono pubblicati nel registro e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

3)   I membri nominati con la decisione 2009/985/UE a norma della decisione 95/320/CE rimangono in carica nel quadro della presente decisione fino alla nomina dei membri per un nuovo mandato secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Durata del mandato

1)   La durata del mandato dei membri del comitato è di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo dell’incarico.

2)   In caso di dimissioni di un membro del comitato prima del termine del triennio o qualora un membro sia assente da più di un terzo delle riunioni o per qualsiasi altro motivo non sia più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del comitato, il membro in questione può essere sostituito per la durata residua del mandato. In tal caso la Commissione nomina un nuovo membro scegliendolo nel precedente elenco di candidati in conformità alla procedura di cui all’articolo 3.

Articolo 5

Presidenza e segretariato del comitato

1)   All’inizio di ogni mandato il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti. Questi tre membri costituiscono la presidenza del comitato («la presidenza»).

2)   La presidenza è responsabile delle questioni procedurali interne del comitato e presiede le riunioni al fine di raggiungere un consenso scientifico sulle raccomandazioni e sui pareri da adottare.

3)   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato e dei suoi gruppi di lavoro e fornisce il sostegno amministrativo necessario per l’efficace funzionamento del comitato.

4)   Il segretariato garantisce una cooperazione efficace del comitato con altri comitati scientifici e agenzie dell’Unione.

5)   Il segretariato si adopera per individuare quanto prima le fonti potenziali di conflitti tra le raccomandazioni e i pareri del comitato e quelli di altri organismi istituiti conformemente alla normativa UE, comprese le agenzie dell’Unione, che esercitano funzioni simili in relazione a questioni di interesse comune.

Articolo 6

Gruppi di lavoro

1)   Su richiesta della presidenza il comitato istituisce gruppi di lavoro formati da suoi membri, con l’accordo dei servizi della Commissione.

2)   In base al mandato definito dal comitato, i gruppi di lavoro hanno il compito di discutere questioni specifiche che attengono ai lavori del comitato e di riferire sui risultati delle proprie deliberazioni. Tali gruppi di lavoro si sciolgono al termine del loro incarico.

Articolo 7

Riunioni plenarie del comitato e riunioni dei gruppi di lavoro

1)   Il comitato adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti della Commissione.

2)   Le riunioni plenarie del comitato si tengono di norma quattro volte l’anno.

3)   La Commissione convoca e partecipa alle riunioni plenarie del comitato e convoca le riunioni dei gruppi di lavoro.

4)   Il comitato e i suoi gruppi di lavoro si riuniscono di norma presso la sede della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono, tuttavia, tenersi altrove.

Articolo 8

Procedure e metodologia

1)   Le deliberazioni del comitato attengono alle richieste della Commissione riguardanti la raccomandazione di un LEP per una sostanza specifica o per un gruppo di sostanze o qualsiasi altro parere scientifico («parere») richiesto dalla Commissione.

2)   La Commissione, nel richiedere al comitato una raccomandazione o un parere a norma del paragrafo 1, può fissare il termine entro il quale essi devono essere forniti.

3)   Il comitato, in particolare la presidenza, si adopera per formulare le proprie raccomandazioni o pareri sulla base di un consenso. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazioni. In assenza di consenso unanime, il comitato comunica alla Commissione le varie posizioni assunte nel corso delle deliberazioni.

4)   Il comitato, con il sostegno del segretariato, provvede a che la sua metodologia rifletta i più recenti standard scientifici e trovi attuazione.

5)   Fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza di cui all’articolo 9, paragrafo 3, la Commissione pubblica la metodologia aggiornata e le raccomandazioni e i pareri adottati dal comitato nella sezione del suo sito Internet dedicata al comitato.

Articolo 9

Principi etici

I membri del comitato si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad altri.

Essi rendono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e a dichiarare l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.

I servizi della Commissione prendono atto degli interessi dichiarati e si pronunciano sulla loro rilevanza.

Il comitato garantisce che le sue raccomandazioni e i suoi pareri presentino in modo chiaro la ratio seguita nel processo decisionale, secondo quanto delineato nella sua metodologia.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 12 della presente decisione, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza mediante i lavori del comitato, i seminari tematici, i gruppi di lavoro o altre attività collegate alla presente decisione.

All’inizio di ogni mandato i membri del comitato sottoscrivono una dichiarazione scritta di riservatezza.

Articolo 10

Osservatori ed esperti esterni

1)   I servizi della Commissione invitano i paesi SEE/EFTA a proporre nominativi di scienziati per la partecipazione alle riunioni in veste di osservatori.

2)   Se del caso, i servizi della Commissione possono invitare esperti scientifici esterni al comitato, che hanno competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del comitato o a un gruppo di lavoro su base ad hoc.

Articolo 11

Indennità speciali

1)   I membri del comitato e gli esperti esterni invitati su iniziativa della Commissione hanno diritto a un’indennità speciale, sotto forma di un’indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro, pari a un massimo di 450 EUR. L’indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all’importo corrispondente a una mezza giornata di lavoro. Il versamento è effettuato in euro.

2)   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del comitato in base alle disposizioni applicabili (7). Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

3)   L’articolo 11, paragrafo 1, entrerà in vigore solo alla data in cui i membri sono nominati per il prossimo mandato del comitato conformemente alla procedura di cui all’articolo 3.

Articolo 12

Trasparenza

1)   La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti (ordini del giorno, verbali e osservazioni dei partecipanti) nel registro oppure mediante un collegamento dal registro verso un apposito sito web.

2)   Qualora la pubblicazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è possibile derogare alla pubblicazione in base ad una valutazione caso per caso.

Articolo 13

Abrogazione

1)   La decisione 95/320/CE è abrogata.

2)   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Decisione 95/320/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14).

(2)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(3)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(4)  Decisione 2009/985/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativa alla nomina per un nuovo mandato dei membri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 98).

(5)  COM(2002) 713 def. dell’11 dicembre 2002.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione. Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti.

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Tali deroghe sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.


ORIENTAMENTI

4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/23


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 novembre 2013

che modifica l’indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività

(BCE/2013/45)

(2014/114/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto il terzo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1 e 30.6 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 30.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), alla Banca centrale europea (BCE) sono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire.

(2)

Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE può gestire alcune delle proprie attività attraverso le BCN dell’area dell’euro ed avvalersi di una BCN dell’area dell’euro per eseguire alcune delle proprie operazioni. Di conseguenza, la BCE ritiene che le BCN dell’area dell’euro debbano gestire le riserve in valuta ad essa conferite in qualità di suoi rappresentanti.

(3)

L’indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (1), stabilisce che ogni BCN dell’area dell’euro può: a) partecipare nella gestione operativa delle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE; o b) astenersi da tale gestione o unirsi, per tale gestione, a una o più altre BCN dell’area dell’euro. Tuttavia, l’indirizzo BCE/2008/5 non prevede espressamente che una BCN dell’area dell’euro possa richiedere alla BCE o a una o più altre BCN dell’area dell’euro di assumere, per suo conto, determinati compiti inerenti a tale gestione.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare l’indirizzo BCE/2008/5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 2, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2008/5 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni BCN dell’area dell’euro ha il diritto di partecipare alla gestione operativa delle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE. Una BCE dell’area dell’euro può decidere di: a) astenersi da tale gestione o b) unirsi, per tale gestione, a una o più altre BCN dell’area dell’euro. Se una BCN dell’area dell’euro decide di astenersi da tale gestione, le altre BCN dell’area dell’euro gestiscono le attività che altrimenti sarebbero state gestite dalla BCN dell’area dell’euro che si è astenuta. Una BCN dell’area dell’euro ha inoltre facoltà di richiedere alla BCE o a un’altra BCN dell’area dell’euro di assumere determinati compiti inerenti alla gestione delle riserve in valuta trasferite alla BCE, pur continuando ad esercitarne altri. La BCE e la BCN dell’area dell’euro interessata sono libere di accogliere o rigettare tale richiesta.»

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN dell’area dell’euro.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN dell’area dell’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 63.