ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.057.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 57

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
27 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 182/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea

7

 

*

Regolamento (UE) n. 185/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( 1 )

21

 

*

Regolamento (UE) n. 186/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metiocarb ( 1 )

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

DECISIONI

 

 

2014/106/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (BCE/2013/54)

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 182/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese richiedente, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). A tale scopo il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del suddetto regolamento e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Deve inoltre accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2)

Ogni paese beneficiario dell’SPG che intende beneficiare dell’SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le proprie riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell’articolo 290 del TFUE per definire e modificare l’allegato III, al fine di concedere l’SPG+ inserendo il paese richiedente nell’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+.

(4)

La Commissione ha ricevuto una domanda dalla Repubblica di El Salvador, dalla Repubblica del Guatemala e dalla Repubblica di Panama.

(5)

La Commissione ha esaminato le domande presentate conformemente al disposto dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che i suddetti paesi soddisfano i criteri di ammissibilità. Occorre quindi concedere a tali paesi l’SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(6)

La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controllerà l’attuazione effettiva da parte dei paesi beneficiari, nonché la cooperazione con gli organi di controllo competenti, in conformità dell’articolo 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono inseriti nelle colonne B e A, rispettivamente, dell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012

«El Salvador

SV

Guatemala

GT

Panama

PA»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 183/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 110, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce le rettifiche di valore su crediti come l’importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile ma non contiene norme specifiche per determinare quali siano le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche.

(2)

Occorre prevedere norme per quanto riguarda la determinazione degli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti che riflettono perdite esclusivamente correlate al rischio di credito. È necessario limitare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri agli importi che hanno ridotto il capitale primario di classe 1 (CET1) dell’ente.

(3)

Le perdite esclusivamente correlate al rischio di credito riconosciuto ai sensi della disciplina contabile applicabile nell’esercizio in corso dovrebbero essere rilevate come rettifiche di valore su crediti purché l’ente ne riconosca l’effetto nel CET1. Ciò si applica ai casi in cui tali perdite per riduzione di valore registrate nel corso di un esercizio si verificano nonostante gli utili intermedi complessivi durante l’esercizio o a fine esercizio non approvati in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel caso in cui il loro riconoscimento come rettifiche di valore su crediti influisca sui valori dell’esposizione o sul capitale di classe 2 prima che sul CET1. Quanto alle perdite provvisorie di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la rettifica non è necessaria nella misura in cui le perdite relative all’esercizio in corso ai sensi dello stesso articolo sono immediatamente dedotte dal CET1.

(4)

Alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 relative alle rettifiche di valore su crediti si riferiscono in maniera esplicita a elementi fuori bilancio. Qualora non venga fatta tale distinzione, le disposizioni pertinenti si applicano sia agli elementi in bilancio che a quelli fuori bilancio.

(5)

Occorre stabilire norme per quanto concerne le perdite esclusivamente correlate al rischio di credito rilevate ai sensi della disciplina contabile applicabile portate in riduzione del capitale primario di classe 1 dell’ente. Occorre che tali norme riguardino le riduzioni e le rettifiche di valore relative ad attività finanziarie o gli accantonamenti per elementi fuori bilancio, nella misura in cui riflettono perdite esclusivamente correlate al rischio di credito e purché siano rilevate nel conto profitti e perdite secondo la disciplina contabile applicabile. Qualora le perdite si riferiscano a strumenti finanziari valutati al valore equo, occorre che le norme coprano anche gli importi rilevati come riduzioni di valore nell’ambito della disciplina contabile applicabile o rettifiche analoghe effettuate, purché riflettano perdite relative al deterioramento o al peggioramento della qualità creditizia dell’attività o del portafoglio di attività. Non è opportuno in questo momento regolamentare altri importi che non implicano una riduzione del valore di uno strumento finanziario ai sensi della disciplina contabile applicabile o che non riflettono un concetto di natura analoga, sebbene tali variazioni possano contenere una componente di rischio di credito.

(6)

Al fine di assicurare la piena copertura del calcolo è necessario assegnare ogni importo pertinente ai fini elencati nell’articolo 110, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) o a quello delle rettifiche di valore su crediti specifiche (rettifiche di valore su crediti specifiche).

(7)

In merito all’individuazione degli importi che possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche, l’unico criterio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 è che le rettifiche di valore su crediti specifiche non possono essere incluse nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, ai sensi dell’articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, la distinzione degli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche o delle rettifiche di valore su crediti generiche deve essere effettuata in linea con i criteri per individuare cosa può essere incluso nel capitale di classe 2.

(8)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 riprende le norme, concordate a livello internazionale, del terzo quadro normativo bancario internazionale emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Basilea III») (2). È pertanto opportuno che anche le norme sulle rettifiche di valore su crediti siano coerenti con il quadro di Basilea, secondo il quale uno dei criteri di distinzione tra le rettifiche di valore su crediti generiche e le rettifiche di valore su crediti specifiche consiste nel fatto che gli accantonamenti generali o le riserve generali per perdite su crediti sono «liberamente disponibili per fronteggiare perdite che dovessero concretizzarsi successivamente». Secondo Basilea III, gli accantonamenti o le riserve per perdite su crediti detenuti a copertura di perdite future e non quantificabili nel presente sono liberamente disponibili per fronteggiare perdite derivanti dal rischio di credito che dovessero concretizzarsi successivamente e possono essere pertanto rilevati nel capitale di classe 2. Inoltre, occorre che gli importi inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche siano liberamente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare tali perdite, almeno nella prospettiva della situazione di crisi (gone-concern), nella quale in caso di insolvenza è il capitale ad assorbire le perdite prima che vengano intaccati i depositi.

(9)

Dovrebbe essere possibile applicare le norme in questo ambito indipendentemente dalla disciplina contabile applicabile. Tuttavia, al fine di consentire agli enti di distinguere secondo modalità comuni tra le rettifiche di valore su crediti specifiche e le rettifiche di valore su crediti generiche, occorre prevedere criteri per il trattamento delle perdite correlate al rischio di credito nell’ambito di una disciplina contabile applicabile per ogni tipologia di rettifica di valore su crediti. Sebbene il trattamento delle perdite esclusivamente correlate al rischio di credito riconosciuto nelle discipline contabili applicabili dipenda dal rispetto di tali criteri, la maggior parte degli importi dovrebbe essere normalmente classificata come rettifiche di valore su crediti specifiche, considerata la natura restrittiva dei criteri relativi alle rettifiche di valore su crediti generiche.

(10)

I principi contabili internazionali sono soggetti a revisioni che potrebbero comportare modifiche ai criteri utilizzati per distinguere tra le rettifiche di valore su crediti specifiche e le rettifiche di valore su crediti generiche. Alla luce delle discussioni in corso, in particolare per quanto riguarda i modelli di riduzione del valore, sembrerebbe prematuro anticipare tale modello nei criteri per le rettifiche di valore su crediti.

(11)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 richiede l’individuazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per una singola esposizione. È pertanto necessario stabilire il trattamento delle rettifiche di valore su crediti specifiche che riflettono perdite correlate al rischio di credito di un intero gruppo di esposizioni. Inoltre, è necessario stabilire per quali esposizioni del gruppo debbano essere riconosciute le rettifiche di valore su crediti specifiche e in quale misura. L’assegnazione di porzioni dell’importo derivante dalle rettifiche di valore su crediti specifiche alle esposizioni di un gruppo deve avvenire in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tale scopo, occorre che i valori delle esposizioni siano determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.

(12)

Ai fini della determinazione del default di cui all’articolo 178, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario includere soltanto le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate singolarmente per un’unica esposizione o per un unico debitore, escludendo le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate per interi gruppi di esposizioni. Le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate per interi gruppi di esposizioni non consentono di identificare i debitori delle esposizioni appartenenti a tali gruppi in relazione ai quali si ritiene che si sia verificato un evento di default. In particolare, l’esistenza di rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate per un gruppo di esposizioni non costituisce una ragione sufficiente per stabilire se si sono verificati eventi di default per ciascun debitore o per ciascuna esposizione appartenente al gruppo.

(13)

Occorre che gli enti siano in grado di dimostrare in che modo vengono applicati i criteri per distinguere tra le rettifiche di valore su crediti specifiche e le rettifiche di valore su crediti generiche nel contesto della disciplina contabile applicabile. Essi dovrebbero pertanto documentare tale processo.

(14)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’Autorità bancaria europea alla Commissione.

(15)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in conformità all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha chiesto il parere del gruppo di parti interessate al settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Individuazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi degli articoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Ai fini del presente regolamento, gli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ad opera di un ente sono uguali a tutti gli importi portati in riduzione del capitale primario di classe 1 dell’ente al fine di riflettere le perdite esclusivamente connesse al rischio di credito in conformità alla disciplina contabile applicabile e rilevate in quanto tali nel conto profitti e perdite, indipendentemente dal fatto che derivino da riduzioni di valore, rettifiche di valore o accantonamenti per elementi fuori bilancio.

Gli importi generati a norma del primo comma e rilevati durante l’esercizio possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche unicamente se i rispettivi importi sono stati dedotti dal capitale primario di classe 1 dell’ente, in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso di utili intermedi o di fine esercizio non approvati ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di tale regolamento, tramite una corrispondente riduzione immediata del capitale primario di classe 1 per la determinazione dei fondi propri.

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi dall’ente nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) se soddisfano entrambi i criteri seguenti:

a)

sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate;

b)

riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l’ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore di perdite.

3.   Tutti gli altri importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche (rettifiche di valore su crediti specifiche).

4.   Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, l’ente include le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche:

a)

le perdite rilevate al fine di coprire perdite di portafoglio medie più alte registrate negli ultimi anni sebbene al momento non si disponga di prove attestanti eventi generatori di perdite in grado di giustificare il livello di perdite rilevato in passato;

b)

le perdite in relazione alle quali l’ente non è a conoscenza di alcun deterioramento creditizio connesso a un gruppo di esposizioni ma per le quali sia statisticamente probabile un certo grado di inadempienza nei pagamenti sulla base di esperienze passate.

5.   L’ente include sempre le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al paragrafo 3:

a)

le perdite rilevate nel conto profitti e perdite in relazione a strumenti misurati al valore equo che comportano una riduzione di valore connessa al rischio di credito ai sensi della disciplina contabile applicabile;

b)

le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un’esposizione individuale significativa o su esposizioni che non sono individualmente significative, valutate singolarmente o collettivamente;

c)

le perdite per le quali l’esperienza passata, calibrata sui dati attualmente osservabili, indica che esse si sono effettivamente verificate sebbene l’ente non sia ancora in grado di stabilire quale esposizione ha subito tali perdite.

Articolo 2

Assegnazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per un gruppo di esposizioni alle esposizioni del gruppo

1.   Se una rettifica di valore su crediti specifica riflette perdite correlate al rischio di credito di un gruppo di esposizioni, gli enti assegnano tale rettifica di valore su crediti specifica a tutte le singole esposizioni del gruppo in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.

2.   Ai fini del trattamento delle perdite attese di cui all’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un gruppo di esposizioni non in stato di default, gli enti non sono tenuti ad assegnare una rettifica di valore su crediti specifica alle singole esposizioni del gruppo.

3.   Se una rettifica di valore su crediti specifica si riferisce a un gruppo di esposizioni i cui requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono calcolati in parte con il metodo standardizzato e in parte con il metodo basato sui rating interni, l’ente assegna tale rettifica di valore su crediti specifica al gruppo di esposizioni trattate in base a ognuno dei metodi, in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del gruppo prima di adottare le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.

4.   Nell’assegnare le rettifiche di valore su crediti specifiche alle esposizioni, gli enti assicurano che la stessa porzione non venga assegnata due volte, a esposizioni diverse.

Articolo 3

Calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013

Al fine della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti specifiche correlate a un’esposizione come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione oppure come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnati dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 4

Calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti generiche totali relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese come la somma degli importi identificati come rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell’articolo 1 del presente regolamento, che l’ente ha assegnato conformemente all’articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, il totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese è pari alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b), escluse le esposizioni in stato di default:

a)

gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di una singola esposizione;

b)

gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di un gruppo di esposizioni e che sono stati assegnati ai sensi dell’articolo 2.

3.   Le rettifiche di valore su crediti specifiche totali correlate a un’esposizione in stato di default sono calcolate come la somma di tutti gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione o come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnate dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 5

Calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche per i requisiti di fondi propri ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti specifiche sono calcolate come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative al rischio di credito di un’unica esposizione o di un unico debitore.

Articolo 6

Documentazione

Gli enti documentano l’individuazione e il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 184/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché esse riguardano tutte i requisiti per la preparazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». Al fine di garantire la coerenza interna di tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrà essere simultanea, nonché di facilitare una visione completa e un accesso uniforme da parte dei cittadini dell'Unione, è auspicabile includere nel presente atto di esecuzione disposizioni relative a categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», poiché la procedura di consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la stessa prevista per le altre disposizioni rientranti nel presente atto di esecuzione, mentre le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» sono soggette a una procedura diversa.

(2)

A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi.

(3)

Le modalità di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione vanno considerate distinte da quelle stabilite per gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità competenti a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono oggetto di un altro atto di esecuzione. Al fine di garantire una maggiore qualità delle informazioni relative all'attuazione dei programmi operativi, una migliore utilità del sistema e semplificazione, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio.

(4)

È necessario precisare i principi, nonché le norme applicabili in materia di funzionamento del sistema per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.

(5)

Al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e, nel contempo, di assicurare l'efficace ed efficiente scambio elettronico di informazioni, è necessario stabilire le caratteristiche tecniche per il sistema.

(6)

Gli Stati membri e la Commissione devono avere inoltre la possibilità di codificare e trasferire i dati in due modi diversi, da precisare. È altresì necessario prevedere norme in caso di forza maggiore, che ostacolerebbe l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, per garantire che sia gli Stati membri che la Commissione possano continuare a scambiarsi informazioni utilizzando metodi alternativi.

(7)

Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni. Pertanto occorre stabilire norme in materia di sicurezza.

(8)

Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi. Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è necessario specificare categorie comuni di intervento per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni coerenti sull'impiego previsto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché informazioni sulla dotazione e la spesa cumulativa del FESR, per categoria e numero di interventi nel corso del periodo di applicazione di un programma. L'obiettivo è permettere alla Commissione di informare le altre istituzioni dell'Unione e i cittadini dell'Unione in modo adeguato circa l'impiego del FESR.

(10)

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono in linea con l'articolo 150, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento europeo per i fondi strutturali e i fondi di investimento istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha espresso un parere in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i fondi SIE

SISTEMA DI SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

(a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Articolo 1

Istituzione del sistema di scambio elettronico di dati

La Commissione istituisce un sistema di scambio elettronico di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati

1.   Il sistema di scambio elettronico di dati (di seguito «SFC2014») contiene almeno le informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1299/2013, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il «regolamento FEAMP»).

2.   Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati strutturati») non possono essere sostituite da dati non strutturati, compreso l'uso di collegamenti ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato membro trasmette le stesse informazioni sotto forma di dati strutturati e di dati non strutturati, in caso di incongruenze si utilizzano i dati strutturati.

Articolo 3

Funzionamento di SFC2014

1.   La Commissione, le autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità, inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.

2.   Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC 2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.

3.   Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che regionale, una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014, incaricate di:

a)

identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

b)

informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

c)

verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

d)

chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

e)

segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

f)

garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;

g)

prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;

h)

informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

4.   Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

Le informazioni trattate mediante SFC 2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Caratteristiche di SFC2014

Al fine di garantire l'efficiente ed efficace scambio elettronico di informazioni, SFC2014 presenta le seguenti caratteristiche:

a)

moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;

b)

calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

c)

controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

d)

segnalazioni di allarme generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2014 della possibilità di eseguire o non eseguire determinate azioni;

e)

verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

f)

disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma operativo.

Articolo 5

Trasmissione di dati tramite SFC2014

1.   SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014.

2.   La data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa è considerata la data di presentazione del documento in questione.

3.   In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2014 o della mancanza di collegamento con SFC 2014 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea utilizzando i modelli e i formati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

Quando il sistema di scambio elettronico cessa di malfunzionare, il collegamento a tale sistema è ristabilito o viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in forma cartacea anche in SFC2014.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, la data del timbro postale è considerata la data di presentazione del documento in questione.

Articolo 6

Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014

1.   La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014 applicabile al personale che utilizza SFC2014 in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare della decisione C(2006) 3602 della Commissione (11) e le relative norme di attuazione. La Commissione designa una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2014.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni europee (ad eccezione della Commissione) che hanno ricevuto i diritti di accesso a SFC2014 rispettano i termini e le condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri e la Commissione attuano e garantiscono l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per tutelare i dati conservati e trasmessi tramite SFC2014.

4.   Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, che regolamentano l'accesso a SFC2014 e l'introduzione automatica dei dati nel sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Queste politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale possono fare riferimento ad altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in materia di sicurezza informatica si applichino a tutte le autorità che utilizzano SFC2014.

5.   Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale contemplano:

a)

gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, in caso di applicazione di uso diretto;

b)

in presenza di sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014, attraverso un'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2014.

Ai fini del primo comma, lettera b), sono contemplati i seguenti aspetti, a seconda dei casi:

a)

sicurezza fisica;

b)

supporti di dati e controllo degli accessi;

c)

controllo della conservazione;

d)

accesso e controllo delle password;

e)

monitoraggio;

f)

interconnessione con SFC2014;

g)

infrastrutture di comunicazione;

h)

gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante l'impiego e dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

i)

gestione degli incidenti.

6.   Tali politiche relative alla sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale si basano su una valutazione dei rischi e le misure descritte sono proporzionali ai rischi individuati.

7.   I documenti che definiscono le politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

8.   Gli Stati membri designano, a livello nazionale o regionale, una o più persone responsabili del mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale. Tale o tali persone fungono da punto di contatto con la o le persone designate dalla Commissione di cui all'articolo 6,paragrafo 1, del presente regolamento.

9.   Sia la politica in materia di sicurezza informatica SFC che le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale sono aggiornate in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. In ogni caso, esse sono riesaminate su base annuale per garantire che continuino a fornire una risposta adeguata.

CAPO II

Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1299/2013

NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO

(a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1299/2013)

Articolo 7

Categorie di intervento per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

(7)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e del regolamento (UE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

(10)  Direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11)  Decisione C(2006) 3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea [«Commission Decision C(2006) 3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission», disponibile solo in EN, FR. DE].


ALLEGATO

Nomenclatura delle categorie di intervento per il Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

TABELLA 1:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

1.   CAMPO DI INTERVENTO

I.   Investimento produttivo:

001

Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese («PMI»)

002

Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese

003

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio

004

Investimenti produttivi collegati alla cooperazione tra grandi imprese e PMI per sviluppare prodotti e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC») e del commercio elettronico e per stimolare la domanda di TIC

II.   Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti:

 

Infrastrutture energetiche

005

Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)

006

Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione TEN-E)

007

Gas naturale

008

Gas naturale (TEN-E)

009

Energie rinnovabili: eolica

010

Energie rinnovabili: solare

011

Energie rinnovabili: biomassa

012

Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e marina) e integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio, l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno rinnovabile)

013

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

014

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

015

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)

016

Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento

 

Infrastrutture ambientali

017

Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione, di smistamento e di riciclaggio)

018

Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il trattamento meccanico-biologico, il trattamento termico, l'incenerimento e la discarica)

019

Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

020

Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione)

021

Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa la gestione dei bacini idrografici, approvvigionamento idrico, specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e riduzione delle perdite)

022

Trattamento delle acque reflue

023

Misure ambientali volte a ridurre e/o evitare le emissioni di gas a effetto serra (incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas metano e il compostaggio)

 

Infrastrutture di trasporto

024

Ferrovie (rete centrale RTE-T)

025

Ferrovie (rete globale RTE-T)

026

Altre reti ferroviarie

027

Infrastrutture ferroviarie mobili

028

Autostrade e strade RTE-T — rete centrale (nuova costruzione)

029

Autostrade e strade RTE-T — rete globale (nuova costruzione)

030

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali RTE-T (nuova costruzione)

031

Altre strade nazionali e regionali (nuova costruzione)

032

Strade di accesso locali (nuova costruzione)

033

Strade ricostruite o migliorate RTE-T

034

Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

035

Trasporti multimodali (RTE-T)

036

Trasporti multimodali

037

Aeroporti (RTE-T) (1)

038

Altri aeroporti (1)

039

Porti marittimi (RTE-T)

040

Altri porti marittimi

041

Vie navigabili interne e porti (RTE-T)

042

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

 

Trasporti sostenibili

043

Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)

044

Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione della domanda, sistemi di pedaggio, i sistemi di informazione e il controllo del monitoraggio informatico)

 

Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

045

TIC: rete principale/rete di backhaul

046

TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

047

TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

048

TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

III.   Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti:

049

Infrastrutture didattiche per l'istruzione terziaria

050

Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

051

Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)

052

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

053

Infrastrutture per la sanità

054

Infrastrutture edilizie

055

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale

IV.   Sviluppo del potenziale endogeno:

 

Ricerca e sviluppo e innovazione

056

Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

057

Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

058

Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

059

Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)

060

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete

061

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete

062

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

063

Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

064

Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)

065

Infrastrutture di ricerca e innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

 

Sviluppo delle imprese

066

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

067

Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)

068

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

069

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

070

Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese

071

Sviluppo e promozione di imprese specializzate nella fornitura di servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici (compreso il sostegno a tali servizi)

072

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

073

Sostegno alle imprese sociali (PMI)

074

Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI

075

Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI

076

Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI

077

Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI

 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) - stimolo della domanda, applicazioni e servizi

078

Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la sicurezza informatica, le misure relative alla fiducia e alla riservatezza, la giustizia elettronica e la democrazia elettronica)

079

Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati aperti e-culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il turismo elettronico)

080

Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, apprendimento per via elettronica e istruzione online, alfabetizzazione digitale

081

Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona salute nonché servizi e applicazioni per la sanità elettronica (compresa la teleassistenza e la domotica per categorie deboli)

082

Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i «laboratori viventi», gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)

 

Ambiente

083

Misure per la qualità dell'aria

084

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

085

Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture «verdi»

086

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

087

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile e sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi

088

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

089

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

090

Piste ciclabili e percorsi pedonali

091

Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali

092

Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici

093

Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici

094

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico

095

Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici

 

Altro

096

Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di iniziative inerenti all'asse «capacità istituzionale» del FSE

097

Iniziative di sviluppo locale nelle zone urbane e rurali realizzate dalla collettività

098

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

099

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

100

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

101

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire la corretta attuazione della componente FESR dell'operatività e ad essa direttamente collegate)

V.   Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori:

102

Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori

103

Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della «garanzia per i giovani»

104

Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese creative

105

Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore

106

Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

107

Invecchiamento attivo e in buona salute

108

Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate

VI.   Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione:

109

Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità

110

Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

111

Lotta contro tutte le forme di discriminazione e promozione delle pari opportunità

112

Miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale

113

Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro

114

Strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività

VII.   Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:

115

Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione

116

Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati

117

Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite

118

Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

VIII.   Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione:

119

Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore regolamentazione e la good governance

120

Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

IX.   Assistenza tecnica:

121

Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

122

Valutazione e studi

123

Informazione e comunicazione


TABELLA 2:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «FORME DI FINANZIAMENTO»

2.   FORME DI FINANZIAMENTO

01

Sovvenzione a fondo perduto

02

Sovvenzione rimborsabile

03

Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente

04

Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente

05

Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente

06

Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente

07

Premio


TABELLA 3:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TERRITORIO»

3.   TIPO DI TERRITORIO

01

Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)

02

Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

03

Aree rurali (scarsamente popolate)

04

Macro area di cooperazione regionale

05

Cooperazione tra aree di programmi nazionali o regionali nel contesto nazionale

06

Cooperazione transnazionale FSE

07

Non pertinente


TABELLA 4:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE»

4.   MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE

01

Investimento territoriale integrato - urbano

02

Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile

03

Investimento territoriale integrato - altro

04

Altri approcci integrati allo sviluppo rurale sostenibile

05

Altri approcci integrati allo sviluppo urbano/rurale sostenibile

06

Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività

07

Non pertinente


TABELLA 5:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «OBIETTIVO TEMATICO»

5.   OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione)

01

Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

02

Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime

03

Promozione della competitività delle piccole e medie imprese

04

Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

05

Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi

06

Preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse

07

Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

08

Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori

09

Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione

10

Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

11

Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione

12

Non applicabile (esclusivamente assistenza tecnica)


TABELLA 6:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTIVITÀ ECONOMICA»

6.   ATTIVITÀ ECONOMICA

01

Agricoltura e foreste

02

Pesca e acquacoltura

03

Industrie alimentari e delle bevande

04

Industrie tessili e dell'abbigliamento

05

Fabbricazione di mezzi di trasporto

06

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

07

Altre industrie manifatturiere non specificate

08

Edilizia

09

Industria estrattiva (compresa l'estrazione di materiali per la produzione di energia)

10

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

11

Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

12

Trasporti e stoccaggio

13

Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le attività connesse

14

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

15

Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

16

Attività finanziarie e assicurative

17

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

18

Pubblica amministrazione

19

Istruzione

20

Attività dei servizi sanitari

21

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

22

Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici

23

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

24

Altri servizi non specificati


TABELLA 7:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «UBICAZIONE»

7.   UBICAZIONE (2)

Codice

Ubicazione

 

Codice della regione o dell'area in cui è ubicata o è effettuata l'operazione, come stabilito nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)


(1)  Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurne l'impatto negativo sull'ambiente.

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/21


REGOLAMENTO (UE) N. 185/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2014

che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) e i), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafi 5 e 6, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) e h), l’articolo 27, secondo comma, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 3, l’articolo 40, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l’articolo 48, paragrafo 8, lettera a) e l’articolo 48, paragrafo 8, secondo comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua bulgara del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3) contiene un errore che va corretto. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(2)

Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua bulgara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.


27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/22


REGOLAMENTO (UE) N. 186/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin il regolamento (UE) n. 823/2013 della Commissione (2) ha rinviato al 31 luglio 2016 la scadenza del periodo di approvazione fissato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) affinché i richiedenti possano dare il preavviso di tre anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive etossisulforon, oxadiargil e warfarin che rispetti il periodo di preavviso di tre anni.

(3)

In assenza di siffatte domande, è opportuno stabilire la data di scadenza alla prima data possibile dopo la data originaria di scadenza fissata prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 823/2012.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 823/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 823/2012

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 823/2012 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

31 luglio 2016, per quanto riguarda le sostanze attive: etofumesato (voce 29), imazamox (voce 41), oxasulfuron (voce 42), foramsulfuron (voce 44), ciazofamid (voce 46), linuron (voce 51), pendimetalin (voce 53), triflossistrobina (voce 59), carfentrazone etile (voce 60), mesotrione (voce 61), fenamidone (voce 62) e isoxaflutole (voce 63);»

b)

è aggiunto il punto 4 seguente:

«4)

31 marzo 2014, per quanto riguarda le sostanze attive: etossisulfuron (voce 43), oxadiargil (voce 45) e warfarin (voce 120).»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metiocarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/5/CE della Commissione (2) ha incluso il metiocarb come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale il metiocarb è stato inserito in tale allegato, fornisca informazioni supplementari di conferma sul rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio.

(2)

Le sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio.

(4)

Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 5 aprile 2011 esso ha presentato agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») la propria valutazione sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione.

(5)

La Commissione ha consultato l’Autorità, la quale ha espresso il suo parere circa la valutazione dei rischi del metiocarb in data 1o giugno 2012 (5). Il progetto di relazione di valutazione, l’addendum e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il testo finale è stato stilato il 13 dicembre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al metiocarb.

(6)

Sulla scorta delle informazioni integrative presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le prescritte ulteriori informazioni di conferma non fossero state fornite.

(7)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al metiocarb.

(8)

La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile escludere un rischio elevato per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, anche nell’eventualità in cui fossero adottate ulteriori misure di attenuazione dei rischi.

(9)

Si conferma che la sostanza attiva metiocarb deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di impedire l’esposizione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, è opportuno limitare ulteriormente gli usi di tale sostanza attiva e revocarne l’uso come molluschicida.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

Occorre concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metiocarb.

(12)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb tale periodo termina al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metiocarb come sostanza attiva entro il 19 settembre 2015.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade non oltre il 19 settembre 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb (GU L 35 dell’8.2.2007, pag. 11).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance methiocarb» (Conclusioni sull’esame inter pares della valutazione del rischio di dati di conferma forniti per quanto riguarda la sostanza attiva metiocarb come antiparassitario), EFSA Journal 2012;10(6):2758. [14 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2758. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 148, metiocarb, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituito da quanto segue:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente nel trattamento delle sementi e insetticida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e devono garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, garantendo che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

alla sicurezza degli operatori e degli astanti, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

all’esposizione dei consumatori mediante la dieta alimentare.»


27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 188/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

54,9

TN

71,0

TR

99,2

ZZ

75,0

0707 00 05

EG

182,1

JO

188,1

MA

114,7

TR

155,9

ZZ

160,2

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

29,5

TR

103,8

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

53,5

IL

67,5

MA

48,5

TN

52,2

TR

69,8

ZA

63,5

ZZ

59,2

0805 20 10

IL

133,5

MA

91,9

TR

110,6

ZZ

112,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

140,9

MA

107,5

PK

46,0

TR

72,8

US

122,9

ZZ

98,0

0805 50 10

EG

57,3

TR

60,0

ZZ

58,7

0808 10 80

CN

115,6

MK

30,8

US

157,0

ZZ

101,1

0808 30 90

AR

132,9

CL

195,7

CN

53,3

TR

146,4

US

197,4

ZA

99,1

ZZ

137,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/29


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2013

sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3

(BCE/2013/54)

(2014/106/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue

(1)

L’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

La BCE ha adottato la Decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro (2), che istituisce una procedura di accreditamento di sicurezza per accertare se i fabbricanti rispettano i requisiti di sicurezza minimi stabiliti dalla BCE per la produzione, l’elaborazione, la custodia e il trasporto delle banconote in euro e delle loro componenti, nonché dei relativi altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto o divulgazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro o concorrere alla produzione contraffatta di banconote in euro o loro componenti. Inoltre, la Decisione BCE/2008/3 ha previsto una procedura per garantire la costante osservanza dei requisiti di sicurezza menzionati.

(3)

La BCE ha adottato la Decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (3), al fine di garantire che solo i fabbricanti che soddisfano i requisiti minimi di qualità stabiliti dalla BCE per la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro siano accreditati a produrle.

(4)

Conformemente agli articoli 9 e 11 del trattato, la BCE ha adottato la Decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (4), al fine di garantire che solo i fabbricanti che rispettano i requisiti minimi stabiliti dalla BCE in materia di ambiente, salute e sicurezza siano accreditati per svolgere l’attività di produzione delle banconote in euro.

(5)

Sulla scorta dell’esperienza acquisita dalla BCE nell’applicazione delle Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8, è necessario mettere in atto un efficiente sistema unico di accreditamento, al fine di evitare il prodursi di discrepanze sostanziali e procedurali nell’applicazione delle predette decisioni, quali eccessive difformità nella validità degli accreditamenti, nelle relative procedure e nella terminologia.

(6)

Al fine di affrontare tali problematiche e ridurre gli oneri amministrativi dei fabbricanti, è necessario introdurre un sistema unico di accreditamento che: a) consenta di valutare il rispetto, da parte dei fabbricanti, dei pertinenti obblighi in materia di sicurezza, qualità, ambiente, salute e sicurezza stabiliti dalla BCE; b) valuti il rispetto di tali obblighi sulla base di una procedura di ispezione armonizzata; c) preveda sanzioni appropriate e proporzionate, comprese sanzioni pecuniarie, nel caso di inosservanza degli obblighi in questione; e d) assicuri che gli elementi di sicurezza dell’euro possano essere consegnati esclusivamente alle BCN e alle future BCN dell’Eurosistema, su decisione del Consiglio direttivo, ad altri fabbricanti accreditati e/o alla BCE.

(7)

Il nuovo sistema unico di accreditamento dovrebbe fondarsi su una procedura di valutazione in più fasi, volta ad accertare se un fabbricante che intende ottenere l’accreditamento soddisfa integralmente i vari profili dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento, stabiliti dalla presente decisione.

(8)

Al fine di agevolare tale valutazione, compreso ogni successivo accertamento relativo alla perdurante osservanza degli obblighi, è necessario introdurre un regime semplificato per le ispezioni, che consenta alla BCE di condurre ispezioni in loco e a distanza.

(9)

Al fine di evitare l’attuale molteplicità di distinti accreditamenti, occorre prevedere la concessione di un unico accreditamento provvisorio, convertibile in un unico accreditamento allorché il fabbricante interessato abbia dimostrato di rispettare tutti gli requisiti inerenti all’accreditamento, anche durante la produzione, a seguito di un ordine ufficiale da parte di un fabbricante accreditato, della BCE o di una BCN, conformemente al suo accreditamento provvisorio.

(10)

Al fine di conservare la flessibilità del processo di accreditamento, la BCE dovrebbe godere di discrezionalità nell’organizzazione delle fasi di valutazione in riferimento alla richiesta di avvio della procedura di accreditamento provvisorio.

(11)

Ai fini di assicurare una migliore gestione della procedura di accreditamento, un accreditamento provvisorio e un accreditamento dovrebbero avere validità permanente, salvo che si constati che il fabbricante non rispetta i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento. Nella medesima ottica, la BCE è competente a convertire un accreditamento provvisorio in un accreditamento allorché il fabbricante interessato abbia prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o elementi dell’euro, a seguito di un ordine ufficiale da parte della BCE o di un BCN, per un periodo ininterrotto di 36 mesi. La BCE ha altresì competenza a declassare, di propria iniziativa, un accreditamento in un accreditamento provvisorio, allorché il fabbricante non abbia prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o elementi dell’euro per un periodo ininterrotto di 36 mesi.

(12)

Di conseguenza, è necessario abrogare le Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8 e sostituirle con la presente decisione. Al fine di assicurare un’agevole transizione dal presente regime di accreditamento al sistema di accreditamento unico di cui alla presente decisione, è opportuno prevedere un periodo di transizione di un anno, a decorrere dall’adozione della presente decisione. Ciò consentirà ai fabbricanti che beneficiano di distinti accreditamenti di sicurezza, di qualità, ambientali e in materia di salute e sicurezza, di adottare le misure necessarie a uniformarsi ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui alla presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1.

per «elementi dell’euro» si intendono le banconote in euro, le banconote in euro parzialmente stampate, nonché la carta, l’inchiostro, la lamina metallizzata e il filo impiegati per la produzione delle banconote in euro o delle banconote in euro parzialmente stampate;

2.

per «attività inerente agli elementi dell’euro» si intende la produzione di elementi dell’euro;

3.

per «elementi di sicurezza dell’euro» si intendono gli elementi elencati nei requisiti sostanziali di sicurezza, comprese le banconote in euro: a) in circolazione; b) in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in euro in circolazione, o c) ritirate dalla circolazione, unitamente alle loro componenti e alle informazioni ad esse collegate che necessitano di protezione in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento;

4.

per «attività di sicurezza dell’euro» si intende una qualsiasi delle seguenti attività: originazione, produzione, processamento distruzione, stoccaggio, spostamento all’interno del sito di fabbricazione o trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro;

5.

per «originazione» si intende la trasformazione del bozzetto delle banconote in euro in fase di sviluppo in layout, separazione dei colori, elementi grafici e lastre di stampa, nonché la preparazione dei layout e dei prototipi per le componenti proposte in tali bozzetti;

6.

per «fabbricante» si intende un soggetto coinvolto, o che intende essere coinvolto, in una attività di sicurezza dell’euro e/o in un’attività inerente agli elementi dell’euro, fatta eccezione per i soggetti coinvolti, o che intendono essere coinvolti, esclusivamente nel trasporto di elementi di sicurezza dell’euro o nella messa a disposizione di impianti di distruzione specializzati;

7.

per «sito di fabbricazione» si intende qualunque luogo utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per l’originazione, la produzione, il processamento, la distruzione e lo stoccaggio degli elementi di sicurezza dell’euro e/o degli elementi dell’euro;

8.

per «requisiti inerenti all’accreditamento» si intendono i requisiti sostanziali stabiliti dalla BCE, la procedura di accreditamento e i requisiti inerenti all’ubicazione, nonché gli obblighi continuativi stabiliti nella presente decisione che un fabbricante è tenuto ad osservare al fine di ottenere o conservare il proprio accreditamento o accreditamento provvisorio;

9.

«per fabbricante accreditato» si intende un fabbricante che beneficia di accreditamento o di accreditamento provvisorio;

10.

per «requisiti sostanziali» si intendono i pertinenti requisiti di sicurezza, di qualità, ambientali e in materia di salute e sicurezza, come individuati dalla BCE, che un fabbricante è tenuto a soddisfare al fine di poter svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro;

11.

per «misure» si intendono le misure di sicurezza, di qualità, ambientali o in materia di salute e sicurezza adottate da un fabbricante al fine di soddisfare i pertinenti requisiti sostanziali;

12.

per «accreditamento ai sensi del regime previgente» si intende un accreditamento valido, pieno o temporaneo, in particolare di sicurezza, di qualità, ambientale o in materia di salute e sicurezza, concesso dalla BCE a un fabbricante al fine di svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, in conformità alle Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8.

13.

per «decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento» si intendono, collettivamente, le Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8;

14.

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

15.

per «futura BCN dell’Eurosistema» si intende la banca centrale di uno Stato membro con deroga che ha soddisfatto le condizioni previste per l’adozione dell’euro e in relazione al quale è stata adottata una decisione sull’abrogazione della deroga ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato;

16.

per «autorità di certificazione» si intende un’autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di gestione della qualità, i sistemi di gestione ambientale o per la salute e la sicurezza di un fabbricante ed è abilitata a certificare che lo stesso soddisfa i requisiti della serie di norme ISO 9001 o ISO 14000 o OHSAS 18000;

17.

per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo della BCE da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE, come pubblicate sul sito Internet della stessa;

18.

per «ispezione» si intende una procedura di accreditamento volta a valutare l’osservanza, da parte del fabbricante, dei requisiti inerenti all’accreditamento, che può consistere in un’ispezione in loco o in un’ispezione a distanza e si conclude con la redazione di una relazione finale sull’ispezione concernente l’esito di tale valutazione;

19.

per «ispezione in loco» si intende una visita da parte di un gruppo di ispezione della BCE presso un sito di fabbricazione al fine di valutare se le misure adottate presso tale sito rispettano i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento;

20.

per «ispezione a distanza» si intende una valutazione, da parte della BCE, della documentazione fornita da un fabbricante nel quadro di un’ispezione e condotta al di fuori del sito di fabbricazione, al fine di verificare se il fabbricante rispetta i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento;

21.

per «controlli specifici di sicurezza della BCN» si intende lo svolgimento, da parte di una BCN ordinante, di controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto, presso un sito di fabbricazione accreditato, in riferimento a un ordine ufficiale di produzione commissionato a un fabbricante accreditato in conformità all’articolo 11;

22.

per «controlli relativi alle scorte» si intende la visita da parte della BCN ordinante presso il sito di fabbricazione accreditato, al fine di valutare l’accuratezza degli inventari delle scorte degli elementi di sicurezza dell’euro detenuti dal fabbricante in questione;

23.

per «controlli relativi alla distruzione» si intende la visita da parte della BCN ordinante presso il sito di fabbricazione accreditato, al fine di monitorare la distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro e di svolgere controlli relativi alle scorte nel corso della distruzione di elementi di sicurezza dell’euro, in conformità all’articolo 11;

24.

per «controlli relativi al trasporto» si intende la valutazione dell’osservanza dei pertinenti requisiti di sicurezza inerenti al trasporto in riferimento alle misure per il trasporto delle banconote in euro e/o della carta per le banconote in euro adottate da un fabbricante accreditato;

25.

per «produzione» si intende la fabbricazione di elementi di sicurezza dell’euro o di elementi dell’euro conformemente a un ordine ufficiale da parte di un altro fabbricante accreditato, di una BCN o della BCE, ad esclusione della fabbricazione a fini di ricerca e sviluppo e di test, se il prodotto finale non è destinato all’emissione, e ad eccezione della fabbricazione per le scorte interne.

Articolo 2

Principi generali in materia di accreditamento

1.   Un fabbricante può svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro in riferimento a elementi di sicurezza dell’euro e/o a elementi dell’euro esclusivamente presso il sito di fabbricazione in relazione al quale la BCE ha concesso un accreditamento o un accreditamento provvisorio.

2.   Se un fabbricante non ha svolto attività di produzione, la BCE può concedere allo stesso un accreditamento provvisorio per la pertinente attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, in conformità alla procedura stabilita agli articoli 4, 5 e 6.

3.   Un accreditamento provvisorio può essere convertito in un accreditamento se un fabbricante ha superato con successo le relative ispezioni nel corso della produzione, in conformità alle procedure stabilite all’articolo 7.

4.   Se un fabbricante accreditato non ha svolto attività di produzione per un periodo ininterrotto di 36 mesi, la BCE può convertire il suo accreditamento in un accreditamento provvisorio, come specificato all’articolo 8.

5.   Al fine di ottenere e conservare un accreditamento o un accreditamento provvisorio da parte della BCE, un fabbricante è tenuto, a conformarsi, oltre che ai requisiti stabiliti nella presente decisione:

a)

ai pertinenti requisiti sostanziali, che costituiscono requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare e attuare misure più stringenti in materia di sicurezza, qualità, ambiente, salute e sicurezza;

b)

ai seguenti requisiti inerenti all’ubicazione:

i)

salvo che si tratti di una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio; o

ii)

se si tratta di una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea.

6.   Il Comitato esecutivo può, ove ciò sia giustificato dalle circostanze, concedere una deroga relativamente al requisito inerente all’ubicazione di cui al precedente paragrafo 5, lettera b). Se il Comitato esecutivo concede siffatta deroga, esso adduce i motivi alla base di tale decisione.

7.   I fabbricanti che beneficiano di un accreditamento o di un accreditamento provvisorio sono ugualmente idonei a partecipare a gare di appalto.

8.   Un fabbricante accreditato può produrre e/o fornire elementi di sicurezza dell’euro esclusivamente in esecuzione di un ordine commissionato da uno dei seguenti soggetti:

a)

un altro fabbricante accreditato che necessita di elementi di sicurezza dell’euro nell’ambito della propria attività di sicurezza dell’euro;

b)

una BCN;

c)

su decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema; e

d)

la BCE.

9.   Un fabbricante sopporta tutte le spese e le relative perdite in cui è incorso in conseguenza dell’applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Decisioni adottate dal Comitato esecutivo

1.   Il Comitato esecutivo è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante ai sensi dell’articolo 6, degli articoli da 16 a 18 e dell’articolo 20.

2.   Il Comitato esecutivo può decidere di subdelegare a uno o più dei propri membri il potere di concedere accreditamenti provvisori ai sensi dell’articolo 6.

SEZIONE II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Articolo 4

Richiesta di avvio della procedura di accreditamento provvisorio

1.   Un fabbricante che non beneficia di alcun tipo di accreditamento e che intende svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, trasmette per iscritto alla BCE una richiesta di avvio della procedura di accreditamento provvisorio.

2.   Tale richiesta di avvio:

a)

specifica l’attività di sicurezza dell’euro e l’elemento o gli elementi di sicurezza dell’euro e/o l’attività inerente agli elementi dell’euro e l’elemento o gli elementi dell’euro, nonché l’esatto indirizzo del sito di fabbricazione in ordine ai quali è richiesto l’accreditamento;

b)

include una dichiarazione da parte del fabbricante richiedente ai sensi della quale lo stesso si impegna a mantenere riservati i requisiti sostanziali;

c)

reca un impegno scritto del fabbricante a osservare tutte le disposizioni applicabili della presente decisione.

3.   Se un fabbricante chiede di svolgere un’attività inerente agli elementi dell’euro, esso fornisce alla BCE copia dei certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 rilasciati dall’autorità di certificazione competente, attestanti il rispetto, da parte del fabbricante, delle norme pertinenti, presso il sito di fabbricazione interessato dalla futura attività inerente agli elementi dell’euro.

4.   La BCE valuta le informazioni e la documentazione fornita dal fabbricante nel contesto della richiesta di avvio della procedura e, ove necessario, può richiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti.

5.   La BCE può rigettare la richiesta di avvio della procedura se, a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o chiarimenti da parte della BCE ai sensi del paragrafo 4, la domanda rimane incompleta o se il fabbricante non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera b).

Articolo 5

Valutazione preliminare dei requisiti sostanziali

1.   In caso di accettazione della richiesta di avvio della procedura, la BCE fornisce al fabbricante una copia dei requisiti sostanziali pertinenti. Successivamente, la BCE fornisce al fabbricante documenti nei quali lo stesso è tenuto a specificare in che modo le misure da esso adottate si conformano ai requisiti sostanziali pertinenti. Il fabbricante compila e restituisce tali documenti al fine di consentire alla BCE di valutare, in via preliminare, se lo stesso è in grado di soddisfare i requisiti sostanziali pertinenti.

2.   Se un fabbricante che richiede un accreditamento provvisorio per un’attività di sicurezza dell’euro è tenuto, ai sensi del diritto nazionale, a utilizzare impianti di distruzione specializzati, ove tali impianti non siano disponibili presso il sito di fabbricazione, esso è altresì tenuto a fornire informazioni in merito all’impianto di distruzione specializzato che intende utilizzare, comprese informazioni dettagliate e complete relative a:

a)

le pertinenti disposizioni di diritto nazionale e chiarimenti in merito alle ragioni per le quali non è possibile installare impianti di distruzione specializzati presso il sito di fabbricazione;

b)

l’impianto di distruzione specializzato che il fabbricante intende utilizzare;

c)

l’elemento o gli elementi di sicurezza dell’euro che il fabbricante intende distruggere presso l’impianto di distruzione specializzato;

d)

le misure di sicurezza proposte per la protezione dell’elemento o degli elementi di sicurezza dell’euro durante l’intero processo di trasporto da e verso l’impianto e nel corso della distruzione presso l’impianto.

3.   La BCE valuta le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 forniti dal fabbricante e può richiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti. La BCE può rigettare ogni richiesta di accreditamento provvisorio che, a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o chiarimenti da parte della BCE, rimane incompleta o non rispetta le norme di cui al presente articolo.

Articolo 6

Concessione di un accreditamento provvisorio

1.   La BCE può concedere a un fabbricante un accreditamento provvisorio, a condizione che il fabbricante abbia dimostrato, prima dell’avvio di un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, di essersi dotato delle procedure e dell’infrastruttura necessarie a soddisfare i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento presso il sito di fabbricazione.

2.   In conformità all’articolo 9, la BCE conduce ispezioni al fine di valutare se un fabbricante soddisfa tutti i requisiti inerenti all’accreditamento.

3.   Un fabbricante che richiede un accreditamento provvisorio in previsione dello svolgimento di un’attività di sicurezza dell’euro è preliminarmente oggetto di un’ispezione volta a verificare l’osservanza dei requisiti di sicurezza. Sino a che il fabbricante non ha superato con successo l’ispezione di sicurezza, non è condotta alcuna altra ispezione.

Articolo 7

Conversione di un accreditamento provvisorio in un accreditamento

La BCE può convertire l’accreditamento provvisorio di un fabbricante in un accreditamento, a condizione che il fabbricante abbia superato con successo, nel corso della produzione, le pertinenti ispezioni e abbia dimostrato che, nel corso dell’effettivo svolgimento delle pertinenti attività di sicurezza dell’euro e/o inerenti agli elementi dell’euro, si è dotato delle procedure e dell’infrastruttura necessarie e soddisfa in modo efficace i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento presso il sito di fabbricazione.

Articolo 8

Conversione di un accreditamento in un accreditamento provvisorio

La BCE può convertire l’accreditamento di un fabbricante in un accreditamento provvisorio se un fabbricante non ha svolto attività di produzione, nel quadro di un ordine ufficiale da parte della BCE o di una BCN, per un periodo ininterrotto di 36 mesi.

SEZIONE III

ISPEZIONI E CONTROLLI SPECIFICI DI SICUREZZA DELLA BCN

Articolo 9

Ispezioni

1.   La BCE valuta se un fabbricante rispetta tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento mediante ispezioni. Queste possono consistere in ispezioni in loco e/o in ispezioni a distanza.

2.   Le ispezioni a distanza sono condotte in riferimento a qualunque documento fornito dal fabbricante che sia rilevante al fine di valutare l’osservanza, da parte dello stesso, dei requisiti inerenti all’accreditamento.

3.   Le ispezioni in loco mirano a valutare l’osservanza, da parte del fabbricante, dei pertinenti requisiti sostanziali presso il sito di fabbricazione, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza e di qualità. La BCE può decidere di condurre ispezioni in loco ogni qual volta lo reputi necessario, ma almeno ogni 36 mesi con riferimento ai requisiti sostanziali di sicurezza e di qualità, per quanto concerne un’attività inerente agli elementi dell’euro e/o un’attività di sicurezza dell’euro.

4.   Le ispezioni in loco concernenti i requisiti sostanziali di sicurezza e qualità possono essere preannunciate. Le ispezioni in loco relative alla sicurezza e alla qualità che sono state preannunciate hanno inizio alla data fissata di comune accordo dal fabbricante e dalla BCE. Dal momento in cui un fabbricante inizia a svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, le ispezioni in loco relative alla sicurezza e alla qualità possono essere effettuate anche senza preavviso.

5.   Al più tardi 10 giorni lavorativi prima della data in cui deve avere inizio un’ispezione in loco preannunciata, la BCE può fornire al fabbricante una serie di documenti da compilare in vista dell’ispezione. Il fabbricante restituisce tali documenti alla BCE almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio dell’ispezione in loco.

6.   Se il fabbricante è tenuto, ai sensi del diritto nazionale, a utilizzare un impianto di distruzione specializzato, il gruppo per le ispezioni in loco può visitare anche tale impianto, al fine di valutare se le misure proposte dal fabbricante sono sufficienti a proteggere l’integrità degli elementi di sicurezza dell’euro interessati.

Articolo 10

Lettera di constatazione e relazione di ispezione

1.   Se, nel corso dell’ispezione, è rilevata l’inosservanza di uno qualsiasi dei requisiti inerenti all’accreditamento, la BCE invia al fabbricante una lettera di constatazione, in cui specifica il caso o i casi di inosservanza in questione, nei termini seguenti:

a)

entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la relativa ispezione in loco è terminata;

b)

entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della BCE, di qualsiasi documento pertinente nel quadro di un’ispezione a distanza, con particolare riferimento agli obblighi continuativi di cui all’articolo 12;

c)

entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione redatta dalla BCN per la BCE nel caso di svolgimento di controlli specifici di sicurezza della BCN ai sensi dell’articolo 11;

2.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di constatazione, il fabbricante può trasmettere alla BCE, per iscritto, i propri commenti e i dettagli relativi a qualunque misura o miglioria che intende porre in essere in riferimento al contenuto della lettera.

3.   La BCE prepara una bozza di relazione di ispezione entro 25 giorni lavorativi successivi: a) al termine di un ispezione, nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di inosservanza; b) al ricevimento, da parte della BCE, dei commenti scritti del fabbricante in riferimento alla lettera di constatazione; o c) alla scadenza del termine per la trasmissione di tali commenti, nel caso in cui essi non siano stati ricevuti. La bozza di relazione di ispezione include le constatazioni rilevate nel corso dell’ispezione e i commenti trasmessi dal fabbricante. Inoltre, la bozza di relazione di ispezione trae conclusioni in ordine all’osservanza o meno dei requisiti inerenti all’accreditamento da parte del fabbricante.

4.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della bozza di relazione di ispezione, il fabbricante può trasmettere alla BCE, per iscritto, i propri commenti e i dettagli relativi a qualunque misura o miglioria che intende apportare, in riferimento al contenuto della bozza di relazione di ispezione. A seguito del ricevimento dei commenti del fabbricante o alla scadenza del termine per la loro formulazione, la BCE, entro 30 giorni lavorativi, finalizza la bozza di relazione di ispezione e la trasmette al fabbricante in questione.

5.   È possibile condurre ispezioni in loco aggiuntive al fine di verificare se, a seguito dell’attuazione di tali misure o migliorie, il fabbricante soddisfa i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento. La conduzione di ispezioni in loco aggiuntive può ritardare la finalizzazione della bozza di relazione di ispezione.

6.   In casi rilevanti di inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento che richiedono una decisione urgente della BCE e che possono, ragionevolmente, essere reputati tali da giustificare una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 17 o una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18, la BCE può decidere di abbreviare il procedimento indicato ai paragrafi 1, 2 e 3, accordando al fabbricante un termine massimo di 5 giorni lavorativi per trasmettere i propri commenti in ordine ai relativi casi di inosservanza. La BCE enuncia i motivi di tale urgenza.

7.   La BCE può decidere di prolungare i termini di cui al presente articolo.

Articolo 11

Controlli specifici di sicurezza della BCN

1.   Ogni BCN che ha commissionato un ordine ufficiale per la produzione di banconote in euro può svolgere, in riferimento a tale ordine, controlli relativi alle scorte e controlli relativi alla distruzione di elementi di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione in cui si realizza la produzione di banconote in euro o presso qualsiasi altro sito di fabbricazione in cui si realizza la produzione, il processamento, lo stoccaggio o la distruzione delle componenti di tali banconote.

2.   La BCN di cui al paragrafo 1 può altresì svolgere controlli relativi al trasporto delle banconote in euro e della carta per le banconote in euro.

3.   La BCN invia una relazione scritta alla BCE entro tre giorni lavorativi dal termine dei controlli se è constatata una violazione, da parte del fabbricante, delle norme stabilite dalla BCE nei requisiti sostanziali o se è riscontrata una qualsiasi discrepanza durante i controlli relativi alle scorte o alla distruzione.

4.   La BCE può designare un gruppo ad hoc per le ispezioni di sicurezza in loco al fine di condurre ispezioni in loco presso il sito di fabbricazione, allo scopo di accertare le violazioni o le discrepanze riscontrate dalla BCN. Tutte le conclusioni formulate dalla BCE basate sulle constatazioni del gruppo ad hoc per le ispezioni di sicurezza in loco sono comunicate in conformità all’articolo 10.

SEZIONE IV

OBBLIGHI CONTINUATIVI

Articolo 12

Obblighi continuativi dei fabbricanti accreditati

1.   Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al sito di fabbricazione interessato, copia del relativo certificato menzionato all’articolo 4, paragrafo 3, ogni qual volta tale certificato è rinnovato o modificato, entro tre mesi dalla data di rinnovo o modifica.

2.   Il fabbricante accreditato informa immediatamente la BCE nel caso in cui sia revocato uno qualsiasi dei certificati necessari.

3.   Il fabbricante accreditato informa immediatamente per iscritto la BCE in ordine a ciascuna delle seguenti circostanze:

a)

l’inizio di procedure di liquidazione o di riorganizzazione, o di qualunque procedura analoga che lo riguardi;

b)

la nomina di un commissario liquidatore, di un curatore fallimentare, di un amministratore o di un altro soggetto avente simili funzioni, in relazione al fabbricante;

c)

l’intenzione di subappaltare o di coinvolgere parti terze in un’attività inerente agli elementi dell’euro o agli elementi di sicurezza dell’euro in relazione alla quale il fabbricante è accreditato;

d)

qualsiasi modifica delle misure adottate presso il sito di fabbricazione successiva alla concessione dell’accreditamento che incida o sia suscettibile di incidere sull’osservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento, ivi comprese le modifiche alle informazioni dettagliate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d);

e)

l’intenzione di apportare modifiche relative al controllo del fabbricante accreditato o al suo assetto proprietario;

f)

il decorso di un periodo ininterrotto di 34 mesi dall’ultima produzione.

4.   Il fabbricante accreditato non trasferisce né cede il suo accreditamento a parti terze, ivi comprese le società controllate o consociate.

5.   Il fabbricante accreditato non trasferisce alcuna parte dell’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro né alcun elemento di sicurezza dell’euro o elemento dell’euro presso un sito diverso di sua proprietà, condotto in locazione o altrimenti nella sua disponibilità, salvo che in riferimento a tale sito sia stato concesso il necessario accreditamento, in conformità all’articolo 2, e la BCE abbia previamente acconsentito, per iscritto, al trasferimento.

6.   Il fabbricante accreditato non affida né trasferisce alcuna parte dell’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro né alcun elemento di sicurezza dell’euro o elemento dell’euro a parti terze, ivi comprese le società controllate o consociate, salvo che a tale parte sia stato concesso il necessario accreditamento, in conformità all’articolo 2, e la BCE abbia previamente acconsentito, per iscritto, all’affidamento a terzi o al trasferimento.

7.   Il fabbricante accreditato che intenda affidare a un diverso sito di fabbricazione qualsiasi parte di un’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro è tenuto a ottenere il previo consenso per iscritto della BCE.

8.   Il fabbricante che beneficia di un accreditamento provvisorio informa immediatamente la BCE del ricevimento di un ordine ufficiale di produzione da parte di un altro fabbricante accreditato, una BCN o la BCE, in modo che le relative ispezioni possano avere luogo il prima possibile. La notifica comprende informazioni relative all’ordine ufficiale di produzione e alle date previste per l’inizio e la fine della produzione.

9.   Il fabbricante che beneficia di un accreditamento provvisorio fornisce alla BCE, conformemente ai pertinenti requisiti sostanziali, le informazioni relative agli aspetti ambientali e in materia di salute e sicurezza.

10.   Se il fabbricante accreditato è una stamperia, esso provvede allo svolgimento di analisi sulle sostanze chimiche delle banconote in euro finite e ne informa la BCE, in conformità ai pertinenti requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza.

11.   Il fabbricante accreditato mantiene riservati i requisiti sostanziali.

Articolo 13

Obblighi continuativi della BCE

La BCE informa i fabbricanti accreditati di qualsiasi aggiornamento dei requisiti sostanziali relativi alle attività di sicurezza dell’euro e/o inerenti agli elementi dell’euro in riferimento alle quali essi hanno ottenuto un accreditamento o un accreditamento provvisorio.

SEZIONE V

CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA

Articolo 14

Casi di inosservanza

1.   Ognuna delle seguenti condotte di un fabbricante costituisce un caso di inosservanza:

a)

l’inosservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento;

b)

la mancata attuazione delle migliorie concordate con la BCE;

c)

il rifiuto di consentire l’accesso immediato al sito di fabbricazione a un gruppo per le ispezioni in loco o al personale designato da una BCN al fine di svolgere controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto;

d)

la trasmissione alla BCE e, ove applicabile, alla BCN, di dichiarazioni false o ingannevoli o di documenti falsificati, nell’ambito di qualsiasi procedura prevista dalla presente decisione;

e)

la violazione dell’obbligo di mantenere riservato il contenuto dei requisiti sostanziali.

2.   Qualsiasi caso di inosservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento è notificato in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, o attraverso un’altra modalità, al fabbricante inadempiente. È necessario porre rimedio a ogni caso di inosservanza entro un periodo di tempo concordato. Tale periodo è proporzionato alla gravità dell’inosservanza.

3.   Un caso rilevante di inosservanza è un caso che ha o ha avuto un impatto grave, negativo e immediato sulla sicurezza dell’attività di sicurezza dell’euro e/o sulla qualità, sugli aspetti ambientali o in materia di salute e sicurezza di un’attività inerente agli elementi dell’euro.

4.   La BCE può adottare una raccomandazione nei confronti di un fabbricante al fine di suggerire il miglioramento di una misura, anche se tale misura è conforme ai requisiti inerenti all’accreditamento.

Articolo 15

Decisioni della BCE su casi di inosservanza

1.   La BCE adotta le decisioni di cui agli articoli da 16 a 18 e all’articolo 20 in forma scritta. Tali decisioni specificano:

a)

il caso di inosservanza e i commenti formulati dal fabbricante, ove applicabile;

b)

il sito di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell’euro e/o l’elemento dell’euro e l’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro ai quali la decisione si riferisce;

c)

la data in cui la decisione avrà effetto;

d)

il termine entro il quale porre rimedio all’inosservanza, ove applicabile;

e)

i motivi della decisione.

2.   In tutti i casi in cui la BCE adotta una decisione ai sensi degli articoli da 16 a 18 e dell’articolo 20, tale decisione è proporzionata alla gravità dell’inosservanza, nonché ai precedenti del fabbricante per quanto concerne altri casi di inosservanza e la loro correzione.

3.   La BCE può informare le BCN e tutti i fabbricanti accreditati di ogni decisione adottata ai sensi del presente articolo, della sua portata e della durata e, in tali casi, essa specifica che le BCN saranno informate di ulteriori eventuali modifiche circa lo status del fabbricante.

Articolo 16

Decisione di avvertimento

1.   La BCE può adottare una decisione di avvertimento nei confronti di un fabbricante accreditato nelle seguenti ipotesi:

a)

un caso rilevante di inosservanza in riferimento ad aspetti concernenti la sicurezza di un’attività di sicurezza dell’euro, la qualità, l’ambiente o la salute e la sicurezza di un’attività inerente agli elementi dell’euro;

b)

reiterazione di casi di inosservanza;

c)

omessa correzione tempestiva ed effettiva dei casi di inosservanza.

2.   La BCE tiene conto di tutti i pertinenti chiarimenti forniti dal fabbricante interessato.

3.   Una decisione di avvertimento può altresì stabilire che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’articolo 17 o l’articolo 18.

4.   Se la BCE, alla luce della gravità del caso di inosservanza riscontrato, ritiene ingiustificata una mera decisione di avvertimento, può adottare una decisione ai sensi degli articoli 17 o 18.

Articolo 17

Sospensione relativa ai nuovi ordini

1.   La BCE può adottare, in riferimento a un fabbricante accreditato, una decisione di sospensione per effetto della quale il fabbricante in questione può completare gli ordini di produzione pendenti, ma non può accettarne di nuovi fino alla revoca della decisione di sospensione. Una decisione di sospensione può essere adottata quando:

a)

si verifica un caso rilevante di inosservanza con un impatto grave, negativo e immediato sulla sicurezza dell’attività di sicurezza dell’euro, ma in relazione al quale il fabbricante ha dimostrato che non si è verificata la perdita o il furto di elementi di sicurezza dell’euro o la divulgazione non autorizzata di informazioni che potrebbero danneggiare l’integrità degli elementi di sicurezza dell’euro;

b)

il fabbricante non ha posto rimedio all’inosservanza precisata nella decisione di avvertimento.

2.   La BCE tiene conto di tutti i pertinenti chiarimenti forniti dal fabbricante interessato.

3.   Una decisione di sospensione può altresì stabilire che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’articolo 18.

4.   Se la BCE, alla luce della gravità del caso di inosservanza riscontrato, ritiene ingiustificata una mera decisione di sospensione, può adottare una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18.

5.   Una decisione di sospensione può essere revocata se tutti i relativi casi di inosservanza sono stati corretti e valutati come tali a seguito di un’ispezione.

Articolo 18

Revoca dell’accreditamento

1.   La BCE può adottare una decisione di revoca nei seguenti casi:

a)

il fabbricante omette di dare seguito a una decisione di sospensione;

b)

il fabbricante non si conforma all’articolo 19;

c)

il fabbricante omette di informare immediatamente la BCE in ordine a una qualsiasi delle circostanze menzionate all’articolo 12, paragrafo 3, lettere da c) a f);

d)

il fabbricante accreditato richiede di trasferire, in tutto o in parte, la sua attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro presso un nuovo sito di fabbricazione. La portata di tale revoca include il sito di fabbricazione dal quale è trasferita l’attività pertinente.

e)

la richiesta da parte di un fabbricante accreditato di ritirare il proprio accreditamento o accreditamento provvisorio.

2.   La BCE può adottare una decisione di revoca quanto reputa che la revoca sia proporzionata:

a)

alla gravità del caso o dei casi di inosservanza;

b)

alle dimensioni della perdita o del furto, effettivi o potenziali o di qualsiasi danno economico o di immagine conseguente alla divulgazione non autorizzata di informazioni legate a elementi di sicurezza dell’euro;

c)

all’adeguatezza della risposta del fabbricante, alla sua capacità e alla sua possibilità di mitigare il caso di inosservanza.

3.   La BCE tiene conto di tutti i pertinenti chiarimenti forniti dal fabbricante interessato.

4.   Nei casi in cui, a seguito della revoca, il possesso di elementi di sicurezza dell’euro da parte del fabbricante può costituire un rischio per l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, la BCE può richiedere al fabbricante di adottare misure quali la consegna alla BCE o a una BCN di specifici elementi di sicurezza dell’euro o la loro distruzione, al fine di assicurare che il fabbricante non sia in possesso di alcun elemento di sicurezza dell’euro una volta che la revoca è divenuta effettiva.

5.   La decisione di revoca fissa la data a partire dalla quale un fabbricante può richiedere nuovamente un accreditamento provvisorio. Tale data è determinata sulla base delle circostanze che hanno condotto alla revoca e non può essere inferiore a un anno a partire dalla data della decisione di revoca.

Articolo 19

Interruzione immediata dell’attività di sicurezza dell’euro

1.   In circostanze eccezionali, quando si riscontra un caso rilevante di inosservanza che potrebbe determinare la perdita o il furto di elementi di sicurezza dell’euro o la divulgazione non autorizzata di informazioni che potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, il gruppo per le ispezioni in loco può richiedere a un fabbricante inadempiente, salvo che siano immediatamente adottate azioni correttive, di interrompere con effetto immediato la pertinente attività di sicurezza dell’euro, fino a quando lo stesso non avrà posto rimedio all’inosservanza. In tal caso, il fabbricante non può riprendere la propria attività senza la previa approvazione per iscritto da parte della BCE.

2.   Tale fabbricante fornisce alla BCE informazioni relative a qualsiasi altro fabbricante che, in qualità di cliente o fornitore, potrebbe indirettamente subire ripercussioni per effetto dell’interruzione dell’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro. Il gruppo per le ispezioni di sicurezza in loco può altresì richiedere al fabbricante accreditato di adottare le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 4, al fine di garantire che egli non rimanga in possesso di specifici elementi di sicurezza dell’euro nel corso del periodo di interruzione dell’attività di sicurezza dell’euro.

3.   Se un’attività di sicurezza dell’euro di un fabbricante accreditato è interrotta ai sensi del paragrafo 1, la BCE informa tutti i fabbricanti terzi, menzionati al paragrafo 2, che potrebbero subire delle ripercussioni e, in tal caso, specifica che gli stessi saranno informati di eventuali modifiche circa lo status del fabbricante.

4.   Dopo che il gruppo per le ispezioni in loco della BCE ha richiesto l’interruzione di un’attività di sicurezza dell’euro, e fatta salva ogni altra decisione adottata ai sensi degli articoli da 16 a 18, la BCE, revoca prontamente tale interruzione, non appena possibile, se un’ispezione successiva ha dimostrato che è stato posto rimedio all’inosservanza.

Articolo 20

Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote in euro

1.   Un fabbricante che svolge attività di produzione di carta per le banconote in euro o di banconote in euro, segnala alla BCE, in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualsiasi discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di qualsiasi attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato.

2.   Se un fabbricante riscontra una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate nel corso di un’attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato e omette di segnalarlo in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualora la BCE ne venga altrimenti a conoscenza, essa irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria non inferiore a 50 000 EUR. Se il valore nominale equivalente della discrepanza supera i 50 000 EUR, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari al valore nominale equivalente, fino a un massimo di 500 000 EUR.

3.   Se un fabbricante segnala alla BCE una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di un’attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato, ma successivamente omette di individuare e segnalare alla BCE la causa di tale discrepanza nei termini previsti dai requisiti sostanziali di sicurezza, la BCE valuta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria minima di 50 000 EUR. Se il valore nominale equivalente della discrepanza supera i 50 000 EUR, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari al valore nominale equivalente, fino a un massimo di 500 000 EUR.

4.   Se un fabbricante non riscontra una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate nel corso di un’attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato e la BCE ne viene altrimenti a conoscenza, essa irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria non inferiore a 50 000 EUR. Se il valore nominale equivalente della discrepanza supera i 50 000 EUR, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari al valore nominale equivalente, fino a un massimo di 500 000 EUR.

5.   La gravità della discrepanza è valutata caso per caso, all’atto della decisione circa l’ammontare della sanzione pecuniaria, e giustifica l’irrogazione di una sanzione pecuniaria superiore o inferiore a 50 000 EUR. La gravità della discrepanza è determinata dal valore nominale equivalente della discrepanza stessa. Le sanzioni pecuniarie non possono in alcun caso essere superiori a 500 000 EUR.

6.   Le decisioni sulle sanzioni pecuniarie sono adottate in conformità alle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 2532/98 e dal Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (5). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la BCE può decidere di adottare una decisione di avvertimento o di revocare o sospendere l’accreditamento o l’accreditamento provvisorio.

Articolo 21

Procedimento di riesame

1.   La BCE valuta tutte le richieste e le informazioni fornite dal fabbricante in relazione alla presente decisione e informa per iscritto il fabbricante della decisione di accettare o rigettare la richiesta o la validità delle informazioni ricevute entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento:

a)

della richiesta di avvio della procedura; o

b)

delle informazioni aggiuntive o dei chiarimenti richiesti dalla BCE.

2.   Se la BCE ha adottato una decisione:

a)

di rigetto di una richiesta di avvio di una procedura di accreditamento;

b)

di diniego: i) della concessione di un accreditamento provvisorio; ii) della conversione di un accreditamento provvisorio in un accreditamento; o iii) della conversione di un accreditamento in un accreditamento provvisorio;

c)

di conversione di un accreditamento ai sensi del regime previgente in un accreditamento o in un accreditamento provvisorio;

d)

ai sensi degli articoli da 16 a 19,

il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione, presentare un’istanza scritta di riesame della decisione al Consiglio direttivo. Il fabbricante ne indica i motivi e include tutte le informazioni a sostegno di tale istanza.

3.   Il riesame non ha effetto sospensivo. Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta nell’istanza di riesame, adducendone i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione oggetto di riesame.

4.   Il Consiglio direttivo riesamina la decisione alla luce dell’istanza di riesame del fabbricante. Se il Consiglio direttivo ritiene che la decisione violi la presente decisione, ordina la ripetizione della procedura o adotta una decisione definitiva. In caso contrario, esso rigetta l’istanza di riesame del fabbricante. Al fabbricante è notificato l’esito del riesame per iscritto, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di riesame. La decisione del Consiglio direttivo enuncia i motivi sui quali è fondata.

5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le controversie fra la BCE e un fabbricante relative alla presente decisione. Se è disponibile una procedura di riesame ai sensi del paragrafo 2, il fabbricante deve attendere la decisione della BCE sul riesame prima di adire la Corte di giustizia. Tutti i termini previsti dal trattato iniziano a decorrere dal ricevimento della decisione di riesame.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, la procedura di riesame delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 20 si svolge in conformità alla procedura prevista nel Regolamento (CE) n. 2532/98 e nel Regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

Articolo 22

Registro degli accreditamenti della BCE

1.   La BCE mantiene un registro degli accreditamenti in cui:

a)

elenca tutti i fabbricanti a cui è stato concesso un accreditamento o un accreditamento provvisorio;

b)

indica, in riferimento a ogni sito di fabbricazione, l’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, gli elementi di sicurezza dell’euro e gli elementi dell’euro in relazione ai quali è stato concesso un accreditamento o un accreditamento provvisorio.

2.   La BCE rende disponibili le informazioni contenute nel registro degli accreditamenti a tutte le BCN, alle future BCN dell’Eurosistema e ai fabbricanti accreditati. La BCE aggiorna periodicamente il registro degli accreditamenti in conformità alle informazioni fornite dai fabbricanti accreditati e dalle BCN ai sensi della presente decisione. Al fine di procedere all’aggiornamento periodico del registro degli accreditamenti, la BCE raccoglie dai fabbricanti accreditati, dalle BCN e dalle future BCN dell’Eurosistema ulteriori informazioni rilevanti che essa reputa necessarie per mantenere l’accuratezza e la correttezza delle informazioni contenute nel registro.

3.   Se la BCE adotta una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 17, essa registra la portata e la durata della misura e tutte le modifiche circa lo status del fabbricante concernenti il nome, il sito di fabbricazione interessato, gli elementi di sicurezza dell’euro, gli elementi dell’euro, le attività di sicurezza dell’euro e inerenti agli elementi dell’euro, in conformità ai termini della decisione di sospensione.

4.   Se la BCE adotta una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18, essa rimuove dal registro degli accreditamenti il nome del fabbricante, il sito di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell’euro e l’attività di sicurezza dell’euro e/o l’elemento dell’euro e l’attività inerente agli elementi dell’euro, in conformità ai termini della decisione di revoca.

SEZIONE VI

MODIFICA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Modifica

L’articolo 1, lettera c) della decisione BCE/2008/3 è sostituito dal seguente:

«c)

per “elementi di sicurezza dell’euro” si intendono gli elementi elencati nelle norme di sicurezza, comprese le banconote in euro: a) in circolazione; b) in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in euro in circolazione, o c) ritirate dalla circolazione, unitamente alle loro componenti e alle informazioni ad esse collegate che necessitano di protezione, in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento;».

Articolo 24

Abrogazione

Le decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8 sono abrogate a partire dalla data specificata all’articolo 26, paragrafo 3. I riferimenti alle decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8 sono interpretati come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   I fabbricanti dotati di accreditamento ai sensi del regime previgente sono legittimati a svolgere attività di sicurezza dell’euro e/o inerenti agli elementi dell’euro fino alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3.

2.   Due mesi prima della data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, i fabbricanti dotati di accreditamento ai sensi del regime previgente comunicano alla BCE se hanno svolto attività di sicurezza dell’euro e/o attività inerenti agli elementi dell’euro nei 36 mesi precedenti.

3.   Gli accreditamenti ai sensi del regime previgente concessi sulla base delle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento sono convertiti in conformità ai paragrafi 4 o 5 o scadono alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, indipendentemente dal relativo periodo residuo di validità o del loro carattere permanente.

4.   Il fabbricante dotato di accreditamenti validi di sicurezza, di qualità, ambientali, in materia di salute e sicurezza che ha prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o materie prime delle banconote in euro in conformità alle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento nei 36 mesi precedenti alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, beneficia della conversione dei suoi accreditamenti in un accreditamento, in linea con il disposto di cui all’articolo 7 della presente decisione e con i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.

5.   Il fabbricante dotato di accreditamenti validi di sicurezza, di qualità, ambientali, in materia di salute e sicurezza che non ha prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o materie prime delle banconote in euro in conformità alle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento nei 36 mesi precedenti alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, beneficia della conversione dei suoi accreditamenti in un accreditamento provvisorio, in linea con il disposto di cui all’articolo 8 della presente decisione e con i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.

6.   Tutte le procedure avviate o pendenti nel quadro delle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento in relazione agli accreditamenti ai sensi del regime previgente, in particolare:

a)

le ispezioni di sicurezza iniziali o successive, compresi controlli di qualità e i controlli preliminari di qualità;

b)

la concessione di uno o più accreditamenti;

c)

l’adozione di una decisione di avvertimento, di sospensione o di revoca di uno o più accreditamenti; o

d)

il riesame delle azioni o delle decisioni ai sensi delle lettere da a) a c),

sono completate in conformità alle norme di cui alle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento, fino alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3.

7.   A partire dalla produzione di banconote in euro del 2016, le BCN non validano banconote in euro contenenti sostanze chimiche in eccesso rispetto ai limiti di accettabilità menzionati nei requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza.

Articolo 26

Disposizioni finali

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli articoli 23 e 25 si applicano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Le restanti previsioni della presente decisioni si applicano trascorsi 12 mesi dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti di elementi di sicurezza dell’euro e di elementi dell’euro nonché le BCN, ogni qual volta queste ultime svolgono controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 dicembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  GU L 140 del 30.5.2008, pag. 26.

(3)  GU L 330 del 15.12.2010, pag. 14.

(4)  GU L 176, del 5.7.2011, pag. 52.

(5)  GU L 264, del 12.10.1999, pag. 21.