ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.056.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 56

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
26 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 174/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per quanto riguarda l’identificazione delle persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 175/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020 ( 1 )

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 177/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

 

2014/105/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 febbraio 2014, che modifica la decisione 2004/3/CE per quanto riguarda le classi dell’Unione applicabili [notificata con il numero C(2014) 1081]  ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 174/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per quanto riguarda l’identificazione delle persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione riconosce i programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati sviluppati conformemente al SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Di conseguenza, l’Unione concede agevolazioni agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma di partenariato commerciale promosso dalle autorità doganali di tale paese.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) ha introdotto modalità per indicare, nelle dichiarazioni sommarie di entrata, gli speditori che beneficiano della qualifica di aderenti ad un programma di partenariato commerciale.

(3)

È necessario estendere l’obbligo di comunicare un numero di identificazione per migliorare l’analisi dei rischi identificando il trasportatore nella forma codificata nella dichiarazione sommaria di entrata.

(4)

Al fine di concedere le agevolazioni pertinenti agli operatori diversi dallo speditore indicati in una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o in una dichiarazione doganale sostitutiva è necessario adattare gli allegati 30 bis, 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) per poter inserire il numero d’identificazione unico del paese terzo di tali operatori, che detto paese ha comunicato all’Unione. Può essere indicato tale numero anziché il numero EORI dell’operatore interessato.

(5)

Nell’allegato 30 bis è necessario apportare precisazioni riguardanti l’uso del nome e dell’indirizzo, o dei codici numerici destinati a identificare le parti.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4 terdecies, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

funge da trasportatore, ai sensi dell’articolo 181 ter, in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo, a meno che non disponga di un numero di identificazione unico del paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale del paese terzo riconosciuto dall’Unione; questa disposizione si applica fatto salvo quanto disposto alla lettera b);

g)

funge da trasportatore collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.»

2)

l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

4)

l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 24.1.2013, pag. 19.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 la sezione 4, «Note esplicative dei dati», è modificata come segue:

1)

la nota esplicativa relativa al dato «Speditore» è sostituita dalla seguente:

«Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Dichiarazioni sommarie di uscita:

questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 3, del codice e dell’articolo 216 del presente regolamento, questo dato corrisponde al dato “Speditore/esportatore” della dichiarazione doganale.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso.

La struttura del numero è articolata come segue:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Formato

Esempi

1

Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

a2

US

JP

CH

2

Numero di identificazione unico in un paese terzo

Alfanumerico fino a 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Esempi: “US1234567890ABCDE” per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d’identificazione unico è 1234567890ABCDE. “JPAbCd9875F” per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero d’identificazione unico è AbCd9875F. “CHpt20130101aa” per uno speditore in Svizzera (codice paese: CH) il cui numero d’identificazione unico è pt20130101aa.

Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell’Unione europea per i paesi e i territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici dei paesi stabiliti in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata:

Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde alla struttura prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della presente nota esplicativa dei dati.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

2)

nella nota esplicativa relativa al dato «Persona che presenta la dichiarazione sommaria» il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria; il suo nome e indirizzo non sono comunicati.»;

3)

la nota esplicativa relativa al dato «Persona che chiede la deviazione» è sostituita dalla seguente:

«Persona che chiede la deviazione

Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all’entrata. Si indica il numero EORI della persona che presenta la richiesta di deviazione; il suo nome e indirizzo non sono comunicati.»;

4)

la nota esplicativa relativa al dato «Destinatario» è sostituita dalla seguente:

«Destinatario

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all’articolo 789 questa informazione deve essere fornita, indicando il nome e l’indirizzo completo del destinatario, se disponibile. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco”, il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:

Base giuridica

Oggetto

Casella

Codice

Allegato 30 bis

Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

44

30600

Si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo del destinatario.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.

Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco”, il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice 10600.

Base giuridica

Oggetto

 

Codice

Allegato 30 bis

Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

 

10600

Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo del destinatario.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.»;

5)

la nota esplicativa relativa al dato «Trasportatore» è sostituita dalla seguente:

«Trasportatore

Questa informazione non è comunicata nel caso in cui sia identica a quella della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, tranne se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo. In questo caso si possono fornire tali informazioni indicando il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”.

Se questo dato è diverso da quello della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, si indica il nome e l’indirizzo completo del trasportatore.

Si indica il numero EORI del trasportatore o il numero di identificazione unico del paese terzo del trasportatore:

se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto e/o

in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo.

Si indica il numero EORI del trasportatore se questi è collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di un trasportatore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.»;

6)

il primo capoverso della nota esplicativa relativa al dato «Parte destinataria della notifica» è sostituito dal seguente:

«Parte da informare dell’entrata delle merci all’importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI della parte destinataria della notifica non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo della suddetta parte.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”.

Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo della parte destinataria della notifica, il nome e l’indirizzo di quest’ultima non sono comunicati.»


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.»;


ALLEGATO II

Nell’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, titolo II, sezione A, casella n. 8: «Destinatario», dopo il secondo capoverso è inserito il capoverso seguente:

«Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all’allegato 30 bis e se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. La struttura di tale numero di identificazione unico del paese terzo corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore” all’allegato 30 bis


ALLEGATO III

Nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, titolo II, casella n. 8: «Destinatario», dopo il primo capoverso è inserito il capoverso seguente:

«Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all’allegato 30 bis, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo, che quest’ultimo ha comunicato all’Unione.»


26.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/7


REGOLAMENTO (UE) N. 175/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente trasmette le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l’Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(3)

L’Autorità esprime un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

In seguito alla domanda presentata dalla società PiLeJe a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 e S. thermophilus LA 104 e la riduzione del fastidio intestinale (domanda n. EFSA-Q-2012-00588) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l’altro, nel modo seguente: «migliora il comfort intestinale».

(6)

Il 12 febbraio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di una combinazione di B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 e S. thermophilus LA 104 e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(7)

In seguito alla domanda presentata da PiLeJe a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 e S. thermophilus LA 104 e il miglioramento della frequenza di evacuazione (domanda n. EFSA-Q-2012-00589) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l’altro, nel modo seguente: «regola il transito (intestinale)».

(8)

Il 12 febbraio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di una combinazione di B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 e S. thermophilus LA 104 e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(9)

In seguito alla domanda presentata da Nutrilinks Sarl a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’♀EFAX™ e la riduzione dei disturbi mestruali (domanda n. EFSA-Q-2012-00591) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l’altro, nel modo seguente: «♀EFAX™ contribuisce al mantenimento di un ciclo mestruale normale».

(10)

Il 12 febbraio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di ♀EFAX™ e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(11)

In seguito a una domanda di Kemin Foods LC, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Slendesta® Potato Extract e la riduzione del peso corporeo (domanda EFSA-Q-2012-00704) (5). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Slendesta® contribuisce alla riduzione del peso corporeo nelle persone in sovrappeso».

(12)

Il 12 febbraio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Slendesta® Potato Extract e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(13)

In seguito alla domanda presentata da Zambon B.V. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Monurelle® e la riduzione della colonizzazione batterica del tratto urinario (domanda n. EFSA-Q-2012-00737) (6). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l’altro, nel modo seguente: «le proantocianidine contenute in Monurelle® possono contribuire a proteggere il tratto urinario inferiore da agenti patogeni batterici».

(14)

Il 12 febbraio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Monurelle® e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(15)

In seguito a una domanda di SA Vichy Catalan, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’acqua minerale effervescente naturale Vichy Catalan e la riduzione della risposta lipemica post-prandiale (domanda EFSA-Q-2012-00872) (7). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Vichy Catalan, un’acqua minerale effervescente naturale ricca di sali minerali, contribuisce a ridurre l’aumento dei trigliceridi nel sangue durante la digestione».

(16)

Il 12 febbraio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo dell’acqua minerale effervescente naturale Vichy Catalan e l’effetto indicato. L’indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(17)

L’indicazione sulla salute relativa a Slendesta® Potato Extract è un’indicazione sulla salute conforme a quanto indicato all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006, ed è dunque soggetta al periodo di transizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento. Tuttavia, poiché la richiesta non è stata presentata prima del 19 gennaio 2008, non è soddisfatta la condizione prevista all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento; la richiesta non può pertanto beneficiare del periodo transitorio previsto dall’articolo citato.

(18)

Le altre indicazioni sulla salute oggetto del presente regolamento sono indicazioni a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono beneficiare del periodo di transizione di cui all’articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento fino all’adozione dell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite, a condizione che siano conformi a tale regolamento.

(19)

L’elenco delle indicazioni sulla salute consentite è stato istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione (8) e si applica a partire dal 14 dicembre 2012. Per quanto riguarda le indicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la cui valutazione non è stata completata da parte dell’Autorità o che non sono state prese in considerazione dalla Commissione entro il 14 dicembre 2012 e che a norma del presente regolamento non sono inserite nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano ancora essere utilizzate, al fine di permettere agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali competenti di adeguarsi alla loro proibizione.

(20)

Le misure previste dal presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione europea, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 utilizzate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono tuttavia essere ancora utilizzate per un periodo massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(2):3085.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(2):3086.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(2):3081.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(2):3083.

(6)  EFSA Journal 2013; 11(2):3082.

(7)  EFSA Journal 2013; 11(2):3087.

(8)  GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Rif. del parere EFSA

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 e S. thermophilus LA 104

Migliora il comfort intestinale

Q-2012-00588

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 e S. thermophilus LA 104

Regola il transito (intestinale)

Q-2012-00589

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

♀EFAX™

♀EFAX™ contribuisce al mantenimento di un ciclo mestruale normale

Q-2012-00591

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Slendesta® Potato Extract

Slendesta® contribuisce alla riduzione del peso corporeo nelle persone in sovrappeso

Q-2012-00704

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Monurelle®

Le proantocianidine contenute in Monurelle® possono contribuire a proteggere il tratto urinario inferiore da agenti patogeni batterici

Q-2012-00737

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Acqua minerale effervescente naturale Vichy Catalan

Vichy Catalan, un’acqua minerale effervescente naturale ricca di sali minerali, contribuisce a ridurre l’aumento dei trigliceridi nel sangue durante la digestione

Q-2012-00872


26.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/11


REGOLAMENTO (UE) N. 176/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE prevede che siano determinati i tempi, la gestione e altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. Prevede altresì che la Commissione verifichi il funzionamento del mercato europeo del carbonio.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (2) prevede i volumi di quote da mettere all’asta ogni anno, previa detrazione dell’assegnazione a titolo gratuito dalla quantità unionale di quote rilasciate nell’anno in questione. Si è deciso di discostarsi da tale profilo temporale nel regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione (3) per determinare il volume delle quote da mettere all’asta prima, anteriormente al 2013, con riduzioni corrispondenti dei volumi destinati all’asta nel 2013 e 2014, principalmente al fine di assicurare una transizione armoniosa dal secondo al terzo periodo di scambio tenendo nel debito conto le esigenze di copertura a fini di conformità nei primi anni del terzo periodo di scambio. I volumi annui in questione furono stabiliti in base ai fattori che determinavano la domanda e l’offerta di quote di emissioni al momento della valutazione e supponendo una ripresa economica continuata.

(3)

È opportuno tener conto dei mutamenti eccezionali intervenuti negli elementi determinanti per l’equilibrio tra domanda e offerta di quote, in particolare il nuovo rallentamento dell’economia, così come degli elementi temporanei connessi direttamente alla transizione alla fase 3, fra cui: l’aumento del volume inutilizzato di quote valide per il secondo periodo di scambio ai fini della conformità nel corso dello stesso; l’aumento dei volumi di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, derivante da progetti di riduzione delle emissioni nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito o di disposizioni di attuazione congiunta, disponibili per la cessione da parte di operatori rientranti nel sistema; la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili (NER300) a norma della decisione 2010/670/UE della Commissione (4); la liberazione delle quote che non sono necessarie nelle riserve destinate ai nuovi entranti per il secondo periodo di scambio. Sebbene su tutti questi fattori pesi, in gradi diversi, l’incertezza, è importante stabilire tempestivamente rettifiche adeguate dei volumi annui da mettere all’asta nel periodo 2014-2020.

(4)

Costituiscono elementi importanti da prendere in considerazione nella politica climatica dell’UE sia la riduzione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (ossia l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui il settore industriale non è sottoposto a vincoli paragonabili riguardo al carbonio) sia la necessità di non mettere in posizione di svantaggio economico determinati settori e sottosettori ad alta intensità energetica dell’UE esposti alla concorrenza internazionale. La Commissione ha quindi analizzato le ripercussioni che si prevede derivino dalla revisione del profilo temporale delle aste in termini di posizione competitiva delle industrie ad alta intensità energetica (5), muovendo da ipotesi che restano valide a gennaio 2014. La valutazione d’impatto ha rilevato che, per affrontare il problema del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che pesa sulle industrie ad alta intensità energetica, la direttiva 2003/87/CE ha introdotto varie misure, tra cui la continua assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni e l’adozione di un elenco di settori ritenuti esposti a tale rischio. La revisione dei tempi delle aste non incide sul livello di assegnazione a titolo gratuito rilasciata ogni anno né sulla quantità totale delle quote (il tetto massimo) per il periodo dal 2013 in avanti. Benché sia possibile una distribuzione eterogenea nel tempo degli effetti sui costi del carbonio, la valutazione d’impatto ha indicato che questi costi dovrebbero rimanere nella media dei livelli prospettati dalla Commissione nella valutazione d’impatto elaborata a corredo del pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 (6) e nella successiva analisi (7).

(5)

In considerazione della riduzione del volume da mettere all’asta ogni anno nel periodo 2014-2016, è opportuno ridurre di conseguenza le soglie del volume di emissioni interessato da ogni singola asta su una piattaforma designata da uno Stato membro che non partecipa all’azione comune.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010.

(7)

Per potersi applicare alle aste indette dal 2014 in avanti e ai fini del buon funzionamento del mercato del carbonio e della prevedibilità delle aste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 10, paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti:

«Nel periodo 2014-2016 il volume di quote da mettere all’asta in un dato anno, calcolato in base al primo o al secondo comma, è ridotto della quantità di quote indicata per l’anno in questione nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV.

Laddove nel 2014 non sia possibile distribuirlo su un periodo di oltre 9 mesi, il volume della riduzione previsto nell’allegato IV è diminuito di 100 milioni di quote e, successivamente, della stessa quantità per ciascun trimestre dell’anno. In tal caso i volumi della riduzione per il 2015 e per il 2016 sono adattati di conseguenza in porzioni uguali.

Nel periodo 2019-2020 il volume di quote da mettere all’asta in un dato anno, calcolato in base al primo o al secondo comma, è maggiorato della quantità di quote indicata per l’anno in questione nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato IV.

Per lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE e fatto salvo detto articolo, paragrafo 2, prima frase, la quantità totale di quote da mettere all’asta in un dato anno, una volta applicato l’adeguamento indicato nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV, non è inferiore alla quantità di quote da assegnare a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti di produzione di energia elettrica nel medesimo anno.

Ove necessario, la quantità totale di quote che lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE è tenuto a mettere all’asta in un dato anno del periodo 2014-2016 è maggiorata di conseguenza. Purché maggiorata secondo quanto previsto nella frase precedente, la quantità totale di quote da mettere all’asta è successivamente ridotta per assicurare la conformità della distribuzione ai criteri stabiliti nel primo comma. I volumi delle quote da mettere all’asta indicati nella seconda e nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato IV sono adattati in funzione di dette maggiorazioni e riduzioni.»;

2)

all’articolo 32, paragrafo 1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, nel periodo dal 2014 al 2016 il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non è inferiore a 2 milioni di quote.»;

3)

dopo l’allegato III è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO IV

Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all’asta nel periodo 2013-2020, di cui all’articolo 10, paragrafo 2

Anno

Volume della riduzione

Volume della maggiorazione

2013

 

 

2014

400

 

2015

300

 

2016

200

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

300

2020

 

600»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 (GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2).

(4)  Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(5)  Valutazione d’impatto proporzionata che accompagna il regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020, consultabile in http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf

(6)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(7)  Comunicazione della Commissione «Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» [COM(2010) 265 definitivo].


26.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 177/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

54,8

TN

89,3

TR

94,9

ZZ

79,7

0707 00 05

EG

182,1

MA

114,7

TR

156,9

ZZ

151,2

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

30,9

TR

103,5

ZZ

67,2

0805 10 20

EG

42,7

IL

66,1

MA

47,6

TN

49,7

TR

67,5

ZA

63,5

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

123,3

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

111,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

139,2

JM

106,9

MA

114,3

TR

67,4

US

120,6

ZZ

96,3

0805 50 10

EG

57,3

TR

67,2

ZZ

62,3

0808 10 80

CN

113,4

MK

30,8

US

176,8

ZZ

107,0

0808 30 90

AR

137,3

CL

199,6

CN

66,7

TR

136,4

US

120,7

ZA

109,8

ZZ

128,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

26.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2014

che modifica la decisione 2004/3/CE per quanto riguarda le classi dell’Unione applicabili

[notificata con il numero C(2014) 1081]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/105/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/3/CE della Commissione (2) fa riferimento alle classi di tuberi-seme di patate di base definite dalla direttiva 93/17/CEE della Commissione (3). La direttiva 93/17/CEE è stata sostituita dalla direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione (4). Tale direttiva stabilisce i requisiti in merito agli organismi nocivi, nonché altri requisiti.

(2)

In considerazione di tale sostituzione è pertanto necessario modificare di conseguenza i riferimenti alle classi di cui alla decisione 2004/3/CE. I nuovi riferimenti dovrebbero corrispondere esclusivamente ai requisiti in merito agli organismi nocivi.

(3)

La decisione 2004/3/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 2004/3/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base come segue:

a)

per la produzione di tuberi-seme di patate, ai:

i)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione (5); oppure

ii)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;

b)

per la produzione di patate, ai:

i)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;

ii)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; oppure

iii)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe E dell’Unione” al punto 3, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 3, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(2)  Decisione 2004/3/CE della Commissione, del 19 dicembre 2003, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47).

(3)  Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).

(4)  Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 32).

(5)  Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 32).»