ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.039.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 39

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
8 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

1

 

*

Regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(III) lattato triidrato aggiunto agli alimenti ( 1 )

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, relativo all’autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali ( 1 )

53

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 122/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

56

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 123/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 3 al 4 febbraio 2014 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2014

58

 

 

DECISIONI

 

 

2014/68/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Latvijas Banka

59

 

 

2014/69/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 febbraio 2014, che autorizza la Svezia e il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 559]  ( 1 )

60

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2014/70/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 22 gennaio 2014, sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 6, l’articolo 16, paragrafo 4, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, paragrafo 4, l’articolo 24, paragrafo 5, l’articolo 29, paragrafi 1 e 4, l’articolo 31, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (2) sono state adottate alcune modalità concrete necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3).

(2)

Nel giugno 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 604/2013, recante rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003. L’effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Consiglio richiede che siano definite ulteriori modalità concrete.

(3)

Per rendere il sistema più efficiente e aumentare la cooperazione tra autorità nazionali, occorre modificare le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, alle domande di informazioni, alla cooperazione ai fini del ricongiungimento di familiari e altri parenti nel caso di minori non accompagnati e persone dipendenti, nonché all’esecuzione dei trasferimenti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1560/2003 non prevede: un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, un opuscolo specifico per i minori non accompagnati, un modulo standard per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico, un modulo standard per lo scambio di dati prima di un trasferimento, un certificato sanitario comune, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento. Occorre perciò aggiungere nuove disposizioni.

(5)

Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sostituisce il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (5) e apporta modifiche al sistema Eurodac. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1560/2003 dev’essere modificato al fine di rispecchiare in modo adeguato l’interazione tra le procedure istituite dal regolamento (UE) n. 604/2013 e l’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.

(6)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) contiene norme che agevolano l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. Di conseguenza, le condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico dei richiedenti devono essere modificate per includere norme relative all’uso dei dati del sistema di informazione visti.

(7)

Sono necessari adeguamenti tecnici per rispondere all’evoluzione delle norme applicabili e delle modalità di utilizzo della rete di trasmissione elettronica istituita dal regolamento (CE) n. 1560/2003 al fine di facilitare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

(8)

È opportuno che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applichi al trattamento eseguito in virtù del presente regolamento.

(9)

Il regolamento (UE) n. 604/2013 si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal 1o gennaio 2014. È quindi necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.

(11)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1560/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1560/2003

Il regolamento (CE) n. 1560/2003 è così modificato:

1)

All’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis   La richiesta comporta altresì i dati forniti dal sistema di informazione visti (VIS), quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dal VIS a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell’articolo 9 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell’articolo 21 dello stesso regolamento.

(8)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»"

2)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Emissione di una richiesta di ripresa in carico

La richiesta di ripresa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all’allegato III del presente regolamento, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) su cui è basata.

La richiesta contiene inoltre, ove applicabile:

a)

copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all’elenco delle prove e prove indiziarie di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, di cui all’allegato II del presente regolamento;

b)

il risultato positivo, trasmesso dall’unità centrale di Eurodac a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all’unità centrale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

(9)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).»"

3)

All’articolo 8 è inserito un nuovo paragrafo:

«3.   Il modulo standard di cui all’allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2.»

4)

All’articolo 9 è inserito un nuovo paragrafo:

«1 bis)   Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.»

5)

All’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2)   Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.»

6)

All’articolo 11 è inserito un nuovo paragrafo:

«6)   Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare:

a)

i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;

b)

il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;

c)

la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico;

d)

se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al primo comma viene utilizzato il modulo standard che figura all’allegato VII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto cerca di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.»

7)

All’articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3)   Allo scopo di agevolare l’azione appropriata per l’identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 alla presenza del rappresentante di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, cerca e/o tiene conto di qualsiasi informazione fornita al minore o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita.

Le autorità che procedono a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato coinvolgono il più possibile in tale processo i rappresentanti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.

4)   Qualora nell’applicazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013 lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l’identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di:

a)

identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;

b)

accertare l’esistenza di legami familiari comprovati;

c)

valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.

5)   Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:

a)

la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri;

b)

la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore;

c)

l’interesse superiore del minore in ciascun caso.

6)   Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 viene utilizzato il modulo uniforme che figura all’allegato VIII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto si impegna per rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.»

8)

All’articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per l’inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 è utilizzata la rete telematica “DubliNet” di cui al titolo II del presente regolamento.»

9)

È inserito un nuovo articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

Lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento e, in particolare, la trasmissione del certificato sanitario che figura nell’allegato IX avvengono unicamente tra le autorità notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013 tramite “DubliNet”.

Lo Stato membro che esegue il trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente cercano di accordarsi, prima della trasmissione del certificato sanitario, sulla lingua da utilizzare per redigere il certificato stesso, tenendo conto delle circostanze e in particolare dell’eventuale necessità di azioni urgenti al momento dell’arrivo.»

10)

È inserito un nuovo articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale

1)   Nell’allegato X figura un opuscolo comune che informa tutti i richiedenti protezione internazionale sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 e sull’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.

2)   Nell’allegato XI figura un opuscolo specifico per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale.

3)   L’allegato XII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna.

4)   L’allegato XIII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro.»

11)

All’articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso.

12)

All’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4)   La trasmissione tra i punti nazionali d’accesso dei moduli di cui agli allegati I e III nonché della richiesta di informazioni di cui agli allegati V, VI, VII, VIII e IX è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.»

13)

All’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1)   Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2), una richiesta di informazioni (tipo 3), uno scambio di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 4), uno scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 5), la trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 6) o la trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 7)».

14)

All’articolo 20, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac dello Stato membro richiesto.»

15)

All’articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un punto nazionale d’accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d’accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell’infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell’ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (UE) n. 604/2013 per l’invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l’interruzione del funzionamento del punto nazionale d’accesso interessato.»

16)

Gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

(2)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

[I riferimenti che seguono si intendono fatti al regolamento (UE) n. 604/2013]

ELENCO A

ELEMENTI DI PROVA

I.   Procedimento di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale

1.   Presenza di un familiare, parente o persona di riferimento del richiedente minore non accompagnato (padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, zio, zia, nonno, nonna, adulto responsabile del minore, tutore) (articolo 8)

Prove:

conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro;

estratto di registri;

titoli di soggiorno rilasciati al familiare;

documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile;

in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue.

2.   Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)

Prove:

conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro;

estratto di registri;

titoli di soggiorno rilasciati alla persona che gode dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria;

documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile;

assenso degli interessati.

3.   Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10)

Prove:

conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro;

estratto di registri;

autorizzazioni temporanee di soggiorno rilasciate al familiare durante l’esame della sua domanda;

documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile;

in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue;

assenso degli interessati.

4.   Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

Prove:

titolo di soggiorno;

estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno.

5.   Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

Prove:

visto rilasciato (valido o scaduto, a seconda dei casi);

estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti;

risposta pertinente (hit) trasmessa dal VIS in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto.

6.   Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)

Prove:

timbro di ingresso su un passaporto;

timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera;

titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’ingresso attraverso una frontiera esterna;

timbro d’ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.

7.   Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)

Prove:

risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 14 del regolamento «Eurodac»;

timbro d’ingresso su un passaporto falso o falsificato;

timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera;

titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’ingresso attraverso una frontiera esterna;

timbro d’ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.

8.   Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2)

Prove:

autorizzazioni di soggiorno rilasciate nel periodo dell’esame di una richiesta di titolo di soggiorno;

inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di almeno cinque mesi e rimasti senza effetto;

estratti di registri di ospedali, carceri, strutture detentive.

9.   Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)

Prove:

timbro di uscita;

estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno);

titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’uscita o l’ingresso attraverso una frontiera esterna;

rapporto informativo/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri;

timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data dell’attraversamento della frontiera.

II.   Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l’esame della domanda

1.   Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5)

Prove:

risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 9 del regolamento «Eurodac»;

modulo compilato dal richiedente;

verbale redatto dalle autorità;

impronte digitali rilevate in occasione di una domanda;

estratti di registri e relativi schedari;

rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.

2.   Procedura di domanda in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)]

Prove:

risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 9 del regolamento «Eurodac»;

modulo compilato dal richiedente;

verbale redatto dalle autorità;

impronte digitali rilevate in occasione di una domanda;

estratti di registri e relativi schedari;

rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.

3.   Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2)

Prove:

timbro di uscita;

estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno);

timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente e la data dell’attraversamento della frontiera;

prova scritta delle autorità che attesta l’effettiva espulsione dello straniero.

4.   Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)

Prove:

prova scritta delle autorità che attesta l’effettiva espulsione dello straniero;

timbro di uscita;

conferma delle informazioni relative all’espulsione da parte del paese terzo.

ELENCO B

PROVE INDIZIARIE

I.   Procedimento di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale

1.   Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente minore non accompagnato (articolo 8)

Indizi  (1):

indicazioni verificabili del richiedente;

dichiarazioni dei familiari interessati;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR.

2.   Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)

Indizi:

indicazioni verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR.

3.   Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10)

Indizi:

indicazioni verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR.

4.   Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

Indizi:

dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.

5.   Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

Indizi:

dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il visto;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.

6.   Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)

Indizi:

dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A;

biglietti di viaggio;

conti di albergo;

carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri;

biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;

dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un’agenzia di viaggi;

altri indizi della stessa natura.

7.   Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)

Indizi:

dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A;

biglietti di viaggio;

conti di albergo;

carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri;

biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;

dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi;

altri indizi della stessa natura.

8.   Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2)

Indizi:

dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione non governativa, ad esempio un’organizzazione che dà alloggio a persone disagiate;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

impronte digitali;

biglietti di viaggio;

conti di albergo;

carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri;

biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;

dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi;

altri indizi della stessa natura.

9.   Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)

Indizi:

dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro;

articolo 19, paragrafo 2: timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A;

biglietti di viaggio;

conti di albergo;

biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo;

dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi;

altri indizi della stessa natura.

II.   Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale

1.   Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5)

Indizi:

dichiarazioni verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.

2.   Procedura di domanda di protezione internazionale in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)]

Indizi:

dichiarazioni verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.

3.   Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2)

Indizi:

dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro;

timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A;

biglietti di viaggio;

conti di albergo;

biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo;

dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi;

altri indizi della stessa natura.

4.   Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)

Indizi:

dichiarazioni verificabili del richiedente;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR;

timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi;

rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A;

biglietti di viaggio;

conti di albergo;

biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;

dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi;

altri indizi della stessa natura.

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

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ALLEGATO IX

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ALLEGATO X

PARTE A

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO DUBLINO PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 (2)

Avete chiesto protezione perché ritenete di essere stati costretti a lasciare il vostro paese a causa di persecuzioni, guerre o rischio di gravi danni. La legge definisce la vostra una «domanda/richiesta di protezione internazionale» e voi «richiedenti». Coloro che cercano protezione sono spesso definiti «richiedenti asilo».

Il fatto che chiediate asilo non garantisce che la vostra richiesta sia esaminata qui. Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell’Unione europea noto come «regolamento Dublino». In virtù di questo regolamento, un solo paese è competente per l’esame della vostra richiesta.

Questo regolamento si applica in un’area geografica che comprende 32 paesi (3), che ai fini del presente opuscolo sono definiti «paesi Dublino».

Se non comprendete qualcosa in questo opuscolo, chiedete alle nostre autorità.

Prima che la vostra richiesta di asilo possa essere presa in considerazione, dobbiamo appurare se siamo competenti per esaminarla o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino». La procedura Dublino non riguarda la ragione per cui chiedete asilo: è soltanto finalizzata a stabilire quale paese sia competente per decidere sulla vostra domanda di asilo.

Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda?

Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?

Se le nostre autorità decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, è possibile che rimaniate in questo paese e che la domanda sia esaminata qui. In tal caso, il processo di esame della domanda comincerà immediatamente.

Se invece decidiamo che la competenza per la domanda spetta a un altro paese, cercheremo di trasferirvi appena possibile in tale paese, dove la domanda sarà esaminata. La durata complessiva della procedura Dublino, fino al momento in cui sarete trasferiti nel paese competente, potrebbe arrivare, in circostanze normali, fino a 11 mesi. La richiesta di asilo sarà poi esaminata nel paese competente. La durata della procedura Dublino potrebbe essere diversa se vi nascondete alle autorità, se siete in carcere o trattenuti, o se impugnate la decisione di trasferimento. Se vi trovate in una di queste situazioni, riceverete informazioni specifiche circa le scadenze della vostra procedura. Se siete trattenuti, sarete informati dei motivi del trattenimento e dei mezzi di impugnazione disponibili.

In che modo si decide qual è il paese competente per la mia domanda?

Il regolamento prevede vari motivi per cui un paese può essere competente per l’esame di una richiesta. Questi motivi sono enumerati nel regolamento per ordine di importanza: innanzitutto la presenza di un familiare in tale paese Dublino; il fatto di possedere o aver posseduto in passato un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da un paese Dublino; il fatto di essere entrato in un altro paese Dublino o averlo attraversato, legalmente o illegalmente.

È importante che ci informiate appena possibile se avete familiari in un altro paese Dublino. Se vostro marito, vostra moglie o vostro figlio ha presentato domanda di asilo o ha ottenuto protezione internazionale in un altro paese Dublino, tale paese potrebbe essere competente per l’esame della vostra domanda di asilo.

Potremmo decidere di esaminare la vostra domanda in questo paese, anche se non siamo competenti in base ai criteri stabiliti dal regolamento Dublino. Non vi invieremo in un paese dove è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati.

E se non voglio andare in un altro paese?

Potete dichiarare di non accettare una decisione in base alla quale sareste inviati in un altro paese Dublino, e potete impugnare la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale. Potete anche chiedere di rimanere in questo paese finché sia presa una decisione riguardo al ricorso o alla revisione.

Se rinunciate alla domanda di asilo e vi recate in un altro paese Dublino, sarete probabilmente ritrasferiti in questo paese o nel paese competente.

Quindi è importante che, una volta presentata la domanda di asilo, rimaniate qui finché decidiamo 1) chi è competente per l’esame della domanda e/o 2) di esaminare la domanda in questo paese.

Vi avvertiamo che, se riteniamo che ci siano probabilità che fuggiate o vi nascondiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese, potremmo trattenervi (in un centro chiuso). In tal caso, avete diritto a un rappresentante legale e vi informeremo degli altri diritti di cui godete, compreso quello di presentare ricorso contro la decisione di trattenimento.

Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali?

Quando presentate domanda di asilo, se avete almeno 14 anni di età, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: siete tenuti per legge a farvi rilevare le impronte digitali.

Se le impronte non sono di buona qualità, eventualmente perché avete danneggiato deliberatamente le vostre dita, saranno rilevate di nuovo in futuro.

Le impronte digitali saranno verificate all’interno di Eurodac per controllare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le impronte sono state precedentemente rilevate a un valico di frontiera. Questo aiuta a determinare quale paese Dublino sia competente per l’esame della domanda di asilo.

Le impronte potrebbero essere inoltre oggetto di una ricerca nel sistema di informazione visti (VIS), una banca dati che contiene informazioni sui visti rilasciati nell’area Schengen. Se possedete o avete posseduto un visto per un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in tale paese per l’esame della richiesta di protezione internazionale.

Poiché avete presentato domanda di asilo, i dati relativi alle vostre impronte digitali saranno immagazzinati da Eurodac per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellati da Eurodac. Se la vostra domanda di asilo viene accettata, le vostre impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se diventate cittadini di un paese Dublino, le vostre impronte saranno cancellate in quel momento. Eurodac conserverà i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso; il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non saranno trasmesse alla banca dati di Eurodac, ma potrebbero essere immagazzinati in una banca dati nazionale.

Potrete chiedere in qualunque momento di accedere ai dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Se ritenete che i dati siano inesatti o non debbano essere conservati, potete chiedere che siano rettificati o cancellati. Troverete informazioni sulle autorità competenti per il trattamento (o il controllo) dei vostri dati in questo paese e sulle autorità competenti per vigilare sulla protezione dei dati qui di seguito.

Eurodac è gestito da un’agenzia dell’Unione europea denominata eu-LISA. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa e possono essere ricevuti soltanto dal sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presentate domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino.

A partire dal 20 luglio 2015, le vostre impronte potranno essere cercate da autorità come la polizia e l’ufficio europeo di polizia (Europol), che potrebbero sottoporre le vostre impronte a confronto, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati gravi e reati di terrorismo.

Quali sono i miei diritti nel periodo in cui viene deciso qual è il paese competente per la mia domanda di asilo?

Avete il diritto di rimanere in questo paese se spetta ad esso esaminare la domanda di asilo, oppure, se è competente un altro paese, finché vi sarete trasferiti. Se questo paese è competente per l’esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanere qui finché sarà presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Siete inoltre autorizzati a beneficiare di condizioni di accoglienza materiali, ad esempio vitto, alloggio ecc., nonché di cure mediche essenziali e assistenza medica di urgenza. Avrete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto, nella vostra madrelingua o in un’altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potrete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione di trasferimento in un altro paese. Siete inoltre autorizzati a prendere contatto con noi per ricevere ulteriori informazioni o a rivolgervi all’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese.

Se ritenete che un altro paese possa essere competente per l’esame della vostra domanda, riceverete informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze su di voi e sui vostri diritti. (4)

Dati sui punti di contatto, in particolare: (completare con dati specifici per ogni Stato membro)

Indirizzo e coordinate dell’autorità competente in materia di asilo;

Coordinate dell’autorità nazionale di controllo;

Coordinate del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;

Coordinate dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati;

Coordinate dell’ufficio locale dell’UNHCR (se presente);

Coordinate delle persone che prestano assistenza giudiziaria o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati;

Coordinate dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

PARTE B

LA PROCEDURA DUBLINO – INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SOGGETTI ALLA PROCEDURA DUBLINO, A NORMA DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 (5)

Avete ricevuto questo opuscolo perché avete chiesto protezione internazionale (asilo) in questo paese o in un altro paese Dublino e le autorità di questo paese hanno ragione di ritenere che un altro paese possa essere competente per l’esame della richiesta.

Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell’Unione europea noto come «regolamento Dublino», ossia la cosiddetta «procedura Dublino». Il presente opuscolo cerca di rispondere alle domande più frequenti riguardo alla procedura.

Se non capite qualcosa nel suo contenuto, chiedete alle nostre autorità.

Perché sono soggetto alla procedura Dublino?

Il regolamento Dublino si applica in un’area geografica che comprende 32 paesi. I «paesi Dublino» sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, più i 4 paesi «associati» al sistema Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

La procedura Dublino stabilisce quale paese sia competente per l’esame della vostra richiesta di asilo. Questo significa che potreste essere trasferiti da questo paese in un altro paese, che è competente per l’esame della vostra domanda.

La procedura Dublino ha due scopi:

garantire che la vostra domanda di asilo giunga alle autorità del paese competente per esaminarla;

garantire che non presentiate domande multiple di asilo in più paesi, allo scopo di allungare il vostro soggiorno nei paesi Dublino.

Finché non sarà stabilito quale sia il paese competente per decidere sulla vostra domanda, le autorità di questo paese non esamineranno nei dettagli la domanda stessa.

RICORDATE: Non potete spostarvi in un altro paese Dublino: se lo fate, sarete ritrasferiti qui o in un paese dove avete presentato in precedenza una domanda di asilo. Rinunciare alla domanda presentata qui non comporterà un cambiamento del paese competente. Se vi nascondete o fuggite, rischiate anche di essere posti in stato di trattenimento.

Se vi siete recati in passato in uno dei paesi Dublino e in seguito avete lasciato la regione dei paesi Dublino prima di giungere in questo paese, dovete comunicarcelo: è importante perché potrebbe influenzare la decisione sul paese competente per l’esame della vostra domanda. È possibile che vi si chieda di fornire una prova del periodo trascorso al di fuori dei paesi Dublino, ad esempio un timbro nel passaporto, una decisione di rimpatrio o di allontanamento o documenti ufficiali da cui risulta che avete vissuto o lavorato al di fuori dei paesi Dublino.

Quali informazioni devo fornire alle autorità? Come posso fornire queste informazioni alle autorità?

Probabilmente sarete invitati a un colloquio al fine di determinare il paese competente per l’esame della richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio spiegheremo la «procedura Dublino». Dovete fornirci tutte le informazioni di cui disponete circa la presenza di eventuali familiari o parenti in uno dei paesi Dublino, nonché ogni altra informazione che ritenete utile per determinare il paese competente (qui di seguito figurano indicazioni dettagliate circa le informazioni utili). Dovete inoltre fornirci eventuali documenti o scritti in vostro possesso che contengano informazioni utili.

Vi invitiamo a comunicarci ogni informazione utile per aiutarci a determinare il paese competente per l’esame della domanda.

Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete o che ragionevolmente si suppone che comprendiate e nella quale siate in grado di comunicare.

Se non comprendete la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L’interprete deve interpretare soltanto quello che direte voi e la persona che svolge il colloquio, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a comprendere l’interprete, dovete dircelo e/o dirlo al vostro avvocato.

Il colloquio sarà riservato: nessuna delle informazioni che fornite, compreso il fatto di aver chiesto asilo, sarà trasmessa a persone o autorità nel vostro paese di origine che possano in qualche modo danneggiare voi o i vostri familiari rimasti in tale paese.

Il diritto a un colloquio può esservi negato soltanto se avete già fornito queste informazioni con altri mezzi, dopo essere stati informati sulla procedura Dublino e sulle sue conseguenze relativamente alla vostra situazione. Se non partecipate a un colloquio, potete chiedere di comunicare per iscritto informazioni aggiuntive utili per decidere il paese competente.

In che modo le autorità determineranno il paese competente per l’esame della mia domanda?

Esistono vari motivi per cui un paese può essere competente per l’esame di una richiesta. Tali motivi sono applicati in un ordine di importanza stabilito dal regolamento. Se uno dei motivi non si applica, viene preso in considerazione il successivo, e così via.

I motivi sono legati ai seguenti fattori, in ordine di importanza:

un vostro familiare (marito, moglie o figlio di età inferiore a 18 anni) ha ottenuto protezione internazionale o ha presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino;

Quindi è importante che ci informiate se avete familiari in un altro paese Dublino, prima che sia presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Se desiderate essere riuniti nello stesso paese, voi e i vostri familiari dovete esprimere questo desiderio per iscritto.

vi è stato precedentemente rilasciato un visto o un permesso di soggiorno in un altro paese Dublino;

le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (e conservate in una banca dati europea denominata Eurodac (6));

esistono prove che dimostrano che siete stati in un altro paese Dublino, o lo avete attraversato, anche se non vi sono state rilevate le vostre impronte digitali.

E se dipendo da un’altra persona o un’altra persona dipende da me?

Potreste essere ricongiunti ai vostri genitori, figli, fratelli o sorelle, nello stesso paese, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

i vostri familiari soggiornano legalmente in uno dei paesi Dublino;

uno dei familiari è in stato di gravidanza, o ha un bambino appena nato, o è gravemente malato, o gravemente disabile o anziano;

uno dei familiari dipende dall’assistenza di un altro, che è in grado di occuparsene.

Il paese in cui soggiornano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori dovrebbe in linea di massima accettare la responsabilità di esaminare la vostra domanda, purché i legami familiari esistessero già nel paese di origine. Sarete invitati anche a indicare per iscritto il desiderio di entrambe le parti di essere ricongiunte.

Potete chiedere di accedere a questa opportunità sia se vi trovate già nel paese in cui si trovano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori, sia se vi trovate in paesi diversi. In questo secondo caso, dovrete recarvi in tale paese, a meno che le vostre condizioni di salute vi impediscano di compiere lunghi viaggi.

Oltre a questa possibilità, esiste anche quella di chiedere, durante la procedura di asilo, di raggiungere una persona con cui avete una relazione familiare per motivi umanitari, familiari o culturali. Se questa domanda è accettata, potreste dovervi recare nel paese dove si trova la persona con cui avete relazioni familiari. In tal caso, sarete invitati a esprimere il vostro consenso per iscritto. È importante che ci informiate di eventuali motivi umanitari in base ai quali la vostra domanda debba essere esaminata qui o in un paese diverso.

Se sollevate ragioni legate a relazioni familiari, legami di dipendenza o questioni umanitarie, potreste essere invitati a fornire spiegazioni o prove a sostegno della domanda.

E se sono malato o ho esigenze particolari?

Allo scopo di somministrare l’assistenza medica o le terapie appropriate, le autorità dovranno conoscere le vostre esigenze particolari, comprese quelle relative alla vostra salute, in particolare se:

siete disabili;

siete in stato di gravidanza;

siete gravemente malati;

avete subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Se ci comunicate i vostri dati sanitari e si decide che siate trasferiti in un altro paese, vi chiederemo il permesso di comunicare queste informazioni al paese in cui sarete trasferiti. Se non esprimete il vostro consenso, ciò impedirà che vengano trasmessi i dati sanitari, ma non impedirà il vostro trasferimento nel paese competente. Ricordate che se non accettate che i vostri dati sanitari vengano trasmessi all’altro paese, quest’ultimo non sarà in grado di sopperire alle vostre esigenze particolari.

Tenete conto del fatto che ogni dato sanitario sarà sempre trattato in modo strettamente riservato, da professionisti soggetti a obblighi di segretezza.

Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?

Se le autorità di questo paese decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, potrete rimanere in questo paese e la domanda sarà esaminata qui.

Che cosa succede se si scopre che un altro paese, diverso da quello in cui mi trovo, è competente per l’esame della mia domanda?

Se riteniamo che un altro paese sia competente per l’esame della vostra domanda, chiederemo a tale paese di assumere la competenza entro 3 mesi dalla data in cui avete presentato la domanda in questo paese.

Se però la competenza è attribuita a un altro paese sulla base dei dati relativi alle vostre impronte digitali, la richiesta all’altro paese sarà inviata entro 2 mesi dal momento in cui sono ottenuti i risultati da Eurodac.

Se è la prima volta che presentate domanda di asilo in un paese Dublino, ma vi sono motivi per ritenere che un altro paese Dublino debba esaminare la vostra domanda, chiederemo a tale paese di «prendere in carico» il vostro caso.

Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda.

Se avete già presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino, diverso da quello in cui vi trovate adesso, chiederemo che l’altro paese vi «riprenda in carico»

Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 1 mese dal ricevimento della richiesta o entro 2 settimane se la richiesta è basata su dati Eurodac. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda e accetta di riprendervi in carico.

Se però non avete presentato domanda di asilo in questo paese e la vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata respinta con decisione definitiva, possiamo scegliere di inviare una richiesta al paese competente affinché vi prenda in carico, o di procedere al vostro rimpatrio nel paese di origine o di residenza permanente, o in un paese terzo sicuro (7).

Se un altro paese accetta la competenza per l’esame della domanda, sarete informati della nostra decisione:

di non esaminare la vostra domanda di asilo in questo paese e

di trasferirvi nel paese competente.

Il trasferimento avrà luogo entro 6 mesi dalla data in cui l’altro paese accetta la competenza, oppure, se decidete di impugnare la decisione, entro 6 mesi dal momento in cui un organo giurisdizionale decide che potete essere trasferiti in tale paese. Questo termine può essere prorogato se sfuggite alle autorità di questo paese o siete detenuto.

Se siete trattenuto in un centro chiuso in questo paese nell’ambito della procedura Dublino, si applica un termine più breve (per ulteriori informazioni si veda la sezione specificamente dedicata al trattenimento).

Il paese competente vi considererà alla stregua di un richiedente asilo e beneficerete di tutti i diritti connessi a questo status. Se non avete mai presentato domanda di asilo in tale paese, avrete l’opportunità di presentarla al vostro arrivo.

E se non sono d’accordo con la decisione di trasferirmi in un altro paese?

Potete esprimere il vostro dissenso da una decisione in base alla quale sareste trasferiti in un altro paese Dublino: si tratta di un «ricorso» o di una «revisione».

Potete anche chiedere che il trasferimento sia sospeso per la durata del ricorso o della revisione.

Alla fine dell’opuscolo figurano informazioni circa le autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese.

Quando ricevete la decisione ufficiale di trasferimento dalle autorità, avete a disposizione [x giorni  (8)] per presentare un ricorso a [nome dell’autorità competente per i ricorsi  (9)]. È molto importante che impugniate la decisione (mediante ricorso o revisione) entro il termine indicato.

Durante l’esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. oppure  (10)

Il trasferimento sarà sospeso per [y giorni  (11)] prima che un organo giurisdizionale decida se potete soggiornare in condizioni di sicurezza nel paese competente durante l’esame del ricorso. oppure

Avete a disposizione [y giorni  (12)] per chiedere che il trasferimento sia sospeso in attesa dell’esito del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà in tempi brevi in merito a tale richiesta. Se la domanda di sospensione è rifiutata, vi saranno comunicate le ragioni del rifiuto.

Durante questo procedimento avete diritto a un’assistenza legale e, se necessario, linguistica. Il diritto all’assistenza legale è il diritto a un avvocato che prepari i vostri documenti e vi rappresenti dinanzi a un giudice.

Potete chiedere di disporre di tale assistenza gratuitamente se non potete permettervi di pagarla. Alla fine del presente opuscolo figurano informazioni sulle organizzazioni che offrono assistenza legale.

Posso essere trattenuto?

A prescindere da altri eventuali motivi per il trattenimento, ai fini della procedura Dublino potete essere trattenuti soltanto se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo che fuggiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese Dublino.

Questo cosa significa?

Se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo di fuga (ad esempio perché siete già fuggiti in passato o perché non rispettate l’obbligo di presentarvi alle autorità ecc.) potrebbero trattenervi in qualsiasi momento durante la procedura Dublino. I motivi per i quali potete essere trattenuti sono scritti nel regolamento, e non può essere invocato nessun altro motivo per trattenervi.

Avete il diritto di essere informati per iscritto dei motivi del trattenimento, nonché delle possibilità di impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all’assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento di trattenimento.

Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini della procedura per quanto vi riguarda saranno i seguenti.

Chiederemo all’altro paese di accettare la competenza entro 1 mese dalla presentazione della domanda di asilo.

Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro 2 settimane dal ricevimento della medesima.

Il trasferimento dev’essere eseguito entro 6 settimane dall’accettazione della richiesta da parte del paese competente. Se impugnate la decisione di trasferimento, le 6 settimane decorreranno dal momento in cui le autorità, o l’organo giurisdizionale, decidono che potete essere trasferiti nel paese competente in condizioni di sicurezza in attesa dell’esito del ricorso.

Se non rispettiamo i termini di invio della richiesta o di esecuzione del trasferimento, il trattenimento ai fini del trasferimento a norma del regolamento Dublino sarà interrotto. In tal caso, si applicheranno i normali limiti di tempo esposti sopra.

Che cosa accadrà alle informazioni di carattere personale che fornisco? Come posso essere sicuro che non se ne faccia un uso sbagliato?

Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi i dati forniti durante la procedura Dublino al solo scopo di adempiere ai loro obblighi ai sensi dei regolamenti Dublino e Eurodac. Nel corso di tutta la procedura Dublino avete diritto alla protezione di tutti i dati personali e le informazioni da voi fornite circa voi stessi, la vostra situazione familiare ecc. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa.

Avete il diritto di accedere:

ai dati che vi riguardano; avete il diritto di chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati se inesatti, o siano cancellati se trattati illecitamente;

alle informazioni che spiegano come chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti per la vostra procedura Dublino, e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013  (13)

Questo opuscolo vi è stato dato perché avete espresso la necessità di ricevere protezione e avete dichiarato di avere un’età inferiore a 18 anni. Se avete meno di 18 anni, le autorità si riferiranno a voi come «minori» o «minorenni». Le «autorità» sono le persone competenti per decidere sulla vostra richiesta di protezione.

Cercare protezione perché si ha paura nel proprio paese di origine significa «cercare asilo». L’asilo è un posto che offre protezione e sicurezza.

La presentazione di una richiesta formale di asilo alle autorità è definita dalla normativa «domanda o richiesta di protezione internazionale». La persona che chiede protezione è definita «richiedente», e talvolta viene anche chiamata «richiedente asilo».

I vostri genitori dovrebbero essere con voi, ma se non lo sono o se siete stati separati da loro nel corso del viaggio, siete «minori non accompagnati».

In questo caso, VI FORNIREMO UN «RAPPRESENTANTE», CIOÈ UN ADULTO CHE VI ASSISTERÀ NEL CORSO DELLA PROCEDURA, VI AIUTERÀ A PRESENTARE LA DOMANDA E POTRÀ ACCOMPAGNARVI QUANDO DOVRETE PARLARE CON LE AUTORITÀ. POTETE PARLARE AL RAPPRESENTANTE DEI VOSTRI PROBLEMI E DELLE VOSTRE PAURE: IL SUO SCOPO È FARE IN MODO CHE IL VOSTRO MIGLIORE INTERESSE SIA CONSIDERATO UNA PRIORITÀ, CIOÈ CHE LE VOSTRE ESIGENZE, LA VOSTRA SICUREZZA, IL VOSTRO BENESSERE, IL VOSTRO SVILUPPO SOCIALE E LE VOSTRE OPINIONI SIANO PRESI IN CONSIDERAZIONE. IL RAPPRESENTANTE TERRÀ CONTO ANCHE DELLE POSSIBILITÀ DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

SE C’È QUALCOSA CHE NON CAPITE, CHIEDETE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE NOSTRE AUTORITÀ DI AIUTARVI!

ANCHE SE AVETE CHIESTO ASILO IN QUESTO PAESE, PUÒ DARSI CHE LA VOSTRA DOMANDA DI PROTEZIONE DEBBA ESSERE ESAMINATA DA UN ALTRO PAESE.

Soltanto un paese può essere competente per l’esame della vostra richiesta di protezione: lo stabilisce una legge chiamata «regolamento Dublino». Questo regolamento ci obbliga a determinare se siamo competenti per l’esame della vostra domanda o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino».

Il regolamento è applicato in una regione geografica che comprende 32 paesi (14), che ai fini di questo opuscolo sono detti «paesi Dublino».

NON SFUGGITE ALLE AUTORITÀ E NON ANDATE IN UN ALTRO PAESE DUBLINO. QUALCUNO POTREBBE DIRVI CHE QUESTA È LA COSA MIGLIORE PER VOI: SE QUALCUNO VI INCORAGGIA A FUGGIRE, O AD ANDARVENE CON LUI, DITELO IMMEDIATAMENTE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE AUTORITÀ NAZIONALI.

DICHIARATE APPENA POSSIBILE ALLE AUTORITÀ NAZIONALI SE:

siete soli, e pensate che vostro padre, vostra madre, vostro fratello o vostra sorella, vostra zia  (15), vostro zio  (16), vostra nonna o vostro nonno potrebbero trovarsi in uno degli altri 32 paesi Dublino;

in questo caso, se volete o no vivere con loro;

se siete venuti in questo paese con qualcun altro ed eventualmente con chi;

se siete già stati in un altro dei 32 paesi Dublino elencati;

se le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (le impronte digitali sono immagini delle vostre dita che aiutano a identificarvi);

se avete già chiesto asilo in un altro paese Dublino.

È MOLTO IMPORTANTE CHE COOPERIATE CON LE AUTORITÀ NAZIONALI E CHE DICIATE SEMPRE LORO LA VERITÀ.

Il sistema Dublino può aiutarvi se non siete accompagnati da un genitore quando presentate una domanda di protezione.

Se abbiamo informazioni sufficienti sui vostri genitori o i vostri parenti, li cercheremo nei paesi Dublino. Se riusciamo a trovarli, cercheremo di ricongiungervi a loro nel paese in cui si trovano. Tale paese sarà allora competente per l’esame della vostra richiesta di protezione.

Se invece siete soli e non avete familiari o parenti in un altro paese Dublino, è molto probabile che la vostra domanda sia esaminata in questo paese.

Potremmo scegliere di esaminare la vostra domanda in questo paese anche se la competenza spettasse per legge a un altro paese, per motivi umanitari, familiari o culturali.

Durante questa procedura, agiremo sempre nel vostro migliore interesse e non vi trasferiremo in un paese in cui è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati.

Che cosa significa che dobbiamo sempre agire nel vostro migliore interesse? Significa che dobbiamo:

verificare se è possibile ricongiungervi ai vostri familiari nello stesso paese;

fare in modo che siate al sicuro, specialmente da persone che potrebbero desiderare di trattarvi male o farvi del male;

fare in modo che possiate crescere in modo sicuro e sano, che disponiate di vitto e alloggio e che siano rispettate le vostre esigenze di sviluppo sociale;

prendere in considerazione le vostre opinioni, ad esempio tenendo conto del fatto che desiderate vivere con un parente o preferite di no.

ETÀ

Le persone di età superiore a 18 anni sono «adulti» e sono trattate in modo diverso dai bambini e dagli adolescenti (i «minori»).

Diteci la verità riguardo alla vostra età.

Se avete documenti che dimostrino la vostra età, mostrateli alle autorità. Se le autorità mettono in dubbio la vostra età, è possibile che un medico desideri esaminarvi per controllare se avete più o meno di 18 anni. Non si potrà procedere a nessun esame medico prima che voi e/o il vostro rappresentante abbiate espresso il vostro consenso.

NELLE PAGINE SEGUENTI CERCHEREMO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI SULLA PROCEDURA DUBLINO, SUL MODO IN CUI PUÒ AIUTARVI E SU QUELLO CHE DOVRESTE ASPETTARVI

LE IMPRONTE DIGITALI – Che cosa sono? Perché vengono rilevate?

Quando chiedete asilo, se avete un’età pari o superiore a 14 anni, una fotografia o un’immagine delle vostre dita (chiamata «impronta digitale») sarà rilevata e trasmessa a una banca dati di impronte digitali chiamata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: tutti coloro che chiedono asilo sono obbligati per legge a far rilevare le proprie impronte digitali.

Le impronte digitali potrebbero essere controllate in una certa fase, per verificare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le vostre impronte sono state già rilevate a un valico di frontiera. Se si scopre che avete già chiesto asilo in un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in quel paese, purché sia nel vostro migliore interesse. Quel paese diventerebbe allora competente per l’esame della vostra richiesta di protezione internazionale.

Le impronte digitali saranno conservate per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellate dalla banca dati. Se la vostra richiesta di protezione viene accettata, le impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se in seguito diventate cittadini di un paese Dublino, le impronte saranno cancellate. Soltanto i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso saranno conservati in Eurodac, mentre il vostro nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non verranno trasmesse alla banca dati né conservate, ma potrebbero essere inserite nella nostra banca dati nazionale. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino.

A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) potrebbero sottoporre a confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Quali informazioni dovreste comunicare alle autorità nazionali circa la vostra situazione?

È probabile che siate invitati a svolgere un colloquio allo scopo di determinare il paese competente per l’esame della vostra richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio, le nostre autorità nazionali vi spiegheranno la «procedura Dublino» e cercheranno di scoprire se è possibile ricongiungervi alla vostra famiglia in un altro paese Dublino.

Se sapete che i vostri genitori, fratelli o parenti si trovano in un altro paese Dublino, non dimenticate di dirlo alla persona che vi interroga. Fornite il maggior numero di informazioni possibile per aiutarci a trovare la vostra famiglia: nomi, indirizzi, numeri di telefono ecc.

Durante il colloquio, potrebbe esservi chiesto se siete mai stati in altri paesi Dublino: dite la verità.

Il vostro rappresentante può accompagnarvi al colloquio per aiutarvi, sostenervi e agire nel miglior modo possibile nel vostro interesse. Se avete motivi per non desiderare che il vostro rappresentante vi accompagni, ditelo alle autorità nazionali.

ALL’INIZIO DEL COLLOQUIO, COLUI CHE VI INTERROGA E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE VI SPIEGHERANNO LE PROCEDURE E I VOSTRI DIRITTI. SE C’È QUALCOSA CHE NON CAPITE O SE AVETE ALTRE DOMANDE, DITELO!

Il colloquio è un vostro diritto e costituisce una parte importante della vostra richiesta.

Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete. Se non capite la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L’interprete deve limitarsi a interpretare le parole vostre e del vostro interlocutore, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a capire l’interprete, ditecelo o parlatene al vostro rappresentante.

Il colloquio sarà riservato: nessuna informazione da voi fornita, compreso il fatto che avete chiesto protezione nel nostro paese, sarà trasmessa a persone o autorità che possano danneggiare in qualsiasi modo voi o membri della vostra famiglia rimasti nel paese di origine.

È IMPORTANTE CHE VOI E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SIATE CONSAPEVOLI DELLE SCADENZE DELLA PROCEDURA DUBLINO!

Leggete le risposte qui di seguito.

Tra quanto tempo saprete se dovete andare in un altro paese o potete rimanere qui?

Che cosa succede se si scopre che un altro paese è competente per l’esame della vostra domanda?

Se è la prima volta che chiedete asilo in un paese Dublino, sarete trasferiti in un altro paese perché i vostri genitori, fratelli o sorelle, zii o zie, nonni o nonne si trovano in quel paese: li raggiungerete e starete con loro durante l’esame della vostra domanda di asilo  (17).

Se non avete mai chiesto asilo qui ma lo avete chiesto in un altro paese Dublino in passato, potreste essere rinviati in quel paese affinché le sue autorità esaminino la vostra domanda di asilo  (18).

In entrambi i casi, potrebbero essere necessari fino a cinque mesi per decidere se trasferirvi in un altro paese, a partire dal momento in cui presentate domanda di asilo o dal momento in cui veniamo a sapere che avete chiesto protezione internazionale in un altro paese Dublino. Le autorità vi informeranno di questa decisione nel più breve tempo possibile dal momento in cui viene presa.

Se non avete chiesto asilo in questo paese e una vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata rifiutata dopo essere stata pienamente esaminata, dovremo chiedere all’altro paese di riprendervi in carico, oppure procedere al vostro rimpatrio nel vostro paese di origine o di residenza permanente, oppure in un paese terzo sicuro.

Se decidiamo che la competenza per la vostra domanda di asilo spetta a un altro paese, e il paese invitato ad assumere la competenza per la vostra domanda accetta di farlo, sarete ufficialmente informati del fatto che non esamineremo la vostra richiesta di protezione internazionale e che vi trasferiremo nel paese competente.

Il trasferimento sarà eseguito entro sei mesi dal momento in cui l’altro paese accetta la responsabilità, o dal momento della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione, qualora non siate d’accordo e decidiate di impugnare tale decisione (per spiegazioni si veda la sezione successiva!). Questo termine può essere esteso a un anno se siete in prigione, o a 18 mesi in caso di fuga.

Che cosa succede se non volete andare in un altro paese?

PARLATENE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE!

Se decidiamo che dovete andare in un altro paese per l’esame della domanda e non siete d’accordo, avete la possibilità di impugnare la decisione di trasferimento. Si parla in questo caso di «ricorso» o «revisione».

Quando le autorità vi avranno trasmesso la decisione, avrete a disposizione [x giorni  (19)] per presentare un ricorso a [autorità competente per i ricorsi  (20)]. È molto importante presentare un ricorso entro i termini stabiliti. Il vostro rappresentante deve aiutarvi a farlo.

Durante l’esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. oppure  (21)

il vostro trasferimento sarà sospeso per [y giorni  (22)] finché un organo giurisdizionale decida se potete recarvi senza pericoli nel paese competente in attesa dell’esito del ricorso. oppure

avete a disposizione [y giorni  (23)] per chiedere che il trasferimento sia sospeso durante l’esame del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà rapidamente in merito alla vostra richiesta. Se la sospensione è rifiutata, sarete informati dei motivi del rifiuto.

Sul retro del presente opuscolo figurano informazioni sull’autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese.

Durante la procedura di «ricorso», avrete accesso all’assistenza legale e, se necessario, all’assistenza linguistica di un interprete o di un traduttore. Potete chiedere di beneficiare di un’assistenza legale gratuita se non avete i mezzi per pagarla. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate di organizzazioni che offrono assistenza legale e che possono aiutarvi a presentare ricorso.

TRATTENIMENTO

Le persone che non sono libere di recarsi dove vogliono e sono ospitate in un edificio chiuso da cui non possono uscire sono in stato di «trattenimento».

Se siete minori non accompagnati potreste abitare in un luogo in cui vigono regole per cui dovete rimanere all’interno durante la notte o quando è buio, o dovete comunicare alle persone che si occupano di voi se uscite e quando tornerete. Lo scopo di queste regole è proteggere la vostra sicurezza. Questo non significa che siate in un luogo di trattenimento.

I MINORI NON SONO QUASI MAI TRATTENUTI!

Siete trattenuti? Se avete questo dubbio, chiedete subito alle autorità, al vostro rappresentante o al vostro consigliere giuridico (24) di informarvi. Potete parlare loro della vostra situazione e, se siete trattenuti, della possibilità di impugnare la decisione di trattenimento.

Esiste un rischio che siate trattenuti durante la procedura Dublino. La maggior parte delle volte questo accade quando le autorità nazionali non credono che abbiate meno di 18 anni e temono che possiate fuggire o nascondervi per paura di essere trasferiti in un altro paese.

Avete il diritto di essere informati per iscritto delle ragioni per cui siete trattenuti e dei modi per impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all’assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento: quindi, se non siete d’accordo parlatene al vostro rappresentante o consigliere giuridico.

Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini saranno i seguenti: dovremo chiedere a un altro paese di assumere la competenza per la vostra domanda entro un mese dalla presentazione della vostra domanda di asilo, e il paese in questione deve rispondere entro due settimane. Infine, se restate in stato di trattenimento, il vostro trasferimento dev’essere eseguito entro sei settimane dall’accettazione della richiesta da parte del paese competente.

Se decidete di impugnare la decisione di trasferimento mentre siete trattenuti, le autorità nazionali non sono obbligate a trasferirvi entro sei settimane; esse vi informeranno delle opzioni che avete.

Se le autorità nazionali non chiedono a un altro paese di assumere la responsabilità per la vostra domanda entro i termini, o non eseguono il trasferimento entro i termini, il vostro trattenimento ai fini del trasferimento in virtù del regolamento Dublino viene interrotto. In tal caso, si applicheranno i termini normali presentati nella sezione dal titolo «Che cosa succede se un altro paese è competente per l'esame della mia domanda?».

Quali sono i vostri diritti nel periodo in cui si decide chi è competente per la vostra domanda?

Avete il diritto di rimanere in questo territorio se il nostro paese è competente per l’esame della vostra richiesta di asilo; se invece è competente un altro paese, potete rimanervi finché sarete trasferiti in tale paese. Se il paese in cui vi trovate adesso è competente per l’esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanervi almeno finché verrà presa una prima decisione sulla domanda stessa. Avete inoltre diritto a beneficiare di condizioni materiali di accoglienza, quali vitto, alloggio ecc., nonché di assistenza medica o terapie essenziali e cure mediche di urgenza. Avete anche il diritto di frequentare una scuola.

Avete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto; per questo, avete il diritto di usare la vostra madrelingua o un’altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione relativa al vostro trasferimento in un altro paese. Avete anche il diritto di rivolgervi a noi per ottenere ulteriori informazioni e/o di rivolgervi all’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese.

Il vostro rappresentante e le autorità nazionali vi daranno ulteriori spiegazioni sui vostri diritti!

Che cosa succederà alle informazioni personali da voi fornite? Come potete essere sicuri che non saranno utilizzate a fini sbagliati?

Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi le informazioni da voi fornite durante la procedura Dublino esclusivamente per adempiere i loro obblighi ai sensi del regolamento Dublino.

Avete il diritto di accedere:

alle informazioni che vi riguardano; avete diritto di chiedere che questi dati siano corretti se inesatti o falsi, o che siano cancellati se trattati illecitamente;

alle informazioni che spiegano come chiedere che i vostri dati siano corretti o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti in materia designate come responsabili della vostra procedura Dublino, e delle autorità garanti per la protezione dei dati che sono responsabili per le richieste relative alla tutela dei dati personali.

A CHI POTETE RIVOLGERVI PER RICEVERE AIUTO? (da completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro, in particolare:)

indirizzo e coordinate dell’autorità competente in materia di asilo;

denominazioni, indirizzi e coordinate di organizzazioni che offrono rappresentanza ai minori non accompagnati;

indirizzo e coordinate dell’autorità nazionale competente per la protezione dei minori;

indirizzo e coordinate dell’autorità competente per lo svolgimento della procedura Dublino;

coordinate dell’autorità nazionale di controllo;

identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;

estremi dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati;

la Croce Rossa e il suo ruolo;

coordinate dell’ufficio locale dell’UNHCR (se esiste) e suo ruolo;

coordinate dei prestatori di assistenza giuridica o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati o ai minori;

estremi dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e suo ruolo.

ALLEGATO XII

INFORMAZIONI PER I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA, A NORMA DELL’ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013

Se avete almeno 14 anni di età e siete fermati per attraversamento irregolare di una frontiera, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: siete obbligati per legge a lasciare che siano rilevate le vostre impronte digitali.

Se le impronte non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in futuro.

Se in futuro presentate nuovamente domanda di asilo, le vostre impronte digitali saranno nuovamente rilevate. Se chiedete asilo in un paese diverso da quello in cui le impronte sono state rilevate la prima volta, potreste essere ritrasferiti nel primo paese in cui sono state rilevate le vostre impronte.

I dati relativi alle impronte digitali saranno conservati per 18 mesi, poi saranno automaticamente cancellati dalla banca dati. Eurodac conserverà solo i dati relativi alle vostre impronte digitali e al vostro sesso: il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non sono trasmessi alla banca dati né conservati.

In qualsiasi momento potrete chiedere al paese che rileva le vostre impronte digitali di comunicarvi i dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Potete chiedere che tali dati siano rettificati o cancellati; devono essere cancellati, ad esempio, se acquisite la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o di un paese associato, o se ottenete un permesso di soggiorno per uno di questi paesi e se non avete chiesto asilo.

Eurodac è gestito da un’agenzia dell’Unione europea denominata eu-LISA. I vostri dati possono essere usati esclusivamente ai fini previsti dalla normativa e sono trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro chiederete asilo in un altro Stato membro dell’UE o in un paese associato (25), le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell’UE e dei paesi associati.

A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) potranno sottoporre a un confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro):

identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;

coordinate dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati;

coordinate dell’autorità nazionale di controllo (protezione dei dati).

ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI PER CITTADINI DI PAESI TERZI E APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO, A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013

Se soggiornate irregolarmente in un «paese Dublino» (26), le autorità possono rilevare le vostre impronte digitali e trasmetterle a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Questo serve unicamente a controllare se avete già presentato in precedenza una domanda di asilo. I dati relativi alle vostre impronte non saranno conservati nella banca dati Eurodac, ma se avete chiesto asilo in precedenza in un altro paese potreste essere ritrasferiti in tale paese.

Se le impronte digitali non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in futuro.

Eurodac è gestito da un’agenzia dell’Unione europea denominata eu-LISA. I dati possono essere usati esclusivamente ai fini stabiliti dalla normativa e trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presenterete domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte saranno nuovamente rilevate per essere trasmesse a Eurodac. I dati conservati in Eurodac non verranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell’UE e dei paesi associati.

Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ogni Stato membro):

identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;

coordinate dell’ufficio del responsabile del trattamento dei dati;

coordinate dell’autorità nazionale di controllo (protezione dei dati).

Se le nostre autorità ritengono che potreste aver chiesto protezione internazionale in un altro paese, il quale potrebbe essere competente per l’esame della domanda, riceverete informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze per voi e per i vostri diritti (27)
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(1)  Queste prove indiziarie devono essere sempre seguite da una prova ai sensi dell’elenco A.

(2)  Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013.

(3)  I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

(4)  Le informazioni fornite sono quelle previste nella parte B del presente allegato.

(5)  Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013.

(6)  Per ulteriori informazioni su Eurodac si veda, nella parte A, la sezione «Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali?»

(7)  Il presente paragrafo non compare nell’opuscolo destinato agli Stati membri che non partecipano all’applicazione della direttiva rimpatri.

(8)  Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

(9)  Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri.

(10)  Ogni Stato membro deve scegliere una delle tre opzioni, a seconda della sua scelta relativa a un sistema di ricorso effettivo.

(11)  Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale.

(12)  Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale.

(13)  Il presente opuscolo è redatto esclusivamente a fini informativi, allo scopo di fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie sulla procedura Dublino. Esso non crea né comporta di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi degli Stati e delle persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 604/2013.

(14)  I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

(15)  La sorella di vostra madre o di vostro padre.

(16)  Il fratello di vostra madre o di vostro padre.

(17)  Si parla in questo caso di «prendere in carico».

(18)  Si parla in questo caso di «riprendere in carico».

(19)  Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

(20)  Da completare a cura di ciascuno Stato membro.

(21)  Ciascuno Stato membro sceglierà una delle tre opzioni, in funzione della sua scelta relativa al sistema di ricorso effettivo.

(22)  Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

(23)  Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

(24)  Una persona riconosciuta dalle autorità come rappresentante dei vostri interessi di fronte alla legge. Il rappresentante e/o le autorità dovrebbero avvertirvi se avete bisogno di un consigliere giuridico, ma potete anche chiedere loro di affidare il vostro caso a un consigliere giuridico per vostro conto. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate delle organizzazioni che possono fornirvi una rappresentanza legale.

(25)  I dati relativi alle vostre impronte digitali potrebbero essere condivisi, se la normativa lo consente, tra i 28 Stati membri dell’UE e i 4 paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

(26)  Tutti i paesi dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

(27)  Le informazioni fornite sono quelle previste alla parte B dell’allegato X.


8.2.2014   

IT

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L 39/44


REGOLAMENTO (UE) N. 119/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2014

che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(III) lattato triidrato aggiunto agli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II della direttiva 2002/46/CE definisce l’elenco delle sostanze vitaminiche e minerali consentiti per la fabbricazione d'integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione (3) ha sostituito gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE. L’allegato II della direttiva 2002/46/CE è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione (4).

(2)

A norma dell’articolo 14 della direttiva 2002/46/CE, le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’EFSA.

(3)

Il 31 ottobre 2012 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sul lievito al cromo legato alle cellule ChromoPrecise®, aggiunto in integratori alimentari a fini nutrizionali come fonte di cromo, e sulla biodisponibilità del cromo derivante da questa fonte (5).

(4)

L’EFSA ha sottolineato che le conclusioni esposte nel suo parere si riferiscono solo al lievito al cromo ChromoPrecise® e non ad altri lieviti arricchiti di cromo. Essa ritiene inoltre che le specifiche per il lievito al cromo ChromoPrecise® debbano comprendere specifiche per la perdita all’essiccazione e per il tenore massimo di cromo(VI).

(5)

Sulla scorta del parere adottato dall’EFSA il 31 ottobre 2012 l’utilizzo del lievito al cromo ChromoPrecise® negli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni ivi precisate.

(6)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 definisce l’elenco delle sostanze vitaminiche e minerali che possono essere aggiunte agli alimenti.

(7)

A norma del regolamento (CE) n. 1925/2006, articolo 3, paragrafo 3, le modifiche all’elenco figurante all’allegato II di tale regolamento sono adottate tenendo conto del parere dell’EFSA.

(8)

Il 13 settembre 2012 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sul cromo(III) lattato triidrato come fonte di cromo(III), aggiunto per scopi nutrizionali agli alimenti (6).

(9)

Sulla scorta del parere adottato dall’EFSA il 13 settembre 2012 l’aggiunta di cromo(III) lattato triidrato agli alimenti non desta preoccupazioni per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni ivi precisate.

(10)

È opportuno aggiungere le sostanze per le quali l’EFSA ha espresso un parere favorevole agli elenchi figuranti all’allegato II della direttiva 2002/46/CE e all’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(11)

Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) n. 1925/2006.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, punto B, della direttiva 2002/46/CE dopo la voce «Cloruro di cromo(III)» è inserita la seguente voce:

«Lievito arricchito di cromo (7)

Articolo 2

Nell’allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 dopo la voce «Picolinato di cromo» è inserita la seguente voce:

«Cromo(III) lattato triidrato».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 36.

(4)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29.

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico sul lievito al cromo legato alle cellule ChromoPrecise®, aggiunto in integratori alimentari a fini nutrizionali come fonte di cromo, e sulla biodisponibilità del cromo derivante da questa fonte (Scientific Opinion on Chromoprecise® cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium from this source). EFSA Journal 2012; 10(11):2951.

(6)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico sul cromo(III) lattato triidrato come fonte di cromo, aggiunto per scopi nutrizionali agli alimenti [Scientific Opinion on chromium(III) lactate tri-hydrate as a source of chromium added for nutritional purposes to foodstuff]. EFSA Journal 2012; 10(10):2881.


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L 39/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 120/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 32, secondo comma e quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 (3), stabilisce regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003. È necessario aggiornare tali regole, in particolare per quanto riguarda i contributi finanziari dei richiedenti, al fine di tener conto delle variazioni dei costi sostenuti per la verifica e la convalida dei metodi di rilevazione, nonché delle modifiche nella ripartizione dei compiti negli Stati membri.

(2)

Il regolamento deve inoltre tener conto del crescente numero di OGM contenenti eventi di trasformazione multipli (stacked events) con una sempre maggiore combinazione di singoli eventi di trasformazione.

(3)

È necessario aggiornare l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati ad assistere il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) di cui all’articolo 32, primo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003, per la verifica e la convalida dei metodi di rilevazione, al fine di tener conto dei mutamenti nella designazione dei laboratori nazionali di riferimento da parte degli Stati membri e di includere i laboratori degli Stati membri che hanno recentemente aderito all’Unione.

(4)

Occorre adottare misure transitorie per consentire ai richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento della domanda di autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento di versare i contributi finanziari in conformità del regolamento (CE) n. 1981/2006.

(5)

Occorre prendere in debita considerazione gli istituti pubblici di ricerca stabiliti nell’UE che presentano domande di autorizzazione di OGM relative a progetti finanziati principalmente dal settore pubblico; in tal caso è pertanto necessario prevedere un contributo finanziario dall’importo ridotto.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1981/2006.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1981/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“procedimento di validazione completo”

i)

la valutazione, mediante una prova interlaboratorio in conformità delle norme internazionali, alla quale partecipano i laboratori nazionali di riferimento, dei criteri di efficienza del metodo fissati dal richiedente in conformità del documento intitolato Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing (definizione di requisiti minimi di efficienza dei metodi analitici di verifica degli OGM) (4) di cui:

al punto 3.1.C.4. dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, nel caso di piante geneticamente modificate destinate a essere utilizzate come alimenti o mangimi, di alimenti o mangimi contenenti o costituiti da piante geneticamente modificate e di alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o di mangimi prodotti a partire da piante geneticamente modificate (5);

al punto 1, lettera B, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004 in tutti gli altri casi;

nonché

ii)

la valutazione della precisione e dell’esattezza del metodo indicato dal richiedente.

(4)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf, LCR e rete europea di laboratori per gli OGM, 13 ottobre 2008."

(5)  GU L 157, dell'8.6.2013, pag. 1.»."

2)

All’articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«e)

“OGM contenente un singolo evento di trasformazione” un OGM ottenuto mediante un singolo processo di trasformazione;

f)

“OGM contenente eventi di trasformazione multipli” un OGM contenente più di un singolo evento di trasformazione, ottenuto mediante incroci convenzionali, cotrasformazione o ritrasformazione.»

3)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Contributi

1)   Per ogni domanda relativa a un OGM contenente un singolo evento di trasformazione, il richiedente deve versare all’LCR un contributo forfetario pari a 40 000 EUR.

2)   L’LCR invita il richiedente a versare un contributo supplementare di 65 000 EUR ove sia necessario un procedimento di validazione completo di un metodo di rilevazione e di identificazione di un OGM contenente un singolo evento di trasformazione in conformità delle disposizioni di cui:

a)

all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 se la domanda riguarda:

i)

piante geneticamente modificate destinate a essere utilizzate come alimenti o mangimi;

ii)

alimenti o mangimi contenenti o costituiti da piante geneticamente modificate;

iii)

alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o mangimi prodotti a partire da tali piante; oppure

b)

all’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004 in tutti gli altri casi.

3)   Per ogni domanda relativa a un OGM contenente eventi di trasformazione multipli (stacked events) per cui il metodo di rilevazione e di identificazione di ogni singolo evento di trasformazione che costituisce l’OGM è stato convalidato dall’LCR o è in corso di validazione, il contributo forfetario è stabilito in funzione del numero (N) di singoli eventi di trasformazione costituenti l’OGM ed è calcolato nell’importo di 20 000 EUR + (N × 5 000 EUR). Solo l’OGM contenente eventi di trasformazione multipli con il maggior numero di singoli eventi di trasformazione va considerato nel suddetto calcolo.

4)   Per ciascuna domanda relativa a un OGM contenente eventi di trasformazione multipli che consiste di uno o più singoli eventi di trasformazione per il quale il metodo di rilevazione e di identificazione non è stato convalidato dall’LCR o non è in corso di validazione, il contributo è calcolato come segue: si applica l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, ai singoli eventi di trasformazione per i quali non esiste un metodo convalidato, e l’articolo 3, paragrafo 3, agli OGM contenenti eventi di trasformazione multipli, dove N corrisponde al numero di singoli eventi di trasformazione convalidati che costituiscono l’OGM per i quali esiste un metodo convalidato.

5)   L’LCR riduce l’importo del contributo supplementare di cui al paragrafo 2 proporzionalmente ai costi risparmiati:

a)

ove il materiale necessario per eseguire il procedimento di validazione completo venga fornito dal richiedente; e/o

b)

ove il richiedente fornisca i dati relativi ai moduli, ad esempio protocolli di estrazione del DNA e sistemi di riferimento specifici di una determinata specie, già convalidati e pubblicati dall’LCR.

6)   È richiesto un contributo aggiuntivo ove i costi di validazione del metodo di rilevazione e d'identificazione proposto dal richiedente superino di almeno il 50 % l’importo dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il contributo aggiuntivo copre il 50 % della parte dei costi superiori all’importo dei contributi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

7)   I contributi di cui ai paragrafi da 1 a 6 devono essere corrisposti anche in caso di ritiro della domanda, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 3.»

4)

L’articolo 4, è modificato dai seguenti:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora il richiedente sia una PMI la cui sede principale si trova in un paese in via di sviluppo, o un istituto pubblico di ricerca stabilito nell’UE la cui domanda si riferisce a un progetto finanziato principalmente dal settore pubblico, i contributi finanziari di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, sono ridotti del 50 %».

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’articolo 3, paragrafo 6, non si applica ai richiedenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1.»

5)

L’articolo 5 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1)   Il richiedente comprova il pagamento del contributo di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 3 e/o 4, a favore dell’LCR al momento di presentare i campioni dell’alimento o del mangime e i rispettivi campioni di controllo all’LCR in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera j), o dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2)   Nel caso in cui, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, sia necessario un procedimento di validazione completo, l’LCR notifica per iscritto al richiedente tale fatto e richiede il pagamento dell’importo dovuto a titolo di tale disposizione, prima di avviare la fase 4 (prova interlaboratorio) del proprio processo di validazione.

3)   Nel caso in cui, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 6, l’LCR preveda che i costi di validazione del metodo di rilevazione proposto dal richiedente possano superare di almeno il 50 % l’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, l’LCR notifica per iscritto al richiedente l’importo stimato dei costi aggiuntivi.

Qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica, il richiedente ritiri la sua domanda, il contributo supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 6, non è dovuto.

Al termine della validazione del metodo di rilevazione, l’LCR notifica per iscritto al richiedente i costi effettivi e debitamente motivati sostenuti nell’eseguire la validazione del metodo di rilevazione e impone il pagamento del contributo dovuto a norma dell’articolo 3, paragrafo 6».

b)

Il paragrafo 5 è soppresso.

c)

Il primo comma del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono corrisposti dal richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica. La fase 4 (prova interlaboratorio) del processo di validazione non è avviata prima della ricezione di tali contributi.»

6)

All’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti paragrafi 2 e 3:

«2.   I laboratori nazionali di riferimento elencati nell’allegato II sono selezionati in modo casuale per partecipare ad una prova interlaboratorio internazionale di validazione e percepiscono 2 400 EUR dall’LCR come contributo ai costi di partecipazione. Nel caso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, tale importo è ridotto in proporzione.

3.   L’LCR e i laboratori nazionali di riferimento di cui all’allegato II che partecipano ad uno studio di validazione stipulano un accordo scritto in modo da definire le relazioni reciproche, specialmente in materia di aspetti finanziari.»

7)

All’allegato I, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

essere accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura) o a una norma internazionale equivalente atta a garantire che i laboratori:

dispongano di personale debitamente qualificato con un’idonea formazione nei metodi analitici utilizzati per la rilevazione e l’identificazione di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

dispongano delle attrezzature necessarie per effettuare l’analisi richiesta;

posseggano un’adeguata infrastruttura amministrativa;

dispongano di una capacità di trattamento dei dati sufficiente per produrre relazioni tecniche e consentire una rapida comunicazione con gli altri laboratori che partecipano alla verifica e alla validazione dei metodi di rilevazione.

I laboratori elencati nell’allegato II del presente regolamento e non ancora accreditati sono ammessi fino al 31 dicembre 2014 se il laboratorio dichiara di essere in corso di accreditamento e dà prova delle proprie competenze tecniche all’LCR».

8)

L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 1981/2006 relativi ai contributi finanziari continuano ad applicarsi ai richiedenti cui è pervenuta la ricevuta della domanda di autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99.

(3)  GU L 157 dell’8.6.2013, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Laboratori nazionali di riferimento, che assistono l'LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Belgique/België

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W);

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV);

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

Bulgaria

Национален цeнтър по обществено здраве и анaлизи (НЦОЗА), София, Сектор ГМО;

Česká republika

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), Praha;

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering (1);

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, Sektion for Plantediagnostik, Ringsted;

Deutschland

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg;

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ);

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL);

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin;

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Oder;

Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg;

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor — Standort Kassel;

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) Mecklenburg-Vorpommern;

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) — Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover;

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz — Institut für Lebensmittelchemie Trier;

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer;

Landesamt für Verbraucherschutz — Abteilung D Veterinärmedizinische, mikro- und molekularbiologische Untersuchungen, Saarland;

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Geschäftsbereich Labore Landwirtschaft, Sachsen;

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA);

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt — Fachbereich Lebensmittelsicherheit;

Landeslabor Schleswig-Holstein;

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV);

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR);

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL);

Eesti

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) geenitehnoloogia instituut, DNA analüüsi labor;

Éire

Food and Environment Research Agency (FERA) Sand Hutton, York;

Elláda

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης, Αθήνα;

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων, Αθήνα;

España

Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (CNA-AESAN);

Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (LAA-MAGRAMA);

France

Groupement d’Intérêt Public — Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES);

Laboratoire du Service Commun des Laboratoires (SCL) d’Illkirch-Graffenstaden;

Laboratoire de la Santé des Végétaux (ANSES), Angers;

Hrvatska

Odsjek za kvantifikaciju GMO i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Italia

Centro di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (CRA-SCS), Sede di Tavazzano — Laboratorio;

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare — Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina (ISS-DSPVSA);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM);

Kypros

Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ);

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;

Lietuva

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir Genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyrius;

Luxembourg

Laboratoire National de Santé (LNS), Division du contrôle des denrées alimentaires;

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH);

Malta

LGC Limited UK;

Nederland

RIKILT — Wageningen UR;

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA);

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für Lebensmittelsicherheit Wien, Abteilung für Molekular- und Mikrobiologie (AGES — MOMI);

Umweltbundesamt GmbH;

Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie;

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin;

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy, Puławy;

Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

Portugal

Laboratório de OGM, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal (UEIS-SAFSV);

România

Laboratorul Național de Referință pentru OMG din alimente și furaje, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București;

Slovenija

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana;

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana;

Slovensko

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie NRL Bratislava;

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (Istituto statale veterinario e alimentare Dolný Kubín);

Suomi/Finland

Tullilaboratorio;

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira;

Sverige

Livsmedelsverket (SLV);

United Kingdom

Food and Environment Research Agency (FERA);

LGC Limited (LGC);

Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA)».


(1)  Fino a gennaio 2014.


8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 121/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2014

relativo all’autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-seleniometionina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della L-seleniometionina, un composto organico di selenio, come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel suo parere del 2 maggio 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, la L-seleniometionina non produce effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente e che il suo impiego può essere considerato una valida fonte di selenio per tutte le specie animali. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della L-seleniometionina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Occorre pertanto autorizzare l’impiego di questo preparato secondo le modalità specificate nell’allegato del presente regolamento.

(6)

L’Autorità ha concluso che la limitazione dell’eventuale integrazione con selenio organico stabilita per altri composti organici del selenio va applicata anche alla L-seleniometionina. Nel caso in cui si aggiungano ai mangimi anche composti inorganici di selenio l’integrazione con selenio organico non può pertanto superare gli 0,2 mg per kg di mangime completo.

(7)

Facendo seguito al summenzionato parere dell’Autorità il richiedente ha fornito dati supplementari al fine di dimostrare la stabilità dell’additivo una volta incorporato nelle premiscele contenenti composti di oligoelementi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si autorizza l’impiego del preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi» in quanto additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11(5):3219.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b815

L-seleniometionina

 

Caratterizzazione dell’additivo

Preparato solido di L-seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Selenio organico in forma di L-seleniometionina (acido 2-amino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica

Formula chimica: C5H11NO2Se

Numero CAS: 3211-76-5

Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e

Selenio > 39 %

 

Metodo analitico  (1)

Per la determinazione della L-seleniometionina nell’additivo per mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione e spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (HPLC-ICPMS) dopo digestione proteolitica tripla.

Per la determinazione del selenio totale nell’additivo per mangimi: spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICPMS) o spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: spettrometria ad assorbimento atomico per formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione con microonde (EN 16159:2012).

Tutte le specie

 

0,50 (in totale)

1.

L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

3.

Additivi tecnologici o materie prime contenute nella preparazione dell’additivo devono garantire un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

4.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio.

5.

Integrazione con selenio organico massima:

0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

6.

Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per mangimi per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni il fabbricante dell’additivo per mangimi è tenuto a informarne i clienti.

28 febbraio 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


8.2.2014   

IT

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L 39/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 122/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

85,7

MA

52,0

TN

74,1

TR

93,5

ZZ

76,3

0707 00 05

TR

123,0

ZZ

123,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

39,1

TR

120,6

ZZ

79,9

0805 10 20

EG

50,1

MA

53,1

TN

54,3

TR

73,6

ZZ

57,8

0805 20 10

IL

121,4

MA

74,6

ZZ

98,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

128,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

142,6

PK

55,3

TR

98,5

ZZ

106,1

0805 50 10

TR

78,1

ZZ

78,1

0808 10 80

CN

95,7

MK

35,4

US

163,7

ZZ

98,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

122,0

US

134,7

ZA

119,7

ZZ

109,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


8.2.2014   

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L 39/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 123/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2014

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 3 al 4 febbraio 2014 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 3 e 4 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 20,275606 %.

Per il mese di febbraio 2014 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 5 febbraio 2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


DECISIONI

8.2.2014   

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L 39/59


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni della Latvijas Banka

(2014/68/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2013/42 della Banca centrale europea, del 15 novembre 2013, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Latvijas Banka (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono verificati da revisori esterni indipendenti, la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione del Consiglio 2013/387/UE (2) la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 4 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (3) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(3)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che SIA Ernst & Young Baltic sia nominato revisore esterno della Latvijas Banka per l’esercizio finanziario 2014.

(4)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (4) del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«18.   SIA Ernst & Young Baltic è accettato come revisore esterno della Latvijas Banka per l’esercizio finanziario 2014».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  GU C 342 del 22.11.2013, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio 2013/387/UE, del 9 luglio 2013, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24).

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(4)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


8.2.2014   

IT

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L 39/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2014

che autorizza la Svezia e il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/69/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Un certo numero di Stati membri ha chiesto di applicare deroghe alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento in questione, i servizi della Commissione hanno valutato la necessità, e il livello di protezione che ne risulta, delle deroghe richieste, sulla base delle raccomandazioni dell’AESA. La Commissione ha concluso che le modifiche dovrebbero offrire un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione delle regole comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione di ogni deroga e le condizioni cui è subordinata la loro applicazione, sono descritte in distinti allegati alla presente decisione che autorizza tali deroghe.

(2)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una deroga concessa a uno Stato membro, è notificata a tutti gli Stati membri, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Tutti gli Stati membri devono essere pertanto destinatari della presente decisione. La descrizione di ogni deroga, nonché le condizioni a essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un ulteriore approvazione da parte della Commissione. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri notifichino l’applicazione di deroghe, in quanto esse possono avere effetti al di fuori del loro territorio.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I governi di Svezia e del Regno Unito possono concedere approvazioni in deroga a talune modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, come specificato negli allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Tutti gli Stati membri hanno diritto di applicare le misure di cui all’articolo 1, come specificato negli allegati alla presente decisione. Gli Stati membri notificano la misura alla Commissione, all’Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione  (1) per quanto riguarda i privilegi di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL905.SFI, lettera a) nella parte FCL stabilisce che i privilegi di uno SFI consistono nel fornire istruzioni di volo su dispositivi di addestramento al volo, nella pertinente categoria di aeromobili, per: a) il rilascio, rinnovo e ripristino di una abilitazione al volo strumentale (IR), sempre che la persona sia o sia stata titolare di una IR nella corrispondente categoria di aeromobili e abbia completato un corso di addestramento per istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI).

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla norma FCL905.SFI, lettera a), del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha proposto di separare l’obbligo di seguire un corso IRI e il privilegio di fornire istruzioni per una IR iniziale dagli altri requisiti relativi agli SFI e consentire agli SFI che non abbiano completato l’addestramento IRI, di fornire una formazione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica al tipo di aeromobile.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

Attualmente non esiste un numero sufficiente di istruttori di volo qualificati a fornire i corsi di formazione e non sono abbastanza i corsi IRI approvati che consentirebbero ai potenziali SFI di ottenere la qualifica. L’autorità competente del Regno Unito ha sottolineato che l’obbligo di partecipare ad un corso IRI crea un onere non previsto dovuto al numero insufficiente di istruttori di volo. A ciò si può porre rimedio consentendo agli SFI che non hanno completato il corso di addestramento IRI di fornire un addestramento per il rinnovo e il ripristino delle IR specifiche del tipo. L’Agenzia ha ritenuto che il Regno Unito abbia sufficientemente dimostrato la necessità di derogare ai requisiti della norma FCL.905.SFI.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Secondo il testo della parte FCL, il completamento del corso IRI è un requisito generale e si applica a tutti i privilegi dello SFI in relazione alla IR. Pertanto esso si applica ai privilegi per fornire un'istruzione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica del tipo, nonché ai privilegi aggiuntivi per fornire una istruzione per la concessione iniziale di una IR.

Il Regno Unito ha sottolineato che viene mantenuto un livello equivalente di protezione grazie alla deroga in esame poiché tale deroga ripristinerebbe la norma JAR-FCL.

Inoltre il Regno Unito ha proposto di esigere un corso IRI solo per il privilegio di fornire istruzione per una IR iniziale e limitare i privilegi degli SFI che non hanno frequentato tale corso alla formazione per il rinnovo o il ripristino di una abilitazione del tipo, inclusa una IR specifica del tipo. Per poter essere autorizzato a fornire la formazione senza avere seguito l’intero corso IRI, in base alla proposta del Regno Unito, lo SFI deve aver superato un controllo di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso degli ultimi 12 mesi. Uno SFI con tale qualifica che non ha frequentato il corso completo IRI non fornirà istruzione per il rilascio iniziale di qualsiasi abilitazione al volo strumentale, o per il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione al volo strumentale che non sia associata al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo.

L’Agenzia, dopo aver esaminato la richiesta di deroga modificata, ha concluso che il Regno Unito abbia ragione nel sostenere che i privilegi di uno SFI sono stati modificati nella parte FCL rispetto a JAR- FCL. Il nuovo requisito, che prevede che lo SFI partecipi ad un corso IRI di istruzione di volo per le IR, è stato aggiunto come condizione supplementare in quanto lo si è ritenuto necessario per l’estensione dei privilegi.

L’Agenzia condivide l’opinione del Regno Unito che la deroga proposta comporta un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione della parte FCL, in quanto non consentirà a questo gruppo specifico di SFI di condurre attività di formazione per il ripristino e il rinnovo di una IR generale senza aver partecipato a un corso IRI, ma si limiterà a consentire di fornire istruzione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica del tipo.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.905.SFI, lettera a), del regolamento (UE) n. 1178/2011, consentire agli SFI di fornire istruzione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica del tipo senza aver completato l’addestramento IRI.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Uno SFI con questa qualifica non può effettuare attività di addestramento per il rinnovo e il ripristino di una IR generale senza aver partecipato a un corso IRI.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


(1)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i privilegi di esaminatore per dispositivi di addestramento al volo (SFE)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.1005.SFE, lettera a), punto 2), stabilisce che i privilegi di un SFE per velivoli o convertiplani consistono nel condurre in un FFS (simulatore integrale di volo): «[…] controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni IR, sempre che un SFE soddisfi i requisiti di cui alla norma FCL.1010.IRE per la corrispondente categoria di aeromobili».

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla norma FCL.1005.SFE, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha proposto di creare una nuova categoria di SFE con privilegi che permettono di effettuare esami ai fini del rinnovo e del ripristino di una IR, se collegata ad un’abilitazione per tipo, separando il requisito per l’IRI/IRE dagli altri requisiti SFE e limitando i privilegi al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo, comprese le IR specifiche del tipo.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

Attualmente non vi sono abbastanza corsi riconosciuti che consentirebbero ai potenziali SFE di ottenere le qualifiche. Il Regno Unito ha sottolineato che questo obbligo creerà un onere non previsto affermando che attualmente non vi sono risorse adeguatamente formate. A ciò si può porre rimedio consentendo agli SFI che non si sono conformati ai requisiti per l’IRE di effettuare controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle IR specifiche del tipo. L’Agenzia ha ritenuto che il Regno Unito abbia sufficientemente dimostrato la necessità di derogare ai requisiti della norma FCL.1005.SFE.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Il Regno Unito ha giustificato la deroga prevista facendo riferimento al requisito equivalente JAR-FCL e individuando una modifica concernente i privilegi di questa categoria di esaminatori nonché le condizioni che devono essere soddisfatte dal richiedente. Il Regno Unito ha sottolineato che nell’ambito del sistema JAR molte autorità nazionali consentivano all’esaminatore per dispositivi di addestramento al volo (SFE) di effettuare esami per il rinnovo o il ripristino dei privilegi di volo strumentale che sono associati alla abilitazione per tipo, vale a dire il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione per tipo in combinazione con l’abilitazione al volo strumentale specifica del tipo (IR). Gli SFE non erano autorizzati a effettuare esami per IR generali non specifiche del tipo o per la concessione iniziale di privilegi di IR specifiche del tipo.

Il Regno Unito ha inoltre sottolineato che, sulla base dei privilegi accresciuti dello SFE, la parte FCL prevede che uno SFE debba aver rispettato i requisiti applicabili ad un esaminatore per l’abilitazione al volo strumentale (IRE), il che comprende l’obbligo di avere un certificato di istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI). Secondo il testo della parte FCL, tale requisito costituisce un prerequisito generale e si applica pertanto a tutti i privilegi di effettuare esami per IR dello SFE. Ciò si applica ai privilegi per il rinnovo o il ripristino di IR specifiche al tipo nonché ai nuovi privilegi di effettuare esami per la concessione iniziale di qualsiasi IR.

Il Regno Unito ha sottolineato che viene mantenuto un livello equivalente di protezione grazie alla deroga in esame poiché tale deroga ripristinerebbe la norma JAR-FCL.

L’Agenzia, dopo aver esaminato la richiesta di deroga, ha concluso che il Regno Unito abbia ragione nel sostenere che la norma FCL.1005.SFE non contiene alcun privilegio che permetta allo SFE di effettuare un esame pratico («skill-test») per il rilascio iniziale di una IR in un FFS, ma si limita al rinnovo e al ripristino della IR [cfr. lettera a), punto 2)]. Inoltre, il Regno Unito ha dichiarato correttamente che, in base alle norme JAR-FCL, il privilegio dello SFE autorizzava a svolgere controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino della IR. Il Regno Unito ha inoltre ragione quando afferma che lo SFE, in base alle norme JAR-FCL, non doveva soddisfare anche i requisiti IRE/IRI. È corretto affermare che i privilegi di uno SFE sono stati modificati rispetto alle norme JAR-FCL.

Al fine di includere il privilegio di effettuare esami per il rinnovo o il ripristino di una abilitazione per tipo e IR combinata senza aver rispettato le prescrizioni per l’IRE, il Regno Unito ha proposto che lo SFE debba aver superato un controllo di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso degli ultimi 12 mesi. Uno SFE con tale qualifica non effettua esami per il rilascio iniziale di qualsiasi abilitazione al volo strumentale, o per il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione al volo strumentale che non sia associata al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo.

Sulla base dell’esame effettuato, l’Agenzia condivide l’opinione del Regno Unito che la deroga proposta preveda un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione della parte FCL, in quanto non consentirà a questo gruppo specifico di SFE di effettuare esami per il rinnovo e il ripristino di una IR senza aver partecipato a un corso IRI, ma attribuirà il privilegio di effettuare esami per il rinnovo o il ripristino della IR specifica del tipo.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.1005.SFE, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 1178/2011, consentire agli SFE di effettuare controlli di professionalità per il rinnovo e il ripristino di IR specifica del tipo senza aver soddisfatto i requisiti applicabili a un esaminatore per abilitazione al volo strumentale (IRE), che comporta l’obbligo di avere un certificato di istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI).

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Uno SFE con tale qualifica non effettua esami per il rilascio iniziale di una abilitazione al volo strumentale, per il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione al volo strumentale che non sia associata ad un rinnovo o ripristino di un’abilitazione per tipo.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


ALLEGATO III

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i privilegi ristretti di un istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI) e il modo in cui tali restrizioni possono essere tolte

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.910.SFI, lettera b), stabilisce che per l’estensione dei privilegi di uno SFI ai simulatori che rappresentano tipi di aeromobili supplementari lo SFI deve essere esaminato da un esaminatore di abilitazione al tipo (TRE). La parte FCL non consente a uno SFE che sia qualificato sul tipo di condurre la prova per aggiungere un tipo supplementare ai privilegi dello SFI.

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla norma FCL910.SFI, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha chiesto la deroga al fine di consentire a uno SFE non solo di effettuare prove in caso di rilascio iniziale del certificato SFI ma di estendere i privilegi per consentire allo SFE di esaminare lo SFI per qualsiasi tipo ulteriore.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

È necessario consentire a uno SFE non solo di svolgere prove in caso di rilascio iniziale del certificato SFI ma di estendere i privilegi per permettere allo SFE di esaminare lo SFI per ulteriori tipi in quanto, altrimenti, viene imposto un onere inutile al settore a causa della mancanza di personale qualificato. L’Agenzia condivide la giustificazione fornita dal Regno Unito sulla necessità di concedere questa deroga.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Il Regno Unito ha giustificato la deroga prevista affermando che non vi sarebbe alcun effetto negativo sul livello di protezione provocato da tale estensione dei privilegi.

Sulla base del riesame effettuato, l’Agenzia condivide l’opinione del Regno Unito che la deroga in esame mantenga un livello equivalente di protezione in quanto la parte FCL consente già allo SFE di controllare lo SFI per il tipo di aeromobile incluso nel rilascio iniziale del certificato SFI.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può derogare alla norma FCL.910.SFI, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011, al fine di consentire a uno SFE non solo di svolgere prove in caso di rilascio iniziale del certificato SFI ma di estendere i privilegi per consentire allo SFE di esaminare lo SFI per tipi ulteriori.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

I privilegi di uno SFI possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi della stessa categoria di aeromobili qualora il titolare abbia:

completato in modo soddisfacente la parte al simulatore del corrispondente corso per l’abilitazione per tipo; e

effettuato, in un corso completo per l’abilitazione per tipo, almeno 3 ore di istruzione di volo in relazione ai compiti di uno SFI sul tipo applicabile sotto la supervisione e con il soddisfacimento di un TRE o SFE qualificato per questi fini.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


ALLEGATO IV

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i privilegi e le condizioni di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.905.SFI dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 stabilisce i privilegi di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI) e non consente allo SFI di fornire istruzione ai richiedenti un certificato SFI. La parte FCL prevede il privilegio di fornire tale istruzione soltanto per i titolari di un certificato di istruttore di abilitazione al tipo (TRI), a condizione che abbiano almeno tre anni di esperienza come istruttore titolare di abilitazione TRI [FCL905.TRI, lettera b)].

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla suddetta norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha proposto di concedere ai titolari di un certificato SFI il privilegio di fornire istruzione ai richiedenti un certificato SFI senza soddisfare il requisito di avere almeno 3 anni di esperienza come TRI.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

Il Regno Unito ha comunicato di aver interpretato in passato le norme JAR-FCL nel senso che consentivano agli SFI di agire in quanto tutor nei corsi SFI dopo aver seguito un corso specifico seguito da una valutazione di competenza. Il Regno Unito ha inoltre affermato che con l’attuazione della parte FCL e l’introduzione di una formulazione più specifica il privilegio di insegnare ai richiedenti un certificato SFI viene concesso solo agli istruttori di abilitazione per tipo (TRI) con 3 anni di esperienza come tali. Nel Regno Unito molti SFI certificati dal Regno Unito e che svolgono il ruolo di insegnanti per i richiedenti un certificato SFI non possono soddisfare i requisiti per diventare un TRI con 3 anni di esperienza. Pertanto essi non saranno in grado di continuare ad agire come tutor nei corsi SFI. Il Regno Unito ha inoltre specificato che molti degli attuali SFI non sarebbero in grado di soddisfare i requisiti TRI per ragioni mediche.

Il Regno Unito conclude, sulla base di una valutazione della situazione attuale, che non esiste un numero sufficiente di TRI che possano garantire l’insegnamento ad un numero sufficiente di richiedenti un certificato SFI e soddisfare le necessità di formazione del settore. Di conseguenza, si registrerà una penuria di istruttori qualificati per fornire questa formazione il che potrebbe provocare una grave interruzione nell’addestramento dei piloti, in particolare nel settore «business/corporate». È pertanto necessario concedere il privilegio agli SFI che non soddisfano il requisito di avere almeno 3 anni di esperienza come TRI, di fornire istruzione agli SFI richiedenti. L’Agenzia condivide la giustificazione fornita dal Regno Unito sulla necessità di concedere questa deroga.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Inoltre, il Regno Unito ha rilevato un’incoerenza nella parte FCL in quanto gli esaminatori su dispositivi di addestramento al volo (SFE), che devono essere in possesso di un certificato SFI, hanno il privilegio per condurre valutazioni di competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato SFI ma, al tempo stesso, non sono autorizzati a impartire istruzioni a questi SFI. Il fatto che uno SFE, essendo anche uno SFI, non possa impartire insegnamento a un pilota per diventare uno SFI ma possa esaminare lo SFI è visto come un’incoerenza nella parte FCL, in quanto tutti gli esaminatori nell’ambito del sistema della parte FCL hanno il privilegio di fornire istruzione per certificati, abilitazioni e licenze per i quali sono autorizzati a effettuare esami.

La parte FCL riflette il sistema JAR-FCL in cui l’istruzione per i richiedenti un certificato SFI doveva essere effettuata soltanto da un TRI. Dopo aver riesaminato le proposte su come il Regno Unito intende qualificare ulteriormente lo SFI per tale compito, l’Agenzia ha condiviso la valutazione del Regno Unito che un livello equivalente di protezione a quello conseguito con l’applicazione della parte FCL possa essere ottenuto con la deroga prevista, in particolare attraverso i requisiti supplementari in materia di formazione e controlli proposti dal Regno Unito.

Va sottolineato tuttavia, che il Regno Unito prevede questo corso specifico per tutor anche per TRI che intendono fornire tale formazione. Dato che la parte FCL già fornisce questo privilegio per TRI che desiderano impartire insegnamento per un certificato SFI, se soddisfano il requisito dell’esperienza triennale, un corso specifico per tutor destinato ai TRI non è necessario. Questi corsi devono pertanto essere destinati solo a SFI.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.905.SFI, concedere il privilegio agli SFI che non soddisfano il requisito di avere almeno 3 anni di esperienza come TRI, di fornire istruzione ai candidati SFI.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Tali SFI devono avere almeno 3 anni di esperienza di insegnamento come SFI, devono completare un corso specifico di tutor di due giorni tenuto da uno SFI tutor e superare una valutazione di competenza.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni allegate.


ALLEGATO V

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda il rinnovo e il ripristino di un'abilitazione al volo strumentale (IR)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.625, lettere c) e d), dell’allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 recita:

c)   Ripristino. Se una IR è scaduta, ai fini del ripristino dei privilegi i richiedenti devono:

1)

sottoporsi a corsi di aggiornamento presso un’ATO per raggiungere il livello di professionalità richiesto per superare l’elemento strumentale del test di abilitazione conformemente all’appendice 9 di questa parte; e

2)

completare controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 di questa parte, nella categoria di aeromobili pertinente.

d)   Qualora l’IR non sia stata rinnovata o ripristinata nei 7 anni precedenti, il titolare deve sottoporsi nuovamente all’esame teorico e al test di abilitazione dell’IR.»

Con lettera pervenuta alla Commissione il 18 marzo 2013, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla suddetta norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

È necessario consentire ai titolari di licenze rilasciate in conformità alla parte FCL con la IR conforme all’ICAO detenuta sulla base della licenza di un paese terzo, di mantenere i loro privilegi senza la necessità di ripetere gli esami di conoscenza teorica. Il regolamento sugli equipaggi non affronta questa situazione, il che crea un onere inutile per i titolari di licenza.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Il Regno Unito ritiene che i requisiti della norma FCL.625, lettera d), siano stati creati per il caso in cui il titolare di una licenza cessi di volare secondo le regole del volo strumentale (IFR) per 7 anni. La regola non tiene conto della possibilità che il titolare della licenza possa avere volato in IFR con una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo durante il periodo di 7 anni, che è stata ripristinata durante tale periodo e che, pertanto, è valida.

L’Agenzia, dopo aver esaminato la richiesta di deroga, concorda con il Regno Unito sul fatto che è sproporzionato imporre a un pilota in possesso di una IR rilasciata da un paese terzo, conforme all’allegato 1 dell’ICAO, in corso o scaduta di recente, di ripetere l’esame teorico necessario per ottenere il ripristino di una IR europea scaduta da più di sette anni, vale a dire che non è opportuno applicare ad un pilota con esperienza IFR recente gli stessi requisiti che verrebbero applicati a un pilota che non ha volato in IFR per più di 7 anni.

L’Agenzia concorda con la motivazione presentata dal Regno Unito. La regola non tiene conto della possibilità che il titolare della licenza possa avere volato in IFR utilizzando una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo durante il periodo di 7 anni, che è stata ripristinata durante tale periodo e che, pertanto, è valida. La deroga prevista riguarderebbe i titolari di licenze in conformità alla parte FCL che includono la IR conforme all’ICAO. Se tali piloti, dopo un certo periodo, cessano di volare sulla base di quella licenza, ma continuano a volare con una licenza di un paese terzo conforme all’ICAO che comprende una IR e venisse chiesto loro di ripristinare la loro IR sulla licenza europea, essi dovrebbero soltanto soddisfare i criteri di rinnovo previsti dalla norma FCL.625, lettera b), sulla base della IR attuale, e valida, del paese terzo. Questo significa che il titolare dell’abilitazione deve superare il test di professionalità, ma non deve sottoporsi a una formazione o ripetere gli esami di conoscenza teorici. Nel caso di un pilota che ha detenuto una IR di un paese terzo che non è più valida, ma è stata rinnovata o ripristinata nei 7 anni precedenti, il titolare dell’abilitazione deve soddisfare i requisiti in materia di ripristino della norma FCL.625, lettera c), ma non dovrà ripetere gli esami di conoscenza teorica. L’Agenzia ritiene che ciò fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalla parte FCL.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.625, lettere c) e d), dell’allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, permettere ai titolari di licenze rilasciate in conformità alla parte FCL di mantenere i loro privilegi in relazione a una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo senza la necessità di ripetere gli esami di conoscenza teorica.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Tale deroga si applica ai titolari di licenze rilasciate in conformità alla parte FCL a condizione che una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo sia conforme all’ICAO.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


ALLEGATO VI

Deroga della Svezia al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione  (1) per quanto riguarda le disposizioni in vigore relative al rilascio di certificati di aeronavigabilità degli aeromobili importati

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

Secondo il punto 21.A.174 b) 3) ii), dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, ogni domanda di un certificato di aeronavigabilità per un aeromobile importato da un paese terzo deve contenere una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile presente sul suo registro al momento del trasferimento.

Con lettera del 24 gennaio 2011, l’Agenzia svedese dei trasporti ha notificato alla Commissione e all’AESA, la propria intenzione di derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2) [abrogato dal regolamento (UE) n. 748/2012] e abolire il requisito di includere tale dichiarazione.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

La Svezia ha riscontrato la necessità di derogare a questa regola, in quanto, in alcuni casi, tale dichiarazione non è disponibile e non può essere ottenuta.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

L’intento di richiedere la dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile presente sul suo registro all’atto del trasferimento quando un aeromobile è importato in uno Stato membro dell’EASA, è di consentire al paese importatore di verificare che l’aeromobile sia conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione EASA, che eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, siano stati approvati in conformità all’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e che le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state attuate.

La misura proposta dal governo svedese di abolire l’obbligo di includere tale dichiarazione può prevedere un livello di protezione equivalente a quello prescritto dalle pertinenti norme di attuazione nell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 relative ai documenti necessari per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità per un aeromobile usato importato da un paese terzo a condizione che vengano utilizzati altri mezzi per garantire l’affidabilità richiesta. Questi mezzi sono descritti al punto 4.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

La Svezia può accettare domande di certificati di aeronavigabilità, per gli aeromobili importati da un paese terzo, senza una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile presente sul suo registro al momento del trasferimento.

La deroga si applica fino al momento in cui l’emendamento destinato a risolvere la questione, nell’ambito del mandato di regolamentazione RMT.0020, del Capitolo H (Certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità) dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, sia stato adottato e diventi applicabile.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

L’autorità competente esamina la documentazione degli aeromobili e ispeziona gli aeromobili al fine di verificare che:

la documentazione relativa al passato dell’aeromobile sia completa e sufficiente per stabilire la norma di produzione e modifica,

l’aeromobile sia stato prodotto secondo il progetto del tipo che costituiva la base per il certificato di omologazione AESA. A tale scopo le registrazioni storiche devono includere una copia del primo certificato di aeronavigabilità o del certificato di esportazione rilasciato per gli aeromobili nuovi. In alternativa il richiedente il certificato di aeronavigabilità può ottenere una dichiarazione del titolare del certificato del tipo approvato dallo Stato di progettazione per quanto riguarda lo status di produzione,

l’aeromobile sia conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo,

ogni certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione siano approvati in conformità all’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012,

le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state attuate.

Infine l’autorità competente accerta che i risultati dell’indagine siano coerenti con i risultati dell’inchiesta dell’organizzazione che effettua la revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3).

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/72


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2014

sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume

(2014/70/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni per lo sfruttamento delle loro risorse energetiche purché rispettino la necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente.

(2)

Allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, la ricerca e la produzione di idrocarburi, tra cui il gas di scisto, richiedono il ricorso combinato alla fratturazione idraulica ad elevato volume e alla perforazione direzionale (soprattutto orizzontale) su una scala e ad un’intensità per le quali esiste un’esperienza molto limitata nell’Unione. La tecnica di fratturazione idraulica solleva problemi specifici, in particolare per la salute umana e l’ambiente.

(3)

Nelle sua risoluzione del 21 novembre 2012 il Parlamento europeo ha preso atto dei significativi benefici potenziali della produzione di gas e olio di scisto, e ha invitato la Commissione a istituire un quadro a livello dell’Unione per la ricerca e l’estrazione di combustibili fossili non convenzionali, al fine di garantire l’applicazione di disposizioni armonizzate per la tutela della salute umana e dell’ambiente in tutti gli Stati membri.

(4)

Nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di diversificare l’approvvigionamento energetico dell’Europa e sviluppare risorse energetiche interne per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, ridurre la dipendenza energetica esterna dell’Unione e stimolare la crescita economica. Il Consiglio ha preso atto dell’intenzione della Commissione di valutare un ricorso più sistematico alle fonti di energia interne ai fini del loro sfruttamento sicuro, sostenibile e efficace sotto il profilo dei costi, rispettando nel contempo le scelte degli Stati membri in materia di mix energetico.

(5)

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esplorazione e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume nella UE (1), la Commissione ha evidenziato le potenziali nuove opportunità e sfide legate all’estrazione di idrocarburi non convenzionali nell’Unione, nonché i principali elementi ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza di questa tecnica. Nella comunicazione si giunge alla conclusione che occorre una raccomandazione che stabilisca principi minimi che sostengano gli Stati membri nella ricerca e produzione di gas naturale dalle formazioni di scisto e garantiscano la tutela del clima e dell’ambiente, l’uso efficiente delle risorse e l’informazione del pubblico.

(6)

A livello internazionale, l’Agenzia internazionale dell’energia ha elaborato delle raccomandazioni per lo sviluppo sicuro del gas non convenzionale. Queste «regole d’oro» riguardano quadri regolamentari solidi e adeguati, un’attenta selezione dei siti, una corretta pianificazione del progetto, un’adeguata caratterizzazione dei rischi nel sottosuolo, norme rigorose per la progettazione dei pozzi, la trasparenza delle operazioni e il controllo dei relativi impatti, una corretta gestione delle acque e dei rifiuti, la riduzione delle emissioni atmosferiche e dei gas a effetto serra.

(7)

Alle attività di ricerca e produzione degli idrocarburi che prevedono la fratturazione idraulica ad elevato volume si applicano sia la legislazione generale che quella ambientale. In particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (2) concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; la direttiva 92/91/CEE del Consiglio (3) che stabilisce disposizioni sull’estrazione per trivellazione fissa prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione; la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, stabilisce che occorre rilasciare le autorizzazioni in maniera non discriminatoria; la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce il quadro in materia di acque impone ai gestori di ottenere l’autorizzazione per il prelievo dell’acqua e vieta lo scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee; la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), recante disposizioni sulla valutazione ambientale strategica, impone la valutazione di piani e programmi nei settori dell’energia, dell’industria, della gestione dei rifiuti, della gestione delle risorse idriche, dei trasporti o della destinazione dei suoli; la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), recante disposizioni sulla responsabilità ambientale, si applica alle attività professionali che comprendono la gestione dei rifiuti e dei prelievi di acqua; la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che stabilisce disposizioni in materia di rifiuti di estrazione, disciplina la gestione dei rifiuti superficiali e sotterranei derivanti dalla ricerca e produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume; la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che stabilisce disposizioni sulle acque sotterranee, impone agli Stati membri di mettere in atto misure che prevengono o limitano l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee; il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), concernente la messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, si applicano all’utilizzo di sostanze chimiche e biocidi che possono essere impiegati per la fratturazione; la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che istituisce il quadro di riferimento per i rifiuti, fissa le condizioni applicabili al riutilizzo dei fluidi che emergono in superficie a seguito della fratturazione idraulica ad alto volume e nel corso della produzione; il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra fino al 2020 si applicano alle emissioni fuggitive di metano; la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), che stabilisce disposizioni in materia di emissioni industriali, si applica agli impianti nei quali si svolgono le attività di cui all’allegato I della direttiva in questione; la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che stabilisce disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale, prevede l’esecuzione di una valutazione di impatto ambientale per i progetti che comportano l’estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali se il quantitativo estratto è superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e 500 000 m3 al giorno per il gas naturale e uno screening per i progetti di trivellazioni in profondità e gli impianti di superficie per l’estrazione di petrolio e gas; la direttiva 96/82/CE del Consiglio (17), sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e, a decorrere dal 1o giugno 2015, la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) impongono ai gestori degli impianti in cui sono presenti sostanze pericolose al di sopra delle soglie stabilite nell’allegato I delle direttive in questione di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente. Ciò si applica, tra l’altro, alle operazioni di preparazione chimica o termica e al relativo deposito nel quadro dello sfruttamento di minerali in miniere e cave, nonché allo stoccaggio di gas in siti sotterranei terrestri.

(8)

La legislazione ambientale dell’Unione è stata però elaborata in un periodo in cui in Europa non si faceva ricorso alla fratturazione idraulica ad elevato volume. Pertanto, alcuni aspetti ambientali connessi con la ricerca e la produzione di idrocarburi mediante questa tecnica non sono trattati in modo adeguato nella legislazione vigente dell’Unione, in particolare per quanto concerne la pianificazione strategica, la valutazione dei rischi sotterranei, l’integrità dei pozzi, il monitoraggio delle condizioni iniziali e la sorveglianza operativa, la cattura delle emissioni di metano e la divulgazione di informazioni sulle sostanze chimiche utilizzate in ogni singolo pozzo.

(9)

Occorre pertanto stabilire i principi minimi di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto nell’applicazione o nell’adeguamento della loro regolamentazione riguardante le attività che comportano la fratturazione idraulica ad elevato volume. Un insieme di regole creerebbe condizioni eque per i gestori e migliorerebbe la fiducia degli investitori ed il funzionamento del mercato unico dell’energia. Regole chiare e trasparenti dovrebbero anche contribuire a rassicurare i cittadini, ed eventualmente attenuare la loro opposizione allo sviluppo del gas di scisto. Questo insieme di regole non implica che gli Stati membri siano tenuti a svolgere attività di ricerca o sfruttamento ricorrendo alla fratturazione idraulica ad elevato volume se non lo desiderano né che sia loro impedito di mantenere o adottare misure più specifiche adatte alle circostanze nazionali, regionali o locali.

(10)

Nell’Unione non abbiamo esperienza in materia di autorizzazioni per la produzione di idrocarburi con fratturazione idraulica ad elevato volume e possiamo vantare solo un’esperienza limitata in materia di autorizzazioni per la ricerca. Pertanto, è necessario monitorare l’applicazione della legislazione dell’Unione e della presente raccomandazione negli Stati membri. Potrebbe essere necessario aggiornare la presente raccomandazione o elaborare disposizioni giuridicamente vincolanti, in funzione dei progressi tecnici o dell’esigenza di far fronte a rischi e impatti legati alla ricerca e alla produzione di idrocarburi utilizzando tecniche diverse dalla fratturazione idraulica ad elevato volume, a problemi imprevisti nell’applicazione della normativa dell’Unione o nella ricerca e produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume in operazioni offshore.

(11)

Da qui nasce l’esigenza, in questa fase, della presente raccomandazione che stabilisce principi minimi applicabili, come base comune, alla ricerca o alla produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume. Questa raccomandazione integra la normativa vigente dell’Unione applicabile ai progetti che prevedono la fratturazione idraulica ad elevato volume e dovrebbe essere attuata dagli Stati membri entro 6 mesi.

(12)

La presente raccomandazione rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla vita e il diritto all’integrità della persona, la libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, e l’elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. La presente raccomandazione deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   SCOPO E OGGETTO

1.1.

La presente raccomandazione stabilisce i principi minimi necessari per aiutare gli Stati membri che intendono effettuare attività di ricerca e produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume, garantendo nel contempo la tutela del clima e dell’ambiente, l’utilizzo efficiente delle risorse e l’informazione del pubblico.

1.2.

Nell’applicare o adattare le loro disposizioni di attuazione della legislazione dell’Unione alle esigenze e alle peculiarità della ricerca e produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare questi principi che riguardano la pianificazione, la valutazione degli impianti, le autorizzazioni, le prestazioni operative e ambientali, la chiusura degli impianti, la partecipazione del pubblico e la diffusione delle informazioni.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a)

«fratturazione idraulica ad elevato volume», l’iniezione di un volume di acqua pari o superiore a 1 000 m3 di acqua per fase di fratturazione o pari o superiore a 10 000 m3 di acqua per l’intero processo di fratturazione in un pozzo;

b)

«impianto», qualsiasi struttura, anche sotterranea, destinata alla ricerca o produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume.

3.   PIANIFICAZIONE STRATEGICA E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE

3.1.

Prima di concedere autorizzazioni di ricerca e/o produzione di idrocarburi che possono comportare il ricorso alla fratturazione idraulica ad elevato volume, gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione ambientale strategica per prevenire, gestire e ridurre gli impatti e i relativi rischi per la salute umana e l’ambiente. Questa valutazione dovrebbe essere effettuata sulla base delle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE.

3.2.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole chiare sulle eventuali restrizioni delle attività, ad esempio in aree protette, sismiche o soggette ad inondazioni e sulle distanze minime da rispettare tra le operazioni autorizzate e le aree residenziali e di protezione delle acque. Dovrebbero inoltre stabilire limiti minimi di profondità tra l’area destinata alla fratturazione e le acque sotterranee.

3.3.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che sia effettuata una valutazione dell’impatto ambientale sulla base delle prescrizioni della direttiva 2011/92/UE.

3.4.

Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico interessato l’opportunità di partecipare per tempo ed in maniera efficace all’elaborazione della strategia di cui al punto 3.1 e alla valutazione d’impatto di cui al punto 3.3.

4.   AUTORIZZAZIONI DI RICERCA E PRODUZIONE

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le condizioni e le procedure per l’ottenimento di autorizzazioni conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione siano pienamente coordinate qualora:

a)

esistano più autorità competenti per le autorizzazioni necessarie;

b)

siano coinvolti più gestori;

c)

occorrano più autorizzazioni per una fase specifica del progetto;

d)

occorrano più autorizzazioni ai sensi della legislazione nazionale o dell’Unione.

5.   SELEZIONE DEL SITO DI RICERCA E DI PRODUZIONE

5.1.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che la formazione geologica di un sito sia adatta alla ricerca o alla produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume. Essi dovrebbero provvedere affinché i gestori effettuino una caratterizzazione e una valutazione dei rischi del potenziale sito e dell’area circostante sia in superficie che a livello sotterraneo.

5.2.

La valutazione dei rischi dovrebbe basarsi su una quantità di dati sufficiente per consentire la caratterizzazione dell’area di ricerca e di produzione potenziale e l’individuazione di tutte le potenziali vie di esposizione. Ciò permetterebbe di valutare il rischio di fuoriuscite o di migrazione dei fluidi di perforazione, dei fluidi di fratturazione idraulica, di materiali allo stato naturale, di idrocarburi e di gas provenienti dal pozzo o dalla formazione contenente idrocarburi nonché il rischio di sismicità indotta.

5.3.

La valutazione dei rischi dovrebbe:

a)

basarsi sulle migliori tecniche disponibili e tener conto dei risultati dello scambio di informazioni, organizzato dai servizi della Commissione, tra gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente;

b)

anticipare l’evoluzione del comportamento della formazione di roccia, degli strati geologici che separano il serbatoio dalle acque sotterranee e dai pozzi esistenti o di altre strutture antropiche esposti alle elevate pressioni da iniezione utilizzate nella fratturazione idraulica ad elevato volume e i volumi di fluidi iniettati;

c)

rispettare una distanza minima di separazione verticale tra la zona destinata alla fratturazione e le acque sotterranee;

d)

essere aggiornata durante le operazioni ogniqualvolta siano rilevati nuovi dati.

5.4.

Un sito dovrebbe essere selezionato solo se dalla valutazione del rischio effettuata conformemente ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 risulta che la fratturazione idraulica ad elevato volume non comporterà uno scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee e non causerà alcun danno ad altre attività che avvengono nelle vicinanze dell’impianto.

6.   STUDIO DI RIFERIMENTO

6.1.

Prima dell’inizio delle operazioni di fratturazione idraulica ad alto volume, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

l’operatore determini lo stato ecologico (situazione di partenza) del sito dell’impianto, delle superfici e dell’area sotterranea circostanti potenzialmente interessate dalle attività;

b)

la situazione di riferimento sia adeguatamente descritta e comunicata all’autorità competente prima dell’inizio delle operazioni.

6.2.

Occorre stabilire valori di riferimento per:

a)

la qualità e le caratteristiche delle acque di superficie e sotterranee;

b)

la qualità dell’acqua nei punti di prelievo dell’acqua potabile;

c)

la qualità dell’aria;

d)

le caratteristiche del suolo;

e)

la presenza di metano e di altri composti organici volatili;

f)

la sismicità;

g)

la destinazione d’uso del suolo;

h)

la biodiversità;

i)

lo stato dell’infrastruttura e degli edifici;

j)

i pozzi esistenti e le strutture in disuso.

7.   PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO

Gli Stati membri provvedono affinché l’impianto sia costruito in modo da evitare perdite in superficie e versamenti nel suolo, nell’acqua o nell’aria.

8.   INFRASTRUTTURE DI UNA ZONA DI PRODUZIONE

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i gestori o gruppi di gestori adottino un approccio integrato nello sviluppo di una zona di produzione al fine di prevenire e ridurre gli impatti e i rischi per l’ambiente e la salute, sia per i lavoratori che per il pubblico in generale;

b)

prima dell’avvio della produzione siano stabilite prescrizioni adeguate per quanto riguarda l’impianto. Se la finalità primaria di un impianto è la produzione di petrolio avvalendosi della fratturazione idraulica ad elevato volume sarà necessario installare un’infrastruttura specifica che catturi e trasporti il gas naturale associato.

9.   PRESCRIZIONI OPERATIVE

9.1.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori utilizzino le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni (organizzato dalla Commissione) tra gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente nonché le buone pratiche in uso nell’industria per prevenire, gestire e ridurre gli impatti e i rischi associati ai progetti di ricerca e produzione di idrocarburi.

9.2.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori:

a)

sviluppino piani di gestione idrica specifici per il progetto al fine di assicurare che l’acqua sia utilizzata in modo efficace per l’intera durata del progetto. I gestori dovrebbero garantire la tracciabilità dei flussi di acqua. Il piano di gestione delle risorse idriche dovrebbe tener conto delle variazioni stagionali della disponibilità di acqua e si dovrebbe evitare di utilizzare fonti idriche soggette a pressioni;

b)

mettano a punto piani di gestione dei trasporti per ridurre al minimo le emissioni atmosferiche in generale e l’impatto sulle comunità e la biodiversità locali in particolare;

c)

catturino i gas ai fini di un utilizzo successivo, minimizzino la combustione in torcia ed evitino il rilascio in atmosfera (venting). In particolare, i gestori dovrebbero predisporre misure volte a garantire che le emissioni atmosferiche nella fase di ricerca e produzione siano attenuate dalla cattura dei gas e dal loro successivo utilizzo. Il rilascio in atmosfera del metano e di altri inquinanti atmosferici dovrebbe avvenire solo in circostanze operative del tutto eccezionali per ragioni di sicurezza;

d)

effettuino il processo di fratturazione ad elevato volume in maniera controllata, con una adeguata gestione della pressione al fine di limitare le fratture nelle rocce-serbatoio ed evitare la sismicità indotta;

e)

garantiscano l’integrità dei pozzi nella progettazione e costruzione e mediante prove di integrità. I risultati delle prove di integrità dovrebbero essere esaminati da terzi indipendenti e qualificati per garantire l’efficienza operativa dei pozzi e la loro sicurezza sotto il profilo ambientale e sanitario in tutte le fasi di sviluppo del progetto e dopo la chiusura dei pozzi;

f)

elaborino piani di gestione dei rischi e definiscano le misure necessarie per prevenire e/o attenuare gli impatti e le misure correttive per farvi fronte;

g)

interrompano le operazioni e adottino rapidamente le azioni correttive necessarie qualora sorga un problema di integrità in un pozzo o vengano accidentalmente riversati degli inquinanti nelle acque sotterranee;

h)

riferiscano immediatamente all’autorità competente in caso di incidenti o inconvenienti che pregiudichino la salute pubblica o l’ambiente. La relazione dovrebbe menzionare le cause dell’incidente o dell’inconveniente, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Lo studio di riferimento di cui ai punti 6.1 e 6.2 dovrebbero essere utilizzato come riferimento.

9.3.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’uso responsabile delle risorse idriche nella fratturazione idraulica ad elevato volume.

10.   UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE E DI ACQUA NELLA FRATTURAZIONE IDRAULICA AD ELEVATO VOLUME

10.1.

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle delle sostanze chimiche utilizzate nella fratturazione idraulica, facciano riferimento alla «fratturazione idraulica» quando adempiono i propri obblighi a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

l’utilizzo di sostanze chimiche nella fratturazione idraulica ad elevato volume sia ridotto al minimo;

c)

nella scelta delle sostanze chimiche da utilizzare si tenga conto della capacità di trattare i fluidi che emergono in superficie dopo la fratturazione idraulica ad alto volume.

10.2.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i gestori ad utilizzare tecniche di fratturazione che consentono di ridurre al minimo il consumo di acqua e i flussi di rifiuti e a non utilizzare sostanze chimiche pericolose, laddove tecnicamente fattibile e auspicabile dal punto di vista della salute umana, della protezione ambientale e dei cambiamenti climatici.

11.   PRESCRIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO

11.1.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore controlli periodicamente l’impianto e le aree in superficie e sotterranee circostanti potenzialmente interessate dalle operazioni durante la fase di ricerca e produzione e, in particolare, prima, durante e dopo la fratturazione idraulica a elevato volume.

11.2.

Lo studio di riferimento di cui ai punti 6.1 e 6.2 dovrebbero essere utilizzato come riferimento per il monitoraggio successivo.

11.3.

Oltre ai parametri ambientali determinati nello studio di riferimento, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il gestore controlli i parametri operativi seguenti:

a)

la composizione esatta del fluido di fratturazione utilizzato per ciascun pozzo;

b)

il volume d’acqua utilizzato per la fratturazione di ciascun pozzo;

c)

la pressione applicata durante la fratturazione ad elevato volume;

d)

i fluidi che emergono in superficie a seguito della fratturazione idraulica ad elevato volume: percentuale di riflusso, volumi, caratteristiche, quantità riutilizzate e/o trattate per ciascun pozzo;

e)

le emissioni atmosferiche di metano, di altri composti organici volatili e di altri gas che potrebbero avere effetti nocivi sulla salute umana e/o l’ambiente.

11.4.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i gestori controllino gli impatti della fratturazione idraulica ad alto volume sull’integrità dei pozzi e delle altre strutture antropiche nelle aree in superficie e sotterranee circostanti potenzialmente interessate dalle operazioni.

11.5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati del monitoraggio siano comunicati alle autorità competenti.

12.   RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E GARANZIA FINANZIARIA

12.1.

Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni sulla responsabilità ambientale a tutte le attività che si svolgono nel sito di un impianto, ivi comprese quelle che attualmente non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/35/CE.

12.2.

Gli Stati membri devono provvedere affinché il gestore fornisca una garanzia finanziaria o di altro tipo che copra le disposizioni relative all’autorizzazione e i potenziali rischi in termini di danni ambientali prima dell’avvio delle operazioni di fratturazione idraulica ad elevato volume.

13.   CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

13.1.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali dispongano delle risorse umane e finanziarie adeguate per l’esercizio delle loro funzioni.

13.2.

Gli Stati membri provvedono affinché si evitino conflitti di interessi tra le funzioni normative delle autorità competenti e le loro funzioni attinenti allo sviluppo economico delle risorse.

14.   OBBLIGHI LEGATI ALLA CHIUSURA

Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un’indagine dopo ogni chiusura di impianto per confrontare lo stato ecologico del sito in cui si trova l’impianto, la sua superficie circostante e l’area sotterranea potenzialmente interessate dalle attività rispetto alla situazione precedente all’avvio delle operazioni come indicato nello studio di riferimento.

15.   DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

il gestore diffonda informazioni sulle sostanze chimiche e i volumi d’acqua che intendeva utilizzare e che sono stati poi effettivamente utilizzati per la fratturazione idraulica ad alto volume di ciascun pozzo. Tali informazioni dovrebbero includere il nome e il numero CAS (Chemical Abstracts Service) di tutte le sostanze, una scheda di dati di sicurezza, se disponibile, e la concentrazione massima della sostanza nel fluido di fratturazione;

b)

le autorità competenti pubblichino le seguenti informazioni su un sito Internet accessibile al pubblico entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione e ad intervalli non superiori a 12 mesi:

i)

il numero di pozzi completati e di progetti previsti che comportano il ricorso alla fratturazione idraulica ad elevato volume;

ii)

il numero di autorizzazioni concesse, i nomi dei gestori coinvolti e le condizioni inerenti alle autorizzazioni;

iii)

lo studio di base effettuato a norma dei punti 6.1 e 6.2 e i risultati del monitoraggio di cui ai punti 11.1, 11.2 e 11.3, lettere da b) a e);

c)

le autorità competenti informino rapidamente il pubblico sui punti seguenti:

i)

incidenti e inconvenienti di cui al punto 9.2, lettera f);

ii)

i risultati delle ispezioni, le inadempienze e le relative sanzioni.

16.   RIESAME

16.1.

Gli Stati membri che hanno scelto di cercare o sfruttare idrocarburi ricorrendo alla fratturazione idraulica ad elevato volume sono invitati a conformarsi ai principi minimi enunciati nella presente raccomandazione entro il 28 luglio 2014 e a informare ogni anno la Commissione circa le misure messe in atto in risposta alla presente raccomandazione; tale comunicazione deve avvenire, per la prima volta, entro dicembre 2014.

16.2.

La Commissione monitorerà da vicino l’applicazione della raccomandazione, confrontando la situazione negli Stati membri nell’ambito di un quadro comparativo pubblico.

16.3.

La Commissione riesaminerà l’efficacia della raccomandazione 18 mesi dopo la sua pubblicazione.

16.4.

Il riesame comprenderà una valutazione dell’applicazione della raccomandazione, il monitoraggio dello scambio di informazioni sulle BAT e dell’applicazione dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti, nonché l’eventuale necessità di aggiornare le disposizioni della raccomandazione. La Commissione deciderà sull’eventuale necessità di presentare proposte legislative contenenti disposizioni giuridicamente vincolanti per quanto concerne la ricerca e la produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  COM(2014) 23.

(2)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(3)  Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione [undicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE] (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).

(4)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3);

(5)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(7)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(8)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15).

(9)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(10)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(12)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(13)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(14)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(15)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(16)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(17)  Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1987, pag. 13).

(18)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).