ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.036.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 36

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57o anno
6 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 104/2014 della Commissione, del 23 gennaio 2014, recante divieto di pesca della limanda nella zona NAFO 3LNO per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

1

 

*

Regolamento (UE) n. 105/2014 della Commissione, del 23 gennaio 2014, recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera belga

3

 

*

Regolamento (UE) n. 106/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE della zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003 ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 108/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 109/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

 

2014/56/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia

13

 

 

2014/57/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativa alla comunicazione, da parte dell’Ungheria, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 502]

15

 

 

2014/58/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 febbraio 2014, che approva limitazioni all’autorizzazione di un biocida contenente difenacum notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 496]

18

 

 

2014/59/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


REGOLAMENTO (UE) N. 104/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2014

recante divieto di pesca della limanda nella zona NAFO 3LNO per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

87/TQ40

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

YEL/3LNO.

Specie

Limanda (Limanda ferruginea)

Zona

NAFO 3LNO

Data di chiusura

19.12.2013


6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/3


REGOLAMENTO (UE) N. 105/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2014

recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

N.

81/TQ39

Stato membro

Belgio

Stock

SRX/2AC4-C

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque UE delle zone IIa e IV

Data

17.12.2013


6.2.2014   

IT

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L 36/5


REGOLAMENTO (UE) N. 106/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2014

recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE della zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

N.

85/TQ39

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

SRX/07D.

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque UE della zona VIId

Data

10.12.2013


6.2.2014   

IT

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L 36/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 107/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Gli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato sono stati autorizzati a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE come composti dell’oligoelemento cobalto e le condizioni per la loro autorizzazione sono state definite da ultimo nel regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione (3). Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Non sono state presentate domande di autorizzazione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, entro la scadenza prevista in tale disposizione per l’impiego di detti additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi.

(4)

Occorre quindi ritirare dal mercato tali additivi per mangimi.

(5)

Conseguentemente al ritiro di tali additivi per mangimi è necessario sopprimerli dalla voce «E3 Cobalto-Co» dell’allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2003.

(6)

È opportuno concedere alla parti interessate un periodo di transizione in cui è possibile utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, gli additivi destinati ad essere ritirati dal mercato, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi.

(7)

Il ritiro dei tre prodotti dal mercato non pregiudica la possibilità di rilascio di un’autorizzazione a loro riguardo o di adozione di una misura concernente il loro status, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ritiro

Gli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato, appartenenti al gruppo degli oligoelementi, sono ritirati dal mercato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 sono soppresse le voci «Cloruro di cobalto, esaidrato», «Nitrato di cobalto, esaidrato» e «Solfato di cobalto, monoidrato», relative all’elemento E3 Cobalto-Co.

Articolo 3

Misure di transizione

1.   Le scorte esistenti dei prodotti di cui all’articolo 1 possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate come additivi per mangimi fino al 26 agosto 2014.

2.   Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate fino al 26 febbraio 2015.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009 fino al 26 agosto 2015 e prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere commercializzati ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).


6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 108/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il tiocianato di potassio le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2005/751/CE della Commissione (3).

(2)

Il 6 settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Koppert Beheer B.V., a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una richiesta di inserimento della sostanza attiva tiocianato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute dell’uomo e degli animali e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 27 luglio 2007 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. Al richiedente sono state chieste informazioni supplementari conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 (4) della Commissione. Il 30 maggio 2011 il richiedente ha comunicato che non erano disponibili informazioni supplementari.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 22 ottobre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva tiocianato di potassio (5) nei prodotti fitosanitari. L’Autorità ha individuato diverse lacune nei dati forniti, in merito alle quali il richiedente avrebbe dovuto fornire ulteriori informazioni. Con lettera del 27 settembre 2013, Koppert B.V. ha ritirato la sua richiesta di autorizzazione del tiocianato di potassio.

(5)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata concessa la possibilità di accordare, per un periodo iniziale di tre anni, autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio. Con la decisione 2010/457/UE (6) la Commissione ha consentito agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per il tiocianato di potassio fino al 31 agosto 2012. Con la decisione di esecuzione 2012/363/UE (7) la Commissione ha concesso agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie accordate per il tiocianato di potassio fino al 31 luglio 2014.

(6)

A seguito del ritiro della richiesta, il tiocianato di potassio non dovrebbe pertanto essere approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)

Di conseguenza dovrebbero essere revocate le autorizzazioni provvisorie in vigore e non dovrebbero essere concesse nuove autorizzazioni.

(8)

È opportuno concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio.

(9)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso dei prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio tale periodo ha una durata non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa al tiocianato di potassio a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva tiocianato di potassio non è approvata.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva tiocianato di potassio entro il 26 agosto 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade non oltre il 26 agosto 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2005/751/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  EFSA Journal 2013;11(6):2922. Disponibile online sul sito: www.efsa.europa.eu

(6)  Decisione 2010/457/UE della Commissione, del 17 agosto 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 24).

(7)  Decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70).


6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 109/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

85,7

MA

50,4

SN

151,7

TN

80,0

TR

100,4

ZZ

93,6

0707 00 05

TR

124,2

ZZ

124,2

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

52,3

TR

140,4

ZZ

96,4

0805 10 20

EG

49,3

MA

52,0

TN

48,3

TR

71,7

ZZ

55,3

0805 20 10

IL

120,0

MA

69,2

ZZ

94,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,8

EG

21,7

IL

136,0

JM

113,2

KR

144,2

MA

134,7

TR

80,0

ZZ

98,7

0805 50 10

TR

77,6

ZZ

77,6

0808 10 80

CN

73,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

88,6

0808 30 90

CN

46,0

TR

122,0

US

134,7

ZA

93,4

ZZ

99,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2014

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia

(2014/56/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Croazia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita (PSC) si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1), che costituisce parte integrante del PSC, prevede una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della PDE. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di tali disposizioni.

(4)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio.

(5)

Sulla base della sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del Comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Croazia esisteva un disavanzo eccessivo. Il 10 dicembre 2013 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Croazia un parere in tal senso e ne ha informato di conseguenza il Consiglio (3).

(6)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Croazia, la valutazione globale porta alle conclusioni esposte qui di seguito.

(7)

Stando alla revisione del bilancio 2013 e al progetto di bilancio 2014 (4) adottato dal governo croato e trasmesso al Parlamento croato il 14 novembre 2013, le autorità croate prospettano per il 2013 un disavanzo pubblico del 5,5 % del PIL, rispetto al 5 % del PIL del 2012, e prevedono che il tasso resti invariato nel 2014 per poi scendere solo gradualmente nel 2015 e 2016. Secondo le previsioni di autunno 2013 dei servizi della Commissione, pubblicate il 5 novembre 2013, il disavanzo pubblico si attesterà ben oltre il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato già nel 2013, e, se non saranno adottate misure di contrasto, salirà a oltre il 6 % del PIL nel periodo 2013-2015. Come indica la relazione preparata dalla Commissione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, i disavanzi prospettati e previsti si situano oltre il valore di riferimento del trattato e non a un livello che vi si avvicini. Il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del PSC. Nello specifico, esso è determinato in parte da una grave recessione economica ai sensi del PSC. Si stima che l’attività economica abbia subito una contrazione di quasi il 12 % dal picco del 2008. Secondo le proiezioni, nel 2013 il PIL reale diminuirà ulteriormente e soltanto nel 2014 è attesa una lieve ripresa. Stando alle stime calcolate dai servizi della Commissione secondo la metodologia concordata, la crescita del prodotto potenziale ha registrato una stagnazione nel 2009 per poi attestarsi su valori negativi nel 2010 e in tutti gli anni successivi. I calcoli prevedono che il divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale, negativo dal 2009, sia gradualmente riassorbito nel periodo considerato dalle previsioni, ma che resti negativo fino a tutto il 2015 a conferma della profondità e dell’estensione della recessione. Tuttavia, il prospettato superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo ai sensi del PSC. Stando alle proiezioni delle autorità croate e alle previsioni di autunno 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico resterà sensibilmente al di sopra del valore di riferimento anche nel 2014 e nel 2015. Non è pertanto soddisfatto il requisito del criterio del disavanzo stabilito dal TFUE.

(8)

Nel progetto di bilancio 2014 il governo prevede che in quell’anno il tasso del debito pubblico passi dal 58,1 % del 2013 al 62 %, per poi salire ulteriormente al 64,1 % nel 2015 e al 64,7 % nel 2016. Si tratta di tassi lievemente più alti di quelli che nel settembre 2013 il governo croato aveva indicato negli orientamenti di politica economica e di bilancio, vale a dire rispettivamente 56,6 % nel 2013, 60,6 % nel 2014, 63,4 % nel 2015 e 65,3 % nel 2016. Le previsioni di autunno 2013 dei servizi della Commissione danno il tasso del debito pubblico al 59,7 % nel 2013. A politiche invariate, il tasso del debito pubblico è previsto a oltre il 60 % nel 2014, superando quindi il valore di riferimento del trattato (60 % del PIL). Stando alle informazioni attualmente disponibili, un’emissione di obbligazioni denominate in USD effettuata nel novembre 2013 determinerebbe il superamento della soglia del 60 % per il rapporto debito pubblico/PIL già nel 2013. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale rispetto al valore di riferimento si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all’ultimo anno per cui sono disponibili dei dati. Le previsioni delle autorità croate e dei servizi della Commissione indicano per il tasso del debito pubblico una tendenza ascendente dovuta al persistere di disavanzi elevati e a un’attività economica debole, che si prevede si protrarrà per tutto il periodo considerato dalle previsioni. Ne consegue che non è rispettato il parametro del debito e, quindi, che non è soddisfatto il requisito del criterio del debito stabilito dal TFUE.

(9)

Attenendosi alle disposizioni del TFUE, nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione ha valutato anche dei «fattori significativi». Come indicato dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, per i paesi con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al valore di riferimento tali fattori devono essere presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sul rispetto del criterio del disavanzo solo se il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo, condizioni non soddisfatte nel caso della Croazia. Dei fattori significativi, in particolare della recessione profonda e protratta sullo sfondo di una congiuntura esterna sfavorevole, è stato tenuto conto nella valutazione del rispetto del criterio del debito. Tuttavia, i fattori significativi non modificano la conclusione che il criterio del debito stabilito nel TFUE non è rispettato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Croazia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(2)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(3)  Tutti i documenti concernenti la procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Croazia sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm

(4)  Il progetto di bilancio non è redatto secondo la metodologia del SEC 95 (SEC95). In base al SEC95 le stime del disavanzo per il periodo 2009-2012 si situano a livelli che superano di un valore compreso tra 1,5 e 3,3 punti percentuali quelle ottenute applicando la metodologia nazionale. Le differenze sono dovute principalmente al fatto che il SEC95 include nel disavanzo i pagamenti di talune garanzie, l’assunzione di determinati debiti e il rimborso del debito verso i pensionati.


6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

relativa alla comunicazione, da parte dell’Ungheria, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2014) 502]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2014/57/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, il 18 dicembre 2012 l’Ungheria ha inoltrato il proprio piano nazionale transitorio, che la Commissione ha ricevuto per e-mail il 28 dicembre 2012 (2).

(2)

Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha rilevato che per diversi impianti inclusi nel piano mancavano informazioni essenziali, ad esempio la data di prima autorizzazione, la quantità di combustibile usato, la portata media annua degli scarichi gassosi e il tenore di ossigeno usato come riferimento nei calcoli. Inoltre, alcuni impianti che figuravano nel piano nazionale transitorio non corrispondevano a quelli indicati nell’inventario delle emissioni presentato dall’Ungheria nel 2010 a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Con lettera del 12 giugno 2013 (4) la Commissione ha invitato le autorità ungheresi a fornire i dati mancanti relativi ai singoli impianti, a chiarire i motivi dell’inclusione di un dato impianto nel piano nazionale transitorio e a risolvere le incoerenze tra il piano nazionale transitorio e l’inventario delle emissioni a norma della direttiva 2001/80/CE.

(4)

Il 25 giugno 2013 le autorità ungheresi hanno trasmesso per e-mail (5) le informazioni e i chiarimenti supplementari richiesti.

(5)

In seguito a un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio, il 13 settembre 2013 (6) la Commissione ha inviato una seconda lettera con cui chiedeva alle autorità ungheresi di confermare la corretta applicazione delle norme di aggregazione di cui all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE e di precisare le modalità di determinazione della portata media annua degli scarichi gassosi nonché le modalità di calcolo del contributo degli impianti oggetto di proroga nel periodo di riferimento 2001-2010. Per due impianti la Commissione ha inoltre chiesto chiarimenti sulle ragioni dell’applicazione di determinati valori limite di emissione.

(6)

Con e-mail del 23 settembre 2013 l’Ungheria ha informato la Commissione che uno stabilimento è stato rimosso dal piano nazionale transitorio e ha confermato la corretta applicazione delle norme di aggregazione di cui all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE per i restanti impianti (7). L’Ungheria ha inoltre precisato quale metodo è stato impiegato per calcolare la portata degli scarichi gassosi per tipo di combustibile, ha fornito una giustificazione in merito all’applicazione di determinati valori limite di emissione e ha corretto alcuni dati errati.

(7)

Con lettera del 4 ottobre 2013 (8) la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito ai dati e la metodologia utilizzati per il calcolo della portata media annua degli scarichi gassosi per cinque impianti. L’Ungheria ha fornito tali informazioni con lettera del 10 ottobre 2013 (9). In seguito la Commissione ha analizzato i dati trasmessi e ha constatato che per due impianti sussistevano ancora incongruenze. Pertanto con lettera del 15 ottobre 2013 (10) essa ha invitato le autorità ungheresi a procedere a un’ulteriore verifica dei calcoli per tali impianti.

(8)

Con lettera del 18 ottobre 2013 (11) l’Ungheria ha fornito i dati corretti per la portata media annua degli scarichi gassosi per i due impianti in questione, nonché spiegazioni in merito, in conformità della decisione di esecuzione 2012/115/UE (12).

(9)

La Commissione ha pertanto valutato il piano nazionale transitorio in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(10)

In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.

(11)

In seguito alle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. L’Ungheria ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per raggiungere i massimali di emissione, per il monitoraggio e per le comunicazioni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nazionale transitorio.

(12)

La Commissione ritiene che le autorità ungheresi abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(13)

È opportuno applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell’Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che l’Ungheria garantisca la conformità ai requisiti di cui, tra l’altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(14)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE l’Ungheria è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dall’Ungheria alla Commissione il 28 dicembre 2012 a norma delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 25 giugno 2013, 23 settembre 2013, 10 ottobre 2013 e 18 ottobre 2013 (15).

2.   L’elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissioni sono stabiliti nell’allegato.

3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità ungheresi non esenta l’Ungheria dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell’Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dall’Ungheria la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  Ares(2013)39579.

(3)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

(4)  Ares(2013)1636798.

(5)  Ares(2013)2534653.

(6)  Ares(2013)3046477.

(7)  Ares(2013)3104260.

(8)  Ares(2013)3192470.

(9)  Ares(2013)3231192.

(10)  Ares(2013)3248262.

(11)  Ares(2013)3283963.

(12)  Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

(13)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

(14)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(15)  La versione consolidata del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 6 dicembre 2013 con il numero Ares(2013)3656219.


ALLEGATO

Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

Numero

Denominazione dell'impianto nel piano nazionale transitorio

Potenza termica nominale totale al 31.12.2010

(MW)

Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio

SO2

NOx

Polveri

1

Bakonyi Erőmű Zrt. - P2 (units T4 and T5)

264,3

2

ISD Power Kft. - P1 (units T1 and T2)

90

3

ISD Power Kft. - P2 (units T4, T5 and T6)

177

4

ISD Power Kft. - P3 (units T7 and T8)

176

5

ISD Power Kft. - P4 (unit T9)

192

6

Alpiq Csepel Kft. - P1 (unit 1)

419

7

Alpiq Csepel Kft. - P2 (unit 2)

419

8

Budapesti Erőmű Zrt. - P14 (Kelenföld Power Plant 5)

425

9

Budapesti Erőmű Zrt. - P6 (Újpest Power Plant 4)

212

10

Budapesti Erőmű Zrt. - P4 (Újpest Power Plant 1 and Plant 2)

332

11

Mátrai Erőmű Zrt. - P2

1 063

12

Mátrai Erőmű Zrt. - P3

1 063

13

MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. - P2 (units 3, 4 and GT 1) (1)

351,28

14

Dorogi Erőmű Kft. - P2 (units T1 and T2)

73,3

15

Dorogi Erőmű Kft. - P3 (units T3, T4, T5 and T7) (2)

95,04

16

Győri Erőmű Kft. - P1 (units T1, T5 and T7)

91


Massimali di emissione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

1.1 – 30.6.2020

SO2

12 988

10 269

7 551

4 832

2 416

NOx

3 967

3 602

3 236

2 871

1 436

Polveri

1 159

923

688

452

226


(1)  Per l'unità GT1 il piano nazionale transitorio contempla solo le emissioni di NOx.

(2)  Per le unità T5 e T7 il piano nazionale transitorio contempla solo le emissioni di NOx.


6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/18


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

che approva limitazioni all’autorizzazione di un biocida contenente difenacum notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 496]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2014/58/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. La direttiva 2008/81/CE della Commissione (2) ha approvato l’inclusione del difenacum come principio attivo utilizzabile nei prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(2)

Il difenacum è un rodenticida anticoagulante che notoriamente presenta rischi di incidenti per i bambini nonché rischi per gli animali non bersaglio e per l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»).

(3)

Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il difenacum e altri rodenticidi anticoagulanti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difenacum. Gli Stati membri sono tuttavia obbligati a garantire, quando concedono l’autorizzazione a prodotti contenenti difenacum, che l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente siano ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2008/81/CE comprendono pertanto, tra l’altro, la limitazione al solo uso professionale.

(4)

A norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società VEBI Istituto Biochimico S.r.l. (di seguito «il richiedente») ha presentato all’Italia una domanda di autorizzazione di un rodenticida contenente difenacum (di seguito «il prodotto»).

(5)

Il 20 dicembre 2012 l’Italia ha concesso l’autorizzazione del prodotto. Il prodotto è stato autorizzato con limitazioni al fine di garantire in Italia il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali appositamente formati o titolari di una licenza.

(6)

Il 18 febbraio 2013 il richiedente ha presentato una domanda completa alla Germania per il riconoscimento reciproco della prima autorizzazione relativa al prodotto.

(7)

Il 12 giugno 2013 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare la prima autorizzazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ha proposto una limitazione del prodotto per riservarne l’uso a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

(8)

La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla notifica entro 90 giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Non sono state presentate osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa dalla Commissione e dalle autorità nazionali degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco del 9 luglio 2013.

(9)

A norma della direttiva 98/8/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum devono essere subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all’inclusione del difenacum nella direttiva 98/8/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che riducono al minimo il rischio di avvelenamento secondario degli animali non bersaglio e di utilizzare i prodotti in modo da evitare la selezione e la diffusione di una resistenza. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio, in particolare negli Stati membri in cui si verifica una resistenza al difenacum.

(10)

In assenza di indicazioni contrarie, una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisce pertanto una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difenacum in Germania. Questa conclusione è rafforzata dalle osservazioni avanzate dalla Germania in merito alla resistenza al difenacum rilevata nei ratti e al fatto che essa sembra svilupparsi nel paese. Inoltre, la Germania dispone di un’efficiente infrastruttura di operatori appositamente formati per la disinfestazione e di professionisti titolari di una licenza, quali agricoltori, giardinieri e operatori forestali che hanno ricevuto una formazione professionale, il che significa che la limitazione proposta non ostacola la prevenzione delle infezioni.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania ha la facoltà di limitare l’autorizzazione concessa in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per il prodotto menzionato nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 46).


ALLEGATO

Prodotto per il quale la Germania ha la facoltà di limitare l’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza:

Denominazione del prodotto in Italia

Numero di riferimento della domanda presentata dall’Italia nel registro dei biocidi

Denominazione del prodotto in Germania

Numero di riferimento della domanda presentata dalla Germania nel registro dei biocidi

MURIN Dife Pasta Girasole

2010/6731/6086/IT/AA/7648

MURIN Dife Pasta Girasole

2010/6731/6086/DE/MA/11685


6.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/59/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I prodotti cui si applica la direttiva 2001/95/CE conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite in conformità a tale direttiva beneficiano di una presunzione di sicurezza per quanto riguarda i rischi disciplinati dalle norme.

(2)

Le norme europee devono essere elaborate in base a requisiti di sicurezza intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

(3)

I prodotti laser, in particolare i puntatori laser portatili a batteria, che rischiano di arrecare danni alla vista e alla cute, sono ormai ampiamente disponibili per i consumatori.

(4)

L’attuale norma europea per i prodotti laser (EN 60825-1:2007 «Sicurezza dei prodotti laser — parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni») stabilisce che occorre valutare la pericolosità dei prodotti laser e che questi devono essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e di istruzioni per l’uso contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza. Tuttavia, la conformità a tale norma non garantisce che l’utilizzo di un prodotto laser da parte dei consumatori sia sicuro.

(5)

Attualmente è opinione diffusa che l’utilizzo dei prodotti laser corrispondenti alle classi 1, 1M, 2 e 2M della classificazione introdotta dalla norma di cui al considerando 4 possa essere considerato sicuro per i consumatori (a condizione che l’esposizione alla radiazione laser non avvenga con strumenti di visione ottica in caso di prodotti corrispondenti alle classi 1M e 2M). Ciò non vale tuttavia per i prodotti laser delle altre categorie di laser.

(6)

Le norme europee vanno elaborate in modo tale da non ostacolare l’innovazione tecnica. Per questo motivo, qualsiasi norma relativa ai prodotti laser di consumo non dovrebbe vietare completamente alcun prodotto se può essere utilizzato con sicurezza, tenendo presente che i danni agli occhi e i danni non intenzionali alla cute, reversibili o irreversibili, sono incompatibili con un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori.

(7)

È quindi opportuno stabilire i requisiti di sicurezza per i prodotti laser di consumo, al fine di poter presentare agli organismi europei di normazione una domanda di adozione di una nuova norma europea o di modifica dell’attuale norma europea.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«prodotto laser di consumo», qualsiasi prodotto o insieme di componenti che:

a)

sia destinato ai consumatori o possa, in condizioni ragionevolmente prevedibili, essere utilizzato dai consumatori, anche se non è destinato a loro; e

b)

costituisca o comprenda un laser o un dispositivo laser e permetta, durante il funzionamento, l’accesso a una radiazione laser;

2)

«prodotto laser di consumo attraente per i bambini», un prodotto laser di consumo che:

a)

somigli, per la sua forma o concezione, a un oggetto ritenuto comunemente attraente per i bambini o destinato a essere utilizzato da bambini; oppure

b)

possieda un altro elemento o un’altra caratteristica, non necessari alla funzione del prodotto, che possa risultare attraente per i bambini;

3)

«danno agli occhi o alla cute», qualsiasi effetto di una radiazione laser dannosa per la struttura o la funzione degli occhi o della cute, reversibile o irreversibile.

Articolo 2

Requisiti di sicurezza

I requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo conformemente alla direttiva 2001/95/CE sono i seguenti:

1)

un prodotto laser di consumo attraente per i bambini non deve arrecare danni agli occhi o alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in qualsiasi condizione di utilizzo, compresa un’esposizione deliberata di lunga durata con uno strumento di visione ottica;

2)

tutti gli altri prodotti laser di consumo non devono arrecare danni agli occhi o danni non intenzionali alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili, compresa un’esposizione momentanea accidentale o non intenzionale; qualsiasi danno intenzionale alla cute causato dai prodotti laser di consumo deve essere compatibile con un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori;

3)

la conformità ai punti 1) e 2) va ottenuta con mezzi tecnici;

4)

i prodotti conformi al punto 2), se l’esposizione a una radiazione laser suscettibile di arrecare danni agli occhi o alla cute può verificarsi in condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate al punto 2), devono essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e di istruzioni per l’uso contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.