ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.034.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all’autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 101/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo all’autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi del gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
Tale domanda riguarda l’autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
Nel parere espresso il 20 giugno 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la L-tirosina non produce effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’impiego di tale preparato può essere considerato efficace nel contribuire a soddisfare il fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo di tutte le specie animali. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’impiego di tale sostanza può essere pertanto autorizzato secondo le modalità specificate nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2013; 11(7):3310.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi |
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3c401 |
— |
L-tirosina |
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Tutte le specie |
— |
— |
— |
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25 febbraio 2024 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx
5.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l'articolo 11, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 23 dicembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1521 (2003) relativa alla Liberia ha deciso di depennare una persona dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Il Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:
la voce seguente è soppressa:
"Benoni Urey. Data di nascita: 22.6.1957. Passaporti: (a) passaporto diplomatico liberiano: D-00148399, (b) passaporto di commissario per gli affari marittimi: D/002356. Altre informazioni: ex commissario per gli affari marittimi della Liberia."
5.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
85,7 |
MA |
50,3 |
|
SN |
151,7 |
|
TN |
94,8 |
|
TR |
90,4 |
|
ZZ |
94,6 |
|
0707 00 05 |
TR |
124,0 |
ZZ |
124,0 |
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
ZZ |
91,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
50,3 |
TR |
132,6 |
|
ZZ |
91,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,2 |
IL |
67,0 |
|
MA |
54,0 |
|
TN |
48,3 |
|
TR |
70,5 |
|
ZZ |
57,2 |
|
0805 20 10 |
IL |
125,9 |
MA |
64,5 |
|
ZZ |
95,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
60,8 |
EG |
21,7 |
|
IL |
141,7 |
|
JM |
118,0 |
|
KR |
144,2 |
|
MA |
116,7 |
|
TR |
67,3 |
|
ZZ |
95,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
68,5 |
ZZ |
68,5 |
|
0808 10 80 |
CA |
92,6 |
CN |
73,1 |
|
MK |
28,7 |
|
US |
224,1 |
|
ZZ |
104,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
46,0 |
TR |
131,9 |
|
US |
133,5 |
|
ZA |
99,5 |
|
ZZ |
102,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».