ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.031.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 31

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57o anno
31 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/1


ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI, RELATIVE ALLE CAUSE PROPOSTE DINANZI ALLA CORTE

Sommario

I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte e loro caratteristiche essenziali

La rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte

Le spese processuali dinanzi alla Corte e il gratuito patrocinio

L’anonimato

II.

LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

La finalità della fase scritta del procedimento

La fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali

La fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti

Il ricorso

Il controricorso

La replica e la controreplica

Domanda di procedimento accelerato

Domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori (procedimento sommario)

La fase scritta del procedimento nelle impugnazioni

Il ricorso di impugnazione

La comparsa di risposta

L’impugnazione incidentale

La comparsa di risposta all’impugnazione incidentale

La replica e la controreplica

Le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 57 dello statuto

L’intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni

L’istanza di intervento

La memoria di intervento

Le osservazioni sulla memoria di intervento

Le istanze tardive di intervento

L’intervento nell’ambito di un procedimento sommario o di un procedimento accelerato

L’esclusione dell’intervento in materia di rinvii pregiudiziali

La forma e la struttura degli atti processuali

Il deposito e la trasmissione degli atti processuali

III.

LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

La finalità dell’udienza di discussione

La domanda di udienza

La convocazione all’udienza e la necessità di una rapida risposta a tale convocazione

Le disposizioni da adottare in vista dell’udienza

Lo svolgimento consueto di un’udienza di discussione

La prima fase dell’udienza: le difese orali

La finalità delle difese orali

Tempi di intervento ed eventuale ampliamento dei medesimi

Il numero di difensori

La seconda fase dell’udienza: i quesiti posti dai membri della Corte

La terza fase dell’udienza: le repliche

Le implicazioni e le esigenze dell’interpretazione simultanea

Il seguito dell’udienza di discussione

IV.

DISPOSIZIONI FINALI

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

Visto il regolamento di procedura del 25 settembre 2012 (1) e, in particolare, l’articolo 208,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2012, la Corte di giustizia ha adottato, con l’approvazione del Consiglio, un nuovo regolamento di procedura che abroga il regolamento di procedura, del 19 giugno 1991, come modificato, in ultimo, il 24 maggio 2011. Entrato in vigore il 1o novembre 2012, questo testo mira, in particolare, ad adeguare la struttura e il contenuto del regolamento di procedura della Corte all’evoluzione del suo contenzioso e, in particolare, al numero crescente di rinvii pregiudiziali proposti dagli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione, integrando e chiarendo nel contempo, in relazione a numerosi aspetti importanti, le norme applicabili allo svolgimento del procedimento dinanzi la Corte.

(2)

Nell’interesse di un’efficiente amministrazione della giustizia e al fine di una migliore leggibilità occorre, di conseguenza, sostituire le istruzioni pratiche relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, adottate in base al precedente regolamento di procedura, e fornire, alle parti e ai loro rappresentanti, un certo numero di istruzioni pratiche basate sul nuovo regolamento di procedura, tenendo conto, in particolare, dell’esperienza acquisita in sede di attuazione di quest’ultimo.

(3)

Queste nuove istruzioni, applicabili a tutte le categorie di cause di cui è investita la Corte, non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello statuto e nel regolamento di procedura. Esse hanno lo scopo di consentire alle parti e ai loro rappresentanti di intendere meglio la portata di tali disposizioni e di comprendere con maggior precisione lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e, in particolare, i vincoli che gravano su quest’ultima, segnatamente quelli collegati al trattamento e alla traduzione degli atti processuali o all’interpretazione simultanea delle osservazioni presentate in occasione delle udienze di discussione. In un contesto contrassegnato, da un lato, da un costante aumento del numero delle cause promosse dinanzi ai giudici dell’Unione e, dall’altro, da una maggiore complessità delle materie trattate, il rispetto e l’osservanza delle presenti istruzioni costituiscono infatti, tanto per le parti quanto per la Corte, la migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell’organo giurisdizionale.

(4)

Nell’intento di far chiarezza, occorre peraltro integrare in queste nuove istruzioni alcune disposizioni di natura più pratica — prima contenute nella guida per gli avvocati, nelle istruzioni al cancelliere della Corte o nelle lettere di convocazione alle udienze — relative al deposito e alla notifica degli atti processuali nonché al concreto svolgimento della fase orale del procedimento,

ADOTTA LE PRESENTI ISTRUZIONI PRATICHE:

I.   DISPOSIZIONI GENERALI

Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte e loro caratteristiche essenziali

1.

Salvo quanto altrimenti disposto da norme specifiche contenute nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») o nel regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte implica, in linea generale, una fase scritta e una fase orale. La fase scritta del procedimento ha lo scopo di esporre alla Corte le censure, i motivi e argomenti delle parti del procedimento o, in materia pregiudiziale, le osservazioni che gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto intendono formulare in merito alle questioni proposte dai giudici degli Stati membri dell’Unione. La fase orale, ad essa successiva, mira per parte sua a consentire alla Corte di perfezionare la sua conoscenza della causa mediante l’eventuale audizione delle parti o degli interessati prima citati in occasione di un’udienza di discussione e, eventualmente, mediante l’audizione delle conclusioni dell’avvocato generale.

La rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte

2.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 dello statuto, le parti del procedimento dinanzi alla Corte devono obbligatoriamente essere rappresentate da una persona debitamente abilitata a tal fine. Ad esclusione degli Stati membri, degli altri Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»), dell’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: l’«l’AELS»), nonché delle istituzioni dell’Unione, che sono rappresentati da un agente nominato per ciascuna causa, le altre parti del procedimento devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. La prova di tale qualità deve poter essere fornita, dietro semplice domanda, in qualunque fase del procedimento. Sono equiparati agli avvocati, ai sensi dell’articolo 19, settimo comma, dello statuto, i professori cittadini di uno Stato membro la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare.

3.

Nelle cause pregiudiziali, la Corte tiene tuttavia conto, per quanto riguarda la rappresentanza delle parti nel procedimento principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. Qualsiasi persona abilitata a rappresentare una parte dinanzi a detto giudice può quindi farlo anche dinanzi alla Corte e, se le norme di procedura nazionali non richiedono nessuna rappresentanza, le parti del procedimento principale hanno il diritto di presentare esse stesse le proprie osservazioni scritte od orali. In caso di dubbi a tale riguardo, la Corte, in qualsiasi momento, può chiedere le informazioni del caso a dette parti, ai loro rappresentanti o al giudice che l’ha adita.

4.

A prescindere dal loro titolo e dalla loro qualità, le persone chiamate a patrocinare dinanzi alla Corte sono tenute a indossare la toga. Quando viene organizzata un’udienza di discussione, gli agenti e gli avvocati che partecipano a quest’udienza sono pertanto invitati a munirsi della propria toga; la Corte tiene alcune toghe a disposizione delle parti o dei rappresentanti che ne siano privi.

Le spese processuali dinanzi alla Corte e il gratuito patrocinio

5.

Salvo quanto altrimenti disposto dall’articolo 143 del regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, dato che nessun diritto o tassa è dovuto a quest’ultima a causa della presentazione di un ricorso o del deposito di un atto processuale. Le spese previste dagli articoli 137 e seguenti del regolamento di procedura comprendono esclusivamente le spese dette «ripetibili», ossia le somme eventualmente dovute ai testimoni e ai periti e le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa dinanzi alla Corte, collegate agli onorari dei loro rappresentanti e alle spese di viaggio e soggiorno a Lussemburgo, quando è organizzata un’udienza di discussione. Con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa, la Corte provvede sull’importo delle spese e sulla loro ripartizione mentre, in materia pregiudiziale, è al giudice del rinvio che spetta statuire sulle spese processuali.

6.

Se una parte o, in materia pregiudiziale, una parte nel procedimento principale si trova nell’impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli da 115 a 118 e da 185 a 189 del regolamento di procedura. Per poter essere esaminate, siffatte domande devono nondimeno essere corredate di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi necessari a consentire alla Corte di valutare le condizioni economiche effettive del richiedente. Poiché, in materia pregiudiziale, la Corte statuisce su domanda di un giudice di uno Stato membro, le parti nel procedimento principale devono prioritariamente chiedere l’ammissione al beneficio dell’eventuale gratuito patrocinio dinanzi a tale giudice o alle autorità competenti dello Stato membro interessato, dato che l’aiuto concesso dalla Corte ha carattere meramente sussidiario rispetto all’aiuto concesso a livello nazionale.

7.

È utile ricordare che, quando ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la Corte si fa carico, eventualmente nei limiti stabiliti dal collegio giudicante, delle sole spese collegate all’assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi alla Corte. Conformemente alle norme enunciate nel regolamento di procedura, queste spese possono essere successivamente recuperate dalla Corte con la decisione che definisce il giudizio e statuisce sulle spese, e il collegio giudicante che ha deciso in merito alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio può revocare inoltre, in qualsiasi momento, il beneficio di detto aiuto se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali esso era stato concesso.

L’anonimato

8.

Quando una parte ritiene necessario che la sua identità o determinati dati che la riguardano non siano divulgati nell’ambito di una causa promossa dinanzi alla Corte, essa ha facoltà di rivolgersi a quest’ultima affinché proceda, se del caso, a tutelare con l’anonimato, in tutto o in parte, il richiedente nella cornice della causa di cui trattasi. Per preservare la sua efficacia, una siffatta richiesta dev’essere tuttavia formulata il più rapidamente possibile. A causa dell’uso crescente delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la tutela dell’anonimato si rivela infatti molto più difficile da realizzare quando la comunicazione relativa alla causa di cui trattasi sia già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea oppure, in materia pregiudiziale, quando la domanda di pronuncia pregiudiziale sia stata già notificata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, circa un mese dopo il deposito della domanda presso la Corte.

II.   LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

La finalità della fase scritta del procedimento

9.

La fase scritta del procedimento svolge un ruolo essenziale nella comprensione della causa da parte della Corte in quanto deve consentire a quest’ultima, attraverso la lettura delle memorie od osservazioni depositate, di farsi un’idea precisa dell’oggetto della causa sottoposta al suo giudizio e delle sue implicazioni. Benché tale obiettivo sia comune al trattamento di tutte le cause di cui la Corte è investita, lo svolgimento e i profili della fase scritta del procedimento differiscono nondimeno in base alla natura del ricorso. Mentre in materia di ricorsi diretti o di impugnazioni, le parti sono invitate a formulare osservazioni sulle memorie depositate dalle controparti nel procedimento, la fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali è contrassegnata dall’assenza di contraddittorio, dato che gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono semplicemente invitati a comunicare le loro eventuali osservazioni sulle questioni proposte da un giudice nazionale, senza conoscere, in linea di principio, la posizione degli altri interessati in merito alle medesime questioni. Da ciò derivano esigenze distinte tanto sul piano della forma e della lunghezza di dette osservazioni, sia per quel che riguarda l’ulteriore svolgimento del procedimento.

La fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali

10.

A causa della natura non contenziosa del procedimento in materia pregiudiziale, il deposito di osservazioni scritte da parte degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto non è soggetto a nessuna particolare formalità. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è loro notificata dalla Corte, questi ultimi possono pertanto presentare, qualora lo desiderino, una memoria al fine di illustrare la loro posizione sulla domanda proposta del giudice del rinvio. La finalità di tale memoria — che dev’essere depositata entro un termine, non prorogabile, di due mesi (aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di 10 giorni) a partire dalla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale — è di chiarire alla Corte la portata di detta domanda, e soprattutto suggerire le risposte da fornire alle questioni proposte dal giudice del rinvio.

11.

Benché tale intervento debba essere completo e comprendere, in particolare, gli argomenti che possano giustificare la risposta della Corte alle questioni proposte, non è viceversa necessario ritornare sul contesto in diritto o in fatto della controversia enunciato nella decisione di rinvio, a meno che esso non richieda osservazioni integrative. Salvo circostanze particolari o disposizioni specifiche del regolamento di procedura che prevedano una limitazione della lunghezza degli atti dovuta all’urgenza della causa, le osservazioni scritte depositate in una causa pregiudiziale non dovrebbero superare le 20 pagine.

La fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti

Il ricorso

12.

A causa della sua natura contenziosa, la fase scritta del procedimento in materia di ricorsi diretti obbedisce a regole più rigorose. Queste ultime sono enunciate negli articoli 119 e seguenti (titolo quarto) del regolamento di procedura e vertono tanto sull’obbligo di rappresentanza delle parti ad opera di un agente o di un avvocato, quanto sulle formalità collegate al contenuto e alla presentazione delle memorie. In particolare, dall’articolo 120 del regolamento di procedura risulta che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, oltre al nome e al domicilio del ricorrente e alla designazione della parte contro cui il ricorso è proposto, l’indicazione precisa dell’oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti suffragati, eventualmente, da prove od offerte di prova, nonché le conclusioni del ricorrente. L’inosservanza di queste prescrizioni comporta l’irricevibilità del ricorso il quale, salvo circostanze particolari, non dovrebbe superare le 30 pagine.

13.

Come si evince dall’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa esposizione — che non deve superare le due pagine — è destinata ad agevolare la redazione dell’avviso, relativo a ciascuna causa proposta dinanzi alla Corte, che dev’essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

Il controricorso

14.

Disciplinato dall’articolo 124 del regolamento di procedura, il controricorso obbedisce sostanzialmente alle medesime esigenze formali del ricorso e dev’essere presentato entro un termine di due mesi dalla notifica di quest’ultimo. Tale termine — al quale va aggiunto il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni — può essere prorogato solo in via eccezionale e previa presentazione, in tempo utile, di una domanda debitamente motivata, che esponga le circostanze in grado di giustificare una proroga siffatta.

15.

Poiché la cornice giuridica della causa è delimitata del ricorso, gli argomenti sviluppati nel controricorso devono essere strutturati il più possibile in funzione dei motivi o delle censure enunciati nel ricorso. È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi non si basino su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. Peraltro, il contesto di fatto e di diritto della controversia va illustrato nel controricorso solo qualora la sua presentazione nel ricorso sia oggetto di contestazione o richieda ulteriori precisazioni. Per le stesse ragioni del ricorso e salvo circostanze particolari, il controricorso non dovrebbe superare le 30 pagine.

La replica e la controreplica

16.

Qualora lo ritengano necessario, il ricorrente e il convenuto possono integrare i loro argomenti, il primo, mediante una replica e, il secondo, mediante una controreplica. Queste memorie sono soggette alle stesse formalità del ricorso e del controricorso ma, in considerazione del loro carattere facoltativo e integrativo, sono necessariamente più brevi di questi ultimi. Poiché la cornice e i motivi o le censure al centro della controversia sono stati illustrati (o contestati) in modo approfondito nel ricorso e nel controricorso, la replica e la controreplica hanno il solo scopo di consentire al ricorrente e al convenuto di precisare la loro posizione o di approfondire i loro argomenti in merito a una questione importante; peraltro, in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il presidente può anche precisare egli stesso i punti sui quali debbano vertere questi atti. Salvo circostanze particolari, una replica e una controreplica non dovrebbero pertanto superare la decina di pagine. Questi atti devono essere depositati presso la cancelleria nel termine fissato dalla Corte e una proroga di quest’ultimo è concessa dal presidente solo in via eccezionale e dietro domanda debitamente motivata.

Domanda di procedimento accelerato

17.

Quando la natura della controversia impone un suo rapido trattamento, il ricorrente o il convenuto possono chiedere alla Corte di trattare la causa con procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura. Prevista dall’articolo 133 di detto regolamento, questa facoltà è nondimeno soggetta alla presentazione, con separata istanza, di un’espressa domanda in tal senso, che esponga in modo dettagliato le circostanze in grado di giustificare il ricorso a un siffatto procedimento, e implica, quando una siffatta domanda viene accolta, un adeguamento della fase scritta del procedimento. Infatti, i termini ordinari per la presentazione delle memorie sono abbreviati, così come la lunghezza di queste ultime, e, in applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura, una replica, una controreplica o una memoria di intervento possono essere presentate solo qualora il presidente lo ritenga necessario.

Domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori (procedimento sommario)

18.

Un ricorso diretto può essere parimenti accompagnato da una domanda di sospensione dell’esecuzione o da una domanda di provvedimenti provvisori, previste, rispettivamente, dagli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»). Conformemente alle disposizioni dell’articolo 160 del regolamento di procedura, una domanda siffatta è tuttavia ricevibile solo qualora sia proposta dal ricorrente che abbia impugnato l’atto in questione dinanzi alla Corte o da una controparte nella causa pendente dinanzi alla Corte e dev’essere presentata con separata istanza, la quale precisi sia l’oggetto della controversia e le circostanze che dimostrino l’urgenza della decisione, sia i motivi di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione del provvedimento richiesto. In linea generale, la domanda è allora notificata alla controparte nel procedimento, cui il presidente assegna un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali. In caso di estrema urgenza, il presidente può accogliere, in via provvisoria, la domanda ancor prima che siffatte osservazioni siano state presentate. In casi del genere, la decisione che definisce il procedimento sommario potrà tuttavia essere adottata solo dopo aver ascoltato la controparte.

La fase scritta del procedimento nelle impugnazioni

19.

La fase scritta del procedimento presenta, in materia di impugnazioni, numerose analogie con lo svolgimento di questa fase nell’ambito dei ricorsi diretti. Le norme in materia sono contenute negli articoli 167 e seguenti (titolo quinto) del regolamento di procedura, i quali precisano sia il contenuto necessario di un ricorso di impugnazione e di una comparsa di risposta, sia la portata delle loro conclusioni.

Il ricorso di impugnazione

20.

Come si evince dagli articoli 168 e 169 del regolamento di procedura — i quali integrano, a questo proposito, gli articoli da 56 a 58 dello statuto — un’impugnazione non è proposta avverso l’atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, bensì avverso la decisione del Tribunale che statuisce su un ricorso proposto in primo grado. Da questa precisazione discende che le conclusioni dell’impugnazione devono necessariamente tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa, e non a quella dell’atto impugnato dinanzi al Tribunale. Peraltro, a pena di irricevibilità, i motivi e gli argomenti di diritto invocati nell’impugnazione — che, salvo circostanze particolari, non dovrebbe superare le 25 pagine — devono individuare con precisione le parti della motivazione di detta decisione oggetto di contestazione ed esporre in modo circostanziato le ragioni per le quali quest’ultima sarebbe viziata da un errore di diritto.

21.

Inoltre, al fine di facilitare la redazione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il ricorrente deve accludere all’atto d’impugnazione un’esposizione sommaria di questi motivi, di una lunghezza massima di due pagine, e depositare in cancelleria gli atti e documenti necessari, che attestino il rispetto dei requisiti elencati dall’articolo 19 dello statuto e riprodotti nell’articolo 119 del regolamento di procedura.

La comparsa di risposta

22.

Nel termine, non prorogabile, di due mesi dalla notifica, nei loro confronti, dell’atto di impugnazione — cui va aggiunto il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni — anche le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale possono presentare una comparsa di risposta. Il contenuto di questa memoria deve rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 173 del regolamento di procedura e, conformemente all’articolo 174 del medesimo regolamento, le sue conclusioni devono tendere all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. Gli argomenti in diritto contenuti nella comparsa di risposta devono essere strutturati il più possibile in funzione dei motivi dedotti dal ricorrente, mentre non è necessario ricordare, in detta memoria, il contesto di diritto e di fatto della controversia, a meno che la sua illustrazione nell’atto di impugnazione sia oggetto di contestazione o richieda precisazioni. Viceversa, una contestazione relativa alla ricevibilità, totale o parziale, di detta impugnazione dev’essere inserita nel corpo stesso della comparsa di risposta, dal momento che la facoltà — prevista dall’articolo 151 del regolamento di procedura — di sollevare, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità del ricorso non è applicabile alle impugnazioni. Per le stesse ragioni dell’atto d’impugnazione, e salvo circostanze particolari, la comparsa di risposta non dovrebbe superare le 25 pagine.

L’impugnazione incidentale

23.

Se, quando riceve notifica dell’impugnazione, una parte nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale intende contestare la decisione di quest’ultimo su un aspetto che non è stato menzionato nell’atto di impugnazione, detta parte deve presentare un’impugnazione incidentale avverso la decisione del Tribunale. Detta impugnazione dev’essere proposta con atto separato, entro lo stesso termine, non prorogabile, del termine di presentazione della comparsa di risposta e soddisfare i requisiti enunciati dagli articoli 177 e 178 del regolamento di procedura. I motivi e gli argomenti di diritto in esso contenuti devono necessariamente essere distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta.

La comparsa di risposta all’impugnazione incidentale

24.

Quando viene proposta una siffatta impugnazione incidentale, il ricorrente, così come le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto di detta impugnazione, possono presentare una comparsa di risposta avente a oggetto solo i motivi dedotti nell’impugnazione incidentale. Conformemente all’articolo 179 del regolamento di procedura, questa memoria dev’essere presentata entro un termine non prorogabile di due mesi decorrenti dalla notifica dell’impugnazione incidentale (aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni).

La replica e la controreplica

25.

Tanto a titolo principale quanto a titolo incidentale, l’impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrate con una replica e una controreplica, in particolare al fine di consentire alle parti di esporre la propria posizione in merito a un’eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi indicati nella comparsa di risposta. Diversamente da quanto disposto per i ricorsi diretti, questa facoltà è tuttavia subordinata all’autorizzazione espressa del presidente della Corte. A tal fine, il ricorrente (o la parte che ha proposto l’impugnazione incidentale) è invitato a presentare, nel termine di sette giorni decorrenti dalla notifica della comparsa di risposta (o della comparsa di risposta all’impugnazione incidentale) — aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni — una domanda debitamente motivata che esponga le ragioni per le quali, a parere di tale parte, sia necessaria una replica. Questa domanda — che non dovrebbe superare le tre pagine — dev’essere comprensibile di per se stessa, senza che si renda necessario fare riferimento all’atto di impugnazione o alla comparsa di risposta.

26.

A causa della natura particolare delle impugnazioni, che sono limitate all’esame delle questioni di diritto, il presidente, qualora accolga la domanda di replica, può inoltre limitare il contenuto e il numero di pagine di una siffatta memoria, nonché della controreplica che faccia a essa seguito. L’osservanza di queste indicazioni costituisce una condizione essenziale all’efficace svolgimento del procedimento e il superamento del numero di pagine autorizzato o l’esposizione di questioni diverse in sede di replica o controreplica comporta la restituzione di tale memoria al suo autore.

Le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 57 dello statuto

27.

Le regole enunciate nei punti da 19 a 26 delle presenti istruzioni non sono però integralmente applicabili alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale che rigettano una domanda di intervento oppure adottate in seguito alla domanda di provvedimenti provvisori presentata ai sensi degli articoli 278 o 279 TFUE. Ai sensi dell’articolo 57, terzo comma, dello statuto, impugnazioni di tal genere devono infatti rispettare la stessa procedura della domanda di provvedimenti provvisori proposta direttamente dinanzi alla Corte. Di conseguenza, viene impartito un breve termine alle parti per la presentazione delle loro eventuali osservazioni sull’impugnazione e la Corte statuisce su quest’ultima senza una fase scritta supplementare, o addirittura senza fase orale.

L’intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni

L’istanza di intervento

28.

Conformemente all’articolo 40 dello statuto, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, da un lato, e, alle condizioni previste nei commi secondo e terzo di detto articolo, gli Stati terzi parti contraenti dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza AELS, gli organi e organismi dell’Unione nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica, dall’altro, possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte al fine di sostenere, in tutto o in parte, le conclusioni di una delle parti. Per poter essere presa in considerazione, l’istanza di intervento dev’essere presentata entro il termine stabilito dall’articolo 130, paragrafo 1 (ricorsi diretti), oppure 190, paragrafo 2 (impugnazioni), del regolamento di procedura e soddisfare i requisiti enunciati dall’articolo 130, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento.

La memoria di intervento

29.

Quando l’istanza di intervento è accolta, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti fatta eccezione, eventualmente, per gli atti o documenti segreti o riservati, ed ha a disposizione un mese dalla comunicazione di tali atti per presentare una memoria di intervento. Sebbene questa memoria debba soddisfare i requisiti contenuti nell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il suo contenuto è tuttavia necessariamente più stringato della memoria della parte sostenuta con l’intervento e la sua lunghezza non dovrebbe superare le 10 pagine. Poiché, in effetti, l’intervento riveste un carattere accessorio rispetto alla controversia principale, l’interveniente deve astenersi dal ripetere nella sua memoria i motivi o argomenti contenuti negli scritti della parte che esso sostiene e deve sviluppare solo motivi o argomenti nuovi, a conforto della tesi di detta parte. La ricostruzione del quadro in diritto e in fatto della controversia è superflua, a meno che la sua presentazione nelle memorie delle parti principali sia contestata o richieda precisazioni ulteriori.

Le osservazioni sulla memoria di intervento

30.

Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente, qualora lo ritenga necessario, può fissare un termine per la presentazione di brevi osservazioni su detta memoria. Il deposito di siffatte osservazioni, la cui lunghezza non dovrebbe superare le 5 pagine, riveste nondimeno carattere facoltativo. Lo scopo di tali osservazioni è unicamente quello di consentire alle parti principali di reagire ad affermazioni inesatte o di formulare osservazioni su motivi o argomenti nuovi sollevati dall’interveniente. In mancanza di siffatti elementi, si raccomanda di rinunciare al deposito di osservazioni del genere al fine di non prolungare inutilmente la durata della fase scritta del procedimento.

Le istanze tardive di intervento

31.

Purché soddisfi i requisiti enunciati dall’articolo 130, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di procedura, un’istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine stabilito dall’articolo 130, paragrafo 1, o dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura può essere parimenti presa in considerazione dalla Corte a condizione, però, che essa giunga alla medesima prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento, prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, di detto regolamento. In tal caso, l’interveniente potrà presentare le sue eventuali osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.

L’intervento nell’ambito di un procedimento sommario o di un procedimento accelerato

32.

In via di principio, valgono le stesse regole nell’ambito di una domanda di procedimento sommario o in caso di applicazione del procedimento accelerato. Al di fuori di circostanze particolari che giustifichino il deposito di osservazioni scritte, la persona o l’ente autorizzati a intervenire nell’ambito di un siffatto procedimento potrà esporre le sue osservazioni solo oralmente, qualora venga organizzata un’udienza.

L’esclusione dell’intervento in materia di rinvii pregiudiziali

33.

Le norme precedenti, relative all’intervento, non sono viceversa applicabili ai rinvii pregiudiziali. A causa della natura non contenziosa di questa categoria di cause e della funzione particolare della Corte quando essa è chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, solo gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono autorizzati a presentare osservazioni, scritte od orali, sulle questioni sottoposte alla Corte dai giudici degli Stati membri.

La forma e la struttura degli atti processuali

34.

A prescindere da quanto sin qui illustrato e dalle prescrizioni, relative al contenuto degli atti processuali, risultanti dalle disposizioni dello statuto e del regolamento di procedura, le memorie e osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte devono soddisfare determinati requisiti ulteriori destinati ad agevolare la lettura e il trattamento di tali atti da parte della Corte, in particolare in via elettronica. Questi requisiti riguardano sia la forma e la presentazione degli atti processuali, sia la loro struttura o la loro lunghezza.

35.

Sul piano formale, anzitutto, è assolutamente necessario che le memorie od osservazioni depositate dalle parti siano presentate in modo tale da consentire una gestione elettronica di questi atti da parte della Corte e, in particolare, che sia possibile sottoporle a scansione e praticare il riconoscimento dei caratteri. In quest’ottica, i requisiti seguenti dovrebbero essere tenuti in considerazione:

la memoria o le osservazioni sono redatte su carta bianca, senza righe, di formato A4, e il testo deve figurare solo su una faccia (recto) della pagina, e non su entrambe (recto-verso),

i caratteri usati per il testo sono di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courrier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina),

tutti i paragrafi della memoria o delle osservazioni devono essere numerati, in maniera ininterrotta e in ordine crescente,

la stessa regola vale per le pagine della memoria o delle osservazioni, ivi compresi gli eventuali allegati alle stesse e il loro elenco, che devono essere numerati in maniera ininterrotta e in ordine crescente, in alto a destra della pagina,

infine, quando non sono trasmesse alla Corte in via elettronica, le pagine della memoria o delle osservazioni devono essere tenute insieme mediante fermagli che possano essere facilmente rimossi, e non mediante dispositivi fissi, come colla o punti metallici.

36.

In aggiunta a questi requisiti formali, gli atti processuali depositati dinanzi alla Corte devono essere redatti in modo tale che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine. Oltre all’indicazione, sulla prima pagina della memoria o delle osservazioni in questione, della denominazione dell’atto, del numero di ruolo della causa (se già comunicato dalla cancelleria) e delle parti interessate da quest’ultima (parti del procedimento principale, parte ricorrente e parte convenuta o parti della causa di cui trattasi dinanzi al Tribunale), le memorie o le osservazioni depositate devono iniziare con una breve illustrazione dello schema seguito dal loro autore o da un sommario. Questa memoria o queste osservazioni terminano obbligatoriamente con le conclusioni del loro autore o, in materia pregiudiziale, con le risposte che egli suggerisce alle questioni proposte dal giudice del rinvio.

37.

Sebbene gli atti comunicati alla Corte non siano soggetti, per quanto concerne il loro contenuto, a nessun requisito diverso da quelli indicati dallo statuto e dal regolamento di procedura, occorre nondimeno tenere presente che atti del genere costituiscono la base dell’esame del fascicolo da parte della Corte e che, in linea generale, essi devono essere tradotti dalla Corte o dall’istituzione che li ha redatti. Nell’interesse di un efficiente svolgimento del procedimento così come nell’interesse delle stesse parti, le memorie od osservazioni depositate devono essere pertanto redatte in un linguaggio semplice e preciso, senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale. Le ripetizioni vanno evitate e le frasi brevi devono essere preferite, il più possibile, a quelle lunghe e complesse, contenenti incisi e frasi subordinate.

38.

Quando, nelle loro memorie o nelle loro osservazioni, le parti richiamano un testo o una normativa particolare, del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, i riferimenti di questo testo o di questa normativa devono essere forniti con precisione, tanto per quanto concerne la data d’adozione e, se possibile, la data di pubblicazione di tale documento, quanto per quel che riguarda la sua applicabilità nel tempo. Parimenti, quando citano un passo di una decisione giurisprudenziale o di conclusioni di un avvocato generale, le parti sono invitate a precisare sia il nome e il numero di ruolo della causa di cui trattasi, sia i riferimenti esatti del passo in questione.

39.

Infine, occorre ricordare che gli argomenti in diritto delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto devono figurare nelle memorie o nelle osservazioni scritte, e non negli allegati eventualmente acclusi, che in generale non vengono tradotti. Alla memoria o alle osservazioni devono essere allegati soltanto i documenti menzionati nel testo della memoria o delle osservazioni stesse e che sono necessari per provarne o illustrarne il contenuto. La produzione di allegati, del resto, è ammessa solo se accompagnata da un elenco dei medesimi, in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Tale elenco deve contenere, per ciascun documento allegato, il numero dell’allegato, una breve indicazione della sua natura nonché la menzione della pagina o del paragrafo della memoria o delle osservazioni in cui è menzionato il documento e che giustifica la sua produzione.

Il deposito e la trasmissione degli atti processuali

40.

Solo gli atti espressamente previsti dalle norme di procedura possono essere depositati in cancelleria. Questi atti devono essere depositati, nei termini prescritti, rispettando gli obblighi enunciati dall’articolo 57 del regolamento di procedura. Il deposito può essere effettuato in via elettronica o per posta, o con consegna materiale dell’atto in questione presso la cancelleria della Corte oppure, oltre l’orario di apertura della cancelleria, presso il custode in servizio all’ingresso degli edifici della Corte (rue du Fort Niedergrünewald), il quale darà atto del ricevimento del documento, indicando su quest’ultimo la data e l’ora del deposito.

41.

Il modo più sicuro e più rapido di deposito di un atto processuale è il deposito effettuato mediante l’applicazione e-Curia. Quest’applicazione, comune ai tre organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea, è stata messa in servizio nel 2011. Essa consente il deposito e la notifica di atti processuali in via esclusivamente elettronica, senza che sia necessario redigere copie autentiche dell’atto trasmesso alla Corte o duplicare tale trasmissione mediante l’invio per posta. Le modalità di accesso all’applicazione e-Curia e le sue modalità di utilizzo sono descritte, nei dettagli, nella decisione della Corte del 13 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia, nonché nelle condizioni di utilizzo, alle quali questa decisione fa riferimento. Questi documenti sono consultabili sul sito Internet della Corte (sotto i titoli «Corte di giustizia — Il procedimento»).

42.

Se non è trasmesso alla Corte mediante la suddetta applicazione, un atto processuale può essere parimenti inviato alla Corte per posta. La busta contenente quest’atto dev’essere indirizzata alla Cancelleria della Corte al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrünewald — L-2925 Lussemburgo. A questo proposito è utile ricordare che, in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura, ai fini dell’osservanza dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell’ora di deposito dell’originale in cancelleria. Per evitare una qualsivoglia decadenza, si consiglia caldamente, di conseguenza, di effettuare la spedizione in questione mediante lettera raccomandata o corriere espresso, parecchi giorni prima della scadenza del termine stabilito per il deposito dell’atto.

43.

Attualmente è anche possibile trasmettere alla cancelleria la copia dell’originale firmato di un atto processuale mediante telefax [(+ 352) 43 37 66] o in allegato a un messaggio di posta elettronica (ecj.registry@curia.europa.eu). Il deposito di un atto processuale tramite una di queste modalità vale tuttavia, ai fini dell’osservanza dei termini di procedura, soltanto a condizione che l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie previsti dall’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento di procedura, pervenga esso stesso in cancelleria entro e non oltre dieci giorni dopo l’invio di detto telefax o di detto messaggio di posta elettronica. Di conseguenza, quest’originale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche solo minime. In caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente trasmessa, sarà presa in considerazione solo la data di deposito dell’originale firmato.

III.   LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

44.

Come si evince dall’articolo 20, quarto comma, dello statuto, la fase orale del procedimento comprende sostanzialmente due distinti momenti: l’audizione delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. Ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, dello statuto, la Corte tuttavia, quando ritiene che la causa non sollevi nessuna nuova questione di diritto, può decidere di giudicare la causa senza conclusioni dell’avvocato generale. Per quanto riguarda l’organizzazione di un’udienza di discussione, essa non ha carattere sistematico.

La finalità dell’udienza di discussione

45.

In considerazione dell’importanza che riveste la fase scritta del procedimento nell’ambito delle cause proposte alla Corte, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il criterio determinante per lo svolgimento di un’udienza non è tanto la formulazione di un’espressa domanda in tal senso quanto la valutazione, effettuata dalla Corte stessa, riguardo al contributo potenziale di quest’udienza alla soluzione della controversia o alla determinazione delle risposte che essa possa fornire alle questioni proposte dal giudice di uno Stato membro. Di conseguenza, un’udienza è organizzata dalla Corte ogni volta che essa possa contribuire a una migliore comprensione della causa e delle sue implicazioni, a prescindere dal fatto che una domanda in tal senso sia stata o meno formulata dalle parti o dagli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

La domanda di udienza

46.

Se le parti o gli interessati prima menzionati ritengono che un’udienza debba essere organizzata nell’ambito di una causa, è loro onere, comunque, sin dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, indicare alla Corte, con apposita lettera, i motivi per i quali essi desiderano essere ascoltati da quest’ultima. Detta motivazione — che non dev’essere confusa con una memoria o con osservazioni scritte e che non dovrebbe superare le tre pagine — deve derivare da una valutazione concreta dell’utilità di un’udienza di discussione per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo o dell’argomentazione che questa parte ritiene necessario sviluppare o confutare più ampiamente durante tale udienza. Non è di per sé sufficiente una motivazione di carattere generico che faccia riferimento, per esempio, all’importanza della causa o delle questioni che la Corte deve risolvere.

La convocazione all’udienza e la necessità di una rapida risposta a tale convocazione

47.

Quando la Corte decide di organizzare un’udienza di discussione in una determinata causa, essa ne stabilisce la data e l’ora esatte e le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono tempestivamente convocati dalla cancelleria, la quale li informa parimenti in merito alla composizione del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata dalla Corte, alle misure di organizzazione del procedimento decise da quest’ultimo e, eventualmente, alla mancanza di conclusioni dell’avvocato generale. Al fine di consentire alla Corte di organizzare quest’udienza in condizioni ottimali, le parti o gli interessati prima menzionati sono invitati a rispondere alla comunicazione della cancelleria entro un breve termine indicando, in particolare, se essi intendano partecipare effettivamente all’udienza, nonché il nome dell’avvocato o dell’agente che li rappresenterà in tale occasione. Una risposta tardiva alle lettere di convocazione della cancelleria rischia di compromettere l’efficace organizzazione dell’udienza, sia dal punto di vista del tempo di intervento concesso dalla Corte alla parte in causa, sia per quanto concerne le esigenze funzionali del servizio di interpretariato.

Le disposizioni da adottare in vista dell’udienza

48.

Sia a causa delle condizioni, talvolta difficili, del traffico a Lussemburgo, sia a causa delle misure di sicurezza applicabili all’atto dell’accesso agli edifici della Corte, si raccomanda di prendere le precauzioni necessarie per essere presenti nella sala dove si terrà il dibattimento, il giorno dell’udienza, ben prima dell’ora stabilita per l’apertura di quest’ultima. Prima dell’inizio della seduta, infatti, è usuale che i membri del collegio giudicante invitino i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto a un breve colloquio concernente l’organizzazione dell’udienza. Il giudice relatore e l’avvocato generale possono invitare, in tale occasione, i suddetti rappresentanti a fornire, durante l’udienza, precisazioni supplementari in merito a determinate questioni o ad approfondire uno o più aspetti specifici della causa in questione.

Lo svolgimento consueto di un’udienza di discussione

49.

Sebbene il suo svolgimento possa variare in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna causa, in linea generale un’udienza dinanzi alla Corte si svolge in tre distinti momenti: le difese orali propriamente dette, i quesiti posti dai membri della Corte e le repliche.

La prima fase dell’udienza: le difese orali

La finalità delle difese orali

50.

Salvo circostanze particolari, l’udienza inizia normalmente con le difese orali delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto. Queste difese orali mirano, in primo luogo, ad ottemperare agli eventuali inviti a concentrare su determinati argomenti le difese orali e a rispondere ai quesiti che la Corte può aver rivolto alle parti o agli interessati, prima dell’udienza, ai sensi degli articoli 61 o 62 del regolamento di procedura, e poi, eventualmente, a mettere in luce i punti che il difensore ritenga particolarmente importanti ai fini della decisione della Corte, segnatamente, in materia pregiudiziale, in considerazione delle osservazioni scritte presentate dagli altri partecipanti al procedimento.

51.

Tenuto conto della conoscenza che la Corte ha già della causa in esito alla fase scritta del procedimento, è inutile, durante l’udienza, ricordare il contenuto delle memorie od osservazioni scritte depositate e, in particolare, il quadro in diritto e in fatto della causa. Solo i punti decisivi ai fini della pronuncia della Corte devono essere sottoposti all’attenzione di quest’ultima. Occorre nondimeno precisare che quando, prima della tenuta dell’udienza, la Corte ha invitato le parti o gli interessati prima menzionati a concentrare le loro difese orali su una questione o su un aspetto particolare della causa, in linea di principio solo tale questione o tale aspetto dovrebbero essere affrontati nel corso di dette difese. I partecipanti all’udienza che sostengono le stesse tesi o condividono la stessa posizione devono inoltre accordarsi fra loro prima dell’udienza per fare tutto il possibile al fine di evitare di ripetere argomenti già illustrati.

Tempi di intervento ed eventuale ampliamento dei medesimi

52.

I tempi di intervento sono stabiliti dal presidente del collegio giudicante, dopo aver consultato il giudice relatore e, eventualmente, l’avvocato generale incaricato della causa. In linea generale, questi tempi di intervento sono stabiliti pari a quindici minuti, a prescindere dal collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata; tale durata può essere tuttavia prolungata od accorciata in funzione della natura o della complessità particolare della causa, del numero e dello status processuale dei partecipanti all’udienza nonché delle eventuali misure di organizzazione del procedimento. In via eccezionale, un ampliamento dei tempi di intervento può essere accordato dal presidente del collegio giudicante, su domanda debitamente motivata di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto. Per poter essere presa in considerazione, una domanda siffatta dev’essere nondimeno formulata dalla parte o dall’interessato in questione nella sua risposta alla lettera di convocazione all’udienza e, in ogni caso, deve pervenire alla Corte entro e non oltre due settimane prima della data effettiva dell’udienza.

Il numero di difensori

53.

Per ragioni collegate all’efficiente svolgimento dell’udienza, le difese orali delle parti o degli interessati presenti all’udienza devono essere garantite da una sola persona per ognuno di essi. In via eccezionale, una seconda persona può essere nondimeno autorizzata ad intervenire nella discussione quando la natura o la complessità particolare della causa lo giustifichi e purché una domanda debitamente motivata in tal senso sia stata presentata nella risposta della parte o dell’interessato in questione alla lettera di convocazione all’udienza e, in ogni caso, entro e non oltre due settimane prima della data effettiva dell’udienza. Qualora sia concessa, quest’autorizzazione non comporta tuttavia nessun ampliamento dei tempi di intervento, per cui i due difensori devono dividersi i tempi di intervento concessi alla parte in causa.

La seconda fase dell’udienza: i quesiti posti dai membri della Corte

54.

A prescindere dai quesiti che possono essere posti o dai chiarimenti che possono essere sollecitati dai membri della Corte durante le difese orali, i difensori possono essere invitati, a conclusione di dette difese, a rispondere ad alcuni quesiti aggiuntivi posti dai membri della Corte. Tali quesiti hanno lo scopo di integrare la conoscenza del fascicolo da parte di questi ultimi e consentono ai difensori di chiarire o approfondire alcuni punti che, eventualmente, richiedano precisazioni ulteriori in esito alla fase scritta del procedimento e alle difese orali.

La terza fase dell’udienza: le repliche

55.

Al termine di questo dibattito, i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto hanno infine la facoltà, qualora lo ritengano necessario, di controbattere brevemente. Queste repliche, di una durata massima di cinque minuti ciascuna, non costituiscono un secondo giro di difese orali. Esse hanno l’unico obiettivo di consentire ai difensori di reagire brevemente alle osservazioni o ai quesiti formulati, durante l’udienza, dagli altri partecipanti alla medesima o dai membri della Corte. Se due difensori sono stati autorizzati a prendere la parola per una parte, solo uno di loro è autorizzato a controbattere.

Le implicazioni e le esigenze dell’interpretazione simultanea

56.

Che si tratti delle difese orali, delle repliche o delle risposte ai quesiti della Corte, i difensori devono tenere a mente che i loro interventi sono spesso seguiti dai membri del collegio giudicante tramite l’interpretazione simultanea. Nell’interesse di un efficiente svolgimento dell’udienza e al fine di garantire la qualità dell’interpretazione fornita, i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono pertanto invitati, se e in quanto dispongano di un testo, pur se stringato, di un supporto scritto delle difese orali o di uno schema del loro intervento, a farli pervenire preliminarmente alla direzione dell’interpretazione, o mediante telefax [(+ 352) 43 03 36 97], o per posta elettronica (interpret@curia.europa.eu). Questo testo o questo supporto scritto delle difese orali sono destinati unicamente agli interpreti e non vengono né trasmessi ai membri del collegio giudicante e all’avvocato generale incaricato della causa, né versati agli atti di causa.

57.

Durante l’udienza propriamente detta, si sconsiglia tuttavia di leggere un testo. Per facilitare l’interpretazione, si raccomanda di parlare liberamente, sulla base di appunti ben strutturati. È ad ogni modo indispensabile parlare pacatamente nel microfono, con ritmo naturale e non troppo rapido, annunciando preliminarmente lo schema dell’intervento che si intende effettuare e privilegiando sistematicamente le frasi brevi e semplici.

Il seguito dell’udienza di discussione

58.

La partecipazione attiva delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto si conclude alla fine dell’udienza. Fatta salva l’ipotesi, eccezionale, di una riapertura della fase orale del procedimento, quale prevista dall’articolo 83 del regolamento di procedura, le parti o gli interessati prima menzionati non sono più autorizzati a formulare osservazioni scritte od orali, in particolare in risposta alle conclusioni dell’avvocato generale, quando il presidente del collegio giudicante ha dichiarato chiusa l’udienza di discussione.

IV.   DISPOSIZIONI FINALI

59.

Le presenti istruzioni pratiche abrogano e sostituiscono le istruzioni pratiche relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni del 15 ottobre 2004 (GU L 361, pag. 15), come modificate il 27 gennaio 2009 (GU L 29, pag. 51).

60.

Le presenti istruzioni pratiche sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esse entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Così deciso a Lussemburgo il 25 novembre 2013.


(1)  GU L 265 del 29 settembre 2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26 giugno 2013, pag. 65).