ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.023.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
28 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 68/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica, in seguito all’adesione della Croazia all’Unione europea, del regolamento (UE) n. 141/2013 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS) ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ( 1 )

12

 

*

Regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

25

 

*

Regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 con riguardo alle detrazioni dal contingente portoghese 2013 per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

33

 

 

DECISIONI

 

 

2014/38/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2014, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia [notificata con il numero C(2014) 279]

35

 

 

2014/39/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2014, che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO (UE) N. 67/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati comparabili e aggiornati, tanto trasversali quanto longitudinali, sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell’esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

(2)

In conformità all’articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione relative all’elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l’elenco delle variabili target secondarie da inserire nel modulo sulla partecipazione sociale e culturale e sulla deprivazione materiale per l’anno 2015, nonché i rispettivi codici identificativi delle variabili.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco delle variabili target secondarie e dei relativi codici identificativi per il modulo 2015 relativo alla partecipazione sociale e culturale e alla deprivazione materiale da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) è stabilito nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di raccolta dei dati e i periodi di riferimento di cui appresso.

1.   Unità di misura

Le variabili target riguardano due tipi di unità:

 

individuale: tutte le variabili eccetto quelle relative alle «difficoltà finanziarie»;

 

famiglia: variabile relativa alle «difficoltà finanziarie».

2.   Modalità di raccolta dei dati

Per la variabile a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia che abbiano 16 anni e più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.

L’età indica l’età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.

Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

3.   Periodo di riferimento

Le variabili target riguardano tre tipi di periodi di riferimento:

 

ultimi dodici mesi: per le variabili relative alla «partecipazione a manifestazioni culturali e sportive» e alla «partecipazione sociale formale e informale»;

 

ordinario: per le variabili relative all’«esercizio di attività artistiche» e alla «socializzazione con parenti, amici e vicini»;

 

attuale: per le variabili relative alle «deprivazioni materiali».

4.   Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

MODULO 2015 RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE E CULTURALE E ALLA DEPRIVAZIONE MATERIALE

TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Codice identificativo variabile

Valori

Variabile target

Partecipazione sociale e culturale

Partecipazione a manifestazioni culturali o sportive

PS010

 

Andare al cinema

1

Al massimo 3 volte

2

Più di 3 volte

3

No - non può permetterselo

4

No - mancanza di interesse

5

No - non ci sono cinema nelle vicinanze

6

No - altro motivo

PS010_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS020

 

Assistere a spettacoli dal vivo

1

Al massimo 3 volte

2

Più di 3 volte

3

No - non può permetterselo

4

No - mancanza di interesse

5

No - non ci sono spettacoli dal vivo nelle vicinanze

6

No - altro motivo

PS020_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS030

 

Visitare siti culturali

1

Al massimo 3 volte

2

Più di 3 volte

3

No - non può permetterselo

4

No - mancanza di interesse

5

No - non ci sono siti culturali nelle vicinanze

6

No - altro motivo

PS030_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS040

 

Assistere a eventi sportivi dal vivo

1

Al massimo 3 volte

2

Più di 3 volte

3

No - non può permetterselo

4

No - mancanza di interesse

5

No - non ci sono eventi sportivi dal vivo nelle vicinanze

6

No - altro motivo

PS040_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Praticare attività artistiche

PS041

 

Praticare attività artistiche

1

Giornalmente

2

Ogni settimana (non ogni giorno)

3

Alcune volte al mese (non ogni settimana)

4

Una volta al mese

5

Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese)

6

Mai

PS041_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Socializzare con parenti, amici e vicini

PS050

 

Frequenza degli incontri con familiari (parenti)

1

Giornalmente

2

Ogni settimana (non ogni giorno)

3

Alcune volte al mese (non ogni settimana)

4

Una volta al mese

5

Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese)

6

Mai

PS050_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

N/A (nessun parente)

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS060

 

Frequenza degli incontri con amici

1

Giornalmente

2

Ogni settimana (non ogni giorno)

3

Alcune volte al mese (non ogni settimana)

4

Una volta al mese

5

Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese)

6

Mai

PS060_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

N/A (nessun amico)

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS070

 

Frequenza dei contatti con familiari (parenti)

1

Giornalmente

2

Ogni settimana (non ogni giorno)

3

Alcune volte al mese (non ogni settimana)

4

Una volta al mese

5

Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese)

6

Mai

PS070_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

N/A (nessun parente)

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS080

 

Frequenza di contatti con amici

1

Giornalmente

2

Ogni settimana (non ogni giorno)

3

Alcune volte al mese (non ogni settimana)

4

Una volta al mese

5

Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese)

6

Mai

PS080_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

N/A (nessun amico)

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS081

 

Comunicazione attraverso i media sociali

1

Giornalmente

2

Ogni settimana (non ogni giorno)

3

Alcune volte al mese (non ogni settimana)

4

Una volta al mese

5

Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese)

6

Mai

PS081_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS090

 

Aiuto dagli altri

1

Presente

2

Assente

PS090_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 2

N/A (nessun parente, amico, vicino)

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS091

 

(Qualcuno a cui parlare di) questioni personali

1

Presente

2

Assente

PS091_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Partecipazione sociale formale e informale

PS100

 

Partecipazione ad attività volontarie informali

1

2

No - mancanza di interesse

3

No - mancanza di tempo

4

No - altro motivo

PS100_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS101

 

Partecipazione ad attività lavorative volontarie formali

1

2

No - mancanza di interesse

3

No - mancanza di tempo

4

No - altro motivo

PS101_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PS102

 

Cittadinanza attiva

1

2

No - mancanza di interesse

3

No - mancanza di tempo

4

No - altro motivo

PS102_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Deprivazione materiale

Variabili poste a livello di famiglia

Difficoltà finanziarie

HD080

 

Sostituzione di mobili vecchi

1

2

No - la famiglia non può permetterselo

3

No - altro motivo

HD080_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

Variabili poste a livello personale (persone maggiori di 16 anni)

Bisogni fondamentali

PD020

 

Sostituzione di abiti logori con abiti nuovi (non di seconda mano)

1

2

No - non può permetterselo

3

No - altro motivo

PD020_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PD030

 

Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni)

1

2

No - non può permetterselo

3

No - altro motivo

PD030_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Tempo libero e attività sociali

PD050

 

Incontri con amici/familiari (parenti) per bere o mangiare in compagnia almeno una volta al mese

1

2

No - non può permetterselo

3

No - altro motivo

PD050_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PD060

 

Partecipazione regolare ad attività ricreative

1

2

No - non può permetterselo

3

No - altro motivo

PD060_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

PD070

 

Esborso di una piccola somma di danaro ogni settimana per spese personali

1

2

No - non può permetterselo

3

No - altro motivo

PD070_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato

Beni durevoli

PD080

 

Collegamento Internet per uso personale a casa

1

2

No - non può permetterselo

3

No - altro motivo

PD080_F

1

Variabile compilata

– 1

Mancante

– 3

Persona diversa dal rispondente selezionato


28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/9


REGOLAMENTO (UE) N. 68/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

recante modifica, in seguito all’adesione della Croazia all’Unione europea, del regolamento (UE) n. 141/2013 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (UE) n. 141/2013 (2) della Commissione definisce la dimensione minima effettiva del campione, calcolata sulla base di un campionamento casuale semplice.

(2)

Occorre adeguare l’allegato II del regolamento (UE) n. 141/2013 per tener conto dell’adesione della Croazia.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 141/2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 141/2013 è sostituito come specificato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(2)  Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS) (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Dimensione finale del campione

 

Persone di 15 anni e più da intervistare

Stati membri dell’UE

 

Belgio

6 500

Bulgaria

5 920

Repubblica ceca

6 510

Danimarca

5 350

Germania

15 260

Estonia

4 270

Irlanda

5 057

Grecia

6 667

Spagna

11 620

Francia

13 110

Croazia

5 000

Italia

13 180

Cipro

4 095

Lettonia

4 555

Lituania

4 850

Lussemburgo

4 000

Ungheria

6 410

Malta

3 975

Paesi Bassi

7 515

Austria

6 050

Polonia

10 690

Portogallo

6 515

Romania

8 420

Slovenia

4 486

Slovacchia

5 370

Finlandia

5 330

Svezia

6 200

Regno Unito

13 085

Totale degli Stati membri dell’UE

199 990

Svizzera

5 900

Islanda

3 940

Norvegia

5 170

Totale, comprese Svizzera, Islanda e Norvegia

215 000 »


28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/12


REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione di idoneità operativa nelle norme di attuazione ai fini dell’omologazione del tipo.

(2)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione al fine di consentire all’Agenzia l’approvazione dei dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo.

(3)

L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012 deriva dall’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (4). L’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 è stato introdotto per una temporanea salvaguardia dei diritti acquisiti di tipi che non erano considerati acquisiti dall’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1702/2003. Poiché il presente regime transitorio si è concluso definitivamente il 28 settembre 2009, è necessario sopprimere l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012.

(5)

Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda l’articolo 3, punti 21.A.16 A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 e 21.A.174 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «codici di aeronavigabilità» con «specifiche di certificazione».

(6)

Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda i punti 21.A.4, 21.A.90 A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 e 21.A.435 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «progetto di tipo» con «certificato di omologazione del tipo».

(7)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1), lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

la sua base di omologazione era costituita:

dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure

per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:

uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, oppure

uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l’esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento.

L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;»

b)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

in deroga al punto 21.A.17 A dell’allegato I (Parte 21), la base di omologazione è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

d)

le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21).»;

2)

l’articolo 5 è soppresso;

3)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Dati relativi all’idoneità operativa

1.   Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna.

2.   Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche.

3.   Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori.

4.   I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.»;

4)

l’allegato I (Parte 21) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 16-34 e il punto 43 dell’allegato si applicano ai richiedenti l’approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo, nonché ai richiedenti un certificato di omologazione del tipo supplementare a decorrere dal 19 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(3)  Parere n. 07/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile in http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php

(4)   GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.


ALLEGATO

L’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

il punto 21.A.4 è sostituito dal seguente:

«21.A.4   Coordinamento tra progettazione e produzione

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:

a)

un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e

b)

garantire il continuo mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.»;

2)

al punto 21.A.15 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile devono includere, o essere integrate da, dopo la prima domanda, la domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa, costituiti, a seconda del caso, da:

1.

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

2.

la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell’aeromobile per giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i) associata all’addestramento per l’abilitazione al tipo di pilota, o i dati provvisori, a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

3.

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

4.

la determinazione del tipo o variante per l’equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l’equipaggio di cabina;

5.

la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento; e

6.

altri elementi di idoneità operativa riferiti al tipo.»;

3)

il punto 21.A.16 A è sostituito dal seguente:

«21.A.16 A   Specifiche di certificazione

Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia pubblica delle specifiche di certificazione, incluse le specifiche di certificazione per dati di idoneità operativa, che serviranno da parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti fondamentali dall’allegato I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Dette specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali saranno emessi, modificati o integrati i certificati.»;

4)

il punto 21.A.16B è sostituito dal seguente:

«21.A.16B   Condizioni speciali

a)

L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le “condizioni speciali”, applicabili ad un prodotto, se le specifiche di certificazione di riferimento non contengono parametri di sicurezza adeguati od appropriati al prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

1.

il prodotto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di costruzione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili; oppure

2.

l’uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

3.

l’esperienza maturata con prodotti simili in servizio o prodotti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni di rischio.

b)

Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nelle specifiche di certificazione applicabili.»;

5)

il punto 21.A.17 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«21.A.17 A   Premesse fondamentali per l’omologazione del tipo»;

b)

alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1.

le specifiche di certificazione di riferimento, definite dall’Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione, salvo:

i)

indicazioni contrarie da parte dell’Agenzia; oppure

ii)

conformità a specifiche di certificazione di emendamenti successivi voluta dal richiedente o prevista alle lettere c) e d);»

c)

alla lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2.

presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle specifiche di certificazione applicabili che erano in vigore ad una data, scelta dal richiedente, non anteriore a quella che precede la data di rilascio del certificato di omologazione del tipo nel termine stabilito alla lettera b) per la prima domanda.»;

6)

è inserito il seguente punto 21.A.17B:

«21.A.17B   Premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa

a)

L’Agenzia comunica al richiedente le premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa. Esse sono costituite da:

1.

le specifiche di certificazione applicabili per dati di idoneità operativa pubblicate in conformità al punto 21.A.16 A che sono in vigore alla data della domanda o del supplemento di domanda, a meno che:

i)

l’Agenzia accetti altri mezzi per dimostrare la rispondenza ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008; oppure

ii)

la rispondenza a specifiche di certificazione di emendamenti successivi è voluta dal richiedente;

2.

tutte le condizioni speciali prescritte in conformità al punto 21.A.16B, lettera a).

b)

Se un richiedente sceglie di osservare un emendamento alle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.»;

7)

il punto 21.A.20 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Conformità alle premesse per l’omologazione del tipo, alle premesse per l’omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale »;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il richiedente un certificato di omologazione del tipo o un certificato di omologazione del tipo ristretto deve dimostrare di operare in conformità alle premesse fondamentali di omologazione, alle premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.»;

8)

il punto 21.A.21 è così modificato:

a)

alla lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1.

il prodotto da omologare è conforme alle premesse fondamentali di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti ai punti 21.A.17 A e 21.A.18;»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

«e)

nel caso di un certificato di omologazione di aeromobile, è dimostrato che i dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili definite al punto 21.A.17B.

f)

In deroga alla lettera e), e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile può essere rilasciato prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa prima che tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.»;

9)

il punto 21.A.23 è sostituito dal seguente:

«21.A.23   Rilascio di un certificato di omologazione del tipo ristretto

a)

Nel caso di un aeromobile non conforme al disposto del punto 21.A.21, lettera c), il richiedente ha diritto a un certificato di omologazione ristretto emesso dall’Agenzia dopo che:

1.

si sarà conformato alle premesse fondamentali di omologazione decretate dall’Agenzia, che garantiscono adeguati livelli di sicurezza per le finalità d’uso cui è destinato l’aeromobile, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

2.

si sarà impegnato espressamente al rispetto del punto 21.A.44;

3.

nel caso di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile, sarà dimostrato che i dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili designati al punto 21.A.17B.

b)

In deroga al punto 3) della lettera a), e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), un certificato di omologazione del tipo ristretto può essere rilasciato prima che sia stata dimostrata la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa prima che tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

c)

Il motore o l’elica installati sull’aeromobile, o entrambi, devono:

1.

essere opportunamente omologati mediante un certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure

2.

dimostrare di essere conformi alle specifiche di certificazione necessarie a garantire la sicurezza in volo dell’aeromobile.»;

10)

al punto 21.A.31, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nelle specifiche di certificazione applicabili; e»;

11)

il punto 21 A.41 è sostituito dal seguente:

«21.A.41   Certificato di omologazione del tipo

Si considerano facenti parte del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione del tipo ristretto, il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse di omologazione fondamentali ed i requisiti di protezione ambientale a cui l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione del tipo ed il certificato di omologazione del tipo ristretto dell’aeromobile inoltre, includono la premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.»;

12)

al punto 21.A.44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 e 21.A.62; e, a tal fine, è tenuto alla costante rispondenza ai requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14; e»;

13)

il punto 21.A.55 è sostituito dal seguente:

«21.A.55   Conservazione della documentazione

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.»;

14)

il punto 21.A.57 è sostituito dal seguente:

«21.A.57   Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse applicabili di omologazione del tipo, nelle premesse applicabili di omologazione dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.»;

15)

il punto seguente 21.A.62 è aggiunto al capo B:

«21.A.62   Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:

a)

di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE, almeno una serie completa di dati di idoneità operativa preparati in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere usati da un’organizzazione di addestramento o un operatore UE; e

b)

di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa; e

c)

su richiesta, i dati pertinenti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, a:

1.

l’autorità competente responsabile della verifica di conformità a uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa; e

2.

chiunque sia tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.»;

16)

il punto 21.A.90 A è sostituito dal seguente:

«21.A.90 A   Finalità

Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.»;

17)

al punto 21.A.90B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Le modifiche standard sono modifiche a un certificato di omologazione del tipo:

1.

relative a:

i)

aeromobili con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700 kg;

ii)

aerogiri con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175 kg;

iii)

veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2,

2.

che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

3.

che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato del tipo.»;

18)

il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

«21.A.91   Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo

Le modifiche al certificato di omologazione del tipo vengono distinte in modifiche di minore e maggiore entità. Si intende con «modifica di minore entità» quella che non ha alcuna conseguenza di rilievo su peso, bilanciamento, resistenza delle strutture, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, fumosità, emissioni dei motori, dati di idoneità operativa o altre caratteristiche determinanti per l’aeronavigabilità del prodotto. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»;

19)

il punto 21.A.92 è sostituito dal seguente:

«21.A.92   Ammissibilità

a)

Solo il detentore del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo; in caso di modifiche maggiori a un certificato di omologazione del tipo, si applica il capo E.

b)

Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di approvazione di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo.»;

20)

il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente:

«21.A.93   Domanda

La domanda di approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve essere fatta nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia e deve comprendere:

a)

una descrizione della modifica che specifichi:

1.

tutte le parti del progetto di tipo e i manuali già approvati interessati dalla modifica, e

2.

le specifiche di certificazione ed i requisiti di protezione ambientale in base ai quali la modifica è stata progettata, in conformità al punto 21.A.101.

b)

L’identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

c)

Quando la modifica riguarda dati di idoneità operativa, la domanda deve includere o essere integrata dopo la prima domanda, in modo da includere le necessarie modifiche ai dati di idoneità operativa.»;

21)

il punto 21.A.95 è sostituito dal seguente:

«21.A.95   Modifiche di minore entità

Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo devono essere classificate e approvate:

a)

dall’Agenzia; oppure

b)

da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.»;

22)

al punto 21.A.97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato del tipo è limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione del tipo cui afferisce la modifica in questione.»;

23)

il punto 21.A.101 è sostituito dal seguente:

«21.A.101   Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

a)

Il richiedente una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato e in vigore alla data della domanda di modifica, a meno che il richiedente non scelga o non sia prevista dalle lettere e) ed f) la conformità alle specifiche di certificazione di emendamenti successivi, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti al punto 21.A.18.

b)

In deroga a quanto stabilito alla lettera a), il richiedente può dimostrare che il prodotto modificato è conforme ad un precedente emendamento del codice di aeronavigabilità di cui alla lettera a), e di qualsiasi altra specifica di certificazione che l’Agenzia ritenga essere direttamente correlata. Le specifiche di certificazione precedentemente emendate, tuttavia, non possono essere anteriori alle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Il richiedente può dimostrare l’osservanza di un precedente emendamento delle specifiche di certificazione nelle seguenti eventualità.

1.

L’Agenzia non ritiene significativa la modifica. Per determinare se una modifica è significativa, l’Agenzia la analizza nel contesto di tutte le modifiche rilevanti apportate in precedenza al progetto, oltre che di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, inserite nel certificato di omologazione del tipo del prodotto. Sono considerate automaticamente significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:

i)

la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

ii)

viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l’omologazione del prodotto da modificare.

2.

Ogni settore, sistema parte o pertinenza che l’Agenzia non ritiene coinvolto nella modifica.

3.

L’Agenzia ritiene che, per un/a determinato/a settore, sistema, parte o pertinenza interessato/a dalla modifica, la conformità alle specifiche di certificazione, di cui alla lettera a), non darebbe alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sarebbe inattuabile.

c)

Il richiedente una modifica a un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722 kg (6 000 lb) o a un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361 kg (3 000 lb), può dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Se ritiene che la modifica sia significativa in un determinato settore, tuttavia, l’Agenzia può prescrivere l’osservanza di un emendamento alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione, in vigore alla data della richiesta, e di tutte le specifiche di certificazione che ritenga direttamente collegate; a meno che l’Agenzia non giudichi che l’osservanza di quell’emendamento o di quella specifica di certificazione non dia alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia inattuabile.

d)

Se l’Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione in vigore alla data della richiesta di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, il richiedente dovrà osservare anche tutte le condizioni speciali, e i relativi emendamenti, prescritti al punto 21.A.16B, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nelle specifiche di certificazione in vigore alla data della richiesta di modifica.

e)

La domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione del tipo ha validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia certo che non verrà approvata, entro la scadenza stabilita nella presente lettera, il richiedente può:

1.

presentare una nuova domanda per la modifica del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni della lettera a) applicabili ad una prima domanda di modifica; oppure

2.

presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle disposizioni della lettera a) per una data di domanda effettiva, scelta dal richiedente, che non sia anteriore a quella che precede la data di approvazione della modifica, nel limite di tempo stabilito alla presente lettera per la prima domanda di modifica.

f)

Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento delle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica a un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.

g)

Quando la domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per gli aeromobili contiene o è integrata dopo la prima domanda per includervi modifiche ai dati di idoneità operativa, le premesse fondamentali di questi ultimi sono definite in conformità alle lettere a), b), c), d) ed f) di cui sopra.»;

24)

il punto 21.A.103 è sostituito dal seguente:

«21.A.103   Rilascio dell’approvazione

a)

L’Agenzia approverà la modifica di maggiore entità ad un certificato di omologazione del tipo dopo che:

1.

il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d); e

2.

si sarà dimostrato quanto segue:

i)

il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato al punto 21.A.101;

ii)

tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; e

iii)

nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

3.

nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa è dimostrato che le necessarie modifiche ai dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali dei pertinenti dati di idoneità operativa definiti in conformità al punto 21.A.101 lettera g);

4.

in deroga al punto 3, e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità ad un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa prima che questi ultimi debbano essere effettivamente utilizzati.

b)

Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo vengono approvate esclusivamente in conformità al punto 21.A.95 se il prodotto modificato è dichiaratamente conforme alle specifiche di certificazione del caso, come definito al punto 21.A.101.»;

25)

il punto 21.A.105 è sostituito dal seguente:

«21.A.105   Conservazione della documentazione

Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e la conformità ai requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.»;

26)

al punto 21.A.107, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il titolare autorizzato ad apportare una modifica di minore entità ad un certificato di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle variazioni correlate, se esistono, alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto oggetto di modifica, preparate in conformità alle premesse di omologazione applicabili, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori od eliche interessati/e dalla modifica, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali variazioni a disposizione, su richiesta, di chiunque sia tenuto al rispetto dei termini delle suddette istruzioni.»;

27)

è inserito il seguente punto 21.A.108:

«21.A.108   Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:

a)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

b)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

c)

su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

1.

dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

2.

di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.»;

28)

il punto 21.A.109 è sostituito dal seguente:

«21.A.109   Obblighi e contrassegno EPA

Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:

a)

adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.105 e 21.A.107 e 21.A.108; e

b)

specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità al punto 21.A.804, lettera a).»;

29)

il punto 21.A.111 è sostituito dal seguente:

«21.A.111   Finalità

Il presente capo stabilisce la procedura per l’approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione del tipo secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare.»;

30)

al punto 21.A.113, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Alla domanda di omologazione supplementare devono essere allegate le descrizioni, l’identificazione e le modifiche ai dati di idoneità operativa di cui al punto 21.A.93. unitamente alla prova che le informazioni su cui si basa la suddetta documentazione sono adeguate, in virtù di risorse proprie del richiedente o di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo.»;

31)

al punto 21.A.118 A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

adempiere alle obbligazioni:

1.

di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120 e 21.A.120B;

2.

implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115, lettera d), 2);

continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21.A.112B;»

32)

il punto 21.A.119 è sostituito dal seguente:

«21.A.119   Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse fondamentali applicabili di omologazione, dalla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all’Agenzia su richiesta.»;

33)

al punto 21.A.120, il titolo è sostituito dal seguente:

«21.A.120A   Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità»;

34)

al capo E è aggiunto il seguente punto 21.A.120B:

«21.A.120B   Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:

a)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alla premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

b)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

c)

su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

1.

dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

2.

di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.»;

35)

al punto 21.A.174, lettera b), 2), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;»

36)

al punto 21.A.239, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

garantire che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le modifiche alla progettazione degli stessi, siano conformi alle premesse fondamentali applicabili di omologazione, alla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e»;

37)

il punto 21.A.245 è sostituito dal seguente:

«21.A.245   Requisiti per l’approvazione

L’impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.243 che, oltre alla conformità al punto 21.A.239:

a)

il personale di tutte le divisioni tecniche è all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità, idoneità operativa e protezione dell’ambiente stabiliti per il prodotto;

b)

in relazione alle questioni di aeronavigabilità, idoneità operativa e di protezione ambientale, esiste, tra le divisioni ed al loro interno, un coordinamento totale ed efficace.»;

38)

il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente:

«21.A.247   Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, deve essere approvata dall’Agenzia. La richiesta di approvazione va inoltrata per iscritto all’Agenzia, e l’impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l’emendamento al manuale e prima dell’attuazione dello stesso, che continuerà a essere conforme al presente capo anche dopo l’emendamento.»;

39)

il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

«21.A.251   Termini di approvazione

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progetto e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l’impresa è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa, requisiti acustici, fumosità ed emissioni dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit), i termini dell’approvazione devono contenere anche l’elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell’approvazione DOA.»;

40)

il punto 21.A.263 è così modificato:

a)

il punto 2 della lettera b) è sostituito dal seguente:

«2.

un certificato di omologazione del tipo o l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo; oppure»;

b)

i punti 1 e 2 della lettera c) sono sostituiti dai seguenti:

«1.

classificare le modifiche al certificato di omologazione del tipo e alle riparazioni come “maggiori” o “minori”;

2.

approvare le modifiche minori al certificato di omologazione del tipo e alle riparazioni minori;»

41)

al punto 21.A.435, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Una riparazione può essere “di maggiore entità” o “di minore entità”. La classificazione si effettua in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica al certificato di omologazione del tipo.»

42)

al punto 21.A.604, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

si applicano i punti 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17 A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.606, lettera c), 21.A.610 e 21.A.615, tranne che nel caso di autorizzazioni ETSO emesse in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione del tipo;»

43)

nella sezione B dell’allegato I (Parte 21), il capo D è modificato come segue:

a)

l’attuale dicitura «si applicheranno le procedure amministrative fissate dall’Agenzia» è soppressa;

b)

è aggiunto il seguente punto 21.B.70:

«21.B.70   Approvazione delle modifiche al certificato di omologazione del tipo

L’approvazione delle modifiche ai dati di idoneità operativa è inclusa nell’approvazione della modifica al certificato di omologazione del tipo. Tuttavia, l’Agenzia utilizza una procedura separata di approvazione e di classificazione per gestire modifiche ai dati di idoneità operativa.»;

44)

al punto 21.B.326, lettera b), 1), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;»

45)

al punto 21.B.327, lettera a), 2), i), il punto C) è sostituito dal seguente:

«C)

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;»

46)

nell’appendice I, i campi, 14a, 14b, 14c, 14d e 14e del modulo AESA 1 sono in grigio;

47)

nell’appendice I, la frase introduttiva alle istruzioni per l’uso del modulo AESA 1 è sostituita dalla seguente:

«Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione».


28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/25


REGOLAMENTO (UE) N. 70/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio, la conversione di licenze nazionali e certificati, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sulla certificazione delle organizzazioni di addestramento approvate e degli operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti.

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 che tratta l’aeronavigabilità è stato ampliato per includere gli elementi di valutazione dell’idoneità operativa nelle regole di attuazione per l’omologazione del tipo.

(3)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (3) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte del processo di omologazione.

(4)

I dati d'idoneità operativa devono comprendere elementi di addestramento obbligatori per l’addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta. Questi elementi dovrebbero costituire la base per lo sviluppo di corsi di addestramento per tipo.

(5)

I requisiti relativi alla costituzione dei corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta si riferiscono ai dati d'idoneità operativa, ma deve essere aggiunta una disposizione generale per il caso in cui i dati d'idoneità operativa non siano disponibili e allo stesso tempo devono essere aggiunte le necessarie disposizioni transitorie.

(6)

L’Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione sul concetto di dati d'idoneità operativa e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere (4), a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

(1)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Addestramento per l’abilitazione al tipo e dati d'idoneità operativa

1.   Quando negli allegati al presente regolamento si fa riferimento ai dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, se tali dati non sono disponibili per il tipo di aeromobile corrispondente, il richiedente un corso di addestramento per l’abilitazione al tipo può conformarsi alle sole disposizioni degli allegati del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   I corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo approvati prima dell’approvazione del programma minimo di addestramento per l’abilitazione al tipo dei piloti nei dati d'idoneità operativa per il tipo corrispondente di aeromobile in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 devono includere gli elementi di addestramento obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.».

(2)

L’allegato VII (PARTE-ORA) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)   GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

(3)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(4)  Parere n. 7/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all’HYPERLINK http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


ALLEGATO

L’allegato VII (PARTE-ORA) al regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1)

alla norma ORA.GEN.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Fatta salva la lettera a), l’organizzazione segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile per la progettazione dell’aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1) o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell’aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave;

(*1)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.» "

2)

La norma ORA.ATO.145 è sostituita dalla seguente:

«ORA.ATO.145   Condizioni preliminari per l’addestramento

a)

L’ATO assicura che gli studenti soddisfino tutte le condizioni preliminari per l’addestramento indicati nella parte medica e nella parte FCL e, se applicabile, come definito nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.

b)

Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, gli studenti soddisfano tutte le condizioni preliminari per l’addestramento stabilite in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012»;

3)

Alla norma ORA.FSTD.210, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

i dati di convalida dell’aeromobile definiti dalla parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa approvati a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, ove applicabile; e».


(*1)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.» »


28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/27


REGOLAMENTO (UE) N. 71/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione d'idoneità operativa nelle modalità di applicazione per l’omologazione del tipo.

(2)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo.

(3)

I dati d'idoneità operativa dovrebbero includere elementi obbligatori per lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento («MMEL»), l’addestramento dell’equipaggio di condotta e l’addestramento dell’equipaggio di cabina che fungeranno da base per l’elaborazione della lista degli equipaggiamenti minimi («MEL») e dei corsi di formazione dell’equipaggio da parte degli operatori.

(4)

I requisiti relativi all'adozione della lista dell’equipaggiamento minimo, all’addestramento dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina si riferiscono a dati d'idoneità operativa, tuttavia, quando i dati d'idoneità operativa non sono disponibili è opportuno prevedere una disposizione generale nonché misure transitorie.

(5)

È necessario che l’industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano di un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, la validità dei certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore e dell’applicazione del presente regolamento.

(6)

L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati d'idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1)

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Elenchi di equipaggiamento minimo

Gli elenchi di equipaggiamento minimo (“MEL”) approvati dallo Stato dell’operatore o del registro prima dell’applicazione del presente regolamento, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall’operatore.

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL di cui al primo comma per i quali è istituita una lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”) nell’ambito di dati d'idoneità operativa, in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1), è effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell’allegato III, sezione 2, del presente regolamento nel più breve tempo possibile e non oltre il 18 dicembre 2017 o due anni dopo che i dati d'idoneità operativa sono stati approvati, qualora quest’ultima data sia successiva.

Qualsiasi modifica di una MEL di cui al primo comma, per la quale non è stata istituita una MMEL nell’ambito di dati d'idoneità operativa, continuerà a essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla MMEL approvata dallo Stato dell’operatore o del registro, a seconda dei casi.

(*1)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.»;"

2)

è inserito un nuovo articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Addestramento dell’equipaggio di volo e di cabina

Gli operatori assicurano che i membri dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina che sono già operativi e hanno completato l’addestramento in conformità ai capi FC e CC dell’allegato III che non include gli elementi obbligatori stabiliti nei relativi dati d'idoneità operativa, seguano una formazione che comprende tali elementi obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni a decorrere dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.»;

3)

l’allegato III (PARTE-ORO) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

4)

L’allegato V (PARTE-SpA) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(3)  Parere n. 7/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all’ http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(4)   GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III (PARTE ORO) al regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato come segue:

1)

alla norma ORO.GEN.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Fermo restando il punto a), l’operatore segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile della progettazione dell’aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamento di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino l’inaccuratezza, l’incompletezza o l’ambiguità delle informazioni contenute nei dati d'idoneità operativa stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 748/2012 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo il funzionamento sicuro dell’aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.»;

2)

La norma ORO.MLR.105 è così modificata:

a)

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Viene stabilita una lista degli equipaggiamenti minimi (“MEL”), come precisato al punto 8.a.3. dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008, basata sulla corrispondente lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”), definita nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

b)

alla lettera j), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

strumentazione, elementi di equipaggiamento o funzioni interessate ricadano nel campo di applicazione della MMEL come definito alla lettera a);»;

3)

alla norma ORO.FC.140, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I membri d’equipaggio di condotta che operano su più di un tipo o variante di aeromobile soddisfano i requisiti indicati nel presente capo per ciascun tipo o variante, a meno che non vengano definiti dei crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, controlli e attività di volo recente nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 per i corrispondenti tipi o varianti.»;

4)

alla norma ORO.FC.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Al fine di stabilire i programmi e i manuali di addestramento, l’operatore include gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

5)

alla norma ORO.FC.220, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Nel caso di velivoli, i piloti ai quali è stata rilasciata un’abilitazione al tipo basata su un corso di addestramento a zero ore di volo (“ZFTT”) devono:

1)

iniziare voli di linea sotto supervisione entro 21 giorni dal completamento delle prove di abilità o dopo l’addestramento appropriato fornito dall’operatore. Il contenuto di tale addestramento deve essere descritto nel manuale delle operazioni;

2)

effettuare sei decolli e atterraggi in un FSTD entro 21 giorni dopo il completamento delle prove di abilità sotto la supervisione di un istruttore titolare di abilitazione al tipo o alla classe per velivoli (“TRI(A)”) che occupa l’altro posto di pilotaggio. Il numero di decolli ed atterraggi può essere ridotto se vengono definiti dei crediti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012. Se tali decolli e atterraggi non vengono effettuati entro 21 giorni, l’operatore deve fornire una formazione di aggiornamento il cui contenuto deve essere descritto nel manuale delle operazioni;

3)

condurre i primi quattro decolli e atterraggi della LIFUS nel velivolo sotto la supervisione di un TRI(A) che occupa l’altro posto di pilotaggio. Il numero di decolli ed atterraggi può essere ridotto se vengono definiti dei crediti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

6)

alla norma ORO.CC.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Al fine di stabilire i programmi e manuali di addestramento specifici al tipo di aeromobile e del corso di conversione dell’operatore, l’operatore include, dove possibile, gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

7)

alla norma ORO.CC.130, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c)

Al fine di stabilire un programma e un manuale di addestramento sulle differenze per una variante di un tipo di aeromobile attualmente utilizzato, l’operatore include, dove possibile, gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

8)

alla norma ORO.CC.250, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

ciascun aeromobile come un tipo o una variante tenendo conto, dove applicabile, degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 per il tipo di aeromobile o variante rilevanti; e».


ALLEGATO II

L’allegato V (PARTE-SpA) al regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1)

alla norma SpA.GEN.105, lettera b) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

alla circostanza che è stato tenuto conto degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

2)

la norma SpA.GEN.120 è sostituita dalla seguente:

«SpA.GEN.120   Mantenimento in stato di validità di un’approvazione specifica

Le approvazioni specifiche sono rilasciate per una durata illimitata e mantengono la loro validità a condizione che l’operatore resti conforme ai requisiti relativi all’approvazione specifica e tenga conto degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.».


28.1.2014   

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L 23/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 con riguardo alle detrazioni dal contingente portoghese 2013 per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione (2), l’industria ittica portoghese ha scoperto un errore nei dati pubblicati relativi alle catture 2012 per quanto riguarda la pesca dello scorfano nella zona NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale) 3LN.

(2)

Le autorità portoghesi della pesca hanno rilevato che le dichiarazioni di cattura su cui si basano i dati sulle catture 2012 non sono state correttamente trasmesse alla Commissione. Ciò è stato confermato da un audit indipendente.

(3)

Sulla base dei dati corretti trasmessi dal Portogallo il 14 novembre 2013, risulta che il superamento del contingente portoghese per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN (RED/N3LN) è stato inferiore a quello preso in considerazione ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013.

(4)

È pertanto necessario rettificare la detrazione dal contingente portoghese 2013 per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN relativamente ai dati riferiti al superamento del contingente in questione.

(5)

Considerando che modificano detrazioni già effettuate dal contingente 2013 per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN, le disposizioni di cui al presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal 15 agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione, dell’8 agosto 2013, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (GU L 215 del 10.8.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013, a pagina 12, la riga di seguito indicata

«PRT

RED

N3NL

Scorfano

NAFO 3LN

0

982,5

1 204,691

122,61

222,191

1,4

/

/

/

311,067 »

 

è sostituita dalla seguente

«PT

RED

N3NL

Scorfano

NAFO 3LN

0

982,5

1 112,457

113,23

129,957

1,2

/

/

/

155,948 »

 


28.1.2014   

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L 23/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 73/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,7

IL

41,8

MA

53,0

TN

77,8

TR

94,8

ZZ

63,6

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

151,4

ZZ

195,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

71,5

TR

103,6

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

51,8

MA

57,9

TN

56,6

TR

71,0

ZA

38,4

ZZ

55,1

0805 20 10

CN

72,7

IL

147,6

MA

70,2

ZZ

96,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

66,8

EG

54,5

IL

114,2

JM

124,7

KR

143,8

TR

96,4

ZZ

100,1

0805 50 10

EG

69,0

TR

73,2

ZZ

71,1

0808 10 80

CA

85,2

CN

91,7

MK

31,3

US

158,0

ZZ

91,6

0808 30 90

CN

64,4

TR

136,7

US

123,6

ZZ

108,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.1.2014   

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L 23/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2014

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia

[notificata con il numero C(2014) 279]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2014/38/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è definita all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)

Con la decisione 2001/468/CE (3) della Commissione è stato autorizzato l’impiego di due metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia.

(3)

Poiché i metodi di classificazione autorizzati richiedevano un adeguamento tecnico, l’Italia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nei metodi «Fat-O-Meater» e «Hennessy Grading Probe 7», nonché di autorizzare i quattro nuovi metodi «AutoFom III», «Fat-O-Meat’er II», «CSB-Image-Meater» e «Metodo manuale ZP» per classificare le carcasse di suino sul suo territorio. L’Italia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l’esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall’esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione delle suddette nuove formule. È dunque necessario autorizzare l’impiego di tali formule in Italia.

(5)

L’Italia ha chiesto alla Commissione di autorizzarla a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell’allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6)

Conformemente all’allegato V, lettera B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nel primo comma dello stesso punto, se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta da tale presentazione tipo. Nella sua richiesta l’Italia ha precisato che sul suo territorio la prassi commerciale prevede che le carcasse possano essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Tale presentazione, che si scosta dalla presentazione tipo, dovrebbe pertanto essere autorizzata in Italia.

(7)

Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di tale diversa presentazione, adeguando il peso registrato in questi casi al peso della presentazione tipo.

(8)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 2001/468/CE.

(9)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Italia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

a)

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater I (FOM I)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato;

b)

l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato;

c)

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato;

d)

l’apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato;

e)

l’apparecchio denominato «CSB-Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato;

f)

il «Metodo manuale ZP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VI dell’allegato.

Articolo 2

In Italia, fatta salva la presentazione tipo di cui all’allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:

Formula

dove:

Y

=

peso della carcassa quale definito dal regolamento (CE) n. 1249/2008

X

=

peso della carcassa a caldo con sugna e diaframma

a

=

somma di sugna e diaframma (%), equivalente

per il diaframma, allo 0,29 % (peso carcassa da 110,1 a 180 kg) e allo 0,26 % (peso carcassa da 70 a 110 kg),

per la sugna, a:

0,99 % (peso carcassa da 70 a 80,0 kg),

1,29 % (peso carcassa da 80,1 a 90,0 kg),

1,52 % (peso carcassa da 90,1 a 100,0 kg),

2,05 % (peso carcassa da 100,1 a 110 kg),

2,52 % (peso carcassa da 110,1 a 130 kg),

2,62 % (peso carcassa da 130,1 a 140 kg),

2,83 % (peso carcassa da 140,1 a 150 kg),

2,96 % (peso carcassa da 150,1 a 180 kg).

Articolo 3

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 4

La decisione 2001/468/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2014

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 2001/468/CE della Commissione, dell’8 giugno 2001, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia (GU L 163 del 20.6.2001, pag. 31).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN ITALIA

PARTE I

Fat-O-Meater I (FOM I)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meater I» (FOM I).

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm contenente un fotodiodo Siemens del tipo SFH 950 e un fotodetettore del tipo SFH 960, di distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un calcolatore elettronico.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a)

carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

Formula

b)

carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg

Formula

dove:

ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

x1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz’ultima e la quart’ultima costola

x2

=

spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x1.

PARTE II

Hennessy Grading probe (HPG 7)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 e di un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a)

carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

Formula

b)

carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg

Formula

dove:

ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

x1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz’ultima e la quart’ultima costola

x2

=

spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x1.

PARTE III

Fat-O-Meater II (FOM II)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II» (FOM II).

2.

L’apparecchio è una nuova versione del sistema di misurazione Fat-O-Meat’er. Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, un dispositivo di misurazione della profondità con una distanza operativa tra 0 e 125 mm e una scheda di acquisizione e analisi dei dati — computer Carometec Touch Panel i15 (protezione d’ingresso IP69K). I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a)

carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

Formula

b)

carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg

Formula

dove:

ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

x1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz’ultima e la quart’ultima costola

x2

=

spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x1.

PARTE IV

AutoFom III

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «AutoFom III».

2.

L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a)

carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

Formula

dove:

Y

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

x1

=

(R2P1) spessore medio della pelle in millimetri

x2

=

(R2P4) misura del grasso P2 nel punto selezionato, in millimetri, dove P2 è lo spessore minimo del lardo misurato a 7 cm lateralmente alla linea media, tra la seconda e la terza costola senza pelle

x3

=

(R2P11) risultato filtro minpair. Vettore di sezione trasversale nel punto di spessore minimo del lardo del lombo

x4

=

(R2P16) valutazione approssimativa dello spessore dello strato di grasso

x5

=

(R3P1) spessore della carne, in millimetri, al punto P2 selezionato

x6

=

(R3P5) spessore massimo della carne

b)

carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg

Formula

dove:

Y

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

x1

=

(R2P6) media ponderata dei due spessori minimi del lardo, in millimetri

x2

=

(R2P11) risultato filtro minpair. Vettore di sezione trasversale nel punto di spessore minimo del lardo del lombo

x3

=

(R2P14) valutazione iniziale delle dimensioni della carcassa meno la pelle P2, dove P2 è lo spessore minimo del lardo misurato a 7 cm lateralmente alla linea media tra la seconda e la terza costola

x4

=

(R3P5) spessore massimo del muscolo.

PARTE V

CSB Image Meater

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «CSB Image-Meater».

2.

Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le tre variabili del CSB Image-Meater sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al muscolo gluteus medius).

I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a)

carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

Formula

dove:

Y

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x1

=

(MF) massa magra media, misurata in corrispondenza del muscolo gluteus medius (in millimetri)

x2

=

(ML) lunghezza del muscolo gluteus medius

x3

=

(MS) massa grassa media, misurata in corrispondenza del muscolo gluteus medius (in millimetri)

x4

=

(WbS) massa grassa media, misurata in corrispondenza della seconda vertebra, rilevata a partire dall’estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteus medium (Vb)

b)

carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg

Formula

dove:

Y

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

x1

=

(MF) spessore medio della carne — sulla lunghezza del muscolo gluteus medius (in millimetri)

x2

=

(ML) lunghezza del muscolo gluteus medius

x3

=

(MS) spessore medio di lardo al di sopra (della parte dorsale) del muscolo gluteus medius (in millimetri)

x4

=

S spessore (in millimetri) dello strato di lardo, misurato in corrispondenza della parte più sottile che ricopre il muscolo gluteus medius.

PARTE VI

Metodo manuale (ZP)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo del «Metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro.

2.

Per l’applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permetta di determinare la classificazione in base ad un’equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a)

carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

Formula

b)

carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg

Formula

dove:

Y

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa

x1

=

spessore minimo in millimetri del lardo (compresa la cotenna) che ricopre il muscolo gluteus medius

x2

=

spessore minimo in millimetri del muscolo tra l’estremità anteriore del muscolo gluteus medius e la parte dorsale del canale midollare.


28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

(2014/39/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),

visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),

vista la notifica, da parte della Grecia, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(2)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(3)

Il 21 novembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3).

(4)

Con lettera del 14 ottobre 2013, protocollata dalla Commissione il 15 ottobre 2013, la Grecia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(5)

La Commissione osserva che né la decisione 2010/405/UE né il regolamento (UE) n. 1259/2010 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione della Grecia rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata.

(6)

È pertanto opportuno confermare la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(7)

La Commissione dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per la Grecia ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010.

(8)

È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Grecia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata

1.   È confermata la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia conformemente alla presente decisione.

Articolo 2

Informazioni che devono essere fornite dalla Grecia

Entro il 29 ottobre 2014 la Grecia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:

a)

ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010; e

b)

alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per la Grecia

1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all’articolo 5 di detto regolamento conclusi a partire dal 29 luglio 2015.

Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 29 luglio 2015 sono efficaci per la Grecia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per la Grecia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 29 luglio 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Grecia

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Grecia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Grecia a partire dal 29 luglio 2015.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

(2)   GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.

(3)   GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18.