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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.023.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 67/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera f),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati comparabili e aggiornati, tanto trasversali quanto longitudinali, sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell’esclusione sociale a livello nazionale ed europeo. |
|
(2) |
In conformità all’articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione relative all’elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l’elenco delle variabili target secondarie da inserire nel modulo sulla partecipazione sociale e culturale e sulla deprivazione materiale per l’anno 2015, nonché i rispettivi codici identificativi delle variabili. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco delle variabili target secondarie e dei relativi codici identificativi per il modulo 2015 relativo alla partecipazione sociale e culturale e alla deprivazione materiale da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) è stabilito nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di raccolta dei dati e i periodi di riferimento di cui appresso.
1. Unità di misura
Le variabili target riguardano due tipi di unità:
|
|
individuale: tutte le variabili eccetto quelle relative alle «difficoltà finanziarie»; |
|
|
famiglia: variabile relativa alle «difficoltà finanziarie». |
2. Modalità di raccolta dei dati
Per la variabile a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.
Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia che abbiano 16 anni e più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.
L’età indica l’età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.
Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).
3. Periodo di riferimento
Le variabili target riguardano tre tipi di periodi di riferimento:
|
|
ultimi dodici mesi: per le variabili relative alla «partecipazione a manifestazioni culturali e sportive» e alla «partecipazione sociale formale e informale»; |
|
|
ordinario: per le variabili relative all’«esercizio di attività artistiche» e alla «socializzazione con parenti, amici e vicini»; |
|
|
attuale: per le variabili relative alle «deprivazioni materiali». |
4. Trasmissione dei dati
Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.
MODULO 2015 RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE E CULTURALE E ALLA DEPRIVAZIONE MATERIALE
TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET
|
Codice identificativo variabile |
Valori |
Variabile target |
|
Partecipazione sociale e culturale |
||
|
Partecipazione a manifestazioni culturali o sportive |
||
|
PS010 |
|
Andare al cinema |
|
1 |
Al massimo 3 volte |
|
|
2 |
Più di 3 volte |
|
|
3 |
No - non può permetterselo |
|
|
4 |
No - mancanza di interesse |
|
|
5 |
No - non ci sono cinema nelle vicinanze |
|
|
6 |
No - altro motivo |
|
|
PS010_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS020 |
|
Assistere a spettacoli dal vivo |
|
1 |
Al massimo 3 volte |
|
|
2 |
Più di 3 volte |
|
|
3 |
No - non può permetterselo |
|
|
4 |
No - mancanza di interesse |
|
|
5 |
No - non ci sono spettacoli dal vivo nelle vicinanze |
|
|
6 |
No - altro motivo |
|
|
PS020_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS030 |
|
Visitare siti culturali |
|
1 |
Al massimo 3 volte |
|
|
2 |
Più di 3 volte |
|
|
3 |
No - non può permetterselo |
|
|
4 |
No - mancanza di interesse |
|
|
5 |
No - non ci sono siti culturali nelle vicinanze |
|
|
6 |
No - altro motivo |
|
|
PS030_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS040 |
|
Assistere a eventi sportivi dal vivo |
|
1 |
Al massimo 3 volte |
|
|
2 |
Più di 3 volte |
|
|
3 |
No - non può permetterselo |
|
|
4 |
No - mancanza di interesse |
|
|
5 |
No - non ci sono eventi sportivi dal vivo nelle vicinanze |
|
|
6 |
No - altro motivo |
|
|
PS040_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
Praticare attività artistiche |
||
|
PS041 |
|
Praticare attività artistiche |
|
1 |
Giornalmente |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS041_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
Socializzare con parenti, amici e vicini |
||
|
PS050 |
|
Frequenza degli incontri con familiari (parenti) |
|
1 |
Giornalmente |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS050_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 2 |
N/A (nessun parente) |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS060 |
|
Frequenza degli incontri con amici |
|
1 |
Giornalmente |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS060_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 2 |
N/A (nessun amico) |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS070 |
|
Frequenza dei contatti con familiari (parenti) |
|
1 |
Giornalmente |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS070_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 2 |
N/A (nessun parente) |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS080 |
|
Frequenza di contatti con amici |
|
1 |
Giornalmente |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS080_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 2 |
N/A (nessun amico) |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS081 |
|
Comunicazione attraverso i media sociali |
|
1 |
Giornalmente |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS081_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS090 |
|
Aiuto dagli altri |
|
1 |
Presente |
|
|
2 |
Assente |
|
|
PS090_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 2 |
N/A (nessun parente, amico, vicino) |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS091 |
|
(Qualcuno a cui parlare di) questioni personali |
|
1 |
Presente |
|
|
2 |
Assente |
|
|
PS091_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
Partecipazione sociale formale e informale |
||
|
PS100 |
|
Partecipazione ad attività volontarie informali |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - mancanza di interesse |
|
|
3 |
No - mancanza di tempo |
|
|
4 |
No - altro motivo |
|
|
PS100_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS101 |
|
Partecipazione ad attività lavorative volontarie formali |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - mancanza di interesse |
|
|
3 |
No - mancanza di tempo |
|
|
4 |
No - altro motivo |
|
|
PS101_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PS102 |
|
Cittadinanza attiva |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - mancanza di interesse |
|
|
3 |
No - mancanza di tempo |
|
|
4 |
No - altro motivo |
|
|
PS102_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
Deprivazione materiale |
||
|
Variabili poste a livello di famiglia |
||
|
Difficoltà finanziarie |
||
|
HD080 |
|
Sostituzione di mobili vecchi |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - la famiglia non può permetterselo |
|
|
3 |
No - altro motivo |
|
|
HD080_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
Variabili poste a livello personale (persone maggiori di 16 anni) |
||
|
Bisogni fondamentali |
||
|
PD020 |
|
Sostituzione di abiti logori con abiti nuovi (non di seconda mano) |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - non può permetterselo |
|
|
3 |
No - altro motivo |
|
|
PD020_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PD030 |
|
Due paia di scarpe del numero giusto (incluso un paio di scarpe per tutte le stagioni) |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - non può permetterselo |
|
|
3 |
No - altro motivo |
|
|
PD030_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
Tempo libero e attività sociali |
||
|
PD050 |
|
Incontri con amici/familiari (parenti) per bere o mangiare in compagnia almeno una volta al mese |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - non può permetterselo |
|
|
3 |
No - altro motivo |
|
|
PD050_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PD060 |
|
Partecipazione regolare ad attività ricreative |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - non può permetterselo |
|
|
3 |
No - altro motivo |
|
|
PD060_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
PD070 |
|
Esborso di una piccola somma di danaro ogni settimana per spese personali |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - non può permetterselo |
|
|
3 |
No - altro motivo |
|
|
PD070_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
Beni durevoli |
||
|
PD080 |
|
Collegamento Internet per uso personale a casa |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No - non può permetterselo |
|
|
3 |
No - altro motivo |
|
|
PD080_F |
1 |
Variabile compilata |
|
– 1 |
Mancante |
|
|
– 3 |
Persona diversa dal rispondente selezionato |
|
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 68/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
recante modifica, in seguito all’adesione della Croazia all’Unione europea, del regolamento (UE) n. 141/2013 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II del regolamento (UE) n. 141/2013 (2) della Commissione definisce la dimensione minima effettiva del campione, calcolata sulla base di un campionamento casuale semplice. |
|
(2) |
Occorre adeguare l’allegato II del regolamento (UE) n. 141/2013 per tener conto dell’adesione della Croazia. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 141/2013. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 141/2013 è sostituito come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
(2) Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS) (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 20).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Dimensione finale del campione
|
|
Persone di 15 anni e più da intervistare |
|
Stati membri dell’UE |
|
|
Belgio |
6 500 |
|
Bulgaria |
5 920 |
|
Repubblica ceca |
6 510 |
|
Danimarca |
5 350 |
|
Germania |
15 260 |
|
Estonia |
4 270 |
|
Irlanda |
5 057 |
|
Grecia |
6 667 |
|
Spagna |
11 620 |
|
Francia |
13 110 |
|
Croazia |
5 000 |
|
Italia |
13 180 |
|
Cipro |
4 095 |
|
Lettonia |
4 555 |
|
Lituania |
4 850 |
|
Lussemburgo |
4 000 |
|
Ungheria |
6 410 |
|
Malta |
3 975 |
|
Paesi Bassi |
7 515 |
|
Austria |
6 050 |
|
Polonia |
10 690 |
|
Portogallo |
6 515 |
|
Romania |
8 420 |
|
Slovenia |
4 486 |
|
Slovacchia |
5 370 |
|
Finlandia |
5 330 |
|
Svezia |
6 200 |
|
Regno Unito |
13 085 |
|
Totale degli Stati membri dell’UE |
199 990 |
|
Svizzera |
5 900 |
|
Islanda |
3 940 |
|
Norvegia |
5 170 |
|
Totale, comprese Svizzera, Islanda e Norvegia |
215 000 » |
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione di idoneità operativa nelle norme di attuazione ai fini dell’omologazione del tipo. |
|
(2) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione al fine di consentire all’Agenzia l’approvazione dei dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo. |
|
(3) |
L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
|
(4) |
L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012 deriva dall’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (4). L’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 è stato introdotto per una temporanea salvaguardia dei diritti acquisiti di tipi che non erano considerati acquisiti dall’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1702/2003. Poiché il presente regime transitorio si è concluso definitivamente il 28 settembre 2009, è necessario sopprimere l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012. |
|
(5) |
Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda l’articolo 3, punti 21.A.16 A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 e 21.A.174 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «codici di aeronavigabilità» con «specifiche di certificazione». |
|
(6) |
Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda i punti 21.A.4, 21.A.90 A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 e 21.A.435 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «progetto di tipo» con «certificato di omologazione del tipo». |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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2) |
l’articolo 5 è soppresso; |
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3) |
è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Dati relativi all’idoneità operativa 1. Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna. 2. Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche. 3. Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori. 4. I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.»; |
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4) |
l’allegato I (Parte 21) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 16-34 e il punto 43 dell’allegato si applicano ai richiedenti l’approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo, nonché ai richiedenti un certificato di omologazione del tipo supplementare a decorrere dal 19 dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.
(3) Parere n. 07/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile in http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php
ALLEGATO
L’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
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1) |
il punto 21.A.4 è sostituito dal seguente: «21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:
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2) |
al punto 21.A.15 è aggiunta la seguente lettera d):
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3) |
il punto 21.A.16 A è sostituito dal seguente: «21.A.16 A Specifiche di certificazione Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia pubblica delle specifiche di certificazione, incluse le specifiche di certificazione per dati di idoneità operativa, che serviranno da parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti fondamentali dall’allegato I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Dette specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali saranno emessi, modificati o integrati i certificati.»; |
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4) |
il punto 21.A.16B è sostituito dal seguente: «21.A.16B Condizioni speciali
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5) |
il punto 21.A.17 è così modificato:
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6) |
è inserito il seguente punto 21.A.17B: «21.A.17B Premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa
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7) |
il punto 21.A.20 è così modificato:
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8) |
il punto 21.A.21 è così modificato:
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9) |
il punto 21.A.23 è sostituito dal seguente: «21.A.23 Rilascio di un certificato di omologazione del tipo ristretto
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10) |
al punto 21.A.31, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:
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11) |
il punto 21 A.41 è sostituito dal seguente: «21.A.41 Certificato di omologazione del tipo Si considerano facenti parte del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione del tipo ristretto, il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse di omologazione fondamentali ed i requisiti di protezione ambientale a cui l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione del tipo ed il certificato di omologazione del tipo ristretto dell’aeromobile inoltre, includono la premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.»; |
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12) |
al punto 21.A.44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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13) |
il punto 21.A.55 è sostituito dal seguente: «21.A.55 Conservazione della documentazione Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.»; |
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14) |
il punto 21.A.57 è sostituito dal seguente: «21.A.57 Manuali Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse applicabili di omologazione del tipo, nelle premesse applicabili di omologazione dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.»; |
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15) |
il punto seguente 21.A.62 è aggiunto al capo B: «21.A.62 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:
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16) |
il punto 21.A.90 A è sostituito dal seguente: «21.A.90 A Finalità Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.»; |
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17) |
al punto 21.A.90B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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18) |
il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente: «21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo Le modifiche al certificato di omologazione del tipo vengono distinte in modifiche di minore e maggiore entità. Si intende con «modifica di minore entità» quella che non ha alcuna conseguenza di rilievo su peso, bilanciamento, resistenza delle strutture, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, fumosità, emissioni dei motori, dati di idoneità operativa o altre caratteristiche determinanti per l’aeronavigabilità del prodotto. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»; |
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19) |
il punto 21.A.92 è sostituito dal seguente: «21.A.92 Ammissibilità
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20) |
il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente: «21.A.93 Domanda La domanda di approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve essere fatta nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia e deve comprendere:
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|
21) |
il punto 21.A.95 è sostituito dal seguente: «21.A.95 Modifiche di minore entità Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo devono essere classificate e approvate:
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22) |
al punto 21.A.97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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23) |
il punto 21.A.101 è sostituito dal seguente: «21.A.101 Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili
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24) |
il punto 21.A.103 è sostituito dal seguente: «21.A.103 Rilascio dell’approvazione
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25) |
il punto 21.A.105 è sostituito dal seguente: «21.A.105 Conservazione della documentazione Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e la conformità ai requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.»; |
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26) |
al punto 21.A.107, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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27) |
è inserito il seguente punto 21.A.108: «21.A.108 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:
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28) |
il punto 21.A.109 è sostituito dal seguente: «21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:
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29) |
il punto 21.A.111 è sostituito dal seguente: «21.A.111 Finalità Il presente capo stabilisce la procedura per l’approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione del tipo secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare.»; |
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30) |
al punto 21.A.113, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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31) |
al punto 21.A.118 A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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32) |
il punto 21.A.119 è sostituito dal seguente: «21.A.119 Manuali Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse fondamentali applicabili di omologazione, dalla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all’Agenzia su richiesta.»; |
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33) |
al punto 21.A.120, il titolo è sostituito dal seguente: «21.A.120A Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità»; |
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34) |
al capo E è aggiunto il seguente punto 21.A.120B: «21.A.120B Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:
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35) |
al punto 21.A.174, lettera b), 2), il punto iii) è sostituito dal seguente:
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36) |
al punto 21.A.239, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
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37) |
il punto 21.A.245 è sostituito dal seguente: «21.A.245 Requisiti per l’approvazione L’impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.243 che, oltre alla conformità al punto 21.A.239:
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38) |
il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente: «21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, deve essere approvata dall’Agenzia. La richiesta di approvazione va inoltrata per iscritto all’Agenzia, e l’impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l’emendamento al manuale e prima dell’attuazione dello stesso, che continuerà a essere conforme al presente capo anche dopo l’emendamento.»; |
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39) |
il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente: «21.A.251 Termini di approvazione I termini di approvazione devono identificare i tipi di progetto e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l’impresa è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa, requisiti acustici, fumosità ed emissioni dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit), i termini dell’approvazione devono contenere anche l’elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell’approvazione DOA.»; |
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40) |
il punto 21.A.263 è così modificato:
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41) |
al punto 21.A.435, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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42) |
al punto 21.A.604, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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43) |
nella sezione B dell’allegato I (Parte 21), il capo D è modificato come segue:
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44) |
al punto 21.B.326, lettera b), 1), il punto iii) è sostituito dal seguente:
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45) |
al punto 21.B.327, lettera a), 2), i), il punto C) è sostituito dal seguente:
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46) |
nell’appendice I, i campi, 14a, 14b, 14c, 14d e 14e del modulo AESA 1 sono in grigio; |
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47) |
nell’appendice I, la frase introduttiva alle istruzioni per l’uso del modulo AESA 1 è sostituita dalla seguente: «Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione». |
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/25 |
REGOLAMENTO (UE) N. 70/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio, la conversione di licenze nazionali e certificati, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sulla certificazione delle organizzazioni di addestramento approvate e degli operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti. |
|
(2) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 che tratta l’aeronavigabilità è stato ampliato per includere gli elementi di valutazione dell’idoneità operativa nelle regole di attuazione per l’omologazione del tipo. |
|
(3) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (3) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte del processo di omologazione. |
|
(4) |
I dati d'idoneità operativa devono comprendere elementi di addestramento obbligatori per l’addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta. Questi elementi dovrebbero costituire la base per lo sviluppo di corsi di addestramento per tipo. |
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(5) |
I requisiti relativi alla costituzione dei corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta si riferiscono ai dati d'idoneità operativa, ma deve essere aggiunta una disposizione generale per il caso in cui i dati d'idoneità operativa non siano disponibili e allo stesso tempo devono essere aggiunte le necessarie disposizioni transitorie. |
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(6) |
L’Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione sul concetto di dati d'idoneità operativa e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere (4), a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
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(1) |
È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Addestramento per l’abilitazione al tipo e dati d'idoneità operativa 1. Quando negli allegati al presente regolamento si fa riferimento ai dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, se tali dati non sono disponibili per il tipo di aeromobile corrispondente, il richiedente un corso di addestramento per l’abilitazione al tipo può conformarsi alle sole disposizioni degli allegati del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2. I corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo approvati prima dell’approvazione del programma minimo di addestramento per l’abilitazione al tipo dei piloti nei dati d'idoneità operativa per il tipo corrispondente di aeromobile in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 devono includere gli elementi di addestramento obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.». |
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(2) |
L’allegato VII (PARTE-ORA) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento: |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.
(3) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.
(4) Parere n. 7/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all’HYPERLINK http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.
ALLEGATO
L’allegato VII (PARTE-ORA) al regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:
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1) |
alla norma ORA.GEN.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
La norma ORA.ATO.145 è sostituita dalla seguente: «ORA.ATO.145 Condizioni preliminari per l’addestramento
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3) |
Alla norma ORA.FSTD.210, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:
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28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 71/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione d'idoneità operativa nelle modalità di applicazione per l’omologazione del tipo. |
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(2) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo. |
|
(3) |
I dati d'idoneità operativa dovrebbero includere elementi obbligatori per lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento («MMEL»), l’addestramento dell’equipaggio di condotta e l’addestramento dell’equipaggio di cabina che fungeranno da base per l’elaborazione della lista degli equipaggiamenti minimi («MEL») e dei corsi di formazione dell’equipaggio da parte degli operatori. |
|
(4) |
I requisiti relativi all'adozione della lista dell’equipaggiamento minimo, all’addestramento dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina si riferiscono a dati d'idoneità operativa, tuttavia, quando i dati d'idoneità operativa non sono disponibili è opportuno prevedere una disposizione generale nonché misure transitorie. |
|
(5) |
È necessario che l’industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano di un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, la validità dei certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore e dell’applicazione del presente regolamento. |
|
(6) |
L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati d'idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4). |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
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1) |
L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Elenchi di equipaggiamento minimo Gli elenchi di equipaggiamento minimo (“MEL”) approvati dallo Stato dell’operatore o del registro prima dell’applicazione del presente regolamento, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall’operatore. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL di cui al primo comma per i quali è istituita una lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”) nell’ambito di dati d'idoneità operativa, in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1), è effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell’allegato III, sezione 2, del presente regolamento nel più breve tempo possibile e non oltre il 18 dicembre 2017 o due anni dopo che i dati d'idoneità operativa sono stati approvati, qualora quest’ultima data sia successiva. Qualsiasi modifica di una MEL di cui al primo comma, per la quale non è stata istituita una MMEL nell’ambito di dati d'idoneità operativa, continuerà a essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla MMEL approvata dallo Stato dell’operatore o del registro, a seconda dei casi. |
|
2) |
è inserito un nuovo articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Addestramento dell’equipaggio di volo e di cabina Gli operatori assicurano che i membri dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina che sono già operativi e hanno completato l’addestramento in conformità ai capi FC e CC dell’allegato III che non include gli elementi obbligatori stabiliti nei relativi dati d'idoneità operativa, seguano una formazione che comprende tali elementi obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni a decorrere dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.»; |
|
3) |
l’allegato III (PARTE-ORO) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento. |
|
4) |
L’allegato V (PARTE-SpA) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.
(3) Parere n. 7/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all’ http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php
ALLEGATO I
L’allegato III (PARTE ORO) al regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato come segue:
|
1) |
alla norma ORO.GEN.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
La norma ORO.MLR.105 è così modificata:
|
|
3) |
alla norma ORO.FC.140, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
alla norma ORO.FC.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
alla norma ORO.FC.220, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
|
6) |
alla norma ORO.CC.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
7) |
alla norma ORO.CC.130, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
|
|
8) |
alla norma ORO.CC.250, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO II
L’allegato V (PARTE-SpA) al regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
|
1) |
alla norma SpA.GEN.105, lettera b) il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
la norma SpA.GEN.120 è sostituita dalla seguente: «SpA.GEN.120 Mantenimento in stato di validità di un’approvazione specifica Le approvazioni specifiche sono rilasciate per una durata illimitata e mantengono la loro validità a condizione che l’operatore resti conforme ai requisiti relativi all’approvazione specifica e tenga conto degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.». |
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 con riguardo alle detrazioni dal contingente portoghese 2013 per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A seguito della pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione (2), l’industria ittica portoghese ha scoperto un errore nei dati pubblicati relativi alle catture 2012 per quanto riguarda la pesca dello scorfano nella zona NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale) 3LN. |
|
(2) |
Le autorità portoghesi della pesca hanno rilevato che le dichiarazioni di cattura su cui si basano i dati sulle catture 2012 non sono state correttamente trasmesse alla Commissione. Ciò è stato confermato da un audit indipendente. |
|
(3) |
Sulla base dei dati corretti trasmessi dal Portogallo il 14 novembre 2013, risulta che il superamento del contingente portoghese per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN (RED/N3LN) è stato inferiore a quello preso in considerazione ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013. |
|
(4) |
È pertanto necessario rettificare la detrazione dal contingente portoghese 2013 per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN relativamente ai dati riferiti al superamento del contingente in questione. |
|
(5) |
Considerando che modificano detrazioni già effettuate dal contingente 2013 per la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN, le disposizioni di cui al presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013. |
|
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 15 agosto 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione, dell’8 agosto 2013, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (GU L 215 del 10.8.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013, a pagina 12, la riga di seguito indicata
|
«PRT |
RED |
N3NL |
Scorfano |
NAFO 3LN |
0 |
982,5 |
1 204,691 |
122,61 |
222,191 |
1,4 |
/ |
/ |
/ |
311,067 » |
|
è sostituita dalla seguente
|
«PT |
RED |
N3NL |
Scorfano |
NAFO 3LN |
0 |
982,5 |
1 112,457 |
113,23 |
129,957 |
1,2 |
/ |
/ |
/ |
155,948 » |
|
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 73/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
50,7 |
|
IL |
41,8 |
|
|
MA |
53,0 |
|
|
TN |
77,8 |
|
|
TR |
94,8 |
|
|
ZZ |
63,6 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
275,4 |
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
151,4 |
|
|
ZZ |
195,0 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
|
ZZ |
91,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
71,5 |
|
TR |
103,6 |
|
|
ZZ |
87,6 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
51,8 |
|
MA |
57,9 |
|
|
TN |
56,6 |
|
|
TR |
71,0 |
|
|
ZA |
38,4 |
|
|
ZZ |
55,1 |
|
|
0805 20 10 |
CN |
72,7 |
|
IL |
147,6 |
|
|
MA |
70,2 |
|
|
ZZ |
96,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
66,8 |
|
EG |
54,5 |
|
|
IL |
114,2 |
|
|
JM |
124,7 |
|
|
KR |
143,8 |
|
|
TR |
96,4 |
|
|
ZZ |
100,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
|
TR |
73,2 |
|
|
ZZ |
71,1 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
85,2 |
|
CN |
91,7 |
|
|
MK |
31,3 |
|
|
US |
158,0 |
|
|
ZZ |
91,6 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
64,4 |
|
TR |
136,7 |
|
|
US |
123,6 |
|
|
ZZ |
108,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/35 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2014
relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia
[notificata con il numero C(2014) 279]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2014/38/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è definita all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2). |
|
(2) |
Con la decisione 2001/468/CE (3) della Commissione è stato autorizzato l’impiego di due metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia. |
|
(3) |
Poiché i metodi di classificazione autorizzati richiedevano un adeguamento tecnico, l’Italia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nei metodi «Fat-O-Meater» e «Hennessy Grading Probe 7», nonché di autorizzare i quattro nuovi metodi «AutoFom III», «Fat-O-Meat’er II», «CSB-Image-Meater» e «Metodo manuale ZP» per classificare le carcasse di suino sul suo territorio. L’Italia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l’esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. |
|
(4) |
Dall’esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione delle suddette nuove formule. È dunque necessario autorizzare l’impiego di tali formule in Italia. |
|
(5) |
L’Italia ha chiesto alla Commissione di autorizzarla a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell’allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(6) |
Conformemente all’allegato V, lettera B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nel primo comma dello stesso punto, se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta da tale presentazione tipo. Nella sua richiesta l’Italia ha precisato che sul suo territorio la prassi commerciale prevede che le carcasse possano essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Tale presentazione, che si scosta dalla presentazione tipo, dovrebbe pertanto essere autorizzata in Italia. |
|
(7) |
Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di tale diversa presentazione, adeguando il peso registrato in questi casi al peso della presentazione tipo. |
|
(8) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 2001/468/CE. |
|
(9) |
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Italia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
|
a) |
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater I (FOM I)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato; |
|
b) |
l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato; |
|
c) |
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato; |
|
d) |
l’apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato; |
|
e) |
l’apparecchio denominato «CSB-Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato; |
|
f) |
il «Metodo manuale ZP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VI dell’allegato. |
Articolo 2
In Italia, fatta salva la presentazione tipo di cui all’allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:
dove:
|
Y |
= |
peso della carcassa quale definito dal regolamento (CE) n. 1249/2008 |
|
X |
= |
peso della carcassa a caldo con sugna e diaframma |
|
a |
= |
somma di sugna e diaframma (%), equivalente |
|
— |
per il diaframma, allo 0,29 % (peso carcassa da 110,1 a 180 kg) e allo 0,26 % (peso carcassa da 70 a 110 kg), |
|
— |
per la sugna, a:
|
Articolo 3
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Articolo 4
La decisione 2001/468/CE è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 6
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2014
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
(3) Decisione 2001/468/CE della Commissione, dell’8 giugno 2001, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia (GU L 163 del 20.6.2001, pag. 31).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN ITALIA
PARTE I
Fat-O-Meater I (FOM I)
|
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meater I» (FOM I). |
|
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm contenente un fotodiodo Siemens del tipo SFH 950 e un fotodetettore del tipo SFH 960, di distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un calcolatore elettronico. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:
|
PARTE II
Hennessy Grading probe (HPG 7)
|
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)». |
|
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 e di un computer ad esso collegato. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:
|
PARTE III
Fat-O-Meater II (FOM II)
|
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II» (FOM II). |
|
2. |
L’apparecchio è una nuova versione del sistema di misurazione Fat-O-Meat’er. Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, un dispositivo di misurazione della profondità con una distanza operativa tra 0 e 125 mm e una scheda di acquisizione e analisi dei dati — computer Carometec Touch Panel i15 (protezione d’ingresso IP69K). I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:
|
PARTE IV
AutoFom III
|
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «AutoFom III». |
|
2. |
L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:
|
PARTE V
CSB Image Meater
|
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «CSB Image-Meater». |
|
2. |
Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le tre variabili del CSB Image-Meater sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al muscolo gluteus medius).
I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:
|
PARTE VI
Metodo manuale (ZP)
|
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo del «Metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro. |
|
2. |
Per l’applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permetta di determinare la classificazione in base ad un’equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:
|
|
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
(2014/39/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,
vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),
visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),
vista la notifica, da parte della Grecia, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
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(2) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
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(3) |
Il 21 novembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3). |
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(4) |
Con lettera del 14 ottobre 2013, protocollata dalla Commissione il 15 ottobre 2013, la Grecia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
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(5) |
La Commissione osserva che né la decisione 2010/405/UE né il regolamento (UE) n. 1259/2010 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione della Grecia rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata. |
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(6) |
È pertanto opportuno confermare la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
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(7) |
La Commissione dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per la Grecia ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010. |
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(8) |
È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Grecia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata
1. È confermata la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.
2. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia conformemente alla presente decisione.
Articolo 2
Informazioni che devono essere fornite dalla Grecia
Entro il 29 ottobre 2014 la Grecia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:
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a) |
ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010; e |
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b) |
alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010. |
Articolo 3
Disposizioni transitorie per la Grecia
1. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all’articolo 5 di detto regolamento conclusi a partire dal 29 luglio 2015.
Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 29 luglio 2015 sono efficaci per la Grecia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.
2. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per la Grecia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 29 luglio 2015.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Grecia
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Grecia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Grecia a partire dal 29 luglio 2015.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.