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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.022.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2014/37/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 61/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per le sostanze ciromazina e oxamil sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenpropidin, formetanato e tebuconazolo gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento. |
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(2) |
In merito alla ciromazina l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L’Autorità raccomanda di abbassare gli LMR per pomodori e melanzane. Per altri prodotti essa raccomanda di aumentare gli LMR. |
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(3) |
L’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per la ciromazina su lattughella (dolcetta), lattuga, ruchetta, rucola, fagioli (freschi con baccello), piselli (freschi con baccello) e sedano alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(4) |
L’autorità ha altresì concluso che, relativamente agli LMR per la ciromazina nelle erbe fresche, non era disponibile alcuna informazione e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto di informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dai Paesi Bassi e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) N. 396/2005 al livello attuale. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(5) |
L’Autorità ha segnalato che l’uso esaminato della ciromazina nella scarola può destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Per tale prodotto gli LMR devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(6) |
La ciromazina è una sostanza farmacologicamente attiva in medicina veterinaria. Per quanto concerne i prodotti ovini, gli LMR devono essere fissati al livello di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (3), perché si prevede che l’esposizione dovuta all’utilizzo nei medicinali veterinari sia maggiore rispetto a quella connessa all’impiego di prodotti fitosanitari. |
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(7) |
Riguardo al fenpropidin, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e di ridurre gli LMR per banane, avena, segale, frumento e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. |
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(8) |
In merito al formetanato l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti per i pomodori. |
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(9) |
L’autorità ha concluso che, relativamente agli LMR per il formetanato su meloni e cocomeri, le informazioni disponibili non erano esaustive e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. |
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(10) |
L’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per il formetanato in uve da tavola e da vino, fragole, peperoni, cetrioli, fagioli con baccello, porri e zucchine non era disponibile alcuna informazione e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
L’Autorità ha segnalato che l’LMR per il formetanato nelle zucchine può destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. |
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(12) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva formetanato su albicocche, pesche/pesche noci, uve da tavola e da vino, fragole, peperoni, cetrioli, meloni, zucche, cocomeri, lattuga e scarola, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(13) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 questa domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. |
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(14) |
L’Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (6). L’Autorità ha trasmesso questo parere alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso pubblico. |
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(15) |
L’Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l’uso del formetanato sulle albicocche, i dati trasmessi non sono sufficienti a stabilire un nuovo LMR. Essa ha indicato che gli LMR proposti per fragole, peperoni, cetrioli e zucchine possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Per tali prodotti gli LMR devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(16) |
Per quanto riguarda tutti gli altri impieghi, l’Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche del formetanato. Né l’esposizione in vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
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(17) |
In merito all’oxamil l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. |
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(18) |
L’autorità ha concluso che, relativamente agli LMR per l’oxamil su arance, mandarini, banane, pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, talune informazioni non erano disponibili e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per le arance, i mandarini e le patate, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame dei valori della valutazione del rischio da parte dei gestori del rischio, da effettuare tenendo conto del limite specifico di determinazione nelle prove sui residui. |
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(19) |
L’Autorità ha segnalato che i nuovi utilizzi esaminati dell’oxamil nei peperoni, nei meloni e nei cocomeri nonché gli attuali LMR per i peperoni possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Per tali prodotti gli LMR devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(20) |
Riguardo al tebuconazolo, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato la riduzione degli LMR per mele, pere, albicocche, pesche, uva da tavola, fragole, more, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi, ribes a grappolo, uva spina, bacche di sambuco, carote, pastinache, prezzemolo a grossa radice, aglio, pomodori, cetrioli, zucche, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, porri, asparagi, semi di soia, frumento e segala in chicchi e latte di ruminanti. Per altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. |
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(21) |
L’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per il tebuconazolo in ciliegie, uva da vino, more di rovo, salsefrica o barba di becco, melanzane, meloni, sedano, arachidi, riso in chicchi, luppolo, spezie (sementi) e cumino talune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda il cumino, è opportuno tenere conto di ulteriori informazioni sulle buone pratiche agricole fornite dall’Austria e stabilire l’LMR per tale prodotto allo stesso livello di quello per il gruppo di spezie - sementi. |
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(22) |
L’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per il tebuconazolo nei cavoli rapa, fagioli (freschi, con e senza baccello), piselli (freschi, con baccello), semi di girasole e nella barbabietola da zucchero non era disponibile nessuna informazione e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Gli LMR per cavoli rapa, semi di girasole e barbabietole da zucchero devono essere stabiliti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Tenendo conto delle osservazioni di partner commerciali dell’Unione e dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR relativi ai fagioli (freschi, con e senza baccello) e ai piselli (freschi, con baccello) nell’allegato II del regolamento (CE) N. 396/2005 al livello attuale. Gli LMR per i fagioli (freschi, con e senza baccello) e i piselli (freschi, con baccello) saranno rivisti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(23) |
L’Autorità ha segnalato che l’uso esaminato del tebuconazolo nei cavoli cinesi, nonché gli attuali LMR per mele, pere, ciliegie, pesche, uva da tavola e da vino e cavoli cinesi possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Per i cavoli cinesi l’LMR deve essere stabilito allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(24) |
Per quanto riguarda il tebuconazolo negli agrumi, eccetto le arance, nella lattuga e altre insalate, nell’erba cipollina, nel prezzemolo e nei legumi secchi, l’Autorità ha presentato pareri riguardanti LMR per tali prodotti (9) (10). Poiché tali pareri contengono informazioni supplementari, che in precedenza non erano a disposizione dell’Autorità, è opportuno tenerne conto. |
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(25) |
Per quanto riguarda il tebuconazolo in prugne, aglio, cipolle, granturco dolce, carciofi, fagioli secchi, arachidi, semi di soia, semi di cotone, luppolo e frattaglie commestibili di mammiferi, la Commissione del Codex Alimentarius (CAC) (11) ha adottato LMR del Codex (CXL) per il tebuconazolo. Poiché tali CXL sono sostenuti da una valutazione aggiornata dell’Autorità, è opportuno tenerne conto, ad eccezione dei CXL non sicuri per i consumatori nell’Unione e per i quali l’Unione ha formulato una riserva alla CAC (12). |
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(26) |
Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all’importazione a livello dell’Unione europea e non sono disponibili LMR del Codex, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(27) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(28) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(29) |
È opportuno prevedere, prima che siano applicati gli LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. |
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(30) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento deve stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità delle norme prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
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(31) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(32) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive nei e sui prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del 14 agosto 2014:
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1) |
ciromazina e fenpropidin: tutti i prodotti, |
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2) |
formetanato: tutti i prodotti eccetto uve da tavola e da vino, pomodori, melanzane, zucchine, meloni, zucche e cocomeri, |
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3) |
oxamil: tutti i prodotti eccetto i peperoni, |
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4) |
tebuconazolo: vino e tutti gli altri prodotti, tranne mele, pere, ciliegie, pesche, uva da tavola e da vino, e cavoli cinesi. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 agosto 2014, eccetto per il formetanato in uve da tavola e da vino, pomodori, melanzane, meloni, zucche e cocomeri, per il quale si applica dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyromazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2011;9(7):2326. [52 pagg.]
(3) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropidin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2011;9(8):2333. [42 pagg.]
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for formetanate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2010;8(10):1832. [30 pagg.]
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in various crops, EFSA Journal 2012;10(8):2866. [35 pagg.]
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxamyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2010;8(10):1830. [34 pagg.]
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tebuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2011;9(8):2339. [96 pagg.]
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses, EFSA Journal 2011;9(6):2282. [30 pagg.]
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley and chives, EFSA Journal 2012;10(9):2898. [37 pagg.]
(11) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all’indirizzo:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf
Commissione del Codex alimentarius, programma congiunto FAO/OMS sugli standard alimentari. Appendici II e III. Sessione trentacinquesima. Roma (Italia) 2-7 luglio 2012.
(12) Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), EFSA Journal 2012;10(7):2859. [155 pagg.]
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
L’allegato II è così modificato:
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2) |
Nell’allegato III, le colonne relative a ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo sono soppresse. |
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(*2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 62/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
50,7 |
|
IL |
107,2 |
|
|
MA |
54,8 |
|
|
TN |
77,3 |
|
|
TR |
102,2 |
|
|
ZZ |
78,4 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
275,4 |
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
152,0 |
|
|
ZZ |
195,2 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
|
ZZ |
91,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
78,6 |
|
TR |
124,3 |
|
|
ZZ |
101,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
51,5 |
|
MA |
58,6 |
|
|
TN |
56,6 |
|
|
TR |
69,2 |
|
|
ZA |
38,4 |
|
|
ZZ |
54,9 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
159,4 |
|
MA |
76,6 |
|
|
ZZ |
118,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
54,5 |
|
IL |
124,7 |
|
|
JM |
124,7 |
|
|
KR |
143,8 |
|
|
TR |
96,8 |
|
|
ZZ |
108,9 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
|
TR |
72,3 |
|
|
ZZ |
70,7 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
85,2 |
|
CN |
91,7 |
|
|
MK |
28,2 |
|
|
US |
168,5 |
|
|
ZZ |
93,4 |
|
|
0808 30 90 |
TR |
134,9 |
|
US |
184,8 |
|
|
ZZ |
159,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 63/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2014
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (2), in particolare l’articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
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(2) |
Il mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
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(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti il numero d’ordine 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2014, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
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(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta poi che, per i contingenti recanti il numero d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2014, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
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(5) |
Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti il numero d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166. |
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(6) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti il numero d’ordine 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 20134, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.
2. Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti il numero d’ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 è fissato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2014 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
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a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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b) |
Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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d) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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(1) Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
(3) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(4) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(5) Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 64/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
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(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
«ALLEGATO I
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
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0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
129,8 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
137,9 |
0 |
AR |
|
140,6 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
294,8 |
2 |
AR |
|
237,5 |
19 |
BR |
||
|
324,2 |
0 |
CL |
||
|
262,3 |
11 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
301,9 |
0 |
BR |
|
313,1 |
0 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
458,0 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
264,6 |
7 |
BR |
|
315,1 |
0 |
CL |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»
DECISIONI
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25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/41 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 21 gennaio 2014
recante nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea
(2014/37/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,
vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera in data 17 dicembre 2013, il presidente della Banca centrale europea, sig. Mario DRAGHI, ha annunciato la decisione del sig. Jörg ASMUSSEN di dimettersi dalle sue funzioni nell’ambito del comitato esecutivo prima della scadenza del mandato il 31 dicembre 2019. Le sue dimissioni prendono effetto dal 7 gennaio 2014. È pertanto necessario nominare un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. |
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(2) |
Il Consiglio europeo intende nominare la sig.ra Sabine LAUTENSCHLÄGER la quale, a suo avviso, soddisfa tutti i requisiti previsti all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Sabine LAUTENSCHLÄGER è nominata membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 27 gennaio 2014.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2014
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
(1) GU C 8 dell’11.1.2014, pag. 1.
(2) Parere reso il 16 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso l’8 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).