ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.014.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
18 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/15/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

 

2014/16/PESC

 

*

Decisione EUBAM Libia/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

13

 

 

2014/17/PESC

 

*

Decisione EUBAM Libia/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa all'accettazione del contributo degli Stati terzi alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

15

 

 

2014/18/PESC

 

*

Decisione EUCAP Sahel Niger/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

16

 

 

2014/19/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato n. SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) al quale la Francia intende dare esecuzione a favore delle società di corse [notificata con il numero C(2013) 3554]  ( 1 )

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE ( GU L 294 del 6.11.2013 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2013

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

(2014/15/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi siano fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, in data 13 novembre 2012, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo d'impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  La data d’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/2


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA («Unione») o («UE»),

da un lato,

e

LA GEORGIA

dall'altro,

in seguito denominate le «parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

L'Unione può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi, comprese le operazioni di mantenimento della pace o le operazioni umanitarie.

(2)

L'Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. La Georgia può accettare l'invito dell'Unione e offrire il proprio contributo. In tal caso, l'Unione deciderà se accettare tale contributo proposto.

(3)

È opportuno che le condizioni per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi siano fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(4)

Tale accordo dovrebbe far salva l'autonomia decisionale dell'Unione e non dovrebbe pregiudicare la natura specifica delle decisioni della Georgia di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, conformemente al suo ordinamento giuridico.

(5)

Tale accordo dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Georgia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito ad una decisione dell'Unione di invitare la Georgia a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi e una volta che la Georgia ha deciso di partecipare a tale operazione, la Georgia informa l'Unione in merito al proprio contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione del contributo proposto dalla Georgia è condotta in consultazione con quest'ultima.

3.   L'Unione fornisce alla Georgia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere la Georgia nella formulazione della sua offerta.

4.   L'Unione comunica il risultato di tale valutazione alla Georgia per iscritto per assicurare la sua partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   Sulla base della decisione adottata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, la Georgia si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'Unione condurrà l'operazione di gestione delle crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, conformemente alle disposizioni del presente accordo e delle modalità di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Georgia ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi la salva l'autonomia decisionale dell'Unione.

3.   La decisione di terminare l'operazione è adottata dall'Unione previa consultazione della Georgia, se tale Stato contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione delle crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi da parte della Georgia è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso tra l'Unione e lo Stato o gli Stati in cui l'operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione delle crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti della Georgia.

3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Georgia esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. Qualora le forze della Georgia operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'UE, quest'ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 5, e su riserva dei privilegi e delle immunità applicabili, la Georgia è competente a soddisfare le richieste connesse alla sua partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, provenienti da o concernenti qualsiasi membro del personale georgiano ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti del suo personale conformemente al diritto della Georgia.

5.   Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l’una dell’altra, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, causati nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali nel quadro delle attività a norma del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

6.   La Georgia si impegna a formulare una dichiarazione, basata sulla reciprocità, riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi cui partecipa la Georgia e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

7.   L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell'UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Georgia ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Georgia adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi o il capomissione per le operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.

2.   Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato presso un'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi

1.   La Georgia:

a)

garantisce che il personale da essa distaccato presso un'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi effettui la propria missione conformemente:

i)

alla decisione del Consiglio e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

ii)

al piano operativo;

iii)

alle misure di attuazione.

b)

informa a tempo debito il capomissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del suo contributo all'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi, compresa la cessazione o la sospensione della sua partecipazione.

2.   Il personale distaccato ad un'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Georgia. Il personale distaccato presso un'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Georgia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi.

2.   Tutto il personale georgiano messo a disposizione di un'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi resta sotto l'autorità generale o, in caso di personale militare, sotto il comando pieno della Georgia.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante civile dell'operazione dell'UE.

4.   Il comandante civile dell'operazione dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi a livello strategico.

5.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Georgia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Georgia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 8, la Georgia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Georgia, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Georgia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi.

2.   Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Georgia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o

b)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Georgia che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Georgia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'UE.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio la Georgia dai contributi finanziari relativi a un'operazione civile specifica dell'UE di gestione delle crisi quando:

a)

l'Unione decide che la Georgia fornisce un contributo significativo che è essenziale per tale operazione; o

b)

la Georgia ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato Membro UE.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione e le pertinenti autorità amministrative della Georgia sul pagamento dei contributi della Georgia al bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione delle crisi. Tale accordo contempla, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

a)

l'importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi

1.   La Georgia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo; e

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Georgia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi.

3.   La Georgia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione, compresa la cessazione o la sospensione della partecipazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale georgiano che partecipano all'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi resta sotto il comando pieno o, in caso di personale civile, sotto l'autorità generale della Georgia.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando e/o controllo operativo e tattico delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE, che può delegare i suoi poteri.

3.   La Georgia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'UE partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Georgia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Georgia.

5.   Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Georgia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi. L'SMR consulta il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni relative all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del personale georgiano.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 12, la Georgia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti al finanziamento comune previsto dagli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dalla decisione 2011/871/PESC del Consiglio (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Georgia, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   La Georgia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi.

2.   Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL della Georgia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Georgia che partecipa all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Laddove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e la Georgia fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è quello fra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Negli altri casi, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Georgia e il totale del personale partecipante all'operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione esonera, in linea di principio, la Georgia dai contributi finanziari relativi ai costi comuni di una specifica operazione militare dell’UE di gestione delle crisi quando:

a)

l’Unione decide che la Georgia fornisce un contributo significativo per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione; o

b)

la Georgia ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato Membro dell’UE.

4.   È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC, da un lato, e le autorità amministrative competenti della Georgia, dall'altro. Tale accordo contempla, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

a)

l'importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall'altra parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Il presente accordo è redatto in lingua inglese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di una controversia relativa all'interpretazione del presente accordo, prevale il testo inglese.

Fatto a Vilnius, addì ventinove novembre dell'anno duemilatredici, in lingua inglese e georgiana in due copie.

Per l'Unione europea

Per la Georgia


(1)  Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).

(2)  Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35).


Dichiarazione degli stati membri dell'UE

«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE su un'operazione dell'UE di gestione delle crisi cui partecipa la Georgia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a eventuali richieste di indennizzo nei confronti della Georgia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale della Georgia nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Georgia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi proveniente dalla Georgia nell'utilizzare detti mezzi.».


Dichiarazione della Georgia

«Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi la Georgia cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a eventuali richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione delle crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione delle crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi nell'utilizzare detti mezzi.».


REGOLAMENTI

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/8


REGOLAMENTO (UE) N. 40/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2014

che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione (2), relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute devono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l’Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

Al fine di favorire l’innovazione, le indicazioni sulla salute che si basano su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.

(6)

In seguito a una domanda della Nordic Sugar A/S, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti della fibra di barbabietola da zucchero sull’aumento della massa fecale (domanda n. EFSA-Q-2011-00972) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La fibra di barbabietola da zucchero aumenta la massa fecale».

(7)

Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che i dati forniti avevano consentito di stabilire un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di fibra di barbabietola da zucchero e l’effetto indicato. Di conseguenza, un’indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione va considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e va inclusa nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.

(8)

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, tenendo conto della loro formulazione e presentazione. Pertanto, se la formulazione dell’indicazione utilizzata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d’uso di quelle indicate nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute consentite, deve essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.

(11)

Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento è inserita nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).

(3)   EFSA Journal (2011); 9(12):2468.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, la voce seguente è inserita in ordine alfabetico:

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Condizioni d’uso dell’indicazione

Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

Numero dell’EFSA Journal

Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA

«Fibra di barbabietola da zucchero

La fibra di barbabietola da zucchero contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione “AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011; 9(12):2468»

 


18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 41/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

69,6

IL

182,0

MA

64,3

TN

99,0

TR

95,0

ZZ

102,0

0707 00 05

MA

124,7

TR

160,3

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

63,0

TR

108,5

ZZ

85,8

0805 10 20

EG

46,8

MA

59,6

TR

59,2

ZA

52,9

ZZ

54,6

0805 20 10

IL

167,2

MA

70,3

ZZ

118,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CL

63,3

IL

139,7

JM

62,4

KR

142,4

MA

83,3

TR

74,3

ZZ

94,2

0805 50 10

EG

67,3

TR

73,6

ZZ

70,5

0808 10 80

CN

65,1

MK

32,8

US

134,8

ZZ

77,6

0808 30 90

CN

65,3

TR

144,6

US

176,0

ZZ

128,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/13


DECISIONE EUBAM LIBIA/1/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 14 gennaio 2014

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

(2014/16/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2013/233/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all'istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

(2)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l'istituzione di un CdC.

(3)

Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione di EUBAM Libia, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUBAM Libia, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione e mandato

1.   È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

2.   Il mandato del CdC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».

Articolo 2

Composizione

1.   Il CdC è composto dai:

rappresentanti di tutti gli Stati membri, e

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano all'EUBAM Libia e forniscono contributi.

2.   Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni dal capo della missione

Il capo della missione trasmette regolarmente informazioni al Cdc.

Articolo 4

Presidente

La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1.   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013 (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/15


DECISIONE EUBAM LIBIA/2/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 14 gennaio 2014

relativa all'accettazione del contributo degli Stati terzi alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

(2014/17/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2013/233/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi a EUBAM Libia da parte degli Stati terzi.

(2)

Il comandante civile delle operazioni ha raccomandato che il CPS accetti i contributi proposti dalla Confederazione svizzera a EUBAM Libia e li consideri significativi.

(3)

La Confederazione svizzera dovrebbe essere esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUBAM Libia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

2.   La Confederazione svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUBAM Libia.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.


18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/16


DECISIONE EUCAP SAHEL NIGER/1/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 14 gennaio 2014

che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

(2014/18/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 12 novembre 2013 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Niger/2/2013 (2), relativa alla nomina del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione EUCAP Sahel Niger ad interim dal 1o novembre al 31 dicembre 2013.

(3)

Il 5 dicembre 2013 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione EUCAP Sahel Niger ad interim a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino alla nomina del nuovo capo della missione EUCAP Sahel Niger,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) è prorogato fino alla nomina del nuovo capo della missione EUCAP Sahel Niger.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.

(2)  Decisione EUCAP Sahel Niger/2/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 12 novembre 2013, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 305 del 15.11.2013, pag. 18).


18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2013

relativa all'aiuto di Stato n. SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10)

al quale la Francia intende dare esecuzione a favore delle società di corse

[notificata con il numero C(2013) 3554]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/19/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1   PROCÉDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 aprile 2010 la Francia ha notificato alla Commissione un progetto di imposta parafiscale sulle scommesse ippiche on-line volta a finanziare una missione di servizio pubblico affidata alle società di corse dei cavalli.

(2)

Con lettera del 17 novembre 2010, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE (in appresso, "decisione di avvio") in relazione a tale aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione.

(4)

La Francia ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio il 18 gennaio 2011.

(5)

La Commissione ha ricevuto varie osservazioni da parte degli interessati (vedi la tabella 1 in appresso).

Tabella 1

Parti interessate

Posizione

Entità

Breve descrizione

Data

A favore della misura

Cheval français

Società madre per le corse al trotto

11.2.2011

France Galop

Società madre per le corse in piano e a ostacoli

11.2.2011

Laboratoire des courses hippiques

Associazione senza scopo di lucro che svolge azioni di controllo anti-doping totalmente finanziate dalle società madri

 

Association de Formation et d'Action sociale des Ecuries de courses

Associazione senza scopo di lucro che persegue una missione di formazione professionale e di azione sociale nel settore delle corse ippiche finanziate al 60 % dalle società madri

11.2.2011

Union Européenne du trot

Organismo raggruppante le federazioni nazionali di trotto in 19 paesi europei

9.2.2011

European and Mediterranean Horseracing Federation

Federazione di 18 autorità del settore delle corse ippiche (di cui 14 europee) volta a promuovere le corse dei cavalli. In tale federazione France Galop rappresenta la Francia

14.2.2011

Contrari alla misura

European Gaming & Betting Association

Associazione senza scopo di lucro, di diritto belga, raggruppante operatori europei del settore dei giochi d'azzardo e di fortuna

14.2.2011

Anonimo

NA

14.2.2011

(6)

Le osservazioni delle parti interessate sono state trasmesse alla Francia il 28 febbraio 2011. La Francia ha trasmesso i propri commenti sulle osservazioni delle parti interessate il 4 aprile 2011.

(7)

Il 12 aprile 2011 la Commissione ha inviato alle autorità francesi una richiesta di informazioni.

(8)

Il 4 maggio 2011 ha avuto luogo una riunione di lavoro fra i servizi della Commissione e le autorità francesi.

(9)

Con lettera dell'11 maggio 2011 la Francia ha chiesto una proroga del termine per rispondere alle domande del 12 aprile 2011, che la Commissione ha concesso con lettera del 16 maggio 2011. La Francia ha fornito le informazioni richieste il 20 giugno 2011.

(10)

L'11 luglio 2011 e il 9 dicembre 2011 si sono svolte riunioni di lavoro fra i servizi della Commissione e le autorità francesi.

(11)

Il 14 dicembre 2011 la Francia ha presentato un progetto di modifica della sua notifica iniziale.

(12)

Il 16 dicembre 2011 la Commissione ha inviato alla Francia domande sulla nuova misura notificata. Le autorità francesi hanno risposto il 1o marzo 2012.

(13)

In base alla nuova misura prevista dalle autorità francesi, il 30 marzo 2012 si è tenuta una riunione di lavoro fra queste e i servizi della Commissione.

(14)

In seguito alle richieste di aggiustamento di questa nuova misura formulate dalla Commissione, il 6 dicembre 2012, il 21 gennaio 2013 e il 27 febbraio 2013 le autorità francesi hanno fornito elementi complementari.

(15)

Il 29 aprile 2013 le autorità francesi hanno presentato ufficialmente alla Commissione una modifica della notifica del 13 aprile 2010, che riprende la nuova misura discussa con i servizi della Commissione.

2   DESCRIZIONE DELLA MISURA INIZIALMENTE NOTIFICATA

2.1   Contesto: apertura alla concorrenza del settore dei giochi d'azzardo e di fortuna

(16)

La Francia ha aperto alla concorrenza il settore dei giochi d'azzardo e di fortuna on-line con legge n. 2010-476 del 12 maggio 2010 relativa all'apertura alla concorrenza e alla regolamentazione del settore dei giochi d'azzardo e di fortuna on-line (in appresso, "legge del 12 maggio 2010").

(17)

La legge del 12 maggio 2010 risponde all'obiettivo di porre fine all'offerta illegale di giochi d'azzardo e di fortuna che si sviluppa su internet. Sono aperti alla concorrenza tre tipi di giochi, scelti per la loro popolarità presso i giocatori e il rischio minimo che essi comportano in termini di dipendenza: le scommesse ippiche, le scommesse sportive e il gioco del poker on-line.

(18)

Gli operatori di giochi o di scommesse on-line devono avere un'autorizzazione, rilasciata per una durata di cinque anni e a determinate condizioni dall'Autorità di regolamentazione dei giochi on-line (ARJEL), autorità amministrativa indipendente istituita con la legge del 12 maggio 2010.

(19)

A seguito dell'apertura alla concorrenza dei giochi on-line, il 24 novembre 2010, la Commissione ha chiuso (4) la procedura di infrazione nei confronti della Francia. Tale procedura d'infrazione (5) era stata avviata nel 2006 poiché la Commissione aveva stimato che gli ostacoli posti dalla Francia ai servizi forniti dagli operatori stranieri fossero sproporzionati. In tale contesto la Commissione aveva emesso un parere motivato nel 2007 (6).

(20)

Prima dell'apertura alla concorrenza, il monopolio delle scommesse ippiche fatte al di fuori degli ippodromi era detenuto dal PMU (Pari mutuel urbain), un gruppo di interesse economico (7) costituito da 2 società madri di corse (8) e da 49 società di corse della provincia (in appresso denominate congiuntamente "società di corse"), sia per quanto riguarda le scommesse on-line via internet che le scommesse nei locali della rete di vendita del PMU o le scommesse fatte negli ippodromi.

(21)

Al momento della notifica, nel 2010, la posta delle scommesse ippiche percepita dal PMU, primo totalizzatore in Europa e secondo a livello mondiale, ammontava a 9 342 milioni di euro. Il PMU ha realizzato l'8,5 % (9) del suo fatturato on-line nel 2010. Le sue entrate nette sono trasferite integralmente alle società di corse (790,9 milioni di euro nel 2010) (10). Ciò serve a finanziare l'80 % della filiera equina (allevamento, centri d'addestramento, centri equestri, ecc.), che impiega circa 74 000 persone ed è presente in tutte le regioni con un totale di 250 ippodromi.

2.2   Obiettivo della misura inizialmente notificata

(22)

Tenuto conto dell'importanza del PMU per il finanziamento della filiera equina, le autorità francesi hanno temuto che la redditività di tale filiera sarebbe stata minacciata se l'apertura alla concorrenza dei giochi d'azzardo e di fortuna avesse causato un calo significativo delle entrate del PMU, che poteva derivare:

dalla concorrenza fatta dagli altri operatori abilitati a offrire scommesse ippiche on-line;

dal fatto che, in virtù della legalizzazione delle scommesse sportive on-line, alcuni scommettitori di corse ippiche potrebbero darsi alle scommesse sportive, cosa che modificherebbe la struttura del mercato.

(23)

La Francia ha allora deciso di introdurre un'imposta parafiscale sulle scommesse ippiche on-line a favore della filiera equina, allo scopo di evitarne un'eventuale destabilizzazione economica a causa dell'apertura alla concorrenza e le conseguenze nefaste che potrebbero risultarne. Secondo le autorità francesi, l'imposta parafiscale sulle scommesse ippiche on-line finanzierebbe un servizio d'interesse economico generale (in appresso "SIEG") affidato alle società di corse (vedi punto 2.3).

(24)

Il gettito dell'imposta prelevato su tutte le puntate delle scommesse ippiche on-line, comprese quelle effettuate sul sito del PMU, sarebbe riversato integralmente alle società madri di corse (proporzionalmente alla posta giocata su ciascuna specialità, trotto, piano e galoppo), che in seguito ripartirebbero l'importo corrispondente fra i vari beneficiari (11). Queste entrate si andrebbero ad aggiungere al finanziamento derivante dalle scommesse realizzate sulla rete fisica dei punti vendita del PMU (in appresso, le scommesse "nei punti PMU"). In base ai dati finanziari per il 2010, è stato stimato che l'imposta potrebbe fruttare circa 64 milioni di euro.

(25)

Il tasso dell'imposta proposta per il 2010 era pari all'8 % delle puntate effettuate per le scommesse ippiche on-line, calcolata sulla base dei dati finanziari del 2008, e corrispondeva al rapporto fra il costo degli obblighi di servizio pubblico e il totale di tutte le puntate per le scommesse ippiche, sia le scommesse on-line che quelle nei punti PMU. Il tasso di prelievo serviva di conseguenza ad attribuire al PMU e agli altri operatori di scommesse ippiche un identico onere di finanziamento delle attività di servizio pubblico. Il tasso di tale imposta poteva essere riveduto in funzione dell'evoluzione dei costi degli obblighi di servizio pubblico e delle puntate delle scommesse ippiche, seguendo in generale la formula seguente:

Formula

La notifica prevedeva tuttavia che tale tasso dovesse restare fra il [7 %-9 %]. La formula di cui sopra darebbe un tasso dell'8 % per il 2012 in base ai dati finanziari del 2010 (vedi considerando (113)).

(26)

Oltre al gettito derivante dalle scommesse realizzate nella rete fisica del PMU e dall'imposta parafiscale, va osservato che le società di corse beneficiano anche dei gettiti generati dalle attività delle scommesse sportive e del poker on-line, per le quali il PMU ha anche ricevuto un'autorizzazione a seguito dell'apertura alla concorrenza dei giochi d'azzardo e di fortuna on-line.

(27)

Era previsto, al momento della notifica della misura, che tale imposta parafiscale sulle scommesse ippiche on-line si sarebbe aggiunta a quella fissata dal diritto tributario che interessa le scommesse ippiche sia nei punti PMU che on-line. Ai sensi del codice tributario generale (code général des impôts), in effetti, gli operatori di scommesse ippiche devono versare un'imposta equivalente al 5,7 % delle puntate (13).

2.3   Missione di servizio pubblico delle società di corse

(28)

Stando alla notifica della autorità francesi, le società di corse espleterebbero una missione di servizio pubblico che comprende le seguenti componenti:

miglioramento della specie equina;

promozione dell'allevamento;

formazione nel settore delle corse ippiche e dell'allevamento equino;

sviluppo rurale.

(29)

Questa missione, affidata in generale alle società di corse, farebbe svolgere un ruolo particolare alle società madri di corse che hanno una funzione centrale nell'organizzazione delle corse e nell'insieme della filiera equina (14). Cheval Français e France Galop hanno, in particolare, responsabilità fondamentali nei seguenti settori:

elaborazione e mantenimento dei codici delle corse;

organizzazione delle corse;

condizioni d'attribuzione e di ripartizione dei premi;

regolamentazione delle corse e della filiera;

equipaggiamento necessario all'organizzazione delle corse;

selezione dei cavalli;

formazione professionale.

(30)

L'esecuzione della missione di servizio pubblico che sarebbe affidata alle società di corse sarebbe svolta, in pratica, attraverso le seguenti attività:

distribuzione di premi e sussidi agli allevatori, ai proprietari e ai fantini associati ai cavalli inclusi nelle corse dalle società di corse;

organizzazione delle corse da parte delle società di corse, comprese la manutenzione e la costruzione di ippodromi;

controllo anti-doping nelle corse ippiche da parte del Laboratoire des courses hippiques (LCH);

attività di formazione organizzate dall'Association de formation et d'action sociale des sociétés de courses (AFASEC), che si occupa dell'insieme delle professioni legate alle corse (fantino, driver, allenatore, ecc.).

(31)

Il costo netto totale di questa missione di servizio pubblico ammontava a circa 747 milioni di euro nel 2010 (15) (vedi considerando (113)). Il grafico in appresso indica l'incidenza (in termini di costi) delle attività sopra menzionate rispetto al totale dei costi.

Grafico 1

Ripartizione dei costi della missione di servizio pubblico (dati 2010)

Image 1

Controllo anti-doping 0,01 %

Formazione e azione sociale 0,04 %

Organizzazione delle corse 0,31 %

Premi e sussidi 0,64 %

(32)

La parte più consistente dei costi detti "di servizio pubblico" figuranti nella notifica (vedi grafico 1) corrispondeva nel 2010 ai premi e ai sussidi versati agli allevatori, ai proprietari e ai fantini (493 milioni di euro, pari al 63,6 % circa dei costi totali). La seconda voce di costi, in termini di consistenza, corrispondeva ai costi d'organizzazione delle corse (244 milioni di euro, pari al 31,48 % circa dei costi totali).

(33)

Il costo totale della missione di servizio pubblico descritta dalla Francia nella notifica sarebbe finanziata integralmente con le entrate della società di corse derivanti dalle scommesse on-line via internet del PMU, dalle scommesse nei punti della rete vendita del PMU, dalle scommesse fatte negli ippodromi, e con altre risorse proprie delle società di corse (come i diritti d'ingresso negli ippodromi).

3   MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(34)

La Commissione ritiene che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato. Dopo avere esaminato le possibilità offerte dalle norme in vigore, la Commissione non ha individuato alcun iter chiaro che permetta di stabilire la compatibilità della misura notificata col mercato interno.

(35)

In particolare, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla qualifica di SIEG invocata dalla Francia per la missione attribuita alle società di corse e, di conseguenza, sulla possibilità di equiparare la prevista misura d'aiuto a una compensazione di obblighi di servizio pubblico e di stabilirne la compatibilità ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (16).

(36)

Dall'esame preliminare svolto dalla Commissione non emerge nessuna chiara possibilità di dichiarare la compatibilità della misura. In effetti, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, l'aiuto previsto non sembra soddisfare né le condizioni generali di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, né le condizioni particolari enunciate da strumenti quali gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (17) o gli orientamenti agricoli (18).

(37)

Inoltre, tenuto conto dello stretto legame fra la misura d'aiuto e la riscossione dell'imposta parafiscale, va garantita anche la conformità dell'imposta con altri principi del trattato, e la Commissione continua a nutrire dubbi sulla compatibilità di detta imposta col principio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 del TFUE e col principio di non discriminazione di cui all'articolo 110 del TFUE.

4   MISURE TRANSITORIE

(38)

Il 20 ottobre 2010, in attesa della decisione della Commissione, la Francia ha adottato una misura transitoria che prevede la riscossione dell'imposta dell'8 % sulle scommesse ippiche on-line, con effetto retroattivo al3 agosto 2010. Il gettito di tale imposta, tuttavia, non è destinato alle società di corse ma al bilancio generale dello Stato francese.

(39)

Parallelamente all'introduzione di questa misura transitoria, la Francia ha ridotto l'imposta fissata dal diritto tributario sull'insieme delle scommesse ippiche nei punti PMU e on-line. Il tasso di tale imposta è passato dal 5,7 % al 4,6 % delle giocate.

5   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(40)

Le autorità francesi hanno trasmesso le loro osservazioni sulla decisione d'avvio del procedimento con lettera del 18 gennaio 2011.

5.1   Esistenza di un aiuto di Stato

(41)

Le autorità francesi non contestano la qualifica di aiuto di Stato, che è in linea con la loro notifica, ma si pongono domande sui punti esposti in appresso.

5.1.1   Esistenza di un vantaggio a favore delle società di corse

(42)

Le autorità francesi dubitano che la misura possa apportare un vantaggio alle società di corse rispetto alla situazione anteriore all'apertura alla concorrenza del mercato delle scommesse ippiche on-line. La misura, in effetti, corrisponderebbe semplicemente a un adattamento necessario alla nuova situazione, in cui non vi è più un unico operatore di giochi, ma ve ne sono diversi. L'onere che pesava precedentemente sul PMU sarebbe semplicemente ripartito fra tutti gli operatori. Le autorità francesi ritengono anche che la misura non potrebbe apportare alcun vantaggio al PMU, poiché questo trasferirebbe la totalità del gettito dell'imposta alle società di corse.

5.1.2   Impatto sulla concorrenza e incidenza sugli scambi

(43)

Le autorità francesi ritengono che non vi sarebbe alcuna potenziale distorsione della concorrenza sul mercato delle scommesse ippiche on-line, poiché l'imposta si applica uniformemente a tutti gli operatori di scommesse ippiche on-line. Non vi sarebbe inoltre alcuna distorsione della concorrenza a livello dell'organizzazione delle corse stesse poiché le società di corse non sarebbero in concorrenza ma collaborerebbero fra di loro a livello europeo e addirittura mondiale (il calendario delle corse, ad esempio, sarebbe ottimizzato per evitare sovrapposizioni).

5.2   Qualifica di SIEG delle attività delle società di corse

(44)

Le autorità francesi hanno insistito sul grado di discrezionalità degli Stati membri nella definizione e organizzazione dei SIEG.

(45)

La Corte di giustizia ha ritenuto a più riprese che, allorché gli Stati membri determinano i servizi d'interesse economico generale di cui incaricano determinate imprese, essi possono "prendere in considerazione obiettivi propri della loro politica nazionale" (19).

(46)

Le autorità francesi ritengono che, con l'organizzazione delle corse, le pertinenti società contribuiscono a un servizio di interesse economico generale volto al miglioramento della specie equina, alla promozione dell'allevamento equino, alla formazione nel settore delle corse ippiche e allo sviluppo rurale.

(47)

Con la legge del 12 maggio 2010 il legislatore francese ha inteso chiarire l'esistenza di una missione di servizio pubblico cui contribuiscono le società di corse. Fra gli obiettivi principali della politica dello Stato in materia di giochi d'azzardo e di fortuna, quali indicati all'articolo 3 di tale legge, figura lo "sviluppo equilibrato ed equo dei vari tipi di gioco per evitare ogni destabilizzazione economica delle filiere interessate". L'articolo 65 indica che "le società di corse partecipano, in particolare per mezzo dell'organizzazione delle corse ippiche, al servizio pubblico di miglioramento della specie equina e di promozione dell'allevamento, alla formazione nel settore delle corse ippiche e dell'allevamento equino, così come allo sviluppo rurale".

(48)

La missione risponderebbe alle esigenze comunitarie in materia di SIEG poiché sarebbe generale e obbligatoria, conferita da un atto della pubblica autorità con un carattere specifico rispetto alle attività di un'impresa privata ordinaria.

(49)

La dimensione di interesse generale del miglioramento della razza equina sarebbe stata riconosciuta dalla Commissione, in particolare, con:

la direttiva relativa agli scambi di equini destinati a concorsi (20), che riconosce l'interesse di "favorire uno sviluppo razionale della produzione di equini" e di agevolare "[…] la salvaguardia, […] la promozione e [i]l miglioramento dell'allevamento";

la posizione adottata nella causa Ladbroke/Commissione (21), in cui la Commissione ha ritenuto che "il contributo allo sviluppo e ad una migliore efficienza del settore del totalizzatore, e soprattutto al miglioramento della razza equina, costituirebbe un obiettivo legittimo e sarebbe conforme all'interesse della Comunità."

(50)

Le autorità francesi hanno insistito anche sull'importanza della filiera equina come veicolo dello sviluppo rurale, in particolare attraverso i 250 ippodromi, e ai fini della conservazione di un certo patrimonio culturale.

(51)

Hanno infine argomentato che il Consiglio di Stato, nel parere del 26 novembre 2009 (22), avrebbe concluso che esiste un tale SIEG, richiamandosi sia agli obiettivi di cui alla sopracitata direttiva, che agli obiettivi di interesse generale quali la promozione dell'allevamento e lo sviluppo rurale.

(52)

Il Consiglio di Stato riterrebbe inoltre che la promozione dell'allevamento non è slegata dall'assetto territoriale e dallo sviluppo rurale, considerati a loro volta obiettivi di interesse generale. Le corse dei cavalli contribuirebbero a tali obiettivi, specialmente in virtù dell'elevato numero di ippodromi in Francia.

5.3   Compatibilità della misura ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE

(53)

Le autorità francesi ritengono che siano soddisfatte le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

(54)

Ritengono in particolare che la compensazione per lo svolgimento della missione di servizio pubblico sia necessaria (i prezzi delle corse sarebbero ad esempio gli stipendi dei fantini) e proporzionata. Il tasso dell'imposta destinata alle società di corse sarebbe in effetti determinato esattamente sulla base del costo totale degli obblighi di servizio pubblico e dell'ammontare totale della posta giocata per le scommesse ippiche, cosa che dovrebbe evitare ogni sovracompensazione. La notifica prevede inoltre un meccanismo di controllo della sovracompensazione.

5.4   Compatibilità della misura con il principio di libera circolazione dei servizi

(55)

Le autorità francesi hanno argomentato che l'imposta parafiscale non comporta elementi discriminatori perché va a favore:

in primo luogo delle società di corse, in particolare di quelle che costituiscono il PMU, l'operatore di scommesse autorizzato. Queste società, tuttavia, non sono affatto avvantaggiate rispetto agli altri operatori, né sul piano finanziario né sul piano della concorrenza, poiché il gettito servirebbe unicamente ed esclusivamente a finanziare la missione di servizio pubblico ad esse assegnata dalle autorità francesi, e che non fa alcuna distinzione fra la nazionalità dei partecipanti alle corse;

in ultimo, in modo indiretto, di tutti gli operatori di scommesse autorizzati, che siano francesi o stranieri. Tutti beneficerebbero in effetti delle esternalità positive di un'organizzazione delle corse di qualità elevata e di grandissimo richiamo.

6   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(56)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di otto parti interessate: cinque associazioni, due società madri di corse e una parte che ha desiderato restare anonima (vedi considerando (5)).

6.1   Osservazioni delle parti interessate a sostegno della misura notificata

(57)

Delle parti interessate, sei sono favorevoli alla misura notificata, fra cui le due società madri di corse, che sono importanti beneficiari del provvedimento. I principali argomenti delle parti interessate a sostegno della misura notificata sono esposti in appresso.

6.1.1   Importanza della misura per il futuro delle corse ippiche

(58)

Alcune parti interessate hanno spiegato che le corse dei cavalli in tutta Europa sono finanziate con gli introiti delle scommesse e che sono quindi totalmente dipendenti da tali entrate.

(59)

Esisterebbe così una correlazione fra l'occupazione diretta nel settore delle corse ippiche e gli introiti generati dalle scommesse ippiche, che sono versati a questo settore. Un calo degli introiti si ripercuoterebbe sull'industria dell'allevamento e non consentirebbe alle corse ippiche di garantire la loro missione di miglioramento della specie equina e la promozione dell'allevamento equino.

(60)

Inoltre, il settore delle corse dei cavalli costituirebbe un grosso atout per l'Europa, e i 250 ippodromi della Francia svolgerebbero un ruolo sociale molto importante, sia in virtù dell'attaccamento dei francesi alla tradizione delle corse ippiche, sia perché sono spesso ubicati nelle regioni sfavorite.

(61)

Sarebbe anche importante proteggere il sistema delle scommesse mutue, che fornirebbe le maggiori garanzie di trasparenza e di integrità e che avrebbe lo scopo di garantire un giusto rendimento allo sport.

6.1.2   Esistenza di un aiuto di Stato

(62)

Alcune parti interessate hanno affermato che la misura notificata non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per le ragioni esposte in appresso.

(63)

La misura non conferirebbe un vantaggio economico alle società di corse beneficiarie: il gettito dell'imposta interessata, corrispondente all'8 % delle puntate giocate sulle scommesse ippiche on-line, sarebbe ampiamente inferiore ai costi sostenuti dalle società madri di corse per l'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico (23).

(64)

Inoltre, la misura non inciderebbe sugli scambi né falserebbe o sarebbe tale da falsare la concorrenza: non vi è in effetti un mercato delle corse ippiche propriamente detto, che potrebbe essere oggetto di una tale distorsione della concorrenza, ma semplicemente un mercato delle scommesse ippiche.

(65)

Anche se la Commissione dovesse ritenere che esiste un mercato delle corse ippiche, le società di corse beneficiarie della misura non sarebbero in concorrenza con le società di corse degli altri Stati membri, poiché tutte coordinerebbero le loro attività a livello europeo e addirittura mondiale per evitare una tale concorrenza, organizzando ad esempio le corse a date diverse.

(66)

D'altro lato, se la Commissione estendesse la sua analisi al mercato delle scommesse ippiche, ne risulterebbe che anche in questo caso la misura non potrebbe creare distorsioni, poiché non opera alcuna discriminazione fra gli operatori delle scommesse.

(67)

Alcune parti interessate hanno infine argomentato che l'attività delle società di corse è per natura locale e non inciderebbe quindi sugli scambi fra Stati membri.

6.1.3   Definizione di SIEG

(68)

Alcune parti interessate hanno insistito sul grado di discrezionalità degli Stati membri nella definizione e organizzazione dei SIEG.

(69)

Hanno poi spiegato che la qualifica di SIEG delle attività delle società di corse sarebbe giustificata dalla dimensione storica, culturale ed economica della filiera equina francese. L'organizzazione delle corse risponderebbe a un interesse di natura pubblica e alla scelta di conservare un patrimonio culturale e genetico e uno specifico savoir-faire in una logica d'assetto territoriale. L'organizzazione delle corse avrebbe infine una dimensione sportiva.

(70)

Alcune parti interessate hanno altresì argomentato che le corse ippiche costituiscono un'attività strutturalmente deficitaria la cui esistenza si baserebbe su una partecipazione a fondo perduto dei proprietari, così come su una rete di 6 000 volontari. Le corse ippiche non potrebbero quindi essere offerte in modo soddisfacente dal mercato; pertanto la qualifica di SIEG delle attività delle società di corse sarebbe giustificata.

6.1.4   Compatibilità ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE

(71)

Alcune parti interessate hanno affermato che, se le misura fosse considerata come configurante un aiuto di Stato, sarebbe compatibile alla luce delle regole che disciplinano il finanziamento dei SIEG.

(72)

Tutte le risorse delle società madri di corse sarebbero in effetti destinate all'esecuzione di missioni di servizio pubblico strutturalmente deficitarie, e sarebbe per natura esclusa ogni sovracompensazione che potrebbe essere convogliata all'interno di attività concorrenziali. L'importo raccolto per mezzo dell'imposta sarebbe del resto relativamente marginale rispetto all'ammontare totale degli oneri sostenuti dalle società di corse per l'esecuzione del SIEG di cui sono incaricate.

6.1.5   Compatibilità ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

(73)

Alcune parti interessate hanno affermato che le missioni assegnate alle società di corse servono a sostenere e a sviluppare l'allevamento dei cavalli, che costituirebbe un settore d'attività economica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(74)

Senza un settore equino con una redditività a lungo termine, le corse ippiche non potrebbero avere luogo. Esisterebbe quindi un legame diretto fra l'imposta e l'organizzazione delle corse ippiche. Nella misura in cui tutti i costi delle società di corse contribuirebbero all'organizzazione delle corse e ne trarrebbero quindi beneficio tutti gli operatori di scommesse ippiche, sarebbe ugualmente possibile, secondo tali parti interessate, nell'ambito di un approccio basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, convalidare il finanziamento, per mezzo di un'imposta parafiscale, di attività di interesse comune per un settore. Nell'ambito di un tale approccio dovrebbero essere presi in considerazione tutti i costi delle società di corse, cosa che giustificherebbe il tasso dell'8 % proposto dalle autorità francesi per la misura notificata, così come le previste modalità di revisione di tale tasso.

6.1.6   Compatibilità dell'imposta con il principio di libera prestazione dei servizi

(75)

L'imposta, che sarebbe introdotta in modo non discriminatorio per tutti gli operatori di scommesse ippiche on-line, compreso il PMU, non potrebbe in alcun modo violare il principio di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 56 del TFUE o il principio di non discriminazione enunciato all'articolo 110 del TFUE.

6.2   Osservazioni della parti interessate contrarie alla misura notificata

(76)

Si oppongono alla misura due parti interessate: un'associazione e un'entità che ha desiderato restare anonima. Le principali argomentazioni di queste parti interessate contro la misura notificata sono esposte in appresso.

6.2.1   Esistenza di un aiuto di Stato

(77)

Le parti interessate contrarie alla misura hanno sottolineato che il capitolato, in allegato al decreto n. 2010-1314 del 2 novembre 2010 relativo agli obblighi di servizio pubblico delle società di corse e alle modalità d'intervento delle società madri, indica che le società di corse devono garantire, per le corse francesi, lo stesso livello di richiamo di quelle organizzate negli altri Stati membri. Questa disposizione confermerebbe l'impatto della misura sugli scambi fra Stati membri e la possibilità di una distorsione della concorrenza a questo livello.

(78)

Poiché il PMU è un GIE, esso non sarebbe che l'emanazione delle società di corse, che sarebbero al tempo stesso operatrici di scommesse e organizzatrici delle corse ippiche. La distinzione fra queste due attività sarebbe artificiale. Di conseguenza, con l'introduzione dell'imposta si obbligherebbero gli operatori di scommesse on-line a finanziare i loro concorrenti, il che costituirebbe un'evidente distorsione della concorrenza fra operatori di scommesse ippiche.

6.2.2   Manifesto errore di valutazione quanto al nuovo SIEG

(79)

Secondo queste parti interessate le autorità francesi, qualificando come SIEG le attività delle società di corse, hanno commesso un errore manifesto.

(80)

In particolare non vi sarebbe stata, a livello nazionale, alcuna discussione preliminare alla creazione di questo SIEG, né alcuna specifica giustificazione del Consiglio di Stato della necessità di una tale creazione.

(81)

Il Consiglio di Stato, al contrario, avrebbe formalmente concluso in passato, a più riprese, che l'organizzazione delle corse non è un SIEG (24) e, in modo più generale, da più di un secolo la Francia avrebbe optato per un'architettura del settore delle corse ippiche senza alcuna dimensione di servizio pubblico.

(82)

Secondo il parere delle parti interessate, l'apertura del mercato dei giochi on-line mira ad assecondare una politica commerciale espansionista del PMU piuttosto in contrasto con la nozione di interesse generale e di servizio pubblico, poiché ciò gli permette, in particolare, di diversificare le sue attività verso le scommesse sportive e il poker on-line.

6.2.3   Necessità della misura

(83)

Le parti interessate hanno espresso dubbi quanto al rischio – evocato dalle autorità francesi per giustificare la misura – di un calo degli introiti del PMU che potrebbe essere provocato dalla concorrenza degli altri operatori di scommesse ippiche oppure da una cannibalizzazione delle scommesse ippiche da parte delle scommesse sportive.

(84)

Esse ritengono difatti che questo rischio non sia significativo per i seguenti motivi:

nel 2010, il fatturato internet del PMU è aumentato del 39 % globalmente e del 10 % per le scommesse ippiche on-line. Grazie all'apertura alla concorrenza, il PMU ha potuto avviare attività di poker on-line e di scommesse sportive, ampliando così la propria base di clientela. I suoi profitti sono aumentati del 18 % nel 2010;

secondo l'autorità francese garante della concorrenza, il PMU domina il mercato delle scommesse ippiche on-line con una quota di mercato dell'85 %, e ha una posizione ampiamente dominante se si include il monopolio delle scommesse nei punti vendita. È altresì leader se si prendono in considerazione le scommesse sportive, con una quota di mercato fra il 40 % e il 55 %;

non vi è sostituibilità fra le scommesse sportive e le scommesse ippiche, poiché le conoscenze tecniche necessarie, le categorie d'età e di reddito dei giocatori, così come l'offerta di scommesse da parte degli operatori, sono molto diverse.

(85)

Inoltre, la misura non risulterebbe necessaria poiché il monopolio del PMU delle scommesse nei suoi punti vendita gli permetterebbe:

di offrire agli scommettitori un tasso di ridistribuzione della posta in gioco, attraverso le vincite dei giocatori, superiore a quello che possono offrire gli operatori di scommesse on-line;

di sfruttare la sua rete di 10 000 punti vendita e degli introiti generati da questa rete per finanziare e promuovere le sue attività on-line.

6.2.4   Livello dell'imposta parafiscale e calcolo delle spese da finanziare

(86)

Le parti interessate affermano che, dato che le autorità francesi non hanno presentato un chiaro bilancio delle spese da finanziare, l'imposta introdotta non è volta a coprire i costi della missione di servizio pubblico. Inoltre, l'imposta finanzierebbe attività di cui gli organizzatori delle scommesse ippiche on-line non beneficerebbero direttamente.

(87)

Anche se l'introduzione di una tale imposta potesse essere giustificata, il tasso dell'8 % proposto dalle autorità francesi sarebbe sproporzionato rispetto ai diritti sulle scommesse pagati dagli operatori di scommesse sportive alle federazioni sportive, che sono dell'ordine dell'1 % della posta in gioco.

6.2.5   Discriminazione basata sull'origine dei cavalli

(88)

Alcune parti interessate hanno sottolineato che, fra i premi e i sussidi distribuiti dal PMU, alcuni premi accordati agli allevatori sarebbero riservati per cavalli nati in Francia. Una tale situazione violerebbe il principio di non discriminazione di cui all'articolo 110 del TFUE.

6.2.6   Misure supplementari

(89)

Una delle parti interessate ha menzionato altre misure di cui beneficerebbe il PMU:

la misura transitoria del prelievo dell'imposta dell'8 % sulle giocate delle scommesse on-line, in combinazione con la riduzione del tasso dell'imposta su tutte le scommesse ippiche nei punti PMU e on-line, avvantaggerebbe il PMU ed equivarrebbe ad aggirare gli effetti della decisione di avvio presa dalla Commissione. In effetti, mentre gli operatori on-line, compreso il PMU per le sue attività on-line, versano l'imposta dell'8 %, il PMU ne è esente per le sue attività nei punti vendita. Inoltre, il PMU beneficia, più degli altri operatori, della riduzione dell'1,1 % del tasso dell'imposta in virtù del volume della sua attività d'organizzazione delle scommesse nei punti vendita;

il PMU e le società di corse sarebbero esenti dalle imposte sugli utili;

l'autorità francese garante della concorrenza avrebbe rilevato varie pratiche del PMU che potrebbero configurare un abuso di posizione dominante (25). Si tratterebbe, fra l'altro: dell'utilizzo, da parte del PMU, di uno stesso marchio (il marchio PMU) per le sue attività in monopolio e per le sue attività concorrenziali; dell'utilizzo di certi nomi generici (tiercé, trio…) per identificare certi tipi di scommesse, così come dell'introduzione della carta PMU che permette la raccolta dei dati dei clienti delle scommesse nei punti vendita. Questi dati potrebbero essere impiegati successivamente per attrarre clienti verso le scommesse on-line.

(90)

Va osservato che la presente decisione riguarda solo la compatibilità della misura notificata dalla Francia a favore delle società di corse ippiche. Essa non pregiudica in alcun modo una posizione futura della Commissione sulle contestazioni supplementari di cui al considerando (89).

7   COMMENTI DELLA FRANCIA SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(91)

Il 4 aprile 2011 la Francia ha presentato i propri commenti sulle osservazioni delle parti interessate. In tali commenti le autorità francesi rimandano essenzialmente alle loro osservazioni trasmesse il 18 gennaio 2011.

(92)

Le autorità francesi insistono comunque sui punti seguenti:

nel 2010 il PMU avrebbe perso il 15 % circa della sua quota di mercato on-line, cosa che dimostrerebbe la realtà del rischio di una perdita di introiti per la filiera ippica;

il parere dell'autorità garante della concorrenza non avrebbe nulla a che vedere con il caso in oggetto;

la politica della Francia in materia di giochi d'azzardo e di fortuna tenderebbe essenzialmente verso obiettivi di interesse sociale e pubblico, e non verso obiettivi economici o commerciali.

8   MODIFICA DELLA NOTIFICA DA PARTE DELLA FRANCIA

(93)

Il 29 aprile 2013 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una modifica della loro notifica iniziale, prevedendo che la misura introdotta con questa notifica modificata avrebbe potuto essere attuata a decorrere dal 1o gennaio 2014, con riserva di un'autorizzazione preliminare della Commissione.

(94)

Le autorità francesi si sono altresì impegnate a fornire alla Commissione una relazione sull'attuazione del nuovo dispositivo due anni dopo la sua entrata in vigore, prevista per il 1o gennaio 2014.

8.1   Descrizione della nuova misura

(95)

Le autorità francesi non presentano più la misura di finanziamento delle corse ippiche come una compensazione per obblighi di servizio pubblico affidati alle società di corse. Di conseguenza, la notifica modificata svuota di contenuto i dubbi espressi dalla Commissione sulla qualifica di SIEG attribuita alle attività delle società di corse e sulla possibilità di autorizzare la misura sulla base dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

(96)

Il nuovo dispositivo è presentato come un aiuto a un settore economico, nella fattispecie la filiera equina, basato sull'interesse comune del PMU e degli operatori concorrenti di scommesse ippiche on-line verso l'organizzazione delle corse ippiche su cui vengono fatte le scommesse.

(97)

Di conseguenza, il livello dell'imposta da prelevare su tutti gli operatori di scommesse ippiche on-line è calcolato prendendo in considerazione solo la compensazione dei costi legati all'organizzazione delle corse, di cui tutti gli operatori di scommesse ippiche on-line beneficiano (in appresso, "costi di interesse comune").

(98)

Rispetto alla misura prevista nella notifica iniziale il nuovo dispositivo diminuisce il livello dei costi che devono essere finanziati dal gettito dell'imposta parafiscale. In effetti, le autorità francesi hanno calcolato che il tasso dell'imposta sarebbe al massimo del 5,6 % (calcolato per l'anno 2012 sulla base dei dati finanziari del 2010), mentre secondo il dispositivo previsto nella notifica iniziale poteva essere pari all'8 % (vedi considerando (113)).

8.2   Corse "premium" e corse "non premium"

(99)

Per determinare i costi di interesse comune (vedi considerando (97)), le autorità francesi hanno introdotto una distinzione fra corse "premium" (che danno luogo a scommesse (26)) e corse "non premium" (su cui non vi sono scommesse).

(100)

Nella misura in cui le scommesse, in particolare le scommesse on-line, sono solo sulle corse premium, le autorità francesi ritengono logico assimilare i costi di interesse comune ai costi legati all'organizzazione delle corse premium.

(101)

Per ripartire certi costi fissi delle società madri di corse fra corse premium e corse non premium, le autorità francesi utilizzano la proporzione di cavalli che partecipano alle corse premium. La ripartizione per ciascuna società madre di corse figura in appresso, nella tabella 2:

Tabella 2

Numero di cavalli in partenza nelle corse premium e non premium

 

Cheval français (trotto)

France Galop (piano e ostacoli)

Totale cavalli in partenza

150 822

77 304

Numero cavalli in partenza nelle corse premium

58 112 (38,5 %)

48 027 (62 %)

Numero cavalli in partenza nelle corse non premium

92 170 (61,5 %)

29 277 (38 %)

8.3   Individuazione dei costi di interesse comune e calcolo del tasso dell'imposta

8.3.1   Individuazione dei costi di interesse comune

(102)

I costi di interesse comune individuati dalle autorità francesi in base ai dati finanziari del 2010 sono presentati in appresso, divisi per categoria.

8.3.2   Incentivi

(103)

Gli incentivi (493 milioni di euro nel 2010) consistono nella distribuzione, da parte delle società madri di corse, di premi e sussidi agli allevatori, ai proprietari e ai fantini dei cavalli che le società di corse fanno partecipare alle gare. Le autorità francesi propongono di integrare nei costi di interesse comune gli incentivi legati alle corse premium. Propongono d'altro lato di escludere i premi versati ai proprietari per corse in piano riservate ai cavalli nati o allevati in Francia: rispondono così alle riserve espresse dalla Commissione sulla conformità dell'imposta ai principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi nel caso in cui i premi riservati ai cavalli nati o allevati in Francia fossero finanziati con l'imposta parafiscale (vedi considerando (151)-(156)). Le autorità francesi, quindi, propongono in conclusione un importo di 321 milioni di euro come costi di interesse comune per questa categoria (cioè il 65 % circa del totale degli incentivi accordati dalle società madri di corse).

8.3.3   Spese organizzative sostenute dalle società madri di corse

(104)

Le spese organizzative sostenute dalle società madri di corse ([…] (*1) EUR nel 2010) corrispondono ai costi di funzionamento della loro sede, alle spese per il personale e per il marketing, ai costi di funzionamento e alle spese di personale per i loro ippodromi, così come ai costi di ammortamento legati alla manutenzione e alla costruzione di ippodromi.

(105)

Le autorità francesi integrano questi costi nel calcolo dei costi di interesse comune solo se possono imputarli all'organizzazione delle corse premium. Alcun costi di cui, per natura, beneficiano solo le società di corse (costi del marketing) sono totalmente esclusi; altri, come le spese per la sede, sono oggetto di una ripartizione basata sulla proporzione di cavalli in partenza nelle corse premium. Le autorità francesi, in conclusione, propongono un importo di […] EUR (cioè il […] % circa del totale delle spese organizzative delle società di corse) come costi di interesse comune per questa categoria.

8.3.4   Spese organizzative sostenute dalle società di corse della provincia

(106)

Nel 2010 il totale delle spese sostenute dalle 230 società di corse della provincia per l'organizzazione delle corse è stato pari a […] euro. Le autorità francesi includono nei costi di interesse comune solo […] euro (cioè il […] circa del totale delle spese organizzative sostenute da tali società di provincia), corrispondenti alle spese legate alle corse premium organizzate da 49 di esse.

8.3.5   Costi di registrazione e di diffusione delle immagini delle corse

(107)

Le società madri di corse finanziano la registrazione e la diffusione delle immagini delle corse premium in diretta messe a disposizione degli operatori di giochi on-line. Queste immagini permettono in particolare di controllare i risultati delle corse alla linea di arrivo. Le autorità francesi ritengono che di queste immagini, riguardanti solo le corse premium, beneficino tutti gli operatori di giochi on-line, poiché, se mancassero, si constaterebbe una forte diminuzione delle puntate. Esse includono quindi il costo totale della registrazione e della diffusione delle immagini delle corse premium nel calcolo dei costi di interesse comune, per un importo di […] euro nel 2010.

(108)

Non sono invece calcolati fra i costi di interesse comune altri costi di promozione della filiera ippica, specialmente attraverso i canali televisivi (27). Va osservato che i costi legati alla registrazione e alla diffusione delle immagini delle corse non erano inclusi nei costi di servizio pubblico inizialmente notificati.

8.3.6   Lotta anti-doping

(109)

La lotta anti-doping, che tocca le corse premium, è un aspetto fondamentale per l'organizzazione di corse di qualità e per garantire l'integrità delle operazioni delle scommesse ippiche. Le autorità francesi includono quindi il totale di questi costi, cioè […] euro nel 2010, nei costi di interesse comune.

8.3.7   Formazione e azione sociale

(110)

Nel 2010 il totale delle spese di formazione di personale altamente qualificato destinato a lavorare nel mondo delle corse ippiche (driver, fantini, stallieri, ecc...) è stato pari a […] euro. Le autorità francesi includono […] euro nei costi di interesse comune, equivalenti alla proporzione delle corse premium.

8.3.8   Entrate delle società di corse

(111)

Le entrate proprie delle società di corse (ad esempio, diritti di ingresso pagati dagli spettatori) collegate all'organizzazione delle corse ([…] euro) sono dedotte dai costi di interesse comune.

8.3.9   Calcolo del tasso massimo dell'imposta

(112)

La nuova misura prevede che il tasso massimo dell'imposta per un anno N sia calcolato dividendo i costi di interesse comune dell'anno N-2 per il totale delle puntate delle scommesse ippiche on-line e nei punti PMU dell'anno N-2.

Formula

(113)

Applicato all'anno 2012 in base ai dati finanziari 2010 (vedi tabella 3 in appresso), questo calcolo porta a un tasso massimo del 5,6 %, poiché prende in considerazione un totale dei costi di interesse comune di 519 milioni di euro. La misura prevista nella notifica iniziale porterebbe invece a un tasso dell'8 % calcolato sulla base di costi totali per 747 milioni di euro.

Tabella 3

Calcolo del tasso dell'imposta per l'anno 2012

 

Costi di interesse comune

(2010)

(in […] euro)

Costi di servizio pubblico notificati

(2010)

(in […] euro)

Incentivi

[…]

[…]

Spese organizzative delle società madri

[…]

[…]

Spese organizzative delle società di provincia

[…]

[…]

Registrazione e diffusione delle immagini delle corse

[…]

[…] (*2)

Lotta anti-doping

[…]

[…]

Formazione e azione sociale

[…]

[…]

(a)

Totale dei costi

[…]

[…]

(b)

Entrate proprie delle società di corse

[…]

Formula

Costi netti da finanziare

519

747

(d)

Totale delle puntate delle scommesse ippiche nei punti PMU e on-line

9 286

Formula

Livello corrispondente dell'imposta

5,6  %

8  %

9   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(114)

Come precisato al considerando (90), la presente decisione si limita ad esaminare la compatibilità col mercato interno della misura notificata dalla Francia a favore delle società di corsa, e non pregiudica in alcun modo la posizione futura della Commissione sulle eventuali misure supplementari a favore del PMU o delle società di corse denunciate da alcune parti interessate e menzionate al considerando (89).

9.1   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(115)

Nella decisione di avvio la Commissione ha concluso che la misura notificata costituiva un aiuto di Stato (29) ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Le autorità francesi non hanno mai contestato tale conclusione, né la qualifica di aiuto di Stato a seguito della modifica della notifica del 29 aprile 2013.

(116)

Si presentano comunque in appresso gli elementi che giustificano la qualifica di aiuto di Stato, prendendo anche in considerazione i commenti di alcune parti interessate.

9.1.1   Risorse statali

(117)

Conformemente alla prassi della Commissione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la nozione di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono usare per sostenere degli operatori economici, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio di dette autorità pubbliche. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali (30). Analogamente, la natura inizialmente privata delle risorse non impedisce che esse siano considerate risorse statali ai sensi di tale disposizione (31).

(118)

Secondo la giurisprudenza il solo fatto, per un regime di sovvenzioni che favorisce taluni operatori economici di un determinato settore, di essere finanziato, in tutto o in parte, da contributi imposti dall'autorità pubblica e prelevati sugli operatori economici interessati, non è sufficiente a togliere a tale regime il suo carattere di aiuto di Stato (32).

(119)

Nella fattispecie, l'imposta sulle scommesse ippiche on-line è stabilita in modo vincolante dalla regolamentazione nazionale (la legge del 12 maggio 2010) ed è destinata dalla stessa regolamentazione alle società di corse, che sono i beneficiari della misura. È quindi finanziata mediante risorse statali.

9.1.2   Vantaggio

(120)

La misura notificata, che destina il gettito dell'imposta parafiscale prelevata sulle scommesse ippiche on-line al finanziamento di attività attualmente sostenute dalle società di corse con le proprie entrate, conferisce a priori un vantaggio economico alle società di corse. In effetti, le attività correnti delle società di corse, come l'organizzazione delle corse ippiche, vengono, così, parzialmente finanziate per mezzo di risorse statali.

(121)

Inoltre le società di corse sono, di fatto, anche operatori di scommesse on-line in virtù della loro qualità di associate del PMU. In virtù del suo status di GIE, il PMU è una struttura trasparente. Di conseguenza, le entrate del PMU generate dalla sua attività di scommesse ippiche sono trasferite alle società di corse, che finanziano al tempo stesso lo sviluppo del PMU e l'organizzazione delle corse con le entrate derivanti dalle scommesse ippiche. Solo queste società di corse sono del resto in grado di effettuare investimenti importanti per lo sviluppo delle attività proprie del PMU quando ciò risulta necessario.

(122)

Così, la misura volta a garantire alle società di corse un certo livello di entrate, in caso di un eventuale calo dell'attività del PMU dovuto all'apertura alla concorrenza del mercato delle scommesse ippiche on-line, ha la conseguenza indiretta di permettere loro di proteggere e di rafforzare la posizione del PMU su questo stesso mercato.

9.1.3   Selettività

(123)

La misura è chiaramente selettiva, poiché il gettito dell'imposta parafiscale prelevata sugli operatori di scommesse ippiche on-line è versato essenzialmente alle società di corse che sono membri del PMU.

9.1.4   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

(124)

L'incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza devono essere valutate per quanto riguarda l'attività di organizzazione delle corse ma anche quella delle scommesse.

(125)

Nella comunicazione 97/C 163/03 su presunti aiuti accordati alle società di corse e al PMU (33), la Commissione ha ritenuto che esista un mercato comunitario delle scommesse sulle corse di cavalli, che l'accettazione di scommesse sulle corse di cavalli sia oggetto di scambi intracomunitari e che le imprese che le accettano sono in concorrenza fra di loro.

(126)

L'imposta che andrà a favore unicamente delle società di corse autorizzate dal ministero francese dell'Agricoltura è, per sua natura, tale da falsare la concorrenza sul mercato degli operatori delle scommesse ippiche e dell'organizzazione delle corse su cui operano in modo integrato le società di corse.

(127)

Inoltre, è utile osservare che il decreto n. 2010-1314 del 2 novembre 2010, relativo agli obblighi di servizio pubblico delle società di corse ippiche e alle modalità d'intervento delle società madri delle società di corse, prevede che le società di corse "mantengano il carattere di richiamo delle gare francesi rispetto alle gare di livello comparabile organizzate all'estero, per incoraggiare la partecipazione dei migliori soggetti ".

(128)

Permettendo di mantenere un livello elevato di premi (34) - con la conseguenza di fidelizzare i cavalli migliori (ed evitare ad esempio che siano venduti all'estero), attrarre gli scommettitori e massimizzare le entrate generate dalle scommesse per le società di corse francesi rispetto alle scommesse sulle corse organizzate da altre società di corse europee -, la misura notificata dalle autorità francesi è suscettibile di falsare la concorrenza fra le società di corse dei diversi Stati membri.

(129)

Si può altresì osservare che operatori di scommesse di altri Stati membri esercitano le loro attività sulle corse francesi (35). Una misura a favore delle società di corse è quindi di natura tale da incidere sugli scambi fra Stati membri.

9.2   Compatibilità della misura col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

(130)

La Commissione ritiene che la misura notificata possa essere considerata compatibile col mercato interno ai sensi della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, che autorizza "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

(131)

In effetti, sulla base di tale articolo, la Commissione ha dichiarato compatibili vari casi di aiuti volti a finanziare, per mezzo di un imposta prelevata sulle imprese di un determinato settore, attività collettive svolte a favore di tale settore nel suo insieme, posto che tali misure avessero come scopo la diffusione del progresso tecnico, il miglioramento della qualità, della competitività e della produttività delle imprese e il loro adeguamento alle esigenze del mercato (36).

(132)

Il nuovo dispositivo notificato dalle autorità francesi soddisfa le condizioni di tale impostazione: la misura costituisce un aiuto al settore equino che va a favore di tuti gli operatori di scommesse ippiche on-line soggetti all'imposta. Il punto fondamentale da verificare per determinare l'eventuale compatibilità dell'aiuto è quindi se i costi finanziati con l'imposta siano di interesse comune. Inoltre, in virtù dello stretto legame fra l'imposta parafiscale e l'aiuto alla società di corse (37), la decisione di avvio ricordava che compatibilità dell'aiuto non può essere valutata senza verificare la compatibilità dell'imposta con il principio della libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 del TFUE e con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 110 del TFUE (38).

(133)

Conformemente all'impostazione evocata al considerando (131), la Commissione ritiene che la misura notificata non rientri negli orientamenti attualmente in vigore per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ma possa essere autorizzata direttamente sulla base di tale disposizione del trattato. Per stabilire se una misura d'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione soppesa gli effetti positivi della misura (realizzazione di un obiettivo di comune interesse) e le sue ripercussioni potenzialmente negative (distorsione degli scambi e della concorrenza) (39). L'esame della misura avviene in tre fasi, in base alle seguenti domande:

1.

la misura d'aiuto persegue un obiettivo di interesse comune chiaramente definito?

2.

in caso affermativo, è uno strumento appropriato per la realizzazione dell'obiettivo di interesse comune? A tale riguardo vanno esaminate le domande seguenti:

a)

l'aiuto costituisce uno strumento adeguato o esistono altri strumenti più appropriati?

b)

l'aiuto ha un effetto di incentivo?

c)

l'aiuto è proporzionato agli obiettivi perseguiti?

3.

la distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate a tal punto che l'effetto complessivo della misura è positivo?

9.2.1   Obiettivo di interesse comune

(134)

Ripartendo equamente l'onere del finanziamento delle corse di cavalli oggetto delle scommesse fra i vari operatori di scommesse ippiche on-line, la misura permette una concorrenza equa fra questi operatori sul nuovo mercato liberalizzato delle scommesse ippiche on-line. Pertanto, la misura contribuisce anche all'obiettivo di liberalizzazione del settore dei giochi on-line conformemente al principio della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sancito dall'articolo 56 del TFUE.

(135)

La liberalizzazione del gioco on-line in Francia è conforme all'obiettivo del Libro verde della Commissione europea del 24 marzo 2011 sul gioco on-line nel mercato interno, ossia contribuire all'introduzione di un quadro giuridico in materia di gioco on-line negli Stati membri e garantire così una maggiore certezza del diritto a tutte le parti interessate (40).

(136)

La liberalizzazione dei giochi on-line in Francia è anche conforme all'obiettivo, sottolineato nella comunicazione della Commissione europea del 23 ottobre 2012 sul gioco d'azzardo on-line, di contribuire all'introduzione di un quadro giuridico in materia di gioco on-line negli Stati membri e apportare così una maggiore certezza del diritto a tutte le parti interessate (41).

(137)

Inoltre, la misura notificata favorisce lo sviluppo razionale della produzione di equini e l'allevamento equino, cose che costituiscono, anch'esse, un obiettivo di interesse comune. Nei considerando della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (42), il Consiglio riconosce l'interesse "di favorire uno sviluppo razionale della produzione di equini" e ricorda "che l'allevamento dei cavalli, e in particolare dei cavalli da corsa, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola".

(138)

La Commissione conclude quindi che la misura d'aiuto notificata dalle autorità francesi persegue obiettivi di interesse comune chiaramente definiti.

9.2.2   Adeguatezza della misura

(139)

Una misura d'aiuto è considerata necessaria ed equilibrata quando costituisce uno strumento adeguato che permette di realizzare l'obiettivo di interesse comune stabilito, quando ha un effetto di incentivo sui beneficiari e non falsa la concorrenza.

9.2.3   L'aiuto è uno strumento adeguato

(140)

Il governo francese ha deciso di liberalizzare il mercato delle scommesse ippiche on-line. Prima di questa liberalizzazione le corse dei cavalli erano quasi esclusivamente finanziate con le entrate derivanti dall'organizzazione delle scommesse ippiche da parte delle società di corse attraverso il PMU. La misura d'aiuto serve a ripartire l'onere del finanziamento delle corse dei cavalli fra tutti gli operatori abilitati a offrire scommesse ippiche on-line sul mercato francese: è quindi assolutamente indicata per garantire una concorrenza equa fra operatori di scommesse ippiche impedendo ai concorrenti del PMU di ottenere quote di mercato delle scommesse on-line senza contribuire ai costi d'organizzazione delle corse ippiche. La misura garantisce così la continuità delle corse ippiche e dei loro effetti postivi sull'allevamento dei cavalli e su tutta la filiera equina.

(141)

Nel Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno del 24 marzo 2011 la Commissione osserva che: "Una specificità dell'ippica rispetto ad altri sport è il fatto di attirare principalmente i giocatori d'azzardo. In tal modo, in misura maggiore che per altri avvenimenti sportivi, la sua redditività dipenderà dal reinvestimento nell'attività di una percentuale sufficiente di proventi del gioco d'azzardo" (43).

(142)

Alla luce degli elementi che precedono, la misura notificata dalle autorità francesi risulta adeguata per realizzare l'obiettivo di garantire la continuità delle corse ippiche e una concorrenza equa sul nuovo mercato liberalizzato delle scommesse ippiche on-line.

9.2.4   Effetto di incentivo dell'aiuto

(143)

In mancanza della misura, lo sviluppo della concorrenza nel settore delle scommesse ippiche avrebbe come conseguenza a lungo termine una diminuzione delle risorse delle società di corse, cosa che condurrebbe a una contrazione del settore, se non addirittura alla sua scomparsa.

(144)

Tenuto conto del fatto che le attività delle società di corse sono finanziate con i proventi delle scommesse ippiche, la misura d'aiuto ha un effetto diretto sul comportamento delle società di corse spingendole a mantenere e a sviluppare le loro attività di organizzazione delle corse dei cavalli.

9.2.5   Proporzionalità dell'aiuto

(145)

La misura d'aiuto serve a garantire il finanziamento equilibrato, fra gli operatori delle scommesse ippiche, dei costi direttamente legati all'organizzazione delle corse premium. Il meccanismo di calcolo del tasso dell'imposta garantisce che l'importo totale prelevato sulle scommesse ippiche on-line, e quindi l'importo dell'aiuto accordato alle società di corse, non possa superare l'importo totale dei costi di interesse comune.

(146)

Tutti gli altri costi delle società di corse restano così a carico delle stesse – che si tratti del finanziamento delle corse non premium o di costi di cui beneficia il PMU ma non gli altri operatori di scommesse ippiche.

(147)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura d'aiuto risponda al criterio della proporzionalità.

9.2.6   Effetti sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri

(148)

Se non fosse proporzionato, l'aiuto a favore delle società di corse potrebbe ostacolare la concorrenza fra gli operatori di corse ippiche europei. Poiché la misura è proporzionata (si vedano i considerando (145)-(147)), il rischio che avvantaggi in modo squilibrato le società di corse francesi è eliminato.

(149)

Inoltre, alcuni effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri potrebbero verificarsi se risultasse che la sua modalità di finanziamento, nella fattispecie l'imposta prelevata sulle scommesse ippiche on-line, fosse contraria ai principi di libera prestazione dei servizi (articolo 56 del TFUE) e di non discriminazione (articolo 110 del TFUE). In base all'analisi che segue, la Commissione conclude che non vi siano tali effetti negativi. La misura, presa nel suo insieme, è difatti pro-concorrenziale, nel senso che garantisce una concorrenza equa fra gli operatori di scommesse ippiche on-line.

9.2.7   Compatibilità dell'imposta con i principi di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione

(150)

La Commissione ha individuato tre possibili livelli di discriminazione e di ostacolo al principio di libera prestazione dei servizi nella misura inizialmente notificata. Tali livelli vengono descritti in appresso. Le autorità francesi hanno fornito risposte a ciascun rischio individuato dalla Commissione modificando la misura prevista nella notifica iniziale o integrandola con impegni sufficienti.

9.2.8   Discriminazione riguardante l'attribuzione di certi premi

(151)

La Commissione ha ritenuto problematico il fatto che premi destinati ad allevatori e a proprietari fossero finanziati con l'imposta se riservati a cavalli nati e allevati in Francia (era il caso delle corse al galoppo). In questo modo, operatori europei non stabiliti in Francia sarebbero stati tassati per permettere il finanziamento di premi che sarebbero andati a favore solo di allevatori e proprietari di cavalli nati e allevati in Francia.

(152)

Per eliminare la difficoltà esposta al considerando precedente, le autorità francesi hanno escluso dal calcolo dei costi comuni da finanziare con l'imposta tutti i premi riservati ai cavalli nati e allevati in Francia (si veda il considerando (103)).

9.2.9   Discriminazione fra operatori di scommesse ippiche riguardante i benefici derivanti dall'imposta

(153)

L'imposta, che di fatto opera un trasferimento fra i concorrenti del PMU e le società di corse attive anche nel settore delle scommesse on-line, sarebbe discriminatoria se finanziasse costi di cui beneficiano più le società di corse e il PMU che non gli altri operatori di scommesse.

(154)

La Commissione ritiene che il rischio di discriminazione fra operatori di scommesse ippiche al livello dei benefici ottenuti dall'imposta sia neutralizzato se i costi finanziati sono di interesse comune a tutti gli operatori di scommesse ippiche.

(155)

Tuttavia, la Commissione ritiene anche che, nella misura in cui questi costi di interesse comune cambiano, è necessario che tali cambiamenti, che dipendono essenzialmente da scelte operate dalle società di corse, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi, siano oggetto di controllo. Si tratta di evitare che le società di corse siano tentate di aumentare sconsideratamente gli incentivi se il loro costo è sostenuto in parte dai concorrenti del PMU, che sarebbero allora soggetti a un'imposta di tasso più elevato.

(156)

Per eliminare questo rischio e garantire che i cambiamenti nei costi di interesse comune rimangano a un livello ragionevole, le autorità francesi si sono impegnate a mantenere le seguenti misure di controllo:

rigoroso controllo finanziario esercitato dallo Stato, in particolare dal ministero dell'Agricoltura e dal ministero dell'Economia e delle Finanze, sulle finanze di tutte le società di corse ai sensi del Titolo V ("Controllo finanziario") del decreto n. 97-456 del 5 maggio 1997 relativo alle società di corse ippiche e alle scommesse mutue;

controllo regolamentare esercitato dalla Corte dei conti su tutti i beneficiari delle imposte parafiscali.

(157)

La Commissione ritiene che tali modalità di controllo permetteranno alle autorità francesi di garantire che i cambiamenti nei costi di interesse comune rimangano a un livello ragionevole e che non portino ad aumentare i benefici derivanti alle società di corse dal prelievo dell'imposta. I cambiamenti nei costi di interesse comune saranno altresì verificati dalla Commissione sulla base della relazione di attuazione che sarà presentata dalle autorità francesi (si veda il considerando (94)).

9.2.10   Discriminazione fra operatori di scommesse ippiche riguardante l'obbligo di pagamento dell'imposta

(158)

Occorre ricordare che il PMU detiene il monopolio di gestione delle scommesse ippiche nei punti vendita e che, a tal titolo, trae vantaggio anche dalle corse premium, senza per questo essere assoggettato all'obbligo di versare l'imposta parafiscale. La Commissione ritiene importante garantire che i proventi derivanti dal monopolio del PMU sulle scommesse ippiche nei punti vendita contribuiscano al finanziamento delle corse premium in misura identica alle entrate degli operatori di scommesse ippiche on-line, comprese quelle dello stesso PMU.

(159)

Le autorità francesi ritengono garantita la neutralità fra scommesse nei punti PMU e scommesse on-line per i seguenti motivi:

i proventi del monopolio del PMU trasferiti alla filiera equina si situano a un livello strutturale nettamente superiore a quello dell'imposizione fiscale prevista per le scommesse ippiche on-line. In effetti, il tasso di trasferimento alla filiera registrato nel 2011 e 2012, sotto il regime della legge del 2010, è pari al 10 % circa della posta in gioco (rapporto sul risultato netto del PMU proveniente dalla posta in gioco delle scommesse ippiche nei punti PMU). Questo tasso del 10 % è nettamente superiore al tasso dell'imposta prelevata sulle scommesse ippiche on-line, che è del 5,6 %;

il fatto che il contributo del PMU non diminuisca è anche nell'interesse delle società di corse che fanno parte del consiglio d'amministrazione del PMU, in particolare delle società madri di corse - che rappresentano il 40 % dei voti. Il contributo del PMU definisce difatti il loro livello di risorse per l'anno, e ogni diminuzione del contributo del PMU, inoltre, si ripercuoterebbe non solo sull'organizzazione delle corse premium ma anche sull'organizzazione delle corse non premium, che sono finanziate esclusivamente sulla base delle entrate trasferite dal PMU alla filiera equina.

(160)

Le autorità francesi si sono tuttavia impegnate a chiedere al PMU, attraverso i rappresentanti dello Stato che sono membri del suo consiglio d'amministrazione e che rappresentano il 40 % dei voti, di versare ogni anno alla filiera equina una parte delle giocate delle scommesse ippiche nei punti vendita del PMU che sia superiore o pari al livello dell'imposta parafiscale sulle scommesse ippiche on-line.

(161)

Nel caso in cui il PMU presentasse un bilancio che preveda un trasferimento alla filiera inferiore al livello dell'imposta parafiscale sulle scommesse on-line, e se le società di corse approvassero un tale bilancio mettendo così in minoranza i rappresentanti dello Stato in seno al consiglio d'amministrazione del PMU, le autorità francesi si impegnano a far sì che i ministri competenti esercitino il diritto di respingere il bilancio ai sensi dell'articolo 33 del decreto n. 97-456 del 5 maggio 1997 relativo alle società di corse ippiche e alle scommesse mutue, che recita: "Il bilancio delle società di corse e degli organismi comuni menzionati all'articolo 12, paragrafo 1 [fra cui il PMU], e le modifiche apportate in corso d'esercizio diventano esecutivi solo previa approvazione da parte delle autorità definite all'articolo 34 in appresso. Questa approvazione si considera come concessa in caso di silenzio di dette autorità durante il termine di un mese a decorrere dal ricevimento dei documenti. Se prima dell'inizio dell'esercizio non interviene alcuna decisione, non può essere effettuata alcuna spesa d'investimento, e le spese di funzionamento inserite nel bilancio precedente possono essere ricondotte, previa riduzione del 5 %, fino all'approvazione del progetto di bilancio."

(162)

La Commissione ritiene che la neutralità dell'imposta fra scommesse nei punti PMU e scommesse on-line possa essere considerata come garantita dagli impegni di cui sopra delle autorità francesi, tenendo conto anche delle relazioni particolari fra il PMU, le società di corse e lo Stato. Anche questo punto sarà verificato dalla Commissione sulla base della relazione di attuazione che sarà presentata dalle autorità francesi (si veda il considerando (94)).

(163)

Dall'analisi di cui sopra la Commissione conclude che l'imposta che finanzia la misura d'aiuto alle società di corse è compatibile con i principi di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione. La modalità di finanziamento della misura non è quindi di natura tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Di conseguenza, la Commissione ritiene la misura compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

10   CONCLUSIONE

(164)

La Commissione ritiene che la misura d'aiuto notificata configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(165)

La Commissione ritiene tuttavia che l'aiuto soddisfi le condizioni per essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(166)

La Commissione ritiene in particolare che le modifiche apportate dalla Francia alla modalità di finanziamento dell'aiuto permettano di garantire la conformità dell'imposta al principio di libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 del TFUE e al principio di non discriminazione di cui all'articolo 110 del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Francia intende dare esecuzione a favore delle società di corse è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

L'esecuzione dell'aiuto è pertanto autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2013

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non sono cambiati nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di “Comunità” con "Unione", di "mercato comune" con "mercato interno" e di "Tribunale di primo grado" con "Tribunale". Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

(2)   GU C 10 del 14 gennaio 2011, pag. 4.

(3)  Si veda la nota n. 2.

(4)  Si veda in particolare IP/10/1597.

(5)  Si veda in particolare IP/06/1362.

(6)  Si veda in particolare IP/07/909.

(7)  Un gruppo di interesse economico è una struttura trasparente che non ha capitale sociale e che è fondata dai suoi membri per mettere in comune alcune delle loro attività.

(8)  Per ciascuna delle specialità intorno alle quali sono organizzate le corse (trotto, piano e ostacoli), una società di corse è autorizzata dal ministero dell'Agricoltura come società madre di corse ippiche: si tratta di Cheval Français per le corse al trotto e di France Galop per le corse in piano e a ostacoli. Queste società madri svolgono un ruolo centrale nell'organizzazione delle corse della loro specialità su cui vengono fatte le scommesse.

(9)  5,8 % nel 2008 e 7,2 % nel 2009.

(10)  736,4 milioni di euro nel 2008 e 731,4 milioni di euro nel 2009.

(11)  Le società madri di corse garantirebbero la ripartizione del gettito dell'imposta fra i vari beneficiari: le società di corse (comprese le stesse società madri), la Fédération nationale des courses françaises, il Laboratoire des courses hippiques, il Groupement technique des hippodromes parisiens, l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses e le federazioni regionali.

(12)  Il riferimento sarebbe l'anno N-2 per motivi di disponibilità dei dati finanziari necessari al calcolo del tasso dell'imposta.

(13)  Articolo 302 bis ZG del codice tributario generale.

(14)  Decreto n. 2010-1314, del 2 novembre 2010, relativo agli obblighi di servizio pubblico delle società di corse ippiche e alle modalità d'intervento delle società madri.

(15)  Corrispondenti a costi totali per 775 milioni di euro e ad entrate per 28 milioni di euro.

(16)  Le autorità francesi avevano notificato la misura sulla base della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005).

(17)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006).

(18)  Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006).

(19)  Si veda la sentenza del 21 settembre 1999 nella causa C-67/96, Albany, Raccolta pag. I-5751.

(20)  Direttiva 90-428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi.

(21)  Si veda la sentenza del 27 gennaio 1998 nella causa T-67/94, Ladbroke /Commissione, Raccolta pag. II- 1, punto 143.

(22)  Consiglio di Stato n. 383.270 – Sessione di giovedì 26 novembre 2009.

(23)  Quali definiti dalla legge del 1891 e dal decreto n. 2010-1314 del 2 novembre 2010.

(24)  Il Consiglio di Stato, ad esempio, nella controversia n. 141204, 9 febbraio 1979, ha così statuito: "Dalle disposizioni della legge del 2 giugno 1891, così come dalla regolamentazione applicabile alle scommesse mutue, deriva che le società di corse, poiché incaricate di organizzare le corse e le scommesse mutue, non sono investite di una missione di servizio pubblico e hanno il carattere di persona giuridica di diritto privato soggetta al controllo della pubblica autorità."

(25)  Parere del 20 gennaio 2011 dell'autorità garante della concorrenza sul settore dei giochi d'azzardo e di fortuna on-line.

(26)  Sulle corse premium vengono fatte scommesse on-line ma anche scommesse nei punti della rete vendite del PMU.

(*1)  Segreto d'affari

(27)  In particolare i costi relativi alla trasmissione intitolata "La minute hippique" su France 3.

(28)  Il riferimento sarebbe l'anno N-2 per motivi di disponibilità dei dati finanziari necessari al calcolo del tasso dell'imposta.

(*2)  I costi di registrazione e di diffusione delle immagini delle corse non erano inclusi nel calcolo dei costi di servizio pubblico inizialmente notificati.

(29)  Si veda il considerando 79 della decisione di avvio.

(30)  Sentenze della Corte del 16 maggio 2000 nella causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Raccolta pag. I-3271, punto 50, e del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99 Francia/Commissione, Raccolta pag. I-4397, punto 37.

(31)  Sentenze del Tribunale del 12 dicembre 1996 nella causa T-358/94, Air France/Commissione, Raccolta pag. II-2109, punti da 63 a 65, e del 27 settembre 2012 nella causa T-243/09, Fedecom/Commissione, non pubblicata in Raccolta, punto 48.

(32)  Sentenze della Corte del 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinike & Weinlig, Raccolta pag. 595, punto 22 e dell'11 novembre 1987 nella causa 259/85, Francia/Commissione, Raccolta pag. 4393, punto 23, e sentenza del Tribunale Fedecom/Commissione, sopra citata, punto 49. Si veda anche, in tal senso, la sentenza della Corte del 2 luglio 1974 nella causa 173/73, Italia/Commissione, Raccolta pag. 709, punti 27 e 35.

(33)  Pagina 4 della comunicazione con riferimento 97/C 163/03 relativa al caso C-4/97 (ex NN35/93): comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 2 del trattato, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, concernente aiuti presunti che la Francia avrebbe accordato alle società di corse ippiche, al PMU e al PMH.

(34)  Le autorità francesi hanno indicato che il livello dei premi e dei sussidi distribuiti in Francia era superiore alla media europea.

(35)  L'amministratore delegato del PMU, Philippe Germond, indica in particolare in un articolo del giornale Les Echos che "la diffusione delle corse francesi da parte di operatori di scommesse stranieri ha registrato una buona crescita del +20 % nel 2010." In questo stesso articolo Germond menziona anche grossi contratti conclusi fra il PMU e un operatore greco, così come l'accordo concluso in Belgio con Ladbrokes sulla distribuzione delle sue scommesse mutue.

(36)  Alcuni esempi tratti dalla prassi della Commissione: aiuto n. 472/2000: imposta parafiscale prelevata per finanziare azioni collettive svolte dal Comité Interprofessionnel de Développement des Industries du Cuir, de la Maroquinerie et de la Chaussure a beneficio del settore; aiuto n. 163/2002: imposta parafiscale prelevata per finanziare le attività collettive del Bureau National Interprofessionnel du Cognac a beneficio del settore; aiuto n. 496/2000: imposta parafiscale sui prodotti di orologeria, bigiotteria, gioielleria e oreficeria prelevata per finanziare le attività collettive del Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie e del Centre technique de l'industrie horlogère a favore del settore.

(37)  Il volume d'aiuto accordato risulta direttamente dal gettito dell'imposta.

(38)  Si veda il considerando 57 della decisione d'avvio.

(39)  Si veda il Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, COM(2005) 107 definitivo, punti 19 e 20.

(40)  Commissione europea, Libro verde sul gioco on-line nel mercato interno, COM(2011) 128 definitivo, pag. 7.

(41)  Commissione europea, Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line, COM(2012) 596, pag. 4.

(42)   GU L 224 del 18.8.1990, pagg. 60–61.

(43)  Libro verde della Commissione del 24 marzo 2011 sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno [COM(2011) 128 definitivo], vedi pag. 35.


Rettifiche

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/35


Rettifica della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294 del 6 novembre 2013 )

A pagina 27, articolo 5:

anziché:

«Entro il 27 novembre 2015, […]»,

leggi:

«Entro il 27 novembre 2018, […]».