ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.009.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57o anno
14 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel MarNero

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014 della Commissione, del 13 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di taluni animali acquatici ( 1 )

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2014 della Commissione, del 13 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

 

2014/9/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [notificata con il numero C(2013) 9186]  ( 1 )

9

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (GU L 353 del 28.12.2013)

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


REGOLAMENTO (UE) N. 24/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 gennaio 2014

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel MarNero

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. È opportuno che nell’assegnare nuove possibilità di pesca si tenga conto degli interessi di ciascuno Stato membro in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

I TAC devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a)   «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)   «Mar Nero»: sottozona geografica 29 come stabilito nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

c)   «peschereccio UE»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)   «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere prelevato annualmente da ogni stock;

e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e allocazione

Il TAC per i pescherecci UE, l’allocazione di tali TAC tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Il pesce proveniente da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento è conservato a bordo o sbarcato soltanto se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i contingenti TAC per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona

:

Acque UE del Mar Nero

TUR/F37.4.2.C.

Bulgaria

43,2

 

Romania

43,2

Unione

86,4 (1)

TAC

Non pertinente

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Acque UE del Mar Nero

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

 

Romania

3 442,5

Unione

11 475

TAC

Non pertinente

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2014 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l’imbarco, lo sbarco e la prima vendita.


14.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 25/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di taluni animali acquatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 22 e l’articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito nell’Unione degli animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (2) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’importazione di animali d’acquacoltura.

(3)

I modelli di certificati sanitari di cui all’allegato IV, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 contengono inoltre certificati sanitari relativi alle prescrizioni per le specie sensibili a determinate malattie di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(4)

Alcune province del Canada (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador, Yukon, Northwest Territories e Nunavut) figurano attualmente nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. A norma dell’allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE le importazioni da tali province nell’Unione di specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale sono pertanto consentite.

(5)

Il Canada ha richiesto che la provincia del Québec sia aggiunta all’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. Stando alle conclusioni di un audit condotto dall’Ufficio alimentare e veterinario in Canada nel giugno 2012 riguardante la salute degli animali acquatici, l’autorità competente di detto paese terzo può prestare garanzie adeguate in tema di sorveglianza e controllo di malattie ittiche ed è operativo un sistema affidabile di certificazione per quanto riguarda le esportazioni ittiche e dei relativi prodotti nell’Unione. L’autorità canadese competente ha inoltre trasmesso alla Commissione informazioni dettagliate in merito a un programma di sorveglianza in base al rischio per quanto riguarda la setticemia emorragica virale realizzato tra il 2007 e il 2012 su pesci selvatici originari di bacini idrografici a rischio più elevato situati nella provincia del Québec. Da un’analisi della concezione e dell’attuazione del programma di sorveglianza si è potuto concludere che risulta estremamente improbabile che il virus della setticemia emorragica virale possa essersi diffuso in quegli anni tra popolazioni di pesci selvatici sensibili nel Québec, il che fornisce ulteriori garanzie per quanto concerne lo stato di salute delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale o i prodotti da esse ricavati che possono essere esportati nell’Unione da tale provincia.

(6)

A norma dell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE è pertanto giustificato consentire le importazioni dal Québec nell’Unione di specie ittiche sensibili alla setticemia emorragica virale destinate all’allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti e chiusi.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

Paese/territorio

Specie d’acquacoltura

Zona/compartimento

Codice ISO

Denominazione

Pesci

Molluschi

Crostacei

Codice

Descrizione

«CA

Canada

X

 

 

CA 0 (C)

Tutto il territorio

CA 1 (D)

British Columbia

CA 2 (D)

Alberta

CA 3 (D)

Saskatchewan

CA 4 (D)

Manitoba

CA 5 (D)

New Brunswick

CA 6 (D)

Nova Scotia

CA 7 (D)

Prince Edward Island

CA 8 (D)

Terranova e Labrador

CA 9 (D)

Yukon

CA 10 (D)

Northwest Territories

CA 11 (D)

Nunavut

CA 12 (D)

Québec»


14.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 26/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

78,9

MA

76,5

TN

97,0

TR

122,9

ZZ

93,8

0707 00 05

MA

158,2

TR

120,5

ZZ

139,4

0709 93 10

MA

65,7

TR

124,6

ZZ

95,2

0805 10 20

EG

58,6

MA

74,3

TR

82,3

ZA

57,9

ZZ

68,3

0805 20 10

IL

186,9

MA

66,8

ZZ

126,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

180,9

JM

93,8

MA

117,9

TR

82,5

ZZ

118,8

0805 50 10

EG

66,2

TR

74,2

ZZ

70,2

0808 10 80

CA

147,4

CN

110,7

MK

34,9

US

167,9

ZZ

115,2

0808 30 90

CN

53,4

TR

165,9

US

196,4

ZZ

138,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.1.2014   

IT

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L 9/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

[notificata con il numero C(2013) 9186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/9/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2003/87/CE, la decisione 2010/2/UE della Commissione (2) stabilisce un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(2)

A norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, la decisione 2011/278/UE (3) della Commissione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita di quote di emissioni.

(3)

Ogni anno è possibile aggiungere un settore o sottosettore all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio qualora si sia dimostrato mediante una relazione analitica che tale settore o sottosettore soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17 dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in seguito a una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività del settore o sottosettore.

(4)

Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 nella decisione 2010/2/UE sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune specifiche caratteristiche distintive aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.

(5)

Per quanto riguarda i sottosettori «Farina, semolino e fiocchi di patate», «Patate conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate» nonché «Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti», tale riesame ha dimostrato che sono chiaramente distinti da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tali sottosettori all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(6)

Per quanto attiene al sottosettore «Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)», tale riesame ha altresì dimostrato che è chiaramente distinto da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfa il criterio quantitativo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tale sottosettore all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(7)

Nel 2012 sono stati riesaminati i settori «Produzione di gesso» e «Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia» (rispettivamente codici NACE 2653 e 2662). Detto riesame qualitativo ha dimostrato le complesse caratteristiche del mercato, come gli scambi crescenti, in particolare una tendenza all’incremento nelle importazioni provenienti da paesi aventi costi di produzione inferiori e una maggiore pressione concorrenziale internazionale a fronte di modesti margini di profitto per gli anni esaminati, il che riduce la capacità degli impianti di investire nella riduzione di emissioni. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori è opportuno ritenere detti settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e quindi aggiungerli all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2010/2/UE

L’allegato I della decisione 2010/2/UE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2011/278/UE

L’allegato I della decisione 2011/278/UE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

(3)  GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato della decisione 2010/2/UE è modificato come segue:

1.

La sezione 2 è modificata come segue:

a)

Prima della voce 15331427 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom

Descrizione

«15311230

Farina, semolino e fiocchi di patate

15311250

Patate conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate»

b)

Dopo la voce 155154 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom

Descrizione

«15515533

Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti»

c)

Dopo la voce 26821620 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom

Descrizione

«28401133

Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)»

2.

Alla sezione 3, dopo la voce 2640 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom

Descrizione

«2653

Produzione di gesso

2662

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia».


ALLEGATO II

All’allegato I della decisione 2011/278/UE le voci corrispondenti ai parametri di riferimento per «Gesso», «Gesso secondario essiccato» e «Cartongesso» sono sostituite come di seguito:

Prodotti per cui è stato definito un parametro di riferimento

Definizione dei prodotti inclusi

Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)

Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/UE per gli anni 2013 e 2014

Valore del parametro di riferimento

(quote/t)

«Gesso

Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per edilizia, per l’apprettatura di tessuti o carta, utilizzati in odontoiatria e per la bonifica di terreni), in tonnellate di stucco. Il gesso alfa non è incluso in questo parametro di riferimento

Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione e calcinazione

0,048»,

«Gesso secondario essiccato

Gesso secondario essiccato (gesso sintetico, sottoprodotto riciclato dell’industria elettrica, o materiali riciclati provenienti dai rifiuti edilizi e di demolizione) espresso in tonnellate di prodotto

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, all’essiccazione di gesso secondario

0,017»,

«Cartongesso

Questo parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente (non) rivestiti o rinforzati con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco). Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione e essiccazione delle tavole. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette, viene preso in considerazione unicamente il consumo di elettricità delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione

0,131».


Rettifiche

14.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/13


Rettifica del regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353 del 28 dicembre 2013 )

Nell'allegato, a pagina 4:

anziché:

«N. d'ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente

(in t)

Dazio contingentale

(%)

09.2997

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

15 000

0

0304

Filetti di pesci e altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

09.2651

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

15 000

0

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana

 

0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana»

 

 

leggi:

«N. d'ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente

(in t)

Dazio contingentale

(%)

09.2997

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

15 000

0

0304

Filetti di pesci e altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

09.2651

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

15 000

0

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana

0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana»