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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.008.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2013
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia, sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione
(2014/7/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, (1) riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione («il protocollo»). |
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(2) |
I negoziati si sono conclusi. |
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(3) |
L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Georgia di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente all'Unione di dare accesso all'assistenza, in particolare di tipo finanziario, in conformità ai programmi dell'Unione. Il quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione, i cui pertinenti atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Georgia. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio di poteri, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi. |
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(4) |
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione («il protocollo») è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
D. A. BARAKAUSKAS
(1) GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3.
(2) La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/3 |
PROTOCOLLO
all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "l’Unione",
da una parte,
e
la GEORGIA, in seguito denominata "la Georgia"
dall’altra,
in seguito denominate congiuntamente "le Parti"
Considerando quanto segue:
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(1) |
La Georgia ha concluso un accordo di partenariato e cooperazione con le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro ("l’accordo") (1), entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
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(2) |
Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto favorevolmente le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. |
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(3) |
In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni. |
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(4) |
Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale delineato nella comunicazione della Commissione, del 4 dicembre 2006, per consentire ai paesi partner della PEV di partecipare alle agenzie e ai programmi comunitari in base ai loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano. |
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(5) |
La Georgia ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione. |
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(6) |
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da parte della Georgia, nonché le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite mediante accordi tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Georgia è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione, che sono aperti alla partecipazione della Georgia a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.
Articolo 2
La Georgia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti della Georgia possono partecipare, in veste di osservatori, e per i punti che riguardano la Georgia, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali la Georgia contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Georgia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.
Articolo 5
1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da parte della Georgia, nonché le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite mediante accordi tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi dell'Unione in questione.
2. Qualora la Georgia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Georgia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Georgia sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, a norma, in particolare dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.
Articolo 6
1. Ciascun accordo concluso a norma dell’articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il controllo finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.
2. Sono previste disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.
Articolo 7
1. Il presente protocollo si applica per in periodo in cui l’accordo è in vigore.
2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure.
3. Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica. L’estinzione del protocollo a causa della denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire a norma degli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.
Articolo 9
Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Georgia.
Articolo 10
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua conclusione ad una data successiva.
Articolo 11
Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.
Articolo 12
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el doce de diciembre de dos mil trece.
V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den tolvte december to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am zwölften Dezember zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the twelfth day of December in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì dodici dicembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio dvyliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizenkettedik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de twaalfde december tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em doze de dezembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la doisprezece decembrie două mii treisprezece.
V Bruseli dvanásteho decembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den tolfte december tjugohundratretton.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Грузия
Por Georgia
Za Gruzii
For Georgien
Für Georgien
Gruusia nimel
Για τη Γεωργία
For Georgia
Pour la Géorgie
Za Gruziju
Per la Georgia
Gruzijas vārdā –
Gruzijos vardu
Grúzia részéről
Għall-Ġeorġja
Voor Georgië
W imieniu Gruzji
Pela Geórgia
Pentru Georgia
Za Gruzínsko
Za Gruzijo
Georgian puolesta
För Georgien
(1) Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).
(2) Regolamento (EC) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/7 |
Lettera di notifica dell’Unione europea alla Repubblica di San Marino della modifica tecnica, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Signor Ambasciatore,
mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, l’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, richiede una modifica tecnica conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, di detto accordo.
L’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, dell’accordo prevede che l’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I possa essere modificato con semplice notifica all’altra parte contraente da parte della Repubblica di San Marino per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità.
Le comunico a nome dell’Unione europea che le autorità competenti per la Bulgaria, la Romania e la Croazia sono le seguenti.
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per la Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un rappresentante autorizzato, |
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per la Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un rappresentante autorizzato, |
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per la Croazia: Ministar financija o un rappresentante autorizzato |
e che queste devono essere aggiunte all’allegato I dell’accordo, rispettivamente con le lettere aa), ab) e ac) dopo le autorità competenti di cui alla lettera z).
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per l’Unione europea,
Heinz ZOUREK
Direttore generale della direzione generale Fiscalità e unione doganale
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/8 |
Lettera di notifica dell’Unione europea al Principato del Liechtenstein della modifica tecnica, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Signor Ambasciatore,
mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, l’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, richiede una modifica tecnica conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, di detto accordo.
L’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, dell’accordo prevede che l’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I possa essere modificato con semplice notifica all’altra parte contraente da parte del Principato del Liechtenstein per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità.
Le comunico a nome dell’Unione europea che le autorità competenti per la Bulgaria, la Romania e la Croazia sono le seguenti.
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per la Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un rappresentante autorizzato, |
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per la Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un rappresentante autorizzato, |
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per la Croazia: Ministar financija o un rappresentante autorizzato |
e che queste devono essere aggiunte all’allegato I dell’accordo, rispettivamente con le lettere aa), ab) e ac) dopo le autorità competenti di cui alla lettera z).
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per l’Unione europea,
Heinz ZOUREK
Direttore generale della direzione generale Fiscalità e unione doganale
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/9 |
Lettera di notifica dell’Unione europea al Principato di Monaco della modifica tecnica, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Signor Ambasciatore,
mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, l’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, richiede una modifica tecnica conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, di detto accordo.
L’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, dell’accordo prevede che l’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I possa essere modificato con semplice notifica all’altra parte contraente da parte del Principato di Monaco per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità.
Le comunico a nome dell’Unione europea che le autorità competenti per la Bulgaria, la Romania e la Croazia sono le seguenti.
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per la Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un rappresentante autorizzato, |
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per la Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un rappresentante autorizzato, |
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per la Croazia: Ministar financija o un rappresentante autorizzato |
e che queste devono essere aggiunte all’allegato I dell’accordo, rispettivamente con le lettere aa), ab) e ac) dopo le autorità competenti di cui alla lettera z).
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per l’Unione europea,
Heinz ZOUREK
Direttore generale della direzione generale Fiscalità e unione doganale
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11.1.2014 |
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L 8/10 |
Lettera di notifica dell’Unione europea al Principato di Andorra della modifica tecnica, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Signora Ambasciatrice,
mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e della Croazia il 1o luglio 2013, l’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, richiede una modifica tecnica conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, di detto accordo.
L’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, dell’accordo prevede che l’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I possa essere modificato con semplice notifica all’altra parte contraente da parte del Principato di Andorra per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) di tale allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità.
Le comunico a nome dell’Unione europea che le autorità competenti per la Bulgaria, la Romania e la Croazia sono le seguenti.
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per la Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un rappresentante autorizzato, |
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per la Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un rappresentante autorizzato, |
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per la Croazia: Ministar financija o un rappresentante autorizzato |
e che queste devono essere aggiunte all’allegato I dell’accordo, rispettivamente con le lettere aa), ab) e ac) dopo le autorità competenti di cui alla lettera z).
Voglia gradire, signora Ambasciatrice, i sensi della mia più alta considerazione.
Per l’Unione europea,
Heinz ZOUREK
Direttore generale della direzione generale Fiscalità e unione doganale
REGOLAMENTI
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 16/2014 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2014
recante duecentonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 19 dicembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Il Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
la voce seguente è depennata dall’elenco “Persone fisiche”:
“Abdelhadi Ben Debka (alias (a) L’Hadi Bendebka, (b) El Hadj ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Algeria il 13.9.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 17/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2014
che stabilisce il modulo standard per la notifica di una misura speciale nell’ambito del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 199 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva 2013/42/UE del Consiglio (2), introduce un meccanismo di reazione rapida per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). |
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(2) |
Il meccanismo di reazione rapida consente agli Stati membri di notificare l’adozione di una misura speciale che deroga alla norma generale prevista dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al soggetto debitore dell’IVA. La suddetta misura consiste nell’applicazione del meccanismo d'inversione contabile dell’IVA per combattere le forme di frode improvvisa e massiccia, che potrebbero condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. |
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(3) |
Al fine di agevolare il trattamento della notifica delle misure speciali del meccanismo di reazione rapida, è necessario adottare un modulo standard di notifica che descriva e strutturi le informazioni richieste dallo Stato membro notificante. |
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(4) |
Per abbreviare e semplificare la procedura di notifica, è opportuno che tali moduli siano presentati alla Commissione per via elettronica. |
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(5) |
Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la cooperazione amministrativa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli Stati membri utilizzano il modulo standard di notifica, di cui all’allegato del presente regolamento, per notificare alla Commissione l’adozione di una misura speciale del meccanismo di reazione rapida, prevista all’articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere inviata elettronicamente a un apposito indirizzo e-mail, comunicato dalla Commissione al Comitato permanente per la cooperazione amministrativa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).
|
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 18/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Žemaitiškas kastinys (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Žemaitiškas kastinys» presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Žemaitiškas kastinys» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
LITUANIA
Žemaitiškas kastinys (STG)
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 19/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2014
che modifica, per quanto riguarda la sostanza cloroformio, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I limiti massimi di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
|
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
|
(3) |
Attualmente, il cloroformio figura nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze vietate. |
|
(4) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per il cloroformio nei ruminanti e nei suini. |
|
(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha segnalato che non è necessario stabilire un LMR per il cloroformio per tutti i ruminanti e i suini. |
|
(6) |
Per proteggere la salute umana è necessario garantire che l’esposizione dei consumatori ai residui non superi la dose giornaliera ammissibile, come specificato nell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 470/2009. Pertanto è necessario limitare l’uso di cloroformio agli eccipienti nei vaccini e limitare la quantità della sostanza che può essere somministrata. |
|
(7) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia europea per i medicinali deve prendere in considerazione la possibilità di applicare LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il CVMP ha raccomandato di estrapolare l’assenza della necessità di stabilire un LMR per il cloroformio da tutti i ruminanti e i suini a tutti i mammiferi da produzione alimentare. |
|
(8) |
Occorre modificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza cloroformio per tutti i mammiferi da produzione alimentare, stabilendo nel contempo l’assenza della necessità di stabilire un LMR, e la voce relativa al cloroformio nella tabella 2 dello stesso allegato deve essere soppressa. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è così modificato:
|
1) |
Nella tabella 1 la sostanza cloroformio è inserita come segue:
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2) |
Nella tabella 2 la sostanza cloroformio è soppressa. |
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 20/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2014
che modifica, per quanto attiene alla sostanza butafosfan, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
|
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
|
(3) |
Il butafosfan figura attualmente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini e per tale sostanza è stata stabilita l’assenza della necessità di definire un LMR. |
|
(4) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere i suini nella voce relativa al butafosfan. |
|
(5) |
In base alla raccomandazione del Comitato per i medicinali veterinari non è necessario stabilire un LMR per il butafosfan nei suini. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’Agenzia europea per i medicinali deve prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
|
(7) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare i risultati della valutazione del butafosfan per le specie bovina e suina a tutti i mammiferi da produzione alimentare. |
|
(8) |
Occorre pertanto modificare la voce riguardante il butafosfan nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere la voce riguardante la sostanza butafosfan per tutti i mammiferi da produzione alimentare, stabilendo nel contempo l’assenza della necessità di stabilire un LMR. |
|
(9) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza butafosfan è sostituita dalla seguente:
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni (conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) |
Classificazione terapeutica |
|
«Butafosfan |
NON PERTINENTE |
Tutti i mammiferi da produzione alimentare |
LMR non richiesto |
NON PERTINENTE |
NESSUNA |
Tubo digerente e metabolismo/integratori minerali» |
|
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 21/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2014
recante duecentodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 2 gennaio 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare due persone dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 6 gennaio 2014 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di depennare due entità dall’elenco. |
|
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Il Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
le voci seguenti sono depennate dall'elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità”:
|
|
(2) |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco “Persone fisiche”:
|
|
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 22/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
67,1 |
|
MA |
76,4 |
|
|
TN |
88,3 |
|
|
TR |
114,1 |
|
|
ZZ |
86,5 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
158,2 |
|
TR |
131,4 |
|
|
ZZ |
144,8 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
61,8 |
|
TR |
124,6 |
|
|
ZZ |
93,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
41,4 |
|
MA |
84,0 |
|
|
TR |
83,5 |
|
|
ZA |
59,6 |
|
|
ZZ |
67,1 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
186,9 |
|
MA |
66,6 |
|
|
ZZ |
126,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
78,9 |
|
JM |
93,8 |
|
|
MA |
117,9 |
|
|
TR |
82,4 |
|
|
ZZ |
93,3 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
66,2 |
|
TR |
72,7 |
|
|
ZZ |
69,5 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
147,4 |
|
CN |
110,7 |
|
|
MK |
28,7 |
|
|
US |
158,4 |
|
|
ZZ |
111,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
53,4 |
|
TR |
165,9 |
|
|
US |
189,3 |
|
|
ZZ |
136,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 23/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2014
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 6 al 7 gennaio 2014 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna. |
|
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione. |
|
(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di gennaio. |
|
(4) |
È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile. |
|
(5) |
Poiché per il mese di gennaio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate il 6 e 7 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 25,008646 %.
Per il mese di gennaio 2014 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dall'8 gennaio 2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.
DECISIONI
|
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2013
recante modifica della decisione 2010/372/UE riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 6517]
(I testi in lingua francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2014/8/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
alla luce delle responsabilità dell’Unione ai sensi della decisione X/14 e decisioni successive delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 limita l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione a 1 083 tonnellate metriche all’anno e limita le emissioni prodotte da agenti di fabbricazione a 17 tonnellate metriche all’anno. |
|
(2) |
La decisione 2010/372/UE della Commissione (2) stabilisce un elenco di imprese che sono autorizzate all’uso di sostanze controllate quali agenti di fabbricazione, e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro e che possono essere emesse da ciascuna delle imprese interessate. |
|
(3) |
Dal 2010 due imprese (Anwil SA e CUF Químicos Industriais SA) hanno cessato di usare sostanze controllate come agenti di fabbricazione. Un’altra impresa (Arkema France SA) ha riferito alle autorità competenti francesi che i dati sulle emissioni da essa trasmessi alla Commissione per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 contenevano gravi errori palesi, per cui le proprie emissioni annuali sono state assai sottovalutate. Su questi dati si è basata la Commissione per calcolare il limite dell’impresa di cui all’allegato della decisione 2010/372/UE, che contiene l’elenco delle imprese e le quantità massime che possono essere emesse annualmente da ciascuna di esse. Le autorità competenti francesi, dando seguito alla denuncia, hanno riscontrato l’effettiva esistenza di tali errori palesi nei dati. Gli errori nei dati comunicati sono apparentemente accidentali e hanno comportato la fissazione di un limite per l’impresa in oggetto molto al di sotto del limite che sarebbe stato fissato se le emissioni annuali fossero state comunicate correttamente. Il limite stabilito per l’impresa figurante nell’allegato della decisione 2010/372/UE non rispecchia pertanto correttamente le emissioni annuali storiche della stessa e deve essere rettificato. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2010/372/UE. |
|
(5) |
Occorre inoltre chiarire che è possibile il trasferimento di quote di reintegro tra diverse sostanze e usi all’interno della stessa impresa. |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/372/UE. |
|
(7) |
La decisione 2010/372/UE non ha una durata determinata e può essere opportuno rivederla, in particolare l’allegato, alla luce degli sviluppi tecnici futuri. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/372/UE è modificata come segue:
|
1. |
All’articolo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Un’impresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a un’altra impresa elencata nell’allegato oppure, all’interno della stessa impresa, ad un’altra sostanza o ad altro uso di cui all’allegato per detta impresa, le quote di reintegro assegnate a un impianto esistente di cui all’allegato, indipendentemente dalla sostanza o dall’uso per cui la quantità è stata assegnata.» |
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2. |
L’allegato della decisione 2010/372/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
|
|
|||||||||||
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Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
ALLEGATO
(L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).
Rettifiche
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/30 |
Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) No 1990/2006
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 346 del 20 dicembre 2013 )
A pagina 7, considerando 5, secondo periodo:
anziché:
«Di questo importo si prevede che 500 milioni di euro a prezzi del 2011 (approssimativamente 553 milioni di euro a prezzi correnti) […]»,
leggi:
«Di questo importo si prevede che 860 milioni di euro a prezzi del 2011 (approssimativamente 969 milioni di euro a prezzi correnti) […]»;
a pagina 9, articolo 3, paragrafo 1, primo periodo:
anziché:
«1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Ignalina per il periodo compreso dal 2014 al 2020 è fissata a 229 629 000 EUR a prezzi correnti. […]»,
leggi:
«1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Ignalina per il periodo compreso dal 2014 al 2020 è fissata a 450 818 000 EUR a prezzi correnti. […]».
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/31 |
Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 346 del 20 dicembre 2013 )
A pagina 2, considerando 7, secondo periodo:
anziché:
«Di questo importo si prevede che 500 milioni di EUR a prezzi del 2011 (approssimativamente 553 milioni di EUR a prezzi correnti) …»,
leggi:
«Di questo importo si prevede che 860 milioni di EUR a prezzi del 2011 (approssimativamente 969 milioni di EUR a prezzi correnti) …»;
a pagina 3, articolo 3, paragrafo 1, primo comma:
anziché:
«1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dei programmi Kozloduy e Bohunice per il periodo compreso dal 2014 al 2020 è fissata a 323 318 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy e Bohunice come segue:
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a) |
208 503 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020; |
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b) |
114 815 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo dal 2014 al 2020.», |
leggi:
«1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dei programmi Kozloduy e Bohunice per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 518 442 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy e Bohunice come segue:
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a) |
293 032 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020; |
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b) |
225 410 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo dal 2014 al 2020.» |
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/32 |
Rettifica della decisione 2013/114/UE final della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62 del 6 marzo 2013 )
Alla pagina 32, tabella 1, e alla pagina 33, tabella 2, del punto 3.6 «Valori per difetto di SPF e Qusable per le pompe di calore», alla terza colonna sotto HHP, righe terza e quarta rispettivamente, in corrispondenza dei valori per pompe di calore che utilizzano energia aerotermica aria/aria (reversibile) e aria/acqua (reversibile), funzionanti in condizioni climatiche «più calde»:
anziché:
«480» e «470»
leggi:
«120» e «120».
Alla pagina 35, tabella del punto 4 «Esempio di calcolo», alla sesta colonna, sotto Acqua/acqua, terza riga in corrispondenza di «Ore di funzionamento equivalenti a pieno regime»:
anziché:
« 2 010 »
leggi:
« 2 070 ».