ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.005.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 5

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57o anno
10 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 15/2014 della Commissione, del 9 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

 

2014/6/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 gennaio 2014, relativa al riconoscimento del HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 15/2014 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

97,3

MA

76,1

TN

85,4

TR

129,0

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

158,2

TR

143,8

ZZ

151,0

0709 93 10

MA

63,1

TR

130,8

ZZ

97,0

0805 10 20

EG

43,4

MA

85,5

TR

83,5

ZA

44,3

ZZ

64,2

0805 20 10

IL

186,9

MA

72,7

ZZ

129,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,9

JM

93,8

MA

117,4

TR

80,8

ZZ

92,0

0805 50 10

EG

66,2

TR

70,6

ZZ

68,4

0808 10 80

CN

110,7

MK

27,7

US

155,4

ZZ

97,9

0808 30 90

CN

53,4

US

144,5

ZZ

99,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/3


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2014

relativa al riconoscimento del «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2014/6/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7 ter e 7 quater e l’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili agli articoli 17 e 18 e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3)

Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)

La richiesta di riconoscere che il «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 14 agosto 2013. Il sistema è adatto a tutte le materie prime utilizzate per il biodiesel di tipo HVO (compresi olio di palma greggio, olio di colza, olio di soia e grassi di origine animale) e ha portata globale. Comprende l’intera catena d’approvvigionamento, dalla produzione di materie prime alla distribuzione di biocarburanti. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. Occorre tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale che possono dar luogo ad una pubblicazione solo parziale del sistema.

(5)

Dall’esame effettuato del «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» è emerso che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione del «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7)

Il «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» è stato valutato in base alla legislazione in vigore al momento dell’adozione della presente decisione di esecuzione della Commissione. In caso di significative modifiche della base giuridica, la Commissione esaminerà il sistema per stabilire se esso continua a tener conto adeguatamente dei criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «sistema diesel rinnovabile HVO di verifica della conformità dei biocarburanti ai criteri di sostenibilità RED» (in prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 14 agosto 2013, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

Le modifiche che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all’adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a tener conto adeguatamente dei criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.