ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.001.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 1

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57o anno
4 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1/2014 della Commissione, del 28 agosto 2013, che definisce l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2014 della Commissione, del 3 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che definisce l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG) stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese richiedente, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). A tale scopo il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento SPG e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento SPG, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Deve inoltre accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento SPG.

(2)

Ogni paese richiedente che intende beneficiare dell’SPG + ha dovuto presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le proprie riserve e le obiezioni su tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3)

La Commissione ha ricevuto domande da: Armenia, Bolivia, Capo Verde, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Mongolia, Pakistan, Paraguay e Perù.

(4)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell’articolo 290 del TFUE per definire l’allegato III, al fine di concedere l’SPG + inserendo il paese richiedente nell’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+.

(5)

La Commissione ha esaminato le domande presentate conformemente a quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento SPG ed ha stabilito l’elenco dei paesi beneficiari che soddisfano i criteri di ammissibilità. Occorre quindi accordare l’SPG + a tali paesi a partire dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 è definito secondo quanto disposto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Paesi beneficiari  (1) del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B

:

nome

A

B

AM

Armenia

BO

Bolivia

CR

Costa Rica

CV

Capo Verde

EC

Ecuador

GE

Georgia

MN

Mongolia

PE

Perù

PK

Pakistan

PY

Paraguay

Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B

:

nome

A

B

 

 


(1)  Nell’elenco figurano i paesi per i quali le preferenze tariffarie possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le autorità competenti del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.»


4.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MA

52,2

TN

84,6

TR

121,6

ZZ

78,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

156,0

ZZ

157,1

0709 90 70

MA

47,5

TR

132,6

ZZ

90,1

0805 10 20

TR

82,3

ZA

46,6

ZZ

64,5

0805 20 10

MA

69,6

ZZ

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

70,9

ZZ

70,9

0805 50 10

TR

69,1

ZZ

69,1

0808 10 80

MK

23,6

US

149,9

ZZ

86,8

0808 20 50

CN

56,7

US

168,4

ZZ

112,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».