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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.346.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/1 |
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1368/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2013
sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2), la Bulgaria si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy rispettivamente entro il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2006 e a disattivare successivamente dette unità. In linea con i suoi obblighi, la Bulgaria ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini. |
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(2) |
Ai sensi del protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (3) allegato all’atto di adesione del 2003, la Slovacchia si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 rispettivamente entro il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008 e a disattivare successivamente dette unità. In linea con i suoi obblighi, la Slovacchia ha spento tutte le unità interessate entro i rispettivi termini. |
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(3) |
In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il supporto degli aiuti dell'Unione, la Bulgaria e la Slovacchia hanno chiuso le centrali nucleari di Kozloduy e Bohunice V1 e hanno compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. È necessario continuare a lavorare per progredire con le operazioni effettive di decontaminazione, smantellamento e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione in conformità con i pertinenti piani di disattivazione, assicurando nel contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari. |
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(4) |
La chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 con due unità del tipo VVER 440 V 230 con una capacità complessiva di 880 MW ha comportato, oltre a implicazioni sociali ed energetiche, un consistente onere finanziario di costi diretti e indiretti per la Slovacchia. |
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(5) |
La chiusura prematura e la conseguente disattivazione delle quattro unità del tipo VVER 440 V 230 della centrale nucleare di Kozloduy con una capacità globale di 1 760 MW hanno imposto ai cittadini bulgari un ingente onere a lungo termine in materia di implicazioni energetiche, economiche, ambientali e sociali. |
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(6) |
L'Unione si è impegnata ad assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell'affrontare l'onere finanziario eccezionale imposto dal processo di disattivazione. Sin dal periodo di pre-adesione, la Bulgaria e la Slovacchia hanno ricevuto un notevole sostegno finanziario da parte dell'Unione, in particolare attraverso i programmi Kozloduy e Bohunice stabiliti per il periodo 2007-2013. Il sostegno finanziario dell'Unione nel quadro di tali programmi terminerà nel 2013. |
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(7) |
In seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, nella proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 «Un bilancio per la strategia Europa 2020» è previsto un importo di 700 milioni di EUR per la sicurezza nucleare e la disattivazione provenienti dal bilancio generale dell'Unione. Di questo importo si prevede che 500 milioni di EUR a prezzi del 2011 (approssimativamente 553 milioni di EUR a prezzi correnti) siano destinati a un nuovo programma per un sostegno aggiuntivo alle attività di disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1, delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina e delle unità da 1 a 4 della centrale di Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020. |
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(8) |
L'importo degli stanziamenti assegnati ai programmi Kozloduy e Bohunice, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione di fondi tra i programmi Kozloduy, Bohunice e Ignalina possono essere riveduti in base ai risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale. |
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(9) |
È necessario che il sostegno previsto dal presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione, assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza, poiché queste misure comportano il massimo valore aggiunto per l'Unione, mentre la responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta allo Stato membro interessato. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
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(10) |
Il presente regolamento fa salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri interessati ai sensi dei trattati di adesione, in particolare ai sensi dei protocolli di cui ai considerando 1 e 2. |
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(11) |
È auspicabile che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, al fine di garantire la massima efficienza possibile, tenendo quindi conto delle migliori pratiche internazionali. |
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(12) |
È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento e gli interventi che esse sostengono siano conformi con il diritto nazionale e unionale applicabile. La disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata in conformità della legislazione relativa alla sicurezza nucleare, vale a dire della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (4), alla gestione dei rifiuti, vale a dire della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (5), e all'ambiente, in particolare della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(13) |
Le attività contemplate dal presente regolamento e le operazioni che esse sostengono dovrebbero essere basate su un piano di disattivazione aggiornato che abbracci le attività di disattivazione nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. I costi dovrebbero essere stabiliti seguendo standard riconosciuti a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione, per esempio la struttura internazionale per la determinazione dei costi di disattivazione pubblicata congiuntamente da Agenzia per l'energia nucleare, Agenzia internazionale per l'energia atomica e Commissione europea. |
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(14) |
La Commissione dovrebbe assicurare un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto per l'Unione dei finanziamenti assegnati ai sensi del presente regolamento, anche se la responsabilità finale per la disattivazione spetta agli Stati membri interessati. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma interessato. |
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(15) |
È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con misure proporzionate durante tutto il ciclo delle spese, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. |
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(16) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alle risorse finanziarie adeguate per la continuazione della disattivazione in condizioni di sicurezza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(17) |
Talune misure nell'ambito dei programmi Kozloduy e Bohunice possono richiedere un alto livello di finanziamento dell'Unione che, in casi eccezionali debitamente giustificati, può comprendere la totalità del finanziamento. Tuttavia, occorre profondere il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007-2013 a sostegno degli sforzi della Bulgaria e della Slovacchia in materia di disattivazione, dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso. |
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(18) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro annuali e procedure di attuazione dettagliate. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
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(19) |
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio (9) e il regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio (10). |
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(20) |
È stata presa in debita considerazione la relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti europea sull'assistenza finanziaria per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia, delle sue raccomandazioni e della risposta della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un programma per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione delle unità 1, 2, 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria («programma Kozloduy») e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia («programma Bohunice») (congiuntamente «programmi Kozloduy e Bohunice»).
Articolo 2
Obiettivi
1. L'obiettivo generale dei programmi Kozloduy e Bohunice consiste nell'aiutare gli Stati membri interessati a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità 1, 2, 3 e 4 di Kozloduy e delle unità 1 e 2 di Bohunice, in conformità con i rispettivi piani di disattivazione, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza.
2. Nel periodo di finanziamento gli obiettivi specifici principali dei programmi Kozloduy e Bohunice sono:
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a) |
per il programma Kozloduy:
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b) |
per il programma Bohunice:
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3. I programmi Kozloduy e Bohunice possono anche includere misure intese a mantenere un alto livello di sicurezza nelle unità in fase di disattivazione, compreso il sostegno riguardante il personale delle centrali nucleari.
Articolo 3
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dei programmi Kozloduy e Bohunice per il periodo compreso dal 2014 al 2020 è fissata a 323 318 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy e Bohunice come segue:
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a) |
208 503 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020; |
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b) |
114 815 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo dal 2014 al 2020. |
Il regolamento non pregiudica in alcun modo gli impegni finanziari nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali.
2. La Commissione esamina i risultati dei programmi Kozloduy e Bohunice e valuta i progressi di tali programmi in relazione alle tappe principali e alle scadenze di cui all'articolo 7 entro la fine del 2017 nell'ambito della valutazione intermedia di cui all'articolo 9. Sulla base dei risultati di tale valutazione, l'importo degli stanziamenti assegnati ai programmi Kozloduy e Bohunice, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione dei fondi tra i programmi Kozloduy e Bohunice e il programma Ignalina secondo quanto stabilito nel regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio (11) possono essere riveduti per tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi e per garantire che la programmazione e l'assegnazione delle risorse siano basate sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
3. La dotazione finanziaria dei programmi Kozloduy e Bohunice può anche essere utilizzata a copertura di spese sostenute a fronte delle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione necessarie per la gestione di ogni programma e per il conseguimento dei loro obiettivi; in particolare le spese per studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione dei programmi Kozloduy e Bohunice.
La dotazione finanziaria dei programmi Kozloduy e Bohunice può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra tali programmi e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010.
Articolo 4
Condizionalità ex ante
1. Entro il 1o gennaio 2014 la Bulgaria e la Slovacchia adottano misure appropriate per soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:
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a) |
rispettare l'acquis del trattato Euratom nel settore della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il recepimento nel diritto nazionale delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom; |
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b) |
definire in un quadro nazionale un piano di finanziamento che individui la totalità dei costi e le previste fonti di finanziamento, necessarie per il completamento della disattivazione dei reattori nucleari in condizioni di sicurezza, compresa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità del presente regolamento; |
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c) |
presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto, ripartito in dettaglio per attività di disattivazione, comprendente un calendario e strutture di costi corrispondenti in base a uno standard riconosciuto a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione. |
2. La Bulgaria e la Slovacchia forniscono alla Commissione le informazioni necessarie sul soddisfacimento delle condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, al più tardi entro il periodo dell'impegno di bilancio nel 2014.
3. La Commissione valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se la Commissione esprime il parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE relativo al mancato rispetto della condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera a), o se le condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), non sono soddisfatte in misura sufficiente, una decisione di sospensione della totalità o di parte dell'assistenza finanziaria dell'Unione è presa conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tale decisione si riflette nell'adozione del programma annuale di lavoro per il 2014. L'ammontare dell'assistenza sospesa è definito secondo criteri riportai nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7.
Articolo 5
Modalità di attuazione
1. I programmi Kozloduy e Bohunice sono attuati mediante una o più modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), in particolare, attraverso sovvenzioni e appalti.
2. La Commissione può affidare l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito dei programmi Kozloduy e Bohunice agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 6
Programmi di lavoro annuali
1. All'inizio di ogni anno la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro annuale congiunto per i programmi Kozloduy e Bohunice che definisce per ciascun programma obiettivi, risultati attesi, indicatori di prestazione correlati e termini per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati nell'anno precedente. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale congiunto.
Articolo 7
Procedure di attuazione dettagliate
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, procedure di attuazione dettagliate per i programmi Kozloduy e Bohunice per tutta la durata del programma, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione definiscono in maggiore dettaglio, in relazione a tali programmi, gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, i termini e i relativi indicatori di prestazione. Essi contengono altresì i piani di disattivazione dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che servono da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.
Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta le appropriate misure volte a garantire che, durante lo svolgimento delle azioni finanziate dal presente regolamento, siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, procedure per il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sia in base a documenti sia sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, dal finanziamento dell'Unione, in conformità delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14) al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere i controlli, le verifiche e le ispezioni sul posto di cui a tali paragrafi, secondo le loro rispettive competenze.
Articolo 9
Valutazione intermedia
1. Entro il 31 dicembre 2017 è redatta dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure relative ai programmi Kozloduy e Bohunice, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto per l'Unione, al fine dell'adozione di una decisione che modifica o sospende tali misure. La valutazione esamina inoltre la possibilità di modificare gli obiettivi specifici e le procedure di attuazione dettagliate di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 7.
2. La valutazione intermedia tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
3. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Valutazione finale
1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione ex-post dell'efficacia ed efficienza dei programmi Kozloduy e Bohunice nonché dell'efficacia delle misure finanziate in termini di impatto, uso delle risorse e valore aggiunto per l'Unione
2. La valutazione finale tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
3. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, lo decida il presidente o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro conclusione, o di un contributo finanziario concesso dalla Commissione in base ai regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a tale contributo al 31 dicembre 2013, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni interessate fino alla loro chiusura.
Articolo 13
Abrogazione
I regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2014.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. MAZURONIS
(1) Parere del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29.
(3) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 954.
(4) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(5) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
(6) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(7) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9) Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1).
(10) Regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativo all’assistenza finanziaria dell’Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy) (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 9).
(11) Regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.).
(12) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(13) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(14) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
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20.12.2013 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/7 |
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1369/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2013
sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) No 1990/2006
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 56 e il protocollo n. 4,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania (1) allegato all’atto di adesione del 2003 («protocollo n. 4»), che nel 2004 ha riconosciuto la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza dell'Unione adeguata agli sforzi compiuti dalla Lituania per disattivare la centrale nucleare di Ignalina e ha rilevato questo segno di solidarietà, la Lituania si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità. In linea con i suoi obblighi, la Lituania ha spento entrambe le unità interessate entro i rispettivi termini. |
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(2) |
In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso la centrale nucleare di Ignalina e ha compiuto progressi significativi verso la sua disattivazione. È necessario continuare a lavorare per progredire con le operazioni effettive di decontaminazione, smantellamento, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione in conformità con i piani di disattivazione, assicurando nel contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari. |
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(3) |
Riconoscendo che la chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW, risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è un'operazione senza precedenti e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 stabilisce che l'assistenza dell'Unione nel quadro del Programma Ignalina sarà proseguita senza soluzione di continuità e prorogata oltre il 2006, per il periodo delle prossime prospettive finanziarie. |
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(4) |
L'Unione si è impegnata ad assistere la Lituania nell'affrontare l'onere finanziario eccezionale imposto dal processo di disattivazione, Sin dal periodo di pre-adesione, la Lituania ha ricevuto un notevole sostegno finanziario da parte dell'Unione, in particolare attraverso il programma Ignalina stabilito per il periodo 2007-2013. Il sostegno finanziario dell'Unione nel quadro di tale programma terminerà nel 2012. |
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(5) |
Riconoscendo l'impegno dell'Unione ai sensi del protocollo n. 4 e in seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, nella proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: «Un bilancio per la strategia Europa 2020» è previsto un importo di 700 milioni di euro per la sicurezza nucleare e la disattivazione provenienti dal bilancio generale dell'Unione. Di questo importo si prevede che 500 milioni di euro a prezzi del 2011 (approssimativamente 553 milioni di euro a prezzi correnti) siano destinati a un nuovo programma per un sostegno aggiuntivo alle attività di disattivazione delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità da 1 a 4 di Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020. |
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(6) |
L'importo degli stanziamenti assegnati ai programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione di fondi tra tali programmi possono essere riveduti in base ai risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale. |
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(7) |
È necessario che il sostegno previsto dal presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione, assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza, poiché queste misure comportano il massimo valore aggiunto per l'Unione, mentre la responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta allo Stato membro interessato. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
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(8) |
Il presente regolamento fa salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri interessati ai sensi del trattato di adesione, in particolare ai sensi del protocollo n. 4. |
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(9) |
È auspicabile che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, al fine di garantire la massima efficienza possibile, tenendo quindi conto delle migliori pratiche internazionali. |
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(10) |
È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento e gli interventi che esse sostengono siano conformi con il diritto nazionale e unionale applicabile. La disattivazione della centrale nucleare di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata in conformità della legislazione relativa alla sicurezza nucleare, vale a dire della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (2), vale a dire della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (3), e all'ambiente, in particolare della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(11) |
Le attività contemplate dal presente regolamento e le operazioni che esse sostengono dovrebbero essere basate su un piano di disattivazione aggiornato che abbracci le attività di disattivazione nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. I costi dovrebbero essere stabiliti seguendo standard riconosciuti a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione, per esempio la struttura internazionale per la determinazione dei costi di disattivazione pubblicata congiuntamente da Agenzia per l'energia nucleare, Agenzia internazionale per l'energia atomica e Commissione europea. |
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(12) |
La Commissione dovrebbe assicurare un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto per l'Unione dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento, anche se la responsabilità finale per la disattivazione spetta agli Stati membri interessati. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma Ignalina. |
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(13) |
È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con misure proporzionate durante tutto il ciclo delle spese, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. |
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(14) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alle risorse finanziarie adeguate per la continuazione della disattivazione in condizioni di sicurezza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(15) |
Talune misure nell'ambito del programma Ignalina possono richiedere un alto livello di finanziamento dell'Unione che, in casi eccezionali debitamente giustificati, può comprendere la totalità del finanziamento. Tuttavia, occorre profondere il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007-2009 a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso. |
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(16) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di programmi di lavoro annuali e procedure di attuazione dettagliate. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(17) |
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1990/2006 (7) del Consiglio. |
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(18) |
È stata presa in debita considerazione la relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti europea sull'assistenza finanziaria per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia, delle sue raccomandazioni e della risposta della Commissione”, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un programma Ignalina per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma Ignalina»).
Articolo 2
Obiettivi
1. L'obiettivo generale del programma Ignalina consiste nell'aiutare lo Stato membro interessato a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, in conformità con il rispettivo piano di disattivazione, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza.
2. Nel periodo di finanziamento i principali obiettivi specifici per il programma Ignalina sono:
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a) |
scarico del combustibile contenuto nel nocciolo del reattore dell'unità 2 e nelle piscine di combustibile del reattore delle unità 1 e 2 nella struttura di stoccaggio a secco del combustibile esaurito, da valutare in base al numero di elementi di combustibile scaricati; |
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b) |
mantenimento in sicurezza dei reattori, da valutare in base al numero di incidenti registrati; |
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c) |
smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano dettagliato di gestione dei rifiuti, da valutare in base al tipo e al numero di sistemi ausiliari smantellati, alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati in sicurezza. |
3. Il programma Ignalina può anche includere misure intese a mantenere un alto livello di sicurezza nelle unità in fase di disattivazione, compreso il sostegno riguardante il personale delle centrali nucleari.
Articolo 3
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Ignalina per il periodo compreso dal 2014 al 2020 è fissata a 229 629 000 EUR a prezzi correnti. Il regolamento non pregiudica in alcun modo gli impegni finanziari nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali.
2. La Commissione esamina i risultati del programma Ignalina e valuta i progressi dello stesso in relazione alle tappe principali e ai termini di cui all'articolo 7 entro la fine del 2017 nell'ambito della valutazione intermedia di cui all'articolo 9. Sulla base dei risultati di tale valutazione, l'importo degli stanziamenti assegnati al programma Ignalina, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione dei fondi tra il programma Ignalina e i programmi Kozloduy e Bohunice secondo quanto stabilito nel regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (8) possono essere riveduti per tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi e per garantire che la programmazione e l'assegnazione delle risorse siano basate sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
3. La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche essere utilizzata a copertura di spese sostenute a fronte delle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi. Può essere in particolare utilizzata per le spese legate a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, e per le spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma Ignalina.
La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche coprire le spese per assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione fra tale programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1990/2006.
Articolo 4
Condizionalità ex ante
1. Entro il 1o gennaio 2014 la Lituania adotta misure appropriate per soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:
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a) |
rispettare l'acquis del trattato Euratom nel settore della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2009/71/Euratom e della direttiva 2011/70/Euratom; |
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b) |
definire in un quadro nazionale un piano di finanziamento che individui la totalità dei costi e le previste fonti di finanziamento, necessarie per il completamento della disattivazione dei reattori nucleari in condizioni di sicurezza, compresa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità del presente regolamento; |
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c) |
presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto ripartito in dettaglio per attività di disattivazione, comprendente un calendario e strutture di costi corrispondenti in base a uno standard riconosciuto a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione. |
2. La Lituania fornisce alla Commissione le informazioni necessarie sul soddisfacimento delle condizionalità di cui al paragrafo 1 al più tardi entro il periodo dell'impegno di bilancio nel 2014.
3. La Commissione valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se la Commissione esprime il parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE relativo al mancato rispetto della condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera a), o se le condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), non sono soddisfatte in misura sufficiente, una decisione di sospensione della totalità o di parte dell'assistenza finanziaria dell'Unione è presa conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tale decisione si riflette nell'adozione del programma annuale di lavoro per il 2014. L'ammontare dell'assistenza sospesa è definito secondo criteri riportai nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7.
Articolo 5
Modalità di attuazione
1. Il programma Ignalina è attuato mediante una o più modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare, attraverso sovvenzioni e appalti.
2. La Commissione può affidare l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma Ignalina agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 6
Programmi di lavoro annuali
1. All'inizio di ogni la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro annuale per il programma Ignalina che definisce obiettivi, risultati attesi, indicatori di prestazione correlati e termini per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Alla fine di ogni la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati negli anni precedenti. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale.
Articolo 7
Procedure di attuazione dettagliate
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, procedure di attuazione dettagliate per il programma Ignalina per tutta la durata del programma, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione definiscono in maggiore dettaglio, in relazione a tale programma, gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, i termini e i relativi indicatori di prestazione per il programma Ignalina. Essi contengono altresì il piano di disattivazione dettagliato e rivisto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che serve da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.
Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta le appropriate misure volte a garantire che, durante lo svolgimento delle azioni finanziate dal presente regolamento, siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, procedure per il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sia in base a documenti sia sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità con le procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11)al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere i controlli, le verifiche e le ispezioni sul posto di cui a tali paragrafi, secondo le loro rispettive competenze.
Articolo 9
Valutazione intermedia
1. Entro il 31 dicembre 2017 è redatta dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure relative ai programma Ignalina, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto per l'Unione, al fine dell'adozione di una decisione che modifica o sospende le misure. La valutazione esamina inoltre la possibilità di modificare gli obiettivi specifici e le procedure di attuazione dettagliate di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 7.
2. La valutazione intermedia tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
3. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Valutazione finale
1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione ex-post dell'efficacia ed efficienza del programma Ignalina nonché dell'efficacia delle misure finanziate in termini di impatto, uso delle risorse e valore aggiunto per l'Unione.
2. La valutazione finale tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
3. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, lo decida il presidente o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro conclusione, o di un contributo finanziario concesso dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1990/2006 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a tale contributo al 31 dicembre 2013, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni interessate fino alla loro chiusura.
Articolo 13
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1990/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. MAZURONIS
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.
(2) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(3) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
(4) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(5) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7) Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all’applicazione del protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania( Programma Ignalina) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).
(8) Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298del 26.10.2012, pag. 1).
(10) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(11) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2013
recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (di seguito «PAC») dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1). Nell'ambito del quadro normativo riformato, occorre adottare misure sulla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. |
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(2) |
A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra le soglie di riferimento stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) da un lato, e i prezzi di intervento dall'altro, e definire questi ultimi. Solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, punto 8, prima frase dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante. |
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(3) |
È opportuno prevedere il livello del prezzo di intervento pubblico a cui l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso o mediante procedura di gara, compresi i casi per i quali può essere necessario un adeguamento dei prezzi di intervento pubblico. Allo stesso modo è necessario adottare misure sulle limitazioni quantitative per effettuare l'acquisto all'intervento a prezzo fisso. In entrambi i casi, i prezzi e i limiti quantitativi dovrebbero rispecchiare la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato. |
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(4) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti per l'ammasso privato come misura d'intervento sul mercato. Occorre prevedere le misure relative alla fissazione degli importi dell'aiuto. Tenuto conto della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno prevedere la fissazione degli importi dell'aiuto sia in anticipo sia mediante procedura di gara e taluni elementi da tener conto quando l'aiuto è prefissato. |
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(5) |
Per garantire una corretta gestione finanziaria del programma a favore del consumo di frutta e verdura nelle scuole è opportuno fissare un massimale per l’aiuto concesso dall’Unione e tassi massimi di cofinanziamento. Per consentire a tutti gli Stati membri di attuare un programma per la frutta e verdura nelle scuole efficace sotto il profilo dei costi, è opportuno fissare un importo minimo determinato dell'aiuto dell'Unione. |
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(6) |
Al fine di garantire il buon funzionamento dell'aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini nelle scuole e di assicurare la flessibilità della gestione del regime, occorre fissare un quantitativo massimo dell'aiuto per la fornitura del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli importi dell'aiuto dell'Unione. |
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(7) |
A norma del Il regolamento (UE) n. 1308/2013 molte misure relative al settore dello zucchero scadranno alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17 dello zucchero quando il sistema delle quote sarà abolito. |
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(8) |
Nel presente regolamento occorre prevedere misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione da prelevare per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui nel settore dello zucchero in linea con la proroga del sistema delle quote fino al 30 settembre 2017. |
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(9) |
Al fine di garantire un sistema efficiente di restituzione alla produzione per determinati prodotti del settore dello zucchero, occorre stabilire condizioni appropriate per fissare l'importo della restituzione alla produzione. |
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(10) |
Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero dell’Unione, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire. |
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(11) |
Al fine di evitare una minaccia alla situazione del mercato dello zucchero dovuta all'accumulo dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per cui non sono soddisfatte le condizioni applicabili, dovrebbe essere prevista una disposizione per il prelievo sulle eccedenze. |
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(12) |
Nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato creato un meccanismo per consentire una fornitura di zucchero sufficiente ed equilibrata ai mercati dell'Unione, disponendo che la Commissione prenda le misure opportune per raggiungere tal fine. Poiché gli strumenti di gestione dei mercati per mettere in atto questo meccanismo sono gli adeguamenti temporanei del dazio all'importazione pagabile sullo zucchero greggio importato nonché l'applicazione temporanea di un prelievo su una produzione fuori quota introdotto sul mercato interno al fine di adeguare l'offerta alla domanda, è opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica che permetta alla Commissione di applicare tale prelievo e di fissare il suo importo. |
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(13) |
Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di restituzione all'esportazione, occorre stabilire misure appropriate per fissare l'importo delle restituzioni. Inoltre, nel settore dei cereali e del riso occorre adottare misure appropriate per fissare gli importi correttivi e per provvedere all'adeguamento dell'importo delle restituzioni in linea con gli eventuali cambiamenti del livello del prezzo di intervento. |
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(14) |
Al fine di garantire una gestione quotidiana efficiente della PAC, le misure sulla fissazione degli aiuti, delle restituzioni e dei prezzi di cui al presente regolamento devono essere limitate alle condizioni quadro che consentano di fissare importi concreti caso per caso e a seconda delle circostanze. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la fissazione di detti importi. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate con l'assistenza del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Inoltre, al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione deve essere autorizzata a fissare nuovi livelli di restituzione e, nel settore dei cereali e del riso, ad adeguare l'importo correttivo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento reca misure per la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 2
Prezzi di intervento pubblico
1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:
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a) |
per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara; |
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b) |
per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara; |
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c) |
per le carni bovine non supera il livello di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 3
Prezzi di acquisto all'intervento e limitazioni quantitative applicabili
1. In caso di apertura dell'intervento pubblico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso di cui all'articolo 2 del presente regolamento e non eccede le limitazioni quantitative seguenti rispettivamente per ciascun periodo di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
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a) |
3 milioni di tonnellate di frumento tenero; |
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b) |
50 000 tonnellate di burro; |
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c) |
109 000 tonnellate di latte scremato in polvere. |
2. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
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a) |
per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative fissate al paragrafo 1 del presente articolo e |
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b) |
per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco, il risone e le carni bovine |
l'acquisto all'intervento è effettuato mediante gara per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.
Il prezzo massimo di acquisto all'intervento non supera il livello di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento ed è fissato mediante atti di esecuzione.
3. In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può adottare atti di esecuzione:
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a) |
che limitano le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di uno Stato membro oppure |
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b) |
fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, che fissano i prezzi di acquisto all'intervento per l'intervento pubblico per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. |
4. I prezzi all'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 3 per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tali maggiorazioni o tali riduzioni.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
6. La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, gli atti di esecuzione necessari per:
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a) |
rispettare le limitazioni di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e |
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b) |
applicare la procedura di gara di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Articolo 4
Aiuto all’ammasso privato
1. Per stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è avviata una procedura di gara per un periodo limitato oppure l'aiuto è fissato in anticipo, qualora l'aiuto sia concesso conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. L'aiuto può essere fissato per Stato membro o regione di uno Stato membro.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione:
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a) |
nei casi in cui si applica la procedura di gara, che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato: |
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b) |
qualora l'aiuto sia fissato in anticipo, che fissano l'importo dell'aiuto in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 5
Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli
1. L'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013:
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a) |
non supera:
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b) |
copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Per le finalità di cui al primo comma, lettera a), punto ii), il significato di «regioni meno sviluppate» è il medesimo di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)
2. Gli Stati membri che partecipano al programma frutta e verdura nelle scuole ricevono ciascuno almeno 290 000 EUR di aiuti dell’Unione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione indicativa dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo tra ciascun Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La Commissione valuta almeno ogni tre anni se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Qualora necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una nuova ripartizione indicativa.
Su richiesta degli Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione definitiva degli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tra gli Stati membri partecipanti secondo le condizioni stabilite in tale paragrafo.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 6
Aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini
1. L'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.
2. L'aiuto dell'Unione è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli importi dell'aiuto per i prodotti lattiero-caseari ammissibili diversi dal latte, in base, in particolare, ai componenti del latte nel prodotto in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 7
Tassa sulla produzione nel settore dello zucchero
1. La tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 12 EUR/t per lo zucchero di quota e lo sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.
2. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in base alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.
3. Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.
Articolo 8
Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero
La restituzione alla produzione dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base:
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a) |
ai costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria avrebbe dovuto sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale e |
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b) |
al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 9
Prezzo minimo della barbabietola
1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 26,29 EUR/t fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017.
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. Tali maggiorazioni o riduzioni sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 11, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
Articolo 10
Adeguamento delle quote nazionali di zucchero
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio può, su proposta della Commissione, adeguare le quote di cui all'allegato XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultanti da eventuali decisioni degli Stati membri adottate conformemente all'articolo 138 del suddetto regolamento.
Articolo 11
Prelievo sulle eccedenze nel settore dello zucchero
1. Un prelievo sulle eccedenze, comprese le disposizioni di cui all'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è fissato ad un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui a tale articolo. Tale prelievo è fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in base ai quantitativi di cui a tale paragrafo da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
Articolo 12
Meccanismo temporaneo di gestione del mercato nel settore dello zucchero
Per garantire un approvvigionamento sufficiente ed equilibrato di zucchero al mercato dell'Unione, fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017, nonostante l'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, per i quantitativi e il tempo necessari, applicare temporaneamente mediante atti di esecuzione un prelievo sulle eccedenze per la produzione fuori quota di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.
La Commissione fissa l'importo di tale prelievo mediante atti di esecuzione.
Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 13
Fissazione delle restituzioni all'esportazione
1. Alle condizioni stabilite all'articolo 196 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e come previsto all'articolo 198 di tale regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che fissano le restituzioni all'esportazione:
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a) |
a intervalli regolari, per i prodotti di cui alla lista dell'articolo 196, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
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b) |
mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento.
2. Le restituzioni all'esportazione per un prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:
|
a) |
la situazione e le prospettive di evoluzione:
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b) |
gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato, che sono quelli di garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tale mercato; |
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c) |
la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione; |
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d) |
l'aspetto economico delle esportazioni previste; |
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e) |
i limiti che derivano dagli accordi internazionali conclusi a norma del trattato; |
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f) |
la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso i paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di tali paesi importati in regime di perfezionamento; |
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g) |
le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione; |
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h) |
la domanda sul mercato dell'Unione; |
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i) |
con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori. |
3. Se necessario al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, l'importo della restituzione può essere adeguato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 14
Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per cereali e riso
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissano un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione fissate per i settori dei cereali e del riso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui 15, paragrafo 2.
Se necessario al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che modificano tali importi correttivi.
La Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo ai prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci trasformate in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 (5).
2. Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale periodo, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.
3. La restituzione per prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, stabilita in conformità all'articolo 199, paragrafo 2, di tale regolamento, può essere adeguata dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, in funzione di eventuali cambiamenti nel livello del prezzo d'intervento.
Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché ai prodotti di cui a tale allegato, parte I, esportati sotto forma di merci trasformate in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009. In tal caso, mediante atti di esecuzione la Commissione corregge l'adeguamento di cui al primo comma del presente paragrafo applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 15
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 16
Tavola di concordanza
I riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n.o1234/2007 a seguito della sua abrogazione da parte del regolamento (UE) n. 1308/2013 s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Gli articoli da 7 a 12 si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(5) Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
di cui all'articolo 16
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Regolamento (CE) n. 1234/2007 |
Il presente regolamento |
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Articolo 18, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 2 |
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Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 4 |
|
Articolo 43 bis bis |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 bis |
|
Articolo 3, paragrafo 2 ter |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 4 |
|
Articolo 103 octies bis, paragrafo 4 |
Articolo 103 octies bis, paragrafo 5 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 102, paragrafo 4 |
Articolo 102, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 3 |
|
Articolo 51, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
Articolo 97 |
Articolo 8 |
|
Articolo 49 |
Articolo 9 |
|
Articolo 64, paragrafo 2 |
Articolo 64, paragrafo 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 164, paragrafo 2 |
Articolo 164, paragrafo 3 |
|
Articolo 164, paragrafo 4 |
Articolo 165 |
|
Articolo 166 |
Articolo 13, paragrafi 1 e 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1371/2013 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2013
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1 Misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9% sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono le misure in vigore e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure è l'inchiesta iniziale. |
|
(2) |
Le misure in vigore sono state estese in precedenza alla Malaysia, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio (3), nonché a Taiwan e alla Thailandia, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio (4). |
1.2 Domanda
|
(3) |
Il 25 febbraio 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, dichiarati o meno originari di tali paesi. |
|
(4) |
La domanda era stata presentata da quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH. |
|
(5) |
Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, dall'India e dall'Indonesia verso l'Unione), per la quale non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall'istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembrava dovuta al trasbordo in India e in Indonesia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e/o a false dichiarazioni d'origine dei prodotti cinesi. |
|
(6) |
Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Da questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni dall'India e dall'Indonesia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale. |
|
(7) |
Infine, è stato dimostrato che i prezzi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito per il prodotto simile durante l'inchiesta iniziale. |
1.3 Apertura
|
(8) |
Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE) n. 322/2013 (5) («regolamento di apertura»). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia. |
1.4 Inchiesta
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(9) |
La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, dell'India e dell'Indonesia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC, dell'India e dell'Indonesia noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari a importatori dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione poteva comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili. |
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(10) |
Si sono manifestati e hanno risposto al questionario due produttori esportatori dell'India e un importatore indipendente dell'Unione. Successivamente l'importatore dell'Unione ha comunicato alla Commissione di importare altri prodotti e di non aver importato, in passato, nessuno dei prodotti oggetto dell'inchiesta. Nessun produttore esportatore dell'Indonesia ha risposto al questionario. I seguenti produttori esportatori dell'India hanno risposto presentando un modulo di richiesta di esenzione:
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(11) |
Successivamente, Urja Products Pvt.Ltd. ha comunicato alla Commissione di non fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, precisando che i suoi prodotti hanno caratteristiche tecniche differenti e sono destinati ad un uso diverso (rientrano in altre voci NC). Pertanto, la visita di verifica è stata effettuata soltanto presso la sede di Montex. |
1.5 Periodo dell'inchiesta
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(12) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2013 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati rilevati dati per il PI al fine di esaminare, tra l'altro, la presunta modifica della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1oaprile 2012 e il 31 marzo 2013 («PR») sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l'esistenza di pratiche di dumping. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1 Osservazioni generali
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(13) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare se esistessero pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se fosse occorsa una modifica della configurazione degli scambi tra RPC, India e Indonesia e l'Unione, se tale modifica derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove del pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzo e/o quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta e se vi fossero prove del dumping rispetto ai valori normali determinati in precedenza per il prodotto in esame, se necessario applicando l'articolo 2 del regolamento di base |
2.2 Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
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(14) |
Il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 . |
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(15) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito dall'India e dall'Indonesia, dichiarato o meno originario di tali paesi. |
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(16) |
Dall'inchiesta è risultato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC nell'Unione, e quelli spediti dall'India e dall'Indonesia nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3 Livello di collaborazione
2.3.1 India
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(17) |
Come indicato al considerando 10, solo due società indiane hanno risposto presentando il modulo di esenzione. Una delle due, Urja Products Pvt.Ltd., è risultata non essere un produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, quindi l'unica società che ha collaborato è Montex. La società rappresentava soltanto l'1 % delle esportazioni dall'India verso l'Unione durante il PR, rispetto al totale delle esportazioni dall'India. I risultati riguardanti quest'impresa si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
2.3.2 Indonesia
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(18) |
Come indicato nel considerando 10, nessuna società dall'Indonesia ha risposto al questionario. Non vi è stata collaborazione da parte delle società indonesiane. I risultati riguardanti l'Indonesia si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
2.3.3 La RPC
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(19) |
I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. I risultati riguardanti la RPC si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
2.4 Modifica della configurazione degli scambi
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(20) |
Per determinare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi, sono state esaminate le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dall'India e dall'Indonesia e le esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC verso l'India e l'Indonesia. Tali importazioni sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, vista la cooperazione relativamente debole o nulla da parte delle società indiane, indonesiane e cinesi (cfr. la precedente sezione 2.3). |
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(21) |
A tal fine, per l'analisi sono state utilizzate le statistiche COMEXT (6), le statistiche commerciali dell'India e dell'Indonesia trasmesse dalle rispettive autorità nazionali e le statistiche di Global Trade Information Services (7). Sono stati utilizzati esercizi contabili che iniziano il 1o aprile e si concludono il 31 marzo, al fine di disporre di periodi di 12 mesi. |
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(22) |
Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche COMEXT riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tuttavia, basandosi su stime fornite dall'industria dell'Unione è stato possibile accertare che una parte notevole del suddetto volume di importazioni riguardava il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Di conseguenza, si sono potuti utilizzare tali dati per accertare un cambiamento della configurazione degli scambi. |
2.4.1 Importazioni verso l'Unione
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(23) |
Dalle statistiche COMEXT risulta un cambiamento significativo della configurazione degli scambi durante il PI (cfr. tabella 1 seguente). Tabella 1
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(24) |
Secondo le statistiche COMEXT, le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione sono crollate in seguito all'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 (9) e delle misure definitive nell'agosto 2011 (10). La precedente tabella 1 illustra la situazione del 2010/2011 e 2011/2012, in cui le importazioni nell'Unione dalla RPC sono diminuite da 385,85 milioni di m2 a 110,30 milioni di m2 (circa del 70 %) e la situazione tra il 2010/2011 e il 2012/2013, caratterizzata da un ulteriore diminuzione (dell'80 % circa) a 85,9 milioni di m2. |
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(25) |
Secondo le statistiche COMEXT, nell'esercizio finanziario 2009/2010 i quantitativi importati dall'India verso l'Unione raggiungevano 0,35 milioni di m2, nell'anno finanziario 2010/2011 0,28 milioni di m2, per aumentare poi vertiginosamente tra il 2011/2012 e il 2012/2013, raggiungendo 13,13 milioni di m2 nell'esercizio finanziario 2012/2013. |
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(26) |
Come affermato al precedente considerando 17, la società Montex ha esportato nell'Unione una quantità molto ridotta del prodotto oggetto dell'inchiesta nel PI, pari all'1 % delle esportazioni dall'India verso l'Unione nel periodo 2012/2013. Inoltre è stato constatato che Montex esporta il prodotto oggetto dell'inchiesta con un codice NC inesatto, 7019 52 . Le sue esportazioni hanno quindi dovuto essere aggiunte alle statistiche COMEXT come indicato nella tabella 1 di cui sopra. |
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(27) |
Secondo le statistiche COMEXT, nell'esercizio finanziario 2009/2010 i quantitativi importati dall'Indonesia verso l'Unione raggiungevano 0,004 milioni di m2, nel 2010/2011 0,16 milioni di m2, per aumentare poi nettamente tra il 2011/2012 e il 2012/2013, passando da 3,22 milioni di m2 a 33,31 milioni di m2. |
2.4.2 Esportazioni dalla RPC verso l'India e l'Indonesia
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(28) |
Durante lo stesso periodo si può osservare anche un deciso aumento delle esportazioni dalla RPC verso l'India e l'Indonesia. Tabella 2
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(29) |
Secondo le statistiche doganali cinesi, le importazioni dalla RPC verso l'India del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate da 4,8 milioni di m2 nell'esercizio finanziario 2009/2010 a 29,3 milioni di m2 nel corso dell'esercizio 2012/2013. |
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(30) |
Secondo le statistiche doganali cinesi, le importazioni dalla RPC verso l'Indonesia del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate da 5,78 milioni di m2 nell'esercizio finanziario 2009/2010 a 11,54 milioni di m2 nel corso dell'esercizio 2012/2013. |
2.4.3 Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi
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(31) |
Il calo generale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione e l'aumento in parallelo delle esportazioni sia dall'India che dall'Indonesia verso l'Unione e delle esportazioni dalla RPC verso l'India e l'Indonesia, dopo l'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 e delle misure definitive nell'agosto 2011, hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra tali paesi, da un lato, e delle esportazioni da tali paesi verso l'Unione, dall'altro. |
2.5 Natura delle pratiche elusive
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(32) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modifica della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(33) |
Nel corso dell'inchiesta sono emersi elementi di prova di pratiche di trasbordo attraverso l'Indonesia e l'India e/o scorrettezze in relazione ai certificati di origine. Ad esempio, alcune delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame erano state trasbordate attraverso Dubai o Singapore con certificati di origine dell'Indonesia/India e una parte delle importazioni verso l'Unione era stata trasbordata attraverso una società indiana che non ha collaborato all'inchiesta. La mancanza di collaborazione da parte dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, tranne Montex, è un'ulteriore indicazione del fatto che non esiste una vera produzione in Indonesia e in India, che potrebbe giustificare il livello delle esportazioni da tali paesi verso l'Unione. È ragionevole attendersi che se fossero esistiti effettivi produttori, essi avrebbero tentato di distinguersi meglio dalle pratiche di elusione partecipando fin da subito alla presente inchiesta. Inoltre, l'inchiesta non ha evidenziato prove di una vera produzione nei due paesi in questione, eccetto per la società Montex. Inoltre, l'aumento delle importazioni provenienti da questi due paesi indica che i prodotti cinesi sono trasbordati verso l'Unione attraverso l'India e l'Indonesia e/o con certificati di origine inesatti. |
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(34) |
È dunque confermata l'esistenza di operazioni di trasbordo attraverso l'India e l'Indonesia di prodotti originari della Cina. |
2.6 Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping
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(35) |
Dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC attraverso l'India e l'Indonesia. |
2.7 Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping
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(36) |
Successivamente, è stato valutato se le importazioni del prodotto in esame verso l'Unione avessero indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Sono stati impiegati i dati COMEXT quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni per le società che non hanno collaborato in India e in Indonesia. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nel considerando 74 del regolamento iniziale. |
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(37) |
L'aumento delle importazioni dall'India nell'Unione da 0,35 milioni di m2 nel 2009/2010 a 13,10 milioni di m2 nel PR è stato significativo in termini quantitativi, rispetto ai volumi molto modesti di importazioni dall'India registrati prima dell'istituzione delle misure provvisorie nel 2009/2010. L'aumento delle importazioni dall'Indonesia nell'Unione da 0,04 milioni di m2 nel 2009/2010 a 33,31 milioni di m2 nel PR è stato ritenuto consistente in termini quantitativi, rispetto ai volumi molto modesti di importazioni dall'Indonesia registrati prima dell'istituzione delle misure provvisorie nel 2009/2010. |
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(38) |
Per valutare se gli effetti riparatori delle misure in vigore siano compromessi in termini di prezzi, i prezzi delle importazioni dall'Indonesia e dall'India sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale. Il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale è stato adeguato per tenere conto dell'inflazione. La media ponderata dei prezzi delle esportazioni dall'India e dall'Indonesia è stata adeguata per tenere conto dei costi successivi all'importazione e degli adeguamenti della qualità, come stabilito nell'inchiesta iniziale per le importazioni dalla RPC. Dal confronto è risultato che i prezzi delle esportazioni dai paesi interessati verso l'Unione sono notevolmente più bassi. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. |
2.8 Elementi di prova del dumping
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(39) |
Infine, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping. |
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(40) |
Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale. |
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(41) |
I prezzi all'esportazione dall'India e dall'Indonesia sono stati basati sulle informazioni disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è il prezzo medio all'esportazione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti da ciascuno dei due paesi in questione durante il PR, come indicato in COMEXT. Le esportazioni della società indiana Montex non risultano nelle statistiche a causa dell'errata classificazione dei suoi prodotti (cfr. il considerando 25), e quindi non sono state utilizzate per il calcolo del margine di dumping. |
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(42) |
Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio. Visto che i dati disponibili non hanno permesso di stabilire il livello degli adeguamenti da apportare, è stato necessario determinarli sulla base dei dati più attendibili a disposizione. L'adeguamento per tenere conto dei suddetti costi è stato quindi operato in base ad una percentuale calcolata come proporzione dei costi complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio sul valore delle vendite CIF all'Unione forniti dai produttori esportatori cinesi che avevano collaborato nell'inchiesta iniziale. |
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(43) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei due paesi interessati nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. |
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(44) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza del dumping. |
3. MISURE
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(45) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo in India e Indonesia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(46) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto, spedito dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario dell'India e dell'Indonesia. |
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(47) |
Le misure da estendere sono quelle definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011, che corrispondono a un dazio antidumping definitivo pari al 62,9% applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. |
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(48) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese si applichino alle importazioni registrate al loro ingresso nell'Unione in virtù del regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti dall'India e dall'Indonesia. |
4. RICHIESTE DI ESENZIONE
4.1 India
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(49) |
Come affermato al considerando 10, due produttori esportatori, Montex e Urja Products, si sono manifestati dopo l'apertura, hanno trasmesso le risposte al questionario e hanno chiesto l'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(50) |
Come indicato nel considerando 11, è risultato che una delle due società, Urja Products, non produce il prodotto oggetto dell'inchiesta. L'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base non è applicabile a tale società. |
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(51) |
La società Montex non è risultata coinvolta nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. La società ha dimostrato di essere effettivamente un produttore la cui capacità di produzione supera il volume delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione. La società ha presentato una serie completa di dati ed è stata oggetto di una verifica in loco. I dati verificati relativi alla costituzione della società, all'acquisto di macchinari, al processo di produzione, alla capacità, alle scorte, agli acquisti di materie prime e al costo di produzione sostengono la conclusione. Inoltre, questo produttore è stato in grado di dimostrare di non essere collegato a nessuno dei produttori/esportatori cinesi soggetti alle misure esistenti o a società coinvolte nelle pratiche di elusione. È pertanto possibile concedere a questa società l'esenzione dall'estensione delle misure. |
4.2 Indonesia
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(52) |
Come indicato al considerando 10, nessun produttore esportatore dell'Indonesia ha presentato una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base. Dall'inchiesta non è risultato nessun autentico produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta in Indonesia. |
4.3 Nuove società
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(53) |
I produttori dell'India e dell'Indonesia che non hanno partecipato all'inchiesta e/o che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione nel PR possono presentare domanda di esenzione dall'estensione del dazio antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi saranno invitati a compilare un questionario che consentirà alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione di mercato del prodotto in esame, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita. |
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(54) |
Se concede un'esenzione la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono sottoposte ad un controllo per garantire il rispetto delle condizioni stabilite. |
5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
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(55) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle conclusioni definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (codice addizionale TARIC B942).
2. L'applicazione dell'esenzione concessa alla società Montex Glass Fibres Industries Pvt.Ltd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell'allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, sarà applicato il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, registrati in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N-105 8/20 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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Belgique/België |
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Fax (32 2) 295 65 05 |
2. Le importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 79/2011 possono essere esentate dal dazio esteso a norma dell'articolo 1, ai sensi delle pertinenti disposizione del regolamento base.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.
(3) GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1.
(4) GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1.
(5) GU L 101 del 10.4.2013, pag. 1.
(6) Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.
(7) Global Trade Information Services è una società commerciale fornitrice di dati statistici sul commercio internazionale.
(8) In Comext il volume è indicato in tonnellate, convertite in metri quadri secondo i tassi di conversione UI, ad es. per il codice NC 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg, per il codice NC 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.
ALLEGATO
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2:
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1. |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; |
|
2. |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»; |
|
3. |
data e firma |
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1372/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),
visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 92,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare gli allegati VIII e XI del regolamento CE n. 883/2004 e gli allegati 1 e 5 del regolamento CE n. 987/2009 al fine di adeguare detti allegati alle modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali o di semplificare l’applicazione di detti regolamenti. |
|
(2) |
Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono finalizzati a fornire una panoramica sia degli Stati membri che non applicano la proratizzazione delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità, sia delle disposizioni speciali in tema di applicazione della legislazione degli Stati membri. |
|
(3) |
Gli allegati del regolamento CE n. 987/2009 sono finalizzati a fornire una panoramica sia delle disposizioni in tema di attuazione degli accordi bilaterali che rimangono o entrano in vigore, sia degli Stati membri che stabiliscono un importo massimo di rimborso delle indennità di disoccupazione sulla base dell’importo medio delle indennità di disoccupazione stanziate nell’ambito della legislazione di ciascun Stato membro nell’anno civile precedente. |
|
(4) |
La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti in tema di adeguamenti tecnici degli allegati del regolamento (CE) n. 987/2009 e del regolamento (CE) n. 883/2004. |
|
(5) |
La Commissione può accettare di includere le proposte in tema di adeguamenti tecnici degli allegati di cui al considerando 4. |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
|
1) |
nell’allegato VIII, la parte 2 è così modificata:
|
|
2) |
nell’allegato XI, alla voce «PAESI BASSI», il seguente punto fa) è inserito dopo il punto f):
|
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
|
1) |
l’allegato 1 è così modificato:
|
|
2) |
nell’allegato 5, dopo la voce «GERMANIA» è aggiunta una nuova voce «PAESI BASSI». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1373/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine
(codificazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 170, primo comma, e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
Occorre stabilire le modalità d’applicazione specifiche di questo regime per i titoli d’esportazione nel settore delle carni suine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati che è opportuno siano indicati sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, d’esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4). |
|
(3) |
Per una gestione efficace del regime dei titoli d’esportazione è opportuno fissare l’ammontare della cauzione relativa ai titoli d’esportazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d’esportazione. |
|
(4) |
Ai sensi dell’articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 218 del trattato in merito al volume d’esportazione è garantito dai titoli d’esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli. |
|
(5) |
È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d’esportazione siano notificate solo dopo un periodo d’attesa. Tale periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell’interesse dell’operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione. |
|
(6) |
Per poter gestire il regime dei titoli, è opportuno che la Commissione disponga di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull’impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno che gli Stati membri utilizzino i sistemi d'informazione di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (5). |
|
(7) |
È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell’operatore, il rilascio immediato dei titoli d’esportazione. In tal caso è opportuno che i titoli non siano soggetti alle misure specifiche adottate dalla Commissione. |
|
(8) |
Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 376/2008. |
|
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d’esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.
Articolo 2
1. I titoli d’esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d’esportazione sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture elencate nell’allegato II.
Articolo 3
1. Le domande di titoli d’esportazione sono presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d’esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un’attività commerciale nel settore delle carni suine. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d’esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, o nei casi in cui il rilascio di titoli d’esportazione non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:
|
a) |
fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti; |
|
b) |
respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione; |
|
c) |
sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Le misure di cui al primo comma possono essere prese o modulate per categoria di prodotto e per destinazione.
5. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato interno.
6. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.
7. In deroga al paragrafo 3, l’operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, se tale percentuale è inferiore all’80 %. L’operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:
|
a) |
o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata; |
|
b) |
o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l’organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione. |
8. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d’esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.
Articolo 4
1. Su richiesta dell’operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall’articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.
In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato III.
2. Se necessario, la Commissione può sospendere l’applicazione del presente articolo.
Articolo 5
I titoli d’esportazione non sono trasferibili.
Articolo 6
1. Il quantitativo esportato nell’ambito della tolleranza prevista all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non dà diritto al pagamento della restituzione.
2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle diciture elencate nell’allegato IV.
Articolo 7
1. Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
|
a) |
le domande di titoli d’esportazione di cui all’articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell’ambito di applicazione dell’articolo 4; |
|
b) |
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell’articolo 4; |
|
c) |
nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 7, i quantitativi per i quali le domande di titoli d’esportazione sono state ritirate nella settimana precedente. |
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:
|
a) |
il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all’articolo 2, paragrafo 3; |
|
b) |
la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione; |
|
c) |
il tasso della restituzione applicabile; |
|
d) |
l’importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti. |
3. Gli Stati membri notificano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d’esportazione non utilizzati.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VI.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.
(3) Cfr. allegato V.
ALLEGATO I
|
Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzione all’esportazione (1) |
Categoria |
Importo della cauzione (EUR/100 kg) Peso netto |
|
0203 11 10 9000 0203 21 10 9000 |
1 |
10 |
|
0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 55 9110 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 55 9110 |
2 |
10 |
|
0203 19 15 9100 0203 19 55 9310 0203 29 15 9100 |
3 |
6 |
|
0210 11 31 9110 0210 11 31 9910 |
4 |
14 |
|
0210 12 19 9100 |
5 |
0 |
|
0210 19 81 9100 |
6 |
14 |
|
0210 19 81 9300 |
7 |
14 |
|
1601 00 91 9120 |
8 |
5 |
|
1601 00 99 9110 |
9 |
4 |
|
1602 41 10 9110 |
10 |
8 |
|
1602 42 10 9110 |
11 |
6 |
|
1602 41 10 9130 1602 42 10 9130 1602 49 19 9130 |
12 |
5 |
(1) Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 4
|
— |
In bulgaro |
: |
Регламент за изпълнение (ЕC) № […] |
|
— |
In spagnolo |
: |
Reglamento de Ejecución (UE) no […] |
|
— |
In ceco |
: |
Prováděcí nařízení (EU) č. […] |
|
— |
In danese |
: |
Gennemførelsesforordning (EU) nr. […] |
|
— |
In tedesco |
: |
Durchführungsverordnung (EU) Nr. […] |
|
— |
In estone |
: |
Rakendusmäärus (EL) nr […] |
|
— |
In greco |
: |
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] |
|
— |
In inglese |
: |
Implementing Regulation (EU) No […] |
|
— |
In francese |
: |
Règlement d’exécution (UE) no […] |
|
— |
In croato |
: |
Provedbena uredba (EU) br. […] |
|
— |
In italiano |
: |
Regolamento di esecuzione (UE) n. […] |
|
— |
In lettone |
: |
Īstenošanas regula (ES) Nr. […] |
|
— |
In lituano |
: |
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […] |
|
— |
In ungherese |
: |
…/…/EU végrehajtási rendelet |
|
— |
In maltese |
: |
Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru […] |
|
— |
In neerlandese |
: |
Uitvoeringsverordening (EU) nr. […] |
|
— |
In polacco |
: |
Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […] |
|
— |
In portoghese |
: |
Regulamento de Execução (UE) n.o […] |
|
— |
In rumeno |
: |
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […] |
|
— |
In slovacco |
: |
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […] |
|
— |
In sloveno |
: |
Izvedbena uredba (EU) št. […] |
|
— |
In finlandese |
: |
Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […] |
|
— |
In svedese |
: |
Genomförandeförordning (EU) nr […] |
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
|
— |
In bulgaro |
: |
Лицензия, валидна пет работни дни |
|
— |
In spagnolo |
: |
Certificado válido durante cinco días hábiles |
|
— |
In ceco |
: |
Licence platná pět pracovních dní |
|
— |
In danese |
: |
Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage |
|
— |
In tedesco |
: |
Fünf Arbeitstage gültige Lizenz |
|
— |
In estone |
: |
Litsents kehtib viis tööpäeva |
|
— |
In greco |
: |
Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες |
|
— |
In inglese |
: |
Licence valid for five working days |
|
— |
In francese |
: |
Certificat valable cinq jours ouvrables |
|
— |
In croato |
: |
Dozvola vrijedi pet radnih dana |
|
— |
In italiano |
: |
Titolo valido cinque giorni lavorativi |
|
— |
In lettone |
: |
Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas |
|
— |
In lituano |
: |
Licencijos galioja penkias darbo dienas |
|
— |
In ungherese |
: |
Öt munkanapig érvényes tanúsítvány |
|
— |
In maltese |
: |
Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol |
|
— |
In neerlandese |
: |
Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen |
|
— |
In polacco |
: |
Pozwolenie ważne pięć dni roboczych |
|
— |
In portoghese |
: |
Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis |
|
— |
In rumeno |
: |
Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare |
|
— |
In slovacco |
: |
Licencia platí päť pracovných dní |
|
— |
In sloveno |
: |
Dovoljenje velja 5 delovnih dni |
|
— |
In finlandese |
: |
Todistus on voimassa viisi työpäivää |
|
— |
In svedese |
: |
Licensen är giltig fem arbetsdagar |
ALLEGATO IV
Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 2
|
— |
In bulgaro |
: |
Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията). |
|
— |
In spagnolo |
: |
Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado). |
|
— |
In ceco |
: |
Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána). |
|
— |
In danese |
: |
Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører). |
|
— |
In tedesco |
: |
Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde). |
|
— |
In estone |
: |
Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents). |
|
— |
In greco |
: |
Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό). |
|
— |
In inglese |
: |
Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued). |
|
— |
In francese |
: |
Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré). |
|
— |
In croato |
: |
Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola). |
|
— |
In italiano |
: |
Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato). |
|
— |
In lettone |
: |
Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence). |
|
— |
In lituano |
: |
Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija). |
|
— |
In ungherese |
: |
A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták). |
|
— |
In maltese |
: |
Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza). |
|
— |
In neerlandese |
: |
Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven). |
|
— |
In polacco |
: |
Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie). |
|
— |
In portoghese |
: |
Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado). |
|
— |
In rumeno |
: |
Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența). |
|
— |
In slovacco |
: |
Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia). |
|
— |
In sloveno |
: |
Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano). |
|
— |
In finlandese |
: |
Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty). |
|
— |
In svedese |
: |
Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats). |
ALLEGATO V
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
|
Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 130/2004 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 1361/2004 della Commissione |
|
|
Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 12 |
|
Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
|
Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione |
limitatamente al punto 6.G.2. dell’allegato |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
|
Regolamento (CE) n. 1518/2003 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
— |
|
Articolo 2, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 2, paragrafo 4, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 4, trattini dal primo all’undicesimo |
Allegato II |
|
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4 |
|
Articolo 3, paragrafo 4 bis |
Articolo 3, paragrafo 5 |
|
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
|
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
|
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 8 |
|
Articoli 4 e 5 |
Articoli 4 e 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, trattini dal primo all’undicesimo |
Allegato IV |
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
Articolo 8 |
— |
|
— |
Articolo 8 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato I bis |
Allegato III |
|
Allegato III |
— |
|
Allegato IV |
— |
|
— |
Allegato V |
|
— |
Allegato VI |
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 36
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
|
(2) |
Il 29 maggio 2013 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione. |
|
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 36 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il principio contabile internazionale IAS 36 Riduzione di valore delle attività, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL VALORE RECUPERABILE DELLE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE MODIFICHE ALLO
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
Modifiche allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività
I paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono modificati e il paragrafo 140 J è aggiunto.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
…
|
130. |
Un’entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l’avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l’esercizio:
… Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita |
|
134. |
Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:
… |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
|
138. |
… |
|
140 J |
A maggio 2013 i paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono stati modificati. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014. È consentita un’applicazione anticipata. Un’entità non deve applicare tali modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non applica anche l’IFRS 13. |
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/42 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
|
(2) |
Il 27 giugno 2013 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione intitolate Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura. Le modifiche mirano a disciplinare le situazioni in cui un derivato designato come strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a una controparte centrale in conseguenza di normative o regolamenti. La contabilizzazione di copertura può così continuare a prescindere dalla novazione, cosa che senza la modifica non sarebbe consentita. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l’obbligo di compensazione tramite controparte centrale per determinate categorie di derivati OTC. Di conseguenza, le controparti di determinati strumenti di copertura sono tenuti ad acconsentire a sostituire la propria controparte originaria dell’operazione di copertura con una controparte centrale che soddisfi i requisiti di detto regolamento. |
|
(4) |
Per evitare che la novazione dei derivati OTC a una controparte centrale, in conseguenza di normative o regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, determini oneri d'informativa finanziaria, è necessario prevedere un’eccezione ai requisiti vigenti in materia di cessazione della contabilizzazione di copertura contenuti nel principio contabile IAS 39. |
|
(5) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
ALLEGATO
«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.»
Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura
Si modificano i paragrafi 91 e 101.
Coperture di fair value
…
|
91 |
Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:
… |
Coperture di flussi finanziari
…
|
101 |
In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:
|
Il paragrafo 108D e, nell’Appendice A, il paragrafo AG113A sono aggiunti.
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
…
|
108D |
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifiche allo IAS 39), pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. Un’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
…
Valutazione dell’efficacia della copertura
…
|
AG113A |
Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell’efficacia della copertura. |
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1376/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
55,3 |
|
IL |
216,6 |
|
|
MA |
72,6 |
|
|
TN |
99,8 |
|
|
TR |
107,5 |
|
|
ZZ |
110,4 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
106,5 |
|
MA |
158,2 |
|
|
TR |
139,1 |
|
|
ZZ |
134,6 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
98,4 |
|
TR |
171,8 |
|
|
ZZ |
135,1 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
26,3 |
|
MA |
57,5 |
|
|
TR |
57,5 |
|
|
ZA |
44,9 |
|
|
ZZ |
46,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
57,5 |
|
ZZ |
57,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
35,9 |
|
IL |
96,3 |
|
|
JM |
133,9 |
|
|
MA |
69,9 |
|
|
TR |
73,1 |
|
|
ZZ |
81,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
102,8 |
|
TR |
70,7 |
|
|
ZZ |
86,8 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
77,6 |
|
MK |
34,4 |
|
|
NZ |
153,0 |
|
|
US |
124,5 |
|
|
ZZ |
97,4 |
|
|
0808 30 90 |
TR |
120,5 |
|
US |
155,6 |
|
|
ZZ |
138,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1377/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2013 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2013 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.1.2014 al 31.3.2014 (%) |
|
1 |
09.4410 |
0,250375 |
|
2 |
09.4411 |
0,253228 |
|
3 |
09.4412 |
0,267952 |
|
4 |
09.4420 |
0,26178 |
|
6 |
09.4422 |
0,262743 |
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/51 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1378/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2013 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
|
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2013 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.1.2014-31.3.2014 (%) |
|
P1 |
09.4067 |
1,302094 |
|
P3 |
09.4069 |
0,270933 |
DECISIONI
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/53 |
DECISIONE EUTM SOMALIA/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 17 dicembre 2013
relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)
(2013/777/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni relative alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia). |
|
(2) |
Il 22 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/44/PESC (2) recante modifica e proroga della decisione 2010/96/PESC, e che nomina il generale di brigata Gerald AHERNE comandante della missione dell’UE. |
|
(3) |
La Repubblica italiana ha proposto la nomina del generale di brigata Massimo MINGIARDI come nuovo comandante della missione dell'UE in sostituzione del generale di brigata Gerald AHERNE. |
|
(4) |
Il comitato militare dell'UE appoggia tale proposta. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. Pertanto la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il generale di brigata Massimo MINGIARDI è nominato comandante della missione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) a decorrere dal 15 febbraio 2014.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 15o febbraio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.
(2) Decisione 2013/44/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 57).
|
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/54 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2013
che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE
(2013/778/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l’esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell’Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità. |
|
(2) |
L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare al controllo e alla responsabilità finale delle attività gestite da dette agenzie esecutive. |
|
(3) |
La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione netta tra le fasi di programmazione che implicano un ampio margine di discrezionalità nell’operare scelte dettate da considerazioni strategiche, effettuate dalla Commissione, e l’attuazione dei programmi che andrebbe affidata all’agenzia esecutiva. |
|
(4) |
Con la decisione 2008/46/CE (2) ha istituito l’Agenzia esecutiva per la ricerca (di seguito «l’Agenzia»), cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nell’ambito della ricerca finalizzate all’esecuzione di compiti connessi all’attuazione del programma specifico Persone che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3), del programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4) e del programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (5) del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (6) (di seguito «il settimo programma quadro»). |
|
(5) |
L’Agenzia ha dimostrato che la delega di compiti a un’agenzia esecutiva è una soluzione idonea per migliorare l’efficacia in termini di costi, che consente quindi alla Commissione di gestire un bilancio maggiore con un aumento meno che proporzionale in termini di personale complessivo. La separazione fra i compiti di decisione politica della Commissione e le mansioni di attuazione dei programmi dell’Agenzia ha consentito a entrambe le parti di svolgere meglio le proprie mansioni fondamentali. La valutazione esterna dell’Agenzia condotta a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che questa è stata efficiente ed efficace nella gestione delle azioni relative alle PMI nell’ambito del programma specifico Capacità, le azioni Marie Curie nell’ambito del programma specifico Persone e le azioni di ricerca nel campo della sicurezza e dello spazio nell’ambito del programma specifico Cooperazione, e nel fornire servizi di sostegno amministrativo e logistico a tutti i settori dei programmi specifici Persone, Capacità e Cooperazione. I risparmi derivati dalla delega dei compiti all’Agenzia sono stati stimati a circa 106 milioni di EUR per il periodo 2009-2013. |
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(6) |
Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (7), la Commissione ha proposto di avvalersi dell’opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l’esecuzione dei programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. |
|
(7) |
L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che l’efficienza delle operazioni dell’Agenzia è superiore rispetto a quelle della Commissione. I nuovi programmi delegati sono tematicamente coerenti con il mandato e la missione attuali dell’Agenzia e rappresentano la prosecuzione delle attività in corso dell’Agenzia. L’Agenzia ha già accumulato competenze, abilità e capacità direttamente pertinenti a tali programmi. L’Agenzia si trova in una posizione favorevole per continuare a gestire i programmi di ricerca nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La delega dei programmi all’Agenzia garantirebbe la continuità dell’attività nei confronti dei beneficiari di tali programmi, considerato che l’Agenzia ha accumulato le competenze e le capacità direttamente afferenti alla comunità della ricerca. Secondo le stime, la delega della gestione di programma all’Agenzia è in grado di realizzare una maggiore efficienza dell’ordine di 158 milioni di EUR per il periodo 2014-2024 rispetto alla gestione da parte dei servizi della Commissione. |
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(8) |
Al fine di conferire un’identità coerente alle agenzie esecutive, nel definirne i nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche. |
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(9) |
È opportuno incaricare l’Agenzia della gestione delle seguenti parti del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 – (2014-2020) (8):
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(10) |
È opportuno che l’Agenzia prosegua l’attuazione delle parti del settimo programma quadro già delegatele nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013. |
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(11) |
È opportuno che l’Agenzia sia responsabile dell’erogazione di servizi di sostegno amministrativo e logistico, in particolare qualora la centralizzazione di tali servizi di sostegno determini una maggiore efficienza e ulteriori economie di scala. |
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(12) |
Al fine di garantire l’attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l’Agenzia eserciti i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore. |
|
(13) |
È opportuno istituire l’Agenzia esecutiva per la ricerca, che dovrebbe sostituire e succedere giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita dalla decisione 2008/46/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003. |
|
(14) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/46/CE e stabilire disposizioni transitorie. |
|
(15) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione
È istituita l’Agenzia europea per la ricerca (di seguito «l’Agenzia») che sostituisce e succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/46/CE per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. Lo statuto dell’Agenzia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
Articolo 2
Sede
La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.
Articolo 3
Obiettivi e compiti
1. Nell’ambito del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 – (2014-2020) è affidata all’Agenzia l’attuazione di parti degli elementi seguenti:
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a) |
Parte I «Eccellenza scientifica»; |
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b) |
Parte II «Leadership industriale»; |
|
c) |
Parte III «Sfide per la società»; |
|
d) |
Parte IIIa «Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione»; |
|
e) |
Parte IIIb «Scienza con e per la società». |
Il presente paragrafo si applica con riserva dell’entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).
2. Nell’ambito del settimo programma quadro è affidata all’Agenzia l’attuazione della parte residua degli elementi seguenti:
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a) |
le attività «Ricerca a favore delle PMI» e «Ricerca per le associazioni di PMI» del programma specifico Capacità; |
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b) |
le aree tematiche «Spazio» e «Sicurezza» del programma specifico Cooperazione; |
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c) |
il programma specifico Persone. |
3. L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:
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a) |
la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi del ciclo di vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
|
b) |
l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio per entrate e spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
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c) |
il sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega. |
4. L’Agenzia è responsabile dell’erogazione dei servizi di sostegno amministrativo e logistico, secondo quanto disposto nell’atto di delega. Tali servizi sono erogati a beneficio degli organismi di esecuzione dei programmi e nell’ambito dei programmi citati nell’atto di delega.
Articolo 4
Durata delle nomine
1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
2. Il direttore è nominato per quattro anni.
Articolo 5
Controllo e rendiconto d’esecuzione
L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, nonché dei servizi di sostegno amministrativo e logistico di cui è responsabile, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
Articolo 6
Esecuzione del bilancio di funzionamento
L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (9).
Articolo 7
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La decisione 2008/46/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
2. L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/46/CE.
3. Fatta salva la revisione dei criteri di inquadramento dei funzionari distaccati prevista dallo strumento di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.
(3) GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.
(4) GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.
(5) GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.
(6) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) COM(2011) 500 definitivo.
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2013
che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE
(2013/779/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l’esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell’Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità. |
|
(2) |
L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare al controllo o alla responsabilità finale delle attività gestite da dette agenzie esecutive. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 6 del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020– (2014-2020) del Consiglio (2) (di seguito «il programma specifico che attua Orizzonte 2020»), la Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca (di seguito «CER»). Il CER succede giuridicamente al Consiglio europeo della ricerca istituito con la decisione della Commissione 2007/134/CE (3) al fine di attuare la decisione 2006/972/CE del Consiglio (4) (di seguito «il programma specifico Idee»). Il CER è composto da un Consiglio scientifico indipendente (di seguito «il consiglio scientifico del CER») e da una struttura di attuazione specifica sotto forma di agenzia esecutiva. |
|
(4) |
La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione netta tra le fasi di programmazione, definite dal consiglio scientifico del CER e adottate dalla Commissione, e l’attuazione di programma a norma dei principi e della metodologia stabiliti dal consiglio scientifico del CER, che è opportuno affidare all’agenzia esecutiva. |
|
(5) |
Con la decisione 2008/37/CE (5) la Commissione ha istituito l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (di seguito «l’Agenzia»), cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nel settore della ricerca di frontiera finalizzate all’esecuzione del programma specifico Idee. |
|
(6) |
L’Agenzia istituita con la decisione 2008/37/CE ha dimostrato di aver conseguito una reputazione di rilievo tra la comunità scientifica in Europa e nel mondo. L’Agenzia si è dimostrata un elemento essenziale del panorama di finanziamento della ricerca unionale, con buona visibilità e percezione positiva da parte delle parti interessate. La valutazione esterna dell’Agenzia condotta a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che l’istituzione dell’Agenzia è stata positiva grazie alla sua specializzazione scientifica e alla sua capacità di erogare un servizio migliore in termini di prossimità ai beneficiari, migliorando la comunicazione e la visibilità dei programmi e garantendo un pagamento più rapido ai beneficiari. I risparmi derivati dalla delega dei compiti all’Agenzia sono stati stimati a circa 45 milioni di EUR per il periodo 2009-2012. |
|
(7) |
Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (6), la Commissione ha proposto di avvalersi dell’opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l’esecuzione dei programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. |
|
(8) |
L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che è opportuno che la Commissione affidi all’Agenzia l’attuazione dell’obiettivo specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte I «Eccellenza scientifica» del programma specifico che attua Orizzonte 2020. L’Agenzia vanta risultati in termini di gestione di programma ed erogazione di servizi di elevata qualità, oltre a visibilità e a canali di diffusione di provata efficacia. L’obiettivo specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» è coerente con gli attuali obiettivi e compiti dell’Agenzia. Il ricorso all’esperienza e alle conoscenze accumulate dall’Agenzia consentirebbe di realizzare una maggior efficienza. Inoltre, poiché la Commissione non ha mai gestito internamente tale programma, l’ipotesi della gestione interna comporterebbe un’interruzione nella continuità delle attività ed evidenzierebbe lacune nelle conoscenze. È opportuno rammentare che risparmi di 79 milioni di EUR per il periodo 2014-2024 sono realizzabili istituendo l’agenzia rispetto a uno scenario di gestione interna in cui il programma sarebbe gestito dalla Commissione. |
|
(9) |
È opportuno affidare all’Agenzia la gestione dell’obiettivo specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte I «Eccellenza scientifica» del programma specifico che attua Orizzonte 2020, che sostituisce attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, sono già gestite dall’Agenzia e la cui gestione comprende progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza scientifica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto. |
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(10) |
È opportuno che l’Agenzia continui l’attuazione del programma specifico Idee che le è stata affidata nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013. |
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(11) |
Al fine di garantire l’attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l’Agenzia eserciti i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore. |
|
(12) |
È opportuno istituire l’Agenzia, che dovrebbe sostituire e succedere giuridicamente all’Agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/37/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003. |
|
(13) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/37/CE e stabilire disposizioni transitorie. |
|
(14) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione
È istituita l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (di seguito «l’Agenzia») che sostituisce e succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/37/CE per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. Lo statuto dell’Agenzia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
Articolo 2
Sede
La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.
Articolo 3
Obiettivi e compiti
1. L’Agenzia è la struttura di attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, responsabile dell’attuazione amministrativa e di programma.
2. Nell’ambito del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020), è affidata all’Agenzia l’attuazione del programma specifico «Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte I «Eccellenza scientifica». Il presente paragrafo si applica con riserva dell’entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).
3. Nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (7), è affidata all’Agenzia l’attuazione della parte residua del programma specifico Idee.
4. L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 2 e 3:
|
a) |
la gestione dell’esecuzione del programma e di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro stabiliti dal consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca (di seguito «il consiglio scientifico del CER») e adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
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b) |
l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio per entrate e spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
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c) |
il sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
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d) |
il sostegno al consiglio scientifico del CER nell’espletamento di tutte le sue mansioni. |
Articolo 4
Durata delle nomine
1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
2. Il direttore è nominato per quattro anni, tenuto conto dell’opinione del Consiglio scientifico del CER.
3. La nomina del personale dirigente dell’Agenzia tiene conto dell’opinione del Consiglio scientifico del CER.
Articolo 5
Controllo e rendiconto d’esecuzione
L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
Articolo 6
Esecuzione del bilancio di funzionamento
L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (8).
Articolo 7
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La decisione 2008/37/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
2. L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/37/CE.
3. Fatta salva la revisione dei criteri di inquadramento dei funzionari distaccati prevista dallo strumento di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(3) Decisione 2007/134/CE della Commissione, del 19 dicembre 2006, che istituisce il Consiglio di ricerca europeo (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14).
(4) Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico: «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).
(5) Decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario «Idee», nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.
(6) COM(2011) 500 definitivo.
(7) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari, GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/61 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America
[notificata con il numero C(2013) 9166]
(2013/780/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2000/29/CE prevede misure di protezione contro l’introduzione nell’Unione, in provenienza da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. |
|
(2) |
Il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della direttiva 2000/29/CE può essere introdotto nell’Unione solo se corredato di un certificato fitosanitario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della summenzionata direttiva. |
|
(3) |
La direttiva 2000/29/EC consente di derogare alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti mediante una documentazione o una marcatura alternativa. |
|
(4) |
Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America la Commissione ha constatato che un programma ufficiale, il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (programma di certificazione del legname duro segato sottoposto ad essiccazione al forno), è stato approvato dall’Animal and Plant Health Inspection Service (ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti e sarà gestito dalla National Hardwood Lumber Association (NHLA) (associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti. |
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(5) |
Il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program garantisce che negli Stati Uniti gli impianti riconosciuti che producono legname duro operano nel rispetto della norma sul legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Conformemente a detta norma tutte le parti di legname duro segato esportate nell’ambito del summenzionato programma sono essiccate al forno al fine di portare il loro tenore di acqua, in peso, al di sotto del 20 %, secondo i programmi di essiccazione al forno, e sono prive di corteccia. |
|
(6) |
Tale norma garantisce inoltre che tutti i fasci di legname duro essiccato al forno siano legati con una fascetta identificativa in acciaio dell’NHLA recante impressa la dicitura «NHLA — KD» e l’identificativo numerico unico assegnato ad ogni fascio. Questo numero figura nel corrispondente certificato relativo al legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate) («certificato di essiccazione al forno»). |
|
(7) |
Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a consentire l’introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America, se corredato di un certificato di essiccazione al forno in alternativa ad un certificato fitosanitario, purché siano soddisfatte alcune condizioni. |
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(8) |
La Commissione deve garantire che gli Stati Uniti d’America mettano a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare il funzionamento del programma. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a valutare costantemente l’utilizzo delle fascette identificative dell’NHLA e del relativo certificato di essiccazione al forno. |
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(9) |
La deroga prevista dalla presente decisione va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l’introduzione di organismi nocivi nell’Unione, o non sono state rispettate, oppure se sussistono elementi di prova dai quali risulti che il programma non funziona in modo efficace. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri sono autorizzati a consentire l’introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della summenzionata direttiva, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri per iscritto del ricorso alla deroga prevista dall’articolo 1.
Gli Stati membri che si siano avvalsi della deroga forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 luglio di ogni anno, informazioni relative al numero di spedizioni importate nell’anno precedente a norma dell’articolo 1 della presente decisione nonché una relazione dettagliata su tutti i casi di intercettazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri entro due giorni lavorativi dalla data dell’intercettazione in merito a ciascuna spedizione introdotta nel loro territorio a norma dell’articolo 1, che non soddisfa le condizioni di cui all’allegato.
3. La Commissione chiede agli Stati Uniti d’America di fornire le informazioni tecniche necessarie per poter valutare il funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.
Articolo 3
La presente decisione scade il 30 novembre 2016.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
ALLEGATO
PARTE I
Condizioni di cui all'articolo 1
Le condizioni di cui all'articolo 1, in base alle quali gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato V, parte B, sezione I, punto 6, non corredato di un certificato fitosanitario, sono le seguenti:
|
1) |
il legname deve essere lavorato in segherie o trattato in strutture idonee, riconosciute e sottoposte ad audit da parte della National Hardwood Lumber Association (NHLA) (associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti per la partecipazione al Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (programma di certificazione del legname duro) («il programma»); |
|
2) |
il legname deve essere essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; |
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3) |
una volta soddisfatta la condizione di cui al punto 2, ad ogni fascio va apposta una fascetta identificativa standard in acciaio da un funzionario designato della segheria di cui al punto 1 o sotto la supervisione di quest'ultimo. Ciascuna fascetta identificativa reca impressa la dicitura «NHLA — KD» e l'identificativo numerico univoco assegnato ad ogni fascio; |
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4) |
al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 2 e 3, il legname deve essere sottoposto ad un sistema di controllo definito nell'ambito del programma, comprendente l'ispezione preimbarco e il monitoraggio nelle segherie riconosciute, effettuati da revisori terzi qualificati e autorizzati a tale scopo. L'Animal and Plant Health Inspection Service (ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti effettua occasionali ispezioni preimbarco e audit semestrali dei registri e delle procedure dell'NHLA relative al programma, dei revisori terzi indipendenti e delle segherie nonché di altre strutture idonee che partecipano al programma; |
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5) |
il legname deve essere corredato di un certificato standard di essiccazione al forno conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, rilasciato da una o più persone autorizzate a partecipare al programma e convalidato da un ispettore dell'NHLA. Il certificato di essiccazione al forno debitamente compilato contiene informazioni sulla quantità, in piedi tavolari e metri cubi, di legname segato privo di corteccia. Sul certificato sono inoltre precisati il numero complessivo dei fasci e l'identificativo numerico univoco attribuito ad ogni fascio. |
PARTE II
Modello di certificato di essiccazione al forno
Accordo n. 07-8100-1173-MU
Cert n. xxxxx-xxxxx
CERTIFICATE OF KILN DRYING
Sawn Hardwood Lumber
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Lumber Kiln Dried by |
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Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.
Description of Consignment:
Botanical Name of wood:
List species, thickness, grade of various items contained in shipment:
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(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)
AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION
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Name (print) _ |
Title _ |
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I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free. |
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Signature _ |
Date _ |
NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION
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Name (print) |
Authorized signature |
Title |
Date |
National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
recante concessione della deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2013) 9167]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2013/781/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati nella direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto. |
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(2) |
Il 29 maggio 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/431/CE recante concessione della deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles in applicazione della direttiva 91/676/CErE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2), al fine di consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro l’anno, in determinate condizioni, nell’ambito dei programmi di azione in Inghilterra (regolamento n. 2349/2008), Scozia (regolamento n. 298/2008 come modificato) e Galles (regolamento n. 3143/2008); la decisione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2012. |
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(3) |
La deroga concessa dalla decisione 2009/431/CE riguardava 433 aziende agricole nel 2010 (425 in Inghilterra, 6 in Scozia e 2 in Galles), 404 nel 2011 (396 in Inghilterra, 7 in Scozia e 1 in Galles), e 390 nel 2012 (385 in Inghilterra, 4 in Scozia e 1 in Galles). La deroga concessa dalla decisione 2009/431/CE negli anni 2009-2012 riguardava circa 110 000 capi di bestiame (corrispondenti allo 0,9 % del totale), 45 000 ettari di superficie prativa (corrispondenti allo 0,4 % del totale) e 5 000 ettari di seminativi (corrispondenti allo 0,1 % del totale) in Gran Bretagna. |
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(4) |
Il 20 dicembre 2012, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell’allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, alle medesime condizioni che figurano nella decisione 2009/431/CE. |
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(5) |
Il Regno Unito ha istituito programmi di azione per il periodo 2013-2016, in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante i seguenti regolamenti: Nitrate Pollution Prevention Regulations 2008 (SI 2008/2349) e i regolamenti modificativi SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 e SI 2013/2619 in Inghilterra; Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones Regulations 2008 (Scottish SI 2008/298) e i regolamenti modificativi Scottish SI 2013/123 in Scozia; Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013 (SI 2013/2506 (W. 245)] in Galles. |
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(6) |
Le zone vulnerabili designate cui si applicano i programmi d’azione coprono, a norma del regolamento SI 2013/2619 per l’Inghilterra, dello Scottish SI n. 276 del 2002 e dello Scottish SI n. 546 del 2002 per la Scozia e del regolamento SI 2013/2506 (W. 245) per il Galles, il 58 % della superficie totale dell’Inghilterra, il 14 % della superficie totale della Scozia e il 2,3 % della superficie totale del Galles. |
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(7) |
I dati trasmessi in merito alla qualità delle acque indicano che in Inghilterra l’85 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 60 % presenta una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Galles il 95 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e l’87 % presenta una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Scozia oltre l’87 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 62 % presenta una concentrazione inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali in Inghilterra il 59 % dei siti di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l e l’8 % una concentrazione media superiore a 50 mg/l. In Scozia e in Galles oltre il 95 % dei siti di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrato inferiore a 25 mg/l. In Scozia nessun sito di monitoraggio presenta una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l e in Galles l’1 % dei siti di monitoraggio presenta una concentrazione superiore a 50 mg/l. |
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(8) |
La Commissione, dopo aver valutato la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alla luce dell’esperienza acquisita con la deroga di cui alla decisione 2009/431/CE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di 250 kg di azoto per ettaro l’anno non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, a condizione che siano rigorosamente rispettate determinate condizioni. |
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(9) |
Dai documenti giustificativi trasmessi dal Regno Unito risulta che il quantitativo annuale di 250 kg per ettaro di azoto da effluente di allevamento proposto per le aziende agricole prative è giustificato in base a criteri oggettivi quali un forte grado di precipitazioni nette, la presenza di lunghe stagioni vegetative e l’elevata produttività delle superfici prative ad alto assorbimento di azoto. |
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(10) |
La decisione 2009/431/CE rimane in vigore fino al 31 dicembre 2012. Per consentire agli agricoltori interessati di continuare a fruire della deroga, è opportuno prorogare la validità di detta decisione. |
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(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La deroga concernente l’Inghilterra, la Scozia e il Galles chiesta dal Regno Unito con lettera del 20 dicembre 2012, intesa a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti d’allevamento superiore a quello previsto all’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a), della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
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a) |
«azienda agricola a superficie prativa» un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato; |
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b) |
«bestiame erbivoro» bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini; |
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c) |
«superficie prativa» una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni); |
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d) |
«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione. |
Articolo 3
Campo di applicazione
La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.
Articolo 4
Applicazione e impegno annuali
1. Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga di cui alla presente decisione presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.
2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.
Articolo 5
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro l’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.
2. L’apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata, e tiene conto dell’azoto rilasciato dal suolo e non supera il livello massimo di applicazione relativo all’azienda, stabilito nel programma d’azione per i nitrati.
3. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 1o marzo. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati seguenti:
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a) |
il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle adibita alla praticoltura e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell’ubicazione delle singole parcelle; |
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b) |
il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli; |
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c) |
il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda; |
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d) |
la quantità, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; |
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e) |
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella; |
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f) |
i risultati di analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo; |
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g) |
la natura del fertilizzante da utilizzare; |
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h) |
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella; |
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i) |
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella. |
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.
4. Ogni agricoltore tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo; tale registro è presentato alle autorità competenti ogni anno civile.
5. Per ogni azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga l’agricoltore accetta che la domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.
6. Analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo sono effettuate da ogni agricoltore che beneficia di una deroga, al fine di garantire una fertilizzazione accurata.
Per ogni area dell’azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, occorre effettuare analisi e campionamenti almeno una volta ogni quattro anni.
È necessario eseguire almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
Un’analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione dell’azienda ammessa a beneficiare di una deroga.
7. È vietato applicare effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
Articolo 6
Gestione dei terreni
1. Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura.
2. Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono:
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a) |
le superfici prative temporanee su suoli sabbiosi sono arate in primavera; |
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b) |
indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto; |
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c) |
ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico. |
3. La lettera c) del paragrafo 2 non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose intercalate da aree erbose.
Articolo 7
Monitoraggio
1. Le autorità competenti garantiscono che le mappe che indicano per ciascuna contea le percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull’utilizzo locale del terreno, siano stilate e aggiornate ogni anno.
2. Il monitoraggio è effettuato sul suolo, nonché sulle acque superficiali e sotterranee, al fine di fornire dati sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull’azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrato nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell’ambito di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati comprendono i principali tipi di suoli, pratiche di fertilizzazione e colture.
3. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
4. Nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale si realizzano indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità delle perdite di nitrato e di fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di una deroga.
Articolo 8
Controlli
1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.
2. Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l’anno successivo si considera respinta.
3. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.
Articolo 9
Trasmissione delle informazioni
Ogni anno, entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:
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a) |
le mappe con l’indicazione delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascuna contea, nonché le mappe sull’utilizzo locale del terreno, di cui all’articolo 7, paragrafo 1; |
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b) |
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto della deroga sulla qualità delle acque, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2; |
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c) |
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell’azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all’articolo 7, paragrafo 2; |
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d) |
sintesi e valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell’acqua di cui all’articolo 7, paragrafo 3; |
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e) |
i risultati delle indagini sull’utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole di cui all’articolo 7, paragrafo 4; |
|
f) |
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di nitrato e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all’articolo 7, paragrafo 4; |
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g) |
la valutazione dell’attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l’azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole non inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2. |
Articolo 10
Applicazione
La presente decisione si applica nell’ambito dei regolamenti intesi a definire le zone vulnerabili in Inghilterra (SI 2013/2619), Scozia (Scottish SI n. 276 del 2002 e Scottish SI n. 546 del 2002) e Galles [(SI 2013/2506 (W. 245)] e nel contesto dei regolamenti relativi all’applicazione del programma d’azione in Inghilterra (SI 2008/2349 e regolamenti modificativi SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 e SI 2013/2619), Scozia (Scottish SI 2008/298 e regolamenti modificativi Scottish SI 2013/123) e Galles [SI 2013/2506 (W. 245)].
La presente decisione scade il 31 dicembre 2016.
Articolo 11
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/69 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all’organismo nocivo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America [notificato con il numero
[notificata con il numero C(2013) 9181]
(2013/782/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2002/757/CE della Commissione (2) impone agli Stati membri di adottare misure per proteggersi dall’introduzione e dalla propagazione nell’Unione del Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., un organismo nocivo che non figura nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE. |
|
(2) |
Il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America può essere introdotto nell’Unione solo se corredato di un certificato fitosanitario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE e al punto 2, dell’allegato della decisione 2002/757/CE. |
|
(3) |
Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America la Commissione ha constatato che un programma ufficiale, il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (Programma di certificazione del legname duro segato sottoposto ad essiccazione al forno), è stato approvato dall’Animal and Plant Health Inspection Service (Ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti e sarà gestito dalla National Hardwood Lumber Association (NHLA) (Associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti. |
|
(4) |
Il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program garantisce che negli Stati Uniti gli impianti riconosciuti che producono legname duro operino nel rispetto della norma sul legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Conformemente a detta norma tutte le parti di legname duro segato esportate nell’ambito del summenzionato programma sono essiccate al forno al fine di portare il loro tenore di acqua, in peso, al di sotto del 20 %, secondo i programmi di essiccazione al forno, e sono prive di corteccia. |
|
(5) |
Tale norma garantisce inoltre che tutti i fasci di legname duro essiccato al forno siano legati con una fascetta identificativa in acciaio dell’NHLA recante impressa la dicitura «NHLA-KD» e l’identificativo numerico unico assegnato ad ogni fascio. Questo numero figura nel corrispondente certificato relativo al legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate) («certificato di essiccazione al forno»). |
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(6) |
Occorre pertanto prevedere una deroga per consentire che il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America sia introdotto nell’Unione se corredato di un certificato di essiccazione al forno, in alternativa ad un certificato fitosanitario, purché siano soddisfatte alcune condizioni. |
|
(7) |
La Commissione deve garantire che gli Stati Uniti d’America mettano a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare il funzionamento del programma. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a valutare costantemente l’utilizzo delle fascette identificative dell’NHLA e del relativo certificato di essiccazione al forno. |
|
(8) |
La deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2002/757/CE, modificato dalla presente decisione, si applica fino al 30 novembre 2016 ai fini di un allineamento alle prescrizioni stabilite dalla decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione (3). È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/757/CE. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/757/CE è così modificata:
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1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio dell’Unione unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato I della presente decisione, se sono espletate le formalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE e se, in seguito a dette formalità relative all’accertamento della presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo, le piante sensibili e il legname sensibile risultano indenni da tale organismo. In deroga al primo comma fino al 30 novembre 2016 il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America può essere introdotto nell’Unione senza essere conforme al punto 2 dell’allegato I della presente decisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della presente decisione.»; |
|
2) |
all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 5, paragrafo 1, i termini «dell’allegato della presente decisione» sono sostituiti dai termini «dell’allegato I della presente decisione» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale a seguito di queste sostituzioni; |
|
3) |
è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis 1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri per iscritto dell’uso della deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma. Gli Stati membri che si siano avvalsi della deroga forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 luglio di ogni anno, informazioni relative al numero di spedizioni importate nell’anno precedente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della presente decisione nonché una relazione dettagliata su tutti i casi di intercettazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri entro due giorni lavorativi dalla data dell’intercettazione in merito a ciascuna spedizione introdotta nel loro territorio a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che non soddisfa le condizioni di cui all’allegato II. 3. La Commissione chiede agli Stati Uniti d’America di fornire le informazioni tecniche necessarie per poter valutare il funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.»; |
|
4) |
l’allegato è rinominato «Allegato I»; |
|
5) |
è aggiunto un allegato II, il cui testo figura nell’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37).
(3) Decisione di esecuzione 2013/780/UE del 18 dicembre 2013 della Commissione che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh originario degli Stati Uniti d’America (cfr. pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
PARTE I
Condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in base alle quali il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America può essere introdotto nell’Unione senza essere conforme al punto 2 dell’allegato I, sono le seguenti:
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1) |
il legname deve essere lavorato in segherie o trattato in strutture idonee, riconosciute e sottoposte ad audit da parte della National Hardwood Lumber Association (NHLA) (Associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti per la partecipazione al Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (Programma di certificazione del legname duro sottoposto ad essiccazione al forno) (“il programma”); |
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2) |
il legname deve essere essiccato al forno al fine di portare il suo tenore d’acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; |
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3) |
una volta soddisfatta la condizione di cui al punto 2, ad ogni fascio va apposta una fascetta identificativa standard in acciaio da un funzionario designato della segheria di cui al punto 1 o sotto la supervisione di quest’ultimo. Ciascuna fascetta identificativa reca impressa la dicitura “NHLA — KD” e l’identificativo numerico univoco assegnato ad ogni fascio; |
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4) |
al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2 e 3, l legname viene sottoposto ad un sistema di controllo definito nell’ambito del programma, comprendente l’ispezione preimbarco e il monitoraggio nelle segherie riconosciute, effettuati da revisori terzi qualificati e autorizzati a tale scopo. L’Animal and Plant Health Inspection Service (Ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti effettua occasionali ispezioni preimbarco e audit semestrali dei registri e delle procedure dell’NHLA relative al programma, dei revisori terzi indipendenti e delle segherie nonché di altre strutture idonee che partecipano al programma; |
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5) |
il legname deve essere corredato di un certificato standard di essiccazione al forno conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, rilasciato da una o più persone autorizzate a partecipare al programma e convalidato da un ispettore dell’NHLA. Il certificato di essiccazione al forno debitamente compilato contiene informazioni sulla quantità, in piedi tavolari e metri cubi, di legname segato privo di corteccia. Sul certificato sono inoltre precisati il numero complessivo dei fasci e l’identificativo numerico univoco assegnato ad ogni fascio. |
PARTE II
Modello di certificato di essiccazione al forno
Accordo n. 07-8100-1173-MU
Cert n. xxxxx-xxxxx
CERTIFICATE OF KILN DRYING
Sawn Hardwood Lumber
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Lumber Kiln Dried by |
Consignee |
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Name of Company: |
Name: |
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Address: |
Address: |
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City/State/Zip: |
City/State/Zip: |
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Customer PO#: |
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Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.
Description of Consignment:
Botanical Name of wood:
List species, thickness, grade of various items contained in shipment:
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Bundle Numbers |
Clip ID Numbers |
Board Footage |
Cubic Meters |
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Totals: |
# Bundles |
BdFt |
Cubic Meters: |
(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)
AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION
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Name (print) _ |
Title _ |
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I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free. |
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Signature _ |
Date _ |
NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION
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Name (print) |
Authorized signature |
Title |
Date |
National Hardwood Lumber Association PO Box 34518Memphis, TN 38184-0518 Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com
PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK ’
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/73 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l’anno 2013
(2013/783/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visti il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
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(1) |
Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che è entrato provvisoriamente in vigore il 1o agosto 2013 relativamente alla Colombia e il 1o marzo 2013 relativamente al Perù. |
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(2) |
In base al suddetto meccanismo e a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell’Unione europea) dalla Colombia o dal Perù, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane dalla Colombia o dal Perù o decidere che tale sospensione non è appropriata. |
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(3) |
La decisione della Commissione è presa conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l’articolo 4. |
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(4) |
Nel novembre 2013 è emerso che le importazioni nell’Unione europea di banane fresche originarie del Perù avevano superato la soglia stabilita dal suddetto accordo commerciale. |
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(5) |
In tale contesto, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha esaminato l’impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell’Unione europea, tenendo conto, fra l’altro, dell’effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell’Unione, dello sviluppo delle importazioni da altre fonti come pure della stabilità complessiva del mercato dell’Unione. |
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(6) |
Nel periodo compreso tra l’ottobre 2012 e il settembre 2013 le importazioni di banane fresche dal Perù hanno rappresentato solo l’1,8 % delle importazioni complessive di banane fresche nell’Unione europea (dati Eurostat). |
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(7) |
Le importazioni di banane fresche da altri paesi tradizionali di esportazione, in particolare Colombia, Costa Rica e Panama, sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi tre anni, hanno seguito le stesse tendenze e presentato gli stessi valori unitari. |
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(8) |
Il prezzo medio all’ingrosso delle banane sul mercato dell’Unione nel novembre 2013 (0,99 EUR/kg) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi dei mesi precedenti. |
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(9) |
Non vi è inoltre alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell’Unione sia stata perturbata dalle importazioni di banane fresche provenienti dal Perù oltre lo specifico volume limite annuale delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell’UE. |
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(10) |
Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non è appropriata. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le importazioni di banane dal Perù, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell’Unione europea non è appropriata per l’anno 2013.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/75 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
che modifica i modelli di certificati sanitari I, II e III relativi agli scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini da macello, da ingrasso, da riproduzione e d’allevamento figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 9208]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/784/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione. Essa dispone tra l’altro che durante il trasporto verso il luogo di destinazione gli ovini e i caprini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III figurante nell’allegato E. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L’allegato VII di tale regolamento definisce le misure per il controllo e l’eradicazione delle TSE. L’allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre le condizioni per gli scambi all’interno dell’Unione di animali vivi, sperma ed embrioni. L’allegato VIII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (3). |
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(3) |
Al fine di rispettare le prescrizioni relative agli scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini da ingrasso e da riproduzione di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013, i modelli di certificati sanitari II e III figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE sono stati recentemente modificati dalla decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione (4). |
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(4) |
Nel corso di tale modifica è stata erroneamente omessa la possibilità di trasferire, a determinate condizioni, gli ovini e i caprini da riproduzione e d’allevamento negli Stati membri nei quali è approvato un programma di controllo della scrapie classica. Occorre pertanto modificare la parte II, punto II.9, del modello di certificato sanitario III per gli scambi intra-UE di ovini e caprini da riproduzione e d’allevamento, figurante nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE. |
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(5) |
Al fine di eliminare ogni ambiguità, è inoltre necessario riesaminare alcuni riferimenti al regolamento (CE) n. 999/2001 nel modello di certificato sanitario II per gli scambi intra-UE di ovini e caprini da ingrasso e nel modello di certificato sanitario III per gli scambi di ovini e caprini da riproduzione e d’allevamento figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE. |
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(6) |
È quindi opportuno modificare i modelli di certificati sanitari II e III di cui all’allegato E della direttiva 91/68/CEE in modo da rispettare le prescrizioni relative agli scambi di ovini e caprini da ingrasso, da riproduzione e d’allevamento all’interno dell’Unione stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013. |
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(7) |
Per garantire la coerenza terminologica in tutti i modelli di certificati sanitari relativi agli scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione figuranti nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE, detti modelli di certificati devono inoltre essere modificati e sostituiti con i modelli di certificati sanitari I, II e III di cui all’allegato della presente decisione. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(2) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).
(4) Decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione, del 29 agosto 2013, che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 48).
ALLEGATO
«ALLEGATO E
MODELLO I
MODELLO II
MODELLO III
Rettifiche
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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/89 |
Rettifica del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1363/2013 del 12 dicembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto concerne la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati»
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 19 dicembre 2013 )
La pubblicazione del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1363/2013 va considerata nulla e non avvenuta.