ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.345.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
19 dicembre 2013


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2013, dell’8 luglio 2013, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2013, dell’8 luglio 2013, che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

2

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2013, del 15 luglio 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2013, del 15 luglio 2013, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2013

dell’8 luglio 2013

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al paragrafo 6, i termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012» sono sostituiti dai termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»;

2.

al paragrafo 7, i termini «anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012» sono sostituiti dai termini «anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»;

3.

al paragrafo 8, i termini «anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012» sono sostituiti dai termini «anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2013 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

IT

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L 345/2


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2013

dell’8 luglio 2013

che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (1), prevede la dotazione finanziaria per il 2013 ai fini dell’attuazione del programma statistico europeo 2013-2017. La dotazione finanziaria per il periodo dal 2014 al 2017 deve ancora essere definita.

(2)

Il programma statistico SEE per il 2013 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 e dovrebbe comprendere gli elementi che sono necessari ai fini della descrizione e del monitoraggio di tutti gli aspetti pertinenti economici, sociali ed ambientali dello Spazio economico europeo.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo seguente è inserito dopo l’articolo 4 [Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)] del protocollo 30 dell’accordo SEE:

«Articolo 5

Programma statistico 2013

1.   L’atto seguente è oggetto del presente articolo:

32013 R 0099: Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

2.   Il programma statistico europeo 2013-2017 istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013. Tutti i principali ambiti del programma statistico europeo 2013-2017 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

3.   Un programma statistico specifico SEE per il 2013 è elaborato congiuntamente dall’Ufficio statistico dell’EFTA e da Eurostat. Il programma statistico SEE per il 2013 rientra nell’ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione, ed è formulato in parallelo ad esso, conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013. Il programma statistico SEE per il 2013 è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

4.   Per il 2013 gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente in conformità all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e ai relativi regolamenti finanziari per un importo pari al 75 % dell’importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) e iscritto al bilancio dell’Unione europea per il 2013.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2013, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

IT

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L 345/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/737/UE della Commissione, del 27 novembre 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/753/UE della Commissione, del 4 dicembre 2012, che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0737: Decisione di esecuzione 2012/737/UE della Commissione, del 27 novembre 2012 (GU L 329 del 29.11.2012, pag. 19)»;

2)

al punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0753: Decisione di esecuzione 2012/753/UE della Commissione, del 4 dicembre 2012 (GU L 334 del 6.12.2012, pag. 48)».

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2012/737/UE e 2012/753/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 329 del 29.11.2012, pag. 19.

(2)  GU L 334 del 6.12.2012, pag. 48.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

IT

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L 345/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/164/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, che abroga le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE che approvano i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici in Francia, in Germania e in Slovacchia (1).

(2)

La decisione di esecuzione 2013/164/UE abroga le decisioni 2003/135/CE (2), 2004/832/CE (3) e 2005/59/CE (4) della Commissione, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» nella parte 3.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, il testo dei punti 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione), 28 (decisione 2004/832/CE della Commissione) e 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2013/164/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 91 del 3.4.2013, pag. 10.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.

(3)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 62.

(4)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

IT

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L 345/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2013

del 15 luglio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0563: Regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012 (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 24).»

2)

al punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0563: Regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012 (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 24).»

Articolo 2

Nell’allegato II dell’accordo SEE, capitolo XII, al punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0563: Regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012 (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 24).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 563/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 168 del 28.6.2012, pag. 24.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

IT

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L 345/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15y (direttiva 2006/17/CE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 L 0039: Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 24

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/39/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 24.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

IT

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L 345/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/38/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis -Tricos-9-ene come principio attivo nell’allegato I della direttiva (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/40/CE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/41/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’inclusione del principio attivo acido nonanoico nell’allegato I al tipo di prodotto 2 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/42/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido cianidrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/3/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo tiametoxam nell’allegato I al tipo di prodotto 18 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/4/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo nell’allegato I della direttiva (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/5/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il piriproxifene come principio attivo nell’allegato I della direttiva (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/6/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il diflubenzuron come principio attivo nell’allegato I della direttiva (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/728/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/85/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (11).

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 L 0038: Direttiva 2012/38/UE della Commissione, del 23 novembre 2012 (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 13),

32012 L 0040: Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 26),

32012 L 0041: Direttiva 2012/41/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 28),

32012 L 0042: Direttiva 2012/42/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 31),

32012 L 0043: Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 34),

32013 L 0003: Direttiva 2013/3/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 6),

32013 L 0004: Direttiva 2013/4/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 10),

32013 L 0005: Direttiva 2013/5/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 (GU L 44 del 15.2.2013, pag. 14),

32013 L 0006: Direttiva 2013/6/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013 (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 10);»

2)

Dopo il punto 12zzl (decisione 2012/483/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«12zzm.

32012 D 0728: Decisione 2012/728/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 55).

12zzn.

32013 D 0085: Decisione 2013/85/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 30).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2012/38/UE, 2012/40/UE, 2012/41/UE, 2012/42/UE, 2012/43/UE, 2013/3/UE, 2013/4/UE, 2013/5/UE e 2013/6/UE e delle decisioni 2012/728/UE e 2013/85/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16o luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (12).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 326 del 24.11.2012, pag. 13.

(2)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 26.

(3)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 28.

(4)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 31.

(5)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 34.

(6)  GU L 44 del 15.2.2013, pag. 6.

(7)  GU L 44 del 15.2.2013, pag. 10.

(8)  GU L 44 del 15.2.2013, pag. 14.

(9)  GU L 48 del 21.2.2013, pag. 10.

(10)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 55.

(11)  GU L 45 del 16.2.2013, pag. 30.

(12)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 12u [regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0259: Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 259/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16o luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 16.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell’8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 722/2012 abroga, a decorrere dal 29 agosto 2013, la direttiva 2003/32/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 29 agosto 2013.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 5 (direttiva 2003/32/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«5a.

32012 R 0722: Regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell’8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale (GU L 212 del 9.8.2012, pag. 3).»;

2)

il testo del punto 5 (direttiva 2003/32/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 29 agosto 2013.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 722/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 212 del 9.8.2012, pag. 3.

(2)  GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell’11 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche mensili e annuali dell’energia (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 147/2013 abroga il regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV e XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 28 [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IV dell’accordo SEE, il testo del primo trattino [regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1)».

Articolo 2

L’allegato XXI dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 19c [regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«—

32013 R 0119: Regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell’11 febbraio 2013 (GU L 41 del 12.2.2013, pag. 1)»;

2)

al punto 26a [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio], il testo del primo trattino [regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 119/2013 e (UE) n. 147/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 41 del 12.2.2013, pag. 1.

(2)  GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1.

(3)  GU L 258 del 30.9.2010, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 L 0036: Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012 (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 54).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/36/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 321 del 20.11.2012, pag. 54.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«24fa.

32012 R 0383: Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Alla lettera a) del punto III.4.2 dell’allegato III, sono aggiunti i seguenti numeri distintivi:

“—

14 per l’Islanda

15 per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 383/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 272/2009 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/1587/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 66 ha [regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0245: Regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5)»;

2)

al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0246: Regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 8)»;

3)

al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 1587: Decisione 2013/1587/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 245/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5.

(2)  GU L 77 del 20.3.2013, pag. 8.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66nd [regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«66ne.

32011 R 1178: Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

32012 R 0290: Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012 (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all’articolo 8, paragrafo 1, dopo “l’Unione” è inserito “o uno Stato EFTA”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 290/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

(2)  GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66ne [regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«66nf.

32012 R 0965: Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 965/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (1) è stato integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 (2).

(2)

Occorre adattare l’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009 per garantire l’applicazione del regolamento nella Norway FIR a sud di 61°30' a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66wg [Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nell’allegato I, parte B, è aggiunto il testo seguente:

“—

Norway FIR a sud di 61°30′” »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3.

(2)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 37.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti resi necessari dalla revisione della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED in relazione alle variabili e alle disaggregazioni da trasmettere (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7c [Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0253: Regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 253/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18as [Regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18at.

32013 R 0318: Regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 318/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19a [Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«19aa.

32013 R 0093: Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 93/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


19.12.2013   

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L 345/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 10, l’International Financial Reporting Standard 11, l’International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1256/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 7 e il principio contabile internazionale (IAS) 32 (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell’allegato XXII dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 1254: Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 1),

32012 R 1255: Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78),

32012 R 1256: Regolamento (UE) n. 1256/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 145)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1254/2012, (UE) n. 1255/2012 e (UE) n. 1256/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 360 del 29.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78.

(3)  GU L 360 del 29.12.2012, pag. 145.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.