ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.335.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
14 dicembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1331/2013 del Consiglio, del 10 dicembre 2013, che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2012, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699) ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

14

 

*

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1338/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante duecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1339/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1340/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2013

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1341/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2013 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

30

 

 

DECISIONI

 

 

2013/756/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici con riguardo alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici

32

 

 

2013/757/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla nomina di un membro titolare tedesco e di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni

45

 

 

2013/758/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2013, che stabilisce che la Polonia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013

46

 

 

2013/759/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore dell’11o Fondo europeo di sviluppo

48

 

*

Decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

50

 

 

2013/761/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2013, relativa alla comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 8815]

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1331/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2013

che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2012, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee («statuto dei funzionari»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale 2012 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota di contributo necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponderebbe al 9,9 % dello stipendio base.

(2)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, l'adeguamento non può tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente (11,6 %).

(3)

Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione e tenuto conto delle valutazioni attuariali 2011 e 2012, il Consiglio ritiene che l'aliquota di contributo dovrebbe essere portata al 10,6 % dello stipendio base.

(4)

Tuttavia, il risultato di questo adeguamento può essere soggetto a modifica in funzione delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011. L'esecuzione di tali sentenze può incidere sul calcolo delle aliquote di contributo per gli anni 2012 e 2013, obbligando dunque il Consiglio, a riadeguare tali aliquote di contributo con effetto retroattivo. Ove applicabile, ciò può comportare un recupero delle somme pagate in eccesso dal personale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,6 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1332/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/760/PESC (2) che modifica la decisione 2013/255/PESC.

(2)

È opportuno disporre una deroga al divieto di fornire finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a determinati beni e tecnologie in relazione ad attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Al fine di facilitare il rientro sicuro presso i legittimi proprietari dei beni appartenenti al patrimonio culturale siriano che sono stati rimossi illegalmente dalla Siria, è necessario prevedere misure restrittive supplementari per vietare l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di tali beni.

(4)

La deroga al congelamento di fondi o delle risorse economiche necessari per l’assistenza umanitaria dovrebbe essere concessa solo se i fondi o le risorse economiche sono svincolati a favore delle Nazioni Unite per la fornitura di tale assistenza conformemente al piano di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria (SHARP). Nell’esaminare le richieste di autorizzazione, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, enunciati nel consenso europeo sull’aiuto umanitario.

(5)

È necessario prevedere una deroga aggiuntiva al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche al fine di consentire i trasferimenti da una persona o entità non designata a una persona o entità non designata, attraverso un'entità designata, in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile.

(6)

Le suddette misure rientrano nell’ambito del trattato e, pertanto, per la loro attuazione è necessaria un’azione a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012 (3) del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 2 bis, è inserito il seguente paragrafo:

"3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in linea con l’obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) e previa consultazione dell'OPCW.";

2)

all’articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

"5.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, ove l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria sono prestati per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali materiali, beni o tecnologie, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche e previa consultazione dell'OPCW.";

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 ter

L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.";

4)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 quater

1.   È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all’importazione, all’esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato XI, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che:

a)

i beni sono stati esportati dalla Siria prima del 9 maggio 2011; o

b)

i beni sono rispediti in maniera sicura in Siria ai legittimi proprietari.";

5)

all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

“f)

necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e assistenza connessa, e purché, nel caso di svincolo di fondi o risorse economiche congelati, i fondi o le risorse economiche siano svincolati a favore delle Nazioni Unite per fornire o facilitare la fornitura di assistenza in Siria, conformemente al piano di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria (SHARP);”;

6)

all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"h)

necessari per l'evacuazione dalla Siria.";

7)

è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

1.   Le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), prima del 15 dicembre 2013 non sono interessate dalle modifiche dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), previste dal regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio (4).

2.   Le richieste di autorizzazione a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), presentate prima del 15 dicembre 2013 sono considerate ritirate a meno che la persona, l'entità o l'organismo confermi la propria intenzione di mantenere la richiesta dopo tale data

8)

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 21 quater

1.   In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a)

un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure

b)

un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile;

a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.";

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.".

9)

l’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. MAZURONIS


(1)  GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.

(2)  Decisione 2013/760/PESC del 13 dicembre 2013 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.).

(3)  Regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1)

(4)  Regolamento (UE) n. 1332/2013, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 3)."


ALLEGATO

«ALLEGATO XI

Elenco delle categorie di beni di cui all’articolo 11 quater

Codice NC ex

Descrizione dei beni

9705 00 00

1.

Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

9706 00 00

scavi e scoperte terrestri o sottomarini

siti archeologici

collezioni archeologiche

9705 00 00

9706 00 00

2.

Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9701

3.

Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

9701

4.

Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

6914

9701

5.

Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

9703 00 00

7.

Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1) diverse da quelle alla categoria 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Fotografie, film e relativi negativi (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9706 00 00

11.

Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

9705 00 00

13.

a)

 (2), ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;

9705 00 00

b)

Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

Capitoli 86-89

14.

Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

 

15.

Altri oggetti d’antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 13

 

a)

aventi fra 50 e 100 anni:

Capitolo 95

giocattoli, giochi

7013

articoli di vetro

7114

articoli di oreficeria

Capitolo 94

mobili

Capitolo 90

strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 92

strumenti musicali

Capitolo 91

orologeria

Capitolo 44

opere in legno

Capitolo 69

prodotti ceramici

5805 00 00

arazzi

Capitolo 57

tappeti

4814

carta da parati

Capitolo 93

armi

9706 00 00

b)

aventi più di 100 anni.


(1)  Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore

(2)  Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.»


14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L’obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica.

(2)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(3)

Vari obblighi di comunicazione e notifica possono essere espletati tramite tale sistema, in particolare quelli previsti dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1709/2003 (3), (CE) n. 1345/2005 (4), (CE) n. 972/2006 (5), (CE) n. 341/2007 (6), (CE) n. 1454/2007 (7), (CE) n. 826/2008 (8), (CE) n. 1296/2008 (9), (CE) n. 1130/2009 (10), (UE) n. 1272/2009 (11) e (UE) n. 479/2010 (12).

(4)

Ai fini dell’efficienza amministrativa e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno semplificare oppure sopprimere talune comunicazioni e notifiche.

(5)

Per potenziare il controllo della situazione di mercato nel settore dell’olio di oliva e tenuto conto dell’esperienza acquisita in materia, occorre precisare taluni obblighi di comunicazione degli Stati membri previsti all’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008. A tal fine, è necessario aumentare la frequenza di comunicazione della stima della produzione e del consumo di olio di oliva nonché delle scorte di fine campagna, limitando tuttavia l’obbligo di comunicazione agli Stati membri produttori di olio di oliva. Occorre stabilire che la modifica si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014 poiché è questa la data alla quale si prevede che entri in applicazione la nuova organizzazione comune dei mercati.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1709/2003 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri in cui sono presenti produttori di riso o riserie trasmettono alla Commissione:

a)

anteriormente al 15 novembre, le informazioni indicate agli allegati I e II derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2;

b)

anteriormente al 15 dicembre, le informazioni indicate all’allegato III derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di raccolto di cui all’articolo 1, lettera b), e dalla stima delle rese in grani interi previste per il raccolto.

Le informazioni trasmesse possono essere modificate fino al 15 gennaio al più tardi.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

2)

agli allegati I, II e III, nella frase introduttiva l’espressione «all’indirizzo indicato di seguito, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT» è soppressa.

Articolo 2

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1345/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

Articolo 3

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 972/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, i quantitativi per i quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

b)

entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

c)

in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all’annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli, nonché il nome e l’indirizzo dei titolari dei titoli annullati;

d)

l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica con l’indicazione del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.

Le comunicazioni sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

Articolo 4

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Notifiche e comunicazioni alla Commissione»;

2)

al paragrafo 2, l’ultima frase è soppressa;

3)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Le notifiche e comunicazioni sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16).

Articolo 5

All’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2007 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.»

2)

all’allegato III, la parte A è modificata come segue:

a)

alla lettera b), il secondo comma è soppresso;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Da ottobre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese:

i)

una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva prodotti dall’inizio della campagna di commercializzazione fino al mese precedente compreso;

ii)

una stima della produzione totale e del consumo interno di olio di oliva per l’intera campagna di commercializzazione nonché una stima delle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.»

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1296/2008 è così modificato:

1)

al capo IV è inserito l’articolo 21 bis seguente:

«Articolo 21 bis

Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 14 e 16 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (18).

2)

all’allegato I, l’espressione «(formulario da trasmettere al seguente indirizzo: agri-cl@ ec.europa.eu)» è soppressa.

Articolo 8

All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1130/2009 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le comunicazioni e la notifica delle informazioni di cui agli articoli 2 e 7 e al presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (19).

Articolo 9

L’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie

«1.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 16, paragrafo 7, agli articoli 18 e 45, e all’articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (20).

2.   Le comunicazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 7, agli articoli 18 e 45, e all’articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono effettuate con mezzi elettronici tramite il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi. Le comunicazioni sono effettuate sotto la responsabilità delle autorità competenti designate dagli Stati membri.

Articolo 10

Il regolamento (UE) n. 479/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

2)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

«1.   Le comunicazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21).

«2.   Le comunicazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono effettuate con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.

Tuttavia, l’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o settembre 2014, l’articolo 6, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 e l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 92).

(4)  Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).

(6)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d’importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69).

(8)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(9)  Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).

(10)  Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).

(11)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26).

(13)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;

(14)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(15)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(16)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(17)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(18)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(19)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(20)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(21)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3


14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1334/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Danisco France SAS ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione (2).

(2)

Il richiedente afferma di aver trasferito l’autorizzazione all’immissione in commercio del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) a Danisco (UK) Ltd e che quest’ultima detiene ora i diritti di commercializzazione per tale additivo.

(3)

La domanda è volta inoltre a consentire l’immissione in commercio dell’additivo per mangimi con una concentrazione cinque volte superiore alla concentrazione minima. Al fine di assicurare che siano rispettati i tenori minimi e massimi di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, è necessario modificare la dose raccomandata per chilogrammo di mangime completo.

(4)

La richiesta modifica del titolare dell’autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. Quest’ultimo è stato autorizzato sulla base di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (3). La richiesta di modifica della dose raccomandata è conforme allo stesso parere e non comporta una nuova valutazione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della presentazione della domanda.

(5)

Al fine di conformarsi alla prassi corrente, nel regolamento (CE) n. 1290/2008 deve essere soppressa la denominazione commerciale ivi contenuta.

(6)

Per consentire a Danisco (UK) Ltd di sfruttare i diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini della pertinente autorizzazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.

(8)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1290/2008, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2008

Il regolamento (CE) n. 1290/2008 è così modificato:

1)

nel titolo, è soppresso il termine «(Sorbiflore)»;

2)

l’allegato è così modificato:

a)

nella seconda colonna, il nome «Danisco France SAS» è sostituito da «Danisco (UK) Ltd»;

b)

nella terza colonna, è soppresso il termine «(Sorbiflore)»;

c)

nella nona colonna, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 5 × 108 FU».

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Le scorte esistenti prodotte ed etichettate prima del 3 gennaio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 3 gennaio 2014 possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al 3 luglio 2014.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20).

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Sorbiflore, un preparato di Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus farciminis, come additivo per mangimi destinati a suinetti. The EFSA Journal (2008) 771, pagg. 1-13.


14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1335/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (2) stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva per il commercio al dettaglio.

(2)

Occorre assicurare ai produttori, ai commercianti e ai consumatori norme di commercializzazione dell’olio d’oliva che garantiscano la qualità dei prodotti e che permettano una lotta efficace contro le frodi. A tal fine, occorre prevedere disposizioni particolari al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e di migliorare il controllo effettivo delle norme di commercializzazione.

(3)

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la luce e il calore hanno effetti negativi sull’evoluzione della qualità degli oli d’oliva. Pertanto, è necessario che le condizioni specifiche di conservazione siano indicate chiaramente sull’etichetta per permettere una buona informazione del consumatore sulle condizioni ottimali di conservazione.

(4)

Per aiutare il consumatore nella scelta dei prodotti, è essenziale una buona leggibilità delle indicazioni obbligatorie che figurano sull’etichetta. Di conseguenza, occorre stabilire norme concernenti la leggibilità e la concentrazione delle informazioni obbligatorie nel campo visivo principale.

(5)

Per permettere al consumatore di assicurarsi della freschezza del prodotto, occorre prevedere che l’indicazione facoltativa della campagna di raccolta possa figurare sull’etichetta soltanto nel caso in cui il 100 % del contenuto dell’imballaggio provenga da tale raccolta.

(6)

A fini di semplificazione, occorre prevedere che l’etichettatura dei prodotti alimentari conservati esclusivamente nell’olio d’oliva non debba più indicare la percentuale d’olio aggiunta in relazione al peso netto totale del prodotto alimentare.

(7)

Ai fini della coerenza tra il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, in particolare per quanto riguarda la tolleranza sul risultato dei controlli, è pertanto necessario adeguare la disposizione interessata del suddetto regolamento di esecuzione.

(8)

Gli Stati membri devono effettuare controlli per assicurarsi della veridicità delle indicazioni presenti sull’etichettatura e del rispetto del presente regolamento. In tal senso, occorre rafforzare e armonizzare maggiormente i controlli di conformità della denominazione di vendita del prodotto con il contenuto del recipiente, in base a un’analisi dei rischi nonché le sanzioni. Tale approccio deve altresì permettere di combattere la frode stabilendo requisiti minimi di controllo per tutti gli Stati membri e la standardizzazione delle relazioni da presentare alla Commissione.

(9)

Gli Stati membri devono definire le sanzioni su scala nazionale. Esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)

I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’applicazione del presente regolamento, ma conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, devono beneficiare di un periodo transitorio per permettere agli operatori di utilizzare la scorta d’imballaggi esistente e di smaltire i prodotti già confezionati.

(11)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che detto sistema permetta di soddisfare gli obblighi di comunicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).

(12)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è modificato come segue:

1)

Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

Per gli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta.

Articolo 4 ter

Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3, primo comma e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all’articolo 2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.

2)

All’articolo 5, primo comma, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

Per gli oli di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.»;

3)

All’articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Ad eccezione dei prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente nell’olio d’oliva, in particolare i prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1536/92 (7) e (CEE) n. 2136/89 (8), se la presenza di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

4)

All’articolo 7, il secondo comma è soppresso;

5)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Ogni Stato membro verifica la veridicità delle indicazioni dell’etichetta, in particolare la conformità della denominazione di vendita del prodotto con il contenuto del recipiente, sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2568/91. Per qualsiasi irregolarità accertata e nel caso in cui il produttore, confezionatore o venditore che figura sull’etichetta si trovi in un altro Stato membro, l’organismo di controllo dello Stato membro interessato chiede una verifica conformemente all’articolo 8, paragrafo 2.»;

6)

All’articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2568/91, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, al livello nazionale, in caso di violazioni del presente regolamento.»;

7)

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l’anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:

a)

le domande di verifica ricevute in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2;

b)

le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;

c)

le verifiche avviate conformemente all’articolo 8 bis, presentate in base al modello di cui all’allegato XXI del regolamento (CEE) n. 2568/91;

d)

il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.

La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d’infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.»;

8)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

Articolo 2

I prodotti conformi alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 che sono stati fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera circolazione prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014. Tuttavia, l’articolo 1, punto 7, del presente regolamento per quanto riguarda l’articolo 10, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si applica a partire dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14).

(3)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;

(7)  Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio del 21 giugno 1989 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).»;

(9)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo e (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).»


14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (4) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «l’accordo»). Occorre che l’accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, è opportuno che le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo siano allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato per difetto al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

1)

Il testo dell’articolo 16 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

2)

Il testo dell’articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

1)

Il testo dell’articolo 7 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

2)

All’articolo 8, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».

3)

All’articolo 56, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

4)

All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

5)

All’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;

2)

alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(4)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).


14.12.2013   

IT

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L 335/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 (1) della Commissione, in particolare l’articolo 26, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede l’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza sull’etichetta delle carni di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI di detto regolamento, ossia delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina o caprina e di volatili.

(2)

È necessario raggiungere un equilibrio tra l’esigenza dei consumatori di essere informati e il costo aggiuntivo per gli operatori e le autorità nazionali, che in definitiva incide sul prezzo finale del prodotto. La valutazione d’impatto e uno studio commissionato dalla Commissione hanno preso in esame varie opzioni ai fini dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza in occasione delle principali fasi della vita degli animali. I risultati indicano che i consumatori chiedono soprattutto informazioni relative al luogo in cui l’animale è stato allevato. È vero che comunicare informazioni obbligatorie sul luogo di nascita dell’animale richiederebbe l’istituzione di nuovi sistemi di tracciabilità a livello di aziende agricole, con i relativi costi, mentre l’etichettatura del luogo di macellazione può essere eseguita a un costo accessibile e fornisce al consumatore informazioni preziose. Sul piano geografico è provato che l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo sarebbe l’informazione di maggior rilievo per i consumatori.

(3)

Nel regolamento (UE) n. 1169/2011 il concetto di «paese di origine» di un prodotto alimentare è definito conformemente agli articoli 23-26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Per i prodotti di origine animale tale concetto è collegato al paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, il che, applicato alla carne, significa il paese in cui l’animale è nato, è stato allevato e macellato. Nel caso in cui vari paesi abbiano contribuito alla produzione di taluni alimenti, il concetto si riferisce al paese in cui i prodotti hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Tuttavia, nei casi in cui la carne proviene da animali che sono nati, sono stati allevati e macellati in paesi diversi, tale concetto non sarebbe sufficiente a informare i consumatori circa l’origine della carne. Pertanto, in tutti questi casi è necessario fornire, sull’etichetta, l’indicazione dello Stato membro o del paese terzo in cui l’animale è stato allevato per un periodo che rappresenti una parte sostanziale del ciclo di allevamento normale per ciascuna specie nonché dello Stato membro o del paese terzo in cui è stato macellato. Il termine «origine» dovrebbe essere riservato alle carni ottenute da animali nati, allevati e macellati, quindi interamente ottenuti, in un unico Stato membro o paese terzo.

(4)

Nei casi in cui l’animale sia stato allevato in vari Stati membri o paesi terzi e il periodo di allevamento non possa essere rispettato, dev’essere prevista un’indicazione adeguata del luogo di allevamento in modo che le esigenze dei consumatori siano maggiormente soddisfatte e si evitino inutili complessità sull’etichetta.

(5)

Occorre inoltre prevedere regole per le confezioni contenenti carne in pezzi, della stessa specie o di specie diverse, ottenuta da animali allevati e macellati in vari Stati membri, o paesi terzi.

(6)

Tale sistema di etichettatura richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l’animale, o il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute.

(7)

È opportuno prevedere modalità specifiche per le carni importate da paesi terzi nei quali le informazioni richieste per l’etichettatura non sono disponibili.

(8)

Per quanto riguarda la carne macinata e le rifilature, date le caratteristiche dei loro processi di produzione, è opportuno consentire agli operatori di avvalersi di un sistema di indicazioni semplificato.

(9)

Tenendo conto dell’interesse commerciale delle informazioni da comunicare a norma del presente regolamento, è necessario che gli operatori del settore alimentare abbiano la possibilità di aggiungere alle indicazioni obbligatorie sull’etichetta altri elementi attinenti alla provenienza della carne.

(10)

Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono applicabili a decorrere dal 13 dicembre 2014, e l’articolo 47 prevede l’applicazione delle norme di attuazione ai sensi di detto regolamento a decorrere dal 1o aprile di ogni anno civile, è opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi il 1o aprile 2015.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili di cui ai rispettivi codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «operatore del settore alimentare» di cui all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), di «stabilimento» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nonché le definizioni di «carni macinate», «macello» e «laboratorio di sezionamento» di cui all’allegato I, punti 1.13, 1.16 e 1.17 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «rifilature»: piccoli pezzi di carne, di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011, riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;

b)   «partita»: carni, di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011, ottenute da un’unica specie, con o senza osso, anche tagliate o macinate, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche.

Articolo 3

Tracciabilità

1.   Gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui all’articolo 1, dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano.

2.   Tale sistema deve essere applicato in modo da garantire:

a)

il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;

b)

la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative, secondo il caso, alle indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione, di cui al primo comma, nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.

L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne in conformità agli articoli 5, 6 o 7 garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni conformemente agli articoli 5, 6 o 7.

3.   Il sistema di cui al paragrafo 1 registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.

Articolo 4

Gruppo di animali

1.   Le dimensioni del gruppo di animali di cui all’articolo 3 sono definite in base ai seguenti elementi:

a)

il numero di carcasse sezionate insieme e che costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento interessato, in caso di sezionamento delle carcasse;

b)

il numero di carcasse le cui carni costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento o di macinazione interessato, in caso di ulteriori operazioni di sezionamento o di macinazione.

2.   Le dimensioni di una partita non possono superare la produzione di un giorno in un unico stabilimento.

3.   Tranne il caso in cui si applica l’articolo 7, gli stabilimenti in cui le carni vengono tagliate o macinate, all’atto della costituzione delle partite garantiscono che tutte le carcasse di una partita corrispondano agli animali alle cui carni si applicano le stesse indicazioni di etichettatura a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2.

Articolo 5

Etichettatura della carne

1.   L’etichetta delle carni, di cui all’articolo 1, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni:

a)

il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:

i)

per la specie suina:

nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi,

nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg,

nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento,

ii)

per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;

iii)

per i volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;

b)

il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»;

c)

il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».

Tuttavia, qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.

2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni di cui all’articolo 1 sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.

3.   Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai paragrafi 1 e 2, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta indica:

a)

per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi in conformità ai paragrafi 1 o 2;

b)

il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Articolo 6

Deroga per carni provenienti da paesi terzi

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’articolo 1, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».

Articolo 7

Deroghe per carni macinate e rifilature

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 6, per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:

a)

«Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;

b)

«Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;

c)

«Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;

d)

«Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;

e)

«Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con:

i)

carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione; o

ii)

carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.

Articolo 8

Informazioni supplementari facoltative sull’etichetta

Gli operatori del settore alimentare possono integrare le indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 con informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni.

Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 non devono essere in contrasto con quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 e devono rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2015. Non si applica alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell’Unione prima del 1o aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


14.12.2013   

IT

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L 335/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1338/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

recante duecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 4 dicembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Il Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco “Persone fisiche”:

"Youcef Abbes (alias Giuseppe). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mokhtar; (b) il nome della madre è Abbou Aicha. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004."


14.12.2013   

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L 335/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1339/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

200,7

MA

80,3

TN

120,9

TR

88,6

ZZ

122,6

0707 00 05

AL

41,5

MA

141,7

TR

139,6

ZZ

107,6

0709 93 10

MA

147,0

TR

150,4

ZZ

148,7

0805 10 20

AR

27,1

TR

58,5

UY

27,9

ZA

59,2

ZW

19,7

ZZ

38,5

0805 20 10

MA

61,5

ZZ

61,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

108,1

JM

139,0

TR

70,0

ZZ

105,7

0805 50 10

TR

60,1

ZZ

60,1

0808 10 80

BA

78,8

CN

82,7

MK

28,7

NZ

153,0

US

122,6

ZZ

93,2

0808 30 90

TR

121,5

US

237,6

ZZ

179,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


14.12.2013   

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L 335/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1340/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 dicembre 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 dicembre 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

29.11.2013-12.12.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

198,29

124,87

Prezzo fob USA

217,73

207,73

187,73

Premio sul Golfo

24,29

Premio sui Grandi Laghi

48,84

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

18,08 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

52,28 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


14.12.2013   

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L 335/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1341/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2013 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2013 per taluni contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.F, I.H, I.I, I.J e I.K dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2013, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).


ALLEGATO

I.A

Numero del contingente tariffario

Coefficiente di attribuzione

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,495052 %

09.4596

100 %

«—»: Alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero del contingente tariffario

Coefficiente di attribuzione

09.4155

100 %

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente tariffario

Coefficiente di attribuzione

09.4179

100 %

I.I

Prodotti originari dell’Islanda

Numero del contingente tariffario

Coefficiente di attribuzione

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I.J

Prodotti originari della Repubblica moldova

Numero del contingente tariffario

Coefficiente di attribuzione

09.4210

«—»: Alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero del contingente tariffario

Coefficiente di attribuzione

09.4514

100 %

09.4515

100 %


DECISIONI

14.12.2013   

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L 335/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici con riguardo alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici

(2013/756/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

I negoziati sulla revisione dell’accordo OMC sugli appalti pubblici («AAP 1994») sono stati avviati nel gennaio 1999 ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettere b) e c), dell’AAP 1994.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito dall’articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)

Nel contesto di tali negoziati, il 30 marzo 2012 i negoziatori hanno raggiunto un accordo sul protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («protocollo») e su sette decisioni che il comitato per gli appalti pubblici dovrà adottare per iniziare ad applicare determinate disposizioni del protocollo immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Tali decisioni sono le seguenti: i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo; ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali (in prosieguo collettivamente: «decisioni»).

(4)

La procedura per conferire efficacia all’accordo raggiunto il 30 marzo 2012 prevede che il comitato per gli appalti pubblici, alla prima riunione successiva all’entrata in vigore del protocollo, adotti una decisione di conferma dell’adozione delle decisioni e della rispettiva entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo.

(5)

Nella misura in cui le decisioni agevolano l’attuazione dei principi dell’AAP 1994 riveduto e contribuiscono ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro adozione agevolerà l’ulteriore apertura degli appalti pubblici.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni di applicazione di determinate disposizioni del protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di confermare l’adozione di quanto segue:

i)

decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo;

ii)

decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro;

iii)

decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI;

iv)

decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici;

v)

decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili;

vi)

decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti;

vii)

decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali,

e di convenirne l’entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’AAP 1994.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Il testo delle decisioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS


ALLEGATO

Allegato A

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo …

Allegato B

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro …

Allegato C

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI …

Allegato D

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici …

Allegato E

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili …

Allegato F

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti …

Allegato G

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali …

ALLEGATO A

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell’accordo

Decisione del 30 marzo 2012

IL COMITATO PER GLI APPALTI PUBBLICI,

CONSIDERANDO l’importanza della trasparenza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il presente accordo e le relative modifiche come previsto dall’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo;

CONSIDERANDO inoltre l’importanza di mantenere accurati elenchi degli enti disciplinati ai sensi degli allegati di una Parte all’appendice I dell’accordo, conformemente all’articolo XIX dell’accordo;

RICONOSCENDO le difficoltà che incontrano le Parti nel comunicare tempestivamente al comitato le modifiche delle loro leggi e regolamenti attinenti all’accordo, come previsto dall’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo, e le modifiche proposte agli allegati all’appendice I, a norma dell’articolo XIX, paragrafo 1, dell’accordo;

CONSIDERANDO che le disposizioni dell’articolo XIX dell’accordo distinguono tra la notifica delle modifiche proposte che non alterano la copertura reciproca concordata di cui all’accordo e di altri tipi di modifiche proposte degli allegati all’appendice I;

CONSTATANDO che l’evoluzione tecnologica ha consentito a molte Parti di utilizzare mezzi elettronici per fornire informazioni sui rispettivi regimi di appalti pubblici e per comunicare alle Parti eventuali modifiche al regime applicabile;

DECIDE:

Notifiche annuali relative alle modifiche di leggi e regolamenti

1.

Laddove una Parte si avvale di uno strumento elettronico ufficiale che fornisce collegamenti alle leggi e ai regolamenti in vigore attinenti al presente accordo, se le leggi e i regolamenti sono disponibili in una delle lingue ufficiali dell’OMC e se tali strumenti sono elencati all’appendice II, la Parte rispetterà l’obbligo previsto all’articolo XXII, paragrafo 5, comunicando al comitato, con cadenza annuale alla fine dell’anno, eventuali modifiche, salvo quando tali modifiche sono sostanziali, ossia quando possono incidere sugli obblighi della Parte ai sensi dell’accordo. In tal caso, la Parte comunica la modifica immediatamente.

2.

Le Parti hanno l’opportunità di discutere la notifica annuale di una Parte nel corso della prima riunione informale del comitato dell’anno successivo.

Modifiche proposte agli allegati di una Parte all’appendice 1

3.

Ai sensi dell’articolo XIX dell’accordo, le seguenti sono da intendersi come modifiche agli allegati di una Parte all’appendice I:

a)

la modifica del nome di un ente;

b)

la fusione di due o più enti di cui all’allegato; e

c)

la separazione di un ente elencato in un allegato in due o più enti che sono aggiunti agli enti nello stesso allegato.

4.

Nel caso siano proposte modifiche agli allegati di una Parte all’appendice I disciplinate ai sensi del paragrafo 3, la Parte ne dà notifica al comitato ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994).

5.

Una Parte può notificare al comitato un’obiezione a una modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica alle Parti. Conformemente all’articolo XIX, paragrafo 2, laddove una Parte presenti un’obiezione dovrà indicare le ragioni della stessa, comprese le ragioni per cui ritiene che la modifica proposta possa ripercuotersi sulla copertura reciproca concordata ai sensi dell’accordo escludendola, pertanto, dal campo di applicazione del paragrafo 3. In assenza di obiezioni scritte, le modifiche proposte entrano in vigore se sono trascorsi 45 giorni dalla data di diffusione della notifica, come disposto dall’articolo XIX, paragrafo 5, lettera a).

6.

Entro quattro anni dall’adozione della decisione, le Parti ne rivedono il funzionamento e l’efficacia e apportano i necessari adeguamenti.

ALLEGATO B

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all’adozione dei programmi di lavoro

Decisione del 30 marzo 2012

IL COMITATO PER GLI APPALTI PUBBLICI,

PRENDENDO ATTO che, ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 8, lettera b), il comitato può adottare una decisione e aggiungere nuovi programmi di lavoro che il comitato intraprende per agevolare l’esecuzione dell’accordo e i negoziati di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo;

DECIDE:

1.

All’elenco di programmi in base ai quali il comitato condurrà i propri lavori futuri sono aggiunti i seguenti programmi di lavoro:

a)

una verifica dell’utilizzo, della trasparenza e dei quadri normativi dei partenariati pubblico-privati e il loro rapporto negli appalti disciplinati;

b)

i vantaggi e gli svantaggi di formulare una nomenclatura comune per beni e servizi; e

c)

i vantaggi e gli svantaggi di formulare avvisi standardizzati.

2.

In un secondo momento, il comitato definisce il campo di applicazione e il calendario per ciascun programma di lavoro.

3.

Il comitato verifica periodicamente l’elenco dei programmi e apporta i necessari adeguamenti.

ALLEGATO C

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI

Decisione del 30 marzo 2012

IL COMITATO PER GLI APPALTI PUBBLICI,

PRENDENDO ATTO che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle piccole e medie imprese (PMI);

CONSTATANDO l’importanza di agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; e

CONSTATANDO che le Parti hanno concordato nell’articolo XXII, paragrafo 6, di evitare di introdurre o continuare ad applicare misure discriminatorie che distorcano gli appalti aperti;

ADOTTA IL SEGUENTE PROGRAMMA DI LAVORO PER QUANTO RIGUARDA LE PMI:

1.   Avvio del programma di lavoro sulle PMI

Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulle PMI. Il comitato verifica le misure e le politiche applicabili alle PMI che le Parti utilizzano per assistere, promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e prepara una relazione contenente i risultati della suddetta verifica.

2.   Prevenzione delle misure discriminatorie per le PMI

Le Parti evitano di introdurre misure discriminatorie che agevolano le sole PMI nazionali e scoraggiano le altre Parti aderenti dall’introdurre tali misure e politiche.

3.   Programma per la trasparenza e indagine sulle PMI

3.1   Programma per la trasparenza

Alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), le Parti che, nella relativa appendice I, conservano disposizioni specifiche applicabili alle PMI, comprese condizioni preferenziali, notificano al comitato tali misure e politiche. La notifica comprende una descrizione dettagliata delle misure e delle politiche, il quadro normativo applicabile, il loro funzionamento e il valore degli appalti sottoposti a tali misure. Inoltre, tali Parti comunicano al comitato eventuali modifiche sostanziali di tali misure e politiche, conformemente all’articolo XXII, paragrafo 5, dell’accordo.

3.2   Indagine sulle PMI

a)

Tramite un questionario, il comitato conduce un’indagine sulle Parti per ottenere informazioni sulle misure e sulle politiche attuate al fine di assistere, promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il questionario chiede a ciascuna Parte informazioni riguardanti:

i)

una descrizione delle misure e delle politiche utilizzate dalla Parte, comprese misure e politiche economiche, sociali e con altre finalità e le rispettive modalità di gestione;

ii)

la definizione di PMI data dalla Parte;

iii)

in che misura la Parte dispone di organismi o istituzioni specializzate per assistere le PMI durante gli appalti pubblici;

iv)

il livello di partecipazione agli appalti pubblici in termini sia di valore sia di numero di contratti aggiudicati alle PMI;

v)

una descrizione delle misure e delle politiche di subappalto alle PMI, compresi obiettivi, garanzie e incentivi al subappalto;

vi)

le agevolazioni per la partecipazione delle PMI a offerte congiunte (con altri fornitori di grandi o piccole dimensioni);

vii)

le misure e le politiche tese a consentire alle PMI di partecipare agli appalti pubblici (per esempio maggiore trasparenza e disponibilità di informazioni sugli appalti pubblici per le PMI, semplificazione dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto, riduzione dell’entità dei contratti e garanzia di pagamenti puntuali per la consegna di beni e l’erogazione di servizi); e

viii)

il ricorso a misure e politiche per gli appalti pubblici volte a promuovere l’innovazione delle PMI.

b)

Sintesi dell’indagine sulle PMI da parte del segretariato dell’OMC

Il segretariato dell’OMC fissa una scadenza, applicabile a tutte le Parti del segretariato dell’OMC, per l’invio delle risposte al questionario. Sulla base delle risposte ricevute il segretariato prepara una sintesi delle stesse e diffonde le risposte e la sintesi tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito le risposte più soddisfacenti.

c)

Scambi tra le Parti delle risposte fornite all’indagine sulle PMI

in base al documento formulato dal segretariato dell’OMC, il comitato stabilisce un periodo entro il quale è possibile porre domande, presentare richieste di informazioni aggiuntive e formulare commenti alle risposte delle altre Parti.

4.   Valutazione e attuazione dei risultati dell’indagine sulle PMI

4.1   Valutazione dei risultati dell’indagine sulle PMI

Il comitato individua le misure e le politiche che reputa migliori pratiche volte a promuovere e agevolare la partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici e prepara una relazione che includa le migliori pratiche delle misure e delle politiche, nonché un elenco di ulteriori misure.

4.2   Attuazione dei risultati dell’indagine sulle PMI

a)

Le Parti promuovono l’adozione delle migliori pratiche individuate nel corso della valutazione dell’indagine per incoraggiare e agevolare la partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici.

b)

Per quanto riguarda eventuali altre misure, il comitato incoraggia le Parti che le applicano a rivederle, allo scopo di eliminarle o applicarle alle PMI delle altre Parti. Dette Parti informano il comitato sull’esito del processo di revisione.

c)

Le Parti che applicano altre misure includono, nelle statistiche che inviano al comitato ai sensi dell’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo, il valore degli appalti sottoposti a tali misure.

d)

Le Parti possono richiedere l’inclusione di tali altre misure nei negoziati futuri ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo, e tali richieste saranno considerate favorevolmente dalla Parte che applica le suddette misure.

5.   Riesame

A due anni dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato verifica l’impatto delle migliori pratiche in termini di maggiore partecipazione delle PMI delle Parti agli appalti pubblici e considera se altre pratiche potrebbero incrementare ulteriormente la partecipazione delle PMI. Il comitato può anche valutare l’impatto di eventuali altre misure sulla partecipazione delle PMI delle altre Parti agli appalti pubblici condotti dalle Parti che applicano tali misure.

ALLEGATO D

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici

Decisione del 30 marzo 2012

IL COMITATO PER GLI APPALTI PUBBLICI,

PRENDENDO ATTO che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici;

CONSIDERANDO l’importanza della raccolta e della segnalazione dei dati statistici, come previsto dall’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo), nel garantire la trasparenza degli appalti disciplinati ai sensi dell’accordo;

CONSIDERANDO che i dati statistici tesi a illustrare in che misura le Parti si aggiudicano gli appalti di beni e servizi disciplinati dall’accordo e condotti da altre Parti potrebbero rivelarsi uno strumento importante per incoraggiare altri membri dell’OMC ad aderire all’accordo;

CONSTATANDO le difficoltà che incontrano le Parti dell’accordo nel raccogliere i dati relativi agli appalti pubblici e in particolare nel determinare il paese di origine dei beni e servizi dati in appalto ai sensi dell’accordo; e

CONSTATANDO che le Parti utilizzano diverse metodologie di rilevazione statistica nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo, e possono utilizzare diverse metodologie per la raccolta di dati relativi alle autorità governative centrali e agli enti statali;

ADOTTA IL SEGUENTE PROGRAMMA DI LAVORO PER QUANTO RIGUARDA LA RACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI:

1.   Avvio del programma di lavoro sulla raccolta e comunicazione dei dati statistici

Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulla raccolta e comunicazione dei dati statistici. Il comitato esamina la raccolta e la comunicazione dei dati statistici delle Parti, valuta la possibilità di un’armonizzazione e prepara una relazione dei risultati.

2.   Presentazione dei dati ad opera delle Parti

Il comitato fissa una data entro la quale le Parti dovranno inviare al comitato stesso le seguenti informazioni relative ai dati statistici sugli appalti disciplinati dall’accordo:

a)

una descrizione della metodologia utilizzata per raccogliere, valutare e comunicare dati statistici, per appalti di valore inferiore e superiore alle soglie definite dall’accordo e per gli appalti di cui al paragrafo 4.2, lettera c), del programma di lavoro sulle PMI, indicando inoltre se i dati sugli appalti disciplinati dall’accordo sono basati sul valore complessivo dei contratti aggiudicati o sulla spesa totale degli appalti in un determinato arco temporale;

b)

se i dati statistici raccolti riportano il paese di origine dei beni e servizi dati in appalto e, in caso affermativo, in che modo è determinato o stimato il paese di origine, nonché gli ostacoli tecnici riscontrati durante la raccolta dei dati sui paesi di origine;

c)

una spiegazione delle classificazioni utilizzate nelle relazioni statistiche; e

d)

una descrizione delle fonti da cui sono stati ricavati i dati.

3.   Elenco dei dati inviati

Il segretariato prepara un elenco dei dati inviati e diffonde i dati e l’elenco tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito i dati più soddisfacenti.

4.   Raccomandazioni

Il comitato verifica i dati inviati dalle Parti e propone raccomandazioni su:

a)

se le Parti devono adottare un metodo comune per la raccolta di statistiche;

b)

se le Parti sono in grado di standardizzare le classificazioni nei dati statistici inviati al comitato;

c)

i mezzi per agevolare la raccolta di dati sui paesi di origine dei beni e servizi disciplinati dall’accordo; e

d)

ulteriori problematiche di natura tecnica relative alla comunicazione dei dati sugli appalti pubblici riscontrate dalle Parti.

5.   Il comitato formula, laddove appropriato, raccomandazioni relative a:

a)

una potenziale armonizzazione della comunicazione dei dati statistici allo scopo di includere le statistiche sugli appalti pubblici nella comunicazione annuale dell’OMC;

b)

la fornitura da parte del segretariato di assistenza tecnica riguardo alla comunicazione dei dati statistici ai membri dell’OMC il cui processo di adesione all’accordo è in corso; e

c)

i mezzi atti a garantire che i membri dell’OMC il cui processo di adesione all’accordo è in corso dispongano delle risorse adeguate per conformarsi agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati statistici.

6.   Analisi dei dati

Il comitato considera in che modo i dati statistici inviati annualmente dalle Parti al segretariato possono essere utilizzati ai fini di ulteriori analisi volte a comprendere meglio l’importanza economica dell’accordo, compreso l’impatto delle soglie sull’attuazione dello stesso.

ALLEGATO E

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili

Decisione del 30 marzo 2012

IL COMITATO PER GLI APPALTI PUBBLICI,

PRENDENDO ATTO che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sugli appalti sostenibili;

CONSTATANDO che numerose Parti hanno formulato politiche nazionali e subnazionali sugli appalti sostenibili;

AFFERMANDO l’importanza di garantire che tutti gli appalti siano condotti conformemente ai principi di non discriminazione e trasparenza di cui all’accordo;

ADOTTA IL SEGUENTE PROGRAMMA DI LAVORO PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI SOSTENIBILI:

1.   Avvio del programma di lavoro sugli appalti sostenibili

Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sugli appalti sostenibili.

2.   Il programma di lavoro considera, tra gli altri, i seguenti argomenti:

a)

gli obiettivi degli appalti sostenibili;

b)

le modalità che consentono di integrare il concetto di appalto sostenibile nelle politiche nazionali e subnazionali sugli appalti;

c)

le modalità che consentono di condurre appalti sostenibili compatibili con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e

d)

le modalità che consentono di condurre appalti sostenibili compatibili con gli obblighi commerciali internazionali delle Parti.

3.   Il comitato individua le misure e le politiche che considera pratiche di una conduzione di appalti sostenibili compatibili con il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con gli obblighi commerciali internazionali delle Parti e prepara una relazione contenente le migliori pratiche di tali misure e politiche.

ALLEGATO F

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti

Decisione del 30 marzo 2012

IL COMITATO PER GLI APPALTI PUBBLICI,

PRENDENDO ATTO che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti;

CONSTATANDO che le Parti hanno incluso esclusioni e restrizioni nei rispettivi allegati all’appendice I dell’accordo (le esclusioni e le restrizioni);

CONSTATANDO l’importanza di misure trasparenti riguardo agli appalti pubblici; e

CONSIDERANDO l’importanza di ridurre ed eliminare in modo progressivo le esclusioni e restrizioni nei negoziati futuri di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo;

ADOTTA IL SEGUENTE PROGRAMMA DI LAVORO PER QUANTO RIGUARDA LE ESCLUSIONI E RESTRIZIONI NEGLI ALLEGATI DELLE PARTI:

1.   Avvio del programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni

Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti allo scopo di:

a)

garantire una maggiore trasparenza riguardo alla portata e agli effetti delle esclusioni e delle restrizioni indicate negli allegati delle Parti all’appendice I dell’accordo; e

b)

fornire informazioni relative alle esclusioni e restrizioni per agevolare i negoziati di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo.

2.   Programma per la trasparenza

Ciascuna Parte invia al comitato, entro sei mesi dalla data di avvio del programma di lavoro, un elenco di:

a)

esclusioni specifiche per paese che mantiene negli allegati all’appendice I dell’accordo che la riguardano; e

b)

qualunque altra esclusione o restrizione, prevista negli allegati all’appendice I dell’accordo che la riguardano, che rientra nel campo di applicazione dell’articolo II, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, eccetto le esclusioni e le restrizioni esaminate nell’ambito del programma di lavoro sulle PMI o laddove una Parte si sia impegnata a eliminare progressivamente un’esclusione o una restrizione presente in un allegato all’appendice I dell’accordo.

3.   Elenco dei dati inviati

Il segretariato prepara un elenco dei dati inviati e diffonde i dati e l’elenco tra le Parti. Il segretariato include un elenco delle Parti che hanno fornito i dati più soddisfacenti.

4.   Richieste di ulteriori informazioni

Le Parti possono richiedere con cadenza periodica ulteriori informazioni riguardanti qualsiasi esclusione o restrizione disciplinata dal paragrafo 2, lettere a) e b), comprese le misure che rientrano nel campo di applicazione di esclusioni o restrizioni, il loro quadro normativo, le politiche e pratiche di attuazione e il valore degli appalti sottoposti a tali misure. La Parte che riceve tale richiesta fornisce tempestivamente le informazioni richieste.

5.   Sintesi delle informazioni aggiuntive

Il segretariato prepara una sintesi delle informazioni aggiuntive relative a qualunque Parte e la diffonde tra le Parti.

6.   Riesame da parte del comitato

Durante la riunione annuale di cui all’articolo XXI, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, il comitato esamina le informazioni inviate dalle Parti per determinare se forniscono:

a)

il maggior livello di trasparenza possibile riguardo alle esclusioni e alle restrizioni previste negli allegati delle Parti all’appendice I dell’accordo; e

b)

informazioni soddisfacenti per agevolare i negoziati di cui all’articolo XXII, paragrafo 7, dell’accordo.

7.   Nuove Parti aderenti all’accordo

Una nuova Parte che aderisce all’accordo invia al comitato l’elenco di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dall’adesione.

ALLEGATO G

Decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali

Decisione del 30 marzo 2012

IL COMITATO PER GLI APPALTI PUBBLICI,

PRENDENDO ATTO che l’articolo XXII, paragrafo 8, lettera a), dell’accordo sugli appalti pubblici (l’accordo) prevede che le Parti adottino e riesaminino periodicamente un programma di lavoro, compreso un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali;

PRENDENDO ATTO che l’articolo X, paragrafo 1, dell’accordo prevede che l’ente appaltante «si astenga dall’elaborare, dall’adottare o dall’applicare specifiche tecniche allo scopo o con l’effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali»;

PRENDENDO ATTO che l’articolo III, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo non impedisce alle Parti di attuare o applicare misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica, fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali;

CONSTATANDO l’esigenza di un approccio equilibrato tra sicurezza pubblica e ostacoli inutili agli scambi internazionali;

CONSTATANDO che l’adozione di prassi contrastanti in materia di sicurezza pubblica può ripercuotersi negativamente sull’esecuzione dell’accordo tra le Parti;

ADOTTA IL SEGUENTE PROGRAMMA DI LAVORO PER QUANTO RIGUARDA LE NORME DI SICUREZZA:

1.

Avvio del programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali: Alla prima riunione del comitato successiva alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo esistente (1994), il comitato avvia un programma di lavoro sulle norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali.

2.

Il programma di lavoro esamina argomenti che consentano di condividere le migliori pratiche relative:

a)

al modo in cui vengono trattate le problematiche inerenti alla sicurezza pubblica nella legislazione, nei regolamenti e nelle pratiche delle Parti e alle linee guida relative all’esecuzione dell’accordo da parte degli enti appaltanti;

b)

al rapporto tra le disposizioni sulle specifiche tecniche di cui all’articolo X e la tutela della sicurezza pubblica di cui all’articolo III dell’accordo e negli allegati delle Parti all’appendice 1;

c)

alle migliori pratiche da adottare per tutelare la sicurezza pubblica alla luce delle disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla documentazione di gara di cui all’articolo X.

3.

Il comitato definisce il campo di applicazione e il calendario per l’esame di ciascun argomento individuato al paragrafo 2. Il comitato prepara una relazione che riassume l’esito dell’esame di tali problematiche ed elenca le migliori pratiche di cui al paragrafo 2, lettera c).


14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

relativa alla nomina di un membro titolare tedesco e di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni

(2013/757/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Martina MICHELS.

(3)

Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito alla nomina del sig. Frank ZIMMERMANN a membro titolare del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro titolare:

sig. Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

e

b)

quale membro supplente:

sig. Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2013

che stabilisce che la Polonia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013

(2013/758/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Polonia esisteva una situazione di disavanzo eccessivo e ha emanato una raccomandazione ai fini della sua correzione entro il 2012, conformemente all’articolo 104, paragrafo 7, del TCE e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1). Per portare il disavanzo pubblico al 3 % del PIL, o al di sotto di tale soglia, in modo credibile e sostenibile, è stato raccomandato alle autorità polacche di attuare nel 2009 le misure di stimolo fiscale previste, di garantire un aggiustamento del bilancio strutturale annuale di almeno 1¼ % del PIL a partire dal 2010, di elaborare nel dettaglio le misure necessarie per portare il disavanzo al di sotto del valore di riferimento entro il 2012 e di introdurre riforme volte a limitare la spesa primaria corrente negli anni successivi. Il Consiglio ha fissato al 7 gennaio 2010 il termine per adottare misure efficaci.

(4)

Il 3 febbraio 2010 la Commissione ha concluso che, sulla base delle sue previsioni dell’autunno 2009, la Polonia aveva dato il necessario seguito alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 che chiedeva di portare il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento stabilito dal trattato e ha pertanto ritenuto che non fossero necessari ulteriori interventi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. Tuttavia, sulla base delle sue previsioni dell’autunno 2011, la Commissione ha ritenuto che la Polonia non fosse ancora sulla buona strada e ha chiesto misure supplementari, che la Polonia ha adottato, annunciandole pubblicamente, fino al 10 gennaio 2012. Di conseguenza, l’11 gennaio 2012, la Commissione ha confermato che le autorità polacche avevano intrapreso misure efficaci verso una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo e che in quel momento non era necessaria l’adozione di ulteriori misure nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi da parte della Polonia.

(5)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha concluso che la Polonia aveva adottato misure efficaci ma che si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche e ha adottato raccomandazioni riviste (2) («raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013»). La Polonia soddisfaceva pertanto le condizioni per la proroga del termine per la correzione del disavanzo pubblico eccessivo prevista dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97. Il Consiglio ha raccomandato alla Polonia di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Sulla base delle previsioni aggiornate della primavera 2013 della Commissione, il Consiglio ha altresì raccomandato alla Polonia di portare il disavanzo pubblico nominale al 3,6 % del PIL nel 2013 e al 3,0 % del PIL nel 2014, il che è in linea con un miglioramento annuo del saldo strutturale pari almeno allo 0,8 % del PIL nel 2013 e all’1,3 % del PIL nel 2014. Inoltre, ha raccomandato alla Polonia di attuare con rigore le misure già adottate, integrandole con misure supplementari sufficienti per conseguire l’obiettivo di una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio ha peraltro raccomandato alla Polonia di destinare tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo. Il Consiglio ha fissato al 1o ottobre 2013 il termine entro il quale la Polonia deve dare seguito effettivo alla sua raccomandazione e, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, riferire in dettaglio sulla strategia di risanamento prospettata per il conseguimento degli obiettivi fissati.

(6)

Il 2 ottobre 2013 la Polonia ha presentato la relazione sul seguito effettivo dato alle raccomandazioni. Lo scenario macroeconomico su cui si basa la relazione è simile a quello utilizzato per il programma di convergenza del 2013. Dopo aver registrato una crescita annua media del PIL reale del 4 % nel periodo 2001-2011, nel 2012 il ritmo dell’attività economica è sceso all’1,9 %. Secondo lo scenario macroeconomico su cui si basa la relazione sul seguito effettivo dato alle raccomandazioni, nel 2013 la crescita del PIL reale subirà un ulteriore rallentamento (fino all’1,5 %), per poi risalire al 2,5 % e al 3,8 % rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Secondo le previsioni dell’autunno 2013 della Commissione, la crescita del PIL reale dovrebbe arrivare all’1,3 % nel 2013, per toccare il 2,5 % nel 2014 e il 2,9 % nel 2015. Contrariamente alle autorità polacche, la Commissione ha una visione meno ottimistica della crescita della domanda interna nel periodo considerato, in particolare per quanto riguarda i consumi e gli investimenti privati.

(7)

Le autorità polacche prevedono un disavanzo delle amministrazioni pubbliche pari al 4,8 % del PIL nel 2013 (rispetto al 3,9 % del 2012), un dato peggiore rispetto al 3,5 % del PIL indicato nell’aggiornamento 2013 del programma di convergenza e dovuto a una consistente diminuzione delle entrate pari all’1,2 % del PIL e a uno scostamento di spesa dello 0,1 % del PIL. Nel 2014, a seguito della prevista riforma delle pensioni, il ministero polacco delle Finanze prevede un avanzo del 4,5 % del PIL, che comporterà in particolare un trasferimento di attivi una tantum pari all’8,5 % del PIL. Nel 2015 si prevede che il saldo delle amministrazioni pubbliche registri nuovamente un disavanzo pari al 3 % del PIL.

(8)

Per il 2013 e il 2014 le previsioni della Commissione sono simili a quelle delle autorità polacche e ipotizzano un disavanzo pari al 4,8 % del PIL nel 2013. Una diminuzione delle entrate è la causa principale del peggioramento di questo dato rispetto al 3,9 % del PIL nello scenario di base utilizzato nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. Nel 2014 il saldo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe chiudersi in positivo (+ 4,6 % del PIL), a seguito della prevista riforma delle pensioni. Per il 2015 le previsioni della Commissione sono meno ottimistiche di quelle delle autorità polacche e prevedono un disavanzo pubblico del 3,3 % del PIL. La differenza di 0,3 punti percentuali del PIL è dovuta soprattutto al minore afflusso di entrate correnti previsto sulla base di una proiezione di crescita del PIL nominale più bassa e di un aumento della spesa delle amministrazioni pubbliche per i consumi intermedi. Il raggiungimento degli obiettivi di bilancio è esposto a rischi di attuazione.

(9)

Sia le autorità polacche che la Commissione prevedono che il debito pubblico lordo rimarrà sotto la soglia del 60 % per tutto il periodo in esame. Nelle previsioni dell’autunno 2013 la Commissione ipotizza che il rapporto debito/PIL scenderà dal 55,6 % nel 2012 al 51 % nel 2014, essenzialmente per effetto dell’annunciato trasferimento di attivi dei fondi pensione, pari all’8,5 % del PIL, per poi assestarsi intorno al 52,5 % nel 2015.

(10)

Poiché, secondo le previsioni dell’autunno 2013 della Commissione, nel 2013 il disavanzo della delle amministrazioni pubbliche dovrebbe raggiungere il 4,8 % del PIL, la Polonia difficilmente conseguirà l’obiettivo di disavanzo nominale del 3,6 % del PIL raccomandato dal Consiglio. Anche lo sforzo strutturale annuo aggiustato nel 2013 (0,3 % del PIL) è nettamente inferiore allo sforzo di bilancio annuo raccomandato (0,8 % del PIL). L’analisi dal basso verso l’alto delle nuove misure discrezionali, integrate da una valutazione dell’andamento della spesa corretto per la sovraesecuzione e sottoesecuzione della spesa, che non sono controllabili dal governo , indica un sforzo di bilancio complessivo pari allo 0,2 % del PIL, che è ben lontano dallo 0,4 % del PIL previsto dalle misure aggiuntive richieste sottostanti allo sforzo di bilancio stabilito nella raccomandazione del Consiglio e conferma che nel 2013 la Polonia non ha attuato lo sforzo di bilancio raccomandato dal Consiglio.

(11)

Nel 2014 la Commissione prevede un avanzo delle amministrazioni pubbliche del 4,6 % del PIL. Pertanto, l’obiettivo di disavanzo nominale potrà essere conseguito solo grazie al trasferimento una tantum di attivi dei fondi pensione. Lo sforzo strutturale annuo aggiustato previsto nel 2014 (1,4 % del PIL) è superiore allo sforzo di bilancio annuo raccomandato (1,3 % del PIL).

(12)

Nel complesso, la Polonia non ha rispettato gli obiettivi di bilancio raccomandati per il 2013, mentre si prevede che nel 2014 riuscirà a conseguire gli obiettivi previsti nella raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. Tuttavia, secondo le proiezioni della Commissione per il 2015, la correzione del disavanzo eccessivo nel 2014 non sarà sostenibile poiché si prevede che il disavanzo toccherà il 3,3 % del PIL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia non ha dato seguito effettivo nel 2013 alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(2)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 giugno 2013, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia.


14.12.2013   

IT

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L 335/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore dell’11o Fondo europeo di sviluppo

(2013/759/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 Novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2) («accordo interno sul 10o FES»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’accordo interno sul 10o FES, i fondi del decimo FES non devono più essere impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

(2)

Il punto 5 dell’allegato I ter (quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) dell’accordo di partenariato ACP-UE dispone che i fondi del decimo FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non devono più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

(3)

L’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare stabilisce che i fondi del 10o FES non devono più essere impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’accordo interno sul 10o FES, quest’ultimo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell’accordo di partenariato ACP-UE e deve restare in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull’associazione d’oltremare e di tale quadro finanziario pluriennale.

(5)

L’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (3).

(6)

L’entrata in vigore dell’11o FES può essere rinviata a una data successiva al 1o gennaio 2014. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie («meccanismo di transizione») per garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi ACP e con i paesi e territori d’oltremare (PTOM), nonché per le spese di sostegno, tra gennaio 2014 e l’entrata in vigore dell’accordo interno relativo all’11o FES, da finanziare con saldi e fondi disimpegnati del 10o FES e dei FES precedenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo interno sull’11o FES, misure transitorie sotto forma di programmi d’azione, misure individuali e misure speciali a favore dei partner ACP, decisioni di finanziamento a sostegno dei PTOM e programmi d’azione specifici per le spese di supporto sono finanziati da un meccanismo di transizione, composto dai saldi dei precedenti FES e dagli importi disimpegnati da progetti o programmi previsti nell’ambito di tali FES. Tale meccanismo di transizione può anche coprire le sovvenzioni intese a finanziare le sovvenzioni in conto interessi e l’assistenza tecnica relativa a progetti assegnati alla Banca europea per gli investimenti, a norma degli articoli 1, 2 e 4 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull’associazione d’oltremare. Tali misure transitorie di finanziamento mirano ad agevolare la realizzazione dei documenti di programmazione e a far fronte alle esigenze di assistenza di emergenza.

I fondi impegnati nel quadro di tale meccanismo di transizione sono contabilizzati nell’ambito dell’11o FES. Le quote dei contributi degli Stati membri previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno dell’8 o, del 9o e del 10o FES sono ridotte di conseguenza.

Articolo 2

Per l’attuazione del meccanismo di transizione, continuano ad applicarsi il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio (4), e il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio (5).

Articolo 3

La presente decisione è applicata conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore dell’accordo interno relativo all’11o FES.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(3)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(4)  Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1).


14.12.2013   

IT

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L 335/50


DECISIONE 2013/760/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2013

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

È necessario introdurre nella decisione 2013/255/PESC deroghe che consentano agli Stati membri di fornire sostegno alle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per l'eliminazione delle armi chimiche in Siria in conformità del punto 10 della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

È altresì necessario applicare restrizioni al commercio dei beni appartenenti al patrimonio culturale della Siria, al fine di favorirne il rimpatrio sicuro, che sono stati illegalmente sottratti alla Siria.

(4)

La deroga, a norma della decisione 2013/255/PESC, al congelamento dei beni per scopi umanitari dovrebbe essere modificata per agevolare la prestazione di assistenza umanitaria in Siria e per evitare il rischio che i fondi o le risorse economiche sbloccati siano utilizzati in modo improprio. In questo contesto, i fondi dovrebbero essere sbloccati in favore delle Nazioni Unite, al fine di prestare assistenza in Siria in conformità del piano di reazione dell'ONU per l'assistenza umanitaria in Siria (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) (SHARP).

(5)

Inoltre, è necessario aggiungere un'esenzione al congelamento dei beni per consentire l'effettuazione dei pagamenti da o verso una persona ovvero un'entità non designata, in connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasporto o all'esportazione di taluni equipaggiamenti, beni e tecnologie che possono essere utilizzati per la repressione interna, o per la produzione o manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, o all'approvvigionamento della relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora uno Stato membro determini caso per caso che essi sono destinati a:

a)

scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a beneficio del personale delle Nazioni Unite, o al personale dell'Unione o dei suoi Stati membri; oppure

b)

attività intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche), e previa consultazione dell'OPCW;";

2)

all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione o all'esportazione di armi chimiche o ai relativi materiali provenienti dalla Siria o originari della Siria, intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del Consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.";

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 13 bis

È vietato importare, esportare, trasferire o fornire i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, durante o dopo il 9 maggio 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i beni specifici contemplati dal presente articolo.";

4)

all'articolo 28, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)

necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, e purché, in caso di rilascio di fondi congelati o risorse economiche, i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) (SHARP).";

5)

all'articolo 28, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

"g)

necessari per l'evacuazione in Siria.";

6)

all'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente:

"12.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento di fondi o risorse economiche da parte o mediante la Commercial Bank of Syria sia ricevuto dall'esterno dell'Unione dopo la data della sua designazione, laddove tale trasferimento sia correlato ad un pagamento da parte di un istituto finanziario non designato dovuto il connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile, a condizione che lo Stato membro interessato abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o un'entità di cui al paragrafo 1.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. MAZURONIS


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


14.12.2013   

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L 335/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

relativa alla comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 8815]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/761/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, il 14 dicembre 2012 (2) il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione un piano nazionale transitorio.

(2)

Il piano nazionale transitorio è stato valutato alla luce delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione (3).

(3)

Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio inoltrato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione ha constatato che diverse informazioni essenziali ai fini della valutazione non erano riportate nel piano nazionale transitorio e che nel modello per l’elenco degli impianti di combustione da includere nel piano nazionale transitorio di cui nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice A, tabella A.1, mancavano delle informazioni. La Commissione ha inoltre constatato che nel caso di diversi impianti le informazioni elencate nel piano nazionale transitorio non corrispondevano a quelle riportate nell’inventario delle emissioni del 2009 presentato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord conformemente alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Poiché le informazioni mancanti e le incongruenze tra il piano nazionale transitorio e l’inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE non hanno consentito una corretta valutazione dei dati relativi a tale piano, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2013 (5), ha invitato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda a trasmettere nuovamente il piano nazionale transitorio utilizzando i modelli corretti per l’indicazione dei dati e fornendo i dati mancanti, nonché a fornire chiarimenti sulle differenze tra il piano nazionale transitorio e l’inventario delle emissioni del 2009 di cui alla direttiva 2001/80/CE. La Commissione ha inoltre invitato a confermare in maniera esplicita l’avvenuta applicazione delle norme di aggregazione di cui all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE nel processo di elaborazione del piano nazionale transitorio.

(5)

Il 18 giugno 2013 (6), il 19 giugno 2013 (7), il 20 giugno 2013 (8) e il 1o luglio 2013 (9), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione. In tali comunicazioni il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito la maggior parte delle informazioni mancanti sulla scorta del modello corretto e ha chiarito parzialmente le differenze tra le informazioni nel piano nazionale transitorio e quelle nell’inventario delle emissioni del 2009 di cui alla direttiva 2001/80/CE.

(6)

In seguito a un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il 10 settembre 2013 la Commissione ha inviato una seconda lettera (10). In questa lettera la Commissione ha rinnovato l’invito al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di confermare esplicitamente che le norme di aggregazione stabilite all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE fossero state applicate correttamente per tutti gli impianti inclusi nel piano nazionale transitorio e ha chiesto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di confermare che nessuno di questi impianti a combustione che ha beneficiato dall’esenzione stabilita all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE fosse compreso nel piano nazionale transitorio. La Commissione ha inoltre messo in dubbio l’ammissibilità dell’inclusione di una serie di impianti nel piano transitorio nazionale e ha chiesto informazioni supplementari e/o chiarimenti in merito alla potenza termica nominale totale e ai valori limite applicati a determinati impianti, in particolare agli impianti multicombustibile e alle turbine a gas. La Commissione ha inoltre richiesto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di fornire informazioni in merito alle misure previste per 120 impianti indicati nel piano nazionale transitorio al fine di garantire il rispetto nei tempi prestabiliti dei valori limite di emissione applicabili dal 1o luglio 2020.

(7)

Nella sua lettera del 10 settembre 2013, la Commissione ha altresì informato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della necessità di correggere il valore limite di emissioni di 1 200 mg/Nm3 per i combustibili solidi utilizzato per l’impianto «Aberthaw Power Station», che contribuisce in maniera significativa al massimale complessivo di NOx del piano nazionale transitorio, poiché le condizioni di utilizzo di tale valore limite, stabilite nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2, non erano soddisfatte per tale impianto nel corso del periodo di riferimento 2001-2010. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha dimostrato che la media annuale dei composti volatili contenuti nei combustibili solidi utilizzati negli impianti fosse inferiore al 10 % in ciascuno anno di riferimento contemplato dal piano nazionale transitorio per il periodo 2001-2010.

(8)

Nelle risposte del 26 e 27 settembre 2013 (11), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito informazioni supplementari e ha informato la Commissione della cancellazione di 11 impianti dal piano nazionale transitorio. Per quanto riguarda l’impianto «Aberthaw Power Station» il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ribadito l’argomentazione secondo cui le condizioni stabilite nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2, erano soddisfatte e che quindi il valore limite di emissione di NOx pari a 1 200 mg/Nm3 per i combustibili solidi usato per calcolare il contributo al massimale per il 2016 fosse corretto.

(9)

Una volta analizzate le informazioni supplementari fornite, la Commissione ha constatato che mancavano ancora informazioni essenziali riguardanti diversi impianti nel piano nazionale transitorio e che per questo motivo non era possibile procedere a una valutazione complessiva del piano, in particolare in termini di coerenza e correttezza delle informazioni e delle ipotesi e dei calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione ai massimali di emissione.

(10)

In seguito alla valutazione finale del piano nazionale transitorio comunicato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, modificato tenendo conto delle informazioni supplementari, la Commissione ha individuato il seguente aspetto principale non conforme alle disposizioni applicabili.

Nel caso dell’impianto «Aberthaw Power Station»: poiché non sono soddisfatte le condizioni per poter applicare il valore limite di emissione di NOx pari a 1 200 mg/Nm3 per i combustibili solidi utilizzato per calcolare il contributo dell’impianto al massimale del piano nazionale di emissione per il 2016, stabilite nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2, la Commissione non ritiene corretta l’applicazione di tale valore limite di emissione.

(11)

Nel piano nazionale transitorio la Commissione ha inoltre individuato 34 impianti con informazioni non congrue e/o incomplete che dovranno essere integrate, in particolare per quanto riguarda i valori limite di emissione utilizzati e i contributi al massimale calcolati e trasmessi. L’elenco degli impianti per cui sono state rilevate informazioni incongruenti o mancanti è riportato nell’allegato alla presente decisione.

(12)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il piano nazionale transitorio comunicato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, modificato dalle informazioni supplementari fornite, non è conforme alle disposizioni stabilite all’articolo 32, paragrafi 1, 3, e 4, della direttiva 2010/75/UE e alla direttiva di esecuzione 2012/115/UE.

(13)

Per questo motivo è opportuno che il piano nazionale transitorio comunicato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia accettato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il piano nazionale transitorio che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha comunicato alla Commissione il 14 dicembre 2012 a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE e pertanto non è accettato.

2.   Se il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende attuare il piano nazionale transitorio è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tenere conto, in una versione riveduta del piano, dei seguenti aspetti:

a)

per l’impianto «Aberthaw Power Station», che contribuisce in maniera significativa al massimale complessivo di NOx del piano nazionale transitorio: correggere il valore limite di emissione applicato ai fini del calcolo del contributo di tale impianto al massimale di NOx per il 2016; per rendere tale impianto ammissibile all’utilizzo del valore limite di emissione di 1 200 mg/Nm3 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è tenuto a dimostrare che la media annuale dei composti volatili contenuti nei combustibili solidi utilizzati nell’impianto fosse inferiore al 10 % negli anni di riferimento contemplati dal piano nazionale transitorio, come stabilito nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2;

b)

per gli impianti che figurano nell’allegato alla presente decisione: inoltrare le informazioni mancanti e correggere o fornire chiarimenti in merito a tutte le ambiguità al fine di ottenere la piena coerenza delle informazioni riportate nel piano nazionale transitorio e utilizzate per la sua elaborazione; a tal fine il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è tenuto a prendere in debita considerazione le richieste specifiche di chiarimento inoltrate dalla Commissione con lettere del 3 giugno 2013 e 10 settembre 2013.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  Ares(2012) 1500959.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

(4)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

(5)  Ares(2013) 1635147.

(6)  Ares(2013) 2381277.

(7)  Ares(2013) 2381361.

(8)  Ares(2013) 2381402.

(9)  Ares(2013) 2972980.

(10)  Ares(2013) 3015778.

(11)  Ares(2013) 3155496.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

Numero dell’impianto nel piano nazionale transitorio

Denominazione dell’impianto

9

Great Coates Works LCP 62

10

Great Coates Works LCP 63

11

Great Coates Works LCP 96

12

Grangemouth Polimeri Europa UK

13

Port of Liverpool CHP — GT

16

Aylesford CHP1

17

Aylesford CHP2

18

Kinneil Stack A1 (B-101)

28

Burghfield Generation Site

37

Cheshire CHP

38

Chickerall Generation Site

44

Wansborough Mill

46

Didcot B Module 6

47

Dow CHP

49

Dalry DSM CHP

58

Ratcliffe on Soar Power Station

68

Grimsby CHP1

71

Hythe CHP1

72

Hythe Package Boilers

73

Indian Queens

81

Keadby Power Station GT3

84

Little Barford Power Station Module 1A

85

Little Barford Power Station Module 1B

99

Sellafield Site Gas Turbine 1

100

Sellafield Site Gas Turbine 2

101

Sellafield Site Gas Turbine 3

102

Sellafield Site Auxiliary Boiler

103

Wilton Power Station

107

Solvay Interox Ltd

120

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 9 & 10

121

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 11, 12 & 13

124

Redcar Power Station Boiler

128

Wilton Olefin Boiler

129

North Tees No 1 Aromatics Plant