ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.334.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 334

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
13 dicembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

1

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1325/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

2

 

*

Regolamento (UE) n. 1326/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

4

 

*

Regolamento (UE) n. 1327/2013 della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1328/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che autorizza il cumulo interregionale fra l’Indonesia e lo Sri Lanka per le norme d’origine applicate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1330/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

12

 

 

DECISIONI

 

 

2013/751/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2013, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Lituania, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 8636]

14

 

 

2013/752/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE [notificata con il numero C(2013) 8776]  ( 1 )

17

 

 

2013/753/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2012/226/UE relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per il sistema ferroviario [notificata con il numero C(2013) 8780]  ( 1 )

37

 

 

2013/754/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa [notificata con il numero C(2013) 8781]

44

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU L 190 del 12.7.2006 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare entrerà in vigore il 1o gennaio 2014, essendo stata espletata, in data 27 novembre 2013, la procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo.


13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti entrerà in vigore il 1o gennaio 2014, essendo stata espletata, in data 27 novembre 2013, la procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo.


REGOLAMENTI

13.12.2013   

IT

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L 334/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1325/2013 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato dei carboturbi dell'Unione dipende in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi.

(2)

Sebbene gli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei generalmente comprendano disposizioni relative all'esenzione dai dazi per i carboturbi, è necessario stabilire norme comuni in questo ambito al fine di garantire chiarezza e uniformità, assicurare agli operatori la certezza giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza dovute a pratiche e norme divergenti.

(3)

Una parte significativa dei carboturbi importati nell'Unione proviene da paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate o di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione ed è quindi esente da dazi.

(4)

Con l'applicazione di preferenze tariffarie conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a partire dal 1o gennaio 2014 alcuni paesi che sono importanti esportatori di carboturbi cesseranno di beneficiare di detto accesso preferenziale al mercato dell'Unione, mentre altri paesi esportatori non beneficeranno di tale accesso preferenziale per talune categorie di prodotti, compresi i carburanti, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione (2).

(5)

L'imposizione di dazi doganali ai carboturbi di tali fornitori potrebbe causare un aumento dei prezzi dei carboturbi sul mercato dell'Unione, dato che non è economicamente redditizio per le raffinerie dell'Unione aumentare in modo significativo la produzione di carburante per aeromobili.

(6)

È pertanto opportuno sospendere l'aliquota autonoma dei dazi doganali per i carboturbi. La sospensione dovrebbe riguardare tutti i prodotti di cui al codice NC 2710 19 21 . Tenuto conto delle possibili variazioni future della situazione del mercato dei carboturbi, è opportuno riesaminare questa sospensione sulla base di una valutazione entro cinque anni.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) del Consiglio. Dato che le preferenze tariffarie conformemente al regolamento (UE) N. 978/2012 non saranno più applicabili dal 1o gennaio 2014, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore alla stessa data, al fine di garantire la continuità di accesso preferenziale al mercato dell'Unione per i carboturbi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo del codice NC 2710 19 21 alla colonna 3 della tabella di cui alla parte seconda, sezione V, capitolo 27, è sostituito dal testo seguente:

«4,7 (*1)

(*1)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne talune sezioni SPG, conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 11).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


13.12.2013   

IT

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L 334/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1326/2013 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Fino al 2012, gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini per bambini e oggetti simili di qualsiasi materia erano classificati in capitoli diversi della nomenclatura del sistema armonizzato, a seconda della natura o della materia costitutiva dell'articolo. A tali articoli erano associate aliquote dei dazi doganali diverse. Ciò ha determinato un complesso sistema di classificazione tariffaria.

(2)

Nel 2012 questi oggetti di igiene sono stati classificati sotto un'unica voce 961900 nel sistema armonizzato. Tuttavia, la nuova voce ha mantenuto lo stesso complesso sistema di classificazione tariffaria, con la suddivisione in dodici sottovoci a seconda della materia costitutiva, ciascuna corrispondente a una diversa aliquota dei dazi convenzionali.

(3)

Questo sistema complesso comporta inutili difficoltà e oneri nell'applicazione della nomenclatura combinata. Per motivi di semplificazione legislativa e per evitare inutili difficoltà nell'applicazione della nomenclatura combinata, è quindi opportuno semplificare sia la nomenclatura combinata sia la struttura tariffaria per tali oggetti di igiene, al fine di avere quattro categorie di prodotti (anziché otto), ciascuna associata a una singola aliquota del dazio autonomo.

(4)

È opportuno pertanto che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) sia modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 le voci di cui ai codici NC da 9619 00 a 9619 00 90 nella parte seconda, sezione XX, capitolo 96, sono sostituite dalle seguenti:

"9619 00

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

 

 

9619 00 30

– Di ovatta di materie tessili

 (1)

 

– Di altre materie tessili:

 

 

9619 00 40

– – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili

 (2)

9619 00 50

– – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili

 (3)

 

– Di altre materie:

 

 

 

– – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili:

 

 

9619 00 71

– – – Assorbenti igienici

 (4)

9619 00 75

– – – Tamponi igienici

 (4)

9619 00 79

– – – Altro

 (4)

 

– – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili:

 

 

9619 00 81

– – – Pannolini per bambini piccoli (bebè)

 (4)

9619 00 89

– – – Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)

 (4)


(1)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8%.

Aliquota dei dazi convenzionali:

Di fibre sintetiche o artificiali: 5%,

Di fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali: 3,8%.

(2)  Aliquota del dazio autonomo: 6,3 %.

Aliquota dei dazi convenzionali:

A maglia: 12 %.

Altri: 10,5 %.

(3)  Aliquota del dazio autonomo: 10,5 %.

Aliquota dei dazi convenzionali:

A maglia: 12 %.

Altri: 10,5 %.

(4)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

Aliquota dei dazi convenzionali:

Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione.

Di altre materie: 6,5%."


13.12.2013   

IT

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L 334/6


REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

71/TQ40

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

RED/N3LN.

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3LN

Data di chiusura

26.11.2013


13.12.2013   

IT

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L 334/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1328/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

che autorizza il cumulo interregionale fra l’Indonesia e lo Sri Lanka per le norme d’origine applicate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 86,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede la possibilità di autorizzare i paesi beneficiari del sistema unionale delle preferenze generalizzate (SPG) appartenenti ai gruppi regionali I e III a impiegare l’uno i materiali dell’altro nel quadro di una tipologia specifica di cumulo, comunemente denominata «cumulo interregionale»; fissa inoltre le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione.

(2)

Con lettera del 15 aprile 2013, l’Indonesia e lo Sri Lanka hanno presentato una richiesta congiunta di cumulo interregionale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3)

Nell’ottica di promuovere gli scambi commerciali e di contribuire alla crescita delle rispettive economie, i due paesi chiedono di autorizzare il settore della tabacchicoltura indonesiano a rifornire l’industria manifatturiera dei sigari dello Sri Lanka di materiali di origine indonesiana che lo Sri Lanka possa impiegare al suo interno, nel quadro del cumulo, in ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Nella richiesta entrambi i paesi si sono impegnati a osservare o far osservare le norme d’origine nel quadro dell’SPG e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurarne la corretta applicazione sia nei confronti dell’Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.

(5)

La richiesta descrive sia i materiali di cui si propone l’impiego nel quadro del cumulo, ossia tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco di cui alla voce 2401 del sistema armonizzato (SA), sia le fasi di lavorazione e i processi ausiliari che s’intendono effettuare nello Sri Lanka.

(6)

Nella richiesta si afferma che, se autorizzato, il cumulo interregionale avrà effetti benefici sulle economie di entrambi i paesi e non recherà pregiudizio ai settori economici dell’Unione attivi nella produzione e vendita di sigari.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare lo Sri Lanka a cumulare materiali di cui alla voce SA 2401 originari dell’Indonesia, a condizione che entrambi i paesi mantengano lo status di paese beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

La Commissione europea sorveglierà l’evoluzione delle importazioni derivante da quest’autorizzazione, che potrà rivedere alla luce della sorveglianza effettuata in base a criteri quali l’aumento quantitativo delle importazioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo Sri Lanka è autorizzato ad impiegare, conformemente all’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93, tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco del codice SA 2401 originari dell’Indonesia nel quadro del cumulo dell’origine. A norma dell’articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’autorizzazione è subordinata al mantenimento, da parte dello Sri Lanka e dell’Indonesia, dello status di paese beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012, al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).


13.12.2013   

IT

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L 334/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1329/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

200,7

MA

81,4

TN

120,9

TR

100,5

ZZ

125,9

0707 00 05

MA

134,4

TR

129,6

ZZ

132,0

0709 93 10

MA

151,1

TR

157,7

ZZ

154,4

0805 10 20

AR

27,9

MA

36,7

TR

62,8

UY

27,9

ZA

45,3

ZW

19,7

ZZ

36,7

0805 20 10

MA

55,4

ZZ

55,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

108,1

JM

139,0

TR

70,2

ZZ

105,8

0805 50 10

TR

65,9

ZZ

65,9

0808 10 80

BA

78,8

CN

88,1

MK

36,9

US

111,7

ZA

199,9

ZZ

103,1

0808 30 90

TR

120,5

ZZ

120,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1330/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

121,1

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

134,7

0

AR

131,2

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

289,6

3

AR

218,4

25

BR

321,9

0

CL

254,3

14

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

314,3

0

BR

333,7

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

468,7

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

265,3

6

BR

315,1

0

CL


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2013

relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Lituania, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 8636]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2013/751/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma della direttiva 2010/75/UE, il 31 dicembre 2012 la Repubblica di Lituania ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio (2).

(2)

Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha constatato che alcuni impianti elencati nel piano nazionale transitorio non corrispondevano a quelli indicati nell’inventario delle emissioni presentato dalla Repubblica di Lituania a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (3). Pertanto, con lettera del 12 giugno 2013 (4), la Commissione ha invitato le autorità lituane a fornire chiarimenti in merito a tali incongruenze, a confermare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE nell’elaborazione del piano nazionale transitorio e a fornire le informazioni mancanti in merito a uno specifico impianto.

(3)

Con lettera del 26 giugno 2013 (5) la Repubblica di Lituania ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione.

(4)

In seguito a un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite, il 23 luglio 2013 la Commissione ha inviato una seconda lettera alla Repubblica di Lituania (6) in cui chiedeva i motivi per cui a cinque impianti sono stati applicati i massimali di emissione indicati alla nota 5 della tabella C1 dell’appendice C dell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione (7).

(5)

Con lettera del 20 agosto 2013 (8), la Repubblica di Lituania ha fornito le informazioni supplementari concernenti il tenore di ceneri del carburante utilizzato in alcuni impianti che figurano nel piano nazionale transitorio.

(6)

Con lettera del 27 settembre 2013 (9), la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti e l’integrazione di tali dati, in conformità con le informazioni richieste nella decisione 2012/115/UE.

(7)

Con e-mail del 3 ottobre 2013 (10), la Repubblica di Lituania ha trasmesso ulteriori certificazioni sulla composizione dell’olio combustibile pesante. Le autorità lituana hanno inoltre confermato che tutte le informazioni disponibili erano state comunicate alla Commissione e che le condizioni per l’applicazione dei massimali di emissione di cui alla nota 5 della tabella C1 dell’appendice C dell’allegato della decisione di esecuzione 2012/115/UE erano soddisfatte per i cinque impianti interessati.

(8)

La Commissione ha pertanto valutato il piano nazionale transitorio in conformità dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(9)

In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.

(10)

In seguito alle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. La Repubblica di Lituania ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nazionale transitorio.

(11)

La Commissione ritiene che le autorità lituane abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, e alla direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(12)

Occorre applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell’Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che la Repubblica di Lituania garantisca la conformità con i requisiti di cui, tra l’altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(13)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE la Repubblica di Lituania è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica di Lituania alla Commissione il 31 dicembre 2012 a norma delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 26 giugno 2013, 20 agosto 2013 e 3 ottobre 2013 (13).

2.   L’elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissioni sono stabiliti nell’allegato.

3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità lituane non esenta la Repubblica di Lituania dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano, nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell’Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica di Lituania la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  La notifica della Repubblica di Lituania è stata inviata con lettera del 31 dicembre 2012 ed è stata protocollata con il numero ARES (2013) 14208.

(3)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11. 2001, pag. 1).

(4)  Ares(2013) 1636798.

(5)  Ares(2013) 2499624.

(6)  Ares(2013) 2741492.

(7)  Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

(8)  Ares(2013) 3085715.

(9)  Ares(2013) 3122034.

(10)  Ares(2013) 3183202.

(11)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

(12)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(13)  La versione definitiva del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 30 ottobre 2013 con il numero Ares(2013) 3408081.


ALLEGATO

Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

Numero

Denominazione dell’impianto nel piano nazionale transitorio

Potenza termica nominale totale il 31.12.2010

(MW)

Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio

SO2

NOx

Pol-veri

1

Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2),

taršos šaltinis Nr. 001

Elektrinės 2, LT-03150 Vilnius

444

2

Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2),

taršos šaltinis Nr. 002

Elektrinės 2, LT-03150 Vilnius

438

3

Termofikacinė elektrinė Nr. 3 (E-3),

taršos šaltinis Nr. 001

Jočionių 13, LT-02300 Vilnius

1 098

4

Ateities rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8),

taršos šaltinis Nr. 001

349

5

Alytaus RK

taršos šaltinis Nr. 001

330,5

6

Marijampolės RK

taršos šaltinis Nr. 001

158,8

7

Kauno elektrinė, taršos šaltinis Nr.001

1 334


Massimali di emissione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

1.1. — 30.6.2020

SO2

793

637

480

324

162

NOx

2 149

1 733

1 317

900

450

Polveri

94

76

57

39

20


13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

[notificata con il numero C(2013) 8776]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/752/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l’apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati in paesi diversi; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.

(2)

La decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (3) (RSPP), impone agli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di favorire, ove opportuno, l’uso collettivo e l’uso condiviso dello spettro radio, al fine di migliorarne l’efficienza e la flessibilità.

(3)

Vista la crescente importanza dei dispositivi a corto raggio per l’economia e la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero essere elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio; le suddette nuove applicazioni richiedono aggiornamenti periodici delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) mandato permanente di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5)

Le decisioni 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5) e 2010/368/UE (6) della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione (7) hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendo l’allegato.

(6)

Nella relazione del marzo 2013 (8), presentata nell’ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione, come richiesto, i risultati dell’analisi delle categorie «tipo di apparecchiature a corto raggio» e «altre restrizioni d’uso» di cui all’allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici nello stesso allegato.

(7)

I risultati del mandato sottolineano che le apparecchiature a corto raggio che operano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, di certezza giuridica sulla possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa; ciò può essere realizzato attraverso condizioni tecniche d’uso condivise e prevedibili delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Tali apparecchiature a corto raggio necessitano, d’altra parte, anche di una flessibilità sufficiente a consentire un’ampia gamma di applicazioni in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell’Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d’uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo al contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio.

(8)

A tal fine, occorre eliminare il concetto di «tipo» di dispositivi a corto raggio e armonizzare le categorie di tali dispositivi. Due tipologie di categorie consentirebbero di creare contesti prevedibili di condivisione per un intero gruppo di apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature a corto raggio in queste categorie sono raggruppate sulla base di meccanismi tecnici di accesso allo spettro simili oppure sulla base di scenari d’uso comuni che determinano la prevista densità di diffusione.

(9)

Il campo di applicazione delle categorie, quali definite nell’allegato tecnico, assicura agli utenti la prevedibilità in relazione ad altre apparecchiature a corto raggio che possono utilizzare la stessa banda di frequenze su base non esclusiva e condivisa. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (9) (direttiva R&TTE), i fabbricanti devono, nell’ambito di tali categorie, garantire che le apparecchiature a corto raggio evitino in maniera efficace le interferenze pregiudizievoli con altre apparecchiature a corto raggio.

(10)

Nelle bande di frequenza specifiche coperte dalla presente decisione, la combinazione tra le categorie armonizzate dei dispositivi a corto raggio e le condizioni tecniche d’uso (banda di frequenze, limite di potenza di trasmissione/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d’uso) stabilisce un ambiente di condivisione armonizzato in modo da consentire ai dispositivi a corto raggio di condividere tra loro l’uso dello spettro radio su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso.

(11)

Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità degli ambienti armonizzati di condivisione, l’uso di bande armonizzate per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte di una categoria armonizzata o aventi parametri tecnici meno restrittivi sarebbe consentito solo nella misura in cui ciò non pregiudichi il relativo ambiente di condivisione.

(12)

Il 6 luglio 2011, la Commissione ha affidato al CEPT un ulteriore mandato, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 676/2002/CE, di svolgere i necessari studi tecnici a sostegno di un eventuale riesame della decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea (10), al fine di assicurarne un uso efficiente conformemente all’articolo 5 di detta decisione.

(13)

Nella relazione (11) presentata nel giugno 2012 in risposta al summenzionato secondo mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di integrare, nella prossima modifica dell’allegato della decisione 2006/771/CE, misure di armonizzazione esistenti e aggiuntive per le apparecchiature di bassa potenza/a corto raggio nella banda di frequenze 169 MHz, al fine di aumentare la visibilità e la trasparenza della gamma di frequenza armonizzata (169,4-169,8125 MHz).

(14)

In base ai risultati del lavoro della CEPT è possibile ottimizzare le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio. L’armonizzazione delle condizioni di accesso allo spettro radio permetterebbe di conseguire l’obiettivo, fissato dal programma per la politica dello spettro radio, di promuovere l’uso collettivo dello spettro nel mercato interno per le categorie di apparecchiature a corto raggio.

(15)

Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2005/928/CE.

(16)

Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite dalla presente decisione, per utilizzare lo spettro efficacemente in modo da evitare interferenze dannose, devono altresì ottemperare alla direttiva R&TTE, ottemperanza che è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2006/771/CE è aggiunto il punto seguente:

«3.

“categoria di apparecchiature a corto raggio”, un gruppo di apparecchiature a corto raggio che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.»

Articolo 2

L’articolo 3 della decisione 2006/771/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le categorie di apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all’allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

3.   La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte della categoria armonizzata, a condizione che ciò non impedisca o riduca la possibilità per le apparecchiature a corto raggio di detta categoria di utilizzare l’insieme delle condizioni tecniche e operative adeguate, come specificato nell’allegato della presente decisione, che consente l’uso condiviso di una determinata parte dello spettro su base non esclusiva e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.»

Articolo 3

L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 4

La decisione 2005/928/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull’attuazione della presente decisione entro il 1o settembre 2014.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)   GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

(3)   GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

(4)   GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.

(5)   GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

(6)   GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 33.

(7)   GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10.

(8)  Relazione 44 della CEPT, RSCOM 13-25.

(9)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(10)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.

(11)  Relazione 43 della CEPT, RSCOM 12-25.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

Banda n.

Banda di frequenza (1)

Categoria di apparecchiature a corto raggio (2)

Limite di potenza di trasmissione/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (3)

Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) (4)

Altre restrizioni d’uso (5)

Termine di attuazione

1

9-59,750 kHz

Applicazioni induttive (14)

72 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

2

9-315 kHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

30 dΒμΑ/m a 10 metri

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi (7).

1o luglio 2014

3

59,750-60,250 kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

4

60,250-74,750 kHz

Apparecchiature induttive (14)

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

5

74,750-75,250 kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

6

75,250-77,250 kHz

Apparecchiature induttive (14)

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

7

77,250-77,750 kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

8

77,750-90 kHz

Apparecchiature induttive (14)

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

9

90-119 kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

10

119-128,6 kHz

Apparecchiature induttive (14)

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

11

128,6-129,6 kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

12

129,6-135 kHz

Apparecchiature induttive (14)

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

13

135-140 kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

14

140-148,5 kHz

Apparecchiature induttive (14)

37,7 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

15

148,5-5 000  kHz (17)

Apparecchiature induttive (14)

15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz.

Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o luglio 2014

16

315-600 kHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

– 5 dΒμΑ/m a 10 m

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi impiantabili per animali (2).

1o luglio 2014

17

400-600 kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) (12)

– 8 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

18

456,9-457,1 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

7 dBμA/m a 10 metri

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore.

1o luglio 2014

19

984-7 484  kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

9 dΒμΑ/m a 10 m

Limite del ciclo di funzionamento (6): 1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.

1o luglio 2014

20

3 155 -3 400  kHz

Apparecchiature induttive (14)

13,5 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

21

5 000 -30 000  kHz (18)

Apparecchiature induttive (14)

– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l’intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz

 

 

1o luglio 2014

22a

6 765 -6 795  kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

22b

6 765 -6 795  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

23

7 300 -23 000  kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

-7 dΒμΑ/m a 10 m

Le restrizioni per le antenne si applicano come specificato nelle norme armonizzate di cui alla direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.

1o luglio 2014

24

7 400 -8 800  kHz

Apparecchiature induttive (14)

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

25

10 200 -11 000  kHz

Apparecchiature induttive (14)

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

26

12 500 -20 000  kHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

– 7 dΒμΑ/m a 10 metri in una larghezza di banda di 10 kHz

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi impiantabili per animali per uso al chiuso (2).

1o luglio 2014

27a

13 553 -13 567  kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

27b

13 553 -13 567  kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) (12)

60 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

27c

13 553 -13 567  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

28a

26 957 -27 283  kHz

Apparecchiature induttive (14)

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

28b

26 957 -27 283  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

29

26 990 -27 000  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (11).

1o luglio 2014

30

27 040 -27 050  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (11).

1o luglio 2014

31

27 090 -27 100  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (11).

1o luglio 2014

32

27 140 -27 150  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (11).

1o luglio 2014

33

27 190 -27 200  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento (11).

1o luglio 2014

34

30-37,5 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

1 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi (7) della direttiva 90/385/CEE.

1o luglio 2014

35

40,66-40,7 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW e.r.p.

 

Le applicazioni video sono escluse.

1o luglio 2014

36

87,5-108 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento (8)

50 nW e.r.p.

Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori con modulazione di frequenza analogica.

1o luglio 2014

37a

169,4-169,475 MHz

Dispositivi per l’ascolto assistito (4)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

37b

169,4-169,475 MHz

Dispositivi di misura (5)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 10,0 %

 

1o luglio 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

 

1o luglio 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o luglio 2014

39a

169,4875-169,5875 MHz

Dispositivi per l’ascolto assistito (4)

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,001 %

Tra le ore 00:00 e le ore 06:00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

1o luglio 2014

40

169,5875-169,8125 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

 

1o luglio 2014

41

401-402 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi (7) e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

42

402-405 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiore a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi (7).

1o luglio 2014

43

405-406 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi (7) e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

44a

433,05-434,04 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

1 mW e.r.p. e densità di potenza di -13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

44b

433,05-434,04 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

45a

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

45b

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

45c

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz. Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

46a

863-865 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

46b

863-865 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento (8)

10 mW e.r.p.

 

Queste condizioni di uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale.

1o luglio 2014

47

865-868 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

48

868-868,6 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 1 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

49

868,6-868,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (15)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L’intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità

Limite del ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

Queste condizioni di uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

50

868,7-869,2 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

51

869,2-869,25 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (15)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

Queste condizioni di uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso (6).

1o luglio 2014

52

869,25-869,3 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (15)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 0,1 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

53

869,3-869,4 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (15)

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 1,0 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

54a

869,4-869,65 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

54b

869,4-869,65 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

500 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) del 10 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

55

869,65-869,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento (15)

25 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento (6): 10 %

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme.

1o luglio 2014

56a

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

5 mW e.r.p.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

56b

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento (6) dello 1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

57a

2 400 -2 483,5  MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.)

 

 

1o luglio 2014

57b

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

57c

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga (16)

100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

 

1o luglio 2014

58

2 446 -2 454  MHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) (12)

500 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

 

1o luglio 2014

59

2 483,5 -2 500  MHz

Dispositivi per impianti medici attivi (1)

10 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L’intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Limite del ciclo di funzionamento (6) del 10 %.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi (7).

Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso al chiuso.

1o luglio 2014

60

4 500 -7 000  MHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

24 dBm e.i.r.p. (19)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (10).

1o luglio 2014

61

5 725 -5 875  MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

62

5 795 -5 805  MHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

2 W e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali.

1o luglio 2014

63

6 000 -8 500  MHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -33 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

64

8 500 -10 600  MHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

30 dBm e.i.r.p. (19)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (10).

1o luglio 2014

65

17,1-17,3 GHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

26 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra.

1o luglio 2014

66

24,05-24,075 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

67

24,05-26,5 GHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -14 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

68

24,05-27 GHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

43 dBm e.i.r.p. (19)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (10).

1o luglio 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

100 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti relativi ai tempi di esposizione e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra.

1o luglio 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

71

24,25-24,495 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

– 11 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti del ciclo di funzionamento (6) e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenze armonizzate di 24 GHz.

1o luglio 2014

72

24,25-24,5 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

20 dBm e.i.r.p. (Radar rivolto in avanti) 16 dBm e.i.r.p. (Radar rivolto all’indietro)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti del ciclo di funzionamento (6) e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenze armonizzate di 24 GHz.

1o luglio 2014

73

24,495-24,5 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

-8 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti del ciclo di funzionamento (6) e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenze armonizzate di 24 GHz.

1o luglio 2014

74a

57-64 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.i.r.p., una potenza di trasmissione di massima di e.i.r.p. massime 10dbm e una densità spettrale di potenza di 13dBm/MHz

 

 

1o luglio 2014

74b

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

43 dBm e.i.r.p. (19)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (10).

1o luglio 2014

74c

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -2 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

1o luglio 2014

75

57-66 GHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga (16)

40 dBm e.i.r.p. e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p.

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Gli impianti fissi per esterni sono esclusi.

1o luglio 2014

76

61-61,5 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

77

63-64 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

40 dBm e.i.r.p.

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.

1o luglio 2014

78a

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -3 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per il controllo automatico della potenza e per le antenne, nonché le tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

78b

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione (9)

43 dBm e.i.r.p. (19)

Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE.

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi (10).

1o luglio 2014

79

76-77 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto (13)

55 dBm di picco e.i.r.p. e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi

 

Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e a sistemi infrastrutturali.

1o luglio 2014

80

122-123 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

81

244-246 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014


(1)  Gli Stati membri devono autorizzare l’uso di bande di frequenza adiacenti in questa tabella come un’unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di queste bande di frequenza adiacenti.

(2)  Come definito all’articolo 2, paragrafo 3.

(3)  Gli Stati membri devono autorizzare l’uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza di trasmissione, di intensità di campo o di densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3), essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l’uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione che non ne risulti compromessa o ridotta l’adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione.

(4)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi “parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)” e non possono aggiungere altri parametri o altri requisiti in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, per condizioni meno restrittive s’intende che gli Stati membri possono omettere completamente i “parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)” in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

(5)  Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste “altre restrizioni d’uso” e non possono aggiungerne ulteriori. Dato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

(6)  Per “ciclo di funzionamento” s’intende la porzione di tempo in un periodo di un’ora durante il quale un’unica apparecchiatura trasmette attivamente. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il “ciclo di funzionamento”.

(1)  La categoria dei dispositivi per impianti medici attivi comprende la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche.

(2)  I “dispositivi impiantabili per animali” sono dispositivi di trasmissione che vengono impiantati nel corpo di un animale a fini diagnostici e/o terapeutici.

(3)  La categoria delle apparecchiature a corto raggio non specifiche copre tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dell’applicazione o dalla finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per una determinata banda di frequenze. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.

(4)  La categoria dei dispositivi per l’ascolto assistito comprende sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da deficit uditivo di aumentare la loro capacità uditiva. Normalmente comprendono uno o più trasmettitori radio e uno o più riceventi.

(5)  La categoria dei dispositivi di misura comprende i dispositivi radio che fanno parte di sistemi di comunicazioni radio bidirezionali che consentano il controllo a distanza, la misurazione e la trasmissione dei dati nelle infrastrutture di reti intelligenti, come quelle per l’energia elettrica, il gas e l’acqua.

(6)  Le “apparecchiature di telesoccorso” sono sistemi di comunicazioni radio che garantiscono l’affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza che si trovano in una zona delimitata, consentendo loro di inviare una richiesta di aiuto. Generalmente vengono utilizzate per assistere le persone anziane o disabili.

(7)   “Dispositivi medici impiantabili attivi”, come definiti dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(8)  La categoria dei dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento comprende i dispositivi radio che utilizzano trasmissioni con un tempo di latenza basso e un alto ciclo di funzionamento. Generalmente vengono utilizzati per i sistemi senza filo per lo streaming audio e multimediale, telefoni cellulari, sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, microfoni e altoparlanti senza filo, cuffie senza filo, dispositivi radio portatili, dispositivi per l’ascolto assistito, auricolari e microfoni senza filo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli e trasmettitori FM analogici a bassa potenza (banda 36).

(9)  La categoria dei dispositivi di radio determinazione comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Generalmente vengono utilizzati per vari tipi di applicazioni per la misurazione.

(10)  Il radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) è un’applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

(11)  I “dispositivi per il comando di modellini” sono un tipo specifico di apparecchiatura radio telecomandata e di telemetria utilizzato per controllare a distanza il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull’acqua o sott’acqua.

(12)  La categoria dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) comprende i sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, dotati di dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e di unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Generalmente sono utilizzati per la tracciabilità e l’identificazione di articoli, come i sistemi elettronici antitaccheggio, e per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, e che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal proprio interrogatore e trasmesse al suo sistema ospitante (host system).

(13)  La categoria delle apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto riguarda i dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d’acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), per la gestione del traffico, la navigazione, la gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti. Generalmente sono utilizzati per le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio tra un’autovettura e un’altra), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio tra un’autovettura e l’infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti.

(14)  La categoria delle apparecchiature induttive riguarda i dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (near field). Tra gli usi tipici rientrano, ad esempio, le apparecchiature per l’immobilizzazione dei veicoli e l’identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l’identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell’accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l’identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

(15)  La categoria dei dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento comprende i dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell’accesso allo spettro radio e delle trasmissioni in bande condivise. Generalmente sono utilizzati nei sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a una centrale operativa e nei sistemi di telesoccorso che garantiscono l’affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza.

(16)  La categoria dei dispositivi di trasmissione di dati a banda larga riguarda i dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro radio. Generalmente sono utilizzati nei sistemi di accesso senza filo come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

(17)  Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso per le applicazioni induttive nella banda 20.

(18)  Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d’uso per le applicazioni induttive nelle bande 22a, 24, 25, 27a e28a.

(19)  Il limite di potenza si applica all’interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all’esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.»


13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/37


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

recante modifica della decisione 2012/226/UE relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per il sistema ferroviario

[notificata con il numero C(2013) 8780]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/753/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha conferito un mandato all’Agenzia ferroviaria europea (di seguito denominata «l’Agenzia») in conformità alla direttiva 2004/49/CE, per elaborare progetti di obiettivi comuni di sicurezza (common safety targets, «CST») e i relativi progetti di metodi comuni di sicurezza per il periodo dal 2011 al 2015. A seguito della valutazione annuale del 2013 l’Agenzia ha effettuato la propria raccomandazione alla Commissione affinché essa possa modificare la seconda serie di progetti CST, di cui alla decisione della Commissione 2012/226/UE del 23 aprile 2012, in merito alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (2). La presente decisione si basa su tale raccomandazione.

(2)

A causa della mancanza di uniformità dei dati nazionali, i valori di riferimento nazionali («NRV») per Bulgaria, Romania e Slovacchia sono stati originariamente stabiliti per talune categorie di rischi individuali o utilizzando dati non pienamente coerenti del periodo 2004-2006 o sulla base di NRV di altri Stati membri. Attualmente, è possibile ricalcolare gli NRV per queste categorie in maniera coerente ed è quindi necessario sostituire gli NRV che figurano nelle tabelle accluse.

(3)

La Croazia è divenuta membro dell’Unione il 1o luglio 2013. Per individuare sotto il profilo quantitativo gli attuali livelli di sicurezza dei sistemi ferroviari in Croazia, gli NRV sono stati calcolati con il metodo utilizzato per gli altri Stati membri. È necessario inserire questi NRV nell’allegato della decisione 2012/226/UE.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/226/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione 1 «Valori di riferimento nazionali (NRV)» nell’allegato della decisione 2012/226/UE è sostituita dal testo nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)   GU L 115 del 27.4.2012, pag. 27.


ALLEGATO

«1.   Valori di riferimento nazionali (NRV)

1.1.   NRV per rischio per i passeggeri (NRV 1.1 e NRV 1.2)

Stato membro

NRV 1.1 (× E-09) (*1)

NRV 1.2 (× E-09) (*2)

Belgio (BE)

37,30

0,318

Bulgaria (BG)

207,00

1,911

Repubblica ceca (CZ)

46,50

0,817

Danimarca (DK)

9,04

0,110

Germania (DE)

8,13

0,081

Estonia (EE)

78,20

0,665

Irlanda (IE)

2,74

0,0276

Grecia (EL)

54,70

0,503

Spagna (ES)

29,20

0,270

Francia (FR)

22,50

0,110

Croazia (HR)

176,9

1,135

Italia (IT)

38,10

0,257

Lettonia (LV)

78,20

0,665

Lituania (LT)

97,20

0,757

Lussemburgo (LU)

23,80

0,176

Ungheria (HU)

170,00

1,650

Paesi Bassi (NL)

7,43

0,089

Austria (AT)

26,30

0,292

Polonia (PL)

116,10

0,849

Portogallo (PT)

41,80

0,309

Romania (RO)

57,40

0,607

Slovenia (SI)

25,30

0,362

Slovacchia (SK)

62,10

0,883

Finlandia (FI)

9,04

0,110

Svezia (SE)

3,54

0,033

Regno Unito (UK)

2,73

0,028

In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.2.   NRV per rischio per i dipendenti (NRV 2)

Stato membro

NRV 2 (× E-09) (*3)

Belgio (BE)

24,60

Bulgaria (BG)

20,40

Repubblica ceca (CZ)

16,50

Danimarca (DK)

9,10

Germania (DE)

12,60

Estonia (EE)

64,80

Irlanda (IE)

5,22

Grecia (EL)

77,90

Spagna (ES)

8,81

Francia (FR)

6,06

Croazia (HR)

73,65

Italia (IT)

18,90

Lettonia (LV)

64,80

Lituania (LT)

41,00

Lussemburgo (LU)

12,00

Ungheria (HU)

9,31

Paesi Bassi (NL)

5,97

Austria (AT)

20,30

Polonia (PL)

17,20

Portogallo (PT)

53,10

Romania (RO)

22,30

Slovenia (SI)

40,90

Slovacchia (SK)

2,71

Finlandia (FI)

9,21

Svezia (SE)

2,86

Regno Unito (UK)

5,17

La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.3.   NRV per rischio per gli utenti dei passaggi a livello (NRV 3.1 e NRV 3.2)

Stato membro

NRV 3.1 (× E-09) (*4)

NRV 3.2 (*5)

Belgio (BE)

138,0

n.d.

Bulgaria (BG)

141,6

n.d.

Repubblica ceca (CZ)

238,0

n.d.

Danimarca (DK)

65,4

n.d.

Germania (DE)

67,8

n.d.

Estonia (EE)

400,0

n.d.

Irlanda (IE)

23,6

n.d.

Grecia (EL)

710,0

n.d.

Spagna (ES)

109,0

n.d.

Francia (FR)

78,7

n.d.

Croazia (HR)

611,3

n.d.

Italia (IT)

42,9

n.d.

Lettonia (LV)

239,0

n.d.

Lituania (LT)

522,0

n.d.

Lussemburgo (LU)

95,9

n.d.

Ungheria (HU)

274,0

n.d.

Paesi Bassi (NL)

127,0

n.d.

Austria (AT)

160,0

n.d.

Polonia (PL)

277,0

n.d.

Portogallo (PT)

461,0

n.d.

Romania (RO)

542,0

n.d.

Slovenia (SI)

364,0

n.d.

Slovacchia (SK)

309,0

n.d.

Finlandia (FI)

164,0

n.d.

Svezia (SE)

64,0

n.d.

Regno Unito (UK)

23,5

n.d.

In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.4.   NRV per rischio per persone appartenenti alla categoria “altri” (NRV 4)

Stato membro

NRV 4 (× E-09) (*6)

Belgio (BE)

2,86

Bulgaria (BG)

35,47

Repubblica ceca (CZ)

2,41

Danimarca (DK)

14,20

Germania (DE)

3,05

Estonia (EE)

11,60

Irlanda (IE)

7,00

Grecia (EL)

4,51

Spagna (ES)

5,54

Francia (FR)

7,71

Croazia (HR)

7,28  (*7)

Italia (IT)

6,70

Lettonia (LV)

11,60

Lituania (LT)

11,60

Lussemburgo (LU)

5,47

Ungheria (HU)

4,51

Paesi Bassi (NL)

4,70

Austria (AT)

11,10

Polonia (PL)

11,60

Portogallo (PT)

5,54

Romania (RO)

2,83

Slovenia (SI)

14,50

Slovacchia (SK)

2,41

Finlandia (FI)

14,20

Svezia (SE)

14,20

Regno Unito (UK)

7,00

1.5.   NRV per rischio per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari (NRV 5)

Stato membro

NRV 5 (× E-09) (*8)

Belgio (BE)

72,6

Bulgaria (BG)

900,2

Repubblica ceca (CZ)

301,0

Danimarca (DK)

116,0

Germania (DE)

113,0

Estonia (EE)

1 550,0

Irlanda (IE)

85,2

Grecia (EL)

723,0

Spagna (ES)

168,0

Francia (FR)

67,2

Croazia (HR)

676,3  (*9)

Italia (IT)

119,0

Lettonia (LV)

1 310,0

Lituania (LT)

2 050,0

Lussemburgo (LU)

79,9

Ungheria (HU)

588,0

Paesi Bassi (NL)

15,9

Austria (AT)

119,0

Polonia (PL)

1 210,0

Portogallo (PT)

834,0

Romania (RO)

1 388,2

Slovenia (SI)

236,0

Slovacchia (SK)

1 758,0

Finlandia (FI)

249,0

Svezia (SE)

94,8

Regno Unito (UK)

84,5

1.6.   NRV per rischio per la società nel suo insieme (NRV 6)

Stato membro

NRV 6 (× E-09) (*10)

Belgio (BE)

275,0

Bulgaria (BG)

1 440,0

Repubblica ceca (CZ)

519,0

Danimarca (DK)

218,0

Germania (DE)

203,0

Estonia (EE)

2 110,0

Irlanda (IE)

114,0

Grecia (EL)

1 540,0

Spagna (ES)

323,0

Francia (FR)

180,0

Croazia (HR)

1 467,0

Italia (IT)

231,0

Lettonia (LV)

1 660,0

Lituania (LT)

2 590,0

Lussemburgo (LU)

210,0

Ungheria (HU)

1 020,0

Paesi Bassi (NL)

148,0

Austria (AT)

329,0

Polonia (PL)

1 590,0

Portogallo (PT)

1 360,0

Romania (RO)

1 704,4

Slovenia (SI)

698,0

Slovacchia (SK)

1 130,0

Finlandia (FI)

417,0

Svezia (SE)

169,0

Regno Unito (UK)

120,0

Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI considerati per calcolare tutti gli altri NRV.»


(*1)  NRV 1.1 espresso come: numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno passeggeri-km per anno. Per “treno passeggeri-km” si intende l’unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno passeggeri su un percorso di un chilometro.

(*2)  NRV 1.2 espresso come: numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno.

(*3)  NRV 2 espresso come: numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.

(*4)  NRV 3.1 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.

(*5)  NRV 3.2 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di treno-km per anno × numero di passaggi a livello)/km-binario]. Al momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario non erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati comuni di sicurezza in km-linea invece che in km-binario).

(*6)  NRV 4 espresso come: numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria “altri” derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno. La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(*7)  NRV calcolati come media dei valori dei paesi limitrofi (Ungheria, Romania e Slovenia).

(*8)  NRV 5 espresso come: numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno. La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(*9)  NRV calcolati come media dei valori NRV dei paesi limitrofi (Ungheria, Romania e Slovenia).

(*10)  NRV 6 espresso come: numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.


13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa

[notificata con il numero C(2013) 8781]

(2013/754/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), nel seguito «l’organismo specificato», è un organismo nocivo elencato nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera c), punto 11, della direttiva 2000/29/CE. Non ne è nota la presenza nell’Unione. Esso è soprattutto ospitato dai vegetali di Citrus L., per quali è particolarmente nocivo.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, gli Stati membri vietano l’introduzione nei propri territori di frutti di Citrus L., e dei relativi ibridi, nel seguito «i frutti specificati», originari di paesi terzi, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari contemplati in detto punto.

(3)

Nonostante la Commissione avesse già informato il Sud Africa delle preoccupazioni circa lo status fitosanitario dei frutti specificati e nonostante il Sud Africa avesse fornito rassicurazioni circa l’attuazione delle misure necessarie, nel periodo compreso tra luglio e novembre 2013 gli Stati membri hanno comunicato di aver intercettato 36 spedizioni di frutti specificati infestati dall’organismo specificato, durante le ispezioni all’importazione di tali frutti originari del Sud Africa.

(4)

Alla luce di tali intercettazioni, si conclude che le attuali garanzie fitosanitarie offerte dal Sud Africa non sono sufficienti per impedire l’introduzione nell’Unione dell’organismo specificato.

(5)

Tali intercettazioni non hanno riguardato le zone riconosciute dal Sud Africa come indenni dall’organismo specificato. Sebbene sia ancora necessaria una valutazione dello status fitosanitario di tali zone per riconoscere la loro indennità dall’organismo specificato mediante la modifica della decisione 2006/473/CE della Commissione (2), è opportuno continuare a consentire l’introduzione dei frutti specificati originari di tali zone. In considerazione del rischio fitosanitario in questione, occorre vietare l’introduzione a partire da qualsiasi altra zona del Sud Africa

(6)

L’introduzione nell’Unione dei frutti specificati originari di zone del Sud Africa diverse da quelle riconosciute come indenni dall’organismo specificato nella decisione 2006/473/CE deve quindi essere consentita esclusivamente a partire da zone riconosciute dal Sud Africa come indenni da tale organismo. Il certificato fitosanitario ufficiale che accompagna tali frutti specificati deve indicare come origine una delle suddette zone.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione devono applicarsi esclusivamente ai frutti specificati prodotti durante il periodo vegetativo 2012-2013.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto concerne i frutti di Citrus L. originari del Sud Africa e prodotti durante il periodo vegetativo 2012-2013, le lettere c) e d) dell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, della direttiva 2000/29/CE si applicano esclusivamente ai frutti originari delle seguenti zone:

a)

Northern Cape: circoscrizioni di Barkly West, Gordonia, Hay, Herbert, Hopetown, Kenhardt, Kimberley, Namakwaland e Prieska;

b)

Free State Province: circoscrizioni di Boshof, Fauresmith, Jacobsdal, Koffiefontein e Philippolis; e

c)

North-West Province: circoscrizioni di Christiana e Taung.

Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE che accompagna detti frutti indica la zona d’origine nella rubrica «Dichiarazione supplementare».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 35.


Rettifiche

13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/46


Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 12 luglio 2006 )

A pagina 27, articolo 43, paragrafo 1, lettera e):

anziché:

«e)

altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.»

leggi:

«e)

altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.»;

A pagina 49, allegato III, parte II, voce GB040:

anziché:

«GB040 7112

Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi, destinate a ulteriori raffinazioni

 

262030

 

262090 »

leggi:

«GB040 7112

Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni

 

262030

 

262090 »;

A pagina 58, allegato V, parte 1, Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea), voce A3200:

anziché:

«A3200

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2130)»

leggi:

«A3200

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2130)»