ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.329.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
10 dicembre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione ( 1 )

5

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2013 in talune regioni viticole o in una loro parte

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote ( 1 )

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2013/725/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa

39

 

*

Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

41

 

 

2013/727/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 dicembre 2013, relativa al formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti [notificata con il numero C(2013) 8641]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


DIRETTIVA 2013/54/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’intervento dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi è finalizzato, fra l’altro, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi, la protezione e la sicurezza in mare degli stessi, e a prevenire l’inquinamento causato da incidenti marittimi.

(2)

L’Unione è consapevole che gran parte degli incidenti in mare sono direttamente causati da fattori umani, in particolare la stanchezza.

(3)

Uno dei principali obiettivi della politica di sicurezza marittima dell’Unione è quello di eliminare le navi non conformi alle norme.

(4)

Il 23 febbraio 2006 l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) al fine di creare un unico strumento coerente e aggiornato che incorporasse anche i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.

(5)

Conformemente al suo articolo VIII, la CLM 2006 entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di registrazione delle ratifiche di almeno trenta membri dell’OIL rappresentanti un totale pari al 33 % della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. Poiché tale condizione è stata soddisfatta il 20 agosto 2012, la CLM 2006 è, di conseguenza, entrata in vigore il 20 agosto 2013.

(6)

La decisione 2007/431/CE del Consiglio (3) ha autorizzato gli Stati membri a ratificare la CLM 2006 e gli Stati membri sono invitati a ratificarla il prima possibile.

(7)

La CLM 2006 stabilisce norme minime globali per garantire a tutti i marittimi il diritto a condizioni di vita e di lavoro dignitose, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla bandiera delle navi in cui prestano servizio, e creare condizioni di parità.

(8)

Varie parti della CLM 2006 sono state inserite in diversi strumenti dell’Unione per quanto riguarda sia gli obblighi dello Stato di bandiera sia gli obblighi dello Stato di approdo. Scopo della presente direttiva è introdurre talune disposizioni in materia di conformità e applicazione previste al titolo 5 della CLM 2006 che si riferiscono a quelle parti della CLM 2006 per le quali non sono ancora state adottate le necessarie disposizioni in materia di conformità e applicazione. Tali parti corrispondono agli elementi figuranti nell’allegato della direttiva 2009/13/CE del Consiglio (4).

(9)

La direttiva 2009/13/CE dà attuazione all’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 («accordo»), ad essa allegato. La presente direttiva fa salva la direttiva 2009/13/CE e dovrebbe pertanto garantire l’osservanza delle disposizioni più favorevoli del diritto dell’Unione, conformemente a tale direttiva.

(10)

Anche se la direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell’Unione il sistema volontario di audit degli Stati membri dell’IMO e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sarebbe più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure, senza arrecare pregiudizio alla direttiva 2009/21/CE.

(11)

La direttiva 2009/21/CE si applica alle convenzioni IMO. In ogni caso, gli Stati membri potrebbero sviluppare, attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità per le parti operative delle attività dell’amministrazione marittima in quanto Stato di bandiera che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le navi battenti la loro bandiera adempiano efficacemente ai loro obblighi quali Stati di bandiera in relazione all’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006. Nell’istituire un sistema efficace di meccanismi di controllo, comprese ispezioni, uno Stato membro potrebbe, ove opportuno, concedere autorizzazioni ad istituzioni pubbliche o ad altre organizzazioni ai sensi della regola 5.1.2 della CLM 2006, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

(13)

L’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), stabilisce che il mandato dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima comprende, tra i compiti fondamentali, quello di collaborare con gli Stati membri e di fornire, su loro richiesta, le opportune informazioni al fine di sostenere il controllo degli organismi riconosciuti che operano per conto degli Stati membri, fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera.

(14)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’intervento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

L’applicazione della presente direttiva non dovrebbe in alcun caso comportare una riduzione del livello di tutela di cui godono attualmente i marittimi in virtù del diritto dell’Unione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006. La presente direttiva fa salve le direttive 2009/13/CE e 2009/21/CE ed eventuali norme più rigorose ivi stabilite in materia di condizioni di vita e di lavoro dei marittimi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applica la seguente definizione in aggiunta alle pertinenti definizioni che figurano nell’allegato della direttiva 2009/13/CE:

«parti pertinenti della CLM 2006»: le parti della CLM 2006 il cui contenuto è considerato corrispondente alle disposizioni di cui all’allegato della direttiva 2009/13/CE.

Articolo 3

Controllo della conformità

1.   Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti efficaci e idonei meccanismi di attuazione e di controllo, comprese ispezioni da effettuare con la frequenza stabilita nella CLM 2006, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera soddisfino e continuino a soddisfare le prescrizioni delle parti pertinenti della CLM 2006.

2.   Riguardo alle navi la cui stazza lorda è inferiore a 200 tonnellate e che non effettuano viaggi internazionali, gli Stati membri possono decidere, in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, di adattare i meccanismi di controllo, comprese le ispezioni, al fine di tenere conto delle condizioni specifiche relative a tali navi, a norma dell’articolo II, paragrafo 6, della CLM 2006.

3.   Nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente articolo, gli Stati membri possono, se del caso, autorizzare istituzioni pubbliche o altri organismi, compresi quelli di un altro Stato membro, se quest’ultimo acconsente, che riconoscono possedere le capacità, le competenze e l’indipendenza sufficienti a svolgere ispezioni. In ogni caso, uno Stato membro conserva la piena responsabilità dell’ispezione delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi battenti la bandiera di tale Stato membro. Questa disposizione fa salva la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

4.   Gli Stati membri definiscono chiari obiettivi e norme a disciplina della gestione dei loro sistemi ispettivi, nonché adeguate procedure generali che consentono loro di determinare in che misura detti obiettivi e norme sono stati realizzati.

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la bandiera di tale Stato membro abbiano accesso a una copia dell’accordo. L’accesso può essere fornito per via elettronica.

Articolo 4

Personale responsabile del controllo di conformità

1.   Gli Stati membri assicurano che il personale, compreso il personale delle istituzioni o altri organismi («organismi riconosciuti» ai sensi della CLM 2006), autorizzato ad effettuare le ispezioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e incaricato di verificare la corretta attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006, disponga della formazione, della competenza, del mandato, della piena autorità giuridica, della posizione e dell’indipendenza necessari o auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire la conformità a tali parti. Conformemente alla CLM 2006, gli ispettori sono autorizzati, se del caso, ad adottare provvedimenti allo scopo di vietare alla nave di lasciare il porto fino a quando non siano state adottate le misure necessarie.

2.   Tutte le autorizzazioni rilasciate relativamente alle ispezioni conferiscono all’organismo riconosciuto, come minimo, il potere di esigere la correzione delle carenze da esso riscontrate nelle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi e ad effettuare le relative ispezioni su richiesta dello Stato di approdo.

3.   Ciascuno Stato membro predispone:

a)

un sistema atto a garantire l’adeguatezza del lavoro svolto dagli organismi riconosciuti, che comprende la fornitura di informazioni sull’insieme delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti; e

b)

le procedure di comunicazione con tali organismi e il controllo del loro operato.

4.   Ciascuno Stato membro fornisce all’Ufficio internazionale del lavoro l’elenco degli organismi riconosciuti autorizzati a svolgere attività per suo conto e provvede a tenere aggiornato tale elenco. L’elenco specifica i compiti che gli organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere.

Articolo 5

Procedure relative ai reclami a bordo, trattamento dei reclami e misure correttive

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie disposizioni legislative o regolamentari prevedano idonee procedure di reclamo a bordo.

2.   Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato o ottiene le prove che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle prescrizioni delle parti pertinenti della CLM 2006 o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, tale Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.

3.   Il personale che si occupa dei reclami o che ne viene a conoscenza considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all’armatore, al suo rappresentante o all’operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un’ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.

Articolo 6

Relazioni

1.   La Commissione tratta anche questioni rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva nelle relazioni che deve presentare a norma dell’articolo 9 della direttiva 2009/21/CE.

2.   Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e sull’applicazione della regola 5.3 della CLM 2006 relativa alle responsabilità del fornitore di manodopera. Se del caso, la relazione può contenere proposte di misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel settore marittimo.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 153.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  Decisione 2007/431/CE del Consiglio, del 7 giugno 2007, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63).

(4)  Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).

(5)  Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

(6)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).


Dichiarazione della Commissione

«La Commissione ritiene che il titolo della direttiva non rifletta in modo appropriato il campo di applicazione della stessa.»


10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/5


DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta l’immissione sul mercato di pile e accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002 % di cadmio in peso. Tuttavia, le pile e gli accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale divieto.

(2)

La Commissione ha riesaminato tale deroga a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE.

(3)

Tale riesame ha consentito di concludere che, al fine di diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio rilasciato nell’ambiente, è opportuno che il divieto di utilizzo di cadmio sia esteso alle pile e agli accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili poiché sono disponibili sul mercato adeguati sostituti privi di cadmio per tali strumenti, nella fattispecie le tecnologie per le batterie a nichel-metallo idruro e agli ioni di litio.

(4)

È opportuno che la deroga in vigore per pile e accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire all’industria del riciclaggio e ai consumatori lungo l’intera filiera di adeguare ulteriormente le pertinenti tecnologie sostitutive in tutte le regioni dell’Unione in modo uniforme.

(5)

La direttiva 2006/66/CE vieta l’immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso. Tuttavia, tale divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso. Il mercato unionale delle pile a bottone si sta già orientando verso le pile a bottone prive di mercurio. È pertanto opportuno vietare l’immissione sul mercato di pile a bottone contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso.

(6)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario che i poteri conferiti alla Commissione ai sensi della direttiva 2006/66/CE siano allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(7)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 2006/66/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai criteri per valutare l’equivalenza delle condizioni di trattamento e riciclaggio al di fuori dell’Unione, l’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili e per autoveicoli nonché le deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(8)

Ove opportuno, i requisiti in materia di registrazione del produttore e il formato dovrebbero essere conformi alle norme e al formato di registrazione stabiliti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, e dell’allegato X, parte A, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/66/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto attiene agli accordi transitori concernenti i tassi di raccolta minimi, una metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali e norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio, nonché un questionario o uno schema per le relazioni nazionali sull’attuazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10)

La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è stata abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1o ottobre 2015.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

utensili elettrici senza fili; tale deroga relativa agli utensili elettrici senza fili si applica fino al 31 dicembre 2016.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per quanto concerne le pile a bottone per le protesi acustiche, la Commissione mantiene sotto esame la deroga di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulla disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), al più tardi entro il 1o ottobre 2014. Qualora giustificato dalla mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), la Commissione correda la sua relazione di una pertinente proposta volta a escludere le pile a bottone per le protesi acustiche dal divieto di cui al paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della presente direttiva ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 4, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

3)

all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Al fine di garantire un’esecuzione uniforme del presente articolo, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall’utilizzatore finale, gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell’apparecchio.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell’alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l’apparecchio e la pila o l’accumulatore.»;

5)

all’articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio entro il 26 marzo 2010. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.»;

6)

all’articolo 12, il paragrafo 7 è soppresso;

7)

all’articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ivi menzionate.»;

8)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro a norma dell’allegato IV.»;

9)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri rendono pubblici i progetti di misure di deroga di cui al paragrafo 1, nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.»;

10)

l’articolo 21 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile, entro il 26 settembre 2009. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato entro il 26 marzo 2009.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis al fine di concedere deroghe all’obbligo di etichettatura stabilito al presente articolo. Nell’ambito della preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare i produttori, gli operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e dei consumatori e le associazioni dei lavoratori.»;

11)

all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le relazioni sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il questionario o lo schema per tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del primo periodo di relazione.»;

12)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafi 2 e 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafi 2 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 21, paragrafi 2 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

13)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)."

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

14)

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO IV

Obblighi procedurali di registrazione

1.   Obblighi di registrazione

La registrazione dei produttori di pile e accumulatori avviene, su carta o per via elettronica, presso le autorità nazionali o le organizzazioni nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzate dagli Stati membri («organismi di registrazione»).

La procedura di registrazione può essere parte di un’altra procedura di registrazione dei produttori.

I produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro nel cui mercato immettono per la prima volta pile e accumulatori nell’ambito di un’attività professionale e all’atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.

2.   Informazioni fornite dai produttori

I produttori di pile e accumulatori forniscono agli organismi di registrazione le seguenti informazioni:

i)

nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;

ii)

indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;

iii)

indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;

iv)

informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: mediante un sistema individuale o collettivo;

v)

data della domanda di registrazione;

vi)

codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo);

vii)

dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

Ai fini della registrazione di cui al punto 1, secondo comma, i produttori di pile e accumulatori non sono tenuti a fornire altre informazioni oltre a quelle indicate al punto 2, punti da i) a vii).

3.   Tasse di registrazione

Gli organismi di registrazione possono applicare tasse di registrazione solo a condizione che queste siano basate sui costi e siano proporzionate.

Gli organismi di registrazione che applicano tasse di registrazione informano le autorità nazionali competenti del metodo di calcolo delle tasse.

4.   Modifica dei dati di registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati forniti dai produttori conformemente al punto 2, punti da i) a vii), siano modificati, i produttori ne informino l’organismo di registrazione competente entro un mese dalla data della modifica.

5.   Annullamento della registrazione

I produttori che cessano la loro attività in uno Stato membro annullano la registrazione informando l’organismo di registrazione competente.»

Articolo 2

Abrogazione della decisione 2009/603/CE della Commissione

La decisione 2009/603/CE della Commissione (10) è abrogata con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente direttiva entro 1o luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 140.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9).

(7)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(10)  Decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 13).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2013

che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2013 in talune regioni viticole o in una loro parte

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XV bis, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell’aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.

(2)

La Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, l’Austria e la Slovacchia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2013, poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Tale richiesta è stata presentata dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Croazia, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dall’Austria e dalla Slovacchia per tutte le loro regioni viticole e dalla Francia per alcuni comuni del dipartimento della Gironda.

(3)

A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi durante il 2013, i limiti fissati per l’aumento del titolo alcolometrico naturale nell’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non consentono, in alcune regioni viticole, o per una loro parte, di produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.

(4)

Considerata la finalità dell’allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero scoraggiare e limitare l’arricchimento del vino, nonché la natura eccezionale della deroga di cui alla parte A, punto 3, del suddetto allegato, è opportuno concedere le autorizzazioni che permettono di aumentare i limiti di arricchimento unicamente per le regioni viticole o una loro parte interessate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. In Francia l’autorizzazione deve pertanto essere concessa unicamente per un numero limitato di comuni del dipartimento della Gironda interessati da questo tipo di condizioni climatiche.

(5)

È pertanto opportuno autorizzare l’aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto dalle uve raccolte nel 2013 nelle regioni viticole della Repubblica ceca, della Germania, della Francia, della Croazia, del Lussemburgo, dell’Ungheria, dell’Austria e della Slovacchia o in loro parti.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni viticole o in una loro parte, figuranti nell’allegato del presente regolamento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2013, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2013, non può superare i seguenti limiti:

a)

3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

2,0 % vol. nelle zone viticole C I e C II di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell’articolo 1

Stato membro

Regioni viticole o loro parti (zone viticole)

Repubblica ceca

Tutte le regioni viticole (zone A e B)

Germania

Tutte le regioni viticole (zone A e B)

Francia

I seguenti comuni all’interno del dipartimento della Gironda: Arbanats, Ayguemorte-Les-Graves, Baurech, Beautiran, Belvès-de-Castillon, Blésignac, Branne, Cabara, Camiac-et-Saint-Denis, Capian, Cardan, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Civrac-sur-Dordogne, Daignac, Dardenac, Espiet, Faleyras, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Grézillac, Guillac, Haux, La Brède, Langoiran, Lestiac-sur-Garonne, Lugaignac, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Naujan-et-Postiac, Paillet, Podensac, Portets, Pujols, Rions, Saint-Aubin-de-Branne, Sainte-Colombe, Saint-Étienne-de-Lisse, Sainte-Florence, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Léon, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Selve, Sainte-Terre, Les Salles-de-Castillon, La Sauve, Tabanac, Tizac-de-Curton, Le Tourne, Vignonet, Villenave-de-Rions and Virelade (zona CI)

Croazia

Tutte le regioni viticole (zone B, CI e CII)

Lussemburgo

Tutte le regioni viticole (zona A)

Ungheria

Tutte le regioni viticole (zona CI)

Austria

Tutte le regioni viticole (zona B)

Slovacchia

Tutte le regioni viticole (zone B e CI)


10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

45,1

MA

81,4

TN

86,4

TR

84,7

ZZ

74,4

0707 00 05

AL

59,9

MA

127,8

TR

122,5

ZZ

103,4

0709 93 10

MA

153,0

TR

161,8

ZZ

157,4

0805 10 20

AR

30,4

AU

88,3

MA

36,7

TR

61,1

UY

36,0

ZA

55,2

ZW

19,7

ZZ

46,8

0805 20 10

AU

135,6

MA

58,6

ZZ

97,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,3

ZZ

66,3

0805 50 10

TR

70,1

ZZ

70,1

0808 10 80

BA

42,7

MK

36,9

NZ

160,5

US

165,4

ZA

199,9

ZZ

121,1

0808 30 90

TR

130,9

US

211,2

ZZ

171,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/15


DIRETTIVA 2013/60/UE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2013

che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2), in particolare l’articolo 17,

vista la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (3), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente dell’Accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (4). Per semplificare le norme di omologazione dell’Unione, recependo le raccomandazioni della relazione finale dal titolo «CARS 21 — Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo», è opportuno modificare le direttive dell’UE inserendole nella legislazione dell’Unione e applicando regolamenti UNECE aggiuntivi alle attuali norme di omologazione dei veicoli appartenenti alla categoria L senza con ciò ridurne il livello di protezione. Per ridurre gli oneri amministrativi connessi alle procedure di omologazione, occorre far sì che i fabbricanti di veicoli applichino procedure di omologazione conformi ai pertinenti regolamenti UNECE di cui all’articolo 1 della presente direttiva.

(2)

Nel periodo transitorio, fino alla data alla quale il regolamento UNECE n. 41 relativo alle emissioni acustiche dei motocicli (5) sarà reso obbligatorio attraverso il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (6), è opportuno che i requisiti relativi alle emissioni acustiche dei motocicli stabiliti al capitolo 9 della direttiva 97/24/CE e nella quarta serie di modifiche del regolamento UNECE n. 41, inclusi i limiti del livello sonoro pertinenti di cui all’allegato 6 del suddetto regolamento UNECE, siano considerati equivalenti per i nuovi tipi di veicoli.

(3)

Dato il livello eccessivamente elevato delle emissioni di idrocarburi e di monossido di carbonio prodotte dai veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e, L6e (veicoli a motore a due o a tre ruote, ciclomotori e quadricicli leggeri) è opportuno rivedere le prove ambientali di tipo I (emissioni dallo scarico dopo avviamento a freddo) includendovi misurazioni delle emissioni subito dopo l’avviamento a freddo per meglio tener conto delle condizioni reali d’uso e della quota significativa di emissioni inquinanti prodotte subito dopo l’avviamento a freddo e mentre il motore si riscalda. I cambiamenti nella procedura di prova in laboratorio per misurare le emissioni devono riflettersi nelle disposizioni amministrative; occorre in particolare modificare le indicazioni che compaiono nel certificato di conformità (CdC) e nella scheda sui risultati delle prove, di cui alla direttiva 2002/24/CE.

(4)

Per garantire un trattamento paritario a tutti i fabbricanti e pari prestazioni ambientali dei veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e e L6e in termini di emissioni di gas dal basamento è inoltre opportuno chiedere ai fabbricanti dei veicoli, quando chiedono una nuova omologazione, di garantire esplicitamente per queste categorie di veicoli zero emissioni di gas dal sistema di ventilazione del basamento, il che significa che il basamento dev’essere debitamente sigillato e che per tutta la vita utile del veicolo il gas dal basamento non sarà scaricato direttamente nell’atmosfera.

(5)

Per coerenza con i requisiti UNECE riguardanti l’installazione degli impianti di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli appartenenti alla categoria L e per migliorare la visibilità di questi ultimi, i nuovi tipi di tali veicoli dovranno essere equipaggiati con luci che si accendano automaticamente ai sensi dei regolamenti UNECE n. 74 (veicoli appartenenti alla categoria L1e) (7) e n. 53 (motocicli appartenenti alla categoria L3e) (8) o con luci diurne specifiche (day-time running lights — DRL) conformi ai requisiti del regolamento UNECE n. 87 (9). Su tutti i veicoli appartenenti ad altre sottocategorie della categoria L, dovrà essere installato un dispositivo di accensione automatica delle luci o, a scelta del fabbricante, un dispositivo DRL che si accenda automaticamente.

(6)

La presente direttiva introdurrà esplicitamente la norma euro per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e, L6e che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2002/24/CE. I CdC per i veicoli muniti di un’omologazione delle emissioni conforme a disposizioni precedenti potranno continuare a indicare la norma euro su base volontaria.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico.

(8)

Per consentire agli Stati membri di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, nei termini da essa previsti, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/24/CE è così modificata:

1.

L’articolo 4, punto 1, della direttiva 97/24/CE è sostituito dal seguente:

«1.   Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2002/24/EC, è riconosciuta l’equivalenza tra le prescrizioni del capitolo 1 (pneumatici), del capitolo 2 (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), del capitolo 4 (retrovisori), del capitolo 9, allegato III (livello sonoro ammissibile e requisiti del sistema di scarico dei motocicli), e del capitolo 11 (cinture di sicurezza) allegati alla presente direttiva e quelle stabilite dai regolamenti UNECE nn. 30 (10), 54 (11), 64 (12) e 75 (13) per quanto riguarda i pneumatici; 3 (14), 19 (15), 20 (16), 37 (17), 38 (18), 50 (19), 53 (20), 56 (21), 57 (22), 72 (23), 74 (24) e 82 (25) per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, 81 (26) per quanto riguarda i retrovisori, 16 (27) per quanto riguarda le cinture di sicurezza e 41 (28) per quanto riguarda le emissioni acustiche del motocicli.

(10)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 29."

(11)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 53."

(12)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 63."

(13)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 74."

(14)  Documento E/ECE/TRANS/324/Add. 2."

(15)  Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 18."

(16)  Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 19."

(17)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 36."

(18)  Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 37."

(19)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 49."

(20)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 52/Rev. 2."

(21)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 55."

(22)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 56."

(23)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 71."

(24)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 73/Rev. 2/Amend. 1."

(25)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 81."

(26)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 80."

(27)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 15."

(28)  Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 40/Rev. 2.»"

2.

Gli allegati I, II e IV, del capitolo 5, della direttiva 97/24/CE sono modificati in conformità all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati IV e VII della direttiva 2002/24/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli allegati da I a VI della direttiva 2009/67/CE sono modificati conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

1.   A decorrere dal 1o luglio 2014, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico e alla sicurezza funzionale, gli Stati membri non rilasceranno più un’omologazione CE a nuovi tipi di veicoli a motore a due o tre ruote che non siano conformi alle direttive 2002/24/CE e 97/24/CE, modificate dalla presente direttiva.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2014 si potranno rilasciare certificati di conformità ai veicoli conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dal punto 1 dell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri adotteranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre la data del 30 giugno 2014. Essi comunicheranno immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano siffatte disposizioni, queste ultime devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(3)  GU L 222 del 25.8.2009, pag. 1.

(4)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81.

(5)  GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1.

(6)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(7)  GU L 166 del 18.6.2013, pag. 88.

(8)  GU L 166 del 18.6.2013, pag. 55.

(9)  GU L 164 del 30.6.2010, pag. 46.


ALLEGATO I

La direttiva 97/24/CE, capitolo 5, allegati I, II e IV, è così modificata:

1)

il capitolo 5, allegato I, della direttiva 97/24/CE è così modificato:

a)

i punti da 2.2 a 2.2.1.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2.   Descrizione delle prove

2.2.1.   I veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e o L6e conformi alla norma di emissione EUR 3 vanno sottoposti alle prove di tipo I e II, come sotto specificato:

2.2.1.1.   Prova di tipo I (emissioni medie di inquinanti gassosi in una zona urbana a traffico intenso dopo avviamento a freddo)

2.2.1.1.1.

Il veicolo da sottoporre a prova va posto su un banco dinamometrico a rulli provvisto di freno e di volano d’inerzia. Va eseguita la seguente procedura di prova:

2.2.1.1.1.1.

effettuare senza interruzioni una prova a freddo (fase 1) della durata totale di 448 s, articolata in quattro cicli elementari;

2.2.1.1.1.2.

la prova a freddo (fase 1) sarà immediatamente seguita da una prova a caldo (fase 2), della durata totale di 448 s e articolata in quattro cicli elementari. Anche la prova a caldo (fase 2) sarà effettuata senza interruzioni;

2.2.1.1.1.3.

ogni ciclo elementare della prova a freddo (fase 1) o della prova a caldo (fase 2) comprende sette livelli (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione, velocità costante, decelerazione, minimo). Durante le fasi di prova a caldo e a freddo, i gas di scarico devono essere diluiti con aria fresca per far sì che il volume del flusso della miscela resti costante.

2.2.1.1.1.4.

Nella prova di tipo I:

2.2.1.1.1.4.1.

durante la prova a freddo (fase 1), raccogliere nel sacco n. 1 un flusso continuo di campioni della miscela di gas di scarico e aria di diluizione. durante la prova a caldo (fase 2), raccogliere in un sacco separato n. 2 un flusso continuo di campioni della miscela di gas di scarico e aria di diluizione. Determinare separatamente, una dopo l’altra, le concentrazioni di monossido di carbonio, di idrocarburi totali, di ossidi di azoto e di anidride carbonica nei sacchi n. 1 e n. 2;

2.2.1.1.1.4.2.

il volume totale della miscela in ciascun sacco deve essere misurato e addizionato per ottenere il volume totale del sacco;

2.2.1.1.1.4.3.

alla fine di ciascuna fase di prova si registra l’effettiva distanza percorsa rispetto a quella totale indicata dal contagiri totalizzatore, azionato dal rullo.

2.2.1.1.2.

La prova si effettua secondo la procedura di prova descritta nell’appendice 1. I gas sono raccolti e analizzati secondo i metodi prescritti.

2.2.1.1.3.

Fatte salve le disposizioni del punto 2.2.1.1.4, la prova viene ripetuta tre volte. La massa totale di monossido di carbonio, di idrocarburi e di ossido di azoto ottenuta in ciascuna prova deve essere inferiore ai valori limite EUR 3 indicati nella tabella che segue.

2.2.1.1.3.1.

Tabella 1

Limiti di emissione EUR 3 per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e

Omologazione del componente e conformità della produzione

CO (g/km)

HC + NOX (g/km)

L1

L2

1 (1)

1,2

2.2.1.1.3.2.

Nondimeno, per ciascuno degli inquinanti di cui al punto precedente, uno dei tre risultati ottenuti può superare al massimo del 10 % il valore limite ivi prescritto per il ciclomotore in questione, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al valore limite prescritto. Se più di un inquinante supera i valori limite prescritti, è indifferente che tale superamento si verifichi nel corso di una stessa prova o nel corso di prove diverse.

2.2.1.1.4.

Il numero di prove prescritte al punto 2.2.1.1.3 viene ridotto se si verificano le condizioni di seguito descritte, in cui il termine V1 indica il risultato della prima prova e V2 il risultato della seconda prova per ciascuno degli inquinanti di cui a tale punto 2.2.1.1.3.

2.2.1.1.4.1.

È necessaria una sola prova se V1 ≤ 0,70 L per tutti gli inquinanti interessati.

2.2.1.1.4.2.

Sono necessarie solo due prove se V1 ≤ 0,85 L per tutti gli inquinanti interessati e se, per almeno un inquinante, V1 > 0,70 L. Inoltre, per ciascuno degli inquinanti interessati, V2 deve essere tale da ottenere V1 + V2 < 1,70 L e V2 < L.

2.2.1.1.5.

Un veicolo appartenente alla categoria L1e, L2e, L6e che soddisfi i limiti EUR 3 della prova di tipo I, fissati al punto 2.2.1.1.3.1, e i requisiti della prova di tipo I, indicati nel presente allegato, sarà omologato in quanto conforme alla norma EUR 3.

2.2.1.2.   Prova di tipo II (emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi incombusti al regime di rotazione minimo).

2.2.1.2.1.

Si misurano per un minuto la massa di monossido di carbonio e la massa di idrocarburi incombusti emesse con il motore al minimo.

2.2.1.2.2.

Questa prova va effettuata seguendo la procedura descritta all’appendice 2.»

b)

All’appendice 1, i punti da 4.2 a 4.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.   Sistema di raccolta dei gas

Il sistema di raccolta dei gas si compone dei seguenti elementi (v. sottoappendici 2 e 3):

4.2.1.

un dispositivo per la raccolta di tutti i gas di scarico prodotti durante la prova mantenendo la pressione atmosferica al o ai tubi di scarico del ciclomotore;

4.2.2.

un tubo di raccordo che collega il sistema di raccolta dei gas di scarico e il sistema di prelievo degli stessi. Questo tubo di raccordo e il dispositivo di raccolta saranno d’acciaio inossidabile o di un altro materiale che non alteri la composizione dei gas raccolti e resista alla loro temperatura;

4.2.3.

un aspiratore dei gas diluiti. Questo dispositivo garantirà una portata costante e sufficiente che consenta l’aspirazione totale dei gas di scarico;».

c)

All’appendice 1, i punti da 4.2.4 a 4.2.8 sono sostituiti dai seguenti:

4.2.4.   una sonda, fissata alla parte esterna del dispositivo di raccolta dei gas, che consenta di raccogliere per l’intera durata della prova un campione a flusso costante dell’aria di diluzione utilizzando una pompa, un filtro e un flussometro;

4.2.5.   una sonda diretta a monte del flusso di gas diluiti, che consenta di prelevare, se necessario mediante un filtro, un flussometro e una pompa, un campione a flusso costante della miscela per l’intera durata della prova. La portata minima del flusso dei gas nei due suddetti sistemi di prelievo dovrà essere di almeno 150 l/h;

4.2.6.   valvole a tre vie nei suddetti circuiti di prelievo, destinate a dirigere, per tutta la durata della prova, i flussi dei campioni o verso l’esterno o verso i rispettivi sacchi di prelievo;

4.2.7.   sacchi di prelievo stagni destinati a raccogliere la miscela di gas di scarico e aria di diluizione. Essi dovranno essere inalterabili agli inquinanti interessati ed essere di capacità sufficiente per non ostacolare il normale flusso dei campioni. Occorreranno almeno un sacco di prelievo (sacco n. 1) per la prova a freddo (fase 1) e un altro, distinto (sacco n. 2), per la prova a caldo (fase 2);

4.2.7.1.

ogni sacco destinato al prelievo sarà munito di un dispositivo di chiusura automatica rapida ed ermetica, posto sul circuito di prelievo o su quello di analisi a fine prova;

4.2.7.1.1.

il dispositivo del sacco n. 1 dovrà chiudersi 448 secondi dopo l’inizio della prova di tipo I;

4.2.7.1.2.

il dispositivo del sacco n. 2 dovrà aprirsi immediatamente dopo la chiusura del sacco n. 1 e chiudersi di nuovo 896 secondi dopo l’inizio della prova di tipo I;

4.2.8.   occorre prevedere un metodo per misurare il volume totale dei gas diluiti che attraversano il dispositivo di prelievo durante la prova. Il sistema di diluizione dei gas di scarico deve essere conforme alle prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato I, capitolo 6, appendice 2.

Figura 1

Prelievo di emissioni inquinanti secondo EUR 3 rispetto a EUR 2 per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e o L6e

Image

d)

all’appendice 1 è inserito il seguente punto 4.3.3:

«4.3.3

L’apparecchiatura di analisi deve essere in grado di misurare in modo indipendente la miscela campione di gas di scarico e aria di diluizione raccolta nei sacchi n. 1 e 2.»

e)

i punti da 5.4 a 5.4.3 dell’appendice 1 sono sostituiti dai seguenti:

«5.4.   Condizionamento del veicolo da sottoporre a prova

5.4.1.

Il fabbricante deve dichiarare la pressione dei pneumatici del veicolo da sottoporre a prova per il normale uso stradale. Se però il diametro del rullo è inferiore a 500 mm, la pressione dei pneumatici può essere aumentata del 30-50 %.

5.4.2.

Il serbatoio o i serbatoi devono essere svuotati con il sistema di drenaggio fornito e montati con il carburante di prova di cui all’allegato IV.

5.4.3.

Spostare il veicolo da sottoporre a prova verso la zona di prova ed effettuare le seguenti operazioni:».

f)

all’appendice 1, vengono inseriti i seguenti punti da 5.4.3.1 a 5.4.3.6:

«5.4.3.1.

Guidare o spingere il veicolo da sottoporre a prova sul banco dinamometrico ed effettuare su di esso il ciclo di prova di cui al punto 2.1. Il veicolo da sottoporre a prova non deve necessariamente essere freddo e può essere usato per fissare la potenza del banco di prova.

5.4.3.2.

Il carico sulla ruota motrice deve essere pari, con un’approssimazione di ± 3 kg, a quello di un veicolo in normali condizioni d’uso su strada, con un conducente del peso di 75 kg ± 5 kg in posizione eretta.

5.4.3.3.

Durante il ciclo di prova di cui al punto 2.1. in corrispondenza dei punti di prova si possono effettuare accensioni preparatorie, ma senza prelevare campioni di emissione, per stabilire il minimo necessario per mantenere la corretta relazione velocità/tempo.

5.4.3.4.

Prima di collocarlo nell’area di sosta, sottoporre il veicolo oggetto della prova ai quattro cicli di funzionamento consecutivi di cui al punto 2.1, della durata di 112 s ciascuno. Il ciclo di prova di precondizionamento va effettuato con il dinamometro regolato in conformità ai punti 5.1 e 5.2. Per il ciclo di prova di precondizionamento non è necessario misurare le emissioni allo scarico.

5.4.3.5.

Finito il precondizionamento, il veicolo da sottoporre a prova va rimosso dal dinamometro entro cinque minuti al massimo e guidato o spinto nell’area di sosta per esservi parcheggiato. La temperatura ambiente nell’area di sosta deve essere pari a 298 K ± 5 K. Tenere al chiuso il veicolo, per almeno 6 ore ma non oltre 36 ore, prima della prova di tipo I con avviamento a freddo o finché la temperatura dell’olio del motore TOil, la temperatura del refrigerante TCoolant o la temperatura della candela/guarnizione TSP (solo per motori raffreddati ad aria) non raggiunga la temperatura ambiente dell’area di sosta. Indicare, nel verbale di prova, il criterio adottato.»

g)

i punti da 7.1 a 7.1.3 dell’appendice 1 sono sostituiti dai seguenti:

«7.1.   Prelievo

7.1.1.

Il prelievo comincia non appena inizia la prova, come indicato al punto 6.2.2.

7.1.2.

I sacchi di cui ai punti 1 e 2 devono essere sigillati ermeticamente seguendo la sequenza di chiusura di cui al punto 4.2.7.1. Essi non devono essere collegati durante la prova a freddo (fase 1) o durante la prova a caldo (fase 2).

7.1.3.

Al termine del ciclo finale, chiudere il sistema di raccolta dei gas diluiti e dell’aria di diluizione e disperdere i gas prodotti dal motore nell’atmosfera.»

h)

il punto 7.2.4 dell’appendice 1 è sostituito dal seguente:

«7.2.4.

Calcolare le concentrazioni di HC, CO, NOX e CO2 nei campioni di gas di scarico diluiti e nei sacchi di raccolta dell’aria di diluizione in base ai valori indicati o registrati dall’apparecchio di misura e applicando le opportune curve di taratura.»

i)

i punti da 8 a 8.4.1 dell’appendice 1 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI INQUINANTI GASSOSI EMESSI.

8.1.

Le masse di CO2 e di inquinanti gassosi CO, HC, NOX devono essere calcolate separatamente per i sacchi 1 e 2 in conformità ai punti da 8.2 a 8.6.

8.2.

Si calcola la massa del monossido di carbonio emesso durante la prova con la seguente formula:

Formula

in cui:

8.2.1.

COm è la massa del monossido di carbonio emesso durante la prova, espressa in g/km, da calcolare separatamente per ciascuna fase;

8.2.2.

SX è la distanza, espressa in km, effettivamente percorsa, ottenuta moltiplicando il numero di giri letti sul contagiri totalizzatore per la circonferenza del rullo,

in cui:

X

=

1 per la fase 1 a freddo;

X

=

2 per la fase 2 a caldo.

8.2.3.

dCO è la densità del monossido di carbonio alla temperatura di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di

Formula

;

8.2.4.

COc è la concentrazione volumetrica, espressa in parti per milione (ppm), del monossido di carbonio nei gas diluiti, rettificata per tener conto dell’inquinamento dell’aria di diluizione:

Formula

in cui:

8.2.4.1.

COe è la concentrazione misurata in ppm, del monossido di carbonio nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco Sa.

8.2.4.2.

COd è la concentrazione, misurata in ppm, del monossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco Sb.

8.2.4.3.

DF è il coefficiente definito al punto 8.6.

8.2.5.

V è il volume, espresso in m3/fase, dei gas diluiti alla temperatura di riferimento di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di riferimento di 101,3 kPa:

Formula

in cui:

8.2.5.1.

V0 è il volume, espresso in m3/giro, del gas trasferito dalla pompa P1 durante una rotazione. Tale volume varia in funzione delle pressioni differenziali tra le sezioni di aspirazione e di mandata della pompa stessa;

8.2.5.2.

N è il numero di rotazioni effettuate dalla pompa P1 durante i quattro cicli di prova elementari di ciascuna fase;

8.2.5.3.

Pa è la pressione atmosferica espressa in kPa;

8.2.5.4.

Pi è il valore medio, espresso in kPa, della depressione durante la prova nella sezione di aspirazione della pompa P1;

8.2.5.5.

TP (°C) è il valore della temperatura dei gas diluiti misurata nella sezione di aspirazione della pompa P1.

8.3.

Si calcola la massa degli idrocarburi incombusti emessa dallo scarico del veicolo nel corso della prova con la seguente formula:

Formula

in cui:

8.3.1.

HCm è la massa, espressa in g, degli idrocarburi emessi durante la prova, da calcolare separatamente per ciascuna fase;

8.3.2.

SX è la distanza definita al punto 8.2.2;

8.3.3.

dHC è la densità degli idrocarburi alla temperatura di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di 101,3 kPa [per la benzina (E5) (C1H1,89O0,016)] (= 631 g/m3);

8.3.4.

HCc è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, dei gas diluiti, rettificata per tener conto dell’aria di diluizione:

Formula

in cui:

8.3.4.1.

HCe è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, degli idrocarburi nel campione di gas diluiti raccolti nel sacco Sa;

8.3.4.2.

HCd è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, degli idrocarburi nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco Sb;

8.3.4.3.

DF è il coefficiente definito al punto 8.6.

8.3.5.

V è il volume definito al punto 8.2.5.

8.4.

Si calcola la massa degli ossidi di azoto emessi attraverso lo scarico del ciclomotore nel corso della prova con la seguente formula:

Formula

in cui:

8.4.1.

NOxm è la massa, espressa in g, degli ossidi di azoto emessi durante la prova, da calcolare separatamente per ciascuna fase;».

j)

all’appendice 1, vengono inseriti i seguenti punti da 8.4.2 a 8.6.3:

«8.4.2.

SX è la distanza definita al punto 8.2.2;

8.4.3.

dNO2 è la densità, espressa in equivalente biossido di azoto, degli ossidi di azoto nei gas di scarico alla temperatura di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di 101,3 kPa (= 2,050 103 g/m3);

8.4.4.

NOxc è la concentrazione, espressa in ppm, degli ossidi di azoto nei gas diluiti, rettificata per tener conto dell’aria di diluizione:

Formula

in cui:

8.4.4.1.

NOxe è la concentrazione, espressa in ppm, degli ossidi di azoto nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco Sa;

8.4.4.2.

NOxd è la concentrazione, espressa in ppm, degli ossidi di azoto nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco Sb;

8.4.4.3.

DF è il coefficiente definito al punto 8.6.

8.4.5.

Kh è il fattore di correzione per l’umidità

Formula

in cui:

8.4.5.1.

H è l’umidità assoluta in grammi di acqua per kg di aria secca (in g/kg)

Formula

in cui:

8.4.5.1.1.

U è il grado di umidità espresso in percentuale;

8.4.5.1.2.

Pd è la pressione, espressa in kPa, del vapore acqueo saturo alla temperatura di prova;

8.4.5.1.3.

Pa è la pressione atmosferica, espressa in kPa.

8.4.6.

V è il volume definito al punto 8.2.5.

8.5.   Biossido di carbonio (CO2)

Si calcola la massa del biossido di carbonio emesso dallo scarico del veicolo durante la prova con la seguente formula:

Formula

in cui:

8.5.1.

CO2 m è la massa, espressa in g, del biossido di carbonio emesso durante la prova, da calcolare separatamente per ciascuna fase;

8.5.2.

SX è la distanza definita al punto 8.2.2;

8.5.3.

V è il volume definito al punto 8.2.5;

8.5.4.

dCO2 è la densità del biossido di carbonio alla temperatura di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di 101,3 kPa,

Formula

;

8.5.5.

CO2c è la concentrazione, espressa in percentuale equivalente di biossido di carbonio, dei gas diluiti, rettificata con la seguente equazione per tener conto dell’aria di diluizione:

Formula

in cui:

8.5.5.1.

CO2e è la concentrazione, espressa in percentuale, del biossido di carbonio nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco, o nei sacchi, SA;

8.5.5.2.

CO2d è la concentrazione, espressa in percentuale, del biossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco, o nei sacchi, SB;

8.5.5.3.

DF è il coefficiente definito al punto 8.6.

8.6.   DF è un coefficiente espresso per mezzo della formula:

Formula per benzina (E5)

in cui:

8.6.1.

CCO2 è la concentrazione di CO2 nel gas di scarico diluito contenuto nei sacchi di prelievo, espressa in % del volume;

8.6.2.

CHC è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, degli HC nel gas di scarico diluito contenuto nei sacchi di prelievo;

8.6.3.

CCO è la concentrazione, espressa in ppm, del CO nel gas di scarico diluito contenuto nei sacchi di prelievo.»

k)

all’appendice 1, il punto 9 è sostituito dal seguente:

9.   Presentazione dei risultati della prova:

Il risultato (medio) (in g) della fase a freddo è denominato RX1; il risultato (medio) (in g) della prova a caldo è denominato RX2. Usando i risultati di queste emissioni, si calcola il risultato della prova finale di tipo I RX (in g/km) con la seguente equazione:

Formula in g/km

in cui:

 

X = HC, CO, NOx o CO2

 

RHC_Cold = HCmassa fase 1 a freddo (in g) ed RHC_Warm = HCmassa fase 2 a caldo (in g), cfr. formula di cui al punto 8.3

 

RCO_Cold = COmassa fase 1 a freddo (in g) ed RCO_Warm = COmassa fase 2 a caldo (in g), cfr. formula di cui al punto 8.2

 

RNOx_Cold = NOxmassa fase 1 a freddo (in g) e RNOx_Warm = NOxmassa fase 2 a caldo (in g), cfr. formula di cui al punto 8.4

 

RCO2_Cold = CO2 massa fase 1 a freddo (in g) e RCO2_Warm = CO2 massa fase 2 a caldo (in g): cfr. formula di cui al punto 8.5

 

ST: Formula, effettivamente coperta in prova dal veicolo appartenente alle categorie L1e, L2e o L6e nella fase 1 a freddo e nella fase 2 a caldo dell’intero ciclo di prova.»

l)

all’appendice 1, viene aggiunto il seguente punto 10:

«10.   Consumo di carburante

Si calcola il consumo di carburante utilizzando i risultati di prova di cui al punto 9, nel modo che segue:

Formula

in cui:

FC

=

consumo di carburante, in litri per 100 km;

D

=

densità del carburante di prova in kg/l a 288,2 K (15 °C).»

m)

viene aggiunta la seguente appendice 3:

«Appendice 3

Emissioni di gas dal basamento e interpretazione del risultati della prova relativa alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante

1.

Il veicolo omologato appartenente alle categorie L1e, L2e ed L6e non può emettere gas dal basamento. Per tutto il suo ciclo di vita utile, nessun veicolo appartenente a una categoria L può scaricate direttamente nell’atmosfera gas emessi dal basamento.

2.

Interpretazione del risultati della prova di tipo I relativa alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e e L6e

2.1.

I valori di CO2 e di consumo di carburante adottati come valore di omologazione devono corrispondere a quelli dichiarati dal fabbricante, purché il valore misurato dal servizio tecnico non li oltrepassi in misura superiore al 4 %. Il valore misurato può essere leggermente inferiore, senza limite alcuno.

2.2.

Se il valore misurato di CO2 e di consumo di carburante supera il valore di CO2 e di consumo di carburante dichiarato dal fabbricante in misura superiore al 4 %, si ripete la prova con lo stesso veicolo.

2.3.

Se la media dei risultati delle due prove non supera in misura superiore al 4 % il valore dichiarato dal fabbricante, si usa quest’ultimo come valore di omologazione.

2.4.

Se la media dei risultati delle due prove supera il valore dichiarato in misura superiore al 4 %, si effettua una prova finale con lo stesso veicolo. Si usa come valore di omologazione la media dei risultati delle tre prove.»

2)

Al capitolo 5, allegato II, della direttiva 97/24/CE, il punto 2.2.1.1.7 è così modificato:

«2.2.1.1.7.

I dati registrati sono indicati nelle sezioni pertinenti del documento di cui all’allegato VII della direttiva 2002/24/CE. La norma euro appropriata va indicata all’allegato IV, punto 46.2, della direttiva 2002/24/CE, secondo le regole stabilite nella nota in calce al presente punto.»

3)

Al capitolo 5, della direttiva 97/24/CE, l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

SPECIFICHE RELATIVE AI CARBURANTI DI RIFERIMENTO

I carburanti di riferimento — benzina (E5) e diesel (B5) — devono essere specificati in conformità all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 692/2008 (2).


(1)  Il limite per la massa di CO deve essere di 3,5 g/km per ciclomotori a tre ruote (L2e) e quadricicli leggeri (L6e).

(2)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1


ALLEGATO II

1)

L’allegato IV della direttiva 2002/24/CE è così modificato:

a)

all’allegato IV, della direttiva 2002/24/CE, il punto 46 è così modificato:

«46.   Gas di scarico (11)

46.1.

norma euro: … (1, 2 o 3) (12)

46.2.

Prova di tipo I: CO … g/km HC: … g/km NOx … g/km HC + NOx: … g/km (13)

46.3.

Prova di tipo II: CO (13): … g/min. HC (13): … g/min.

CO (14): … % in volume

Inquinamento atmosferico visibile prodotto da un motore ad accensione spontanea:

valore rettificato del coefficiente d’assorbimento:… m–1»

b)

all’allegato IV della direttiva 2002/24/CE sono aggiunte le note in calce n. 12, 13 e 14:

«(12)

In base al numero della direttiva pertinente e all’atto di modifica più recente applicabile all’omologazione, la conformità alla norma EUR 1, 2 o 3 è determinata come segue:

indicazione della norma euro, se l’autorità di omologazione lo richiede, per le omologazioni rilasciate prima della seguente data: 11 dicembre 2013;

Nella tabella 2.2.1.1.3, di cui al capitolo 5, allegato I, della direttiva 97/24/CE, la conformità alla prima riga dei valori limite va intesa come conformità alla norma “EUR 1” e la conformità alla seconda riga dei valori limite va intesa come conformità alla norma “EUR 2”;

La piena conformità al capitolo 5, allegato I, della direttiva 97/24/CE, che comprende la conformità alla norma “EUR 2” associata alla metodologia di prova di cui all’allegato I della direttiva 2013/60/UE (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15), va intesa come conformità alla norma “EUR 3”;

Nella tabella 2.2.1.1.5 di cui al capitolo 5, allegato II, della direttiva 97/24/CE, la conformità:

alle righe dei valori limite di cui alla parte A della tabella 2.2.1.1.5 relativi alla classe I (< 150 cm3) e alla classe II (≥ 150 cm3), va intesa come conformità alla norma “EUR 2”;

alle righe dei valori limite di cui alla parte B della tabella 2.2.1.1.5 relativi alla classe I (< 150 cm3) e alla classe II (≥ 150 cm3), va intesa come conformità alla norma “EUR 3”;

alle righe dei valori limite di cui alla parte C della tabella 2.2.1.1.5 relativi alla classe I (vmax< 130 km/h) e alla classe II (vmax≥ 130 km/h), va intesa come conformità alla norma “EUR 3”.

(13)

Solo per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dalla direttiva 2013/60/UE.

(14)

Per veicoli appartenenti alla categoria L che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e.»

2)

l’allegato VII della direttiva 2002/24/CE è così modificato:

a)

i punti da 2 a 2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Risultati delle prove di emissione

Numero della direttiva pertinente, e degli atti che la modificano, applicabile all’omologazione. Se la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, occorre indicare anche la fase di applicazione e la norma euro:

 

Variante/versione: …

 

Norma euro (1): …

2.1.   Prova di tipo I

CO: … g/km

HC (3): … g/km

NOx (3). … g/km

HC + NOx (2): … g/km

CO2 (2): … g/km

Consumo di carburante (2): … l/100 km

2.2.   Tipo II

CO (g/min) (2) …

HC (g/min) (2) …

CO (% vol) (3) a regime di minimo normale …

Specificare il regime di minimo (3) (4): …

CO (% vol) (3) a regime di minimo elevato …

Specificare il regime di minimo (3) (4): …

Temperatura dell’olio del motore (3) (5): …»

b)

le note in calce dell’allegato VII della direttiva 2002/24/CE sono modificate come segue:

«(1)

Cfr. nota a piè di pagina 12 dell’allegato IV.

(2)

Solo per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e.

(3)

Per veicoli appartenenti alla categoria L che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e.

(4)

Indicare la tolleranza di misurazione.

(5)

Applicabile solo ai motori a quattro tempi.»


ALLEGATO III

Gli allegati da I a VI della direttiva 2009/67/CE sono modificati come segue:

1)

L’elenco degli allegati è modificato come segue:

a)

i riferimenti alle appendici 1 e 2 dell’allegato II sono soppressi;

b)

i riferimenti alle appendici 1 e 2 dell’allegato IV sono soppressi.

2)

L’allegato I è così modificato:

a)

nella parte A, vengono aggiunti i punti da 16 a 18 che seguono:

«16.

“luce di marcia diurna”

indica una luce rivolta verso l’avanti che rende più visibile il veicolo durante la circolazione diurna;

17.

“sistema start-stop”

indica un dispositivo automatico per arrestare e avviare il motore al fine di eliminare il minimo, riducendo così il consumo di carburante, l’inquinamento e le emissioni di CO2;

18.

“interruttore generale del veicolo”

indica il dispositivo che attiva l’elettronica di bordo facendola passare dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività.»

b)

il punto 10 della parte B è sostituito dal seguente:

10.   I collegamenti elettrici devono essere tali che la luce di posizione anteriore o, se tale luce non esiste, il proiettore anabbagliante, la luce di posizione posteriore e il dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti solo simultaneamente.

I veicoli devono essere dotati di:

luci di marcia diurna, o

proiettori anabbaglianti che si accendono automaticamente se è stato attivato l’interruttore generale del veicolo.»;

c)

il punto 11 della parte B è sostituito dal seguente:

11.   Salvo istruzioni particolari, i collegamenti elettrici devono essere tali che il proiettore abbagliante, il proiettore anabbagliante e il proiettore fendinebbia si possano accendere solo quando sono accese anche le luci di cui al primo comma del punto 10. Questa condizione non si applica tuttavia al proiettore abbagliante e al proiettore anabbagliante quando i segnali luminosi che emettono consistono nell’accensione intermittente a brevi intervalli del proiettore abbagliante o di quello anabbagliante, o nell’accensione alternata a brevi intervalli del proiettore abbagliante e di quello anabbagliante.»;

d)

nella parte B, vengono aggiunti i seguenti punti da 15 a 17:

15.   I veicoli appartenenti alle categorie L1e ed L3e possono essere muniti di dispositivi e materiali retroriflettenti posteriori e laterali aggiuntivi purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori. In particolare, vani bagagli e bisacce possono essere equipaggiati di materiali catarifrangenti, purché siano dello stesso colore del dispositivo di illuminazione in quel punto.

16.   Nessun veicolo può essere munito di sorgenti luminose ausiliarie, la cui luce possa essere vista direttamente e/o indirettamente in normali condizioni di guida, diverse da quelle che illuminano comandi, spie, indicatori o l’abitacolo.

17.   Se l’attivazione di proiettori ad accensione automatica o di luci di marcia diurna è legata al fatto che il motore sia acceso, quest’ultimo va costruito in modo da essere collegato all’attivazione dell’interruttore generale. Ciò vale soprattutto per i veicoli elettrici o equipaggiati con altri sistemi alternativi di propulsione e per i veicoli muniti di sistema automatico start-stop.»;

3)

l’allegato II è così modificato:

a)

i punti da 1 a 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

1.   I veicoli appartenenti alla categoria L1e devono essere conformi a tutti i requisiti pertinenti di cui al regolamento UNECE n. 74. I veicoli con una velocità massima di progetto ≤ 25 km/h devono essere conformi a tutti i requisiti pertinenti prescritti per i veicoli con velocità massima di progetto > 25 km/h.

1.1.   I veicoli appartenenti alla categoria L1e devono essere muniti, in mancanza di requisiti specifici per i veicoli appartenenti a tale categoria, di un dispositivo di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore.

1.2.   I veicoli appartenenti alla categoria L1e possono essere muniti, in mancanza di disposizioni specifiche del regolamento UNECE n. 74, di luci di marcia diurna che vengono accese al posto dei proiettori attivati automaticamente e conformi ai requisiti di cui ai punti da 6.15 a 6.15.7 dell’allegato III.»;

b)

Le appendici 1. e 2. sono soppresse;

c)

L’appendice 3 viene rinumerata come appendice 1 e quanto ad essa si riferisce nell’elenco degli allegati viene modificato di conseguenza.

d)

L’appendice 4 viene rinumerata come appendice 2 e quanto ad essa si riferisce nell’elenco degli allegati viene modificato di conseguenza.

e)

All’appendice 2 viene inserito il seguente punto 5.7:

«5.7.

Dispositivo di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore»;

f)

all’appendice 2, il punto 6.3. è sostituito dal seguente:

«6.3.

Luce di marcia diurna: sì/no (*)».

4)

l’allegato III è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 1.8:

1.8.   Dispositivo di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore»;

b)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

2.3.   Luce di marcia diurna»;

c)

il punto 6.1.10 è sostituito dal seguente:

6.1.10.   Spia d’innesto: obbligatoria se il proiettore abbagliante è acceso (spia blu non lampeggiante).»;

d)

è inserito il seguente punto 6.1.11:

6.1.11.   Altre prescrizioni:

i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell’inclinazione (horizontal inclination adjustment system — HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,

il valore combinato dell’intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere attivati contemporaneamente è limitato a 430 000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»;

e)

il punto 6.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.2.3.1.

In larghezza:

un proiettore anabbagliante singolo indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all’altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se queste luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

un proiettore anabbagliante singolo indipendente, reciprocamente incorporato a un’altra luce anteriore, va installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un’altra luce anteriore oltre al proiettore anabbagliante, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

due proiettori anabbaglianti, nessuno dei quali, oppure uno o entrambi siano incorporati reciprocamente ad un’altra luce anteriore, vanno installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

f)

il punto 6.2.11 è sostituito dal seguente:

6.2.11.   Altri requisiti:

i proiettori anabbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell’inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,

i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un’altezza non superiore a 0,8 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale tra - 1,0 % e - 1,5 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,

i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un’altezza compresa tra 0,8 m e 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,0 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,

i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un’altezza non inferiore a 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,

nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo non superiore a 2 000 lumen e un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare i requisiti si può ricorrere a dispositivi di regolazione esterni purché non occorra usare utensili diversi da quelli forniti con il veicolo,

nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2 000 lumen e un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare le prescrizioni del presente punto si può ricorrere a un dispositivo di regolazione dei proiettori purché il suo funzionamento sia interamente automatico e il tempo di risposta sia inferiore a 30 secondi.»;

g)

viene inserito il seguente punto 6.2.11.1:

«6.2.11.1.

Condizioni di prova:

si verifica l’inclinazione di cui al punto 6.2.11 nelle seguenti condizioni:

massa del veicolo in ordine di marcia, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente,

veicolo a pieno carico, con massa distribuita in modo da ottenere i carichi massimi per asse dichiarati dal fabbricante per tale condizione di carico,

massa del veicolo, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente e un ulteriore carico per ottenere il carico massimo ammissibile sull’asse posteriore, dichiarato dal fabbricante; in questo caso, tuttavia, il carico sull’asse anteriore deve restare il più basso possibile,

prima di ogni misurazione, il veicolo va fatto oscillare tre volte e va poi spostato in avanti e all’indietro, facendo compiere alle ruote almeno un giro completo.»;

h)

il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

6.4.1.   Numero:

una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1 300 mm,

due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1 300 mm,

si può installare una luce di arresto aggiuntiva appartenente alla categoria S3 o S4 (ossia una luce di arresto montata centralmente in posizione elevata), purché siano soddisfatti tutti i requisiti pertinenti del regolamento UNECE n. 48, applicabili all’installazione di tali luci di arresto sui veicoli appartenenti alla categoria M1.»;

i)

il punto 6.5.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.5.3.1.

In larghezza:

una luce di posizione anteriore singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all’altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

una luce di posizione anteriore singola indipendente, reciprocamente incorporata a un’altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un’altra luce anteriore oltre a quella di posizione anteriore, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

due luci di posizione anteriori, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un’altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di due luci di posizione anteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

j)

il punto 6.6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.3.1.

In larghezza:

una luce di posizione posteriore singola va installata sul veicolo in modo che il centro di riferimento di tale luce di posizione posteriore si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,

due luci di posizione posteriori devono essere installate sul veicolo in modo che i centri di riferimento di tali luci di posizione posteriori siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di veicoli con due ruote posteriori e una larghezza complessiva superiore a 1 300 mm, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

k)

il punto 6.7.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.7.3.1.

In larghezza:

se vi è un solo catadiottro posteriore, esso va installato sul veicolo in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,

se vi sono due catadiottri posteriori, essi vanno installati sul veicolo in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di due catadiottri posteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

l)

vengono aggiunti i seguenti punti da 6.15 a 6.15.7:

«6.15.   Luce di marcia diurna

6.15.1.   Numero:

una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1 300 mm,

due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1 300 mm;

6.15.2.   Disposizione:

non esistono prescrizioni specifiche.

6.15.3.   Posizione:

6.15.3.1.

In larghezza:

una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all’altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un’altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un’altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un’altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1 300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l’uno dall’altro.

6.15.3.2.

In altezza:

minimo 250 mm, massimo 1 500 mm dal suolo.

6.15.3.3.

In lunghezza:

nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.15.3.4.

Distanza:

se la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:

essa sia spenta, o

la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per tutto il periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

6.15.4.   Visibilità geometrica

α = 10° verso l’alto e 10° verso il basso,

β = 20° verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna,

β = 20° verso l’esterno e 20° verso l’interno se esistono due luci di marcia diurna.

6.15.5.   Puntamento

verso l’avanti; può/possono spostarsi a seconda dell’angolo di sterzata del manubrio.

6.15.6.   Collegamenti elettrici:

tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l’interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:

il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione “parcheggio”,

il freno di stazionamento è inserito, o

prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell’interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,

le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev’essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,

le luci di marcia diurna devono spegnersi automaticamente quando:

il veicolo è completamente spento mediante l’interruttore generale,

i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,

i proiettori sono accesi, escluso il caso i cui questi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e

si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1 000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l’illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un’apposita spia di innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell’allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1 000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7 000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell’allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300 secondi (l’accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.15.7.   Spia d’innesto:

facoltativa.»;

m)

all’appendice 4 viene inserito il seguente punto 5.8:

«5.8.

Dispositivo di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore.»;

n)

all’appendice 4, il punto 6.4. è sostituito dal seguente:

«6.4.

Luce di marcia diurna: sì/no (*)»;

5)

l’allegato IV è così modificato:

a)

il punto 1. è sostituito dal seguente:

1.   I veicoli appartenenti alla categoria L3e devono soddisfare tutti i requisiti del regolamento UNECE n. 53, esclusi quelli di cui al punto 5.14.9»;

b)

Le appendici 1 e 2 sono soppresse;

c)

L’appendice 3 viene rinumerata come appendice 1 e quanto ad essa si riferisce nell’elenco degli allegati viene modificato di conseguenza;

d)

L’appendice 4 viene rinumerata come appendice 2 e quanto ad essa si riferisce nell’elenco degli allegati viene modificato di conseguenza;

e)

All’appendice 2, viene aggiunto il seguente punto 6.5:

«6.5.

Luce di marcia diurna: sì/no (*)»;

6)

l’allegato V è così modificato:

a)

viene aggiunto il seguente punto 2.5:

2.5.   Luce di marcia diurna»;

b)

il punto 6.1.11 è sostituito dal seguente:

6.1.11.   Altri requisiti:

i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere dotati di un sistema di correzione orizzontale dell’inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,

il valore combinato dell’intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente è limitato a 430 000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»;

c)

vengono aggiunti i seguenti punti da 6.13 a 6.13.7:

«6.13.   Luce di marcia diurna

6.13.1.   Numero:

una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1 300 mm,

due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1 300 mm.

6.13.2.   Disposizione:

non esistono prescrizioni specifiche.

6.13.3.   Posizione:

6.13.3.1.

In larghezza:

una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all’altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un’altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un’altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un’altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1 300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l’uno dall’altro.

6.13.3.2.

In altezza:

minimo 250 mm, massimo 1 500 mm dal suolo.

6.13.3.3.

In lunghezza:

nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.13.3.4.

Distanza:

Se la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:

essa sia spenta, o

la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per l’intero periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

6.13.4.   Visibilità geometrica

α = 10° verso l’alto e 10° verso il basso;

β = 20° verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna;

β = 20° verso l’esterno e 20° verso l’interno se esistono due luci di marcia diurna.

6.13.5.   Puntamento

verso l’avanti; può/possono spostarsi a seconda dell’angolo di sterzata del manubrio.

6.13.6.   Collegamenti elettrici:

tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l’interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:

il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione “parcheggio”,

il freno di stazionamento è inserito, o

prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell’interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,

le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev’essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,

le luci di marcia diurna devono comunque spegnersi automaticamente quando:

il veicolo è spento completamente mediante l’interruttore generale,

i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,

i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui questi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e

si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1 000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l’illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un’apposita spia di innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell’allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1 000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7 000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell’allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300 secondi (l’accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.13.7.   Spia d’innesto:

facoltativa»;

d)

all’appendice 4, viene aggiunto il seguente punto 6.5:

«6.5.

Luce di marcia diurna: sì/no (*)»;

7)

l’allegato VI è così modificato:

a)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

2.4.   Luce di marcia diurna»;

b)

il punto 6.1.11 è sostituito dal seguente:

6.1.11.   Altri requisiti:

i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano nelle curve possono essere dotati di un sistema di correzione orizzontale dell’inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,

il valore combinato dell’intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente è limitato a 430 000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»;

c)

il punto 6.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.2.3.1.

In larghezza:

un proiettore anabbagliante singolo indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all’altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

un proiettore anabbagliante singolo indipendente, reciprocamente incorporato a un’altra luce anteriore, va installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un’altra luce anteriore oltre al proiettore anabbagliante, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

due proiettori anabbaglianti, nessuno dei quali, oppure uno o entrambi siano incorporati reciprocamente ad un’altra luce anteriore, vanno installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

d)

il punto 6.2.11 è sostituito dal seguente:

6.2.11.   Altri requisiti:

i proiettori anabbaglianti dei veicoli che si inclinano nelle curve possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell’inclinazione (HIAS) quale descritto al paragrafo 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,

i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un’altezza non superiore a 0,8 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale tra - 1,0 % e - 1,5 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,

i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un’altezza compresa tra 0,8 m e 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,0 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,

i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un’altezza non inferiore a 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,

nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo non superiore a 2 000 lumen e un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare i requisiti si può ricorrere a dispositivi di regolazione esterni purché non occorra usare utensili diversi da quelli forniti con il veicolo,

nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2 000 lumen e un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L’inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un’inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare le prescrizioni del presente paragrafo si può ricorrere a un dispositivo di regolazione dei proiettori purché il suo funzionamento sia interamente automatico e il tempo di risposta sia inferiore a 30 secondi.»;

e)

viene inserito il seguente punto 6.2.11.1:

«6.2.11.1.

Condizioni di prova:

si verifica l’inclinazione di cui al punto 6.2.11. nelle seguenti condizioni:

massa del veicolo in ordine di marcia, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente,

veicolo a pieno carico, con massa distribuita in modo da ottenere i carichi massimi per asse dichiarati dal fabbricante per tale condizione di carico,

massa del veicolo, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente e un ulteriore carico per ottenere il carico massimo ammissibile sull’asse posteriore, dichiarato dal fabbricante; in questo caso, tuttavia, il carico sull’asse anteriore deve restare il più basso possibile,

prima di ogni misurazione, il veicolo va fatto oscillare tre volte e va poi spostato in avanti e all’indietro, facendo compiere alle ruote almeno un giro completo.»;

f)

il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

6.4.1.   Numero:

una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1 300 mm,

due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1 300 mm,

si può installare una luce di arresto aggiuntiva appartenente alla categoria S3 o S4 (ossia una luce di arresto montata centralmente in posizione elevata), purché siano soddisfatti tutti i requisiti pertinenti del regolamento UNECE n. 48, applicabili all’installazione di tali luci di arresto sui veicoli appartenenti alla categoria M1.»;

g)

il punto 6.5.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.5.3.1.

In larghezza:

una luce di posizione anteriore singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all’altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

una luce di posizione anteriore singola indipendente, reciprocamente incorporata a un’altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un’altra luce anteriore oltre a quella di posizione anteriore, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

due luci di posizione anteriori, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un’altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di due luci di posizione anteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

h)

il punto 6.6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.3.1.

In larghezza:

una luce di posizione posteriore singola va installata sul veicolo in modo che il centro di riferimento di tale luce di posizione posteriore si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,

due luci di posizione posteriori devono essere installate sul veicolo in modo che i centri di riferimento di tali luci di posizione posteriori siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di veicoli con due ruote posteriori e una larghezza complessiva superiore a 1 300 mm, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

i)

il punto 6.12.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.12.3.1.

In larghezza:

se vi è un solo catadiottro posteriore, esso va installato sul veicolo in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,

se vi sono due catadiottri posteriori, essi vanno installati sul veicolo in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso di due catadiottri posteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

j)

vengono aggiunti i seguenti punti da 6.13 a 6.13.7:

6.14.   Luce di marcia diurna

6.14.1.   Numero:

una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1 300 mm,

due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1 300 mm.

6.14.2.   Disposizione:

non esistono prescrizioni specifiche.

6.14.3.   Posizione:

6.14.3.1.

In larghezza:

una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all’altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un’altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un’altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un’altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1 300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l’uno dall’altro.

6.14.3.2.

In altezza:

minimo 250 mm, massimo 1 500 mm dal suolo.

6.14.3.3.

In lunghezza:

nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.14.3.4.

Distanza:

se la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:

essa sia spenta, o

la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per l’intero periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

6.14.4.   Visibilità geometrica

α = 10° verso l’alto e 10° verso il basso;

β = 20° verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna;

β = 20° verso l’esterno e 20° verso l’interno se esistono due luci di marcia diurna.

6.14.5.   Puntamento:

verso l’avanti; può/possono spostarsi a seconda dell’angolo di sterzata del manubrio.

6.14.6.   Collegamenti elettrici:

tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l’interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:

il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione “parcheggio”,

il freno di stazionamento è inserito, o

prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell’interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,

le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev’essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,

le luci di marcia diurna devono comunque spegnersi automaticamente quando:

il veicolo è spento completamente mediante l’interruttore generale,

i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,

i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui essi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e

si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1 000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l’illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un’apposita spia di innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell’allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1 000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7 000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell’allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300 secondi (l’accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.14.7.   Spia d’innesto:

facoltativa»;

k)

all’appendice 4, il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5.

Luce di marcia diurna: sì/no (*)».


DECISIONI

10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/39


DECISIONE 2013/725/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor).

(2)

L'8 ottobre 2013 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di prorogare il mandato del centro operativo dell’UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Corno d'Africa per un periodo di 12 mesi.

(3)

È pertanto opportuno modificare e prorogare di conseguenza la decisione 2012/173/PESC del Consiglio (2).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/173/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il centro operativo dell’UE è attivato a sostegno delle missioni e dell’operazione di PSDC nel Corno d’Africa, vale a dire l’Operazione Atalanta, l’EUTM Somalia e l'EUCAP Nestor.».

2)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

fornire, sfruttando le sue competenze militari e le sue competenze specializzate in materia di pianificazione, sostegno diretto al comandante civile dell'operazione per la pianificazione operativa e condurre la missione EUCAP Nestor.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra l'operazione Atalanta, l'EUTM Somalia e l'EUCAP Nestor, nel contesto della strategia per il Corno d'Africa e in collegamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa.»;

3)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il capitano Ad VAN DER LINDE (Marina) è nominato capo del centro operativo per un periodo di due anni.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   A norma dell’articolo 38 TUE, il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni relative alla nomina dei successivi capi del centro operativo dell’UE.».

4)

All'articolo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica dal 23 marzo 2012 fino al 22 marzo 2015.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.)

(2)  Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 669).


10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/41


DECISIONE 2013/726/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2013

a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 settembre 2013 il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha adottato, durante la sessione EC-M-33, una «decisione relativa alla distruzione delle armi chimiche siriane».

(2)

Il 27 settembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (2013) 2118 che supporta la decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW e si è detto profondamente indignato per l'uso delle armi chimiche nel Rif di Damasco il 21 agosto 2013, come riferito nella relazione della missione delle Nazioni Unite, in cui si condanna l'uccisione di civili che ne è seguita, si afferma che l'uso delle armi chimiche costituisce una grave violazione del diritto internazionale, e si sottolinea che gli autori di ogni uso di armi chimiche devono essere ritenuti responsabili; si sottolinea inoltre che l'unica soluzione all'attuale crisi nella Repubblica araba siriana passa attraverso un processo politico inclusivo sotto la guida siriana basato sul comunicato di Ginevra del 30 giugno 2012 ed ha evidenziato la necessità di convocare quanto prima una conferenza internazionale sulla Siria.

(3)

Mediante dichiarazione, il governo della Repubblica araba siriana ha ammesso l'esistenza di un programma su vasta scala relativo alle armi chimiche e di considerevoli quantità di armi chimiche, comprese le componenti chimiche tossiche pericolose di tali armi, che costituiscono una seria preoccupazione in materia di non proliferazione, disarmo e sicurezza.

(4)

A seguito dell'adesione della Repubblica araba siriana alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («Convenzione sulle armi chimiche» o «CWC»), in vigore a decorrere dal 14 ottobre 2013, all'OPCW è stato assegnato il compito di verificare il rispetto da parte della Siria della CWC e dei termini di tutte le pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, nonché, nel quadro della missione comune, di verificare il rispetto dei termini di eventuali pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(5)

Il 16 ottobre 2013, il direttore generale dell'OPCW ha ricordato agli Stati parte della CWC (nota S/1132/2013) che nella sua decisione relativa alla «distruzione delle armi chimiche siriane» (EC-M-33/DEC.1), il consiglio esecutivo ha stabilito, tra l'altro, di «valutare, prima possibile, i meccanismi di finanziamento delle attività espletate dal segretariato in relazione alla Repubblica araba siriana e invita tutti gli Stati parte in grado di farlo a fornire contributi volontari per attività svolte per l'attuazione della presente decisione». Nella stessa nota, è stato rivolto un appello «a tutti gli Stati parte a considerare di devolvere il proprio contributo volontario, di qualsiasi somma, al fondo fiduciario per la Siria al fine di contribuire ad affrontare quella che forse rappresenta una delle sfide più difficili nella storia dell'Organizzazione». Il fondo fiduciario può anche accettare contributi da altre fonti, incluse organizzazioni non governative, istituzioni o donatori privati.

(6)

Nelle sue conclusioni del 21 ottobre 2013, il Consiglio dell'Unione europea ha accolto con favore la decisione del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e la risoluzione 2118 del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite e ha ribadito l'impegno dell'Unione a fornire assistenza.

(7)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(8)

La strategia sottolinea il ruolo cruciale della CWC e della OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.

(9)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Pertanto, il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/166/PESC (1) a sostegno delle attività dell'OPCW.

(10)

Il 21 novembre 2013 il direttore generale dell'OPCW ha presentato all'Unione una richiesta di contributo al fondo fiduciario per la Siria.

(11)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al fondo fiduciario dell'OPCW. Tali contributi che dovranno essere forniti dall'Unione saranno determinanti per consentire all'OPCW di espletare i compiti indicati nelle decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW del 27 settembre e del 15 novembre 2013, nonché nell'UNSCR 2118 del 27 settembre 2013.

(12)

La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione sostiene le attività dell'OPCW, contribuendo ai costi connessi all'ispezione e alla verifica della distruzione delle armi chimiche siriane, come pure ai costi connessi alle attività complementari dei compiti fondamentali assegnati a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW, del 27 settembre 2013, sulla distruzione delle armi chimiche siriane, nonché delle successive e correlate risoluzioni e decisioni.

2.   Il progetto sostenuto tramite la presente decisione del Consiglio è volto a fornire prodotti di sensibilizzazione alla situazione relativi alla sicurezza della missione congiunta OPCW-ONU, compreso lo stato della rete stradale, mediante la fornitura all'OPCW di immagini satellitari e altre informazioni utili prodotte dal Centro satellitare dell'Unione (CSUE);

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'«AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'OPCW.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 311 842 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento dispone che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW. Tali relazioni formano la base della valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   Essa cessa di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, ovvero essa cessa di produrre effetti il 10 giugno 2014 qualora entro tale data non sia stato concluso alcun accordo di finanziamento.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).


ALLEGATO

SOSTEGNO DELL'UNIONE EUROPEA ALL'UNSCR 2118 (2013) E ALLA DECISIONE EC-M-33/DEC.1 DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'OPCW, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Progetto:   Fornire all'OPCW il supporto di immagini satellitari nell'ambito della missione congiunta OPCW-ONU

Obiettivo:

assistere l'OPCW nell'ambito della missione congiunta OPCW-ONU nei compiti conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, nonché ai termini della Convenzione sulle armi chimiche.

Risultati:

valutazione dello stato della rete stradale, in particolare individuazione di blocchi stradali e di aree con rallentamenti della circolazione e, intensificazione della sensibilizzazione nel settore relativo alla sicurezza della missione congiunta OPCW-ONU schierata in Siria e per quanto riguarda i luoghi da visitare/ispezionare.

Attività:

sarà fornita assistenza all'OPCW tramite la consegna di fino a 5 immagini satellitari la settimana prodotte dal Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE) per una durata totale che va dalla firma del contratto fino al 31 dicembre 2014.

Le Nazioni Unite e l'OPCW svilupperanno le loro attività in cooperazione con i partner interessati, tra cui organizzazioni e agenzie internazionali, per garantire sinergie efficaci ed evitare sovrapposizioni.


10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2013

relativa al formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti

[notificata con il numero C(2013) 8641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/727/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti che coprano l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

(2)

Gli Stati membri, inoltre, adottano programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013, a norma dell’articolo 29 della direttiva 2008/98/CE.

(3)

Al fine di agevolare la presentazione alla Commissione delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali di tali piani e programmi è opportuno adottare il formato per la notifica di tali informazioni.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato, a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri si servono dei formati che figurano negli allegati I e II della presente decisione al fine di notificare alla Commissione le informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

FORMATO PER LA NOTIFICA DELLE INFORMAZIONI SULL’ADOZIONE E SULLE REVISIONI SOSTANZIALI DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Denominazione del piano:

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile dell’adozione/revisione del piano:

Link al sito web pubblico relativo al piano:

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile del coordinamento delle informazioni fornite nel presente modulo:

Contrassegnare la casella appropriata.

Adozione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti

Revisione sostanziale di un piano di gestione dei rifiuti

(Importante: indicare il/i numero/i di pagina del piano notificato e/o i documenti di riferimento per ciascuna domanda)

1.   Informazioni generali

1.1.

Data di adozione/revisione (mese/anno):

1.2.

Il piano copre l’intero territorio dello Stato membro?

No

In caso di risposta negativa, indicare quali parti del territorio non sono coperte e spiegarne le motivazioni:

1.3.

Qual è l’ambito di applicazione del piano di gestione dei rifiuti?

Tutti i flussi di rifiuti

I rifiuti solidi urbani

I rifiuti pericolosi

Flussi specifici di rifiuti (specificare)

Se il piano non copre tutti i flussi di rifiuti, indicare gli ulteriori piani pertinenti:

1.4.

Il piano soddisfa i requisiti stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE?

No

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

1.5.

Il piano è stato elaborato nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE?

No

In caso di risposta negativa, indicare per quale flusso di rifiuti il piano diverge dalla gerarchia dei rifiuti e le ragioni di queste divergenze:

1.6.

Il piano comprende un programma di prevenzione dei rifiuti?

No

In caso di risposta affermativa, indicare i link ai siti web pertinenti:

1.7.

In che modo le parti interessate, le autorità e l’opinione pubblica hanno partecipato all’elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti?

2.   Informazioni sui sistemi di raccolta e sugli impianti di trattamento dei rifiuti

2.1.

Il piano è predisposto per valutare la necessità di nuovi sistemi di raccolta e di un grande impianto di smaltimento/recupero, e i relativi investimenti?

No

2.2.

Il piano fornisce informazioni sull’ubicazione degli impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero previsti e indica i criteri per la scelta di tale ubicazione?

No

In caso di risposta affermativa, indicare dove sono enunciati questi criteri nel piano:

3.   Informazioni sugli obiettivi in materia di rifiuti

3.1.

Gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono coperti dal piano [articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]?

No

3.2.

Il piano indica le strategie o le misure da attuare per ridurre i rifiuti biodegradabili da collocare a discarica [(articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (2)]?

No

3.3.

Il piano contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti per trovare una destinazione alternativa alla discarica per i rifiuti biodegradabili?

No

3.4.

Il piano valuta l’utilità e l’adeguatezza di strumenti economici e non, per esempio la tassazione delle discariche, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti?

No

In caso di risposta affermativa, specificare gli strumenti economici e le relative misure inserite nel piano:


(1)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(2)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.


ALLEGATO II

FORMATO PER LA NOTIFICA DELLE INFORMAZIONI SULL’ADOZIONE E SULLE REVISIONI SOSTANZIALI DEI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI

Titolo del programma:

Link al sito web pubblico relativo al programma:

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile dell’adozione/revisione del programma:

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile del coordinamento di queste risposte:

Contrassegnare la casella appropriata.

Adozione di un nuovo programma di prevenzione dei rifiuti

Revisione sostanziale di un programma di prevenzione dei rifiuti (1)

In caso di notifica di una revisione sostanziale di un programma di prevenzione dei rifiuti, a quale piano/programma si riferisce questa revisione?

Descrivere brevemente l’ambito di applicazione e i principali elementi della revisione, indicando dove reperire gli elementi modificati all’interno del programma di prevenzione dei rifiuti:

(Importante: indicare il/i numero/i di pagina del programma notificato e/o i documenti di riferimento per ciascuna domanda)

1.   Informazioni di carattere generale

1.1.

Data di adozione/revisione (mese/anno):

1.2.

Il programma copre l’intero territorio dello Stato membro?

No

In caso di risposta negativa, indicare quali parti del territorio non sono coperte e spiegarne le motivazioni:

1.3.

Il programma è stato integrato in un piano di gestione dei rifiuti?

No

In caso di risposta affermativa, specificare il/i piano/i di gestione dei rifiuti:

1.4.

Il programma è incluso in un altro programma/in altri programmi di politica ambientale?

No

In caso di risposta affermativa, specificare il/i programma/i:

2.   Informazioni sulla prevenzione dei rifiuti

2.1.

Il programma descrive le misure di prevenzione esistenti?

No

2.2.

Il programma stabilisce degli obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti?

No

2.3.

In quale modo le misure e gli obiettivi sono volti a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali della produzione di rifiuti?

2.4.

Il programma specifica i parametri qualitativi e/o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti adottate?

No

In caso di risposta affermativa, indicare se sono di natura qualitativa e/o quantitativa e il/i relativo/i numero/i di pagina:

2.5.

Il programma stabilisce specifici traguardi e indicatori quantitativi e/o qualitativi?

No

In caso di risposta affermativa, indicare se sono di natura qualitativa e/o quantitativa e il/i relativo/i numero/i di pagina:


(1)  Da presentare esclusivamente nel caso in cui il programma di prevenzione sia già stato notificato alla Commissione europea.