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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.324.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2013/712/PESC |
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2013/713/UE |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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5.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2013
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e la della pesca
ALLEGATO
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N. |
69/TQ40 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Stock |
COD/03AN. |
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Specie |
Merluzzo bianco (Gadus Morhua) |
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Zona |
Skagerrak |
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Data di chiusura |
18.11.2013 |
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5.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2013
recante divieto di pesca dell’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
67/TQ40 |
|
Stato membro |
Francia |
|
Stock |
ALB/AN05N |
|
Specie |
Alalunga del nord (Thunnus alalunga) |
|
Zona |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
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Data di chiusura |
18.11.2013 |
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5.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1256/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
45,1 |
|
MA |
62,4 |
|
|
TN |
66,1 |
|
|
TR |
91,2 |
|
|
ZZ |
66,2 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
|
EG |
200,0 |
|
|
MA |
152,9 |
|
|
TR |
104,4 |
|
|
ZZ |
129,3 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
200,0 |
|
ZZ |
200,0 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
139,2 |
|
TR |
123,5 |
|
|
ZZ |
131,4 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
27,1 |
|
AU |
88,3 |
|
|
TR |
59,5 |
|
|
UY |
36,0 |
|
|
ZA |
57,6 |
|
|
ZZ |
53,7 |
|
|
0805 20 10 |
AU |
135,6 |
|
MA |
55,0 |
|
|
PE |
131,0 |
|
|
TR |
100,8 |
|
|
ZA |
150,1 |
|
|
ZZ |
114,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
59,5 |
|
PE |
74,3 |
|
|
SZ |
43,6 |
|
|
TR |
64,6 |
|
|
UY |
92,4 |
|
|
ZZ |
66,9 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
65,6 |
|
ZZ |
65,6 |
|
|
0808 10 80 |
BA |
42,7 |
|
MK |
30,8 |
|
|
NZ |
160,5 |
|
|
US |
133,9 |
|
|
ZA |
94,4 |
|
|
ZZ |
92,5 |
|
|
0808 30 90 |
TR |
127,8 |
|
US |
205,7 |
|
|
ZZ |
166,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
5.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/7 |
DECISIONE ATALANTA/3/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 2 dicembre 2013
relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2013/712/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell’UE»). |
|
(2) |
Il 2 luglio 2013 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/2/2013 (2) con la quale il contrammiraglio Peter LENSELINK è stato nominato comandante della forza dell’UE. |
|
(3) |
Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Hervé BLEJEAN nuovo comandante della forza dell’UE affinché subentri al contrammiraglio Peter LENSELINK. |
|
(4) |
Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione. |
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(5) |
La decisione Atalanta/2/2013 dovrebbe pertanto essere abrogata. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio Hervé BLEJEAN è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 dicembre 2013.
Articolo 2
La decisione Atalanta/2/2013 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2013.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione Atalanta/2/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 luglio 2013, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 8).
|
5.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2013
che istituisce la rete europea di infrastrutture di ricerca clinica (ECRIN) sotto forma di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECRIN)
(2013/713/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese hanno chiesto alla Commissione di istituire la rete europea di infrastrutture di ricerca clinica (ECRIN), sotto forma di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECRIN). |
|
(2) |
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese hanno scelto la Repubblica francese come Stato membro ospitante dell’ERIC ECRIN. |
|
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È costituito un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca per la rete europea di infrastrutture di ricerca clinica denominato ERIC ECRIN.
2. Lo statuto dell’ERIC ECRIN, contenuto nell’allegato, è aggiornato e messo a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC ECRIN e presso la sua sede legale.
3. Gli elementi essenziali dello statuto dell’ERIC ECRIN le cui modifiche richiedono l’approvazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009 sono riportati negli articoli 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 19 e 20.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
STATUTO DELLA RETE EUROPEA DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA CLINICA (ERIC ECRIN)
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
IL REGNO DI SPAGNA
LA REPUBBLICA FRANCESE
LA REPUBBLICA ITALIANA
LA REPUBBLICA PORTOGHESE
in appresso «i membri fondatori»
DESIDEROSI di rafforzare, a livello mondiale, la posizione dell’Europa e dei membri fondatori nel settore della ricerca clinica nonché di intensificare la cooperazione al di là delle frontiere nazionali;
CONSIDERANDO che la ricerca clinica multinazionale è attualmente ostacolata dalla frammentazione dei sistemi sanitari e legislativi in Europa che impedisce la cooperazione multinazionale nella ricerca clinica su iniziativa dei ricercatori o finanziata dall’industria (in particolare nei settori della biotecnologia e dei dispositivi medici), che i paesi europei devono liberare il potenziale scientifico latente e aprire l’accesso ai pazienti e alle competenze, in modo da rafforzare la competitività dell’Europa in materia di ricerca clinica e l’interesse che suscita per lo sviluppo di procedure di prevenzione, nonché diagnostiche e terapeutiche - elementi particolarmente importanti per il trattamento delle malattie rare, la pediatria, i trattamenti personalizzati, lo sviluppo della bioterapia e le sperimentazioni cliniche indipendenti che sono strumenti chiave per la medicina basata su prove di efficacia (evidence-based medicine — EBM);
BASANDOSI sulla tabella di marcia dell’ESFRI che riconosce la rete europea di infrastrutture di ricerca clinica (ECRIN) come l’infrastruttura distribuita che sostiene, sulla base dell’eccellenza scientifica, la ricerca clinica in Europa fornendo informazioni, consulenze e servizi ai ricercatori e ai finanziatori di studi multinazionali, agendo tramite corrispondenti ospitati presso piattaforme e reti di ricerca clinica nazionali e contribuisce anche alla strutturazione di infrastrutture nazionali, all’armonizzazione delle formazioni, gli strumenti e le pratiche e la fissazione di standard di qualità elevati, che promuovono la trasparenza e la condivisione dei dati, e incentivano un sistema di regolamentazione armonizzato e norme etiche condivise;
RICONOSCENDO che, per ciascun paese membro, la partecipazione all’ECRIN consente l’avvio e la partecipazione a progetti di ricerca clinica multinazionali, traendo beneficio dalle dimensioni della popolazione dell’Unione europea e pertanto rafforza l’attrattiva e la competitività dell’infrastruttura di ricerca clinica nazionale e la sua capacità di sostenere ricerche cliniche di elevata qualità in linea con gli standard europei, con un forte impatto sulla capacità di ricerca, sull’innovazione e sulla salute;
IN ATTESA CHE altri paesi partecipino alle attività intraprese congiuntamente in forza dello statuto di seguito riportato,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Istituzione dell’ERIC ECRIN
1. È istituita un’infrastruttura europea di ricerca distribuita denominata «Rete europea di infrastrutture di ricerca clinica (ECRIN)».
2. Il nome del consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) — «Rete europea di infrastrutture di ricerca clinica» è «ECRIN-ERIC».
Articolo 2
Obiettivi
1. L’ERIC ERIN costituisce un’infrastruttura di ricerca clinica distribuita paneuropea destinata a fornire consulenze e servizi alle ricerca clinica multinazionale, in qualsiasi settore medico e per qualsiasi categoria di ricerca clinica, nel rispetto degli standard scientifici, etici e di qualità elevati, al fine di rafforzare la capacità dell’Unione europea di studiare i determinanti delle malattie e sviluppare e ottimizzare l’uso delle strategie di diagnosi, prevenzione e cura.
2. L’ERIC ECRIN:
|
a) |
sostiene studi clinici multicentro cui partecipino almeno due paesi; |
|
b) |
è accessibile principalmente alla ricerca clinica avviata su iniziativa dei ricercatori, ma è aperto anche a progetti di ricerca clinica finanziati dal settore industriale di qualsiasi paese; |
|
c) |
incentiva la cooperazione e l’armonizzazione; |
|
d) |
è un’infrastruttura distribuita, basata sul collegamento di reti di ricerca clinica nazionali o regionali esistenti; |
|
e) |
promuove norme, strumenti e pratiche comuni che avranno un impatto sulla strutturazione delle reti nazionali; |
|
f) |
promuove la formazione di ricercatori e di tutte le categorie di professionisti e non specialisti coinvolti nella ricerca clinica; |
|
g) |
promuove la qualità, la trasparenza e l’uso ottimale dei dati della ricerca clinica; |
|
h) |
comunica con i pazienti e i cittadini sulle sfide e le opportunità offerte dalla ricerca clinica. |
Articolo 3
Compiti e attività
1. Il principale compito dell’ERIC ECRIN è istituire e gestire un’infrastruttura di ricerca a sostegno della collaborazione multinazionale nella ricerca clinica, per fare dell’Europa uno spazio unico per le sperimentazioni cliniche.
2. L’ERIC ERIN fornisce informazioni, consulenze e servizi ai ricercatori clinici e ai promotori di studi multinazionali, nonché consulenze alle autorità e ai responsabili politici nazionali ed europei, conformemente all’allegato scientifico e tecnico della documentazione concernente la richiesta di adesione all’ERIC.
3. Le informazioni, le consulenze e i servizi proposti dall’ERIC ECRIN riguardano in particolare il sostegno alla gestione delle sperimentazioni cliniche, riducendo la frammentazione dei sistemi sanitari e legislativi in Europa: presentazioni di fascicoli ai comitati etici e alle autorità competenti, notifica di eventi avversi, monitoraggio degli studi, gestione di dati, sostegno alla conclusione di contratti assicurativi.
4. L’ERIC ECRIN assolve la propria funzione principale su base non economica. Esso può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non rimettano quest’ultima in discussione.
5. L’ERIC ECRIN tiene una contabilità separata delle spese e delle entrate legate alle attività economiche di cui al paragrafo 4 e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.
Articolo 4
Membri e osservatori
1. I seguenti soggetti possono diventare membri o osservatori dell’ERIC ECRIN:
|
a) |
Stati membri; |
|
b) |
paesi associati; |
|
c) |
paesi terzi diversi dai paesi associati; e |
|
d) |
organizzazioni intergovernative. |
2. L’ERIC ECRIN conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri. I membri dell’ERIC ECRIN che hanno aderito al consorzio sin dalla fondazione sono denominati «membri fondatori». Gli Stati membri dell’Unione europea detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri.
3. L’ammissione di nuovi membri o osservatori è soggetta all’approvazione dell’assemblea dei membri.
4. All’allegato II figura l’elenco dei membri e degli osservatori dell’ERIC ECRIN. Tale allegato è aggiornato dal direttore generale dell’ERIC ECRIN dopo la revoca o il ritiro di un’adesione o l’approvazione da parte dell’assemblea dei membri dell’adesione di nuovi membri o di osservatori.
5. Ritiro dei membri
|
a) |
I membri possono ritirarsi dall’ERIC ERIN con un preavviso di almeno tre anni notificato per iscritto in cui illustrano: 1) le ragioni del ritiro e 2) la data auspicata del ritiro. |
|
b) |
Il ritiro del membro in questione diventa effettivo solo quando questi ha pagato tutte le somme dovute e adempiuto tutti gli obblighi. |
|
c) |
L’assemblea dei membri è informata di ogni richiesta di ritiro nel corso della riunione successiva alla notifica, e l’adesione del membro viene sospesa in quella stessa data. |
|
d) |
Le disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo si applicano anche per il ritiro degli osservatori, ma con un preavviso minimo di un anno. |
6. Revoca dello statuto di membro
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a) |
L’assemblea dei membri può revocare l’adesione di un membro se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
|
b) |
Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche per la revoca degli osservatori. |
Articolo 5
Diritti dei membri e degli osservatori
1. I membri versano l’intero contributo all’ERIC ECRIN come specificato nell’allegato III, punto 4, e conformemente al programma di lavoro pluriennale e al relativo contributo indicativo.
2. Gli osservatori contribuiscono parzialmente al bilancio dell’ERIC ECRIN ai fini del funzionamento sostenibile dell’ERIC ECRIN come indicato all’allegato III, punto 5. Possono rimanere osservatori dell’ERIC ECRIN per al massimo tre anni; al termine di questo periodo devono a chiedere l’adesione o ritirarsi dall’ERIC ECRIN. Gli osservatori partecipano alle riunioni dell’assemblea dei membri, senza diritto di voto.
3. I membri e gli osservatori possono essere rappresentati da un organismo delegato designato per esercitare determinati diritti e adempiere determinati obblighi loro incombenti in qualità di membri o osservatori dell’ERIC ECRIN. I membri e gli osservatori si accertano che i loro delegati rispettino le norme, gli obblighi e gli accordi che, in virtù del presente statuto, disciplinano la loro adesione o il loro statuto di osservatore dell’ERIC ECRIN.
Articolo 6
Partner
1. Al fine di svolgere il proprio ruolo in quanto infrastruttura europea distribuita, l’ERIC ECRIN stabilisce collegamenti con partner che gli offrono servizi centralizzati o distribuiti. Tali partenariati si basano su contratti di lavoro a tempo indeterminato che contengono disposizioni relative alla fornitura di servizi e alla garanzia della qualità.
2. Partner scientifici
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a) |
I partner scientifici sono reti di ricerca clinica nazionali che:
|
|
b) |
Possono diventare partner scientifici dell’ERIC ECRIN:
|
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c) |
L’assemblea dei membri definisce le norme e le condizioni per istituire partenariati scientifici con nuovi partner scientifici. |
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d) |
I diritti e gli obblighi che disciplinano i partenariati scientifici sono stabiliti dal regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri su proposta del direttore generale dell’ERIC ECRIN. |
|
e) |
I partner scientifici designano un ricercatore esperto che rappresenta la rete di ricerca clinica nazionale nel comitato di rete, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente statuto. In assenza di un delegato, è designato un sostituto. |
|
f) |
I partner scientifici designano un centro di coordinamento (piattaforma di ricerca clinica nazionale), che funge da punto di contatto nazionale dell’ERIC ECRIN. |
|
g) |
Il regolamento interno contiene ulteriori informazioni sulla politica generale di cooperazione tra i partner scientifici. |
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h) |
I diritti e gli obblighi che disciplinano il partenariato di un partner scientifico sono definiti nei contratti individuali conclusi tra il direttore generale dell’ERIC ECRIN e il partner scientifico candidato. |
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i) |
L’elenco dei partner scientifici dell’ERIC ECRIN figura in un documento archiviato e aggiornato dal direttore generale e accessibile sul sito web dell’ERIC ECRIN. |
3. Partner affiliati
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a) |
Un partner affiliato è un’organizzazione o un organismo che ha un interesse a collaborare con l’ERIC ERIN e desidera affiliarsi a questo consorzio. |
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b) |
I partner affiliati possono comprendere:
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c) |
L’assemblea dei membri definisce le regole e le condizioni per la creazione di partenariati d’affiliazione con nuovi partner affiliati. |
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d) |
I diritti e gli obblighi che caratterizzano i partenariati di affiliazione sono stabiliti nel regolamento interno e sono adottati dall’assemblea dei membri su proposta del direttore generale dell’ERIC ECRIN. |
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e) |
I diritti e gli obblighi che caratterizzano il partenariato di un partner affiliato con l’ERIC ECRIN sono stabiliti in contratti negoziati individualmente tra il direttore generale e il partner affiliato candidato. |
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f) |
L’elenco dei partner affiliati dell’ERIC ECRIN figura in un documento archiviato e aggiornato dal direttore generale e accessibile sul sito web dell’ERIC ECRIN. |
Articolo 7
Organi
1. Gli organi dell’ERIC ECRIN sono:
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a) |
l’assemblea dei membri; |
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b) |
il direttore generale; |
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c) |
il comitato direttivo. |
2. Assemblea dei membri
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a) |
L’assemblea dei membri è l’organo direttivo dell’ERIC ECRIN ed è composta da rappresentanti dei membri e degli osservatori. Ciascun membro o osservatore nomina fino a due rappresentanti, che si considerano debitamente autorizzati a discutere e, se del caso, a votare su tutte le questioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del presente statuto. In caso di assenza del rappresentante di un membro o osservatore ad una riunione, questi designa un sostituto e ne informa il presidente dell’assemblea dei membri. Si possono organizzare riunioni a distanza, mediante videoconferenza e qualsiasi altro mezzo elettronico convenuto. |
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b) |
Il direttore generale dell’ERIC ECRIN e il presidente e il vicepresidente del comitato di rete possono partecipare alle riunioni dell’assemblea dei membri, ma senza diritto di voto. |
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c) |
L’assemblea dei membri si riunisce almeno una volta l’anno e:
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d) |
Su richiesta del direttore generale dell’ERIC ECRIN, del presidente dell’assemblea dei membri o da un quarto dei membri possono essere convocate riunioni congiunte dell’assemblea dei membri e del comitato di rete. |
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e) |
Su richiesta del direttore generale o di almeno un quarto dei membri, possono essere convocate riunioni aggiuntive dell’assemblea dei membri qualora emergano questioni importanti che non possono essere rinviate alla riunione successiva prevista dell’assemblea dei membri. |
3. Presidente e vicepresidente dell’assemblea dei membri
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a) |
Il presidente e il vicepresidente sono eletti dai membri dell’assemblea dei membri. Il presidente e il vicepresidente sono nominati per un periodo di tre anni. |
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b) |
Qualsiasi membro può proporre un voto di sfiducia nei confronti del presidente o del vicepresidente. La proposta di voto di sfiducia è considerata una proposta ordinaria e deve essere motivata. |
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c) |
Il presidente convoca, prepara e organizza le riunioni dell’assemblea dei membri. |
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d) |
Il presidente delega le sue funzioni al vicepresidente in caso di assenza, o se è in esame un voto di sfiducia nei suoi confronti. |
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e) |
Il presidente e il vicepresidente possono ricorrere all’ufficio di gestione dell’ERIC ECRIN per le questioni operative. |
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f) |
Il vicepresidente è incaricato di monitorare la relazione finanziaria presentata all’assemblea dei membri. |
4. Lavori dell’assemblea dei membri
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a) |
All’inizio di ogni riunione l’assemblea dei membri approva l’ordine del giorno. Tutti i membri con potere di voto possono proporre modifiche all’ordine del giorno. |
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b) |
Il presidente decide su qualsiasi mozione d’ordine presentata nel corso della riunione da un membro avente diritto di voto. Le decisioni del presidente sono mantenute a meno che la maggioranza dei presenti sia contraria. |
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c) |
L’assemblea dei membri può istituire comitati di lavoro per adempiere le sue funzioni. Ulteriori informazioni sulle procedure operative dell’assemblea dei membri sono stabilite nel regolamento interno. |
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d) |
Procedura di voto e diritti di voto
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5. Direttore generale dell’ERIC ECRIN
|
a) |
Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell’infrastruttura, con il sostegno dell’ufficio di gestione dell’ERIC ECRIN, e funge da intermediario tra i partner scientifici, l’ufficio di gestione e l’assemblea dei membri. |
|
b) |
Il direttore generale dell’ERIC ECRIN è nominato e revocato dall’assemblea dei membri, in base alle raccomandazioni del comitato di rete. |
|
c) |
Il direttore generale dell’ERIC ECRIN partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’assemblea dei membri (eccetto quando sono trattate questioni relative alla funzione o alla supervisione del direttore generale). |
|
d) |
Il direttore generale dell’ERIC ECRIN partecipa a tutte le riunioni del comitato di rete. |
|
e) |
Il direttore generale è il rappresentante legale dell’ERIC ECRIN e può concludere contratti e espletare altre procedure giudiziarie o amministrative, se del caso, conformemente alle decisioni dell’assemblea dei membri e del regolamento interno. |
6. Comitato direttivo
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a) |
L’assemblea dei membri istituisce un comitato direttivo per rafforzare il legame fra l’assemblea dei membri e il direttore generale. Questo comitato vigila sulle attività dell’ERIC ECRIN e prepara le riunioni dell’assemblea dei membri. |
|
b) |
La composizione, le responsabilità e le procedure del comitato direttivo sono fissate nel regolamento interno. |
Articolo 8
Ufficio di gestione e personale dell’ERIC ECRIN
1. L’infrastruttura è gestita dall’ufficio di gestione dell’ERIC ECRIN. Questo ufficio è composto da:
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a) |
il direttore generale dell’ERIC ECRIN; |
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b) |
l’équipe di base; |
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c) |
i corrispondenti europei. |
2. Sulla base del piano di lavoro pluriennale e del bilancio adottato dall’assemblea dei membri, il direttore generale dell’ERIC ECRIN definisce la composizione dell’ufficio di gestione, assume i collaboratori necessari ed è responsabile della gestione del personale dell’ERIC ECRIN.
3. L’équipe di base dell’ERIC ECRIN:
|
a) |
fornisce il sostegno necessario alla gestione quotidiana (compresa la gestione finanziaria), nonché all’attività di elaborazione delle relazioni destinate all’assemblea dei membri e alla Commissione europea; |
|
b) |
è incaricata del coordinamento del sostegno a favore di singoli progetti di ricerca clinica, di cui nella descrizione scientifica e tecnica dell’ERIC ECRIN; |
|
c) |
sviluppa ulteriormente e gestisce l’organizzazione, la base di conoscenze, il know-how e le procedure che permettono ad ogni partner scientifico di sostenere in modo efficiente studi clinici multinazionali nell’insieme dell’Unione europea; |
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d) |
aggiorna e migliora il sistema di garanzia della qualità e garantisce che l’ERIC ECRIN mantenga la capacità di fornire efficacemente servizi di elevata qualità. |
4. Il corrispondente europeo dell’ERIC ECRIN rappresenta il collaboratore dell’ECRIN ospitato presso ciascuna piattaforma nazionale Il lavoro del corrispondente europeo dell’ERIC ECRIN si svolge sotto l’autorità gestionale del direttore generale dell’ERIC ECRIN, con un collegamento funzionale alla piattaforma nazionale; esso inoltre funge da collegamento con la rete e la piattaforma di ricerca clinica nazionali per le varie attività dell’ERIC ECRIN, tra cui le attività di strutturazione e la fornitura di servizi coordinati.
5. L’ERIC ECRIN applica una politica di pari opportunità e si impegna a realizzare azioni positive in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia; in conformità del regolamento interno seleziona gli individui più qualificati per l’ufficio di gestione dell’ERIC ECRIN
Articolo 9
Attività dell’ERIC ECRIN
1. Le attività dell’ERIC ECRIN richiedono la partecipazione della sua rete di partner scientifici nazionali rappresentati nel comitato di rete e quella del comitato scientifico incaricato di fornire l’accesso all’infrastruttura
2. Il comitato di rete:
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a) |
rappresenta i partner scientifici dell’ERIC ECRIN e svolge un ruolo consultivo per l’assemblea dei membri e il direttore generale; |
|
b) |
è composto da un alto rappresentante di ciascun partner scientifico dei membri e degli osservatori; nella sua configurazione ampliata il comitato di rete comprende anche un alto rappresentante di ciascun partner scientifico che non è né membro né osservatore. Il direttore generale dell’ERIC ECRIN partecipa alle riunioni del comitato di rete. L’Ufficio di gestione dell’ERIC ECRIN funge da segretariato per il comitato di rete; |
|
c) |
sotto la direzione dell’assemblea dei membri, coordina le politiche, le procedure, gli strumenti e le pratiche tra i partner scientifici, presenta proposte al direttore generale dell’ERIC ECRIN al fine di ottimizzare la qualità e l’efficienza dei servizi, e controlla le prestazioni dei partner scientifici dell’ERIC ECRIN per garantire la fornitura di servizi di elevata qualità; |
|
d) |
su richiesta del direttore generale dell’ERIC ECRIN, contribuisce alla preparazione dei documenti strategici annuali, in particolare il programma di lavoro pluriennale e i bilanci annuali che il direttore dell’ERIC ECRIN è tenuto a trasmettere all’assemblea dei membri; |
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e) |
nella sua composizione ampliata, sostiene l’attuazione coordinata, a livello nazionale, delle decisioni, delle strategie e delle procedure stabilite dal direttore generale dell’ERIC ECRIN e dall’assemblea dei membri nel piano di lavoro pluriennale; |
|
f) |
su richiesta dell’assemblea dei membri, formula raccomandazioni per la nomina o la revoca del direttore generale dell’ERIC ECRIN; |
|
g) |
su richiesta del direttore generale dell’ERIC ECRIN formula raccomandazioni sulle capacità dei candidati ai partenariati; |
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h) |
è consultato dal direttore generale dell’ERIC ECRIN in vista della nomina dei membri del comitato scientifico; |
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i) |
convoca, almeno due volte l’anno, un incontro de visu; |
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j) |
elegge un presidente che convocherà, preparerà e organizzerà le riunioni del comitato di rete e un vicepresidente. che restano in carica per un periodo di tre anni rinnovabile. Essi partecipano alle riunioni dell’assemblea dei membri, senza diritto di voto; |
|
k) |
ulteriori informazioni in relazione alle procedure operative del comitato di rete sono indicate nel regolamento interno. |
3. Il comitato scientifico:
|
a) |
sceglie e attribuisce una priorità ai progetti clinici sostenuti dall’ERIC ECRIN e valuta i progetti presentati sulla base dei criteri di accettazione e delle regole di accesso ai servizi convenuti per la comunità scientifica accademica e industriale, secondo le disposizioni convenute dall’assemblea dei membri; |
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b) |
è composto da un minimo di quattro membri, di cui una maggioranza di membri esterni (non coinvolti nella governance dell’ERIC ECRIN), nominati dal direttore generale dell’ERIC ECRIN su raccomandazione del comitato di rete e con l’approvazione dell’assemblea dei membri. I membri sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e adottano decisioni in base alle valutazioni effettuate da esperti scientifici esterni nel settore interessato. |
4. Un comitato consultivo esterno, composto da esperti nominati dal direttore generale per un mandato di tre anni previa approvazione dell’assemblea dei membri, si riunisce una volta all’anno in presenza del direttore generale e del presidente e del vicepresidente del comitato di rete per fornire un contributo strategico all’assemblea dei membri sullo sviluppo scientifico e tecnico dell’ERIC ECRIN.
5. Un comitato consultivo etico, composto da esperti nominati dal direttore generale per un mandato di tre anni previa approvazione dell’assemblea dei membri, si riunisce una volta all’anno in presenza del direttore generale e del presidente e del vicepresidente del comitato di rete per fornire un contributo strategico all’assemblea dei membri sulle questioni relative all’etica e alla protezione dei dati di carattere personale sollevate dalle attività dell’ERIC ECRIN.
Articolo 10
Relazione annuale ed esami periodici
1. Il direttore generale dell’ERIC ECRIN redige, con il comitato di rete, una relazione annuale di attività concernente gli aspetti scientifici, operativi e finanziari dell’ERIC ECRIN. L’assemblea dei membri approva la relazione annuale di attività e trasmette la relazione alla Commissione europea. Dopo l’approvazione, la relazione annuale d’attività è resa disponibile al pubblico attraverso il sito web dell’ERIC ECRIN.
2. Ogni cinque anni, l’ERIC ECRIN è oggetto di un esame scientifico effettuato da esperti internazionali indipendenti designati dall’assemblea dei membri; sulla base di questo esame sono elaborati orientamenti e raccomandazioni sulla strategia di sviluppo dell’ERIC ECRIN.
Articolo 11
Accesso effettivo ai servizi e politica in materia di dati
1. L’effettivo accesso ai servizi dell’ERIC ECRIN per i ricercatori è concesso sulla base dell’eccellenza scientifica e non è limitato ai membri o agli osservatori dell’ERIC ECRIN
2. L’accesso è basato sulle competenze interne ed esterne: in attesa dell’accettazione di un progetto da parte del comitato scientifico, i servizi sono forniti in base ad una valutazione scientifica inter pares. La decisione di fornire servizi è adottata dal direttore generale su raccomandazione del comitato di rete, tenendo conto:
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a) |
della valutazione del comitato scientifico; |
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b) |
della valutazione logistica effettuata dai partner scientifici, come si evince dalla raccomandazione del comitato di rete. |
3. Le procedure di domanda e di valutazione e i criteri di valutazione sono definiti dal comitato scientifico e pubblicati sul sito web dell’ERIC ECRIN e nel regolamento interno.
4. L’ERIC ECRIN fornisce servizi senza scopo di lucro per le attività di natura non economica.
5. I criteri di accesso comprendono l’impegno ad ottimizzare l’uso dei dati della sperimentazione clinica mediante la registrazione del protocollo di sperimentazione clinica, prima di reperire i pazienti, in un registro accessibile al pubblico approvato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e l’impegno a trasmettere i risultati dello studio. Una volta che lo studio è pubblicato, l’ERIC ECRIN garantisce alla comunità scientifica. l’accesso ai dati grezzi e resi anonimi della sperimentazione clinica.
Articolo 12
Diritti di proprietà intellettuale
1. Nessuna disposizione del presente statuto va intesa come modifica della portata e dell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’accordo di condivisione dei benefici, stabiliti a norma delle leggi, dei regolamenti e degli accordi internazionali pertinenti dei membri dell’ERIC ECRIN.
2. L’ERIC ECRIN può detenere diritti di proprietà intellettuale adeguati qualora il suo contributo riguardi il processo di innovazione. Il regolamento interno contiene ulteriori dettagli per quanto riguarda la politica in materia di proprietà intellettuale dell’ERIC ECRIN.
3. Il reddito generato dalla proprietà intellettuale prodotta dall’ERIC ECRIN è utilizzato per le attività dell’ERIC.
4. Per «proprietà intellettuale», si intende la definizione di cui all’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Articolo 13
Contabilità
1. Tutte le voci di entrata e spesa dell’ERIC ECRIN sono riprese in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio. Il bilancio è approvato dall’assemblea dei membri.
2. I conti di dell’ERIC ECRIN sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e del bilancio dell’ultimo esercizio finanziario. I conti sono sottoposti a audit finanziari esterni periodici. L’assemblea dei membri approva la nomina di un revisore esterno incaricato di esaminare la contabilità dell’ERIC-ECRIN, specificando la durata dell’incarico. Il revisore contabile esterno trasmette all’assemblea dei membri una relazione sui conti annuali.
3. L’ERIC ECRIN è soggetto ai requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nel quale ha la sua sede legale per quanto riguarda la preparazione, il deposito, la revisione e la pubblicazione dei conti.
Articolo 14
Aggiudicazione degli appalti
L’ERIC ECRIN tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica dell’ERIC ECRIN in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri degli appalti sono definite nel regolamento interno.
Articolo 15
Responsabilità e assicurazione
1. La responsabilità finanziaria dei membri e degli osservatori nei confronti dei debiti dell’ERIC ECRIN è limitata ai loro contributi annuali rispettivi come indicato all’allegato III.
2. L’ERIC ECRIN prende le opportune misure per assicurarsi contro i rischi specificamente connessi alle sue attività.
Articolo 16
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) sono limitate all’imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte di ERIC ECRIN, il cui valore supera i 150 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC ECRIN Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni. L’esenzione dall’IVA si applica unicamente alle attività non economiche, non a quelle economiche. L’esenzione dall’IVA si applica a beni e servizi destinati alle attività scientifiche, tecniche e amministrative svolte dall’ERIC ECRIN in linea con le sue funzioni principali. Ciò comprende anche le spese per le conferenze, i seminari e le riunioni direttamente connessi con le attività ufficiali dell’ERIC ECRIN. Tuttavia le spese di viaggio e di soggiorno non beneficiano dell’esenzione IVA.
Articolo 17
Regolamento interno
1. Il regolamento interno precisa l’organizzazione dei lavori tra membri, osservatori, organi e partner dell’ERIC ECRIN, ne organizzano la gestione e definiscono i diritti e gli obblighi rispettivi dei membri, degli osservatori, degli organi e dei partner.
2. Il regolamento interno è elaborato dal direttore generale dell’ERIC ECRIN e approvato dall’assemblea dei membri.
3. Se necessario, il regolamento interno è aggiornato dal direttore generale dell’ERIC ECRIN e approvato dall’assemblea dei membri seguendo le sue procedure.
Articolo 18
Lingua
1. La lingua di lavoro dell’ERIC ECRIN è l’inglese.
2. Una lingua ufficiale del paese ospitante dell’ERIC ECRIN può essere utilizzata anche per i rapporti con le autorità del paese ospitante.
3. Il presente statuto fa fede in lingua tedesca, spagnola, francese, italiana, portoghese, inglese e in tutte le altre lingue ufficiali dell’UE. Non prevale nessuna versione linguistica.
Articolo 19
Sede legale
La sede legale dell’ERIC ECRIN è a Parigi, Francia.
Articolo 20
Durata e scioglimento dell’ERIC ECRIN
1. La durata dell’ERIC ECRIN è indeterminata.
2. Lo scioglimento dell’ERIC ECRIN è deciso dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell’assemblea dei membri.
3. Gli attivi di ECRIN ERIC sono trasferiti dopo il suo scioglimento a un’entità scelta da una maggioranza superiore ai due terzi dei membri che rappresentano oltre due terzi dei contributi obbligatori.
Articolo 21
Modifiche
1. Qualsiasi proposta di modifica dello statuto è notificata alla Commissione europea e prende effetto solo conformemente all’articolo 11 del regolamento ERIC.
2. La data delle eventuali modifiche è registrata nel presente statuto.
3. Gli allegati del presente statuto possono essere modificati con l’approvazione dell’assemblea dei membri.
4. Le proposte di modifica o di modifiche dello statuto sono valide solo se effettuate per iscritto e firmate da un firmatario autorizzato di ogni membro.
Articolo 22
Versione consolidata dello statuto
1. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell’ERIC ECRIN e presso la relativa sede legale.
2. Eventuali modifiche dello statuto sono chiaramente indicate in una nota che specifica se la modifica riguarda un elemento essenziale o non essenziale dello statuto, a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, e precisa le procedure seguite per la relativa adozione.
ALLEGATO II
ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI
Membri
Repubblica federale di Germania
Regno di Spagna
Repubblica francese
Repubblica italiana
Repubblica portoghese
Osservatori
ALLEGATO III
CONTRIBUTO FINANZIARIO
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1. |
Il presente allegato descrive il meccanismo di calcolo del contributo annuo al momento dell’istituzione dell’ERIC ERIN nel 2013. |
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2. |
Dopo l’istituzione dell’ERIC ECRIN, l’assemblea dei membri stabilisce il contributo finanziario ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1. |
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3. |
Il bilancio annuale dell’ERIC ECRIN è coperto dal contributo dei membri e degli osservatori dell’ERIC ECRIN. Esso è costituito da:
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4. |
I membri dell’ERIC ECRIN contribuiscono al bilancio annuale con il contributo locale e quello di base a norma dell’allegato III, punto 3, lettere a) e b), del presente statuto. |
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5. |
Gli osservatori dell’ERIC ECRIN contribuiscono al bilancio annuale con il contributo locale secondo la definizione di cui all’allegato III, punto 3, lettera a), del presente statuto. |
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6. |
I partner scientifici di paesi che non sono membri né osservatori dell’ERIC ECRIN contribuiscono all’ERIC, secondo le modalità stabilite nell’accordo di partenariato concluso, in particolare per quanto riguarda la retribuzione del loro corrispondente europeo e le relative spese operative. |
|
7. |
Un corrispondente europeo può essere distaccato presso l’ERIC ECRIN e posto sotto la sua autorità di gestione, pur mantenendo un collegamento funzionale con la piattaforma nazionale La scelta di questo corrispondente si basa sugli orientamenti definiti nel regolamento interno, e presuppone l’accordo dell’ERIC ECRIN e del membro, dell’osservatore o del partner. Se non si riesce trovare un candidato adeguato, il membro, l’osservatore o il partner interessato versa all’ERIC ECRIN il contributo finanziario per consentirgli di effettuare un’assunzione diretta. |
|
8. |
A seguito degli inviti lanciati dall’ERIC ECRIN in base ai piani finanziari concordati, i contributi annui devono pervenire a quest’ultimo nel corso dell’esercizio finanziario in questione. Ai membri che versano il loro contributo in ritardo sono applicati gli interessi basati sui tassi d’interesse della Banca centrale europea, pubblicati nella Gazzetta ufficiale. |
|
9. |
Il bilancio sarà adattato via via che si aggiungono nuovi membri, sulla base del principio che l’integrazione di un nuovo membro determina un aumento del bilancio totale dell’équipe di base pari al 50 % del contributo di base previsto del nuovo membro in questione. Il restante 50 % è destinato a ridurre il contributo dei membri, proporzionalmente al loro contributo di base. |
|
10. |
Contributo previsto dai membri per il 2014 (contributo annuo totale previsto 1 700k EUR):
|
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
|
5.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/21 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 261/12/COL
del 4 luglio 2012
concernente misure fiscali comunali, la vendita di beni immobili e la vendita di energia elettrica a Verne (Islanda)
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ("L'AUTORITÀ"),
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c),
VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ("l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte"), in particolare l'articolo 24,
VISTO il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (il "protocollo 3"), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I e l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 8 della parte II,
AVENDO invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),
Considerando quanto segue:
I. FATTI
1. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Dopo discussioni intercorse nella fase di pre-notificazione, il 1o settembre 2010 l'Islanda, con lettera ricevuta e protocollata dall'Autorità lo stesso giorno, ha notificato un aiuto di Stato per la costruzione di un centro dati nel comune di Reykjanesbær ("il Comune" o "Reykjanesbær"), ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 (doc. n. 568140). La notificazione riguardava deroghe a imposte e oneri per la costruzione di un centro dati ("il centro dati") ad opera della società Verne Holdings ehf. ("Verne"), ai sensi della legge n. 57/2010 e di un accordo siglato il 23 ottobre 2009 ("l'accordo d'investimento"). |
|
(2) |
Dopo diversi scambi di corrispondenza (2), con lettera del 3 novembre 2010 (doc. n. 573997) l'Autorità ha informato l'Islanda di aver deciso di avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 per quanto riguarda gli aiuti relativi al centro dati Verne. |
|
(3) |
La decisione dell'Autorità n. 418/10/COL di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE della stessa ("la decisione di avvio") (3). L'Autorità ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla decisione. Gli interessati non hanno presentato osservazioni. |
|
(4) |
Con lettere del 23 novembre 2010, 4 gennaio, 18 gennaio e il 2 febbraio 2011 (doc. nn. 578499, 582634, 583705 e 585546), l'Autorità ha accettato le richieste dell'Islanda di prorogare il termine per la presentazione delle osservazioni sulla decisione. |
|
(5) |
L'Islanda ha presentato osservazioni con lettera del 28 febbraio 2011 (doc. n. 589033). L'Autorità ha ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità islandesi il 12 aprile 2011 (doc. n. 594276). |
|
(6) |
Il caso è stato discusso nel corso di una riunione svoltasi il 27 maggio 2011 a Bruxelles tra l'Autorità e l'Islanda, cui ha fatto seguito una e-mail dell'Autorità del 1o giugno 2011 (doc. n. 599862). Successivamente le autorità islandesi hanno fornito informazioni per mezzo di due lettere datate rispettivamente 21 giugno (doc. n. 601641) e 27 giugno 2011 (doc. n. 602133). |
|
(7) |
Inoltre, la società nazionale per l'energia elettrica (Landsvirkjun) ha presentato separatamente ulteriori informazioni con lettera del 20 giugno 2011, pervenuta all'Autorità in data 23 giugno 2011 (doc. n. 601937) e con lettera ricevuta dall'Autorità il 16 gennaio 2012 (doc. n. 621366). |
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(8) |
Con lettera del 28 settembre 2011 (doc. n. 609826) l'Islanda ha ritirato la notificazione delle misure di aiuto per la costruzione del centro dati. Successivamente l'Autorità ha trasmesso una lettera, datata 4 ottobre 2011 (doc. n. 609991), con la quale prendeva atto del ritiro della notificazione e informava le autorità islandesi che avrebbe chiuso il procedimento d'indagine formale relativo alle misure in questione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3; l'Autorità ha tuttavia precisato che avrebbe proseguito l'indagine relativa alle misure previste nel quadro di taluni accordi, ancora in vigore, conclusi con Verne in relazione al previsto centro dati. |
|
(9) |
In risposta alla lettera dell'Autorità del 4 ottobre 2011 di cui sopra, l'Islanda ha fornito informazioni con lettera datata 25 ottobre 2011 (doc. n. 613209), cui hanno fatto seguito ulteriori informazioni con e-mail del 30 aprile 2012 (doc. n. 633398). |
|
(10) |
Infine, a seguito di una breve discussione del caso durante una riunione svoltasi a Bruxelles il 2 maggio 2012 tra l'Autorità e l'Islanda, quest'ultima ha fornito ulteriori chiarimenti con e-mail rispettivamente del 14 e del 24 maggio 2012 (doc nn. 634340 e 635757), e ha presentato ulteriori documenti con e-mail del 1o giugno 2012 (doc. n. 636529). |
2. CONTESTO
2.1 Il beneficiario
|
(11) |
Verne Holdings ehf. è una società privata, registrata in Islanda nel giugno 2007, che possiede tre società controllate al 100%: Verne Global, Inc. registrata negli Stati Uniti d'America, Verne Global Ltd., registrata nel Regno Unito, e Verne Real Estate ehf., registrata in Islanda nel marzo 2008 (4). |
|
(12) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, Verne Holdings ehf. è di proprietà di diversi azionisti di minoranza, di cui i due maggiori sono Novator, un investitore su scala mondiale, e Teha Investments S.a.r.l. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dalle autorità islandesi, la direzione detiene una quota sostanziale di Verne Holdings ehf. |
2.2 Gli accordi conclusi
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(13) |
Secondo la notificazione successivamente ritirata, le autorità islandesi avevano intenzione di concedere un aiuto a Verne sotto forma di una serie di deroghe fiscali statali e comunali nell'ambito dell'accordo d'investimento, conformemente agli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ("gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale"); l'aiuto era destinato alla costruzione del centro dati in una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE al fine di promuovere lo sviluppo regionale. |
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(14) |
Le discussioni tra le autorità islandesi e la società Verne, avviate alla fine del 2008 (5) (dopo l'inizio della crisi finanziaria in Islanda nell'ottobre 2008), si sono concluse con un accordo che prevedeva varie deroghe fiscali a favore della società ("l'accordo d'investimento"). Secondo le autorità islandesi la bozza finale del memorandum d'intesa per l'accordo d'investimento è stata redatta nell'aprile 2009, ma il memorandum non è stato firmato. L'accordo d'investimento è stato poi concluso il 23 ottobre 2009, data in cui è stato siglato dall'amministratore delegato di Verne e da un funzionario del ministero dell'Industria (6). L'entrata in vigore dell'accordo d'investimento era subordinata all'autorizzazione da parte del parlamento, all'approvazione dei consigli di amministrazione di Verne e all'approvazione dell'Autorità. Il 12 dicembre 2009 è stato presentato al parlamento islandese un disegno di legge che autorizzava le autorità islandesi a stipulare l'accordo d'investimento con Verne. Il 7 giugno 2010 il Parlamento islandese ha adottato la legge n. 57/2010 ("legge Verne"), che autorizza il ministero dell'Industria alla stipula di un accordo d'investimento per conto delle autorità islandesi con Verne al fine, tra l'altro, di concedere varie agevolazioni riguardanti imposte e tasse in relazione alla costruzione del centro dati (7). |
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(15) |
Il 28 settembre 2011 le autorità islandesi hanno informato l'Autorità che l'accordo d'investimento era stato annullato. |
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(16) |
Con lettera del 25 ottobre 2011 (8), l'Islanda precisava nondimeno che "l'unico vantaggio che ha già avuto effetto è la rinuncia alle tasse comunali per il Comune di Reykjanesbær, secondo i termini dell'accordo su licenze e oneri" (9). L'accordo è datato 4 novembre 2009. Tuttavia, come affermato dalle autorità islandesi, le misure sono entrate in vigore all'inizio del 2009 (10). Le agevolazioni su imposte e tasse comunali previste da questo accordo sono quindi oggetto di valutazione relativamente alla presenza di aiuti di Stato nel caso in esame:
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(17) |
Nella presente decisione, sono inoltre oggetto di valutazione, relativamente alla presenza di aiuti di Stato, le misure previste negli accordi menzionati in appresso sottoscritti da Verne nel 2008 e nel 2009 e non entrati in vigore né annullati, ovvero:
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(18) |
Gli accordi e le misure oggetto di valutazione sono descritti nello specifico nella sezione 3 della presente decisione. |
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(19) |
Il 26 febbraio 2008 Verne ha inoltre stipulato con Farice un accordo relativo a servizi a banda larga. Le autorità islandesi hanno dichiarato che tale accordo è stato annullato. |
2.3 Breve descrizione del progetto, del luogo e della ex area militare
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(20) |
Inizialmente, Verne aveva progettato di costruire, in tre fasi e nell'arco di sette anni, un campus con un centro dati ad alta affidabilità e alta densità di energia elettrica a Reykjanesbær, nella regione sud-occidentale dell'Islanda (il centro dati) (11). |
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(21) |
Il costo totale dell'investimento per l'intero progetto, come previsto inizialmente da Verne, è stato valutato nel 2010 in 726 milioni di USD (12). |
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(22) |
Questi piani sono stati poi disdetti a causa del cambiamento delle condizioni economiche in Islanda; l'accordo d'investimento del 23 ottobre 2009 è stato annullato il 23 settembre 2011 e Verne, secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi il 25 ottobre 2011, ha siglato un "piano di investimenti modificato con le autorità islandesi sulla base del regime di degli aiuti generali all'investimento" (13). Stando alle informazioni fornite dalle autorità islandesi, il piano d'investimento modificato prevede un investimento che potrebbe superare di 675 milioni di USD il precedente investimento iniziale. Secondo quanto riportato da alcuni media con l'annuncio dei primi clienti, la prima fase del piano è già operativa ed è stata avviata ufficialmente nel febbraio 2012 (14). |
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(23) |
Nell'ambito del piano d'investimento iniziale, il 26 febbraio 2008 Verne ha acquistato cinque fabbricati nell'area in questione, situata sulla strada Valhallarbraut di Reykjanesbær, per una superficie totale di 31 000 m2; i fabbricati comprendono due grandi depositi, rispettivamente di 11 064 e 16 606 m2, descritti più dettagliatamente nella successiva sezione 3.2 (15). Inizialmente Verne aveva previsto di demolire (16) i tre fabbricati più piccoli. |
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(24) |
In data 9 maggio 2008 Verne ha firmato con il Tesoro islandese un accordo di locazione del suolo per l'intero sito di 9,6 ettari (17) per un periodo di 99 anni. |
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(25) |
L'indirizzo del sito è Valhallarbraut 868 a Reykjanesbær, accanto all'aeroporto internazionale di Keflavík (18). Si tratta di una parte di un'ex base militare degli Stati Uniti. Nel 1951, lo Stato islandese ha stipulato un accordo di difesa con il governo degli Stati Uniti, fornendo alla Marina statunitense, fra l'altro, un terreno per la base militare, compresa una zona per l'aeroporto internazionale. Nel 2006, la Marina degli USA ha lasciato l'Islanda e ha restituito la zona con le sue costruzioni allo Stato islandese. Mediante la legge 176/2006 approvata dal Parlamento islandese nel dicembre 2006, l'area è stata regolamentata e sono stati definiti i confini della zona dell'aeroporto (Zona A) (19); è stata definita una zona di sicurezza, destinata a scopi di difesa (Zona B); e, infine, è stata definita una zona destinata ad uso civile (Zona C). La zona C è di 59,7 km2 in totale. |
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(26) |
Il 24 ottobre 2006 è stato istituito per conto dello Stato un organo specifico, la Keflavík Airport Development Corporation, KADECO (Þróunarfélag Keflavíkur ehf.), interamente di proprietà dello Stato islandese col compito di amministrare la proprietà immobiliare della zona C e, non appena possibile, adibire l'area a uso civile in maniera redditizia (20). KADECO è una società a responsabilità limitata, considerata però ente pubblico ai sensi di determinate leggi, fra cui la legge in materia di appalti pubblici, come stabilito in un contratto di servizio stipulato tra KADECO e il Tesoro l'8 dicembre 2006 (il "Contratto di servizio") (21). L'unica funzione di KADECO è costruire, amministrare e vendere/locare immobili all'interno della zona specifica (zona C). |
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(27) |
Ai sensi dell'articolo 5 della legge 176/2006 si applicheranno le norme di legge in materia di tasse e oneri a tutte le aree all'interno della zona A e C non appena queste ultime saranno adibite ad uso civile sulla base di un contratto di vendita o di locazione. Figura 1. L'ex area militare dell'aeroporto di Keflavík in base alla legge 176/2006. Zona A: zona aeroportuale; Zona B: zona di sicurezza, destinata a scopi di difesa; Zona C: zona destinata ad uso civile, amministrata da KADECO. Fonte: Allegato alla legge n. 176/2006. |
3. MISURE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
3.1 Introduzione
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(28) |
Le autorità islandesi avevano inizialmente notificato le seguenti misure, ritenendo che comportassero aiuti di Stato:
Queste misure sono previste dall'accordo d'investimento e dalla legge Verne. Inoltre, sia nell'accordo d'investimento che nella legge Verne si fa riferimento alla deroga della tassa comunale una tantum:
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(29) |
L'imposta comunale sugli immobili e la tassa comunale per la costruzione di strade sono state negoziate tra il comune e Verne e il 4 novembre 2009 è stato siglato
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(30) |
Per la certezza del diritto, le autorità islandesi hanno inoltre notificato i seguenti accordi che, a loro avviso, non comportano aiuti di Stato:
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(31) |
La decisione n. 418/10/COL di avviare il procedimento d'indagine formale riguardava un altro accordo, poi annullato:
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3.2 L'accordo sull'acquisto di beni immobili
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(32) |
L'accordo sull'acquisito di beni immobili, mediante il quale Verne ha acquistato cinque edifici dal Tesoro islandese, è stato firmato il 26 febbraio 2008. Il prezzo di acquisto era di 14,5 milioni di USD, suddivisi in un deposito, pari a 25 000 USD, versato il 26 febbraio 2008, e il saldo, da versare in data 26 marzo 2008. |
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(33) |
I cinque edifici acquistati da Verne e situati a Valhallarbraut, costruiti fra il 1951 e il 1958, sono i seguenti:
Figura 2. Il sito (nel 2009). Gli edifici 869 e 868 sono i due edifici di grandi dimensioni, il n. 872 è l'edificio più piccolo sulla destra (tetto marrone), il n. 866 è l'edificio al centro (tetto blu) e il n. 864 l'edificio in basso (tetto rosso). Gli altri edifici (nuovi) sono stati costruiti da Verne nel 2008-9. Fonte: Socioeconomic impacts of a datacenter in Ásbrú (Conseguenze socioeconomiche di un centro dati a Ásbrú), Relazione KPMG Novembre 2009 /Verne Holdings ehf. |
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(34) |
La cessione del titolo è stata firmata il 9 maggio 2008. Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, nel 2008 e 2009 Verne ha ristrutturato i due grandi depositi (edifici 868 e 869) nel quadro del progetto iniziale per un centro multi-edifici (cfr. figura 2) (22). |
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(35) |
L'allegato D all'accordo sull'acquisto di beni immobili è una relazione ambientale, datata 29 novembre 2007, commissionata da Verne (23). La relazione descrive due costruzioni situate sul terreno in aggiunta ai cinque edifici acquistati da Verne il 26 febbraio 2008: una sottostazione di commutazione di piccole dimensioni (edificio n. 867) e una tenda di stoccaggio/deposito di fornitura (edificio n. 889) (24), costruite rispettivamente nel 1979 e nel 1985. Queste costruzioni non sono menzionate nell'accordo sull'acquisto di beni immobili e sembrano essere state demolite/rimosse. Figura 3. Il sito e i suoi edifici. Due grandi depositi n. 868 e 869. Tre edifici aggiuntivi acquistati da Verne, inizialmente destinati a esser demoliti da parte della società: n. 864, 866 e 872. L'edificio n. 867 (piccola sottostazione) e la costruzione n. 889 (tenda) non sono stati inclusi nell'acquisto. Fonte: Valutazione ambientale, ENVIRON novembre 2007, allegata all'accordo sull'acquisto di beni immobili. |
3.3 L'accordo di locazione del suolo e l'accordo di locazione supplementare
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(36) |
Un accordo di locazione del suolo fra Verne e il Tesoro dell'Islanda è stato firmato il 9 maggio 2008. In virtù di tale accordo, Verne ha locato 9,6 ettari di terreno con tutti gli impianti, le istallazioni e le modifiche. Il terreno, registrato all'indirizzo Valhallarbraut 868 di Reykjanesbær con numero di catasto islandese 214247, si trova entro i confini dell'ex base aerea di Keflavík, accanto all'aeroporto internazionale di Keflavík, come descritto in precedenza (cfr. la figura 4). Tutti e cinque gli edifici acquistati da Verne si trovano all'interno di questa zona. Il terreno non era sfruttato appieno al momento del contratto di locazione (cfr. le figure 2 e 3). |
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(37) |
La durata del contratto di locazione è di 99 anni. Il canone totale per il terreno era di 0,8 USD (80 centesimi di dollaro USA) a m2 annui, senza clausola di adeguamento. Nel corso del procedimento d'indagine formale, le autorità islandesi hanno informato l'Autorità che le condizioni dell'accordo di locazione del suolo sono state modificate il 30 giugno 2009, quando il Comune e Verne hanno firmato un accordo che modificava il prezzo di locazione e dilazionava il pagamento del canone di locazione("l'accordo supplementare"). Nella fattispecie, l'accordo di locazione del suolo, modificato dall'accordo supplementare, è quindi oggetto di valutazione da parte dell'Autorità. |
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(38) |
L'accordo di locazione supplementare prevede un periodo di locazione gratuita fino al 1o aprile 2010. Il prezzo ri-negoziato per l'affitto annuale è di 60 ISK al m2, indicizzati secondo l'indice islandese dei costi di costruzione. Figura 4. Posizione del sito. Fonte: Valutazione ambientale, ENVIRON novembre 2007, allegata all'accordo sull'acquisto di beni immobili. |
3.4 L'accordo su licenze e oneri
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(39) |
Il 4 novembre 2009, Verne e il Comune hanno sottoscritto un accordo ("l'accordo su licenze e oneri") relativo, tra l'altro, a deroghe alle disposizioni vigenti in materia di:
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(40) |
L'accordo su licenze e oneri non prevede limiti temporali per quanto riguarda le deroghe. |
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(41) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, sebbene sia stato firmato il 4 novembre 2009, l'accordo su licenze e oneri era entrato in vigore all'inizio del 2009 (25). |
3.4.1 Legislazione islandese che disciplina le imposte comunali oggetto della presente decisione
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(42) |
Ai sensi della legislazione islandese, l'imposta comunale sugli immobili (fasteignaskattur) viene riscossa annualmente su tutti i beni immobili (26) (terreni e fabbricati, compresi gli immobili industriali) e calcolata, ai sensi della legge n. 6/2001 sulla registrazione e valutazione delle proprietà, al 31 dicembre dell'anno precedente. |
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(43) |
Secondo l'articolo 4, paragrafo 2, della legge 4/1995 relativa alle fonti di reddito comunale, il proprietario di un immobile è tenuto a versare tale imposta, tranne nel caso di terreni in locazione, quando spetta all'utente (il locatario) pagarla. |
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(44) |
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 4/1995, la base imponibile è il valore della proprietà definito dal catasto islandese Registers Islands (Þjóðskrá Íslands) a norma della legge 6/2001 sulla registrazione e valutazione delle proprietà; l'aliquota d'imposta fissata ogni anno dai singoli comuni può variare da zero a un massimo dell'1,65% del valore ufficiale della proprietà. Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, l'aliquota d'imposta applicabile a Reykjanesbær è dell'1,65%. L'imposta comunale sugli immobili viene riscossa su tutti gli edifici (e terreni) esistenti. Per ampliamenti e nuove costruzioni l'imposta viene riscossa una volta che la proprietà è stata valutata conformemente a quanto disposto dalla legge n. 6/2001. |
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(45) |
L'articolo 3 della legge 153/2006 sulla tassa per la costruzione di strade (gatnagerðargjald), stabilisce che tale tassa è un tributo una tantum che i comuni in Islanda applicano sui beni immobili in tutte le aree urbane. Secondo la legge 153/2006 i comuni hanno l'obbligo di riscuotere tale tassa e possono decidere l'aliquota d'imposta fino a un massimo del 15% del costo di costruzione ufficiale al m2, come stabilito da Statistics Islands. La base imponibile è la costruzione autorizzata sul sito interessato secondo la pianificazione urbana o il permesso di costruzione rilasciato. |
3.4.2 Deroghe alle norme di legge nel caso di Verne
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(46) |
Per quanto riguarda la proprietà di Verne a Valhallarbraut, l'accordo su licenze e oneri prevede le seguenti deroghe alle norme di legge:
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3.5 Il contratto per la fornitura di energia elettrica
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(47) |
Il contratto per la fornitura di energia elettrica fra Verne e Landsvirkjun (la società nazionale per l'energia elettrica, al 100% di proprietà dello Stato) è stato firmato il 22 ottobre 2009. Landsvirkjun è autorizzata dal ministero dell'Industria a commercializzare energia elettrica mediante distribuzione all'ingrosso di energia ai fornitori e alle industrie ad alta intensità energetica in Islanda. Landsvirkjun fornirà l'energia necessaria per soddisfare il fabbisogno elettrico del centro dati. Landsvirkjun si impegna a erogare regolarmente a Verne l'energia elettrica necessaria fino a circa […]. Il contratto per la fornitura d'energia elettrica ha una validità di 20 anni, con possibile proroga di ulteriori 10 anni. |
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(48) |
Il prezzo negoziato per l'energia elettrica è il seguente (costi di trasmissione non inclusi):
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(49) |
L'articolo 6 del contratto per fornitura di energia elettrica prevede per Verne un cosiddetto "obbligo take or pay". Ciò comporta per l'azienda l'obbligo di pagare per anno civile una quantità di energia minima fissa (pari al 90% "dell'energia stabilità nel contratto") anche qualora il consumo effettivo annuale non raggiunga tale importo. La quantità di energia concordata è definita nell'allegato A del contratto per la fornitura di energia elettrica e da […] viene progressivamente aumentata negli anni […]. |
4. RAGIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(50) |
Oltre ai dubbi espressi dall'Autorità nella decisione di avvio in relazione all'accordo d'investimento, in seguito annullato, e all'accordo su licenze e oneri per quanto riguarda la qualifica delle misure in esame come aiuto agli investimenti, la loro necessità e il loro effetto di incentivazione (ovvero la questione se l'aiuto contribuisca effettivamente a modificare il comportamento del beneficiario e a far in modo che questi investa nella regione assistita), nella decisione di avvio l'Autorità ha invitato le autorità islandesi "a fornirle le informazioni e le spiegazioni necessarie per consentirle di valutare se gli accordi [… ] [cui si fa riferimento] configurino o meno un aiuto di Stato o meno" (34). Gli accordi cui si fa riferimento sono (35):
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(51) |
L'Autorità si è chiesta se, nel quadro di tali accordi, Verne abbia ricevuto aiuti che possono non essere compatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE. |
5. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ ISLANDESI
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(52) |
Di seguito, l'Autorità riassumerà le osservazioni ricevute dalle autorità islandesi nel contesto delle misure in esame (36). |
5.1 Osservazioni relative all'accordo di locazione del suolo, all'accordo di locazione supplementare, all'accordo sull'acquisto di beni immobili e al contratto per la fornitura di energia elettrica
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(53) |
Le autorità islandesi sostengono che gli accordi sono stati negoziati secondo la normale prassi a condizioni di mercato e che non configurano aiuti di Stato. |
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(54) |
In primo luogo, per quanto riguarda il contratto di locazione del suolo, le autorità islandesi hanno spiegato che la clausola di esclusiva menzionata nella decisione di avvio (37) si riferisce unicamente alla zona di Keflavík e non all'Islanda nel suo complesso. A loro avviso, inoltre, la clausola va interpretata alla luce delle disposizioni operative del regime generale di aiuti istituito ai sensi della legge 99/2010 relativa agli incentivi per gli investimenti iniziali in Islanda. Per quanto riguarda la il contratto di locazione determinato in virtù dell'accordo supplementare, comunicato all'Autorità nell'ambito del procedimento d'indagine formale, le autorità islandesi osservano che il contratto di locazione del terreno riflette il prezzo di mercato ed evidenziano che i comuni in genere fatturano generalmente l'1-2% del valore ufficiale del terreno, ma che nella fattispecie il contratto di locazione è superiore al 3% per il 2011. |
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(55) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l'accordo relativo all'acquisto di beni immobili, le autorità islandesi hanno evidenziato che la proprietà è stata pubblicizzata adeguatamente e che il prezzo di vendita rifletteva il prezzo di mercato, in considerazione anche dello stato degli edifici e dell'offerta supplementare sul mercato immobiliare dopo che la zona è stata abbandonata dalla Marina degli Stati Uniti. Le autorità islandesi hanno trasmesso una perizia relativa a uno degli edifici e un'offerta da parte di un terzo, sempre per lo stesso edificio, entrambe datate 23 aprile 2007. Il valore indicato nella perizia è quasi due volte superiore all'offerta che, in base alle informazioni fornite, è stata respinta. Inoltre, verso la fine del procedimento d'indagine formale l'Autorità ha ricevuto copie di tutti gli annunci pubblicati per la zona in questione. Per dimostrare che gli accordi riguardanti la proprietà immobiliare sono stati negoziati in condizioni di piena concorrenza, le autorità islandesi hanno presentato una lettera del CEO di KADECO (Keflavík Airport Development Corporation) insieme alla perizia, all'offerta per uno degli edifici in seguito venduti a Verne e a un'immagine degli immobili. Le autorità islandesi sostengono pertanto che le procedure di attribuzione e assegnazione seguite per le vendite immobiliari (procedure di appalto pubblico) sono conformi alle pratiche normative e commerciali consuete, adottate in Islanda in relazione ai diversi tipi di accordo in questione. Di conseguenza, le autorità islandesi sono del parere che nella fattispecie non sussistano aiuti imputabili a risorse statali. |
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(56) |
Riguardo al contratto per la fornitura di energia elettrica stipulato tra Verne e Landsvirkjun, e la sua relazione con un precedente contratto tra le parti stipulato nel 2008 (in data […]) e sostituito dal contratto in esame, le autorità islandesi hanno spiegato che la rinegoziazione del contratto iniziale è stata determinata dall'incapacità di Verne di rispettare gli obblighi iniziali verso Landsvirkjun a causa della crisi economica e dei ritardi provocati da quest'ultima. Se le circostanze esterne lo avessero richiesto, la seconda versione del contratto consentiva a Verne di ridurre il suo impegno totale nei confronti di Landsvirkjun, ma così facendo Verne sarebbe stata penalizzata con la perdita di accesso a capacità supplementari. Le autorità islandesi affermano che il contratto è stato negoziato in condizioni di piena concorrenza. |
5.2 Aiuti agli investimenti vs aiuti al funzionamento
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(57) |
Secondo l'Islanda, nei casi riguardanti le fonderie di alluminio (Aluminium Smelters) (38), l'Autorità è dell'avviso che l'aiuto in questione sia qualificabile come aiuto agli investimenti se, sulla base dell'importo investito nella regione, esso può essere collegato alla realizzazione di progetti specifici suscettibili di essere quantificati e a un massimale espresso come percentuale dell'importo investito nella regione. |
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(58) |
Inoltre, stando alle autorità islandesi, l'Autorità ha notato che sono stati soddisfatti i requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 4, commi 3 e 4, degli orientamenti sulla tassazione delle imprese dell'Autorità (39); in altri termini, il vantaggio conferito può essere quantificato ed è proporzionale alle limitazioni che doveva compensare. |
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(59) |
Le autorità islandesi hanno inoltre affermato che se il costo totale dell'investimento inizialmente pianificato si rivelasse alla fine inferiore all'importo inizialmente previsto di 726 milioni di USD, esse ridurrebbero in proporzione sia il massimale di aiuto totale sia l'importo globale degli aiuti di Stato. Stando alle autorità islandesi, il meccanismo messo in atto è concepito per assicurare che, nel caso in cui il costo dell'investimento sia inferiore alle stime, siano comunque garantiti sia gli aiuti applicabili sia le relative modalità. |
5.3 La clausola sospensiva
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(60) |
Nelle osservazioni alla decisione di avvio, le autorità islandesi hanno sostenuto che l'unico vantaggio che ha già avuto effetto è la rinuncia del Comune a prelevare determinate tasse comunali, secondo i termini dell'accordo su licenze e oneri. A questo proposito, stando all'Islanda, Verne si è impegnata a rimborsare al Comune gli importi dovuti. Le autorità islandesi si impegnano a controllare che tale rimborso sia effettuato e ad avvertire in tempo utile l'Autorità quando i relativi importi (compresi gli interessi) saranno stati rimborsati integralmente. Tuttavia, l'Islanda propone che il rimborso previsto sia rinviato fino a quando l'Autorità avrà adottato una decisione definitiva in materia. |
5.4 Necessità dell'aiuto previsto inizialmente e suo effetto di incentivazione, come sostenuto dalle autorità islandesi prima del ritiro della notificazione
5.4.1 Contesto della decisione d'investimento iniziale di Verne
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(61) |
Le autorità islandesi osservano che nel 2007 è stata avviata una politica di governo finalizzata ad attirare investitori stranieri per la creazione di centri dati in Islanda. Tra le ragioni principali per costituire un'impresa in Islanda venivano indicate: la posizione geografica del paese, a metà strada tra l'Europa e il Nord America, il sistema fiscale, che limitava l'imposizione fiscale al 15% del reddito netto, il grande potenziale di risorse rinnovabili e il clima fresco. |
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(62) |
Secondo le autorità islandesi, l'ex base militare, evacuata nel settembre 2006, era stata decisamente pubblicizzata, evidenziandone il potenziale impatto sullo sviluppo regionale. Nelle discussioni intercorse con Verne, le autorità islandesi avevano promosso l'uso della zona per il progetto del centro dati, ventilando che sarebbe stato possibile ovviare agli ostacoli naturali che mettevano a rischio lo sviluppo della zona grazie ad alcuni edifici che si sarebbero potuti ristrutturare e alla vicinanza con l'aeroporto internazionale. |
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(63) |
Le autorità islandesi sostengono che il centro dati, come inizialmente pianificato, avrebbe avuto un effetto molto positivo sull'occupazione nella regione di Reykjanes. Il piano iniziale di Verne prevedeva che il centro, una volta divenuto pienamente operativo, avrebbe occupato dalle 180 alle 220 persone, e questo in una regione che al 30 ottobre 2009 registrava una forza lavoro di 12 613 unità e un tasso di disoccupazione di poco inferiore al 13%. L'Islanda ha inoltre sostenuto che una percentuale significativa delle nuove assunzioni sarebbe stata riservata a lavoratori qualificati. In più, le autorità islandesi hanno affermato che il progetto inizialmente previsto avrebbe contribuito in modo significativo alla diversificazione industriale della regione e dell'Islanda nel complesso, attirando nel paese imprese del settore delle tecnologie dell'informazione. |
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(64) |
Le autorità islandesi affermano inoltre che, quando Verne ha preso la prima decisione di investire in Islanda nel 2007, il paese era generalmente ritenuto un contesto imprenditoriale e politico stabile, oltre a presentare un evidente interesse grazie alle sue risorse di energia rinnovabile. Le autorità islandesi riconoscono che la stabilità è un presupposto indispensabile per investitori e clienti dato il tipo di impegni a lungo termine da assumere nel settore dei centri dati. L'Islanda afferma anche che i clienti di tali centri dati generalmente firmano contratti di locazione di 10-20 anni e che gli investitori che impegnano capitali nei centri dati hanno una prospettiva d'investimento di almeno 15 anni per realizzare i loro piani aziendali. Dopo il tracollo economico del 2008, il contesto imprenditoriale in Islanda è diventato instabile. |
5.4.2 Pressione inevitabile sulla politica fiscale del governo
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(65) |
Le autorità islandesi osservano che l'equilibrio economico ha subito un duro colpo alla fine del 2008, quando la crisi economica ha investito il paese. In questa situazione il governo si è visto costretto ad aumentare tutta una serie di imposte. Ad esempio, le aliquote dell'imposta sul reddito delle società sono aumentate dal 15% al 18% nel gennaio 2010 (40). Le autorità islandesi fanno inoltre presente che la ripresa definitiva dalla recessione che ha colpito il paese avverrà in maniera disomogenea e che l'entità e i tempi di tale ripresa non sono chiari. È quindi impossibile prevedere con certezza quali ulteriori modifiche della tassazione saranno o meno attuate. |
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(66) |
Le autorità islandesi hanno inoltre fatto presente che, alla luce del contesto economico instabile scaturito dalla crisi economica, non era realistico pensare che Verne avrebbe proseguito il suo progetto d'investimento come se nulla fosse cambiato. Considerando che, nell'arco di vita di un centro dati, le sue capacità aumentano in funzione della modernizzazione delle strutture esistenti, sarebbe irragionevole presupporre che Verne proseguisse gli investimenti in Islanda, che erano stati decisi in condizioni economiche ben diverse. |
5.4.3 Effetti sulla fiducia degli investitori
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(67) |
Le autorità islandesi osservano che la crisi finanziaria in Islanda ha rappresentato una situazione di forza maggiore che ha cambiato radicalmente la percezione che investitori e clienti avevano del paese. A seguito della crisi, l'Islanda è divenuta all'improvviso un sito relativamente poco attraente per gli investimenti esteri, almeno nel breve e medio periodo. |
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(68) |
Le autorità islandesi sottolineano inoltre l'eccezionale gravità della crisi economica e il suo forte impatto su clienti e investitori di centri dati. L'Islanda menziona ad esempio che gli spread dei CDS, negoziati intorno ai 200 punti base per la maggior parte del 2008, hanno avuto un'impennata oltre i 1 000 punti base al manifestarsi della crisi bancaria. Le autorità islandesi osservano che in tali circostanze Verne e i suoi investitori hanno ritenuto di non avere altra scelta se non quella di ottenere dal governo islandese un impegno atto a dimostrare che era possibile mantenere un contesto economico relativamente stabile per clienti e investitori. Stando alle autorità islandesi, grandi utenti potenziali, come IBM e Morgan Stanley, avevano avvertito Verne che, senza una stabilizzazione del contesto economico, avrebbero dovuto rinviare la decisione di investire in Islanda. Verne ha quindi riconosciuto che era necessario adottare misure straordinarie per garantire capitali d'investimento futuri e per mantenere gli impegni presi con i clienti. |
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(69) |
Per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, secondo l'Islanda, non si può pretendere che una piccola società privata di investimenti come Verne elabori una documentazione dettagliata allorché il quadro generale cambia in maniera evidente, improvvisa e radicale, poiché ciò non corrisponde alla prassi decisionale delle piccole imprese di investimenti. Le autorità islandesi osservano inoltre che Verne era ed è una piccola società imprenditoriale con un esiguo numero di dirigenti e dipendenti e un gruppo di investitori che avevano instaurato rapporti personali nell'ambito di progetti di centri dati precedenti all'investimento di Verne in Islanda. Inoltre, la mancanza di verbali relativi alla riunione del consiglio di amministrazione o di altra documentazione formale riguardante la decisione di chiedere un aiuto di Stato, non indica che Verne o i suoi investitori non prendessero sul serio gli obblighi relativi a tale aiuto o che non fossero convinti della sua necessità. |
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(70) |
Le autorità islandesi sostengono che non vi sono elementi nella giurisprudenza relativa all'effetto di incentivazione che indichino che debba applicarsi la norma della prevalenza della sostanza sulla forma. Le autorità islandesi non trovano alcun elemento che suggerisca il contrario nella causa Kronoply (41) o nella causa Freistaat Sachsen (42), cui l'Autorità fa riferimento nella decisione di avvio. |
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(71) |
Nelle osservazioni sulle decisioni di avvio, l'Islanda ha affermato che l'Autorità ha per lo più ignorato il fatto che il ruolo di Verne, in quanto investitore in una start-up venture, non ha favorito l'adozione di un approccio formalistico alla pianificazione aziendale. Inoltre, le autorità islandesi osservano che attualmente non vi sono concorrenti diretti di Verne nel settore della fornitura a clienti internazionali di servizi relativi a centri dati. |
5.5 Selettività e distorsioni della concorrenza
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(72) |
Le autorità islandesi ritengono che la posizione adottata dall'Autorità nella decisione di avvio in merito alla selettività dell'aiuto sia in contrasto con la loro interpretazione della situazione. |
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(73) |
In primo luogo, le autorità islandesi sostengono che l'elemento di selettività non sia avvalorato dai fatti, in quanto;
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(74) |
In secondo luogo, secondo le autorità islandesi tutti gli operatori di centri dati esistenti in Islanda rispondono quasi esclusivamente alle esigenze locali di imprese private ed enti governativi (vale a dire un mercato o un segmento di mercato del tutto diverso da quello su cui punta Verne). Secondo le autorità islandesi, è inoltre evidente che, esclusa Verne, altri operatori di centri dati internazionali più esperti non hanno mostrato alcun interesse concreto ad investire in Islanda, nonostante gli sforzi compiuti dallo Stato islandese per promuovere il paese come sede ideale per centri dati. Solo un altro operatore di centri dati attivo in un segmento di mercato che va oltre la dimensione meramente locale, Thor Data Center, ha avviato operazioni commerciali in Islanda, puntando su piccoli clienti al dettaglio. Thor Data Center ha chiesto solo una piccola frazione degli investimenti iniziali richiesti da Verne per avviare l'attività del suo centro dati. |
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(75) |
Le autorità islandesi sostengono inoltre che l'impatto del centro dati sul mercato pertinente sia minimo; a loro avviso, al momento attuale la quota del mercato globale dei centri dati detenuta dall'Islanda corrisponde sostanzialmente allo 0%. Non sarebbe quindi realistico concludere che le misure di aiuto previste dall'accordo d'investimento falsino la concorrenza. |
II. VALUTAZIONE
1. INDAGINE FORMALE CHIUSA PER QUANTO RIGUARDA TALUNE MISURE
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(76) |
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, una notificazione può essere ritirata in tempo utile prima che l'Autorità abbia adottato una decisione sulla misura. Il 28 settembre 2011 l'Islanda ha informato l'Autorità che l'accordo d'investimento era stato annullato e la notificazione ritirata. |
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(77) |
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3, nel caso in cui abbia avviato il procedimento d'indagine formale, l'Autorità provvede a dichiararlo chiuso al ritiro della notificazione. Il procedimento d'indagine formale in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 per quanto riguarda le seguenti agevolazioni di imposte e tasse, contenute nell'accordo d'investimento, è pertanto chiuso senza ulteriori indagini:
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(78) |
Inoltre, le autorità islandesi hanno comunicato che l'accordo con Farice relativo ai servizi di locazione della banda larga del 26 febbraio 2008 è stato annullato. Pertanto, l'indagine formale relativa a tale accordo è chiusa. |
2. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO
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(79) |
L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita: "Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati ELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza." |
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(80) |
Ciò implica che una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se le seguenti condizioni sono cumulativamente soddisfatte: la misura i) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; iii) è selettiva; iv) incide sugli scambi tra le parti contraenti ed è atta a falsare la concorrenza (44). |
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(81) |
L'Autorità valuterà separatamente l'esistenza di aiuti di Stato per ciascuna delle misure oggetto della presente decisione. |
2.1 L'accordo su licenze e oneri
2.1.1 Presenza di risorse statali
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(82) |
Per essere qualificato come aiuto di Stato, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Ai fini delle norme sugli aiuti di Stato il termine "Stato" comprende anche gli enti regionali e locali (45). Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. È inoltre possibile fornire sostegno statale sia mediante disposizioni fiscali di natura legislativa, normativa o amministrativa, sia mediante le prassi delle autorità fiscali (46). Una riduzione della base imponibile o una riduzione totale o parziale dell'importo di imposte, diritti o oneri, implica una perdita di entrate ed è quindi equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. |
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(83) |
Nel caso in esame, lo Stato è intervenuto per mezzo di un accordo tra il Comune e Verne (l'accordo su licenze e oneri). Tale accordo contiene le seguenti deroghe alle imposte comunali, come già descritto più nel dettaglio nella sezione I.3.4 di cui sopra:
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(84) |
Tutte le misure di cui sopra comportano una perdita di introiti per lo Stato. In merito alla tassa per la costruzione di strade, l'Autorità rileva che, ai sensi della legge islandese, si tratta di un tributo piuttosto che di un corrispettivo per servizi forniti, come precisato più avanti nel contesto della valutazione sul conferimento di un vantaggio. Il fatto che Verne costruirà strade all'interno dei confini del terreno in locazione non cambia il fatto che l'esenzione dal pagamento della tassa per la costruzione di strade comporti degli introiti mancati sotto forma di tasse per la costruzione di strade. |
2.1.2 Selettività
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(85) |
Per essere contemplata dalle norme sugli aiuti di Stato, una misura di aiuto deve essere selettiva, nel senso che deve favorire "talune imprese o talune produzioni". Verne è un'impresa ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE. Secondo una giurisprudenza costante, in materia di diritto della concorrenza, la nozione di "impresa" comprende qualsiasi entità che svolga un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (47). Il 4 novembre 2009 il Comune ha firmato l'accordo su licenze e oneri solo con Verne. Pertanto, le misure contenute nel presente accordo si applicano esclusivamente a Verne e l'accordo su licenze e oneri avvantaggia Verne. Il criterio di selettività è quindi soddisfatto. |
2.1.3 Vantaggio economico
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(86) |
L'Autorità ricorda che la definizione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione, in quanto essa non soltanto comporta effetti positivi come le stesse sovvenzioni, ma include anche interventi di Stato che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, pur non essendo sovvenzioni nel senso stretto della parola, sono simili nel carattere e hanno lo stesso effetto (48). Secondo una giurisprudenza costante, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone coloro ai quali si applica l'esenzione fiscale in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti, configura un aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali (49). |
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(87) |
Tale vantaggio può essere conferito mediante diverse riduzioni della pressione fiscale dell'impresa, tra cui una riduzione della base imponibile o la riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta oppure un differimento, la cancellazione o persino una speciale ristrutturazione del debito fiscale (50). |
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(88) |
Occorre esaminare ulteriormente le singole misure contemplate dall'accordo su licenze e oneri al fine di determinare se, e in che misura, esse conferiscano un vantaggio economico a Verne. |
2.1.3.1
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(89) |
Invece dell'imposta sui beni immobili prelevata ai sensi della legge 4/1995 (51), Verne ha la garanzia di pagare anche in futuro un'imposta sui beni immobili dell'1,65% annuo (ovvero l'aliquota attualmente applicata in genere dal Comune). Fissando l'aliquota d'imposta attualmente in vigore come tetto massimo per un periodo di tempo indefinito, la disposizione ha garantito a Verne un grado di sicurezza nella pianificazione dell'imposta sui beni immobili di cui altri operatori economici non godono. La garanzia contro future modifiche legislative o amministrative costituisce di per sé un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
2.1.3.2 1 030 600 000 ISK -
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(90) |
La base imponibile fissa per l'imposta comunale sui beni immobili ai sensi dell'accordo su licenze e oneri era di 1 030 600 000 ISK, adeguata secondo l'indice del costo di costruzione islandese (52). Ai sensi della legge 4/1995, tutte le società pagano l'imposta sui beni immobili calcolata sulla base della valutazione ufficiale di terreni e fabbricati stabilita ogni anno. Al momento della stipula dell'accordo su licenze e oneri, la valutazione ufficiale del terreno in locazione e degli edifici di proprietà di Verne era stata stabilita come segue (importi relativi al 2008 che, secondo le norme di legge, dovrebbero costituire la base per l'imposta sui beni immobili applicata nel 2009):
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(91) |
Alla luce di questi importi, la base imponibile per Verne ai sensi dell'accordo su licenze e oneri è stata fissata al di sotto di quanto previsto dalle norme di legge (1 030 600 000 ISK invece di 1 359 050 000 ISK). Questa base imponibile minore riduce gli oneri che di norma graverebbero su Verne e le conferisce quindi un vantaggio. |
2.1.3.3
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(92) |
Applicando l'indice del costo di costruzione che era in vigore al momento in cui Verne ha avviato le operazioni, sono stati ridotti gli oneri che la società avrebbe dovuto pagare secondo le normali disposizioni di legge, le quali prevedono che i proprietari di beni immobili e i locatari di terreni versino l'imposta sui beni immobili in base al valore stimato al momento dell'acquisto/della locazione e ricalcolato ogni anno. Tali costi sarebbero di norma a carico della società, pertanto la loro riduzione conferisce un vantaggio a Verne. |
2.1.3.4
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(93) |
Ai sensi della legge 4/1995 l'imposta comunale sui beni immobili in Islanda viene riscossa su tutti gli edifici che sono stati oggetto di una valutazione ufficiale l'anno precedente. Gli edifici acquistati da Verne nel 2008 erano stati oggetto di valutazione ufficiale al momento dell'acquisto. Pertanto, il periodo esente da tasse dal momento dell'acquisto fino al 1o gennaio 2011, previsto nell'accordo su licenze e oneri (53), allevia gli oneri di Verne che, di norma, sarebbero stati a carico della società, conferendole così un vantaggio. La misura costituisce pertanto aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
2.1.3.5
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(94) |
Invece di applicare la valutazione ufficiale come base imponibile, secondo quanto previsto dalla legge 4/1995, la base imponibile per i futuri edifici costruiti nella zona interessata è pari al minore dei due importi seguenti: i) i costi di costruzione delle strutture esterne e ii) 85 500 ISK al metro quadrato, adeguati secondo l'indice del costo di costruzione islandese (a partire dal mese in cui Verne inizia le operazioni del cliente/l'edificio diventa operativo) proporzionalmente al tasso di occupazione (54). Nella misura in cui Verne costruirà edifici (o li ha già costruiti), tale misura ridurrà gli oneri di Verne - che di norma sarebbero stati a carico della società - conferendole così un vantaggio. |
2.1.3.6
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(95) |
L'articolo 3 della legge 153/2006 sulla tassa per la costruzione di strade (gatnagerðargjald) stabilisce che la tassa per la costruzione di strade è un tributo "una tantum" che i comuni in Islanda applicano sui beni immobili in tutte le aree urbane. Secondo tale legge, i comuni hanno l'obbligo di riscuotere questa tassa e possono decidere l'aliquota d'imposta fino a un massimo del 15% del costo di costruzione ufficiale a m2, come stabilito da Statistics Islands. La base imponibile è la costruzione consentita sul luogo in questione secondo la pianificazione urbana o il permesso di costruzione rilasciato. L'articolo 5 prevede la possibilità di una rinuncia o di una riduzione della tassa; questa possibilità dovrà essere stipulata nello statuto comunale. Inoltre, l'articolo 6 prevede una rinuncia ad hoc o una riduzione in circostanze particolari. |
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(96) |
In base all'articolo 1.1 dell'accordo su licenze e oneri, Verne non pagherà alcun onere per la costruzione di strade per gli edifici esistenti. |
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(97) |
La tassa prevista dalla legge 153/2006 è, per definizione, un tributo più che un corrispettivo per servizi forniti, come descritto dall'Autorità nella decisione di avvio. Questa caratteristica della tassa per la costruzione di strade è esplicitamente indicata nell'articolo 1 della legge (55). |
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(98) |
La legge 153/2006 stabilisce inoltre che i comuni in Islanda sono tenuti a determinare l'aliquota della tassa per la costruzione di strade mediante lo statuto comunale, pubblicato nella sezione B della Gazzetta Ufficiale dello Stato. Secondo lo statuto del 20 gennaio 2008 sulla tassa per la costruzione di strade a Reykjanesbær (56), l'aliquota d'imposta applicabile per stabilimenti industriali a Reykjanesbær è del 7,5% della base imponibile stabilita nell'articolo 3 della legge 153/2006. Ai sensi della legge 153/2006, la tassa è dovuta quando il terreno è inizialmente locato, l'edificio è rinnovato o modificato, oppure nel caso in cui si modifichi l'uso previsto di un edificio, e per l'ampliamento di vecchi edifici. Di conseguenza, secondo le norme di legge, Verne sarebbe stata tenuta a versare tale tassa anche sugli edifici esistenti, che in precedenza erano edifici militari e non erano stati soggetti in passato alla tassa per la costruzione di strade. L'autorità ricorda che, secondo l'articolo 5 della legge 176/2006, le normali disposizioni fiscali si applicano a tutti i beni immobili entro i confini dell'ex zona della Marina, una volta che questi vengono adibiti ad uso civile (57). |
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(99) |
L'esenzione di cui all'articolo 1.1 dell'accordo su licenze e oneri allevia gli oneri di Verne che, di norma, sarebbero stati a carico della società, conferendole quindi un vantaggio. |
2.1.3.7
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(100) |
In base all'accordo su licenze e oneri (58) Verne verserà solo il 25% della tassa che sarebbe stata applicabile secondo la legge 153/2006, "per le dimensioni delle proprietà […] e del progetto e visto il suo notevole impatto sugli introiti di Reykjanesbær." L'accordo prevede che in futuro Verne intraprenderà a proprie spese la costruzione di strade all'interno dei confini dell'area e "tutti quei lavori svolti normalmente in cambio dei corrispettivi versati per la costruzione di strade". Il comune, invece, garantirà il collegamento stradale con la zona in questione. |
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(101) |
La tassa per la costruzione di strade ridotta del 75% per i nuovi edifici in virtù dell'accordo su licenze e oneri è inferiore a quella prevista dalle norme di legge. La riduzione di tale imposta allevia gli oneri di Verne che, di norma, sarebbero stati a carico della società, conferendole così un vantaggio. |
2.1.4 Impatto sugli scambi e distorsione della concorrenza
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(102) |
Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del SEE sugli aiuti "che falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti", in base alla giurisprudenza non è necessario stabilire che l'aiuto ha un effetto reale sugli scambi tra le parti contraenti falsi davvero la concorrenza, ma basta esaminare se un aiuto è atto a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (59). Inoltre, dove l'aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intra-SEE, si deve ritenere che questi ultimi siano influenzati dall'aiuto. Per contro, non è necessario che l'impresa beneficiaria partecipi direttamente a detti scambi (60). |
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(103) |
Verne intende fornire servizi sul mercato dei centri dati anche ad altri paesi SEE. Il servizio di centri dati è ampiamente offerto all'interno del SEE e nei mercati mondiali. Alla luce di ciò, l'Autorità conclude che l'accordo su licenze e oneri è atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE. |
2.1.5 Conclusione per quanto riguarda l'esistenza di un aiuto di Stato nell'accordo su licenze e oneri
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(104) |
Le deroghe alle imposte comunali (imposta sui beni immobili e tassa per la costruzione di strade), sopra identificate, vale a dire:
comportano un vantaggio selettivo per Verne, fanno uso di risorse statali, incidono sugli scambi e falsano la concorrenza. Le misure costituiscono pertanto aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
2.1.6 Quantificazione dell'aiuto di Stato nell'accordo su licenze e oneri
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(105) |
L'importo dell'aiuto di Stato è la differenza tra le tasse dovute in virtù dell'accordo su licenze e oneri da un lato e le tasse che Verne avrebbe pagato se fossero state applicate le norme di legge. |
2.2 L'accordo sull'acquisto di beni immobili, l'accordo di locazione del suolo e l'accordo di locazione supplementare
2.2.1 Risorse statali, selettività ed effetto sugli scambi
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(106) |
Innanzitutto, tutti e tre gli accordi, l'accordo sull'acquisto di beni immobili, l'accordo di locazione del suolo e l'accordo di locazione supplementare, sono stati sottoscritti da Verne e dalla Tesoreria dello Stato (61). |
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(107) |
Avendo stabilito che l'accordo sull'acquisto di beni immobili, l'accordo di locazione del suolo e l'accordo di locazione supplementare sono stati stipulati direttamente dallo Stato, e che quindi comportavano l'utilizzo di risorse statali, l'autorità rileva, in secondo luogo, che Verne, il potenziale beneficiario delle misure contenute nei tre accordi, si qualifica come un'impresa dal momento che persegue attività economiche che si concretizzano nell'offerta di servizi di stoccaggio dati sul mercato. |
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(108) |
In terzo luogo, poiché le operazioni commerciali hanno potenzialmente rappresentato un vantaggio per una specifica impresa (cioè Verne), esse dovrebbero essere considerate come una misura selettiva. |
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(109) |
In quarto luogo, le misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE considerando che Verne intende gestire un centro dati su scala mondiale, nel quale il servizio sarà a disposizione di clienti all'interno del SEE e sul mercato mondiale. |
2.2.2 Esistenza di un vantaggio – il principio dell'investitore in economia di mercato
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(110) |
Al fine di valutare se le misure contenute nei tre accordi costituiscano aiuti di Stato, l'Autorità deve verificare se la vendita degli edifici e la locazione del suolo conferiscono un vantaggio a Verne. |
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(111) |
La misura non configura aiuto di Stato se l'accordo sull'acquisto di beni immobili, l'accordo di locazione del suolo e l'accordo di locazione supplementare sono stati stipulati secondo il principio dell'investitore privato in economia di mercato; tale principio è rispettato se lo Stato ha venduto gli edifici al valore di mercato e se le disposizioni dell'accordo di locazione del suolo e dell'accordo di locazione supplementare erano/sono in linea con le condizioni di mercato. |
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(112) |
In relazione alla vendita da parte delle autorità pubbliche di suolo o edifici a una singola impresa che svolge un'attività economica, la Corte di giustizia ha statuito che una tale vendita può contenere elementi di aiuto di Stato se non è realizzata al valore di mercato, vale a dire se non è avvenuta al prezzo che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza sarebbe riuscito a fissare (62). |
2.2.2.1
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(113) |
Il Tesoro ha venduto cinque edifici a Verne il 26 febbraio 2008. Per valutare la presenza di un aiuto nella fattispecie, l'Autorità applica gli orientamenti sugli elementi di aiuti di Stato nelle vendite di terreni e di fabbricati di proprietà pubblica ("gli orientamenti"), che si basano sul criterio dell'operatore privato in economia di mercato o criterio dell'investitore privato. È stata seguita una procedura di offerta incondizionata o comparabile? |
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(114) |
Secondo il punto 2.1 degli orientamenti l'esistenza di aiuti di Stato a favore dell'acquirente è esclusa automaticamente quando la vendita segue una "procedura di offerta aperta ed incondizionata, sufficientemente pubblicizzata (simile ad una vendita all'asta) ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente". Secondo le informazioni raccolte dall'Autorità nell'ambito del procedimento d'indagine formale, sembra che nessuna procedura di gara sia stata organizzata dallo Stato o da KADECO per suo conto. La presenza di aiuti di Stato non può essere quindi esclusa automaticamente. Tuttavia, l'Autorità valuterà in seguito se sia stata applicata una procedura comparabile a una procedura di offerta incondizionata, anche se non del tutto in conformità con gli orientamenti. |
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(115) |
Le autorità islandesi hanno sostenuto nelle osservazioni alla decisione di avvio (63) che gli edifici sono stati venduti al valore di mercato corrente al momento dell'acquisto, nel febbraio 2008. A sostegno di tale affermazione le autorità islandesi hanno fra l'altro sostenuto, pur senza fare riferimento agli orientamenti, che "tutte le proprietà del governo gestite all'epoca da KADECO sono state pubblicizzate diversi mesi prima della vendita a Verne" (64); che la "proprietà è stata pubblicizzata e che vi erano due offerte per l'edificio 869; l'offerta [..] di Verne Holdings ehf. e un'offerta di [un altro offerente]" (65). |
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(116) |
Per verificare se ha avuto luogo un procedimento simile a una procedura di offerta incondizionata, l'Autorità ha valutato tutte le informazioni disponibili. |
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(117) |
L'Ufficio nazionale di audit islandese (Ríkisendurskoðun) è un organismo indipendente che opera sotto l'egida del Parlamento islandese(Alþingi). Il suo ruolo principale è revisionare i bilanci degli enti del governo centrale/delle amministrazioni centrali dello Stato islandese, nonché monitorare e promuovere il miglioramento della gestione finanziaria dello Stato e dell'uso di fondi pubblici (66). |
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(118) |
Da novembre 2007 a marzo 2008, l'Ufficio nazionale di audit islandese ha effettuato un cosiddetto controllo di gestione (67) sulle operazioni di KADECO a seguito di affermazioni ventilate pubblicamente, secondo le quali gli interessi dello Stato non sarebbero stati tutelati appieno in occasione della vendita dei beni situati nell'ex zona militare presso l'aeroporto di Keflavík. Gli edifici acquistati da Verne si trovano in questa zona. Tuttavia, quando è stato effettuato il controllo, gli edifici non erano stati ancora venduti. Il controllo ha rivelato che KADECO era stata legalmente designata per gestire le strutture presenti nell'ex zona militare presso l'aeroporto di Keflavík e organizzare il futuro sviluppo della zona per conto dello Stato islandese. La società era quindi pienamente in diritto di gestire la vendita dei beni dello Stato nella zona in questione senza la partecipazione del Centro di commercio dello Stato (Ríkiskaup) (68), e KADECO non aveva alcun obbligo di indire una gara d'appalto. Inoltre, dal controllo emerge che gli interessi dello Stato erano stati tutelati al momento della vendita delle strutture. |
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(119) |
La relazione sul controllo di gestione è stata pubblicata il 26 marzo 2008 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Ufficio nazionale di audit islandese (69). La relazione descrive dettagliatamente il processo di vendita degli edifici già venduti o in procinto di essere venduti all'epoca del controllo, quando erano stati già venduti i tre quarti di tutte le proprietà della zona. Secondo la relazione i primi annunci pubblici relativi agli edifici in questione sono stati pubblicati nel marzo 2007 e mettevano in vendita 24 edifici specifici (70). Nell'aprile 2007 altri otto edifici sono stati messi in vendita mediante annunci su vari giornali in Islanda (71). La relazione afferma che dal mese di aprile 2007 non è stato pubblicizzato sui giornali nessun edificio specifico; sono stati però pubblicati annunci regolari in cui si faceva riferimento a KADECO e alla sua homepage, e nei quali si chiedevano idee per lo sfruttamento della zona. |
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(120) |
Nella sua relazione, l'Ufficio nazionale di audit ha affermato che sarebbe stato più opportuno pubblicizzare edifici specifici. |
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(121) |
Nel caso dei cinque edifici venduti a Verne il 26 febbraio 2008, uno solo di essi è stato oggetto di pubblicità specifica, vale a dire l'edificio n. 869 (72), che è uno degli otto edifici pubblicizzati nell'aprile 2007. Le autorità islandesi hanno comunicato che il 23 aprile 2007 Atlantic Film Studios aveva presentato un'offerta per questo edificio specifico. L'Autorità ha ricevuto una copia dell'offerta. Atlantic Film Studios aveva offerto 35 000 ISK al m2 che, in base alla stima delle allora dimensioni dell'edificio 869 (13 000 m2) ammontava a 455 000 000 ISK. Inoltre, Atlantic Film Studios aveva offerto altri 15 000 000 ISK per la zona asfaltata al di fuori dei confini dell'edificio 869. Le autorità islandesi hanno affermato che quest'offerta fu rifiutata (73). |
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(122) |
Sulla base di quanto precede, l'Autorità non può concludere che nella fattispecie sia stata seguita una procedura paragonabile ad una procedura di offerta incondizionata. Pertanto, non si possono escludere automaticamente aiuti di Stato. |
Valutazione da parte di un esperto indipendente
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(123) |
Alla sezione 2.2, gli orientamenti prevedono una procedura alternativa per escludere gli aiuti, il cosiddetto metodo di valutazione di un esperto indipendente. Sebbene le autorità islandesi non abbiano sostenuto che l'aiuto sia stato escluso sulla base del metodo di cui sopra, l'Autorità valuterà se questo era il caso. |
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(124) |
Il 23 aprile 2007 un perito, l'agenzia immobiliare locale Fateignastofa Suðurnesja, ha stimato il valore di mercato dell'edificio 869 (superficie di riferimento di 13 382 m2) a 980 000 000 ISK, ovvero circa 73 000 ISK al m2. Poiché Verne ha acquistato questo edificio più quattro edifici supplementari nel febbraio 2008 al prezzo complessivo di 14,5 milioni di USD, equivalenti all'epoca a 957 000 000 ISK, si pone la domanda legittima se per gli edifici in questione sia stato davvero pagato il valore di mercato. |
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(125) |
Come già richiamato, l'Islanda ha sostenuto nelle osservazioni alla decisione di avvio che gli edifici erano stati venduti al prezzo di mercato e per avvalorare quest'affermazione ha fatto riferimento, tra l'altro, alla summenzionata valutazione effettuata da un esperto indipendente dell'edificio 869. L'Islanda ha trasmesso all'Autorità una copia della valutazione datata 23 aprile 2007, firmata dal perito. La relazione è breve, meno di una pagina, e si riferisce all'edificio n. 869, di cui si precisa che ha una superficie di 13 383 m2, presenta una struttura in acciaio, è in buone condizioni e facilmente accessibile (74). In base alla documentazione disponibile, all'ispezione dell'edificio e all'esame di proprietà simili della stessa area, il perito stabilisce un prezzo di mercato pari a 980 000 000 ISK. Il perito fa riferimento alla possibilità di sfruttare l'edificio in relazione al vicino aeroporto internazionale di Keflavík e ne evidenzia le diverse possibilità di utilizzo, dati i soffitti alti. |
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(126) |
L'Autorità nota che, nelle osservazioni alla decisione di avvio, le autorità islandesi hanno affermato che la valutazione del perito "doveva riflettere il valore di un edificio nuovo definito nel confronto con altri immobili" (75). Ciò non trova tuttavia riscontro nel testo della perizia, che si riferisce solo alle condizioni dell'edificio 869 e non contiene alcun riferimento a edifici nuovi. Inoltre, la citata relazione dell'Ufficio nazionale di audit islandese non corrobora l'interpretazione secondo cui la perizia rifletteva il valore di edifici nuovi. |
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(127) |
Dal momento che la perizia riguarda solo uno dei cinque edifici venduti a Verne, che è stata eseguita 10 mesi prima che gli edifici fossero venduti alla società e che non sembra vi sia certezza sul fatto che tale valutazione si basi davvero su indicatori di mercato e norme di valutazione generalmente riconosciuti, essa non può essere considerata come una valutazione di esperti indipendenti relativamente a tutti e cinque gli edifici venduti a Verne, conformemente a quanto disposto dagli orientamenti ai fini del caso in esame. |
Prezzo di mercato
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(128) |
Ci si chiede allora come si possa stabilire il prezzo di mercato per gli edifici nel caso in esame. In assenza della procedura per escludere automaticamente la presenza di aiuti di Stato, che era a disposizione dello Stato sulla base degli orientamenti dell'Autorità, per stimare il valore di mercato nel caso di specie l'Autorità adotterà l'approccio sistematico e logico su cui si basano gli orientamenti. |
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(129) |
Le dimensioni totali di tutti e cinque gli edifici acquistati da Verne erano pari a 31 008 m2 (76). Il prezzo totale pagato al momento dell'acquisto, pari a 957 000 000 ISK, corrisponde a un prezzo di circa 31 000 ISK a m2, inferiore di circa 4 000 ISK al m2 al prezzo offerto dieci mesi prima da Atlantic Film Studios per l'edificio 869. Questa offerta era stata respinta dall'Islanda (77). A parere dell'Autorità ciò indica che gli edifici sono stati venduti a Verne al di sotto del prezzo di mercato. |
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(130) |
Come già evidenziato, l'Autorità non può fare esclusivamente affidamento sulla perizia dell'esperto. Tuttavia, a suo parere, questa perizia indica che il prezzo pagato potrebbe essere stato inferiore al prezzo di mercato. Ciò è corroborato anche dall'unica altra offerta comunicata dalle autorità islandesi, la quale era stata per di più sottoposta 10 mesi prima della vendita effettiva a Verne. |
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(131) |
In assenza del presupposto automatico previsto delle condizioni specifiche di cui negli orientamenti dell'Autorità, la valutazione relativa al fatto se sia stato pagato o meno un prezzo di mercato è per sua natura retrospettiva (78). In un caso del genere, l'Autorità è tenuta ad applicare il metodo più affidabile per determinare il valore di una proprietà sulla base di tutte le informazioni disponibili. |
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(132) |
L'Autorità ritiene che informazioni attendibili al riguardo si possano trovare nella succitata relazione dell'Ufficio nazionale di audit islandese, sebbene non si possa escludere che altri contratti di vendita stipulati dallo Stato e analizzati nella relazione comportino aiuti di Stato. Secondo l'Autorità, la relazione fornisce informazioni utili sulla situazione esistente prima e al momento della vendita a Verne, e può essere utile per determinare il valore di mercato nella zona interessata. |
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(133) |
La relazione spiega che, quando ha effettuato la perizia per l'edificio 869, uno degli edifici venduti a Verne, lo stesso esperto immobiliare ha valutato gran parte degli edifici della zona messi in vendita dallo Stato. Non tutti gli edifici sono stati però oggetto di valutazione. La relazione fornisce anche informazioni sulle ipotesi formulate dal perito e precisa che le valutazioni si sono basate sui prezzi di mercato della zona, tenendo conto dei costi di costruzione. Ma la relazione precisa anche che gli edifici non sono stati valutati singolarmente, ma raggruppati per epoca di costruzione, condizioni e possibilità di sfruttamento. La perizia ha tenuto conto dei miglioramenti necessari agli impianti elettrici (per passare dagli standard degli Stati Uniti agli standard europei), della posizione e della distanza dalle infrastrutture. Per contro, non ha tenuto conto né dell'ampia offerta supplementare di immobili nella regione, dovuto all'adeguamento a uso civile della zona della Marina USA, né delle restrizioni in materia di rivendita e sfruttamento apparentemente imposte in alcuni casi. Come evidenzia la relazione, in effetti, prima della vendita a Verne, alcuni edifici della zona erano stati venduti ad altre società. Nella fase iniziale (primo semestre del 2007) alcuni edifici sono stati venduti al 57% del prezzo stabilito dalla perizia (22 edifici, tutti ceduti a una stessa società). Più tardi, nell'autunno del 2007, alcuni edifici sono stati venduti a diverse società/organizzazioni per un prezzo oscillante dal 72% all'87% dell'importo stabilito dalla perizia. Questi edifici sono stati venduti in unità più piccole. Infine, la relazione cita il caso di una società che ha acquistato due edifici scolastici al 30% del prezzo indicato nella perizia. Sebbene l'Autorità non possa prendere posizione sulla presenza o meno di aiuti di Stato nelle operazioni commerciali succitate, dette informazioni dimostrano che le perizie realizzate potrebbero non essere il metodo più opportuno o l'unico metodo adeguato per stabilire il prezzo di mercato nella zona in esame. |
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(134) |
L'Autorità osserva che non vi è motivo di credere che lo Stato abbia commissionato perizie per gli edifici n. 868, 866, 872 o 864, tutti venduti a Verne, poiché in tal caso le autorità islandesi avrebbero trasmesso tali informazioni. L'unica perizia disponibile nel caso dei cinque edifici venduti a Verne è dunque quella per l'edificio n. 869. Secondo la summenzionata relazione dell'Ufficio nazionale di audit islandese e le informazioni fornite dall'Islanda, questo è anche l'unico dei cinque edifici a essere stato oggetto di un annuncio pubblico. Inoltre, l'Autorità non ha motivo di credere che la base per una valutazione del valore degli altri edifici della zona fosse diversa da quella della perizia presentata. |
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(135) |
Visto che, nella fattispecie, la perizia del 2007 per l'edificio n. 869, a causa delle sue carenze, non si presta ad essere utilizzata in generale come indicatore del valore di mercato e considerando che tale perizia, eseguita 10 mesi prima della firma del contratto con Verne, interessa solo uno dei cinque edifici venduti alla società, l'Autorità non ritiene che essa possa essere considerata direttamente rappresentativa del prezzo al m2 che un operatore privato avrebbe accettato per la vendita cumulativa dei cinque edifici, qualora ne fosse stato il proprietario. Tuttavia, secondo l'Autorità essa è un indizio del fatto che in realtà il prezzo di mercato era superiore al prezzo effettivamente pagato da Verne. |
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(136) |
L'Autorità pertanto dovrà fare affidamento su un metodo di calcolo del prezzo di mercato diverso da quello della perizia disponibile nel caso in esame. |
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(137) |
In Islanda, un'autorità centrale indipendente, Registers Iceland (Þjóðskrá Íslands), stima ogni anno il valore di tutti gli immobili civili, ossia terreni e fabbricati (79). Il valore stimato deve riflettere il valore di mercato. |
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(138) |
La base giuridica per la valutazione eseguita da Registers Iceland è la legge 6/2001 sulla registrazione e valutazione delle proprietà. Ai sensi dell'articolo 27 di tale legge la valutazione registrata dell'immobile deve riflettere il valore di mercato della proprietà. Se il valore di mercato non è disponibile, la valutazione viene determinata sulla base delle migliori informazioni disponibili sul prezzo di mercato di beni comparabili, tenendo conto di vari elementi fra cui i ricavi, i costi di costruzione, l'ubicazione della proprietà rispetto alle infrastrutture di trasporto, l'età dell'immobile, le potenzialità di sfruttamento, i proventi accessori, il tipo di suolo, la vegetazione, il paesaggio e tutti gli altri elementi che potrebbero incidere sul prezzo di mercato dell'immobile in questione. |
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(139) |
Registers Iceland valuta tutti gli immobili ogni anno sulla base del prezzo di mercato del febbraio precedente e tale valutazione entra in vigore il 31 dicembre dello stesso anno. La valutazione annuale si basa sulle informazioni circa le caratteristiche di ogni immobile e sul prezzo di mercato dell'immobile in base ai contratti di vendita registrati. |
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(140) |
I prezzi di vendita e le condizioni di pagamento di ogni contratto di vendita nel paese sono registrati nella banca dati gestita da Registers Iceland. I contratti di vendita registrati costituiscono la base della valutazione. Registers Iceland utilizza i dati raccolti per valutare il mercato degli alloggi nonché il mercato per edifici industriali e altri edifici commerciali in Islanda; queste informazioni di mercato sono a disposizione del pubblico (80). |
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(141) |
A partire dall'aprile 2010 Registers Iceland ha pubblicato mensilmente informazioni di mercato su edifici commerciali (81). Tali dati forniscono informazioni riguardanti: il numero dei contratti di vendita per tali edifici sottoscritti ogni mese a partire dal gennaio 2005; il numero di operazioni, con l'indicazione del prezzo di vendita; il valore totale ufficiale degli immobili venduti rispetto al prezzo totale di vendita di tutti i contratti registrati mensilmente e suddivisi in due categorie geografiche, ovvero la regione della capitale e il resto del paese. Gli edifici acquistati da Verne appartengono a quest'ultima categoria geografica. |
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(142) |
I dati di mercato dimostrano che il prezzo totale degli edifici commerciali, anche al di fuori della zona della capitale, è stato in generale superiore al valore totale ufficiale di tutti gli immobili venduti nei mesi per i quali sono disponibili i dati, vale a dire il periodo dal 1o gennaio 2005 ad oggi (82). Ciò indica che, quando i dati sono disponibili, la valutazione ufficiale normalmente non è superiore al prezzo di mercato reale. |
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(143) |
L'Autorità ritiene che, in assenza di un reale valore di mercato calcolabile sulla base di un'offerta comparabile in un mercato aperto, il metodo di calcolo adottato dall'Islanda, che si basa della legge 6/2001, sia il metodo più affidabile a disposizione per determinare il valore della proprietà acquistata da Verne. Questo punto di vista dell'Autorità si fonda sul chiaro obiettivo formulato dalla legge 6/2001 e dall'articolo 27 della medesima, secondo cui la valutazione ufficiale deve essere realizzata sulla base degli indicatori di mercato. |
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(144) |
Inoltre, la valutazione ufficiale in base alla legge 6/2001 è l'unica valutazione contemporanea degli edifici in questione ed è stata eseguita da un'autorità indipendente (83). Ciò non è contraddetto dal fatto che, in linea di massima, una valutazione a fini fiscali non riflette necessariamente il "valore di mercato" dei beni immobili, come specificato anche negli orientamenti dell'Autorità. |
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(145) |
L'Autorità ritiene che il metodo con cui è stata valutata la proprietà ai sensi del diritto islandese sia il migliore indicatore del prezzo di mercato disponibile nel caso di specie e che una valutazione ex post da parte di un esperto non sarebbe un metodo più affidabile per determinare il valore di mercato dell'immobile al momento della stipula del contratto, ovvero il 26 febbraio 2008 (84). |
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(146) |
Tutto considerato, l'Autorità conclude che nella fattispecie la valutazione effettuata da Registers Iceland è il miglior metodo di calcolo del prezzo di mercato. L'Autorità osserva, inoltre, che le autorità islandesi hanno verificato nella loro e-mail del 14 maggio 2012, riferendosi alle operazioni del 2008 in corso di valutazione, che "il tasso di valutazione a fini fiscali secondo la pratica islandese è generalmente considerato corrispondente al tasso di mercato." (85). Questo aspetto non viene messo in discussione. |
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(147) |
Il punto di vista dell'Autorità è ulteriormente rafforzato dal fatto che la valutazione ufficiale ai sensi dell'articolo 31 della legge 6/2001 può essere contestata dalle parti interessate e la conclusione di Registers Iceland può essere oggetto di ricorso dinanzi a un organismo specifico (Yfirfasteignamatsnefnd), ai sensi dell'articolo 34 della legge. Verne non ha contestato la valutazione ufficiale degli edifici nel caso in questione. |
Calcolo dell'entità dell'aiuto
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(148) |
Risulta da una giurisprudenza costante che l'Autorità ha l'obbligo di stabilire, per quanto possibile, il valore effettivo degli aiuti in questione e di ordinare in ogni caso il recupero dell'importo esatto (86). |
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(149) |
Al momento della transazione, il catasto islandese (attualmente Registers Iceland) aveva valutato gli edifici in questione come segue:
Per completezza si può aggiungere che questi dati non comprendono la valutazione per il terreno, che non è stato venduto a Verne ma gli è stato dato in locazione per 99 anni. |
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(150) |
Il prezzo pagato per gli edifici è stato di 14,5 milioni di USD, corrispondente a 957 000 000 ISK dell'epoca in cui è avvenuta la transazione; il prezzo era quindi al di sotto del summenzionato prezzo di mercato stabilito dall'Autorità. |
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(151) |
Con la stipula del contratto per l'acquisto di beni immobili del 26 febbraio 2008 è stato quindi concesso un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
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(152) |
L'importo totale degli aiuti per quanto riguarda gli edifici è la differenza tra il valore di mercato stabilito dall'Autorità, ovvero 1 177 850 000 ISK, e il prezzo realmente pagato per gli edifici, ovvero 14,5 milioni di USD, pari a 957 000 000 ISK dell'epoca e corrispondenti a un importo attuale di 220 850 000 ISK. |
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(153) |
L'Autorità rileva che l'importo dell'aiuto è ben al di sopra del margine del 5% per il prezzo di mercato previsto dagli orientamenti al punto 2.2, lettera b). |
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(154) |
L'Autorità rileva inoltre che le disposizioni sugli obblighi speciali prescritti al punto 2.2, lettera c), degli orientamenti non si applicano in questo caso in quanto l'accordo sull'acquisto di beni immobili non contiene alcun obbligo che gravi Verne di un onere economico ai sensi degli orientamenti (88). Inoltre, l'onere economico legato agli obblighi a carico di tutti i proprietari di beni immobili ai sensi della legge ordinaria, non va scontato dal prezzo di acquisto, come previsto negli orientamenti. Infine, i costi iniziali descritti al punto 2.2, lettera d), degli orientamenti non sono pertinenti nel caso di specie (89) e non possono essere utilizzati per stabilire un criterio minimo di riferimento. |
2.2.2.2
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(155) |
Si ricorda che, qualora le misure dell'accordo di locazione del suolo, modificato dall'accordo di locazione supplementare, siano state applicate in conformità con il principio dell'investitore in economia di mercato, vale a dire se le condizioni imposte dallo Stato dell'accordo di locazione del suolo e dell'accordo di locazione supplementare erano condizioni di mercato, l'operazione non comporta aiuti di Stato. |
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(156) |
L'accordo di locazione del suolo è stato stipulato fra il ministero del Tesoro dell'Islanda e Verne il 9 maggio 2008. Mediante l'accordo di locazione supplementare firmato il 30 giugno 2009 il prezzo è stato modificato. Inoltre, il Tesoro prevedeva un periodo di locazione gratuito fino al 1o aprile 2010. |
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(157) |
Il costo dell'affitto iniziale, 0,8 di USD al m2 annuali, è stato negoziato nel febbraio 2008 e non è stato oggetto di alcuna rettifica ai sensi dell'accordo di locazione del suolo. La durata dell'affitto, inoltre, era di 99 anni; tali condizioni sembrerebbero lontane da ciò che un operatore di mercato potrebbe accettare. L'Autorità, tuttavia, non deve valutare se il prezzo è stato pattuito a condizioni di mercato, dal momento che è stato rinegoziato nel giugno 2009 mediante l'accordo di locazione supplementare e l'affitto negoziato inizialmente non è mai entrato in vigore. In virtù di quest'ultimo accordo la durata della locazione resta invariata, ma il prezzo viene modificato e fissato in valuta islandese: 60 ISK a m2. Inoltre, il contratto di locazione viene ora adeguato annualmente in base all'indice del costo di costruzione islandese. |
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(158) |
La metodologia per la determinazione dei prezzi in virtù dell'accordo di locazione supplementare riflette una prassi comune applicata per i terreni di proprietà comunale in Islanda, come segnalato dalle autorità islandesi. Nel contesto di tale pratica, la valutazione ufficiale annuale di Registers Iceland in virtù della legge 6/2001, come descritto in dettaglio anche al punto 2.2.2.1 di cui sopra, costituisce la base su cui, in generale, viene pagato ogni anno un canone di locazione dell'1% o del 2%, a seconda della decisione di ciascun comune. |
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(159) |
Sebbene i contratti di locazione stipulati da diversi comuni in Islanda non riflettano il valore di mercato nel senso che un operatore di mercato sarebbe disposto ad affittare il proprio terreno a un canone del genere in un mercato aperto, le autorità islandesi non hanno addotto alcun argomento per stabilire un prezzo di mercato alternativo per il terreno in questione. Esse hanno semplicemente fatto presente che l'affitto riflette ciò che lo Stato generalmente addebita nella zona. |
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(160) |
Sebbene le informazioni sul mercato per i terreni industriali in Islanda non siano facilmente disponibili, contrariamente alle informazioni raccolte da Registers Iceland sul prezzo di mercato degli immobili residenziali e commerciali, come descritto sopra, è difficile stabilire un punto di riferimento realistico per quanto riguarda il prezzo di mercato del terreno in questo caso. L'Autorità non può quindi che giungere ad una stima approssimativa del valore di mercato del terreno. Le migliori informazioni disponibili sono, ancora una volta, il valore ufficiale stabilito nella legge 6/2001 (90). |
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(161) |
Al momento della stipula dell'accordo di locazione supplementare nel giugno 2009, secondo le informazioni raccolte da Registers Iceland, il valore ufficiale del terreno locato da Verne era stato fissato in 188 850 000 ISK (91). Il canone annuo di locazione era di 5 760 000 ISK ai prezzi del 2009, ovvero il 3,05% della valutazione ufficiale del terreno, una percentuale superiore a quella normalmente applicabile. Pertanto, l'Autorità ritiene che il canone di locazione sarebbe potuto essere accettabile per un operatore privato che opera in un mercato aperto nelle circostanze del caso di specie. |
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(162) |
Infine, per quanto riguarda la clausola di esclusiva, a cui l'Autorità ha fatto riferimento nella sua decisione di avvio, le autorità islandesi hanno spiegato che essa riguarda solo la zona gestita da KADECO; tale clausola è inoltre in linea con una modifica dell'accordo di locazione del suolo. L'Autorità ritiene che la clausola in quanto tale non conferisca un vantaggio economico a Verne data la sua portata limitata sia geograficamente che nel tempo. |
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(163) |
L'Autorità conclude che l'accordo di locazione del suolo modificato dall'accordo di locazione supplementare non comporta un vantaggio per Verne. |
2.3 Il contratto per la fornitura di energia elettrica
2.3.1 Risorse statali
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(164) |
Come accennato in precedenza, per stabilire se una misura comporti la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità deve stabilire se la misura conferisce un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività. Per essere qualificato come aiuto di Stato, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Il vantaggio può essere concesso anche mediante un'impresa pubblica a condizione che vi sia imputabilità allo Stato (92). La Corte europea di giustizia nella causa Stardust Marine (93) ha ritenuto che: "… l'art. 87, n. 1, CE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali. […] Lo Stato è perfettamente in grado, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, di orientare l'utilizzazione delle risorse di queste ultime per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese. […] la situazione di un'impresa pubblica non può essere paragonata a quella di un'impresa privata. Infatti, lo Stato può perseguire, tramite le sue imprese pubbliche, finalità diverse da quelle commerciali, […]." |
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(165) |
L'Autorità fa riferimento alle sue recenti decisioni in materia di contratti di energia elettrica a lungo termine stipulati da Landsvirkjun, decisione n. 391/11/COL e n. 392/11/COL, e adotta lo stesso approccio per quanto riguarda l'imputabilità del contratto per la fornitura di energia elettrica nel caso in esame. |
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(166) |
Oltre alla tesi generale avanzata nelle decisioni di cui sopra, l'Autorità osserva che in un memorandum redatto dal ministero dell'Industria islandese in data 23 ottobre 2008, trasmesso all'Autorità nell'ambito della procedura di pre-notificazione, si fa riferimento ai colloqui intercorsi tra Verne e le autorità islandesi su possibili misure, tra cui il prezzo sovvenzionato dell'energia elettrica nel periodo di avvio delle operazioni di Verne. Landsvirkjun era una delle parti della prima bozza del memorandum d'intesa, in data 15 dicembre 2008, in vista dell'accordo d'investimento poi annullato tra le autorità islandesi e Verne, anch'esso messo a disposizione dell'Autorità nel corso della procedura di pre-notificazione. La seguente clausola è stata inserita nella bozza di protocollo d'intesa, in relazione a un contratto di energia elettrica precedente stipulato fra Landsvirkjun e Verne (94): "Per un periodo di 20 anni le prime forniture di energia elettrica […] saranno vendute a Verne ad una tariffa atta ad attirare i suoi primi clienti." |
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(167) |
Quanto sopra dimostra, a parere dell'Autorità, che lo Stato era coinvolto nelle decisioni di Landsvirkjun nel caso in esame. Non soltanto Landsvirkjun è interamente di proprietà dello Stato islandese e opera sotto il suo controllo, ma è evidente che sia stata utilizzata dallo Stato nei suoi tentativi di attrarre il settore di attività dei centri dati verso l'Islanda (95). |
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(168) |
Nel complesso, quindi, alla luce dello status giuridico di Landsvirkjun, dell'uso evidente di Landsvirkjun in passato come strumento per attrarre investimenti stranieri e delle circostanze generali del caso, l'Autorità conclude che il contratto per la fornitura di energia elettrica è imputabile allo Stato, comporta risorse statali e conferisce un vantaggio a Verne corrispondente all'entità di tali risorse. |
2.3.2 Vantaggio presente nel contratto per la fornitura di energia elettrica
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(169) |
Quando i governi realizzano operazioni finanziarie e investimenti, la Corte europea di giustizia ha dichiarato che, al fine di verificare se una misura statale costituisca un aiuto, occorre stabilire se l'impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali (96). A tal fine, l'Autorità deve applicare il criterio dell'investitore in economia di mercato (97) che, in sostanza, prevede che sono concessi aiuti di Stato ogniqualvolta uno Stato mette a disposizione di un'impresa dei fondi che nel normale corso degli eventi non le sarebbero stati forniti da un investitore privato che applichi criteri commerciali ordinari senza tener conto di altri fattori di natura sociale, politica o filantropica (98). |
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(170) |
La misura in esame - un contratto di fornitura di energia elettrica con una società di proprietà pubblica come venditore - potrebbe comportare un elemento di aiuto di Stato se le condizioni contrattuali non fossero state accettabili per un investitore privato e non fosse stato possibile effettuare una vendita di energia elettrica sufficientemente redditizia per un operatore privato. L'Autorità osserva che la questione da valutare è se un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe scelto di stipulare un contratto bilaterale a lungo termine allo stesso prezzo e alle stesse condizioni del contratto in esame (99). Nell'eseguire tale valutazione l'Autorità non può però sostituire il giudizio del venditore con il proprio, il che implica che il venditore di energia elettrica deve godere di un ampio margine di giudizio. Sebbene l'Autorità riconosca pienamente il diritto per le aziende pubbliche come Landsvirkjun di operare sul mercato a condizioni commerciali, occorre tuttavia valutare attentamente se accordi simili sarebbero stati conclusi da un investitore privato (100). |
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(171) |
Inoltre, l'Autorità deve basare la sua valutazione del prezzo e delle condizioni dei contratti tra Landsvirkjun e Verne sulle informazioni disponibili al momento della stipula del contratto. |
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(172) |
L'Autorità osserva che nel 2010 Landsvirkjun ha deciso di ridurre la sua dipendenza per quanto riguarda l'adeguamento al prezzo dell'alluminio dei prezzi dell'elettricità per usi intensivi; ciò sembra diminuire i rischi connessi agli accordi che l'azienda ha stipulato con l'industria dell'alluminio, ovvero il principale acquirente di elettricità nel settore ad uso intensivo di energia elettrica in Islanda. L'Autorità osserva che il contratto in questione è stato stipulato prima che Landsvirkjun introducesse la nuova politica dei prezzi. |
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(173) |
Come descritto sopra, Verne acquisterà energia elettrica dagli impianti di proprietà di Landsvirkjun, società controllata dallo Stato. L'energia elettrica sarà fornita dagli impianti esistenti di Landsvirkjun. |
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(174) |
Landsvirkjun ha spiegato che vi è una certa flessibilità all'interno della fornitura di energia elettrica commissionatale. Durante i primi cinque anni del periodo contrattuale Verne ha la possibilità di passare a […]. Se, dopo i primi cinque anni, la crescita non ha raggiunto […] Verne è obbligata a pagare […] per il resto del periodo contrattuale (obbligo "take or pay"). |
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(175) |
L'Autorità deve verificare se il prezzo - e le altre condizioni - della parte dell'energia elettrica già disponibile che Landsvirkjun fornirà a Verne rifletta il prezzo di mercato. |
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(176) |
Le autorità islandesi hanno sostenuto che l'isolamento del mercato dell'energia elettrica islandese dal resto del mercato europeo di energia elettrica interconnesso ha caratterizzato il mercato della fornitura di elettricità alle industrie in Islanda. |
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(177) |
Nel caso in esame, tuttavia, il prezzo di mercato dell'elettricità destinata ad alimentare l'industria ad alta intensità energetica in Islanda non è facilmente disponibile. A tale riguardo va osservato che non c'è sbocco alternativo nel mercato generale islandese per la fornitura di elettricità dell'entità del caso in questione. Per le sue dimensioni isolate e limitate, il mercato islandese per il consumo generale di elettricità non sarebbe in grado di assorbire la produzione generata da Landsvirkjun. L'unico sbocco sarebbe rappresentato, come nel caso attuale, da grandi consumatori industriali stabiliti in Islanda. L'isolamento del mercato significa anche che come parametro di riferimento non può essere stabilito il prezzo in Europa. |
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(178) |
In assenza di un parametro di riferimento pertinente, l'Autorità deve fare affidamento sulle informazioni fornite dalle autorità islandesi sul prezzo medio pagato a Landsvirkjun in passato in virtù di contratti stipulati con altre imprese ad uso intensivo di energia elettrica. |
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(179) |
Le autorità islandesi hanno fornito le seguenti informazioni sul prezzo medio dell'energia elettrica di Landsvirkjun per il settore ad uso intensivo di elettricità in Islanda in passato. L'Autorità intende che le cifre comprendono i costi di trasmissione.
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(180) |
Landsvirkjun ha ulteriormente spiegato il meccanismo della definizione dei prezzi del contratto per la fornitura di energia elettrica. Per l'energia elettrica sono previste due fasce di prezzo. […] per avviare le loro attività di centri dati in Islanda. Questo prezzo iniziale per l'energia elettrica è suddiviso in fasce durante la prima metà del periodo contrattuale ([…]). […]. |
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(181) |
L'Autorità ricorda il prezzo effettivo negoziato nel caso in questione (costi di trasmissione esclusi):
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(182) |
Così, i prezzi fissati nel contratto per la fornitura di energia elettrica sono […] per tutti i clienti Landsvirkjun che fanno uso intensivo di elettricità (tenendo conto dei costi di trasmissione che si aggiungono nel caso di Verne), fatta eccezione per il periodo fino al […], quando i prezzi che paga Verne sono pari a […]. Inoltre, il prezzo per il volume tra […] (cfr. la decisione 392/11/COL). |
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(183) |
Ancora, l'obbligo "take or pay" garantisce una vendita costante di una parte considerevole dell'elettricità fornita. |
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(184) |
Per le ragioni di cui sopra, l'Autorità conclude che i termini del contratto per la fornitura di energia elettrica devono rientrare nel margine di discrezionalità di cui godono le aziende pubbliche nella gestione dei loro affari. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità islandesi, l'Autorità conclude che il contratto per la fornitura di energia elettrica non comporta un vantaggio per Verne. |
3. LEGITTIMITÀ DELLE MISURE
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(185) |
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, "l'Autorità di vigilanza EFTA viene informata, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, di qualsiasi piano volto a concedere o modificare aiuti (…). Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale." |
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(186) |
Le autorità islandesi non hanno notificato l'aiuto sopra indicato prima che avesse effetto, non permettendo così all'Autorità di prendere una decisione finale prima della concessione dell'aiuto. Di conseguenza, l'aiuto è illegittimo. |
4. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO
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(187) |
Generalmente, le misure di sostegno contemplate dall'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, a meno che non beneficino di una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 2 o 3, dell'accordo SEE. |
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(188) |
Ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali, le misure possono essere classificate come aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), se l'obiettivo di "contribuire allo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro". L'Autorità rileva che il centro dati sorgerà a Reykjanesbær, una zona ammissibile agli aiuti regionali agli investimenti sulla scorta della decisione dell'Autorità n. 378/06/COL sulla carta degli aiuti regionali delle regioni assistite per l'Islanda. |
4.1 L'accordo su licenze e oneri
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(189) |
Nella notificazione successivamente ritirata, è stata notificata una delle misure oggetto della presente decisione: l'imposta comunale sui beni immobili. La notificazione è stata ritirata dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale. Tuttavia, il Comune aveva già messo in atto le misure contenute nell'accordo su licenze e oneri e le misure non erano state abolite. |
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(190) |
Le autorità islandesi hanno sostenuto, nella notificazione in seguito ritirata e nelle loro osservazioni alla decisione di avvio, che le deroghe all'imposta comunale sui beni immobili su base annua erano compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali, nell'ambito di diverse misure fiscali. Le autorità islandesi hanno notificato le deroghe all'imposta comunale sui beni immobili nel contesto delle deroghe fiscali complessive previste nell'accordo d'investimento del 2009 per la costruzione del centro dati inizialmente previsto. In seguito, l'accordo d'investimento in quanto tale è stato abbandonato, ma la misura relativa all'imposta comunale sui beni immobili nell'ambito dell'accordo su licenze e oneri stipulato tra Verne e il Comune è una misura indipendente (101). Inoltre, secondo le autorità islandesi, essa è entrata in vigore già nei primi mesi del 2009 ed è concessa su base annuale. |
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(191) |
Le deroghe all'imposta comunale sui beni immobili contenute nell'accordo su licenze e oneri non sono legate a uno specifico investimento. Le autorità islandesi hanno inoltre spiegato nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio che le misure contenute nell'accordo d'investimento in seguito annullato non erano subordinate al completamento di tutte le fasi del centro dati, come pianificato all'epoca (102). |
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(192) |
Dagli orientamenti sugli aiuti regionali si evince che gli aiuti regionali agli investimenti devono essere subordinati a un progetto d'investimento specifico e definito, (cfr. il capitolo 4 degli orientamenti). Le deroghe all'imposta comunale sui beni immobili su base annua, previste nell'ambito dell'accordo su licenze e oneri, non erano subordinate a un investimento specifico o definito (per il centro dati o altre operazioni), come richiesto ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali. Il mantenimento di un progetto d'investimento nella regione per cinque anni, come stipulato al punto 32 degli orientamenti sugli aiuti regionali, non era quindi una condizione per la deroga all'imposta comunale. Di conseguenza, l'aiuto non può essere considerato come un aiuto agli investimenti ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali. |
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(193) |
Le autorità islandesi non hanno sostenuto che le misure di aiuto siano compatibili in quanto aiuti al funzionamento ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali. Le deroghe all'imposta comunale sui beni immobili non soddisfano le condizioni di cui al capitolo 5 degli orientamenti sugli aiuti regionali; in particolare, le misure non sono concesse in relazione a una serie predefinita di spese o costi ammissibili, come previsto al punto 66 degli orientamenti sugli aiuti regionali. |
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(194) |
Le deroghe all'imposta comunale sui beni immobili costituiscono pertanto un puro aiuto al funzionamento incompatibile con l'accordo SEE. |
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(195) |
Le autorità islandesi non hanno fornito argomentazioni specifiche sulla questione se la deroga alla tassa comunale una tantum per la costruzione di strade comporti un aiuto di Stato o meno e non hanno addotto argomenti specifici in merito alla compatibilità di tale misura. L'Autorità ritiene che, a questo riguardo, lo stesso valga per la deroga alla tassa per la costruzione di strade e per l'imposta sui beni immobili; le misure non sono legate a uno specifico investimento e costituiscono un puro aiuto al funzionamento a Verne, incompatibile con l'accordo SEE. |
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(196) |
Inoltre, nella sua decisione di avvio, l'Autorità ha messo in dubbio l'effetto di incentivazione degli accordi conclusi dopo la costruzione del centro dati iniziata nel 2008 (103). L'effetto di incentivazione è un requisito fondamentale affinché gli aiuti siano considerati compatibili ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali. Il fatto che l'aiuto proposto sia necessario per produrre un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti, che altrimenti non verrebbero realizzati nelle zone assistite, è un elemento cruciale per la valutazione di un aiuto di Stato a finalità regionale. Pertanto, occorre verificare se l'aiuto è necessario per fornire un effetto di incentivazione all'investimento, vale a dire se l'aiuto contribuisce effettivamente a cambiare il comportamento del beneficiario in modo che questi realizzi investimenti nella regione assistita in questione e non altrove. Pertanto, gli aiuti regionali possono essere compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, solo se hanno dato impulso all'investimento nella zona interessata dagli aiuti a finalità regionale (104). |
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(197) |
Gli orientamenti sugli aiuti regionali definiscono il termine "inizio dei lavori" come "inizio dei lavori di costruzione o primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità." (105). È un dato di fatto che il lavoro fosse già iniziato nel 2008, nel caso in questione. All'epoca, non era stato avviato alcun accordo con le autorità per quanto riguarda le deroghe all'imposta comunale, in base alle informazioni disponibili. |
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(198) |
Nel caso dell'accordo su licenze e oneri, stipulato con il Comune il 9 novembre 2009, poco prima che la costruzione del centro dati si interrompesse nel dicembre 2009, è ancora più evidente che nell'accordo d'investimento - in seguito annullato - che il requisito di effetto di incentivazione dimostrato non è stato soddisfatto, dal momento che l'accordo con il Comune è stato stipulato persino successivamente all'accordo d'investimento (sottoscritto nel mese di ottobre 2009). Ma nemmeno nel maggio 2009, mese in cui le autorità islandesi hanno sostenuto che il Comune e Verne hanno negoziato inizialmente le misure fiscali di deroga, il requisito di effetto di incentivazione sarebbe stato soddisfatto. Nessun "documento che può essere considerato una concessione esplicita di aiuti [all'azienda] per l'investimento" (106) era stato rilasciato in relazione alla deroga all'imposta comunale quando era iniziata la costruzione del centro dati nel 2008. |
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(199) |
L'Autorità ritiene che le disposizioni e l'obiettivo degli orientamenti sugli aiuti regionali costituiscano una solida base per questa valutazione, e non condivide l'opinione delle autorità islandesi secondo cui tale base comporterebbe privilegiare la forma sulla sostanza. |
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(200) |
Le autorità islandesi hanno sostenuto che l'accordo d'investimento iniziale è stato necessario per Verne per completare l'investimento per il centro dati dopo l'inizio della crisi finanziaria. La tesi sostenuta è stata che "Verne non poteva procedere con il completamento del progetto del centro dati come inizialmente previsto" (cfr. pag. 19 della decisione dell'Autorità n. 418/10/COL). Nella decisione di avvio l'Autorità ha affrontato questo argomento ritenendo che la verifica della necessità degli aiuti richiederebbe un'analisi completa delle circostanze economiche della decisione di investimento del beneficiario. L'Autorità ha ritenuto che tale analisi debba essere fatta sulla base dei piani aziendali originali del beneficiario e degli altri documenti presentati ai comitati d'investimento del beneficiario al fine di ottenere l'approvazione per impegnare risorse per l'attività d'investimento, nonché sulla base del calcolo della redditività del progetto con e senza l'aiuto, dell'analisi finanziaria del progetto, delle valutazioni del rischio e di un resoconto dettagliato di come le circostanze seguite all'inizio della crisi finanziaria nell'ottobre 2008 abbiano influito sul piano economico e sul tasso di ritorno sull'investimento. Durante l'indagine formale le autorità islandesi non hanno presentato alcun piano aziendale o documento pertinente relativo alla decisione d'investimento, né alcuna ulteriore prova a sostegno di questa tesi. Questo argomento è quindi privo di fondamento, e su questa base l'Autorità non può ritenere compatibili le misure relative imposte comunali. |
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(201) |
L'Autorità conclude pertanto che gli aiuti concessi ai sensi dell'accordo su licenze e oneri non possono essere considerati compatibili ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali o dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. |
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(202) |
L'Autorità osserva che le autorità islandesi hanno invocato un argomento di forza maggiore nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio. Le deroghe al divieto generale di aiuti di Stato sono sancite nell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE. L'Autorità non vede alcuna rilevanza dell'argomento di forza maggiore nell'articolo 61, paragrafo 3 negli orientamenti adottati sulla base di tale disposizione. In particolare, i fatti del caso di specie non sono classificabili come aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) in quanto le misure fiscali non avevano lo scopo di far fronte ad un grave turbamento dell'economia nel suo complesso. L'Autorità respinge così la pertinenza della tesi di forza maggiore addotta dalle autorità islandesi. |
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(203) |
Le autorità islandesi non hanno fatto valere gli orientamenti dell'Autorità in materia di salvataggio e ristrutturazione. Dal momento che nulla indica che Verne fosse un'impresa in difficoltà ai sensi di tali orientamenti al momento della stipula dell'accordo su licenze e oneri nel 2009, non sembrano essere soddisfatte le condizioni indicate negli stessi. |
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(204) |
In ogni caso, non è stato dimostrato che le misure fiscali contenute nell'accordo su licenze e oneri fossero necessarie e proporzionate a raggiungere obiettivi di interesse comune. Pertanto, l'Autorità non ha individuato alcun motivo per dichiarare gli aiuti concessi ai sensi dell'accordo su licenze e oneri compatibili con il mercato interno alla luce dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE. |
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(205) |
Per le ragioni di cui sopra, le misure di aiuto individuate ai sensi dell'accordo su licenze e oneri non possono essere ritenute compatibili con l'accordo SEE. |
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(206) |
L'Autorità conclude pertanto che le deroghe fiscali concesse a Verne dal Comune costituiscono un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
4.2 L'Accordo sull'acquisto di beni immobili
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(207) |
L'Autorità ha rilevato che il prezzo preferenziale dei cinque immobili venduti a Verne comporta aiuti di Stato. Le autorità islandesi non hanno addotto alcun argomento sulla determinazione della compatibilità dell'aiuto con l'accordo SEE; hanno anzi concentrato la loro argomentazione su quanto da loro affermato, vale a dire che l'accordo non contiene nessun aiuto. Tuttavia, l'Autorità ha valutato se l'aiuto potesse essere ritenuto compatibile ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali. |
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(208) |
L'aiuto è stato concesso nel febbraio 2008 e non può essere considerato un aiuto regionale agli investimenti dal momento che, quando è stato stipulato l'Accordo sull'acquisto di beni immobili il 26 febbraio 2008 e ed è stato firmato il trasferimento del titolo il 9 maggio 2008, non vi era alcun nesso tra l'aiuto concesso e un impegno preciso a investire nella zona. Per soddisfare i requisiti di aiuto all'investimento ai sensi degli orientamenti sugli aiuti regionali, l'aiuto deve essere "conferito per un progetto d'investimento iniziale", come sancito al paragrafo 25 degli orientamenti sugli aiuti regionali; l'aiuto è calcolato in relazione o al costo relativo ad un investimento specifico o al costo dei posti di lavoro creati direttamente dall'investimento, come previsto al punto 28 degli orientamenti. Non era questo il caso quando lo Stato ha venduto gli edifici a Verne; la vendita, infatti, non era collegata né subordinata a un progetto d'investimento specifico. L'unica menzione di un progetto d'investimento nell'accordo sull'acquisto di beni immobili è nell'allegato C dell'accordo, intitolato "Fase I, permessi", dove la trasformazione degli edifici 868 e 869 in centri dati, compresi fino a 5 000 m2 di costruzione nuova e la costruzione di nuovi edifici fino a 12 000 m2, è elencata sotto il titolo "Fase 1" e dove è previsto un "Piano generale" di costruzione di un massimo di 40 000 m2 di nuovi edifici per centri dati e la costruzione di un massimo di altri quattro edifici generatori con una superficie massima di 16 000 m2. Ad ogni modo, sembra che la vendita degli edifici e le condizioni alle quali sono stati venduti non fossero subordinate a tali piani o a qualsivoglia piano d'investimento specifico, com'è anche dimostrato dal fatto che l'investimento inizialmente previsto non si è pienamente concretizzato, e come altresì chiarito dalle autorità islandesi nel corso dell'indagine formale; tuttavia il prezzo pagato per gli edifici è rimasto invariato. |
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(209) |
Un'altra condizione importante è contenuta nel punto 32 degli orientamenti sugli aiuti regionali, secondo cui l'aiuto deve essere subordinato al mantenimento di un progetto d'investimento nella regione interessata per un periodo minimo di almeno cinque anni dopo il suo completamento. Questa condizione non è soddisfatta nel caso di specie. |
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(210) |
Non si applicano altri motivi di compatibilità. L'Autorità conclude pertanto che l'aiuto di Stato concesso a Verne mediante prezzi preferenziali degli immobili costituisce un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
5. CONCLUSIONE
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(211) |
Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ritiene che, in violazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Islanda abbia concesso illegittimamente a Verne i seguenti aiuti:
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(212) |
Gli aiuti di cui alle lettere a) e b) devono essere ritenuti incompatibili con il mercato comune. |
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(213) |
L'Autorità ritiene che né l'accordo di locazione del suolo, modificato dall'accordo di locazione supplementare, né il contratto Energia elettrica comportino la concessione di aiuti di Stato. |
6. RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO ILLEGITTIMI E INCOMPATIBILI
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(214) |
Dall'articolo 14 della parte II del protocollo 3 si evince che l'Autorità è tenuta a ordinare il recupero presso i beneficiari di aiuti illegittimi e incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'accordo SEE. |
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(215) |
L'annullamento degli aiuti mediante il recupero di aiuti di Stato concessi in maniera illegittima consegue logicamente dalla constatazione della natura illegittima degli aiuti. Restituendo gli aiuti, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato e viene ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto (107). |
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(216) |
Dato che le misure individuate nel caso in esame costituiscono aiuti illegittimi e incompatibili, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato da Verne al fine di ristabilire le condizioni economiche che l'impresa avrebbe dovuto affrontare se non le fossero stati concessi aiuti incompatibili e le autorità islandesi devono adottare tutte le misure necessarie per eliminare i vantaggi derivanti dall'aiuto e recuperarlo dal beneficiario. |
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(217) |
Il recupero deve quindi essere eseguito dal momento in cui si è verificato il vantaggio per il beneficiario, vale a dire quando l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, e deve comprendere gli interessi di recupero fino al recupero effettivo. L'importo da recuperare è calcolato in base alle disposizioni degli orientamenti dell'Autorità in materia di recupero di aiuti illegali e incompatibili e in conformità della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL. |
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(218) |
L'elemento di aiuto incompatibile, nel caso del prezzo di beni immobili è pari a 220 850 000 ISK. Per quanto riguarda l'elemento di aiuto dell'imposta comunale sui beni immobili e della tassa per la costruzione di strade, le autorità islandesi sono invitate a fornire informazioni dettagliate e precise sulla quantità di aiuti concessi ai sensi dell'accordo su licenze e oneri (108). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell'articolo 8 della parte II del protocollo 3, a seguito del ritiro della notificazione, il procedimento d'indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, relativo alla deroga a determinate tasse che le autorità islandesi hanno previsto di concedere a Verne nell'ambito dell'accordo d'investimento poi annullato per la costruzione di un centro dati, è chiuso per quanto riguarda le seguenti misure:
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(a) |
aliquota dell'imposta sul reddito delle società |
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(b) |
norme di ammortamento |
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(c) |
oneri industriali e di mercato |
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(d) |
imposte di registro |
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(e) |
imposta per l'occupazione del suolo |
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(f) |
dazi doganali/accise |
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(g) |
differimento dell'IVA sulle importazioni e sull'elettricità |
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(h) |
imposta sui controlli sulla sicurezza elettrica per la produzione di energia elettrica |
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(i) |
garanzia sull'imposta sul valore netto |
Articolo 2
Il procedimento d'indagine formale per quanto riguarda l'accordo tra Farice e Verne del 26 febbraio 2008 è chiuso, in quanto le autorità islandesi hanno comunicato che tale accordo è stato annullato.
Articolo 3
L'accordo sulla locazione del suolo del 9 maggio 2008, modificato dall'accordo di locazione supplementare del 30 giugno 2009, e il contratto per la fornitura di energia elettrica del 22 ottobre 2009, stipulato con Verne Holdings ehf. e Verne Real Estate ehf., non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE
Articolo 4
L'accordo su licenze e oneri, firmato il 9 novembre 2009, comporta aiuti di Stato a Verne Holdings ehf. ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in relazione alle seguenti misure:
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(a) |
aliquota massima garantita dell'1,65% su base annua per l'imposta sui beni immobili |
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(b) |
base imponibile fissa di 1 030 600 000 ISK invece della valutazione annuale ufficiale del terreno e degli edifici esistenti per l'imposta sui beni immobili |
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(c) |
indicizzazione differita della base imponibile per l'imposta sui beni immobili |
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(d) |
nessuna imposta sui beni immobili per il periodo antecedente al 1o gennaio 2011 |
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(e) |
base imponibile fissa per gli edifici futuri invece della valutazione ufficiale per l'imposta sui beni immobili |
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(f) |
nessuna tassa per la costruzione di strade per gli edifici esistenti |
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(g) |
il 25% della tassa per la costruzione di strade per gli edifici nuovi |
Questo aiuto, che corrisponde alla differenza tra queste misure e le disposizioni di legge applicabili, non è compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE.
Articolo 5
Il prezzo preferenziale degli edifici concesso dall'Islanda a Verne Real Estate ehf. per un importo di 220 850 000 ISK costituisce un aiuto di Stato incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE.
Articolo 6
Le autorità islandesi devono procedere al recupero degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 da Verne Holdings ehf. e Verne Real Estate ehf., messi illegittimamente a disposizione delle imprese.
Articolo 7
Il recupero è eseguito senza indugio e secondo le procedure di diritto nazionale, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare comprendono gli interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione di Verne Holdings ehf. e Verne Real Estate ehf. fino al loro effettivo recupero ai sensi dell'articolo 9 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL. Gli interessi sono calcolati su base composta.
Articolo 8
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le autorità islandesi informano l'Autorità di vigilanza EFTA dell'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario, nonché dei provvedimenti previsti o adottati per recuperare l'aiuto.
Articolo 9
L'accordo su licenze e oneri deve essere abolito con effetto immediato nella misura in cui le sue disposizioni contengono un aiuto di Stato incompatibile.
Articolo 10
Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, l'Islanda deve aver eseguito la decisione dell'Autorità e recuperato integralmente gli aiuti.
Articolo 11
L'Islanda è destinataria della presente decisione.
Articolo 12
La versione in lingua inglese della presente decisione è la sola facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012
Per l'Autorità di vigilanza EFTA,
Oda Helen SLETNES
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del collegio
(1) Invito pubblicato nella GU C 25 del 27.1.2011, pag. 6 e nel supplemento SEE n. 4, del 27.1.2011, pag 22.
(2) Per informazioni più dettagliate sul carteggio tra l'Autorità e le autorità islandesi, si rimanda alla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento d'indagine formale, decisione n. 418/10/COL. Cfr. la nota 1 per i riferimenti di pubblicazione.
(3) Cfr. la nota 1 per i riferimenti di pubblicazione.
(4) Ai fini della presente decisione Verne Holding ehf. e Verne Real Estate ehf. saranno denominate collettivamente Verne.
(5) Secondo un memorandum interno datato 23.10.2008 predisposto dal ministero dell'Industria islandese, presentato dalle autorità islandesi nell'ambito del procedimento amministrativo, Verne si era rivolta al ministero poco prima chiedendo varie misure per ridurre il rischio e il costo iniziale dell'investimento del centro dati della società: infrastrutture, sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, compresa la dispensa dal pagamento dell'IVA e interventi quali la garanzia statale nonché prezzi agevolati per l'energia elettrica nella fase iniziale del funzionamento.
(6) La bozza di accordo siglata, presentata insieme alla notificazione successivamente ritirata, sarà denominata nella presente decisione "l'accordo d'investimento". Le parti contraenti sono il governo dell'Islanda, da un lato, e Verne Holdings ehf., Verne Real Estate ehf., Novator e Teha Investments S.a.r.l., dall'altro. La descrizione della struttura aziendale figura nella sezione 2.1 della presente decisione. Nella presente decisione le società saranno denominate collettivamente Verne.
(7) Questo accordo, siglato il 23.10.2009 ("l'accordo d'investimento"), è quello notificato all'Autorità in data 1.9.2010
(8) Questa lettera è una risposta alla lettera inviata dall'Autorità all'Islanda in data 4.10.2011 con la quale l'Autorità prende atto del fatto che le deroghe erano entrate in vigore almeno parzialmente e non erano state abolite; l'Autorità dichiarava inoltre che avrebbe valutato le misure nella sua decisione finale.
(9) Cfr. le osservazioni delle autorità islandesi alla decisione di avvio in data 28.2.2011 (doc. n. 589033), a pagina 14.
(10) Ibidem
(11) Una descrizione più dettagliata dei piani iniziali del progetto figura nella decisione di avvio. Secondo i piani iniziali, nella prima fase si sarebbe dovuto rendere operativo il primo fabbricato, con un costo di circa […] in base alla notificazione. Il fabbricato, con 4 800 m2 di spazio tecnico, sarebbe dovuto essere pronto per l'uso nel 2011 e avrebbe dovuto utilizzare 20 MW di energia elettrica. La seconda fase prevedeva di portare il primo fabbricato alla totale occupazione entro la fine del 2012. Ciò avrebbe richiesto un ulteriore capitale di […], secondo le informazioni presentate dalle autorità islandesi. La terza ed ultima fase prevedeva, secondo i piani iniziali, di rendere operativi tutti e quattro i fabbricati entro la fine del 2016.
(12) Secondo la notificazione pervenuta in data 1.9.2010. Nel preambolo dell'accordo d'investimento poi annullato tale impegno prevedeva: "…nel corso dei primi cinque anni del suo investimento, Verne e gli investitori stimano che il livello d'investimento potenziale per il progetto di cui sopra potrebbe superare i 700 milioni di USD, e che il consumo di energia del centro dati potrebbe superare i 140MW".
(13) Lettera delle autorità islandesi del 25.10.2011 (doc. n. 613209). Le informazioni sono state fornite anche via e-mail delle autorità islandesi in data 14.5.2012 (doc. n. 634340). Si fa riferimento a un programma approvato dall'Autorità con decisione n. 390/10/COL sugli incentivi agli investimenti. Per chiarezza, l'Autorità osserva che l'aiuto concesso nel quadro del suddetto regime di aiuti non è oggetto di valutazione nella presente decisione.
(14) http://www.datacenterdynamics.com/focus/archive/2012/02/verne-global-officially-opens-iceland-data-center
(15) Cfr. le figure 2 e 3.
(16) Cfr. la lettera di KADECO datata 19.11.2010, pag. 2, allegata alle osservazioni delle autorità islandesi sulla decisione di avvio del 28.2.2011 (doc. n. 589033) e l'allegato 3 alla lettera di KADECO. Un riferimento alla prevista demolizione dei fabbricati più piccoli (nn. 864, 866 e 872) figura anche al punto 2.1.4 dell'accordo su licenze e oneri sottoscritto il 4.11.2009.
(17) In un documento intitolato "Exhibit B", allegato all'accordo di locazione si legge: "Piano generale. Costruzione di un massimo di 40 000 m2 di nuovi edifici per centri dati. Costruzione di un massimo di altri 4 edifici generatori, ciascuno con una superficie fino a 4 000 m2".
(18) Cfr. la figura 4.
(19) Cfr. la figura 1.
(20) Ai sensi della legge 176/2006. In data 8.12.2006 il Tesoro islandese e KADECO hanno firmato un contratto di servizio sullo sviluppo, l'amministrazione e lo smaltimento degli immobili nella zona.
(21) Il Contratto di servizio è disponibile sul sito web di KADECO.
(22) Secondo le informazioni comunicate all'Autorità, i costi totali per i lavori di demolizione, ingegneria, progettazione, gestione del progetto ed altri lavori di preparazione del cantiere entro ottobre 2008 ammontavano a[…], cui si sono aggiunti altri […] nel periodo fra novembre 2008 e dicembre 2009, comprese opere di costruzione e l'acquisto di attrezzature elettriche e meccaniche.
(23) La relazione ambientale elaborata da ENVIRON International Corporation fa parte dell'accordo sull'acquisto di beni immobili e i documenti sono accessibili al pubblico al catasto presso l'autorità competente a Keflavík.
(24) Cfr. la figura 3.
(25) Lettera delle autorità islandesi datata 25.10.2011 (doc. n. 613209) sezione B.1, pag. 5. Nelle osservazioni del 28.2.2011 alla decisione di avvio (doc. n. 589033, pag. 14), le autorità islandesi hanno specificato che la rinuncia alle tasse comunali ai sensi dell'accordo su licenze e oneri era entrata in vigore all'inizio del 2009.
(26) Ad eccezione di chiese, musei senza scopo di lucro ed edifici di ambasciate.
(27) Articolo 2.1.3 dell'accordo su licenze e oneri.
(28) Articolo 2.1.4 dell'accordo su licenze e oneri.
(29) Articolo 2.1.4 dell'accordo su licenze e oneri.
(30) Articolo 2.1.5 dell'accordo su licenze e oneri.
(31) Articolo 2.2.2 dell'accordo su licenze e oneri.
(32) Articolo 1.2 dell'accordo su licenze e oneri.
(33) Tutti i prezzi sono al netto dei costi di trasmissione, che vengono addebitati separatamente dal gestore della rete nazionale, Landsnet.
(34) Decisione n. 418/10/COL a pagina 13.
(35) Le autorità islandesi hanno spiegato che l'accordo firmato il 26.2.2008 con Farice per i servizi di locazione della banda larga è stato annullato.
(36) L'Autorità non darà un resoconto dettagliato degli argomenti presentati che si riferiscono esclusivamente all'Accordo d'investimento annullato.
(37) Cfr. la descrizione della clausola di esclusiva a pagina 3 della decisione dell'Autorità n. 418/10/COL.
(38) Decisione dell'Autorità nn. 174/98/COL, 40/03/COL e 344/09/COL.
(39) Orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.
(40) Le autorità islandesi fanno inoltre riferimento a una relazione di Jagjit S. Chadha: "Fiscal Policy in a Major Recession: The Case of Iceland" [La politica fiscale in tempi di grave recessione: il caso dell'Islanda], presentata insieme con le osservazioni sulla decisione di avvio.
(41) Causa T-162/06, Kronoply GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee [2009] Racc. II-1.
(42) Causa T-396/08, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'8.7.2010, non ancora pubblicata.
(43) Il regime di incentivi agli investimenti in vigore a partire dal 2010, approvato dall'Autorità.
(44) Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di aiuto richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni sancite in tale disposizione, cfr. la causa C-142/87, Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee ("Tubemeuse") [1990] Racc. I-959.
(45) Causa C-248/84, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee [1987] Racc. 4013.
(46) Cfr. il punto 3 degli orientamenti dell'Autorità sulla tassazione delle imprese.
(47) Causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze e altri [2006] Racc. I-289, punti 107 e segg. e la giurisprudenza ivi citata.
(48) Cfr., in particolare, la causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke/Finanzlandesdirektion für Kärnten [2001] Racc. I-8365, punto 38; causa C-501/00, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee [2004] Racc. I-6717, punto 90; e causa C-66/02, Repubblica Italiana/Commissione delle Comunità europee [2005] Racc. I-10901, punto 77.
(49) Cfr., in tal senso la causa C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, divenuto Banco Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia [1994] Racc. I-877, punto 14, e causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri [2006] Racc. I-289, punto 132.
(50) Cfr. il punto 2 degli orientamenti sulla tassazione delle imprese.
(51) Articolo 2.1.3 dell'accordo su licenze e oneri.
(52) Articolo 2.1.4 dell'accordo su licenze e oneri.
(53) Articolo 2.2.2 dell'accordo su licenze e oneri.
(54) Articolo 2.1.5 dell'accordo su licenze e oneri.
(55) Questo concetto è chiarito ulteriormente nella nota esplicativa al disegno di legge presentato al Parlamento quando è stata adottata la legge 153/2006, che abroga la precedente legge n. 17/1996 sulla tassa per la costruzione di strade. In precedenza vi era stata incertezza giuridica circa la natura della tassa, se fosse un tributo o semplicemente un corrispettivo per servizi forniti. La legge 153/2006 è stata adottata a seguito di una sentenza della Corte suprema nella causa n. 415/2005, nella quale la Corte ha concluso che la tassa per la costruzione di strade era una tributo e non un corrispettivo per un servizio fornito.
(56) Statuto n. 120/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, sezione B.
(57) Cfr. anche la descrizione alla sezione I.2.3 di cui sopra.
(58) Articolo 1.2 dell'accordo su licenze e oneri.
(59) Causa C-372/97, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee [2004] Racc. I-3679, punto 44; causa C-66/02, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee, punto 111 e causa C-148/04, Unicredito Italiano SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova I [2005] Racc. I-11137, punto 54.
(60) Causa C-66/02, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee, sopra citata, punti 115 e 117, e causa C-148/04, Unicredito Italiano SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, sopra citato, punti 56 e 58.
(61) L'accordo sull'acquisto di beni mobili e l'accordo di locazione del suolo sono stati firmati dal sig. Kjartan Eiríksson, per conto del Tesoro, "secondo delega datata 8.5.2007", e l'accordo di locazione supplementare "[p]er conto del Tesoro di Stato, conformemente alla legge n. 176/2006 recante disposizioni in seguito all'accordo con gli Stati Uniti relativo alla restituzione della zona di difesa presso l'aeroporto di Keflavík, dal sig. Kjartan Eiríksson con una delega raccomandata dell'8.5.2007". Il sig. Eiríksson è il CEO di KADECO.
(62) Cfr. a questo riguardo la causa C-290/07 P, Commissione europea/Scott SA. [2010] non ancora pubblicata, punto 68, e la causa C-239/09, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH [2010] non ancora pubblicata, punto 34.
(63) Lettera di KADECO del 19.11.2010 allegata a una lettera del 28.02.2011.
(64) Lettera di KADECO del 16.6.2011 allegata ad una lettera del 21.6.2011.
(65) Lettera di KADECO del 19.11.2010 allegata ad una lettera del 28.2.2011.
(66) Cfr. http://www.rikisend.is/index.php?id=44.
(67) Cfr. la versione in lingua inglese della Relazione annuale dell'Ufficio nazionale di audit islandese 2008 a pagina 23, disponibile sul sito http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/arsskyrsla_2008_enska.pdf
(68) Il ruolo del Centro di commercio dello Stato è quello di gestire gli appalti di forniture e servizi nei mercati nazionali ed esteri per gli enti e le aziende di Stato ai sensi della legge sugli appalti pubblici n. 84/2007, cfr. http://www.rikiskaup.is/english/nr/324
(69) Disponibile solo in islandese, cfr. http://www.rikisend.is/skyrslur-eftir-utgafutima/2008.html
(70) Nessuno degli edifici in seguito acquistati da Verne era fra questi.
(71) Tra di loro vi era l'edificio 869.
(72) Ciò è stato confermato dalle informazioni presentate dalle autorità islandesi in un'e-mail il 1o giugno 2012 (doc. n. 636529).
(73) L'Autorità osserva che il controllo di gestione dell'Ufficio nazionale di audit islandese, effettuato nel marzo 2008, riporta che l'Atlantic Film Studios in realtà ha acquistato 12 edifici della zona per 575 000 000 ISK e che il prezzo di acquisto è stato pari all'87% della valutazione di prezzo effettuata da un perito, un'agenzia immobiliare locale.
(74) Le dimensioni reali, stabilite accuratamente in un secondo momento, sono pari a 16 606 m2. Tuttavia all'epoca (aprile 2007) il catasto islandese, attualmente Registers Iceland (Þjóðskrá Íslands) non aveva ancora registrato le effettive dimensioni e il valore degli edifici situati presso l'ex base militare americana, che veniva trasformata per essere adibirla ad uso civile ai sensi della legge 176/2006.
(75) Lettera di KADECO del 19 novembre 2010 allegata ad una lettera con data 28.2.2011.
(76) Cfr. la distinta al punto I.3.2 sopra.
(77) Atlantic Film Studios ha offerto 35 000 ISK a m2, cfr. il punto 117 sopra.
(78) Cfr. a tale proposito la causa T-274/01, Valmont Nederland BV/Commissione delle Comunità europee [2004] Racc. II-3145, punto 45.
(79) Si applicano alcune esenzioni, irrilevanti per il caso in esame.
(80) Cfr. http://www.skra.is/pages/1183. Il catasto islandese [attualmente Registers Iceland] è responsabile della raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la pubblicazione dei dati sul settore immobiliare, come i dati di mercato, utilizzati da enti governativi centrali e locali, agenti immobiliari e il settore finanziario. Il catasto islandese analizza e pubblica dati sul mercato immobiliare sulla base dei dati relativi alle vendite di immobili registrate, che vengono raccolti dal 1980. I prezzi di vendita e le modalità di pagamento di ogni contratto di vendita sono raccolti nella banca dati del registro immobiliare e utilizzati per il calcolo di indicatori economici, come ad esempio l'indice dei prezzi dei beni immobili. Il catasto islandese ha creato e mantiene il registro immobiliare, che è un sistema centralizzato di raccolta di dati e una fonte di informazioni per tutti i dati su terreni e beni immobili.
(81) Cfr. http://www.skra.is/Um-okkur/Frettir/Frett&NewsID=4103
(82) In otto mesi dell'anno 2005, tutti i mesi del 2006 e del 2007, 10 mesi del 2008, 10 mesi del 2009, nove mesi del 2010 e 10 mesi del 2011, il prezzo totale delle vendite di edifici commerciali al di fuori dell'area della capitale ogni mese è stato superiore alla valutazione ufficiale totale. Le ultime informazioni disponibili sul sito web di Registers Iceland riguardano le operazioni registrate nel maggio 2012. Esse dimostrano che i prezzi di vendita in transazioni registrate sono sempre e generalmente superiori alla valutazione ufficiale, anche per gli edifici commerciali al di fuori dell'area della capitale.
(83) L'Autorità osserva che queste valutazioni sono state menzionate nell'Accordo sull'acquisto di beni immobili.
(84) Cfr. a questo riguardo anche la causa C-124/10 P, Commissione europea/Électricité de France (EDF), Sentenza della Corte di giustizia (grande sezione) del 5.6.2012, non ancora pubblicata, punto 85.
(85) Doc. n. 634340.
(86) Cfr. in tal senso, la causa C-367/95 P, Commissione delle Comunità europee/Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) e Brink's France SARL [1998] Racc. I-1719, punto 62, e le cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/ Commissione delle Comunità europee, [2003] Racc. II-435, punto 167.
(87) Nell'accordo sull'acquisto di beni immobili la valutazione per 9,6 ettari di terreno è inclusa nella cifra per l'edificio 864, in totale 252 100 000 ISK. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte nell'ambito del procedimento amministrativo, la valutazione dell'edificio 864 era di 70 900 000 ISK, mentre la valutazione per il terreno su cui si trovavano tutti e cinque gli edifici, era di 181 200 000 ISK. La valutazione del terreno, quindi, non è compresa nella valutazione degli edifici.
(88) In particolare, sebbene sembri riguardare maggiormente la locazione/l'acquisto di terreni, il punto 3.2 dell'accordo sull'acquisto di beni immobili afferma chiaramente che, in caso di variazioni significative o cambiamenti di natura materiale delle frontiere e delle dimensioni del terreno in fase di pianificazione dell'ex base militare statunitense, il prezzo di acquisto di un appezzamento di terreno sarà ridotto. Inoltre, al punto 4.4 l'accordo prevede che lo Stato indennizzerà e terrà indenne Verne degli eventuali costi derivanti dalla presenza di sostanze pericolose, tranne nei casi in cui lo Stato sia in grado di dimostrare che la presenza di tali sostanze pericolose è causata da Verne. Le uniche condizioni dell'accordo che si sarebbero potute classificare come "obblighi speciali" ai sensi degli orientamenti sono connesse all'edificio 864, che al momento della stipula dell'accordo stava funzionando come centrale elettrica di backup per la distribuzione di energia elettrica all'ex base aerea. Lo Stato e Verne hanno convenuto di mantenere il suo uso di centrale elettrica di backup per la zona, mentre il sistema di distribuzione è in fase di ricostruzione. Le autorità islandesi né hanno sostenuto una deduzione dal prezzo di acquisto su tale base durante il procedimento amministrativo, né hanno applicato la procedura di cui al punto 2.2 degli orientamenti, che in ogni caso avrebbe richiesto una valutazione separata del presunto svantaggio da parte di un perito indipendente. Le autorità islandesi hanno aggiunto nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio che gli edifici situati sul terreno dovevano essere demoliti e i costi di demolizione sono stati coperti da Verne. Nessun costo di demolizione è menzionato nell'accordo sull'acquisto di beni immobili, e questo non è stato dettagliato dalle autorità islandesi. I tre edifici (872, 866 e 864) non sono stati demoliti. Gli edifici 867 e 889 (che non rientrano nel contratto di vendita) sono stati demoliti. Tuttavia, non è chiaro quando o chi, fra il venditore e l'acquirente, dovesse sostenerne i costi. L'edificio 867 era una piccola sottostazione di commutazione situata sul lato meridionale dell'edificio 869 e l'edificio 889 era una tenda di stoccaggio. L'Autorità conclude che i costi di demolizione di queste costruzioni minori sono stati in ogni caso marginali nel contesto della vendita di oltre 31 000 m2 di edifici industriali.
(89) Lo Stato islandese è stato il proprietario del terreno almeno dal 1951, quando ne ha concesso l'usufrutto al governo degli Stati Uniti. Nel 2006, quando la Marina statunitense si è ritirata, come descritto in precedenza, lo Stato ha rilevato il terreno e gli edifici.
(90) L'Autorità, inoltre, ha tenuto conto delle decisioni della commissione per le indennità di espropriazione ai sensi della legge 11/1973, relative al terreno nelle vicinanze della capitale e nella zona di Reykjanes.
(91) Pari a 1 967 ISK a m2.
(92) Causa C-482/99 Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee (Stardust Marine) [2002] Racc. I-4397, punti 50-59 e l'articolo 1 della direttiva sulla trasparenza.
(93) Causa C-482/99 Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee (Stardust Marine), sopra citata, punti 37, 38 e 39.
(94) All'epoca Landsvirkjun e Verne avevano già stipulato un contratto di energia elettrica, firmato il 26.2.2008 e poi sostituito dal contratto di Energia elettrica in esame, entrato in vigore nel mese di ottobre 2009.
(95) Cfr. anche Invest nel sito web dell'Islanda www.invest.is.
(96) Causa C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri/La Poste e altri, 2006, Racc. I/3547, al punto 60
(97) Questo principio è spiegato negli orientamenti dell'Autorità, parte IV- Norme in materia di compensazione del servizio pubblico, proprietà statale delle imprese e aiuti alle imprese pubbliche, Applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche del settore manifatturiero.
(98) Cfr. ad esempio le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee [1994] Racc. I-4103, punto 28.
(99) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 305/09COL su un accordo di vendita di energia elettrica stipulato dal comune di Notodden e da Becromal Norway AS.
(100) Vedere gli orientamenti dell'Autorità, Parte IV - Norme in materia di compensazione del servizio pubblico, proprietà statale delle imprese e aiuti alle imprese pubbliche, Applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche del settore manifatturiero, paragrafo 5, punto 1.
(101) È questo il caso anche se il paragrafo 11.1 dell'accordo su licenze e oneri stabilisce che l'entrata in vigore dell'accordo è subordinata alla conclusione di un accordo d'investimento, dal momento che le autorità islandesi hanno confermato che le condizioni dell'accordo su licenze e oneri è entrato in vigore già all'inizio del 2009, a prescindere dal contratto d'investimento.
(102) Lettera del 28.2. 2011 (doc. n. 589033), a pagina 33.
(103) Vale a dire l'accordo su licenze e oneri e l'accordo d'investimento in seguito annullato.
(104) Cfr. la causa T-162/06 Kronoply/Commissione delle Comunità europee [2009] Racc. II-1, punto 27. Cfr. anche la causa C-39/92 Petróleos de Portugal SA (Petrogal)/Correia, Simões & Companhia, Lda e Correia, Sousa & Crisóstomo, Lda. in cui la Commissione ha dichiarato che, in un caso di un aiuto ad hoc l'autorità competente rilascia una lettera di intenti per la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, e la causa C-390/06 Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive, punto 69. La causa T-212/00 Nuove Industrie Molisane Srl/Commissione delle Comunità europee [2002] Racc. II-347 conferma lo stesso principio.
(105) Cfr. gli orientamenti sugli aiuti regionali, nota 32.
(106) Caso N-357/08 Fri-El Acerra Srl (Italia) [2009], GU C 95, del 2009, pag. 20, punto 40. Cfr. anche la decisione della Commissione del 15.9.2010, C 8/2009, Fri-El Acerra [2010] GU L 46, pag. 28.
(107) Cfr. cause riunite E-17/10 e E-6/11, Liechtenstein a.o./Autorità di vigilanza EFTA, punti 141 e 142, non ancora pubblicata nella relazione della Corte EFTA.
(108) Cfr. cause riunite E-4/10, E-6/10 e E-7/10, Liechtenstein a.o./Autorità di vigilanza EFTA, punto 174, non ancora pubblicata nella relazione della Corte EFTA.