ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.323.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
4 dicembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite Sierra del Moncayo (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordero Segureño (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dinde de Bresse (DOP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Marostica (IGP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme de Montbrison (DOP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Peras de Rincón de Soto (DOP)]

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Trevélez (IGP)]

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera Gallega (IGP)]

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1249/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Českobudějovické pivo (IGP)]

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 in ordine alla registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1252/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

DECISIONI

 

 

2013/708/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, presentata dalla Spagna)

33

 

 

2013/709/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 dicembre 2013, che autorizza un laboratorio negli Stati Uniti d’America ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2013) 8365]  ( 1 )

34

 

 

2013/710/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 8377]  ( 1 )

35

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2013/711/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti ( 1 )

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.12.2013   

IT

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L 323/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1240/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 180 del 26.6.2013, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

REGNO UNITO

Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (IGP)


4.12.2013   

IT

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L 323/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite Sierra del Moncayo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Aceite Sierra del Moncayo» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Aceite Sierra del Moncayo» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 187 del 29.6.2013, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

SPAGNA

Aceite Sierra del Moncayo (DOP)


4.12.2013   

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L 323/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordero Segureño (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cordero Segureño», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cordero Segureño» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 180 del 26.6.2013, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Cordero Segureño (IGP)


4.12.2013   

IT

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L 323/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dinde de Bresse (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche di parti del disciplinare della denominazione di origine protetta «Dinde de Bresse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) e modificata il 14 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)   GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3.

(4)   GU C 157 del 6.4.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Dinde de Bresse (DOP)


4.12.2013   

IT

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L 323/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1244/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Marostica (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 39 del 9.2.2002, pag. 12.

(3)   GU C 153 del 31.5.2013, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6. —   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Ciliegia di Marostica (IGP)


4.12.2013   

IT

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L 323/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1245/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme de Montbrison (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Fourme de Montbrison», registrata con il regolamento (UE) n. 917/2010 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare precisando la prova dell’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, i requisiti nazionali e i dati relativi alle strutture cui spetta il controllo della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione d’origine protetta «Fourme de Montbrison» è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 269 del 13.10.2010, pag. 21.


ALLEGATO I

È approvata la seguente modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Fourme de Montbrison»:

1.   Voce II «Descrizione del prodotto»

La descrizione del prodotto viene completata dalla seguente descrizione organolettica: «La Fourme de Montbrison possiede una consistenza omogenea, appena soda e fondente in bocca. Ha un sapore fine e denso di profumi, un gusto di latticino fruttato con un carattere di formaggio a pasta erborinata poco marcato che gli conferisce una certa dolcezza.. Sono ammesse una punta di salato e di leggera amarezza.» Questa descrizione è utile ai fini dell’esame organolettico del prodotto all’atto del controllo.

Viene precisato che «il taglio della Fourme de Montbrison è possibile se ciò non ne snatura la consistenza. La presenza della crosta è obbligatoria nelle porzioni di peso superiore a 50 grammi.»

Data la costante evoluzione cui va soggetto il modo di consumare il formaggio, la presente disposizione fissa un quadro che evita derive nei tipi di taglio.

2.   Voce IV «Prova dell’origine»

2.1.   Sottovoce IV.1 «Obblighi di dichiarazione»

Viene precisato che la dichiarazione di identificazione «viene rilasciata in base a un modello convalidato dal Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité

È anche prevista la possibilità di dichiarazioni preliminari sull’intenzione di non produrre e di riprendere la produzione, che permettono un controllo preciso sugli operatori che desiderino ritirarsi momentaneamente dalla denominazione d’origine.

Sono dettagliatamente descritti contenuti e modalità di invio delle dichiarazioni necessarie alla conoscenza e ai controlli successivi dei prodotti.

Le presenti modifiche sono legate alla riforma del sistema di controllo delle denominazioni d’origine introdotta dalla loi d’ordonnance n 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

2.2.   Sottovoce IV.2 «Registri»

È stato completato l’elenco di quanto gli operatori devono registrare per facilitare il controllo delle condizioni di produzione definite dal disciplinare.

2.3.   Sottovoce IV.3 «Controllo dei prodotti»

Vengono precisati lo stadio al quale si effettua l’esame organolettico del prodotto e il metodo di prelievo. Queste modalità sono poi inserite nel piano di controllo o d’ispezione della denominazione d’origine che un organismo di controllo provvede a elaborare.

3.   Voce V «Metodo di ottenimento»

3.1.   Sottovoce V.1 «Produzione del latte»

È definita la mandria da latte. Si tratta de «l’insieme delle vacche da latte e delle giovenche da rimonta, presenti nell’azienda», sapendo che «le vacche da latte sono sia quelle in produzione che quelle in asciutta» e «le giovenche sono le bovine di età compresa tra lo svezzamento e il primo parto.». Questa definizione mira a stabilire chiaramente a quali animali si fa riferimento con i termini di «mandria da latte», «vacche da latte» e «giovenche» nel prosieguo del disciplinare, onde evitare confusioni.

Al punto V.1, lettera a), sono soppresse le modalità di deroga temporanea alla provenienza della razione di base delle vacche da latte in caso di periodi di siccità, rischi metrologici o altre circostanze eccezionali.

Al punto V.1, lettera a), viene precisato che il secondo paragrafo riguarda la razione di base e che vengono escluse le crucifere sotto forma di foraggio,. Si tratta di precisazioni miranti a eliminare ogni ambiguità del testo.

Al punto V.1, lettera a), la frase «La quota di erba pascolata, affienata, preaffienata o insilata, espressa in sostanza secca, deve essere pari o superiore all’80 % dei foraggi della razione di base della vacche da latte, in media sull’insieme delle vacche da latte e su base annua» sostituisce la frase «Il foraggio pascolato, affienato, preaffienato o insilato deve costituire la base dell’alimentazione». Si è così provveduto a precisare chiaramente la quantità di erba nella razione di base nonché gli animali cui essa si applica e la lunghezza dei periodi interessati; ciò faciliterà i controlli. Questa disposizione mette in rilievo l’importanza dell’alimentazione a base di erba per la denominazione di origine «Fourme de Montbrison».

Al punto V.1, lettera a), la frase «La quota del granturco insilato, espressa in sostanza secca, non deve superare il 20 % della razione di base delle vacche da latte, in media sull’insieme delle vacche da latte e su base annua» sostituisce la frase «La quota del granturco insilato, espressa in sostanza secca, non deve superare il 20 % della razione giornaliera, in media sulla mandria da latte e su base annua». La limitazione della quantità di granturco si applica quindi alla razione di base e non alla razione totale e tiene conto solo delle vacche da latte.

La disposizione è completata dalle frasi «All’interno della mandria da latte il consumo di granturco insilato a pianta intera è riservato alle giovenche giunte all’ultimo mese di gestazione e alle vacche da latte» e «Nella razione giornaliera delle vacche da latte è vietato il cumulo del granturco a pianta intera (verde o insilato) con granturco, in grani o in tutoli, conservato a umido». Aver precisato quali animali ricevono granturco insilato facilita il controllo della parte di granturco insilato data effettivamente alle vacche da latte. Il divieto di cumulare granturco a pianta intera con granturco in grani o in tutoli conservato a umido mira anche a limitare l’apporto di granturco nell’alimentazione delle vacche lattiere, soprattutto se in forma fermentata.

L’insieme di queste disposizioni mira, da un lato, a privilegiare l’erba nell’alimentazione delle vacche lattiere e, dall’altro, a facilitare il controllo con riferimenti più precisi agli animali e ai periodi interessati.

Al punto V.1, lettera a), la disposizione sull’apporto di fieno fuori dal periodo di pascolo riguarda le vacche da latte: per coerenza, il controllo di tale disposizione avviene perciò sulle vacche da latte e non sulla mandria da latte.

Al punto V.1, lettera b), per maggior precisione, viene indicato che il divieto di allevamento esclusivamente in stabulazione e l’allevamento senza terra riguarda le vacche da latte.

Al punto V.1, lettera b), viene stabilita una durata minima di pascolo di 150 giorni all’anno per le vacche da latte. Questa condizione rafforza il ruolo del pascolo nell’alimentazione delle vacche da latte e facilita il controllo dell’obbligo di pascolo.

Al punto V.1, lettera b), una frase specifica sul foraggiamento verde permette questa pratica per le vacche da latte, con erba proveniente dalla zona geografica e a completamento del pascolo. Essa consente così di usare sotto forma di foraggio fresco l’erba proveniente da parcelle troppo lontane dall’edificio di mungitura per condurvi le vacche da latte.

Al punto V.1, lettera b), è introdotta una limitazione dei capi allevati nell’azienda per contribuire a consolidare l’allevamento estensivo delle aziende lattiere che producono la DOP «Fourme de Montbrison».

Al punto V.1, lettera c), viene introdotta una limitazione dell’apporto di integratori e additivi a 1 800 kg di materia secca per vacca da latte e per anno. Questa disposizione favorisce un’alimentazione basata sui foraggi che compongono la razione di base e che provengono dalla zona geografica.

Al punto V.1, lettera c) d’ora in poi le materie prime autorizzate negli integratori somministrati alle vacche da latte e gli additivi autorizzati saranno riportati, per maggior chiarezza, in due elenchi positivi distinti.

L’elenco positivo delle materie prime autorizzate negli integratori somministrati alle vacche da latte è completato da: granturco umido in grani; prodotti derivati da semi oleaginosi, senza aggiunte di urea; prodotti derivati da frutti oleaginosi, senza aggiunte di urea, esclusi oli, materie grasse vegetali e gusci di cacao; prodotti derivati dai semi di leguminose; sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise, diversi dai prodotti ottenuti a partire di microorganismi specifici coltivati su determinati substrati, diversi dalla borlanda. I termini «tutti i cereali e loro sottoprodotti», «le polpe di barbabietole disidratate», «la melassa», «i semi proteici» e «il sale, i minerali» sono rispettivamente sostituiti dai termini «tutti i semi di cereali e prodotti derivati», «le polpe di barbabietole essiccate», «le melasse», «i semi di leguminose» e «i minerali e prodotti derivati». I termini «i panelli senza aggiunta di urea» sono soppressi poiché tali prodotti fanno parte di prodotti derivati da semi o frutti oleaginosi, senza aggiunta di urea. Si precisa inoltre che i tutoli di granturco possono essere conservati con procedimenti a secco o a umido. Queste materie prime non hanno conseguenze sulla qualità del prodotto.

L’uso di soda caustica per trattare i cereali e i loro sottoprodotti derivati è vietato poiché non si tratta di una pratica tradizionale.

L’elenco positivo degli additivi si sostituisce alla frase «È vietato qualsiasi additivo mirante a modificare direttamente la composizione del latte.» e descrive in modo esauriente le categorie e i gruppi funzionali degli additivi autorizzati, rispettando la terminologia regolamentare. Con questa modifica si vogliono evitare ambiguità o interpretazioni in occasione dei controlli.

Al punto V.1, lettera e), è stata aggiunta una disposizione che vieta gli OGM nell’alimentazione degli animali e nelle colture dell’azienda, finalizzata al mantenimento del carattere tradizionale dell’alimentazione.

3.2.   Sottovoce V.3 «Trasformazione»

Per maggior precisione, nell’elenco positivo degli ingredienti o ausiliari di fabbricazione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di fabbricazione, i termini «colture batteriche innocue, lieviti, muffe» sono sostituiti dai termini «colture di batteri, lieviti e muffe la cui innocuità è dimostrata».

Il paragrafo «Le varie tappe successive sono il taglio del "coagulo o cagliata", il rimescolamento, il riposo della cagliata, una leggera pressatura, lo sminuzzamento, la salatura nella massa cagliata, la messa in forma, lo sgocciolamento e il deposito sulle grondaie. Esse sono definite nei paragrafi che seguono:» è soppresso poiché ogni tappa di tale paragrafo è descritta singolarmente nel seguito del disciplinare.

La leggera pressatura della cagliata durante il riposo che precede lo sminuzzamento è d’ora in poi facoltativa. Tale pratica infatti non è indispensabile allo schema tecnologico di fabbricazione purché l’estratto secco finale del formaggio rispetti quello imposto dal disciplinare.

La frase «La cagliata è poi frantumata, salata nella massa e messa in forma» viene riformulata come segue: «La cagliata è poi frantumata e salata nella massa, al più tardi al momento della messa in forma». Il nuovo testo è più esplicito sul momento in cui avviene la salatura.

Ai fini di una miglior comprensione, viene precisato che lo sgocciolamento in sala, per capovolgimento senza pressatura, avviene dopo aver messo in forma la cagliata.

La durata minima dello sgocciolamento nella forma, per capovolgimento senza pressatura, viene ridotta da 24 a 18 ore. L’evoluzione delle pratiche hanno infatti ridotto tale periodo, senza compromettere la qualità dei formaggi.

La frase «Un’operazione di spillatura viene effettuata a partire dal 10o giorno successivo a quello dell’aggiunta del caglio» viene spostata al punto V.4, con la precisazione che si tratta della spillatura di formaggi.

3.3.   Sottovoce V.4 «Maturazione e conservazione»

La frase «Alla spillatura segue un periodo di stagionatura in cantina o in essiccatoio a una temperatura mantenuta tra 6 °C e 12 °C per almeno quindici giorni in condizioni igrometriche tra 90 e 98 % di umidità relativa» è sostituita dalla frase «All’uscita della sala di sgocciolatura, dopo eventuale asciugatura, si effettua una maturazione in cantina o in essiccatoio a una temperatura mantenuta tra 6 °C e 12 °C in condizioni igrometriche tra 90 e 98 % di umidità relativa», completata dalla frase «Dopo la spillatura, i formaggi maturano per almeno 15 giorni in cantina o in essiccatoio alle condizioni di temperatura e igrometriche sopradescritte».

Il nuovo testo descrive meglio il susseguirsi delle operazioni. La spillatura non interviene infatti immediatamente prima dell’entrata in cantina, ma quando i formaggi sono in cantina. Si può eventualmente praticare un’asciugatura tra l’uscita dalla sala di sgocciolamento e l’ingresso in cantina. La durata minima della maturazione in cantina è di 15 giorni a decorrere dalla data della spillatura.

4.   Voce VIII «Etichettatura»

L’obbligo di apporre la dicitura «denominazione di origine controllata» sull’etichetta è soppresso e sostituito dall’obbligo di apporre il simbolo «AOP» (DOP) dell’Unione europea, al fine di migliorare la leggibilità e le sinergie nella comunicazione dei prodotti registrati come DOP.

5.   Voce IX «Condizioni nazionali»

In conformità alla riforma nazionale del sistema di controllo delle denominazioni di origine, viene aggiunta una tabella che presenta i principali punti da controllare e il metodo di valutazione.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«FOURME DE MONTBRISON»

N. CE: FR-PDO-0105-01014-06.07.2012

IGP () DOP (X)

1.   Denominazione

«Fourme de Montbrison»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Fourme de Montbrison» è un formaggio prodotto con latte di vacca cagliato, che si presenta in forma cilindrica, di altezza tra 17 cm e 21 cm, di diametro tra 11,5 cm e 14,5 cm e di peso tra 2,1 kg e 2,7 kg, a pasta erborinata, non pressata, non cotta, fermentata e salata per incorporazione di sale alla cagliata al momento della messa in forma.

Il tenore di materia grassa è di almeno 52 grammi per 100 grammi di formaggio dopo essiccamento completo; il tenore di materia secca non dev’essere inferiore a 52 grammi per 100 grammi di formaggio maturo.

Il formaggio può beneficiare della denominazione d’origine «Fourme de Montbrison» solo a partire dal trentaduesimo giorno dalla data di aggiunta del caglio..

La crosta, secca e fiorita, è di colore arancio e può presentare muffe bianche, gialle e rosse. La pasta, di color crema presenta poche occhiature con un’erborinatura a venature azzurro chiaro.

La «Fourme de Montbrison», presenta una consistenza omogenea, appena soda fondente in bocca. Ha un sapore fine e denso di profumi, un gusto di latticino fruttato con un carattere di formaggio erborinato poco marcato che gli conferisce una certa dolcezza. Sono ammesse una punta di salato e di leggera amarezza.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Durante tutto l’anno la razione di base delle vacche da latte è costituita da foraggi provenienti dalla zona geografica della denominazione.

Gli alimenti ammessi nella razione di base sono tutti i foraggi, escluse le crucifere sotto forma di foraggi.

La quota di erba pascolata, affienata, preaffienata o insilata, espressa in sostanza secca, deve essere pari o superiore all’80 % dei foraggi della razione di base della vacche da latte, in media sull’insieme delle vacche da latte e su base annua.

La quota del granturco insilato, espressa in sostanza secca, non deve superare il 20 % della razione di base delle vacche da latte, in media sull’insieme delle vacche da latte e su base annua.

Al di fuori dei periodi di pascolo, il fieno rappresenta almeno 3 kg di materia secca al giorno per vacca da latte in media sull’insieme delle vacche da latte.

In periodi di disponibilità di erba, non appena le condizioni climatiche lo consentono, per le vacche da latte il pascolo è obbligatorio. La sua durata deve essere di almeno 150 giorni all’anno.

L’apporto di integratori e additivi è limitato al massimo a 1 800 kg di sostanza secca per vacca da latte all’anno in media sull’insieme delle vacche da latte.

Negli integratori e negli additivi somministrati alle vacche da latte sono ammessi solo le materie prime e gli additivi precisati in un elenco positivo.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la lavorazione, la maturazione e la conservazione dei formaggi fino a 32 giorni dalla data di aggiunta del caglio, devono avvenire all’interno della zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il taglio della «Fourme de Montbrison» è possibile se ciò non ne snatura la consistenza. La presenza della crosta è obbligatoria nelle porzioni di peso superiore a 50 grammi.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Sull’etichetta dei formaggi che beneficiano della denominazione di origine «Fourme de Montbrison» sono riportati il nome della denominazione, in caratteri di dimensione almeno pari a due terzi di quella dei caratteri più grandi che compaiono sull’etichetta e il simbolo DOP dell’Unione europea.

Indipendentemente dalle diciture regolamentari applicabili a tutti i formaggi, è vietato apporre qualunque altra qualifica direttamente accanto al nome della denominazione di origine; fanno eccezione specifici marchi di fabbrica o commerciali.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica della Fourme de Montbrison si estende al territorio seguente:

Dipartimento della Loira, comuni di Bard, Cervières, Chalmazel, La Chamba, La Chambonie, Champoly, Châtelneuf, La Côte-en-Couzan, Écotay-l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Jeansagnière, Lérigneux, Noirétable, Palogneux, Roche, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-la-Vêtre, Saint-Julien-la-Vêtre, Saint-Just-en-Bas, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Priest-la-Vêtre, Saint-Romain-d’Urfé, Les Salles, Sauvain, La Valla-sur-Rochefort, Verrières-en-Forez.

Dipartimento del Puy-de-Dôme, comuni di Brugeron, Job, Saint-Anthème, Saint-Pierre-la-Bourlhonne e Valcivières.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona geografica della denominazione di origine «Fourme de Montbrison» si estende principalmente sulle «Hautes Chaumes» che costituiscono la sommità dei Monti del Forez, ai confini tra i dipartimenti della Loira e del Puy-de-Dôme, nonché sulla parte orientale dei monti del Forez. Si tratta di un’area di media montagna (picco a 1 634 m di altitudine) con un orientamento complessivo nord-sud, poggiante su basamento granitico e contornata da confini naturali. Essa presenta un paesaggio di lande montane e subalpine, che dà luogo ad altipiani aperti con groppe rotonde e dolci, circondate da versanti coperti da foreste di specie resinose. Vi si incontrano numerose torbiere e prati. La pluviometria è relativamente abbondante (mediamente superiore a 1 000 mm all’anno). Il clima è soggetto a influenze oceaniche e continentali. Le temperature medie annue sono dunque piuttosto fredde, inferiori a 10 °C e spesso inferiori a 5 °C. Gli inverni sono lunghi e freddi con frequenti precipitazioni nevose.

A causa dell’altitudine e della pluviometria elevate, la produzione foraggera si basa essenzialmente sui pascoli permanenti.

Fattori umani

La produzione della «Fourme de Montbrison» nella regione dell’Haut-Forez risale ai tempi dell’alto Medioevo; in essa, fino alla seconda guerra mondiale, si è mantenuto un sistema agropastorale. La produzione di questo formaggio avveniva in «jasseries», edifici di alpeggio, diffusi sui due versanti dei monti del Forez. All’epoca, il formaggio era prodotto, durante la stagione dell’alpeggio, a partire da latte di greggi di modeste dimensioni, dalle donne perché gli uomini restavano nei villaggi e continuavano i lavori estivi sui campi. L’ambiente naturale forniva tronchi di legno tenero che, una volta scavati, davano luogo a grondaie (chiamate chéneaux) perfettamente adeguate allo sgocciolamento delle forme nel corso della fabbricazione. Le forme venivano spesso conservate fino alla discesa dall’alpeggio e vendute sui mercati che si trovavano su entrambi i versanti del massiccio, tra cui l’importante mercato di Montbrison.

Oggi gli allevamenti lattieri fanno ampio ricorso ai pascoli permanenti. Le condizioni di produzione della «Fourme de Montbrison» e soprattutto il pascolo obbligatorio nei periodi in cui esso è possibile, la razione alimentare basata sull’erba e i limiti posti all’insilato di granturco contribuiscono a valorizzare questa risorsa naturale.

Retaggio di una tecnica antichissima, lo schema tecnologico della «Fourme de Montbrison» applica un know-how locale, che mette in atto:

un rimescolamento adattato, legato alle ridotte dimensioni del grano di cagliata, pari a 0,5/1 cm di lato circa,

una salatura nella massa, e una salatura esterna più limitata,

la tecnica molto particolare dello sgocciolamento aggiuntivo in grondaie di legno di specie resinose.

5.2.   Specificità del prodotto

Formaggio a pasta erborinata dal sapore fine e denso di profumi, che si presenta in forma cilindrica, di altezza tra 17 cm a 21 cm, di diametro tra 11,5 cm a 14,5 cm, ricoperto da una crosta arancione, la «Fourme de Montbrison» presenta una pasta con occhiature ridotte e un carattere di formaggio erborinato («bleu») poco marcato che gli conferisce una certa dolcezza.

5.3.   Legame causale tra zona geografica e qualità o caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto (per le IGP)

Le caratteristiche specifiche della «Fourme de Montbrison» trovano, hanno origine soprattutto nelle consuetudini molto particolari della produzione del latte e della fabbricazione.

La produzione del latte si basa sulla ricchezza dei pascoli dei monti del Forez e contribuisce a determinare il sapore fine e profumato della «Fourme de Montbrison».

La sua forma — relativamente ridotta — è legata alla sua origine: greggi di piccole dimensioni con una limitata produzione di latte e fabbricazione da parte di manodopera femminile.

Il gusto piuttosto dolce della «Fourme de Montbrison» è dovuto al sottile sbriciolamento dei grani della cagliata. Le ridotte dimensioni dei grani della cagliata genera occhiature piccole nella pasta e permette così uno sviluppo solo limitato delle muffe di Penicillium roqueforti, inferiore a quello di altre paste erborinate.

Alla colorazione arancio della crosta, così particolare, contribuiscono le tecniche di salatura, che favoriscono l’insediamento di una flora di superficie. Lo sviluppo della flora di superficie è anche favorito dallo sgocciolamento su grondaie in legno di conifere. Le grondaie di legno sono infatti un deposito della flora di superficie e partecipano direttamente al suo sviluppo evitando l’essiccazione troppo rapida della crosta.

Anche le tecniche di salatura fanno della «Fourme de Montbrison» un formaggio meno salato di altri della famiglia dei formaggi a pasta erborinata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCFourmeDeMontbrison.pdf


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


4.12.2013   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1246/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Peras de Rincón de Soto (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Peras de Rincón de Soto”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 738/2004 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 116 del 22.4.2004, pag. 5.

(3)   GU C 177 del 22.6.2013, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Peras de Rincón de Soto (DOP)


4.12.2013   

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L 323/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Trevélez (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta “Jamón de Trevélez”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 297 del 15.11.2005, pag. 5.

(3)   GU C 179 del 25.6.2013, pag. 40.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

SPAGNA

Jamón de Trevélez (IGP)


4.12.2013   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera Gallega (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Ternera Gallega», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)   GU C 182 del 27.6.2013, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Ternera Gallega (IGP)


4.12.2013   

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L 323/24


REGOLAMENTO (UE) N. 1249/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

N.

68/TQ39

Stato membro

Francia

Stock

PLE/7FG.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIf e VIIg

Data

18.11.2013


4.12.2013   

IT

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L 323/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Českobudějovické pivo (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Repubblica ceca relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Českobudějovické pivo», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) quale modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)   GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(4)   GU C 134 del 14.5.2013, pag. 54.


ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.1.   Birre

REPUBBLICA CECA

Českobudějovické pivo (IGP)


4.12.2013   

IT

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L 323/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 in ordine alla registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo e quarto comma, e l’articolo 185 quater, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell’allegato I del suddetto regolamento. L’organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d’uso di alcune pratiche enologiche già autorizzate nell’Unione europea. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell’Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario modificare le condizioni d’uso di tali pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV.

(2)

L’OIV ha adottato nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell’Unione le nuove possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV.

(3)

Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri e nei documenti di accompagnamento conformemente al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3). Le prescrizioni relative a pratiche quali il trattamento mediante contattori a membrana precisano che è opportuno iscrivere tali pratiche nei registri conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009. Le norme relative alle indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere modificate onde tener conto delle nuove pratiche enologiche autorizzate dal regolamento (CE) n. 606/2009 modificato dal presente regolamento.

(4)

I regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009 devono essere modificati in conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione previsto dall’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009

All’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 436/2009, è aggiunto il seguente punto w):

«w)

la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana.»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).


ALLEGATO

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:

1)

la tabella è modificata come segue:

a)

la riga 6 è modificata come segue:

i)

alla colonna 1, è aggiunto il seguente trattino:

«—

aggiunta di autolisati di lievito.»;

ii)

alla colonna 2, è aggiunto il seguente testo:

«Solo con uve fresche, mosto d’uva, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, mosto di uve concentrato e vino nuovo ancora in fermentazione.»;

b)

alla riga 10, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

«—

proteine vegetali provenienti dal frumento, dai piselli e dalle patate.»;

c)

sono aggiunte le seguenti righe 51 e 52:

«51

Uso di lieviti inattivati

 

 

52

Gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana

Per i prodotti definiti nell’allegato XI ter, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dell’aggiunta di diossido di carbonio ai prodotti definiti nel suddetto allegato, paragrafi 4, 5, 6 e 8.»

 

2)

è aggiunta la seguente appendice 18:

«Appendice 18

Prescrizioni per la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana

La gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana è un metodo fisico per la gestione delle concentrazioni dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (membrane idrofobe) e gas applicato nell’enologia.

PRESCRIZIONI

1)

Questa tecnica può essere adoperata dalla fine della fermentazione alcolica fino al condizionamento per sostituire l’uso di un apparecchio di gorgogliamento o di sistemi di tipo Venturi;

2)

questa operazione deve essere effettuata da un enologo o da un tecnico qualificato;

3)

il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

4)

le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l’applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.»

4.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1252/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

46,1

MA

61,3

TN

66,1

TR

82,3

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

47,7

EG

200,0

MA

152,9

TR

135,0

ZZ

133,9

0709 91 00

EG

200,0

ZZ

200,0

0709 93 10

MA

133,9

TR

138,7

ZZ

136,3

0805 10 20

AR

28,7

AU

88,3

TR

56,3

UY

36,0

ZA

58,6

ZZ

53,6

0805 20 10

AU

135,6

MA

67,5

PE

131,0

TR

100,8

ZA

150,1

ZZ

117,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

59,5

PE

74,3

SZ

43,6

TR

65,5

UY

92,4

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

84,1

ZZ

84,1

0808 10 80

AU

125,0

BA

42,7

MK

29,8

NZ

160,5

US

133,8

ZA

93,6

ZZ

97,6

0808 30 90

TR

123,3

US

205,7

ZZ

164,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/33


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, presentata dalla Spagna)

(2013/708/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in seguito a grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(3)

La Spagna ha presentato domanda di mobilità del FEG, il 22 maggio 2013 in relazione agli esuberi in 140 imprese operanti nella divisione 23 della NACE revisione 2 («Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi») nella regione NUTS 2 della Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni addizionali fino al 17 luglio 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 840 000 EUR.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, un importo di 840 000 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


4.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/34


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

che autorizza un laboratorio negli Stati Uniti d’America ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

[notificata con il numero C(2013) 8365]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/709/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (dal 1o luglio 2010 integrata nell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES), quale istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari a normalizzare i test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

(2)

Tale decisione dispone che l’ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno chiesto l’autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

(3)

A seguito della mancata partecipazione alla prova annuale di competenza organizzata dall’ANSES nel 2012, l’autorizzazione concessa il 20 novembre 2002 conformemente alla decisione 2000/258/CE al VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory di Fort Sam Houston è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione (2).

(4)

L’autorità competente degli Stati Uniti d’America ha presentato una nuova richiesta di approvazione del VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory di Fort Sam Houston corredata di una relazione di valutazione favorevole redatta per tale laboratorio dall’ANSES il 16 settembre 2013.

(5)

L’autorità competente degli Stati Uniti d’America ha altresì informato ufficialmente la Commissione che la denominazione del laboratorio è cambiata.

(6)

Risulta quindi opportuno autorizzare tale laboratorio ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

DoD Food Analysis & Diagnostic Laboratory

2899 Schofield Road

JBSA Fort Sam Houston, TX 78234

Stati Uniti d’America

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(2)  Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19).


4.12.2013   

IT

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L 323/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea

[notificata con il numero C(2013) 8377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/710/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (2) prevede che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l’Agenzia») si assicuri che le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) siano adeguate in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie.

(2)

Con decisione C(2007) 3371, del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato all’Agenzia un mandato di riferimento per lo svolgimento di determinate attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (4). Nell’ambito del suddetto mandato di riferimento è stato chiesto all’Agenzia di rivedere la STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico.

(3)

L’appendice A dell’attuale STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico, fa riferimento alla versione 2 delle norme di esercizio del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS — European Railway Management System) che sono state sviluppate sulla base della versione 2.3.0.d delle Specifiche dei requisiti di sistema (SRS — System Requirements Specifications) del Sistema europeo di controllo dei treni (ETCS — European Train Control System).

(4)

Le attuali versioni delle specifiche ERTMS/ETCS sono la «Baseline 2» e la «Baseline 3». La versione del documento «ERTMS operational principles and rules» corrispondente alla «ERTMS/ETCS Baseline 3» è la versione 3. Ciò deve figurare nella STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico.

(5)

Il 5 luglio 2012, l’Agenzia ha pubblicato una raccomandazione (ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) per aggiornare la versione del documento «ERTMS operational principles and rules» cui si fa riferimento nella decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, concernente la specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (5).

(6)

È quindi necessario modificare la decisione 2012/757/UE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice A dell’allegato I della decisione 2012/757/UE (STI OPE) è sostituita dal testo seguente:

«Appendice A

Norme di esercizio del sistema ERTMS/ETCS e ERTMS/GSM-R

Le norme di esercizio per l’ERTMS/ETCS e l’ERTMS/GSM-R sono specificate nel documento tecnico “ERTMS operational principles and rules — version 3” pubblicato nel sito internet dell’ERA (www.era.europa.eu).»

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(4)   GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(5)   GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1.


RACCOMANDAZIONI

4.12.2013   

IT

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L 323/37


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2013

sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/711/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell’ambiente, negli alimenti e nei mangimi sono state adottate diverse misure.

(2)

I tenori massimi per le diossine e per la somma di diossine e PCB diossina-simili sono stati fissati per i mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2).

(3)

Al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, i livelli d’azione per le diossine e i PCB diossina-simili negli alimenti sono stati fissati dalla raccomandazione 2011/516/UE della Commissione (3), e per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi dalla direttiva 2002/32/CE.

(4)

I livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione.

(5)

Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro.

(6)

È ora opportuno raccomandare che la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle uova da allevamento all’aperto, nelle uova biologiche, nel fegato di agnelli e pecore, nel granchio guantato (Eriocheir Sinensis), nelle erbe aromatiche essiccate e nelle argille vendute come integratore alimentare sia soggetta a un monitoraggio rafforzato.

(7)

È inoltre opportuno precisare che i livelli di azione espressi in funzione del prodotto si riferiscono al peso umido.

(8)

La raccomandazione 2011/516/UE va pertanto sostituita da una nuova raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

È opportuno che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, effettuino controlli casuali sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

2.

Oltre ai controlli di cui al punto 1, è opportuno che gli Stati membri controllino specificamente la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei seguenti prodotti:

a)

uova da allevamento all’aperto e uova biologiche;

b)

fegato di agnelli e pecore;

c)

granchi guantati, per quanto concerne:

i)

muscolo delle appendici (separatamente);

ii)

carni scure (separatamente);

iii)

prodotto totale (mediante un calcolo che tenga conto dei livelli rilevati nel muscolo delle appendici e carni scure e loro proporzione relativa);

d)

erbe aromatiche essiccate (mangimi e alimenti);

e)

argille vendute come integratore alimentare.

3.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/32/CE e del regolamento (CE) n. 1881/2006 e qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d’azione di cui all’allegato della presente raccomandazione relativamente agli alimenti e all’allegato II della direttiva 2002/32/CE relativamente ai mangimi, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:

a)

avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione;

b)

prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

4.

È opportuno che gli Stati membri presentino tutti i dati sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2011/516/UE.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 23).


ALLEGATI

Della raccomandazione della commissione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e pcb nei mangimi e negli alimenti ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

(a)

per «diossine + furani (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente),

(b)

per «PCB diossina-simili (OMS-TEQ)» si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF.

(c)

per «OMS-TEQ» si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety – IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds",Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Alimenti

Livello d'azione per diossine + furani (OMS-TEQ) (1)

Livello d'azione per PCB diossina-simili (OMS-TEQ) (1)

Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali

 

 

bovini e ovini

1,75 pg/g grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

pollame

1,25 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

suini

0,75 pg/g di grasso (3)

0,50 pg/g di grasso (3)

Grassi misti

1,00 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

Muscolo di pesci d'allevamento e di prodotti dell'acquacoltura

1,50 pg/g di peso umido

2,50 pg/g di peso umido

Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro

1,75 pg/g di grasso (3)

2,00 pg/g di grasso (3)

Uova di galline e ovoprodotti (2)

1,75 pg/g di grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

Argille come integratori alimentari

0,50 pg/g di peso umido

0,35 pg/g di peso umido

Frutta, ortaggi (comprese le erbe aromatiche) e cereali (4)

0,30 pg/g di peso umido

0,10 pg/g di peso umido


(1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

(2)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(3)  I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

(4)  Per la frutta essiccata e gli ortaggi o legumi secchi (incluse le erbe aromatiche essiccate) il livello d'azione è di 0,5 pg/g per le diossine + furani e 0,35 pg/g per i PCB diossina-simili, espressi in percentuale del prodotto così come messo in vendita.