ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.322.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
3 dicembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/702/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea

1

 

 

PROTOCOLLO all’accordo di cooperazione e di unione doganaletra la Comunità europeae i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1228/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1229/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1231/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1234/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

21

 

*

Regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile–carri merci del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 321/2013 ( 1 )

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

DECISIONI

 

 

2013/703/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 19 novembre 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo

31

 

 

2013/704/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 19 novembre 2013, che approva l’aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo

38

 

 

2013/705/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 novembre 2013, che autorizza l’immissione sul mercato dell’estratto di cresta di gallo in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 8319]

39

 

 

2013/706/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca per la setticemia emorragica virale e dell’Irlanda e del territorio dell’Irlanda del Nord facente parte del Regno Unito per la malattia da virus erpetico della carpa Koi [notificata con il numero C(2013) 8385]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea

(2013/702/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207 e l’articolo 352, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per l’adeguamento dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro (1), mediante il negoziato di un protocollo relativo alla partecipazione della Croazia in qualità di parte contraente, in vista della sua adesione all’Unione («il protocollo»).

(2)

I negoziati sul protocollo sono stati condotti dalla Commissione e si sono conclusi di recente.

(3)

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)

La Croazia ha aderito all’Unione il 1o luglio 2013.

(5)

In considerazione dell’adesione della Croazia all’Unione, e per garantire la sua partecipazione all’accordo, in qualità di parte contraente, dalla data della sua adesione, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione della Croazia, in qualità di parte contraente, in seguito alla sua adesione all’Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, a norma del suo articolo 5, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)   GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/2


PROTOCOLLO

all’accordo di cooperazione e di unione doganaletra la Comunità europeae i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

in prosieguo «gli Stati membri»

e

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall’altra,

visto l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, del 16 dicembre 1991 («l’accordo»), entrato in vigore il 1o aprile 2002,

vista l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1o luglio 2013,

considerando che la Repubblica di Croazia è diventata parte contraente dell’accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce all’accordo in qualità di parte contraente.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 3

1.   Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

Articolo 5

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 6

Il testo dell’accordo e le relative dichiarazioni a esso allegati sono redatti in lingua croata (1). Essi fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l’accordo e le dichiarazioni allegate sono redatti.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de octubre de dos mil trece.

V Bruselu dne dvacátého devátého října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog listopada dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove ottobre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit devītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă octombrie două mii treisprezece.

V Bruseli dvadsiateho deviateho októbra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde oktober tjugohundratretton.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image 1

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Für die Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Za Republiku San Marino

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā –

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

För Republiken San Marino

Image 3


(1)  La versione in lingua croata dell’accordo e delle dichiarazioni a esso accluse sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, Edizione speciale, 2013, Capitolo 02, Volume 17, pagina 111.


REGOLAMENTI

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1228/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare ad essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

L'articolo è costituito da una scatola rettangolare di cartone rigido con superficie esterna di fogli di materie plastiche avente uno spessore non superiore alla metà dello spessore totale.

La scatola è costruita come una cassetta con un unico cassetto estraibile concepito per mostrare una bottiglia quando la scatola è aperta.

Il cassetto è fabbricato in modo da contenere una bottiglia di vino di dimensioni specifiche. Su un lato interno del cassetto è fissata una struttura di forma cilindrica, mentre sul lato opposto è fissata una struttura ad anello. La struttura ad anello è concepita per inserirvi l'estremità superiore della bottiglia, mentre la struttura cilindrica si incastra nella parte cava in fondo alla bottiglia.

All'interno del cassetto, su una delle pareti laterali, è inoltre fissata una tasca di cartone destinata a contenere un opuscolo informativo. (*1)

4202 92 19

Classificazione a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 2 h) del capitolo 48 e del testo dei codici NC 4202 , 4202 92 e 4202 92 19 .

La classificazione nella voce 4819 come scatola di cartone è esclusa in quanto l'articolo non è semplicemente una scatola di cartone di tale voce, ma, a motivo della sua concezione e solidità, del rivestimento di fogli di materie plastiche e della struttura interna destinata ad alloggiare una bottiglia di dimensioni specifiche, è riconoscibile come una scatola per bottiglie realizzata in cartone rivestito di fogli di materie plastiche compresa nella seconda parte del testo della voce 4202 .

L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 4202 92 19 come "scatola per bottiglie".

Image 4

(*1)  L'immagine ha carattere puramente informativo.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1229/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite in relazione alle merci interessate dal presente regolamento, che non sono conformi al regolamento stesso, possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Il periodo è fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Articolo costituito da una piattaforma di legno (di circa 40 cm per 40 cm) ricoperta sul lato superiore e sui bordi da tessuto in fibra sintetica (polipropilene) foderato in feltro. Il tessuto è doppiato da un supporto in materia plastica alveolare.

Al centro della piattaforma si trova un tubo in cartone alto 60 cm, alle cui estremità si trovano due coperchi. Il coperchio che sigilla l’estremità inferiore è in plastica rigida; il tubo è attaccato alla piattaforma tramite una vite che trapassa la piattaforma in legno e si avvita sulla copertura in plastica. Il coperchio all’estremità superiore del tubo è costituito da un disco in materiale legnoso del diametro di circa 12 cm ricoperto da un tessuto soffice (peluche al 60% poliacrilico e 40% poliestere).

Il tubo è ricoperto da un tessuto in corda di sisal, incollato e fissato da graffe. Il tessuto in sisal consiste in un supporto in lattice applicato a un tessuto ordito con corda di fibre vegetali di sisal (cfr. foto n. 668B). I filati in fibre di sisal misurano ciascuno più 20 000 decitex.

(cfr. fotografie nn. 668A e 668B) (*1)

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla sezione XI nota 7 f), e dal testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo per gatti concepito per attirarli e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendercisi.

La classificazione come mobile, alla voce 9403 , è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, magazzini, laboratori, ecc. (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, SA, relative alla voce 9403 ).

La classificazione come giocattolo, alla voce 9503 , è anch’essa esclusa perché l’articolo è riconoscibile come esclusivamente destinato agli animali e non è quindi compreso nella voce di cui sopra, conformemente alla nota 5 del capitolo 95.

Il materiale tessile è essenziale per attrarre i gatti (che, ad esempio, lo usano per affilare gli artigli, sedervici sopra e giocarci) ed è quindi indispensabile per poter utilizzare l’articolo come tiragraffi e strumento di gioco per gatti. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno, né il cartone e neppure la plastica) a conferire all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b).

Le fibre di sisal, di cui alla voce 5305 , sono state filate per formare lo spago di cui alla voce 5607 , ai sensi della nota 3 (A), lettera e), della sezione XI della nomenclatura combinata (cfr. inoltre la nota esplicativa del SA alla voce 5305 , primo paragrafo, e la distinzione tra filato e spago nella tabella I (tipo: di altre fibre vegetali) nella nota esplicativa del SA alla sezione XI, Considerazioni generali, punti 1), B), 2)).

Tuttavia, il tessuto in filato di sisal non può essere classificato alla voce 5609 come articolo in spago, in quanto tale voce non comprende gli articoli tessili oggetto di una voce più specifica destinata ai tessuti, ad esempio la 6307 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 5609 , primo e terzo paragrafo, lettera c)).

Né il tappetino in sisal né il tessuto in fibre sintetiche doppiato in feltro su supporto di plastica alveolare possono essere classificati al capitolo 57, ai sensi della nota 1 di tale capitolo, poiché tali materiali fanno parte di un tiragraffi per gatti e il loro scopo non è quello di arredare (cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 57, considerazioni generali, primo paragrafo).

Di conseguenza, un articolo confezionato costituito da tessuto in sisal, velluti e felpe e tessuto in fibre sintetiche doppiato in feltro, deve essere classificato sotto la voce 6307 .

L’articolo deve essere pertanto classificato al codice NC 6307 90 98 , come “altri manufatti tessili confezionati”.


Image 5
668A

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(*1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1230/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel o nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel o nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in compresse con un peso totale di circa 900 mg cadauna, ciascuna di esse costituita da (mg):

acido alfa-lipoico 300,

calcio (fosfato bibasico di calcio) 88,5,

cellulosa microcristallina, idrossipropil-etilcellulosa, biossido di silicio colloidale e stearato di magnesio ca. 511.

Secondo quanto riportato in etichetta, il prodotto è presentato come integratore alimentare destinato al consumo umano. La dose giornaliera raccomandata indicata sull'etichetta è di una compressa al giorno.

3004 90 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3004 e 3004 90 00 .

Sebbene il prodotto sia presentato come integratore alimentare, esso ha effetti nel settore della prevenzione o del trattamento di malattie o disturbi. La classificazione alla voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove è pertanto esclusa (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2106 , punto 16).

Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in dosi prestabilite e presenta in modo chiaramente definito le sue proprietà profilattiche e terapeutiche, ad esempio nel contrasto della polineuropatia.

Va pertanto classificato come farmaco condizionato in dosi prestabilite per la vendita al minuto alla voce 3004 .


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1231/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Estratto aromatico distillato e trattato (TDAE) avente le seguenti proprietà fisico-chimiche:

tenore, in peso, di costituenti aromatici compreso tra il 74,2 % e il 75 %, secondo il metodo della colonna cromatografica descritto nell'allegato A del capitolo 27 delle note esplicative della nomenclatura combinata;

densità a 15 °C da 0,9521 a 0,9590 g/cm3;

distilla non più del 4 % del volume fino a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86-67 (EN ISO 3405).

Il TDAE è un estratto ottenuto dalla raffinazione dei lubrificanti derivanti dai residui della distillazione sotto vuoto.

I costituenti aromatici sono generati come sottoprodotti nella raffinazione delle cere e degli oli di base per lubrificanti.

Il prodotto è utilizzato come plastificante per i composti di gomma non vulcanizzata impiegati come materie prime nella fabbricazione di pneumatici e altri prodotti in gomma vulcanizzata.

2707 99 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2707 , 2707 99 e 2707 99 99 .

Poiché il prodotto non è stato ottenuto direttamente dalla distillazione o dalla raffinazione di oli greggi di petrolio o di oli greggi ottenuti da minerali bituminosi e in considerazione del fatto che il peso dei costituenti aromatici è superiore a quello dei costituenti non aromatici, è esclusa la classificazione alla voce 2710 come oli di petrolio e di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi o residui di oli (cfr. nota 2 del capitolo 27).

Poiché il prodotto non è stato ottenuto direttamente da petrolio o da oli di petrolio o da oli ottenuti da minerali bituminosi e in considerazione del fatto che il tenore di costituenti aromatici è inferiore all'80 %, è esclusa la classificazione alla voce 2713 come coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata alle sottovoci 2713 90 10 e 2713 90 90 ).

Il prodotto è un estratto aromatico ottenuto dalla raffinazione dei lubrificanti derivanti dai residui della distillazione sotto vuoto. A causa del contenuto in costituenti aromatici, appartiene alla categoria di oli o prodotti simili in cui il peso dei costituenti aromatici è superiore a quello dei costituenti non aromatici (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 , voce 2).

Pertanto deve essere classificato nel codice NC 2707 99 99 .


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1232/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 fissa le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali norme si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che sia istituita da disposizioni specifiche dell'Unione e che ricalchi totalmente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell'applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3)

In applicazione di tali norme generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni illustrate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite in relazione alle merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Bevanda non alcolica pronta per il consumo immediato contenente (% in peso):

Purea di pesca

31

Concentrato di succo di carota

28

Concentrato di succo di mela

12

Purea di pera

7

Concentrato di succo d'ananas

7

Concentrato di succo d'uva

4

Concentrato di succo di pera

3

e polpa d'arancia, concentrato di purea di acerola, fibra di mela e concentrato di succo di limone.

Gli ingredienti di questo prodotto sono pastorizzati e conservati in contenitori di piccole dimensioni (100 ml) per la vendita al dettaglio.

2202 90 10

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nota 3 del capitolo 22 e del testo dei codici NC 2202 , 2202 90 e 2202 90 10 .

Poiché il prodotto è ottenuto da una combinazione di concentrati di succhi di frutta e di un concentrato di succo vegetale con aggiunta di puree di frutta, ha perso il carattere originario di succo di frutta rientrante nella voce 2009 (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2009).

Il prodotto si presenta come bevanda non alcolica costituita da concentrati di succhi di frutta, un concentrato di succo vegetale e puree di frutta.

Esso deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 2202 90 10 .


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1233/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

In data 8 ottobre 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del precitato regolamento per l’utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle sue acque territoriali nella Comunità autonoma delle Isole Baleari.

(4)

La richiesta riguarda le navi registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’ambiente rurale e marino delle Isole Baleari, che hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che opereranno nell’ambito di un piano di gestione inteso a regolamentare la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) con sciabiche da natante.

(5)

Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca: in caso di cessazione dell’attività di una delle 60 navi autorizzate, esso prevede infatti che soltanto una nave di capacità pari o inferiore, in termini di stazza e di potenza, possa sostituire la nave in questione.

(6)

In occasione della riunione plenaria svoltasi dal 5 al 9 novembre 2012, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Spagna e il corrispondente progetto di piano di gestione.

(7)

La Spagna ha adottato il piano di gestione con il decreto 44/2013 del 4 ottobre che istituisce un piano di gestione plurinsulare per la pesca tradizionale con sciabiche da natante nelle acque delle Isole Baleari (2), in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)

La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)

In particolare, i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m.

(10)

Inoltre, la pesca non può essere praticata con altri attrezzi, non ha un impatto significativo su habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. Eventuali materiali prelevati dal fondale potrebbero infatti danneggiare le specie bersaglio e renderne praticamente impossibile la cernita, data la taglia estremamente ridotta dei pesci.

(11)

La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di navi (60).

(12)

Le attività di pesca in questione rispettano le condizioni stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo agli habitat protetti, dal momento che il piano di gestione istituito dalla Spagna vieta espressamente la pesca nelle zone che ospitano habitat protetti.

(13)

Le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, poiché riguardano i pescherecci da traino.

(14)

Poiché le attività di pesca in questione sono altamente selettive, presentano effetti trascurabili sull’ambiente e non sono interessate dalle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, possono essere ammesse a beneficiare della deroga relativa alla dimensione minima delle maglie di cui all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Non si applicano pertanto le norme relative alle dimensioni minime delle maglie di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

(15)

Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

(16)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.

(17)

Il piano di gestione spagnolo garantisce che le catture delle specie di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime e che le attività di pesca non siano mirate alla cattura di cefalopodi.

(18)

È pertanto opportuno che la deroga richiesta venga concessa.

(19)

La Spagna deve trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(20)

In linea con quanto chiesto dalla Spagna, la durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive qualora la relazione trasmessa alla Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

a)

registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’ambiente rurale e marino delle Isole Baleari;

b)

aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché

c)

titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

La deroga si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Decreto 44/2013, de 4 de octubre, por el que establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en Aguas de las Illes Balears. Butlletí Oficial de les Illes Balears n. 137 del 5.10.2013, pag. 47345.

(3)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


3.12.2013   

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L 322/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1234/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, quale modificato dal regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha istituito per il 2012 e il 2013 un regime di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione, che si applica fino al completamento del piano annuale per il 2013.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 della Commissione (3) ha adottato il piano di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti ed ha assegnato le relative risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione (4), il periodo di esecuzione del piano annuale inizia il 1o ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo. Al fine di garantire un’agevole transizione verso il Fondo di aiuti europei agli indigenti quando sarà istituito nel 2014, soprattutto in termini di erogazione del sostegno, e in linea con le richieste presentate alla Commissione da Spagna, Polonia e Slovenia, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del piano annuale 2013 per la distribuzione di derrate alimentari a favore degli indigenti. Per assicurare la parità di trattamento, occorre che la proroga si applichi a tutti gli Stati membri.

(3)

A seguito dei procedimenti giudiziari avviati contro le procedure di gara, la Grecia ha registrato ritardi nella firma dei contratti di gara e ha pertanto richiesto la proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento di cui all’articolo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012. Tenuto conto di tale richiesta e della difficile situazione finanziaria in cui versa la Grecia, è opportuno concedere tale proroga. Per assicurare la parità di trattamento, occorre che la deroga si applichi a tutti gli Stati membri. Dal momento che il termine per la presentazione delle domande di pagamento era fissato al 30 settembre, la suddetta deroga deve applicarsi retroattivamente.

(4)

A fini contabili, gli anticipi versati dagli organismi pagatori ai beneficiari e la liquidazione degli anticipi a livello di beneficiario devono essere registrati nei conti annuali della Commissione. È quindi opportuno che gli Stati membri fissino la data entro la quale i beneficiari di tali pagamenti sono tenuti a presentare le dichiarazioni di spesa e talune altre informazioni relative al versamento di anticipi. È opportuno inoltre che il termine per la trasmissione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri sia fissato al 1o febbraio 2014, data che corrisponde al termine applicabile alla trasmissione dei dati contabili di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (5).

(5)

Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione del 2013 termina il 28 febbraio 2014.»;

2)

all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2013 le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 15 ottobre 2013.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l’attuazione sia ultimata entro il 28 febbraio 2014.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   Gli operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) N. 807/2010 e gli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 forniscono all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’anticipo le seguenti informazioni:

a)

dichiarazioni di spesa che giustifichino, per ciascuna voce di spesa, l’utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre 2013; e

b)

la conferma, per ciascuna voce di spesa, del saldo residuo degli anticipi inutilizzati al 15 ottobre 2013.

Gli Stati membri fissano la data di trasmissione delle informazioni di cui al primo comma per consentirne l’inclusione nella comunicazione di cui al paragrafo 6.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2014, con le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (*1), l’importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2013, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine.

(*1)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione (GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 della Commissione, del 6 novembre 2012, recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010 (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 62).

(4)  Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9).

(5)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1235/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti massimi di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere utilizzate nell’Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

La sostanza diclazuril figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutte le specie di ruminanti e suini, esclusivamente per uso orale, e per il pollame, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(4)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di estensione della voce esistente per il diclazuril ai conigli.

(5)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per la sostanza diclazuril per i conigli, applicabile a muscolo, grasso, fegato e rene.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 37/2010 per includere il LMR relativo al diclazuril per i conigli.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)   GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa al diclazuril è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

[conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Diclazuril

NON PERTINENTE

Tutti i ruminanti e i suini

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Esclusivamente ad uso orale

NESSUNA

Diclazuril

Pollame

500  μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro i protozoi»

500  μg/kg

Pelle e grasso in proporzioni naturali

1 500  μg/kg

Fegato

1 000  μg/kg

Rene

Conigli

150  μg/kg

Muscolo

 

300  μg/kg

Grasso

2 500  μg/kg

Fegato

1 000  μg/kg

Rene


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/23


REGOLAMENTO (UE) N. 1236/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 321/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (2) prevede che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l’Agenzia») si assicuri che le specifiche tecniche di interoperabilità (in appresso «le STI») siano adeguate in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie.

(2)

Con decisione C(2007) 3371 del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (4). Ai sensi del suddetto mandato di riferimento, l’Agenzia doveva rivedere la STI riguardante i carri merci.

(3)

Il 25 marzo 2013 l’Agenzia ha emanato una raccomandazione riguardante le modifiche alla STI sui carri merci (ERA/REC/01-2013/INT).

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica d'interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea (5).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Dopo un periodo transitorio di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i componenti di interoperabilità «segnali di coda» di nuova produzione sono soggetti alla prevista dichiarazione CE di conformità.»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(4)   GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(5)   GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) è così modificato:

1)

il testo del punto 1.2 «Ambito di applicazione geografico» è sostituito dal seguente:

«L’ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete dell’intero sistema ferroviario, composto da:

la rete del sistema ferroviario transeuropeo (TEN) convenzionale descritta nella sezione 1.1 "Rete" dell’allegato I della direttiva 2008/57/CE,

la rete del sistema ferroviario transeuropeo (TEN) ad alta velocità descritta nella sezione 2.1 "Rete" dell’allegato I della direttiva 2008/57/CE,

altre parti della rete dell’intero sistema ferroviario, a seguito dell’estensione del campo di applicazione di cui alla sezione 4 dell’allegato I della direttiva 2008/57/CE,

ed esclude i casi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.»;

2)

al punto 4.2.3.5.2 «Comportamento dinamico», il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il comportamento dinamico può essere sottoposto a valutazione a livello di componente di interoperabilità in conformità al punto 6.1.2.1. In questo caso non è necessario effettuare una prova o simulazione specifica a livello di sottosistema.»;

3)

al punto 4.2.3.6.1 «Progetto strutturale del telaio dei carrelli», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L’integrità della struttura del telaio dei carrelli può essere valutata a livello di componente di interoperabilità in conformità al punto 6.1.2.1. In questo caso non è necessario effettuare una prova o simulazione specifica a livello di sottosistema.»;

4)

al punto 4.2.4.3.2.1 «Freno di servizio»:

a)

il testo del secondo paragrafo, secondo trattino, è sostituito dal seguente testo:

«—

UIC 544-1:2013»;

b)

il testo del terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«Il calcolo deve essere validato da prove. Il calcolo della prestazione di frenatura in base alla norma UIC 544-1 deve essere validato con le modalità specificate nella norma UIC 544-1:2013.»;

5)

al punto 4.2.4.3.2.2 «Freno di stazionamento», il secondo paragrafo, terzo trattino, è sostituito dal seguente testo:

«—

le prestazioni minime di frenatura di stazionamento, in assenza di vento, sono stabilite mediante i calcoli specificati alla clausola 6 della norma EN 14531-6:2009.»;

6)

al punto 4.2.4.3.3 «Capacità termica», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«Il carico termico che l’unità è in grado di sostenere senza alcuna perdita negativa di prestazione di frenatura dovuta a effetti termici o meccanici è definito ed espresso in termini di velocità, carico per asse, pendenza e distanza di frenatura.»;

7)

al punto 4.2.4.3.4 «Protezione contro il pattinamento delle ruote (dispositivo WSP – Wheel slide protection)» il testo del quarto paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«I seguenti tipi di unità devono essere dotati di WSP:

le unità munite di tutti i tipi di ceppi dei freni, ad eccezione dei ceppi dei freni in materiali compositi, per i quali l’utilizzo medio massimo dell’aderenza è superiore a 0,12,

le unità munite esclusivamente di freni a disco e/o di ceppi dei freni in materiali compositi, per i quali l’utilizzo medio massimo dell’aderenza è superiore a 0,11.»;

8)

il punto 4.2.6.3 «Dispositivi di attacco per i segnali di coda» è sostituito dal seguente:

«Su tutte le unità progettate per ricevere un segnale di coda, due dispositivi collocati all’estremità dell’unità devono permettere il montaggio di due lampade o di due targhe riflettenti, come stabilito nell’appendice E, alla stessa altezza dal piano del ferro e a un’altezza non superiore a 2 000 mm. Le dimensioni e la zona libera di tali dispositivi di attacco devono corrispondere a quanto descritto nel capitolo 1 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

9)

al punto 4.3.3 «Interfaccia con il sottosistema "controllo-comando e segnalamento"» la tabella 7 «Interfacce con il sottosistema "controllo-comando e segnalamento"» è sostituita dalla seguente:

Riferimento nella presente STI

Riferimento Decisione 2012/88/UE della Commissione

Allegato A, tabella A2, indice 77

4.2.3.3 a)

Caratteristiche del materiale rotabile compatibili con il sistema di rilevamento del treno basato su circuiti di binario

distanze tra gli assi (3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5 e 3.1.2.6),

carico per asse del veicolo (3.1.7.1),

impedenza tra le ruote (3.1.9),

uso di ceppi dei freni in materiali compositi (3.1.6).

4.2.3.3 b)

Caratteristiche del materiale rotabile compatibili con il sistema di rilevamento del treno basato su conta-assi

distanze tra gli assi (3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.5 e 3.1.2.6),

geometria delle ruote (3.1.3.1-3.1.3.4),

spazio tra le ruote libero da componenti metallici/induttivi (3.1.3.5),

materiale delle ruote (3.1.3.6).

4.2.3.3 c)

Caratteristiche del materiale rotabile compatibili con il sistema di rilevamento del treno basato sull’apparato loop

costruzione metallica del veicolo (3.1.7.2).

10)

al punto 4.4 «Norme di esercizio», il terzo paragrafo, primo trattino, è sostituito dal seguente testo:

«—

una descrizione dell’esercizio in condizioni normali, incluse le caratteristiche operative e le limitazioni dell’unità (per esempio, sagoma del veicolo, velocità massima di progetto, carichi per asse, prestazioni di frenatura, compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni, condizioni ambientali ammissibili).»;

11)

al punto 4.7 «Condizioni di salute e di sicurezza», il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del personale addetto all’esercizio e alla manutenzione delle unità rientrano fra i requisiti essenziali 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 2.5.1 e 2.6.1, di cui all’allegato III della direttiva 2008/57/CE.»;

12)

il punto 4.8 «Parametri da registrare nella documentazione tecnica» è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«4.8.   Parametri da registrare nella documentazione tecnica e nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati»;

b)

il testo del diciottesimo trattino è sostituito dal seguente testo:

«—

carico termico dei componenti dei freni espresso in termini di velocità, carico per asse, pendenza e distanza di frenatura.»;

c)

il secondo comma seguente è aggiunto alla fine:

«I dati del materiale rotabile da registrare nel «Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV)» sono definiti dalla decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011 relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati. (*1).

(*1)   GU L 264, dell'8.10.2011, pag. 32.»;"

13)

al punto 6.1.2.1 «Organi di rotolamento», il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La dimostrazione di conformità relativa agli organi di rotolamento è illustrata nel capitolo 2 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2013/01/INT, versione 1.0, dell’11.2.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

14)

al punto 6.1.2.3 «Ruota» il testo alla lettera b), secondo paragrafo, è sostituito come segue:

«Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, nella fase di produzione, che non siano presenti anomalie che possono incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche delle ruote. Si devono verificare la resistenza alla trazione del materiale della ruota, la durezza della corona, la resistenza a frattura (solo nelle ruote con freni a ceppi), la resistenza all’urto, nonché le caratteristiche e la purezza del materiale. La procedura di verifica deve specificare il lotto di campioni utilizzato per ciascuna caratteristica da controllare.»;

15)

il testo del punto 6.1.2.4 «Asse» è sostituito dal seguente:

«Oltre ai requisiti relativi agli insiemi di cui sopra, la dimostrazione di conformità per le caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica dell’asse deve basarsi sui punti 4, 5 e 6 della norma EN13103:2009 + A2:2012.» […]

«I criteri per stabilire le sollecitazioni ammissibili sono specificati al punto 7 della norma EN13103:2009 + A2:2012. Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, nella fase di produzione, che non siano presenti anomalie che possono incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche degli assi. Si devono verificare la resistenza alla trazione del materiale dell’asse, la resistenza all’urto, l’integrità della superficie, nonché le caratteristiche e la purezza del materiale. La procedura di verifica deve specificare il lotto di campioni utilizzato per ciascuna caratteristica da controllare.»;

16)

al punto 6.2.2.3 «Comportamento dinamico», il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quando è richiesta una prova in linea da eseguire con un metodo di misurazione normale, l’unità è sottoposta a valutazione sulla base dei valori limite di cui alle sezioni 1.2 e 1.3 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2013/01/INT, versione 1.0, dell’11.2.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

17)

al punto 6.2.2.5: «Organi di rotolamento per il cambio manuale delle sale montate» il testo del paragrafo «Dispositivo di cambio tra scartamenti di 1 435 mm e 1 668 mm» è sostituito dal seguente:

«Le soluzioni tecniche descritte nelle figure della fiche UIC 430-1:2012 menzionate di seguito sono ritenute conformi ai requisiti di cui al punto 4.2.3.6.7:

per le unità ad assi: le figure 9 e 10 dell’allegato B.4 e la figura 18 dell’allegato H della fiche UIC 430-1:2012,

per le unità a carrelli: la figura 18 dell’allegato H della fiche UIC 430-1:2012.»;

18)

al punto 6.3 il titolo è: «Sottosistema con la presenza di componenti corrispondenti a componenti di interoperabilità privi di una dichiarazione CE» e il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Un Organismo Notificato è autorizzato a rilasciare un certificato CE di verifica per un sottosistema, anche se uno o più componenti corrispondenti a componenti di interoperabilità integrati nel sottosistema non sono coperti dalla relativa dichiarazione CE di conformità ai sensi della presente STI (componenti di interoperabilità non certificati), se il componente è stato costruito prima dell’entrata in vigore della presente STI e se il tipo di componente è stato:

utilizzato in un sottosistema già approvato, e

messo in servizio in almeno uno Stato membro prima dell’entrata in vigore della presente STI.»;

19)

al punto 6.5 «Componenti provvisti della dichiarazione CE di conformità», il testo di cui alla lettera b) è sostituito come segue:

«b)

i certificati CE di conformità, i certificati di esame "CE" del tipo e i certificati di esame "CE" del progetto dei componenti di interoperabilità indicati di seguito restano validi a norma della presente STI fino alla scadenza del certificato corrispondente:

sala montata,

ruota,

asse.»;

20)

l’appendice B «Procedure specifiche per il comportamento dinamico in movimento» è sostituita dalla seguente:

«Appendice B

Non utilizzata»

21)

l’appendice C «Condizioni supplementari facoltative» è modificata come segue:

a)

il primo paragrafo del punto: «1. Sistema di accoppiamento manuale», è modificato come segue:

i)

il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«—

Lo spazio libero per il gancio di trazione deve essere conforme alle disposizioni del capitolo 2 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

ii)

il nono trattino è sostituito dal seguente:

«—

Lo spazio per le operazioni del personale di manovra deve essere conforme alle disposizioni del capitolo 3 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18 gennaio 2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

b)

il testo del punto «2. Montatoi, maniglie e mancorrenti UIC» è sostituito dal seguente:

«L’unità deve essere munita di montatoi, maniglie e mancorrenti conformi alle disposizioni del capitolo 4 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

c)

la tabella C.3 «Prestazione di frenatura minima per le modalità di frenatura G e P» è sostituita dalla seguente:

Modalità di frenatura

Attrezzatura comando

Tipo di unità

Situazione di carico

Requisito per velocità di marcia a 100 km/h

Requisito per velocità di marcia a 120 km/h

Distanza massima di frenatura

Distanza minima di frenatura

Distanza massima di frenatura

Distanza minima di frenatura

Modalità di frenatura

Disp.cambio (9)

«S1» (2)

Vuoto

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = 390 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*2),

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*2),

amax = 1,08 m/s2

Intermedia

Smax = 810 m

λmin = 55 %

amin = 0,51 m/s2

Smin = 390 m,

λmax = 125 %,

amax = 1,15 m/s2

 

A pieno carico

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S ottenuto con una forza media di decelerazione di 16,5 kN per asse] (5).

 

Relè carico variabile (10)

‘SS’, ‘S2’

Vuoto

Smax = 480 m

λmin = 100 % (1)

amin = 0,91 m/s2  (1)

Smin = 390 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*2),

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*2),

amax = 1,08 m/s2

‘S2’ (3)

A pieno carico

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S ottenuto con una forza media di decelerazione di 16,5 kN per asse]. (6)

 

‘SS’ (4)

A pieno carico

(18 t per asse per i ceppi dei freni)

 

Smax  (8) = Max [S = 700 m, λmax = 100 %,

amax = 0,88 m/s2), (S ottenuto con una forza media di decelerazione di 16kN per asse)] (7).

Modalità di frenatura «G»

 

Non si effettua valutazione separata della prestazione di frenatura delle unità in posizione G. Il peso frenato di un’unità in posizione G è il risultato del peso frenato in posizione P (cfr. norma UIC 544-1:2013)

 

22)

l’appendice D «Norme o documenti normativi menzionati nella presente STI» è modificata come segue:

a)

nella prima tabella il testo «Contenuto della norma prEN 16235 inserito nell’appendice B della presente STI» nella casella alla diciassettesima riga della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria» è sostituito dal seguente testo:

«documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2013/01/INT, versione 1.0, dell’11.2.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

b)

nella prima tabella il testo «Contenuto della norma prEN 16235 inserito nell’appendice B della presente STI» nella casella alla ventesima riga della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria» è sostituito dal seguente testo:

«documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2013/01/INT, versione 1.0, dell’11.2.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

c)

nella prima tabella il testo «EN 13103:2009 + A1:2010» nella casella alla ventottesima riga della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria» è sostituito dal seguente testo:

«EN13103:2009 + A2:2012»;

d)

nella prima tabella il testo «UIC 430-1:2006» nella casella alla trentaduesima riga della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria» è sostituito dal seguente testo:

«documento UIC 430-1:2012».

e)

nella prima tabella il testo «UIC 544-1:2012» nella casella alla trentacinquesima riga della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria» è sostituito dal seguente testo:

«UIC 544-1:2013»;

f)

nella prima tabella il testo «documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT versione 1.0 del 4.6.2012» nella casella all’ultima riga della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria» è sostituito dal seguente testo:

«documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

g)

nella seconda tabella il testo «documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT versione 1.0 del 4.6.2012» nella casella alla quarta riga della colonna «Norma/documento UIC» è sostituito dal seguente testo:

«documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»;

h)

nella seconda tabella il testo «Documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT versione 1.0 del 4.6.2012» nella casella alla sesta riga della colonna «Norma/Documento UIC» è sostituito dal seguente testo:

«documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).».


(*1)   GU L 264, dell'8.10.2011, pag. 32.»;»


(*2)  Esclusivamente per la frenatura del carico in due fasi (comando del meccanismo di cambio) e freni a ceppi P10 (ceppi in ghisa con il 10 % di fosforo) o LL.

(1)  

Formula
, con Te = 2 sec. Calcolo della distanza in conformità della norma EN 14531-1:2005, sezione 5.11.

(2)  Un’unità «S1» è un’unità con dispositivo vuoto/carico. Il carico massimo per asse è 22,5 t.

(3)  Un’unità «S2» è un’unità con relè di carico variabile. Il carico massimo per asse è 22,5 t.

(4)  Un’unità «SS» deve essere equipaggiata di un relè di carico variabile. Il carico massimo per asse è 22,5 t.

(5)  La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 100 km/h) è

Formula
. Questo valore deriva dalla massima energia di frenatura permessa su un freno a due ceppi con un diametro nominale nuovo nell’intervallo di [920 mm - 1 000 mm] durante la frenatura (la massa frenata è limitata a 18 tonnellate/asse).

(6)  La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 100 km/h) è

Formula
. Questo valore deriva dalla massima energia di frenatura permessa su un freno a due ceppi con un diametro nominale nuovo nell’intervallo di [920 mm; 1 000 mm] durante la frenatura (la massa frenata è limitata a 18 tonnellate/asse). In genere un’unità con V max = 100 km/h dotata di un relè di carico variabile è progettata per ottenere λ = 100 % fino a 14,5 t/asse.

(7)  La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 120 km/h) è

Formula
. Questo valore deriva dalla massima energia di frenatura permessa su un freno a due ceppi con un diametro nominale nuovo nell’intervallo di [920 mm; 1 000 mm] durante la frenatura (la massa frenata è limitata a 18 tonnellate). La massa/asse è limitata a 20 t/asse e la corrispondente λ è 90 %. Se è previsto che λ sia > 100 % con massa/asse > 18 t, è necessario prendere in considerazione un altro tipo di freno.

(8)  λ non deve essere superiore a 125 %, prendendo in considerazione per la frenatura solo su ruote (ceppi dei freni), la forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 120 km/h)di 16 kN/asse.

(9)  Dispositivo di cambio conforme alla norma EN 15624:2008 + A1:2010.

(10)  Relè di carico variabile conforme alla norma EN 15611:2008 + A1:2010 in combinazione con il sensore di carico variabile conforme alla norma EN 15625:2008 + A1:2010;


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1237/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

49,2

MA

50,7

TR

86,5

ZZ

62,1

0707 00 05

AL

47,7

EG

200,0

MA

158,2

TR

92,5

ZZ

124,6

0709 91 00

EG

200,0

ZZ

200,0

0709 93 10

MA

134,5

TR

158,8

ZZ

146,7

0805 20 10

AU

135,8

MA

62,5

PE

131,0

TR

100,8

ZA

150,1

ZZ

116,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

59,5

PE

74,3

SZ

43,6

TR

68,9

UY

92,4

ZZ

67,7

0805 50 10

TR

82,8

ZZ

82,8

0808 10 80

AU

125,0

BA

45,7

MK

41,5

US

152,0

ZA

93,4

ZZ

91,5

0808 30 90

TR

112,1

ZZ

112,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo

(2013/703/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 maggio 2011 il Consiglio ha concesso assistenza finanziaria al Portogallo, su richiesta di quest’ultimo, mediante la decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio (2). Tale assistenza finanziaria è stata concessa a sostegno di un robusto programma di riforma economica e finanziaria («Programma») volto a ripristinare la fiducia, a consentire il ritorno dell’economia ad una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Portogallo, nella zona euro e nell’Unione.

(2)

In linea con l’articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha svolto tra il 16 settembre e il 3 ottobre 2013, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE), l’ottavo e il nono riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell’attuazione delle misure concordate nell’ambito del programma.

(3)

I dati trimestrali di crescita reale del prodotto interno lordo (PIL) sono tornati positivi nel secondo trimestre di quest’anno e anche gli indicatori a breve termine evidenziano una progressiva ripresa dalla recessione. Quest’anno il PIL reale dovrebbe registrare una contrazione dell’1,8 % mentre nel 2014 e nel 2015 dovrebbe crescere rispettivamente dello 0,8 % e dell’1,5 %. Le tensioni sul mercato del lavoro dovrebbero allentarsi leggermente; nondimeno si prevede che il prossimo anno il tasso di disoccupazione raggiunga un picco del 17,7 % prima di iniziare a diminuire progressivamente. Le prospettive macroeconomiche sono soggette a elevata incertezza poiché la sostenibilità della ripresa prevista per il 2014 e il 2015 dipende dall’evoluzione positiva del commercio e dei mercati finanziari, che rimangono deboli.

(4)

Fino all’agosto del 2013 il disavanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche ha registrato un miglioramento di 0,6 punti percentuali del PIL (al netto di fattori straordinari) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Entrate fiscali solide e un’esecuzione rigorosa della maggior parte delle voci di spesa sostengono l’esecuzione del bilancio. Tuttavia sono stati individuati degli scostamenti rispetto alle prospettive di bilancio delineate durante il settimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell’attuazione delle misure concordate nel quadro del programma («settimo riesame»). Tali scostamenti includono minori entrate connesse alla riprogrammazione dei fondi UE e al rinvio della vendita di una concessione portuale (entrate una tantum) e ad altri fattori quali il contributo al bilancio dell’Unione più alto del previsto, la contrazione di alcune entrate non fiscali, il trasferimento alla Grecia dei dividendi derivanti dai titoli di Stato greci detenuti nel portafoglio degli investimenti del Banco de Portugal, contributi sociali al regime pensionistico dei dipendenti pubblici inferiori al previsto e sfondamento della spesa per le retribuzioni e dei consumi intermedi. Dopo aver fatto ricorso alla dotazione del bilancio di previsione (0,3 % del PIL), l’incidenza netta degli scostamenti dovrebbe incrementare il disavanzo 2013 dello 0,5 % del PIL. Inoltre, un’iniezione di capitale nella BANIF — Banco Internacional do Funchal, SA, pari allo 0,4 % del PIL ha altresì contribuito ad aumentare il disavanzo di bilancio, nonostante questa operazione non vada considerata ai fini del programma.

(5)

Il governo sta adottando misure correttive che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo di disavanzo del programma del 5,5 % del PIL, in particolare attraverso la riduzione dei fondi disponibili per gli investimenti e il rafforzamento del controllo sui consumi intermedi dei ministeri settoriali (0,1 % del PIL). Il governo ha inoltre annunciato un programma una tantum per il recupero dei crediti tributari e dei contributi sociali che dovrebbe recuperare entrate pari a circa lo 0,4 % del PIL e che prevede sanzioni maggiori per i crimini fiscali.

(6)

Per il 2013 lo sforzo di bilancio, misurato in termini di miglioramento del saldo strutturale, che risulta dalle proiezioni di bilancio aggiornate è pari allo 0,5 % del PIL, leggermente al di sotto dello 0,6 % del PIL previsto in occasione del settimo riesame. Ciò è principalmente causato, da un lato, dai ritardi nell’attuazione del pacchetto di risanamento inizialmente stabilito e dalla sua parziale sostituzione con misure una tantum e, dall’altro, da una pressione imprevista che ha gravato sulle riserve di bilancio. I ritardi di attuazione sono dovuti a diverse difficoltà, tra cui la crisi politica di luglio e il successivo rimpasto del governo, la necessità di rispondere alla pronuncia della Corte costituzionale del 29 agosto che riteneva incostituzionali alcune disposizioni del progetto di legge per un nuovo sistema di riqualificazione e le difficoltà tecniche nell’attuazione di determinate misure, in particolare la revisione dei contributi previdenziali da parte di coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione e di malattia al di sopra di un livello minimo, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 5 aprile.

(7)

Il governo ha ribadito il proprio impegno a raggiungere l’obiettivo di disavanzo del 4 % del PIL nel 2014. A questo proposito, il governo ha adottato misure di risanamento pari a circa il 2,3 % del PIL le quali compensano anche una parte degli scostamenti del 2013, che avranno ripercussioni nel 2014. Le misure di risanamento sono in gran parte comprese nel progetto di legge di bilancio, mentre alcune sono attuate mediante una legislazione specifica. Esse hanno in primo luogo carattere permanente e si basano prevalentemente su risparmi di spesa. Nel complesso, il valore cumulativo del pacchetto di risanamento necessario per conseguire il previsto aggiustamento di bilancio non ha subito modifiche rispetto al settimo riesame — circa 4,7 miliardi di EUR di misure permanenti di risparmio nel periodo 2013-2014, ovvero il 2,8 % del PIL. Tuttavia, parte dello sforzo di risanamento è adesso posticipata al 2014 a seguito dei summenzionati ritardi di attuazione nel 2013.

(8)

La maggior parte del risanamento previsto nel 2014, circa l’1,8 % del PIL, dovrebbe provenire dalla revisione della spesa pubblica che è stata effettuata lo scorso anno con l’obiettivo di aumentare l’equità e l’efficienza dei trasferimenti sociali e dei servizi pubblici. Le misure più rilevanti previste dalla revisione della spesa pubblica si articoleranno sostanzialmente intorno a tre assi principali: 1) limitazione della spesa salariale del settore pubblico, riducendo la forza lavoro del settore pubblico modificandone altresì la composizione (privilegiando i lavoratori con qualifiche più elevate), allineando le regole del settore pubblico a quelle del settore privato e rendendo la politica di remunerazione più trasparente e meritocratica; 2) riforma del sistema pensionistico; 3) tagli della spesa settoriale in tutti i ministeri e programmi.

(9)

Per compensare le ripercussioni negative dell’esecuzione del bilancio 2013 e conseguire l’obiettivo di disavanzo del 4 % del PIL, il pacchetto di misure per la revisione della spesa pubblica dev’essere completato con altre misure permanenti volte a migliorare ulteriormente l’efficienza e l’equità dell’attuale struttura impositiva e previdenziale (pari allo 0,4 % del PIL). Inoltre sarà attuata una serie di misure una tantum pari allo 0,2 % del PIL, superiore a quanto necessario per compensare i costi derivanti dai pagamenti una tantum anticipati relativi all’introduzione di un programma di licenziamenti di comune accordo nel settore pubblico

(10)

Il rapporto debito/PIL dovrebbe raggiungere il livello massimo nel 2013 (127,8 %) per poi scendere successivamente. La revisione al rialzo rispetto al settimo riesame è dovuta alla correzione dei dati sul debito per il 2012, che sono ora leggermente più elevati, e alla mancata realizzazione di alcune operazioni di riduzione dei debiti a breve termine. In particolare, si prevede che il Fondo di stabilizzazione della sicurezza sociale aumenti le proprie consistenze di titoli di Stato portoghesi in maniera più graduale e gli interessi delle amministrazioni pubbliche pagabili a Parpublica saranno superiori al previsto fino all’entrata in vigore del nuovo SEC 2010 e alla definizione dello status della società. Inoltre, si stima che alla fine dell’anno il saldo di cassa del Tesoro sarà più elevato del previsto (di circa 4 miliardi di EUR).

(11)

Il processo di aggiustamento di bilancio è rafforzato da una serie di misure strutturali volte a potenziare il controllo della spesa pubblica e a migliorare la riscossione delle entrate. In particolare, una riforma complessiva sta allineando il quadro di bilancio, a livello sia centrale, che regionale e locale, con le migliori pratiche in materia di gestione delle finanze pubbliche. Il nuovo regime di controllo degli impegni sta dando risultati ma l’attuazione richiede una sorveglianza rigorosa intesa a garantire che gli impegni siano coperti dai finanziamenti disponibili. Procedono le riforme della pubblica amministrazione, al fine di modernizzare e razionalizzare l’occupazione e gli enti nel settore pubblico. I progressi del programma di riforma dell’amministrazione delle entrate stanno rafforzando il monitoraggio e l’adempimento degli obblighi tributari. La rinegoziazione dei partenariati pubblico-privato (PPP) ha compiuto buoni progressi e si prevedono notevoli economie di spesa per il 2013 e oltre. Le imprese statali hanno raggiunto l’equilibrio operativo, in media, entro la fine del 2012 e sono previste ulteriori riforme intese a evitare un nuovo deterioramento dei loro risultati. Le riforme nel settore della sanità stanno producendo notevoli economie di spesa e l’attuazione prosegue generalmente in linea con gli obiettivi stabiliti.

(12)

I coefficienti patrimoniali delle banche sono aumentati notevolmente durante l’ultimo anno consentendo loro di soddisfare i requisiti dell’Autorità Bancaria Europea in materia di riserve di capitale nonché di rispettare l’obiettivo del programma del 10 % di capitale primario di classe 1. Tale riserva di capitale resta in generale adeguata quando si applicano le nuove norme della direttiva sui requisiti patrimoniali IV (CRD IV) per la valutazione dei fondi propri delle banche. Queste nuove norme patrimoniali si applicheranno a partire da gennaio 2014. Il Banco de Portugal sta attualmente mettendo a punto un approccio di transizione per introdurre la CRD IV. Sarà presumibilmente soddisfatto l’obiettivo indicativo di un rapporto prestiti/depositi del 120 % entro il 2014 (alcune banche sono già al di sotto di questa soglia). Si stanno intensificando gli sforzi per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese. Sulla base della recente revisione esterna delle attuali linee di credito sostenute dal governo e di una serie di raccomandazioni politiche, le autorità hanno presentato un piano di misure intese a migliorare il funzionamento e la governance di tali strumenti. Sta per essere ultimato il kit di strumenti di gestione della crisi. IL fondo di risoluzione delle crisi bancarie è in funzione, sono stati introdotti poteri di intervento precoce e la legge sulla ricapitalizzazione è in via di modifica al fine di riflettere il contenuto della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (3).

(13)

Si sono registrati ulteriori progressi nell’attuazione di riforme strutturali intese a rafforzare la crescita e la competitività. Una nuova riduzione delle indennità di licenziamento è entrata in vigore il 1o ottobre 2013 e sono stati istituiti due fondi di compensazione allo scopo di finanziare parzialmente le indennità di licenziamento. Sono state intraprese ulteriori iniziative per rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro e sono state adottate misure aggiuntive nel settore dell’istruzione, dove i progressi sono globalmente soddisfacenti.

(14)

Procede a buon ritmo l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), volta a ridurre gli ostacoli all’ingresso nel mercato e a stimolare la concorrenza e l’attività economica agevolando l’accesso di nuovi operatori nei vari regimi economici, e il suo recepimento è quasi ultimato. È stata adottata la legge quadro per migliorare il funzionamento delle professioni regolamentate che implicano un organismo professionale e il prossimo passo verso il completamento di questa riforma è la revisione dello statuto delle diciotto professioni in questione. La legge quadro che stabilisce i principi fondamentali di funzionamento delle più importanti autorità nazionali di regolamentazione, tra cui il fatto che siano dotate di forte indipendenza e autonomia, è già entrata in vigore e saranno presto adottati i regolamenti interni delle autorità di regolamentazione settoriali. L’attuazione delle misure intese a ridurre il debito derivante dalle tariffe dell’energia elettrica è stata ritardata, sebbene il governo abbia recentemente presentato un nuovo prelievo che dovrebbe risolvere parzialmente il problema. Sono state adottate talune disposizioni giuridiche volte a semplificare le procedure per la concessione di licenze e altri oneri amministrativi, quali la nuova legge di base per il suolo, la pianificazione territoriale e l’urbanistica.

(15)

Sono necessari ulteriori progressi per rendere il settore dei trasporti più sostenibile e aperto alla concorrenza. Vi sono stati miglioramenti nella posizione finanziaria del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, ma occorre un notevole impegno supplementare affinché raggiunga l’equilibrio operativo entro il 2015. È necessario intensificare le riforme relative ai porti.

(16)

Sono state adottate ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di liquidità del settore delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).

(17)

Le riforme del sistema giudiziario sono prossime alla conclusione. Si sono registrati progressi nella riduzione delle cause arretrate e le riforme fondamentali, quali la riorganizzazione geografica dei distretti giudiziari e la riforma del codice di procedura civile, sono state completate o sono in via di completamento. È tuttavia necessario continuare a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, essenziale per il funzionamento corretto ed equo dell’economia, mediante: i) la garanzia di un’applicazione effettiva e tempestiva dei contratti e delle norme in materia di concorrenza; ii) una maggiore efficienza grazie alla ristrutturazione del sistema giudiziario e all’adozione di nuovi modelli di gestione dei tribunali; iii) una riduzione della lentezza dei tribunali che trattano tali procedimenti (anche nelle cause in materia fiscale).

(18)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/344/UE, i paragrafi da 7 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2013, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:

a)

nel 2013 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non supera il 5,5 % del PIL. Ai fini del calcolo del disavanzo non sono presi in considerazione i possibili costi di bilancio delle misure di sostegno al settore bancario adottate nel contesto della strategia del governo per il settore finanziario. Le misure di risanamento previste nel bilancio 2013 e nel bilancio suppletivo sono attuate in modo rigoroso per il resto dell’anno. Inoltre, qualora si concretino ulteriori scostamenti nell’esecuzione del bilancio, il governo attua misure correttive aggiuntive;

b)

il Portogallo continua ad attuare il programma di privatizzazioni;

c)

il Portogallo completa l’attuazione della strategia di condivisione dei servizi nella pubblica amministrazione;

d)

il Portogallo continua a riorganizzare e razionalizzare la rete ospedaliera attraverso la specializzazione, concentrazione e riduzione dei servizi ospedalieri, la gestione congiunta e direzione congiunta degli ospedali e assicura l’attuazione del piano d’azione pluriennale per la riorganizzazione degli ospedali;

e)

in seguito all’adozione delle modifiche alla legge sulle nuove locazioni urbane 6/2006 e al decreto legge che semplifica la procedura amministrativa per il rinnovamento, il Portogallo rivede completamente il funzionamento del mercato dell’edilizia abitativa;

f)

il Portogallo sviluppa un sistema nazionale di accatastamento dei terreni per consentire una più equa ripartizione di costi e benefici nell’esecuzione della pianificazione urbanistica;

g)

pur nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale del 26 settembre 2013, il Portogallo definisce e attua opzioni alternative di riforma del mercato del lavoro, con effetti analoghi a quelli della riforma dichiarata incostituzionale in tale sentenza;

h)

il Portogallo promuove un andamento dei salari coerente con gli obiettivi di promuovere la creazione di posti di lavoro e migliorare la competitività delle imprese al fine di correggere gli squilibri macroeconomici. Nel corso del programma i salari minimi aumentano solo se gli sviluppi della situazione economica e del mercato del lavoro lo giustificano;

i)

il Portogallo continua a migliorare l’efficacia delle sue politiche attive del mercato del lavoro in linea con i risultati della relazione di valutazione e con il piano di azione per migliorare il funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego;

j)

il Portogallo continua ad attuare le misure previste dai piani d’azione per migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione secondarie e professionali; in particolare il governo presenta dei piani per migliorare l’efficacia del finanziamento delle scuole e istituisce le scuole professionali di riferimento;

k)

il Portogallo completa l’adozione delle modifiche settoriali necessarie alla piena attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

l)

il Portogallo presenta al Parlamento gli statuti riveduti degli ordini professionali;

m)

il Portogallo approva le modifiche corrispondenti nei regolamenti interni delle autorità nazionali di regolamentazione;

n)

il Portogallo pubblica relazioni trimestrali riguardanti i tassi di recupero, la durata e il costo delle procedure d’insolvenza delle imprese, la durata e il costo delle cause in materia tributaria e il tasso di ricambio dei procedimenti di esecuzione;

o)

il Portogallo migliora il contesto imprenditoriale portando a termine le riforme sulla riduzione degli oneri amministrativi (progetto di sportello unico pienamente operativo previsto dalla direttiva 2006/123/CE e progetto di abolizione delle autorizzazioni preventive) e semplificando ulteriormente le procedure per la concessione di licenze vigenti, i regolamenti e altri oneri amministrativi che ostacolano fortemente lo sviluppo dell’attività economica;

p)

il Portogallo completa la riforma del regime di gestione dei porti, compresa la revisione delle concessioni in materia;

q)

il Portogallo applica le misure volte a migliorare il funzionamento dei settori delle poste e delle telecomunicazioni;

r)

il Portogallo applica le misure volte a migliorare il funzionamento del sistema dei trasporti;

s)

il Portogallo applica le misure volte a eliminare il debito derivante dalle tariffe dell’energia;

t)

il Portogallo garantisce che il nuovo quadro giuridico e istituzionale in materia di partenariati pubblico-privato (PPP) e i contratti per lavori stradali PPP continuino ad essere rinegoziati in linea con il piano strategico presentato dal governo e con la revisione del quadro normativo, in modo da ottenere notevoli economie di bilancio, soprattutto per il 2013;

u)

il Portogallo continua a concentrarsi sulle misure di lotta contro la frode e l’evasione fiscali e per il rafforzamento del rispetto degli obblighi fiscali.

8.   Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2014, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:

a)

nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non supera il 4 % del PIL. Ai fini del calcolo del disavanzo non sono presi in considerazione i possibili costi di bilancio delle misure di sostegno al settore bancario adottate nel contesto della strategia del governo per il settore finanziario. Per conseguire questo obiettivo il Portogallo presenta misure di risanamento pari al 2,3 % del PIL, principalmente mediante la legge di bilancio 2014. Le misure sono principalmente di natura permanente e orientate a risparmi di spesa;

b)

il pacchetto di risanamento si basa su misure di riduzione della spesa elaborate nel quadro della revisione della spesa pubblica. In totale, l’importo di tali misure è pari all’1,8 % del PIL nel 2014 e comprende:

i)

la limitazione della spesa salariale del settore pubblico, mediante la riduzione delle dimensioni del pubblico impiego e la contestuale modifica della composizione, privilegiando i dipendenti con qualifiche più elevate, attraverso un programma di riqualificazione e un programma di esuberi volontari; l’ulteriore convergenza delle norme sul lavoro nel settore pubblico e privato (compreso l’aumento dell’orario di lavoro e la riduzione delle ferie) e l’introduzione di un’unica griglia salariale, nonché la razionalizzazione dei supplementi. I contributi dei beneficiari al regime speciale di assicurazione malattia saranno aumentati, contribuendo a migliorare l’equità e l’efficienza della spesa pubblica;

ii)

la riforma del sistema pensionistico, aumentando l’età pensionabile legale mediante modifiche del fattore di sostenibilità; un allineamento delle norme relative al calcolo delle prestazioni pensionistiche fra il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (CGA) e il sistema pensionistico generale, pur tutelando le prestazioni inferiori al minimo; e una razionalizzazione delle pensioni di reversibilità sia nel CGA che nel sistema pensionistico generale nei casi di cumulo con altre pensioni;

iii)

risparmi nei consumi intermedi e nei programmi di spesa in tutti i ministeri settoriali. In considerazione dei rischi politici e giuridici, alcune misure possono essere sostituite, in parte o totalmente, da altre di entità e qualità equivalenti;

c)

il pacchetto di misure per la revisione della spesa pubblica è completato da altre misure permanenti sul lato delle entrate volte a migliorare ulteriormente l’efficienza e l’equità dell’attuale struttura impositiva e previdenziale (pari allo 0,4 % del PIL). In particolare, l’imposizione delle spese connesse alle auto aziendali dovrà essere incrementata e le imposte ambientali e relative alla salute saranno migliorate modificando la tassazione delle auto passeggeri diesel e aumentando le accise sul tabacco e sugli alcolici. Saranno ridotte le esenzioni fiscali nell’imposizione dei beni immobili a favore dei fondi pensione e dei fondi immobiliari. Sono da eliminare i limiti ai contributi sociali dei membri di organi statutari. Sarà applicato un prelievo speciale al settore dell’energia, diminuendo il rendimento eccessivo del settore, e una parte del gettito generato da tale prelievo verrà utilizzato per ridurre il debito tariffario. Si devono vendere licenze per il gioco d’azzardo online nella prospettiva di regolarizzare questo mercato, la cui attività sarà inoltre tassata. Verrà introdotta una tassa speciale sui mezzi di comunicazione e la tassa sulle istituzioni finanziarie sarà aumentata. Inoltre sarà attuata una serie di misure una tantum, superiore a quanto necessario per compensare i costi derivanti dai pagamenti una tantum anticipati relativi all’introduzione di un programma di licenziamenti di comune accordo nel settore pubblico. Queste comprendono il trasferimento del fondo sanitario del CTT al settore delle amministrazioni pubbliche, la vendita di una concessione portuale e di silos, nonché dividendi speciali provenienti dalla vendita di riserve eccessive di petrolio da parte di un’impresa pubblica;

d)

il Portogallo presenta una relazione con i seguenti obiettivi:

i)

individuare le sovrapposizioni di servizi e giurisdizioni fra livello centrale e locale e altre fonti di inefficienza; e

ii)

riorganizzare la rete di servizi decentrati dei ministeri principalmente attraverso la rete di “Lojas do Cidadão” (sportelli unici per l’amministrazione e i servizi) ed altri approcci, comprendendo aree geografiche più efficienti e intensificando l’uso di servizi condivisi e dell’amministrazione digitale;

e)

il Portogallo continua a riorganizzare e razionalizzare la rete ospedaliera attraverso la specializzazione, concentrazione e riduzione dei servizi ospedalieri, la gestione congiunta e direzione congiunta degli ospedali e assicura l’attuazione del piano d’azione pluriennale per la riorganizzazione degli ospedali;

f)

il Portogallo attua l’iniziativa volta a istituire un operatore indipendente di servizi logistici per il gas e l’elettricità;

g)

il Portogallo applica le misure volte a migliorare il funzionamento del sistema dei trasporti;

h)

il Portogallo valuta l’impatto del regime facoltativo di contabilità di cassa relativo all’IVA;

i)

il Portogallo effettua un inventario e un’analisi del costo dei regolamenti che potrebbero avere un maggiore impatto sull’attività economica.

9.   Al fine di ripristinare la fiducia nel settore finanziario, il Portogallo mira a mantenere un livello adeguato di capitalizzazione nel settore bancario nazionale e provvede a un processo ordinato di riduzione della leva finanziaria in base alle scadenze stabilite nel protocollo d’intesa. In tale ambito il Portogallo attua la strategia per il settore bancario portoghese concordata con la Commissione, la BCE e l’FMI in modo da preservare la stabilità finanziaria. In particolare, il Portogallo:

a)

controlla la transizione delle banche verso le nuove norme patrimoniali stabilite nella direttiva sui requisiti patrimoniali IV (CRD IV) e assicura che le riserve di capitale rimangano adeguate alle difficili condizioni di funzionamento;

b)

consiglia alle banche di rafforzare le riserve di garanzie reali in maniera sostenibile;

c)

assicura una riduzione equilibrata e ordinata della leva finanziaria nel settore bancario, che resta fondamentale per eliminare permanentemente gli squilibri di finanziamento e ridurre il ricorso al finanziamento dell’Eurosistema a medio termine. I piani di finanziamento e capitalizzazione delle banche sono sottoposti a riesame trimestrale;

d)

stimola la diversificazione delle possibilità di finanziamento delle imprese, in particolare le PMI, attraverso una gamma di misure volte a migliorarne l’accesso ai mercati dei capitali;

e)

prosegue con la riorganizzazione del gruppo Caixa Geral de Depósitos, di proprietà pubblica;

f)

esternalizza la gestione dei crediti di BPN, attualmente detenuti da Parvalorem, alle imprese selezionate attraverso la procedura di gara competitiva, incaricandole di recuperare progressivamente le attività e assicura la cessione tempestiva delle controllate e delle attività detenute nelle altre due società veicolo di proprietà pubblica;

g)

sulla base delle proposte per incoraggiare la diversificazione delle possibilità di finanziamento delle imprese, sviluppa e attua le soluzioni che offrono alle imprese possibilità di finanziamento alternative al credito bancario tradizionale e valuta le possibilità di migliorare il funzionamento e la governance delle attuali linee di credito sostenute dal governo sulla base dei risultati della recente revisione esterna e della tabella di marcia presentata;

h)

analizza i piani di risanamento delle banche, emana linee direttrici in materia e prepara piani di risoluzione delle crisi sulla base delle relazioni presentate dalle banche. Il governo portoghese presenta al Parlamento portoghese le necessarie modifiche alla legge sulla ricapitalizzazione per riflettere la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

i)

dà esecuzione al quadro che permette agli istituti finanziari di procedere alla ristrutturazione extragiudiziale del debito delle famiglie, di agevolare l’applicazione della ristrutturazione del debito delle imprese e di attuare un piano d’azione per sensibilizzare il pubblico agli strumenti di ristrutturazione;

j)

prepara relazioni trimestrali sull’attuazione dei nuovi strumenti di ristrutturazione. Sulla base dell’inchiesta svolta di recente, valuta le alternative per aumentare il buon esito del risanamento delle società aderenti alla PER (procedura speciale per il rilancio delle imprese in gravi difficoltà finanziarie) e al SIREVE (sistema di risanamento tramite accordi extragiudiziali per le società in situazione di difficoltà economica o di insolvenza imminente o effettiva).

(*1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).» "

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

(3)   GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

(4)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).


3.12.2013   

IT

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L 322/38


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

che approva l’aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo

(2013/704/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che beneficiano già, al momento della sua entrata in vigore, di assistenza finanziaria, incluso dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF).

(2)

Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l’approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano dell’assistenza finanziaria, le quali devono essere applicate congiuntamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (2) nei casi in cui lo Stato membro interessato riceve assistenza sia dal MESF che da altre fonti.

(3)

Il Portogallo ha ottenuto l’assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, con la decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio (3), che del FESF.

(4)

Per ragioni di uniformità è opportuno che l’approvazione dell’aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 avvenga con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE.

(5)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme al Fondo monetario internazionale e in collaborazione con la Banca centrale europea, l’ottavo e il nono riesame combinati per valutare i progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell’attuazione delle misure concordate nell’ambito del programma di aggiustamento macroeconomico, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale. A seguito di tale riesame dovrebbero essere apportate modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico.

(6)

Tali modifiche sono contenute nelle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE, quale modificata dalla decisione di esecuzione 2013/703/UE del Consiglio, del 19 novembre 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure stabilite all’articolo 3, paragrafi da 7 a 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, che il Portogallo è tenuto ad adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

(4)  Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.


3.12.2013   

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L 322/39


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

che autorizza l’immissione sul mercato dell’estratto di cresta di gallo in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 8319]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2013/705/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 8 febbraio 2011 la società Bioiberica SA ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di poter immettere sul mercato l’estratto di cresta di gallo come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 25 ottobre 2011 l’autorità del Regno Unito competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale nella quale ha concluso che l’estratto di cresta di gallo da utilizzare in determinati prodotti alimentari ai livelli proposti dal richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 10 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Sono state in particolare sollevate obiezioni concernenti le specifiche e la possibile allergenicità del prodotto.

(5)

Il 22 maggio 2012 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un’ulteriore valutazione dell’estratto di cresta di gallo come ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

In data 31 maggio 2013 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sull’estratto di cresta di gallo (2), nel quale ha concluso che detto estratto è sicuro per gli usi e ai livelli d’uso proposti.

(7)

Il parere scientifico offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli d’uso proposti, l’estratto di cresta di gallo soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’estratto di cresta di gallo quale definito e precisato nell’allegato I può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell’allegato II.

Articolo 2

La denominazione autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che contengono estratto di cresta di gallo è «estratto di cresta di gallo» o «estratto di cresta di galletto».

Articolo 3

La società Bioiberica SA, Plaça Francesc Macià, 7. 8B, 08029 Barcelona, Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)   EFSA Journal 2013; 11(6):3260.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELL’ESTRATTO DI CRESTA DI GALLO

Definizione

L’estratto di cresta di gallo è ottenuto dal Gallus gallus per idrolisi enzimatica delle cresta di gallo e per successiva filtrazione, concentrazione e precipitazione. I principali componenti dell’estratto di cresta di gallo sono i seguenti glicosaminoglicani: acido ialuronico, condroitin solfato A e dermatan solfato (condroitin solfato B).

Acido ialuronico

60-80 %

Condroitin solfato A

Non più del 5 %

Dermatan solfato (condroitin solfato B)

Non più del 25 %

Descrizione

Polvere igroscopica, di colore bianco o quasi bianco.

Identificazione

pH

5,0-8,5

Purezza

Cloruri

Non più dell’1 %

Azoto

Non più dell’8 %

Perdita per essiccazione (a 105 °C per 6 ore)

Non più del 10 %

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Cromo

Non più di 10 mg/kg

Piombo

Non più di 0,5 mg/kg

Criteri microbiologici

Conta totale batteri aerobici vivi

Non più di 102 CFU/g

Escherichia coli

Assente in 1 g

Salmonella spp.

Assente in 1 g

Staphylococcus aureus

Assente in 1 g

Pseudomonas aeruginosa

Assente in 1 g


ALLEGATO II

Usi autorizzati dell’estratto di cresta di gallo

Categoria di prodotti alimentari

Livello massimo d’uso (mg/100 g o mg/100 ml)

Bevande a base di latte

40

Bevande fermentate a base di latte

80

Prodotti tipo yogurt

65

Fromage frais

110


3.12.2013   

IT

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L 322/42


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca per la setticemia emorragica virale e dell’Irlanda e del territorio dell’Irlanda del Nord facente parte del Regno Unito per la malattia da virus erpetico della carpa Koi

[notificata con il numero C(2013) 8385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/706/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 49, paragrafo 1, e l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/177/CE della Commissione (2) fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati, in merito a una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE. La decisione 2009/177/CE fissa altresì un elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni riguardo ad una o più di tali malattie.

(2)

La Danimarca ha presentato alla Commissione un programma pluriennale per l’eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) in conformità alla decisione 90/424/CEE (3) del Consiglio per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Le zone interessate da tale programma sono state incluse nella parte B dell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(3)

La Danimarca ha notificato alla Commissione una dichiarazione relativa alla messa a punto di un programma pluriennale per l’eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e all’avvenuta eradicazione della stessa da tutto il territorio continentale della Danimarca. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative a una dichiarazione di indennità da malattia prescritte dalla direttiva 2006/88/CE. L’intero territorio continentale della Danimarca va pertanto dichiarato indenne da setticemia emorragica virale (VHS).

(4)

Nel dicembre 2009 l’Irlanda ha presentato alla Commissione un programma di sorveglianza pluriennale relativo all’intero territorio del paese per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV). L’area interessata da tale programma è stata inserita nella parte A dell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(5)

L’Irlanda ha notificato alla Commissione una dichiarazione di indennità dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV). Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative a una dichiarazione di indennità da malattia stabilite dalla direttiva 2006/88/CE. L’intero territorio dell’Irlanda va pertanto dichiarato indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV).

(6)

Nel gennaio 2010 il Regno Unito ha presentato alla Commissione un programma di sorveglianza pluriennale relativo al territorio dell’Irlanda del Nord per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV).

(7)

Nel febbraio 2013 il Regno Unito ha notificato alla Commissione una dichiarazione di indennità dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) relativa al territorio dell’Irlanda del Nord. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative a una dichiarazione di indennità da malattia prescritte dalla direttiva 2006/88/CE. Il territorio dell’Irlanda del Nord facente parte del Regno Unito va pertanto dichiarato indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV).

(8)

È perciò opportuno modificare di conseguenza le parti A, B e C dell’allegato I della decisione 2009/177/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2009/177/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).

(3)  Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2009/177/CE è così modificato:

(1)   Parte A,

la voce relativa all’Irlanda per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) è soppressa.

(2)   Parte B,

la voce relativa alla Danimarca per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) è soppressa.

(3)   Parte C,

a)

la voce relativa alla Danimarca per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) è sostituita dalla seguente:

«Danimarca

DK

Intero territorio continentale»

b)

è inserita la voce seguente relativa all’Irlanda per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV):

«Irlanda

IE

Intero territorio»

c)

è inserita la voce seguente relativa al Regno Unito per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV):

«Regno Unito

UK

Territorio dell’Irlanda del Nord»