ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.318.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
28 novembre 2013


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2013, del 14 giugno 2013, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

34

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica l’allegato I della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/197/UE della Commissione, del 16 aprile 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/450/UE della Commissione, del 27 luglio 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 D 0197: Decisione di esecuzione 2012/197/UE della Commissione, del 16 aprile 2012 (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 22),

32012 D 0450: Decisione di esecuzione 2012/450/UE della Commissione, del 27 luglio 2012 (GU L 203 del 31.7.2012, pag. 68).»;

2)

al punto 137 (decisione 2007/275/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0031: Decisione di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2012/31/UE, 2012/197/UE e 2012/450/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.

(2)   GU L 106 del 18.4.2012, pag. 22.

(3)   GU L 203 del 31.7.2012, pag. 68.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei test rapidi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/762/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito (4).

(5)

Il regolamento (UE) n. 1190/2012 abroga il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione (5), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0762: Decisione di esecuzione 2012/762/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012 (GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 94).»;

2)

al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0786: Decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione, del 13 dicembre 2012 (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 36).»;

3)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1064: Regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012 (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 13).»;

4)

nella parte 7.2, il testo del punto 51 [regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

« 32012 R 1190: Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1064/2012 e (UE) n. 1190/2012 e delle decisioni di esecuzione 2012/762/UE e 2012/786/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 314 del 14.11.2012, pag. 13.

(2)   GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29.

(3)   GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 94.

(4)   GU L 347 del 15.12.2012, pag. 36.

(5)   GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

IT

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L 318/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/701/UE della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione dell’Irlanda, dell’Irlanda del Nord e della provincia di Bolzano in Italia nell’elenco degli Stati membri o delle regioni indenni dalla malattia di Aujeszky (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I dell’accordo SEE, capitolo I, parte 4.2, al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0701: Decisione di esecuzione 2012/701/UE della Commissione, del 13 novembre 2012 (GU L 318 del 15.11.2012, pag. 68).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2012/701/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 318 del 15.11.2012, pag. 68.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

IT

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L 318/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/717/UE della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica la decisione 98/536/CE che stabilisce l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I dell’accordo SEE, capitolo I, parte 6.2, al punto 39 (decisione 98/536/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«—

32011 D 0717: Decisione di esecuzione 2011/717/UE della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 285 dell’1.11.2011, pag. 46).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

Nell’allegato è aggiunto il testo seguente:

“Stato membro

Laboratori di riferimento

Gruppi di residui

Islanda

Livsmedelsverket

Box 622

S-751 26 Uppsala

Tutti i gruppi tranne B3c

Matis

Vinlandsleid 12

IS-110 Reykjavik

B3c

Norvegia

Norwegian Veterinary Institute

Box 750 Sentrum

N-0106 Oslo

A2, B3d

Oslo University Hospital Norwegian Doping Control Laboratory

Trondheimsveien 235

N-0514 Oslo

A1, A3, A4, A5, B2d

Norwegian School of Veterinary Science

Box 8146 Dep

N-0033 Oslo

B1, B2a, B2b, B2e, B2f (carbadox, olakindox), B3e

Prodotti della pesca:

The National Institute of Nutrition and Seafood Research

Box 2029 Nordnes

N-5817 Bergen

B1, B2a, B2b, B2e, B2f (carbadox, olakindox), B3c, B3e” »

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2011/717/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 285 dell’1.11.2011, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

IT

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L 318/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE, dopo il punto 71 [regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione], è inserito il seguente punto:

«72.

32012 R 1119: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

IT

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L 318/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp. (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificata:

1)

ai punti 2 (direttiva 66/401/CEE del Consiglio) e 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 L 0037: Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012 (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 13).»;

2)

ai punti 14 (direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (direttiva 2003/91/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 L 0044: Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 37).»

Articolo 2

I testi delle direttive di esecuzione 2012/37/UE e 2012/44/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 325 del 23.11.2012, pag. 13.

(2)   GU L 327 del 27.11.2012, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria (1).

(2)

La direttiva 2008/13/CE abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo X dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del punto 5 (direttiva 84/539/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 5 (soppresso) è inserito il seguente punto:

«5a.

32008 L 0013: Direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 41).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/13/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 76 del 19.3.2008, pag. 41.

(2)   GU L 300 del 19.11.1984, pag. 179.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1166/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1166: Regolamento (UE) n. 1166/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 (GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 75).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1166/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 75.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 110/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE, dopo il punto 54zzzzzr [regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«54zzzzzs.

32013 D 0063: Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 25).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/63/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 22 del 25.1.2013, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione 2011/24/UE della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all’articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti per la difesa (4).

(5)

La direttiva 2009/43/CE riguarda le licenze di esportazione di prodotti per la difesa in paesi terzi. L’integrazione della direttiva lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 3p (decisione 2010/376/UE della Commissione) è inserito quanto segue:

«3 q.

32009 L 0043: Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1), modificata da:

32010 L 0080: Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010 (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 11),

32012 L 0010: Direttiva 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012 (GU L 85 del 24.3.2012, pag. 3).

La presente direttiva non si applica al Liechtenstein.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

L’articolo 11 non si applica.»

2.

Sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 14 [risoluzione del Consiglio dell’8 luglio 1996 (96/C 224/03)] è inserito il seguente punto:

«15.

32011 H 0024: Raccomandazione 2011/24/UE della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all’articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 62).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/43/CE, 2010/80/UE e 2012/10/UE e della raccomandazione 2011/24/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(2)   GU L 308 del 24.11.2010, pag. 11.

(3)   GU L 85 del 24.3.2012, pag. 3.

(4)   GU L 11 del 15.1.2011, pag. 62.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/477/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa alle prescrizioni in tema di sicurezza che le norme europee devono rispettare al fine di gestire alcuni rischi per i bambini posti da tende interne, coperture per finestre operate mediante corda e dispositivi di sicurezza a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE, dopo il punto 3 q (direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«3r.

32011 D 0477: Decisione 2011/477/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa alle prescrizioni in tema di sicurezza che le norme europee devono rispettare al fine di gestire alcuni rischi per i bambini posti da tende interne, coperture per finestre operate mediante corda e dispositivi di sicurezza a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 21).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/477/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 196 del 28.7.2011, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 305/2011 abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32011 R 0305: Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 305/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)   GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 114/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/7/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 L 0007: Direttiva 2012/7/UE della Commissione, del 2 marzo 2012 (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/7/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE, dopo il punto 6f [regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«6g.

32012 R 1194: Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).»

Articolo 2

Dopo il punto 26g [regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione] dell’allegato IV dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«26h.

32012 R 1194: Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1194/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/13/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6b (decisione 2002/159/CE della Commissione) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«6c.

32011 D 0013: Decisione 2011/13/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri (GU L 9 del 13.1.2011, pag. 11) (2).

(2)  Elencata a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato IV sull’energia.» "

Articolo 2

Dopo il punto 44 (decisione 2010/335/UE della Commissione) dell’allegato IV dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«45.

32011 D 0013: Decisione 2011/13/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri (GU L 9 del 13.1.2011, pag. 11).»

Articolo 3

I testi della decisione 2011/13/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra nell’accordo la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 9 del 13.1.2011, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


28.11.2013   

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L 318/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli pneumatici in relazione all’aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 43 [regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IV dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 1235: Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011 (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1235/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/298/CEE del Consiglio (1) è stata abrogata dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Poiché entrambe le direttive sono integrate nell’accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 89/298/CEE.

(2)

La direttiva 89/592/CEE del Consiglio (3) è stata abrogata dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Poiché entrambe le direttive sono integrate nell’accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 89/592/CEE.

(3)

La direttiva 91/308/CEE del Consiglio (5) è stata abrogata dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Poiché entrambe le direttive sono integrate nell’accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 91/308/CEE.

(4)

La decisione 2001/527/CE della Commissione (7), che è integrata nell’accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione 2009/77/CE (8), a sua volta abrogata dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Occorre pertanto abrogare la decisione 2001/527/CE ai sensi dell’accordo SEE.

(5)

La decisione 2004/5/CE della Commissione (10), che è integrata nell’accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione 2009/78/CE (11), a sua volta abrogata dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Occorre pertanto abrogare la decisione 2004/5/CE ai sensi dell’accordo SEE.

(6)

La decisione 2004/6/CE della Commissione (13), che è integrata nell’accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione 2009/79/CE (14), a sua volta abrogata dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Occorre pertanto abrogare la decisione 2004/6/CE ai sensi dell’accordo SEE.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX e il protocollo 37 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 13c (decisione 2004/6/CE della Commissione), 23 (direttiva 91/308/CEE del Consiglio), 23e (decisione 2004/5/CE della Commissione), 28 (direttiva 89/298/CEE del Consiglio), 29 (direttiva 89/592/CEE del Consiglio) e 31c (decisione 2001/527/CE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

Il testo dei punti 6, 21, 23 e 24 del protocollo 37 dell’accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 124 del 5.5.1989, pag. 8.

(2)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(3)   GU L 334 del 18.11.1989, pag. 30.

(4)   GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(5)   GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

(6)   GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(7)   GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(8)   GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(9)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(10)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

(11)   GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

(12)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(13)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30.

(14)   GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

(15)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5eo (decisione di esecuzione 2012/484/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5ep.

32013 D 0065: Decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 12).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/65/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 28 del 30.1.2013, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 L 0045: Direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012 (GU L 332 del 4.12.2012, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/45/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 332 del 4.12.2012, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18b (direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«18ba.

32009 D 0750: Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/750/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti

relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 121/2013 del 14 giugno 2013 che integra la decisione 2009/750/CE della Commissione nell’accordo SEE

«Le parti contraenti riconoscono che, in considerazione della situazione specifica del Liechtenstein, dell’estensione molto limitata della sua rete stradale e del fatto che il 1o gennaio 2001 il Liechtenstein ha introdotto, a norma di un accordo bilaterale tra il Liechtenstein e la Svizzera, un pedaggio per i veicoli commerciali pesanti da riscuotersi ai posti di frontiera comuni a norma del suo trattato di unione doganale con la Svizzera, le questioni relative all’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nel Liechtenstein vengono gestite in stretta cooperazione con la Svizzera.»


28.11.2013   

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L 318/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (1).

(2)

La decisione 2012/757/UE abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la decisione 2008/231/CE della Commissione (2) e la decisione 2011/314/UE della Commissione (3), che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi dell’accordo SEE a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1)

il testo dei punti 37ae (decisione 2008/231/CE della Commissione) e 37k (decisione 2011/314/UE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2014;

2)

al punto 37da (decisione 2007/756/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0757: Decisione 2012/757/UE della Commissione del 14 novembre 2012 (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).»;

3)

Dopo il punto 37dk (decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«37dl.

32012 D 0757: Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 2012/757/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1.

(3)   GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell’11 marzo 2013, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37d (direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0009: Direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell’11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 55).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/9/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 68 del 12.3.2013, pag. 55.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/696/UE della Commissione, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (2).

(3)

La decisione 2012/88/UE abroga la decisione 2006/679/CE della Commissione (3) e la decisione 2006/860/CE della Commissione (4), che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 37di (decisione 2011/291/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0088: Decisione 2012/88/UE della Commissione del 25 gennaio 2012 (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).»;

2)

il testo del punto 37i (decisione 2006/679/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

« 32012 D 0088: Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da:

32012 D 0696: Decisione 2012/696/UE della Commissione, del 6 novembre 2012 (GU L 311 del 10.11.2012, pag. 3).»;

3)

Il testo del punto 37 j (decisione 2006/860/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2012/88/UE e 2012/696/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1.

(2)   GU L 311 del 10.11.2012, pag. 3.

(3)   GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.

(4)   GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42eg [regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«42eh.

32012 R 1077: Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

42ei.

32012 R 1078: Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1077/2012 e (UE) n. 1078/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3.

(2)   GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

IT

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L 318/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 126/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 66n [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0006: Regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013 (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 34).»;

2)

dopo il punto 66nb [regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66nc.

32013 R 0006: Regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 34).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 6/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 4 del 9.1.2013, pag. 34.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66nc [regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«66nd.

32011 R 0805: Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 dell’11.8.2011, pag. 21).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 805/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 206 dell’11.8.2011, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66p [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0007: Regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013 (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 7/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XVI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XVI dell’accordo SEE è così modificato:

1)

ai punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0081: Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).»;

2)

dopo il punto 5b (direttiva 92/50/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«5c.

32009 L 0081: Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76), modificata da:

32011 R 1251: Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

L’atto non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/81/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18ic [regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18id.

32013 R 0112: Regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 2).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 112/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (1).

(2)

La direttiva 2012/30/UE abroga la direttiva 77/91/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 2 (direttiva 77/91/CEE del Consiglio) dell’allegato XXII dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32012 L 0030: Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

all’allegato I è aggiunto quanto segue:

“—

Islanda:

hlutafélag,

Liechtenstein:

Aktiengesellschaft,

Norvegia:

Allmennaksjeselskap” ».

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/30/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74.

(2)   GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


28.11.2013   

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L 318/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2013

del 14 giugno 2013

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 52/2013 della Commissione, del 22 gennaio 2013, che modifica l’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio] dell’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0052: Regolamento di esecuzione (UE) n. 52/2013 della Commissione, del 22 gennaio 2013 (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 44).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 52/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 20 del 23.1.2013, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.