ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.317.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
28 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme d’Ambert (AOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1208/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Parma (DOP)]

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1209/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Camembert de Normandie (DOP)]

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1210/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melocotón de Calanda (DOP)]

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Banon (DOP)]

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2013 della Commissione, del 27 novembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

33

 

 

DECISIONI

 

 

2013/687/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2013, sulla notifica da parte della Repubblica ellenica di un piano nazionale transitorio, di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 8133]

35

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 258A/13/COL, del 25 giugno 2013, di accogliere una richiesta di deroga in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di cui al punto 13c nel Capo I dell'Allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose) di autorizzare il trasporto di rifiuti pericolosi come descritto all'articolo 12 del regolamento norvegese n. 384 del 1o aprile 2009, sul trasporto di merci pericolose (Forskrift om landtransport av farlig gods, in prosieguo: il regolamento norvegese), nei limiti in cui la società di trasporto abbia un consulente per la sicurezza ADR (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada); e nella misura in cui coloro che manipolano e trasportano rifiuti pericolosi frequentino una formazione speciale prima di essere autorizzati a farlo

38

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1207/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme d’Ambert (AOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Fourme d’Ambert», registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare precisando la prova dell’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, i requisiti nazionali e i dati relativi alle strutture cui spetta il controllo della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Fourme d’Ambert» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare si trova nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Fourme d’Ambert» viene approvata la seguente modifica:

1.   Voce IV.2. «Descrizione del prodotto»

La descrizione del prodotto viene completata dalla seguente descrizione organolettica: «La Fourme d’Ambert possiede una consistenza morbida e cremosa. Ha un sapore sottile e denso di profumi, un gusto di latticino — accentuato dalla combinazione di sapori dovuti all’attività dei ceppi di Penicillium roqueforti — tipicamente fruttato. Sono accettabili una punta di salato e di amarezza, appena accennate.». Questa descrizione è utile ai fini dell’esame organolettico del prodotto all’atto del controllo.

Viene precisato che «Il taglio della Fourme d’Ambert è autorizzato se ciò non ne snatura la consistenza». Data la costante evoluzione cui va soggetto il modo di consumare il formaggio, la presente disposizione fissa un quadro che evita imprecisioni nei tipi di taglio.

2.   Voce IV.4. «Prova dell’origine»

2.1.   Sottovoce IV.4.1 «Elementi dichiarativi»

Viene precisato che «La dichiarazione di identificazione viene rilasciata in base a un modello convalidato dal Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité.». Contenuti e modalità di invio delle dichiarazioni necessarie al riconoscimento e ai controlli successivi dei prodotti sono esposti dettagliatamente per ciascuna categoria di operatori interessati. Le presenti modifiche sono legate alla riforma del sistema di controllo delle denominazioni d’origine introdotta dalla loi d’ordonnance n 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

2.2.   Sottovoce IV.4.2 «Registri»

È stato completato l’elenco di quanto gli operatori devono registrare per facilitare il controllo delle condizioni di produzione definite dal disciplinare.

2.3.   Sottovoce IV.4.3 «Controlli sul prodotto»

Vengono precisati lo stadio al quale si effettua l’esame organolettico del prodotto e il metodo di prelievo. Questi interventi si inseriscono poi nel piano di controllo o d’ispezione della denominazione d’origine che un organismo di controllo provvede a elaborare.

3.   Voce IV.5 «Metodo di ottenimento»

3.1.   Sottovoce IV.5.1 «Produzione del latte»

È stata definita la mandria da latte. Si tratta de «l’insieme delle vacche da latte e delle giovenche, destinate alla rimonta, presenti nell’azienda», sapendo che «le vacche da latte sono sia quelle da latte che quelle in asciutta» e «le giovenche sono gli animali compresi tra lo svezzamento e il primo parto.». Questa definizione mira a stabilire chiaramente a quali animali si fa riferimento con i termini di «mandria da latte», «vacche da latte» e «giovenche» nel prosieguo del disciplinare, onde evitare confusioni.

Viene proposto di introdurre la seguente disposizione:

«A decorrere dalla data del 1o gennaio 2015, anche i foraggi raccolti e distribuiti alle giovenche devono provenire dalla stessa zona geografica. Almeno un mese prima di iniziare la lattazione, le giovenche sono insediate nell’azienda e da quel momento la loro alimentazione deve rispondere alle disposizioni fissate dal presente disciplinare per l’alimentazione delle vacche da latte in lattazione.»

Obiettivo di questo intervento è quello di rafforzare il legame con il territorio attraverso l’alimentazione della mandria da latte (che comprenderà anche le giovenche) e di agevolare il controllo sull’alimentazione degli animali (evitando in particolare trasferimenti di foraggi tra vacche da latte e giovenche). Viene anche fissato un termine per l’applicazione di questa misura. L’ottenimento dell’autonomia foraggera può richiedere infatti iniziative molto lunghe da attuare: mutamenti di pratiche, modifiche di parcelle.

Viene precisata nel modo che segue la disposizione mirante a proibire le crucifere: «Il consumo e la distribuzione di crucifere sotto forma di foraggio verde sono vietati per tutti gli animali presenti nell’azienda.». Ciò mira a facilitare i controlli e a evitare qualsiasi ambiguità per talune crucifere che possono essere contemporaneamente foraggi e integratori (per esempio, la colza).

Attraverso le disposizioni che seguono viene riaffermato, precisato e rafforzato il ruolo dell’erba come base dell’alimentazione: «In media su base annua, il foraggio pascolato, affienato, preaffienato o insilato rappresenta almeno il 50 % della razione di base dell’alimentazione delle vacche da latte, calcolata in materia secca. Ogni giorno, il foraggio pascolato, affienato, preaffienato o insilato rappresenta almeno il 30 % della razione di base dell’alimentazione delle vacche da latte, calcolata in materia secca.»

La disposizione relativa alla quantità minima di fieno distribuita alle vacche da latte al di fuori del periodo di pascolo è riformulata e completata dalla frase «Per fieno, si intende erba tagliata ed essiccata con un tasso di materia secca superiore all’80 %.». Nell’ambito del controllo, infatti, è emersa la necessità di precisare la definizione di fieno.

Vengono precisate nel modo che segue le condizioni di immagazzinamento dei foraggi: «A decorrere dal 1o gennaio 2015, il fieno che entra nell’alimentazione della mandria da latte deve essere immagazzinato sotto un riparo fisso, in un luogo asciutto e isolato dal suolo. I foraggi insilati vanno immagazzinati su una superficie cementata o stabilizzata.». Si tratta di disposizioni miranti a preservare la qualità dei foraggi. L’applicazione differita nel tempo della prima disposizione deve permettere agli operatori di effettuare gli investimenti necessari.

Per maggior precisione, viene indicato che il divieto dell’allevamento in stabulazione permanente esclusiva riguarda le vacche da latte. In periodi di disponibilità di erba, non appena le condizioni climatiche lo consentono, per le vacche da latte in lattazione il pascolo è obbligatorio alle seguenti condizioni: «La sua durata non può essere inferiore a 150 giorni all’anno. Le superfici a disposizione delle vacche da latte in lattazione al pascolo devono misurare almeno 30 are per vacca in media sul periodo di pascolo. I pascoli sono accessibili agli animali.». Le condizioni suesposte mirano a rafforzare il ruolo del pascolo nell’alimentazione delle vacche lattiere.

Per maggior chiarezza, d’ora in poi le materie prime autorizzate negli integratori distribuiti alle vacche da latte e gli additivi autorizzati saranno riportati in due elenchi positivi distinti.

L’elenco positivo delle materie prime autorizzate negli integratori distribuiti alle vacche da latte è completato con i prodotti dei semi di cereali, dei semi di granoturco umido, dei prodotti dei semi oleosi e delle leguminose, dei sottoprodotti dei semi di leguminose, dei prodotti secondari del settore della produzione di amminoacidi ottenuti per fermentazione e dei sali di ammonio. I termini «i semi proteici», «tutti i panelli senza aggiunte di urea» e «il sale, i minerali» sono sostituiti rispettivamente dai termini «i semi di leguminose», «i sottoprodotti dei semi o dei frutti oleaginosi, senza aggiunta di urea» e «gli elementi minerali». Si precisa inoltre che i tutoli di granoturco possono essere conservati con procedimenti a secco o a umido. Queste materie prime non hanno conseguenze sulla qualità del prodotto.

L’uso di soda caustica per trattare i cereali e i loro sottoprodotti è vietato poiché non si tratta di una pratica tradizionale.

L’elenco positivo degli additivi si sostituisce alla frase «Qualsiasi additivo mirante a modificare direttamente la composizione del latte è vietato.» e descrive in modo esauriente le categorie e i gruppi funzionali degli additivi autorizzati, rispettando la terminologia regolamentare. Con questa modifica si vogliono evitare ambiguità o interpretazioni in occasione dei controlli.

È stata aggiunta una disposizione che vieta gli OGM nell’alimentazione degli animali e nelle colture dell’azienda, finalizzata al mantenimento del carattere tradizionale dell’alimentazione.

Sono state precisate come segue le modalità dell’introduzione di animali acquistati all’esterno dell’azienda nella mandria da latte: «Almeno un mese prima di iniziare la lattazione, le giovenche e le vacche in asciutta acquistate sono insediate nell’azienda e da quel momento la loro alimentazione deve rispondere alle disposizioni fissate dal presente disciplinare per l’alimentazione delle vacche da latte in lattazione.». Di conseguenza, gli animali acquistati all’esterno dell’azienda beneficiano di un periodo transitorio di almeno un mese prima che il loro latte possa essere usato per la produzione della Fourme d’Ambert.

L’introduzione di vacche da latte in lattazione nella mandria è possibile alle seguenti condizioni: «In un mandria da latte, le vacche da latte acquistate in fase di lattazione presso allevatori che non rispettano le condizioni di produzione della denominazione di origine «Fourme d’Ambert» possono rappresentare non più del 10 % del patrimonio di vacche da latte in lattazione dell’azienda nel corso dell’anno o di una vacca da latte in lattazione nel corso dell’anno in aziende che contano meno di 10 vacche da latte».

Si precisa che «Lo svuotamento delle cisterne in serbatoi fissi deve essere obbligatoriamente effettuato nella zona geografica della denominazione», al fine di migliorare la tracciabilità del latte e di facilitare i controlli.

3.2.   Sottovoce IV.5.5 «Produzione contadina»

Nel caso della produzione contadina, la frase «viene utilizzato al massimo il latte di due mungiture successive; la prima è refrigerata a fini di conservazione» è soppressa. Essa è considerata inutile data la disposizione che prevede che per questo tipo di produzione, «Il caglio viene aggiunto entro 16 ore dalla prima mungitura.»

3.3.   Sottovoce IV.5.3 «Trasformazione»

Viene precisato che la spillatura avviene a partire dal quarto giorno a decorrere dal giorno della cagliatura, anziché del quarto giorno successivo a quello della cagliatura, per evitare ambiguità all’atto del controllo e in conformità alle pratiche invalse all’interno della filiera.

4.   Voce IV.8 «Etichettatura»

L’obbligo di apporre la dicitura «denominazione di origine controllata» sull’etichetta è soppresso e sostituito da un obbligo di apporre il simbolo dell’Unione europea relativo alla denominazione di origine protetta, al fine di migliorare la leggibilità e le sinergie nella comunicazione dei prodotti registrati come DOP.

5.   Voce IV.9 «Condizioni nazionali»

In conformità alla riforma nazionale del sistema di controllo delle denominazioni di origine, viene aggiunta una tabella che presenta i principali punti da controllare e il metodo con cui vanno esaminati.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«FOURME D’AMBERT»

N. CE: FR-PDO-0217-010150-6.7.2012

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Fourme d’Ambert»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il formaggio che beneficia della denominazione di origine «Fourme d’Ambert» è un formaggio prodotto con latte di vacca cagliato, che si presenta in forma cilindrica, di altezza compresa tra 17 cm e 21 cm, di diametro compreso tra 12,5 cm e 14 cm e di peso compreso tra 1,9 kg e 2,5 kg, a pasta erborinata, non pressata, non cotta, fermentata e salata.

Il tenore di materia grassa è di almeno 50 grammi per 100 grammi di formaggio dopo essiccamento completo; il tenore di materia secca non dev’essere inferiore a 50 grammi per 100 grammi di formaggio stagionato.

Il formaggio può beneficiare della denominazione d’origine «Fourme d’Ambert» solo a partire dal ventottesimo giorno dalla data dell’aggiunta del caglio.

La «Fourme d’Ambert» è un formaggio ricoperto di una sottile crosta secca e fiorita, di colore da grigio chiaro a grigio che può presentare muffe bianche, gialle e rosse e anche dei riflessi azzurrognoli. La pasta di colore dal bianco al panna presenta delle occhiature con un’erborinatura uniformemente distribuita dall’azzurro al verde.

La «Fourme d’Ambert» possiede una consistenza morbida e cremosa. Ha un sapore sottile e denso di profumi, un gusto di latticino — accentuato dalla combinazione di sapori dovuti all’attività dei ceppi di Penicillium roqueforti — tipicamente fruttato. Sono accettabili una punta di salato e di amarezza, se appena accennate.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Durante tutto l’anno la razione di base delle vacche da latte è costituita esclusivamente da foraggi provenienti dalla zona geografica della denominazione. Il consumo e la distribuzione di crucifere sotto forma di foraggio verde sono vietati per tutti gli animali presenti nell’azienda.

In media su base annua, il foraggio pascolato, affienato, preaffienato o insilato rappresenta almeno il 50 % della razione di base dell’alimentazione delle vacche da latte, calcolata in materia secca. Ogni giorno, il foraggio pascolato, affienato, preaffienato o insilato rappresenta almeno il 30 % della razione di base dell’alimentazione delle vacche da latte, calcolata in materia secca.

Fatta eccezione per i periodi di pascolo, le vacche da latte ricevono giornalmente almeno 3 kg di fieno per vacca, espresso in sostanza secca.

In periodi di disponibilità di erba, non appena le condizioni climatiche lo consentono, per le vacche da latte in lattazione il pascolo è obbligatorio. La sua durata non può essere inferiore a 150 giorni all’anno.

L’apporto di integratori e additivi è limitato a 1 800 kg di sostanza secca per vacca da latte all’anno in media sull’insieme delle vacche da latte.

Negli integratori e negli additivi distribuiti alle vacche da latte sono ammessi solo le materie prime e gli additivi precisati in un elenco positivo.

Nell’alimentazione degli animali sono ammessi solo i vegetali, i prodotti secondari e i mangimi complementari ricavati da prodotti non transgenici.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la lavorazione, la stagionatura e la conservazione dei formaggi fino a 28 giorni dalla data di aggiunta del caglio, devono avvenire all’interno della zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il taglio della «Fourme d’Ambert» è consentito se ciò non ne snatura la consistenza.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Sull’etichetta della «Fourme d’Ambert» vanno riportati il nome della denominazione, scritto a caratteri di dimensioni pari almeno a due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull’etichetta e il simbolo DOP dell’Unione europea.

Ogni altra qualifica apportata direttamente al nome della denominazione di origine è vietata; fanno eccezione i marchi di fabbrica o commerciali particolari.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica della Fourme d’Ambert si estende al territorio seguente:

Dipartimento del Puy-de-Dôme

Cantoni di Ambert, Ardes, Arlanc, Besse-et-Saint-Anastaise, Bourg-Lastic, Courpière, Cunlhat, Herment, Manzat, Montaigut, Olliergues, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Rochefort-Montagne, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Dier-d’Auvergne, Saint-Germain-l’Herm, Saint-Gervais-d’Auvergne, Saint-Rémy-sur-Durolle, Tauves, Thiers, La Tour-d’Auvergne, Viverols: tutti i comuni.

Comuni di Aydat, Bansat, Blot-l’Eglise, Bongheat, Chaméane, Champagnat-le-Jeune, Chanat-la-Mouteyre, Chanonat, La Chapelle-sur-Usson, Châteldon, Châtelguyon, Clémensat, Combronde, Courgoul, Cournols, Creste, Durtol, Egliseneuve-des-Liards, Enval, Esteil, Grandeyrolles, Isserteaux, Lachaux, Lisseuil, Ludesse, Manglieu, Mauzun, Menat, Montaigut-le-Blanc, Montmorin, Néronde-sur-Dore, Neuf-Eglise, Olloix, Orcines, Orléat, Paslières, Peschadoires, Peslières, Pignols, Pouzol, Puy-Guillaume, Ris, Romagnat, Saint-Etienne-sur-Usson, Saint-Floret, Saint-Gal-sur-Sioule, Saint-Genès-Champanelle, Saint-Genès-la-Tourette, Saint-Gervazy, Saint-Jean-en-Val, Saint-Jean-Saint-Gervais, Saint-Martin-d’Ollières, Saint-Nectaire, Saint-Pardoux, Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, Saint-Rémy-de-Blot, Saint-Sandoux, Saint-Saturnin, Saint-Vincent, Sallèdes, Saulzet-le-Froid, Saurier, Sauxillanges, Sayat, Servant, Sugères, Teilhet, Tourzel-Ronzières, Valz-sous-Châteauneuf, Vernet-la-Varenne, Le Vernet-Sainte-Marguerite, Verrières, Vodable, Volvic.

Dipartimento del Cantal

Cantoni di Allanche, Condat, Murat, Saint-Flour – Nord, Saint-Flour – Sud: tutti i comuni.

Dipartimento della Loira

Comuni di Chalmazel, La Chamba, La Chambonie, Jeansagnière, Lérigneux, Roche, Saint-Bonnet-le-Courreau, Sauvain.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona geografica della «Fourme d’Ambert» si trova in una zona di montagna e comprende:

una zona costituita dalle «Hautes Chaumes» del Forez, corrispondente alla sommità dei monti del Forez, ai confini tra i dipartimenti della Loira e del Puy-de-Dôme. Essendo vaste distese di lande e praterie che poggiano su un basamento granitico circondate da versanti coperti da foreste di specie resinose, le «Hautes Chaumes» sono soggette a piogge (precipitazioni annue medie superiori a 1 000 mm) e a influenze oceaniche e continentali (temperature medie annue inferiori a 10 °C),

una zona costituita essenzialmente da altipiani di origine cristallina o vulcanica, intervallati da valli incassate che, per l’altitudine o la presenza di forti pendii presentano caratteristiche di ambiente montano, al contrario delle limagnes, poste a un’altitudine inferiore, pianeggianti, il cui substrato è prevalentemente argilloso-calcareo e il clima più secco.

L’altitudine e il clima piovoso fanno di questa zona geografica un ambiente favorevole alla crescita dell’erba.

Fattori umani

La produzione della «Fourme d’Ambert» risale certamente all’alto medioevo, come attestato da un bassorilievo in pietra di una antica cappella feudale che si trova nei monti del Forez. Nelle «Hautes Chaumes» sorgono le «jasseries» (sorta di malghe situate a un’altitudine superiore a quella dell’habitat permanente, cioè a più di 1 200 m), testimoni dell’attività pastorale legata all’antica tradizione della fabbricazione della «Fourme d’Ambert». Fino alla metà del XX secolo, quest’ultima si iscriveva in un’organizzazione economica e sociale molto particolare. Essa prevedeva che le greggi di piccole dimensioni fossero condotte all’alpeggio durante la bella stagione, liberando i prati del villaggio, affienati, per permettere di costituire la riserva di foraggio invernale. La cura degli animali, la fabbricazione del formaggio e la custodia del gregge sono di competenza esclusiva delle donne, che vivevano una parte dell’anno in montagna mentre gli uomini rimanevano al villaggio per raccogliere il fieno e le messi. Nel corso della fabbricazione, le fourmes venivano poste dopo sformatura su grondaie di sgocciolamento in legno tenero (semitronchi scavati) che ricalcano la forma dei formaggi.

Oggi la grande maggioranza degli allevatori continua a utilizzare l’erba per alimentare le vacche da latte. Le tecniche di fabbricazione sono invece mutate in conseguenza dello sviluppo della produzione all’inizio del XX secolo, pur conservando usi comuni a tutti i fabbricanti e una serie di competenze specifiche. Oggi la produzione di «Fourme d’Ambert» impone l’impiego di tali competenze specifiche. La cagliata viene suddivisa in grani della grandezza di «chicchi di granoturco» che vengono poi rimescolati per consentire la formazione di una pellicola molto fine che impedisca loro di saldarsi gli uni agli altri al momento della formatura. Prima dell’immissione in forma, un primo sgocciolamento su telo permette di separare la cagliata da una parte del siero senza schiacciare i grani. Dopo la formatura, lo sgocciolamento non avviene a pressione ma per capovolgimento: ciò consente l’evacuazione del siero restante e il mantenimento delle cavità formatesi nel formaggio nella fase precedente. La salatura contribuisce a portare a termine lo sgocciolamento. Quando il formaggio ha raggiunto una forma sufficientemente stabile, o trascorsi almeno 4 giorni, si effettua la spillatura che apre delle prese d’aria che consentono all’ossigeno di penetrare nel formaggio. La gestione della temperatura e dell’umidità durante la stagionatura consente la formazione della crosta e il controllo dello sviluppo del Penicillium roqueforti.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Fourme d’Ambert» è un formaggio di latte vaccino avente una forma cilindrica caratteristica, allungata, dritta, alta tra 17 e 21 cm e avente tra 12,5 e 14 cm di diametro.

La pasta presenta occhiature con erborinatura uniformemente distribuita, dovuta allo sviluppo del Penicillium roqueforti.

Essa possiede una consistenza morbida e cremosa.

5.3.   Legame causale tra zona geografica e qualità o caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto (per le IGP)

Forma e dimensioni della «Fourme d’Ambert» sono un prodotto dell’organizzazione economica e sociale che si è sviluppata storicamente nella zona geografica per sfruttare l’ambiente naturale, favorevole all’erba e all’allevamento bovino.

Esso era infatti adeguato alle greggi di piccole dimensioni e alla manodopera femminile che produceva il formaggio: richiedeva poco latte e permetteva un’agevole manipolazione. La caratteristica forma della «Fourme d’Ambert», allungata e dritta, era particolarmente adattata allo sgocciolamento nelle grondaie in legno di conifere, usate all’epoca.

L’erborinatura uniformemente distribuita nella pasta della «Fourme d’Ambert» è legata alla tecnologia impiegata durante la fabbricazione. Le dimensioni dei grani della cagliata, infatti, unitamente al rimescolamento, determinano la coesione della pasta e favoriscono l’apertura di cavità in cui si sviluppa il Penicillium roqueforti. Tale sviluppo è corroborato da un primo sgocciolamento su telo e da uno successivo, senza pressatura ma per capovolgimento, e dall’apporto di ossigeno grazie alla spillatura. Si afferma nel corso della stagionatura.

La consistenza morbida e cremosa della «Fourme d’Ambert» è ottenuta in particolare grazie all’assenza di macinazione e a uno sgocciolamento, a una salatura e a una stagionatura adeguati.

Frutto di un ambiente, di uno stile di vita e di particolari tecniche casearie, la «Fourme d’Ambert» è quindi l’espressione di una comunità umana in un ambiente naturale di media montagna.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCFourmeDAmbert.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1208/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Parma (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare nel seguente modo.

(3)

In seguito a raccomandazioni nutrizionali confermate sino ad oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità il valore medio massimo del tenore di sale è stato ridotto da 6,9 % a 6,2 % e il valore medio minimo da 4,5 % a 4,2 %.

(4)

Per quando riguarda l’etichettatura del «Prosciutto di Parma» affettato e preconfezionato, è stato introdotto l’obbligo di inserire sotto il simbolo del consorzio la sigla del confezionatore-affettatore anziché quella del produttore. Inoltre, è stata resa obbligatoria l’apposizione, sulla confezione del «Prosciutto di Parma» affettato e preconfezionato, del nome del produttore o comunque di un soggetto iscritto al sistema di controllo della DOP e sottoposto a tutte le procedure di controllo e certificazione previste da tale sistema. Le disposizioni specifiche contenute nel documento unico relative alla rappresentazione grafica sulla confezione sono state sostituite da una formulazione meno dettagliata.

(5)

Facendo riferimento agli esiti di alcune recenti ricerche in materia, si è ritenuto opportuno rivedere la tabella che prevede i termini di durata minima per le varie categorie di prodotto e le diverse tipologie di tecnologie di confezionamento del «Prosciutto di Parma» affettato e preconfezionato.

(6)

È stata introdotta una precisazione per identificare con certezza le categorie di cosce di suino che sono ammissibili per la lavorazione del prodotto aggiungendo all’espressione attualmente utilizzata «categorie centrali della classificazione CEE» l’indicazione specifica che si tratta di cosce appartenenti alle categorie «U», «R» e «O».

(7)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» è approvata la seguente modifica:

DOMANDA DI MODIFICA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«PROSCIUTTO DI PARMA»

N. CE: IT-PDO-0317-01028-9.8.2012

IGP ( ) DOP (X)

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Metodo di ottenimento

Etichettatura

2.   Tipo di modifica

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

3.   Modifica (modifiche)

Riportiamo di seguito una sintesi delle modifiche apportate al documento unico e al testo del disciplinare.

La prima modifica riguarda la scheda B del disciplinare e il paragrafo 5.2 del documento unico e riguarda i parametri di umidità e di sale che caratterizzano il prodotto; in generale la norma è stata semplificata per facilitarne l’applicazione, mentre la modifica sostanziale riguarda la diminuzione dei limiti minimo e massimo del valore medio del parametro del sale. Al riguardo, il limite massimo di tale parametro è stato ridotto da 6,9 % a 6,2 % ed il limite minimo da 4,5 % a 4,2 %, così da ottenere un valore medio di sale nel prodotto decisamente inferiore rispetto al passato. Tale scelta segue le indicazioni nutrizionali ormai attestate in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità.

La seconda modifica riguarda sempre la scheda B nella sua ultima parte inerente l’etichettatura e la scheda H del disciplinare, nonché il paragrafo 3.7 del documento unico e si riferisce all’etichettatura del «Prosciutto di Parma» affettato e preconfezionato; in particolare, le disposizioni specifiche previste nel testo sono state sostituite da una dicitura più generale non contenente prescrizioni tecniche. Questa modifica è finalizzata a semplificare le eventuali future modifiche inerenti la veste grafica della confezione in questione nel senso che sarà più semplice modificare, in un caso il solo disciplinare, o un suo allegato (la citata direttiva), piuttosto che modificare sia questi che il documento unico.

La terza modifica si riferisce alla scheda H del disciplinare (mentre non riguarda il documento unico), ed è sempre riferita alla veste grafica della confezione del Prosciutto di Parma affettato e preconfezionato; in particolare, sempre per motivi di maggior trasparenza commerciale, si prevede di inserire sotto la corona ducale, la sigla del confezionatore-affettatore anziché quella del produttore. Il confezionatore-affettatore è infatti il soggetto che per ultimo elabora il prodotto prima di immetterlo al consumo ed è lui che si assume le principali responsabilità nei confronti del consumatore. La normativa in materia di etichettatura prevede infatti di inserire come elemento obbligatorio la sede dello stabilimento di confezionamento. È necessario che, a fianco di questa indicazione, sia coerente indicare anche la sigla alfanumerica che identifica tale operatore all’interno del circuito tutelato della DOP «Prosciutto di Parma».

In stretta relazione con quest’ultima modifica, sono le ulteriori modifiche riferite agli articoli 13 e 14 della direttiva affettamento inerente il «Prosciutto di Parma» affettato e preconfezionato. Le modifiche in questione sono finalizzate a rendere obbligatorio l’inserimento sulla confezione del «Prosciutto di Parma» affettato e preconfezionato del nome del produttore o del confezionatore, iscritti al sistema di controllo della DOP e sottoposti a tutte le procedure di controllo e certificazione previste da tale sistema della DOP «Prosciutto di Parma». Per far ciò, è stato integrato l’attuale articolo 13 e si è aggiunto un nuovo articolo 14.

Le motivazioni di quest’ultima modifica sono le seguenti. La versione del disciplinare di cui si chiede la modifica non prevede l’obbligo di inserire in etichetta o sulla confezione del prodotto il nominativo del produttore e del confezionatore, lasciando aperta la possibilità, prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, che il nominativo indicato sia semplicemente quello del soggetto che distribuisce o commercializza il prodotto. Tale ultimo soggetto è chiaramente escluso da ogni attività di produzione, verifica e confezionamento del prodotto e dal controllo dell’organismo di certificazione della DOP «Prosciutto di Parma».

Al fine di aderire alla filosofia generale e ad alcuni nuovi principi stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) – anche se in via preventiva rispetto alla definitiva entrata in vigore della norma – ed in particolare a quello indicato negli articoli 8 e seguenti, si è ritenuto di individuare un «operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti» (figura prevista specificamente dal suddetto regolamento) che realmente sia in grado di garantire la rispondenza tra prodotto Prosciutto di Parma e indicazioni inserite in etichetta. Tali soggetti sono esclusivamente i produttori che hanno elaborato e verificato i prodotti e gli affettatori-confezionatori che hanno effettuato l’operazione di affettamento e confezionamento, ricordando che l’affettamento e il confezionamento costituiscono un’operazione unica e indivisibile e quindi il confezionatore corrisponde anche all’affettatore. Entrambi questi soggetti, intervenendo sul prodotto, sono in grado di fornire una garanzia sostanziale circa le informazioni indicate sullo stesso e, pertanto, possono legittimamente essere considerati «responsabili» nei confronti del consumatore. In questo contesto, prevedere l’obbligo di inserire in etichetta il solo nome del produttore potrebbe risultare una discriminazione non giustificata rispetto alla motivazione alla base della richiesta di modifica.

Secondariamente, tale modifica è finalizzata ad individuare, come soggetti responsabili delle informazioni relative al prodotto, solo quelli inseriti nel sistema ufficiale di controllo dell’organismo di certificazione della DOP «Prosciutto di Parma». Al riguardo, sia produttori che affettatori-confezionatori sono costantemente sottoposti alle verifiche dell’autorità competente; anche in questo caso, dunque, un’eventuale scelta esclusiva di uno solo di essi risulterebbe contraddittoria rispetto alla motivazione sopra evidenziata.

Per questi motivi, si è ritenuto necessario prevedere la duplice possibilità di inserire il nome del produttore o quello dell’affettatore-confezionatore.

Inoltre, la presenza sulla confezione della ragione sociale aziendale completa (che sostituisce l’uso di sigle alfanumeriche e codici) rende il sistema di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto maggiormente trasparente e facilmente accessibile anche ad un consumatore mediamente informato.

Nei casi in cui sotto il triangolo nero viene riportato il nome dell’affettatore-confezionatore, il produttore ha la facoltà di inserire tra gli altri dati riportati in etichetta e sulla confezione anche il proprio marchio o la ragione sociale dell’azienda.

Più in generale, l’inserimento della ragione sociale dei suddetti soggetti nella parte frontale della confezione è principalmente per garantire il consumatore riguardo alla rispondenza tra il prodotto «Prosciutto di Parma» e le informazioni indicate nelle etichette ad esso associate, di cui sono responsabili i soggetti sottoposti al controllo dell’organismo di certificazione. La modifica intende assicurare la massima trasparenza delle informazioni presenti sull’imballaggio del prodotto, ad esclusivo vantaggio del consumatore nell’atto di acquisto.

Un'ulteriore modifica riguarda sempre la direttiva affettamento e si riferisce ad una revisione, razionalizzazione e semplificazione dell’articolo 12 della direttiva stessa che prevede le norme in materia di Termine Minimo di Conservazione (TMC) del «Prosciutto di Parma» affettato e preconfezionato. Facendo riferimento agli esiti di alcune recenti ricerche in materia, si è ritenuto opportuno rivedere la tabella che prevede i termini per le varie categorie di prodotto e le diverse tipologie di tecnologie di confezionamento.

Infine, l’ultima modifica si riferisce alla scheda C del disciplinare e in particolare alla sezione riguardante le prescrizioni relative all’allevamento di suini destinati alla produzione di «Prosciutto di Parma». Nel definire le tecniche di allevamento, viene specificato che esse «sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonché la produzione di carcasse incluse nelle classi centrali della classificazione CEE». La normativa italiana, oltre a distinguere tra suino pesante (H) e leggero (L), prevede — come stabilito dalla normativa comunitaria — una griglia di classificazione suddivisa nelle seguenti lettere: EUROP. Nonostante il testo citato non si riferisca esplicitamente alle lettere, risulta comunque evidente dalla disposizione che il «Prosciutto di Parma» può essere prodotto utilizzando esclusivamente cosce di suino pesante (H) appartenenti alle classi centrali della griglia comunitaria ovvero quelle classificate con le lettere «U», «R» e «O», mentre le carcasse identificate con le lettere «E» e «P» sono escluse. Tale scelta, effettuata in sede di predisposizione del disciplinare, sottende la convinzione che le caratteristiche delle cosce appartenenti alle carcasse certificate come «E» e «P» non siano compatibili con le esigenze produttive del «Prosciutto di Parma».

A livello di Unione europea è attualmente in corso una discussione circa l’inserimento nella suddetta griglia EUROP della categoria identificata con la lettera «S». L’iter legislativo avanzato sembra confermare che presto la griglia comunitaria potrebbe divenire SEUROP, con dirette conseguenze anche a livello italiano, dove la classificazione interesserà sia il suino pesante che quello leggero.

Questo nuovo contesto potrebbe determinare rilevanti difficoltà interpretative della norma del disciplinare in questione rendendo difficile una precisa individuazione delle «classi centrali della classificazione» e rischiando di legittimare l’utilizzo di materia prima non idonea o di escludere quella perfettamente compatibile con le caratteristiche del Prosciutto di Parma. Infatti, considerando la nuova formulazione della griglia, le sue classi centrali potrebbero essere considerate quelle contraddistinte dalle lettere «E», «U», «R» e «O», oppure quelle individuate dalle sole lettere «U» e «R». Nel primo caso, si aggiungerebbero le cosce suine contraddistinte dalla lettera «E» alimentando il rischio di utilizzo di materia prima non adatta alla produzione di Prosciutto di Parma. Nella seconda ipotesi, verrebbero escluse le cosce contraddistinte dalla lettera «O», che invece presentano caratteristiche ottimali.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, per evitare questa incertezza interpretativa, sia opportuno aggiungere all’espressione attualmente utilizzata nella scheda C del disciplinare «classi centrali della classificazione CEE» la precisazione che tali classi centrali si riferiscono alle carcasse contrassegnate dalle lettere «U», «R» e «O».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(2)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«PROSCIUTTO DI PARMA»

N. CE: IT-PDO-0317-01028-9.8.2012

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Prosciutto di Parma»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Prosciutto crudo stagionato, identificato da un contrassegno apposto a fuoco sulla cotenna; forma esteriore tondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare l’immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta); peso: normalmente tra gli otto e i dieci chilogrammi e comunque non inferiore ai sette; colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse; aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico; caratterizzato dalla rispondenza a determinati parametri analitici relativi a umidità, sale e proteolisi; il prosciutto di Parma, dopo l’applicazione del contrassegno, può essere commercializzato intero, disossato, confezionato in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La materia prima (cosce fresche) utilizzata per la produzione di prosciutto di Parma presenta i seguenti elementi di caratterizzazione: la consistenza del grasso è stimata attraverso la determinazione del numero di iodio e/o del contenuto di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo adiposo sottocutaneo della coscia. Per ogni singolo campione il numero di iodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al 15 %; lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore («sottonoce»), dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 millimetri per le cosce fresche utilizzate nella produzione di prosciutto di Parma di peso compreso fra 7 e 9 chilogrammi, ed ai 30 millimetri nelle cosce fresche utilizzate nella produzione di prosciutto di Parma di peso superiore a 9 chilogrammi. Tale spessore non deve, in ogni caso, essere inferiore rispettivamente a 15 millimetri ed a 20 millimetri per le due categorie di cosce fresche, cotenna compresa. In «corona» deve essere presente una copertura tale, in ogni caso, da impedire il distacco della cotenna dalla fascia muscolare sottostante. Le cosce fresche rifilate, di peso preferibilmente compreso tra 12 e 14 chilogrammi, non devono in ogni caso pesare meno di 10 chilogrammi.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Gli alimenti consentiti, le quantità e le modalità di impiego sono riportati in due tabelle, la prima relativa agli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo e la seconda agli alimenti ammessi nella fase di ingrasso. L’alimento deve, preferibilmente, essere presentato in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte.

Nella prima fase la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45 % di quella totale e gli alimenti ammessi, oltre a quelli indicati per la seconda fase, sono i seguenti: semola glutinata di mais e/o farina glutinata di granoturco (corn gluten feed), carrube denocciolate, farina di pesce, farina di estrazione di soia, residui di distilleria, latticello, lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C, lisati proteici, silomais.

Nella seconda fase, quella di ingrasso, la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 55 % di quella totale e gli alimenti ammessi sono i seguenti: mais, pastone di granella e/o pannocchia, sorgo, orzo, frumento, triticale, avena, cereali minori, crusca e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento, patata disidratata, manioca, polpe di bietola surpressate ed insilate, expeller di lino, polpe secche esauste di bietola, marco mele e pere, buccette d’uva o di pomodori quali veicoli di integratori, siero di latte, latticello, farina disidratata di medica, melasso, farina di estrazione di soja, di girasole, di sesamo, di cocco, di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 °C.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di produzione e stagionatura devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione così come delimitato nel punto 4, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il prosciutto di Parma, dopo l’applicazione del contrassegno, può essere commercializzato intero, disossato, confezionato in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato; in quest’ultimo caso le operazioni di affettamento e confezionamento dovranno essere effettuate esclusivamente nella zona tipica di produzione di cui al successivo punto 4, primo comma, ed il segno distintivo della DOP dovrà essere necessariamente apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione secondo le modalità di cui al successivo punto 3.7; tale disposizione risulta necessaria al fine di garantire le caratteristiche qualitative tipiche del prosciutto di Parma, ed una completa tracciabilità del prodotto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Il primo elemento di riconoscimento del prosciutto di Parma, che pur non riguardando l’etichettatura dello stesso lo contraddistingue sul mercato, è la «corona ducale» (marchio a fuoco riproducente una corona stilizzata con cinque punte accompagnata dal toponimo «Parma»). che svolge la duplice funzione di identificare il prodotto tra gli altri prosciutti crudi assicurandone l’autenticità (marchio di identificazione) e di garantire che il prodotto stesso ha subito tutti i passaggi produttivi previsti e che tutti i passaggi stessi sono stati identificati dai soggetti interessati. È solo la presenza del contrassegno che consente infatti l’uso legittimo e legale della denominazione di origine: senza la «corona ducale» il prodotto non può essere denominato, né sulle etichette o confezioni, né sui documenti di vendita, né all’atto della transazione commerciale (intero, affettato e preconfezionato ovvero alla vendita frazionata al dettaglio).

Per quanto riguarda gli elementi che contraddistinguono l’etichettatura del prosciutto di Parma, le indicazioni obbligatorie sono le seguenti:

per il prosciutto di Parma intero con osso:

«Prosciutto di Parma» seguita da «denominazione di origine protetta»,

la sede dello stabilimento di produzione,

per il prosciutto di Parma confezionato, intero, disossato o presentato in tranci:

«Prosciutto di Parma» seguita da «denominazione di origine protetta»,

la sede dello stabilimento di confezionamento,

la data di produzione, qualora il sigillo non risulti più visibile,

per il prosciutto di Parma affettato e preconfezionato:

le confezioni presentano una parte comune posizionata al vertice sinistro superiore, riportante il contrassegno «corona ducale» e le diciture:

«Prosciutto di Parma denominazione di origine protetta ai sensi della legge 13 Febbraio 1990, n. 26 e del reg. (CE) n. 1107/96»,

«confezionato sotto il controllo dell’Organismo autorizzato»,

la sede dello stabilimento di confezionamento,

la data di produzione (data di inizio stagionatura riportata sul sigillo).

È vietata l’utilizzazione di qualificativi quali «classico», «autentico», «extra», «super» e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di «disossato» ed «affettato».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La lavorazione del prosciutto di Parma avviene nell’area delimitata della provincia di Parma che comprende il territorio della provincia di Parma (regione Emilia-Romagna – Italia) posto a sud della via Emilia, a distanza da questa non inferiore a 5 chilometri fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone.

La materia prima proviene da un’area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio (Italia).

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Le caratteristiche peculiari del prosciutto di Parma e la garanzia di mantenimento di tali elevati standard qualitativi, di igiene e sicurezza alimentare sono tutti strettamente dipendenti dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. Nel contesto della macrozona geografica delimitata si inseriscono poche, ristrette aree che, in funzione di condizioni uniche ed irripetibili e di una particolare vocazione del fattore umano, si sono sviluppate come zone di produzione del prosciutto a denominazione. Una delle suddette aree ristrette è rappresentata dalla zona di produzione del prosciutto di Parma, una piccola parte della provincia di Parma. La micro-zona è caratterizzata, in funzione della sua collocazione, da condizioni ecologiche, climatiche ed ambientali uniche, dovute all’azione dell’aria che giunge dal mare della Versilia e che, addolcendosi tra gli uliveti e le pinete della Val di Magra, asciugandosi ai passi appenninici ed arricchendosi del profumo dei castagni, arriva a prosciugare i prosciutti di Parma ed a renderne la dolcezza esclusiva.

5.2.   Specificità del prodotto

Il prosciutto di Parma è un prosciutto crudo stagionato per un minimo di 12 mesi; gli unici ingredienti ammessi sono carne di suino e sale. Il prodotto finito ha una forma esteriore tondeggiante ed è privo della parte distale (piedino), con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta). Il prodotto stagionato normalmente ha un peso tra gli 8 e i 10 kg e comunque mai inferiore a 7; il colore al taglio è uniforme tra il rosa e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse; la carne ha un sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico. Dal punto di vista analitico il prodotto è caratterizzato da determinati parametri relativi ad umidità (dal 59 % al 63,5 %), sale (dal 4,2 % al 6,2 %) e proteolisi (dal 24 al 31 %).

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

I requisiti produttivi funzionali al conseguimento della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» sono tutti strettamente dipendenti dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. La materia prima ed il Prosciutto di Parma sono strettamente collegati fra loro e, insieme, alla evoluzione produttiva, economica e sociale dell’area geografica, che ne ha determinato connotazioni irriproducibili. La caratterizzazione della materia prima è assolutamente peculiare della macro-zona geografica delimitata, nell’Italia Centro-settentrionale (come indicato nel precedente punto 4, secondo paragrafo), questo fin dall’epoca etrusca ed ancora ai nostri giorni.

L’evoluzione dell’allevamento del suino pesante macellato in età avanzata contraddistingue le tappe della suinicoltura: questa nasce con le razze indigene ed autoctone, si sviluppa in funzione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche, in particolare la coltura dei cereali e la trasformazione del latte che caratterizzano i sistemi di alimentazione, e trova, progressivamente, nel prodotto a denominazione il suo naturale ed univoco obiettivo produttivo. Nel contesto della macro-zona geografica delimitata si inserisce un’area ristretta che, in funzione di condizioni ambientali uniche ed irriproducibili e di una particolare vocazione del fattore umano, si è sviluppata come zone di produzione del Prosciutto di Parma. Tale area delimitata è rappresentata da una piccola parte della provincia di Parma. La microzona è caratterizzata, in funzione della sua collocazione, da condizioni ecologiche, climatiche ed ambientali uniche, dovute all’azione dell’aria che giunge dal mare della Versilia e che, addolcendosi tra gli uliveti e le pinete della Val di Magra, asciugandosi ai passi appenninici ed arricchendosi del profumo dei castagni, arriva a prosciugare i prosciutti di Parma ed a renderne la dolcezza esclusiva.

Parma è situata nel cuore di quella che era la Gallia Cisalpina, cioè di quel territorio i cui abitanti allevarono grandi mandrie di maiali ed erano particolarmente abili nel produrre prosciutti salati.

Risalendo il corso dei secoli, del prosciutto e di come prepararlo se ne parla in vari scritti fino agli elenchi camerali del 1913 in cui è contemplato l’attuale polo produttivo. La prima fase prettamente artigianale si è sviluppata fino ai giorni nostri verso un processo di industrializzazione che, tuttavia, ha mantenuto intatte le caratteristiche tradizionali del prodotto.

L’origine del prodotto è storicamente documentata anche in relazione alla zona di origine della relativa materia prima, essendo esso il frutto della evoluzione di una tipica cultura rurale comune a tutta la suddetta «macroregione» e che ha trovato nell’area delimitata della provincia di Parma una collocazione peculiare in funzione delle inimitabili condizioni microclimatiche ed ambientali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare [articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione, di cui all’articolo 5 paragrafo 5 del regolamento CE 510/2006, pubblicando la proposta modifica della Denominazione di Origine Protetta «Prosciutto di Parma» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 4.7.2012.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1209/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Camembert de Normandie (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Camembert de Normandie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 140 del 18.5.2013, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Camembert de Normandie (DOP)


28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1210/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melocotón de Calanda (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Melocotón de Calanda», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12.

(3)  GU C 179 del 25.6.2013, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Melocotón de Calanda (DOP)


28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1211/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Banon (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Banon», registrata con il regolamento (CE) n. 641/2007 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando la prova dell’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, le condizioni nazionali e le coordinate delle strutture incaricate del controllo della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Banon» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 150 del 12.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Banon» è approvata la modifica indicata di seguito:

1.1.   Prova dell’origine

La rubrica è stata completata con le disposizioni relative al controllo e alla garanzia dell’origine e della tracciabilità della denominazione, disposizioni modificate in seguito alla riforma del sistema di controlli a livello nazionale.

1.2.   Metodo di ottenimento

Sulla base dei testi nazionali, la rubrica è stata completata con elementi attinenti ai seguenti aspetti:

la definizione del gregge:

«Per gregge s’intende l’insieme del gregge caprino composto da capre in lattazione, capre in asciutta, caprette e capri».

Questa disposizione garantisce una migliore definizione del termine gregge.

«Fino al 31 dicembre 2013 le capre da latte appartenenti alle razze comuni Provençales, Roves e Alpines o ottenute dagli incroci delle medesime dovranno costituire almeno il 60 % di ciascun gregge».

Questa disposizione è una misura di adattamento del gregge che consente agli allevatori di raggiungere l’obiettivo del 100 % al 1o gennaio 2014,

l’alimentazione del gregge:

«La razione di base dell’alimentazione delle capre proviene principalmente dalla zona geografica ed è costituita esclusivamente dal pascolo nei prati e/o nei pascoli di foraggi essiccati di leguminose e/o di graminacee e/o di flora spontanea conservata in buone condizioni».

Questi elementi sono aggiunti per indicare meglio l’origine e la tipologia della razione di base del gregge.

«Le capre pascolano:

in pascoli composti da specie spontanee annuali o perenni, arboree, arbustive o erbacee;

in prati permanenti a flora autoctona;

in prati temporanei di graminacee, leguminose o misti».

Questi elementi sono aggiunti per precisare il tipo di prati autorizzati per l’alimentazione.

«Nel periodo in cui la razione di alimenti grossolani deve essere garantita prevalentemente dal pascolo, la distribuzione di fieno non supera 1,25 kg di materia grezza al giorno per capra adulta presente.

La somministrazione di fieno è limitata a 600 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente.

La distribuzione di foraggio verde in mangiatoia è autorizzata per soli 30 giorni non consecutivi all’anno».

Questa disposizione è destinata a privilegiare il pascolo.

«L’apporto di complementi d’alimentazione è limitato a 800 g di materia grezza al giorno per capra adulta presente, con una restrizione a 270 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente. La razione complementare annua deve essere composta almeno per il 60 % da cereali. L’apporto di erba medica disidratata è limitato a 400 g di materia grezza al giorno per capra adulta presente e in almeno due somministrazioni, con una restrizione a 60 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente».

Queste disposizioni sono destinate a limitare l’apporto di alimenti al di fuori del pascolo.

«La somministrazione di foraggi e di erba medica disidratata, prodotti al di fuori della zona di denominazione, è limitata a 250 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente».

Questa disposizione è destinata a limitare la somministrazione di alimenti non provenienti dalla zona di denominazione.

«L’insilamento e i foraggi in balle, le crocifere e altre piante e semi che possono conferire un cattivo gusto al latte sono vietati».

Questa disposizione è destinata a vietare l’utilizzo di alimenti che possono dare un cattivo sapore al latte e, quindi, al formaggio,

la produzione lattiera del gregge:

«La produzione media del gregge è limitata a 850 kg di latte per capra in lattazione all’anno».

Questa disposizione già esistente è stata riformulata per tenere conto di una media annuale nel gregge,

la tecnologia casearia:

La frase secondo cui «a partire dal 1o gennaio 2009 la raccolta del latte nella fattoria deve essere quotidiana e lo stoccaggio del latte prima della raccolta deve avvenire ad una temperatura di 8 °C» è sostituita dalla frase «La raccolta del latte è possibile in non oltre quattro mungiture in un massimo di due giorni. Lo stoccaggio del latte prima della raccolta deve avvenire ad una temperatura pari o superiore a 6 °C» per tenere conto dei vincoli imposti dalla distanza al momento della raccolta del latte.

«La dose di caglio con una concentrazione di 520 mg di chimosina/litro è di 20-35 ml ogni 100 l di latte».

Questa disposizione è destinata a precisare la dose di caglio necessaria a ottenere il tempo di cagliatura ottimale.

«La durata della salatura in salamoia è di 5-8 minuti».

Questa disposizione ha l’obiettivo di precisare il tempo di salatura,

l’affinatura:

«Al termine di questa fase deve presentare una copertura omogenea con una flora superficiale ben distinta, una sottile crosta di colore bianco panna e una pasta morbida al centro».

Questa disposizione è volta a precisare l’aspetto del formaggio in una fase intermedia dell’affinatura,

l’avvolgimento nell’involucro di foglie:

«Condizioni di raccolta

Le foglie vengono raccolte in autunno al momento della caduta; sono sane e pulite.

Condizioni di stoccaggio

Le foglie vengono immagazzinate secche.

Trattamento

Prima di essere utilizzate per avvolgere il formaggio, le foglie vengono reidratate secondo una delle tre tecniche di seguito indicate:

in acqua bollente,

in acqua bollente e aceto al 5 %,

in acqua e aceto al 5 %.

La depicciolatura delle foglie è facoltativa, ma può essere tagliata solo la base della foglia, ad eccezione di ogni altro taglio successivo.

Avvolgimento del formaggio

Il formaggio è interamente avvolto in foglie per garantire una seconda affinatura in condizioni di anaerobiosi.

Se la forma è avvolta in foglie picciolate, il picciolo si trova sul lato inferiore del formaggio».

Questa disposizione è destinata a puntualizzare le condizioni di ottenimento e di utilizzo delle foglie di castagno. La precisazione della qualità delle foglie è necessaria per ottenere un’affinatura ottimale nell’involucro di foglie.

1.3.   Etichettatura

Le disposizioni relative all’etichettatura vengono modificate al fine di rendere obbligatoria l’apposizione del simbolo «DOP» dell’Unione europea. Vengono introdotte integrazioni provenienti dai testi nazionali.

1.4.   Condizioni nazionali

Le condizioni nazionali sono completate dalla tabella dei principali elementi da controllare e dal relativo metodo di valutazione secondo la normativa nazionale.

1.5.   Altro

Le coordinate delle strutture incaricate del controllo della denominazione sono aggiornate.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«BANON»

N. CE: FR-PDO-0105-0969 - 23.2.2012

IGP () DOP (X)

1.   Denominazione

«Banon»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Banon» è un formaggio a pasta molle, ottenuto da latte crudo e intero di capra per coagulazione rapida (coagulazione presamica). Il formaggio affinato viene avvolto (ovvero completamente ricoperto) in foglie naturali di castagno, legate con fili di rafia naturale che compongono raggiere di 6-12 raggi.

Dopo almeno 15 giorni di affinatura, di cui 10 nell’involucro di foglie, il «Banon» presenta una pasta omogenea, cremosa, vellutata e morbida. La crosta sotto le foglie è di color giallo crema. Il diametro del formaggio con le foglie è compreso fra 75 e 85 mm mentre l’altezza varia da 20 a 30 mm. Il peso netto del «Banon» senza le foglie e dopo il periodo di affinatura è di 90-110 g.

Il formaggio contiene almeno 40 grammi di materia secca per 100 grammi di formaggio e 40 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo essiccazione completa.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Fino al 31 dicembre 2013 le capre da latte appartenenti alle razze comuni Provençales, Roves e Alpines o ottenute dagli incroci delle medesime dovranno costituire almeno il 60 % di ciascun gregge.

Dal 1o gennaio 2014 il latte utilizzato per ottenere il «Banon» deve provenire esclusivamente da capre appartenenti alle razze comuni Provençales, Roves e Alpines o ottenute dagli incroci delle medesime.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

La razione di base dell’alimentazione delle capre proviene principalmente dalla zona geografica ed è costituita esclusivamente dal pascolo nei prati e/o nei pascoli di foraggi essiccati di leguminose e/o di graminacee e/o di flora spontanea conservata in buone condizioni. Ogni qualvolta le condizioni climatiche e vegetative lo consentono, le capre devono essere lasciate libere di pascolare. Le capre devono pascolare regolarmente nei prati e nei pascoli della zona come minimo 210 giorni all’anno e per almeno 4 mesi all’anno la razione di alimenti grossolani deve essere garantita prevalentemente dal pascolo.

Le capre devono pascolare regolarmente nei prati e nei pascoli della zona come minimo 210 giorni all’anno.

Le capre pascolano:

in pascoli composti da specie spontanee annuali o perenni, arboree, arbustive o erbacee,

in prati permanenti a flora autoctona,

in prati temporanei di graminacee, leguminose o misti.

La distribuzione di altri alimenti (foraggi essiccati e complementi d’alimentazione) in mangiatoia nel corso dell’anno e nell’arco della giornata è limitata, come anche l’acquisto di foraggi prodotti al di fuori della zona geografica.

Per almeno 4 mesi all’anno la razione di alimenti grossolani deve essere garantita prevalentemente dal pascolo.

Nel periodo in cui la razione di alimenti grossolani deve essere garantita prevalentemente dal pascolo, la distribuzione di fieno non supera 1,25 kg di materia grezza al giorno per capra adulta presente.

La somministrazione di fieno è limitata a 600 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente.

La distribuzione di foraggio verde in mangiatoia è autorizzata per soli 30 giorni non consecutivi all’anno.

L’apporto di complementi d’alimentazione è limitato a 800 g di materia grezza al giorno per capra adulta presente, con una restrizione a 270 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente.

La razione complementare annua deve essere composta almeno per il 60 % da cereali.

L’apporto di erba medica disidratata è limitato a 400 g di materia grezza al giorno per capra adulta presente e in almeno due somministrazioni, con una restrizione a 60 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente.

La somministrazione di foraggi e di erba medica disidratata, prodotti al di fuori della zona di denominazione, è limitata a 250 kg di materia grezza all’anno per capra adulta presente.

L’insilamento e i foraggi in balle, le crocifere e altre piante e semi che possono conferire un cattivo gusto al latte sono vietati.

Nell’azienda, la superficie foraggiera effettivamente destinata al gregge di capre deve essere pari almeno a 1 ha di tappeto erboso naturale e/o artificiale per 8 capre e a 1 ha di pascolo per 2 capre.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la fabbricazione e l’affinatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Ogni formaggio a denominazione di origine protetta è commercializzato provvisto di un’etichetta individuale recante il nome della denominazione di origine, iscritto in caratteri di dimensioni almeno uguali a quelle degli altri caratteri riportati sull’etichetta.

L’apposizione del simbolo DOP dell’Unione europea è obbligatoria nell’etichettatura dei formaggi che beneficiano della denominazione di origine protetta «Banon».

La denominazione «Banon» deve obbligatoriamente figurare sulle fatture e sui documenti commerciali.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è costituita dai seguenti comuni.

Dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza (04)

Comuni totalmente inclusi nella zona

Aiglun, Allemagne-en-Provence, Archail, Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Banon, Barras, Beaujeu, Bevons, Beynes, Bras-d’Asse, Brunet, Céreste, Champtercier, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Châteauredon, Clamensane, Cruis, Curel, Dauphin, Digne-les-Bains, Draix, Entrepierres, Entrevennes, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Fontienne, Forcalquier, Hautes-Duyes, La Javie, La Motte-du-Caire, Lardiers, La Rochegiron, Le Brusquet, Le Castellard-Mélan, Le Castellet, Le Chauffaut-Saint-Jurson, L’Escale, Les Omergues, L’Hospitalet, Limans, Malijai, Mallefougasse-Augès, Mallemoisson, Mane, Marcoux, Mézel, Mirabeau, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Montjustin, Montlaux, Montsalier, Moustiers-Sainte-Marie, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Ongles, Oppedette, Peipin, Pierrerue, Pierrevert, Puimichel, Puimoisson, Quinson, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du-Verdon, Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d’Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Maime, Saint-Martin-de-Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l’Observatoire, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, Sigonce, Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Sourribes, Thoard, Vachères, Valbelle, Valernes, Villemus, Volonne.

Comuni parzialmente inclusi nella zona

Château-Arnoux-Saint-Auban, Ganagobie, Gréoux-les-Bains, La Brillanne, Les Mées, Lurs, Manosque, Montfort, Oraison, Peyruis, Valensole, Villeneuve, Volx.

Per questi comuni i confini della zona geografica sono riportati nel registro catastale depositato presso il municipio dei comuni interessati.

Dipartimento delle Alte Alpi (05)

Barret-sur-Méouge, Bruis, Chanousse, Châteauneuf-de-Chabre, Éourres, Étoile-Saint-Cyrice, Eyguians, Lagrand, La Piarre, Laragne-Montéglin, Le Bersac, L’Épine, Méreuil, Montclus, Montjay, Montmorin, Montrond, Moydans, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Ribeyret, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Sainte-Colombe, Sainte-Marie, Saint-Genis, Saint-Pierre-Avez, Saléon, Salérans, Serres, Sigottier, Sorbiers, Trescléoux.

Dipartimento del Vaucluse (84)

Aurel, Auribeau, Buoux, Castellet, Gignac, Lagarde-d’Apt, Monieux, Saignon, Saint-Christol, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Trinit, Sault, Sivergues, Viens.

Dipartimento della Drôme (26)

Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, Eygalayes, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, La Rochette-du-Buis, Mévouillon, Montauban-sur-l’Ouvèze, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Reilhanette, Rioms, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, Séderon, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

a)   L’ambiente naturale

La culla del «Banon» è l’Alta Provenza intorno al comune di Banon. Si tratta di una zona di montagna di media altitudine, secca, con paesaggi costituiti da colline e da altipiani di clima mediterraneo.

La zona è caratterizzata dall’assenza di acqua. Le acque sotterranee scorrono a notevole profondità mentre quelle superficiali sono soggette a precipitazioni eccezionali e fortemente irregolari, concentrate per lo più in autunno e in primavera, con una forte carenza estiva.

La zona del «Banon» presenta inoltre terreni poco fertili, soprattutto di origine calcarea, e permeabili, con una straordinaria capacità di assorbimento delle piogge.

È un ambiente contrassegnato dall’alternanza di vegetazione forestale di scarsa densità comprendente pini d’Aleppo, querce, ginestre, bossi e piante fragranti, lande di bosco ceduo e cespugli sparsi e coltivazioni adatte all’asprezza di un clima provenzale di media altitudine, secco, soleggiato, spesso piuttosto freddo d’inverno e con spazi propizi al pascolo delle greggi caprine.

Le condizioni naturali di questa zona spiegano perché la sua economia generale sia favorevole alla pastorizia e alle coltivazioni a basso rendimento.

b)   Anteriorità storica del «Banon»

La storia del «Banon» risale alla fine del XIX secolo. In questa terra a scarso potenziale agronomico, i contadini cercano di sfruttare al meglio le limitate risorse naturali presenti nel territorio: policoltura di sussistenza in alcuni appezzamenti di terra buona, mentre la zona più selvaggia della foresta o della landa offre legna, selvaggina, funghi, frutti di bosco, tartufi e lavanda. Oltre al maiale e agli animali da cortile, ogni famiglia possiede alcune pecore e qualche capra: animali che si completano sia a terra, traendo il massimo beneficio dalla landa e dal sottobosco circostante, sia per la loro funzionalità economica. Mentre il montone è utilizzato per la carne, le capre, le «vacche dei poveri», sono utili per la produzione di latte. Questo latte serve all’alimentazione familiare, dove viene consumato sia fresco che trasformato in formaggio, unico modo per prolungarne il valore nutritivo nel tempo.

Se il formaggio è destinato all’ambiente domestico, il suo valore commerciale scaturisce dall’eccedenza della produzione rispetto al consumo familiare. Il formaggio in eccesso viene quindi venduto nei mercati locali.

In tal senso è Banon, capoluogo del cantone e centro geografico del territorio di Lure e di Albion, incrocio di importanti vie di comunicazione, che costituisce la principale sede di fiere e mercati del formaggio.

Il primo riferimento alle forme di formaggio caprino avvolte nelle foglie, associato al nome di Banon, si trova nel «Manuel complet de la cuisinière provençale» di Marius MORARD del 1886.

Il periodo del dopoguerra è segnato dalla graduale introduzione dei progressi della tecnica nei metodi di produzione casearia. Gli allevamenti caprini si sono specializzati e la produzione di formaggio non è più orientata all’autoconsumo: mentre in origine il formaggio era prodotto essenzialmente per il sostentamento della famiglia e solo in misura secondaria per la vendita, la produzione è ora prevalentemente destinata alla vendita (mentre l’eccedenza è utilizzata per il fabbisogno familiare).

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Banon» presenta una doppia originalità, molto particolare nel settore dei formaggi caprini, in quanto è un formaggio a coagulazione rapida (del tipo coagulazione presamica) ed è avvolto in foglie di castagno.

Stando allo studio di JM MARIOTTINI A la Recherche d’un fromage: le Banon éléments d’histoire et d’ethnologie, il «Banon» si produce da sempre con una tecnica di coagulazione che prevede l’aggiunta di caglio ed è uno dei rari formaggi per i quali si ricorre ancora a questa tecnica.

Come testimonia la storia, la Provenza si trova chiaramente in una zona di cultura «presamica», in contrapposizione al nord della Francia, dove predomina una cultura «lattica» (coagulazione lenta di circa 24 ore). Già nel XV secolo si offrivano al re René «piccoli formaggi a pasta molle a coagulazione presamica», con un chiaro riferimento al caglio.

Da sempre le fuscelle utilizzate in Provenza presentano ampi orifizi e ciò sta ad indicare che la coagulazione avviene mediante aggiunta di caglio (una cagliata lattica fuoriuscirebbe da tali fuscelle).

Anche l’avvolgimento nelle foglie, tipico del «Banon», ha un duplice obiettivo, essendo al tempo stesso una tecnica di conservazione e una tecnica di produzione. Si tratta di una trasformazione del formaggio fresco che traduce perfettamente la volontà di conservare e di migliorare il formaggio.

La trasformazione del prodotto consiste fondamentalmente nel suo avvolgimento in foglie di castagno, lavorazione che segna il passaggio dalla forma al «Banon». Queste foglie, che isolano dall’aria e fungono da additivo, consentono lo sviluppo delle caratteristiche aromatiche del formaggio.

Benché più specie vegetali (vite, castagno, platano, noce ecc.) sembrino poter essere associate al formaggio, prevalgono le foglie di castagno, grazie alla solidità della loro struttura e alla qualità del tannino in esse contenuto.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

a)   L’ambiente naturale

La zona di denominazione è di influenza mediterranea con terreni poco fertili, composti prevalentemente da calcare, spesso affioranti e che non trattengono l’acqua. Questi elementi determinano una vegetazione costituita da un gariga composta da ginestre spinose, biancospini, prugnoli, cisti, ginepri, lavanda, satureia, timo e, ovviamente, castagni, impiantati intorno al 1860 in zone decalcificate.

È un’area di predilezione per l’allevamento caprino e la pastorizia.

b)   Il sistema agropastorale

Le superfici foraggere e pastorali, che per l’allevatore costituiscono la base dell’alimentazione delle capre, sono integrate nella strategia alimentare del gregge. Di fatto gli allevatori hanno istituito un particolare sistema di produzione che combina questa varietà di risorse naturali.

Il pascolo associa tre tipi di risorse: terreni erbosi naturali, alberi e leguminose ricche di azoto. La maggior parte degli allevatori accudisce le proprie capre e questo consente loro, in base agli alimenti assunti dalle greggi nei pascoli e all’alternanza delle stagioni, di completare l’alimentazione con il pascolo nei prati di lupinella e di erba medica.

Tale sistema di allevamento rappresenta un uso agricolo che contribuisce appieno alla tipicità di questo formaggio rispetto al proprio territorio.

c)   La tecnica di fabbricazione

La tecnica di coagulazione mediante aggiunta di caglio è imposta dalle condizioni climatiche (temperature elevate e ambiente secco). In questa zona è infatti impossibile, senza particolari mezzi tecnici, raffreddare il latte e mantenerlo a basse temperature per lasciar agire i fermenti lattici senza correre il rischio che il latte inacidisca. Si rende pertanto necessario attivare la cagliatura del latte, ovvero la sua coagulazione, grazie all’aggiunta di caglio.

L’avvolgimento delle forme nelle foglie permetteva di coprire il fabbisogno alimentare di tutto l’anno e, in particolare, di superare la magra stagione invernale durante la quale le capre non davano latte.

Il «Banon» è il risultato della combinazione di tutti questi fattori: un ambiente povero, propizio all’allevamento caprino estensivo e valorizzato dall’uomo, un clima caldo e secco che induce naturalmente alla pratica della coagulazione presamica e una tecnica di lavorazione (avvolgimento) che garantisce la conservazione del formaggio nel tempo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCBanon.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite in relazione alle merci interessate dal presente regolamento, che non sono conformi al regolamento stesso, possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere sulla voce 1 dell’allegato del presente regolamento entro i termini stabiliti dal presidente; le misure di cui alla voce 2 dell’allegato del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio per la misurazione del battito cardiaco che consiste in:

un rilevatore di battito cardiaco e un trasmettitore senza fili, integrati in una fascia toracica,

un dispositivo destinato al monitoraggio della frequenza cardiaca munito di un ricevitore senza fili e di un orologio, con pulsanti di controllo e schermo optoelettronico, che può essere portato al polso,

una staffa destinata ad agganciare il dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca al manubrio di una bicicletta.

I battiti cardiaci sono rilevati dal sensore e i relativi dati sono trasmessi senza fili al dispositivo di monitoraggio che calcola la frequenza cardiaca (reale, massima o media) e ne visualizza il risultato.

L’apparecchio funziona anche come orologio e cronometro.

 (1) Cfr. figura 1

9031 80 38

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 90 e dal testo dei codici NC 9031, 9031 80 e 9031 80 38.

Il sensore di battito cardiaco e il dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca sono destinati a contribuire congiuntamente a una funzione chiaramente definita ai sensi della nota 3 del capitolo 90 in relazione alla nota 4 della sezione XVI poiché il sensore capta i battiti cardiaci e trasmette i segnali al dispositivo di monitoraggio che li elabora e li visualizza.

L’apparecchio è un articolo composito costituito da componenti del capitolo 90 (strumenti ed apparecchi di misura e controllo) e del capitolo 91 (orologeria). A norma della regola 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’apparecchio il suo carattere essenziale.

Considerate le caratteristiche dell’apparecchio, nella fattispecie la prevalenza di componenti con funzione di misura e monitoraggio del battito cardiaco, il carattere essenziale dell’apparecchio è conferito dai componenti adibiti a misurare. La funzione di orologio dell’apparecchio è accessoria alla funzione di apparecchio di misura poiché un apparecchio destinato a effettuare misure basate sul tempo (battiti cardiaci al minuto) si basa su un orologio per stabilire il rapporto temporale durante l’elaborazione della misura. È pertanto esclusa la classificazione come orologio della voce 9102.

È altresì esclusa la classificazione come strumento e apparecchio per la medicina della voce 9018 poiché l’apparecchio non è di norma impiegato nella professione medica (cfr. anche il primo paragrafo delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9018).

Effettuare una misura relativa a un fattore temporale (determinazione della frequenza cardiaca o battiti al minuto) non equivale a contare un numero totale di unità di qualsivoglia natura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9029, lettera A)). È di conseguenza esclusa la classificazione alla sottovoce 9029 10 00 in quanto contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e simili.

La determinazione della frequenza cardiaca (battiti cardiaci al minuto) non determina la velocità di rotazione né la velocità lineare (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9029, lettera B)). Di conseguenza è altresì esclusa la classificazione alla sottovoce 9029 20, in quanto indicatori di velocità e tachimetri.

L’apparecchio va quindi classificato con il codice NC 9031 80 38 come altri strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90.

2.

Un rilevatore di battito cardiaco e un trasmettitore senza fili, integrati in una fascia toracica, da stringere intorno al torace per rilevare i battiti cardiaci.

Il prodotto rileva i battiti cardiaci e ne trasmette i dati corrispondenti mediante connessione senza fili a un dispositivo di monitoraggio del ritmo cardiaco non incluso nella presentazione.

 (1) Cfr. figura 2

9031 90 85

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9031, 9031 90 e 9031 90 85.

Il prodotto è idoneo all’uso unicamente o principalmente abbinato a un apparecchio per la misura del battito cardiaco della voce 9031. Si tratta di un componente essenziale per il funzionamento dell’apparecchio di misurazione del battito cardiaco che non può funzionare in sua assenza.

L’apparecchio va quindi classificato con il codice NC 9031 90 85 come altre parti di strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90.


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(1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo esclusivamente informativo.


28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1213/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

41,4

MK

36,9

TR

57,9

ZZ

45,1

0707 00 05

AL

41,5

TR

87,1

ZZ

64,3

0709 93 10

MA

133,7

TR

87,3

ZZ

110,5

0805 20 10

MA

68,3

ZA

87,1

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PK

59,4

SZ

56,2

TR

70,2

UY

56,2

ZA

192,9

ZZ

87,0

0805 50 10

TR

68,0

ZZ

68,0

0808 10 80

AU

125,0

BA

45,7

MK

41,5

US

139,5

ZA

134,8

ZZ

97,3

0808 30 90

TR

113,5

ZZ

113,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2013

sulla notifica da parte della Repubblica ellenica di un piano nazionale transitorio, di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 8133]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2013/687/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma della direttiva 2010/75/UE, la Repubblica ellenica ha comunicato alla Commissione il suo piano nazionale transitorio (PNT) il 19 dicembre 2012 (2).

(2)

Durante la valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha riscontrato per numerosi impianti l’assenza di informazioni in merito alla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione. Pertanto, con lettera dell’11 giugno 2013 (3), la Commissione ha richiesto alle autorità elleniche di fornire le informazioni mancanti, oltre a un chiarimento in merito alla potenza termica nominale totale di un impianto di combustione.

(3)

La Repubblica ellenica ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni con lettera del 25 giugno 2013 (4).

(4)

Dopo un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite, la Commissione ha inviato una seconda lettera in data 8 luglio 2013 (5), in cui ha rinnovato la richiesta di informazioni relativa alla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione per numerosi impianti e ha richiesto un chiarimento in merito all’uso per uno stabilimento della deroga di cui alla nota 4 nella tabella C1 dell’appendice C dell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione del 10 febbraio 2012, recante norme relative ai piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (6).

(5)

Con lettera del 30 luglio 2013 (7) la Repubblica ellenica ha fornito le informazioni supplementari e i chiarimenti richiesti, in conformità con la decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(6)

Pertanto, il piano nazionale transitorio è stato valutato dalla Commissione in conformità con l’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e con la decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(7)

In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la validità dei dati, dei postulati e dei calcoli usati per determinare i contributi di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione stabiliti nello stesso documento, verificando inoltre che il piano nazionale transitorio contenga obiettivi generali e mirati, misure e tempistiche per il raggiungimento dei suddetti obiettivi oltre a un meccanismo di controllo per valutare, in futuro, il rispetto degli obblighi previsti.

(8)

La Commissione ha constatato che i massimali per gli anni 2016 e 2019 sono stati calcolati usando i dati e le formule appropriate e che i calcoli sono corretti. La Repubblica ellenica ha fornito informazioni sufficienti sulle misure che verranno attuate per raggiungere i massimali e per assicurare il monitoraggio e la presentazione di relazioni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nazionale transitorio.

(9)

In esito alle ulteriori informazioni presentate, la Commissione ha stabilito che le autorità elleniche hanno preso in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(10)

La Commissione ritiene che l’attuazione del piano nazionale transitorio non pregiudichi l’applicabilità di altre normative interne o dell’Unione. In particolare, definendo le condizioni delle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, la Repubblica ellenica si impegna ad assicurare che non sia pregiudicata la conformità con i requisiti stabiliti, in particolare, nella direttiva 2010/75/UE, nella direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (8) e nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (9).

(11)

L’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE stabilisce che la Repubblica ellenica deve informare la Commissione di ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio. Pertanto, la Commissione deve valutare se le suddette modifiche siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni al piano nazionale transitorio notificato dalla Repubblica ellenica alla Commissione il 19 dicembre 2012 ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE, modificato conformemente alle informazioni supplementari inviate il 25 giugno 2013 e il 30 luglio 2013 (10).

2.   I nomi degli impianti contemplati dal piano nazionale transitorio, gli inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio per i suddetti impianti e i massimali applicabili sono stabiliti nell’allegato a questa decisione.

3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità greche non dispensa la Repubblica ellenica dal conformarsi alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, relative alle emissioni dei singoli impianti di combustione contemplati dal piano, e ad altri organismi pertinenti del diritto ambientale dell’Unione europea.

Articolo 2

La Commissione valuta se ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio, notificata dalla Repubblica ellenica in futuro, sia conforme alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  La notifica da parte della Repubblica ellenica è stata ricevuta via e-mail il 19 dicembre 2012 ed è stata protocollata dalla Commissione europea lo stesso giorno con il numero: ARES(2012)1526291

(3)  ARES(2013)1981975

(4)  ARES(2013)2480530

(5)  ARES(2013)2586817

(6)  GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12.

(7)  ARES(2013)2847956

(8)  GU L 52 dell’11.6.2008, pag. 1.

(9)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

(10)  La versione consolidata del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 7 agosto 2013 con il numero ARES(2013) 2847956.


ALLEGATO

Elenco degli impianti inclusi nel piano nazionale transitorio (PNT)

Numero

Nome impianto

Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW)

Inquinanti contemplati dal PNT

SO2

NOx

polvere

1

Megalopolis 3

839

2

Megalopolis 4

822

3

Meliti 1

796

4

Agios Dimitrios 1-2

1 524

5

Agios Dimitrios 3-4

1 574

6

Agios Dimitrios 5

892

7

Kardia 3

812

8

Kardia 4

812


Quadro dei massimali di emissione

(tonnellate)

 

2016

2017

2018

2019

1.1 – 30.6.2020

SO2

42 915

35 763

28 611

21 459

10 730

NOx

21 459

21 459

21 459

21 459

10 730

polvere

8 493

6 378

4 262

2 147

1 074


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/38


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 258A/13/COL

del 25 giugno 2013

di accogliere una richiesta di deroga in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di cui al punto 13c nel Capo I dell'Allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose) di autorizzare il trasporto di rifiuti pericolosi come descritto all'articolo 12 del regolamento norvegese n. 384 del 1o aprile 2009, sul trasporto di merci pericolose (Forskrift om landtransport av farlig gods, in prosieguo: «il regolamento norvegese»), nei limiti in cui la società di trasporto abbia un consulente per la sicurezza «ADR» (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada); e nella misura in cui coloro che manipolano e trasportano rifiuti pericolosi frequentino una formazione speciale prima di essere autorizzati a farlo

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo SEE,

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (in prosieguo: l'atto)

come adattata all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

visto l'articolo 9 dell'atto e le decisioni del comitato permanente nn. 3/12/SC e 4/12/SC,

vista la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 88/13/COL del 27 febbraio 2013 (doc. n. 661691 EFTA) di presentare al comitato dei trasporti dell'EFTA i progetti di misure che saranno adottate dall'autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda la richiesta norvegese e che abilita il competente membro del Collegio ad adottare la decisione finale se il comitato dei trasporti EFTA approva il progetto di decisione all'unanimità,

considerando quanto segue:

Con lettera del 17 ottobre 2011 indirizzata all'Autorità (doc. n. 611939), il governo norvegese ha richiesto quattro deroghe nonché un'autorizzazione per una misura restrittiva sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'atto. Nella richiesta si precisava che le deroghe costituivano disposizioni attuali dell'ordinamento giuridico nazionale di cui agli articoli 12, 13, 16, 21 e 28 del regolamento norvegese.

In una comunicazione del 24 agosto 2012 il governo norvegese ha informato l'Autorità del ritiro della sua domanda concernente l'articolo 21 del regolamento norvegese (equipaggiamenti pirotecnici d'emergenza) dalla richiesta di deroghe.

In conformità all'articolo 9 della direttiva 2008/68 e alle decisioni del comitato permanente n. 3/12/SC e 4/12/SC, l'Autorità ha presentato, il 5 ottobre 2012, un primo progetto delle misure da prendere per il comitato dei trasporti EFTA (in appresso «il comitato», doc.ti n. 648711 e n. 643174).

Questi progetti di misure si basavano su una relazione di valutazione dei rischi del 14 giugno 2012, come richiesto dall'autorità del Det Norske Veritas (DNV) (doc. n. 640432).

L'8 novembre 2012 il comitato si è riunito per esaminare i primi progetti di misure (doc. n. 652659, verbale della riunione).

Con lettera del 26 novembre 2012 (doc. n. 654691), il governo norvegese ha ritirato gli articoli 13 (autocisterna da aeroporto), 16 (valvola di sicurezza) e 28 (EX/II/III unità di trasporto) dalla domanda di deroga, mantenendovi tuttavia l'articolo 12 (trasporto di rifiuti pericolosi).

Di conseguenza, la rimanente deroga richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto concerne l'articolo 12 del regolamento norvegese che autorizza il trasporto di rifiuti pericolosi in Norvegia. Tale disposizione è formulata come segue:

«Articolo 12 — Trasporto di rifiuti pericolosi

1.   Fino a 500 kg netti per unità di trasporto/vagone ferroviario, il trasporto di merci pericolose, considerate come rifiuti pericolosi secondo le normative in materia di rifiuti, è assoggettato solo agli obblighi ADR e RID per quanto riguarda imballaggi individuali e raggruppati, serbatoi, stampigliatura, e documenti di trasporto.

2.   Per la raccolta dei rifiuti liquidi in bidoni, scatole, ecc. imballaggi esterni come i fusti approvati dall'ONU, possono essere utilizzati grandi recipienti per imballaggi rigidi o grandi imballaggi. I resti di colla, vernici, soluzioni di resina o di sostanze simili in imballaggi con un massimo di 10 litri, possono essere trasportati su spalliere di palette, se adeguatamente protetti onde evitare dispersioni di materiale.

3.   Rifiuti pericolosi provenienti dai nuclei domestici possono essere trasportati in apposite scatole a chiusura sicura. Tali scatole possono recare la dicitura «rifiuto pericoloso». Le disposizioni ADR/RID sull'imballaggio raggruppato non dovranno essere soddisfatte se sono state adottate sufficienti misure volte a evitare che si verifichino reazioni pericolose.

4.   Il formulario di dichiarazione in conformità con le normative in materia di rifiuti può essere utilizzato come documento di trasporto.»

A questo proposito, i progetti di misure sottoposti al comitato il 5 ottobre 2012 sono così formulati:

«[L]a richiesta di deroga in relazione all'articolo 12 del regolamento norvegese concernente il trasporto di rifiuti pericolosi dovrebbe essere accolta nei limiti in cui la società di trasporti disponga di un consulente alla sicurezza ADR, e allorché i conducenti abbiano una patente di guida estesa, classe C o classe D. Per il resto, dovrebbe essere respinta».

Nella lettera del 26 novembre 2012, il governo norvegese ha indicato quanto segue:

«Articolo 12 Trasporto di rifiuti pericolosi

Il governo norvegese mantiene la sua richiesta all'Autorità di deroga nazionale in relazione al presente articolo, con alcuni adattamenti.

La Norvegia tiene a sottolineare che la patente di guida estesa (classe C o D) per i conducenti dei veicoli non è necessaria per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

La deroga comprenderà solo l'ADR. Inoltre, le società devono disporre di un consulente per la sicurezza ADR/RID. Le persone che manipolano e trasportano rifiuti pericolosi devono frequentare un corso di formazione speciale prima di poter essere autorizzati.»

A seguito di una richiesta dell'Autorità, il governo norvegese ha fornito i seguenti chiarimenti con e-mail del 13 dicembre 2012 (doc. n. 656664) per quanto riguarda le sue proposte di modifica:

«Questa proposta alternativa, per quanto riguarda i requisiti in materia di formazione, sarà limitata al trasporto su strada, e presuppone che i conducenti di veicoli che trasportano merci considerate rifiuti pericolosi devono essere formati sulle seguenti materie:

requisiti generali per il trasporto delle merci considerate rifiuti pericolosi;

principali tipi di rischi, compresa la loro stampigliatura ed etichettatura;

misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai diversi tipi di pericolo;

carico, scarico e trasporto di rifiuti pericolosi nella massima sicurezza;

scopo e funzionamento dell'attrezzatura tecnica dei veicoli;

informazioni di base che permettano di ridurre al minimo la probabilità di incidenti;

procedure di reazione ad un'emergenza, comprese le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per la propria sicurezza, quella della popolazione e dell'ambiente in caso di incidente;

sensibilizzazione alla sicurezza.

Il datore di lavoro terrà un registro delle formazioni seguite dai conducenti che metterà a disposizione di questi ultimi o dell'autorità competente su richiesta.

L'esatta formulazione del nuovo punto 12 non è ancora del tutto pronta, ma la proposta contiene la sostanza del regolamento rivisto.»

Il 16 gennaio 2013 (doc. 659861), la DNV ha affermato che, a suo parere, le misure proposte dal governo norvegese sulla formazione speciale dei conducenti sono più adattate della proposta originaria di patente di guida di classe C o D.

Il 18 gennaio 2013 e il 1o febbraio 2013 (doc.ti n. 659983 e n. 661423), il governo norvegese ha ulteriormente modificato la sua proposta sulle esigenze di formazione nei seguenti termini:

«La normativa che disciplina il trasporto di merci pericolose in gallerie stradali e le opportune misure di riduzione dei rischi e gli interventi di emergenza per questo tipo di trasporti.»

«La durata della formazione è di almeno 6 unità didattiche. Il datore di lavoro terrà un registro delle formazioni seguite dai conducenti che metterà a disposizione di questi ultimi o dell'autorità competente su richiesta.»

Il 27 febbraio 2013 l'Autorità ha deciso di presentare al comitato i progetti di misure così modificati che adotterà per quanto riguarda la restante domanda di deroga della Norvegia in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto riguardante il trasporto di rifiuti pericolosi (decisione n. 88/13/COL); e di conferire al competente membro del Collegio la facoltà di adottare la decisione finale se il comitato approva i progetti di misure all'unanimità.

Con e-mail del 1o e del 13 marzo 2013, rispettivamente, i membri del comitato dei trasporti EFTA hanno approvato all'unanimità questi progetti di misure (doc.ti n. 666005, n. 665893 e n. 664435).

Di conseguenza, l'Autorità può accogliere la restante domanda di deroga della Norvegia in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta di deroga, corrispondente all'articolo 12 del regolamento norvegese relativo al trasporto di rifiuti pericolosi, in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto il quale stabilisce che «a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all'allegato I capo I.1…» vale a dire all'allegato contenente l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (accordo ADR), dovrebbe essere accettata nella misura in cui la società di trasporti ha un consulente alla sicurezza ADR, e nella misura in cui le persone che manipolano e trasportano rifiuti pericolosi seguono una formazione speciale prima di essere autorizzate a farlo (1).

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose sono formati nelle seguenti materie:

requisiti generali per il trasporto delle merci considerate rifiuti pericolosi;

principali tipi di rischi, compresa la loro stampigliatura ed etichettatura;

misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai diversi tipi di rischio;

carico, scarico e trasporto di rifiuti pericolosi nella massima sicurezza;

scopo e funzionamento dell'attrezzatura tecnica dei veicoli;

informazioni di base che permettano di ridurre al minimo la probabilità di incidenti;

procedure di reazione ad un'emergenza, comprese le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per la propria sicurezza, quella della popolazione e dell'ambiente in caso di incidente;

regolamenti che disciplinano il trasporto di merci pericolose nei tunnel stradali e le opportune misure di riduzione dei rischi e gli interventi per emergenze rispetto a tali trasporti.

sensibilizzazione alla sicurezza.

La durata della formazione è di almeno 6 unità didattiche. Il datore di lavoro tiene un registro delle formazioni seguite dai conducenti che mette a disposizione di questi ultimi o dell'autorità competente su richiesta.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione scade il 26 settembre 2015.

Articolo 3

La deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi del punto 6 del protocollo n. 1 dell'accordo SEE.

Articolo 4

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione che entra in vigore all'atto della notifica a tale Stato.

Articolo 5

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore


(1)  L’articolo 12 si applica soltanto al trasporto su strada.