ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.305.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
15 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1146/2013 della Commissione, del 5 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cebolla Fuentes de Ebro (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio riguardo al regime di pagamento unico per superficie a favore degli agricoltori a Cipro

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1148/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013, recante cancellazione dell’iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wernesgrüner Bier (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1149/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rillettes de Tours (IGP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza ( 1 )

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2013 della Commissione, del 14 novembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

 

2013/656/PESC

 

*

Decisione EUCAP Sahel Niger/2/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 12 novembre 2013, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

18

 

 

2013/657/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE [notificata con il numero C(2013) 7505]  ( 1 )

19

 

 

2013/658/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 novembre 2013, recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Pomazánkové máslo (STG)] [notificata con il numero C(2013) 7615]

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione (GU L 237 del 5.9.2013)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1146/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cebolla Fuentes de Ebro (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Cebolla Fuentes de Ebro”, presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione “Cebolla Fuentes de Ebro” deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 375 del 5.12.2012, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1. 6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Cebolla Fuentes de Ebro (DOP)


15.11.2013   

IT

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L 305/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1147/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio riguardo al regime di pagamento unico per superficie a favore degli agricoltori a Cipro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce le norme che fissano la superficie agricola dei nuovi Stati membri soggetta al regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 122 di tale regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (2), la superficie agricola riguardante Cipro figura nell’allegato VIII di tale regolamento.

(3)

Con lettera del 13 agosto 2013 Cipro ha informato la Commissione di avere riesaminato la propria superficie agricola utilizzata ammissibile al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Il riesame tiene conto del fatto che molti produttori hanno abbandonato i loro terreni coltivati negli ultimi anni, a seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche degli anni 2006-2009, caratterizzati da una forte siccità e dalla penuria delle risorse idriche destinate all’irrigazione, con pesanti ripercussioni sull’integrità della rete di bacini a Cipro. Di conseguenza, la superficie totale per la quale viene presentata domanda di pagamento unico per superficie è in diminuzione dal 2007, dato che dimostra la natura permanente di questo abbandono della terra e giustifica un riesame della superficie agricola utilizzata. Inoltre, questo riesame è il risultato dell’esperienza acquisita negli ultimi anni nell’ambito della verifica delle condizioni di ammissibilità ai pagamenti erogati in base al regime di pagamento unico per superficie; in seguito ai controlli effettuati, è stato aggiornato il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009, rilevando che la superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 era inferiore a quanto stimato in precedenza. La superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie deve essere pertanto ridotta a 127 000 ha.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1121/2009.

(5)

Le modifiche proposte dal presente regolamento devono applicarsi alle domande di aiuto a partire dall’anno civile 2013.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1121/2009, la riga relativa a Cipro è sostituita dalla seguente:

«Cipro

127»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto a partire dall’anno civile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27).


15.11.2013   

IT

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L 305/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1148/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2013

recante cancellazione dell’iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wernesgrüner Bier (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

La Germania ha presentato una domanda per la cancellazione dell’iscrizione della denominazione «Wernesgrüner Bier» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/2006, successivamente sostituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Germania per la cancellazione dell’iscrizione della denominazione «Wernesgrüner Bier» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(4)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla cancellazione dell’iscrizione della suddetta denominazione.

(5)

Alla luce di quanto precede, questa denominazione deve quindi essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’iscrizione della denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 322 del 24.10.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, punto I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.1.   Birra

GERMANIA

Wernesgrüner Bier (IGP)


15.11.2013   

IT

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L 305/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1149/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rillettes de Tours (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Rillettes de Tours», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione da parte dei Paesi Bassi, in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, motivata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(4)

In conformità all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 12 febbraio 2013, la Commissione ha trasmesso l’obiezione ricevuta alle autorità francesi, avviando il periodo di tre mesi per le idonee consultazioni.

(5)

Poiché è stato raggiunto un accordo entro il periodo sopracitato, la denominazione «Rillettes de Tours» deve essere registrata.

(6)

Le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono state oggetto di modifiche non sostanziali. Al fine di prendere in considerazione le osservazioni formulate dai Paesi Bassi in merito alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3 del documento unico riguardanti i criteri relativi all’origine dei suini utilizzati, le autorità francesi hanno soppresso i paragrafi concernenti l’origine genetica dei suini sia nel disciplinare che nel documento unico. È pertanto necessario pubblicare la versione modificata del documento unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 183 del 23.6.2012, pag. 16.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FRANCIA

Rillettes de Tours (IGP)


ALLEGATO II

Documento unico consolidato

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«RILLETTES DE TOURS»

N. CE: FR-PGI-0005-00845-18.1.2011

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Rillettes de Tours»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si tratta di un prodotto di salumeria cotto, spalmabile, che si presenta in vasetto, in terrina, in barattolo di vetro ermeticamente chiuso oppure in panetto. Nel caso in cui sia messo in vasetto o in terrina, uno strato di grasso di maiale può ricoprire il prodotto per migliorarne la conservazione.

I «Rillettes de Tours» si ottengono mediante cottura prolungata in grasso suino, in marmitta, di carni suine (verri o scrofe), previamente tagliate a pezzi (6 × 6 cm come minimo). Queste carni possono essere aromatizzate con vino bianco oppure acquavite di vino. Vi si aggiunge del sale (non nitratato) ed è possibile aggiungervi anche pepe, colorante E150 a oppure aromatizzante «Patrelle».

I «Rillettes de Tours» sono di colore omogeneo che va dal biondo dorato (Pantone 142 U) al bruno dorato (Pantone 161 U).

I rillettes presentano una consistenza sfilacciata e conservano grosse fibre di carne chiaramente visibili (più di 2 cm) ed anche dei veri e propri pezzi.

L’umidità del prodotto una volta sgrassato deve essere inferiore o pari al 68 %, il che conferisce al prodotto una consistenza secca.

I «Rillettes de Tours» hanno anche il sapore della carne rosolata.

Il prodotto finito risponde inoltre a requisiti fisico-chimici relativi al tasso dei lipidi ≤ 42 % (estratto secco sgrassato 68 %), al tasso di zuccheri solubili totali < 0,5 % (estratto secco sgrassato 68 %) e al rapporto collageni/protidi ≤ 19 %.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le scrofe devono usufruire di un periodo di riposo minimo di 15 giorni fra lo svezzamento e la macellazione. L’età minima di macellazione è di 172 giorni; un digiuno di 12 ore prima della macellazione è obbligatorio. Il peso minimo a caldo deve essere di 85 chilogrammi. Questi requisiti intendono aumentare la qualità delle carni dal punto di vista gustativo.

I pezzi di prosciutto e di filetto (carré e lombo esclusivamente) devono costituire almeno il 25 % della carne magra onde ottenere una migliore qualità del prodotto finito. Le altre carni provengono dalla spalla, dal collare (fra la prima e la quinta costola del lombo), dalla pancetta (tranne le mammelle).

Per accrescere il sapore del prodotto e le sue proprietà sanitarie, si devono adoperare soltanto carni fresche. Queste ultime devono costituire come minimo il 75 % della totalità delle carni adoperate nel processo di fabbricazione. Le carni congelate devono essere mantenute dal fabbricante ad una temperatura di – 18 °C per non più di un mese. L’acquisto di carni congelate è vietato.

I vini, il cui utilizzo è facoltativo, sono unicamente vini bianchi provenienti dalle varietà di uve «Chenin». Questa varietà ha la particolarità di essere secca e tenera.

Il vino contiene alcuni grammi di zuccheri residui che gli conferiscono un gusto morbido in contrasto con il gusto salato dei «Rillettes de Tours». L’uva «Chenin» possiede un carattere aromatico minerale e calcareo che compensa il carattere affumicato e salato dei «Rillettes de Tours». Inoltre, la freschezza, l’acidità e l’aroma del frutto controbilanciano il grasso contenuto nei rillettes e ne esaltano il sapore.

L’aggiunta di acquavite è facoltativa.

Non esiste alcun limite geografico quanto all’origine dei vini e delle acquaviti di vino.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti d’origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le seguenti fasi della produzione dei «Rillettes de Tours» sono realizzate nella zona geografica di cui al punto n. 4: la preparazione delle carni, la rosolatura, la cottura, la fase di riposo, la cottura finale.

3.6.   Fasi specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

La denominazione IGP «Rillettes de Tours» deve figurare sull’etichetta.

L’etichetta, oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa, comporta le seguenti indicazioni:

1)

il marchio commerciale;

2)

il logo IGP dell’Unione europea;

3)

il nome e gli estremi di un destinatario in caso di reclamo.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica prescelta per la fabbricazione e il condizionamento iniziale dei «Rillettes de Tours» è delimitata in funzione dei seguenti elementi:

questa zona, che si estende tutt’attorno alla città di Tours, corrisponde alla zona di diffusione della ricetta dei «Rillettes de Tours». Oltre i limiti della zona geografica, la ricetta dei rillettes non è più la stessa. A ciò si aggiunge la barriera naturale rappresentata dalla foresta di Bercé, tra il dipartimento della Sarthe e dell’Indre-et-Loire,

la zona geografica così definita è simile all’antica provincia della Turenna.

Questa zona è costituita dal dipartimento dell’Indre-et-Loire (37) e dai cantoni limitrofi siti nei dipartimenti limitrofi dell’Indre-et-Loire, ad eccezione di quelli della Sarthe (72).

5.   Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica si basa sulle qualità intrinseche dei «Rillettes de Tours» derivanti dall’attuazione, durante le fasi della loro fabbricazione, di competenze a loro volta provenienti dalla tradizione e che permangono localizzate nella Turenna. Queste competenze e le qualità specifiche del prodotto conferiscono a quest’ultimo una reputazione che, nella mente dei consumatori, è indissolubilmente legata alla zona geografica.

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori climatici

La Turenna è caratterizzata da un clima mite ma relativamente umido, che ha impedito il naturale sviluppo dei salumi essiccati in modo naturale come si vede nel sud della Francia. È a causa di questo clima che i rillettes vengono conservati grazie alla cottura ma è proprio questo clima che è invece propizio alla produzione viticola; ciò spiega un’ingente produzione di vini che incide anch’essa sull’aromatizzazione dei «Rillettes de Tours».

Fattori umani

I contadini della regione fabbricavano rillettes già nel Medio Evo. Fino alla fine del XVIII secolo si trattava di una produzione molto localizzata nel mondo rurale della Turenna ed in alcune fattorie del Maine.

All’inizio del XIX secolo i salumieri locali riprendono questa ricetta contadina, l’adattano alle proprie competenze e la trasmettono di generazione in generazione. Nella Turenna, i rillettes diventano allora i «Rillettes de Tours».

Una delle principali evoluzioni è l’utilizzo non più dei resti bensì di veri e propri pezzi di carne nella fabbricazione dei rillettes. Lo sviluppo di nuovi strumenti di conservazione e l’utilizzo della cottura scoperta, che conferisce al prodotto una consistenza secca, consentono ben presto di ridurre la parte di grasso e di aumentare la percentuale di carne nei rillettes, rendendolo così un prodotto più nobile. È questo know-how tipico della città di Tours e della Turenna che i macellai locali svilupperanno man mano. Bisogna aspettare il 1865 perché questo piatto compaia in alcune pubblicazioni specializzate.

Fattori economici

La Turenna possiede un tessuto industriale scarsamente sviluppato. Ciò si è tradotto in un lento incremento sia del settore della produzione delle carni, rimasto per lo più a livello artigianale nella regione, sia del commercio dei «Rillettes de Tours», assicurando così il mantenimento del suo carattere prettamente artigianale.

I «Rillettes de Tours» sono tuttora presenti nelle macellerie del posto, dove i salumai/macellai trasmettono la ricetta agli apprendisti.

5.2.   Specificità del prodotto

La cottura dei «Rillettes de Tours» è scoperta, ovvero in una marmitta senza coperchio. La cottura è lunga e si svolge tradizionalmente in tre fasi: la rosolatura delle carni all’inizio di cottura (da 15 minuti ad 1 ora ad una temperatura compresa fra i 95 °C e i 115 °C), quindi una fase di cottura lenta (da 5 ore e 30 minuti a 12 ore ad una temperatura compresa fra i 65 °C e i 95 °C), infine una fase di cottura breve a fiamma alta (da 10 minuti a 20 minuti ad una temperatura compresa fra i 95 °C e i 115 °C).

Le due fasi iniziali, ovvero la rosolatura dei pezzi di carne magra all’inizio della cottura e la cottura lenta scoperta, peculiari dei «Rillettes de Tours», comportano, oltre alla disidratazione del prodotto, lo sviluppo di sostanze gustative ed aromatiche legate principalmente alle reazioni chimiche di Maillard e caratteristiche del sapore di carne rosolata.

La cottura lunga nel grasso dei pezzi di carne consente di ottenere un «confit». La separazione dei pezzi si ottiene unicamente mediante cottura, senza lacerazione né battitura, con il risultato che il prodotto mantiene fibre lunghe.

Infine, la consistenza secca dei «Rillettes de Tours», inizialmente voluta per conservare meglio il prodotto, si ottiene per l’appunto grazie a questo metodo tradizionale di cottura scoperta in una marmitta dall’apertura larga che offre una grande superficie di evaporazione. Anche la pratica della fiamma alta nell’ultima fase intende favorire l’evaporazione alla fine del processo.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il legame con la zona geografica si basa contemporaneamente sulle conoscenze tradizionali e localizzate nella Turenna — che hanno dato origine alle qualità specifiche dei «Rillettes de Tours» — e su una reputazione indissolubilmente legata, nella mente dei consumatori, alla zona geografica.

Il know-how

Il basso tenore di umidità che inizialmente favoriva la conservazione dei «Rillettes de Tours» in una regione dal clima umido ha consentito successivamente di estenderne la commercializzazione oltre i confini della Turenna e spiega, segnatamente, la reputazione del prodotto, fondata su una consistenza più secca rispetto ai rillettes che si producono nelle regioni vicine.

Il mantenimento della consistenza secca nel corso degli anni può spiegarsi anche con la scarsa preoccupazione dei produttori, prevalentemente artigianali, di ottenere una resa maggiore. Questa resa è inferiore all’80 %, ovverosia nettamente più bassa rispetto a quella di molti altri tipi di rillettes.

Il basso tasso d’umidità dei «Rillettes de Tours» consente di prepararli senza ricorrere a conservanti, il cui utilizzo è comunque consentito dalla legislazione.

Il contesto artigianale della fabbricazione di questo prodotto e il fatto che le competenze dei macellai si trasmettano essenzialmente mediante l’apprendistato fanno sì che tali competenze siano rimaste estremamente circoscritte alla regione in parola. In effetti, l’apprendistato nell’artigianato avviene principalmente nell’ambito di uno stesso dipartimento o nelle sue immediate vicinanze.

Il mantenimento di uno stretto legame con la zona geografica è confermato dal fatto che il 90 % dei vincitori del concorso dei «Rillettes de Tours» provengono da questa zona.

La reputazione

Le caratteristiche proprie dei «Rillettes de Tours» hanno consentito loro di guadagnare una solida reputazione. Sono questi, infatti, i primi rillettes artigianali elogiati da Honoré de Balzac nel suo romanzo del 1835 intitolato Le Lys dans la Vallée (Il giglio nella valle).

A partire dal XX secolo i «Rillettes de Tours» hanno conosciuto notevole popolarità su scala nazionale. Nel 1933 Curnonsky, nella sua opera intitolata Les trésors gastronomiques de la France (I tesori gastronomici della Francia), scrive: «I salumi della Turenna hanno acquistato fama universale e legittima: i Rillettes de Tours hanno fatto il giro del mondo.»

Ogni anno nella Turenna viene indetto un concorso dei migliori «Rillettes de Tours». Questa manifestazione è molto ricercata visto che una trentina sono gli artigiani che vi prendono parte ogni anno. Nel 2011 il Concours Général Agricole de Paris (Concorso generale agricolo di Parigi) ha consacrato la reputazione del prodotto inaugurando una sezione appositamente dedicata ai «Rillettes de Tours».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPRillettesdeToursV2.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


15.11.2013   

IT

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L 305/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva olio di colza era stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 (4) della Commissione. In seguito alla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza si considera approvata ai sensi di tale regolamento e compare nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5) della Commissione.

(2)

In data 18 dicembre 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo, «l’Autorità») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il proprio parere sul progetto di relazione di riesame della sostanza attiva olio di colza (6). L’Autorità ha inviato il proprio parere sull’olio di colza al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame riguardante l’olio di colza. Tale progetto e il parere dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 3 ottobre 2013, approvati come relazione di riesame della Commissione sull’olio di colza.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva olio di colza deve considerarsi approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione dell’olio di colza riguardo alla quantità massima dell’impurità tossicologicamente rilevante acido erucico.

(5)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.

(6)

È necessario dare agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’entrata in vigore del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(8)

Se per prodotti fitosanitari contenenti olio di colza, gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrà terminare entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Entro la data del 30 settembre 2014, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza come sostanza attiva.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Periodi di tolleranza eventualmente concessi da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono essere il più possibile brevi e terminare comunque entro il 30 settembre 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oil/rape seed oil» (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva oli vegetali/olio di colza). EFSA Journal 2013; 11(1)3058. [45 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3058. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 242 relativa alla sostanza attiva olio di colza è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«242

Oli vegetali/olio di colza

Numero CAS: 8002-13-9

N. CIPAC non attribuito

Olio di colza

L’olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi

Impurità rilevante: tenore massimo di acido erucico: 2 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per attuare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.»


15.11.2013   

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L 305/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1151/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

49,7

MA

41,6

MK

20,6

ZZ

37,3

0707 00 05

AL

39,5

MK

56,9

TR

129,3

ZZ

75,2

0709 93 10

MA

81,5

TR

146,1

ZZ

113,8

0805 20 10

MA

65,4

ZA

148,2

ZZ

106,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

SZ

56,1

TR

69,1

ZA

157,1

ZZ

94,1

0805 50 10

TR

79,7

ZA

74,0

ZZ

76,9

0806 10 10

BR

248,9

LB

239,8

PE

322,3

TR

167,3

US

331,3

ZZ

261,9

0808 10 80

MK

32,3

NZ

93,9

US

129,3

ZA

187,0

ZZ

110,6

0808 30 90

CN

56,2

TR

112,1

ZZ

84,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.11.2013   

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L 305/18


DECISIONE EUCAP SAHEL NIGER/2/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 novembre 2013

relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

(2013/656/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger), compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione EUCAP Sahel Niger, ad interim per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Filip DE CEUNINCK è nominato capo della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger), ad interim, per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2013.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.


15.11.2013   

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L 305/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE

[notificata con il numero C(2013) 7505]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/657/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/265/CE della Commissione (3) e la decisione 2006/533/CE della Commissione (4) erano state adottate dopo che era stata accertata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici in Croazia e in Svizzera. Tali decisioni prevedevano l’obbligo per gli Stati membri di sospendere le importazioni da alcune zone della Croazia e della Svizzera di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e di alcuni altri volatili vivi, compresi i volatili da compagnia, le uova da cova di tali specie e alcuni prodotti derivati dai volatili.

(2)

La decisione 2006/415/CE della Commissione (5) stabilisce alcune restrizioni e misure di biosicurezza per evitare la propagazione della malattia, compresa l’istituzione delle aree A e B in seguito alla presenza sospettata o confermata di un focolaio di influenza aviaria nel pollame.

(3)

La decisione 2006/563/CE della Commissione (6) definisce alcune misure di protezione per impedire il diffondersi della malattia dagli uccelli selvatici al pollame e prevede, in base a valutazioni del rischio, l’istituzione di zone di controllo e di monitoraggio che tengano conto di fattori epidemiologici, geografici ed ecologici in seguito alla presenza sospetta o confermata di tale malattia negli uccelli selvatici.

(4)

Le misure stabilite dalle decisioni 2006/265/CE e 2006/533/CE sono scadute in data 30 giugno 2007. Tuttavia, alla luce della situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, nell’Unione e nei paesi terzi, le misure di protezione stabilite da queste decisioni sono state inserite nella decisione 2008/555/CE della Commissione (7). La decisione 2008/555/CE è stata sostituita dalla decisione 2009/494/CE della Commissione (8), che si applica fino alla data del 31 dicembre 2013.

(5)

In previsione dell’adesione della Croazia all’Unione, avvenuta in data 1 o luglio 2013, le misure di cui alla decisione 2009/494/CE cessano di essere applicate a tale Stato membro. Tuttavia, data la situazione epidemiologica per i rischi causati dal virus altamente patogeno dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1, è opportuno mantenere le misure di protezione nei confronti della Svizzera fino al 31 dicembre 2015.

(6)

La Svizzera, in quanto paese terzo, ha comunicato alla Commissione che, appena sia sospettata o confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame o negli uccelli selvatici, le proprie autorità competenti applicheranno misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, come stabilito dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE. Essa informerà immediatamente la Commissione di ogni futuro mutamento della situazione zoosanitaria e soprattutto dei focolai e dei risultati positivi attestanti la presenza della malattia nel pollame o negli uccelli selvatici. Occorre anche tener conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (9).

(7)

La Commissione informerà immediatamente gli Stati membri e invierà loro tutte le informazioni ricevute dalle autorità competenti della Svizzera.

(8)

Alla luce delle garanzie ricevute dalla Svizzera è opportuno che, se sul territorio della Svizzera si rileva influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame, le misure di protezione riguardanti tale paese siano applicate solo alle aree della Svizzera per le quali le sue autorità competenti applicano misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE.

(9)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (10) contiene l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e stabilisce trattamenti specifici considerati efficaci nel rendere inattivi i rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo a seconda della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui i prodotti sono ottenuti. È perciò opportuno concedere una deroga dalla disposizione che sospende le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Svizzera, purché i prodotti siano stati trattati con determinati trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(10)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (11) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e di determinati prodotti a base di pollame. In un intento di chiarezza e di coerenza della normativa UE è opportuno utilizzare, ai fini della presente decisione, le definizioni di pollame e uova da cova contenute in tale regolamento.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (12) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili provenienti da paesi terzi e loro territori. In un intento di chiarezza e di coerenza della normativa UE è opportuno utilizzare, ai fini della presente decisione, le definizioni di volatili contenute in tale regolamento.

(12)

Per motivi di chiarezza e coerenza della normativa UE, è opportuno abrogare la decisione 2009/494/CE e sostituirla con la presente decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri devono sospendere le importazioni nell’Unione da tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le competenti autorità di tale paese applicano ufficialmente misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE dei seguenti prodotti:

a)

pollame, quale definito all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 798/2008;

b)

uova da cova, quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 798/2008;

c)

volatili, quali definiti all’articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013, e le loro uova da cova;

d)

carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente di selvaggina da penna selvatica;

e)

prodotti a base di carne, costituiti da carne di selvaggina da penna selvatica o che la contengono;

f)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;

g)

trofei di caccia, non trattati, di uccelli di qualunque tipo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono autorizzare l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne costituiti da carne di selvaggina da penna selvatica o che la contengono purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D dell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri devono adottare, e pubblicare, le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente decisione non appena ricevono l’informazione della Commissione sul cambiamento della situazione zoosanitaria della Svizzera in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1.

Articolo 3

La decisione 2009/494/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino alla data del 31 dicembre 2015.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione 2006/265/CE della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera (GU L 95 del 4.4.2006, pag. 9).

(4)  Decisione 2006/533/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 19).

(5)  Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).

(6)  Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).

(7)  Decisione 2008/555/CE della Commissione, del 26 giugno 2008, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera (GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 14).

(8)  Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74).

(9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(10)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(11)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).


15.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2013

recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Pomazánkové máslo (STG)]

[notificata con il numero C(2013) 7615]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2013/658/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha completato l’esame della domanda di registrazione della denominazione «Pomazánkové máslo» in quanto specialità tradizionale garantita, trasmessa dalla Repubblica ceca e ricevuta in data 22 dicembre 2010.

(2)

In data 1o aprile 2011 la Commissione ha informato la Repubblica ceca che la denominazione «máslo» è definita e soggetta a condizioni d’uso in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare dell’articolo 115 e dell’allegato XV di quest’ultimo, che prevedono un tenore di grassi lattieri uguale o superiore all’80 % e inferiore al 90 %; tuttavia, la descrizione del prodotto «Pomazánkové máslo» non soddisfa tali condizioni. In seguito a un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione in data 25 gennaio 2011, la Corte di giustizia ha statuito in via incidentale, nella sentenza del 18 ottobre 2012, causa C-37/11, la non conformità della denominazione «Pomazánkové máslo» alle sopraccitate norme del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 «il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati […]»; vi è quindi motivo per considerare la domanda di registrazione della denominazione «Pomazánkové máslo» in quanto specialità tradizionale garantita non conforme al regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare all’articolo 115 e all’allegato XV.

(4)

Alla luce di tali elementi, la domanda di registrazione della denominazione «Pomazánkové máslo» deve essere respinta.

(5)

La misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione della denominazione «Pomazánkové máslo» è respinta.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


Rettifiche

15.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/23


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237 del 5 settembre 2013 )

Alle pagine 5 e 6 dell’allegato, punto II.2.8.1:

anziché:

«(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]

(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VV, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]»

leggi:

«(2)

[II.2.8.1

sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]

(2) oppure

[II.2.8.1

sono animali destinati all’allevamento e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

(2) oppure

[II.2.8.1

sono destinati a uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

(2)

[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]».