ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.303.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
14 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Lettera di notifica dell’Unione europea alla Confederazione svizzera, a seguito dell’adesione della Croazia, di una modifica tecnica dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1139/2013 della Commissione, dell’11 novembre 2013, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1140/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riz de Camargue (IGP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (DOP)]

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chaource (DOP)]

8

 

*

Regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d’asta designata dalla Germania ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1144/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tepertős pogácsa (STG)]

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1145/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

 

2013/652/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali [notificata con il numero C(2013) 7145]  ( 1 )

26

 

 

2013/653/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di un piano coordinato di controllo per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici nel 2014 [notificata con il numero C(2013) 7289]

40

 

 

2013/654/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) [notificata con il numero C(2013) 7491]  ( 1 )

48

 

 

2013/655/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2013, relativa all’adeguamento su base mensile dal 1o agosto 2012 al 1o giugno 2013 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

52

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 311/13/COL, del 17 luglio 2013, recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 131/13/COL

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


Lettera di notifica dell’Unione europea alla Confederazione svizzera, a seguito dell’adesione della Croazia, di una modifica tecnica dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Egregio signore,

mi pregio di far riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

A seguito dell’adesione della Croazia, l’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi richiede una modifica tecnica conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, di detto accordo.

L’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, dell’accordo prevede che l’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I possa essere modificato mediante una semplice notifica all’altra parte contraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità.

Le comunico a nome dell’Unione europea che l’autorità competente per la Croazia è la seguente:

in Croazia: Ministar financija o un suo rappresentante autorizzato,

e che questa menzione dev’essere aggiunta nell’allegato I dell’accordo alla lettera ac) dopo le autorità competenti di cui alla lettera ab).

La modifica tecnica di cui alla presente notifica si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per l’Unione europea,

Heinz ZOUREK

Direttore generale della direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


REGOLAMENTI

14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2013

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

64/TQ40

Stato membro

Svezia

Stock

POK/04-N.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Data

28.10.2013


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1140/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riz de Camargue (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Riz de Camargue», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 133 del 6.6.2000, pag. 19.

(3)  GU C 127 del 4.5.2013, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Riz de Camargue (IGP)


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1141/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence»/«Essence de lavande de Haute-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 828/2003 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3.

(4)  GU C 140 del 18.5.2013, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 3.2.   Oli essenziali

FRANCIA

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (DOP)


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1142/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chaource (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chaource», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 1326/2008 (3) della Commissione.

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 20.

(4)  GU C 159 del 5.6.2013, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Chaource (DOP)


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d’asta designata dalla Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), consente agli Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all’asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la designazione di tali piattaforme d’asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d’asta interessata di cui all’allegato III di tale regolamento.

(2)

Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento dell’intenzione di designare una propria piattaforma.

(3)

Il 15 marzo 2013 la Germania ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di designare la European Energy Exchange AG (in appresso «EEX») quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

(4)

Il 20 marzo 2013 la Germania ha trasmesso la notifica al comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3).

(5)

Al fine di garantire che la designazione proposta di EEX quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 sia compatibile con le prescrizioni del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario imporre a EEX un certo numero di condizioni e obblighi.

(6)

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d’asta designata è tenuta a fornire un accesso pieno ed equo alle aste per le piccole e medie imprese (PMI) e un accesso alle aste per gli emettitori di entità ridotta. A tal fine EEX è tenuta a fornire a tali PMI ed emettitori di entità ridotta informazioni trasparenti, complete e aggiornate in merito alle possibilità di accesso alle aste condotte da EEX per la Germania, compresi tutti i necessari orientamenti pratici sulle modalità per sfruttare al meglio tali possibilità. È auspicabile che tali informazioni siano a disposizione del pubblico sulle pagine web di EEX. Inoltre EEX dovrebbe riferire al sorvegliante d’asta (da designare come stabilito dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010) sulla copertura ottenuta, anche in termini di copertura geografica, e tenere nella massima considerazione le raccomandazioni di quest’ultimo a tale riguardo in modo da garantire l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.

(7)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nel designare una piattaforma d’asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati siano in grado di prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio. Nella fattispecie, è opportuno che una piattaforma d’asta non si avvalga del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. È opportuno che la piattaforma fornisca ai potenziali offerenti la possibilità di essere ammessi alle aste senza essere tenuti a diventare un membro di scambio o un partecipante del mercato secondario da essa stessa organizzato o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da essa o da terzi.

(8)

Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d’asta, devono tenere conto della misura in cui sono previste disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Occorre definire tali disposizioni in modo chiaro e per tempo, nell’ambito di una strategia di uscita che dovrà essere esaminata dal sorvegliante d’asta. È auspicabile che non solo EEX in quanto designata dalla Germania, ma tutte le piattaforme d’asta elaborino tali strategie di uscita e tengano in massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta in merito.

(9)

Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno che le disposizioni del regolamento (UE) n. 1031/2010 concernenti le procedure di appalto per la designazione delle piattaforme d’asta e il sorvegliante d’asta e lo svolgimento delle aste siano modificate.

(10)

Poiché le quote devono essere consegnate entro cinque giorni dall’asta e sono negoziabili, il prodotto messo all’asta non deve essere necessariamente essere negoziabile.

(11)

In alcuni casi, una piattaforma d’asta è tenuta a consultare il sorvegliante d’asta. La risposta a tali richieste comporta una responsabilità per il sorvegliante d’asta. Per attenuare tali responsabilità, in particolare in casi d’urgenza, la piattaforma che consulta deve essere autorizzata a procedere con la misura prevista già prima di aver ottenuto un parere da parte del sorvegliante d’asta. L’obbligo per la piattaforma d’asta a tenere nella massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta, se fornito, rimane valido.

(12)

È opportuno inoltre riesaminare anche le modalità di fissazione dei calendari delle aste. In primo luogo, non è possibile né necessario determinare i calendari delle aste già nel febbraio e marzo dell’anno precedente. In secondo luogo, il volume da mettere all’asta in agosto dovrebbe essere la metà del volume messo all’asta in altri mesi; a tal fine si possono organizzare meno aste e mettere all’asta volumi inferiori. In terzo luogo, l’articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE determina i volumi e la percentuale delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri destinati alla messa all’asta e la disposizione del regolamento (UE) n. 1031/2010 sul volume annuo di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta dovrebbero tener conto delle incertezze di alcuni fattori alla base della determinazione di tali volumi e quote. Inoltre, data l’incertezza sull’esito dei negoziati internazionali, è giustificata una maggiore flessibilità per scaglionare il volume delle quote assegnate al trasporto aereo da mettere all’asta in un determinato anno civile. In quarto luogo, in caso di annullamenti consecutivi, le quote devono essere scaglionate su un numero di aste maggiore rispetto alle quattro aste successive in programma. Infine, occorrerebbe aggiungere disposizioni per quanto riguarda il calendario per le aste organizzate dalla piattaforma d’asta comune per uno Stato membro che ha deciso di non aderire all’azione comune, ma che deve fare uso delle piattaforme d’asta comuni, in attesa della designazione di una propria piattaforma. Queste disposizioni devono riflettere l’accantonamento per i calendari delle aste da determinare da parte delle piattaforme designate da tali Stati membri.

(13)

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi. Questo requisito dovrebbe applicarsi a qualsiasi piattaforma d’asta, e non solo alle piattaforme d’asta designate dagli Stati membri che non partecipano all’azione comune per la designazione mediante appalto di piattaforme d’asta comuni.

(14)

Le piattaforme d’asta possono offrire uno o più mezzi alternativi di accesso alle proprie aste qualora il mezzo di accesso principale non sia disponibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti. Per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che gli Stati membri possono esigere che una piattaforma d’asta offra tali mezzi alternativi.

(15)

L’imposizione del divieto per gli Stati membri di comunicare informazioni privilegiate a soggetti che lavorano per un responsabile del collocamento potrebbe essere impraticabile o incidere negativamente sull’efficienza del lavoro del responsabile del collocamento designato o sui soggetti che lavorano per quest’ultimo. I responsabili del collocamento svolgono un ruolo limitato nella conduzione delle aste, e esistono una serie di misure intese ad attenuare i rischi di abuso di informazioni privilegiate, comprese misure che riguardano situazioni in cui il responsabile del collocamento o i soggetti che lavorano per lui avrebbero accesso ad informazioni privilegiate. In questo contesto, un divieto totale è sproporzionato. Ciononostante, gli Stati membri devono garantire che, prima di comunicare informazioni privilegiate, un responsabile del collocamento designato abbia a sua disposizione misure idonee a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate.

(16)

La notifica da parte di uno Stato membro che non partecipa all’azione comune per designare mediante appalto le piattaforme comuni della piattaforma che intende designare non può contenere l’intero calendario delle aste, ma deve comunque contenere le informazioni pertinenti per il coordinamento dei calendari delle aste in una fase successiva.

(17)

È opportuno che in sede di riesame del regolamento (UE) n. 1031/2010 si tenga conto della relazione del sorvegliante d’asta sull’asta condotta nel 2014, che dovrebbe essere consegnata all’inizio dell’anno successivo.

(18)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 stabilisce che le piattaforme d’asta devono essere mercati regolamentati. Al fine di beneficiare dell’esperienza e della competenza pertinenti, e di ridurre i rischi nell’esecuzione delle aste, è opportuno chiarire che si tratta di un mercato regolamentato, il cui gestore organizza un mercato dei diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.

(19)

Dato che il sorvegliante d’asta può essere retribuito con i proventi delle aste, può essere auspicabile che una piattaforma d’asta funga da agente erogatore in relazione alle spese del sorvegliante d’asta.

(20)

Una procedura d’appalto ristretta per la designazione del sorvegliante d’asta non si è concretizzata in un contratto in quanto nessun candidato ha presentato la propria candidatura a questo appalto congiunto. Una nuova procedura dovrà affrontare problemi complessi la cui soluzione richiederà tempo, tra cui la scelta della procedura di appalto, la forma del contratto e la descrizione dettagliata dei compiti. L’assenza di un sorvegliante d’asta non comporta, tuttavia, un rischio per lo svolgimento delle aste fino al punto di doverle sospendere in attesa della nomina del sorvegliante.

(21)

Le piattaforme d’asta possono autorizzare richieste di ammissione presentate per via elettronica, ma devono essere autorizzate anche a imporre tale presentazione per mezzo di documenti cartacei.

(22)

Qualora la piattaforma designata da uno Stato membro che non partecipa all’azione comune per la designazione di piattaforme d’asta comuni non sia in grado di organizzare le aste, lo Stato membro interessato deve rivolgersi alla piattaforma comune per la vendita all’asta della sua parte del volume di quote da mettere all’asta. È opportuno chiarire che gli accordi tra la piattaforma d’asta comune e i responsabili del collocamento designati da tali Stati membri devono essere predisposti prima che della vendita all’asta su una piattaforma comune, ma non in una fase precedente.

(23)

Tutte le piattaforme d’asta devono elaborare una strategia di uscita e consultare il sorvegliante d’asta in merito. Tale obbligo non deve applicarsi esclusivamente alle piattaforme d’asta designate dagli Stati membri non partecipanti all’azione comune per la designazione di piattaforme comuni.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici.

(25)

Il contratto tra la Germania e EEX in quanto piattaforma d’asta indipendente di transizione scade nel dicembre 2013. Al fine di garantire il proseguimento tempestivo e la prevedibilità delle aste da parte di EEX, il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza.

(26)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati (di seguito «prodotto messo all’asta»).»

2)

all’articolo 7, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d’asta, se designato, e previa informazione delle autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56.

Tra due periodi d’offerta sulla stessa piattaforma d’asta, la piattaforma d’asta in questione può modificare il metodo. Essa informa in merito il sorvegliante d’asta, se designato, e le autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56, senza indugio.

La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.

8.   Se una o più aste sono annullate ai sensi del paragrafo 5 o 6, il volume combinato delle quote di tali aste è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate.».

3)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato il sorvegliante d’asta, se designato, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.»

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è in linea di massima distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.»

4)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Circostanze che impediscono lo svolgimento dell’asta

Fatta salva, se del caso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 58, una piattaforma d’asta può annullare un’asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di essere perturbato. Qualora sia annullate una o più aste consecutivamente, il volume combinato delle quote di tali vendite all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.»

5)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 settembre dell’anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il calendario delle singole aste condotte da piattaforme non designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento è definito e pubblicato in conformità dell’articolo 32 del presente regolamento.

L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma di vendita all’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.»

6)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Volumi annui di quote da mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE

1.   Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno è pari al 15 % del volume previsto di tali quote in circolazione per tale anno. Se il volume messo all’asta in un determinato anno è inferiore o superiore al 15 % del volume effettivamente messo in circolazione per l’anno in questione, il volume da mettere all’asta nell’anno successivo correggerà la differenza. Le quote che rimangono dopo l’ultimo anno di un periodo di scambio sono messe all’asta nei primi quattro mesi dell’anno successivo.

Il volume di quote da mettere all’asta nell’ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

2.   Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, la porzione di quote che ciascuno Stato membro deve mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE è stabilito a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva.»

7)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   A partire dal 2013, per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento in linea di massima determinano e pubblicano, entro il 30 settembre dell’anno precedente o appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:

«L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.»

8)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi.»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Una piattaforma d’asta può offrire, e gli Stati membri possono imporre alla piattaforma di offrire, uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.»

9)

all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il gestore o l’operatore aereo titolare di un conto di deposito di gestore o operatore aereo, che presenta l’offerta per conto proprio, nonché l’eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l’operatore;»

10)

all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La domanda di ammissione all’asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d’asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.»

11)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme, secondo modalità concordate reciprocamente, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 8, primo comma.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro, le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro interessato abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 28, o come vietato dall’articolo 38, da parte di qualsiasi soggetto che lavora per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 42, paragrafi 1 e 2.»

12)

all’articolo 24, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora motivi di forza maggiore impediscano al sorvegliante d’asta di svolgere, del tutto o in parte, i compiti che gli incombono rispetto a un’asta, la piattaforma d’asta in questione può decidere di condurre l’asta a condizione che predisponga misure adeguate per garantire la corretta vigilanza dell’asta stessa. Quanto precede si applica anche fino al momento in cui il primo sorvegliante d’asta designato a norma del paragrafo 2 inizia a monitorare le aste in questione, come precisato nel contratto di designazione del sorvegliante.»

13)

all’articolo 25, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il sorvegliante d’asta esprime pareri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafo 1, e secondo il disposto dell’allegato III. I pareri sono emessi entro un lasso di tempo ragionevole.»

14)

all’articolo 27 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta presenta la propria strategia particolareggiata di uscita alla Commissione, che consulta il sorvegliante d’asta in merito. Entro due mesi dalla data di ricevimento del parere del sorvegliante d’asta ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, la piattaforma riesamina e, se necessario, modifica la propria strategia di uscita, tenendo nella massima considerazione detto parere.»

15)

all’articolo 30, paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 o 2, e con i calendari previsti da altri Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26 ma decidono di designare piattaforme d’asta proprie;»

16)

all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall’articolo 27.

Tuttavia, una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro che ha il potere di nomina, che è tenuto a consultare il sorvegliante d’asta in merito.»

17)

all’articolo 32, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Per le quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d’asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che detta piattaforma non debba ancora essere designata. Le piattaforme d’asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

18)

all’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In seguito alla presentazione da parte del sorvegliante d’asta della relazione annuale consolidata in materia di aste condotte nel 2014, la Commissione provvede alla valutazione delle disposizioni del presente regolamento, compreso il funzionamento di tutti i procedimenti d’asta.»

19)

all’articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui operatore organizza un mercato di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.»

20)

all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La piattaforma, con i sistemi di compensazione o i sistemi di regolamento ad essa collegati, trasferisce gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa, a seguito della vendita all’asta di quote contemplate dal capo II e dal capo III della direttiva 2003/87/CE, ai responsabili del collocamento che hanno venduta all’asta le quote in questione, ad eccezione degli importi per i quali è invitata a fungere da agente erogatore in relazione al sorvegliante d’asta.»

21)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

(3)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.


ALLEGATO

La tabella di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificata:

nella parte 1, dopo il nome della piattaforma d’asta designata dalla Germania, è aggiunta la seguente riga:

 

«Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 2»

nella parte 2, dopo il nome della piattaforma d’asta designata dal Regno Unito, è aggiunta la seguente riga:

 

«Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 1»

è aggiunta la seguente parte 3:

«Piattaforme d’asta designate dalla Germania

3

Piattaforma d’asta

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 1

 

Periodo di vigenza della designazione

Dal 15 novembre 2013 fino almeno al 14 novembre 2018 al più tardi, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, comma 2.

 

Condizioni

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.

 

Obblighi

1.

Entro due mesi dal 15 novembre 2013 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita ai fini della consultazione del sorvegliante d’asta. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX ai sensi del contratto con la Commissione e gli Stati membri concluso ai sensi dell’articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto.

2.

EEX redige e aggiorna sul suo sito web un elenco completo e aggiornato dei membri ammessi all’asta autorizzati a presentare offerte per conto di PMI ed emettitori di entità ridotta; inoltre pubblica degli orientamenti pratici facilmente comprensibili per informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta delle misure che devono prendere per accedere alle aste per il tramite di questi membri.

3.

Entro sei mesi dall’inizio delle aste o entro due mesi dalla designazione del sorvegliante d’asta, a seconda di quale delle due sia la più recente, EEX riferisce al sorvegliante d’asta sulla copertura ottenuta, compreso il grado di copertura geografica, e tiene nella massima considerazione le sue raccomandazioni a tale riguardo in modo da assicurare l’adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b).

4.

La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificata alla Commissione il 15 marzo 2013 e comunicata al comitato sui cambiamenti climatici il 20 marzo 2013.»


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1144/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tepertős pogácsa (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Tepertős pogácsa», presentata dall’Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

La Germania e l’Austria hanno notificato dichiarazioni d’opposizione alla Commissione conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006. Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, la Commissione ha esaminato le dichiarazioni d’opposizione e le ha giudicate ricevibili.

(4)

L’Ungheria ha fatto presente che è stato concluso un accordo con la Germania e l’Austria.

(5)

Per quanto riguarda la Germania, tale accordo ha portato alla modifica della domanda di registrazione che consiste nel sopprimere le indicazioni dei parametri di qualità della farina prescritti (BL55 e BL80).

(6)

Per quanto riguarda l’Austria, quest’ultima ha accettato la conferma dell’Ungheria che la domanda di registrazione riguarda la protezione della sola denominazione ungherese «Tepertős pogácsa» come specialità tradizionale garantita e che la domanda di registrazione della denominazione ungherese «Tepertős pogácsa» non produce nessun effetto sfavorevole sui prodotti che portano il nome «Grammelpogatsche» né comprometterebbe la fabbricazione del prodotto commercializzato con il nome «Grammelpogatsche».

(7)

Alla luce di tali elementi la denominazione «Tepertős pogácsa» ha i requisiti per poter essere iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite e occorre aggiornare di conseguenza il disciplinare e pubblicarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il disciplinare consolidato figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(3)  GU C 180 del 21.6.2012, pag. 16.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, punto II, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.3.   Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

UNGHERIA

Tepertős pogácsa (STG)


ALLEGATO II

1.   Disciplinare del prodotto

1.1.   Nome/i da registrare

«Tepertős pogácsa»

In occasione della sua commercializzazione, il prodotto può portare sull’etichetta la seguente dicitura: «magyar hagyományok szerint előállított» (preparato secondo le tradizioni ungheresi). Il testo della dicitura è altresì tradotto in altre lingue ufficiali.

1.2.   Si tratta di un nome

specifico in sé

che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

L’aggettivo «tepertős» che appare nella denominazione del prodotto viene dal sostantivo «tepertő» (ciccioli di maiale), che designa i residui ottenuti dopo aver fritto la pancetta, i quali, una volta tritati, costituiscono in forma cremosa la materia prima caratteristica della «pogácsa» (focaccia salata).

1.3.   La domanda prevede l’uso riservato del nome ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006?

Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza l’uso riservato del nome

1.4.   Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

Classe 2.3. Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

1.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome indicato al punto 3.1

La «Tepertős pogácsa» è un prodotto della panetteria salato, rotondo, di forma cilindrica, di diametro compreso tra 3 e 5 centimetri e di peso compreso tra 25 e 50 grammi. L’impasto lievitato, salato e pepato, contiene ciccioli e strutto e può avere consistenza morbida o del tipo pasta a foglia. La superficie è di colore rosso brunito con una decorazione (incisione) a reticolo. La base è liscia e di colore rosso brunito. All’interno i ciccioli sono omogeneamente ripartiti. La variante morbida può essere suddivisa in bocconi mentre l’altra (tipo pasta a sfoglia) è di consistenza soffice e a più strati. Il gusto è quello caratteristico dei ciccioli fritti, piacevolmente salato e moderatamente pepato. Il tenore di grassi, in peso, nella materia secca è compreso tra il 20 e il 30 % e il prodotto contiene, in peso, tra il 25 e il 40 % di ciccioli. Un minimo del 60 % del tenore di grassi proviene dai ciccioli.

Caratteristiche organolettiche

 

«Tepertős pogácsa» morbida

«Tepertős pogácsa» del tipo pasta a sfoglia

Aspetto

Rotondo, di forma cilindrica regolare.

Rotondo, di forma cilindrica (ma non sempre).

Crosta

La parte superiore è brillante, di colore rosso brunito, contraddistinta da una decorazione a reticolo fitto, la superficie laterale è di colore «sabbia» opaco e la base di colore rosso brunito opaco.

Interno

Consistenza decisamente morbida ma non friabile. I ciccioli sono omogeneamente ripartiti e presentano un colore leggermente brunito.

Consistenza leggermente a sfoglia a più strati, tra i quali si intravvedono i ciccioli di colore leggermente brunito.

Gusto

Caratteristico dei ciccioli, piacevolmente salato e moderatamente pepato.

Aroma

Caratteristico dei ciccioli e dello strutto; pepato.

Caratteristiche fisico-chimiche

Materie grasse: il tenore di materie grasse del prodotto finito calcolato in rapporto al peso della materia secca è compreso tra il 20 e il 30 % (m/m)

Sale: il tenore di sale del prodotto finito calcolato in rapporto al peso della materia secca non supera il 4,0 % (m/m)

1.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1

Materie prime:

preparazione della crema a base di ciccioli:

ciccioli di maiale senza pelle: costituiscono il 70-75 % della crema, ovvero i pezzetti di grasso ottenuti friggendo la pancetta priva, del tutto o quasi, di carne,

strutto: costituisce il 25-30 % della crema, ovvero il grasso che resta dopo aver fritto la pancetta priva, del tutto o quasi, di carne,

preparazione dell’impasto: farina di frumento o di farro, uova, tuorlo d’uovo, latte, lievito, vino bianco o aceto, panna da cucina, sale e pepe.

Nella preparazione della «Tepertős pogácsa» è vietato l’uso di qualsiasi additivo alimentare (ad esempio, agenti lievitanti o conservanti).

Metodo di preparazione:

a seconda del metodo utilizzato per la preparazione dell’impasto la «Tepertős pogácsa» può avere una consistenza morbida o del tipo pasta a sfoglia.

Preparazione della TEPERTŐS POGÁCSA MORBIDA

I fase: preparazione della crema di ciccioli

I ciccioli freschi, privi di pelle, sono schiacciati utilizzando un mattarello in modo che non rimangano pezzetti grossi o irregolari e che i pezzetti fritti siano ripartiti omogeneamente nella crema. In alternativa i ciccioli possono essere passati con un tritacarne, nel qual caso deve essere utilizzata la piastra con i fori più piccoli.

La crema è quindi amalgamata allo strutto utilizzando un cucchiaio di legno o un mixer. Un requisito importante per quanto riguarda la preparazione della crema di ciccioli è il divieto di utilizzare additivi, conservanti, ciccioli d’oca, grassi vegetali o margarina. È ammesso soltanto l’uso di ciccioli freschi senza pelle.

Anche la crema di ciccioli industriale deve rispettare tali requisiti.

II fase: preparazione dell’impasto

A ogni chilogrammo di farina sono mescolati 250-400 grammi di crema di ciccioli fino a ottenere un impasto omogeneo. Per ottenere un impasto morbido è essenziale che le particelle di farina siano «coperte» dalla crema di ciccioli. Vengono mescolati tutti gli ingredienti: la farina amalgamata alla crema di ciccioli e, per chilogrammo di farina, il 5 % di lievito sciolto nel latte, un uovo, un tuorlo d’uovo, lo 0,02 % di vino bianco o aceto, il 2,5 % di sale, lo 0,001 % di pepe macinato e la panna da cucina in quantità sufficiente per ottenere un impasto mediamente denso. L’impasto viene lavorato fino a quando tutti gli ingredienti siano ben amalgamati, ma senza esagerare se si vuole che l’impasto abbia una consistenza morbida.

Dato l’elevato tenore di materie grasse del prodotto è opportuno preparare l’impasto a partire da ingredienti freddi e lasciarlo riposare in un luogo fresco fino a quando la temperatura interna raggiunga i 26 °C. Data la natura del prodotto, l’impasto può essere poi lasciato riposare in frigorifero a una temperatura compresa tra + 5 e – 8 °C per almeno tre ore.

L’impasto lievitato e raffreddato viene quindi spianato fino a quando raggiunge lo spessore di un dito. Sulla superficie sono quindi tracciati fitti solchi perpendicolari. Questa operazione può essere effettuata anche utilizzando lame aventi una spaziatura di 3 mm l’una dall’altra. Le singole focaccette sono ottenute utilizzando appositi stampini di diametro compreso tra 3 e 6 centimetri facendo in modo che le forme risultino regolari e per quanto possibile cilindriche. La forma finale si ottiene lavorando la pasta con un movimento rotatorio del palmo della mano. Le focacce sono quindi collocate l’una vicina all’altra su un ripiano in quantità sufficiente da riempire una teglia e sono quindi dorate con un pennello bagnato nell’uovo sbattuto, facendo attenzione che quest’ultimo non coli sui lati. Quando la doratura si è un po’ asciugata, le focaccette sono disposte sulla teglia a distanza regolare l’una dall’altra. L’impasto residuo può essere rilavorato (delicatamente) per un massimo di due volte ed essere riutilizzato dopo il tempo di riposo previsto.

Le focaccette sono quindi lasciate a lievitare per 50-55 minuti e quindi cotte in forno a una temperatura di 220-240 °C per 12-15 minuti.

Sono quindi messe in vendita sfuse o preimballate.

Preparazione della TEPERTŐS POGÁCSA TIPO PASTA SFOGLIA

I fase: preparazione della crema di ciccioli

La preparazione della crema di ciccioli è simile a quella utilizzata per la variante morbida, con la differenza che qui, oltre ai ciccioli senza pelle e allo strutto, si ha aggiunta di sale (1,5 % in rapporto al peso della farina) e pepe (0,001 % in rapporto al peso della farina). L’utilizzo del sale in questa fase è dovuto al fatto che, se tutto il sale necessario per dare alle focaccette il classico gusto salato venisse aggiunto soltanto nella fase di preparazione dell’impasto, la pasta si romperebbe e non sarebbe possibile ottenere la consistenza del tipo pasta sfoglia.

In questo caso, della quantità di strutto indicata per la preparazione della crema di ciccioli, il 50 %, ossia la metà, viene utilizzato per la crema di ciccioli, mentre l’altro 50 % è aggiunto all’impasto.

II fase: preparazione dell’impasto

L’impasto cosiddetto di base viene preparato utilizzando farina, lo strutto non utilizzato per la crema di ciccioli, sale (circa 1 % in rapporto al peso della farina) 5 % di lievito sciolto nel latte per chilogrammo di farina, 0,02 % di vino bianco o aceto e, eventualmente, un uovo, un tuorlo d’uovo e panna da cucina in quantità sufficiente per ottenere un impasto mediamente compatto ed elastico e facile da lavorare.

Per questa variante è importante utilizzare gli ingredienti e la crema di ciccioli a temperature basse, in modo che la crema permetta di separare ciascuno strato di pasta. Lo strutto che ricopre gli strati sottili di pasta spianata a freddo, sciogliendosi durante la cottura, evita che gli strati di pasta si incollino l’uno sull’altro. Inoltre il vapore sprigionato dall’acqua contenuta nell’impasto e lo strutto permettono di mantenere separati gli strati di pasta e ottenere dopo la cottura la caratteristica struttura di sfogliatina.

Le focaccette tipo pasta a sfoglia possono essere ottenute in due modi:

a)

la crema di ciccioli è spalmata in modo uniforme sui sottili strati di pasta che vengono poi arrotolati a partire dalle estremità. La pasta così arrotolata viene quindi lasciata riposare per 15-30 minuti per essere poi nuovamente spianata in uno strato sottile e arrotolata nuovamente ma in direzione perpendicolare a quella precedente. Si tratta di un aspetto importante perché in assenza di tale operazione le focaccette si sfalderebbero durante la cottura;

b)

l’impasto di base, dopo il periodo di riposo, viene spianato in uno strato sottile e piegato in strati successivi, su ciascuno dei quali viene ripartita la crema di ciccioli. In questo caso la pasta non va arrotolata, bensì piegata in un minimo di tre strati.

Prima di essere stesa per un’ultima volta, la pasta è messa a riposare per almeno 15 minuti quindi è spianata nuovamente fino ad ottenere uno strato dello spessore di un dito (1-2 cm); quindi sulla superficie viene inciso un fitto reticolo perpendicolare e sono ricavate le singole focaccette utilizzando appositi stampini di diametro compreso tra 3 e 6 cm. Le focacce sono quindi collocate l’una vicina all’altra su un ripiano in quantità sufficiente da riempire una teglia e sono quindi dorate con un pennello bagnato nell’uovo sbattuto, facendo attenzione che quest’ultimo non coli sui lati.

Quando la doratura si è un po’ asciugata, le focaccette sono disposte sulla teglia a distanza regolare l’una dall’altra, sono lasciate a lievitare per 40-45 minuti e quindi cotte in forno a una temperatura di 220-240 °C per 8-10 minuti.

Sono quindi messe in vendita sfuse o preimballate.

1.7.   Specificità del prodotto agricolo o alimentare

Le caratteristiche specifiche della «Tepertős pogácsa» risiedono negli elementi seguenti:

le materie prime: ciccioli di maiale e strutto,

la particolare tecnica di preparazione dell’impasto,

le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

La caratteristica principale è data dall’uso dei ciccioli di maiale

I ciccioli, ovvero i pezzetti di grasso ottenuti friggendo la pancetta priva, del tutto o quasi, di carne, conferiscono alla «Tepertős pogácsa» il suo carattere specifico. Essi hanno un tenore di proteine del 12-13 % e un tenore di materie grasse dell’82-84 % e forniscono come minimo il 60 % del tenore di grassi del prodotto.

La particolare tecnica di preparazione dell’impasto

Oltre alla variante morbida dell’impasto, l’uso dei ciccioli consente inoltre di lavorare l’impasto in modo da conferirgli le caratteristiche tipiche della pasta a sfoglia; inoltre, l’elevato tenore di materie grasse richiede una preparazione speciale dell’impasto (a freddo a una temperatura di 24-26 °C).

Caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

Dato il tenore di materie grasse del 20-30 % dovuto all’impiego dei ciccioli e dello strutto, la «Tepertős pogácsa» possiede un valore nutritivo più elevato, si secca meno rapidamente e ha una scadenza più lunga rispetto a prodotti della stessa categoria.

1.8.   Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare

Il termine «pogácsa» (focaccia), comparso per la prima volta verso il 1395, designava in origine una galletta cotta nelle braci e nella cenere. Nei racconti popolari ungheresi era indicata con il nome «hamuban sült pogácsa», ovvero focaccia cotta nelle ceneri. Fino alla fine del XVII secolo per indicare il pane schiacciato consumato come pane si usava l’espressione pane-focaccia o pane del tipo focaccia. La diffusione delle focaccette che conosciamo oggi — ovvero di dimensioni più piccole, di forma cilindrica e con la decorazione a reticolo — si è generalizzata in Ungheria alla fine del Medioevo fino a imporsi, con le sue differenti varianti di impasto, come il prodotto della panetteria più diffuso nella cucina contadina e da allora la sua popolarità non è più venuta meno.

L’affermarsi della «Tepertős pogácsa» è stato possibile grazie a due condizioni: la consuetudine di far friggere il grasso residuo della pancetta e il fatto che i ciccioli sono divenuti un genere alimentare di consumo quotidiano. Stando alla descrizione di una famiglia nobile di medio rango del dipartimento di Somogy del 1770, dal XVIII secolo la pancetta fritta e i ciccioli erano ormai entrati a far parte delle abitudini alimentari della nobiltà ungherese. Ciò è confermato dal fatto che dal XVIII secolo nell’inventario delle proprietà delle famiglie nobili della grande pianura ungherese figurano i recipienti per pancetta/strutto (Cegléd 1850-1900. Pubblicazione del Ceglédi Kossuth Múzeum, Cegléd, 1988, pagg. 28, 30. Szűcs). È probabile che l’abitudine di far friggere la pancetta nella preparazione della carne di maiale e di utilizzare lo strutto a scopi alimentari nella tradizione popolare contadina risalga alla metà del XIX secolo, in quanto i recipienti per lo strutto figurano già a partire dal 1850 nei registri rurali delle aree comprese tra il Danubio e il Tibisco.

Secondo dati etnografici tramandati oralmente e risalenti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, i ciccioli erano utilizzati dalle famiglie contadine della regione centrale del Tibisco per la produzione di sapone, mentre il loro utilizzo nell’alimentazione si diffuse solo gradualmente. Una volta macellato il maiale, le focacce erano in genere preparate utilizzando ciccioli freschi, generalmente piccoli e senza pelle. Una ricerca etnografica realizzata intorno al 1930 fa riferimento a focacce a base di farina di frumento lievitata e non lievitata con l’aggiunta di altri ingredienti, tra cui i ciccioli [Bátky Zs.: Táplálkozás (Alimentazione). In: A magyarság néprajza (Etnografia ungherese). Budapest, 1933. pag. 100]. Se ne può dunque dedurre che l’abitudine di aggiungere all’impasto lievitato i ciccioli ricavati friggendo la pancetta era già diffusa all’inizio del XX secolo.

Oggi la «Tepertős pogácsa» riveste un ruolo importante nell’alimentazione quotidiana. Essa è servita come accompagnamento delle zuppe (gulasch e zuppa di fagioli), viene offerta ai partecipanti di riunioni e conferenze e costituisce uno snack molto utilizzato in caso di feste famigliari (matrimoni, battesimi) o di ricorrenze quali Natale e Pasqua oltre a costituire un classico accompagnamento delle degustazioni di vino negli agriturismi [Hagyományok Ízek Régiók (Tradizioni, gusti, regioni), vol I., pagg. 145-147].

Dal 1880 circa ai nostri giorni diversi libri di cucina confermano la popolarità della «Tepertős pogácsa»: Dobos C. József: Magyar-Franczia szakácskönyv (Libro di cucina franco-ungherese) pagg. 784-785, 1881; Rozsnyai Károly: Legújabb nagy házi cukrászat (Il nuovo libro della pasticceria casalinga), pag. 350, 1905; Kincses Váncza receptkönyv (Il ricettario Váncza Kincses) pag. 21, 1920; Az Új idők második receptkönyve (Il secondo libro di cucina dei tempi moderni), pag. 182, 1934; Hajdú Ernőné: Jaj, mit főzzek (E ora, cosa cucino?), pag. 73, 1941; Rudnay János: A magyar cukrászat remekei (Capolavori della pasticceria ungherese), pag. 89, 1973.

1.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

Specificità

Requisiti minimi

Metodi di verifica e frequenza

tenore di grassi

20-30 % sulla materia secca

può essere utilizzato esclusivamente grasso di maiale

conformemente alla descrizione del prodotto di cui al punto 3.5, in laboratorio con cadenza semestrale.

ciccioli (crema di)

utilizzo di ciccioli di maiale

uso di ciccioli privi di pelle

sulla base della documentazione o scheda del prodotto, con documentazione per lotto.

ingredienti

conformemente alla descrizione del prodotto di cui al punto 3.6 (ciccioli di maiale, strutto, farina di frumento, uova, tuorli d’uovo, latte, lievito, vino bianco o aceto, panna da cucina, sale o pepe)

sulla base della documentazione o scheda del prodotto, con documentazione per lotto.

caratteristiche organolettiche del prodotto (tenore, gusto, aroma)

consistenza morbida o tipo pasta a sfoglia

gusto (leggermente pepato) e aroma caratteristici dei ciccioli

esame organolettico effettuato a ogni turno.

2.   Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto

2.1.   Nome e indirizzo

Nome: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság (Ufficio dell’amministrazione centrale dell’agricoltura, Direzione sicurezza degli alimenti e dei mangimi)

Indirizzo:

Telefono: 456-30-10

Fax: —

Indirizzo di posta elettronica: oevi@oai.hu

☒ Pubblico

 Privato

2.2.   Compiti specifici dell’organo o ente

L’autorità preposta ai controlli verifica che il prodotto sia conforme ai requisiti specificati nel disciplinare.


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1145/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

42,2

MK

28,7

ZZ

38,3

0707 00 05

AL

40,0

MK

56,9

TR

132,8

ZZ

76,6

0709 93 10

MA

85,3

TR

166,5

ZZ

125,9

0805 20 10

MA

66,6

ZA

148,2

ZZ

107,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

78,8

ZA

157,1

ZZ

104,3

0805 50 10

TR

68,6

ZA

74,0

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

251,7

LB

239,8

PE

322,3

TR

167,2

US

340,0

ZZ

264,2

0808 10 80

BA

64,2

NZ

131,4

US

142,2

ZA

178,9

ZZ

129,2

0808 30 90

CN

65,8

TR

114,2

ZZ

90,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali

[notificata con il numero C(2013) 7145]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/652/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/99/CE stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all’incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (antimicrobial resistance — AMR) negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti.

(2)

La direttiva 2003/99/CE prevede inoltre che gli Stati membri valutino le tendenze e le fonti della resistenza antimicrobica nel loro territorio e trasmettano ogni anno alla Commissione una relazione contenente i dati raccolti in conformità a detta direttiva.

(3)

Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 novembre 2011 intitolata «Piano d’azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica» (2), la Commissione propone l’elaborazione di un piano d’azione quinquennale di lotta alla resistenza antimicrobica, ripartito in 12 azioni chiave, tra cui il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza sulla resistenza antimicrobica.

(4)

Nelle conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2012 sull’impatto della resistenza antimicrobica nel settore della salute umana e nel settore veterinario — una prospettiva di tipo «One Health» (3) — tale istituzione invita la Commissione a dar seguito alla comunicazione del 15 novembre 2011 mediante iniziative concrete volte ad attuare le 12 azioni in essa indicate, nonché a cooperare strettamente con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), al fine di rafforzare nell’Unione l’analisi e la valutazione dei casi di resistenza antimicrobica negli esseri umani, negli animali e negli alimenti.

(5)

Nel corso della seduta plenaria dell’11 dicembre 2012, il Parlamento ha adottato una relazione sul piano d’azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (4). In tale relazione il Parlamento accoglie con favore il piano d’azione quinquennale della Commissione sulla lotta contro la resistenza antimicrobica e ritiene che le misure raccomandate in tale piano debbano essere attuate al più presto. Il Parlamento invita in particolare la Commissione e gli Stati membri a ricercare una maggiore cooperazione e un coordinamento migliore nelle procedure di individuazione precoce, allerta e risposta coordinata riguardanti i batteri patogeni resistenti agli antimicrobici negli esseri umani, negli animali, nei pesci e nei prodotti alimentari, allo scopo di monitorare costantemente la portata e l’incremento della resistenza antimicrobica.

(6)

Nell’ambito del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, la commissione del Codex Alimentarius ha adottato a Ginevra, durante la sua 34a sessione, le linee guida per l’analisi dei rischi legati alla resistenza agli antimicrobici di origine alimentare (5), che definiscono l’AMR una grave preoccupazione per la salute pubblica mondiale e una questione di sicurezza alimentare. L’utilizzo di agenti antimicrobici nella produzione alimentare animale e vegetale rappresenta un importante fattore potenziale di rischio per la selezione e la diffusione di microrganismi resistenti agli antimicrobici e di determinanti dell’AMR dagli animali e dalle piante alimentari all’uomo attraverso il consumo di alimenti.

(7)

Le linee guida del Codex concludono, tra l’altro, che i programmi di sorveglianza della prevalenza dell’AMR di origine alimentare forniscono informazioni utili a tutti i livelli del processo di analisi dei rischi dell’AMR. La metodologia dei programmi di sorveglianza dovrà essere armonizzata il più possibile a livello internazionale. L’utilizzo di metodi di prova standardizzati e convalidati della sensibilità agli antimicrobici e di criteri d’interpretazione armonizzati è essenziale per garantire la comparabilità dei dati.

(8)

Il Codice sanitario per gli animali terresti dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (6) sottolinea nel capitolo 6.7 sulla «Armonizzazione dei programmi nazionali di sorveglianza e monitoraggio dell’AMR», che la sorveglianza e il monitoraggio dell’AMR sono essenziali per valutare e determinare le tendenze e le fonti dell’AMS nei batteri, individuare i nuovi meccanismi dell’AMR, fornire i dati necessari all’analisi dei rischi per la salute pubblica e animale, creare una base per le raccomandazioni politiche in materia di sanità pubblica e animale e fornire informazioni per valutare le pratiche di prescrizione medica e per le raccomandazioni di un utilizzo prudente.

(9)

Il 9 luglio 2008 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla resistenza antimicrobica di origine alimentare come pericolo biologico (7). Il 28 ottobre 2009 l’ECDC, l’EFSA, l’EMA e il comitato scientifico della Commissione europea sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) hanno pubblicato un parere scientifico congiunto sulla resistenza agli antimicrobici focalizzato sulle infezioni trasmesse all’uomo dagli animali e dagli alimenti (zoonosi) (8). Il 5 marzo 2009 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla valutazione della rilevanza per la sanità pubblica dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) (9). Il 7 luglio 2011 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi ai ceppi batterici che producono beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL) e/o beta-lattamasi AmpC (AmpC) negli alimenti e negli animali da produzione alimentare (10). Il 3 ottobre 2011 l’EFSA ha adottato una relazione tecnica sui metodi di valutazione dei rischi applicati dall’EFSA nel campo della resistenza antimicrobica, focalizzata sui microrganismi commensali (11). La conclusione principale di tali pareri e relazioni è che, di fronte alla crescente preoccupazione per la salute pubblica riguardante l’AMR, è necessario utilizzare metodi armonizzati e valori di demarcazione epidemiologica per garantire la comparabilità dei dati nel tempo a livello degli Stati membri e facilitare il confronto dell’incidenza dei casi di AMR tra gli Stati membri.

(10)

Il 14 giugno 2012 l’EFSA ha pubblicato una relazione scientifica sulle specifiche tecniche per il monitoraggio armonizzato e per le relazioni sulla resistenza agli antimicrobici nei batteri della Salmonella, del Campylobacter e nei batteri commensali indicatori Escherichia coli e Enterococcus spp. trasmessi attraverso gli alimenti (12). Il 5 ottobre 2012 l’EFSA ha pubblicato una relazione scientifica sulle specifiche tecniche per il monitoraggio armonizzato e le relazioni sulla resistenza antimicrobica dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) negli animali da produzione alimentare e negli alimenti (13). Tali relazioni scientifiche raccomandano norme dettagliate per il monitoraggio armonizzato e le relazioni sulla prevalenza dei microrganismi resistenti negli animali da produzione alimentare e negli alimenti, in particolare riguardo ai microrganismi da includere, l’origine degli isolati dei microrganismi, il numero di isolati da esaminare, i test di sensibilità antimicrobica da utilizzare, il monitoraggio specifico dei casi di MRSA e dei batteri produttori di ESBL o AmpC e la raccolta e la comunicazione dei dati. La partecipazione dell’ECDC al presente lavoro garantirà la comparabilità tra i dati del settore degli animali da produzione alimentare e degli alimenti e i dati del settore umano.

(11)

In conformità alle conclusioni di tali relazioni e pareri, nel definire le combinazioni di specie batteriche, specie di animali da produzione alimentare e alimenti da includere nel monitoraggio armonizzato e nelle relazioni sull’AMR è importante dare la priorità a quelle più importanti dal punto di vista della sanità pubblica. Al fine di ridurre al minimo gli oneri, la sorveglianza dovrà essere basata il più possibile sui campioni biologici o sugli isolati ottenuti nell’ambito dei programmi nazionali di controllo già esistenti.

(12)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) dispone che gli Stati membri definiscano programmi di controllo nazionali comprendenti il campionamento per il controllo della Salmonella spp. in diverse fasi della catena alimentare. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (15) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme che devono essere rispettate dagli operatori del settore. L’autorità competente, in particolare, deve verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme e i criteri fissati da tale regolamento in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Il monitoraggio dell’AMR della Salmonella spp. deve essere focalizzato sugli isolati ottenuti nell’ambito dei programmi di controllo nazionali e con il controllo e la verifica della conformità previsti dall’autorità competente a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005.

(13)

La decisione 2007/407/CE della Commissione (17) stabilisce regole dettagliate per il monitoraggio della resistenza antimicrobica da effettuare negli Stati membri, riguardante la presenza della Salmonella spp. nei polli, nei tacchini e nei suini da macello per il periodo dal 2007 al 2012. Tale monitoraggio armonizzato va continuato per seguire l’evoluzione delle tendenze e va esteso alla resistenza antimicrobica in altri patogeni e commensali, in linea con la crescente preoccupazione per la salute pubblica riguardo al ruolo di questi microrganismi nel contesto del rischio globale dell’ARM cui fanno riferimento i pareri scientifici. Il monitoraggio e le relazioni a norma degli articoli 7 e 9 della direttiva 2003/99/CE devono quindi essere conformi alle disposizioni e ai requisiti tecnici per il monitoraggio armonizzato e le relazioni sull’AMR, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni dell’EFSA.

(14)

Per motivi di chiarezza della legislazione dell’Unione occorre abrogare la decisione 2007/407/CE.

(15)

Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi e di facilitare la pianificazione del monitoraggio e delle relazioni previsti dalla presente decisione, è opportuno che essa si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce regole dettagliate per il monitoraggio armonizzato e per le relazioni sulla resistenza antimicrobica (AMR) presentate dagli Stati membri in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 1, all’allegato II, parte B, e all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE.

Tale monitoraggio e tali relazioni riguardano i seguenti batteri, ottenuti da campioni di determinate popolazioni di animali da produzione alimentare e di determinati alimenti:

a)

Salmonella spp.;

b)

Campylobacter jejuni e Campylobacter coli (C. jejuni e C. coli);

c)

Escherichia coli (E. coli) indicatore commensale;

d)

Enterococcus faecalis ed Enterococcus faecium (E. faecalis ed E. faecium) indicatore commensale.

2.   La presente decisione stabilisce requisiti specifici per il monitoraggio armonizzato e le relazioni sulla Salmonella spp e sull’E. coli produttori dei seguenti enzimi in determinate popolazioni di animali da produzione alimentare e in determinati alimenti:

a)

Beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL);

b)

Beta-lattamasi AmpC (AmpC);

c)

Carbapenemasi.

Articolo 2

Quadro del campionamento e prelievo di isolati da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri garantiscono il campionamento per il monitoraggio dell’AMR in conformità ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato.

2.   Gli Stati membri provvedono a prelevare gli isolati rappresentativi dei seguenti batteri in conformità ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato:

a)

Salmonella spp.;

b)

C. jejuni;

c)

E. coli indicatore commensale; e

d)

Salmonella spp. ed E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi.

3.   Gli Stati membri possono prelevare gli isolati rappresentativi dei seguenti batteri, a condizione che il prelievo sia conforme ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato:

a)

C. coli;

b)

E. faecalis ed E. faecium indicatore commensale.

Articolo 3

Isolati di Salmonella spp. ottenuti da operatori del settore alimentare

Qualora, a causa di una bassa prevalenza batterica o di un basso numero di unità epidemiologiche, in uno Stato membro il numero minimo di isolati di Salmonella spp. prelevati dall’autorità competente durante i controlli ufficiali in conformità all’allegato, parte A, punto 1, lettera a), non sia sufficiente per ottenere il numero minimo richiesto di isolati da sottoporre ai test di sensibilità antimicrobica, l’autorità competente può utilizzare gli isolati ottenuti da operatori del settore alimentare, a condizione che siano stati ottenuti conformemente alle seguenti disposizioni:

a)

il programma nazionale di controllo di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003;

b)

i criteri di igiene del processo di cui all’allegato I, capitolo 2, punti 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 del regolamento (CE) n. 2073/2005.

Articolo 4

Analisi dei laboratori nazionali di riferimento

1.   I laboratori nazionali di riferimento per l’AMR eseguono le seguenti analisi:

a)

i test di sensibilità antimicrobica degli isolati di cui all’allegato, parte A, punti 2 e 3;

b)

il monitoraggio specifico della Salmonella spp. e dell’E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi, di cui all’allegato, parte A, punto 4.

2.   L’autorità competente può designare laboratori diversi dal laboratorio nazionale di riferimento per l’AMR, in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, per effettuare le analisi di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Valutazione e relazioni

Gli Stati membri valutano i risultati del monitoraggio dell’AMR di cui agli articoli 2 e 3 e inseriscono nella relazione questa valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.

Articolo 6

Pubblicazione e riservatezza dei dati

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare provvede a pubblicare, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/99/CE, i dati nazionali quantitativi sulla resistenza antimicrobica basati sugli isolati e i risultati delle analisi comunicati conformemente all’articolo 4.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2007/407/CE è abrogata.

Articolo 8

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(2)  COM(2011) 748 definitivo.

(3)  GU C 211 del 18.7.2012, pag. 2.

(4)  GU C 77 E del 15.3.2013, pag. 20.

(5)  CAC/GL 77-2011.

(6)  http://www.oie.int

(7)  EFSA Journal (2008) 765, 1-87.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1372.

(9)  EFSA Journal (2009) 993, 1-73.

(10)  EFSA Journal 2011; 9(8):2322.

(11)  EFSA Journal 2011;9(10):196.

(12)  EFSA Journal 2012;10(6):2742.

(13)  EFSA Journal 2012;10(10):2897.

(14)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(17)  Decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26).


ALLEGATO

REQUISITI TECNICI

PARTE A

QUADRO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI

1.   Origine degli isolati

Gli Stati membri provvedono a prelevare gli isolati rappresentativi per il monitoraggio dell’AMR per lo meno da ciascuna delle seguenti popolazioni animali e categorie di alimenti:

a)

gli isolati di Salmonella spp. da:

i)

ciascuna popolazione di galline ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso, sottoposta a campionamento nel quadro dei programmi nazionali di controllo istituiti in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003;

ii)

carcasse di polli da carne e tacchini da ingrasso, sottoposte a campionamento per i test e la verifica della conformità, a norma dell’allegato I, capitolo 2, punto 2.1.5, del regolamento (CE) n. 2073/2005;

iii)

carcasse di polli da carne, sottoposte a campionamento per i test e la verifica della conformità, a norma dell’allegato I, capitolo 2, punto 2.1.4, del regolamento (CE) n. 2073/2005;

iv)

carcasse di bovini di età inferiore a un anno, se nello Stato membro la produzione delle carni di tali bovini supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente, sottoposte a campionamento per i test e la verifica della conformità, a norma dell’allegato I, capitolo 2, punto 2.1.3 del regolamento (CE) n. 2073/2005;

b)

gli isolati di C. jejuni ottenuti da campioni di intestino cieco prelevati al momento della macellazione da polli da carne e tacchini da ingrasso, se nello Stato membro la produzione di carni di tacchino supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente;

c)

gli isolati dell’indicatore commensale E. coli, ottenuti da:

i)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da polli da carne e tacchini da ingrasso, se nello Stato membro la produzione di carni di tacchino supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente;

ii)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da suini da ingrasso e bovini di età inferiore a un anno, se nello Stato membro la produzione delle carni di tali bovini supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente;

d)

E. coli produttore di ESBL o AmpC o carbapenemasi da:

i)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da polli da carne e tacchini da ingrasso, se nello Stato membro la produzione di carni di tacchino supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente;

ii)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da suini da ingrasso e bovini di età inferiore a un anno, se nello Stato membro la produzione delle carni di tali bovini supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente;

iii)

campioni di carni fresche di polli da carne, di carni di suini e di carni di bovini prelevati nella fase di distribuzione al dettaglio;

e)

se uno Stato membro decide di effettuare i test del C. coli conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), gli isolati ottenuti da:

i)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da polli da carne;

ii)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da suini da ingrasso;

f)

se uno Stato membro decide di effettuare i test dell’E. faecalis e nell’E.faecium conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), gli isolati ottenuti da:

i)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da polli da carne e tacchini da ingrasso, se nello Stato membro la produzione di carni di tacchino supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente;

ii)

campioni di intestino cieco prelevati alla macellazione da suini da ingrasso e bovini di età inferiore a un anno, se nello Stato membro la produzione delle carni di tali bovini supera le 10 000 tonnellate macellate annualmente;

Gli isolati ottenuti dallo Stato membro con un’origine diversa da quelle indicate alle lettere da a) a f) possono essere sottoposti ai test dell’AMR dall’autorità competente su base volontaria e tenuti separati quando vengono comunicati conformemente all’allegato, parte B, punto 2. Nell’eseguire i test dell’AMR è necessario tuttavia applicare i requisiti tecnici specifici di cui ai punti 3, 4 e 5.

2.   Frequenza, portata e modalità del campionamento

2.1.   Frequenza del campionamento

Gli Stati membri eseguono ogni due anni il campionamento, il prelievo e i test di sensibilità antimicrobica, di cui agli articoli da 2 a 4, di ciascuna combinazione di specie batterica e tipo di campione di popolazioni animali o categoria di alimenti indicata nella presente parte, punto 1, e il monitoraggio specifico della Salmonella spp. e dell’E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi, in conformità alla presente parte, punto 4, secondo il seguente sistema di rotazione:

a)

negli anni 2014, 2016, 2018 e 2020 per le galline ovaiole, i polli da carne e le relative carni fresche, e i tacchini da ingrasso. Tuttavia, nel 2014 non è obbligatorio il monitoraggio specifico dell’indicatore commensale E. coli produttore di ESBL o AmpC o carbapenemasi, conformemente al punto 4.1;

b)

negli anni 2015, 2017 e 2019 per i suini, i bovini di età inferiore a un anno, le carni suine e le carni bovine.

2.2.   Portata del campionamento

Gli Stati membri sottopongono ai test di sensibilità antimicrobica 170 isolati per ciascuna combinazione di specie batterica e tipo di campione di popolazione animale o categoria di alimenti indicata al punto 1, lettere a), b), c), e) e f). Tuttavia, gli Stati membri con una produzione di carni di pollame inferiore a 100 000 tonnellate macellate annualmente e di carni di suini inferiore a 100 000 tonnellate macellate annualmente (1) sottopongono ai test 85 anziché 170 isolati per ciascuna combinazione specifica.

Gli Stati membri in cui, in un dato anno, è disponibile un numero di isolati più elevato per alcune combinazioni di specie batterica e tipo di campione di popolazione animale o categoria di alimenti indicate al punto 1, lettere a), b), c), e) e f), includono nei test di sensibilità antimicrobica tutti gli isolati o una selezione casuale rappresentativa pari o superiore al numero di isolati richiesto al primo comma.

Gli Stati membri in cui, a causa di una bassa prevalenza batterica o un basso numero di unità epidemiologiche, in un dato anno non può essere raggiunto il numero di isolati richiesto al primo comma, per alcune combinazioni di specie batterica e tipo di campione di popolazione animale o categoria di alimenti indicate al punto 1, lettere a), b), c), e) e f), includono nei test di sensibilità antimicrobica tutti gli isolati disponibili al termine del periodo di monitoraggio.

Per il monitoraggio specifico dell’indicatore commensale E. coli produttore di ESBL o AmpC o carbapenemasi, di cui al punto 4.1, gli Stati membri analizzano 300 campioni per ciascuna popolazione animale e categoria di alimenti indicata punto 1, lettera d). Tuttavia, gli Stati membri con una produzione di carni di pollame inferiore a 100 000 tonnellate macellate annualmente e di carni di suini inferiore a 100 000 tonnellate macellate annualmente e di carni di bovini inferiore a 50 000 tonnellate macellate annualmente (2) analizzano 150 invece di 300 campioni per ciascuna combinazione specifica corrispondente.

2.3.   Modalità del campionamento

Gli isolati sottoposti ai test di sensibilità antimicrobica conformemente all’articolo 2 sono ottenuti nell’ambito dei programmi di monitoraggio secondo una modalità di campionamento casuale. Gli isolati batterici di cui all’articolo 2 devono provenire da unità epidemiologiche scelte a caso o essere selezionati a caso nei macelli. Nell’eventualità di un campionamento di animali malati il risultato dei test di sensibilità antimicrobica va tenuto separato quando viene comunicato conformemente alla parte B, punto 2.

L’autorità competente garantisce la modalità casuale del campionamento e la sua corretta esecuzione.

Nel caso di campionamenti effettuati in macelli, conformemente alla parte A, punto 1, il prelievo di campioni è effettuato nei macelli che trasformano almeno il 60 % della specifica popolazione animale nazionale dello Stato membro, iniziando dai macelli con il maggiore rendimento.

Nel monitoraggio previsto dalla presente decisione non va incluso più di un isolato all’anno per ciascuna specie batterica della stessa unità epidemiologica. L’unità epidemiologia per le galline ovaiole, i polli da carne e i tacchini da ingrasso è il branco. Per i suini da ingrasso e i bovini di età inferiore a un anno, l’unità epidemiologica è l’azienda.

2.3.1.   Campionamento rappresentativo al momento della macellazione

Il piano di campionamento casuale è stratificato per macello, assegnando il numero di campioni prelevati dagli animali di produzione nazionale per ogni macello in modo proporzionale alla produzione annuale del macello.

I campioni prelevati al momento della macellazione sono distribuiti in modo uniforme su ciascun mese dell’anno per consentire la copertura delle diverse stagioni.

È prelevato un solo campione rappresentativo del contenuto dell’intestino cieco per unità epidemiologica, derivato da un’unica carcassa o da più carcasse, per tenere conto del clustering. Il campionamento è altrimenti basato su una selezione casuale per quanto riguarda i giorni del campionamento di ciascun mese e i lotti da campionare in un giorno di campionamento selezionato.

Il numero di campioni biologici da prelevare in conformità alla parte A, punto 1, lettere a), b), c), e) e f), è determinato in modo da ottenere il numero di isolati richiesto tenendo conto della prevalenza della specie batterica monitorata.

2.3.2.   Prelievo di isolati rappresentativi di Salmonella spp. ottenuti nel quadro dei programmi nazionali di controllo della Salmonella spp. nelle rispettive popolazioni animali e nel quadro del regolamento (CE) n. 2073/2005

I test di sensibilità antimicrobica sono effettuati annualmente per al massimo un isolato per sierotipo della Salmonella proveniente dalla stessa unità epidemiologica.

Se il numero di isolati di Salmonella disponibili annualmente nello Stato membro per ogni popolazione animale è più elevato del numero di isolati richiesto al punto 2.2, occorre effettuare una selezione casuale di almeno 170 o 85 isolati ottenuti con il prelievo degli isolati disponibili annualmente nello Stato membro, in modo da garantire la rappresentatività geografica e una distribuzione uniforme della data del campionamento nel corso dell’anno. In caso di bassa prevalenza, invece, tutti gli isolati di Salmonella disponibili sono sottoposti a test di sensibilità.

2.3.3.   Prelievo di campioni nella fase di distribuzione al dettaglio

Gli Stati membri prelevano, nella fase di distribuzione al dettaglio, campioni casuali di carni fresche di polli da carne, carni suine e carni bovine senza preselezionare i campioni in base alla provenienza del prodotto alimentare.

3.   Antimicrobici per i test di sensibilità, valori di demarcazione epidemiologica e gamme di concentrazione da utilizzare per i test di sensibilità antimicrobica degli isolati

Gli Stati membri sottopongono gli antimicrobici a un test e interpretano i risultati utilizzando i valori di demarcazione epidemiologica e le gamme di concentrazione indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 per determinare la sensibilità della Salmonella spp., del C. coli, del C. jejuni e degli indicatori commensali E. coli, E. faecalis ed E. faecium.

I metodi per diluizione sono applicati conformemente ai metodi descritti dal Comitato europeo sui test di sensibilità antimicrobica (EUCAST) e dal Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), accettati come metodo di riferimento internazionale (norma ISO 20776-1:2006).

Tabella 1

Gruppo di sostanze antimicrobiche da includere nel monitoraggio dell’AMR, soglie di resistenza dell’EUCAST e gamme di concentrazione da testare nella Salmonella spp. e nell’indicatore commensale E. coli (primo gruppo)

Antimicrobici

Specie

Soglie interpretative dell’AMR

(mg/l)

Gamma di concentrazioni (mg/l)

(n. delle fonti tra parentesi)

ECOFF (3)

Breakpoint clinico (4)

Ampicillina

Salmonella

> 8

> 8

1-64 (7)

E. coli

> 8

> 8

Cefotaxime

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-4 (5)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidime

Salmonella

> 2

> 4

0,5-8 (5)

E. coli

> 0,5

> 4

Meropenem

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Acido nalidissico

Salmonella

> 16

ND

4-128 (6)

E. coli

> 16

ND

Ciprofloxacina

Salmonella

> 0,064

> 1

0,015-8 (10)

E. coli

> 0,064

> 1

Tetraciclina

Salmonella

> 8

ND

2-64 (6)

E. coli

> 8

ND

Colistina

Salmonella

> 2

> 2

1-16 (5)

E. coli

> 2

> 2

Gentamicina

Salmonella

> 2

> 4

0,5-32 (7)

E. coli

> 2

> 4

Trimetoprima

Salmonella

> 2

> 4

0,25-32 (8)

E. coli

> 2

> 4

Sulfametossazolo

Salmonella

ND

ND

8-1 024 (8)

E coli

> 64

ND

Cloramfenicolo

Salmonella

> 16

> 8

8-128 (5)

E. coli

> 16

> 8

Azitromicina

Salmonella

ND

ND

2-64 (6)

E. coli

ND

ND

Tigeciclina

Salmonella

> 1 (5)

> 2 (5)

0,25-8 (6)

E. coli

> 1

> 2

ND: non disponibile


Tabella 2

Gruppo di sostanze antimicrobiche da includere nel monitoraggio dell’AMR, soglie interpretative di resistenza dell’EUCAST e gamme di concentrazione da testare nel C. jejuni e C. coli

Antimicrobici

Specie

Soglie interpretative dell’AMR

(mg/l)

Gamma di concentrazioni (mg/l)

(n. delle fonti tra parentesi)

ECOFF (6)

Breakpoint clinico (7)

Eritromicina

C. jejuni

> 4

> 4

1-128 (8)

C. coli

> 8

> 8

Ciprofloxacina

C. jejuni

> 0,5

> 0,5

0,12-16 (8)

C. coli

> 0,5

> 0,5

Tetraciclina

C. jejuni

> 1

> 2

0,5-64 (8)

C. coli

> 2

> 2

Gentamicina

C. jejuni

> 2

ND

0,12-16 (8)

C. coli

> 2

ND

Acido nalidissico

C. jejuni

> 16

ND

1-64 (7)

C. coli

> 16

ND

Streptomicina (8)

C. jejuni

> 4

ND

0,25-16 (7)

C. coli

> 4

ND

ND: non disponibile


Tabella 3

Gruppo di sostanze antimicrobiche da includere nel monitoraggio dell’AMR, soglie di resistenza dell’EUCAST e gamme di concentrazione da testare nell’E. faecalis e nell’E. faecium

Antimicrobici

Specie

Soglie interpretative dell’AMR

(mg/l)

Gamma di concentrazioni (mg/l)

(n. delle fonti tra parentesi)

ECOFF (9)

Breakpoint clinico (10)

Gentamicina

E. faecalis

> 32

ND

8-1 024 (8)

E. faecium

> 32

ND

Cloramfenicolo

E. faecalis

> 32

ND

4-128 (6)

E. faecium

> 32

ND

Ampicillina

E. faecalis

> 4

> 8

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 8

Vancomicina

E. faecalis

> 4

> 4

1-128 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Teicoplanina

E. faecalis

> 2

> 2

0,5-64 (8)

E. faecium

> 2

> 2

Eritromicina

E. faecalis

> 4

ND

1-128 (8)

E. faecium

> 4

ND

Chinupristina Dalfopristina

E. faecalis

ND

ND

0,5-64 (8)

E. faecium

> 1

> 4

Tetraciclina

E. faecalis

> 4

ND

1-128 (8)

E. faecium

> 4

ND

Tigeciclina

E. faecalis

> 0,25

> 0,5

0,03-4 (8)

E. faecium

> 0,25

> 0,5

Linezolid

E. faecalis

> 4

> 4

0,5-64 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Daptomicina

E. faecalis

> 4

ND

0,25-32 (8)

E. faecium

> 4

ND

Ciprofloxacina

E. faecalis

> 4

ND

0,12-16 (8)

E. faecium

> 4

ND

ND: non disponibile

4.   Monitoraggio specifico della Salmonella spp. e dell’E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi

4.1.   Metodo di rilevazione dell’E. coli produttore di ESBL o AmpC o carbapenemasi in polli da carne, tacchini da ingrasso, suini da ingrasso, bovini di età inferiore a un anno e carni fresche di polli da carne, carni suine e carni bovine

Al fine di valutare la percentuale di campioni contenenti E. coli produttore di ESBL o AmpC o carbapenemasi fra i campioni di intestino cieco prelevati da polli da carne, tacchini da ingrasso, suini da ingrasso, bovini di età inferiore a un anno, carni fresche di polli da carne, carni suine e carni bovine in conformità alla presente parte, punto 1, lettera d), si applica il seguente metodo.

Per la rilevazione dell’E. coli produttore di ESBL o AmpC il metodo inizia con una fase di prearricchimento, seguita da un’inoculazione su agar McConkey contenente cefalosporina di terza generazione in una concentrazione selettiva, secondo la versione più recente del protocollo dettagliato sulla standardizzazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la resistenza antimicrobica (11). La specie microbica E. coli deve essere individuata utilizzando un metodo appropriato.

Lo Stato membro può decidere, in base alle circostanze epidemiologiche, di sottoporre parallelamente a un test una piastra selettiva supplementare che inibisce la crescita dell’E. coli produttore di AmpC per facilitare la rilevazione specifica dell’E. coli produttore di ESBL. Se si ricorre a questa possibilità, i risultati della piastra selettiva supplementare che inibisce la crescita dell’E. coli produttore di AmpC vanno tenuti separati quando vengono comunicati conformemente alla parte B, punto 2.

Gli Stati membri possono decidere di effettuare il rilevamento dei microrganismi produttori di carbapenemasi utilizzando il prearricchimento selettivo e successivamente il piastramento selettivo su terreni contenenti carbapenem, secondo la versione più recente del protocollo dettagliato sulla standardizzazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’AMR (12).

Un presunto E. coli produttore di ESBL o AmpC o carbapenemasi ottenuto da ciascun campione positivo di intestino cieco e di carne è sottoposto a un test sul primo gruppo di antimicrobici in base alla tabella 1 e in seguito è sottoposto a un test di sensibilità esteso, come indicato al punto 4.2, se è resistente a cefotaxime o ceftazidime o meropenem in base ai criteri interpretativi (valori di demarcazione epidemiologica) indicati nella tabella 1.

4.2.   Metodo di ulteriore caratterizzazione e classificazione degli isolati di Salmonella spp. e di E. coli che risultano resistenti alle cefalosporine di terza generazione e al meropenem

Tutti i presunti isolati di E. coli produttori di ESBL o AmpC- o carbapenemasi individuati con il piastramento selettivo descritto al punto 4.1. e tutti gli isolati selezionati a caso di Salmonella spp. e di E. coli che in seguito al test sul primo gruppo di antimicrobici, in base alla tabella 1, risultano resistenti a cefotaxime o ceftazidime o meropenem, sono sottoposti a un altro test su un secondo gruppo di sostanze antimicrobiche in base alla tabella 4. Questo gruppo comprende cefoxitina, cefepime e un test di sinergia con acido clavulanico in combinazione con cefotaxime e ceftazidime, per la rilevazione della produzione di ESBL e AmpC. Il secondo gruppo contiene anche imipenem, meropenem ed ertapenem per verificare fenotipicamente i presunti produttori di carbapenemasi.

Tabella 4

Gruppo di sostanze antimicrobiche, valori di demarcazione epidemiologica (ECOFF) e breakpoint clinici di resistenza dell’EUCAST e gamme di concentrazioni da utilizzare per i test degli isolati di Salmonella spp. e dell’indicatore commensale E. coli resistenti a cefotaxime o ceftazidime o meropenem (secondo gruppo)

Antimicrobici

Specie

Soglie interpretative dell’AMR

(mg/l)

Gamma di concentrazioni (mg/l)

(n. delle fonti tra parentesi)

ECOFF (13)

Breakpoint clinico (14)

Cefoxitina

Salmonella

> 8

ND

0,5-64 (8)

E. coli

> 8

ND

Cefepime

Salmonella

ND

ND

0,06-32 (10)

E. coli

> 0,125

> 4

Cefotaxime + acido clavulanico (15)

Salmonella

ND (16)

ND (16)

0,06-64 (11)

E. coli

ND (16)

ND (16)

Ceftazidime + acido clavulanico (15)

Salmonella

ND (16)

ND (16)

0,125-128 (11)

E. coli

ND (16)

ND (16)

Meropenem

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03-16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Temocillina

Salmonella

ND

ND

0,5-64 (8)

E. coli

ND

ND

Imipenem

Salmonella

> 1

> 8

0,12-16 (8)

E. coli

> 0,5

> 8

Ertapenem

Salmonella

> 0,06

> 1

0,015-2 (8)

E. coli

> 0,06

> 1

Cefotaxime

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25-64 (9)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidime

Salmonella

> 2

> 4

0,25-128 (10)

E. coli

> 0,5

> 4

ND: non disponibile

4.3.   Metodo quantitativo per valutare la proporzione di E. coli produttore di ESBL o AmpC

Gli Stati membri, in particolare quelli che hanno individuato un’alta prevalenza dell’E. coli produttore di ESBL o AmpC con il metodo di rilevazione indicato al punto 4.1, possono caratterizzare la proporzione dell’E. coli produttore di ESBL o AmpC rispetto all’intera popolazione di E. coli.

Ciò va fatto contando gli E. coli produttori di ESBL o AmpC e il totale dei batteri E. coli presenti in un campione utilizzando metodi per diluizione e il successivo piastramento su terreni selettivi e non selettivi, secondo la versione più recente del protocollo dettagliato del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la resistenza antimicrobica (17).

5.   Controllo della qualità e stoccaggio degli isolati

I laboratori designati dall’autorità competente per l’esecuzione dei test di sensibilità antimicrobica degli isolati inclusi nel programma di monitoraggio armonizzato devono essere associati a un sistema di garanzia della qualità comprendente un test di competenza istituito a livello nazionale o dell’Unione per i test di individuazione, di sensibilità e di typing dei batteri soggetti al monitoraggio armonizzato dell’AMR.

Gli isolati sono conservati dai laboratori nazionali di riferimento per l’AMR a una temperatura di – 80 °C per un periodo minimo di cinque anni. È possibile utilizzare altri metodi alternativi di stoccaggio, a condizione che garantiscano la vitalità e l’assenza di cambiamenti delle proprietà dei ceppi.

PARTE B

RELAZIONI

1.   Disposizioni generali per la comunicazione dei dati

Se il monitoraggio dell’AMR è effettuato da un’autorità competente su isolati da essa ottenuti in fasi della catena alimentare diverse da quelle indicate nella parte A, punto 1, ma conformemente alle specifiche tecniche fissate nella parte A, punti 3, 4 e 5, i risultati di tale monitoraggio devono essere comunicati in conformità alla presente parte, punto 2, ma vanno tenuti separati nella comunicazione e ciò non modificherà il numero di isolati da esaminare in conformità alla parte A, punto 2.

2.   Informazioni da includere per ogni singolo campione

Le relazioni devono contenere le informazioni di cui ai punti da 2.1 a 2.6 per ogni singolo isolato, considerando separatamente ciascuna combinazione di specie batterica e popolazione animale e di specie batterica e alimento indicata alla parte A, punto 1.

Gli Stati membri presentano i risultati del monitoraggio armonizzato dell’ARM previsto dalla presente decisione sotto forma di dati grezzi basati su isolati utilizzando il dizionario dei dati e i moduli di prelievo elettronici forniti dall’EFSA (18).

2.1.   Descrizione generale dell’attuazione del monitoraggio dell’AMR

La descrizione delle modalità di campionamento, delle procedure di stratificazione e di casualizzazione per le popolazioni animali e le categorie di alimenti.

2.2.   Informazioni generali

Identificatore o codice dell’isolato

Specie batterica

Sierotipo (della Salmonella spp.)

Fagotipo della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium (facoltativo)

2.3.   Informazioni specifiche relative al campionamento

Popolazione animale da produzione alimentare o categoria di alimenti

Fase del campionamento

Tipo di campione

Campionatore

Strategia di campionamento

Data del campionamento

Data dell’isolamento

2.4.   Informazioni specifiche relative ai test di resistenza antimicrobica

Identificatore o codice dell’isolato fornito dal laboratorio che esegue il test di sensibilità antimicrobica dell’isolato

Data dei test di sensibilità

Sostanza antimicrobica

2.5.   Informazioni specifiche relative ai risultati del metodo per diluizione

Valore di concentrazione minima inibente (MIC) (in mg/l)

2.6.   Risultati dei test di sinergia

Test di sinergia con acido clavulanico per ceftazidime

Test di sinergia con acido clavulanico per cefotaxime


(1)  In base ai dati disponibili più recenti di Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

(2)  Cfr. nota a piè di pagina n. 1.

(3)  Valori di demarcazione epidemiologica dell’EUCAST

(4)  Breakpoint clinici di resistenza dell’EUCAST

(5)  Dati dell’EUCAST disponibili per la Salmonella enteriditis, typhimurium, typhi e paratyphi

ND: non disponibile

(6)  Valori di demarcazione epidemiologica dell’EUCAST

(7)  Breakpoint clinici di resistenza dell’EUCAST

(8)  Su base volontaria

ND: non disponibile

(9)  Valori di demarcazione epidemiologica dell’EUCAST

(10)  Breakpoint clinici di resistenza dell’EUCAST

ND: non disponibile

(11)  www.crl-ar.eu

(12)  Cfr. nota a piè di pagina n. 3.

(13)  Valori di demarcazione epidemiologica dell’EUCAST

(14)  Breakpoint clinici di resistenza dell’EUCAST

ND: non disponibile

(15)  Acido clavulanico 4 mg/l

(16)  I valori devono essere confrontati con i valori di cefotaxime e ceftazidime e interpretati in base alle linee guida dell’EUCAST o del CLSI sui test di sinergia.

(17)  Cfr. nota a piè di pagina n. 3.

(18)  www.efsa.europa.eu


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/40


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

relativa ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di un piano coordinato di controllo per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici nel 2014

[notificata con il numero C(2013) 7289]

(2013/653/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 66,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2) («il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce, tra l’altro, le procedure che disciplinano un finanziamento dell’Unione al fine di adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all’incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (AMR) negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la salute pubblica, in altri agenti.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva stabilisce che la Commissione fissi norme dettagliate per l’attuazione della sorveglianza della resistenza agli antimicrobici.

(4)

Diversi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e rapporti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e dall’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) richiedono una sorveglianza armonizzata della resistenza antimicrobica (AMR) nei batteri zoonotici e commensali, presenti in animali o prodotti alimentari. Di conseguenza la Commissione ha stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione 2013/652/UE (4), in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/99/CE, norme dettagliate per la sorveglianza e la notifica armonizzate dell’AMR che devono essere effettuate dagli Stati membri.

(5)

Tale sorveglianza armonizzata deve essere eseguita in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, volto a garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento, tenendo conto dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi o degli alimenti, con l’uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute e sul benessere degli animali.

(6)

Per agevolare l’attuazione rapida e senza intoppi di tale sorveglianza l’Unione dovrebbe sostenere finanziariamente gli Stati membri che la effettuano al livello più opportuno, secondo quanto stabilito all’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

(7)

A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (5), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che determini gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che sia adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(8)

Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione.

(9)

La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione che i test e le analisi siano stati effettuati a norma della presente decisione di esecuzione e della decisione di esecuzione 2013/652/UE e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione di esecuzione.

(10)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione vanno espresse in euro e deve essere fissato il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L’Unione contribuisce al finanziamento dei costi sostenuti dagli Stati membri per la sorveglianza armonizzata della resistenza agli antimicrobici effettuata a norma della decisione di esecuzione 2013/652/UE su campioni di pollame prelevati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, per un importo massimo complessivo di 1 407 585 EUR da finanziare dalla linea 17 04 07 01.

Articolo 2

Costi ammissibili

Il contributo finanziario dell’Unione:

a)

copre il 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per la sorveglianza di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione 2013/652/UE, effettuata dall’autorità competente;

b)

non deve superare i seguenti importi:

i)

8 EUR per i costi del personale per il prelievo di campioni di intestino cieco;

ii)

11 EUR per l’isolamento e l’identificazione di E. coli;

iii)

21,5 EUR per l’isolamento e l’identificazione di Campylobacter;

iv)

15 EUR per test di suscettibilità antimicrobica (AST) di ogni isolato di Salmonella o di E. coli;

v)

15 EUR per AST di ogni isolato di Campylobacter;

vi)

17,5 EUR per la caratterizzazione e la classificazione degli isolati di Salmonella o E. coli che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;

vii)

22 EUR per la sierotipizzazione della Salmonella;

viii)

gli importi massimi indicati nell’allegato I;

c)

Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.

Articolo 3

Regole di ammissibilità

1.   Il contributo dell’Unione è soggetto alle condizioni seguenti:

a)

entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri forniscono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, incaricata di tale compito dalla Commissione europea, una relazione tecnica che comprende almeno le informazioni richieste nella parte B dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/652/UE;

b)

entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il formato di cui all’allegato III della presente decisione. Per essere ammissibili al finanziamento, le spese sostenute devono essere state pagate prima della presentazione della domanda. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla relazione finanziaria sono inviati alla Commissione solo su richiesta.

2.   La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’allegato I nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della potenziale perdita finanziaria per l’Unione.

Articolo 4

Tasso di conversione applicabile alle spese

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Articolo 5

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/652/UE, del 12 novembre 2013, relativa a norme dettagliate per la sorveglianza e la notifica della resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e commensali (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Tabella 1

Stati membri

Numero di

campioni di intestino cieco

isolamenti/identificazioni & AST

AST Salmonella

sierotipizzazioni Salmonella

caratterizzazioni e classificazioni degli isolati resistenti

Campylobacter

E. coli

BE

850

170

170

550

550

150

BG

425

85

85

200

200

50

CZ

850

170

170

550

550

150

DK

850

170

170

250

250

100

DE

1 700

340

340

700

700

200

EE

425

85

85

100

100

50

IE

850

170

170

300

300

100

EL

850

170

170

450

450

100

ES

1 700

340

340

1 000

1 000

250

FR

1 700

340

340

800

800

250

HR

425

85

85

250

250

100

IT

1 700

340

340

800

800

250

CY

425

85

85

200

200

100

LV

425

85

85

100

100

50

LT

425

85

85

200

200

50

LU

425

85

85

100

100

50

HU

1 700

340

340

900

900

250

MT

425

85

85

100

100

50

NL

850

170

170

450

450

150

AT

1 700

340

340

550

550

200

PL

1 700

340

340

800

800

250

PT

1 700

340

340

500

500

200

RO

850

170

170

600

600

150

SI

425

85

85

200

200

50

SK

425

85

85

100

100

50

FI

850

170

170

50

50

50

SE

850

170

170

50

50

50

UK

1 700

340

340

800

800

250

Totale

27 200

5 440

5 440

11 650

11 650

3 700


Tabella 2

Stati membri

Rimborso massimo (in EUR)

Realizzazione campioni di intestino cieco

Isolamento & identificazione E.coli

Isolamento & identificazione Campylobacter

Sierotipizzazione Salmonella

AST

Caratterizzazione e classificazione di isolati resistenti

Totale

Spese generali incluse (7 %)

Salmonella + E. coli

Campylobacter

BE

6 800

2 200

14 800

14 700

10 800

2 600

2 700

54 600

58 422

BG

500

2 200

8 600

5 700

4 000

1 300

900

23 200

24 824

CZ

1 600

1 300

9 100

7 200

8 800

1 200

1 900

31 100

33 277

DK

6 800

2 200

18 300

9 300

6 300

2 600

1 800

47 300

50 611

DE

13 600

4 400

36 600

22 900

14 100

4 400

3 500

99 500

106 465

EE

400

1 000

3 300

4 100

2 200

1 100

200

12 300

13 161

IE

5 900

1 200

11 400

8 700

5 000

1 400

1 200

34 800

37 236

EL

2 000

2 200

14 900

7 700

8 500

2 600

1 300

39 200

41 944

ES

5 200

1 800

14 600

29 500

20 100

5 100

4 400

80 700

86 349

FR

13 600

4 400

36 600

25 100

17 100

4 100

4 400

105 300

112 671

HR

2 000

2 200

500

6 500

5 100

1 300

1 200

18 800

20 116

IT

13 600

4 400

25 000

16 500

12 200

3 700

2 700

78 100

83 567

CY

1 400

2 200

9 200

6 300

3 800

1 000

1 300

25 200

26 964

LV

700

900

3 400

3 900

1 600

800

500

11 800

12 626

LT

400

2 000

4 900

2 900

3 200

600

600

14 600

15 622

LU

3 400

2 200

9 200

4 100

2 800

1 300

900

23 900

25 573

HU

3 600

2 500

29 600

25 000

13 100

4 000

2 900

80 700

86 349

MT

1 300

500

5 500

3 500

2 000

700

900

14 400

15 408

NL

6 800

1 300

12 500

7 100

7 900

2 600

2 700

40 900

43 763

AT

13 600

4 400

36 600

17 000

13 400

5 100

3 500

93 600

100 152

PL

6 200

2 200

17 800

17 700

7 700

3 600

1 900

57 100

61 097

PT

4 400

3 900

36 600

18 500

5 600

2 100

1 700

72 800

77 896

RO

6 800

1 500

9 000

17 000

11 600

2 600

2 700

51 200

54 784

SI

3 400

1 900

9 200

5 200

2 700

1 300

900

24 600

26 322

SK

1 600

2 000

9 200

3 300

2 800

1 300

900

21 100

22 577

FI

6 800

1 900

8 300

0

3 300

2 300

900

23 500

25 145

SE

6 800

1 300

10 700

4 900

3 000

2 400

600

29 700

31 779

UK

13 600

3 600

36 600

25 100

17 100

5 100

4 400

105 500

112 885

Totale

152 800

63 800

442 000

319 400

215 800

68 200

53 500

1 315 500

1 407 585


ALLEGATO II

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ

1.   Costi di laboratorio

I costi del personale sono limitati ai costi effettivi del lavoro (retribuzioni, oneri sociali e contributi pensionistici) sostenuti durante l’attuazione della decisione di esecuzione 2013/652/UE. A questo fine devono essere compilate schede orarie.

Il rimborso del materiale di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri nello svolgimento delle prove nel laboratorio designato dall’autorità competente.

I kit di analisi, i reagenti e il materiale di consumo sono rimborsati solo se utilizzati specificamente per l’esecuzione delle seguenti prove:

i)

isolamento e identificazione dell’E.coli;

ii)

isolamento e identificazione del Campylobacter;

iii)

AST degli isolati di Salmonella e di E. coli;

iv)

AST degli isolati di Campylobacter;

v)

caratterizzazione e classificazione degli isolati di Salmonella e di E. coli che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;

vi)

sierotipizzazione della Salmonella.

2.   Costi di campionamento

I costi di campionamento sono limitati ai costi effettivi attribuibili al personale per i lavori svolti all’interno del macello (retribuzioni, oneri sociali e contributi pensionistici) e risultanti dall’attuazione della decisione d’esecuzione 2013/652/UE. A questo fine devono essere compilate schede orarie.

3.   Spese generali

Può essere richiesto un contributo forfettario del 7 %, calcolato sulla base di tutti i costi ammissibili diretti.

4.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto (IVA), né altri tributi.


ALLEGATO III

MODELLO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Periodo di riferimento: 2014

Stato membro: …

Numero di riferimento della decisione di esecuzione della Commissione che concede una partecipazione finanziaria dell’Unione: 2013/653/UE

Costi di laboratorio (totale costi effettivi ammissibili)

Isolamento e identificazione dell’E.coli

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

Isolamento e identificazione del Campylobacter

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

AST degli isolati di Salmonella e di E. coli

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

AST isolati di Campylobacter

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

Caratterizzazione e classificazione di isolati resistenti

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 

Sierotipizzazione della Salmonella

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario (EUR)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 


Costi di laboratorio (totale costi effettivi ammissibili)

Categoria di personale

Numero di ore lavorate

Tariffa (EUR/ora)

Totale (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (EUR)

 

Numero complessivo dei test:

 

Costo unitario per analisi (euro)

 


Spesa totale per il programma di controllo coordinato (costi reali, IVA esclusa) (EUR):

Dichiarazione del beneficiario

Il sottoscritto certifica che:

le spese di cui sopra sono state sostenute per l’esecuzione dei compiti descritti nella decisione di esecuzione 2013/652/UE e sono direttamente collegate all’attuazione del piano di controllo coordinato per il quale è stato concesso il sostegno finanziario in conformità della decisione di esecuzione 2013/653/UE;

le spese sono state effettivamente sostenute, pagate alla data di presentazione della presente domanda, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione di esecuzione 2013/653/UE;

tutti i documenti giustificativi di tali spese sono disponibili a fini di controllo;

nessun’altra partecipazione dell’Unione è stata richiesta per questo piano coordinato di controllo.

Data: …

Responsabile: …

Firma: …


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

[notificata con il numero C(2013) 7491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/654/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l’uso dei sistemi GSM a bordo degli aeromobili sono stabilite nell’allegato della decisione 2008/294/CE della Commissione (2).

(2)

Lo sviluppo di mezzi di comunicazione avanzati sostenuti dal progresso tecnico dovrebbe permettere a tutti i cittadini di collegarsi ovunque e in qualsiasi momento. Questo contribuirebbe altresì al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale europea (3) e della strategia Europa 2020.

(3)

Al fine di prepararsi all’uso delle più moderne tecnologie e delle frequenze disponibili per la fornitura di servizi MCA, il 5 ottobre 2011 la Commissione ha dato mandato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di valutare la compatibilità tecnica fra il funzionamento dei sistemi UMTS a bordo degli aeromobili come pure altre tecnologie quali LTE e WiMAX, che possono funzionare a bordo in determinate bande di frequenza, in particolare 2 GHz e 2,6 GHz, e i servizi radio su cui potrebbero avere un impatto.

(4)

Conformemente a tale mandato, l’8 marzo 2013 la CEPT ha presentato il rapporto n. 48, nel quale concludeva che, a patto che vengano rispettate le pertinenti condizioni tecniche, sarebbe possibile introdurre le tecnologie UMTS e LTE rispettivamente nelle bande 2 100 MHz e 1 800 MHz. Si renderebbe pertanto necessario modificare l’allegato della decisione 2008/294/CE in base ai risultati del rapporto n. 48 della CEPT, al fine di includere tali tecnologie e consentirne l’uso a bordo degli aeromobili.

(5)

In considerazione dell’uso crescente delle tecnologie LTE e UMTS nell’Unione, la presente decisione deve essere applicata quanto prima possibile.

(6)

Occorre garantire una protezione adeguata dei servizi radio esistenti sui quali potrebbero avere un impatto i servizi MCA, limitando la potenza di trasmissione di questi ultimi. Tuttavia, poiché non sarebbe possibile utilizzare l’unità di controllo della rete (NCU) aggiornata per la banda 2,6 GHz fino alla definizione dei vincoli tecnici da parte delle competenti autorità di certificazione aeronautica per permettere l’avvio della produzione delle NCU e fino al completamento della certificazione di aeronavigabilità per ciascun tipo di aeromobile, è opportuno rinviare l’applicazione dei parametri NCU per la banda 2,6 GHz fino al 1o gennaio 2017.

(7)

È necessario che le specifiche tecniche MCA siano costantemente al passo con il progresso tecnologico.

(8)

Occorre pertanto modificare la decisione 2008/294/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I valori indicati nella tabella 3 dell’allegato della presente decisione per la banda 2 570-2 690 MHz si applicano a partire dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

Appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono le bande di frequenza elencate nella tabella 1 dell’allegato a disposizione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), senza interferenze e senza protezione, purché tali servizi rispettino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri fissano l’altitudine minima sopra il livello del suolo per le trasmissioni da un sistema MCA funzionante in conformità alle specifiche definite nella parte 3 dell’allegato.

Gli Stati membri possono imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se lo giustificano le caratteristiche topografiche del loro territorio e le condizioni di costruzione della rete a terra. Queste informazioni, corredate dei necessari documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione della presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).

(3)  COM(2010) 245 definitivo.


ALLEGATO

1.   BANDE DI FREQUENZA E SISTEMI AUTORIZZATI PER I SERVIZI MCA

Tabella 1

Tipo

Frequenza

Sistema

GSM 1 800

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920-1 980 MHz (uplink) 2 110-2 170 MHz (downlink)

UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.

LTE 1 800

(FDD)

1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)

LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1, EN301 908-13, EN 301 908-14 e EN301 908-15 o a specifiche equivalenti.

2.   PREVENZIONE DELLA CONNESSIONE DEI TERMINALI MOBILI ALLE RETI A TERRA

Nel periodo in cui il funzionamento dei servizi MCA è autorizzato a bordo dell’aeromobile, deve essere vietato ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri.

Tabella 2

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805-1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110-2 170

UMTS, LTE

2 570-2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620-2 690

UMTS, LTE

3.   PARAMETRI TECNICI

a)   Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU/BTS d’aeromobile

Tabella 3

L’e.i.r.p. totale, all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile, non deve essere superiore a:

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

Densità e.i.r.p. massima prodotta dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile all’esterno dell’aeromobile

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

2 570-2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dal terminale a bordo

Tabella 4

L’e.i.r.p., all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz

e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Requisiti operativi

I.

L’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

II.

La BTS d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.

III.

Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

IV.

Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda 2 100 MHz ad un valore nominale di – 6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.


14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2013

relativa all’adeguamento su base mensile dal 1o agosto 2012 al 1o giugno 2013 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

(2013/655/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

(2)

In conformità dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, occorre adeguare, su base mensile, tali coefficienti correttori a decorrere dal 1o agosto, dal 1o ottobre, dal 1o novembre e dal 1o dicembre 2012 nonché dal 1o gennaio, dal 1o febbraio, dal 1o marzo, dal 1o aprile, dal 1o maggio e dal 1o giugno 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene 10 tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione effettiva per ciascuno di essi.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del regolamento finanziario (2) e corrispondono alle diverse date pertinenti di cui alle tabelle dell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Agosto 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica agosto 2012

Tasso di cambio agosto 2012 (1)

Coefficiente correttore agosto 2012 (2)

Sudan (Khartoum)

4,584

6,20915

73,8


Ottobre 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica ottobre 2012

Tasso di cambio ottobre 2012 (3)

Coefficiente correttore ottobre 2012 (4)

Nepal

84,89

110,170

77,1


Novembre 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica novembre 2012

Tasso di cambio novembre (5)

Coefficiente correttore novembre 2012 (6)

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

USD 2,057

USD 1,29620

158,7

Liberia

USD 1,528

USD 1,29620

117,9

Malawi

216,6

404,926

53,5


Dicembre 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica dicembre 2012

Tasso di cambio dicembre 2012 (7)

Coefficiente correttore dicembre 2012 (8)

Venezuela

6,090

5,58047

109,1


Gennaio 2013

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica gennaio 2013

Tasso di cambio gennaio 2013 (9)

Coefficiente correttore gennaio 2013 (10)

Bielorussia

6 723

11 320,0

59,4

Guinea (Conakry)

6 716

9 250,40

72,6

Sudan (Khartoum)

4,916

7,56599

65,0


Febbraio 2013

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica febbraio 2013

Tasso di cambio febbraio 2013 (11)

Coefficiente correttore febbraio 2013 (12)

Congo (Brazzaville)

792,1

655,957

120,8

Cuba

0,9438

1,35410

69,7

Giordania

0,9175

0,960057

95,6

Serbia (Belgrado)

82,53

111,934

73,7

Timor Leste

1,583

1,35410

116,9

Uzbekistan

1 396

2 706,60

51,6

Venezuela

6,429

5,81539

110,6

Zambia

6,630

7,18680

92,3


Marzo 2013

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica marzo 2013

Tasso di cambio marzo 2013 (13)

Coefficiente correttore marzo 2013 (14)

Angola

168,2

126,516

132,9

Kosovo (Pristina)

0,7227

1,00000

72,3

Kirghizistan

48,69

62,3897

78,0

Malawi

238,5

479,834

49,7

Russia

46,33

40,0240

115,8

Sierra Leone

6 785

5 663,73

119,8

Sud Africa

6,746

11,6220

58,0

Sudan (Khartoum)

5,331

7,43654

71,7


Aprile 2013

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica aprile 2013

Tasso di cambio aprile 2013 (15)

Coefficiente correttore aprile 2013 (16)

Cina

7,903

7,96000

99,3

Gibuti

222,3

227,572

97,7

Ghana

2,025

2,48950

81,3

Giappone

149,8

120,870

123,9

Corea del Sud

1 534

1 425,03

107,6

Uzbekistan

1 467

2 611,71

56,2


Maggio 2013

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica maggio 2013

Tasso di cambio maggio 2013 (17)

Coefficiente correttore maggio 2013 (18)

Bielorussia

7 086

11 230,0

63,1

Repubblica centrafricana

671,7

655,957

102,4

India

49,37

71,0370

69,5

Tunisia

1,381

2,09250

66,0

Venezuela

6,839

8,25083

82,9


Giugno 2013

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica giugno 2013

Tasso di cambio giugno 2013 (19)

Coefficiente correttore giugno 2013 (20)

Australia

1,439

1,34930

106,6

Belize

1,859

2,61469

71,1

Gambia

31,18

47,5800

65,5

Nicaragua

18,39

31,8519

57,7

Turchia

2,242

2,42740

92,4

Uzbekistan

1 545

2 694,41

57,3

Vanuatu

145,8

122,435

119,1

Venezuela

7,195

8,14449

88,3


(1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(2)  Bruxelles = 100

(3)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(4)  Bruxelles = 100

(5)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(6)  Bruxelles = 100

(7)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(8)  Bruxelles = 100

(9)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(10)  Bruxelles = 100

(11)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(12)  Bruxelles = 100

(13)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(14)  Bruxelles = 100

(15)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(16)  Bruxelles = 100

(17)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(18)  Bruxelles = 100

(19)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste.

(20)  Bruxelles = 100


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

14.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/56


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 311/13/COL

del 17 luglio 2013

recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 131/13/COL (1)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5(b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,

visto l'atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2)), modificato e adeguato all'accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

vista la decisione del Collegio n. 295/13/COL che conferisce al membro del Collegio competente la facoltà di adottare la presente decisione,

considerando quanto segue:

Con lettera del 6 giugno 2013, l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare (di seguito NFSA) ha informato l'Autorità delle seguenti modifiche all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (PIF) norvegesi. Tali modifiche sono in linea con alcune raccomandazioni formulate dall'Autorità durante un'ispezione sui controlli alle importazioni che ha effettuato in Norvegia dal 21 al 30 gennaio 2013 e, in particolare, con la necessità di disporre di adeguate attrezzature e installazioni per il trattamento di prodotti per i quali i PIF sono riconosciuti (3).

In risposta a questa raccomandazione e al fine di conformare il proprio sistema di controllo ai requisiti SEE, l'NFSA ha deciso di modificare l'elenco delle categorie per le quali sono approvati i posti di controllo frontalieri seguenti:

Aeroporto di Oslo (codice TRACES n. OSL4)

Porto di Oslo (codice TRACES n. OSL 1)

Porto di Borg (codice TRACES n. BRG1)

L'NFSA ha chiesto all'Autorità di modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti come segue.

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Spetta quindi all'Autorità modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco per riflettere i cambiamenti negli elenchi nazionali.

Con decisione n. 295/13/COL del 10 luglio 2013, l'Autorità ha informato in materia il comitato veterinario EFTA, che la assiste; quest'ultimo ha approvato all'unanimità la proposta di modifica dell'elenco. Di conseguenza, i provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere unanime del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA, e il testo definitivo delle misure rimane inalterato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le categorie di prodotti per le quali i posti d'ispezione frontalieri dell'aeroporto di Oslo, del porto di Oslo e del porto di Borg sono riconosciuti sono modificate nell'elenco di cui al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Tali PIF sono riconosciuti unicamente per prodotti confezionati.

Articolo 2

I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti elencati in allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 131/13/COL, del 18 marzo 2013, è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Articolo 5

L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2013

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore


(1)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 76 e supplemento SEE n. 36 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Si veda la relazione conclusiva dell'Autorità, del 3 maggio 2013, sulla missione in Norvegia effettuata dal 21 al 30 gennaio 2013 per accertare l'applicazione della normativa SEE per quanto riguarda i sistemi di controllo delle importazioni/dei transiti e dei posti d'ispezione frontalieri.


ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

1

=

Denominazione

2

=

Codice TRACES

3

=

Tipo

A

=

aeroporto

F

=

ferrovia

P

=

porto

R

=

strada

4

=

Centro d'ispezione

5

=

Prodotti

HC

=

Prodotti per il consumo umano

NHC

=

Altri prodotti

NT

=

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

6

=

Animali vivi

U

=

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O

=

Altri animali

5-6

=

Note particolari

(1)

=

Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della Direttiva 97/78/CE

(2)

=

Unicamente prodotti confezionati

(3)

=

Unicamente prodotti della pesca

(4)

=

Unicamente proteine animali

(5)

=

Unicamente lana e pelli

(6)

=

Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7)

=

Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8)

=

Unicamente equidi

(9)

=

Unicamente pesci tropicali

(10)

=

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11)

=

Unicamente alimenti per animali in massa

(12)

=

Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo; per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13)

=

Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. Decisione 2003/630/CE della Commissione

(14)

=

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15)

=

Unicamente animali di acquacoltura

(16)

=

Unicamente farina di pesce

Paese: Islanda

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Paese: Norvegia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)