ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.299.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
9 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia Rossa di Sicilia (IGP)]

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Corse – Mele di Corsica (DOP)]

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP)]

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1120/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (DOP)]

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013 della Commissione, del 6 Novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)]

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1122/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (DOP)]

28

 

*

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenox ( 1 )

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1125/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

36

 

 

DECISIONI

 

 

2013/641/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d’acqua e agli orinatoi [notificata con il numero C(2013) 7317]  ( 1 )

38

 

 

2013/642/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’8 novembre 2013, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una nona, decima e undicesima regione

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1116/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), ha evidenziato la necessità di apportare modifiche di lieve entità alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

Si tratta della necessità di chiarire, armonizzare o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell’aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente una migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.

(3)

Le modifiche interessano l’applicazione di un numero limitato di misure relative al controllo dell’accesso, alla sicurezza degli aeromobili, al controllo del bagaglio a mano e del bagaglio da stiva, ai controlli di sicurezza su merci, posta, forniture di bordo e per l’aeroporto, formazione del personale e attrezzature di sicurezza.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

il capitolo 1 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 1.0.4:

«1.0.4.

“Oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri”, si tratta di beni destinati all’uso personale della persona che li trasporta.»

b)

alla fine del punto 1.2.1.1 è aggiunta la frase seguente:

«Le visite guidate dell’aeroporto scortate da persone autorizzate sono considerate un motivo legittimo.»

c)

alla fine del punto 1.2.2.1 è aggiunta la frase seguente:

«Le visite guidate dell’aeroporto scortate da persone autorizzate sono considerate un motivo legittimo.»

d)

alla fine del punto 1.2.7.2 è aggiunta la frase seguente:

«Una persona può essere dispensata dall’obbligo di essere scortata se presenta un’autorizzazione ed è titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto valido.»

e)

è aggiunto il seguente punto 1.2.7.5:

«1.2.7.5

Quando un passeggero non viaggia a seguito di un contratto di trasporto aereo che comporti la consegna di una carta d’imbarco o equivalente, il membro d’equipaggio che scorta tale passeggero può essere esonerato dai requisiti di cui al punto 1.2.7.3 lettera a).»

f)

il punto 1.3.1.5 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.5

I punti da 4.1.2.4 a 4.1.2.7 e 4.1.2.11 si applicano per quanto riguarda il controllo degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri.»;

2)

il capitolo 3 è così modificato:

a)

il punto 3.1.1.3 è sostituito dal seguente:

«3.1.1.3.

Un aeromobile che arriva in una parte critica da un paese terzo che non figura nell’elenco di cui all’appendice 3-B viene sottoposto ad un’ispezione di sicurezza in qualsiasi momento dopo lo sbarco dei passeggeri dall’area che deve essere ispezionata e/o lo scarico della stiva.»

b)

il punto 3.1.3 è così modificato:

i)

il secondo e quarto trattino sono cancellati;

ii)

il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

origine del volo precedente.»

c)

il punto 3.2.1.1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

mantenere chiuse le sue porte esterne. Quando l’aeromobile si trova in una parte critica, le porte esterne che non sono accessibili da una persona dal suolo si considerano chiuse se i mezzi di accesso sono stati rimossi e posti a sufficiente distanza dall’aeromobile da impedirne ragionevolmente l’accesso ad una persona; oppure»

d)

la seconda frase del punto 3.2.2.1 è sostituita dalla seguente:

«Il punto a) non si applica ad una porta accessibile ad una persona dal suolo.»

e)

il punto 3.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2.2

Quando i mezzi di accesso alle porte non accessibili ad una persona dal suolo sono stati rimossi, essi devono essere posti sufficientemente lontano dall’aeromobile così da impedirne ragionevolmente l’accesso.»

3)

l’Appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3-B

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni:

Stati Uniti d’America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

4)

al capitolo 4, il punto 4.1.2.11 è sostituito dal seguente:

«4.1.2.11.

Il personale che effettua il controllo del bagaglio a mano con apparecchiature a raggi X o con sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nell’esame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l’addetto al controllo non può riprendere l’esame di immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.

Deve essere nominato un supervisore responsabile degli addetti al controllo del bagaglio a mano al fine di assicurare condizioni ottimali di composizione del gruppo, qualità del lavoro, addestramento, sostegno e valutazione.»

5)

l’Appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 4-B

PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni.

Stati Uniti d’America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

6)

al capitolo 5 è aggiunto il punto 5.1.7 seguente:

«5.1.7.

Il personale che effettua il controllo del bagaglio da stiva con apparecchiature a raggi X o con sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nell’esame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l’addetto al controllo non può riprendere l’esame di immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.

Deve essere nominato un supervisore responsabile degli addetti al controllo del bagaglio da stiva al fine di assicurare condizioni ottimali di composizione del gruppo, qualità del lavoro, addestramento, sostegno e valutazione.»

7)

l’Appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi e nei paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con l’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai quali non si applica il titolo di tale trattato relativo ai trasporti, sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni.

Stati Uniti d’America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell’Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell’Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l’equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

8)

il capitolo 6 è così modificato:

a)

ai punti 6.3.1.2 lettera c), 6.3.1.2 lettera d), 6.3.1.5, 6.4.1.2 lettera c), 6.4.1.2 lettera e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, appendice 6-A, appendice 6-H1, 11.6.4.1 e 11.6.4.3, il riferimento alla «banca dati CE degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti» o «banca dati dell’Unione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti» è sostituito da un riferimento a «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena di fornitura».

b)

è aggiunto il punto 6.2.1.4 seguente:

«6.2.1.4

Il personale che effettua il controllo delle merci con apparecchiature a raggi X o con sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nell’esame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l’addetto al controllo non può riprendere l’esame di immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.»

c)

il punto 6.3.2.4 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.4.

Dopo aver effettuato i controlli di sicurezza di cui ai punti da 6.3.2.1 a 6.3.2.3 del presente regolamento e al punto 6.3 della decisione 2010/774/UE della Commissione, l’agente regolamentato provvede affinché:

a)

l’accesso senza scorta a tali spedizioni sia limitato alle persone autorizzate; e

b)

tali spedizioni siano protette da interferenze illecite fino alla loro consegna ad un altro agente regolamentato o vettore aereo. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in una parte critica di un’area sterile sono considerate protette da interferenze illecite. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in parti diverse da una parte critica di un’area sterile devono essere collocate nelle parti con accesso controllato dei locali dell’agente regolamentato o, se si trovano al di fuori di tali parti,

devono essere fisicamente protette in modo da impedire l’introduzione di articoli proibiti; oppure

non devono essere lasciate incustodite e l’accesso viene limitato alle persone che intervengono nella protezione e nella movimentazione delle merci.»

d)

alla fine del punto 6.3.2.6 è aggiunta la frase seguente:

«Un agente regolamentato che presenta spedizioni ad un altro agente regolamentato o vettore aereo può inoltre decidere di trasmettere solo le informazioni richieste alle lettere da a) a e) e g), e di conservare le informazioni di cui al punto f) per tutta la durata del volo o per 24 ore, a seconda di quale è il periodo più lungo.»

e)

è aggiunto il seguente punto 6.3.2.9:

«6.3.2.9

Un agente regolamentato garantisce che tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza sia selezionato e formato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e che tutto il personale in grado di accedere a merci o posta identificabili come da trasportare per via aerea e che siano state sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza, sia stato selezionato e abbia seguito una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità ai requisiti del capitolo 11.»

f)

il punto 6.4.2.1 lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza sia selezionato e formato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e tutto il personale in grado di accedere a merci o posta identificabili come da trasportare per via aerea e che siano state sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza, sia stato selezionato e abbia seguito una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità ai requisiti del capitolo 11; e»

g)

il titolo del punto 6.6.2 è sostituito dal seguente:

«6.6.2.   Protezione delle merci e della posta negli aeroporti per il carico su un aeromobile»

h)

il punto 6.6.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.6.2.2.

Le spedizioni di merci e posta che si trovano in una parte diversa da una parte critica di un’area sterile devono essere collocate nelle parti con accesso controllato dei locali dell’agente regolamentato oppure, quando si trovano al di fuori di tali parti, vengono considerate protette da interferenze illecite se:

a)

sono fisicamente protette in modo da evitare l’introduzione di articoli proibiti; oppure

b)

non sono lasciate incustodite e l’accesso viene limitato alle persone che intervengono nella protezione e nel carico delle merci e della posta nell’aeromobile.»

i)

è aggiunta la seguente frase alla fine del 6.8.2.2:

«L’autorità competente può accettare la relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE di un soggetto di un paese terzo ai fini della designazione ad ACC3 di un vettore aereo, nei casi in cui tale soggetto svolge l’intera operazione concernente le merci, compreso il caricamento nella stiva dell’aeromobile, a nome dell’ACC3 e la relazione di convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE copre tutte queste attività.»

j)

il punto 6.8.3.2 è sostituito dal seguente:

«6.8.3.2.

Fino al 30 giugno 2014 i requisiti delle procedure di controllo (screening) dovranno essere almeno conformi agli standard ICAO. Successivamente a tale data lo screening delle merci e della posta trasportate nell’Unione è effettuato mediante uno dei sistemi o metodi di cui al punto 6.2.1 della decisione 2010/774/UE a un livello sufficiente per garantire ragionevolmente che non contengano articoli proibiti.»

9)

l’Appendice 6-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6-B

GUIDA PER I MITTENTI CONOSCIUTI

La presente guida vi aiuterà nella valutazione delle vostre attuali misure di sicurezza sulla base dei criteri richiesti per i mittenti conosciuti di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e ai relativi provvedimenti attuativi. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di soddisfare i requisiti previsti prima di organizzare una visita ufficiale di convalida in loco.

È importante che il validatore sia in grado di comunicare con i responsabili durante la visita di convalida (per esempio il responsabile della sicurezza e il responsabile dell’assunzione del personale). Per registrare le valutazioni del validatore viene utilizzata una lista di controllo UE (checklist). Una volta completata la lista di controllo, le informazioni ivi riportate sono trattate come riservate.

Le domande contenute nella lista di controllo UE sono di due tipi: 1) domande in cui una risposta negativa significa automaticamente che il richiedente non può essere accettato come mittente conosciuto e 2) domande utilizzate per avere un quadro generale delle disposizioni di sicurezza del richiedente, in modo da permettere al validatore di giungere a una conclusione generale. Le aree che potrebbero implicare automaticamente una conclusione negativa sono indicate di seguito mediante requisiti stampati in grassetto. Se in relazione ai requisiti indicati in grassetto è registrata una conclusione negativa, ne sono indicati i motivi e vengono forniti suggerimenti sulle modifiche da apportare per ottenere un risultato positivo.

Introduzione

Le merci devono essere prodotte dalla vostra società sul sito da ispezionare. Ciò comprende la fabbricazione sul sito e le operazioni di raccolta e imballaggio, quando gli articoli non sono identificabili come merce da trasportare per via aerea finché non vengono selezionati per evadere un ordine. (Cfr. anche la nota).

Sarà necessario determinare dove una spedizione di merci/posta diventa identificabile come merce/posta aerea e dimostrare di avere attuato le misure pertinenti per proteggerla da interferenze illecite o manomissioni. Devono essere inclusi dettagli riguardanti la produzione, l’imballaggio, lo stoccaggio e/o l’invio.

Organizzazione e responsabilità

Sarà necessario fornire dettagli riguardanti la vostra organizzazione (nome, numero di partita IVA o di iscrizione alla Camera di commercio o numero di registro della società, ove previsto), indirizzo del sito da convalidare e indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare). È necessario indicare anche la data della visita di convalida precedente e l’ultimo identificatore unico alfanumerico (ove previsto), nonché il tipo di attività commerciale, il numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito, il nome e il titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea e gli estremi di contatto.

Procedura di selezione del personale

Sarà necessario fornire i dettagli delle procedure di selezione per tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d’agenzia, autisti) che ha accesso alla merce/posta identificabile come aerea. La procedura di selezione deve includere un controllo precedente l’assunzione e/o un controllo dei precedenti personali (background check) in conformità al punto 11.1 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010. La verifica in loco dei siti comporta un colloquio con il responsabile della selezione del personale. Quest’ultimo dovrà fornire prove (per esempio i moduli in bianco) atte a illustrare concretamente le procedure aziendali. La procedura di selezione in questione si applica al personale assunto dopo il 29 aprile 2010.

Procedura di formazione del personale in materia di sicurezza

Sarà necessario dimostrare che tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d’agenzia, autisti) che ha accesso alla merce/posta aerea ha ricevuto una formazione adeguata in materia di sicurezza. La formazione si svolge in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010. Deve essere conservata documentazione relativa alla formazione di ogni addetto. Inoltre, sarà necessario dimostrare che tutto il personale pertinente che effettua controlli di sicurezza ha seguito un corso di formazione o di aggiornamento a norma del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010.

Sicurezza materiale

Sarà necessario dimostrare che il vostro sito è protetto (per esempio mediante una recinzione fisica o una barriera) e che sono attuate procedure pertinenti di controllo dell’accesso. Ove opportuno, sarà necessario fornire i dettagli di ogni eventuale sistema di allarme e/o di telecamere a circuito chiuso. È essenziale che l’accesso all’area in cui la merce/posta aerea è trattata o stoccata sia controllato. Tutte le porte, le finestre e gli altri punti di accesso alla merce/posta aerea devono essere (protetti ai fini della sicurezza) e sottoposti a controlli d’accesso.

Produzione (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della produzione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Imballaggio (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di imballaggio è controllato e che il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso dell’imballaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul processo di imballaggio e dimostrare che tutti i prodotti finiti sono controllati prima dell’imballaggio.

Sarà necessario descrivere l’imballaggio esterno finito e dimostrare che è robusto. Inoltre dovrà essere dimostrato che l’imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni, per esempio utilizzando sigilli numerati, nastro di sicurezza, timbri speciali o scatole di cartone chiuse con un nastro adesivo. Sarà inoltre necessario dimostrare di conservare tali articoli in condizioni di sicurezza quando non sono utilizzati e di controllarne la distribuzione.

Stoccaggio (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di stoccaggio è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea durante lo stoccaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Infine, sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea finita e imballata è controllata prima della spedizione.

Spedizione (ove applicabile)

Sarà necessario dimostrare che l’accesso all’area di spedizione è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della spedizione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase.

Trasporto

Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul metodo di trasporto della merce/posta fino all’agente regolamentato.

In caso di uso di trasporto proprio, sarà necessario dimostrare che gli autisti hanno ricevuto una formazione del livello richiesto. Se la vostra società utilizza un contraente sarà necessario provvedere a che a) la merce/posta aerea sia da voi sigillata o imballata in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti e b) che la dichiarazione del trasportatore di cui all’appendice 6-E dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione sia stata firmata dal trasportatore.

Se il trasporto della merce/posta aerea rientra fra le vostre responsabilità, sarà necessario dimostrare che i mezzi di trasporto utilizzati possono essere resi sicuri (protetti ai fini della sicurezza) mediante l’uso di sigilli, se fattibile, o mediante altri metodi. In caso di utilizzo di sigilli numerati, sarà necessario dimostrare che l’accesso ai sigilli è controllato e che i numeri sono registrati; in caso di utilizzo di altri metodi, sarà necessario dimostrare in che modo eventuali manomissioni della merce/posta sono evidenziate e come è garantita la sicurezza. Inoltre, sarà necessario dimostrare l’attuazione di misure per verificare l’identità degli autisti dei veicoli che raccolgono la merce/posta aerea. Sarà altresì necessario dimostrare che viene garantita la sicurezza della merce/posta aerea quando esce dagli stabilimenti. Sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea è protetta da interferenze illecite durante il trasporto.

Non sarà necessario fornire le prove della formazione degli autisti o una copia della dichiarazione del trasportatore quando un agente regolamentato ha provveduto al trasporto per ritirare la merce/posta aerea dal vostro stabilimento.

Responsabilità del mittente

Sarà necessario dichiarare di accettare ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori dell’autorità competente ai fini della verifica del rispetto delle norme in oggetto.

Sarà inoltre necessario dichiarare di trasmettere a [nome dell’autorità competente] le informazioni dettagliate pertinenti rapidamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi se:

a)

la responsabilità globale della sicurezza è assegnata a un soggetto diverso dalla persona indicata;

b)

le infrastrutture o le procedure hanno subito modifiche tali da poter avere un impatto significativo sulla sicurezza;

c)

la vostra società cessa l’attività, non tratta più merce/posta aerea o non è più in grado di rispettare i requisiti della pertinente normativa UE.

Infine, sarà necessario dichiarare di mantenere gli standard di sicurezza fino alla successiva visita di convalida sul sito e/o ispezione.

Infine occorre accettare la piena responsabilità per la dichiarazione e firmare il documento di convalida.

OSSERVAZIONI

Dispositivi esplosivi e incendiari

Nelle spedizioni di merci possono essere trasportati congegni esplosivi e incendiari assemblati se i requisiti di tutte le norme di sicurezza sono pienamente rispettati.

Spedizioni da altre fonti

Un mittente conosciuto può trasmettere a un agente regolamentato spedizioni provenienti da altre fonti a condizione che:

a)

siano separate dalle proprie spedizioni e

b)

l’origine sia chiaramente indicata sulla spedizione o sulla documentazione di accompagnamento.

Le spedizioni di questo tipo devono essere sottoposte a controllo prima di essere caricate a bordo di un aeromobile.»

10)

l’Appendice 6-C è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6-C

LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA DEI MITTENTI CONOSCIUTI

Istruzioni per la compilazione:

Per compilare il presente modulo si prega di notare quanto segue:

Le voci contrassegnate con* costituiscono dati obbligatori e DEVONO essere completate.

Se la risposta a una domanda stampata in grassetto è NO, la convalida DEVE essere considerata NEGATIVA. Questo criterio non si applica alle domande non pertinenti.

La valutazione complessiva può essere POSITIVA soltanto dopo che il mittente ha firmato la dichiarazione di impegno di cui all’ultima pagina.

L’originale della dichiarazione di impegno deve essere conservato dall’autorità competente o quest’ultima deve avervi accesso fino alla scadenza della convalida. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata anche al mittente.

PARTE 1

Organizzazione e responsabilità

1.1.   

Data di convalida*

Si prega di usare il formato preciso per indicare la data, ad esempio 01.10.2010

gg/mm/aaaa

 

1.2.   

Data della convalida precedente e indicatore unico, se del caso.

gg/mm/aaaa

 

UNI

 

1.3.   

Nome dell’organizzazione da convalidare*

Nome

IVA/numero di iscrizione alla Camera di commercio/numero di registro della società (se del caso)

1.4.   

Indirizzo del sito da convalidare*

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.5.   

Indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare, a condizione che si trovi nello stesso paese)

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.6.

Tipo di attività commerciale — tipi di merci trattate

1.7.   

Indicare se il richiedente è responsabile di una delle seguenti attività:

a)

Produzione

b)

Imballaggio

c)

Stoccaggio

d)

Spedizione

e)

Altro, specificare

 

1.8.

Numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito

1.9.   

Nome e titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea

Nome

 

Denominazione della funzione

 

1.10.   

Recapito telefonico

Numero di telefono

 

1.11.   

Indirizzo e-mail*

E-mail:

 

PARTE 2

Merce/posta aerea identificabile (“identificabilità”)

Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea. Per “identificabilità” s’intende la capacità di determinare quando/dove la merce/posta è identificabile come merce/posta aerea.

2.1.

Mediante ispezione dell’area di produzione, imballaggio, stoccaggio, selezione, spedizione e di qualsiasi altra area pertinente, stabilire dove e come una spedizione di merce/posta aerea diventa identificabile come tale.

Descrivere:

NB: nelle parti da 5 a 8 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze illecite o manomissioni della merce/posta aerea identificabile.

PARTE 3

Selezione e formazione del personale

Obiettivo: assicurare che tutto il personale (permanente, temporaneo, dipendenti d’agenzia, conducenti) che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale sia stato sottoposto a un adeguato controllo preliminare all’assunzione e/o a un controllo dei precedenti personali (background check) e che abbia ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 del regolamento (UE) n. 185/2010. Inoltre, assicurare che tutto il personale che effettua controlli di sicurezza per quanto riguarda le forniture riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010.

Per determinare se le domande di cui ai punti 3.1 e 3.2 devono essere in grassetto (nel qual caso un NO come risposta deve essere considerato come un risultato negativo) occorre tenere conto delle norme nazionali applicabili dello Stato in cui il sito ha sede. Tuttavia, almeno una delle domande in questione sarà in grassetto, si terrà così conto della possibilità di non richiedere un controllo preliminare all’assunzione nel caso in cui un controllo dei precedenti personali (background check) sia già stato effettuato. Il responsabile dell’attuazione dei controlli di sicurezza deve sempre essere sottoposto a un controllo dei precedenti personali (background check).

3.1.   

Esiste una procedura di selezione per tutto il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale che include un controllo preliminare all’assunzione in conformità al punto 11.1.4 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010? Il criterio si applica al personale assunto dopo [la data di applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008].

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il tipo

 

3.2.   La procedura di selezione include anche un controllo dei precedenti personali (background check), compresa una verifica della fedina penale in conformità al punto 11.1.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se SÌ, indicare il tipo

 

3.3.   Il processo di nomina del responsabile dell’applicazione e della supervisione dei controlli di sicurezza nel sito include l’obbligo di un controllo dei precedenti personali (background check), compresa una verifica della fedina penale, in conformità al punto 11.1.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

3.4.   Il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale riceve una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzato ad accedere a merce/posta aerea identificabile come tale? Il personale che effettua controlli di sicurezza per quanto riguarda le forniture riceve una formazione in conformità al capitolo 11 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

 

3.5.   Il personale (di cui al punto che precede) segue corsi di aggiornamento con la frequenza stabilita per questo tipo di formazione?

SÌ/NO

 

3.6.   Valutazione - Le misure adottate sono sufficienti per assicurare che tutto il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale e il personale che effettua i controlli di sicurezza sia stato selezionato correttamente e abbia ricevuto una formazione in conformità al capitolo 11 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 4

Sicurezza materiale

Obiettivo: stabilire se nel sito o nei locali esiste un livello di sicurezza (materiale) sufficiente per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite.

4.1.   

Il sito è protetto da una recinzione fisica o una barriera?

SÌ/NO

 

4.2.   

Tutti i punti di accesso al sito sono sottoposti a controllo dell’accesso?

SÌ/NO

 

4.3.   

Se SÌ, indicare se i punti di accesso sono

provvisti di personale

 

manuali

 

automatici

 

elettronici

altro (precisare)

4.4.   

L’edificio è una costruzione solida?

SÌ/NO

 

4.5.   

L’edificio è dotato di un sistema di allarme efficace?

SÌ/NO

 

4.6.   

L’edificio è dotato di un sistema di telecamere a circuito chiuso efficace?

SÌ/NO

 

4.7.   

Se SÌ, le immagini del sistema di telecamere a circuito chiuso sono registrate?

SÌ/NO

 

4.8.   

Tutte le porte, le finestre e gli altri punti di accesso alla merce/posta aerea identificabile come tale sono sicuri e sottoposti a controlli sull’accesso?

SÌ/NO

 

4.9.

Se NO, indicare le ragioni

4.10.   Valutazione: le misure adottate dall’organizzazione sono sufficienti per prevenire l’accesso non autorizzato alle parti del sito e ai locali in cui è trattata o stoccata merce/posta aerea identificabile come tale?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 5

Produzione

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di produzione.

5.1.   

L’accesso all’area di produzione è controllato?

SÌ/NO

 

5.2.

Se SÌ, come?

5.3.   

Il processo di produzione è sorvegliato?

SÌ/NO

 

5.4.

Se SÌ, come?

5.5.   

Sono attuati controlli per prevenire manomissioni in fase di produzione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, fornire una descrizione

5.6.   Valutazione: l’organizzazione adotta misure sufficienti per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni durante la produzione?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 6

Imballaggio

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di imballaggio.

6.1.   

Il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza?

SÌ/NO

 

6.2.

Se SÌ, come?

6.3.   

Descrivere l’imballaggio esterno finito:

a)   

L’imballaggio esterno finito è robusto?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

b)   

L’imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

6.4. a)   

Per evidenziare eventuali manomissioni ai danni della merce/posta aerea sono utilizzati sigilli numerati, nastro di sicurezza o timbri speciali?

SÌ/NO

 

In caso affermativo:

 

6.4. b)   

I sigilli, il nastro di sicurezza o i timbri speciali sono conservati in condizioni di sicurezza quando non sono utilizzati?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

6.4. c)   

La distribuzione dei sigilli numerati, del nastro di sicurezza e/o dei timbri è controllata?

SÌ/NO

 

Descrivere:

 

6.5.

Se la risposta alla domanda 6.4 a) è SÌ, indicare come questo criterio viene controllato.

6.6.   Valutazione: le procedure di imballaggio sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite e/o manomissioni?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

PARTE 7

Stoccaggio

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di stoccaggio.

7.1.   

La merce/posta aerea finita e imballata è immagazzinata in condizioni sicure ed è sottoposta a controlli per rilevare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

 

7.2.   Valutazione: le procedure di stoccaggio sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite e/o manomissioni?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

PARTE 8

Spedizione

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di spedizione.

8.1.   

L’accesso all’area di spedizione è controllato?

SÌ/NO

 

8.2.

Se SÌ, come?

8.3.   

Chi ha accesso all’area di spedizione?

Dipendenti?

SÌ/NO

 

Autisti?

SÌ/NO

 

Visitatori?

SÌ/NO

 

Appaltatori?

SÌ/NO

 

8.4.   Valutazione: la protezione è sufficiente per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite e/o manomissioni nell’area di spedizione?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

PARTE 8 A

Spedizioni da altre fonti

Obiettivo: stabilire le procedure per trattare le spedizioni non sicure

Rispondere a queste domande soltanto se sono accettate spedizioni destinate al trasporto per via aerea provenienti da altre aziende.

8 A.1.   La società accetta invii di merce destinata al trasporto per via aerea proveniente da altre società?

SÌ o NO

 

8 A.2.

Se SÌ, in che modo questi invii sono tenuti separati dalla merce propria della società e come sono identificati dall’agente regolamentato/trasportatore?

PARTE 9

Trasporto

Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze illecite o manomissioni.

9.1.   

Come viene trasportata la merce/posta aerea fino all’agente regolamentato?

a)   

Dall’agente regolamentato o a nome suo?

SÌ/NO

 

b)   

Con trasporto proprio del mittente?

SÌ/NO

 

c)   

Mediante un appaltatore del mittente?

SÌ/NO

 

9.2.   Se il mittente utilizza un appaltatore:

SÌ/NO

 

Rispondere alle domande seguenti unicamente in caso di risposta positiva alle domande 9.1 b) o 9.1 c).

9.3.   

Lo scomparto merci del veicolo da trasporto offre garanzie di sicurezza?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare le modalità

9.4. a)   

Se lo scomparto merci del veicolo da trasporto offre garanzie di sicurezza, sono utilizzati sigilli numerati?

SÌ/NO

 

9.4. b)   

Se sono utilizzati sigilli numerati, l’accesso ai sigilli è controllato e i numeri sono registrati al momento dell’emissione?

SÌ/NO

 

Se SÌ, specificare le modalità

 

9.5.   

Se lo scomparto merci del veicolo da trasporto non offre garanzie di sicurezza, la merce/posta aerea è tale da permettere di individuare eventuali manomissioni?

SÌ/NO

9.6.

Se SÌ, descrivere i metodi utilizzati per evidenziare manomissioni.

9.7.

Se NO, in che modo è garantita la sicurezza?

9.8.   Valutazione: le misure sono sufficienti per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite durante il trasporto?

SÌ/NO

 

Se NO, specificare le ragioni

 

Dichiarazione di impegni

Il sottoscritto dichiara:

di accettare ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori dell’autorità competente ai fini della verifica del rispetto delle norme in oggetto; di essere consapevole che qualora l’ispettore riscontrasse gravi irregolarità in materia di sicurezza, lo status di mittente conosciuto potrebbe essere ritirato,

di trasmettere rapidamente a [nome dell’autorità competente] le informazioni dettagliate pertinenti e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi se:

la responsabilità globale della sicurezza è assegnata a un soggetto diverso dalla persona indicata al punto 1.9,

i locali o le procedure hanno subito modifiche tali da poter avere un impatto significativo sulla sicurezza; e

la società cessa l’attività, non tratta più merce/posta aerea o non è più in grado di rispettare i requisiti della pertinente normativa UE,

di mantenere gli standard di sicurezza fino alla successiva visita sul sito di convalida e/o ispezione,

di assumere la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Firmato

Funzione nella società

 

Valutazione (e notifica)

Valutazione positiva/negativa

 

Se la valutazione complessiva è negativa, elencare di seguito le aree in cui il mittente non consegue lo standard di sicurezza richiesto o presenta una vulnerabilità specifica. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per conseguire lo standard richiesto e quindi una valutazione positiva.

Firmato

(Nome del validatore)»

11)

l’appendice 6-C3 è modificata come segue:

a)

i termini «Riferimento: punto 6.8.3.1» al quinto paragrafo della parte 4 sono soppressi;

b)

il settimo paragrafo della parte 5 è sostituito dal seguente:

«Riferimento: punto 6.8.3»

c)

il quinto paragrafo della parte 7 è sostituito dal seguente:

«Riferimento: punti 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 nonché 6.2.1 e 6.7»

d)

il primo paragrafo della parte 11 è sostituito dal seguente:

«Obiettivo: dopo aver analizzato le dieci parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ corrisponda al contenuto della parte del programma di sicurezza del vettore aereo che descrive le misure per la merce/posta aerea destinata all’UE/SEE e se i controlli di sicurezza permettano di conseguire sufficientemente gli obiettivi elencati nella presente checklist.»

12)

il punto 6-Fiii dell’appendice 6-F è sostituito dal seguente:

«6-Fiii

ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI E PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CHE MANTENGONO RELAZIONI PARTICOLARI CON L’UNIONE IN VIRTÙ DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AI QUALI NON SI APPLICA IL TITOLO DI TALE TRATTATO RELATIVO AI TRASPORTI, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE»

13)

nell’appendice 8-B, il primo trattino, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

provvede a che le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Inoltre, provvede a che le persone che effettuano il controllo (screening) delle forniture di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e che le persone che effettuano altri controlli di sicurezza di forniture di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010; e»

14)

il capitolo 9 è così modificato:

a)

il punto 9.0.2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

per “forniture per l’aeroporto” si intendono tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti, diversi da “oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri”;»

b)

il punto 9.1.1.1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

le forniture siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da parte di un fornitore conosciuto o fornitore regolamentato e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati fino alla consegna nell’area sterile.»

15)

nell’appendice 9-A, il primo trattino, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

provvede a che le persone che hanno accesso alle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Inoltre, provvede a che le persone che effettuano il controllo (screening) delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e che le persone che effettuano altri controlli di sicurezza delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010; e»

16)

il capitolo 11 è così modificato:

a)

il punto 11.1.5 è sostituito dal seguente:

«11.1.5.

Il controllo dei precedenti personali e quello preliminare all’assunzione devono essere completati prima che la persona interessata inizi qualsiasi corso di formazione sulla sicurezza che comporti l’accesso a informazioni non disponibili al pubblico. Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari non superiori a cinque anni.»

b)

il punto 11.2.3.7, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

conoscenza delle procedure per sigillare un aeromobile, se del caso per la persona a cui è rivolta la formazione;»

c)

la prima frase del punto 11.2.3.9 è sostituita dalla seguente:

«La formazione di coloro che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta diversi dallo screening deve fornire le seguenti competenze:»

d)

alla fine del punto 11.2.6.1 è aggiunta la frase seguente:

«Per ragioni oggettive, l’autorità competente può esentare più persone da tale requisito di formazione se il loro accesso è limitato a settori del terminal accessibili ai passeggeri.»

e)

alla fine del punto 11.3.1 è aggiunta la frase seguente:

«Coloro che svolgono compiti elencati al punto 11.2.3.3 possono essere esentati da tali requisiti se sono autorizzati solo ad effettuare controlli visivi e/o ispezioni manuali.»

f)

il punto 11.5.3, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

dispongono delle conoscenze e competenze specificate al punto 11.5.4; e»

g)

la prima frase del punto 11.5.4 è sostituita dalla seguente:

«Per ottenere la certificazione di istruttore qualificato a fornire la formazione definita ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e ai punti 11.2.4 (a meno che non riguardi la formazione di supervisori che effettuano esclusivamente vigilanza sulle persone di cui ai punti da 11.2.3.6 a 11.2.3.10) e 11.2.5, l’interessato deve avere una conoscenza dell’ambiente di lavoro nel settore pertinente della sicurezza dell’aviazione, nonché qualifiche e competenze nelle seguenti aree:»

17)

il capitolo 12 è così modificato:

a)

il punto 12.1.2.2 è sostituito dal seguente:

«12.1.2.2.

Tutti i WTMD utilizzati esclusivamente per il controllo di persone diverse dai passeggeri soddisfano almeno lo standard 1.»

b)

sono aggiunti i seguenti punti 12.5.1.4 e 12.5.1.5:

«12.5.1.4.

Deve esserci un amministratore TIP responsabile della gestione della configurazione del sistema TIP.

12.5.1.5.

L’autorità competente sorveglia regolarmente la corretta attuazione dei sistemi TIP e assicura che i sistemi siano configurati correttamente, includendo proiezioni realistiche e pertinenti di oggetti, che siano conformi ai requisiti e dispongano di biblioteche di immagini aggiornate.»

c)

il punto 12.8.2 è sostituito dal seguente:

«12.8.2.

Prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla nuova metodologia di screening che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantisce che l’applicazione della nuova metodologia soddisfa i requisiti di cui al punto 12.8.1. lettera b). La notifica deve inoltre contenere informazioni dettagliate sui siti nei quali tale metodologia di screening sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.»

d)

è aggiunto il seguente punto 12.10:

«12.10.   APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI (MDE)

Le modalità relative all’uso delle MDE sono stabilite in una decisione separata della Commissione.»


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1117/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia Rossa di Sicilia (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag.1.

(4)  GU C 369 del 29.11.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Arancia Rossa di Sicilia (IGP)


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1118/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Corse – Mele di Corsica (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Miel de Corse – Mele di Corsica», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) no 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 133 del 6.6.2000, pag.19.

(3)  GU C 134 del 14.5.2013, pag. 39.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

FRANCIA

Miel de Corse - Mele di Corsica (DOP)


9.11.2013   

IT

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L 299/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1119/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Melva de Andalucía», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 289/2009 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 94 dell’8.4.2009, pag. 15.

(3)  GU C 60 dell’1.3.2013, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

SPAGNA

Melva de Andalucía (IGP)


9.11.2013   

IT

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L 299/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1120/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Piment d’Espelette»/«Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1495/2002 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 225 del 22.8.2002, pag. 11.

(3)  GU C 57 del 27.2.2013, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

FRANCIA

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (DOP)


9.11.2013   

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L 299/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1121/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 Novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Volaille de Bresse”/“Poulet de Bresse”/“Poularde de Bresse”/“Chapon de Bresse”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 1509/2000 (3).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare precisando la denominazione del prodotto, la sua descrizione, la prova d’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, le condizioni nazionali e gli estremi dell’associazione dei produttori e degli organismi di controllo della denominazione.

(3)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(4)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.

(4)  GU C 102 del 9.4.2013, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)


9.11.2013   

IT

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L 299/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1122/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)», registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare le rubriche «Descrizione del prodotto» e «Metodo di ottenimento» del disciplinare, in particolare con l’aggiunta di un ulteriore tipo commerciale, l’oliva snocciolata.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.


ALLEGATO I

È approvata la seguente modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)»:

1.

Descrizione del prodotto:

La descrizione è stata modificata per includere le olive intere snocciolate nella gamma di prodotti «Konservolia Stylidas». Le esigenze del mercato e l’evolversi delle abitudini di consumo hanno reso necessario diversificare i tipi commerciali offerti sul mercato.

Le caratteristiche delle olive snocciolate (sapore, colore, odore) non si distinguono affatto da quelle delle olive intere «Konservolia Stylidas», in quanto la snocciolatura avviene quando le olive hanno ormai acquisito le loro caratteristiche organolettiche definitive, sicché permane il legame del prodotto con la zona geografica. Inoltre, la composizione della salamoia — che può solitamente modificare il sapore del prodotto — è identica per le olive intere e per quelle snocciolate.

2.

Metodo di produzione:

Questa rubrica è stata modificata per includervi la snocciolatura delle olive. Le olive intere snocciolate sono olive «Konservolia Stylidas», per lo più verdi, che hanno fermentato e presentano quindi le loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche definitive. Il nocciolo viene estratto mediante apposite macchine snocciolatrici, lungo l’asse maggiore del frutto (è impossibile estrarre il nocciolo di un’oliva dall’asse minore). Le olive vengono quindi immerse in soluzione di salamoia al 7-9 %, esattamente come le olive «Konservolia Stylidas» intere. Questo procedimento non altera le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dell’oliva «Konservolia Stylidas».


ALLEGATO II

Documento unico consolidato

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (KONSERVOLIA STYLIDAS)»

N. CE: EL-PDO-0117-0345-01.01.2012

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)»

2.   Stato membro o paese terzo

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si tratta di olive da tavola ottenute dalla varietà Konservolia, intere o intere snocciolate. Sono caratterizzate da sapore fruttato e polpa soda, che si stacca facilmente dal nocciolo e ha buona tenuta. Le olive nere hanno colore da nero a nero inchiostro, mentre le olive verdi vanno dal verde al giallo paglierino. Il peso medio del frutto è di 7 g. Il rapporto frutto/nocciolo è di 6:1. L’oliva non deve essere danneggiata dalla mosca dell’olivo, né presentare ammaccature, e deve essere esente da impurità. Conformemente alla norma internazionale, le olive sono calibrate come segue:

Nome commerciale

Numero di olive per chilogrammo

Super Super Mamouth

70-90

Super Mamouth

91-100

Mamouth

101-110

Super Colossal

111-120

Colossal

121-140

Giants

141-160

Extra Jumbo

161-180

Jumbο

181-200

Εxtra Large

201-230

Large

231-260

Superior

261-290

Brilliants

291-320

Fine

321-350

Bullets

351-380

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

«Konservolia Stylidas» deve essere coltivata e trasformata all’interno della zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione è delimitata dai confini amministrativi degli enti territoriali di Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi e Longitsi, nella provincia di Fthiotida, prefettura di Fthiotida.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Nella prefettura di Fthiotida il clima è di tipo mediterraneo mite. I dati meteorologici registrati negli ultimi cinque anni sono i seguenti:

 

temperatura media: 16,5 °C

 

umidità relativa: 65-70 %

 

precipitazioni: 589 millimetri/anno

 

soleggiamento: 210 ore/mese

Il suolo è prevalentemente sabbioso argilloso, su terreni pianeggianti o in declivio.

5.2.   Specificità del prodotto

Il prodotto è caratterizzato da sapore fruttato e polpa soda, che si stacca facilmente dal nocciolo e ha buona tenuta. Le olive nere hanno colore da nero a nero inchiostro, mentre le olive verdi vanno dal verde al giallo paglierino. Le olive da tavola Stylida sono rinomate sul mercato greco e internazionale per le loro eccellenti caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche. Sono state più volte premiate in occasione di fiere, sia in Grecia che all’estero.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La varietà di olive prodotta nella zona geografica è la «Konservolia», tradizionalmente coltivata nella regione sin dall’antichità, da cui si ottengono le caratteristiche olive da tavola note per le loro eccellenti qualità fisiche, chimiche e organolettiche. Le olive «Konservolia Stylidas» sono coltivate in aree della prefettura di Fthiotida caratterizzate da inverni miti ed estati fresche. Questa particolare varietà di oliva si è perfettamente adattata al suolo e al clima, fattori che, unitamente ai metodi tradizionali di coltivazione, raccolta e lavorazione utilizzati, determinano le caratteristiche distintive del prodotto commercializzato.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


9.11.2013   

IT

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L 299/32


REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2013

relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

il protocollo allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (protocollo di Kyoto) istituisce due meccanismi per la creazione di crediti internazionali che le parti possono utilizzare per compensare le emissioni. L’applicazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU), mentre il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) genera riduzioni certificate di emissioni (CER).

(2)

I piani nazionali di assegnazione degli Stati membri, adottati ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, prevedono l’uso, da parte dei gestori, di determinate quantità di CER e ERU per rispettare l’obbligo di restituire quote di emissioni, come previsto all’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, per il periodo dal 2008 al 2012.

(3)

L’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE prevede di continuare ad utilizzare, nel periodo dal 2013 al 2020, le CER e le ERU rilasciate nell’ambito del protocollo di Kyoto nel sistema di scambio delle quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, e prevede disposizioni relative ai livelli consentiti per categoria di gestore e di operatore aereo al fine di rispettare l’obbligo di restituire quote di emissione a norma dell’articolo 12 della stessa direttiva. L’articolo 11 bis, paragrafo 8, stabilisce alcuni diritti minimi, espressi in percentuale, di utilizzo di crediti internazionali da parte dei gestori e degli operatori aerei per il periodo 2008-2020 e prevede misure per determinare gli esatti limiti percentuali.

(4)

La direttiva 2003/87/CE ha stabilito un collegamento tra i meccanismi istituiti dal progetto del protocollo di Kyoto e il sistema di scambio delle emissioni al fine di migliorare il rapporto costi-efficacia del conseguimento di riduzioni delle emissioni di gas serra a livello globale. Considerato il numero di quote per il periodo dal 2013 al 2020 rilasciate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che i diritti di utilizzo di crediti internazionali siano fissati ai livelli minimi specificati dall’articolo 11 bis, paragrafo 8, primo e terzo comma. Di conseguenza il limite complessivo dell’utilizzo dei crediti internazionali di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 8, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE sarà rispettato e le disposizioni di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 8, secondo comma e seconda frase del quarto comma, della direttiva 2003/87/CE non si applicano. I diritti per il 2012 non utilizzati interamente da parte degli operatori aerei sono mantenuti in conformità delle disposizioni dell’articolo 11 bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE.

(5)

È necessario che gli operatori di impianti fissi con un incremento sostanziale della capacità a norma dell’articolo 20 della decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) abbiano il diritto di essere registrati come operatori esistenti o come nuovi entranti.

(6)

Gli articoli da 58 a 61 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (3) forniscono dettagli per l’attuazione pratica dei limiti ai diritti di utilizzo stabiliti dal presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Tutti i gestori di un impianto fisso che hanno ricevuto quote a titolo gratuito o il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino alla quantità assegnata nel periodo dal 2008 al 2012 o fino a una quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012, qualunque sia il quantitativo superiore.

2.   Tutti i gestori di un impianto fisso che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito, né il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2012 nonché, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tutti gli operatori di un impianto fisso ai sensi nei primi due commi dell’articolo 3 nonies della direttiva 2003/87/CE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino a un massimo del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.

3.   Tutti i gestori di un impianto fisso con un incremento sostanziale della capacità a norma dell’articolo 20 della decisione 2011/278/UE sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino al valore maggiore tra la quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012, la quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012 e la quantità corrispondente alla percentuale massima del 4,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.

4.   Tutti i gestori di un impianto fisso che hanno ricevuto quote a titolo gratuito per il periodo dal 2008 al 2012 e che svolgono attività non elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ma elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono autorizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo dal 2008 al 2020 fino al valore maggiore tra la quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012, la quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11 % delle quote loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012 e la quantità corrispondente alla percentuale massima del 4,5 % delle emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.

5.   Tutti gli operatori aerei hanno il diritto di utilizzare crediti internazionali fino a una quantità massima corrispondente all’1,5 % delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020, senza che ciò rechi pregiudizio ai diritti residui del 2012.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri calcolano e pubblicano i diritti di credito internazionale per tutti i gestori in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, e li comunicano alla Commissione in conformità dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 389/2013 un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Per i gestori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e per gli operatori aerei di cui all’articolo 1, paragrafo 5, i diritti di utilizzo di crediti internazionali sono calcolati in base alle emissioni verificate e sono aggiornati annualmente. Per i gestori di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, saranno calcolati dei diritti di utilizzo dei crediti aggiornati in funzione del valore più elevato tra i diritti calcolati all’articolo 1, paragrafo 1, e il 4,5 % delle emissioni verificate per il periodo dal 2013 al 2020. Una volta approvate le emissioni, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche ai diritti di utilizzo di crediti internazionali conformemente all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 389/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

(3)  GU L 122 del 3.5.2013, pag 1.

(4)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

(5)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.


9.11.2013   

IT

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L 299/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenox

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2008/66/CE della Commissione (2) il bifenox è stato iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 il Belgio ha presentato alla Commissione una richiesta di riesaminare l’approvazione del bifenox alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalle informazioni trasmesse a tale Stato membro dal notificante a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, di detto regolamento. Tali informazioni riguardavano la formazione di nitrofene derivante dall’applicazione del bifenox.

(4)

Il Belgio ha valutato le informazioni fornite dal notificante. In data 21 marzo 2013 ha presentato la sua valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»).

(5)

Alla luce di tali informazioni la Commissione ha ritenuto che il bifenox non soddisfacesse più i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni.

(7)

La Commissione è giunta alla seguente conclusione: in considerazione del fatto che in determinate condizioni ambientali l’impiego del bifenox può determinare la formazione di nitrofene, un rischio per l’ambiente non può essere escluso se non attraverso l’imposizione di ulteriori restrizioni.

(8)

Si conferma che la sostanza attiva bifenox deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla potenzialità del bifenox di formare il nitrofene e, se del caso, imporre restrizioni per quanto riguarda le condizioni d’impiego.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 9).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 180, bifenox, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenox, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso;

b)

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di bifenox nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione;

c)

alle condizioni ambientali che determinano la possibile formazione di nitrofene.

Gli Stati membri devono imporre restrizioni per quanto riguarda le condizioni d’impiego, se del caso tenuto conto di quanto indicato alla lettera c).»


9.11.2013   

IT

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L 299/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1125/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.11.2013   

IT

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L 299/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d’acqua e agli orinatoi

[notificata con il numero C(2013) 7317]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/641/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Poiché il consumo d’acqua contribuisce in modo rilevante all’impatto ambientale complessivo degli edifici residenziali e non residenziali, è opportuno stabilire criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi». Tali criteri dovrebbero promuovere in particolare prodotti ad alta efficienza idrica che contribuiscono a ridurre il consumo d’acqua assicurando altri benefici associati quali la riduzione del consumo di energia.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi» comprende gli elementi dei vasi sanitari a scarico d’acqua e degli orinatoi definiti nell’articolo 2. Il gruppo di prodotti comprende prodotti sia per uso domestico, sia per uso non domestico.

2.   Dal gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi» sono esclusi i seguenti prodotti:

a)

sedili e coperchi di vasi sanitari, soltanto quando essi sono immessi sul mercato o commercializzati indipendentemente da un vaso a scarico d’acqua o da un orinatoio;

b)

elementi di vasi sanitari che non utilizzano acqua, il cui sistema di scarico usa prodotti chimici e acqua, e i vasi sanitari il cui sistema di scarico richiede l’uso di energia.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«elemento di vaso sanitario a scarico d’acqua», vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico, vaso sanitario ad alimentazione indipendente, sistema di scarico dell’acqua per vaso sanitario;

2)

«vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico», apparecchio sanitario che abbina in un’unità funzionale un sistema di scarico dell’acqua e un vaso sanitario, destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d’acqua l’urina e le feci umane convogliandole in un sistema di evacuazione;

3)

«vaso sanitario ad alimentazione indipendente», apparecchio sanitario destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d’acqua l’urina e le feci umane convogliandole in un sistema di evacuazione;

4)

«elemento di orinatoio», orinatoio accoppiato a un sistema di scarico, orinatoio, orinatoio senza sistema di scarico d’acqua o sistema di scarico dell’acqua per orinatoio;

5)

«elemento di orinatoio a scarico d’acqua», orinatoio accoppiato a un sistema di scarico, orinatoio o sistema di scarico dell’acqua per orinatoio;

6)

«orinatoio accoppiato a un sistema di scarico», apparecchio sanitario che combina in un’unità funzionale un sistema di scarico dell’acqua e un orinatoio, destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d’acqua l’urina convogliandola in un sistema di evacuazione;

7)

«orinatoio», apparecchio sanitario destinato a ricevere l’urina e l’acqua utilizzata per lo scarico convogliando entrambe in un sistema di evacuazione;

8)

«orinatoio a colonna», apparecchio sanitario, dotato o no di sistema di scarico d’acqua, costituito da un canaletto a pavimento e da una colonna o una placca fissata a parete, destinato a ricevere l’urina e l’acqua utilizzata per lo scarico convogliando entrambe in un sistema di evacuazione;

9)

«orinatoio senza scarico d’acqua», apparecchio sanitario funzionante senz’acqua, destinato a ricevere l’urina convogliandola in un sistema di evacuazione;

10)

«sistema di scarico dell’acqua», sia per gli elementi di vaso sanitario che per gli elementi di orinatoi a scarico d’acqua, cassetta in cui sia previsto un attacco per il dispositivo di segnalazione/sicurezza perdite — o dispositivo ritenuto non meno efficiente – con immissione e scarico, o valvola di scarico a pressione;

11)

«meccanismo di risparmio d’acqua», dispositivo di scarico dell’acqua che consente di erogare una parte della capacità di scarico totale, che agisce per esempio come meccanismo a comando unico interrompibile o come meccanismo a doppio comando (doppio scarico);

12)

«capacità di scarico completa», quantità totale d’acqua scaricata dal sistema di scarico dell’acqua durante un ciclo di scarico;

13)

«capacità di scarico ridotta», la parte, non superiore a due terzi, della capacità di scarico completa dell’acqua scaricata da un meccanismo di risparmio d’acqua durante un ciclo di scarico;

14)

«capacità di scarico media», media aritmetica di una capacità di scarico completa e tre capacità di scarico ridotte, calcolata seguendo la metodologia indicata nell’appendice 1 dell’allegato;

15)

«comando di scarico dell’acqua a richiesta», dispositivo di scarico dell’acqua di un apparecchio sanitario azionabile manualmente dall’utilizzatore per mezzo di una maniglia, una leva, un pulsante, un pedale o qualsiasi altro dispositivo di azionamento equivalente, o da un sensore che rileva l’uso dell’apparecchio sanitario;

16)

«dispositivo di regolazione», dispositivo che permette di regolare la capacità di scarico completa e, se del caso, la capacità di scarico ridotta di un sistema di scarico dell’acqua.

Articolo 3

I criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 a un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi», definito nell’articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato sono validi per quattro anni a decorrere dal 7 novembre 2013.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi» è il numero 41.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE E REQUISITI DI VALUTAZIONE

Criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE a elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi:

1.

uso efficiente dell’acqua

2.

prestazione del prodotto

3.

sostanze e miscele escluse o soggette a limitazioni

4.

impiego di legno a gestione sostenibile come materia prima

5.

durabilità del prodotto

6.

impatti ridotti a fine vita

7.

istruzioni per l’installazione e informazioni per gli utilizzatori

8.

informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE.

La tabella 1 indica l’applicabilità dei diversi criteri a ciascuna categoria di elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi.

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Ove il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Per quanto possibile, la valutazione di conformità è effettuata da laboratori che rispettano i requisiti generali della norma europea EN ISO 17025 o requisiti equivalenti.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente a esaminare la richiesta.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto alle disposizioni di legge del paese o dei paesi in cui è prevista l’immissione sul mercato dello stesso.

Nelle norme relative alle prove, si distinguono classi e/o tipi di vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico, vasi sanitari indipendenti, orinatoi e sistemi di scarico dell’acqua. La classe o le classi e il tipo o i tipi del prodotto devono essere dichiarati all’organismo competente incaricato della valutazione della richiesta e tutte le prove previste devono essere eseguite per ciascuna classe e/o ciascun tipo dichiarati dal richiedente in conformità alla norma applicabile.

Tabella 1

Applicabilità dei diversi criteri a ciascuna categoria di apparecchi elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi

Elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e di orinatoi

Criteri

Vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico

Vasi sanitari ad alimentazione indipendente

Sistemi di scarico per vasi sanitari

Orinatoi accoppiati a un sistema di scarico

Orinatoi

Orinatoi senza scarico d’acqua

Sistemi di scarico per orinatoi

1 a)

– Capacità di scarico completa

x

x

x

x

x

 

x

1 b)

– Risparmio d’acqua

x

x

x

x

x

 

x

1 c)

– Capacità di scarico media

x

x

x

 

 

 

 

1 d)

– Regolazione della capacità di scarico

x

 

x

x

 

 

x

2 a)

– Requisiti del sistema di scarico dell’acqua

x

 

x

x

 

 

x

2 b)

– Prestazione di scarico

x

x

 

x

x

 

 

2 c)

– Requisiti degli orinatoi senza scarico d’acqua

 

 

 

 

 

x

 

3 a)

– Sostanze e miscele pericolose

x

x

x

x

x

x

x

3 b)

– Sostanze inserite nell’elenco di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Impiego di legno a gestione sostenibile come materia prima

x

x

x

x

x

x

x

5 a)

– Riparabilità e disponibilità di ricambi

x

x

x

x

x

x

x

5 b)

– Garanzia

x

x

x

x

x

x

x

6

– Impatti ridotti a fine vita

x

x

x

x

x

x

x

7

– Istruzioni per l’installazione e informazioni per gli utilizzatori

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE

x

x

x

x

x

x

x

Criterio 1.   Uso efficiente dell’acqua

a)   Capacità di scarico completa

Indipendentemente dalla pressione dell’acqua, la capacità (volume) di scarico completa degli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e degli orinatoi a scarico d’acqua, al momento dell’immissione sul mercato, non deve superare il valore indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Limite massimo della capacità di scarico completa degli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e degli orinatoi a scarico d’acqua

Prodotto

Capacità di scarico completa [l/scarico]

Elemento di vaso sanitario a scarico d’acqua

6,0

Elemento di orinatoio a scarico d’acqua

1,0

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e indicare la capacità di scarico completa nominale (in l/scarico) del prodotto, unitamente ai risultati delle prove effettuate secondo la procedura di prova stabilita nelle norme EN applicabili al tipo specifico di prodotto (cfr. tabella 3). Per gli orinatoi a colonna, la capacità di scarico completa si riferisce all’acqua scaricata lungo 60 cm di parete continua.

Tabella 3

Norme EN per la misurazione della capacità di scarico completa degli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e di orinatoi a scarico d’acqua

Prodotto

Norma

Titolo della norma

Vasi sanitari ad alimentazione indipendente e vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico

EN 997

Vasi sanitari indipendenti e vasi sanitari abbinati a cassetta, con sifone integrato

Orinatoi accoppiati a un sistema di scarico e orinatoi

EN 13407

Orinatoi a parete — Requisiti funzionali e metodi di prova

Sistemi di scarico dell’acqua costituiti da una cassetta di scarico

EN 14055

Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi

Sistemi di scarico dell’acqua costituiti da una valvola di scarico a pressione di tipo manuale

EN 12541

Rubinetteria sanitaria — Valvole per cassette e orinatoi a chiusura automatica PN 10

Sistemi di scarico dell’acqua costituiti da una valvola di scarico a pressione senza contatto

EN 15091

Rubinetteria sanitaria — Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica

b)   Risparmio d’acqua

I vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico con una capacità di scarico completa superiore a 4,0 litri e i sistemi di scarico dell’acqua per vasi sanitari devono essere muniti di un dispositivo di risparmio d’acqua. All’immissione sul mercato, la capacità (volume) di scarico ridotta scaricata quando viene azionato il dispositivo di risparmio d’acqua non deve superare 3,0 l/scarico, indipendentemente dalla pressione dell’acqua.

I vasi sanitari ad alimentazione indipendente devono consentire l’utilizzo di un dispositivo di risparmio d’acqua la cui capacità di scarico ridotta, ottenibile azionando il dispositivo di risparmio d’acqua non deve superare 3,0 l/scarico, indipendentemente dalla pressione dell’acqua.

Gli orinatoi accoppiati a un sistema di scarico e i sistemi di scarico dell’acqua per orinatoi devono essere muniti di comando individuale di scarico dell’acque a richiesta. Per gli orinatoi a colonna accoppiati a un sistema di scarico d’acqua, deve essere previsto un comando individuale di scarico dell’acqua a richiesta in non più di 60 cm di larghezza di parete continua.

Gli orinatoi devono consentire l’utilizzo di un comando individuale di scarico dell’acqua a richiesta. Gli orinatoi a colonna non dotati di sistema di scarico dell’acqua devono consentire la collocazione di comandi individuali di scarico dell’acqua a richiesta posizionato in non più di 60 cm di larghezza di parete continua.

Qualsiasi comando di scarico basato su sensore deve evitare l’azionamento per errore dello scarico ed assicurare che lo scarico dell’acqua sia effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente utilizzato.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e produrre una documentazione riportante la descrizione della tecnologia o del dispositivo utilizzato nel prodotto. Per gli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua, il richiedente deve indicare la capacità di scarico ridotta (in l/scarico) del prodotto, unitamente ai risultati delle prove effettuate secondo la procedura di prova stabilita nelle norme EN applicabili al tipo specifico di prodotto (cfr. tabella 4). Per i prodotti muniti di comando di scarico dell’acqua basato su sensore, il richiedente deve fornire una descrizione sintetica degli accorgimenti progettuali adottati per evitare l’azionamento per errore e per assicurare che lo scarico dell’acqua sia effettuato solamente dopo che il prodotto è stato effettivamente utilizzato.

Tabella 4

Norme EN per la misurazione della capacità di scarico ridotta degli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua

Prodotto

Norma

Titolo della norma

Vasi sanitari ad alimentazione indipendente e vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico

EN 997

Vasi sanitari indipendenti e vasi sanitari abbinati a cassetta, con sifone integrato

Sistemi di scarico dell’acqua costituiti da una cassetta

EN 14055

Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi

c)   Capacità di scarico media

Al momento dell’immissione sul mercato, la capacità di scarico media degli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua, calcolata con la metodologia definita nell’appendice 1, non deve essere superiore a 3,5 l/scarico. Questo requisito non si applica ai vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico con una capacità di scarico completa uguale o inferiore a 4,0 litri.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e indicare la capacità di scarico media calcolata (in l/scarico) del prodotto, unitamente ai risultati delle prove effettuate secondo la metodologia definita nell’appendice 1.

d)   Regolazione della capacità di scarico

I sistemi di scarico dell’acqua devono essere muniti di un dispositivo di regolazione che consenta all’installatore di regolare la capacità di scarico tenendo conto delle condizioni locali del sistema di evacuazione. La capacità di scarico completa dopo la regolazione effettuata seguendo le istruzioni per l’installazione non deve superare 6 l/scarico per gli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua o 4 l/scarico se il vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico non è munito di dispositivo di risparmio d’acqua, e 1 l/scarico per gli elementi per orinatoi a scarico d’acqua. Per gli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua, la capacità di scarico ridotta dopo la regolazione effettuata secondo le istruzioni per l’installazione non deve superare 3 l/scarico.

Nel caso dei sistemi di scarico dell’acqua costituiti da una cassetta, la capacità massima di scarico completo dopo la regolazione deve essere indicata da una linea o altro segno di livello dell’acqua marcato sulla cassetta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e produrre una documentazione riportante la descrizione della tecnologia o del dispositivo utilizzato nel prodotto.

Criterio 2.   Prestazione del prodotto

a)   Requisiti relativi al sistema di scarico dell’acqua

I sistemi di scarico dell’acqua devono essere conformi ai requisiti delle norme EN applicabili, indicate nella tabella 5. Sono escluse dal presente criterio le sezioni delle norme EN applicabili riportate nella tabella 5 riguardanti la capacità di scarico completa e la capacità di scarico ridotta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e indicare i risultati delle prove effettuate secondo la procedura di prova stabilita nelle norme EN applicabili al tipo specifico di prodotto (cfr. tabella 5).

Tabella 5

Conformità del sistema di scarico dell’acqua alle norme EN

Sistema di scarico dell’acqua

Norma

Titolo della norma

Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi

EN 14055

Cassette di scarico per vasi sanitari e orinatoi

Valvole di scarico a pressione di tipo manuale per vasi sanitari e orinatoi

EN 12541

Rubinetteria sanitaria — Valvole per cassette e orinatoi a chiusura automatica PN 10

Valvole di scarico a pressione di tipo senza contatto per vasi sanitari e orinatoi

EN 15091

Rubinetteria sanitaria — Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica

b)   Prestazione di scarico dell’acqua

La prestazione di scarico dell’acqua dei vasi sanitari, degli orinatoi accoppiati a un sistema di scarico, dei vasi sanitari ad alimentazione indipendente e orinatoi deve essere conforme ai requisiti delle norme EN applicabili indicate nella tabella 6.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e indicare i risultati delle prove effettuate secondo la procedura di prova stabilita nelle norme EN applicabili al tipo specifico di prodotto (cfr. tabella 6). Per i vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico e i vasi sanitari ad alimentazione indipendente a cui non si applica nessuna norma EN, il richiedente deve dimostrare livelli di prestazione di scarico dell’acqua simili a quelli di una classe e di un tipo equivalenti a cui si applica la norma EN 997. In questo caso, il richiedente deve indicare i risultati delle prove effettuate secondo la procedura di prova stabilita dalla norma EN 997 per i prodotti di classe e tipo equivalenti. Per gli orinatoi accoppiati a un sistema di scarico e gli orinatoi a cui non si applica nessuna norma EN, il richiedente deve dimostrare livelli di prestazione di scarico simili a quelli di una classe e di un tipo equivalenti a cui si applica la norma EN 13407. In questo caso, il richiedente deve indicare i risultati delle prove effettuate secondo la procedura di prova stabilita dalla norma EN 13407 per i prodotti di classe e tipo equivalenti.

Tabella 6

Conformità della prestazione di scarico dell’acqua del prodotto alle norme EN

Prodotto

Norma

Titolo della norma

Vasi sanitari ad alimentazione indipendente e vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico

EN 997

Vasi sanitari indipendenti e vasi sanitari abbinati a cassetta, con sifone integrato

Orinatoi accoppiati a un sistema di scarico e orinatoi

EN 13407

Orinatoi a parete — Requisiti funzionali e metodi di prova

c)   Requisiti relativi agli orinatoi senza scarico d’acqua

Gli orinatoi senza scarico d’acqua devono essere conformi ai requisiti definiti nell’appendice 2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e indicare i risultati delle prove effettuate secondo la procedura di prova stabilita nell’appendice 2. È accettata qualsiasi metodologia equivalente che permetta di dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nell’appendice 2.

Criterio 3.   Sostanze e miscele escluse o soggette a limitazioni

a)   Sostanze e miscele pericolose

A norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti o loro articoli, come definiti all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, o a loro parti omogenee contenenti sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per l’assegnazione delle indicazioni di pericolo o delle frasi di rischio specificate nella tabella 7 in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o alla direttiva 67/548/CEE (3), o sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Nel caso in cui la soglia per la classificazione di una sostanza o miscela in una classe di pericolo differisca da quella per l’assegnazione di una frase di rischio, prevale la prima. Le frasi di rischio riportate nella tabella 7 in genere si riferiscono alle sostanze. Tuttavia, qualora non sia possibile reperire informazioni sulle sostanze, si applicano le regole di classificazione relative alle miscele. Le sostanze o miscele che durante la lavorazione cambiano proprietà e in questo modo diventano non biodisponibili, oppure subiscono una trasformazione chimica tale da eliminare il pericolo identificato in precedenza sono esentate dal criterio 3 a).

Tabella 7

Indicazioni di pericolo e frasi di rischio

Indicazione di pericolo

Frase di rischio

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossici

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui potrebbero essere o sono state assegnate indicazioni di pericolo o frasi di rischio contenute nella tabella 7 e che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi o categorie di pericolo, e per le sostanze che rispondono ai criteri indicati nell’articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare i limiti di concentrazione generici o specifici stabiliti in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Nei casi in cui sono stabiliti limiti di concentrazione specifici, tali limiti prevalgono sui limiti di concentrazione generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze che rispondono ai criteri stabiliti nell’articolo 57, lettere d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,1 % (peso su peso).

Il prodotto finale non deve riportare un’indicazione di pericolo.

Per gli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e di orinatoi, le sostanze/i componenti indicati nella tabella 8 sono esentati dall’obbligo stabilito nell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in seguito all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

Tabella 8

Sostanze/componenti esentati

Sostanza/componente

Indicazioni di pericolo e frasi di rischio

Articoli di peso inferiore a 25 g

Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio

Parti omogenee di articoli complessi di peso inferiore a 25 g

Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio

Presenza di nichel in acciaio inossidabile di tutti i tipi

H351, H372 e R40/48/23

Componenti elettronici di elementi di vasi sanitari e di orinatoi a scarico d’acqua, rispondenti ai requisiti stabiliti nell’articolo 4 della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio

Valutazione e verifica: per il prodotto o qualsiasi articolo o parte omogenea dello stesso, il richiedente deve produrre una dichiarazione di conformità al criterio 3 a), unitamente alla documentazione associata, come ad esempio le dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori, riguardo alla non classificazione delle sostanze o dei materiali in una qualsiasi delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 7 in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, sempreché questo possa essere stabilito almeno sulla base delle informazioni rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale dichiarazione deve essere supportata da informazioni sintetiche sulle caratteristiche aventi rilevanza associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 7, presentate al livello di dettaglio precisato nelle sezioni 10, 11 e 12 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere ricavate con mezzi alternativi alle prove, ad esempio ricorrendo a metodi alternativi come metodi in vitro, modelli di relazione quantitativa struttura-attività o all’utilizzo di raggruppamenti o del metodo del read-across (riferimenti incrociati) conformemente all’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia espressamente a condividere informazioni rilevanti nella catena di fornitura.

Le informazioni fornite devono riferirsi alle forme o agli stati fisici della sostanza o delle miscele utilizzate nel prodotto finale.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall’obbligo di registrazione in base all’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un’apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per soddisfare il criterio 3 a).

b)   Sostanze elencate in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è accordata alcuna deroga all’esclusione prevista all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, per le sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti e inserite nell’elenco di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (5), presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nei casi in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: il riferimento all’elenco di sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti deve essere effettuato alla data della domanda. Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al criterio 3 b), congiuntamente alla documentazione pertinente, come le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e le copie delle pertinenti schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di dati di sicurezza, conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.

Criterio 4.   Impiego di legno a gestione sostenibile

Le parti in legno o in materiale derivato dal legno usate per la fabbricazione di vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi possono essere costituite da legno vergine o legno riciclato.

Il legno vergine deve essere dotato di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terza parte indipendente quali l’FSC, il PEFC o equivalenti.

Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati e non in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non dovrà superare il 50 %. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia devono essere accreditati/riconosciuti per quel sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve produrre una documentazione adeguata che indichi i tipi, le quantità e le origini del legno o delle parti di legno utilizzati nei vasi sanitari a scarico d’acqua e negli orinatoi.

Qualora sia utilizzato legno vergine, il prodotto deve possedere certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terza parte indipendente quali l’FSC, il PEFC o equivalenti. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, deve essere comprovato che quest’ultimo è inferiore al 50 % e che è coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Criterio 5.   Durabilità del prodotto

a)   Riparabilità e disponibilità di ricambi

Il prodotto deve essere progettato in modo tale che la sostituzione dei componenti sostituibili possa essere effettuata con facilità dall’utilizzatore finale o da personale specializzato, a seconda dei casi. Gli elementi sostituibili devono essere chiaramente indicati nella scheda informativa fornita in formato cartaceo e/o elettronico. Il richiedente deve anche fornire all’utilizzatore finale o al personale specializzato, a seconda dei casi, istruzioni chiare per l’effettuazione delle riparazioni di base.

Il richiedente deve inoltre garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio originali o di loro equivalenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di acquisto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e presentare un esemplare o esemplari della scheda informativa sul prodotto in formato cartaceo e/o elettronico.

b)   Garanzia

Il prodotto deve essere coperto da una garanzia di riparazione o sostituzione della durata minima di cinque anni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e presentare un esemplare delle condizioni di garanzia.

Criterio 6.   Impatti ridotti a fine vita

Le parti in plastica di peso uguale o superiore a 25 g devono recare una marcatura conforme alle prescrizioni della norma EN ISO 11469 che consenta l’identificazione dei materiali per il riciclo, il recupero o lo smaltimento a fine vita.

Gli orinatoi senza scarico d’acqua devono utilizzare un fluido rapidamente biodegradabile o funzionare completamente a secco.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti. Per gli orinatoi senza scarico d’acqua, il richiedente deve inoltre produrre una documentazione che descriva la tecnologia utilizzata nonché, nel caso degli orinatoi che utilizzano un fluido, un rapporto di prova che dimostri la degradazione rapida del fluido, in conformità alla definizione e ai metodi di prova previsti nella «Guida sull’applicazione dei criteri CLP» (6) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Criterio 7.   Istruzioni per l’installazione e informazioni per gli utilizzatori

Il prodotto deve essere corredato di informazioni utili per l’installazione e l’uso, recanti tutte le precisazioni tecniche necessarie per installarlo in modo corretto; le informazioni devono inoltre fornire consigli per la manutenzione del prodotto e per un suo uso corretto e rispettoso dell’ambiente. Le istruzioni relative all’installazione e le informazioni per gli utilizzatori devono riportare, sull’imballaggio o sulla documentazione in formato cartaceo o elettronico fornita insieme al prodotto, istruzioni e informazioni riguardanti almeno i seguenti punti:

a)

istruzioni per una corretta installazione, comprensive di quanto segue:

nel caso dei vasi sanitari ad alimentazione indipendente, degli orinatoi e dei sistemi di scarico dell’acqua immessi sul mercato in forma non abbinata, informazioni sui prodotti con cui devono essere combinati per formare un’unità funzionale che assicuri un uso efficiente dell’acqua,

informazioni sulle classi e/o sui tipi per i quali sono state effettuate prove del prodotto,

informazioni sulle pressioni di funzionamento specifiche a cui il prodotto è adatto,

informazioni sui tipi di sistemi di evacuazione (scarico), in conformità alla norma EN 12056, con cui il prodotto può essere utilizzato,

informazioni su come regolare la capacità di scarico dell’acqua e sulle conseguenze in termini di livello d’acqua residuo e livello di riempimento,

una nota in cui si faccia riferimento alla necessità di consultare la normativa nazionale e locale prima dell’installazione dei prodotti,

b)

informazioni in cui si segnali che l’impatto ambientale principale è legato al consumo d’acqua e indicazioni su come minimizzare l’impatto ambientale attraverso un uso razionale del prodotto, in particolare informazioni sull’uso corretto del prodotto per minimizzare il consumo d’acqua;

c)

informazioni in cui si segnali che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, corredate di una breve spiegazione specifica del significato di questo riconoscimento, in aggiunta alle informazioni generali riportate accanto al logo Ecolabel UE;

d)

la capacità di scarico completa in l/scarico [verificata con le modalità indicate nel criterio 1, lettera a)];

e)

nel caso degli elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua che sono dotati o consentono l’impiego di un dispositivo di risparmio d’acqua, la capacità di scarico ridotta e media in l/scarico (verificata con le modalità indicate rispettivamente nei criteri 1, lettere b) e c)];

f)

nel caso dei vasi sanitari ad alimentazione indipendente e degli orinatoi immessi sul mercato come apparecchi indipendenti da un sistema di scarico, l’indicazione che il prodotto deve essere abbinato a un sistema di scarico dell’acqua adatto, recante un marchio di qualità ecologica, per formare un’unità funzionale completa che assicuri un uso efficiente dell’acqua; in particolare, devono essere indicati la capacità di scarico completa e, se del caso, la capacità di scarico ridotta e media del sistema di scarico dell’acqua da abbinare al vasi sanitario od orinatoio;

g)

nel caso dei sistemi di scarico dell’acqua immessi sul mercato come apparecchi indipendenti, l’indicazione che il prodotto deve essere abbinato a un vaso sanitario ad alimentazione indipendente e/o orinatoio adatto, recante un marchio di qualità ecologica, per formare un’unità funzionale completa che assicuri un uso efficiente dell’acqua; in particolare, devono essere indicate la capacità di scarico completa e, se del caso, la capacità di scarico ridotta e media del vaso sanitario ad alimentazione indipendente e/o orinatoio da abbinare al sistema di scarico dell’acqua;

h)

raccomandazioni per l’uso corretto e la manutenzione del prodotto con tutte le istruzioni del caso, in particolare:

consigli sulla manutenzione e sull’uso dei prodotti,

informazioni sulle parti sostituibili con pezzi di ricambio,

istruzioni relative alla sostituzione delle guarnizioni e di altri raccordi in caso di perdite,

consigli sulla pulizia e sui prodotti e strumenti da utilizzare per la pulizia al fine di evitare danni alla superficie del prodotto,

i)

per gli orinatoi senza scarico d’acqua, istruzioni relative al programma di manutenzione, comprese, se del caso, indicazioni sugli accorgimenti da adottare per mantenere in efficienza la cartuccia sostituibile e su come e con quale frequenza va sostituita, nonché un elenco di fornitori di servizi in grado di effettuare la manutenzione periodica;

j)

per gli orinatoi senza scarico d’acqua, raccomandazioni appropriate circa lo smaltimento delle cartucce sostituibili, complete di indicazioni sugli eventuali sistemi di ritiro esistenti;

k)

raccomandazioni circa lo smaltimento corretto del prodotto a fine vita.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e presentare un esemplare o esemplari delle informazioni per gli utilizzatori e/o il link del sito web del produttore in cui sono contenute queste informazioni.

Criterio 8.   Informazioni riportate nel marchio di qualità ecologica Ecolabel UE

L’etichetta facoltativa deve riportare, nella casella di testo, le seguenti diciture:

alta efficienza nell’uso dell’acqua e riduzione delle acque di scarico,

questo prodotto recante il marchio di qualità ecologica permette di risparmiare acqua e denaro,

impatti ridotti a fine vita

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili nelle linee guida sull’uso del marchio di qualità ecologica UE:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e presentare un esemplare dell’etichetta.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(4)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Appendice 1

Metodi di misura e di calcolo della capacità di scarico media

1.   Metodi di prova

Montare il vaso sanitario o l’elemento di vaso sanitario a scarico d’acqua attenendosi alle istruzioni di montaggio fornite dal produttore. Nel caso dei vasi sanitari ad alimentazione indipendente, l’apparecchio sanitario deve essere montato insieme a un sistema di scarico dell’acqua di prova, in conformità alle norme EN applicabili.

Installare l’apparecchio sanitario montato su una superficie orizzontale stabile e piana o verticale, come appropriato.

Collegare la valvola di immissione a una fonte di alimentazione idrica avente una pressione statica dell’acqua di 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) e aprire la valvola di alimentazione dell’acqua. Lasciare l’alimentazione dell’acqua aperta durante tutte le prove.

Azionare il comando del meccanismo di scarico completo, raccogliere l’acqua erogata e gettarla.

1.1.   Valutazione della capacità di scarico completa

Azionare il comando del meccanismo di scarico completo e raccogliere l’acqua erogata.

Misurare il volume utilizzando un contenitore tarato.

Registrare il volume misurato.

Eseguire la prova tre volte.

Se si riscontrano differenze nei volumi erogati, determinare la capacità di scarico completa (Vf) calcolando la media aritmetica dei tre volumi registrati.

1.2.   Valutazione della capacità di scarico ridotta

Azionare il comando del meccanismo di scarico ridotto e raccogliere l’acqua erogata.

Misurare il volume per mezzo di un contenitore tarato.

Registrare il volume misurato.

Eseguire la prova tre volte.

Se si osservano differenze nei volumi erogati, determinare la capacità di scarico ridotta (Vr) calcolando la media aritmetica dei tre volumi registrati.

2.   Calcolo della capacità di scarico media

Calcolare la capacità di scarico media (Va) nel modo seguente:

Formula

Appendice 2

Requisiti a cui devono rispondere gli orinatoi senza scarico d’acqua e metodi di prova

1.   Requisiti relativi agli orinatoi senza scarico d’acqua

Gli orinatoi senza scarico d’acqua devono superare le prove seguenti:

resistenza al carico,

evacuazione (scarico),

tenuta alle perdite,

prevenzione del riflusso di cattivo odore e acqua.

2.   Metodi di prova per gli orinatoi senza scarico d’acqua

2.1.   Prova di resistenza al carico

Gli orinatoi senza scarico d’acqua sono ritenuti conformi alla prova di resistenza al carico se rispondono ai requisiti di resistenza al carico superando una prova di carico statico simile a quella definita nella EN 13407. Qualsiasi metodo equivalente è accettato.

2.2.   Prova di evacuazione (scarico)

Gli orinatoi senza scarico d’acqua sono ritenuti conformi alla prova di evacuazione se rispondono ai requisiti di evacuazione dell’acqua superando una prova di evacuazione (scarico) simile a quella definita nella EN 14688. Poiché la prova descritta nella EN 14688 è definita per i lavabi, è accettato qualsiasi adattamento che consenta di effettuare la prova sugli orinatoi senza scarico d’acqua. Qualsiasi metodo equivalente è accettato.

2.3.   Prova di tenuta alle perdite

Gli orinatoi senza scarico d’acqua sono ritenuti conformi alla prova di tenuta alle perdite se garantiscono l’evacuazione di tutti i fluidi versati al loro interno attraverso il raccordo di scarico. In questa prova, per facilitare l’individuazione di eventuali perdite si utilizza acqua colorata. Qualsiasi metodo equivalente è accettato.

In alternativa, gli orinatoi senza scarico d’acqua sono ritenuti conformi alla prova di tenuta alle perdite se rispondono ai requisiti di assorbimento d’acqua superando una prova di determinazione dell’assorbimento d’acqua simile a quella definita nella EN 13407. Qualsiasi metodo equivalente è accettato.

2.4.   Prevenzione del riflusso di cattivi odori e acqua

Gli orinatoi senza scarico d’acqua sono ritenuti conformi alla prova di prevenzione del riflusso di cattivo odore ed acqua se rispondono a requisiti di tenuta agli odori e resistenza della tenuta idraulica simili a quelli definiti nella EN 1253-1 superando, rispettivamente, una prova di tenuta agli odori e una prova di resistenza della tenuta idraulica alla pressione simili a quelle definite nella EN 1253-2. Qualsiasi metodo equivalente è accettato.


9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/52


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2013

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una nona, decima e undicesima regione

(2013/642/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/274/UE, del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (2), la nona regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan; la decima regione comprende Brunei, Birmania/Myanmar, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam; e l’undicesima regione comprende il territorio palestinese occupato.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella nona, decima e undicesima regione.

(4)

In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(11)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(12)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(13)

Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema d’informazione visti entra in funzione a partire dal 14 novembre 2013 nella nona, decima e undicesima regione determinate con decisione di esecuzione 2012/274/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 8 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.