ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.297.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
7 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33)

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34)

51

 

*

Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38)

73

 

*

Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39)

94

 

*

Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40)

107

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1071/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 settembre 2013

relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)

(BCE/2013/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

Considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (3) è stato modificato in maniera sostanziale. Esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (4) ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede la redazione del bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). L’obiettivo principale di tale bilancio è quello di fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro statistico esaustivo dell’evoluzione monetaria negli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro») visti come un unico territorio economico. Tali statistiche coprono attività e passività finanziarie aggregate, in termini di consistenze e di operazioni, sulla base di un settore IFM completo ed omogeneo e di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e sono prodotte regolarmente. Dati statistici sufficientemente dettagliati sono necessari anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari calcolati e delle controparti che coprono tale territorio.

(3)

La BCE è tenuta, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni stabilite nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, del trattato.

(4)

L’articolo 5.1 dello Statuto del SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli soggetti agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(6)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto del SEBC.

(7)

Potrebbe considerarsi opportuno che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione le informazioni necessarie a far fronte alle esigenze statistiche della BCE nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni che le BCN, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità anche per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici della BCE. Ciò potrebbe inoltre ridurre l’onere della segnalazione. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali altri fini, per soddisfare le proprie esigenze.

(8)

Tali obblighi statistici sono particolarmente dettagliati quando le controparti rientrano nel settore detentore di moneta. Dati dettagliati sono richiesti su: a) depositi per sotto settore e scadenza classificati ulteriormente per valuta al fine di permettere un’analisi più stringente degli sviluppi delle componenti della valuta estera incluse nell’aggregato monetario M3 e di facilitare le indagini riguardanti il grado di fungibilità tra la valuta estera e le componenti del M3 denominate in euro; b) crediti per sotto settore, maturità, finalità, tasso d’interesse ricalcolato e valuta, in quanto tali informazioni sono considerate essenziali a fini di analisi monetaria; c) posizioni nei confronti di altre IFM nei limiti in cui ciò sia necessario per consentire compensazioni dei saldi infra-IFM o per calcolare l’aggregato soggetto a riserva; d) posizioni nei confronti dei non residenti nell’area dell’euro (resto del mondo) per i «depositi con scadenza predeterminata superiore a due anni», «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni» e «pronti contro termine» al fine di calcolare l’aggregato soggetto a riserva al quale si applica un’aliquota positiva; e) posizioni nei confronti del resto del mondo per i depositi totali al fine di identificare le contropartite esterne; f) depositi e crediti nei confronti del resto del mondo con durata originaria al di sopra e al di sotto di un anno ai fini di bilancia dei pagamenti e dei conti finanziari.

(9)

Allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui portafogli di azioni delle IMF, ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (5), le BCN effettuano le segnalazioni trimestralmente titolo per titolo. Le BCN possono combinare le segnalazioni statistiche ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1011/2012 (ECB/2012/24) qualora ciò possa ridurre l’onere di segnalazione degli enti creditizi. Le BCN possono autorizzare i fondi comuni monetari (FCM) a effettuare segnalazioni in linea con 1073il regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e le passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (6), in maniera tale da alleviare l’onere gravante sui gestori di fondi.

(10)

Le transazioni finanziarie saranno calcolate dalla BCE come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute a elementi diversi dalle transazioni stesse. Gli obblighi indirizzati ai soggetti segnalanti non ricomprendono le variazioni dei tassi di cambio, che sono calcolati dalla BCE, o dalle BCN dopo aver consultato la BCE, a partire dai dati relativi alle consistenze di ciascuna valuta forniti dai soggetti segnalanti, o dalle serie di riclassificazioni, che sono raccolte dalle BCN stesse utilizzando varie fonti di informazione che sono già a loro disposizione.

(11)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l’esclusione o la deduzione dall’aggregato soggetto a riserva di passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, nonché di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione dell’obbligo di riserve obbligatorie minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di riserve minime. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è desiderabile che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi sottoposti al sistema delle riserve minime della BCE, conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (7).

(12)

È necessario definire procedure particolari per le fusioni aventi per oggetto enti creditizi al fine di chiarire i doveri di questi ultimi con riguardo agli obblighi di riserva.

(13)

La BCE richiede informazioni sulle attività di cartolarizzazione delle IFM al fine di interpretare gli sviluppi dei crediti e dei prestiti nell’area dell’euro. Tali informazioni integrano anche i dati segnalati ai sensi del regolamento (CE) n. /2013 1075della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 (8), riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40).

(14)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi dell’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro»), l’articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro sia agli Stati membri che non ne fanno parte. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro.

(15)

Vigono i principi per la protezione e l’uso delle informazioni statistiche confidenziali contenuti nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98

(16)

L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 conferisce alla BCE il potere di irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti segnalanti che siano inadempienti agli obblighi di segnalazione statistica sanciti dai regolamento o dalle decisioni della BCE.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a)

per «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) si intendono le imprese residenti che appartengono a uno dei seguenti settori:

1)

banche centrali;

2)

altri IFM, che comprendono

a)

istituti di deposito:

i)

enti creditizi come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (9); e

ii)

istituti di deposito diversi dagli enti creditizi che sono:

altre istituzioni finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, da parte di unità istituzionali, non solo dalle IFM (il grado di fungibilità tra strumenti emessi da altre IFM e i depositi custoditi dagli enti creditizi determina la loro classificazione quali IFM); e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per proprio conto, quanto meno in termini economici, o

quegli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, o

b)

fondi comuni monetari (FCM) ai sensi dell’articolo 2;

b)

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione;

c)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nel quale l’IFM è residente;

d)

«società veicolo finanziaria (SV)» ha il significato di cui all’articolo 1, del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40);1075

e)

per «cartolarizzazione» si intende un’operazione che sia: a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013; e/o b) una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40), 1075che riguarda la cessione ad una SV dei crediti da cartolarizzare;

f)

«istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

g)

per «perdite parziali» si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore;

h)

per «perdite totali» si intendono la riduzioni dell’intero valore contabile di un credito che ne comportano l’eliminazione dall’attivo del bilancio;

i)

per «gestore» si intende una IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi;

j)

per «cessione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da parte del soggetto segnalante in favore di un cessionario, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione;

k)

per «acquisizione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da un cedente al soggetto segnalante, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione;

l)

«le posizioni infra-gruppo» si riferiscono a posizioni tra istituti di deposito dell’area dell’euro che appartengono allo stesso gruppo, formato da una società-madre e da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllate, residenti nell’area dell’euro;

m)

«ente nella coda» si riferisce a una IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9;

n)

con «cancellazione (dal bilancio)» si intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I, inclusa la sua rimozione dovuta all’applicazione di una deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 2

Identificazione dei FCM

Gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando:

a)

perseguono un obiettivo d’investimento consistente nel mantenere il capitale del fondo e offrire un rendimento in linea con i tassi di interesse degli strumenti del mercato monetario;

b)

investono in strumenti del mercato monetario che rispettino i criteri per gli strumenti del mercato monetario stabiliti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), ovvero in depositi presso enti creditizi, o, in alternativa, che garantiscano che la liquidità e la valutazione del portafoglio in cui investono sia valutata in maniera equivalente;

c)

garantiscono che gli strumenti del mercato monetario in cui investono sono di alta qualità, come stabilito dalla società di gestione. La qualità degli strumenti del mercato monetario sarà valutata, tra l’altro, sulla base dei seguenti fattori:

i)

la qualità creditizia dello strumento del mercato monetario,

ii)

la natura della classe di attività rappresentata dallo strumento del mercato monetario;

iii)

per gli strumenti finanziari strutturati, il rischio operativo e di controparte insito nell’operazione finanziaria strutturata;

iv)

il profilo di liquidità;

d)

garantiscono che il loro portafoglio abbia una durata media ponderata (weighted average maturity, WAM) di non più di sei mesi e una vita media ponderata (weighted average life, WAL) di non più di 12 mesi, conformemente all’allegato I, parte 1, sezione 2;

e)

offrono quotidianamente il valore patrimoniale netto (NET asset value, NAV) ed il calcolo del prezzo delle proprie azioni/quote, nonché la possibilità quotidiana di sottoscrizione e rimborso delle azioni/quote;

f)

limitano gli investimenti in titoli a quelli con una durata residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse (interest rate reset date) sia inferiore o uguale a 397 giorni, laddove i titoli a tasso variabile debbano essere riadeguati in base a un tasso o indice del mercato monetario;

g)

limitano gli investimenti in altri organismi d’investimento collettivo a quelli che rispettano la definizione di FCM;

h)

non assumono esposizioni dirette o indirette in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, e utilizzano solo derivati in linea con la strategia di investimento del fondo sul mercato monetario. I derivati che comportano esposizioni al cambio possono essere usati solo per finalità di copertura del rischio (hedging). Sono consentiti gli investimenti in titoli in valuta diversa da quella di base, purché l’esposizione in valuta sia interamente coperta;

i)

hanno un NAV costante o fluttuante.

Articolo 3

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro (in linea con la parte 1 dell’allegato II).

2.   Le IFM comprese fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell’articolo 9.

3.   I soggetti che ricadono nella definizione di IFM rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche se sono esclusi dalla portata del regolamento (EU) n. 575/2013.

4.   Ai fini della raccolta delle informazioni statistiche sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari, come specificato nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rientrano anche gli altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione («AIF»), fatte salve le deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c). Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF che costituiscono parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità dei principi specificati nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I.

Articolo 4

Elenco delle IFM a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo della BCE redige e aggiorna un elenco di IFM a fini statistici, tenendo conto degli obblighi relativi alla frequenza e tempestività che derivano dal suo utilizzo nel contesto del regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM a fini statistici include l’indicazione relativa al fatto che le istituzioni siano o meno giuridicamente soggette al regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM è aggiornato, accurato, il più possibile omogeneo e sufficientemente stabile a fini statistici.

2.   L’elenco delle IFM a fini statistici e i suoi aggiornamenti sono posti dalle BCN e dalla BCE a disposizione dei soggetti segnalanti, nei modi opportuni, compresa la trasmissione per via elettronica, via Internet o, a richiesta dei soggetti segnalanti interessati, in supporto cartaceo.

3.   L’elenco delle IFM a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alla BCN dello Stato membro in cui la IFM risiede: a) le consistenze mensili relative al bilancio di fine mese e (b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati. Gli aggiustamenti da rivalutazione aggregati sono segnalati con riguardo alle cancellazioni totali o parziali dei crediti che corrispondono ai prestiti e che coprono le rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Ulteriori dettagli relativi a determinate voci del bilancio sono segnalati su base trimestrale o annuale. Le BCN possono raccogliere i dati trimestrali su base mensile se ciò facilita il processo di produzione dei dati. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.

2.   Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle IFM titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi riportati nell’allegato IV.

3.   Le IFM segnalano, conformemente agli obblighi minimi definiti nella tavola 1 A della parte 4 dell’allegato I, le rettifiche di rivalutazione mensili rispetto all’intera serie dei dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese fra gli obblighi minimi. Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni indicate nella tabella 1 A diverse dagli «obblighi minimi».

4.   La BCE può richiedere informazioni esplicative sugli aggiustamenti compresi nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti» raccolti dalle BCN.

5.   La BCE può irrogare sanzioni nei confronti di soggetti segnalanti che siano inadempienti agli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento ai sensi della decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (12).

Articolo 6

Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti

LeIFM segnalano quanto segue:

a)

il flusso netto di prestiti cartolarizzati e di altre cessioni di crediti condotte durante il periodo di riferimento, in conformità con la sezione 2, parte 5, dell’allegato 1;

b)

le consistenze in essere alla fine del periodo e le transazioni finanziarie, escluse le cessioni e acquisizioni di crediti durante il periodo rilevante, con riferimento a crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per cui la IFM agisce da gestore in conformità alla sezione 3, parte 5 dell’allegato 1, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione a tutti i crediti cancellati dal bilancio prestati dalle IFM, che siano stati cartolarizzati o trasferiti altrimenti;

c)

le consistenze in essere alla fine del trimestre di tutti i crediti per cui le IFM agiscono da gestori in una cartolarizzazione, in conformità alla sezione 4, parte 5 dell’allegato 1;

d)

in caso di applicazione dei criteri contabili internazionali previsti dallo IAS 39 (IAS 39), dei criteri finanziari internazionali previsti dallo IFRS 9 (IFRS 9) o di simili regole di contabilità nazionale, le consistenze in essere alla fine del periodo con riferimento ai prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione, ma che non sono stati cancellati dal bilancio, in conformità alla sezione 5, parte 5 dell’allegato 1.

Articolo 7

Tempestività

1.   Le BCN decidono il termine e la periodicità con cui devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare la scadenza stabilita di seguito, tenendo conto, laddove necessario, dei requisiti di tempestività del sistema di riserva obbligatoria della BCE e informano di conseguenza i soggetti segnalanti.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine della 15o giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

3.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine della 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

Articolo 8

Norme contabili ai fini di segnalazione statistica

1.   A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (13), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili.

2.   Depositi e prestiti, sono segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.

3.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.

4.   Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti.

Articolo 9

Deroghe

1.   Possono essere concesse deroghe a IFM di piccole dimensioni, come segue:

a)

Le BCN possono concedere deroghe alle piccole IFM, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi il 5 %;

b)

con riferimento agli enti creditizi, le deroghe di cui al punto a) hanno l’effetto di ridurre gli obblighi di segnalazione statistica a quelli cui tali deroghe si applichino, fatti salvi gli obblighi relativi al calcolo delle riserve minime, come stabiliti nell’allegato III;

c)

con riferimento alle piccole IFM, laddove si applichi una deroga di cui al punto a) le BCN continuano, come minimo, a raccogliere dati relativi al bilancio complessivo almeno con frequenza annuale, in maniera tale che l’apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM degli enti nella coda possa essere monitorato;

d)

fatto salvo il punto a), le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi che non beneficiano del regime stabilito ai punti a) e b) con l’effetto di ridurre i loro obblighi di segnalazione a quelli stabiliti nella parte 6 dell’allegato I, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi né il 10 % del bilancio nazionale delle IFM, né del bilancio delle IFM dell’area dell’euro;

e)

le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e d) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno;

f)

le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica integrale.

2.   Le BCN possono concedere deroghe ai FCM, come segue:

a)

Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dagli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, purché i FCM segnalino al loro posto i dati di bilancio conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 1073del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/38), subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi,

i)

i fondi comuni monetari segnalano tali dati su base mensile conformemente al «metodo combinato» stabilito nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e agli obblighi di tempestività stabiliti dall’articolo 9;

ii)

i fondi comuni monetari segnalano i dati sulle consistenze di fine mese sulle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari conformemente agli obblighi di tempestività stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 2;

b)

Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dai seguenti obblighi di segnalazione statistica:

i)

obbligo di indicare le posizioni totali per: 1) depositi e prestiti concessi alle banche centrali e agli istituti di deposito; 2) depositi e prestiti concessi a tutti i settori di contropartita fatta eccezione per il settore delle società non finanziarie disaggregati in relazione alla scadenza originaria; 3) depositi e prestiti transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro disaggregati per settore;

ii)

obbligo di indicare gli interessi totali maturati per prestiti e depositi;

iii)

obbligo di indicare passività e attività nei confronti dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione separatamente;

iv)

obbligo di fornire informazioni sulle posizioni infra-gruppo. prestiti e depositi;

c)

Le BCN possono concedere delle deroghe nei confronti di obblighi di segnalazione statistica riguardanti la residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari:

i)

laddove le quote/partecipazioni in FCM siano emesse per la prima volta o qualora sviluppi di mercato richiedano un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni, come definito nella sezione 5.7 b) della parte 2 dell’allegato I, le BCN possono concedere deroghe per un anno rispetto agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I; o

ii)

qualora le informazioni statistiche richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità alla sezione 5.7, parte 2 dell’allegato 1. Le BCN controllano il soddisfacimento di tale condizione in tempo utile in modo da concedere o revocare, se necessario, ogni deroga con effetto a partire dall’inizio di ogni anno, d’accordo con la BCE.

3.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione di aggiustamenti da rivalutazione alle IFM, come segue:

a)

fatto salvo il paragrafo 1, le BCN possono concedere deroghe ai FCM relativamente alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, facendo venire meno per i FCM l’obbligo di effettuare tali segnalazioni;

b)

Le BCN possono accordare deroghe riguardo alla frequenza e tempestività della segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli e richiedere tali dati con cadenza trimestrale e con la stessa tempestività dei dati sulle consistenze segnalati trimestralmente, a condizione che i seguenti obblighi siano rispettati:

i)

i soggetti segnalanti, utilizzando diversi metodi di valutazione, forniscono alle BCN le informazioni pertinenti relative alle pratiche di valutazione, incluse indicazioni quantitative sulla percentuale delle loro disponibilità in tali strumenti;

ii)

laddove si sia verificata una rivalutazione sostanziale dei prezzi, le BCN sono autorizzate a chiedere ai soggetti segnalanti di fornire informazioni ulteriori sul mese nel quale tale variazione ha avuto luogo;

c)

Le BCN possono concedere deroghe relativamente alla segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli, ivi compresa la concessione della completa esenzione da ogni simile segnalazione, agli enti creditizi che segnalano le consistenze di titoli mensili titolo per titolo, purché siano rispettati i seguenti obblighi:

i)

l’informazione segnalata includa, per ogni titolo, il valore a cui i titoli sono iscritti a bilancio; e

ii)

per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico, le segnalazioni includano informazioni sulla tipologia di strumento, la durata e l’emittente, che siano almeno sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nella parte 5 dell’allegato I.

4.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione statistica dei crediti di cui si disponga mediante cartolarizzazione.

Le IFM che applicano l’IAS 39, l’IFRS 9 o simili norme contabili nazionali possono essere autorizzate dalla propria BCN ad escludere dalle consistenze richieste nelle parti 2 e 3 dell’allegato I i prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione conformemente alla prassi nazionale, purché tale prassi sia applicata da tutte le IFM residenti.

5.   Le BCN possono concedere deroghe con riguardo a consistenze trimestrali relative a Stati membri che non facciano parte dell’area dell’euro.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro non sono significative, una BCN può decidere di non richiedere la segnalazione relativamente a tale Stato membro. La BCN informa i propri soggetti segnalanti di eventuali decisioni in tal senso.

Articolo 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono soggetti in conformità dei criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità ai concetti e la revisione come definiti all’allegato IV.

2.   Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un’accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza conformità ai concetti e revisione come definiti nell’allegato IV.

Articolo 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, di scissione o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto segnalante effettivamente interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l’operazione inizi a produrre effetti, informa la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 12

Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate ai fini delle riserve minime

1.   1. Le informazioni statistiche segnalate da enti creditizi nel rispetto del presente regolamento, sono utilizzate da ciascun ente creditizio per calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tale informazione per verificare l’adempimento degli obblighi di riserva durante il periodo di mantenimento.

2.   I dati relativi all’aggregato soggetto a riserva per gli enti nella coda, per tre periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.

3.   Le norme speciali sull’applicazione del regime di riserve minime della BCE stabilite nell’allegato III prevalgono, in caso di contrasto, su ogni disposizione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

4.   Al fine di facilitare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi, gli obblighi di riserva sono confermati al più tardi il primo giorno del periodo di mantenimento; tuttavia, potrebbe sorgere eccezionalmente la necessità per gli enti creditizi di segnalare revisioni all’aggregato soggetto a riserva o agli obblighi di riserva che sono stati confermati. Le procedure di conferma o di riscontro degli obblighi di riserva non esimono i soggetti segnalanti dall’obbligo di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere al più presto le informazioni statistiche scorrette che essi hanno già segnalato.

Articolo 13

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità rispetto ai concetti e alle revisioni, come specificati nell’allegato III.

Articolo 14

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione in conformità del presente regolamento ha luogo con i dati relativi a Dicembre 2014.

2.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri dell’area dell’euro nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data di adozione dell’euro da parte degli stessi.

3.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro o degli Stati membri in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione ai soggetti segnalanti, da parte della BCN, dell’obbligo di segnalazione.

Articolo 15

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 16

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 settembre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(4)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(5)  GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6

(6)  Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(8)  Cfr. pag. 107 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(10)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(11)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(12)  GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48.

(13)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Introduzione

Il sistema statistico per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro») riguardante il bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si compone dei seguenti due elementi principali:

a)

un elenco delle IFM a fini statistici (cfr. la parte 1 relativa all’identificazione di talune IFM); e

b)

una specifica delle informazioni statistiche fornite da tali IFM con frequenza mensile, trimestrale e annuale (cfr. le parti 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Ai fini di una completa informazione statistica sui bilanci delle IFM, è altresì necessario imporre determinati obblighi di segnalazione statistica in capo a fondi d’investimento (FI) diversi dai fondi comuni monetari (FCM) e ad altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (di seguito «AIF»), nel contesto delle loro attività finanziarie riguardanti le quote/partecipazioni in FCM. Tali informazioni statistiche inviate dalle IFM e da FI e AIF vengono raccolte dalle banche centrali nazionali (BCN), nel rispetto della parte 2 e conformemente agli accordi nazionali che poggiano sulle definizioni e classificazioni armonizzate di cui all’articolo 1 e allegato II.

La massa monetaria comprende banconote e monete in circolazione ed altre passività monetarie (depositi e altri strumenti finanziari altamente fi ai depositi) delle IFM. Le contropartite della massa monetaria includono tutte le altre voci del bilancio delle IFM. La BCE elabora altresì i dati sulle transazioni finanziarie derivati dalle consistenze e da altri dati, compresi quelli forniti dalle IFM sugli aggiustamenti da rivalutazione (cfr. la parte 5).

Le informazioni statistiche richieste dalla BCE sono riassunte nella parte 8

PARTE 1

Identificazione di talune IFM

SEZIONE 1

L’identificazione di talune IFM si basa sul principio di fungibilità dei depositi

1.1.

Le istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi che emettono strumenti finanziari considerati altamente sostituibili ai depositi sono classificate come IFM a condizione che esse ricadano nella definizione di IFM per altre ragioni. La classificazione è basata sul criterio della fungibilità dei depositi (vale a dire se le passività sono classificate come depositi), che è determinata dalla loro liquidità, dalle caratteristiche combinate di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e avuto riguardo, laddove necessario, alla data di emissione.

Questi criteri di fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria determinata per tali passività.

1.2.

Ai fini sia di determinare la fungibilità dei depositi sia di classificare le passività come depositi:

a)

per trasferibilità si intende la possibilità di smobilizzare i fondi investiti in uno strumento finanziario utilizzando mezzi di pagamento quali assegni, ordini di trasferimento, addebiti diretti o strumenti analoghi;

b)

per convertibilità si intende la possibilità, e il relativo costo, di convertire gli strumenti finanziari in moneta o in depositi trasferibili; la perdita di vantaggi fiscali nel caso di tale conversione può essere considerata una penale che riduce il grado di liquidità;

c)

per certezza si intende la precisa conoscenza anticipata del valore del capitale di uno strumento finanziario in valuta nazionale;

d)

i titoli quotati e scambiati regolarmente su un mercato organizzato sono considerati negoziabili. Per le quote in società di investimento collettivo a capitale variabile non vi è mercato nel senso comune del termine. Tuttavia, gli investitori sono a conoscenza del valore giornaliero delle quote e possono prelevare fondi a quel prezzo.

SEZIONE 2

Specificazioni per i criteri di identificazione dei FCM

Ai fini dell’articolo 2:

a)

gli strumenti del mercato monetario sono considerati di alta qualità creditizia se hanno ottenuto uno dei due rating a breve termine più alti disponibili da parte di ciascuna agenzia riconosciuta di rating del credito che abbia sottoposto a rating tali strumenti o, se lo strumento in questione non è sottoposto a rating, esso è valutato di qualità equivalente in base al procedimento interno di rating della società di gestione. Laddove un’agenzia di rating del credito riconosciuta suddivida il suo rating a breve termine in due categorie, tali due rating sono considerati come una categoria unica e pertanto come rating più alto disponibile;

b)

i fondi comuni monetari possono, in deroga all’obbligo di cui alla lettera a), detenere emissioni sovrane almeno di qualità investment grade, laddove per «emissioni sovrane» si intendono gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla BCE, dall’Unione o dalla Banca europea degli investimenti;

c)

nel calcolo del WAL per i titoli, ivi inclusi gli strumenti finanziari strutturati, il calcolo della durata è basato sulla durata residua sino all’estinzione del rapporto giuridico sottostante gli strumenti. Tuttavia, quando uno strumento finanziario incorpora un’opzione put, la data di esercizio di tale opzione può essere utilizzata in luogo della durata residua del rapporto giuridico solo quando le condizioni seguenti siano soddisfatte in ogni momento:

i)

l’opzione put può essere esercitata liberamente dalla società di gestione alla data di esercizio;

ii)

il prezzo di battuta dell’opzione put rimane vicino al valore atteso dello strumento alla data di esercizio successiva;

iii)

la strategia di investimento del FCM implica un’alta probabilità che l’opzione sia esercitata alla data di esercizio successiva;

d)

nel calcolo sia del WAL che del WAM, è tenuto conto dell’impatto di strumenti finanziari derivati, depositi e tecniche di gestione del portafoglio efficienti;

e)

per «durata media ponderata» (weighted average maturity, WAM) si intende la misura del tempo medio mancante alla scadenza di tutti gli strumenti sottostanti nel fondo, ponderata per riflettere le consistenze relative ad ogni strumento, presumendo che la durata di uno strumento a tasso fluttuante sia il tempo rimanente fino al successivo aggiustamento al tasso del mercato monetario, piuttosto che il tempo rimanente prima che sia ripagato il valore nominale dello strumento. In pratica, il WAM è utilizzato per misurare la sensibilità di un FCM al cambiamento dei tassi di interesse sul mercato monetario;

f)

per «vita media ponderata» (weighted average life, WAL) si intende la media ponderata della durata rimanente di ogni strumento detenuto in un fondo, vale a dire il tempo fino a quando il capitale è pagato in pieno, al netto di interessi e sconti. Differentemente dal calcolo del WAM, il calcolo del WAL per strumenti a tasso fluttuante e strumenti finanziari strutturati non consente l’uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e utilizza invece solo la scadenza definitiva (final maturity) del titolo dichiarata. Il WAL è utilizzato per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. Il WAL è anche utilizzato per limitare il rischio di liquidità;

g)

per «strumenti del mercato monetario» si intendono gli strumenti negoziati normalmente sul mercato monetario che sono liquidi e hanno un valore che può essere determinato in ogni momento con accuratezza;

h)

per «società di gestione» si intende una società che esercita abitualmente l’attività di gestione del portafoglio di una FCM.

PARTE 2

Bilancio (consistenze mensili)

Per compilare gli aggregati monetari e le contropartite dell’area dell’euro, la BCE necessita dei dati contenuti nella tabella 1 come segue:

1.   Categorie di strumenti

a)   Passivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: valuta in circolazione, depositi, quote/partecipazioni emesse in fondi comuni monetari, titoli di debito emessi, capitale e riserve e altre passività. Al fine di separare le passività monetarie da quelle non monetarie, i depositi sono anche suddivisi in depositi overnight, depositi con durata stabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine. Cfr. le definizioni contenute nell’allegato II.

b)   Attivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: cassa, crediti, titoli di debito detenuti, partecipazioni, quote di fondi di investimento, capitale fisso e altre attività. Si vedano le definizioni contenute nell’allegato II.

2.   Disaggregazione per durata

Le scomposizioni per durate originarie costituiscono una fonte alternativa di informazioni dettagliate laddove gli strumenti finanziari non siano pienamente comparabili fra i diversi mercati.

a)   Passivo

Le soglie per fasce di durata, o per periodi di preavviso, sono: per i depositi con durata prestabilita, una scadenza originaria di un anno e di due anni all’emissione; e per i depositi rimborsabili con preavviso, un preavviso di tre mesi e di due anni. Le operazioni di pronti contro termine non sono disaggregate per durata, dato che si tratta generalmente di strumenti a termine molto breve, di solito con scadenza originaria inferiore a tre mesi. I titoli di debito emessi dalle IFM sono disaggregati per scadenze a uno e due anni. Non è richiesta alcuna disaggregazione per scadenza per le quote/partecipazioni emesse da FCM.

b)   Attivo

Le soglie per fasce di durata sono: per i prestiti delle IFM ai residenti dell’area dell’euro (diversi dalle IFM) per sottosettore e ancora per i prestiti delle IFM alle famiglie per finalità, a durata di uno e cinque anni; e per i titoli di debito detenuti dalle IFM emessi da altre IFM situate nell’area dell’euro, a durata di uno e due anni per consentire, nel calcolo degli aggregati monetari, la compensazione di tali titoli detenuti tra le IFM.

3.   Disaggregazione per finalità e identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

I prestiti alle famiglie e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono ulteriormente disaggregati secondo le finalità del prestito (credito al consumo, mutui per l’acquisto di abitazione, altri prestiti). All’interno della categoria «altri prestiti», i prestiti concessi alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche devono essere identificati separatamente (cfr. le definizioni di categorie di strumenti nella parte 2 dell’allegato II e le definizioni dei settori nella parte 3 dell’allegato II). Le BCN possono esentare dal requisito di una identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche quando tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie dello Stato membro dell’area dell’euro.

4.   Disaggregazione per valuta

Per le voci di bilancio che possono essere utilizzate nella compilazione degli aggregati monetari, i saldi in euro devono essere identificati separatamente in modo che la BCE abbia l’opzione di definire gli aggregati monetari in termini di saldi denominati in tutte le valute combinate o solo in euro.

5.   Disaggregazione per settore e residenza delle controparti

5.1.

Per la compilazione dei dati relativi agli aggregati monetari e delle controparti si richiede l’individuazione delle controparti situate nell’area dell’euro che formano il settore detentore di moneta. A tal fine, in linea con il Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (cfr. la parte 3 dell’allegato II), le controparti non-IFM si suddividono in Amministrazioni pubbliche (S.13), dove l’Amministrazione centrale (S.1311) è identificata separatamente nei depositi totali, e altri settori residenti. Al fine di calcolare una disaggregazione per settore mensile degli aggregati monetari e delle contropartite di credito, gli altri residenti sono ulteriormente disaggregati nei seguenti sottosettori: fondi d’investimento diversi dai FCM (S.124), altri intermediari finanziari, eccetto imprese d’assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127), imprese di assicurazione (S.128), fondi pensione (S.129), società non finanziarie (S.11) e famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15). È fatta un’ulteriore distinzione per le controparti che sono SV e controparti centrali (CCP) all’interno dei settori accorpati (S.125 + S.126 + S.127). Per le imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche si veda la sezione 3. Con riferimento al totale dei depositi e alle categorie di deposito «depositi con durata prestabilita oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» e «operazioni di pronti contro termine», vi è un’ulteriore distinzione tra enti creditizi, altre IFM controparti e amministrazioni centrali, ai fini del regime delle riserve minime della BCE.

5.2.

Per quanto riguarda il totale dei depositi al passivo e la categoria dell’attivo «prestiti totali», è fatta un’ulteriore distinzione per le autorità bancarie centrali (S.121) e gli istituti di deposito che non sono autorità bancarie centrali (S.122) e per le banche e gli operatori non bancari del resto del mondo in modo da comprendere meglio le politiche di prestito e finanziamento del settore bancario e per monitorare meglio le attività interbancarie.

5.3.

Per quanto riguarda le posizioni infra-gruppo, è fatta un’ulteriore distinzione per posizioni e operazioni di prestito e deposito tra istituti di deposito che non sono autorità bancarie centrali (S.122) per consentire l’individuazione delle interazioni tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo (nazionale o di altri Stati membri dell’area dell’euro).

5.4.

Per quanto riguarda le disponibilità in titoli di debito con scadenza originaria fino a un anno, disaggregati per valuta, è fatta un’ulteriore distinzione per le amministrazioni pubbliche (S.13) al fine di assicurare una migliore visione d’insieme delle interazioni tra stati sovrani e banche.

5.5.

Taluni depositi/prestiti che derivano da operazioni di pronti contro termine/operazioni di pronti contro termine in acquisto o da operazioni analoghe con gli altri intermediari finanziari (S.125) + ausiliari finanziari (S.126) + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.127) possono riferirsi alle operazioni con una controparte centrale. Una controparte centrale è un’entità che si frappone legalmente tra le controparti nei contratti trattati sui mercati finanziari, diventando l’acquirente di ogni vendita e il venditore in ogni acquisto. Poiché tali operazioni sostituiscono spesso attività bilaterali tra le IFM, è fatta una distinzione ulteriore all’interno della categoria dei depositi «pronti contro termine» con riguardo alle attività con tali controparti. Allo stesso modo, un’ulteriore distinzione è fatta all’interno della categoria dell’attivo «prestiti» con riguardo ai contratti di pronti contro termine in acquisto conclusi con tali controparti.

5.6.

Le controparti nazionali sono individuate separatamente da quelle dell’area dell’euro diverse da quelle nazionali per quanto riguarda tutte le disaggregazioni statistiche. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale conformemente agli elenchi mantenuti dalla BCE a fini statistici e al «Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE: Guida alla classificazione statistica della clientela», che segue i principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 2010. Non è necessario disaggregare geograficamente le controparti situate al di fuori dell’area dell’euro.

5.7.

Nel caso delle quote/partecipazioni di FCM emesse da IFM degli Stati membri dell’area dell’euro, i soggetti segnalanti segnalano quanto meno i dati relativi alla residenza dei detentori sulla base di una disaggregazione tra residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro non nazionali/residenti nel resto del mondo, per consentire di escludere le consistenze dei non residenti nell’area dell’euro. Le BCN possono anche derivare le informazioni statistiche necessarie dai dati raccolti sulla base del regolamento (UE) n. 1011/2012 (ECB/2012/24), nella misura in cui tali dati soddisfino i requisiti di tempestività imposti dall’articolo 7 del presente regolamento e i requisiti minimi definiti dall’allegato IV.

a)

Relativamente alle quote/partecipazioni di FCM che, conformemente alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, inclusa la sua/loro residenza, i FCM emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano nel bilancio mensile i dati disaggregati per residenza dei titolari delle quote/partecipazioni emesse.

b)

Relativamente alle quote/partecipazioni di FCM che non vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, conformemente alla legislazione nazionale, o che vengono registrate ma non forniscono alcuna informazione sulla residenza dei detentori, i soggetti segnalanti segnalano i dati disaggregati per residenza in conformità all’approccio deciso dalla BCN competente in accordo con la BCE. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.

i)

FCM emittenti:

I FCM emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle loro quote/partecipazioni emesse. Le informazioni possono essere fornite dal soggetto che colloca le quote/partecipazioni o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, riacquisto o trasferimento delle quote/partecipazioni.

ii)

IFM e AIF depositari di quote/partecipazioni di FCM:

depositari di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da FCM residenti e detenute in custodia per conto del possessore o di un altro intermediario che agisce anch’esso come depositario. Tale opzione è applicabile se: i) il depositario distingue le quote/partecipazioni di FCM detenute in custodia per conto dei titolari da quelle detenute per conto di altri depositari; e ii) la maggior parte delle quote/partecipazioni di FCM sono custodite presso istituzioni nazionali residenti classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).

iii)

IFM e AIF in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote/partecipazioni di un FCM residente;

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote/partecipazioni di un FCM residente, segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da fondi comuni residenti, negoziate da questi per conto del detentore o di un altro intermediario anch’esso coinvolto nell’operazione. Tale opzione è applicabile se: i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti dichiaranti; ii) si segnalano dati accurati su acquisti e vendite intercorse con non residenti nell’area dell’euro; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni, sono minime; iv) l’ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti nell’area dell’euro emesse dai FCM residenti è basso.

iv)

Se le opzioni da i) a ii) non si applicano, i soggetti segnalanti incluse le IFM e gli AIF, segnalano i dati in questione sulla base delle informazioni disponibili.

Image

Image

PARTE 3

Bilancio (consistenze trimestrali)

Al fine di approfondire l’analisi degli andamenti monetari e per altre finalità statistiche, la BCE necessita di quanto segue con riferimento agli elementi chiave:

1.

La disaggregazione per sottosettore, durata e garanzia immobiliare dei prestiti erogati ad istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro (cfr. la tavola 2).

Ciò è richiesto per rendere possibile il monitoraggio del sottosettore completo e della struttura delle scadenze del finanziamento del credito complessivo (prestiti erogati e titoli) delle IFM nei confronti del settore detentore di moneta. Per le società non finanziarie e per le famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli che identificano i prestiti cartolarizzati con garanzie immobiliari.

Per i prestiti denominati in euro con durata originaria di oltre un anno e oltre due anni nei confronti delle società non finanziarie e famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli per talune durate residue e periodi in cui viene rivisto il tasso d’interesse (cfr. la tabella 2). Un tasso di interesse rivisto è inteso come un cambiamento nel tasso di interesse di un prestito che è attualmente stabilito nel contratto di prestito. I prestiti soggetti a revisione del tasso di interesse includono, tra l’altro, prestiti con tassi di interesse che sono periodicamente rivisti in base alle variazioni di un indice, ad esempio l’Euribor, prestiti con tassi di interesse indicizzati, ossia «tassi variabili», e prestiti con tassi di interesse che sono modificabili a discrezione della IFM.

2.

Disaggregazione per sottosettore dei depositi delle IFM presso le amministrazioni pubbliche (diverse dalle amministrazioni centrali) degli Stati membri dell’area dell’euro (cfr. la tabella 2).

Ciò è richiesto come informazione complementare rispetto alla segnalazione mensile.

3.

Disaggregazione per settore delle posizioni nei confronti delle controparti al di fuori (cfr. la tabella 2).

Quando il SEC 2010 non è applicabile si applica la classificazione per settore prevista dal Sistema dei conti nazionali (SCN 2008).

4.

L’individuazione di posizioni in bilancio per i derivati e per gli interessi maturati su prestiti o depositi all’interno delle altre attività e altre passività (cfr. tabella 2).

Tale disaggregazione è richiesta al fine di migliorare la coerenza tra le statistiche.

5.

Disaggregazione per paese, incluse le posizioni nei confronti della Banca europea degli investimenti e il Meccanismo europeo di stabilità (cfr. Tabella 3).

Tale disaggregazione è richiesta per analizzare ulteriormente gli andamenti monetari nonché per le necessità di natura transitoria e per effettuare controlli sulla qualità dei dati.

6.

La disaggregazione per settore dei depositi e prestiti transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro a enti diversi dalle IFM (cfr. Tabella 3).

Tale disaggregazione è richiesta per valutare le posizioni dei settori delle IFM nei singoli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri dell’area dell’euro.

7.

Disaggregazione per valuta (cfr. la tabella 4).

Tale disaggregazione è richiesta per permettere il calcolo delle transazioni per gli aggregati monetari e le contropartite, corrette per le variazioni dei tassi di cambio nei casi in cui tali aggregati includano una combinazione di tutte le valute.

Image

Image

Image

PARTE 4

Segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione per la compilazione dei dati sulle transazioni

Al fine di compilare i dati sulle transazioni rispetto agli aggregati monetari e alle contropartite per l’area dell’euro, la BCE necessita di aggiustamenti da rivalutazione alla luce delle cancellazioni totali/parziali dei prestiti e delle rivalutazione dei prezzi dei titoli:

1)   Cancellazioni totali/parziali di prestiti

L’aggiustamento rispetto alle cancellazioni totali/parziali di prestiti è segnalato al fine di consentire alla BCE di compilare i dati sulle transazioni finanziarie dalle consistenze segnalate in due periodi di segnalazione consecutivi. L’aggiustamento riflette qualsiasi variazione nelle consistenze dei crediti segnalato in conformità delle parti 2 e 3 causato dalle cancellazioni, inclusa la cancellazione dell’intero importo in essere di un prestito (cancellazione). L’aggiustamento riflette anche le variazioni negli accantonamenti sui prestiti nel caso in cui una BCN decida che le consistenze di bilancio siano registrate al netto degli accantonamenti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali di prestiti riconosciute nel momento in cui il prestito è venduto o trasferito ad un terzo, laddove identificabili.

I requisiti minimi per le cancellazioni totali/parziali di prestiti sono stabiliti nella tabella 1 A;

2)   Rivalutazione dei prezzi dei titoli

L’aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei prezzi dei titoli fa riferimento alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L’aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di bilancio di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche contenere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire utili/perdite realizzati.

I requisiti minimi per la rivalutazione dei prezzi dei titoli sono stabiliti nella tabella 1 A.

Non è previsto alcun obbligo minimo di segnalazione per il lato del passivo del bilancio. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi determinano modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche. Tali dati sono segnalati come aggiustamenti da «altra rivalutazione».

Image

Image

PARTE 5

Obblighi di segnalazione statistica per la cartolarizzazione di prestiti e per altri trasferimenti di prestiti

1.   Obblighi generali

I dati sono segnalati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 e a quelli dell’articolo 8, paragrafo 4 se applicabile. Tutte le voci sui dati sono disaggregate per residenza e per sottosettore del debitore del prestito come indicato nei titoli delle colonne della tavola 5. I prestiti ceduti nella fase di stoccaggio di una cartolarizzazione sono trattati come se fossero già cartolarizzati.

2.   Obblighi di segnalazione dei flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti

2.1.

Per gli scopi dell’articolo 6, lettera a), le IFM calcolano le voci nella parte 1 e 2 della tabella 5 come flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente ceduti durante il periodo in questione meno i prestiti acquisiti durante il periodo in questione. Non sono inclusi in questo calcolo i prestiti trasferiti a un’altra IFM nazionale o da essa acquistati e i prestiti il cui trasferimento avviene come risultato di una scissione del soggetto segnalante, o una fusione o acquisizione che coinvolge il soggetto segnalante e un’altra IFM nazionale. Sono inclusi in questo calcolo i prestiti trasferiti a IFM nazionali o da esse acquistati.

2.2.

Le voci di cui alla sezione 3.1 sono inserite nelle parti 1 e 2 della tabella 5 come segue:

a)

sono inserite nella parte 1, le cessioni e acquisizioni che hanno effetto sulle consistenze dei prestiti segnalate in conformità alla parte 2 e 3 dell’allegato I, ossia le cessioni che risultano nella cancellazione e le acquisizioni che risultano nell’iscrizione o la re-iscrizione in bilancio dei prestiti;

b)

sono inserite nella parte 2, le cessioni e acquisizioni che non hanno effetto sulle consistenze dei prestiti segnalate in conformità alla parte 2 e 3 dell’allegato I, ossia le cessioni che risultano nella cancellazione e le acquisizioni che risultano nell’iscrizione o la re-iscrizione in bilancio dei prestiti.

2.3.

Le voci nella parte 1 della tavola 5 sono ulteriormente disaggregate mensilmente secondo la controparte della cessione, distinguendo tra SV, di cui SV residenti nell’area dell’euro, e altre controparti. Come indicato nella tabella 5, lettera b), ulteriori disaggregazioni per durata originaria e per scopo del credito sono richieste trimestralmente per alcune voci.

3.   Obblighi di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono prestati

3.1.

Le IFM forniscono dati conformemente alla parte 3 della tabella 5 crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore come segue:

a)

le consistenze in essere alla fine del periodo;

b)

le transazioni finanziarie escluse le cessioni e acquisizioni di crediti durante il periodo rilevante, ossia la variazione delle consistenze in essere che è attribuibile al rimborso del capitale del prestito da parte dei prestatari.

3.2.

Per quanto riguarda la sezione 3.1, lettera b), le BCN possono invece richiedere alle IFM di fornire i flussi netti delle cessioni e acquisizioni di crediti per i quali l’IFM opera come gestore in modo che la BCN possa derivare le transazioni finanziarie cui fa riferimento la sezione 3.1, lettera b).

3.3.

Le BCN possono disporre deroghe agli obblighi di segnalazione della sezione 3.1, lettera b), laddove i flussi netti raccolti nella parte 1.1 della tabella 5 soddifino lo scopo della sezione 3.2, vale a dire laddove è nella prassi nazionale che crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio siano gestiti da IFM. Le BCN assicureranno che tali flussi netti siano coerenti con gli scopi del calcolo delle transazioni finanziarie esclusi le cessioni e le acquisizioni di crediti che rientrano nella sezione 3.1, lettera b). Le BCN possono richiedere informazioni aggiuntive alle IFM al fine di compiere i necessari aggiustamenti.

3.4.

Le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica della presente sezione a tutti i crediti cancellati dal bilancio e gestiti da IFM, che siano stati cartolarizzati o diversamente trasferiti. Laddove sia il caso, la BCN informerà le IFM degli obblighi di segnalazione statistica in conformità alla parte 3 della tabella 5.

4.   Obblighi di segnalazione relativi all’ammontare in essere di prestiti cartolarizzati per cui l’IFM segnalante svolge attività di gestione.

4.1.

Le IFM forniscono dati trimestrali su tutti i crediti gestiti in una cartolarizzazione in conformità alla parte 4 della tabella 5, a prescindere dal fatto che i prestiti cartolarizzati gestiti o i loro diritti di servizio riscossione prestiti siano iscritti nel bilancio del soggetto segnalante.

4.2.

Per quanto riguarda i prestiti gestiti per le SV residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, le IFM forniscono ulteriori disaggregazioni, aggregando i prestiti gestiti separatamente per ciascun Stato membro in cui la SV è residente.

4.3.

Le BCN possono raccogliere i dati di cui all’articolo 6, lettera b), o parte degli stessi, SV per SV dalle IFM residenti che svolgono la funzione di gestori di prestiti cartolarizzati. Se una BCN ritiene che i dati di cui alla sezione 4.4 e le disaggregazioni di cui alla sezione 4.2 possono essere raccolti su tale base, informerà le IFM se, e in tal caso, la misura in cui è richiesta la segnalazione di cui alle predette sezioni 4.1 e 4.2.

5.   Obblighi di segnalazione statistica per le IFM che applicano lo IAS 39, l’IFRS 9 o simili standard contabili nazionali.

5.1.

Le IFM che applicano lo IAS 39, l’IFRS 9 o simili standard contabili nazionali segnalano l’ammontare in essere a fine mese dei prestiti ceduti mediante cartolarizzazione che non sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio in conformità alla parte 5 della tabella 5.

5.2.

Le IFM cui si applica la deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 6, segnalano l’ammontare in essere alla fine del trimestre dei prestiti ceduti con una cartolarizzazione che sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio, ma che sono ancora riconosciuti nel bilancio ai sensi della parte 5 della tabella 5.

Image

Image

PARTE 6

Segnalazione semplificata per enti creditizi di piccole dimensioni

Gli enti creditizi cui si applicano le deroghe dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d, possono essere esentati dai seguenti obblighi:

1)

disaggregazione per valuta di cui alla sezione 4, parte 2;

2)

identificazione separata di:

a)

posizioni nei confronti di una controparte centrale di cui alla sezione 5.3 della parte 2;

b)

prestiti sindacati come indicato nella tavola 1 della parte 2;

c)

titoli di debito con durata fino a due anni e capitale nominale garantito al di sotto del 100 %, come indicato nella tabella 1, parte 2;

3)

disaggregazione per settore di cui alla sezione 3 della parte 3;

4)

disaggregazione per paese di cui alla sezione 4 della parte 3;

5)

disaggregazione per valuta di cui alla sezione 5 della parte 3.

Inoltre, tali enti creditizi possono soddisfare i requisiti di segnalazione statistica di cui nelle parti 2, 5 e 6 segnalando i dati solo trimestralmente e in conformità all’obbligo di tempestività relativo alle statistiche trimestrali di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

PARTE 7

Tabella riassuntiva

Sintesi delle disaggregazioni ai fini del bilancio aggregato del settore delle IFM (1)

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DURATA

VOCI DI BILANCIO

ATTIVO

PASSIVO

1.

Cassa

2.

Prestiti

 

fino a un anno (2)

 

oltre un anno e fino a cinque anni (2)

 

oltre cinque anni

di cui: posizioni infragruppo

di cui: prestiti sindacati

di cui: operazioni di pronti contro termine in acquisto

di cui: prestiti rotativi e scoperti di conto (euro)

di cui: credito da carte di a saldo (euro)

di cui: credito da carte di credito revolving (euro)

di cui: garanzie immobiliari (7)

Prestiti con scadenza originaria oltre 1 anno

di cui: prestiti con vita residua rimanente inferiore ad un anno

di cui: prestiti con vita residua rimanente superiore a 1 anni e con tasso d’interesse ricalcolato nei successivi 12 mesi

Prestiti con durata originaria oltre 2 anni

di cui: prestiti con vita residua rimanente inferiore a due anni

di cui: prestiti con vita residua rimanente superiore a 2 anni e con tasso d’interesse rivisto nei successivi 24 mesi

3.

titoli di debito detenuti

 

fino a 1 anno (3)

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni (3)

 

oltre due anni (3)

4.

Partecipazioni

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

 

Quote/partecipazioni in FCM

 

Quote/partecipazioni in fondi diversi dai FCM

6.

Attività non finanziarie (incluse le immobilizzazioni)

7.

Altre attività

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

di cui: interessi maturati su prestiti

8.

Biglietti e monete in circolazione

9.

Depositi

 

fino a un anno (4)

 

oltre un anno (4)

di cui: posizioni infragruppo

di cui: depositi trasferibili

di cui: fino a 2 anni

di cui: prestiti sindacati

9.1.

Depositi overnight

di cui: depositi trasferibili

9.2.

Depositi con durata prestabilita

 

fino a 1 anno

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

oltre 2 anni

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

 

fino a tre mesi

 

oltre tre mesi

 

di cui: oltre due anni  (5)

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

10.

Quote/partecipazioni in fondi comuni monetari

11.

Titoli di debito emessi

 

fino a 1 anno

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

oltre 2 anni

12.

Capitale e riserve

13.

Altre passività

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

di cui: interessi maturati sui depositi


DISAGGREGAZIONE PER CONTROPARTI E FINALITÀ

ATTIVO

PASSIVO

A.

Residenti nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

di cui: controparti centrali (7)

 

di cui: SV (7)

 

imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129) (6)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

 

credito al consumo (7)

 

mutui per l’acquisto di abitazioni (7)

 

altri prestiti (7)

di cui: imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche (7)

B.

Residenti dell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

fondi di investimento diversi dai FCM (S. 124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

di cui: controparti centrali (7)

 

di cui: SV (7)

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129) (6)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

 

credito al consumo (7)

 

mutui per l’acquisto di abitazioni (7)

 

altri prestiti (7)

 

di cui: imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche (7)

C.

Residenti del resto del mondo

 

Banche

 

Operatori non bancari

 

Amministrazioni pubbliche

 

Altri residenti

A.

Residenti nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

di cui: Enti creditizi

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

Altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S. 124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

di cui: controparti centrali (7)

di cui: SV (7)

 

imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129) (6)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

B.

Residenti dell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

di cui: enti creditizi

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

Altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni statali

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S. 124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127)

 

di cui: controparti centrali (7)

 

di cui: SV (7)

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

C.

Residenti del resto del mondo

 

Banche

 

Operatori non bancari

 

Amministrazioni pubbliche

 

Altri residenti

D.

Totale

D.

Totale

VALUTE

e

euro

x

valute estere — valute diverse dall’euro (vale a dire valute degli altri Stati membri, dollaro USA, yen giapponese, franco svizzero, altre)


(1)  I dati sulle disaggregazioni mensili sono indicati in grassetto, i dati sulle disaggregazioni trimestrali sono indicati a caratteri normali.

(2)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto i prestiti ai principali settori residenti diversi dalle IFM e dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’area dell’euro. Le corrispondenti disaggregazioni per scadenza per crediti concessi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali degli Stati membri dell’area dell’euro sono trimestrali.

(3)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto le disponibilità di titoli emessi da IFM situate nell’area dell’euro. Quanto ai dati trimestrali, le disponibilità di titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro sono suddivise tra «fino a un anno» e «oltre un anno»

(4)  Solo nei confronti del resto del mondo.

(5)  La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.

(6)  La disaggregazione mensile per sottosettore è richiesta per crediti e depositi.

(7)  Relativamente ai crediti, un’ulteriore disaggregazione per finalità è prevista per i sottosettori S.14 + S.15. Inoltre, per un numero ridotto di strumenti, ulteriori «posizioni di cui» sono richieste per alcuni sottosettori: «di cui controparti centrali» e «di cui società veicolo» per il sottosettore S.123; «di cui imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche» per prestiti al sottosettore S.14; «di cui garanzie immobiliari» per prestiti al sottosettore S.11 e S.14 + S.15 (solo obblighi trimestrali).

(8)  La disaggregazione trimestrale per valuta di ciascun altro Stato membro è richiesta solo per le voci selezionate.


ALLEGATO II

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E DEFINIZIONI

PARTE 1

Consolidamento a fini statistici all’interno dello stesso Stato membro

1.

Per ciascuno degli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito «Stato membro dell’area dell’euro»), gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM incluse nell’elenco delle IFM a fini statistici e residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro (1). Esse sono:

a)

le istituzioni costituite e situate in quel territorio, incluse le succursali (2) di case madri situate al di fuori del territorio; e

b)

le succursali delle istituzioni la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

Le istituzioni situate nei centri finanziari off-shore saranno trattate, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

2.

Le IFM consolidano a fini statistici le attività di tutti i loro uffici nazionali (sede legale o principale e/o succursali) situati all’interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.

a)

Nel caso in cui una società madre e le sue controllate siano IFM situate nello stesso Stato membro, alla controllante è permesso consolidare, nelle sue segnalazioni statistiche, le attività di tali controllate, tenendo tuttavia separata l’attività degli enti creditizi e di altre IFM.

b)

Se un’istituzione ha succursali situate all’interno del territorio degli altri Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale situate in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all’interno del territorio di altri Stati membri dell’area dell’euro, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro.

c)

Se un’istituzione ha succursali al fuori del territorio degli Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri dell’area dell’euro quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

PARTE 2

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

Questa tabella fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di strumenti finanziari individuali e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al SEC 2010.

2.

La scadenza originaria, ossia la scadenza all’emissione, si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, ad esempio strumenti di debito, o può essere rimborsato solo con determinate penali, ad esempio alcuni tipi di depositi. Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

3.

I crediti finanziari possono essere distinti in negoziabili o non negoziabili. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

Tabella

Categorie di strumenti

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle caratteristiche principali

1.

Cassa

Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni

Disponibilità in attività finanziarie che si creano allorché i creditori prestano fondi ai debitori, che non sono attestate da un documento oppure sono attestate da un documento non negoziabile. La presente voce include anche attività in forma di depositi presso i soggetti segnalanti. Le BCN possono anche richiedere la piena disaggregazione per settore per questa voce.

1.

La presente voce include:

a)

prestiti concessi a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, disaggregati per:

i)

credito al consumo (prestiti concessi principalmente per uso personale nel consumo di beni e servizi). Il credito al consumo concesso a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche è incluso in questa categoria, se la IFM segnalante sa che il prestito è principalmente utilizzato a fini di consumo personale;

ii)

prestito per l’acquisto di un’abitazione (credito concesso al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento). Ciò comprende i crediti garantiti da ipoteche su immobili ad uso abitativo utilizzati per l’acquisto di un’abitazione e altri crediti per l’acquisto di un’abitazione effettuati a titolo personale o garantiti a fronte di altre forme di attività. I mutui concessi a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche sono inclusi in questa categoria a meno che la MFI segnalante non sappia che l’abitazione è principalmente utilizzata per finalità connesse ad attività economiche, nel qual caso è segnalata come «altri crediti dei quali a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche»;

iii)

altro (crediti concessi per finalità diverse dal consumo e dall’acquisto di un’abitazione, quali attività economiche, consolidamento del debito, istruzione ecc.). La presente categoria può includere prestiti finalizzati al consumo concessi a imprenditori individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche (cfr. la parte 3 dell’allegato II) se essi non sono segnalati sotto la categoria «credito al consumo». A meno che non si applichino le condizioni per una segnalazione ridotta, deve essere segnalata una posizione «di cui» che identifichi separatamente all’interno di tale categoria i prestiti concessi alle imprese individuali (cfr. la parte 3 dell’allegato II);

b)

debito da carta di credito

Ai fini del presente regolamento, la presente categoria comprende il credito concesso alle famiglie o alle società non finanziarie o attraverso carte di addebito posticipato, vale a dire carte che concedono credito a saldo come definito di seguito, o attraverso le carte di credito, vale a dire carte che concedono credito a saldo e credito revolving. Il debito da carta di credito è registrato su conti relativi alla carta dedicati e di conseguenza non visibili sui conti correnti o sugli scoperti di conto. Il credito a saldo è definito come il credito concesso a un tasso d’interesse dello 0 % tra le operazioni di pagamento effettuate con la carta durante un ciclo di fatturazione e la data alla quale i saldi di debito derivanti da tale specifico ciclo di fatturazione diventano esigibili. Il credito revolving è definito come il credito concesso dopo le date di scadenza dei cicli di fatturazione precedenti, vale a dire l’ammontare del debito sul conto della carta che non è stato regolato quando ciò era possibile per la prima volta, a cui è applicato un tasso d’interesse o tassi d’interesse a scaglioni normalmente superiori allo 0 %. Spesso devono essere versate quote minime per rimborsare almeno parzialmente il credito concesso.

La controparte di queste forme di credito è l’entità responsabile alla fine del rimborso delle somme rimanenti in linea con il contratto, che coincide con il detentore della carta nel caso di utilizzo privato delle carte, ma non nel caso delle carte dell’impresa;

c)

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

I prestiti rotativi sono prestiti che possiedono tutte le caratteristiche seguenti: i) il prestatario può usare o ritirare fondi entro un limite di credito approvato in precedenza senza dare preavviso al prestatore; ii) l’ammontare del credito disponibile può aumentare e diminuire in quanto i fondi sono presi in prestito e ripagati; iii) il credito può essere utilizzato ripetutamente; iv) non c’è l’obbligo di rimborsare regolarmente i fondi.

I prestiti rotativi includono gli importi ottenuti attraverso una linea di credito non ancora ripagata (importi in essere). Una linea di credito è un accordo tra un prestatore e un prestatario che consente a quest’ultimo di prendere anticipi, in un periodo definito e fino ad un certo limite, e rimborsarli a sua discrezione prima di una data definita. Gli importi resi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono da considerare sotto alcuna categoria di voci del bilancio. Gli scoperti di conto sono saldi di debito sui conti correnti. Sia i prestiti rotativi che gli scoperti di conto escludono i prestiti forniti attraverso le carte di credito. L’importo complessivo dovuto dal prestatario deve essere segnalato, a prescindere dal fatto che esso rientri o ecceda i limiti prestabiliti tra il prestatore e il prestatario con riguardo all’ordine di grandezza e/o al periodo massimo del prestito;

d)

Prestiti sindacati (singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori).

I prestiti sindacati coprono solo i casi nei quali il prestatario sia a conoscenza, dal contratto di credito, del fatto che il prestito è effettuato da diversi prestatori. A fini statistici, solo gli importi realmente sborsati dai prestatori (piuttosto che le linee di credito totali) sono considerati come prestiti sindacati. Il prestito sindacato è normalmente concordato e coordinato da un’istituzione (chiamata spesso «gestore principale») ed è effettuato in concreto da vari partecipanti al sindacato. I partecipanti, incluso il gestore principale, segnalano tutti la propria quota di prestito nei confronti del prestatario, vale a dire non nei confronti del gestore principale, tra le attività del proprio bilancio;

e)

depositi, come definiti nella categoria del passivo 9;

f)

attività di leasing finanziario a favore di terzi

Le attività di leasing finanziario sono contratti in base ai quali il proprietario di un bene durevole, di seguito il «concedente» concede tale bene a un terzo, di seguito il «concessionario», per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre il costo connesso al bene e a un determinato tasso di interesse. Il concessionario riceve tutti i benefici che possono derivare dall’uso del bene e si accolla tutti i costi e i rischi connessi alla sua titolarità. A fini statistici, i contratti di leasing finanziario sono considerati come crediti dal concedente al concessionario che permettono al concessionario di acquistare il bene. Le attività (beni durevoli) oggetto della concessione in leasing non sono iscritte in alcuna parte del bilancio;

g)

i crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati

L’ammontare totale dei prestiti nei confronti dei quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è altrimenti identificato come deteriorato, parzialmente o totalmente, in linea con la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;

h)

disponibilità in titoli non negoziabili

Disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e non possono essere scambiate in mercati secondari;

i)

crediti negoziati

I crediti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti alla voce «crediti» dell’attivo a condizione che si dimostri che non esistono contrattazioni sul mercato secondario. Altrimenti dovrebbero essere classificati come titoli di debito (categoria 3);

j)

debito subordinato in forma di depositi o crediti

Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore, ad esempio depositi/crediti, siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle partecipazioni. A fini statistici, il debito subordinato deve essere classificato come «crediti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento finanziario. Laddove le disponibilità delle IFM in tutte le forme di debito subordinato siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria dell’attivo «titoli di debito», sulla base del fatto che il debito subordinato è costituito principalmente nella forma di titoli piuttosto che di crediti;

k)

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o prestito titoli a fronte di contante a garanzia

Contropartita del contante pagato in cambio di titoli acquistati da parte dei soggetti segnalanti ad un determinato prezzo con l’impegno fermo a rivendere quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia, si veda passivo voce 9.4.

Ai fini dello schema di segnalazione, la disaggregazione dei prestiti a seconda delle garanzie immobiliari include l’ammontare complessivo dei prestiti in essere che sono garantiti ai sensi dell’articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, che presenta una proporzione di prestiti/garanzie in essere di 1 o inferiore a 1. Se tali regole non sono applicate dal soggetto segnalante, la determinazione dei prestiti da includere in tale disaggregazione si basa sull’approccio scelto per soddisfare i requisiti patrimoniali.

2.

La voce seguente non è trattata come un credito:

Crediti concessi su base fiduciaria

I crediti concessi su base fiduciaria, ossia crediti fiduciari, sono crediti costituiti in nome di una parte, di seguito «fiduciario», e per conto di un terzo, di seguito «beneficiario». A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario laddove i rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario quando: a) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); o b) l’investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario sia posto in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di fallimento)

3.

Titoli di debito

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito, sono scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.

La presente voce include:

a)

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione;

b)

Crediti che siano diventati negoziabili su un mercato organizzato, vale a dire crediti negoziati, a condizione che l’esistenza di contrattazioni sul mercato secondario e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, nonché la presenza di market maker siano dimostrate, ad esempio, dalla differenza tra le quotazioni d’acquisto e di vendita. Laddove ciò non fosse il caso, devono essere iscritti alla voce «crediti» dell’attivo (cfr. anche «crediti negoziati» alla voce 2 j);

c)

debito subordinato in forma di titoli di debito (cfr. anche «debito subordinato in forma di depositi o crediti» alla voce 2 j).

Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritte nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia l’impegno irrevocabile di invertire l’operazione, e non una semplice opzione. Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli

3a/3b/3c

Titoli di debito con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono:

a)

Disponibilità di titoli di debito negoziabili, con scadenza originaria di fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

b)

Crediti che siano diventati negoziabili su un mercato organizzato, vale a dire crediti negoziati che siano iscritti come titoli di debito, con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

c)

Debito subordinato nella forma di titoli di debito, con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni.

4.

Partecipazioni

Le partecipazioni conferiscono diritti di proprietà su società o quasi-società; sono rappresentative del diritto sul valore residuo, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori.

La presente voce comprende azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni.

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

Quote o partecipazioni emesse da fondi di investimento, costituiti da organismi di investimento collettivo che investono in attività finanziarie e non finanziarie nella misura in cui l’obiettivo perseguito è l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

La presente voce include quote/partecipazioni in FCM emesse da FCM in conformità all’articolo 2 del presente regolamento e quote/partecipazioni emesse da fondi di investimento diversi dai FCM (come definiti dall’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Attività non finanziarie (incluse le immobilizzazioni)

Beni tangibili o intangibili diversi dalle attività finanziarie Questa voce comprende gli investimenti in immobilizzazioni materiali, ad esempio: abitazioni, altri fabbricati e strutture, macchinari e attrezzature, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software per computer e database.

7.

Altre attività

La voce «altre attività» è la voce residuale nel settore dell’attivo del bilancio e definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di specifiche sotto-posizioni incluse in questa voce. Le altre attività possono includere:

a)

posizioni in contratti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato positivo

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati che sono sottoposti a iscrizione nel bilancio sono quivi inclusi e dovrebbero essere segnalati come una voce «di cui» separata con una disaggregazione settoriale (IFM/istituzioni diverse dalle IFM) e geografica (residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/residenti nel resto del mondo);

b)

importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso

Le partite in sospeso sono saldi attivi presenti nei bilanci delle IFM, non registrati a nome dei clienti, ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti (ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione);

c)

importi lordi esigibili a fronte di partite di transito

Le partite di transito rappresentano fondi, normalmente appartenenti ai clienti, fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi gli assegni e altre forme di pagamento inviate per l’incasso ad altre IFM;

d)

interessi esigibili maturati su crediti

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono, vale a dire sulla base della competenza temporale, piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati, vale a dire sulla base del contante. Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività». Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono e dovrebbero essere segnalati ad una separata voce «di cui»;

e)

Interessi maturati sulle disponibilità in titoli di debito;

f)

dividendi da ricevere;

g)

importi esigibili non connessi con l’attività principale della IMF;

h)

voce dell’attivo in contropartita delle monete emesse dallo Stato (solo bilanci delle BCN);

La voce «altre attività» esclude gli strumenti finanziari che assumono la forma di attività finanziarie (inclusi nelle altre voci del bilancio), alcuni strumenti finanziari non aventi forma di attività finanziarie quali garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio) e attività non finanziarie (inclusi alla categoria 6).


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

8.

Banconote e monete in circolazione

La categoria del passivo «banconote e monete in circolazione» è definita come «banconote e monete in circolazione emesse o autorizzate dalle autorità monetarie». Tale categoria include banconote emesse dalla BCE e dalle BCN. Le monete in circolazione non costituiscono una passività delle IFM negli Stati membri dell’area dell’euro, ma una passività dell’amministrazione centrale. Ciononostante, le monete fanno parte degli aggregati monetari e rientrano pertanto nella categoria «biglietti e monete in circolazione». La contropartita di tale passività deve essere inclusa nella categoria «altre attività».

9.

Depositi

«Importi (azioni, depositi o altro), che sono dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti e che sono conformi alle caratteristiche descritte nella sezione 1 della parte 1 dell’allegato I, eccetto quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili o da azioni e partecipazioni in FCM» Ai fini dello schema di segnalazione, questa categoria è suddivisa in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e operazioni di pronti contro termine.

a)

depositi e crediti

I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività delle IFM. In termini concettuali, i crediti rappresentano importi ricevuti dalle MFI non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 2010 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda della parte che prende l’iniziativa: se è il prestatario, si tratta di un credito, mentre se è il prestatore del credito, allora si tratta di un deposito).

Nell’ambito dello schema di segnalazione, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati «crediti» dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra. I crediti alle IFM classificati come «depositi» dovrebbero essere disaggregati in conformità con i requisiti contenuti nello schema di segnalazione, vale a dire per settore, strumento, valuta e scadenza. I prestiti sindacati ricevuti dai soggetti segnalanti ricadono in questa categoria.

b)

strumenti di debito non negoziabili

I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito».

c)

depositi di margini

I depositi di margini (margini) effettuati mediante contratti derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso le IFM e laddove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. In linea di principio, i margini ricevuti dai soggetti segnalanti dovrebbero essere classificati solo come «depositi» nei limiti in cui si forniscano alla IFM fondi liberamente accessibili per i prestiti; laddove una parte dei margini ricevuti dalla IFM deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione della IFM dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono alla IFM le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi».

d)

Saldi accantonati

Secondo la prassi nazionale, i «saldi accantonati» relativi ad esempio ai contratti di leasing sono classificati come depositi nella categoria «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della durata/accantonamento del contratto sottostante.

e)

azioni emesse da IFM

Le azioni emesse da IFM sono classificate come depositi invece che come capitale e riserve se: i) c’è una relazione economica debitoria-creditoria tra la IFM emittente e il detentore (a prescindere da eventuali diritti di proprietà in tali azioni); e ii) le azioni possono essere convertite in contanti o rimborsate senza restrizioni o penalità di rilievo. Un periodo di preavviso non è considerata una restrizione significativa. Inoltre, tali azioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

le disposizioni nazionali pertinenti non attribuiscono alla IFM emittente il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle proprie azioni,

le azioni hanno un «valore certo», ossia in circostanze normali esse saranno, in caso di rimborso, pagate al valore nominale,

in caso di insolvenza della IFM, i detentori delle sue azioni non sono giuridicamente soggetti né all’obbligo di coprire le passività in essere in aggiunta al valore nominale delle azioni, ossia la partecipazione degli azionisti al capitale sottoscritto, né a qualsiasi altra obbligazione supplementare a carattere oneroso. La subordinazione delle azioni a qualsiasi altro strumento emesso dalle IFM non si qualifica come un’obbligazione supplementare a carattere oneroso.

I periodi di preavviso per la conversione di tali azioni in valuta sono utilizzati per classificare le azioni per periodo di preavviso nell’ambito della categoria degli strumenti «depositi». Detti periodi di preavviso si applicano anche nel determinare l’aliquota di riserva di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (ECB/2003/9). Qualsiasi azione vincolata relativa ai crediti della IFM deve essere classificata come deposito, con la stessa disaggregazione per scadenza originaria del credito sottostante, vale a dire come «deposito a scadenza prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della scadenza del sottostante contratto di credito.

Quando detenute da IFM, tali azioni emesse da IFM e classificate come depositi, invece che come capitale e riserve, sono classificate dalla IFM detentrice come crediti nel lato attivo del proprio bilancio.

f)

passività da cartolarizzazioni

La contropartita di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione, ma comunque riconosciuta in bilancio.

La voce seguente non è trattata come un deposito:

 

I fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non sono registrati nel bilancio delle IFM (cfr. «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2).

9.1.

Depositi overnight

Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. La presente voce include:

a)

saldi (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili;

b)

saldi (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica basata su hardware o software (per esempio carte prepagate);

c)

crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito.

9.1a.

Depositi trasferibili

I depositi trasferibili sono quei depositi all’interno della categoria «depositi a vista» che sono direttamente trasferibili a richiesta per effettuare pagamenti in favore di altri operatori economici con mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come il trasferimento di crediti e l’addebito diretto, eventualmente anche attraverso carta di credito o di addebito, operazioni in moneta elettronica, assegni, o mezzi simili, senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali. I depositi che possono essere usati solo per il ritiro di contante e/o di depositi dai quali i fondi possono essere ritirati o trasferiti attraverso un altro conto del medesimo titolare, non sono da includere come depositi trasferibili.

9.2.

Depositi con durata prestabilita

Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo; questi dovrebbero essere iscritti nella fascia di scadenza «oltre i due anni». I prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l’applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione

9.2a/9.2b/9.2c

Depositi con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

Saldi collocati con scadenza prestabilita di fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili e non possono essere convertiti in valuta prima di tale scadenza;

b)

Saldi collocati con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a due anni/oltre due anni, non trasferibili ma che possono essere rimborsati prima della scadenza, previa notifica; laddove la notifica è stata data, tali saldi sono classificati sotto 9.3a o 9.3b, se del caso;

c)

Saldi collocati con scadenza prestabilita fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili ma possono essere rimborsati su richiesta, a condizione che si applichino determinate penali;

d)

Pagamenti di margini effettuati mediante contratti su strumenti derivati da estinguersi entro un anno/entro un periodo compreso fra uno e due anni/oltre due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue;

e)

I prestiti, che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non siano rappresentati da alcun certificato, con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre anni;

f)

Titoli di debito non negoziabili emessi dalle IMF con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni;

g)

Debiti subordinati emessi dalle IMF sotto forma di depositi o debiti con scadenza originaria superiore fino ad un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

h)

Passività da cartolarizzazioni.

La contropartita di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione ma comunque riconosciuta in bilancio. Per convenzione tali passività sono assegnate alla disaggregazione per scadenza prestabilita «oltre due anni».

Inoltre, i depositi con scadenza prestabilita includono:

Saldi (a prescindere dalla scadenza) nei quali i tassi di interesse e/o i termini e/o le condizioni applicate sono stabilite nella legislazione nazionale e che sono previsti per finalità particolari, ad esempio finanziamento immobiliare, che si verificano dopo due anni, anche se tecnicamente rimborsabili su richiesta.

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in valuta senza un periodo di preavviso; prima della scadenza la conversione stessa non è possibile o lo è soltanto con l’applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di scadenza «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di scadenza «oltre tre mesi»).

9.3a/9.3b

Depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi di cui preavviso oltre due anni

Tali voci includono:

a)

Saldi senza scadenza prestabilita che possono essere ritirati solo con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale; e

b)

Saldi collocati con scadenza prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni, per un rimborso anticipato.

Inoltre, i depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi includono: i depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative.

I depositi rimborsabili con preavviso superiore a tre mesi, di cui con preavviso superiore a due anni (ove applicabile) includono: i conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive riguardanti il prelievo.

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

Contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli venduti dai soggetti segnalanti a un prezzo prestabilito con l’impegno irrevocabile a riacquistare quei titoli, o altri simili, a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in cambio di titoli trasferiti a terzi, ossia «acquirenti temporanei», devono essere classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine» nel caso in cui ci sia un impegno irrevocabile, non una semplice opzione, ad invertire l’operazione. Ciò implica che essi sostengono tutti i rischi e le soddisfazioni dei titoli sottostanti durante l’operazione.

Le seguenti varianti dei tipi di operazioni di pronti contro termine sono tutte classificate sotto «operazioni di pronti contro termine»:

a)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di prestito titoli contro garanzia in contante; e

b)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazione di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego.

I titoli sottostanti le operazioni di tipo pronti contro termine sono registrate seguendo le regole nella voce dell’attivo 3 «titoli di debito». Le operazioni che riguardano il trasferimento temporaneo d’oro a fronte di contante a garanzia sono anch’esse incluse sotto questa voce.

10.

Quote/partecipazioni in FCM

Quote o partecipazioni emesse da FCM. Si veda la definizione nella sezione 2 della parte 1 dell’allegato I.

11.

Titoli di debito emessi

Titoli diversi dalle azioni emessi dai soggetti segnalanti, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non danno al possessore alcun tipo di diritto di proprietà sull’ente emittente. La presente voce include:

a)

Titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione;

b)

Strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che successivamente diventano negoziabili devono essere riclassificati come «titoli di debito» (cfr. categoria 9);

c)

Debiti subordinati emessi dalle IFM devono essere trattati alla stessa maniera di altri debiti contratti dalle IFM a fini di statistiche monetarie e finanziarie. Quindi, debiti subordinati emessi nella forma di titoli devono essere classificati «titoli di debito emessi», mentre debiti subordinati emessi dalle IFM nella forma di depositi o crediti devono essere classificati come «depositi». Laddove tutti i debiti subordinati emessi dalle IFM siano identificati in un solo ammontare a fini statistici, tale valore deve essere classificato sotto la voce «titoli di debito emessi», sulla base del fatto che i debiti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti. Debiti subordinati non dovrebbero essere classificati sotto la voce del passivo «capitale e riserve»;

d)

Strumenti ibridi. Strumenti negoziabili con una combinazione di debiti e componenti derivati, inclusi:

i)

strumenti di debito negoziabili contenenti derivati incorporati;

ii)

strumenti negoziabili il cui valore di rimborso e/o cedola è collegato allo sviluppo di un’attività sottostante di riferimento, al prezzo di un’attività o ad altri indicatori di riferimento rispetto alla scadenza dello strumento.

11a/11b/11c

Titoli di debito con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

Titoli di debito negoziabili emessi dalle IMF con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni; e

b)

Debito subordinato emesso dalle IMF nella forma di titoli di debito con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni.

11d

Di cui titoli di debito fino a due anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

Strumenti ibridi emessi dalle IMF con scadenza originaria fino a due anni e che alla scadenza potrebbero avere un valore di rimborso contrattuale nella valuta di emissione più basso dell’ammontare investito originariamente a causa della loro combinazione di componenti di debiti e derivati.

12.

Capitale e riserve

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte dei soggetti segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nella IFM e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Il profitto (o la perdita), come registrato nel conto profitti e perdite, comprende inoltre i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dai soggetti segnalanti in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri. In dettaglio la categoria in principio include:

a)

Capitale azionario emesso, incluso il premio azionario;

b)

Il profitto (o la perdita), come registrato nel conto profitti e perdite;

c)

il reddito e le spese rilevati direttamente nel capitale azionario;

d)

fondi derivanti da reddito non distribuiti agli azionisti;

e)

accantonamenti specifici e generici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività, ad esempio rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (possono essere registrati sulla base delle regole di contabilità).

13.

Altre passività

La voce «altre passività» è la voce residuale nel lato passivo del bilancio e definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di specifiche sotto-posizioni incluse in questa voce. Le altre passività possono includere:

a)

posizioni su strumenti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato negativo

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati che sono sottoposti a iscrizione nel bilancio sono quivi inclusi e dovrebbero essere segnalati come una voce «di cui» separata con una disaggregazione settoriale (IFM/istituzioni diverse dalle IFM) e geografica (residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/residenti nel resto del mondo);

b)

importi lordi dovuti rispetto a partite in sospeso

Le partite in sospeso sono saldi presenti nei bilanci delle IFM, non registrati a nome dei clienti ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti, ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione;

c)

importi lordi dovuti rispetto a partite in transito

Le partite di transito rappresentano fondi, normalmente appartenenti ai clienti, fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi i trasferimenti di crediti che sono stati effettuati dai conti dei clienti e altri elementi per i quali il corrispondente pagamento non sia ancora stato effettuato da parte del soggetto segnalante;

d)

interessi maturati dovuti su depositi

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi sono iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre passività». Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono e dovrebbero essere segnalati ad una separata voce «di cui»;

e)

interessi maturati su titoli di debito emessi;

f)

dividendi da pagare

importi dovuti non connessi con l’attività principale dei IMF, importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali;

g)

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi, ad esempio, pensioni, dividendi;

h)

pagamenti di margini effettuati sulla base di contratti su derivati

I pagamenti di margini (margini) effettuati sulla base di contratti su derivati sono classificati normalmente come «depositi» (cfr. categoria 9). Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono alla IFM le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi», secondo le pratiche nazionali;

i)

posizioni nette dovute rispetto al futuro regolamento di operazioni in titoli o operazioni in valuta.

Le «altre passività» possono escludere quasi tutti gli strumenti finanziari nella forma di passività finanziarie (inclusi negli altri elementi di bilancio), gli strumenti finanziari che non hanno la forma di passività finanziarie, come garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio), e attività non finanziarie come voci del capitale sul lato delle passività (inclusi nella voce «capitale e riserve»).

PARTE 3

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata di settori che le BCN traspongono in categorie nazionali in conformità al presente regolamento. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi mantenuti dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela» della BCE. Gli enti creditizi situati al di fuori dell’euro sono definiti «banche», piuttosto che IFM. Allo stesso modo, il termine «istituzioni diverse dalle IFM» si riferisce solo agli Stati membri; per gli altri Stati membri la cui moneta non è l’euro viene usato il termine «istituzioni diverse dalle banche».

Tabella

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

IFM

Cfr. Articolo 1

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata al consumo collettivo e individuale e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113)

Amministrazioni centrali

Tale sottosettore (S.1311) include tutti gli organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114)

Amministrazioni di Stati federati

Il presente sottosettore (S.1312) è costituito dalle amministrazioni che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.115)

Amministrazione locale

Tale sottosettore (S.1313) comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.116)

Enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.117)

Gli enti di previdenza e assistenza (S.1314) includono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117)

Fondi di investimento diversi dai FCM

FI come definiti nel regolamento (UE) n. [1073] (ECB/2013/38). Il presente sottosettore comprende tutti gli organismi di investimento collettivi, esclusi i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per oggetto l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

Altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione efondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include altresì le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99)

Imprese di assicurazione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104)

Fondi pensione

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110)

Società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi 2.45-2.54)

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54)

Famiglie + Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 20102, paragrafi da 2.118 a 2.128).

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130)

Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche (sotto-gruppo di «Famiglie»)

Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle create come quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi 2.119d)


(1)  Nelle tabelle del presente allegato la BCE viene classificata come una IFM residente nel paese nel quale essa è fisicamente situata.

(2)  Le società controllate sono soggetti costituiti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un altro soggetto, mentre le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.


ALLEGATO III

APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA E NORME SPECIALI CORRELATE

PARTE 1

Obblighi di riserva per gli enti creditizi: Norme generali

1.

Le celle contrassegnate con * nella tabella 1 nell’allegato I sono utilizzate nel calcolo dell’aggregato soggetto a riserva. Rispetto ai titoli di debito, gli enti creditizi o presentano prova delle passività da escludere dall’aggregato soggetto a riserva o applicano una deduzione standardizzata di una percentuale fissa specificata dalla Banca centrale europea (BCE). Le celle con un motivo grafico sono segnalate solo da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva.

2.

La colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e le banche centrali nazionali (BCN)» non comprende le passività dei soggetti segnalanti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime della BCE, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Le istituzioni esenti temporaneamente dall’obbligo di riserva in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerate come soggette all’obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti figurano nella colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN». Tale colonna comprende anche le passività nei confronti di quelle istituzioni che non sono effettivamente tenute al mantenimento di riserve presso il Sistema europeo di banche centrali a causa dell’applicazione della detrazione forfettaria.

3.

Le entità soggette ad obblighi di segnalazione integrale possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle «IFM diverse dagli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», piuttosto che nei confronti delle «IFM» e degli «enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», purché non ne consegua una perdita di informazioni e nessuna delle posizioni riportate nelle celle prive di motivo grafico ne risenta. Inoltre, a seconda del sistema nazionale di raccolta e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva possono, in alternativa, segnalare i dati necessari per calcolare l’aggregato soggetto a riserva, eccetto quelli sugli strumenti negoziabili, conformemente a quanto indicato nella tabella qui di sotto, purché nessuna delle posizioni riportate nelle celle prive di motivo grafico di cui alla tabella 1 ne risenta.

4.

Gli enti creditizi nella «coda» segnalano, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con la tabella seguente.

5.

Per quanto riguarda le segnalazioni conformi con la tavola di sotto, deve essere garantita la piena corrispondenza con la tabella 1 dell’allegato I.

Image

PARTE 2

Norme speciali

SEZIONE 1

Segnalazione statistica su base aggregata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime della BCE

1.1.

Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), il Comitato Esecutivo può permettere agli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime di optare per la segnalazione statistica aggregata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva su un singolo Stato membro. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE.

1.2.

Qualora a un ente creditizio sia stato consentito di detenere le riserve minime per il tramite di un intermediario, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), ed esso non benefici della segnalazione per il gruppo di cui alla presente sezione, la BCN competente può autorizzare l’intermediario a optare per la segnalazione statistica aggregata (tranne che con riferimento all’aggregato soggetto a riserva) per conto dell’ente creditizio. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE.

1.3.

Qualora il gruppo di enti creditizi, nel suo insieme, rientri nella categoria degli enti «nella coda», esso è tenuto unicamente ad assolvere l’obbligo di segnalazione semplificata previsto per tali enti. In caso contrario, si applicherà lo schema di segnalazione integrale al gruppo nel suo insieme.

SEZIONE 2

Obblighi di riserva nel caso di fusione di enti creditizi

2.1.

Ai fini del presente allegato, i termini «fusione», «istituzioni incorporate» e «istituzioni incorporanti» hanno il significato individuato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.2.

Per il periodo di mantenimento entro il quale una fusione produce i propri effetti, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati e devono essere adempiuti come previsto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.3.

Per i periodi di mantenimento immediatamente successivi, l’obbligo di riserva dell’istituzione incorporante è calcolato sulla base dell’aggregato soggetto a riserva e delle informazioni statistiche segnalate in conformità delle regole di cui alla tabella seguente. In caso contrario, vigono le regole ordinarie di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.4.

Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, la BCN competente può autorizzare l’istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche secondo procedure provvisorie, quali ad esempio l’uso di moduli distinti per ciascuna istituzione incorporata nel corso di un certo numero di periodi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. La durata di tale deroga dalle normali procedure di segnalazione è limitata al minor tempo possibile e non eccede i sei mesi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. Tale deroga non esime l’istituzione incorporante dal dovere di adempiere i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento e, se del caso, di assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate in conformità del presente allegato.

Tabella

Regole specifiche per il calcolo degli obblighi di riserva degli enti creditizi interessati da una fusione (1)

Caso

Tipo di concentrazione

Obblighi che devono essere assunti

1

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

2

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi nella coda ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

3

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.

4

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l’istituzione — al trimestre precedente la fusione.

5

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 1.

6

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione statistica semplificata previsti per gli enti creditizi nella «coda» all’Allegato III, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

7

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l’ente nella coda diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 2.

8

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione statistica semplificata previsti per gli enti creditizi nella «coda» all’Allegato III, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.

9

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti creditizi nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 3.

10

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente e, per effetto della fusione stessa, l’ente creditizio nella coda diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 4.

11

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto a obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) scaturisce da enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.

12

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto a obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) scaturisce da uno o più enti nella coda ed eventualmente da uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o – secondo l’istituzione – al trimestre precedente la fusione.

13

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) scaturisce da uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione statistica semplificata previsti per gli enti creditizi nella «coda» all’Allegato III, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.


(1)  La tabella illustra in dettaglio le procedure più complesse applicate a casi specifici. Per i casi non contemplati nella tabella valgono le normali regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva indicate nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).


ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni presso le banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli ad una o più persone che fungono da referenti presso la BCN competente;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

Le informazioni statistiche devono essere corrette: i) tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti, ad esempio il totale di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, e ii) la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali; e

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

Le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali: le lacune esistenti devono essere evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità ai concetti:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

all’occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


ALLEGATO V

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

 

Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)

(GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14).

 

Regolamento (UE) n. 883/2011

(GU L 228 del 3.9.2011, pag. 13).


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)

Il presente regolamento

Articolo 1a

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Allegato I, parte 2, sezione 5.2a

Allegato I, parte 2, sezione 5.3

Allegato I, parte 2, sezione 5.2b

Allegato I, parte 2, sezione 5.4

Allegato I, parte 2, sezione 5.3

Allegato I, parte 2, sezione 5.5

Allegato I, parte 2, sezione 5.4

Allegato I, parte 2, sezione 5.6

Allegato I, parte 2, sezione 5.5

Allegato I, parte 2, sezione 5.7

Allegato I, parte 3, sezione 4

Allegato I, parte 3, sezione 4

Allegato I, parte 3, sezione 5

Allegato I, parte 3, sezione 5

Allegato I, parte 3, sezione 6

Allegato I, parte 3, sezione 6

Allegato I, parte 3, sezione 7

Allegato I, parte 4

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 4

Allegato I, parte 6

Allegato I, parte 7

Allegato I, parte 8

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 6

Allegato I, parte 7


7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/51


REGOLAMENTO (UE) N. 1072/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 settembre 2013

relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2013/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’ articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

Considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e prestiti detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie (2), nonché ai prestiti erogati in loro favore, è stato sostanzialmente modificato. Poiché esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita dell’elaborazione di statistiche sui tassi d'interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), escluse le autorità bancarie centrali e dei fondi comuni monetari (FCM), ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e ai prestiti erogati in loro favore, il cui obiettivo principale è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo, dettagliato e armonizzato del livello dei tassi di interesse applicati da tali enti e delle loro variazioni nel tempo. Tali tassi di interesse costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro»). Contemporaneamente, il SEBC necessità di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

(3)

La BCE è tenuta, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello Statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

L’articolo 5.1 dello Statuto del SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(5)

Potrebbe risultare necessario e determinare una riduzione dell'onere di segnalazione, per le BCN, raccogliere le informazioni statistiche necessarie a far fronte alle esigenze della BCE presso gli operatori segnalanti, nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche che le BCN, conformemente al diritto dell’Unione, al diritto nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati sono raccolti per diverse finalità statistiche. In casi specifici, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali diverse finalità per il soddisfacimento dei propri obblighi.

(6)

Dall’adozione del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) vi sono stati miglioramenti nello schema di segnalazione relativo ai tassi di interesse sui prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie e nei metodi per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, che dovrebbero essere presi in considerazione nelle istruzioni di campionamento e negli obblighi di segnalazione statistica.

(7)

È anche necessario permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al Comitato europeo per il rischio sistemico in conformità al regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (4)

(8)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e riduca al minimo l'onere di segnalazione che ne consegue. Viste le caratteristiche specifiche del settore delle IFM in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro, la scelta finale su quale sia il metodo di selezione da adottare, per ciò che concerne gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, è lasciata alle BCN. L’obiettivo è ridurre l'onere di segnalazione e a garantire, allo stesso tempo, statistiche di alta qualità. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione degli obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri dell’area dell’euro effettivamente soggetti a tali obblighi. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(9)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del SEBC.

(10)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro.

(11)

Si applicano le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

(12)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica che non osservino i relativi obblighi contenuti nei regolamenti o decisioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1.

il termine «soggetti segnalanti» ha lo stesso significato di «soggetti dichiaranti» di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98; residente ha il significato stabilito nella medesima norma;

2.

per «famiglie» si intendono il settore delle famiglie e il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme) come definiti nel Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013;

3.

per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie (S.11) come definito nel SEC 2010;

4.

«istituzione finanziaria monetaria» ha il significato di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale 1071europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (ECB/2013/33) (5);

5.

per «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» si intendono le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dalle IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro e ai prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro; le «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» comprendono gli importi corrispondenti di depositi e prestiti denominati in euro, nonché i volumi delle nuove operazioni di prestiti rinegoziati;

6.

«fondi comuni monetari (FCM)» ha il significato stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (ECB/2008/32) (6);

7.

per «operatori soggetti ad obblighi di segnalazione statistica» si intendono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, che ricevono depositi e/o erogano prestiti, entrambi denominati in euro, da/a famiglie e/o società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro;

8.

per «ente nella coda» si intende a una IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, selezionati dalle BCN tra i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. Le BCN selezionano gli operatori effettivamente agli obblighi di segnalazione attraverso un censimento o a campione.

2.   Nel caso di un campione, le BCN stratificano gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in strati omogenei e poi selezionano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in modo casuale da ciascuno strato oppure selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato.

3.   In caso di campionamento casuale, la dimensione minima del campione nazionale è tale che l’errore casuale massimo a livello nazionale non superi mediamente 10 punti base a un livello di confidenza del 90 %. Nel caso in cui vengano selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, la dimensione minima del campione nazionale rispetta un livello simile di misura della qualità, sulla base di una funzione della media stimata del valore assoluto degli errori.

4.   Le BCN applicano altresì le formule e i criteri per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione indicati nell’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (7)

5.   Ciascuna BCN informa i soggetti segnalanti residenti dei loro obblighi di segnalazione statistica, conformemente alle procedure nazionali.

6.   Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità al presente articolo.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano su base mensile alla BCN dello Stato membro in cui essi sono residenti le informazioni statistiche relative alle nuove operazioni e alle consistenze. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.

2.   Le BCN definiscono ed attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi nazionali. Le BCN assicurano che tali modalità prevedano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui al paragrafo 3.

3.   Le informazioni statistiche richieste sono segnalate nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, riportati nell’allegato II.

4.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche nazionali aggregate mensili entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.

5.   La BCE può imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento in conformità alla decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (8).

Articolo 4

Deroghe

1.   Qualora gli operatori segnalanti siano selezionati attraverso un censimento, le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i fondi comuni monetari (FCM), per quanto riguarda la frequenza di segnalazione, purché l’apporto complessivo di detti operatori al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del regolamento 1071/2013 BCE/2008/32, non superi il 5 %. Gli enti nella coda possono segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM su base trimestrale.

2.   Annualmente le BCN accertano in modo tempestivo che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno;

3.   Gli enti nella coda hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa.

4.   Per l’estrapolazione dei dati per ottenere la copertura del 100 %, le BCN possono scegliere la procedura per riportare i dati segnalati nei periodi mancanti applicando idonee tecniche di stima statistica per tenere conto dell’andamento dei dati o dei fenomeni stagionali. Le BCN tengono sotto controllo il numero delle istituzioni nella coda di segnalazione su base annuale.

Articolo 5

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell’allegato II.

Articolo 6

Prima segnalazione

La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento avrà inizio con le informazioni statistiche mensili riferite a dicembre 2014.

Articolo 7

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 8

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a partire dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 settembre 2013.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

(5)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta.

(6)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(7)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(8)  GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48.


ALLEGATO I

SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

PARTE 1

Tipo di tasso

I.    Tasso annualizzato concordato

Principio generale

1.

Il tipo di tasso che i soggetti segnalanti forniscono per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate, AAR). Esso è definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra il soggetto segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. L’AAR copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi e prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l’importo nominale del prestito e l’importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all’inizio del contratto (time t0) ed è pertanto riflesso nell’AAR

2.

Se i pagamenti in conto interessi concordati tra il soggetto segnalante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l’anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato è espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato:

Formula

dove:

x

quale AAR,

rag

quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell'arco dell'anno, e

n

quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.

3.

Le banche centrali nazionali (BCN) possono richiedere ai soggetti segnalanti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) (narrowly defined effective rate, NDER), anziché l’AAR. Il TEDS è il tasso di interesse, su base annua, che uguaglia il valore attuale di tutti gli impegni diversi dalle altre spese (accensione di depositi, o prestiti, ulteriori pagamenti o rimborsi, pagamenti in conto interessi), futuri o presenti, concordati dal soggetto segnalante con la famiglia o la società non finanziaria. Il TEDS è equivalente alla componente di interesse del tasso annuo effettivo globale (TAEG) (annual percentage rate of charge, APRC) come definito all’articolo 3, lettera i) della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1) . La formula del TEDS opera per approssimazioni successive e può pertanto essere applicata a ogni tipo di deposito o prestito, mentre l’AAR utilizza la formula algebrica di cui al paragrafo 2 ed è pertanto applicabile solo ai depositi e prestiti con capitalizzazione regolare dei pagamenti in conto interessi. Tutti gli altri requisiti sono identici, il che comporta che i riferimenti all’AAR nel resto del presente allegato si applicano anche al TEDS.

Trattamento di imposte, sovvenzioni e disposizioni regolamentari

4.

I pagamenti in conto interessi compresi nell’AAR riflettono quanto i soggetti segnalanti pagano sui depositi e percepiscono per i prestiti. Nel caso in cui l’importo pagato da una parte e ricevuto dall’altra differiscano, il punto di vista del soggetto segnalante determina l’entità del tasso di interesse segnalato per gli scopi delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

5.

Secondo questo principio, i tassi di interesse sono registrati su base lorda prima della tassazione, in quanto i tassi di interesse al lordo delle imposte rispecchiano quanto i soggetti segnalanti pagano sui depositi e ricevono per i prestiti.

6.

Inoltre, i contributi erogati alle famiglie o alle società non finanziarie da parte di terzi non devono essere tenuti in considerazione nella determinazione dei pagamenti in conto interessi, in quanto tali contributi non sono pagati o ricevuti dal soggetto segnalante.

7.

I tassi agevolati applicati dai soggetti segnalanti ai propri dipendenti sono compresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

8.

Le disposizioni regolamentari che incidono sui pagamenti in conto interessi, ad esempio i massimali sui tassi di interesse o il divieto di remunerazione dei depositi a vista, sono riflesse nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Ogni variazione nelle regole che costituiscono disposizioni regolamentari, quali ad esempio quelle relative al livello dei tassi di interesse amministrati o ai massimali sui tassi di interesse, si riflette parimenti nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM come variazioni del tasso di interesse.

II.    Tasso annuo effettivo globale

9.

Oltre all’AAR, i soggetti segnalanti forniscono il TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo e ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, ovvero:

un TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo (cfr. indicatore 30 nell’appendice 2), e

un TAEG per le nuove operazioni relative ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione (cfr. indicatore 31 nell’appendice 2) (2) .

10.

Il TAEG copre il «costo totale del credito per il consumatore», come definito nell’articolo 3, lettera g) della Direttiva 2008/48/CE. Tali costi totali comprendono una componente di tasso di interesse e una componente di altre spese (correlate), quali le spese di istruttoria, amministrazione, preparazione dei documenti, garanzie, assicurazione del credito, ecc.

11.

La composizione della componente di altre spese può variare tra i diversi paesi, poiché le relative definizioni nella Direttiva 2008/48/CE trovano diverse applicazioni, e poiché i sistemi finanziari nazionali e le procedure per garantire i crediti differiscono.

III.    Convenzione

12.

Per la compilazione dell’AAR, i soggetti segnalanti applicano un anno ordinario di 365 giorni, ciò significa che il fatto che ci sia un giorno in più negli anni bisestili è ignorato.

PARTE 2

Copertura delle attività

13.

I soggetti segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze e alle nuove operazioni.

IV.    Tassi di interesse sulle consistenze

14.

Le consistenze sono definite come gli stock di tutti i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie presso il soggetto segnalante e gli stock di tutti i prestiti erogati dal soggetto segnalante alle famiglie e alle società non finanziarie.

15.

Il tasso di interesse sulle consistenze riflette il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato agli stock di depositi o di prestiti nella categoria di strumenti considerata, riferito al periodo di tempo indicato al paragrafo 29. Il tasso di interesse medio ponderato è la somma degli AAR moltiplicati per le relative consistenze e diviso per il totale delle consistenze. Copre tutti i saldi in essere relativi a contratti conclusi prima della data di riferimento.

V.    Nuove operazioni relative a depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto

16.

Nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente come definiti nei paragrafi da 46 a 49 e nel paragrafo 55, il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock. Quindi il saldo debitore o creditore, ovvero, le consistenze riferite al periodo di tempo di cui al paragrafo 32, è utilizzato quale riferimento per la segnalazione delle nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente.

17.

I tassi di interesse sui depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente riflettono il tasso di interesse medio ponderato applicato allo stock di questi conti nel periodo di riferimento definito nel paragrafo 32. Essi riguardano le attuali poste in bilancio di tutti i contratti in essere alla data di segnalazione.

18.

Al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che, a seconda del relativo saldo, possono configurare un deposito o un prestito, i soggetti segnalanti distinguono tra periodi con saldo creditore e periodi con saldo debitore. I soggetti segnalanti segnalano i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi creditori come depositi a vista e i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi debitori come scoperti di conto corrente. Non segnalano tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi su scoperti di conto corrente.

VI.    Nuove operazioni relative a categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

19.

I seguenti paragrafi da 20 a 27 si riferiscono a depositi con durata prestabilita, operazioni di pronti contro termine e tutti i prestiti diversi dai prestiti rotativi e dagli scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito come definiti ai paragrafi da 46 a 49 e al paragrafo 55. I paragrafi da 22 a 23 sui prestiti rinegoziati si riferiscono esclusivamente ai prestiti diversi da prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da parte di credito

20.

Le nuove operazioni sono definite come ogni nuovo accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto segnalante. I nuovi accordi sono:

tutti i contratti finanziari che specificano per la prima volta il tasso di interesse del deposito o prestito,

tutte le rinegoziazioni di contratti di deposito e di prestito esistenti come definiti al paragrafo 21.

21.

Le rinegoziazioni si riferiscono al coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria nell’adeguamento dei termini e delle condizioni di un contratto di deposito o di prestito esistente, compreso il tasso di interesse. Di conseguenza, le proroghe e gli altri adeguamenti dei termini e delle condizioni che avvengono automaticamente, ovvero senza alcun coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria, non costituiscono rinegoziazioni.

22.

Per la segnalazione separata dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, le rinegoziazioni si riferiscono ai nuovi prestiti, diversi da debiti da carte di credito e prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, già nel bilancio del soggetto segnalante alla fine del mese precedente il mese di riferimento.

23.

I prestiti per la ristrutturazione di debiti non sono di per sé esclusi dai prestiti rinegoziati. Tuttavia, se la ristrutturazione implica una rinegoziazione del tasso di interesse, e di conseguenza, il prestito è erogato a un tasso inferiore alle condizioni di mercato come descritto al paragrafo 28, il prestito non deve essere incluso tra i prestiti rinegoziati né tra le nuove operazioni.

24.

Il tasso delle nuove operazioni riflette il tasso di interesse medio ponderato applicato ai depositi e ai prestiti nella categoria di strumenti considerata relativamente ai nuovi accordi conclusi tra le famiglie o le società non finanziarie e il soggetto segnalante durante il periodo di riferimento, come definito al paragrafo 35.

25.

Le oscillazioni nei tassi di interesse variabili, nel senso di aggiustamenti automatici del tasso di interesse effettuati dal soggetto segnalante, non costituiscono nuovi accordi e pertanto non sono considerate come nuove operazioni. Per i contratti esistenti, tali oscillazioni nei tassi variabili non sono riportate nei tassi relativi alle nuove operazioni, ma solo nei tassi medi relativi alle consistenze.

26.

Una variazione del tasso, prevista contrattualmente, che comporti (al tempo t1) il passaggio da un tasso di interesse fisso ad uno variabile o viceversa rispetto a quello concordato all’inizio del contratto (tempo t0), non costituisce un nuovo accordo, ma fa parte dei termini e delle condizioni del prestito stabiliti al tempo t0 e non è considerata, pertanto, come una nuova operazione.

27.

Relativamente ai prestiti diversi dai prestiti rotativi o dagli scoperti di conto corrente, ci si aspetta normalmente che una famiglia o una società non finanziaria prelevi l’intero importo in un’unica soluzione non appena effettuata la relativa stipula. Tuttavia il prestito può essere utilizzato in una o più tranche ai periodi t1, t2, t3, ecc. invece che prelevato per l’intero importo all’inizio del contratto (tempo t0). Il fatto che un prestito sia utilizzato in una o più tranche è irrilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L’accordo tra le famiglie o le società non finanziarie e il soggetto segnalante al tempo t0, che include il tasso di interesse pattuito e l’importo del prestito concordato, viene ricompreso nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni. Se una rinegoziazione dei termini e delle condizioni del prestito ha luogo dopo il tempo t0, l’intero importo erogato e non rimborsato al momento in cui la rinegoziazione ha luogo deve essere segnalato sotto la voce prestiti rinegoziati.

VII.    Trattamento dei crediti inesigibili e dei prestiti per ristrutturazione di debiti a condizioni inferiori a quelle di mercato

28.

I crediti inesigibili e i prestiti per la ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato non sono inclusi nella rilevazione dei tassi di interesse medi ponderati o dei volumi delle nuove operazioni. I crediti inesigibili sono definiti ai sensi dell’allegato II al 1071Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/33), e l’ammontare totale di un prestito parzialmente o totalmente classificato come credito inesigibile è escluso dalle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. I prestiti per la ristrutturazione di debiti, cioè i prestiti concessi a debitori con difficoltà finanziarie, devono essere definiti in conformità alle definizioni in vigore a livello nazionale.

PARTE 3

Periodo di riferimento

VIII.    Periodo di riferimento per la rilevazione dei tassi di interesse delle IFM sulle consistenze

29.

Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, ovvero gli indicatori da 1 a 26 descritti nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese.

30.

I tassi di interesse sulle consistenze come osservazioni di fine mese sono calcolati come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di depositi e di prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tale momento, il soggetto segnalante rileva i tassi di interesse applicabili e i relativi importi per tutti i depositi in essere detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e i prestiti in essere ad essi erogati e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ciascuna categoria di strumenti. Al contrario delle medie del mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione.

31.

I tassi di interesse sulle consistenze segnalati quali tassi impliciti relativi alla media del mese sono calcolati come quozienti di un rapporto il cui numeratore è costituito dall’interesse maturato pagabile sui depositi e esigibile sui prestiti durante il mese di riferimento e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock durante il mese. Al termine del mese di riferimento, il soggetto segnalante rileva, per ciascuna categoria di strumenti, l’interesse maturato pagabile o esigibile durante il mese e la media dello stock di depositi e prestiti durante lo stesso mese. Contrariamente alle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti in essere durante il mese, ma non più in essere alla fine del mese. Idealmente, il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti durante il mese di riferimento è calcolato come media degli stock giornalieri durante il mese. Quale standard minimo, per le categorie di strumenti volatili, ovvero almeno per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio è derivato dai saldi giornalieri. Per tutte le altre categorie di strumenti, lo stock mensile medio derivato dai saldi settimanali o da saldi più frequenti.

IX.    Periodo di riferimento per le nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

32.

Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, cioè gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 descritti nell’appendice 2, sono calcolati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese.

33.

Analogamente alla compilazione dei tassi di interesse sulle consistenze contenuti nell’appendice 1, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, sono calcolati con uno dei seguenti metodi:

a)

come osservazioni di fine mese, ovvero come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di tali depositi e prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tal momento, il soggetto segnalante rileva i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente detenuti da e concessi alle famiglie e alle società non finanziarie, e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ogni categoria di strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione;

(b)

come tassi impliciti relativi alla media del mese, ovvero come quozienti di un rapporto il cui numeratore è costituito dagli interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock giornalieri. Alla fine del mese, per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, il soggetto segnalante segnala gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti registrato durante lo stesso mese. Per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio è derivato dai saldi giornalieri. Al contrario delle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti in essere durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese.

34.

Per quanto riguarda i conti che a seconda del loro saldo possono essere un deposito oppure un prestito, solo il saldo ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese determina se il conto è un deposito a vista o uno scoperto di conto corrente in quel mese, se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come osservazioni di fine mese. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come tassi impliciti relativi alla media del mese, occorre stabilire ogni giorno se il conto è un deposito o un prestito. Per derivare gli stock mensili medi che compongono il denominatore nella formula del calcolo dei tassi impliciti, è calcolata quindi una media dei saldi creditori e dei saldi debitori giornalieri. Inoltre, il flusso al numeratore distingue tra interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti. I soggetti segnalanti non segnalano i tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sugli scoperti di conto corrente.

X.    Periodo di riferimento per le nuove operazioni (diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente)

35.

I tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, crediti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, ovvero tutti gli indicatori decritti nell’appendice 2, eccetto gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36, sono calcolati come medie di periodo. Il periodo considerato è un mese (intero).

36.

Per ogni categoria di strumenti, i soggetti segnalanti calcolano il tasso per le nuove operazioni come media ponderata di tutti i tassi di interesse sulle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento nella categoria di strumenti. Questi tassi di interesse relativi alla media del mese sono segnalati alla BCN dello Stato membro la cui moneta è l’euro (di seguito lo «Stato membro dell’area dell’euro») in cui è residente il soggetto segnalante, insieme agli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento della segnalazione per ciascuna categoria di strumenti. I soggetti segnalanti tengono conto delle nuove operazioni effettuate durante l’intero mese.

37.

Per gli indicatori che fanno riferimento ai prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 88 a 91 descritti nell’appendice 2, sono richieste informazioni solo sui volumi delle nuove operazioni. Si devono prendere in considerazione tutte le rinegoziazioni di contratti di deposito e di prestiti esistenti come definiti ai paragrafi da 22 a 27, anche se il medesimo contratto è rinegoziato più volte durante il mese di riferimento.

PARTE 4

Categorie di strumenti

XI.    Disposizioni generali

38.

I soggetti segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relativamente alle consistenze per le categorie di strumenti specificate nell’appendice 1 e sulle nuove operazioni per le categorie degli strumenti specificate nell’appendice 2. Conformemente a quanto disposto al paragrafo 16, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito revolving, sono rilevati come tassi di interesse su nuove operazioni, sebbene se il concetto di nuove operazioni sia esteso all’intero stock, e sono di conseguenza inclusi nell’appendice 2.

39.

Una categoria di strumenti specificata tra quelle nelle appendici 1 e 2 non è applicabile a livello nazionale dallo Stato membro dell’area dell’euro, e quindi non è presa in considerazione, se gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti non offrono alle famiglie e alle società non finanziarie alcun prodotto appartenente alla categoria considerata. I dati sono forniti se sussistono delle operazioni, indipendentemente dalla loro esiguità.

40.

Per ciascuna categoria di strumenti definita nelle appendici 1 e 2 che trovi applicazione nell’attività bancaria degli enti creditizi e delle altre istituzioni residenti con le famiglie e le società non finanziarie residenti negli Stati membri dell’area dell’euro, le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sono compilate sulla base di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti facenti parte della categoria considerata. Questo significa che le BCN possono non definire una specifica serie di prodotti nazionali nell’ambito di ciascuna categoria di strumenti per la quale sono raccolte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM; invece, sono rilevati tutti i tassi relativi a tutti i prodotti offerti da ciascun soggetto segnalante. Come stabilito nell’articolo 16 dell’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (3), non è necessario che nel campione le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un’intera categoria di strumenti in ragione dell’esiguità degli importi interessati. Quindi, se una categoria di strumenti è offerta solo da un’istituzione, allora tale istituzione è rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro dell’area dell’euro al momento della costruzione iniziale del campione, ma un nuovo prodotto appartenente a tale categoria è stato successivamente introdotto da un’istituzione, tale istituzione è inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se, a livello nazionale, viene creato un nuovo prodotto nell’ambito di una categoria di strumenti esistente, le istituzioni nel campione lo includono nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti segnalanti sono tenuti a segnalare tutti i propri prodotti.

41.

I tassi di interesse sui crediti inesigibili e sui prestiti per ristrutturazione di debiti costituiscono un’eccezione al principio di inclusione di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti. Come stabilito al paragrafo 28, i crediti inesigibili e i prestiti per ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato, cioè applicati a debitori con difficoltà finanziarie sono esclusi dalle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

XII.    Disaggregazione per valuta

42.

Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i tassi di interesse applicati dai soggetti soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. I dati sui depositi e sui prestiti in valute diverse dall’euro non sono richiesti al livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro. Questo trova riscontro nelle appendici 1 e 2, dove tutti gli indicatori si riferiscono ai depositi e ai prestiti denominati in euro.

XIII.    Disaggregazione per settore

43.

La disaggregazione per settore è applicata a tutti i depositi e prestiti richiesti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, escluse le operazioni di pronti contro termine. Le appendici 1 e 2 distinguono pertanto tra tassi praticati alle famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (4) e tassi praticati alle società non finanziarie (5). Inoltre, sono segnalati dati separati per le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche come parte del settore famiglie, ma solo per i nuovi prestiti per «altre finalità». Le BCN possono esentare dal requisito di una identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali quando tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie dello Stato membro dell’area dell’euro in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 1071(BCE/2008/32).

44.

L’indicatore 5 nell’appendice 1 e l’indicatore 11 nell’appendice 2 si riferiscono alle operazioni di pronti contro termine. Sebbene non in tutti gli Stati membri dell’area dell’euro la remunerazione delle operazioni di pronti contro termine sia indipendente dal settore della controparte, non è richiesta una disaggregazione per settore in famiglie e società non finanziarie per le operazioni di pronti contro termine al livello di Stato membro dell’area dell’euro. Inoltre, non è richiesta una disaggregazione per scadenza a livello di Stato membro dell’area dell’euro, in quanto si ritiene che la durata delle operazioni di pronti contro termine sia prevalentemente molto breve. Il tasso di interesse delle IFM sulle operazioni di pronti contro termine si riferisce ad entrambi i settori senza distinzione.

45.

Gli indicatori 5 e 6 nell’appendice 2 si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti dalle famiglie. Tuttavia, al livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, per i depositi rimborsabili con preavviso, il tasso di interesse e il relativo ammontare si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti sia dalle famiglie sia dalle società non finanziarie, ovvero entrambi i settori sono fusi e assegnati al settore delle famiglie. Al livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro non è richiesta una disaggregazione per settore.

XIV.    Disaggregazione per tipo di strumento

46.

A meno che non sia diversamente previsto nei successivi paragrafi da 47 a 55, per le segnalazioni relative ai tassi di interesse delle IFM la disaggregazione per strumento e la definizione dei tipi di strumenti seguono le categorie di attività e passività così come stabilite nella parte 2 dell’allegato 1071II al Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

47.

I tassi di interesse delle IFM sui depositi a vista, cioè gli indicatori 1 e 7 nell’appendice 2, coprono tutti i depositi a vista, indipendentemente dal fatto che siano o meno fruttiferi. I depositi a vista a tasso zero sono quindi ricompresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

48.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i termini prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, cioè gli indicatori 12 e 23 nell’appendice 2, hanno lo stesso significato loro attribuito nella parte 2 dell’allegato 1071II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), a prescindere dal relativo periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non sono ricomprese nell’AAR come definito al paragrafo 1, poiché tale tipo di tasso copre esclusivamente la componente di tasso di interesse dei prestiti. I prestiti segnalati sotto tale categoria non sono segnalati sotto nessun’altra categoria relativa alle nuove operazioni.

49.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i termini debiti da carte di credito hanno stesso significato loro attribuito nella parte 2 dell’allegato II 1071al regolamento n. 25/2009 (BCE/2008/32). I dati sui tassi di interesse sono segnalati, negli indicatori 32 e 36, solo per i crediti da carte di credito revolving. Il tasso di interesse dei crediti relativi a carte di credito a saldo non è segnalato separatamente, poiché per definizione è pari allo 0 %. Tuttavia, i crediti relativi a carte di credito a saldo sono inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, insieme ai crediti relativi alle carte di credito revolving. I crediti da carte di credito revolving e da carte di credito a saldo non sono segnalati sotto nessun altro indicatore relativo alle nuove operazioni.

50.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle società non finanziarie (eccetto prestiti rotativi, scoperti di conto e debiti da carte di credito), cioè gli indicatori da 37 a 54, 80, 82, 84 e 91 nell’appendice 2, comprendono tutti i prestiti diversi da debiti da carte di credito e da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente a imprese, a prescindere dal loro ammontare, mentre gli indicatori da 62 a 79, 81, 83 e 85 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 64. Per prestiti alle società non finanziarie di cui all’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) 1071ed essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

51.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per credito al consumo, vale a dire gli indicatori da 13 a 15, 30 e 88 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi da debiti da carte di credito o da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, concessi a scopo di consumo personale di beni e servizi, mentre gli indicatori da 55 a 57 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 64. Per prestiti per credito al consumo nell’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) ed 1071essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

52.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire gli indicatori da 16 a 19, 31 e 89 nell’appendice 2, sono definiti come crediti diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o da debiti da carte di credito, concessi per effettuare investimenti in abitazioni, ivi compresi gli edifici, il box, le migliorie all’abitazione (ristrutturazione), mentre gli indicatori da 58 a 61 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 64. Per prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione di cui all’all’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato 1071II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) ed essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

53.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per altri scopi, cioè gli indicatori da 20 a 22, da 33 a 35 e 90 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o da debiti da carte di credito, erogati per scopi commerciali, di consolidamento di debiti, di istruzione, ecc. Per altri prestiti alle famiglie di cui all’appendice 1 con riferimento alle consistenze si intendono quelli di cui alla parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) 1071ed essi comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

54.

Per i tassi di interesse delle IFM relativi alle consistenze, il credito al consumo, i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione e gli altri prestiti alle famiglie, coprono complessivamente tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti inclusi i prestiti rotativi, gli scoperti di conto corrente e i debiti da carte di credito.

55.

Per i tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i prestiti alle famiglie per il consumo, per l’acquisto di un’abitazione e per altri scopi, coprono tutti i prestiti, esclusi i crediti relativi a carte di credito a saldo, erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti. Il credito da carte di credito a saldo non è segnalato separatamente nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle nuove operazioni, ma è incluso tra le corrispondenti voci relative alle consistenze.

XV.    Disaggregazione per categoria di importo

56.

Per gli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 37 a 54 e da 62 a 85 dell’appendice 2, sono distinte tre categorie di importi: a) «fino a 0,25 milioni di EUR inclusi»; b) «oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR inclusi»; e c) «oltre 1 milione di EUR». L’importo si riferisce alla singola transazione su prestiti considerata come nuova operazione, piuttosto che all’insieme delle operazioni tra la società non finanziaria e il soggetto segnalante.

XVI.    Disaggregazione per scadenza originaria e durata residua, periodo di preavviso e periodo di rideterminazione del tasso o periodo iniziale di determinazione del tasso

57.

Le statistiche forniscono una disaggregazione per scadenza originaria e durata residua, periodi di preavviso e periodo di rideterminazione del tasso di interesse e/o periodo iniziale di determinazione del tasso, a seconda del tipo di strumento e del fatto che il tasso di interesse applicato dalla IFM si riferisca alle consistenze o alle nuove operazioni. Tali disaggregazioni si riferiscono a fasce temporali o intervalli, ad esempio un tasso di interesse su un deposito con durata prestabilita fino a due anni si riferisce ad un tasso medio tra tutti i depositi con una durata prestabilita tra due giorni e un massimo di due anni, ponderata in base alla grandezza del deposito.

58.

La disaggregazione per scadenza originaria e durata residua, nonché per periodo di preavviso e periodo di rideterminazione del tasso di interesse segue le definizioni di cui alla parte 2 dell’allegato II al regolamento 1071(CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata a tutte le categorie di depositi diverse dalle operazioni di pronti contro termine in relazione alle consistenze e a tutte le categorie di prestiti in relazione alle consistenze come stabilito nell’appendice 1.Una disaggregazione per scadenza originaria in combinazione con la durata residua e la successiva rideterminazione del tasso è applicata agli indicatori da 15 a 26 come stabilito nell’appendice 1. Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata anche alle nuove operazioni sui depositi con durata prestabilita, e una disaggregazione per periodo di preavviso alle nuove operazioni sui depositi rimborsabili con preavviso, come stabilito nell’appendice 2. Dati separati sui prestiti alle società non finanziarie con un periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse fino a un anno in combinazione con la scadenza originaria di oltre un anno sono segnalati per le varie fasce d’importo di cui al paragrafo 56, come previsto nell’appendice 2.

59.

I tassi di interesse attivi sulle nuove operazioni, ad eccezione degli indicatori da 88 a 91 sui prestiti rinegoziati nell’appendice 2, sono disaggregati in base al periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse stabilito nel contratto. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il periodo iniziale di determinazione è definito come un periodo di tempo, predeterminato all’inizio di un contratto, durante il quale il valore del tasso di interesse resterà invariato. Il periodo iniziale di determinazione può essere inferiore o uguale alla scadenza originaria del prestito. Il valore del tasso di interesse è considerato invariabile solo se è definito esattamente in termini di livello, ad esempio il 10 %, o in termini di differenziale rispetto a un tasso di riferimento in un determinato momento, ad esempio l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali, a una data e un’ora predeterminate. Se all’inizio del contratto, la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto segnalante concordano una modalità di calcolo dell’interesse attivo con riferimento a un determinato periodo di tempo, per esempio come l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali per tre anni, il periodo iniziale di determinazione del tasso non sarà di tre mesi, ma di sei, in quanto in quanto il valore del tasso di interesse sarà suscettibile di variazione ogni sei mesi nel corso del triennio. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni di finanziamento riflettono solo il tasso di interesse concordato per il periodo di determinazione iniziale rilevato all’inizio del contratto o dopo la rinegoziazione del prestito. Se dopo questo periodo di determinazione iniziale il tasso di interesse passa automaticamente a un tasso variabile, ciò non si riflette nei tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, ma solo in quelli sulle consistenze.

60.

Per i prestiti alle famiglie si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

 

Per il credito al consumo e gli altri prestiti alle famiglie:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni.

 

Per i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a 10 (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre dieci anni.

61.

Per i prestiti alle società non finanziarie fino a 0,25 milioni di EUR, oltre 0,25 milioni e fino a 1 milione di EUR e oltre 1 milione di EUR, si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a tre mesi (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre tre mesi e fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a tre anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre tre anni e fino a cinque anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a dieci anni (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre dieci anni.

62.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il «tasso variabile» è definito come un tasso di interesse soggetto a revisione in modo continuativo (ad esempio, ogni giorno) o a discrezione della IFM, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM.

XVII.    Disaggregazione per prestiti garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali

63.

I prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali sono segnalati separatamente per tutte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative a nuove operazioni ad eccezione dei debiti da carte di credito, dei prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, e dei prestiti per altri scopi. Inoltre, per gli indicatori che fanno riferimento ai volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati non è richiesta una disaggregazione per garanzie reali/personali.

64.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, la disaggregazione di prestiti per garanzie reali/personali include l’ammontare totale dei nuovi prestiti che sono garantiti utilizzando la tecnica della «protezione del credito finanziata» come definita all’articolo 4, paragrafo 58, e agli articoli da 197 a 200 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (6) e/o garantiti utilizzando la tecnica della «protezione del credito non finanziata» come definita all’articolo 4, paragrafo 59 e agli articoli 201, 202 e 203 del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale che il valore della garanzia reale e/o personale sia maggiore o uguale al totale ammontare del prestito. Se, a fini di vigilanza prudenziale, una IFM, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, applica un sistema differente dal «metodo standardizzato» come definito nel Regolamento (UE) n. 575/2013, essa può applicare lo stesso trattamento anche nella segnalazione dei prestiti inclusi sotto tale disaggregazione.

PARTE 5

Obblighi di segnalazione

65.

Al fine di calcolare gli aggregati relativi a tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, si applicano tre livelli di aggregazione per ogni categoria di strumenti elencata nelle appendici 1 e 2.

XVIII.    Informazioni statistiche a livello dei soggetti segnalanti

66.

Il primo livello di aggregazione è effettuato dai soggetti segnalanti, come stabilito nei paragrafi da 67 a 72. Tuttavia, le BCN possono anche chiedere ai soggetti segnalanti di fornire dati relativi a singole operazioni di deposito e prestito. I dati sono segnalati alla BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente il soggetto segnalante.

67.

Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 26 nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine mese, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

68.

Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 26 nell’appendice 1, siano compilati come tassi impliciti relativi alle medie mensili, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock medio di depositi e di prestiti durante lo stesso mese.

69.

Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2, siano compilati come osservazioni di fine mese, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

70.

Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i crediti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 contenuti nell’appendice 2, siano compilati come tassi impliciti relativi alla media del mese, i soggetti segnalanti riportano, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock di depositi e prestiti in media durante lo stesso mese.

71.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, 30 e 31, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, i soggetti segnalanti riportano un tasso di interesse medio ponderato. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, i soggetti segnalanti riportano gli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento per ogni categoria di strumenti. Per gli indicatori che fanno riferimento ai prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie (indicatori da 88 a 91 nell’appendice 2) sono richieste informazioni solo sui volumi delle nuove operazioni.

72.

Gli enti creditizi e le altre istituzioni che sono autorizzati da una BCN a segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM con riferimento ad un gruppo di soggetti consolidato, sono considerati come un unico soggetto segnalante e forniscono i dati di cui ai paragrafi da 67 a 71 in relazione all’intero gruppo. Inoltre tali soggetti forniscono ogni anno per ciascuna categoria di strumenti il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza dei tassi di interesse tra tali istituzioni. Il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza si riferiscono al mese di ottobre e sono trasmessi con i dati di ottobre.

XIX.    Tassi di interesse medi ponderati nazionali e risultati aggregati per gli Stati membri dell’area dell’euro

73.

Il secondo livello di aggregazione è effettuato dalle BCN. Queste ultime aggregano i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i soggetti nazionali segnalanti al fine di ottenere un tasso di interesse nazionale medio ponderato per ciascuna categoria di strumenti. I dati sono segnalati alla Banca centrale europea (BCE). La BCE effettua il livello finale di aggregazione delle categorie di strumenti per Stato membro dell’area dell’euro a livello di tutti gli Stati membri dell’area dell’euro.


(1)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(2)  Le BCN possono concedere deroghe per il credito al consumo e i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione nei confronti di istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

(3)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(4)  La combinazione S.14 e S.15, come definite nel SEC 2010 contenuto nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(5)  S.11 come definito nel SEC 2010.

(6)  GU L 176 del 27.6.2013, pag.1.

Appendice I

Categorie di strumenti per i tassi sulle consistenze

Per ciascuna delle categorie di strumenti incluse nella tavola 1, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS.

Tavola 1

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria

Durata residua

Tasso di interesse rideterminato

Indicatore delle consistenze

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

 

 

1

AAR

Oltre 2 anni

 

 

2

AAR

Dalle società non finanziarie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

 

 

3

AAR

Oltre 2 anni

 

 

4

AAR

Operazioni di pronti contro termine

 

 

5

AAR

Prestiti in euro

Alle famiglie

Per acquisto abitazione

Fino a 1 anno

 

 

6

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

7

AAR

Oltre 5 anni

 

 

8

AAR

Credito al consumo e altri prestiti

Fino a 1 anno

 

 

9

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

10

AAR

Oltre 5 anni

 

 

11

AAR

Totale

Oltre 1 anno

 

 

15

AAR

Fino a 1 anno

 

16

AAR

Oltre 1 anno

Nei successivi 12 mesi

17

AAR

Oltre 2 anni

 

 

18

AAR

Fino a 2 anni

 

19

AAR

Oltre 2 anni

Nei successivi 24 mesi

20

AAR

A società non finanziarie

Fino a 1 anno

 

 

12

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

 

 

13

AAR

Oltre 5 anni

 

 

14

AAR

Oltre 5 anni

 

 

21

AAR

Fino a 1 anno

 

22

AAR

Oltre 1 anno

Nei successivi 12 mesi

23

AAR

Oltre 2 anni

 

 

24

AAR

Fino a 2 anni

 

25

AAR

Oltre 2 anni

Nei successivi 24 mesi

26

AAR

Appendice 2

Per le categorie di strumenti di cui nelle tabelle 2, 3 e 4, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS. La segnalazione dell’AAR è accompagnata dal volume delle relative operazioni se indicato nelle tavole dalla parola «ammontare». Per le categorie che fanno riferimento ai prestiti rinegoziati nella tavola 6, sono richieste informazioni solo sul volume delle nuove operazioni.

Le categorie all’interno delle tavole 2 (eccetto gli indicatori da 33 a 35), 3, 5 e 6 si escludono tra loro all’interno di ogni tavola. Quindi, un prestito segnalato in un qualunque indicatore della tavola 2 (eccetto gli indicatori da 33 a 35) e/o della tavola 3 e/o della tavola 5 e/o della tavola 6 non è segnalato nuovamente in nessun altro indicatore all’interno della stessa tavola, eccetto per i prestiti segnalati sotto gli indicatori da 33 a 35 che sono anche segnalati negli indicatori da 20 a 22.

Tutti i prestiti segnalati in una qualunque categoria della tavola 3 devono essere riportati anche nelle corrispondenti categorie della tavola 2. Gli indicatori nella tavola 4 sono sotto-indicatori delle tavole 2 e, se garantiti, della tavola 3; quindi, qualunque prestito segnalato nella tavola 4 deve essere riportato in modo appropriato anche nelle tavole 2 e 3. I prestiti segnalati in una qualunque categoria della tavola 6 devono essere riportati anche nella categoria appropriata delle tavole 2 e, in modo appropriato, delle tavola 3 e 4.

La tavola 5 si riferisce solo al TAEG. I prestiti segnalati nella tavola 5 sono anche segnalati, in modo appropriato, nelle tavole 2, 3, 4 e 6 tenendo in considerazione la differente metodologia del TAEG descritta nel paragrafo 9.

Il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock, ovvero alle consistenze nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e crediti da carte di credito revolving, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36.

Tavola 2

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

A vista

1

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

2

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

3

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

4

AAR, ammontare

Rimborsabile con preavviso (1)

Fino a 3 mesi

5

AAR

Oltre 3 mesi

6

AAR

Da società non finanziarie

A vista

7

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

8

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

9

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

10

AAR, ammontare

Operazioni di pronti contro termine

11

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

12

AAR

Credito da carte di credito revolving

32

AAR

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

13

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

14

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

15

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

16

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

17

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 e fino a 10

18

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

19

AAR, ammontare

Per altri scopi

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

20

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

21

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

22

AAR, ammontare

Per altri scopi, di cui: imprese individuali

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

33

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5

34

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

35

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

23

AAR

Credito da carte di credito revolving

36

AAR

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

37

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

38

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

39

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

40

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

41

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

42

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

43

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

44

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

45

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

46

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

47

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

48

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

49

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

50

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

51

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

52

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

53

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

54

AAR, ammontare


Tavola 3

Nuove operazioni di prestito garantite da garanzie reali e/o garanzie personali

 

Settore

Tipo di strumento

Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

55

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

56

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

57

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

58

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

59

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

60

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

61

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

62

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

63

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

64

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

65

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

66

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

67

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

68

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

69

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

70

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

71

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

72

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

73

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

74

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

75

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

76

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

77

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

78

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

79

AAR, ammontare


Tavola 4

Nuove operazioni di prestito a società non finanziarie con periodo iniziale di determinazione del tasso sotto 1 anno e scadenza originaria oltre 1 anno

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti/ prestiti garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali per scadenza originaria

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

80

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

81

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

82

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

83

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

84

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

85

AAR, ammontare


Tavola 5

Nuove operazioni di prestito alle famiglie

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

TAEG

30

TAEG

Per acquisto abitazione

TAEG

31

TAEG


Tavola 6

Nuove operazioni in prestiti rinegoziati

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

totale

88

Ammontare

Per acquisto abitazione

totale

89

Ammontare

Per altri scopi

totale

90

Ammontare

A società non finanziarie

totale

91

Ammontare


(1)  Per questa categoria di strumento, le famiglie e le società non finanziarie sono accorpate e assegnate al settore delle famiglie.


ALLEGATO II

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

(a)

Le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro le scadenze fissate dalla BCN dello Stato membro dell'area dell’euro (di seguito «la BCN competente») in cui è residente il soggetto segnalante;

(b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente;

(c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungono da referenti alla BCN competente;

(d)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla competente.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

(a)

le informazioni statistiche devono essere corrette;

(b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;

(c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto; e;

(d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi di conformità concettuale

(a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e le classificazioni previsti nel presente regolamento;

(b)

all’occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento a intervalli regolari;

(c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi di revisione:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere corredate di una nota esplicativa.


ALLEGATO III

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

(di cui all’articolo 8)

Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18)

(GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24)

Modificato da:

 

Regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21)

GU L 371 del 18.12.2004, pag. 38.

 

Regolamento (CE) n. 290/2009 (BCE/2009/7)

(GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 75)

 

Regolamento (EU) n. 674/2010 (BCE/2010/7)

(GU L 196 del 28.7.2010, pag. 23)


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18)

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 3

 

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

 

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Allegato I (1)

 

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato II

 

Allegato III

Allegato IV

 


(1)  Da includersi in un Indirizzo della BCE di rifusione dell'Indirizzo BCE/2007/9.


7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/73


REGOLAMENTO UE N. 1073/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 ottobre 2013

relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione)

(BCE/2013/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea del 27 luglio 2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1 che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione e per ciò che risulta necessario per l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98, i fondi d’investimento (FI) rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro nell’ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di specificare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti.

(3)

Al fine di adempiere i propri compiti e di controllare le attività finanziarie diverse da quelle svolte dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), il SEBC richiede informazioni statistiche di elevata qualità sull’attività dei FI. L’obiettivo principale di tali informazioni è di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo del settore dei FI negli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro») visti come un unico territorio economico.

(4)

Al fine di limitare gli oneri di segnalazione, si consente alle BCN di raccogliere le informazioni necessarie sui FI dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche rispondenti anche ad altri fini statistici, purché ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici.

(5)

La disponibilità di dati sulle operazioni finanziarie facilita una più approfondita analisi di politica monetaria e per altre finalità. I dati sulle operazioni finanziarie, così come quelli sulle consistenze, sono altresì utilizzati per elaborare altre statistiche, in particolare i conti finanziari dell’area dell’euro.

(6)

Sebbene i regolamenti adottati ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») non conferiscano alcun diritto né impongano alcun obbligo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica a tutti gli Stati membri, appartenenti o meno all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro.

(7)

Sebbene il presente regolamento si rivolga essenzialmente ai FI, informazioni complete sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI potrebbero non essere ottenibili direttamente dai FI e risulta necessario, pertanto, includere altri soggetti tra gli operatori effettivamente sottoposti agli obblighi di segnalazione.

(8)

È opportuno che trovino applicazione le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

(9)

L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «fondo di investimento (FI)» si intende un organismo di investimento collettivo che:

a)

investe in attività finanziarie e/o non finanziarie, ai sensi dell’allegato II, nella misura in cui abbia per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico; e

b)

è costituito conformemente al diritto dell’Unione o a quello nazionale assumendo:

i)

forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

ii)

forma di «trust», come «unit trust»;

iii)

forma societaria, come società di investimento; oppure

iv)

ogni altra analoga tipologia o forma giuridica.

La definizione comprende:

a)

gli organismi le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo dalle attività dell’organismo;

b)

gli organismi che hanno un numero fisso di quote emesse e i cui azionisti devono acquistare o vendere le quote esistenti quando accedono o abbandonano il fondo.

La definizione non comprende:

a)

fondi pensione come definiti nel Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2103 (sottosettore S.129);

b)

fondi comuni monetari (di seguito «FCM»), come definiti nell’allegato I del regolamento 1071(UE) n. /2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4).

Ai fini della definizione di FI, il termine «pubblico» comprende gli investitori professionali e istituzionali e i piccoli investitori;

2)

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

3)

per «residente» si intende residente ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;

4)

per «istituzione finanziaria monetaria (IFM)» si intende una istituzione finanziaria monetaria come definita dall’articolo 10711 del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/33);

5)

per «AIF» si intendono altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione e fondi pensioni, come definiti dal SEC 2010 (sottosettore S.125);

6)

per «quote/partecipazioni di FI nominative» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, incluse le informazioni sulla residenza e sul settore del titolare;

7)

per «quote/partecipazioni di FI al portatore» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, non contengono una registrazione dell’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, o che contengono una registrazione che, tuttavia, non reca informazioni sulla residenza e sul settore del titolare;

8)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il FI risiede;

9)

per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono i FI residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. I FI stessi o, nel caso di FI che non hanno personalità giuridica per il proprio diritto nazionale, i loro legali rappresentanti, sono responsabili della segnalazione delle informazioni statistiche richieste a norma del presente regolamento.

2.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, ai fini della raccolta delle informazioni sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI ai sensi del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I, gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione includono le IFM e gli AIF. Le BCN possono concedere deroghe a tali soggetti a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o della revoca, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono istituire e mantenere un elenco degli AIF segnalanti, conformemente ai principi stabiliti al paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I.

Articolo 3

Elenco dei FI a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere, a fini statistici, un elenco dei FI assoggettabili agli obblighi di segnalazione, inclusi, se del caso, i loro sotto-fondi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2. L’elenco può basarsi su elenchi esistenti di FI vigilati da autorità nazionali, laddove tali elenchi siano disponibili, completati da altri FI rientranti nella definizione di FI di cui all’articolo 1.

2.   Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e i relativi aggiornamenti disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, Internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea.

3.   Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell’elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione statistica facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

Articolo 4

Segnalazione disaggregata per fondo

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono i dati sulle proprie attività e passività su base disaggregata per fondo.

2.   Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, se un FI separa le proprie attività in diversi sotto-fondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sotto-fondo siano garantite in maniera indipendente da attività differenti, ciascun sotto-fondo viene considerato come un FI distinto.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, previa approvazione e in conformità con le istruzioni della BCN competente, i FI possono segnalare le proprie attività e passività come gruppo, a condizione che ciò conduca a risultati analoghi alla segnalazione disaggregata per fondo.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili

1.   I soggetti segnalanti, in conformità agli allegati I e II, forniscono:

a)

su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività dei FI, e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione;

b)

su base mensile, i dati sulle consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni emesse dai FI, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni mensili da rivalutazione, con la segnalazione separata di nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni di FI durante il mese di riferimento.

2.   Le BCN possono decidere di raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), su base mensile anziché trimestrale.

Articolo 6

Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

1.   I soggetti segnalanti sono tenuti a segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione, conformemente alle istruzioni della BCN competente, per le informazioni fornite su base aggregata come precisato all’allegato I.

2.   Come precisato nell’allegato I, le BCN possono effettuare un calcolo approssimativo delle operazioni in titoli in base ai dati raccolti titolo per titolo oppure raccogliere direttamente informazioni sulle operazioni titolo per titolo.

3.   Ulteriori requisiti e indicazioni concernenti la raccolta degli aggiustamenti e delle operazioni da rivalutazione figurano all’allegato III.

Articolo 7

Norme contabili

1.   I principi contabili seguiti dai FI ai fini della segnalazione statistica di cui al presente regolamento sono quelli definiti nella pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) o, se la precedente disposizione non è applicabile, in tutte le altre norme nazionali o internazionali in materia applicabili ai FI.

2.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione vigenti negli Stati membri dell’area dell’euro, a fini statistici tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi.

Articolo 8

Deroghe

1.   Possono essere concesse deroghe ai FI riguardo a obblighi di segnalazione statistica imposti dall’articolo 5, come segue:

a)

le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze, in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro;

b)

Negli Stati membri dell’area dell’euro nei quali il complessivo ammontare dei totali attivi dei FI nazionali non supera l’1 % dei totali attivi dei FI nell’area dell’euro, le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di consistenze, purché i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno l’80 % del totale degli attivi dei FI nazionali in termini di consistenze;

c)

i FI ai quali si applicano le deroghe di cui alle lettere a) e b) sono tenuti esclusivamente a segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze di fine trimestre relativi alle quote/partecipazioni emesse e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione;

d)

le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e b) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno.

2.   Possono essere concesse deroghe ai FI soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Le categorie di FI a cui le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. I FI a cui si applicano tali deroghe sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 5 con una frequenza compatibile con i loro obblighi contabili concernenti i tempi della valutazione delle loro attività.

3.   I FI hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all’articolo 5. Se un FI esercita tale facoltà, deve ottenere il consenso della BCN competente prima di apportare qualsiasi cambiamento nell’applicazione di tali deroghe.

Articolo 9

Tempestività

1.   Le BCN decidono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti a norma dell’articolo 5 al fine di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE:

a)

le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati trimestrali raccolti dai soggetti segnalanti;

b)

le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, basati sui dati mensili sulle quote/partecipazioni emesse dai FI raccolti dai soggetti segnalanti o sui dati effettivi a norma dell’articolo 5, paragrafo 2;

c)

le nuove emissioni e i rimborsi mensili di quote/partecipazioni di FI aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati mensili raccolti dai soggetti segnalanti.

Articolo 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti in conformità ai criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità a concetti e revisioni definiti all’allegato IV.

2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare una verifica accurata del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e conformità a concetti e revisioni precisati nell’allegato IV.

Articolo 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano influenzare l’assolvimento dei loro obblighi statistici, i soggetti segnalanti interessati, una volta divenuta di pubblico dominio l’intenzione di attuare tale operazione e con conveniente anticipo rispetto alla data in cui l’operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente in merito alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 12

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni, come specificati nell’allegato IV.

Articolo 13

Prima segnalazione

La prima segnalazione ha inizio con i dati mensili e trimestrali relativi a dicembre 2014.

Articolo 14

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato V.

Articolo 15

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.98, pag. 8.

(2)  GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(4)  Cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

PARTE 1

Obblighi generali di segnalazione statistica

1.

Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:

a)

su base trimestrale: i) informazioni titolo per titolo relative ai titoli con codici di identificazione accessibili al pubblico detenuti dai FI; ii) informazioni aggregate disaggregate per categorie di strumenti/scadenza, valute e controparti, per le attività e passività diverse dai titoli e per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico; iii) informazioni titolo per titolo o aggregate sui titolari di quote/partecipazioni emesse dai FI, come ulteriormente specificato nella parte 2. La BCN competente può richiedere ai soggetti segnalanti di fornire informazioni titolo per titolo per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico o disaggregate per voce per le attività e passività diverse dai titoli;

b)

su base mensile, informazioni titolo per titolo che indichino separatamente tutte le quote/partecipazioni emesse dai FI.

Oltre ai dati relativi ai campi che devono essere segnalati nell’ambito della segnalazione titolo per titolo al fine di ricavare le informazioni aggregate sui titoli, come indicato nella tabella 2, la BCN competente può decidere di raccogliere anche i dati sulle operazioni titolo per titolo.

I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, conformemente alle istruzioni della BCN competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; o b) operazioni.

Previa approvazione della BCN competente, i soggetti segnalanti che forniscono i dati trimestrali richiesti titolo per titolo hanno la facoltà di segnalare i dati mensili richiesti su base aggregata, anziché fornire informazioni titolo per titolo.

2.

Le informazioni che devono essere fornite alla BCN competente titolo per titolo sono specificate nella tabella 2. Gli obblighi di segnalazione statistica trimestrale aggregata per le consistenze sono specificati nella tabella 1 e quelli per le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio sono specificati nella tabella 3. Gli obblighi di segnalazione statistica mensile aggregata per consistenze, rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o operazioni e nuove emissioni e rimborsi mensili di quote/partecipazioni in FI sono specificati nella tabella 4.

3.

Nella misura in cui soddisfa le condizioni per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, in particolare del paragrafo 5, una BCN può ricavare le informazioni necessarie dai dati raccolti in forza della direttiva 2012/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (1), in quanto i dati raccolti dall’autorità nazionale di vigilanza competente ai sensi di tale direttiva siano stati trasmessi alla BCN in conformità alle condizioni concordate tra i due enti.

PARTE 2

Residenza e settore economico dei titolari di quote/partecipazioni di FI

1.

I soggetti segnalanti forniscono, su base trimestrale, i dati sulla residenza dei titolari di quote/partecipazioni di FI emesse da FI degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro») disaggregati per residenti nazionali, residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali e residenti nel resto del mondo. Le controparti nazionali e le controparti nell’area dell’euro diverse da quelle nazionali sono ulteriormente disaggregate per settore.

2.

Con riguardo alle quote/partecipazioni nominative, i soggetti segnalanti forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse dai FI. Se la residenza e il settore del titolare non possono essere identificati direttamente, i dati pertinenti sono segnalati sulla base delle informazioni disponibili.

3.

Con riguardo alle quote/partecipazioni al portatore, i soggetti segnalanti forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni di FI secondo il metodo stabilito dalla BCN competente. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.

a)

FI emittenti:

i FI emittenti, o i loro legali rappresentanti, o gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse. Le informazioni possono essere fornite dal soggetto che colloca le quote/partecipazioni o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, riacquisto o trasferimento delle quote/partecipazioni.

b)

IFM e AIF depositari di quote/partecipazioni di FI:

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di depositari di quote/partecipazioni di FI forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse dai FI residenti e custodite per conto del titolare o di un altro intermediario che agisce ugualmente come depositario. Tale opzione è applicabile se: i) il depositario distingue le quote/partecipazioni di FI custodite per conto dei titolari da quelle custodite per conto di altri depositari; e ii) la maggior parte delle quote/partecipazioni di FI sono depositate presso istituzioni residenti nazionali classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).

c)

IFM e AIF segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote/partecipazioni di un FI residente:

in quanto soggetti dichiaranti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote/partecipazioni di un FI residente, forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse da FI residenti e trattate per conto del titolare o di un altro intermediario anch’esso coinvolto nell’operazione. Tale opzione è applicabile se: i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti segnalanti; ii) sono forniti dati accurati su acquisti e vendite conclusi con soggetti non residenti negli Stati membri dell’area dell’euro; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni sono trascurabili; e iv) l’ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti degli Stati membri dell’area dell’euro emesse dai FI residenti è ridotto.

d)

Se i punti da a) a c) non si applicano, i soggetti segnalanti incluse le IFM e gli AIF, segnalano i dati in questione sulla base delle informazioni disponibili.

4.

La BCN possono ricavare le informazioni necessarie dai dati raccolti in forza del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2), nella misura in cui i dati raccolti soddisfano i requisiti di tempestività imposti dall’articolo 9 del presente regolamento e in genere i requisiti minimi indicati nell’allegato IV.

5.

Se le quote/partecipazioni nominative o quelle al portatore sono emesse per la prima volta o se l’evoluzione del mercato richiede un cambiamento di opzione o combinazione di opzioni, le BCN possono concedere deroghe di un anno rispetto agli obblighi stabiliti nei paragrafi 2 e 3.

PARTE 3

Tabelle di segnalazione

Image

Tabella 2

Informazioni richieste titolo per titolo

I dati per i campi nella tabella qui di seguito devono essere segnalati per ogni titolo classificato nelle categorie «titoli di debito», «partecipazioni» e «quote/partecipazioni di fondi di investimento» secondo le seguenti norme:

1)

i dati per il campo 1 devono essere segnalati;

2)

ove la BCN competente non raccolga direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati i dati per almeno due dei tre campi 2, 3 e 4 (ossia campi 2 e 3; campi 2 e 4; oppure campi 3 e 4);

3)

ove la BCN competente raccolga direttamente le informazioni titolo per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati anche i dati per i seguenti campi.

a)

campo 5; oppure campi 6 e 7; e

b)

campo 4; oppure campi 2 e 3;

4)

la BCN competente può altresì richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati per il campo 8;

5)

la BCN competente può decidere di raccogliere dati soltanto per il campo 2 nei casi 2) e 3 b). In tal caso, la BCN deve controllare, almeno una volta l’anno, che non sia pregiudicata la qualità dei dati aggregati segnalati dalla BCN, inclusa la frequenza e la portata delle revisioni ed informarne la BCE.

Campo

Titolo

1

Codice di identificazione dei titoli

2

Numero delle unità o importo nominale aggregato

3

Prezzo

4

Importo complessivo

5

Operazioni finanziarie

6

Titoli acquistati (attività) o emessi (passività)

7

Titoli venduti (attività) o rimborsati (passività)

8

Valuta di registrazione del titolo

Image

Image


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI

PARTE 1

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

2.

Per alcune categorie di strumenti sono richieste disaggregazioni per scadenza. Le disaggregazioni si riferiscono alla scadenza originaria, ossia alla scadenza all’emissione, che consiste nel periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, come nel caso dei titoli di debito, o può esserlo solo con determinate penali, come per alcuni tipi di depositi.

3.

Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

Tabella A

Definizioni delle categorie di strumenti delle attività e passività dei FI

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

1.

Depositi e crediti da prestiti

Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati da FI ai prestatari o prestiti rilevati da FI che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato.

Comprende le seguenti voci:

depositi collocati dal FI come depositi a vista, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso,

disponibilità in titoli non negoziabili,

disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e non possono essere scambiati su mercati secondari,

crediti negoziati,

prestiti che de facto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell’attivo «depositi e crediti da prestiti», a condizione che non sussista prova del loro scambio sul mercato secondario; in caso contrario sono classificati come titoli di debito,

debiti subordinati in forma di depositi o prestiti: gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle «partecipazioni». A fini statistici, il debito subordinato deve essere classificato come «prestiti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento. Laddove le disponibilità dei FI in tutte le forme di debiti subordinati siano attualmente identificate con un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere collocato sotto la voce «titoli di debito», atteso che i debiti subordinati sono costituiti in prevalenza in forma di titoli di debito piuttosto che di prestiti,

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a fronte di contante a garanzia:

contropartita del contante pagato in cambio dell’acquisto di titoli da parte dei FI ad un determinato prezzo con il fermo impegno di rivendere quei titoli (o altri analoghi) ad un prezzo prestabilito a una certa data futura,

crediti derivanti da operazioni di prestito di titoli a fronte di contante a garanzia:

contropartita del contante pagato in cambio dei titoli presi in prestito da parte dei FI.

Ai fini del presente regolamento questa voce include anche le disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.

2.

Titoli di debito

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono solitamente scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente.

La presente voce include:

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente in forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione,

prestiti negoziati che siano divenuti negoziabili su un mercato organizzato, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l’esistenza di market-maker, e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto denaro-lettera. In caso contrario, questi sono collocati sotto la voce «Depositi e crediti da prestiti»,

debito subordinato in forma di titoli di debito.

Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritte nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove sia stato assunto un fermo impegno a invertire l’operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

3.

Partecipazioni e partecipazioni/quote di fondi d’investimento

Attività finanziarie che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono normalmente ai loro possessori il diritto a una quota degli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione.

Tale voce include azioni quotate e non quotate, altre partecipazioni, quote/partecipazioni di FCM e quote/partecipazioni di FI che non siano FCM.

Titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste per la categoria 2 «titoli di debito».

3a.

Partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento di cui azioni quotate

Le azioni quotate sono titoli azionari quotati in una borsa valori. Tale borsa può essere una borsa valori riconosciuta o qualsiasi altra forma di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili.

3b.

Partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento di cui partecipazioni/quote di fondi di investimento

La presente voce include le disponibilità di quote/partecipazioni emesse da FCM e FI non FCM, ossia FI diversi dai FCM, compresi nell’elenco di FCM e FI a scopi statistici.

I FCM sono definiti dal regolamento (UE) n. /2013 1071(BCE/2013/33).

I FI diversi dai FCM sono definiti dall’articolo 1 del presente regolamento.

(2 + 3)a

di cui partecipazioni (titoli di debito, partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento) dati in prestito o venduti mediante operazioni di pronti contro termine

La presente voce include i titoli, segnalati sotto la categoria 2 (titoli di debito) e 3 (partecipazioni e quote/partecipazioni di fondi di investimento) dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine o qualunque altra operazione analoga come quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego.

4.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari collegati a uno specifico strumento finanziario, una materia prima o un indicatore, per mezzo dei quali è possibile negoziare direttamente specifici rischi sui mercati finanziari.

La presente voce include:

opzioni

warrant

future

forward

swap

derivati creditizi

Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore di mercato positivo devono essere iscritti nell’attivo di bilancio, mentre i contratti aventi un valore di mercato negativo nel passivo di bilancio.

Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, esse devono essere segnalate come tali.

Tale voce non comprende derivati finanziari che non sono soggetti a registrazione sul bilancio in conformità alle norme nazionali

5.

Attività non finanziarie (incluse le immobilizzazioni)

Beni materiali o immateriali diversi dalle attività finanziarie Le immobilizzazioni sono attività non finanziarie utilizzate dal FI in modo ripetuto o continuativo per oltre un anno.

Questa voce comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, macchinari e attrezzature, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software per computer e database.

6.

Altre attività

Questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono anche richiedere sotto la presente voce disaggregazioni individuali di:

interessi esigibili maturati su depositi e prestiti,

interessi maturati sulle disponibilità in titoli di debito,

canoni maturati esigibili,

somme esigibili non connesse con l’attività principale del FI.


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

7.

Prestiti e depositi ricevuti

Importi dovuti a creditori dai FI, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. Questa voce comprende:

prestiti: prestiti concessi ai FI che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato,

operazioni di pronti contro termine o operazioni analoghe a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli venduti dai FI a un prezzo prestabilito con il fermo impegno a riacquistare quei titoli (o altri analoghi) a un prezzo prestabilito a una certa data futura. Gli importi ricevuti dai FI in cambio di titoli trasferiti a terzi («acquirenti temporanei») devono essere classificati qui nel caso in cui ci sia un fermo impegno, non una semplice opzione, ad invertire l’operazione. Ciò implica che il FI assume tutti i rischi e i benefici dei titoli sottostanti nel corso dell’operazione,

contante ricevuto a garanzia in cambio del prestito di titoli importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazioni di prestito in titoli contro garanzia in contante;

contante ricevuto a garanzia in operazioni che prevedono il temporaneo trasferimento di oro a fronte della garanzia prestata.

8.

Quote/partecipazioni di FI

Quote o partecipazioni, incluse quelle in forma di capitale proprio, emesse da FI compresi nell’elenco dei FI a fini statistici. Questa voce rappresenta il totale delle passività verso gli azionisti dei FI. I fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dai FI in previsione di probabili futuri pagamenti o obbligazioni sono altresì compresi in questa categoria.

9.

Strumenti finanziari derivati

Cfr. la categoria 4

10.

Altre passività

Questa rappresenta la voce residuale del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove».

Le BCN possono anche richiedere sotto la presente voce disaggregazioni individuali per:

titoli di debito emessi

Titoli emessi dai FI, diversi dalle partecipazioni, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente,

interessi maturati dovuti su prestiti e depositi,

importi dovuti non connessi con l’attività principale del FI, ad esempio, importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali ecc.,

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi come pensioni, dividendi ecc.,

posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante,

importi netti dovuti a fronte del futuro regolamento di operazioni in titoli.

PARTE 2

Definizioni degli attributi titolo per titolo

Tabella B

Definizioni degli attributi titolo per titolo

Campo

Descrizione

Codice di identificazione dei titoli

Un codice che identifica univocamente un titolo. Può trattarsi del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN code) o di un altro codice di identificazione dei titoli, secondo le istruzioni della BCN.

Numero delle quote o importo nominale aggregato

Numero di unità di un titolo, o l’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità.

Prezzo

Prezzo unitario di un titolo, o percentuale dell’importo nominale aggregato se il titolo è negoziato in importi e non in unità. Il prezzo è, di regola, il prezzo di mercato o è o quello che vi si avvicina. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione.

Importo complessivo

L’importo complessivo per un titolo. Nel caso di titoli negoziati in unità, tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il prezzo unitario. In caso di titoli negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all’importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso in percentuale.

L’importo complessivo è, in linea di principio, pari al valore di mercato o a quello che vi si avvicina. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione.

Operazioni finanziarie

La differenza tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o tra le emissioni e i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Titoli acquistati (attività) o emessi (passività)

Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell’attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Titoli venduti (attività) o rimborsati (passività)

Il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Valuta di registrazione del titolo

Codice ISO o equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo.

PARTE 3

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata dei settori che le BCN traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri dell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale conformemente all’elenco tenuto dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario. Guida alla classificazione statistica della clientela».

Tabella C

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

1.

IFM

Le IFM, come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica.

2.

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113).

3.

FI non FCM

FI come definiti all’articolo 1 del presente regolamento.

4.

Altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti) o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e schemi di garanzie standard. Le SV come definite dal Regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale europea, 1075del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (1) sono comprese in questo sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97)

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99)

5.

Imprese di assicurazione + fondi pensione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110).

6.

Società non finanziarie

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Il settore delle società non finanziarie comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50)

7.

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per il proprio uso finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche, diverse da quelle considerate quasi-società, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128)

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130)


(1)  Cfr. pag. della 107presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO III

AGGIUSTAMENTI O OPERAZIONI DA RIVALUTAZIONE

1.

Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. Ove gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino aggiustamenti da rivalutazione, questi comprenderanno le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o solo le variazioni dei prezzi nel periodo di riferimento, previa approvazione della BCN competente. Ove l’aggiustamento da rivalutazione includa solo le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi, la BCN competente raccoglie le informazioni necessarie che devono comprendere come minimo una disaggregazione per valuta in sterline britanniche, franchi svizzeri, yen e dollari statunitensi, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio.

2.

Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Le operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La Banca centrale europea richiede informazioni statistiche al fine di raccogliere le operazioni in forma di aggiustamenti comprendenti «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio». Le operazioni finanziarie devono, in linea generale, essere conformi al SEC 2010, ma possono discostarsene in ragione delle prassi nazionali.

3.

Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» si riferiscono alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività derivanti da variazioni dei prezzi delle attività e passività e/o dei tassi di cambio che influenzano i valori espressi in euro delle attività e passività denominate in una valuta estera. L’aggiustamento relativo a rivalutazioni dei prezzi delle attività/passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività/passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività/passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni/perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati inerenti alle operazioni. In linea di principio, le «rivalutazioni dei prezzi e tassi di cambio» comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, ma a tale proposito le prassi nazionali possono divergere.


ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli ad una o più persone che fungono da referenti presso la BCN competente;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate;

e)

in caso di segnalazione titolo per titolo, il soggetto segnalante deve, se richiestone dalla BCN competente, fornire ulteriori informazioni (ad esempio, nome dell’emittente, data di emissione) necessarie per identificare i titoli i cui codici di identificazione siano erronei oppure non accessibili al pubblico.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette; tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti, ad esempio il totale di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali, e i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze;

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

all’occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


ALLEGATO V

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8)

Il presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 8

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articoli da 9 a 13

Articoli da 9 a 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Allegato I, parte 1, punto 1

Allegato I, parte 1, punto 2, lettera a)

Allegato I, parte 1, punto 1

Allegato I, parte 1, punto 2, lettera b)

Allegato I, parte 1, punto 3

Allegato I, parte 1, punto 2

Allegato I, parte 1, punto 3

Allegato I, parte 2, punti da 1 a 3

Allegato I, parte 2, punti da 1 a 3

Allegato I, parte 2, punto 4

Allegato I, parte 2, punto 4

Allegato I, parte 2, punto 5

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 3

Allegato II, parte 1

Allegato II, parte 1, punto 1

Allegato II, parte 1, punti 2 e 3

Allegato II, parti 2 e 3

Allegato II, parti 2 e 3

Allegati III e IV

Allegati III e IV

Allegato V


7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/94


REGOLAMENTO (UE) N. 1074/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 ottobre 2013

sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2013/39)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1027/2006 della Banca centrale europea del 14 giugno 2006 sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (ECB/2006/8) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3); è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1 che, al fine di adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica e per ciò che risulta necessario per adempiere compiti del Sistema europeo di banche centrali. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) prevede, inoltre, l’inclusione degli uffici dei conti correnti postali tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica, nella misura necessaria ad adempiere agli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE nel campo delle statistiche monetarie e finanziarie.

(3)

L’obiettivo di queste informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie del sottosettore degli uffici dei conti correnti postali negli Stati membri la cui moneta è l’euro (in seguito «Stati membri dell’area dell’euro»), considerati come un unico territorio economico.

(4)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4),gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rilevanti ai fini di tale regolamento sono le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro.

(5)

Gli aggregati monetari dell’area dell’euro e le loro contropartite derivano, principalmente, dai dati di bilancio del settore delle IFM raccolti in base al regolamento (UE) n. 1071/2013 (ECB/2013/33). Tuttavia, gli aggregati monetari dell’area dell’euro includono, non solo le passività monetarie del settore delle IFM nei confronti dei residenti dell’area dell’euro diversi dalle IFM stesse, eccetto l’amministrazione centrale, ma anche le passività monetarie di quest’ultima nei confronti dei residenti dell’area dell’euro diversi dalle IFM eccetto l’amministrazione centrale.

(6)

In taluni Stati membri, gli uffici dei conti correnti postali non appartengono al settore dell’amministrazione centrale in base al rivisto Sistema europeo dei conti (di seguito SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013, e non si limitano a ricevere depositi solo per le proprie tesorerie nazionali, ma possono ricevere depositi per proprio conto.

(7)

In tal senso gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi effettuano attività simili a quelle effettuate dalle IFM. Entrambe le tipologie di soggetti, dunque, dovrebbero essere soggette a simili obblighi di segnalazione statistica nella misura in cui tali obblighi concernano la loro attività.

(8)

È necessario garantire il trattamento armonizzato e salvaguardare la disponibilità delle informazioni statistiche sui depositi ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali.

(9)

È opportuno che trovino applicazione le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

(10)

L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti segnalanti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione;

2)

«Ufficio dei conti correnti postali»: si intende un ufficio postale che appartiene al settore «società non finanziarie» (settore 11 del SEC 2010) e, in maniera complementare rispetto ai servizi postali, riceve depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle IFM con la prospettiva di fornire servizi di trasferimento di denaro per i propri depositari;

3)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente l’ ufficio dei conti correnti postali;

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli uffici dei conti correnti postali residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro.

2.   Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere una lista degli uffici dei conti correnti postali sottoposti alla disciplina del presente regolamento. Le BCN e la BCE devono rendere tale lista e i relativi aggiornamenti adeguatamente accessibili agli uffici dei conti correnti postali interessati, per via elettronica, tramite internet, oppure, su richiesta degli uffici dei conti correnti interessati, mediante supporto cartaceo. La lista ha scopo puramente informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni nei confronti di un ufficio dei conti correnti postali che non abbia ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione statistica facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

3.   Le BCN possono concedere agli uffici dei conti correnti postali una deroga agli obblighi di segnalazione di informazioni statistiche in base al presente regolamento, nella misura in cui le informazioni statistiche richieste siano già raccolte da altre fonti disponibili. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o della revoca, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, comunicano mensilmente le informazioni relative al proprio bilancio di fine mese, per quanto riguarda le consistenze, alla BCN competente.

2.   Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono collegate ad attività poste in essere dall’ufficio dei conti correnti postali per proprio conto e sono specificate negli allegati I e II.

3.   Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono segnalate in conformità degli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione, riportati nell’allegato III.

4.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità degli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare una verifica accurata del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e conformità a concetti e revisioni precisati nell’allegato III.

Articolo 4

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, di scissione o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto segnalante interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e con ragionevole anticipo rispetto a quando l’operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente in merito alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Tempestività

Le BCN trasmettono le informazioni statistiche segnalate in base all’articolo 3, paragrafi 1 e 2 alla BCE entro la fine della quindicesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.

Articolo 6

Norme contabili ai fini di segnalazione statistica

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i principi contabili seguiti dagli uffici dei conti correnti postali ai fini di segnalazione statistica prevista da questo regolamento sono quelli definiti nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) e in tutte le altre norme internazionali applicabili in materia.

2.   Depositi e prestiti, sono segnalati al valore nominale in essere alla fine del mese. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.

3.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione vigenti negli Stati membri dell’area dell’euro, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.

4.   Le BCN possono consentire la segnalazione dei prestiti per cui sono stati fatti degli accantonamenti al netto di tali accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti segnalanti residenti.

Articolo 7

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ufficio dei conti correnti postali compreso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni specificati nell’allegato III.

Articolo 8

Prima segnalazione

La prima segnalazione sarà effettuata con i dati mensili relativi a dicembre 2014.

Articolo 9

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 1027/2006 (BCE/2006/8) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 10

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, p. 8.

(2)  GU L 184 del 6.07.2006, p. 12.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, p. 1.

(4)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Image


ALLEGATO II

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Consolidamento a fini statistici all’interno dello stesso territorio nazionale

Per finalità statistiche, gli uffici dei conti correnti postali consolidano le attività di tutti i loro uffici (sede legale, principale e/o succursali) situati all’interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.

(a)

Se una società madre e le sue controllate sono uffici dei conti correnti postali collocati nel medesimo Stato membro, alla società madre è concesso di consolidare le attività delle proprie controllate nelle proprie segnalazioni statistiche.

(b)

Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali situate all’interno del territorio degli altri Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale situate in un dato Stato membro dell’area dell’Euro considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all’interno del territorio di altri Stati membri dell’area dell’euro, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro.

(c)

Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali al di fuori del territorio degli Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale in un dato Stato membro dell’area dell’euro deve considerare le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri dell’area dell’euro quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Le controparti degli uffici dei conti correnti postali situate sul territorio degli Stati membri dell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale o la propria classificazione istituzionale conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela».

Tabella

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

IFM

Le IFM, come definite all’art. 1 del regolamento (UE) n. /2013 1071(BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica.

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113)

Amministrazioni centrali

Tale sottosettore (S.1311) comprende tutti gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114)

Amministrazioni di Stati federati

Tale sottosettore (S.1312) è costituito dalle amministrazioni di Stati federati che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.115)

Amministrazione locale

Il sottosettore delle amministrazioni locali (S.1313) comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.116).

Enti di previdenza e assistenza sociale

Il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117)

Fondi di investimento diversi dai FCM

I fondi di investimento come definiti all’articolo 1 del regolamento 1073(UE) n. /2013 (BCE/2013/38) relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento. Questo sottosettore è composto da tutti gli organismi di investimento collettivo, esclusi i fondi comuni monetari, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti) o quote e partecipazioni in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e schemi di garanzie standard (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono in tutto o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97)

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99)

Imprese di assicurazione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104)

Fondi pensione

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110)

Società non finanziarie

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso include anche individui o gruppi di individui, in qualità di imprenditori che producono beni e servizi non finanziari per il proprio esclusivo consumo finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128).

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale. (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130)

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

La presente tabella fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti che le BCN traspongono in categorie applicabili a livello nazionale conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al SEC 2010.

2.

La scadenza all’emissione, vale a dire la durata originaria, si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, ad esempio strumenti di debito, o può essere rimborsato solo con determinate penali, ad esempio alcuni tipi di depositi. Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

3.

Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

1.

Cassa

Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Prestiti

I prestiti sono attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da certificati non negoziabili. La presente voce include le attività in forma di depositi dei soggetti segnalanti.

La presente voce include:

a)

depositi, come definiti nella categoria del passivo 5;

b)

i crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati

L’ammontare totale dei prestiti nei confronti dei quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è altrimenti identificato compromesso, parzialmente o totalmente, in linea con la definizione di prestiti insoluti di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

disponibilità in titoli non negoziabili

Disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e non possono essere scambiati su mercati secondari;

d)

crediti negoziati

Prestiti che de facto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell’attivo «prestiti», a condizione che non sussista prova del loro scambio sul mercato secondario. Altrimenti essi devono essere classificati come titoli di debito (categoria 3);

e)

debito subordinato nella forma di depositi o crediti

Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio depositi/prestiti) siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle azioni e altre partecipazioni. A fini statistici, il debito subordinato deve essere considerato come «prestiti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento. Laddove le disponibilità degli uffici dei conti correnti postali in tutte le forme di debito subordinato siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria dell’attivo «titoli di debito», sulla base del fatto che il debito subordinato è costituito in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di prestiti;

f)

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o prestito titoli a fronte di contante a garanzia

Contropartita del contante pagato in cambio di titoli acquistati da parte dei soggetti segnalanti ad un determinato prezzo con l’impegno fermo a rivendere quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia.

La voce seguente non è considerata un credito:

 

crediti concessi su base fiduciaria

 

I crediti concessi su base fiduciaria, vale a dire «crediti fiduciari» sono crediti costituiti in nome di una parte (di seguito «fiduciario») e per conto di un terzo (di seguito «beneficiario»). A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario laddove i rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario quando: a) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); ovvero b) l’investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario si trovi in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di fallimento)

3.

Titoli di debito

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito, sono scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.

La presente voce include:

a)

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione;

b)

prestiti che sono divenuti negoziabili su un mercato organizzato, quali ad esempio i prestiti negoziati, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l’esistenza di market-maker, e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto denaro-lettera. In caso contrario, devono essere iscritti alla voce «prestiti» dell’attivo (si veda anche «crediti negoziati» alla voce 2 d);

c)

debito subordinato nella forma di titoli di debito (si veda anche «debito subordinato nella forma di depositi o prestiti» nella categoria 2 e)

Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia il fermo impegno di invertire l’operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli

3 a/3 b

Titoli di debito con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni

Tali voci includono:

a)

disponibilità in titoli di debito negoziabili con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni;

b)

crediti che siano diventati negoziabili su un mercato organizzato, vale a dire crediti negoziati che siano iscritti come titoli di debito, con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni;

c)

debito subordinato nella forma di titoli di debito con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

La presente voce dell’attivo include disponibilità in quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (si veda 1071la definizione nel regolamento (UE) n. /2013 (ECB/2013/33), allegato I, parte I, sezione 2)


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

5.

Depositi

Gli importi (depositi o altro) che sono dovuti ai creditori dai soggetti segnalanti con le caratteristiche descritte nella sezione 1 della parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/33). Ai 1071fini dello schema di segnalazione, questa categoria è disaggregata in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso:

a)

depositi e prestiti

I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività degli uffici dei conti correnti postali. In termini concettuali, i crediti costituiscono importi ricevuti degli uffici dei conti correnti postali non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 2010 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda della parte che prende l’iniziativa (se è il prestatario, costituisce un credito, ma se è il prestatore del credito, allora costituisce un deposito). Nell’ambito dello schema di segnalazione, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati «crediti» dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra. I crediti agli uffici dei conti correnti postali classificati come «depositi» dovrebbero essere disaggregati in conformità con i requisiti contenuti nello schema di segnalazione (vale a dire per settore, strumento, valuta e scadenza). I prestiti sindacati ricevuti dai soggetti segnalanti ricadono in questa categoria;

b)

strumenti di debito non negoziabili

I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito»;

c)

depositi di margini

I pagamenti di margini (margini) effettuati secondo contratti di derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso gli uffici dei conti correnti postali ove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. In linea di principio, i margini ricevuti dai soggetti segnalanti dovrebbero essere classificati solo come «depositi» nei limiti in cui si forniscano all’ufficio dei conti correnti postali fondi liberamente accessibili per i prestiti; laddove una parte dei margini ricevuti dall’ufficio dei conti correnti postali deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione dell’ufficio dei conti correnti postali dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono all’ufficio dei conti correnti postali le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi»;

d)

saldi accantonati

Secondo la prassi nazionale, i saldi accantonati relativi ad esempio a contratti di leasing sono classificati come depositi nella categoria «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso» a seconda della durata/accantonamento del contratto sottostante.

La voce seguente non è trattata come un deposito:

i fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non sono registrati nel bilancio degli uffici dei conti correnti postali (si veda «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2).

5.1

Depositi overnight

Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. La presente voce include:

a)

saldi (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili;

b)

saldi (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica basata su hardware o software, per esempio carte prepagate;

c)

crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito.

5.2

Depositi con durata prestabilita

Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo; questi dovrebbero essere iscritti nella fascia di scadenza «oltre i due anni». I prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l’applicazione di penali, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione

5.2a/5.2b

Depositi con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

saldi collocati con scadenza prestabilita fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni, che non sono trasferibili e non possono essere convertiti in valuta prima di tale scadenza;

b)

saldi collocati con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni, non trasferibili, ma che possono essere rimborsati prima della scadenza, previa notifica; laddove la notifica è stata data, tali saldi dovrebbero essere iscritti alla voce 5.3a;

c)

saldi collocati con scadenza prestabilita fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni, che non sono trasferibili ma possono essere rimborsati su richiesta, a condizione che si applichino determinate penali;

d)

pagamenti di margini effettuati mediante contratti derivati su strumenti derivati da liquidare in un periodo compreso tra uno e due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto viene liquidato;

e)

i prestiti, che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non siano rappresentati da alcun certificato, con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni;

f)

titoli di debito non negoziabili emessi dagli uffici dei conti correnti postali con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni;

g)

debiti subordinati emessi dagli uffici dei conti correnti postali sotto forma di depositi o prestiti con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni

5.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in valuta senza un periodo di preavviso; prima della scadenza la conversione stessa non è possibile o lo è soltanto con l’applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di scadenza «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di scadenza «oltre tre mesi»)

5.3a

Depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi inclusi

La presente voce include:

a)

Saldi senza durata prestabilita estinguibili solo con preavviso non superiore a tre mesi; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale; e

b)

Saldi con durata prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi per un’estinzione anticipata

Inoltre, i depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi includono i depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative


ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive e avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli ad una o più persone che fungono da referenti presso la BCN competente;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle BCN competenti devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti (ad esempio, i totali di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali);

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

all’occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi di revisione

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


ALLEGATO IV

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 1027/2006 (BCE/2006/8)

Il presente regolamento

Articoli 1-3

Articoli 1-3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Allegato I

Allegato I


7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/107


REGOLAMENTO (UE) N. 1075/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 ottobre 2013

riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

(rifusione)

(BCE/2013/40)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1, che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98, le società veicolo finanziarie coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione (di seguito «SV») rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro, nell’ambito delle statistiche monetarie e bancarie. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti.

(3)

L’obiettivo di queste informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie del sottosettore delle SV negli Stati membri la cui moneta è l’euro (in seguito «Stati membri dell’area dell’euro»), visti come un unico territorio economico.

(4)

Dati gli stretti collegamenti tra le attività di cartolarizzazione delle SV e delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si richiede una segnalazione coerente, complementare e integrata da parte delle SV e delle IFM. Pertanto, le informazioni statistiche fornite in conformità del presente regolamento devono considerarsi unitamente agli obblighi di segnalazione per le IFM sui prestiti cartolarizzati, come disposto nel regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4).

(5)

L’approccio integrato di segnalazione delle SV e delle IFM e le deroghe previste nel presente regolamento si propongono di minimizzare l’onere di segnalazione per i soggetti segnalanti e di evitare sovrapposizioni nella segnalazione di informazioni statistiche tra SV e IFM.

(6)

Le BCN devono essere autorizzate a esentare le SV da quegli obblighi di segnalazione che causerebbero costi irragionevolmente alti rispetto al beneficio statistico che ne deriva.

(7)

Sebbene i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro, sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC, congiuntamente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comporta l’obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro ritengono idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per divenire Stati membri dell’area dell’euro.

(8)

Si applicano le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.

(9)

L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «SV» si intende un’impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o dell’Unione secondo una delle seguenti tipologie:

i)

forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

ii)

forma legale fiduciaria;

iii)

forma legale societaria quale società di capitali, pubblica o privata;

iv)

ogni altra tipologia analoga;

e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

a)

è rivolta ad effettuare, o effettua, una o più operazioni di cartolarizzazione e la sua struttura mira ad isolare gli obblighi di pagamento dell’impresa da quelli del cedente, o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione; e

b)

emette, o è rivolta ad emettere, titoli di debito, altri strumenti di debito, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione e/o strumenti finanziari derivati (di seguito «strumenti di finanziamento»), e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l’emissione di strumenti di finanziamento che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione non comprende:

a)

le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

b)

i fondi di investimento (FI) come definiti all’articolo 1 del regolamento (EU) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (5);

c)

le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (6);

d)

i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell’articolo 2 (7);

2)

per «cartolarizzazione» si intende un’operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall’impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a)

un’attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

b)

il rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema;

c)

i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un’impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l’emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell’impresa di assicurazione o riassicurazione;

3)

per «cedente» si intende chi trasferisce un’attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell’attività o dell’insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione;

4)

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

5)

«residente» ha il significato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;

6)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente la SV;

7)

per «inizio dell’attività» si intende ogni attività, inclusa ogni misura preparatoria, connessa alla cartolarizzazione e diversa dalla mera costituzione di un’entità che non è destinata ad iniziare l’attività di cartolarizzazione nei successivi sei mesi. Tutte le attività intraprese dalla SV dopo che l’attività di cartolarizzazione diventa prevedibile costituiscono inizio dell’attività.

Articolo 2

Operatori segnalanti

1.   Le SV residenti nel territorio di uno Stato membro dell’area dell’euro rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi fissati dall’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica escluse le SV che ne sono state pienamente esentate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti nell’articolo 4, fatte salve le deroghe previste all’articolo 5. Rientrano altresì tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, le SV che sono soggette alla segnalazione dei propri bilanci annuali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, o che sono soggette ad obblighi di segnalazione ad hoc ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5.

3.   Se una SV non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i suoi legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formalizzata le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile sono responsabili per le azioni delle SV, sono considerati soggetti segnalanti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Elenco delle SV a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo redige e aggiorna, a fini statistici, un elenco delle SV che costituiscono operatori soggetti agli obblighi di segnalazione che ricadono nel presente regolamento. Le SV forniscono alle BCN i dati che le BCN richiedono secondo le modalità stabilite dall’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie e delle istituzioni e dei mercati finanziari (8). Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e gli aggiornamenti dello stesso disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea.

2.   La SV informa la BCN competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività indipendentemente dal fatto che essa si attenda di essere soggetta a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.

3.   Se la versione elettronica disponibile più recente dell’elenco di cui al paragrafo 1 non è corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione purché l’obbligo previsto nel paragrafo 2 sia stato rispettato e il soggetto abbia fatto affidamento, in buona fede, nell’elenco errato.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica trimestrale e regole di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione forniscono alla BCN competente i dati sulle consistenze in essere, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali sulle attività e passività delle SV su base trimestrale, conformemente agli allegati I e II.

2.   LE BCN possono raccogliere titolo per titolo le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle SV necessarie per ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. Fatti salvi gli obblighi di tempestività stabiliti all’articolo 6, le BCN possono richiedere che vengano forniti dati titolo per titolo sulle operazioni finanziarie in titoli di debito detenuti da SV in conformità con uno degli approcci elencati nella sezione 2 della parte I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (9).

3.   Fatte salve le regole di segnalazione stabilite nell’allegato II, tutte le attività e le passività delle SV sono segnalate ai sensi del presente regolamento in conformità delle regole di segnalazione stabilite nella rilevante legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (10). I principi contabili della legislazione nazionale di recepimento della Quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (11) si applicano alle SV che non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE. Alle SV che non ricadono sotto la legislazione nazionale di recepimento delle predette direttive si applica ogni altro principio o pratica contabile nazionale o internazionale rilevante.

4.   Laddove il paragrafo 3 richieda la segnalazione di strumenti al prezzo corrente di mercato (mark-to-market), le BCN possono esentare le SV dal segnalare tali strumenti su tale base quando i costi in cui incorra la SV siano irragionevolmente alti. In tal caso la SV applicherà la valutazione utilizzata ai fini delle relazioni agli investitori.

5.   Laddove ai sensi delle pratiche dei mercati nazionali i dati disponibili si riferiscano a una data qualunque all’interno di un trimestre, le BCN possono permettere ai soggetti segnalanti di trasmettere tali dati, se essi sono comparabili e se le operazioni significative che abbiano luogo tra tale data e la fine del trimestre sono tenute in considerazione.

6.   Invece di fornire i dati sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, i soggetti segnalanti possono, in accordo con la BCN competente, fornire aggiustamenti da rivalutazione e altre variazioni di volume che consentano alla BCN di ricavare le operazioni finanziarie.

7.   Invece di fornire dati sulle cancellazioni totali/parziali di cui al paragrafo 1, i soggetti segnalanti possono, in accordo con la BCN competente, fornire altre informazioni che permettono alla BCN di ricavare i dati richiesti su tali cancellazioni.

Articolo 5

Deroghe

1.   Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione illustrati nell’articolo 4 nei seguenti casi:

a)

per i prestiti ceduti da IFM dell’area dell’euro e disaggregati per scadenza, settore e residenza del debitore, e laddove le IFM continuano a gestire i prestiti cartolarizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN possono concedere alle SV deroghe dalla segnalazione dei dati relativi a tali prestiti. Il regolamento (UE) n. 1071/2013 disciplina la segnalazione di tali dati;

b)

le BCN possono esentare le SV da tutti gli obblighi di segnalazione previsti nell’allegato 1, eccetto dall’obbligo di segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre sulle attività complessive, a condizione che le SV che contribuiscono alle attività trimestrali aggregate rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività delle SV in termini di consistenze in essere, in ogni Stato membro dell’area dell’euro. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall’inizio di ogni anno;

c)

nei limiti in cui i dati di cui all’articolo 4 possono essere ricavati, in conformità ai requisiti statistici minimi come specificati nell’allegato III, da altre fonti statistiche, pubbliche, private o prudenziali e fatte salve le lettere a) e b), le BCN possono, dopo aver consultato la BCE, esentare pienamente o parzialmente i soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione stabiliti nell’allegato I.

2.   Le SV hanno la facoltà, con il previo assenso della BCN competente, di rinunciare alle deroghe di cui al paragrafo 1 e di ottemperare invece in pieno agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 4.

3.   Le SV che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera c), forniscono i propri rendiconti finanziari annuali alla BCN competente, se questa informazione non è disponibile da fonti pubbliche, entro sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, o al più presto da quel momento, in conformità alle consuetudini giuridiche nazionali applicabili dove la SV è residente. La BCN competente effettua la notifica a quelle SV che siano soggette a tale obbligo di segnalazione.

4.   La BCN competente revoca la deroga stabilita dal paragrafo 1, lettera c), se dati di qualità conforme ai requisiti statistici minimi indicati nel presente regolamento non sono stati resi disponibili in tempo alla BCN competente per tre periodi di segnalazione consecutivi, indipendentemente da qualsiasi errore attribuibile alla SV coinvolta. Le SV iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’articolo 4, non più tardi di tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato ai soggetti segnalanti che la deroga è stata revocata.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, al fine di rispettare gli obblighi contenuti nel presente regolamento, le BCN possono sottoporre ad obblighi di segnalazione ad hoc le SV che hanno ottenuto deroghe ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Le SV segnalano l’informazione richiesta ad hoc entro i 15 giorni lavorativi seguenti la richiesta fatta dalla BCN competente.

Articolo 6

Tempestività

Le BCN forniscono alla BCE i dati sulle attività e le passività trimestrali aggregate riguardanti le posizioni delle SV residenti entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono i termini per il ricevimento dei dati dai soggetti segnalanti.

Articolo 7

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione cui sono soggetti in conformità dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione definiti nell’allegato III.

2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità degli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità concettuale e dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e revisione definiti nell’allegato III.

Articolo 8

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione specificati nell’allegato III.

Articolo 9

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione avrà luogo con i dati trimestrali riferiti al quarto trimestre del 2014.

2.   Le SV che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2014, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dall’inizio dell’attività di cartolarizzazione.

3.   Le SV che iniziano l’attività prima dell’adozione dell’euro da parte del loro Stato membro successivamente al 31 dicembre 2014, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dal periodo di riferimento in cui lo Stato membro ha adottato l’euro. Per il periodo di riferimento in cui lo Stato membro ha adottato l’euro, la SV segnala solo le consistenze in essere.

Articolo 10

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento.

Articolo 11

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(4)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1

(7)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(8)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(9)  GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6.

(10)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(11)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Image

Image


ALLEGATO II

DEFINIZIONI

PARTE 1

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

2.

Per alcune categorie di strumenti sono richieste disaggregazioni per scadenza. Le disaggregazioni si riferiscono alla scadenza originaria, ossia alla scadenza all’emissione, che consiste nel periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, come nel caso dei titoli di debito, o può esserlo solo con determinate penali, come per alcuni tipi di depositi.

3.

Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

4.

Tutte le attività e passività finanziarie devono essere segnalate su base lorda; le attività finanziarie non sono cioè segnalate al netto delle passività.

Tabella A

Definizioni delle categorie di strumenti di attività e passività delle SV

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

1.

Depositi e crediti da prestiti

Ai fini dello schema di segnalazione, la presente voce comprende fondi prestati da SV che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati

Comprende le seguenti tipologie di operazioni:

depositi collocati dalla SV, come depositi a vista, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso

prestiti concessi dalla SV

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante pagato in cambio dell’acquisto di titoli da parte della SV a un prezzo prestabilito con l’impegno vincolante a rivendere quei titoli (o altri simili) a un prezzo prestabilito in una specifica data futura

crediti derivanti da operazioni di prestito di titoli a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante pagato in cambio dei titoli presi in prestito da parte della SV

Ai fini del presente regolamento questa voce include anche le disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Prestiti cartolarizzati

Ai fini dello schema di segnalazione, la presente voce comprende i prestiti che la SV ha acquisito dal cedente. I prestiti sono attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati

Include anche:

attività di leasing finanziario a favore di terzi: il leasing finanziario è un contratto per il quale il proprietario di un bene durevole (di seguito il «concedente») trasferisce a un terzo (di seguito il «concessionario») i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. A fini statistici, i contratti di leasing finanziario sono considerati come crediti dal concedente al concessionario che permettono al concessionario di acquistare il bene. I contratti di leasing finanziario erogati da un cedente che agisce come concedente sono da iscriversi sotto la voce dell’attivo «prestiti cartolarizzati». Il bene figura nel bilancio del concessionario e non del concedente

crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati: sono ritenuti crediti inesigibili quei prestiti rispetto ai quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è comunque considerato compromesso

disponibilità in titoli non negoziabili: disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e che non possono essere scambiati in mercati secondari

prestiti negoziati: i prestiti che di fatto sono divenuti negoziabili sono iscritti sotto la voce «prestiti cartolarizzati» a condizione che non sussista prova di contrattazioni sul mercato secondario. In caso contrario sono classificati come «titoli di debito»

debiti subordinati nella forma di depositi o prestiti: gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle azioni e altre partecipazioni. A fini statistici, i debiti subordinati sono classificati come «prestiti cartolarizzati» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento. Laddove le disponibilità della SV in tutte le forme di debiti subordinati siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli di debito», dato che i debiti subordinati sono costituiti in prevalenza in forma di titoli di debito piuttosto che di prestiti

I prestiti cartolarizzati devono essere segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente a un prezzo differente. La contropartita alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di acquisto deve essere iscritta alla voce «altre passività»

Tale voce comprende i prestiti cartolarizzati, indipendentemente dal fatto che la prassi contabile prevalente richieda o meno l’iscrizione dei prestiti nel bilancio della SV

3.

Titoli di debito

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono di norma scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente

La presente voce include:

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una o più date determinate o a partire da una data definita al momento dell’emissione

prestiti che sono divenuti negoziabili su un mercato organizzato, quali ad esempio i prestiti negoziati, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l’esistenza di market-maker, e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto denaro-lettera. In caso contrario, sono classificati come «prestiti cartolarizzati»

debito subordinato in forma di titoli di debito

I titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non sono iscritti nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia l’impegno vincolante ad effettuare l’operazione inversa e non una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

Questa voce include le disponibilità in titoli di debito che sono stati cartolarizzati, indipendentemente dal fatto che la prassi contabile prevalente richieda o meno l’iscrizione dei titoli nel bilancio della SV.

4.

Altre attività cartolarizzate

Tale voce comprende le attività cartolarizzate diverse da quelle comprese nelle categorie 2 e 3, come le imposte esigibili e i crediti commerciali, indipendentemente dal fatto che la prassi contabile prevalente richieda o meno l’iscrizione delle attività nel bilancio della SV

5.

Azioni e altre partecipazioni e partecipazioni/quote di fondi d’investimento

Attività finanziarie che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione

Tale voce include azioni quotate e non quotate, altre partecipazioni, quote/partecipazioni di fondi comuni monetari (FCM) e quote/partecipazioni di FI diversi da FCM

I titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante operazioni di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste alla categoria 3 «titoli di debito»

6.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari

La presente voce include:

opzioni

warrant

future

forward

swap

derivati creditizi

Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato sul bilancio su base lorda. I contratti derivati individuali aventi un valore di mercato positivo sono iscritti nell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore di mercato negativo nel passivo del bilancio

Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio

Tale voce non comprende derivati finanziari che, in conformità alle norme nazionali, non sono soggetti alla rilevazione in bilancio

7.

Attività non finanziarie (incluso il capitale fisso)

Beni materiali o immateriali diversi dalle attività finanziarie. Il capitale fisso è costituito da attività non finanziarie utilizzate ripetutamente o in modo continuativo dalla SV per oltre un anno

Questa voce comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati

8.

Altre attività

Questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Tale voce può includere:

interessi esigibili maturati su depositi e prestiti

interessi maturati sulle disponibilità in titoli di debito

importi esigibili non connessi con l’attività principale della SV


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

9.

Prestiti e depositi ricevuti

Importi dovuti ai creditori dalla SV, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. Questa voce comprende:

prestiti: prestiti concessi alla SV che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati

strumenti di debito non negoziabili emessi dalla SV: gli strumenti di debito non negoziabili emessi devono essere generalmente classificati come «passività per depositi». Gli strumenti non negoziabili emessi dalla SV che divengono successivamente negoziabili e che possono essere scambiati su mercati secondari sono riclassificati come «titoli di debito»

operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe a fronte di contante a garanzia: contropartita di contante ricevuto in cambio di titoli venduti dalla SV a un prezzo prestabilito con l’impegno vincolante a riacquistare quei titoli (o altri simili) a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dalla SV in cambio di titoli trasferiti a terzi («acquirenti temporanei») devono essere classificati in questa voce nel caso in cui ci sia un impegno vincolante, e non una semplice opzione, a effettuare l’operazione inversa. Ciò implica che la SV assume tutti i rischi e i benefici dei titoli sottostanti durante l’operazione

contante ricevuto a garanzia in cambio del prestito di titoli: importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo in operazioni di prestito titoli contro garanzia in contante

contante ricevuto in operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro contro garanzia in contante

10.

Titoli di debito emessi

Titoli emessi dalla SV, diversi da azioni e altre partecipazioni, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente. Include, tra l’altro, titoli emessi nella forma di:

titoli garantiti da attività (asset-backed securities)

titoli collegati al merito di credito (credit-linked notes)

titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities)

11.

Capitale e riserve

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte della SV a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nella SV e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Sono altresì compresi in questa categoria i fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dalla SV in previsione di probabili futuri pagamenti o obbligazioni. Essa include:

capitale azionario

utili o fondi non distribuiti

accantonamenti specifici e generali a fronte di prestiti, titoli e altri tipi di attività

partecipazioni di fondi di cartolarizzazione

12.

Strumenti finanziari derivati

Cfr. la categoria 6

13.

Altre passività

Questa rappresenta la voce residuale del lato del passivo del bilancio, definita come «passività non incluse altrove»

Tale voce può includere:

interessi maturati dovuti su prestiti e depositi

interessi maturati dovuti su titoli di debito emessi

importi dovuti non connessi con l’attività principale della SV, ad esempio, importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali ecc.

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi, ad esempio pensioni, dividendi ecc.

posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante

importi netti dovuti a fronte del futuro regolamento di operazioni in titoli

contropartite ad aggiustamenti nella valutazione, ad esempio, valore nominale meno prezzo di acquisto dei prestiti

Gli interessi maturati dovuti su titoli di debito emessi sono richiesti come voce separata «di cui», a meno che la BCN competente conceda una deroga dove i dati possono essere ricavati o stimati da fonti alternative

PARTE 2

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata dei settori che le BCN traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente all’elenco tenuto dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela» della BCE. Gli enti creditizi situati al di fuori degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono indicati come «banche», anziché come IFM. Analogamente, il termine «non-IFM» fa riferimento solo all’area dell’euro. Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro si utilizza il termine «operatori non bancari».

Tabella B

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

1.

IFM

IFM come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica.

2.

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113).

3.

FI diversi dai FCM

FI come definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Questo sottosettore è composto da tutti gli organismi di investimento collettivo, tranne i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

4.

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione + ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le SV come definite nel presente regolamento sono comprese in questo sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94)

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore comprende, inoltre, le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie. (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Il sottosettore prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e nelle quali la maggior parte delle attività o passività non sono trattate su mercati aperti. Questo sottosettore comprende le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi 2.98 e 2.99)

5.

Imprese di assicurazione + fondi pensione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110)

6.

Società non finanziarie

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Questo settore comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50)

7.

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche, diverse da quelle considerate quasi-società, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128)

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130)

PARTE 3

Definizione di operazioni finanziarie

Le operazioni finanziarie, conformemente al SEC 2010, sono definite come acquisizione netta di attività finanziarie o incremento netto di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del periodo di segnalazione. Un’operazione finanziaria tra unità istituzionali si configura come una contemporanea creazione o liquidazione di un’attività finanziaria e della passività in contropartita, come un trasferimento della proprietà di un’attività finanziaria oppure come l’assunzione di una passività. Le operazioni finanziarie sono registrate al valore dell’operazione, ossia al valore in valuta nazionale al quale le attività e/o le passività finanziarie sono create, liquidate, scambiate o assunte tra unità istituzionali, sulla base di considerazioni commerciali. Cancellazioni totali/parziali e variazioni di valutazione non rappresentano operazioni finanziarie.

PARTE 4

Definizione di cancellazioni totali/parziali

Le cancellazioni totali/parziali sono definite come rettifiche di valore dei prestiti registrate in bilancio che sono causate dalla cancellazione totale/parziale di prestiti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito a un terzo, laddove identificabili. Le cancellazioni si riferiscono ai casi in cui il credito è considerato un’attività priva di valore ed è cancellato dal bilancio. La cancellazione parziale si riferisce ai casi in cui si ritenga che il credito non si recupererà pienamente, e il valore del credito viene ridotto nel bilancio.


ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive e avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

devono essere identificate la persona/le persone di riferimento in seno ai soggetti segnalanti;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti (ad esempio, i totali di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali);

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure conformi al presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità nei dati segnalati rispetto a quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.