ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.292.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 292

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
1 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione all’ammissione temporanea, all’esportazione e alla reimportazione di strumenti musicali portatili

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1077/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 per l’impiego in qualità di additivo nei mangimi per suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione: Lactina Ltd.) ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativo all’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1080/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2013

15

 

 

DECISIONI

 

 

2013/633/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2013) 7154]  ( 1 )

18

 

 

2013/634/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione all’ammissione temporanea, all’esportazione e alla reimportazione di strumenti musicali portatili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

La parte I, titolo VII, capitolo 3, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) della Commissione stabilisce le norme relative alle «dichiarazioni in dogana fatte con altro atto». In conformità degli articoli 230, 231 e 232 di detto regolamento, alcune categorie di merci sono considerate dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o per l’ammissione temporanea mediante un atto considerato una dichiarazione in dogana che abbia una delle forme di cui all’articolo 233.

(2)

Tuttavia, gli strumenti musicali portatili che sono temporaneamente importati da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale, devono essere presentati in dogana e dichiarati esplicitamente ai fini della procedura di ammissione temporanea.

(3)

Si sono recentemente verificati episodi in cui artisti del settore musicale hanno risentito negativamente dell’applicazione delle norme doganali all’importazione. Risulta quindi necessario semplificare l’accesso alla procedura di ammissione temporanea, consentendo la dichiarazione degli strumenti musicali portatili mediante altro atto. Onde evitare l’insorgere di problemi analoghi per quanto riguarda l’esportazione e la reimportazione delle merci, è opportuno che tale semplificazione riguardi anche gli strumenti musicali portatili dichiarati per l’esportazione o che sono stati reimportati e dichiarati per l’immissione in libera pratica in quanto merci in reintroduzione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

All’articolo 230 è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

gli strumenti musicali portatili importati da viaggiatori e che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione.»;

2)

all’articolo 231 è aggiunta la seguente lettera e):

«gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.»;

3)

all’articolo 232, punto 1), è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

gli strumenti musicali portatili di cui all’articolo 569, punto 1 bis.»;

4)

all’articolo 569 è inserito il seguente punto 1 bis:

«1 bis.   L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea da un viaggiatore secondo la definizione di cui all’articolo 236 A allo scopo di utilizzarli come materiale professionale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).


1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1077/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 per l’impiego in qualità di additivo nei mangimi per suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione: Lactina Ltd.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

È stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Tale domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 in qualità di additivo nei mangimi per suinetti lattanti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 12 marzo 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di utilizzo proposte, il preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha riconosciuto che il preparato è potenzialmente in grado di aumentare il peso corporeo dei suinetti lattanti. L’Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato il rapporto sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi, presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato in qualità di additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(4):3170.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1891

Lactina Ltd

Enterococcus faecium NBIMCC 8270

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269,

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244

e

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253

 

Composizione dell’additivo

Preparato di:

 

Enterococcus faecium NBIMCC 8270 (contenente almeno 1,4 × 109 UFC/g di additivo),

 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242 (contenente almeno 8 × 108 UFC/g di additivo), Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269 (contenente almeno 5 × 108 UFC/g di additivo), Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250 (contenente almeno 2 × 108 UFC/g di additivo), Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 (contenente almeno 3 × 108 UFC/g di additivo) e

 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 (contenente almeno 1,8 × 109 UFC/g di additivo), contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo (quantitativo totale)

Forma solida

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di:

 

Enterococcus faecium NBIMCC 8270

 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e

 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253

 

Metodo di analisi  (1)

Conteggio di:

 

Enterococcus faecium NBIMCC 8270,

 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253: metodo di diffusione su piastra (EN 15787).

 

Identificazione dell’Enterococcus faecium NBIMCC 8270, del Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, del Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, del Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, del Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244,e dello

 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Suinetti lattanti

5 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti lattanti fino a 35 giorni.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti.

21 novembre 2023


(1)  Ulteriori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1078/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

relativo all’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del suddetto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La direttiva 80/678/CEE della Commissione (3) ha autorizzato l’acido fumarico a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 29 gennaio 2013 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni di utilizzo proposte, l’acido fumarico non ha effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente ed è in grado di conservare i mangimi. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha inoltre verificato il rapporto sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’acido fumarico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’utilizzo dell’acido fumarico può pertanto essere autorizzato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche apportate alle condizioni di autorizzazione, si ritiene opportuno prevedere un periodo di transizione per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’additivo per mangimi specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

L’additivo per mangimi specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 21 maggio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 21 novembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Trentatreesima direttiva 80/678/CEE della Commissione, del 4 luglio 1980, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 185 del 18.7.1980, pag. 48).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(2):3102.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: conservanti

1a297

Acido fumarico

 

Composizione dell’additivo

Acido fumarico 99,5 %

Forma solida

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido fumarico

C4H4O4

CAS n. 110-17-8

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’acido fumarico nell’additivo per mangimi: spettrofotometria d’assorbimento infrarosso e titolazione con idrossido di sodio (7a edizione del Food Chemical Codex).

Per la determinazione dell’acido fumarico (contenuto totale di acido fumarico) nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a esclusione ionica con rilevatore UV(HPLC-UV).

Pollame e suini

20 000

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

21 novembre 2023

Animali giovani nutriti con succedanei del latte

10 000 (2)

Altre specie animali


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

(2)  mg di acido fumarico per kg di succedaneo del latte.


1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1079/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

che fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificano in modo significativo le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Tali regolamenti si applicano dal 1o gennaio 2006. L’applicazione con effetto immediato a decorrere da tale data di alcune di queste norme e procedure avrebbe tuttavia comportato in vari casi difficoltà di ordine pratico.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (3), stabilisce di conseguenza disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure stabilite da questi tre regolamenti. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del quadro normativo in materia di igiene previsto da tali regolamenti.

(3)

La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esperienza acquisita nell’applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (4), «mira a presentare l’effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» («la relazione»).

(4)

La relazione contiene esperienze sulle disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 1162/2009. Essa indica che sono state riscontrate difficoltà in relazione alla fornitura a livello locale di piccole quantità di determinati alimenti, che è necessario chiarire le situazioni in cui, in assenza di norme UE armonizzate, si applicano disposizioni nazionali in tema di importazione e che le crisi dovute a prodotti composti importati hanno confermato l’esigenza di maggiori controlli su questi prodotti.

(5)

Tali difficoltà vanno affrontate tramite un riesame dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. Immediatamente dopo la pubblicazione della relazione è stata iniziata una valutazione d’impatto che accompagna il riesame. È tuttavia necessario più tempo per completare la valutazione d’impatto, prima di avviare la procedura ordinaria di riesame.

(6)

Inoltre, in base alle informazioni fornite dall’Ufficio alimentare e veterinario, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori dei settori alimentari interessati dell’Unione, occorre mantenere alcune disposizioni transitorie previste dal regolamento (CE) n. 1162/2009, in attesa del completamento del riesame.

(7)

È quindi opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare durante il quale continueranno ad essere applicate alcune disposizioni transitorie attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1162/2009.

(8)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo campo di applicazione la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi, macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che vendono carni fresche direttamente al consumatore finale. La limitazione di questa disposizione alle carni fresche prima della fine dell’esercizio di riesame di tale regolamento comporterebbe tuttavia un onere aggiuntivo per i piccoli produttori. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1162/2009 prevede una deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 per la fornitura diretta di questi prodotti a determinate condizioni, senza limitarle alle carni fresche. Questa esclusione va mantenuta durante il periodo transitorio supplementare previsto dal presente regolamento.

(9)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono alcune norme per le importazioni nell’Unione di prodotti di origine animale nonché di alimenti contenenti prodotti d’origine vegetale e prodotti trasformati d’origine animale (prodotti composti). Il regolamento (CE) n. 1162/2009 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di queste norme per determinati prodotti composti, per i quali le condizioni sanitarie per l’importazione nell’Unione non sono ancora state armonizzate a livello dell’Unione. Tali condizioni sono state modificate dal regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (5) e non saranno armonizzate completamente prima del 31 dicembre 2013. Di conseguenza, in attesa della futura armonizzazione della normativa dell’Unione, è necessario prevedere deroghe durante il periodo transitorio supplementare previsto dal presente regolamento.

(10)

Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1162/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Articolo 2

Fornitura diretta di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi

In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d) e fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di carni di pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Articolo 3

Condizioni sanitarie per l’importazione di prodotti di origine animale

1.   L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per cui non sono state stabilite condizioni sanitarie per l’importazione armonizzate a livello dell’Unione.

Le importazioni di tali prodotti di origine animale devono essere conformi alle condizioni sanitarie per l’importazione dello Stato membro destinatario.

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi dai prodotti composti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 28/2012, sono esentati dagli obblighi stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Le importazioni di tali prodotti alimentari devono essere conformi alle norme armonizzate dell’Unione, ove applicabili, e alle norme nazionali applicate dagli Stati membri negli altri casi.

Articolo 4

Procedure d’importazione dei prodotti di origine animale

Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite condizioni sanitarie armonizzate per l’importazione e comprende elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni.

Le importazioni di tali prodotti di origine animale devono essere conformi alle condizioni sanitarie per l’importazione dello Stato membro destinatario.

Articolo 5

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1162/2009

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10.

(4)  COM(2009) 403 definitivo.

(5)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.


1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1080/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

46,1

MA

43,2

MK

57,9

TR

75,3

ZZ

55,6

0707 00 05

AL

41,5

EG

207,6

MK

69,6

TR

144,6

ZZ

115,8

0709 93 10

AL

50,7

TR

165,9

ZZ

108,3

0805 50 10

CL

81,7

TR

79,5

ZA

54,1

ZZ

71,8

0806 10 10

BR

224,6

TR

171,4

ZZ

198,0

0808 10 80

CL

138,2

NZ

168,8

US

146,4

ZA

115,4

ZZ

142,2

0808 30 90

CN

76,9

TR

116,3

ZZ

96,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


1.11.2013   

IT

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L 292/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1081/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o novembre 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o novembre 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o novembre 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.10.2013-30.10.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

213,98

125,65

Prezzo fob USA

218,68

208,68

188,68

Premio sul Golfo

23,38

Premio sui Grandi Laghi

33,08

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

18,11 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

49,54 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

[notificata con il numero C(2013) 7154]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/633/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea [Ecolabel UE (1)], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/742/CE della Commissione (2) si applica fino al 31 dicembre 2013.

(2)

Al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione succitata è stata condotta una valutazione. In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Occorre quindi prorogare fino al 31 ottobre 2014 il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE.

(3)

La decisione 2007/742/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14).


1.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2013/634/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE occorre che le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 determinate in conformità della decisione 2013/162/UE della Commissione (2) siano adeguate in funzione della quantità di:

quote da rilasciare agli impianti che svolgono attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e che figurano nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (ETS dell’UE) solo a partire dal 2013,

quote rilasciate ai sensi delle decisioni della Commissione che approvano l’inclusione unilaterale, in alcuni Stati membri, di altre attività e gas nel sistema di scambio di quote di emissioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE tra il 2008 e il 2012, e

quote che corrispondono ad impianti esclusi dal sistema ETS dell’UE a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 2013, nel periodo di esclusione.

(2)

Per il calcolo dell’adeguamento relativo all’assegnazione annuale di emissioni di ciascuno Stato membro, sono stati utilizzati, a seconda del caso, i dati presentati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e contenuti nelle decisioni della Commissione C(2011) 3798, C(2008) 7867, C(2009) 3032, C(2009) 9849 e C(2012) 497 per l’accettazione dell’inclusione unilaterale di ulteriori gas serra e attività da parte dell’Italia, dei Paesi Bassi, dell’Austria, della Lettonia e del Regno Unito ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto anche dell’esclusione degli impianti a emissioni ridotte dall’ETS dell’UE da parte della Germania, del Regno Unito, della Francia, della Spagna, della Croazia, della Slovenia e dell’Italia ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE. Per l’adeguamento è stato applicato un fattore lineare dell’1,74 %.

(3)

Occorre che la quantità rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE sia calcolata come la differenza tra le assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione 2013/162/UE e gli adeguamenti di cui alla presente decisione. Se il dato relativo all’adeguamento è negativo, la quantità corrispondente va calcolata sommando alle assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione 2013/162/UE gli adeguamenti di cui alla presente decisione.

(4)

Al fine di garantire la coerenza tra la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni, gli adeguamenti della stessa e le emissioni di gas serra comunicate per ogni anno, è opportuno che gli adeguamenti degli Stati membri relativi alle assegnazioni annuali di emissioni siano anche calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, adottato con decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Occorre che gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni così calcolati si applichino a partire dal primo anno in cui la presentazione degli inventari dei gas a effetto serra sulla base di tali valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta diventa obbligatoria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione della decisione n. 406/2009/CE e di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le emissioni annuali soggette ad adeguamento nonché la quantità rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 sono indicati nell’allegato I.

Articolo 2

Se un atto adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede che gli Stati membri debbano presentare inventari delle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni indicate nell’allegato II si applicano a decorrere dal primo anno in cui la rendicontazione sugli inventari dei gas a effetto serra diventa obbligatoria. L’applicazione del presente articolo esclude l’applicazione dell’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(2)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


ALLEGATO I

Adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella seconda relazione di valutazione dell’IPCC

Stato membro

Adeguamenti dell’assegnazione annuale di emissioni

(tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

4 048 929

3 974 598

3 900 267

3 825 935

3 751 604

3 677 272

3 602 941

3 528 609

Bulgaria

1 750 024

1 717 896

1 685 769

1 653 641

1 621 514

1 589 387

1 557 259

1 525 132

Repubblica ceca

3 000 270

2 945 190

2 890 110

2 835 031

2 779 951

2 724 871

2 669 791

2 614 711

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

0

Germania

23 249 263

22 822 446

22 395 629

21 968 812

21 541 996

21 115 178

20 688 361

20 261 544

Estonia

0

0

0

0

0

0

0

0

Irlanda

334 322

328 184

322 047

315 909

309 772

303 634

297 496

291 359

Grecia

2 057 904

2 020 124

1 982 344

1 944 565

1 906 785

1 869 006

1 831 226

1 793 446

Spagna

7 980 597

7 834 086

7 687 576

7 541 066

7 394 555

7 248 046

7 101 536

6 955 025

Francia

14 867 520

14 594 578

14 321 636

14 048 693

13 775 751

13 502 808

13 229 866

12 956 923

Croazia

1 605 875

1 576 394

1 546 913

1 517 431

1 487 951

1 458 469

1 428 988

1 399 507

Italia

9 607 019

9 430 650

9 254 282

9 077 913

8 901 544

8 725 175

8 548 807

8 372 440

Cipro

0

0

0

0

0

0

0

0

Lettonia

19 186

18 834

18 482

18 130

17 778

17 426

17 072

16 720

Lituania

4 297 664

4 218 766

4 139 868

4 060 971

3 982 073

3 903 175

3 824 277

3 745 379

Lussemburgo

275 161

270 110

265 058

260 007

254 955

249 904

244 852

239 801

Ungheria

413 285

405 698

398 111

390 524

382 936

375 349

367 762

360 175

Malta

0

0

0

0

0

0

0

0

Paesi Bassi

2 176 364

2 136 410

2 096 456

2 056 502

2 016 548

1 976 592

1 936 638

1 896 684

Austria

2 026 990

1 989 778

1 952 566

1 915 354

1 878 142

1 840 930

1 803 718

1 766 505

Polonia

11 073 941

10 870 642

10 667 343

10 464 045

10 260 746

10 057 447

9 854 148

9 650 850

Portogallo

563 543

553 197

542 852

532 506

522 160

511 815

501 469

491 123

Romania

7 501 529

7 363 813

7 226 098

7 088 383

6 950 667

6 812 952

6 675 237

6 537 521

Slovenia

–46 842

–45 983

–45 122

–44 262

–43 403

–42 543

–41 683

–40 822

Slovacchia

2 181 413

2 141 366

2 101 319

2 061 272

2 021 225

1 981 178

1 941 131

1 901 084

Finlandia

1 769 997

1 737 503

1 705 009

1 672 515

1 640 021

1 607 527

1 575 032

1 542 538

Svezia

1 703 979

1 672 697

1 641 415

1 610 133

1 578 851

1 547 568

1 516 286

1 485 004

Regno Unito

238 691

234 309

229 926

225 545

221 163

216 781

212 398

208 017


ALLEGATO II

Adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC

Stato membro

Adeguamenti dell’assegnazione annuale di emissioni

(tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

3 996 502

3 923 133

3 849 764

3 776 395

3 703 026

3 629 657

3 556 288

3 482 919

Bulgaria

1 728 601

1 696 867

1 665 133

1 633 398

1 601 664

1 569 930

1 538 196

1 506 462

Repubblica ceca

2 978 152

2 923 478

2 868 804

2 814 130

2 759 457

2 704 783

2 650 109

2 595 435

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

0

Germania

23 197 461

22 771 595

22 345 729

21 919 863

21 493 997

21 068 131

20 642 265

20 216 399

Estonia

0

0

0

0

0

0

0

0

Irlanda

334 322

328 184

322 047

315 909

309 772

303 634

297 496

291 359

Grecia

2 048 785

2 011 173

1 973 560

1 935 948

1 898 336

1 860 724

1 823 111

1 785 499

Spagna

7 987 731

7 841 090

7 694 448

7 547 807

7 401 166

7 254 525

7 107 884

6 961 243

Francia

14 686 466

14 416 848

14 147 230

13 877 611

13 607 993

13 338 373

13 068 755

12 799 136

Croazia

1 582 200

1 553 154

1 524 107

1 495 060

1 466 014

1 436 968

1 407 921

1 378 875

Italia

9 607 222

9 430 849

9 254 477

9 078 104

8 901 732

8 725 359

8 548 988

8 372 615

Cipro

0

0

0

0

0

0

0

0

Lettonia

19 186

18 834

18 482

18 130

17 778

17 426

17 072

16 720

Lituania

4 217 333

4 139 910

4 062 487

3 985 064

3 907 641

3 830 218

3 752 795

3 675 371

Lussemburgo

275 161

270 110

265 058

260 007

254 955

249 904

244 852

239 801

Ungheria

397 287

389 994

382 700

375 407

368 113

360 820

353 526

346 233

Malta

0

0

0

0

0

0

0

0

Paesi Bassi

2 138 730

2 099 466

2 060 203

2 020 939

1 981 676

1 942 413

1 903 149

1 863 886

Austria

2 018 185

1 981 135

1 944 084

1 907 034

1 869 984

1 832 933

1 795 883

1 758 832

Polonia

10 936 568

10 735 791

10 535 014

10 334 238

10 133 461

9 932 684

9 731 907

9 531 130

Portogallo

563 543

553 197

542 852

532 506

522 160

511 815

501 469

491 123

Romania

7 450 508

7 313 730

7 176 951

7 040 172

6 903 394

6 766 615

6 629 836

6 493 057

Slovenia

–45 241

–44 411

–43 580

–42 749

–41 919

–41 089

–40 258

–39 427

Slovacchia

1 854 320

1 820 278

1 786 236

1 752 194

1 718 151

1 684 109

1 650 067

1 616 025

Finlandia

1 720 524

1 688 938

1 657 352

1 625 766

1 594 180

1 562 594

1 531 009

1 499 423

Svezia

1 701 355

1 670 121

1 638 887

1 607 653

1 576 419

1 545 185

1 513 951

1 482 717

Regno Unito

238 830

234 446

230 061

225 676

221 292

216 908

212 523

208 138