ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.284.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
26 ottobre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1043/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, recante divieto di pesca della molva nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per le partite di api regine e bombi regine ( 1 )

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1046/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2013

18

 

 

DECISIONI

 

 

2013/526/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia)

22

 

*

Decisione 2013/527/PESC del Consiglio, del 24 ottobre 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

23

 

 

2013/528/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 marzo 2013, relativa all’aiuto di stato n. SA. 33113 (2012/C) (ex 2011/NN, 2011/CP) concesso dalla Polonia all’impresa Nauta S.A. [notificata con il numero C(2013) 1522]  ( 1 )

27

 

 

2013/529/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativa all’approvazione del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1042/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi. La maggior parte degli altri servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi continua a essere tassata nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

(2)

Al fine di determinare quali servizi devono essere tassati nello Stato membro del destinatario, è essenziale definire i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici. In particolare è opportuno definire il concetto di servizi di teleradiodiffusione («teleradiodiffusione») sulla base delle definizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

A fini di maggior chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) reca un elenco non esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi elettronici. È opportuno aggiornare tale elenco e compilare elenchi simili per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.

(4)

È necessario specificare chi è il prestatore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) quando i servizi prestati tramite mezzi elettronici o i servizi telefonici forniti via Internet sono resi ad un destinatario attraverso reti di telecomunicazione o tramite un’interfaccia o un portale.

(5)

Per garantire l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione del noleggio di mezzi di trasporto e il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici, è necessario specificare dove si considera che sia stabilita una persona giuridica non soggetto passivo.

(6)

Al fine di individuare il debitore dell’IVA per la prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici, e tenuto conto del fatto che il luogo di imposizione è lo stesso a prescindere dal fatto che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, il prestatore dovrebbe poter determinare lo status di un destinatario unicamente sulla base del fatto che questi comunichi o meno il proprio numero individuale di identificazione IVA. Conformemente alle norme generali, tale status deve essere modificato se il destinatario effettua successivamente una comunicazione in tal senso. Se tale comunicazione non viene ricevuta, il prestatore dovrebbe rimanere debitore dell’IVA.

(7)

Se una persona che non è soggetto passivo è stabilita in più di un paese oppure ha il suo indirizzo permanente in un paese e la sua residenza abituale in un altro, la priorità va data al luogo che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva. Per evitare conflitti di giurisdizione tra Stati membri è necessario specificare il luogo di fruizione effettiva.

(8)

È opportuno stabilire norme al fine di chiarire il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, di cui il luogo di stabilimento, l’indirizzo permanente o la residenza abituale è praticamente impossibile da determinare o non si può determinare con certezza. È opportuno che dette norme si basino su presunzioni.

(9)

Nel caso in cui sia disponibile l’informazione per determinare il luogo in cui il destinatario è effettivamente stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario prevedere che la relativa presunzione sia confutabile.

(10)

La fornitura e il controllo degli elementi di prova relativi al luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale imporrebbero un onere sproporzionato o potrebbero creare problemi in relazione alla protezione dei dati in alcuni casi in cui il servizio rivesta carattere occasionale, coinvolga per lo più piccole somme e richieda la presenza fisica del destinatario, come nel caso della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici presso una postazione Wi-Fi o un Internet café, o non preveda generalmente il rilascio di ricevute di pagamento o altri elementi di prova per il servizio prestato, come nel caso delle cabine telefoniche.

(11)

Poiché il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi dipende dal luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario chiarire, per i casi in cui non vi sono specifiche presunzioni o per la confutazione delle presunzioni, quali sono gli elementi di prova di cui il prestatore dovrebbe disporre per individuare il luogo in cui il destinatario è stabilito. A tal fine si dovrebbe compilare un elenco, non esaustivo, degli elementi di prova.

(12)

Al fine di garantire il trattamento fiscale uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, è opportuno definire il concetto di bene immobile. È necessario specificare quale grado di prossimità deve sussistere perché vi sia una connessione con un bene immobile e fornire altresì un elenco non esaustivo di esempi di operazioni identificate come servizi relativi a beni immobili.

(13)

È inoltre necessario chiarire il trattamento fiscale della prestazione di servizi consistenti nel mettere a disposizione di un destinatario attrezzature per l’esecuzione di lavori su un bene immobile.

(14)

Per motivi pratici, è opportuno chiarire che i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da un soggetto passivo che agisca in nome proprio nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga devono essere considerati, al fine di determinare il luogo di prestazione, come prestati in quegli stessi luoghi.

(15)

A norma della direttiva 2006/112/CE, l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini deve in ogni caso essere soggetto a imposta nel luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. È opportuno specificare che tale disposizione si applica anche qualora i biglietti per tali effettivamente non siano venduti direttamente dall’organizzatore ma siano distribuiti tramite intermediari.

(16)

A norma della direttiva 2006/112/CE, l’IVA può diventare esigibile prima, al momento o poco dopo la cessione di beni o la prestazione di servizi. Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici nel periodo di transizione alle nuove norme relative al luogo delle prestazioni, le condizioni relative alla prestazione dei servizi o eventuali differenze di applicazione tra gli Stati membri potrebbero dar luogo a casi di doppia o mancata imposizione. È necessario adottare disposizioni transitorie per impedire che questo si verifichi e garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri.

(17)

Ai fini del presente regolamento, può essere appropriato per gli Stati membri adottare misure legislative intese a limitare la portata di taluni obblighi e diritti istituiti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, se tali misure sono necessarie e proporzionate tenuto conto del rischio di frode ed evasione fiscale negli Stati membri e della necessità di garantire la corretta riscossione dell’IVA disciplinata dal presente regolamento.

(18)

Il concetto di bene immobile dovrebbe essere introdotto al fine di garantire un trattamento fiscale uniforme, da parte degli Stati membri, delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili. L’introduzione di tale concetto potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla legislazione e sulle prassi amministrative degli Stati membri. Fatte salve tale legislazione o tali prassi già in vigore negli Stati membri e al fine di consentire una transizione agevole, tale concetto dovrebbe essere introdotto in un momento successivo.

(19)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così così modificato:

1)

il capo IV è così modificato:

a)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

1.   Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:

a)

i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);

b)

i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol — VoIP);

c)

i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

d)

i servizi di radioavviso;

e)

i servizi di audiotext;

f)

fax, telegrafo e telex;

g)

l’accesso a Internet e al World Wide Web;

h)

le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

2.   Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:

a)

i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

b)

i servizi di radiodiffusione e di televisione (“teleradiodiffusione”).

Articolo 6 ter

1.   I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

2.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a)

i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;

b)

i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

3.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a)

i servizi di telecomunicazione;

b)

i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

c)

la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;

d)

il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;

e)

l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;

f)

i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.»;

b)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i servizi di teleradiodiffusione;»

iii)

le lettere q), r) e s) sono soppresse;

iv)

sono inserite le lettere seguenti:

«t)

prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;

u)

prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.»;

c)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.

Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni:

a)

la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici e il relativo prestatore;

b)

la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.

Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l’addebito al destinatario o la prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione non è consentito designare esplicitamente un’altra persona quale prestatore di tali servizi.

2.   Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.

3.   Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.»;

2)

il capo V è così modificato:

a)

nella sezione 1 sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:

a)

il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o

b)

il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Articolo 13 ter

Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:

a)

una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

b)

qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

c)

qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d)

qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.»;

b)

all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.»;

c)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:

a)

nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all’articolo 13 bis, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;

b)

nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.»;

d)

la sezione 4 è così modificata:

i)

sono inserite le sottosezioni seguenti:

« Sottosezione 3 bis

Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 24 bis

1.   Per l’applicazione degli articoli 44, 58 e 59 bis della direttiva 2006/112/CE, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d’albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.

2.   Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all’interno della Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Articolo 24 ter

Per l’applicazione dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:

a)

attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;

b)

attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;

c)

per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;

d)

in circostanze diverse da quelle di cui all’articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24 septies del presente regolamento.

Articolo 24 quater

Per l’applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, resi a una persona che non è soggetto passivo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24 sexies del presente regolamento.

Sottosezione 3 ter

Confutazione delle presunzioni

Articolo 24 quinquies

1.   Un prestatore che presti un servizio elencato all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE può confutare la presunzione di cui all’articolo 24 bis o all’articolo 24 ter, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.

2.   L’Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 bis, 24 ter o 24 quater se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

Sottosezione 3 quater

Prove per l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni

Articolo 24 sexies

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 quater del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a)

l’indirizzo di fatturazione del destinatario;

b)

le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

c)

i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l’immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, o altre informazioni analoghe;

d)

altre informazioni commerciali pertinenti.

Articolo 24 septies

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 ter, lettera d), o all’articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

a)

l’indirizzo di fatturazione del destinatario;

b)

l’indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;

c)

le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;

d)

il prefisso del paese (Mobile Country Code — MCC) dell’identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity — IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Identity Module) utilizzata dal destinatario;

e)

l’ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest’ultimo;

f)

altre informazioni commerciali pertinenti.»;

ii)

è inserita la sottosezione seguente:

« Sottosezione 6 bis

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

Articolo 31 bis

1.   I servizi relativi a beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a)

derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b)

erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

2.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

a)

l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;

b)

la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;

c)

l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

d)

l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

e)

opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione;

f)

il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili;

g)

la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;

h)

la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;

i)

la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;

j)

la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

k)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;

l)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

m)

l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;

n)

lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;

o)

la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;

p)

attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);

q)

servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

3.   Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

a)

l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;

b)

il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;

c)

la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;

d)

l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;

e)

la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;

f)

l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;

g)

la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;

h)

servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Articolo 31 ter

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l’esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell’esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.

Articolo 31 quater

Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.»;

iii)

nella sottosezione 7, è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 33 bis

L’emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall’organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall’articolo 53 e dall’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.»;

3)

nell’allegato I, punto 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un’analoga rete elettronica per l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;

g)

ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un’analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;

h)

la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;

i)

cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.»

Articolo 2

Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi anteriormente al 1o gennaio 2015 è il luogo in cui il prestatore è stabilito, come disposto all’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia ultimata;

b)

il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 è il luogo in cui in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia iniziata;

c)

se il fatto generatore dell’imposta si è realizzato anteriormente al 1o gennaio 2015 nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l’imposta non diviene esigibile nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto generatore dell’imposta, né il 1o gennaio 2015 né successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, gli articoli 13 ter, 31 bis e 31 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, quali inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


26.10.2013   

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L 284/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1043/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

recante divieto di pesca della molva nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

58/TQ40

Stato membro

Francia

Stock

LIN/05EI.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque UE e acque internazionali della zona V

Data

29.9.2013


26.10.2013   

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L 284/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2013

che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per le partite di api regine e bombi regine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle condizioni di polizia sanitaria fissate negli atti specifici dell’Unione di cui all’allegato F di detta direttiva.

(2)

La varroasi delle api figura nell’allegato B della direttiva 92/65/CEE. Essa è causata da acari ectoparassiti del genere Varroa ed è stata rilevata in tutto il mondo.

(3)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di partite di determinati animali vivi. L’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene il certificato veterinario QUE che deve essere utilizzato per le partite di api regine e bombi regine (Apis mellifera e Bombus spp.).

(4)

Alcuni territori degli Stati membri sono stati riconosciuti indenni dalla varroasi in forza della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (3). Le garanzie supplementari richieste per gli scambi stabilite da tale decisione per la protezione della qualifica di territori indenni da varroasi prevedono che gli Stati membri vietino l’introduzione nell’Unione di partite di api regine e delle relative nutrici, se la loro destinazione finale è un territorio indenne da varroasi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il certificato veterinario QUE figurante nell’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il certificato veterinario QUE è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 30 maggio 2014 è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di api di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello QUE riportato nell’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).


ALLEGATO

« Modello QUE

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26.10.2013   

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L 284/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1045/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

53,3

MA

44,6

MK

36,9

ZZ

44,9

0707 00 05

MK

46,1

TR

138,8

ZZ

92,5

0709 93 10

TR

150,6

ZZ

150,6

0805 50 10

AR

12,9

CL

77,5

IL

100,2

TR

80,4

ZA

57,5

ZZ

65,7

0806 10 10

BR

216,3

TR

172,3

ZZ

194,3

0808 10 80

CL

186,8

IL

85,8

NZ

194,2

US

154,3

ZA

128,6

ZZ

149,9

0808 30 90

CN

79,7

TR

118,4

US

165,9

ZZ

121,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


26.10.2013   

IT

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L 284/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1046/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2013

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Per il contingente recante il numero d’ordine 09.4138, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l’ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d’ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Dalle comunicazioni risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d’ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2013.

(6)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2013, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2013 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

Per la Commissione a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuale finale di utilizzazione per il 2013

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013

Stati Uniti

09.4127

 

87,29  %

Thailandia

09.4128

 

98,82  %

Australia

09.4129

 

86,75  %

Altre origini

09.4130

 

100  %

Tutti i paesi

09.4138

1,016713  %

100  %

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013

Tutti i paesi

09.4148

 (1)

10,10  %

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013

Thailandia

09.4149

1,03  %

Australia

09.4150

3,24  %

Guyana

09.4152

0  %

Stati Uniti

09.4153

50  %

Altre origini

09.4154

100  %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013

Thailandia

09.4112

100  %

Stati Uniti

09.4116

100  %

India

09.4117

100  %

Pakistan

09.4118

100  %

Altre origini

09.4119

100  %

Tutti i paesi

09.4166

100  %

e)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013

Tutti i paesi

09.4168

 (2)

100  %


(1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


DECISIONI

26.10.2013   

IT

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L 284/22


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia)

(2013/526/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in seguito ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 30 dicembre 2011 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 2 imprese operanti nella divisione 26 della NACE Rev. 2 (fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) nella regione NUTS II della Lombardia (ITC4) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 12 marzo 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 1 164 930 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2013, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 1 164 930 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/23


DECISIONE 2013/527/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2013

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1), che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2013.

(2)

L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (2), che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2013.

(3)

Il mandato del sig. Alexander RONDOS, RSUE per il Corno d'Africa, dovrebbe essere esteso per includere gli elementi riguardanti il Sudan e il Sud Sudan e dovrebbe essere prorogato di altri 12 mesi.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

1.   Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al31 ottobre 2014. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2.   Ai fini del mandato dell’RSUE, per Corno d’Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell’Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l’RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d’Africa.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in relazione al Corno d’Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011 e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’intensità, l’impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell’impegno dell’Unione nel Corno d’Africa.

2.   Gli obiettivi politici dell'Unione includono, tra l'altro:

a)

la continuazione della stabilizzazione della Somalia, in particolare dal punto di vista della dimensione regionale;

b)

la pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sud Sudan come due Stati vitali e prosperi con strutture politiche solide e responsabili;

c)

la risoluzione degli attuali conflitti ed evitare potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;

d)

il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell’Unione relativi al Corno d’Africa, l’RSUE ha il mandato di:

a)

avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell’intento di promuovere gli obiettivi politici dell’Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell’Unione nella regione;

b)

rappresentare l’Unione nei consessi internazionali pertinenti, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell’Unione alla gestione delle crisi nonché alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;

c)

incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un’integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell’Unione con l’Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali, in particolare l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

d)

seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell’Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all’attuazione dell’accordo di Algeri, all’iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;

e)

per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con l'inviato speciale dell'UE per la Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, incluso il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia e l'Unione africana, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia e alla definizione dei piani post-transizione per tale paese, con particolare attenzione alla promozione di un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, all'instaurazione di relazioni di buon vicinato e al sostegno allo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche mediante la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l’EUNAVFOR Atalanta, EUCAP Nestor e il continuo sostegno dell’Unione alla missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;

f)

per quanto riguardo il Sudan e il Sud Sudan, e in stretta cooperazione con i rispettivi capi delegazione dell'Unione, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sud Sudan e sostenere la loro pacifica coesistenza, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace, incluse Abyei, soluzioni politiche per i conflitti in corso, segnatamente nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, la costruzione istituzionale nel Sud Sudan e la riconciliazione nazionale. In proposito, l'RSUE contribuirà ad un approccio internazionale coerente in stretta cooperazione con l’UA, e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA per il Sudan (AUHIP), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali;

(g)

seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, compresi il terrorismo, la radicalizzazione, la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

h)

promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;

i)

contribuire all’attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio (3) e della politica dell’Unione in materia di diritti umani in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell’Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

2.   Ai fini dell’espletamento del mandato, l’RSUE tra l’altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’Unione nei consessi internazionali, ove opportuno, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell’Unione nei confronti del Corno d’Africa;

b)

mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell'Unione.

Articolo 4

Attuazione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o novembre 2013 al 31 ottobre 2014 è pari a 2 720 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e alla corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento delle missioni dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio (4).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione stessa.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

2.   L’RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione, quali il contributo dell’Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell’Unione, in coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia delle azioni dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE presso l’UA e con l'inviato speciale dell'UE per la Somalia. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti e comunicazioni sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia, al capo della missione EUCAP Nestor e al capo della missione EUAVSEC nel Sud Sudan. Se necessario, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.

3.   L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di aprile 2014 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell' 8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).

(2)  Decisione 2010/450/PESC del Consiglio, dell’ 11 agosto 2010, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan (GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42).

(3)  Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

(4)  Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

relativa all’aiuto di stato n. SA. 33113 (2012/C) (ex 2011/NN, 2011/CP) concesso dalla Polonia all’impresa Nauta S.A.

[notificata con il numero C(2013) 1522]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/528/UE)

COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 novembre 2008 la Commissione ha adottato due decisioni di recupero (2) relative ad aiuti illegittimamente concessi ai cantieri navali di Gdynia e Stettino (in appresso «Stocznia Gdynia» e «Stocznia Szczecińska») che permettevano l’applicazione di una procedura speciale di cessione. Le autorità polacche hanno avuto la possibilità di cedere gli attivi del cantiere in lotti, mediante procedure di appalto aperte, trasparenti, non soggette a condizioni e non discriminatorie.

(2)

Nell’ambito della procedura per il recupero degli aiuti la Commissione ha chiesto chiarimenti sulle procedure d’appalto. Il 10 giugno 2010 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità polacche che hanno risposto il 9 luglio 2010 e integrato le informazioni trasmesse in data 30 luglio 2010, 3 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 16 dicembre 2011.

(3)

La Commissione ha incontrato le autorità polacche il 15 luglio 2010, il 10 settembre 2010, il 22 ottobre 2010 e il 6 dicembre 2011. Una corrispondenza epistolare tra il vicepresidente della Commissione Joaquín Almunia e il ministro delle finanze polacche, Aleksander Grad, sulla procedura di liquidazione ha avuto luogo in data 28 giugno 2011, 18 luglio 2011, 7 ottobre 2011 e 25 ottobre 2011.

(4)

Con lettera del 25 gennaio 2012, la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso «il trattato» o «TFUE») in relazione all’acquisizione di alcuni attivi di Stocznia Gdynia da parte di Stocznia Remontowa Nauta S.A. (Cantiere di riparazioni navali Nauta, in appresso «Nauta» o «la società»).

(5)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi sulle misure di cui sopra.

(6)

Le autorità polacche hanno comunicato le loro osservazioni iniziali il 27 febbraio 2012 e ulteriori informazioni il 26 ottobre 2012, 8 novembre 2012 e 5 dicembre 2012.

II.   OGGETTO

1.   IL BENEFICIARIO

(7)

Nauta, società fondata nel 1927, è uno dei più antichi cantieri navali polacchi. Nel periodo 1945-2010 Nauta ha svolto le sue attività come impresa direttamente e integralmente appartenente allo Stato. Il 28 ottobre 2009 è stato firmato un atto notarile con cui l’agenzia di sviluppo industriale (Agencja Rozwoju Przemysli S.A., in appresso «ARP») ha acquisito il 93,15 % delle azioni di Nauta per un importo di [80-140] (*1) milioni di PNL (4) (circa [20-35] milioni di EUR (5). L’operazione è stata portata a termine il 12 gennaio 2010, data in cui il Tesoro di Stato ha trasferito le azioni di Nauta all’ARP che è così diventata l’azionista di maggioranza di Nauta (6).

(8)

Le attività di base della società sono la riparazione e la ristrutturazione di navi di grandi e medie dimensioni. Nauta si occupa anche della costruzione di piccole unità di navigazione per scopi specifici e di strutture in acciaio.

(9)

Nauta è la società madre di un gruppo che comprende 13 società tra controllate e consociate. Le attività delle controllate e consociate riguardano principalmente la sfera cantieristica. Nauta opera nell’ambito del gruppo come centro organizzativo nei seguenti settori: marketing, acquisizione di ordinazioni, manutenzione dei sistemi energetici e di altre risorse importanti e gestione dei progetti.

(10)

La tabella 1 propone una selezione dei dati finanziari relativi a Nauta nel periodo precedente l’operazione (si veda il punto 19) e successivo ad essa.

Tabella 1

Selezione di dati finanziari per Nauta negli anni 2006-2011

(in migliaia di PLN)

 

Dati relativi al periodo anteriore all’operazione

Dati relativi al periodo successivo all’operazione

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Entrate provenienti dalle vendite

127 121

87 954

136 988

93 576

94 666

163 817

Spese

114 538

81 546

132 528

84 305

76 495

138 900

Utile ricavato dalle vendite

12 583

6 408

4 460

9 271

18 171

24 916

Redditività della vendita

9,9  %

7,3  %

3,3  %

9,9  %

19,2  %

15,2  %

Altre entrate d’esercizio

5 448

533

545

1 361

4 005

78 038

Altri costi di esercizio

561

26

1 026

126

21 989

1 978

Entrate finanziarie

3 628

5 085

9 334

2 317

7 990

542

Spese relative a operazioni finanziarie

1 441

639

13 236

12 554

17 474

12 479

Utili/perdite lordi

19 123

11 363

83

285

–38 514

53 468

Utili/perdite netti

14 294

8 318

248

531

–33 308

44 091

(11)

La situazione finanziaria dell’impresa è peggiorata negli anni 2009-2010 in connessione con la crisi finanziaria mondiale e le fluttuazioni del tasso di cambio. Inoltre, nel 2010 l’impresa ha costituito una riserva per l’ammodernamento degli attivi acquisiti nel 2009 (si veda il punto 17) e ciò ha determinato un aumento degli altri costi operativi.

2.   LA STRATEGIA COMMERCIALE DEL BENEFICIARIO NEL PERIODO 2009-2012

2.1.   BREVE DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DEL BENEFICIARIO

(12)

Secondo le autorità polacche, la strategia commerciale di Nauta nel periodo 2009-2012 può essere suddivisa in alcune tappe:

a)

l’emissione da parte della società di obbligazioni di un valore di 120 milioni di PLN (circa 30 milioni di EUR) acquistate dall’ARP;

b)

l’acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia;

c)

il trasferimento delle attività della società nella zona in cui si trovano gli attivi acquisiti;

d)

la vendita dei terreni sui quali svolge attualmente la propria attività;

e)

il rimborso delle obbligazioni da parte dell’ARP nel novembre 2011.

2.2.   VALUTAZIONI DEI TERRENI SUI QUALI NAUTA SVOLGE ATTUALMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ

(13)

La società è proprietaria dei terreni sui quali svolge attualmente la propria attività. Tali terreni si trovano nel centro di Gdynia e occupano una superficie di 84 497 metri quadrati. Conformemente alle informazioni trasmesse dalle autorità polacche, la società fa presente, come motivazione economica per l’operazione di acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia, che, in base alla delibera n. XVII/400/08 del Consiglio comunale di Gdynia del 27 febbraio 2008 relativa all’adozione di uno «Studio delle condizioni e degli orientamenti per il riassetto del territorio di Gdynia» (in appresso «lo studio»), i terreni su cui la società svolge attualmente la propria attività dovevano cambiare destinazione passando da un uso industriale a un’utilizzazione per il commercio e i servizi («non industriale» o «commerciale»).

(14)

Secondo le autorità polacche, alla luce dello studio e del processo di cambiamento dell’assetto urbano del territorio di Gdynia, il valore di mercato stimato dei terreni nel 2011 era di [> 2] migliaia di PLN ([> 500] EUR) al metro quadrato, vale a dire di [> 168] milioni di PLN ([> 42] milioni di EUR).

(15)

L’unica valutazione dei terreni prima dell’operazione è stata effettuata in data 21 ottobre 2009 da […], un esperto immobiliare che ha stimato il valore dei terreni pari a [> 168] milioni di PLN ([> 42] milioni di EUR), vale a dire un importo di [> 1,9] migliaia di PLN ([> 475] EUR) al metro quadrato. Tale stima si basa sull’ipotesi che il piano di riassetto dei territori della città di Gdynia avrebbe modificato la destinazione dei terreni attribuendoli ad un uso commerciale.

(16)

Altre valutazioni sono state effettuate ex post nel 2010 e 2011. La tabella 2 riassume tutte le valutazioni (sia ex ante che ex post) effettuate da esperti indipendenti.

Tabella 2

Valore dei terreni appartenenti a Nauta in base alle stime effettuate da esperti indipendenti

Data della valutazione

Ipotesi per quanto riguarda la destinazione dei terreni

Valore totale stimato in PLN

Valore totale stimato al metro quadrato in PLN

Prima dell’operazione

21.10.2009

non industriale

[> 168 000 000 ]

[> 1 900 ]

Dopo l’operazione

8.12.2010

non industriale

[> 130 000 000 ]

[> 1 500 ]

4.10.2011

industriale

[> 70 000 000 ]

[> 800]

17.10.2011

non industriale

[> 140 000 000 ]

[> 1 700 ]

2.3.   ACQUISIZIONE DEGLI ATTIVI DI STOCZNIA GDYNIA

(17)

Al fine di dare esecuzione alla decisione della Commissione relativa al recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno a favore di Stocznia Gdynia del novembre 2008 che autorizzavano il ricorso a una procedura speciale di cessione, le autorità polacche hanno organizzato delle gare pubbliche d’appalto per l’acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia. Nel novembre 2009 Nauta ha acquisito alcuni degli attivi (in appresso «gli attivi acquisiti») mediante una gara pubblica di appalto per un importo di 57,7 milioni di PLN (14 milioni di EUR) consistenti in:

a)

una zona di montaggio (2 banchine con infrastruttura, un capannone per il preassemblaggio, gru, locali per i dipendenti tra cui la mensa) per la quale ha pagato un importo di 34,6 milioni di PNL;

b)

uno spazio esterno (attrezzato con gru utilizzate per la produzione di segmenti tridimensionali) per un importo di 5 milioni di PNL;

c)

una parte di un edificio e un’infrastruttura di montaggio dotata di gru e di due capannoni di produzione per un importo di 18,1 milioni di PNL.

(18)

L’acquisto è stato finanziato con l’emissione di obbligazioni a due anni acquistate dall’ARP con un tasso annuo effettivo del 5,28 %. Le obbligazioni non sono state rimborsate da Nauta, come originariamente previsto, il 30 novembre 2011 perché l’ARP ha accettato una proroga del termine per le obbligazioni al 30 novembre 2013 a un tasso di interesse aumentato all’8,46 %.

3.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

La prima misura

(19)

L’acquisto degli attivi è stato finanziato mediante l’emissione di obbligazioni a due anni acquistate dall’ARP per un importo di 120 milioni di PNL (30 milioni di EUR) (7) a un tasso annuo di interesse del 5,28 % (5,15 % il primo anno e 5,42 % il secondo) con scadenza 30 novembre 2011 (in appresso «la prima misura» o «la misura»). A garanzia delle obbligazioni emesse c’era un’ipoteca sui terreni sui quali la società svolgeva la propria attività (si veda il punto 2.2). Nauta intendeva rimborsare le obbligazioni con il ricavato dalla vendita di tali terreni.

La seconda misura

(20)

Dal momento che la nuova sede, in cui Nauta prevedeva di trasferire la propria attività dopo aver completato la riparazione e ristrutturazione degli attivi acquisiti, non era pronta per la data inizialmente prevista, Nauta non ha venduto i terreni e non ha rimborsato le obbligazioni acquistate da Nauta. Nel novembre 2011 è stato firmato un nuovo accordo tra l’ARP e Nauta che prevedeva una proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni fino al 30 novembre 2013. Il tasso di interesse è stato aumentato al tasso a un mese WIBOR (8) maggiorato di un margine di 3,7 punti percentuali (in totale l’8,46 % al 14 dicembre 2011). E’ stata inoltre costituita una garanzia supplementare comprendente un’ipoteca sugli attivi acquisiti al fine di coprire l’aumentato rischio di insolvenza.

4.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

La prima misura

(21)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sulla possibilità per l’impresa Nauta di ottenere il finanziamento necessario a tali condizioni sul mercato. In particolare, la Commissione si è concentrata sui seguenti punti:

a)

le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda l’aumento delle entrate;

b)

le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda la futura vendita dei terreni;

c)

il tasso di interesse delle obbligazioni.

(22)

Sulla base delle informazioni disponibili in quel periodo, la Commissione ha ritenuto le previsioni per quanto riguarda l’aumento delle entrate eccessivamente ottimistiche vista la concorrenza sul mercato della riparazione delle navi (che è l’attività principale dell’impresa), la potenziale sovraccapacità di produzione e la crisi economica.

(23)

La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che ARP abbia effettuato una valutazione attendibile del rischio connesso alla vendita dei terreni su cui veniva svolta l’attività di Nauta. Il piano di assetto territoriale che determinava la destinazione dei terreni a fini «industriali» o «commerciali» non è stato accolto e al tempo stesso non erano stati rispettati i tempi necessari per la sua approvazione. Pertanto, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il presunto valore «commerciale» dei terreni di [> 168] milioni di PLN fosse giustificato. Dal momento che il processo di adozione del piano di assetto territoriale non è stato portato a termine, un investitore privato avrebbe fatto probabilmente una valutazione più prudente del valore dei terreni.

(24)

La Commissione inoltre temeva che l’ARP avesse accettato ipotesi piuttosto ottimistiche quanto al valore degli attivi di Nauta utilizzati per garantire le obbligazioni. L’unica valutazione effettuata prima dell’operazione indica un valore di [> 168] milioni di PLN, ma le valutazioni effettuate dopo l’operazione (negli anni 2010 e 2011) indicano un valore compreso tra [70-90] milioni di PLN e [140-160] milioni di PLN, a seconda della destinazione dei terreni.

(25)

Il tasso di interesse annuo del 5,28 % offerto per le obbligazioni sembrava basso. Le autorità polacche non hanno fornito informazioni sul rating di credito di Nauta né sul livello delle garanzie ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (9) (in appresso «comunicazione sui tassi di riferimento»). Conformemente alla comunicazione sui tassi di riferimento, il margine applicato alle obbligazioni corrispondeva ad un livello «alto» di garanzia e almeno ad un rating «buono» (BBB) della società. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che tali parametri corrispondessero alla situazione reale.

La seconda misura

(26)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione, pur notando che, sulla base del nuovo accordo, era stato applicato un tasso di interesse più alto e una garanzia supplementare, ha fatto presente di non disporre di informazioni sulle motivazioni economiche della proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni di due anni. Pertanto, la Commissione dubitava che tale proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni sarebbe stata accettata da un investitore privato.

III.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(27)

Nelle loro osservazioni le autorità polacche hanno fornito spiegazioni e prove supplementari relative al periodo in esame e a entrambe le misure.

1.   LA PRIMA MISURA

(28)

Per quanto riguarda i dubbi relativi all’acquisto delle obbligazioni da parte dell’ARP a un tasso annuo di interesse del 5,28 %, le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari tra cui le previsioni dei risultati finanziari di Nauta, le prospettive per il mercato delle riparazioni navali e le previsioni per quanto riguarda il valore degli attivi di Nauta destinati alla vendita. Le autorità polacche hanno anche presentato un test dell’investitore privato realizzato ex post da […].

Le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda l’aumento delle entrate

(29)

Secondo le autorità polacche l’acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia si basava sulle effettive esigenze economiche di Nauta ed era stata preceduta dall’elaborazione di un piano aziendale da parte del consiglio di amministrazione di Nauta con la partecipazione di un esperto indipendente. Le autorità polacche ritengono che il piano aziendale presentato alla Commissione dimostrasse la redditività dell’investimento.

(30)

Per quanto riguarda le previsioni ottimistiche sul ricavato della vendita di Nauta, le autorità polacche hanno fatto presente che, nonostante la sua redditività fosse in calo, Nauta, nel lungo periodo, generava utili, otteneva profitti supplementari grazie alla «remunerazione del capitale proprio» (ROE), al ricavato dalle vendite (ROS) e dagli attivi (ROA), possedeva significative riserve di liquidità e non si avvaleva di finanziamenti mediante debiti gravati da interessi. La fondatezza delle previsioni di crescita è stata confermata ex post dal momento che le entrate di Nauta nel 2011 sono state superiori a quelle previste. Inoltre, come previsto, la società ha realizzato profitti nel 2011 e 2012.

(31)

Le autorità polacche hanno inoltre presentato informazioni per quanto riguarda il mercato delle riparazioni navali che, secondo loro, permettono di fare previsioni positive per il futuro. Le autorità polacche hanno fatto riferimento all’aumento della domanda sul mercato delle riparazioni navali collegata all’aumento del numero totale delle navi commerciali. Hanno inoltre fatto riferimento alle previsioni per quanto riguarda il mercato delle riparazioni navali nel periodo 2007–2015 presentate dall’OCSE dalle quali si evinceva che nel periodo in esame il mercato sarebbe cresciuto del 110 %.

(32)

Le autorità polacche hanno inoltre descritto la posizione sul mercato di Nauta e le sue buone relazioni commerciali con i partner scandinavi e hanno attirato l’attenzione sul fatto che Nauta presta servizi di alta qualità e può competere efficacemente con i servizi più a buon mercato ma qualitativamente inferiori dei cantieri russi.

Le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda la futura vendita dei terreni

(33)

Per quanto riguarda i timori della Commissione in relazione al presunto valore degli attivi di Nauta utilizzati come garanzia per l’operazione, le autorità polacche hanno sottolineato quanto segue: i) l’ARP si è basata sulla valutazione dei terreni precedente l’operazione realizzata da un esperto immobiliare indipendente; ii) le valutazioni immobiliari realizzate dopo l’operazione nel 2009 si basavano su altre ipotesi in funzione dell’uso cui destinare i terreni (industriale o commerciale); iii) erano state realizzate operazioni simili per quanto riguarda i lotti di terreno vicini con destinazione analoga e i valori ottenuti erano simili ai valori indicati nella valutazione effettuata prima dell’operazione ed erano noti all’esperto.

(34)

Per quanto riguarda il rischio collegato con la vendita dei terreni, secondo le autorità polacche, il fatto che il piano di assetto del territorio non fosse stato adottato dalla città di Gdynia non rappresentava un reale ostacolo al fatto che i terreni destinati alla vendita fossero riconosciuti come commerciali e non come industriali. Le autorità polacche hanno anche spiegato le fasi previste dal diritto polacco per giungere all’adozione di un piano di assetto, fasi in cui rientra anche lo «Studio delle condizioni e degli orientamenti per il riassetto del territorio di Gdynia» e hanno fatto riferimento a una sentenza del tribunale amministrativo del 6 agosto 2009 in base alla quale lo studio approvato dalle autorità della città di Gdynia equivaleva nella pratica a un piano di sviluppo locale. Il tribunale ha stabilito che le decisioni amministrative, come i permessi di costruzione rilasciati per i terreni oggetto dello studio, non devono essere in contraddizione con le decisioni dello studio. Lo studio prevedeva un’utilizzazione dei terreni appartenenti a Nauta a fini non industriali.

(35)

A sostegno della loro tesi le autorità polacche hanno anche fornito documenti da cui risulta che, in due vendite effettuate nel 2009 di terreni vicini a quelli degli attivi di Nauta, era stato ottenuto un prezzo corrispondente al valore commerciale dei terreni. Si tratta, in un caso, di prove che confermano l’avvenuta vendita nell’aprile 2009 di un lotto di terreno vicino a quelli di Nauta il cui prezzo, come risulta dall’annuncio pubblicato sulla stampa, corrispondeva al valore commerciale dei terreni di Nauta per metro quadrato stabilito sulla base della valutazione effettuata nel 2009. L’altro caso concerneva, invece, la vendita di altri attivi vicini ai terreni di Nauta in cui un lotto relativamente esiguo della superficie di 0,5 ettari sarebbe stato venduto ad un prezzo al metro quadrato analogo.

Il tasso di interesse delle obbligazioni.

(36)

Per quanto riguarda il basso tasso di interesse delle obbligazioni acquistate dall’ARP, le autorità polacche hanno affermato che, nonostante l’assenza di un rating di credito ufficiale, il tasso di interesse rispecchiava correttamente il livello di rischio connesso. Prima di decidere l’acquisto delle obbligazioni, l’ARP ha realizzato un’analisi della situazione finanziaria di Nauta ed è giunta alla conclusione che il tasso di interesse proposto garantiva per l’investimento un rendimento sufficientemente adeguato al rischio. Le autorità polacche hanno attirato l’attenzione della Commissione sui seguenti punti: i) nei tre anni che precedono l’operazione Nauta ha generato utili e aveva buone prospettive finanziarie; ii) Nauta disponeva di considerevoli surplus di liquidità e non aveva debiti gravati da interessi; iii) il basso valore del premio era giustificato dalla qualità e dal valore della garanzia; iv) un livello di interesse più alto comprometterebbe l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento possibile dagli investimenti di capitale in Nauta da parte dell’ARP.

(37)

Le autorità polacche hanno fatto anche riferimento al rating del cantiere Crist elaborato dall’ARP prima di un’operazione che è stata valutata dalla Commissione nell’ambito della decisione del 25 luglio 2012 che ha stabilito che tale misura non si configurava come un aiuto di Stato (10). Le autorità polacche sono giunte alla conclusione che investire in Nauta comportava un rischio lievemente minore rispetto a quello connesso con l’investire in Crist per cui Nauta merita lo stesso rating (BBB). L’investimento di ARP nelle obbligazioni di Nauta costituiva, secondo le autorità polacche, un investimento realizzato all’interno del gruppo dal momento che l’ARP stava per diventare l’azionista di maggioranza di Nauta (si veda il punto 7).

(38)

A sostegno della tesi secondo cui l’investimento nelle obbligazioni di Nauta effettuato dall’ARP era redditizio, la Polonia ha fornito un’analisi ex post effettuata da […]. L’analisi si basa sui dati relativi al periodo che precede l’operazione; da essa risulta che il rendimento dell’investimento, compresi gli interessi e l’aumento del valore della società, era pari a [> 20 %]. Inoltre, […] sottolinea che nel caso degli investimenti realizzati all’interno di un gruppo gli investitori tendono ad accettare un rendimento in relazione al rischio più basso rispetto a investitori esterni. L’analisi condotta da […] in linea di massima conferma che l’operazione è conforme al test dell’investitore in condizioni di economia di mercato.

2.   LA SECONDA MISURA

(39)

Per quanto riguarda le riserve espresse dalla Commissione in relazione alle motivazioni economiche della proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni di due anni da parte di Nauta del 2011, le autorità polacche hanno presentato informazioni supplementari. Esse sostengono che, quando ha accettato di spostare il termine per il rimborso delle obbligazioni, l’ARP ha tenuto conto dei seguenti fattori:

la strategia di investimento dell’ARP nei confronti di Nauta di cui è proprietaria;

la buona situazione finanziaria di Nauta al momento in cui è stato deciso di prorogare il termine e le previsioni favorevoli per il futuro;

il miglioramento della qualità della garanzia a seguito dell’aggiunta di nuovi elementi patrimoniali; secondo la valutazione dell’esperto patrimoniale, in tal modo il valore della garanzia diventava pari a [> 190] milioni di PLN;

il fatto che vi fossero sette potenziali acquirenti interessati all’acquisto dei terreni di Nauta nonostante il fatto che il piano di riassetto urbano di Gdynia per i terreni del cantiere non fosse terminato;

l’alta probabilità che le autorità della città di Gdynia raggiungessero un accordo per adottare il piano di riassetto urbano per i terreni del cantiere entro il 2013.

IV.   VALUTAZIONE

1.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

(40)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(41)

Perché una misura d’aiuto attuata da uno Stato membro possa considerarsi un aiuto di Stato occorre che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 1) la misura concede un vantaggio mediante risorse statali; 2) il vantaggio è selettivo; 3) l’aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.

1.1.   PRESENZA DI UN VANTAGGIO

(42)

Per poter affermare che la misura in oggetto si configura come un aiuto di Stato occorre stabilire se l’impresa Nauta abbia ottenuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, vale a dire se al suo finanziamento avesse provveduto un investitore o un operatore privato.

La prima misura

(43)

Per poter stabilire se la misura in esame soddisfi il criterio dell’investitore privato la Commissione ha valutato se, sulla base delle informazioni di cui disponeva l’ARP al momento in cui è stata presa la decisione, un creditore privato avrebbe deciso di acquistare obbligazioni di Nauta a simili condizioni.

Analisi della situazione finanziaria di Nauta

(44)

La Commissione attira l’attenzione sul fatto che, prima di decidere l’acquisito delle obbligazioni, l’ARP ha realizzato un’analisi della situazione finanziaria di Nauta ed è giunta alla conclusione che il tasso di interesse proposto garantiva per l’investimento un rendimento sufficientemente adeguato al rischio. L’analisi riguardava: la strategia commerciale di Nauta, i dati finanziari storici e quelli previsti e la valutazione del rischio. La Commissione ha esaminato la fondatezza delle ipotesi su cui si basava l’analisi.

(45)

In primo luogo, la Commissione osserva, sulla base della pubblicazione esterna dell’OCSE del 2007, che il mercato delle riparazioni navali su cui Nauta svolge la sua attività principale, aveva buone prospettive di sviluppo. Le previsioni dell’OCSE per quanto riguarda il mercato delle riparazioni navali per gli anni 2007-2015 indicavano una crescita del 110 %. La società era in condizione di beneficiare di tale crescita grazie alle sue consolidate relazioni commerciali con clienti scandinavi e al fatto che i servizi da essa forniti erano di alta qualità e quindi potevano competere con i servizi offerti dai cantieri russi che, benché più economici, erano di peggiore qualità. In tale contesto, l’investimento di Nauta negli attivi di Stocznia Gdynia sembrava giustificato da una ragionevole aspettativa di crescita della società.

(46)

La fondatezza delle ipotesi contenute nel piano aziendale del 2009 è stata confermata dai risultati concreti ottenuti dalla società nel periodo successivo alla realizzazione dell’operazione, vale a dire negli anni 2010 e 2011. Sebbene, a causa della crisi economica, il ricavato della vendita nel 2010 è stato inferiore alle previsioni, la società ha registrato utili superiori a 18 milioni di PNL nonostante il fatto che il piano aziendale prevedesse per quel periodo perdite pari a 33 milioni di PNL. Nel 2011 le entrate generate dalla società grazie alle vendite sono stati superiori alle previsioni e così gli utili ottenuti dalle vendite che sono stati pari a 25 milioni di PNL a fronte dei 10 milioni di PNL previsti. Tali risultati confermano che le previsioni finanziarie non erano troppo ottimistiche e che Nauta era in grado di essere concorrenziale sul mercato nonostante una situazione economica generalmente sfavorevole.

(47)

In secondo luogo, dai bilanci di Nauta risulta che la sua attività era redditizia sia nel periodo che precede l’operazione (2006-2008) che nel 2009, anno in cui quest’ultima è stata effettuata (si veda la tabella 1). La società ha ottenuto profitti supplementari grazie alla «remunerazione del capitale proprio» (ROE), al ricavato dalle vendite (ROS) e dagli attivi (ROA). Secondo le previsioni finanziarie la società si attendeva un aumento delle entrate e degli utili ricavati dalle vendite. Tali previsioni si sono rivelate fondate alla luce delle prospettive di sviluppo del mercato e della strategia commerciale della società.

(48)

In terzo luogo, il rischio connesso con gli investimenti era limitato dal momento che, prima dell’operazione, Nauta disponeva di un considerevole surplus di liquidità (oltre 34 milioni di PNL alla fine del 2008) e non aveva debiti gravati da interessi.

(49)

Pertanto, la Commissione ritiene che l’analisi ex ante condotta dall’ARP si basasse su ipotesi ragionevoli e che l’ARP si sia comportata come un investitore privato.

(50)

Oltre a valutare l’analisi di ARP effettuata prima dell’investimento, la Commissione ha valutato anche il tasso di interesse delle obbligazioni per verificarne la conformità con il tasso di riferimento. Il tasso di interesse delle obbligazioni di Nauta acquisite dall’ARP era del 5,15 % il primo anno e del 5,42 % il secondo anno e corrisponde quindi a un tasso annuo di interesse del 5,28 %. Considerato che, nel novembre 2009, il tasso di base per la Polonia era del 4,53 %, il tasso accettato dall’ARP per l’investimento nelle obbligazioni di Nauta sarebbe stato superiore al tasso di riferimento applicabile (composto dal tasso di base e dal margine corrispondente) a condizione che il rating di Nauta al momento dell’applicazione della misura fosse almeno «buono» (BBB) e che il livello della garanzia fosse «alto».

Il rating di Nauta

(51)

Le autorità polacche non hanno comunicato alla Commissione informazioni sul rating di Nauta nel periodo in esame dal momento che, quando sono state emesse le obbligazioni, la società non aveva debiti gravati da interessi. Pertanto, la Commissione ha confrontato il rating che poteva aver ottenuto Nauta con quello attribuito dall’ARP a un altro cantiere polacco (Crist) nel 2010, prima dell’effettuazione di un’operazione che è stata già valutata dalla Commissione (11). Secondo le autorità polacche la situazione di Nauta era analoga a quella di Crist e quindi Nauta avrebbe potuto avere lo stesso rating.

(52)

In primo luogo, la Commissione attira l’attenzione sul fatto che il mercato delle riparazioni navali, il principale mercato di attività di Nauta, aveva buone prospettive di crescita. Come Crist Nauta era presente da molto tempo sul mercato e disponeva di una rete consolidata di clienti e di una posizione concorrenziale.

(53)

In secondo luogo, benché la società Crist avesse registrato un utile netto più alto per un periodo di tre anni prima dell’operazione, Nauta aveva in quel periodo una redditività più alta di Crist, come risulta dagli indicatori ROA e ROS.

(54)

In terzo luogo, il cantiere Crist era fortemente indebitato mentre Nauta non aveva debiti gravati da interessi per cui il rischio di insolvenza di quest’ultima era più basso. Inoltre, all’epoca dell’operazione Nauta disponeva di un considerevole surplus di liquidità (oltre 34 milioni di PNL) mentre il surplus di liquidità di Crist non superava i 9 milioni di PNL.

(55)

In quarto luogo, come si è già osservato, in entrambi i casi il valore delle garanzie era sufficiente a coprire il rischio di finanziamento calcolato sulla base dell’indicatore delle perdite in caso di inadempimento (LGD), secondo il quale esso era compreso tra lo 0 e il 30 %.

(56)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che l’ARP avesse motivi fondati per sostenere che il rating di Nauta nel 2009 poteva essere valutato per analogia con quello di Crist che l’ARP aveva valutato come BBB.

Valore della garanzia

(57)

Per quanto riguarda il valore della garanzia, le autorità polacche ritengono che sia «alto». Il valore di una garanzia può essere considerato alto quando il valore LGD è compreso tra lo 0 e il 30 %. Poiché il valore nominale dell’operazione era di 120 milioni di PLN, il livello della garanzia può essere considerato alto se il valore delle garanzie fornite è compreso tra 84 milioni di PLN e 120 milioni di PNL.

(58)

L’unica valutazione dei terreni di Nauta effettuata ex ante di cui disponeva l’ARP indicava un importo di [> 168] milioni PLN, basato sull’ipotesi che i terreni potessero essere utilizzati a fini commerciali, conformemente allo studio approvato dalla città di Gdynia. La valutazione era stata realizzata da […], un esperto patrimoniale che si era servito del metodo comparativo. Tale metodo è uno dei metodi generalmente accettati per la valutazione dei terreni sulla base della legislazione polacca. La Commissione attira l’attenzione sul fatto che tale valutazione è stata effettuata sulla base dei dati relativi a operazioni simili e che l’esperto che l’ha realizzata sapeva che valori simili al metro quadrato erano stati ottenuti da vendite di lotti di terreno vicini.

(59)

Dal momento che la valutazione si basava sull’ipotesi che i terreni avessero una destinazione «commerciale», la Commissione ha analizzato anche la fondatezza di tale supposizione. A questo proposito la Commissione rinvia alla decisione del Tribunale amministrativo del 6 agosto 2009 che conferma che lo Studio delle condizioni e degli orientamenti per il riassetto del territorio eseguito dalle autorità cittadine di Gdynia rappresenta una tappa importante per la modifica del piano di riassetto locale. Il tribunale ha stabilito che le decisioni amministrative, come i permessi di costruzione rilasciati per i terreni oggetto dello studio non devono essere in contraddizione con le conclusioni dello studio. Lo studio prevedeva un’utilizzazione dei terreni appartenenti a Nauta a fini non industriali.

(60)

La Commissione fa presente inoltre che nella vendita dei lotti di terreno vicino a Nauta erano stati ottenuti importi corrispondenti a una destinazione non industriale.

(61)

Pertanto, considerato che il processo di adozione del piano non era ancora stato completato, la Commissione ritiene tuttavia che un ipotetico investitore privato non avrebbe probabilmente basato la propria valutazione sul valore pieno dei terreni dopo la modifica del piano di riassetto territoriale ma piuttosto su un valore ottenibile nell’immediato. La Commissione attira pertanto l’attenzione sul fatto che, per stabilire il valore immobiliare nell’ambito di una vendita forzata di un lotto di terreno simile a quelli di Gdynia, gli esperti indipendenti hanno applicato un coefficiente di 0,5 al valore di mercato (12). Sebbene tale coefficiente sembri prudente, se applicato ai terreni di Nauta porta a ottenere un valore di [> 84] milioni di PLN. Quindi, persino sulla base di ipotesi prudenti, l’LGD sarebbe inferiore al 30 % e la garanzia dovrebbe essere considerata alta.

(62)

La Commissione conclude, pertanto, che il livello di garanzie accettate dall’ARP era «alto».

Conclusioni sulla prima questione

(63)

La Commissione ritiene che le ipotesi su cui si basa l’analisi della situazione finanziaria di Nauta realizzata prima dell’investimento erano fondate e che i risultati dell’analisi portino alla conclusione che il tasso di interesse delle obbligazioni proposto garantiva un rischio adattato al mercato.

(64)

Inoltre, conformemente alla comunicazione sui tassi di riferimento, sulla base di un rating BBB, del livello alto di garanzie e del tasso di riferimento per la Polonia del 4,53 % del novembre 2009, il tasso di interesse delle obbligazioni acquistate dall’ARP nel 2009 avrebbe dovuto essere del 5,28 % (4,53 % + 75 punti percentuali) e tale è il tasso di interesse accettato dall’ARP.

(65)

Pertanto, la prima misura non ha attribuito un vantaggio a Nauta.

(66)

L’analisi realizzata da […] tre anni prima dell’operazione, che dimostra la considerevole redditività dell’investimento di ARP in Nauta, non è decisiva in considerazione della sua natura ex post ma, cionondimeno, conferma questa valutazione.

La seconda misura

(67)

Conformemente al test dell’investitore privato, la Commissione ha valutato se un ipotetico creditore privato avrebbe accettato la proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni fino al 30 novembre 2013. La Commissione ha comparato il rendimento dell’investimento atteso in due scenari: 1) la vendita forzata delle obbligazioni nel 2011 e 2) il rimborso nel 2013.

(68)

La Commissione fa presente che nel primo scenario il rendimento atteso dall’investimento sarebbe pari al valore della garanzia. Come si è già affermato al punto 61, l’investitore privato non avrebbe probabilmente basato la propria valutazione sul valore pieno dei terreni, ma piuttosto su un valore ottenibile nell’immediato, cioè [> 84] milioni di PLN.

(69)

Nel secondo scenario il rendimento atteso dall’investimento equivale al valore nominale intero delle obbligazioni, cioè a 120 milioni di PLN maggiorati di un interesse annuo dell’8,46 % per un periodo di due anni (l’interesse applicabile in questo caso è pari al tasso WIBOR 1m maggiorato di un margine del 3,7 %, il che significa che nel dicembre 2011 esso era pari all’8,46 %). La Commissione ritiene che il tasso di rendimento atteso dall’investimento sarebbe stato più alto nel caso di una proroga del rimborso delle obbligazioni al 2013. Anche se Nauta non fosse stata in grado di rimborsare le obbligazioni nel 2013, il valore della garanzia all’epoca era probabilmente più alto che nel 2011. In primo luogo, il valore della garanzia era stato migliorato dall’aggiunta di una nuova proprietà. Secondo la valutazione dell’esperto patrimoniale, in tal modo, il valore della garanzia diventava pari a [> 190] milioni di PLN. In secondo luogo, il completamento delle procedure amministrative per modificare il piano di riassetto territoriale (o i progressi in tal senso) doveva portare ad un aumento dei prezzi per poi raggiungere il pieno valore «commerciale» man mano che si dissipavano i dubbi dei potenziali investitori.

(70)

E’ opportuno tener conto, inoltre, che, all’epoca del rimborso inizialmente previsto delle obbligazioni, ARP era già proprietaria di Nauta e, in quanto tale, era interessata a massimizzare il rendimento dell’investimento di capitale. Una vendita forzata delle obbligazioni nel 2011 avrebbe potuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi strategici consistenti nell’acquisizione di nuovi attivi e nel successivo trasferimento delle attività in una nuova sede e portare a una riduzione del valore dell’intera società.

Conclusioni sulla prima questione

(71)

Alla luce di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che un ipotetico creditore privato avrebbe preferito accettare la proroga del termine della scadenza delle obbligazioni piuttosto che esigere il loro immediato rimborso. Pertanto, la seconda misura non ha attribuito un vantaggio a Nauta.

1.2.   CONCLUSIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI UN EVENTUALE VANTAGGIO

(72)

Sulla base dei nuovi elementi presentati dalle autorità polacche e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che l’impresa non abbia ottenuto alcun indebito vantaggio né per quanto riguarda le condizioni alle quali l’ARP ha acquistato le obbligazioni di Nauta nel 2009 né come risultato della proroga del termine di riacquisto delle obbligazioni concessa nel 2011.

(73)

Dal momento che, perché una misura possa configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, occorre che ricorrano cumulativamente tutti gli elementi che ne indicano l’esistenza, l’assenza di uno di essi è determinante. Non è, pertanto, necessario esaminare gli altri elementi di cui al punto 41.

DECIDE:

Articolo 1

La misura di aiuto che la Repubblica polacca ha concesso a favore dell’impresa Nauta S.A. sotto forma di acquisto di obbligazioni per un importo di 120 milioni di PLN ad un tasso di interesse effettivo del 5,28 % nel periodo 2009-2011 e dell’8,46 nel periodo 2011-2013 non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)   GU C 213 del 19.7.2012, pag. 30.

(2)  Decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 19/05 (ex N 203/05) concesso dalla Polonia a Stocznia Szczecińska, GU L 5 dell’8.1.2012, pag. 1 e decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 17/05 (ex N 194/05 e PL 34/04) concesso dalla Polonia a Stocznia Gdynia, GU L 33 del 4.2.2010, pag. 1.

(3)  Cfr. nota 1.

(*1)  Informazione riservata.

(4)  In una valutazione effettuata nell’aprile 2009, il valore di Nauta è stato stimato pari a [90-150] milioni di PLN, stima aggiornata il 21 aprile 2010 a [90-150] milioni di PLN.

(5)  1 EUR = circa 4 PLN.

(6)  Il rimanente 6,85 % del capitale azionario della società apparteneva al Ministero del Tesoro. Il 30 settembre 2010 l’ARP ha trasferito le proprie azioni in Nauta alla controllata MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (in appresso «MS TFI»). Il 25 ottobre 2010 MS TFI ha trasferito le sue azioni al suo sub-fondo denominato MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. A seguito di tali operazioni l’ARP è diventata l’azionista di maggioranza di Nauta. Gli attuali azionisti di minoranza di Nauta sono i suoi dipendenti (3,19 %) e il Ministero del Tesoro di Stato (3,66 %).

(7)  Il ricavato dall’emissione dell’obbligazione doveva finanziare non solo l’acquisto degli attivi ma anche la loro riparazione e ristrutturazione ritenute necessarie perché Nauta potesse trasferire la propria attività nella nuova sede. Il valore delle obbligazioni emesse superava il valore degli attivi acquistati in modo da poter finanziare le spese aggiuntive.

(8)  Ang. Warsaw Interbank Offered Rate (tasso di interesse dei prestiti sul mercato interbancario in Polonia).

(9)   GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(10)  Decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato n. SA.33114 (2012/C) (ex. 2011/NN) — Polonia presunti aiuti a favore del cantiere navale CRIST (G.U. L 12 del 16.1.2013, pag. 38).

(11)  Cfr. nota 10.

(12)  Valutazione di un lotto di terreno appartenente a Stocznia Gdynia del 4 marzo 2009.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2013

relativa all’approvazione del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/529/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 gennaio 2013 il fornitore Robert Bosch Car multimedia GmbH («il richiedente») ha presentato una domanda di approvazione di un sistema di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione come tecnologia innovativa La completezza della domanda è stata valutata conformemente all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La domanda è stata ritenuta completa e il periodo a disposizione della Commissione per la valutazione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ovvero il 30 gennaio 2013.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3).

(3)

La domanda riguarda un sistema che controlla lo stato di carica di una batteria di un veicolo elettrico ibrido mediante un sistema di navigazione che attua un monitoraggio costante del posizionamento geospaziale del veicolo e fornisce informazioni sul profilo di pendenza della strada percorsa al fine di stimare il potenziale di recupero nell’itinerario e di adeguare lo stato di carica in modo da ottimizzare l’utilizzo e il recupero dell’energia. Più precisamente, quando un veicolo percorre una salita l’elettricità della batteria può essere utilizzata al massimo in modo che il grado di utilizzazione dell’elettricità della batteria sia superiore a quella di un veicolo che si avvale di una strategia convenzionale di gestione dello stato di carica. Quando il veicolo percorre una discesa l’energia viene utilizzata per caricare la batteria. Per essere riconosciuto come innovazione ecocompatibile, il sistema dovrebbe essere attivato in permanenza nell’ambito della strategia di funzionamento del gruppo motopropulsore.

(4)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che i criteri e le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono stati soddisfatti.

(5)

Il richiedente ha dimostrato che nel 2009 la penetrazione di mercato delle tecnologie del tipo descritto nella domanda non ha superato la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Tale affermazione è altresì suffragata dalla relazione di verifica di accompagnamento. Su tale base la Commissione ha accertato che il sistema di precondizionamento dello stato di carica della batteria per veicoli ibridi basato sulla navigazione fornito dal richiedente è conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(6)

Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba corrispondere ad un veicolo dotato dell’eco-innovazione in cui la tecnologia innovativa non sarebbe attivata.

(7)

Il richiedente ha presentato un metodo di prova completo per accertare la riduzione delle emissioni di CO2. Per dimostrare l’effetto di riduzione del CO2 della tecnologia, è stato definito un metodo di prova che riflette sia i profili di velocità che di pendenza caratteristici delle abitudini di guida e degli itinerari europei. Il richiedente ha stabilito i profili di pendenza delle strade in base a informazioni tratte da numerosi itinerari di prova in situazione reale e da dati relativi alla pendenza delle strade in tutta l’UE. Per essere sufficientemente rappresentativi, i profili di pendenza delle strade sono stati associati a profili di velocità prossimi al profilo di velocità NEDC. A velocità inferiori vi sono differenze, che però sono rispecchiate dai valori conservativi relativi alle riduzioni delle emissioni di CO2 della tecnologia innovativa. Il ciclo di prova di riferimento dovrebbe essere utilizzato per una serie di prove su banco dinamometrico a rulli con attivazione e disattivazione della tecnologia innovativa. Il richiedente ha inoltre calcolato e dimostrato la proporzione dei tempi di utilizzo della tecnologia in condizioni normali di funzionamento (tasso di utilizzo). La Commissione ritiene che il metodo di prova e il ciclo di prova di riferimento forniti dal richiedente dimostrino in maniera realistica e sulla base di dati statistici validi la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(8)

La Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è pari almeno a 1 g CO2/km per i veicoli elettrici ibridi (HEV/PHEV), conformemente all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 692/2008 (4) con una massa in ordine di marcia di 1 650 kg o superiore. Per i veicoli con una massa in ordine di marcia inferiore a 1 650 kg, non è stato dimostrato che i risparmi sono sufficientemente elevati per raggiungere la soglia di 1 g/CO2/km.

(9)

Poiché gli effetti della tecnologia in questione sulle riduzioni di emissioni di CO2 non possono essere determinati utilizzando la prova di omologazione per le emissioni di CO2 di cui ai regolamenti (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e (CE) n. 692/2008, la Commissione ne deduce che la tecnologia non è contemplata dal normale ciclo di prova in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009.

(10)

La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla TÜV SÜV Automotive GmbH, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(11)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l’approvazione della tecnologia in questione.

(12)

Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l’obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall’uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’uso del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione è approvato come una tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per l’uso su veicoli ibridi elettrici di categoria M1 con una massa in ordine di marcia di 1 650 kg o più.

2.   La riduzione delle emissioni di CO2 dovuta all’uso del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione di cui al paragrafo 1 è determinato applicando il metodo riportato nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).


ALLEGATO

METODO DI PROVA, FORMULE E REQUISITI RELATIVI AL SISTEMA DEL VEICOLO

1.   Introduzione

Al fine di determinare le riduzioni di CO2 che possono essere attribuite all’uso del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione su un veicolo di categoria M1 con una massa in ordine di marcia di 1 650 kg o più, è necessario stabilire quanto segue:

1)

le condizioni di prova;

2)

la procedura di prova;

3)

le formule;

4)

il codice dell’innovazione eco-compatibile da inserire nella documentazione di omologazione.

Appendice: Parametri della sequenza di prova

2.   Condizioni di prova

Sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

veicolo con innovazione eco-compatibile: un veicolo con la tecnologia innovativa attivata. Il sistema di navigazione della tecnologia innovativa deve essere in grado di utilizzare i dati temporali del GPS specificati nella tabella 2 dell’appendice per eseguire il ciclo di prova;

b)

veicolo di riferimento: un veicolo con caratteristiche identiche a quelle del veicolo con innovazione eco-compatibile con la tecnologia innovativa disattivata. La disattivazione può essere conseguita non fornendo i dati temporali del GPS al sistema di navigazione. Ai fini della prova sul banco a rulli deve essere possibile attivare e disattivare l’uso di una tecnologia innovatrice (1);

c)

Il banco di prova a rulli è in grado di testare veicoli elettrici ibridi (PHEV/HEV) ed è in grado di riprodurre i profili di pendenza della strada. Data la varietà di assetti dei gruppi motopropulsori ibridi è necessario che il banco di prova consenta di testare quattro ruote.

3.   Procedura di prova

Le emissioni di CO2, il consumo di carburante e il consumo di energia elettrica dei veicoli di prova sono misurati conformemente al regolamento UN/ECE n. 101. Solo i profili di velocità e le regolazioni del banco di prova sono modificati conformemente a quanto segue.

Banco di prova

I dati temporali relativi alla pendenza specificati nella tabella 1 nell’appendice sono utilizzati come input di controllo per il banco di prova a rulli.

I dati temporali relativi alla velocità specificati nella tabella 1 sono utilizzati come istruzioni per il conducente che esegue la prova. Le tolleranze di velocità e di tempo sono conformi al punto 1.4 dell’allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 101.

Precondizionamento del veicolo

È condotto un ciclo di prova completo con la tecnologia innovativa disattivata per raggiungere le condizioni standard di prova a caldo del motore elettrico e della batteria relative alle temperature e allo stato di carica, ossia uno stato di carica del 50-60 %.

Sistema di navigazione

Durante la prova del veicolo con eco-innovazione, il sistema di navigazione deve simulare la posizione del GPS del veicolo usando i dati temporali del GPS di cui alla tabella 2 dell’appendice adottando una delle seguenti metodologie:

a)

i dati temporali del GPS sono comunicati al sistema di navigazione tramite un supporto informatico (ad esempio carta SD, chiave USB, DVD) collegato allo strumento di navigazione. I dati del GPS memorizzati nel supporto informatico sono registrati sotto forma di testo in un file (ad esempio.csv) o in un formato di file leggibile generato dal sistema GPS;

b)

i dati temporali del GPS sono usati come input per un generatore di segnale GPS che fa parte dell’assetto banco dinamometrico a rulli. Il generatore di segnale GPS e il banco di prova a rulli sono sincronizzati a livello temporale.

Esecuzione delle prove

Per sincronizzare il movimento del banco dinamometrico a rulli con l’output del sistema di navigazione, entrambi i sistemi (banco di prova e sistema di navigazione) devono essere avviati nello stesso momento temporale (± 1 s).

Numero di prove

La procedura completa di prova sul banco di prova viene ripetuta almeno due volte. Si calcolano le medie aritmetiche delle emissioni di CO2 del veicolo con eco-innovazione e del veicolo di riferimento e i rispettivi coefficienti di variazione delle medie. È necessario ripetere i test sul banco dinamometrico a rulli finché i coefficienti di variazione di entrambe le medie aritmetiche non siano al di sotto dell’1 %.

4.   Formule

1.

La formula per il calcolo del risparmio di CO2 conseguito con l’eco-innovazione è:

Formula (1)

Formula

dove:

CCO2

=

Risparmi di CO2 [g CO2/km]

UF

=

0,15 (proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento)

BMC

=

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento in applicazione del ciclo di prova di riferimento [g CO2/km]

EMC

=

Emissioni di CO2 del veicolo con eco-innovazione in applicazione del ciclo di prova di riferimento [g CO2/km].

Le medie aritmetiche delle emissioni di CO2 sono arrotondate a un punto decimale.

2.

La formula per calcolare il coefficiente di variazione della media è:

Formula (2)

Formula

dove:

cv

=

coefficiente di variazione

Formula

=

deviazione standard della media aritmetica [g CO2/km]

Formula

=

media aritmetica per BMC e EMC [g CO2/km]

3.

La formula per calcolare la deviazione standard della media aritmetica è:

Formula (3)

Formula

dove:

Formula

=

deviazione standard della media aritmetica [g CO2/km]

xi

=

valore della misurazione [g CO2/km]

Formula

=

media aritmetica [g CO2/km]

N

=

numero di misurazioni.

5.   Codice dell’innovazione ecocompatibile da inserire nella documentazione di omologazione

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei relativi documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «4».

A titolo di esempio, il codice dell’innovazione ecocompatibile nel caso in cui il risparmio ecocompatibile sia certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà «e1 4».


(1)  Tale condizione si applica solo per la prova. In condizioni normali di guida la tecnologia innovativa è sempre attivata.

(2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Appendice

Parametri della sequenza di prova

Figura 1

Profilo di velocità

Image 3

Figura 2

Profilo di pendenza

Image 4

Tabella 1

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Tempo in s

Velocità in km/h

Pendenza in %

Tempo in s

Velocità in km/h

Pendenza in %

Tempo in s

Velocità in km/h

Pendenza in %

Tempo in s

Velocità in km/h

Pendenza in %

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,0

0,0

51

58,1

0,4

101

75,9

0,5

151

79,8

0,4

2

0,0

0,0

52

60,8

0,3

102

75,6

0,4

152

80,1

0,3

3

0,0

0,0

53

63,3

0,2

103

75,5

0,3

153

80,5

0,2

4

0,0

0,0

54

65,6

0,2

104

75,1

0,5

154

80,8

0,2

5

0,0

0,0

55

67,6

0,2

105

74,9

0,8

155

81,1

0,4

6

0,0

0,0

56

69,3

0,3

106

74,7

0,8

156

81,4

0,7

7

0,0

0,0

57

70,7

0,3

107

74,5

0,6

157

81,7

0,8

8

0,0

0,0

58

71,8

0,2

108

74,4

0,5

158

81,8

0,6

9

0,0

0,0

59

72,8

0,1

109

74,3

0,4

159

82,0

0,4

10

0,0

0,0

60

73,8

0,1

110

74,3

0,4

160

82,1

0,3

11

0,0

0,0

61

74,7

0,1

111

74,2

0,5

161

82,1

0,2

12

0,0

0,0

62

75,5

0,0

112

74,2

0,8

162

82,2

0,2

13

0,0

0,0

63

76,1

0,0

113

74,3

0,8

163

82,3

0,4

14

0,0

0,0

64

76,6

0,0

114

74,5

0,6

164

82,3

0,7

15

0,0

0,0

65

77,0

0,0

115

74,9

0,5

165

82,3

0,8

16

0,0

0,0

66

77,3

0,0

116

75,3

0,4

166

82,3

0,6

17

0,0

0,0

67

77,5

0,1

117

75,7

0,3

167

82,2

0,4

18

0,0

0,0

68

77,6

0,2

118

76,2

0,5

168

82,2

0,3

19

0,0

0,0

69

77,6

0,3

119

76,7

0,8

169

82,3

0,2

20

0,0

0,0

70

77,8

0,7

120

77,2

0,8

170

82,1

0,2

21

0,0

0,0

71

77,6

0,8

121

77,7

0,6

171

81,9

0,4

22

0,0

0,0

72

77,5

0,6

122

78,2

0,4

172

81,8

0,7

23

0,0

0,0

73

77,3

0,5

123

78,6

0,3

173

81,6

0,8

24

0,0

0,0

74

77,1

0,3

124

78,9

0,3

174

81,5

0,6

25

0,1

0,0

75

77,0

0,3

125

79,2

0,4

175

81,3

0,5

26

0,1

0,0

76

76,9

0,4

126

79,5

0,7

176

81,2

0,4

27

0,1

0,0

77

76,8

0,7

127

79,7

0,8

177

81,0

0,5

28

0,2

0,0

78

76,8

0,8

128

79,9

0,6

178

80,9

0,8

29

0,3

0,0

79

76,8

0,6

129

80,1

0,4

179

80,7

0,8

30

0,4

0,0

80

76,9

0,5

130

80,2

0,3

180

80,7

0,6

31

0,6

0,0

81

77,1

0,3

131

80,3

0,2

181

80,6

0,5

32

0,8

0,0

82

77,4

0,3

132

80,4

0,3

182

80,6

0,5

33

1,2

0,0

83

77,4

0,4

133

80,4

0,4

183

80,6

0,6

34

1,7

0,0

84

77,6

0,7

134

80,2

0,7

184

80,7

1,0

35

2,5

0,0

85

77,7

0,8

135

80,1

0,8

185

80,8

1,1

36

3,5

0,0

86

77,7

0,6

136

79,8

0,6

186

80,8

0,8

37

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0,1

884

64,0

1,3

939

60,4

2,2

994

63,9

–3,6

1 049

59,9

0,4

885

64,2

1,4

940

59,9

1,9

995

63,8

–4,0

1 050

59,8

0,6

886

64,3

1,5

941

59,5

1,8

996

63,8

–4,5

1 051

59,9

0,7

887

64,3

1,7

942

59,0

2,0

997

63,6

–4,9

1 052

60,0

0,7

888

64,1

1,8

943

58,8

2,1

998

63,1

–5,4

1 053

60,3

0,7

889

64,0

1,7

944

58,4

1,8

999

62,5

–5,6

1 054

60,6

0,6

890

63,8

1,7

945

58,2

1,5

1 000

61,8

–5,2

1 055

60,9

0,5

891

63,8

1,8

946

58,1

1,4

1 001

61,1

–4,4

1 056

61,2

0,4

892

63,7

1,9

947

58,1

1,6

1 002

60,5

–3,6

1 057

61,5

0,4

893

63,7

2,0

948

58,3

1,6

1 003

59,8

–2,8

1 058

61,6

0,5

894

63,6

2,0

949

58,3

1,4

1 004

59,2

–2,0

1 059

61,8

0,6

895

63,5

2,3

950

58,5

1,2

1 005

58,5

–1,4

1 060

62,0

0,8

896

63,4

2,5

951

58,9

1,2

1 006

57,9

–0,9

1 061

62,0

1,1

897

63,3

2,3

952

59,3

1,3

1 007

57,1

–0,5

1 062

61,9

1,3

898

63,2

2,3

953

59,9

1,5

1 008

56,5

–0,2

1 063

61,8

1,4

899

63,0

2,6

954

60,4

1,6

1 009

56,0

0,2

1 064

61,7

1,3

900

62,9

2,8

955

60,9

1,9

1 010

55,5

0,5

1 065

61,6

1,3

901

63,0

2,3

956

61,4

2,1

1 011

55,3

0,8

1 066

61,7

1,2

902

62,7

1,8

957

61,7

2,1

1 012

55,1

1,1

1 067

61,8

0,7

903

62,5

1,6

958

62,0

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1 013

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1 068

62,0

0,1

1 065

61,6

1,3

1 116

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–0,9

1 167

55,8

–1,1

1 218

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–1,6

1 066

61,7

1,2

1 117

60,3

–0,6

1 168

55,6

–1,5

1 219

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–1,3

1 067

61,8

0,7

1 118

59,7

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1 169

55,3

–1,8

1 220

18,4

–1,1

1 068

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0,1

1 119

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0,0

1 170

55,2

–2,0

1 221

14,7

–0,9

1 069

62,3

–0,4

1 120

58,9

0,2

1 171

55,1

–2,2

1 222

11,7

–0,8

1 070

62,6

–1,1

1 121

58,8

0,2

1 172

55,0

–2,4

1 223

9,5

–0,8

1 071

62,8

–1,6

1 122

58,8

–0,1

1 173

55,1

–2,6

1 224

7,8

–0,7

1 072

62,9

–1,5

1 123

58,7

–0,6

1 174

55,3

–2,7

1 225

6,3

–0,7

1 073

62,8

–1,1

1 124

58,5

–1,1

1 175

55,5

–2,9

1 226

5,0

–0,6

1 074

62,7

–0,8

1 125

58,3

–1,7

1 176

55,7

–2,9

1 227

3,9

–0,6

1 075

62,2

–0,4

1 126

58,0

–2,2

1 177

55,9

–2,9

1 228

3,1

–0,6

1 076

61,7

0,0

1 127

57,6

–2,5

1 178

56,0

–2,9

1 229

2,3

–0,6

1 077

61,3

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1 128

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–2,6

1 179

56,0

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1 230

1,6

–0,6

1 078

61,0

0,5

1 129

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–2,4

1 180

56,0

–3,0

1 231

1,1

–0,5

1 079

60,7

0,8

1 130

54,5

–2,3

1 181

56,1

–3,2

1 232

0,8

–0,5

1 080

60,4

1,0

1 131

52,8

–2,4

1 182

56,2

–3,1

1 233

0,5

–0,5

1 081

60,2

1,3

1 132

50,7

–2,4

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56,4

–2,8

1 234

0,4

–0,5

1 082

60,1

1,6

1 133

48,0

–2,6

1 184

56,6

–2,7

1 235

0,3

–0,5

1 083

60,0

1,9

1 134

44,8

–2,9

1 185

57,0

–3,1

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–0,5

1 084

60,0

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–3,5

1 237

0,1

–0,5

1 085

60,0

2,1

1 136

37,8

–1,9

1 187

57,7

–3,9

1 238

0,1

–0,5

1 086

60,0

2,0

1 137

34,9

–1,4

1 188

58,3

–4,0

1 239

0,1

–0,5

1 087

60,2

1,8

1 138

32,7

–1,1

1 189

58,8

–4,2

1 240

0,0

–0,5

1 088

60,4

1,6

1 139

31,4

–0,8

1 190

59,3

–4,7

1 241

0,0

–0,5

1 089

60,6

1,5

1 140

30,9

–0,6

1 191

59,7

–5,2

1 242

0,0

–0,5

1 090

60,8

1,4

1 141

31,0

–0,5

1 192

60,1

–5,4

1 243

0,0

–0,5

1 091

61,0

1,4

1 142

31,5

–0,4

1 193

60,4

–5,6

1 244

0,0

–0,5

1 092

61,2

1,4

1 143

32,5

–0,3

1 194

60,6

–5,9

1 245

0,0

–0,5

1 093

61,4

1,3

1 144

33,7

–0,2

1 195

60,7

–6,0

1 246

0,0

–0,5

1 094

61,4

1,1

1 145

35,3

–0,2

1 196

60,7

–6,0

1 247

0,0

–0,5

1 095

61,4

0,9

1 146

37,1

–0,2

1 197

60,7

–5,9

1 248

0,0

–0,5

1 096

61,2

0,7

1 147

39,1

–0,2

1 198

60,5

–4,8

1 249

0,0

–0,5

1 097

61,0

0,5

1 148

41,3

–0,1

1 199

60,1

–2,9

1 250

0,0

–0,5

1 098

60,7

0,3

1 149

43,6

–0,1

1 200

59,5

–1,4

1 251

0,0

–0,5

1 099

60,4

0,2

1 150

45,7

0,0

1 201

58,8

–0,1

1 252

0,0

–0,5

1 100

60,4

0,1

1 151

47,6

0,0

1 202

57,9

0,9

1 253

0,0

–0,5

1 101

60,5

0,0

1 152

49,2

0,0

1 203

56,9

1,6

1 254

0,0

–0,5

1 102

60,7

0,0

1 153

50,5

0,0

1 204

55,9

2,4

1 255

0,0

–0,5

1 103

61,0

–0,1

1 154

51,6

0,1

1 205

54,6

3,1

1 256

0,0

–0,5

1 104

61,3

–0,2

1 155

52,7

0,1

1 206

53,4

3,7

1 257

0,0

–0,5

1 105

61,6

–0,4

1 156

53,6

0,1

1 207

52,2

4,0

1 258

0,0

–0,5

1 106

62,0

–0,7

1 157

54,5

0,1

1 208

51,0

4,1

1 259

0,0

–0,5

1 107

62,2

–1,1

1 158

55,2

0,0

1 209

49,7

4,1

1 260

0,0

–0,5

1 108

62,4

–1,6

1 159

55,8

0,0

1 210

48,3

4,1

1 261

0,0

–0,5

1 109

62,5

–1,9

1 160

56,2

–0,1

1 211

46,8

3,6

1 262

0,0

–0,5

1 110

62,6

–2,2

1 161

56,5

–0,1

1 212

45,1

2,8

1 263

0,0

–0,5

1 111

62,7

–2,5

1 162

56,6

–0,3

1 213

43,4

2,0

1 264

0,0

–0,5

1 112

62,7

–2,8

1 163

56,6

–0,4

1 214

41,2

1,2

 

 

 

1 113

62,6

–2,5

1 164

56,4

–0,5

1 215

38,7

0,2

 

 

 

1 114

62,2

–1,8

1 165

56,2

–0,6

1 216

35,6

–0,8

 

 

 

1 115

61,7

–1,3

1 166

56,1

–0,8

1 217

31,7

–1,7

 

 

 


Tabella 2

Dati temporali del GPS

Dati temporali del GPS

Tempo in s

Latitudine in gradi

Longitude in gradi

Tempo in s

Latitudine in gradi

Longitude in gradi

Tempo in s

Latitudine in gradi

Longitude in gradi

0

49,17750693

9,94045544

 

 

 

 

 

 

1

49,17750137

9,94042341

46

49,17740985

9,93961042

91

49,17715403

9,92708358

2

49,17749047

9,94043592

47

49,17741914

9,93941719

92

49,17715034

9,92678434

3

49,17748126

9,94044008

48

49,17739967

9,93921967

93

49,17716120

9,92646674

4

49,17748767

9,94041575

49

49,17739145

9,93900211

94

49,17716093

9,92615082

5

49,17748251

9,94043282

50

49,17737345

9,93876394

95

49,17719118

9,92587899

6

49,17749029

9,94042503

51

49,17735852

9,93853608

96

49,17717956

9,92558201

7

49,17749335

9,94041628

52

49,17734312

9,93830573

97

49,17719684

9,92529698

8

49,17749348

9,94040107

53

49,17731937

9,93806294

98

49,17720055

9,92501361

9

49,17749751

9,94041760

54

49,17731364

9,93781048

99

49,17720973

9,92472207

10

49,17748552

9,94045186

55

49,17730943

9,93754921

100

49,17722161

9,92440453

11

49,17747765

9,94045803

56

49,17728668

9,93727866

101

49,17722426

9,92411846

12

49,17748683

9,94044064

57

49,17727120

9,93700407

102

49,17722279

9,92383264

13

49,17748199

9,94041943

58

49,17726191

9,93673182

103

49,17724753

9,92356613

14

49,17748296

9,94041118

59

49,17726419

9,93644801

104

49,17724873

9,92328974

15

49,17748854

9,94040632

60

49,17724683

9,93616792

105

49,17728966

9,92298281

16

49,17747063

9,94041231

61

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106

49,17729082

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17

49,17747577

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62

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107

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18

49,17747655

9,94044846

63

49,17719760

9,93529450

108

49,17732411

9,92214881

19

49,17748326

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64

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109

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20

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65

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110

49,17734203

9,92157757

21

49,17747505

9,94044510

66

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111

49,17734548

9,92128924

22

49,17748198

9,94042680

67

49,17718511

9,93411791

112

49,17732703

9,92101924

23

49,17747088

9,94042069

68

49,17718032

9,93382102

113

49,17735183

9,92073668

24

49,17747111

9,94042548

69

49,17717223

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114

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