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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.282.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2013
concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea
(2013/521/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2012/649/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1), in data 26 ottobre 2012 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea («accordo»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(2) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(5) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea («accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
J. BERNATONIS
(1) GU L 288 del 19.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/3 |
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’Unione»,
e
la REPUBBLICA DEL CAPO VERDE, in seguito denominata «Capo Verde»,
in seguito denominate le «parti»,
DESIDEROSE di promuovere i contatti tra i loro popoli, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai rispettivi cittadini su base di reciprocità,
VISTA la dichiarazione comune, del 5 giugno 2008, su un partenariato per la mobilità tra l’Unione europea e Capo Verde, con la quale le parti si impegnano a sviluppare un dialogo sulle questioni relative ai visti per soggiorni di breve durata con l’obiettivo di agevolare la mobilità di alcune categorie di persone,
RICHIAMANDO l’accordo di partenariato di Cotonou e il partenariato speciale tra l’Unione europea e Capo Verde, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 19 novembre 2007,
RICONOSCENDO che tale facilitazione non dovrebbe agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né all’Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo e ambito di applicazione
Il presente accordo mira ad agevolare, su base di reciprocità, il rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell’Unione per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 2
Clausola generale
1. Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini di Capo Verde e dell’Unione solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell’Unione, dei suoi Stati membri o di Capo Verde, o contenute nel presente accordo o in altri accordi internazionali.
2. Il diritto nazionale di Capo Verde o degli Stati membri, o il diritto dell’Unione, si applica alle questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
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a) |
«Stato membro», qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; |
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b) |
«cittadino dell’Unione», qualsiasi cittadino di uno Stato membro ai sensi della lettera a); |
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c) |
«cittadino di Capo Verde», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di Capo Verde; |
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d) |
«visto», l’autorizzazione rilasciata o la decisione adottata da uno Stato membro o da Capo Verde, che è necessaria per l’ingresso, a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non sia superiore a 90 giorni, nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri o nel territorio di Capo Verde; |
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e) |
«persona che soggiorna legalmente»,
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Articolo 4
Rilascio di visti per ingressi multipli
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini:
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a) |
membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali e membri delle corti costituzionali, di ultima istanza e della corti dei conti, salvo che tali persone siano esenti dall’obbligo in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni; |
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b) |
membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative; |
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c) |
imprenditori e rappresentanti d’impresa che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde; |
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d) |
i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l’età di ventuno anni o a carico e i genitori che fanno visita rispettivamente a:
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Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando
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per le persone di cui alla lettera a), la durata dell’incarico, |
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— |
per le persone di cui alla lettera b), la durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale, |
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per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di impresa, o |
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per le persone di cui alla lettera d), la durata dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Capo Verde che soggiornano nel territorio di uno Stato membro e ai cittadini dell’Unione che soggiornano a Capo Verde, |
è inferiore a cinque anni.
2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio nello Stato:
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a) |
rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; |
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b) |
liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi; |
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c) |
partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde; |
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d) |
partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale; |
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e) |
giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale; |
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f) |
studenti di scuole inferiori e superiori (compresi universitari e post-universitari) e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività parascolastiche; |
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g) |
rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri, che si recano periodicamente, rispettivamente, negli Stati membri o a Capo Verde; |
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h) |
persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute; |
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i) |
partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali; |
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j) |
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative. |
Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli sarà limitata a tale periodo.
3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli della durata di un anno nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato.
Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 5
Diritti di visto e oneri per la prestazione del servizio
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri o Capo Verde non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:
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a) |
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali, o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno Stato membro o di Capo Verde; |
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b) |
minori di età inferiore a dodici anni; |
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c) |
studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione; |
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d) |
ricercatori che si spostano a fini di ricerca scientifica; |
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e) |
giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro. |
2. Quando gli Stati membri o Capo Verde cooperano con un fornitore esterno di servizi possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Capo Verde, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente presso i rispettivi consolati.
Articolo 6
Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini di Capo Verde e dell’Unione che abbiano subito la perdita o il furto dei documenti di identità durante il soggiorno nel territorio di degli Stati membri o di Capo Verde, rispettivamente, possono lasciare quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare di Capo Verde o degli Stati membri che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altro topi di autorizzazione.
Articolo 7
Proroga del visto in ciricostanze eccezionali
Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini di Capo Verde e dell’Unione non possono lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata sul loro visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della legislazione dello Stato visitato per la durata necessaria al loro rientro nello Stato di residenza.
Articolo 8
Passaporti diplomatici e di servizio
1. I cittadini di Capo Verde o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido possono entrare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto.
2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 9
Validità territoriale dei visti
Fatte salve le norme e le disposizioni nazionali sulla sicurezza nazionale applicate dagli Stati membri e da Capo Verde e fatte salve le norme dell’Unione in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini di Capo Verde e dell’Unione possono viaggiare all’interno del territorio degli Stati membri o di Capo Verde alle stesse condizioni dei cittadini, rispettivamente, dei cittadini dell’Unione o di Capo Verde.
Articolo 10
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell’accordo («comitato»), composto di rappresentanti dell’Unione e di Capo Verde. L’Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.
2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
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a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
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b) |
propone modifiche o aggiunte al presente accordo; |
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c) |
dirime eventuali controversie sull’interpretazione o sull’applicazione delle disposizioni del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti e almeno una volta l’anno.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Relazione tra il presente accordo e gli accordi conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui tali disposizioni abbiano ad oggetto questioni disciplinate dal presente accordo.
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione e Capo Verde, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo denuncia effettuata ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
4. Il presente accordo può essere modificato di comune accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l’espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.
6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi novanta giorni dopo la data di ricevimento di tale notifica.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Прая на двадесет и шести октомври две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Praia, el veintiséis de octubre de dos mil doce.
V Praie dne dvacátého šestého října dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Praia den seksogtyvende oktober to tusind og tolv.
Geschehen zu Praia am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Praias.
′Εγινε στην Πράια, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Praia on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and twelve.
Fait à Praia, le vingt-six octobre deux mille douze.
Fatto a Praia, addì ventisei ottobre duemiladodici.
Prajā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Prajoje.
Kelt Praiában, a kétezer-tizenkettedik év október havának huszonhatodik napján.
Magħmul fi Praja, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Praia, de zesentwintigste oktober tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Prai dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Praia, em vinte e seis de outubro de dois mil e doze.
Întocmit la Praia la douăzeci și șase octombrie două mii doisprezece.
V Praii dňa dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdvanásť.
V Praii, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Praiassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Som skedde i Praia den tjugosjätte oktober tjugohundratolv.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Кабо Верде
Por la República de Cabo Verde
Za Kapverdskou republiku
For Republikken Kap Verde
Für die Republik Kap Verde
Cabo Verde Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου
For the Republic of Cape Verde
Pour la République du Cap-Vert
Per la Repubblica del Capo Verde
Kaboverdes Republikas vārdā –
Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu
A Zöld-foki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kap Verde
Voor de Republiek Kaapverdië
W imieniu Republiki Zielonego Przylądka
Pela República de Cabo Verde
Pentru Republica Capului Verde
Za Kapverdskú republiku
Za Republiko Zelenortski otoki
Kap Verden tasavallan puolesta
För Republiken Kap Verde
PROTOCOLLO
dell’accordo relativo agli Stati Membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen
Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.
Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (1), sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 dell’accordo sui passaporti diplomatici e di servizio
Ciascuna parte può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 8, conformemente alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5, in caso di abuso dell’altra parte nell’applicazione dell’articolo 8 o se l’applicazione di tale disposizione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.
In caso di sospensione del’articolo 8, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.
In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione, tale sicurezza è garantita in conformità delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (1).
Dichiarazione comune sull’armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di breve durata
Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti ritengono opportuno adottare misure appropriate:
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in maniera generale, per stabilire l’elenco delle informazioni di base che i richiedenti il visto devono conoscere sulle procedure da seguire e sulle condizioni da soddisfare per ottenere un visto, sul visto stesso e sulla sua validità; |
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nel caso di ciascuna delle parti, per stabilire un elenco dei requisiti minimi affinché i richiedenti ricevano informazioni di base coerenti ed uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di massima, la stessa documentazione giustificativa. |
Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet ecc.).
Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca
Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.
In tali circostanze è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e di Capo Verde concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione e Capo Verde.
Dichiarazione comune relativa al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e all’Irlanda
Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né a quello dell’Irlanda.
In tali circostanze è auspicabile che le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’Irlanda e di Capo Verde concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.
Dichiarazione Comune relativa alla Repubblica d’Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, da una parte, e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
In tali circostanze è auspicabile che le autorità della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato del Liechtenstein e di Capo Verde concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
Dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio
Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito conformemente all’articolo 11 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine, le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.
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24.10.2013 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2013
sulla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare
(2013/522/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2013/77/UE del Consiglio (1), l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione. |
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(2) |
È opportuno approvare l’accordo. |
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(3) |
L'articolo 18 dell’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, dello stesso, deve adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per stabilire la posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione di tale regolamento interno. |
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(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (2).
Articolo 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.
Articolo 4
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione, per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
J. BERNATONIS
(1) GU L 37 dell'8.2.2013, pag. 1.
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/15 |
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «Unione»,
e
la REPUBBLICA DEL CAPO VERDE, in prosieguo «Capo Verde»;
DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare;
VISTO l’obbligo di avviare i negoziati in vista della conclusione di un accordo di riammissione su istanza di una parte, sancito dall’articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto ii), dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in prosieguo «accordo di Cotonou»;
DESIDEROSE di agevolare le parti nel rispettare i loro obblighi di riammissione dei rispettivi cittadini, confermato dall’articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto i), dell’accordo di Cotonou;
VISTA la dichiarazione comune del 5 giugno 2008 sul partenariato per la mobilità tra l’Unione europea e Capo Verde, secondo cui le parti s’impegnano a sviluppare un dialogo sulla questione della riammissione delle persone in situazione irregolare, al fine di garantire una cooperazione efficace per il loro rimpatrio;
DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio di Capo Verde o di uno degli Stati membri dell’Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e di Capo Verde derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
CONSIDERANDO che, in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte, conformemente al detto protocollo;
CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «parti contraenti»: Capo Verde e l’Unione;
b) «cittadino capoverdiano»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza capoverdiana;
c) «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, secondo la definizione dell’Unione;qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, secondo la definizione dell’Unione;
d) «Stato membro»: ciascuno Stato membro dell’Unione vincolato dal presente accordo;
e) «cittadino di un paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella di Capo Verde o di uno Stato membro;
f) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
g) «autorizzazione di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato da Capo Verde o da uno Stato membro, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione le autorizzazioni temporanee di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di autorizzazione di soggiorno;
h) «visto»: l’autorizzazione concessa o la decisione adottata da Capo Verde o da uno Stato membro necessaria per l’ingresso o per il transito nel territorio. Non ricomprende il visto di transito aeroportuale;
i) «Stato richiedente»: lo Stato (Capo Verde o uno Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;
j) «Stato richiesto»: lo Stato (Capo Verde o uno Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;
k) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale di Capo Verde o di uno Stato membro incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;
l) «transito»: il passaggio di un cittadino di un paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;
m) «zona di frontiera»: un perimetro di 30 chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti internazionali degli Stati membri o di Capo Verde.
SEZIONE I
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DI CAPO VERDE
Articolo 2
Riammissione dei propri cittadini
1. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto i), dell’accordo di Cotonou, Capo Verde riammette sul suo territorio, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi +forniti, che tale persona è un cittadino capoverdiano.
2. Capo Verde riammette altresì:
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a) |
i figli minori non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente; |
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b) |
il coniuge della persona di cui al paragrafo 1 avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio di Capo Verde, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente. |
3. Capo Verde riammette inoltre chiunque, dopo l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, sia stato privato della cittadinanza capoverdiana o vi abbia rinunciato, salvo se tale persona ha quanto meno ricevuto, da uno Stato membro, la promessa di essere naturalizzata.
4. Dopo che Capo Verde ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre quattro giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell’interessato, valido sei mesi. Ove Capo Verde non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro quattro giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’Unione per l’allontanamento (1).
5. Se, per motivi di fatto o di diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro quattro giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare capoverdiana competente rilascia un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Ove Capo Verde non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio entro quattro giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’Unione per l’allontanamento (2).
Articolo 3
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. Capo Verde riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:
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a) |
è o era, al momento del suo ingresso nel territorio, in possesso di un visto valido rilasciato da Capo Verde accompagnato da una prova legale di ingresso nel territorio di Capo Verde o di un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo stesso Stato; oppure |
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b) |
è entrata illegalmente nel territorio di uno Stato membro direttamente da Capo Verde e la sua precedente presenza sul territorio di Capo Verde è stata accertata. |
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
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a) |
il cittadino di paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale di Capo Verde; oppure |
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b) |
lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all’apolide un visto o un'autorizzazione di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:
|
3. Dopo che Capo Verde ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona che ne è oggetto il documento di viaggio standard dell’Unione per l’allontanamento (3).
SEZIONE II
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL’UNIONE
Articolo 4
Riammissione dei propri cittadini
1. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, lettera c), punto i), dell’accordo di Cotonou, uno Stato membro riammette sul suo territorio, su richiesta di Capo Verde e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, presenza o soggiorno nel territorio di Capo Verde, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è un cittadino di detto Stato membro.
2. Uno Stato membro riammette inoltre:
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a) |
i figli minori non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo a Capo Verde; |
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b) |
il coniuge della persona di cui al paragrafo 1 avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto d’ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo a Capo Verde. |
3. Uno Stato membro riammette inoltre chiunque, dopo l’ingresso nel territorio di Capo Verde, sia stato privato della cittadinanza di uno Stato membro o vi abbia rinunciato, salvo se tale persona ha quanto meno ricevuto da Capo Verde la promessa di essere naturalizzata.
4. Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre quattro giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido sei mesi.
5. Se, per motivi di fatto o di diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro quattro giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato membro rilascia un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata.
Articolo 5
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su richiesta di Capo Verde e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio di Capo Verde, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:
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a) |
è o era, al momento del suo ingresso nel territorio, in possesso di un visto valido rilasciato dallo Stato membro richiesto accompagnato da una prova legale d’ingresso nel territorio dello Stato membro richiesto o di un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo stesso Stato; |
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b) |
è entrata illegalmente nel territorio di Capo Verde direttamente dallo Stato membro richiesto e la sua precedente presenza sul territorio dello Stato membro richiesto è stata accertata. |
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
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a) |
il cittadino del paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; oppure |
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b) |
Capo Verde ha rilasciato al cittadino di paese terzo o all’apolide un visto o un'autorizzazione di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:
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3. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di soggiorno. Se più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di detti documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese terzo o l’apolide in questione.
4. Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, ove necessario, Capo Verde rilascia alla persona che ne è oggetto il documento di viaggio necessario al suo ritorno.
SEZIONE III
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE
Articolo 6
Principi
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il trasferimento della persona da riammettere in virtù di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda scritta di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto, in conformità dell’articolo 7.
2. Il trasferimento della persona da riammettere può avvenire senza domanda di riammissione o comunicazione scritta di cui all’articolo 11, paragrafo 1, da parte dello Stato richiedente all’autorità competente dello Stato richiesto:
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a) |
per i cittadini dello Stato richiesto, se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità validi; |
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b) |
per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, se la persona è stata fermata all’aeroporto dello Stato richiedente dopo essere arrivata direttamente dal territorio dello Stato richiesto. |
3. Fatto salvo il paragrafo 2, per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto o un’autorizzazione di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto, il trasferimento necessita unicamente la comunicazione scritta di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dello Stato richiedente all’autorità competente dello Stato richiesto.
4. Fatto salvo il paragrafo 1 e in deroga a quanto previsto al paragrafo 2, il trasferimento di qualsiasi persona per cui sia necessaria la presenza di una scorta necessita la comunicazione scritta di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dello Stato richiedente all’autorità competente dello Stato richiesto.
5. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, se una persona è stata fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni lavorativi dal fermo di tale persona (procedura accelerata).
Articolo 7
Domanda di riammissione
1. La domanda di riammissione deve, per quanto possibile, essere formulata per iscritto e contenere le seguenti informazioni:
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a) |
gli estremi della persona da riammettere (ad es. nome e cognome per esteso, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minori non sposati; |
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b) |
nel caso dei propri cittadini, l'indicazione dei mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, rispettivamente ai sensi di quanto previsto agli allegati 1 e 2; |
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c) |
per i cittadini di paesi terzi e per gli apolidi, l'indicazione dei mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni di riammissione di dette persone, rispettivamente ai sensi di quanto previsto agli allegati 3 e 4; |
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d) |
una fotografia della persona da riammettere. |
2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione deve contenere inoltre le seguenti informazioni complementari:
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a) |
una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure; |
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b) |
tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato necessarie per il suo trasferimento. |
3. Un modulo comune per le domande di riammissione figura all’allegato 5 del presente accordo.
4. Le domande di riammissione possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.
Articolo 8
Mezzi di prova della cittadinanza
1. La prova della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e Capo Verde riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza ulteriori indagini complementari. La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi.
2. La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e Capo Verde ritengono accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.
3. Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su istanza dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire, entro tempi ragionevoli e al più tardi entro tre giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli d'attuazione di cui all’articolo 19 del presente accordo.
Articolo 9
Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi
1. Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo. Tale prova non può essere fornita tramite documenti falsi. Gli Stati membri e Capo Verde riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori indagini.
2. La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente accordo. Tale prova non può essere fornita tramite documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e Capo Verde ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.
3. L’irregolarità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato che siano privi di visto o altra autorizzazione di soggiorno richiesta sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’irregolarità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o dell'autorizzazione di soggiorno necessari.
Articolo 10
Termini
1. La domanda di riammissione di un cittadino di paese terzo o di un apolide deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro il termine massimo di un anno dopo che l’autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del fatto che l’interessato non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in vigore. Qualora, per motivi di fatto o di diritto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.
2. Alle domande di riammissione è data risposta scritta:
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a) |
entro due giorni lavorativi, se la domanda è introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 5); |
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b) |
entro otto giorni di calendario, in tutti gli altri casi. |
Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.
Le risposte alle domande di riammissione possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.
3. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.
4. Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.
Articolo 11
Modalità di trasferimento e modi di trasporto
1. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto, almeno 48 ore prima, alle autorità competenti dello Stato richiesto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.
2. Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo non è effettuato necessariamente attraverso i vettori aerei di Capo Verde o degli Stati membri e può svolgersi mediante voli di linea o voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono essere necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato da Capo Verde o da uno Stato membro.
Articolo 12
Riammissione indebita
Lo Stato richiedente reintegra nuovamente chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto laddove sia accertato, entro tre mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.
In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.
SEZIONE IV
OPERAZIONI DI TRANSITO
Articolo 13
Principi
1. Gli Stati membri e Capo Verde cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.
2. Tuttavia, Capo Verde autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di Capo Verde, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.
3. Capo Verde o uno Stato membro possono rifiutare il transito:
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a) |
se il cittadino di paese terzo o l’apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; |
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b) |
se il cittadino di paese terzo o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure |
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c) |
per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto. |
4. Capo Verde o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paese terzo o l’apolide.
Articolo 14
Procedura di transito
1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:
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a) |
tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista; |
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b) |
gli estremi dell’interessato (ad esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio); |
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c) |
valico di frontiera previsto, data del trasferimento e uso eventuale di scorte; |
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d) |
una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3. |
Il modulo comune per le domande di transito figura all’allegato 6 del presente accordo.
Le domande di transito possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.
2. Lo Stato richiesto, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto allo Stato richiedente l’ammissione, indicando il valico di frontiera e la data allo scopo previsti, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta entro tre giorni lavorativi, il transito si considera accettato.
Le risposte alle domande di transito possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica o telefax.
3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.
Se l’operazione di transito verso la destinazione finale non può svolgersi come previsto per ragioni di forza maggiore, lo Stato richiesto, ove necessario, rilascia senza indugio il visto richiesto alla persona da riammettere e alle eventuali scorte per il periodo necessario al proseguimento dell’operazione di transito.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione attrezzature adatte allo scopo.
SEZIONE V
COSTI
Articolo 15
Costi di trasporto e di transito
Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.
SEZIONE VI
PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA
Articolo 16
Protezione dei dati
I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l’attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti di Capo Verde o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento dei dati personali nel caso specifico è la legislazione nazionale di Capo Verde ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la legislazione nazionale adottata da tale Stato membro in conformità della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:
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a) |
i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente; |
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b) |
i dati personali devono essere raccolti per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati, dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità; |
|
c) |
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono avere ad oggetto esclusivamente:
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d) |
i dati personali devono essere esatti e, se del caso, aggiornati; |
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e) |
i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati; |
|
f) |
sia l’autorità che comunica i dati sia l’autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati; |
|
g) |
su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti; |
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h) |
i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica; |
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i) |
l’autorità che li comunica e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali. |
Articolo 17
Clausola di non incidenza
1. Il presente accordo non incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, degli Stati membri e di Capo Verde derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui siano parti, in particolare:
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— |
la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, |
|
— |
la convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, |
|
— |
le convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, |
|
— |
la convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, |
|
— |
le convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito, |
|
— |
le convenzioni e accordi internazionali multilaterali relativi alla riammissione dei cittadini stranieri. |
2. Nessun elemento del presente accordo osta al ritorno di una persona ai sensi di altre intese formali o informali tra lo Stato richiesto e lo Stato richiedente.
SEZIONE VII
ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo 18
Comitato misto per la riammissione
1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in prosieguo «comitato») incaricato in particolare di:
|
a) |
controllare l’applicazione del presente accordo; |
|
b) |
stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo; |
|
c) |
procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e Capo Verde a norma dell’articolo 19; |
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d) |
suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati. |
2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.
3. Il comitato è composto da rappresentanti dell’Unione e di Capo Verde.
4. Il comitato si riunisce, se necessario, su istanza di una delle parti contraenti.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 19
Protocolli d’attuazione
1. Su istanza di uno Stato membro o di Capo Verde, Capo Verde e lo Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti, tra le altre cose:
|
a) |
la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; |
|
b) |
le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi; |
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c) |
i mezzi e i documenti complementari a quelli elencati agli allegati da 1 a 4 del presente accordo; |
|
d) |
le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata; |
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e) |
la procedura applicabile alle audizioni. |
2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.
3. Capo Verde accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi.
Articolo 20
Rapporti con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri
Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualunque strumento giuridicamente vincolante relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, già concluso o che potrebbe essere concluso, in virtù dell’articolo 19, tra i vari Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui risulti incompatibile con le disposizioni del presente accordo.
SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Applicazione territoriale
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e al territorio di Capo Verde.
2. Il presente accordo si applica al territorio dell’Irlanda e del Regno Unito solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall’Unione a Capo Verde. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.
Articolo 22
Entrata in vigore, durata e denuncia dell’accordo
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo si applica all’Irlanda e al Regno Unito il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
4. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte contraente. L’accordo termina sei mesi dopo la data di tale notifica.
Articolo 23
Allegati
Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de abril de dos mil trece.
V Bruselu dne osmnáctého dubna dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende april to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten April zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the eighteenth day of April in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit avril deux mille treize.
Fatto a Bruxelles, addi diciotto aprile duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų balandžio aštuonioliktą dienąe Briuselyj.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év április havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de achttiende april tweeduizend vier dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de abril de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece aprilie două mii treisprezece.
V Bruseli osemnásteho apríla dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne osemnajstega aprila leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den artonde april tjugohundratretton.
Pela República de Cabo Verde
За Република Кабо Верде
Por la República de Cabo Verde
Za Kapverdskou republiku
For Republikken Kap Verde
Für die Republik Kap Verde
Cabo Verde Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου
For the Republic of Cape Verde
Pour la République du Cap Vert
Per la Repubblica del Capo Verde
Kaboverdes Republikas vārdā –
Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu
A Zöld-foki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Tal-Kap Verde
Voor de Republiek Kaapverdië
W imieniu Republiki Zielonego Przylądka
Pentru Republica Capului Verde
Za Kapverdskú republiku
Za Republiko Zelenortski otoki
Kap Verden tasavallan puolesta
För Republiken Kap Verde
Pela União Europeia
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
(1) Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
ALLEGATO 1
LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA DI CITTADINANZA
(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)
Quando lo Stato richiesto è uno Stato membro o Capo Verde:
|
— |
passaporto di qualsiasi tipo (nazionale, diplomatico, di servizio, collettivo e sostitutivo, compreso quello del minore), |
|
— |
lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto, |
|
— |
carta d’identità di qualsiasi tipo (comprese le carte temporanee e provvisorie), |
|
— |
foglio matricolare e carta d’identità militare, |
|
— |
libretto di navigazione e patente di battelliere, |
|
— |
certificato di cittadinanza o altro documento ufficiale da cui risulti chiaramente la cittadinanza. |
Quando lo Stato richiesto è Capo Verde:
|
— |
conferma dell’identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d’informazione visti (1), |
|
— |
se lo Stato membro non si avvale del sistema d’informazione visti, accertamento dell’identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato. |
Quando lo Stato richiesto è uno Stato membro
|
— |
accertamento dell’identità tramite i registri delle domande di visto di Capo Verde. |
(1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
ALLEGATO 2
LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA PRIMA FACIE DI CITTADINANZA
(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)
|
— |
fotocopia di uno dei documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, |
|
— |
patente di guida o relativa fotocopia, |
|
— |
certificato di nascita o relativa fotocopia, |
|
— |
tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia, |
|
— |
dichiarazioni di testimoni, |
|
— |
dichiarazioni rese dall’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale, |
|
— |
impronte digitali, |
|
— |
qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato. |
ALLEGATO 3
LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA DEI MOTIVI DELLA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI
(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)
|
— |
visto accompagnato da una prova d’ingresso sul territorio dello Stato richiesto e/o autorizzazione di soggiorno rilasciata da detto Stato, |
|
— |
timbro d’ingresso/uscita o annotazione analoga sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad es. fotografiche), |
|
— |
documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto, |
|
— |
biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, marittime o imprese di trasporti tramite pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto, |
|
— |
informazioni da cui risulti che l’interessato si è avvalso dei servizi di un accompagnatore o di un’agenzia di viaggi, |
|
— |
dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera o da altri testimoni che possano attestare l’attraversamento della frontiera da parte dell’interessato, |
|
— |
dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi. |
ALLEGATO 4
LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DEI MOTIVI DELLA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI
(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)
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— |
visto rilasciato dallo Stato richiesto, |
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— |
descrizione del luogo e delle circostanze in cui l’interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo, |
|
— |
informazioni sull’identità e/o sul soggiorno dell’interessato fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), |
|
— |
informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc., |
|
— |
dichiarazioni dell’interessato, |
|
— |
impronte digitali. |
Dichiarazione comune ai sensi degli articoli 3 e 5
Le parti contraenti cercano di rimpatriare verso il paese d’origine il cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni legali d’ingresso, presenza o soggiorno applicabili sui rispettivi territori.
Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca
Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde concluda con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa alla Confederazione svizzera
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e la Confederazione svizzera, segnatamente in virtù dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, entrato in vigore il 1o marzo 2008. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde concluda un accordo di riammissione con la Confederazione svizzera sul modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa al Principato del Liechtenstein
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, entrato in vigore il 7 aprile 2011. È pertanto opportuno che la Repubblica del Capo Verde concluda un accordo di riammissione con il Principato del Liechtenstein sul modello del presente accordo.
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2013
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo d’intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d’America concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea
(2013/523/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La fase 2 del protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea («il protocollo d’intesa»), concordato tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea il 13 maggio 2009 e approvato dal Consiglio dell’Unione eruopea quale accordo internazionale dell’Unione, si è conclusa il 1o agosto 2013. |
|
(2) |
È nell’interesse dell’Unione prorogare la fase 2 del protocollo d’intesa, pur continuando a perseguire la risoluzione della controversia in sede OMC, Comunità europee — Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni). |
|
(3) |
A tal fine la Commissione ha negoziato il progetto di modifiche del protocollo d’intesa conformemente all’autorizzazione al negoziato contenuta nello stesso. |
|
(4) |
È opportuno firmare il protocollo d’intesa sottoposto a revisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma a nome dell’Unione del protocollo d’intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d’America concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea («il protocollo d’intesa sottoposto a revisione»), con riserva della conclusione di detto protocollo d’intesa sottoposto a revisione.
Il testo del protocollo d’intesa sottoposto a revisione è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo d’intesa sottoposto a revisione a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) Il testo del protocollo d’intesa sottoposto a revisione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2013
relativo all’autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Una domanda di autorizzazione del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a suini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
|
(4) |
Nel parere del 16 aprile 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae è sicuro per le specie bersaglio, per la salute umana e per l’ambiente. Ha riconosciuto che tale preparato è in grado di biotrasformare tricoteceni presenti in mangimi contaminati per i suini. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Risulta pertanto opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2013; 11(5):3203.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
||||||
|
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine nei mangimi: Deossinivalenolo (DON) |
|||||||||||||||
|
1m01 |
— |
Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae |
Composizione dell’additivo Preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae Metodo di analisi (1) Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: metodo delle diluizioni successive con agar VM integrato con oxyrase. Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). |
Suini |
— |
1,7 × 108 |
— |
|
13 novembre 2023 |
||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1017/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2013
relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità trasmette le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l’Autorità». |
|
(3) |
Alla ricezione di una domanda, l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
|
(4) |
Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall’Autorità. |
|
(5) |
In seguito a una domanda della Ceprodi KOT, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di «snack ipocalorici (prodotti KOT)» sulla riduzione delle dimensioni degli adipociti a livello addominale, nel contesto di una dieta ipocalorica (domanda EFSA-Q-2011-00016) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Contribuisce a ridurre le dimensioni degli adipociti a livello addominale, nel contesto di una dieta ipocalorica». |
|
(6) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 30 settembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di «snack ipocalorici (prodotti KOT)» e gli effetti fisiologici benefici legati alla riduzione delle dimensioni degli adipociti sottocutanei a livello addominale. L’indicazione sulla salute non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata. |
|
(7) |
In seguito a una domanda della Valio Ltd. presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’isoleucil-prolil-prolina (IPP) e della valil-prolil-prolina (VPP) sul mantenimento di una pressione sanguigna normale (domanda EFSA-Q-2011-00121) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «I peptidi IPP e VPP aiutano a mantenere normale la pressione sanguigna». |
|
(8) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 30 settembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di IPP e VPP e l’effetto dichiarato. L’indicazione sulla salute non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata. |
|
(9) |
In seguito a una domanda della Diana Naturals, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Appl’In® estratto polifenolico in polvere della mela (Malus domestica) sulla riduzione delle risposte glicemiche post-prandiali (domanda EFSA-Q-2011-00190) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Appl’In® contribuisce a ridurre la risposta glicemica nelle donne». |
|
(10) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 5 ottobre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Appl’In® e l’effetto dichiarato. L’indicazione sulla salute non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata. |
|
(11) |
In seguito a una domanda della Tchibo GmbH, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante il consumo di caffè C21 e la riduzione delle rotture spontanee dei filamenti di DNA (domanda EFSA-Q-2011-00783) (5). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo regolare di caffè C21 contribuisce a mantenere l’integrità del DNA nelle cellule corporee». |
|
(12) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 5 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di caffè C21 e l’effetto dichiarato. L’indicazione sulla salute non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata. |
|
(13) |
In seguito a una domanda della Kao Corporation, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’olio a base di diacilglicerolo (DAG) e la riduzione del peso corporeo (domanda EFSA-Q-2011-00751) (6). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «La sostituzione dei comuni oli vegetali con l’olio DAG aiuta nella gestione del peso corporeo attraverso la perdita di peso». |
|
(14) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 5 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di olio DAG (in sostituzione degli oli a base di triacilglicerolo) e l’effetto dichiarato. L’indicazione sulla salute non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata. |
|
(15) |
In seguito a una domanda della Giuliani SpA, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e comprendente una richiesta di protezione dei dati riservati, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti della spermidina e il prolungamento della fase di crescita (anagenica) del ciclo del capello (domanda EFSA-Q-2011-00896) (7). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «La spermidina prolunga la fase di crescita (anagenica) del ciclo del capello». |
|
(16) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 7 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti l’effetto dichiarato è connesso a condizioni patologiche che comportano un accorciamento della fase anagenica del ciclo del capello e quindi si riferisce al trattamento di una malattia. |
|
(17) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 integra i principi generali della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (8). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE stabilisce che l’etichettatura non deve attribuire al prodotto alimentare la proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà. Di conseguenza, essendo vietata l’attribuzione di proprietà mediche ai prodotti alimentari, l’indicazione relativa agli effetti della spermidina non può essere autorizzata. |
|
(18) |
In seguito a una domanda della Clasado Ltd. presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dei galatto-oligosaccaridi del Bimuno® (Bimuno® GOS) e la riduzione dei disturbi gastrointestinali (domanda EFSA-Q-2011-00401) (9). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo quotidiano regolare di 1,37 g di galatto-oligosaccaridi del Bimuno® può ridurre i disturbi intestinali». |
|
(19) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Bimuno® GOS e l’effetto dichiarato. L’indicazione sulla salute non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata. |
|
(20) |
In seguito a una domanda della Nordic Sugar A/S., presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti della fibra di barbabietola da zucchero e la diminuzione del tempo di transito intestinale (domanda EFSA-Q-2011-00971) (10). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «La fibra di barbabietola da zucchero diminuisce il tempo di transito intestinale». |
|
(21) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che in base ai dati forniti non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di fibra di barbabietola da zucchero e l’effetto dichiarato. L’indicazione sulla salute non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata. |
|
(22) |
L’indicazione sulla salute riguardante gli effetti della spermidina e il prolungamento della fase di crescita (anagenica) del ciclo del capello attribuisce proprietà mediche al prodotto alimentare oggetto dell’indicazione e quindi è vietata per i prodotti alimentari. |
|
(23) |
Le indicazioni sulla salute riguardanti gli «snack ipocalorici (prodotti KOT)» e l’olio a base di diacilglicerolo (DAG) rientrano tra le indicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono beneficiare del periodo transitorio previsto dall’articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento. Tuttavia, dato che le richieste non sono state presentate anteriormente al 19 gennaio 2008, non è rispettata la condizione stabilita dall’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di detto regolamento e quindi queste indicazioni non possono beneficiare del periodo di transizione previsto da tale articolo. |
|
(24) |
Le altre indicazioni oggetto del presente regolamento sono indicazioni sulla salute ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono beneficiare del periodo transitorio previsto dall’articolo 28, paragrafo 5, di detto regolamento fino all’adozione dell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite, a condizione che siano conformi a tale regolamento. |
|
(25) |
L’elenco delle indicazioni sulla salute consentite è stato istituito dal regolamento della Commissione (UE) n. 432/2012 (11) e si applica a partire dal 14 dicembre 2012. Per quanto riguarda le indicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la cui valutazione non è stata completata dall’Autorità o che non sono state prese in considerazione della Commissione entro il 14 dicembre 2012 e che a norma del presente regolamento non sono inserite nell’elenco delle dichiarazioni sulla salute consentite, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale esse possono ancora essere utilizzate, al fine di permettere agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali competenti di adeguarsi al divieto di dette indicazioni. |
|
(26) |
Le misure previste dal presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità all’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
(27) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione europea, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 utilizzate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono tuttavia essere utilizzate ancora per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) EFSA Journal 2011; 9(9):2381.
(3) EFSA Journal 2011; 9(9):2380.
(4) EFSA Journal 2011; 9(10):2383.
(5) EFSA Journal 2011; 9(12):2465.
(6) EFSA Journal 2011; 9(12):2469.
(7) EFSA Journal 2011; 9(12):2466.
(8) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(9) EFSA Journal 2011; 9(12):2472.
(10) EFSA Journal 2011; 9(12):2467.
ALLEGATO
Indicazioni sulla salute respinte
|
Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Numero di riferimento del parere EFSA |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
«Snack ipocalorici (prodotti KOT)» |
Contribuisce a ridurre le dimensioni degli adipociti a livello addominale, nel contesto di una dieta ipocalorica |
Q-2011-00016 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Isoleucil-prolil-prolina (IPP) e valil-prolil-prolina (VPP) |
I peptidi IPP e VPP aiutano a mantenere normale la pressione sanguigna |
Q-2011-00121 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Appl’In® estratto polifenolico in polvere della mela (Malus domestica) |
Appl’In® contribuisce a ridurre la risposta glicemica nelle donne |
Q-2011-00190 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Caffè C21 |
Il consumo regolare di caffè C21 contribuisce a mantenere l’integrità del DNA nelle cellule corporee |
Q-2011-00783 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Olio a base di diacilglicerolo (DAG) |
La sostituzione dei comuni oli vegetali con l’olio DAG aiuta nella gestione del peso corporeo attraverso la perdita di peso |
Q-2011-00751 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Spermidina |
La spermidina prolunga la fase di crescita (anagenica) del ciclo del capello |
Q-2011-00896 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Bimuno® (Bimuno® GOS) |
Il consumo quotidiano regolare di 1,37 g di galatto-oligosaccaridi di Bimuno® può ridurre i disturbi intestinali |
Q-2011-00401 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Fibra di barbabietola da zucchero |
La fibra di barbabietola da zucchero diminuisce il tempo di transito intestinale |
Q-2011-00971 |
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/43 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1018/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2). |
|
(2) |
Al momento in cui è stato adottato l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite, tuttavia, per alcune indicazioni non erano ancora state completate né la relativa valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») né il relativo esame da parte della Commissione (3). |
|
(3) |
Tra tali indicazioni, l’Autorità ha espresso una valutazione positiva dell’indicazione sulla salute facente riferimento agli effetti dei carboidrati sul mantenimento della funzione cerebrale ed ha proposto, quale condizione appropriata d’impiego per tale indicazione, l’assunzione giornaliera di 130 g di carboidrati glicemici per coprire il fabbisogno di glucosio del cervello (4). |
|
(4) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego, comprese eventuali restrizioni. Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione delle indicazioni, le condizioni specifiche d’impiego e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità. |
|
(5) |
Alcuni Stati membri hanno tuttavia espresso la preoccupazione che tale autorizzazione, accompagnata dalle relative condizioni d’impiego, possa promuovere e incoraggiare il consumo di prodotti alimentari contenenti zuccheri diversi da quelli presenti naturalmente. Tale autorizzazione potrebbe inoltre trasmettere ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione, in particolare alla luce della raccomandazione dietetica a livello nazionale di ridurre il consumo di zuccheri. Si ritiene che, per questa specifica indicazione sulla salute, il conflitto di obiettivi possa essere risolto autorizzando la citata indicazione soltanto a determinate condizioni d’impiego che ne limitino l’applicazione a cibi a basso contenuto di zuccheri oppure a cibi senza zuccheri aggiunti che tuttavia possono contenere zuccheri naturali. |
|
(6) |
L’applicazione del presente regolamento deve essere successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni. |
|
(7) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni sulla salute contenente tutte le indicazioni sulla salute consentite deve essere aggiornato in base al presente regolamento. |
|
(8) |
Nell’elaborazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, sono state prese in debita considerazione le osservazioni e le posizioni inviate alla Commissione dai cittadini e dalle parti interessate. |
|
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012. |
|
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 13 maggio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.
(3) Corrispondenti a 2232 voci dell’elenco consolidato.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, la voce seguente è inserita in ordine alfabetico:
|
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d’uso dell’indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Numero dell’EFSA Journal |
Numero della voce nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA |
|
«Carboidrati |
I carboidrati contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 130 g di carboidrati da tutte le fonti. Questa indicazione può essere impiegata per alimenti che contengono almeno 20 g di carboidrati metabolizzati dall’organismo umano, esclusi i polioli, per porzione quantificata e che sono conformi all’indicazione nutrizionale “A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI” o “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
L’indicazione non va utilizzata per alimenti composti esclusivamente da zuccheri. |
2011;9(6):2226 |
603,653 » |
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/46 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1019/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2013
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all’istamina nei prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2) stabilisce i criteri microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Nello specifico, tale regolamento stabilisce i criteri di sicurezza alimentare riguardanti l’istamina e i piani di campionamento dei prodotti della pesca ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina. |
|
(2) |
La salsa di pesce ottenuta mediante fermentazione è un prodotto liquido della pesca. La Commissione del Codex alimentarius (3) ha fissato per quanto riguarda l’istamina contenuta in tale salsa nuovi livelli massimi raccomandati diversi da quelli riportati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005. Si tratta di una raccomandazione che si fonda sui dati relativi all’esposizione dei consumatori forniti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») nel parere scientifico sul controllo del rischio che si formino amine biogene negli alimenti fermentati (4). |
|
(3) |
Poiché la salsa di pesce è un prodotto liquido della pesca, si presume che l’istamina sia in esso distribuita equamente. Il piano di campionamento potrà quindi essere più semplice rispetto a quello relativo a prodotti della pesca che si presentino sotto un’altra forma. |
|
(4) |
È opportuno stabilire un criterio di sicurezza alimentare specifico per la salsa di pesce prodotta mediante la fermentazione di prodotti della pesca e allinearlo alle nuove norme del Codex alimentarius e al parere dell’EFSA. Occorre anche modificare la nota 2. |
|
(5) |
Generalmente il piano di campionamento per l’istamina nei prodotti della pesca consiste in nove campioni che richiedono notevole quantità di materiale da cui estrarre un campione. La nota 18 del criterio di sicurezza alimentare 1.26 per i prodotti della pesca stabilisce che singoli campioni possono essere prelevati presso dettaglianti. In tali casi, l’intera partita non va considerata a rischio solo perché basata sul risultato di un campione. Se però i valori di un campione su nove analizzati sono superiori a M, l’intera partita va considerata a rischio. È opportuno agire nello stesso modo anche quando i valori di un singolo campione sono superiori a M. Occorre pertanto modificare la nota 18. È opportuno inoltre applicare la nota 18 ai criteri 1.26 e 1.27 di sicurezza alimentare. |
|
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 va modificato di conseguenza. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(3) Norma del Codex alimentarius relativa alla salsa di pesce (CODEX STAN 302 — 2011).
(4) EFSA Journal 2011; 9(10):2393.
ALLEGATO
L’allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
|
1) |
il testo del punto 1.27 è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
è inserito il seguente articolo 1.27 bis:
|
|
3) |
il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:
|
|
4) |
il testo della nota 18 è sostituito dal seguente:
|
|
5) |
alla voce «Interpretazione dei risultati delle prove» l’ultimo paragrafo del testo relativo all’istamina nei prodotti della pesca è sostituito dal seguente: «Istamina in prodotti della pesca:
|
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1020/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
37,2 |
|
MK |
47,7 |
|
|
ZZ |
42,5 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
58,9 |
|
TR |
119,2 |
|
|
ZZ |
89,1 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
147,7 |
|
ZZ |
147,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
87,9 |
|
CL |
90,0 |
|
|
IL |
100,2 |
|
|
TR |
80,3 |
|
|
ZA |
101,2 |
|
|
ZZ |
91,9 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
228,3 |
|
TR |
173,2 |
|
|
ZZ |
200,8 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
142,9 |
|
IL |
85,8 |
|
|
NZ |
177,4 |
|
|
US |
168,1 |
|
|
ZA |
112,8 |
|
|
ZZ |
137,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
64,2 |
|
TR |
125,4 |
|
|
US |
165,9 |
|
|
ZZ |
118,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/50 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2013
relativa alla posizione che dev’essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UE-EFTA sul transito comune riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, con riguardo alla modifica dei codici SA e dei codici di imballaggio
(2013/524/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1) («la convenzione») conferisce al comitato misto UE-EFTA sul transito comune istituito dalla convenzione il potere di raccomandare e adottare, mediante decisioni, le modifiche della convenzione e delle appendici. |
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(2) |
Il 26 giugno 2009 il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato una raccomandazione che modifica la nomenclatura del sistema armonizzato. In conseguenza di tale raccomandazione, il 1o gennaio 2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (2) è entrato in vigore e ha sostituito il codice SA 1701 11 con due nuovi codici SA, vale a dire 1701 13 e 1701 14, nonché il codice SA 2403 10 con due nuovi codici SA, vale a dire 2403 11 e 2403 19. |
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(3) |
A causa della sostituzione dei codici SA 1701 11 e 2403 10 da parte del regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011, tali codici dovrebbero altresì essere modificati nell’allegato I (Merci che presentano ingenti rischi di frode) dell’appendice I della convenzione. |
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(4) |
La Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite ha emesso la revisione 8.1 della raccomandazione n. 21 relativa tra l’altro ai codici di imballaggio. È pertanto necessario adattare l’elenco dei codici di imballaggio contenuto nell’allegato A2 dell’appendice III della convenzione conformemente a detta revisione. |
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(5) |
Poiché il formato dei codici di imballaggio è stato modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 2 (an2) è altresì opportuno modificare di conseguenza il tipo/lunghezza della natura dei colli (casella 31) di cui all’allegato A1 dell’appendice III della convenzione. |
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(6) |
È opportuno pertanto definire la posizione dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-EFTA sul transito comune in merito all’adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. 2/02013 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, si basa sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto UE-EFTA sul transito comune possono concordare modifiche minori del progetto di decisione dopo averne debitamente informato il Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato misto UE-EFTA sul transito comune di cui all’articolo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
PROGETTO DI
DECISIONE N. 2/2013 DEL COMITATO MISTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito
IL COMITATO MISTO UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La raccomandazione del 26 giugno 2009 del Consiglio di cooperazione doganale ha modificato la nomenclatura del sistema armonizzato. Di conseguenza, il 1o gennaio 2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (2) è entrato in vigore e ha sostituito il codice SA 170111 con due nuovi codici SA, vale a dire 170113 e 170114, e il codice SA 240310 con due nuovi codici SA, vale a dire 240311 e 240319. |
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(2) |
I corrispondenti codici SA specificati nell’elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode, di cui all’allegato I dell’appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («la convenzione»), dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
|
(3) |
A causa di una nuova revisione della raccomandazione 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, revisione 8.1, relativa tra l’altro ai codici di imballaggio, è opportuno adattare di conseguenza l’allegato A2 dell’appendice III della convenzione. |
|
(4) |
Poiché il formato dei codici di imballaggio è stato modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 2 (an2) è opportuno modificare di conseguenza il tipo/lunghezza della natura dei colli (casella 31) nell’allegato A1 dell’appendice III della convenzione. |
|
(5) |
Le modifiche proposte conducono a un allineamento delle disposizioni sul transito comune con le disposizioni dell’UE sul transito. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE,
Articolo 1
La convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all’appendice della presente decisione.
Articolo 2
Le modifiche che figurano nel punto 1 dell’appendice della presente decisione si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Le modifiche che figurano nei punti 2 e 3 dell’appendice della presente decisione si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Fatto a …, il
Per il comitato misto UE-EFTA
sul transito comune
Il presidente
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(2) Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
Appendice
1.
L’allegato I dell’appendice I della convenzione è modificato come segue:|
i) |
La riga relativa ai codici SA «1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99» è sostituita dalla seguente:
|
|
ii) |
la riga relativa al codice SA «2403 10» è sostituita dalla seguente:
|
2.
La voce «Natura dei colli (casella 31) Tipo/lunghezza a2 Sono utilizzati i codici di imballaggio che figurano nell’allegato A2» nell’allegato A1 dell’appendice III della convenzione è sostituita dalla seguente:|
«Natura dei colli |
(casella 31) |
|
Tipo/Lunghezza: an2 |
|
|
Sono utilizzati i codici di imballaggio che figurano nell’allegato A2.». |
|
3.
Al punto 5 dell’allegato A2 dell’appendice III della convenzione è sostituito dal seguente:«CODICI DI IMBALLAGGIO
(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1, del 12 luglio 2010)
|
Aerosol |
AE |
|
Ampolla non protetta |
AM |
|
Ampolla protetta |
AP |
|
Anello |
RG |
|
Assortimento (“set”) |
SX |
|
Astuccio |
CV |
|
Atomizzatore |
AT |
|
Attaccapanni |
HN |
|
Bacinella (“pan”) |
P2 |
|
Bagaglio |
LE |
|
Balla compressa |
BL |
|
Balla non compressa |
BN |
|
Bara |
CJ |
|
Barattolo di latta |
TN |
|
Barile (“keg”) |
KG |
|
Barilotto (“firkin”) |
FI |
|
Barilotto (“tierce”) |
TI |
|
Barra |
BR |
|
Barre in pacchi/mazzi/fasci |
BZ |
|
Baule (“trunk”) |
TR |
|
Baule da marinaio |
SE |
|
Baule metallico (“coffer”) |
CF |
|
Bauletto (“footlocker”) |
FO |
|
Bidone cilindrico |
CX |
|
Bidone con manico e beccuccio |
CD |
|
Bidone da latte |
CC |
|
Bidone di latta (“canister”) |
CI |
|
Bidone rettangolare |
CA |
|
Blocco |
OK |
|
Bobina (“bobbin”) |
BB |
|
Bobina (“coil”) |
CL |
|
Bobina (“reel”) |
RL |
|
Bobina (“spindle”) |
SD |
|
Bobina (“spool”) |
SO |
|
Bombola di gas |
GB |
|
Borsa |
BG |
|
Botte (“barrel”) |
BA |
|
Botte (“barrel”) di legno |
2C |
|
Botte (“barrel”) di legno con coperchio amovibile |
QJ |
|
Botte (“barrel”) di legno con foro di riempimento |
QH |
|
Botte (“butt”) |
BU |
|
Botte (“cask”) |
CK |
|
Botte (“hogshead”) |
HG |
|
Botte di grande capacità |
TO |
|
Bottiglia a bulbo non protetta |
BS |
|
Bottiglia a bulbo protetta |
BV |
|
Bottiglia cilindrica non protetta |
BO |
|
Bottiglia cilindrica protetta |
BQ |
|
Bottiglia impagliata |
WB |
|
Bottiglione non protetto |
CO |
|
Bottiglione protetto |
CP |
|
Brocca (“jug”) |
JG |
|
Brocca (“pitcher”) |
PH |
|
Busta |
EN |
|
Canestro |
BK |
|
Capsula |
AV |
|
Carrello piatto |
FW |
|
Cartoncino (“card”) |
CM |
|
Cartone |
CT |
|
Cartone per rinfuse |
DK |
|
Cartuccia |
CQ |
|
Casetta (“tray”) contenente articoli piatti impilati orizzontalmente |
GU |
|
Cassa (“box”) di legno ricostituito |
4F |
|
Cassa (“box”) di acciaio |
4A |
|
Cassa (“box”) di alluminio |
4B |
|
Cassa (“box”) di legno compensato |
4D |
|
Cassa (“box”) di legno naturale |
4C |
|
Cassa (“box”) di legno naturale a pannelli stagni alle polveri |
|
|
Cassa (“box”) di legno naturale, ordinaria |
QP |
|
Cassa (“box”) in materiale plastico espanso |
QR |
|
Cassa (“box”) in pannelli di fibra |
4G |
|
Cassa (“box”) in plastica |
4H |
|
Cassa (“box”) in plastica rigida |
QS |
|
Cassa (“box”) per liquidi |
BW |
|
Cassa (“crate”) da frutta |
FC |
|
Cassa (“crate”) della birra |
CB |
|
Cassa (“crate”) di cartone multistrato |
DC |
|
Cassa (“chest”) da tè |
TC |
|
Cassa a gabbia |
FD |
|
Cassa bassa (“shallow crate”) |
SC |
|
Cassa-paletta |
ED |
|
Cassa-paletta di cartone |
EF |
|
Cassa-paletta di legno |
EE |
|
Cassa-paletta di metallo |
EH |
|
Cassa-paletta di plastica |
EG |
|
Cassetta |
CR |
|
Cassetta (“crate”) di legno |
8B |
|
Cassetta (“crate”) di legno multistrato |
DB |
|
Cassetta (“crate”) di legno per rinfuse |
DM |
|
Cassetta (“crate”) in plastica multistrato |
DA |
|
Cassetta (“crate”) in plastica per rinfuse |
DL |
|
Cassetta (“crate”) metallica |
MA |
|
Cassetta (“Lug”) |
LU |
|
Cassetta (“tray”) di cartone, doppio strato, senza coperchio |
DY |
|
Cassetta (“tray”) di cartone, monostrato, senza coperchio |
DV |
|
Cassetta (“tray”) di legno, doppio strato, senza coperchio |
DX |
|
Cassetta (“tray”) di legno, monostrato, senza coperchio |
DT |
|
Cassetta (“tray”) di plastica, doppio strato, senza coperchio |
DW |
|
Cassetta (“tray”) di plastica, monostrato, senza coperchio |
DS |
|
Cassetta (“tray”) di polistirolo, monostrato, senza coperchio |
DU |
|
Cassetta (“tray”) rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482:2002) |
IL |
|
Cassetta allungabile (“nest”) |
NS |
|
Cassetta del latte |
MC |
|
Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) |
DH |
|
Cassetta, rastrelliera per bottiglie |
BC |
|
Cassone (“liftvan”) |
LV |
|
Cassone con coperchio |
TL |
|
Cassone o vagoncino (“tub”) |
TB |
|
Cestello con coperchio a cerniera (“clamshell”) |
AI |
|
Cestello o cassetta (“tray”) |
PU |
|
Cestello tondo |
PJ |
|
Cesto (“bin”) |
BI |
|
Cesto di cartone con manico |
HC |
|
Cesto di legno con manico |
HB |
|
Cesto di plastica con manico |
HA |
|
Cilindro |
CY |
|
Cintura |
B4 |
|
Cofano |
CH |
|
Condotti (“pipe”) in pacchi/mazzi/fasci |
PV |
|
Condotto (“pipe”) |
PI |
|
Cono |
AJ |
|
Contenitore (“case”) di acciaio |
SS |
|
Contenitore (“case”) di legno |
7B |
|
Contenitore automobile |
7 A |
|
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse (“big bag”) |
43 |
|
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida |
ZQ |
|
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio |
WK |
|
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio |
WL |
|
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida |
ZR |
|
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo |
WM |
|
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante |
ZK |
|
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura |
ZJ |
|
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante |
ZF |
|
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura |
ZD |
|
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida |
ZM |
|
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida |
PLN |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse |
WA |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio |
WC |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) |
WG |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio |
WD |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) |
WH |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio |
ZA |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua |
ZC |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato |
ZX |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo |
WY |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale |
ZW |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo |
WU |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito |
ZY |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo |
WZ |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento |
WT |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno |
WV |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno |
WX |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera |
WW |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione |
ZP |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione |
ZN |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido |
ZU |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi |
ZS |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo |
WF |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio |
ZV |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) |
WJ |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida |
AA |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione |
ZH |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione |
ZG |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo |
WR |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo |
WN |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno |
WP |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo |
WQ |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica |
WS |
|
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra |
ZT |
|
Contenitore esterno |
OU |
|
Contenitore flessibile |
1F |
|
Contenitore flessibile (“Flexibag”) |
FB |
|
Contenitore flessibile a sacco |
FX |
|
Contenitore gallone |
GL |
|
Contenitore isotermico |
EI |
|
Contenitore metallico |
ME |
|
Contenitore senza altra precisione |
CN |
|
Contenitore serbatoio generico |
TG |
|
Coppa |
CU |
|
Damigiana non protetta |
DJ |
|
Damigiana protetta |
DP |
|
Definizione comune |
ZZ |
|
Fascio (“truss”) |
TS |
|
Fiala |
VI |
|
Flacone |
FL |
|
Fogli in pacchi/mazzi/fasci |
SZ |
|
Foglio |
ST |
|
Foglio protettivo (“slipsheet”) |
SL |
|
Foglio, rivestimento di plastica |
SP |
|
Fusto |
DR |
|
Fusto di acciaio |
1 A |
|
Fusto di acciaio con coperchio amovibile |
QB |
|
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile |
QA |
|
Fusto di alluminio |
1B |
|
Fusto di alluminio con coperchio amovibile |
QD |
|
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile |
QC |
|
Fusto di cartone |
1G |
|
Fusto di ferro |
DI |
|
Fusto di legno |
1 W |
|
Fusto di legno compensato |
1D |
|
Fusto di plastica |
IH |
|
Fusto di plastica con coperchio amovibile |
QG |
|
Fusto di plastica con coperchio non amovibile |
QF |
|
Gabbia |
CG |
|
Gabbia (“pen”) |
PF |
|
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) |
DG |
|
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C) |
VG |
|
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale) |
VQ |
|
Generatore aerosol |
DN |
|
Giara |
JR |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica |
6H |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio |
YD |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone |
YK |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato |
YH |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida |
YM |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio |
YB |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno |
YF |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio |
YC |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone |
YJ |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica |
YL |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato |
YG |
|
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio |
YA |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro |
6P |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio |
YR |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio |
YP |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone |
YX |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno |
YS |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio |
YQ |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio |
YN |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone |
YW |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato |
YT |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso |
YY |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida |
YZ |
|
Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini |
YV |
|
Imballaggio con finestra |
IE |
|
Imballaggio con rivestimento di carta |
IG |
|
Imballaggio di cartone con fori di presa |
IK |
|
Imballaggio di presentazione di cartone |
IB |
|
Imballaggio di presentazione di legno |
IA |
|
Imballaggio di presentazione di metallo |
ID |
|
Imballaggio di presentazione di plastica |
IC |
|
Imballaggio sottovuoto |
VP |
|
Imballaggio termoretrattile (“shrinkwrapped”) |
SW |
|
Imballaggio tubolare |
IF |
|
Intelaiatura |
FR |
|
Intelaiatura di cassa |
SK |
|
Involucro di acciaio |
SV |
|
Kit |
KI |
|
Lamiera |
SM |
|
Lastra (“plate”) |
PG |
|
Lastra (“slab”) |
SB |
|
Lastre (“plate”) in pacchi/mazzi/fasci |
PY |
|
Libero (animale) |
UC |
|
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci |
IZ |
|
Lingotto |
IN |
|
Liquidi alla rinfusa |
VL |
|
Lotto |
LT |
|
Manicotto |
SY |
|
Mazzo |
BH |
|
Merce disimballata o non imballata |
NE |
|
Merce disimballata o non imballata in un’unica unità |
NF |
|
Merce disimballata o non imballata in varie unità |
NG |
|
Octabin |
OT |
|
Pacchetto |
PA |
|
Pacco (“bundle”) |
BE |
|
Pacco (“bundle”) di legno |
8C |
|
Pacco (“package”) |
PK |
|
Pacco (“parcel”) |
PC |
|
Paletta |
PX |
|
Paletta “triwall” |
TW |
|
Paletta 100 cm × 110 cm |
AH |
|
Paletta CHEP 100 cm × 120 cm |
OC |
|
Paletta CHEP 40 cm × 60 cm |
OA |
|
Paletta CHEP 80 cm × 120 cm |
OB |
|
Paletta con rivestimento termoretrattile |
AG |
|
Paletta di legno |
8 A |
|
Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 100 cm |
PD |
|
Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 120 cm |
PE |
|
Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 60 cm |
AF |
|
Paletta scatola (“pallet box”) |
PB |
|
Paletta, AS 4068-1993 |
OD |
|
Palla |
AL |
|
Pallet, ISO T11 |
OE |
|
Pallone non protetto |
BF |
|
Pallone protetto |
BP |
|
Paniere (“creel”) |
CE |
|
Paniere (“hamper”) |
HR |
|
Pannelli (“board”) in pacchi/mazzi/fasci |
BY |
|
Pannello (“board”) |
BD |
|
Particelle alla rinfusa, solide, fini (“polveri «) |
VY |
|
Particelle alla rinfusa, solide, grandi (“noduli”) |
VO |
|
Particelle alla rinfusa, solide, granulari (“grani”) |
VR |
|
Pellicola plastica (“filmpack”) |
FP |
|
Pezzo |
PP |
|
Piattaforma di peso o dimensioni non specificate |
OF |
|
Pneumatico |
TE |
|
Rastrelliera, attaccapanni |
RJ |
|
Recipiente con rivestimento di plastica |
MW |
|
Recipiente di carta |
AC |
|
Recipiente di cartone |
AB |
|
Recipiente di legno |
AD |
|
Recipiente di metallo |
MR |
|
Recipiente di plastica |
PR |
|
Recipiente di vetro |
GR |
|
Rete (“NET”) |
NT |
|
Rete tubolare di materiale tessile |
NV |
|
Rete tubolare di plastica |
NU |
|
Roll |
CW |
|
Rotolo (“bolt”) |
BT |
|
Rotolo (“roll”) |
RO |
|
Rottami metallici alla rinfusa |
VS |
|
Sacchetto (“bag”) multistrato |
MB |
|
Sacchetto (“pouch”) |
PO |
|
Sacchetto (“sachet”) |
SH |
|
Sacco (“polybag”) |
44 |
|
Sacco (“sack”) multifoglio |
MS |
|
Sacco (“sack”) |
SA |
|
Sacco da trasporto |
TT |
|
Sacco di carta |
5M |
|
Sacco di carta multifoglio |
XJ |
|
Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua |
XK |
|
Sacco di dimensioni molto grandi (“jumbo”) |
JB |
|
Sacco di grandi dimensioni |
ZB |
|
Sacco di juta |
JT |
|
Sacco di materia tessile |
5L |
|
Sacco di materia tessile resistente all’acqua |
XH |
|
Sacco di materia tessile stagno alle polveri |
XG |
|
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno |
XF |
|
Sacco di plastica |
EC |
|
Sacco di tela |
GY |
|
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua |
XC |
|
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno |
XA |
|
Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri |
XB |
|
Sacco di tessuto di plastica |
5H |
|
Sacco in film di plastica |
XD |
|
Sacco in rete (“rednet”) |
RT |
|
Scaffalatura (“rack”) |
RK |
|
Scatola |
BX |
|
Scatola (“case”) |
CS |
|
Scatola di fiammiferi |
MX |
|
Secchio (“bucket”) |
BJ |
|
Secchio (“pail”) |
PL |
|
Senza oggetto |
NA |
|
Serbatoio cilindrico |
TY |
|
Serbatoio flessibile (“Flexitank”) |
FE |
|
Serbatoio rettangolare |
TK |
|
Skid |
SI |
|
Tanica cilindrica |
JY |
|
Tanica di acciaio |
3 A |
|
Tanica di acciaio con coperchio amovibile |
QL |
|
Tanica di acciaio con coperchio non amovibile |
QK |
|
Tanica di plastica |
3H |
|
Tanica di plastica con coperchio amovibile |
QN |
|
Tanica di plastica con coperchio non amovibile |
QM |
|
Tanica rettangolare |
JC |
|
Tavola (“plank”) |
PN |
|
Tavole (“plank”) in pacchi/mazzi/fasci |
PZ |
|
Tavoletta |
T1 |
|
Tela di sacco |
MT |
|
Telone |
CZ |
|
Tino |
VA |
|
Trave |
GI |
|
Travi in pacchi/mazzi/fasci |
GZ |
|
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci |
LZ |
|
Tronco |
LG |
|
Tubi (“tubes”) in pacchi/mazzi/fasci |
TZ |
|
Tubo (“tube”) |
TU |
|
Tubo a imbuto |
TV |
|
Tubo flessibile (“collapsible tube”) |
TD |
|
Unità |
UN |
|
Valigia |
SU |
|
Vaschetta |
BM |
|
Vaschetta per alimenti (“foodtainer”) |
FT |
|
Vaschetta per alimenti (“foodtainer”) |
VK |
|
Vaso |
PT |
|
Veicolo |
VN |
|
Vergella |
RD |
|
Vergelle in pacchi/mazzi/fasci |
RZ». |
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/71 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2013
che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
(2013/525/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE (2), a sostegno di un rigoroso programma economico e di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione europea. |
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(2) |
La Commissione ha completato il decimo riesame del programma di riforme economiche dell’Irlanda il 10 luglio 2013. |
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(3) |
Al fine di consentire una valutazione completa e approfondita, condotta con la dovuta diligenza, della conformità con il programma nel quadro del riesame finale e per fare in modo che la decisione sull’erogazione dell’ultima rata possa essere presa per tempo, è necessario prevedere una breve proroga del periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria.. |
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(4) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/77/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/77/UE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sostegno finanziario copre un periodo di tre anni e due mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.»
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
|
24.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/72 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 394/11/COL
del 14 dicembre 2011
che modifica per l’ottantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO “L’AUTORITÀ”),
considerando quanto segue:
a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.
Il 1o dicembre 2011 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (1).
Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.
Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.
Ai sensi del punto II del capo “DISPOSIZIONI GENERALI” a pagina 11 dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea.
L’Autorità ha consultato in proposito la Commissione europea e gli Stati EFTA con lettere datate 2 dicembre 2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo sull’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.
Il testo del nuovo capitolo è riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio
ALLEGATO
APPLICAZIONE, DAL 1o GENNAIO 2012, DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE BANCHE NEL CONTESTO DELLA CRISI FINANZIARIA
1. Introduzione
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(1) |
Dall’autunno 2008, quando è iniziata la crisi finanziaria mondiale, l’Autorità di vigilanza EFTA (“l’Autorità”) ha formulato quattro serie di orientamenti (1) contenenti indicazioni dettagliate sui criteri per la valutazione della compatibilità del sostegno pubblico alle istituzioni finanziarie (2) con il disposto dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”). Gli orientamenti riguardano: l’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (3) (“gli orientamenti sul settore bancario”); la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (4) (“gli orientamenti sulla ricapitalizzazione”); il trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario del SEE (5) (“gli orientamenti sulle attività deteriorate”) e il ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (6) (“gli orientamenti sulla ristrutturazione”). Tre di questi quattro orientamenti, ossia quelli sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate, stabiliscono le condizioni essenziali per la compatibilità dei principali tipi di assistenza concessi dagli Stati EFTA — garanzie sulle passività, ricapitalizzazioni e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate — mentre gli orientamenti sulla ristrutturazione indicano le caratteristiche particolari che un piano di ristrutturazione (o un piano di redditività) deve presentare nello specifico contesto degli aiuti di Stato collegati alla crisi concessi alle banche in base all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. |
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(2) |
Il 2 marzo 2011 l’Autorità ha adottato una quinta serie di orientamenti relativi all’applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (7) (“gli orientamenti di proroga”). Gli orientamenti di proroga hanno esteso fino al 31 dicembre 2011 la validità degli orientamenti sulla ristrutturazione — gli unici dei quattro per i quali sia stata specificata una data di scadenza — con determinate modifiche. Negli orientamenti di proroga l’Autorità ha inoltre sottolineato che riteneva che le condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, che permette in via eccezionale la concessione di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato EFTA, sussistessero ancora e che gli orientamenti sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate sarebbero rimasti in vigore onde fornire orientamenti sui criteri per valutare la compatibilità degli aiuti collegati alla crisi erogati alle banche a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. |
|
(3) |
L’inasprirsi delle tensioni sui mercati dei debiti sovrani registrato nel 2011 ha posto il settore bancario del SEE sotto una pressione crescente, in particolare in termini di accesso ai mercati del finanziamento a termine. Il “pacchetto per il settore bancario” concordato dai capi di Stato e di governo nel loro incontro del 26 ottobre 2011 (8) è volto a ristabilire la fiducia nel settore bancario mediante garanzie sul finanziamento a medio termine e la creazione di una riserva temporanea di capitale corrispondente a un coefficiente patrimoniale pari al 9% di capitale di qualità più elevata dopo aver considerato la valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano. Malgrado tali misure, l’Autorità ritiene che le condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), continueranno a sussistere anche dopo la fine del 2011. |
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(4) |
Gli orientamenti sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate rimarranno pertanto in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Analogamente, l’ambito di applicazione temporale degli orientamenti sulla ristrutturazione viene esteso oltre il 31 dicembre 2011 (9). L’Autorità continuerà a monitorare la situazione sui mercati finanziari e prenderà iniziative volte a fissare norme permanenti in merito agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche, sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, non appena le condizioni del mercato lo consentano. |
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(5) |
Onde facilitare l’applicazione del pacchetto bancario e tener conto dell’evoluzione del profilo di rischio delle banche dall’inizio della crisi, è auspicabile chiarire ulteriormente ed aggiornare le norme sotto determinati profili. I presenti orientamenti stabiliscono le necessarie modifiche dei parametri per la compatibilità degli aiuti di Stato collegati alla crisi forniti alle banche a partire dal 1o gennaio 2012. In particolare, i presenti orientamenti:
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2. Prezzi e condizioni per le ricapitalizzazioni ad opera dello Stato
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(6) |
Gli orientamenti sulla ricapitalizzazione forniscono indicazioni generali sulla fissazione dei prezzi per i conferimenti di capitale. Tali indicazioni riguardano principalmente gli strumenti di capitale aventi un rendimento fisso. |
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(7) |
In considerazione delle modifiche normative e delle mutevoli condizioni di mercato, l’Autorità prevede che i conferimenti di capitale pubblico potranno in futuro avere più comunemente la forma di azioni con una remunerazione variabile. Il chiarimento delle norme relative alla fissazione dei prezzi per i conferimenti di capitale è auspicabile in quanto le azioni vengono remunerate mediante (incerti) dividendi e plusvalenze, rendendo difficile valutare direttamente una remunerazione ex ante su tali strumenti. |
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(8) |
L’Autorità valuterà pertanto la remunerazione di tali conferimenti di capitale sulla base del prezzo di emissione delle azioni. I conferimenti di capitale devono essere sottoscritti con uno sconto sufficiente rispetto al prezzo delle azioni (adeguato all’“effetto di diluizione” (10)) immediatamente prima dell’annuncio del conferimento di capitale in modo da dare una garanzia ragionevole di una remunerazione adeguata per lo Stato (11). |
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(9) |
Per le banche quotate, il prezzo azionario di riferimento deve essere il prezzo di mercato quotato delle azioni che hanno diritti equivalenti a quelli di cui godono le azioni oggetto dell’emissione. Per le banche non quotate un prezzo di mercato di questo genere non esiste e gli Stati EFTA devono utilizzare un approccio basato sul mercato per la valutazione (ivi compreso un approccio “peer group” sulla base del P/E o altre metodologie di valutazione generalmente accettate). Le azioni devono essere sottoscritte con uno sconto appropriato rispetto a tale valore di mercato (o basato sul mercato). |
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(10) |
Se gli Stati EFTA sottoscrivono azioni senza diritto di voto, può essere necessario uno sconto più elevato, la cui entità deve riflettere il differenziale di prezzo tra azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto nelle condizioni di mercato prevalenti. |
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(11) |
Le misure di ricapitalizzazione devono contenere incentivi adeguati per l’uscita delle banche dalla situazione di sostegno statale non appena possibile. Rispetto alle azioni con remunerazione variabile, se gli incentivi all’uscita sono concepiti in modo tale da limitare il potenziale di rialzo per lo Stato EFTA — ad esempio mediante l’emissione di warrant per gli azionisti esistenti in modo da consentire loro di riacquistare dallo Stato le azioni di nuova emissione ad un prezzo che comporti un rendimento annuale ragionevole per lo Stato — sarebbe necessario uno sconto per riflettere la limitazione del rialzo potenziale. |
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(12) |
In tutti i casi, l’entità dello sconto deve riflettere l’entità del conferimento di capitale in relazione al capitale core tier 1 esistente. Una maggiore scarsità di capitali in relazione al capitale esistente è indicativa della presenza di un rischio maggiore per lo Stato e richiede pertanto uno sconto superiore. |
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(13) |
Gli strumenti ibridi devono prevedere, in linea di principio, un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole in base al quale le cedole che non possono essere pagate in contanti vengono versate allo Stato sotto forma di azioni di nuova emissione. |
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(14) |
L’Autorità continuerà a chiedere agli Stati EFTA di presentare un piano di ristrutturazione (o un aggiornamento del piano di ristrutturazione esistente), entro sei mesi dalla data della decisione dell’Autorità che autorizza l’aiuto al salvataggio, per qualunque banca che benefici di sostegno pubblico sotto forma di ricapitalizzazione o di misure a fronte di attività deteriorate. Qualora una banca sia stata oggetto di una precedente decisione relativa ad aiuti al salvataggio ai sensi della normativa che regolamenta la compatibilità degli aiuti alle banche con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, nell’ambito o meno della stessa operazione di ristrutturazione, l’Autorità può chiedere la presentazione del piano di ristrutturazione entro un periodo inferiore a sei mesi. L’Autorità effettuerà una valutazione proporzionale della redditività a lungo termine delle banche, tenendo pienamente conto di elementi indicanti che le banche possono essere redditizie a lungo termine senza la necessità di una ristrutturazione significativa, in particolare quando la scarsità di capitali è essenzialmente riconducibile ad una crisi di fiducia nel debito sovrano, l’apporto di capitale pubblico è limitato all’importo necessario a compensare le perdite derivanti dalla valutazione di mercato (“mark to market”) delle obbligazioni sovrane delle parti contraenti dell’accordo SEE presso banche che sono altrimenti redditizie e l’analisi dimostra che le banche in questione non hanno assunto rischi eccessivi con le acquisizioni di debito sovrano. |
3. Prezzi e condizioni per le garanzie statali
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(15) |
Le banche possono usufruire di una garanzia statale per l’emissione di nuovi strumenti di debito, sia garantiti che non garantiti, fatta eccezione per gli strumenti che si qualificano come capitale. Poiché la pressione sul finanziamento delle banche si concentra sui mercati dei finanziamenti a termine, le garanzie statali devono in generale riguardare solo il debito con scadenze comprese tra uno e cinque anni [sette anni in caso di obbligazioni garantite (“covered bond”)]. |
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(16) |
Dall’inizio della crisi, la fissazione dei prezzi delle garanzie statali è stata collegata alla mediana dello spread dei CDS del beneficiario per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 agosto 2008. Tali prezzi sono stati aumentati, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, per riflettere meglio il profilo di rischio dei singoli beneficiari (12). |
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(17) |
Onde tener conto della maggiore differenziazione in base al rischio degli spread dei CDS delle banche negli ultimi tempi, è opportuno che tale formula di determinazione dei prezzi sia aggiornata per fare riferimento alla mediana degli spread dei CDS su un periodo di tre anni che termina un mese prima della concessione di garanzie. Poiché gli aumenti degli spread dei CDS negli ultimi anni sono in parte dovuti ad effetti non specifici per le singole banche, in particolare alle crescenti tensioni sui mercati del debito sovrano e ad un aumento della percezione del rischio nel settore bancario, tale formula deve isolare il rischio intrinseco delle singole banche dalle variazioni degli spread dei CDS degli Stati SEE e del mercato nel suo complesso. La formula deve inoltre rispecchiare il fatto che le garanzie sui covered bond espongono il garante ad un rischio notevolmente più basso rispetto alle garanzie sui debiti non coperti da garanzie. |
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(18) |
In linea con i principi esposti al punto 17, la nuova formula di determinazione dei prezzi di cui all’appendice definisce le commissioni di garanzia minime da applicare qualora le garanzie statali vengano concesse su base nazionale, senza condivisione di garanzie tra Stati EFTA. L’Autorità applicherà questa formula a tutte le garanzie statali sulle passività delle banche con scadenza ad un anno o più concesse a partire dal 1o gennaio 2012. |
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(19) |
Qualora le garanzie riguardino passività non denominate nella valuta nazionale del garante, andrebbero applicate commissioni supplementari per coprire il rischio di cambio assunto dal garante. |
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(20) |
Qualora sia necessario che le garanzie coprano un debito con una scadenza inferiore a un anno, l’Autorità continuerà ad applicare la formula di determinazione dei prezzi esistente, che figura nell’appendice. L’Autorità non autorizzerà la concessione di garanzie a copertura di un debito con una scadenza inferiore a tre mesi, salvo in casi eccezionali in cui tali garanzie sono necessarie per la stabilità finanziaria. In tal caso, l’Autorità valuterà la remunerazione adeguata tenendo conto dell’esigenza di adeguati incentivi per l’uscita dal sostegno statale non appena possibile. |
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(21) |
Se gli Stati EFTA decideranno di concludere accordi per costituire sindacati di garanzia sulle passività delle banche, l’Autorità riesaminerà di conseguenza le proprie indicazioni in materia al fine di garantire, in particolare, che l’importanza attribuita agli spread dei CDS degli Stati EFTA continui a corrispondere alla loro effettiva pertinenza. |
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(22) |
Onde permettere all’Autorità di valutare l’applicazione pratica della nuova formula di determinazione dei prezzi, gli Stati EFTA devono specificare, all’atto della notifica di regimi di garanzia nuovi o prorogati, una commissione indicativa per ciascuna banca ammissibile a tali garanzie, sulla base della formula e utilizzando dati di mercato recenti. Gli Stati EFTA devono inoltre comunicare all’Autorità, entro i tre mesi successivi a ciascuna emissione di titoli garantiti, l’effettiva commissione applicata per la concessione della garanzia relativamente a ciascuna emissione di titoli garantiti. |
(1) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia (“la guida sugli aiuti di Stato”), adottata dall’Autorità il 19.1.1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso “GU”) L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 2.3.2011. La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.
(2) Per facilità di lettura, nel presente documento le istituzioni finanziarie vengono semplicemente denominate “banche”.
(3) Disponibile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16604&1=1.
(4) Disponibile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16015&1=1.
(5) Disponibile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16585&1=1.
(6) Disponibile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VIII—Return-to-viability-and-the-assessment-of-restructuring-measures-in-the-financial-sector.pdf.
(7) Disponibile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VIII—Financial-Crisis-Guidelines-2011.pdf.
(8) Dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’UE del 26 ottobre 2011, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/125623.pdf).
(9) In linea con la prassi abituale dell’Autorità, i regimi già esistenti o nuovi di sostegno alle banche (a prescindere dagli strumenti di sostegno che contengono, cioè garanzie, ricapitalizzazione, liquidità, sostegno a fronte di attività deteriorate ecc.) saranno prorogati o approvati solo per un periodo di sei mesi onde consentire di apportare gli ulteriori adeguamenti eventualmente necessari a metà del 2012.
(10) L’“effetto di diluizione” può essere quantificato utilizzando tecniche di mercato generalmente accettate (ad esempio il “ theoretical ex right price ” (TERP) o prezzo teorico ex diritto).
(11) Se gli Stati EFTA sottoscrivono l’emissione di azioni, devono inoltre essere previste adeguate spese di sottoscrizione (“ underwriting fee ”) a carico dell’istituto di emissione.
(12) Cfr. il documento di lavoro del 30 aprile 2010 della direzione generale della Concorrenza sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010 (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf).
Appendice
Garanzie a copertura del debito con una scadenza a un anno o più
La commissione di garanzia deve essere quanto meno la somma di:
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1) |
una commissione di base di 40 punti base (pb); e |
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2) |
una commissione basata sul rischio pari al prodotto di 40 punti base e una misura del rischio composta da i) metà del rapporto tra la mediana dello spread dei CDS senior a cinque anni del beneficiario su un triennio che si conclude un mese prima della data di emissione del titolo oggetto di garanzia e la mediana dell’indice iTraxx Europe senior financials a cinque anni sul medesimo triennio, più ii) metà del rapporto tra la mediana dello spread dei CDS senior a cinque anni di tutti gli Stati SEE e la mediana dello spread dei CDS senior a cinque anni dello Stato EFTA che concede la garanzia sul medesimo triennio. |
La formula per la commissione di garanzia può essere espressa come:
in cui A è la mediana dello spread dei CDS senior a cinque anni del beneficiario, B è la mediana dell’indice iTraxx Europe senior financials a cinque anni, C è la mediana dello spread dei CDS senior a cinque anni di tutti gli Stati SEE e D è la mediana dello spread dei CDS senior a cinque anni dello Stato EFTA che concede la garanzia.
Le mediane vengono calcolate su un triennio che si conclude un mese prima della data di emissione del titolo oggetto di garanzia.
In caso di garanzie per covered bond, la commissione di garanzia può tenere conto solo di metà della commissione basata sul rischio calcolata conformemente al punto 2) di cui sopra.
Banche prive di dati rappresentativi sui CDS
Per le banche senza dati sui CDS, o senza dati rappresentativi in merito, ma dotate di rating del credito, uno spread equivalente dei CDS deve essere derivato dalla mediana degli spread dei CDS a cinque anni durante lo stesso periodo di campionamento per la categoria di rating della banca interessata, basandosi su un campione rappresentativo di grandi banche degli Stati SEE. L’autorità di vigilanza valuterà se i dati sui CDS di una banca siano rappresentativi.
Per le banche senza dati sui CDS e prive di rating del credito, uno spread equivalente dei CDS deve essere derivato dalla mediana degli spread dei CDS a cinque anni durante lo stesso periodo di campionamento per la categoria di rating più bassa (1), basandosi su un campione rappresentativo di grandi banche degli Stati SEE. Lo spread dei CDS calcolato per questa categoria di banche può essere adattato sulla base di una valutazione della vigilanza.
L’Autorità determinerà i campioni rappresentativi di grandi banche degli Stati SEE.
Garanzie a copertura del debito con una scadenza inferiore a un anno
Poiché gli spread dei CDS possono non costituire una misura adeguata del rischio di credito per il debito con una scadenza inferiore ad un anno, la commissione di garanzia per tale debito deve essere quanto meno pari alla somma di:
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1) |
una commissione di base di 50 punti base e |
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2) |
una commissione basata sul rischio pari a 20 punti base per le banche con un rating di A+ o A, 30 punti base per le banche con un rating di A– o 40 punti base per le banche con un rating inferiore a A– o prive di rating. |
(1) La categoria di rating più bassa da considerare è la A, in quanto non vi sono dati sufficienti disponibili per la categoria di rating BBB.