ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.277.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 277

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
18 ottobre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013, recante duecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 997/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 998/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o dicembre 2013 al 28 febbraio 2014

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013, relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2013 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

9

 

 

DECISIONI

 

 

2013/507/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 16 ottobre 2013, relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia

11

 

 

2013/508/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 16 ottobre 2013, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

12

 

 

2013/509/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 16 ottobre 2013, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

13

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/510/UE

 

*

Decisione n. 1/2013 del Comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 1o luglio 2013, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito

14

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013

recante duecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L'8 ottobre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare un'entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

"Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Indirizzo: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regno Unito (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regno Unito (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Regno Unito (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regno Unito (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero d'iscrizione nel registro delle associazioni caritative: 1083469, (b) numero di registrazione: 3713110. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.".


18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 997/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

53,1

MK

65,0

ZZ

59,1

0707 00 05

MK

62,5

TR

121,6

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

133,1

ZZ

133,1

0805 50 10

AR

102,0

CL

136,7

IL

97,0

TR

90,4

ZA

102,1

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

254,8

TR

147,0

ZZ

200,9

0808 10 80

CL

149,4

NZ

112,7

US

156,2

ZA

126,6

ZZ

136,2

0808 30 90

TR

124,7

US

162,0

ZZ

143,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 998/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o dicembre 2013 al 28 febbraio 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e dell'Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2013 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2013 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

100,00  %

Nuovi importatori

09.4099

9,229629  %

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

27,834562  %

Nuovi importatori

09.4100

0,396824  %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100  %

Nuovi importatori

09.4102

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 999/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013

relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2013 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2013 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Le domande di diritti di importazione relative al gruppo 5A, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2013 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2014 al 31.3.2014

(%)

1

09.4211

0,448828

4A

09.4214

0,559284

09.4251

1,58228

09.4252

14,290977

6A

09.4216

0,490584

09.4260

1,801814


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2014 al 31.3.2014

(%)

5A

09.4215

0,712758

09.4254

1,161443

09.4255

4,424789


18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1000/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

136,1

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

145,9

0

AR

141,8

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

300,8

0

AR

233,2

20

BR

327,1

0

CL

265,2

10

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

305,9

0

BR

317,1

0

CL

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

279,1

2

BR

312,2

0

CL


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/11


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 16 ottobre 2013

relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia

(2013/507/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 1o luglio 2013, il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea è stato elevato a nove dalla decisione 2013/336/UE del Consiglio (1).

(2)

La candidatura del sig. Maciej SZPUNAR è stata proposta per la nomina a avvocato generale della Corte di giustizia.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Maciej SZPUNAR all'esercizio delle funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia.

(4)

In vista del rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali che avrà luogo il 7 ottobre 2018, conformemente all'articolo 253, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno nominare il sig. Maciej SZPUNAR fino al 6 ottobre 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Maciej SZPUNAR è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo dal 16 ottobre 2013 al 6 ottobre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2013

Il presidente

R. KAROBLIS


(1)  Decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 92).


18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/12


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 16 ottobre 2013

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

(2013/508/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni di Küllike JÜRIMÄE, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato di Küllike JÜRIMÄE, ossia fino al 31 agosto 2016.

(2)

La candidatura di Lauri MADISE è stata proposta per il posto resosi vacante.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di Lauri MADISE all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lauri MADISE è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2013 e il 31 agosto 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2013

Il presidente

R. KAROBLIS


18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/13


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 16 ottobre 2013

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

(2013/509/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di tredici giudici del Tribunale sono giunti a scadenza il 31 agosto 2013. Occorre procedere a nuove nomine per il periodo compreso tra il 1o settembre 2013 e il 31 agosto 2019.

(2)

La sig. ra Irena PELIKÁNOVÁ è stata proposta in vista di un rinnovo del suo mandato.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di Irena PELIKÁNOVÁ all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig. ra Irena PELIKÁNOVÁ è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2013 e il 31 agosto 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2013

Il presidente

R. KAROBLIS


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

18.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/14


DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 1o luglio 2013

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito

(2013/510/UE)

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Croazia è entrata a far parte dell’Unione il 1o luglio 2013.

(2)

È opportuno pertanto trasferire dalla parte riservata ai paesi EFTA le versioni in lingua croata delle diciture riportate nella convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («convenzione») e inserirle nelle parti riservate agli Stati membri dell’Unione.

(3)

Inoltre, a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione, è necessario introdurre nella convenzione alcuni adattamenti tecnici per quanto riguarda i formulari relativi alla garanzia elencati nell’appendice III.

(4)

Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia all’Unione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potrebbero continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice III della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III della convenzione possono continuare a essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici, fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Reykjavik, il 1o luglio 2013

Per il comitato congiunto

Il presidente

Snorri OLSEN


(1)   GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


ALLEGATO

1.   

Nell’appendice III, allegato B1, il testo della casella 51 è sostituito dal seguente:

«Casella 51:   Uffici di passaggio previsti

Codici dei paesi

Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa-2 (ISO 3166-1).

L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CH

Svizzera

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

GB

Regno Unito

GR

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IS

Islanda

IT

Italia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

NO

Norvegia

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

TR

Turchia»

2.   

Nell’appendice III, allegato B6, il titolo III è così modificato:

a)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Validità limitata – 99200» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Valjanost ograničena»;

b)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa – 99201» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Oslobođeno»;

c)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Prova alternativa – 99202» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Alternativni dokaz»;

d)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) - 99203» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena ……(naziv i zemlja)»;

e)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Izlaz iz…….. podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br…»;

f)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Oslobođeno od propisanog plana puta»;

g)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Speditore autorizzato – 99206» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Ovlašteni pošiljatelj»;

h)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa dalla firma – 99207» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Oslobođeno potpisa»;

i)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Garanzia globale vietata – 99208» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Zabranjeno zajedničko jamstvo»;

j)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Utilizzazione non limitata – 99209» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Neograničena uporaba»;

k)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Rilasciato a posteriori – 99210» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Izdano naknadno»;

l)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Vari – 99211» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Razni»;

m)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Alla rinfusa – 99212» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Rasuto»;

n)

nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Speditore – 99213» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale:

«—

HR

Pošiljatelj».

3.   

Nell’appendice III, allegato C1, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia,» inserito fra i termini «nei confronti» e «della Repubblica d’Islanda» è soppresso.

4.   

Nell’appendice III, allegato C2, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia,» inserito fra i termini «nei confronti» e «della Repubblica d’Islanda» è soppresso.

5.   

Nell’appendice III, allegato C4, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia,» inserito fra i termini «nei confronti» e «della Repubblica d’Islanda» è soppresso.

6.   

Nell’appendice III, allegato C5, casella 7, il termine «Croazia» inserito fra i termini «Comunità europea» e «Islanda» è soppresso.

7.   

Nell’appendice III, allegato C6, casella 6, il termine «Croazia» inserito fra i termini «Comunità europea» e «Islanda» è soppresso.