ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.273.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 273

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
15 ottobre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 982/2013 della Commissione, dell’11 ottobre 2013, recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese

1

 

*

Regolamento (UE) n. 983/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera francese

3

 

*

Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che fissa, per l’esercizio contabile 2014 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fenland Celery (IGP)]

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

DECISIONI

 

 

2013/500/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova

31

 

 

2013/501/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 ottobre 2013, che respinge il rifiuto dell’autorizzazione di un biocida contenente difenacum notificata dai Paesi Bassi a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 6409]

35

 

 

2013/502/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2005/7/CE relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro per quanto riguarda la presentazione alternativa di tali carcasse [notificata con il numero C(2013) 6583]

37

 

 

2013/503/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia [notificata con il numero C(2013) 6599]  ( 1 )

38

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

 

2013/504/UE

 

*

Decisione del Garante europeo della protezione dei dati, del 17 dicembre 2012, sull’adozione del regolamento interno

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/1


REGOLAMENTO (UE) N. 982/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2013

recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

54/TQ40

Stato membro

Francia

Stock

HER/5B6ANB

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

Data

23.9.2013


15.10.2013   

IT

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L 273/3


REGOLAMENTO (UE) N. 983/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

55/TQ40

Stato membro

Francia

Stock

USK/1214EI

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

Data

23.9.2013


15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/5


REGOLAMENTO (UE) N. 984/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.

(2)

La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell’Unione, la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo principale per realizzare una concorrenza effettiva sul mercato all’ingrosso. Inoltre, il fatto che le regole nazionali differiscano da uno Stato membro all’altro, ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.

(3)

L’uso inefficiente e l’accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell’Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di assegnazione della capacità limitata di trasporto per le reti del gas ad alta pressione dell’Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l’integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.

(4)

La realizzazione di un’effettiva concorrenza tra fornitori che operano all’interno e all’esterno dell’Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l’Unione. A sua volta la rete attrarrebbe più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all’efficienza dei meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell’offerta.

(5)

Il presente regolamento, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas mira a stabilire il livello necessario di armonizzazione in tutta Europa. L’applicazione effettiva del presente regolamento inoltre si fonda sull’introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di assegnazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l’attuazione senza effetto negativo sugli introiti e le posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.

(6)

Il presente regolamento, adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, integra il regolamento stesso e ne costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 715/2009 devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il presente regolamento si applica alle capacità non esentate in nuove importanti infrastrutture che abbiano beneficiato di una deroga a norma dell’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE o dall’ex articolo 18 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nella misura in cui l’applicazione del presente regolamento non pregiudica tale deroga e tenendo conto della natura specifica degli interconnettori quando operano l’aggregazione.

(7)

Il presente regolamento è stabilito conformemente alla procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. Esso armonizza ulteriormente le norme di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009 e integra i principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle norme di concorrenza unionali e nazionali, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). È opportuno progettare i meccanismi di assegnazione della capacità in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi di servizio pubblico di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/73/CE.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva 2009/73/CE.

(11)

È opportuno che le autorità di regolamentazione nazionale e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), occorre che l’Agenzia e le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che in tutta l’Unione siano attuati i meccanismi di assegnazione della capacità presso i punti di interconnessione pertinenti nella maniera più efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas. Il meccanismo standardizzato di assegnazione della capacità comprende una procedura d’asta per i punti di interconnessione pertinenti all’interno dell’Unione e per i prodotti di capacità transfrontaliera standard da offrire e assegnare. Il presente regolamento stabilisce in che modo i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti cooperano al fine di facilitare le vendite della capacità, rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai «meccanismi di assegnazione della capacità».

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale competente. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita ai consumatori finali e alle reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio.

2.   Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell’allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri dispone di una deroga a norma dell’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.

3.   L’articolo 8, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l’articolo 19, paragrafo 2 e gli articoli da 21 a 27 non si applicano alla nuova capacità tecnica da assegnare tramite procedure di assegnazione aperte di nuove capacità tecniche, quali le procedure di open season, fatta eccezione per la capacità che rimane invenduta dopo essere stata inizialmente offerta per mezzo di tali procedure.

4.   Se si applicano metodi di assegnazione implicita, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 27.

5.   Al fine di impedire la chiusura dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali competenti possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009 e all’articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)

«asta aperta di prezzo ascendente»: un’asta in cui un utente della rete organizza i quantitativi richiesti in scaglioni definiti di prezzo che sono annunciati sequenzialmente;

2)

«calendario delle aste», una tabella con le informazioni relative ad aste specifiche pubblicata dall’ENTSOG nel gennaio di ogni anno civile per le aste indette durante il periodo compreso fra marzo e febbraio dell’anno civile successivo e costituita da tutte le date pertinenti delle aste, comprese le date di inizio e i prodotti di capacità standard da mettere all’asta cui si applicano;

3)

«procedura di aggiudicazione», il periodo di tempo durante il quale gli utenti della rete possono presentare, modificare e revocare le offerte;

4)

«capacità aggregata», un prodotto di capacità standard offerto su base continua costituito dalla corrispondente capacità di entrata e uscita in entrambi i lati di ciascun punto di interconnessione;

5)

«capacità concorrente», capacità per la quale la capacità disponibile in una delle aste in questione non può essere assegnata senza ridurre in tutto o in parte la capacità disponibile nell’altra asta interessata;

6)

«prima sottoquotazione», una situazione in cui la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore alla capacità offerta alla fine della seconda procedura di aggiudicazione o a una successiva procedura di aggiudicazione;

7)

«giorno gas», il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale);

8)

«metodo di assegnazione implicita», un metodo di assegnazione in cui, eventualmente mediante un’asta, sia la capacità di trasporto, sia un quantitativo corrispondente di gas sono assegnati allo stesso tempo;

9)

«accordo di interconnessione», un accordo concluso da gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, i cui sistemi sono collegati in un particolare punto di interconnessione e che specifica i termini e le condizioni, le procedure operative e le disposizioni per la consegna e/o il ritiro di gas nel punto di interconnessione, allo scopo di facilitare l’interoperabilità efficiente delle reti di trasporto interconnesse;

10)

«punto di interconnessione», un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata e uscita con un interconnettore nella misura in cui questi punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

11)

«gradino di prezzo elevato», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto standard di capacità;

12)

«over-nomination», il diritto degli utenti della rete che soddisfano i requisiti minimi per la presentazione di nomination di richiedere capacità interrompibile in qualsiasi momento del giorno, presentando una nomination che aumenta il totale delle loro nomination ad un livello superiore rispetto alla loro capacità contrattuale;

13)

«prezzo di riserva», il prezzo minimo ammissibile all’asta;

14)

«gradino di prezzo basso», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto standard di capacità che è inferiore al gradino di prezzo elevato;

15)

«prodotto di capacità standard» un determinato quantitativo di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un determinato punto di interconnessione;

16)

«asta a prezzo uniforme», un’asta in cui l’utente della rete in un’unica procedura di aggiudicazione offre i prezzi così come il quantitativo e in cui tutti gli utenti della rete che sono riusciti ad ottenere capacità pagano il prezzo dell’offerta inferiore vincitrice;

17)

«punto di interconnessione virtuale», due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro ai fini di fornire un unico servizio di capacità;

18)

«capacità infragiornaliera», una capacità offerta e assegnata dopo la chiusura delle aste di capacità day-ahead per il medesimo giorno.

CAPO II

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

Articolo 4

Coordinamento della manutenzione

Qualora la manutenzione di un gasdotto o di una parte di una rete di trasporto abbia un impatto sul quantitativo di capacità di trasporto che può essere disponibile nei punti di interconnessione, il/i gestore/i del sistema di trasporto coopera/no pienamente con il/i gestore/i del sistema di trasporto adiacente per i rispettivi piani di manutenzione al fine di ridurre al minimo l’impatto sui flussi di gas e sulla capacità potenziale in un punto di interconnessione.

Articolo 5

Standardizzazione della comunicazione

1.   I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l’attuazione delle procedure di comunicazione standard, dei sistemi di informazione coordinati e delle comunicazioni elettroniche on line compatibili, quali formati e protocolli di scambio, dati condivisi e principi concordati relativi al trattamento dei dati.

2.   Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all’accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all’asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III.

3.   Le procedure di comunicazione adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata di applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell’articolo 27. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 6

Massimizzazione e calcolo della capacità

1.   La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell’integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete.

a)

Per massimizzare l’offerta di capacità aggregata tramite l’ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all’allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: entro il 4 febbraio 2015 i gestori del sistema di trasporto istituiscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione:

1)

il metodo comune include un’analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l’offerta di servizi di capacità integrati. Tali azioni specifiche non nocciono all’offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento ai clienti finali, quali i punti di stoccaggio, dei terminali GNL e dei clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell’Unione di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali;

2)

i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un’impostazione dinamica per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell’allegato I, punto 2.2.2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità;

3)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti includono nel metodo comune altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione;

4)

nell’effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti tengono conto di informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti;

b)

i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento:

1)

i compromessi sulla pressione;

2)

tutti i pertinenti scenari della domanda e dell’offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi;

3)

il potere calorifico.

2.   Se l’ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori del sistema di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su uno qualsiasi dei lati di un punto di interconnessione, i gestori del sistema di trasporto possono recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito da parte delle autorità di regolamentazione competenti conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all’articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

3.   Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e l’impostazione comune.

4.   Le variazioni del quantitativo di servizi di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell’Agenzia pubblicata conformemente al punto 2.2.1, paragrafo 2, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 7

Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti

1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare, informazioni sulla nomination, re-nomination, corrispondenza e conferma nei punti di interconnessione pertinenti.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l’uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.

CAPO III

ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ CONTINUA

Articolo 8

Metodo di assegnazione

1.   Le aste sono utilizzate per l’assegnazione della capacità ai punti di interconnessione.

2.   Per tutti i punti di interconnessione si applica lo stessa tipologia di asta. Le procedure d’asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ogni procedura d’asta in materia di un unico prodotto di capacità standard, assegna la capacità, indipendentemente da ogni altra procedura d’asta salvo se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente coinvolti e previa approvazione delle autorità nazionali competenti di regolamentazione, è stata assegnata una capacità concorrente.

3.   I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità immediatamente inferiore per l’uso durante il periodo in questione. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall’11 al 15 è compatibile con tale principio.

4.   Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all’articolo 9 e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione.

5.   Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste.

6.   Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità del paragrafo 7, purché la capacità disponibile, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sia pari o superiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare. Se la capacità disponibile, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l’eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a).

7.   Qualsiasi capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione non può essere offerto prima dell’asta annuale per la capacità annua di cui all’articolo 11, conformemente al calendario delle aste del gas del quinto anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas; nonché

b)

un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica ad ogni punto di interconnessione è offerto per la prima volta a seguito dell’asta annuale per la capacità di cui all’articolo 12, conformemente al calendario delle aste dell’anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas.

8.   Nel caso di nuove capacità un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione è riservato e non può essere offerto prima dell’asta annuale di capacità trimestrale di cui all’articolo 12, conformemente al calendario delle aste durante l’anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas.

9.   L’esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all’approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, considerano se riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle.

Articolo 9

Prodotti di capacità standard

1.   I gestori dei sistemi di trasporto offrono prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera.

2.   I prodotti di capacità standard annuale sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico anno gas (a decorrere dal 1o ottobre).

3.   I prodotti di capacità standard trimestrali sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico trimestre (a decorrere dal 1o ottobre, dal 1o gennaio, dal 1o aprile e dal 1o luglio, rispettivamente).

4.   I prodotti di capacità standard mensile sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico mese civile (a decorrere dal primo giorno di ogni mese).

5.   I prodotti di capacità standard giornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per un unico giorno gas.

6.   I prodotti di capacità standard infragiornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete a decorrere da un momento iniziale in un giorno gas particolare fino al termine del medesimo giorno gas.

Articolo 10

Unità di capacità applicata

La capacità offerta è espressa in unità di energia per unità di tempo. Sono utilizzate le seguenti unità: kWh/h o kWh/g. Nel caso di kWh/g si considera un flusso costante nel corso del giorno gas.

Articolo 11

Aste annuali di capacità annua

1.   Le aste di capacità annua sono organizzate una volta l’anno.

2.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard annua è offerta nell’asta annuale di capacità annua utilizzando un algoritmo d’asta aperta di prezzo ascendente, a norma dell’articolo 17.

3.   La procedura d’asta offre capacità per i prossimi 15 anni.

4.   Le aste annuali di capacità annue iniziano il primo lunedì di marzo di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

5.   Durante tale asta gli utenti della rete sono in grado di partecipare ad una o più aste concorrenti in relazione a ciascun punto di interconnessione in modo da richiedere i prodotti di capacità standard.

6.   La capacità che può essere offerta durante l’anno di un’asta annuale di capacità annua è pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

B

per le aste annuali che offrono una capacità annua per i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservato conformemente all’articolo 8, paragrafo 7, lettera b); per le aste annuali che offrono una capacità annua oltre i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservata conformemente all’articolo 8, paragrafo 7;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale anno, se del caso.

7.   La capacità da assegnare può essere sia capacità aggregata, sia disaggregata, a norma dell’articolo 19. Ciò si applica anche a tutte le altre aste come disposto agli articoli da 12 a 15.

8.   Un mese prima dell’inizio dell’asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per ciascun anno per l’imminente asta annuale di capacità annua. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

9.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora solare) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato nell’articolo 17, paragrafo 2.

10.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati, non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

11.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 12

Aste annuali di capacità trimestrale

1.   Le aste annuali di capacità trimestrale sono organizzate una volta l’anno.

2.   La capacità per ogni prodotto standard annua è offerta nell’asta annuale di capacità trimestrale utilizzando un algoritmo di prezzo ascendente a norma dell’articolo 17.

3.   Ogni anno gas, la capacità di ciascun trimestre a decorrere dal primo trimestre (ottobre-dicembre) dell’anno gas successivo fino all’ultimo trimestre (luglio-settembre) dell’anno gas successivo (compreso) è messa all’asta tramite aste annuali di capacità trimestrali.

4.   Durante tale asta gli utenti della rete sono in grado di partecipare a fino un massimo di quattro aste concorrenti in relazione a ciascun punto di interconnessione in modo da richiedere i prodotti di capacità standard trimestrali.

5.   Le aste annuali di capacità trimestrali iniziano il primo lunedì di giugno di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

6.   La capacità da che può essere offerta in un’asta annuale di capacità trimestrale è pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale trimestre, se del caso.

7.   Due settimane prima dell’inizio dell’asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per ciascun trimestre per l’imminente asta annuale di capacità trimestrale. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

8.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato nell’articolo 17, paragrafo 2.

9.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati, non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

10.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 13

Aste rolling di capacità mensili

1.   Le aste rolling di capacità mensili sono organizzate una volta al mese.

2.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard mensile è offerta nell’asta annuale di capacità mensile utilizzando un algoritmo d’asta aperta di prezzo ascendente a norma dell’articolo 17. Ogni mese, il prodotto di capacità standard mensile è messo all’asta per il mese successivo.

3.   Durante l’asta rolling di capacità mensile gli utenti della rete sono in grado di richiedere un prodotto di capacità standard mensile.

4.   Le aste rolling di capacità mensile hanno inizio il terzo lunedì di ogni mese per il prodotto di capacità standard mensile seguente, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

5.   La capacità che può essere assegnata nell’asta rolling di capacità mensile è ogni mese pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale mese, se del caso.

6.   Una settimana prima dell’inizio dell’asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per l’imminente asta rolling di capacità mensile. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

7.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora solare) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato nell’articolo 17, paragrafo 2.

8.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati, non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

9.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 14

Aste rolling di capacità day-ahead

1.   L’asta rolling di capacità day-ahead si tiene una volta al giorno.

2.   Ogni giorno, un prodotto di capacità standard è messo all’asta rolling di capacità day-ahead per il giorno gas successivo.

3.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard giornaliera è offerta nell’asta rolling di capacità day-ahead utilizzando un algoritmo d’asta di prezzo uniforme a norma dell’articolo 18. Ogni giorno, il prodotto di capacità standard giornaliera per il giorno gas successivo è messo all’asta.

4.   Durante tale asta gli utenti della rete sono in grado di richiedere un prodotto di capacità standard giornaliera.

5.   La procedura di aggiudicazione è aperta ogni giorno dalle 15:30 UTC (ora solare) o dalle 14: 30 UTC (ora legale).

6.   Un’offerta di capacità per il prodotto di capacità standard giornaliera nell’asta rolling di capacità day-ahead è effettuata come segue: presentazione, revoca o modifica dalle 15:30 alle 16:00 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC alle 15:00 UTC (ora legale).

7.   La capacità da assegnare nell’asta rolling di capacità day-ahead è ogni giorno pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale giorno, se del caso.

8.   Nel momento in cui inizia la procedura di aggiudicazione, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per l’imminente asta rolling di capacità day-ahead. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

9.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati non oltre 30 minuti dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

10.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 15

Aste di capacità infragiornaliera

1.   A seconda della disponibilità di capacità, un’asta di capacità infragiornaliera si tiene ogni ora durante un giorno gas utilizzando un algoritmo di prezzo uniforme a norma dell’articolo 18.

2.   La prima procedura di aggiudicazione si apre direttamente all’inizio dell’ora successiva alla pubblicazione dei risultati dell’ultima asta day-ahead (anche interrompibile se disponibile), in conformità dell’articolo 14. La prima procedura di aggiudicazione chiude all’01:30 UTC (ora solare) o alle 00:30 UTC (ora legale). L’assegnazione delle offerte vincitrici è valida dalle ore 05:00 UTC (ora solare) o alle ore 04:00 UTC (ora legale) nel giorno gas pertinente.

3.   L’ultima procedura di aggiudicazione chiude alle ore 00:30 UTC (ora solare) o alle 23:30 UTC (ora legale).

4.   Gli utenti della rete hanno il diritto d’inviare, revocare o modificare le offerte dall’apertura di ciascun ciclo di gara fino alla chiusura dello stesso.

5.   Ogni ora del giorno gas pertinente, la capacità effettiva a decorrere dall’ora + 4 è messa all’asta come capacità infragiornaliera.

6.   Ogni procedura di aggiudicazione apre all’inizio di ogni ora nel giorno gas pertinente.

7.   La durata di ciascuna procedura di aggiudicazione è di 30 minuti a decorrere dalla sua apertura.

8.   La capacità che può essere assegnata nell’asta di capacità infragiornaliera è ogni ora pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, se del caso.

9.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano il quantitativo disponibile della capacità continua in offerta, dopo la chiusura dell’ultima asta infragiornaliera precedente e in conformità dell’articolo 21, paragrafo 9).

10.   I gestori del sistema di trasporto forniscono agli utenti della rete che partecipano con nell’asta day-ahead la possibilità di trasferire automaticamente le offerte valide non accettate nella successiva asta infragiornaliera.

11.   La capacità è assegnata entro 30 minuti dalla chiusura della procedura di aggiudicazione a condizione che le offerte siano accettate e il gestore del sistema di trasporto stia completando la procedura di assegnazione.

12.   I risultati dell’asta sono messi a disposizione simultaneamente ai singoli utenti della rete.

13.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate almeno alla fine di ogni giorno.

Articolo 16

Algoritmi per le aste

1.   Se più prodotti di capacità standard sono offerti durante un’asta, il rispettivo algoritmo di assegnazione è applicato distintamente per ciascun prodotto di capacità standard quando questo è assegnato. Le offerte per i diversi prodotti di capacità standard sono considerate in modo indipendente l’una dall’altra per l’applicazione dell’algoritmo di vendita all’asta.

2.   Per le aste annue annuali, annue trimestrali e rolling mensili di capacità, si applica un algoritmo d’asta aperta ascendente, con più procedure di aggiudicazione, a norma dell’articolo 17.

3.   Per le aste di capacità day-ahead e infragiornaliere, si applica un algoritmo di prezzo uniforme con una sola procedura di aggiudicazione conformemente all’articolo 18.

Articolo 17

Algoritmo d’asta aperta ascendente

1.   Le aste basate su un algoritmo d’asta aperta ascendente consentono agli utenti della rete di presentare un volume di offerte in una scala di prezzi crescenti annunciati in procedure di aggiudicazione consecutive, partendo dal prezzo di riserva P0.

2.   La prima procedura di aggiudicazione, con un prezzo pari al prezzo di riserva P0, ha una durata di tre ore. Le successive procedure di aggiudicazione hanno una durata di un’ora. Vi è una pausa di un’ora tra le procedure di aggiudicazione.

3.   L’offerta precisa:

a)

l’identità dell’utente della rete richiedente;

b)

il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;

c)

il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;

d)

per gradino di prezzo, il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti capacità standard;

e)

il prodotto oggetto della domanda.

4.   Un’offerta è considerata valida se è presentata da un utente della rete ed è conforme a tutte le disposizioni del presente articolo.

5.   Al fine di consentire agli utenti della rete di partecipare ad un’asta, è obbligatorio presentare un volume di offerte alla prima procedura di aggiudicazione.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto forniscono agli utenti della rete l’opzione di presentare automaticamente le offerte per qualsiasi gradino di prezzo.

7.   Una volta che la procedura di aggiudicazione pertinente è stata chiusa, non è accettata alcuna modifica, revoca o variazione delle offerte valide. Tutte le offerte valide diventano un impegno vincolante per l’utente della rete a prenotare il quantitativo di capacità richiesto secondo il prezzo annunciato, a condizione che il prezzo di aggiudicazione dell’asta sia quello annunciato durante la procedura di aggiudicazione pertinente.

8.   Il volume dell’offerta in ogni procedura di aggiudicazione per utente della rete è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta. Il volume dell’offerta per utente della rete ad un determinato prezzo è pari o inferiore al volume dell’offerta presentata da tale utente della rete durante la precedente procedura, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 16.

9.   Le offerte possono essere liberamente registrate, modificate o ritirate durante una procedura di aggiudicazione, a condizione che siano conformi al punto 8. Le offerte valide rimangono tali fino alla loro modifica o revoca.

10.   Per ciascun punto di interconnessione e per prodotto di capacità standard sono definiti e pubblicati prima dell’asta un gradino di prezzo elevato e un gradino di prezzo basso. Il gradino di prezzo basso è definito in modo che un aumento di un numero intero di gradini di prezzi bassi sia pari all’aumento di un singolo gradino di prezzi elevati.

11.   La determinazione del gradino di prezzo elevato ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la durata della procedura d’asta. La determinazione del gradino di prezzo basso ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la capacità invenduta se l’asta chiude ad un prezzo superiore al prezzo di riserva.

12.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore o uguale alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione, l’asta è conclusa.

13.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione o della procedura successiva di offerta, si apre un’ulteriore procedura di aggiudicazione con un prezzo pari al prezzo della procedura di aggiudicazione precedente, maggiorato del gradino di prezzo elevato.

14.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è pari alla capacità offerta al termine della seconda procedura di aggiudicazione o della procedura successiva, l’asta è conclusa.

15.   Se si verifica una prima sottoquotazione si ha una riduzione del prezzo e si apre un’ulteriore procedura di aggiudicazione. La nuova procedura di aggiudicazione ha un prezzo pari al prezzo applicabile alla procedura precedente alla prima sottoquotazione, maggiorato del gradino di prezzo basso. Sono pertanto aperte ulteriori procedure di aggiudicazione con aumenti del gradino di prezzo basso fino a che la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete sia inferiore o uguale alla capacità offerta, momento in cui l’asta è conclusa.

16.   Il volume dell’offerta per utente della rete nella prima procedura di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è uguale o inferiore al volume dell’offerta presentata da tale utente nella procedura di aggiudicazione che ha preceduto la prima sottoquotazione. Il volume dell’offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è pari o superiore al volume dell’offerta presentata da tale utente della rete nella procedura di aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

17.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta nella procedura di aggiudicazione con un prezzo pari a quello che ha determinato la prima sottoquotazione, diminuito di un gradino di prezzo basso, l’asta è conclusa. Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo che ha determinato la prima sottoquotazione, e le offerte selezionate sono quelle presentate durante la procedura di aggiudicazione originaria in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

18.   Dopo ciascuna procedura di aggiudicazione, la domanda di tutti gli utenti della rete in una determinata asta è pubblicata nel più breve lasso di tempo ragionevolmente possibile e in forma aggregata.

19.   Il prezzo annunciato per l’ultima procedura di aggiudicazione in cui l’asta chiude è considerato come il prezzo di aggiudicazione dell’asta specifica, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 17.

20.   A tutti gli utenti della rete che hanno presentato un volume di offerte valide al prezzo di aggiudicazione è assegnata la capacità in base al loro volume di offerte al prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell’asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile come indicato nell’articolo 26, paragrafo 2, oltre a eventuali spese ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro assegnata può essere utilizzata.

21.   A seguito di ogni asta chiusa, è pubblicato il risultato finale dell’asta, compresa l’aggregazione della capacità assegnata e il prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete selezionati sono informati in merito al quantitativo di capacità loro assegnato; le informazioni individuali sono comunicate soltanto alle parti interessate.

22.   Se un’asta aperta di prezzo ascendente non si è conclusa prima dell’inizio previsto (in base al calendario delle aste) per l’asta di capacità successiva per il medesimo periodo, la prima asta chiude e la capacità non è assegnata. La capacità è offerta nell’asta successiva corrispondente.

Articolo 18

Algoritmo per aste a prezzo uniforme

1.   In un’asta a prezzo uniforme, vi è un'unica procedura di aggiudicazione nella quale l’utente della rete presenta sia un’offerta in termini di prezzo sia di quantità.

2.   Durante la procedura di aggiudicazione di una determinata asta, gli utenti della rete possono presentare fino a dieci offerte. Ogni offerta è trattata in maniera indipendente dalle altre offerte. Dopo la chiusura della procedura di aggiudicazione, le offerte restanti non possono essere né modificate né ritirate.

3.   L’offerta precisa:

a)

l’identità dell’utente della rete richiedente;

b)

il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;

c)

il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;

d)

il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti di capacità richiesti;

e)

il quantitativo minimo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard che l’utente della rete desidera gli sia assegnato in base all’algoritmo pertinente nel caso in cui non gli sia assegnato il quantitativo richiesto, conformemente alla lettera d);

f)

i prezzi dell’offerta, che non sono inferiori al prezzo di riserva applicabile al prodotto di capacità standard pertinente, che l’utente della rete è disposto a pagare per la capacità richiesta. Le offerte con un prezzo di offerta inferiore al prezzo di riserva non sono accettate.

4.   Il gestore del sistema di trasporto procede ad una classificazione di tutte le offerte relative a un determinato prodotto di capacità standard in base ai prezzi dell’offerta, ponendo in cima alla classifica il prodotto con il prezzo più elevato.

5.   Tutte le offerte rimanenti al momento della chiusura della procedura di aggiudicazione sono considerate vincolanti per gli utenti della rete cui è assegnato almeno il quantitativo minimo di capacità richiesta conformemente alla lettera e) del paragrafo 3.

6.   Conformemente alla classificazione delle offerte a norma del paragrafo 4 e fatto salvo il disposto dei paragrafi da 7 a 10, la capacità è assegnata alle offerte in funzione della classificazione del loro prezzo. Tutte le offerte per le quali la capacità è assegnata sono considerate accettate. Dopo l’assegnazione della capacità, la capacità rimanente non assegnata è ridotta del quantitativo corrispondente.

7.   A norma del paragrafo 6, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 9, qualora il quantitativo dell’offerta di capacità per un utente della rete superi la rimanente capacità non assegnata (dopo che capacità è stata assegnata agli utenti della rete che hanno presentato le offerte più elevate), a tale utente è assegnata una capacità pari alla capacità rimanente non assegnata.

8.   A norma del paragrafo 7 e fatto salvo il paragrafo 9, se due o più offerte presentano lo stesso prezzo di offerta, e il quantitativo di capacità restante richiesta nell’ambito di tali offerte supera il rimanente quantitativo non assegnato, quest’ultimo quantitativo è assegnato proporzionalmente ai quantitativi richiesti per ciascuna delle offerte.

9.   Nel caso in cui il quantitativo da assegnare per un’offerta a norma dei paragrafi 6, 7 o 8 sia inferiore al quantitativo minimo di capacità conformemente al paragrafo 3, lettera e), l’offerta è respinta e diventa nulla, e una nuova assegnazione è effettuata tra le offerte di prezzo eguale a norma del paragrafo 8, o (se del caso) un’assegnazione è effettuata nel quadro della successiva offerta di prezzo, a norma del paragrafo 6.

10.   Qualora il quantitativo da assegnare per qualsiasi offerta a norma dei paragrafi 6, 7, 8 o 9 sia pari a zero, nessuna ulteriore capacità è assegnata alle restanti offerte. Tali offerte sono considerate respinte.

11.   Il prezzo di aggiudicazione è definito come il prezzo dell’offerta selezionata più bassa se la domanda supera l’offerta al prezzo di riserva. In tutti gli altri casi, il prezzo di aggiudicazione è pari al prezzo di riserva. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell’asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile come indicato nell’articolo 26, paragrafo 2, oltre ad eventuali spese ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro assegnata può essere utilizzata.

CAPO IV

AGGREGAZIONE DELLA CAPACITÀ TRANSFRONTALIERA

Articolo 19

Prodotti di capacità aggregata

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti offrono congiuntamente prodotti di capacità aggregati, in base ai seguenti principi:

1)

su entrambi i lati di un punto di interconnessione tutta la capacità continua è offerta come capacità aggregata nella misura in cui vi è capacità continua disponibile su entrambi i lati del punto di interconnessione;

2)

i gestori dei sistemi di trasporto offrono capacità per il prodotto di capacità standard pertinente su una piattaforma di prenotazione, in conformità dell’articolo 27, e conformemente alla procedura di assegnazione, come indicato nel capo III;

3)

la capacità aggregata che può essere offerta dai gestori del sistema di trasporto interessato in un punto di interconnessione è fissata tramite un’unica procedura di aggiudicazione;

4)

gli utenti della rete rispettano le disposizioni e le condizioni applicabili del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati a partire dal momento in cui la capacità è oggetto di contratti;

5)

qualora vi sia più capacità continua disponibile in un lato di un punto di interconnessione rispetto all’altro lato per uno qualsiasi dei periodi in esame, il gestore del sistema di trasporto con più capacità continua disponibile può offrire tale capacità extra agli utenti della rete come prodotto disaggregato secondo il calendario delle aste e le regole seguenti:

a)

se vi è un contratto esistente di trasporto disaggregato nell’altro lato del punto di interconnessione, la capacità può essere offerta su base disaggregata e non può superare il quantitativo e la durata del contratto di trasporto esistente nell’altro lato;

b)

qualora tale capacità extra non rientri nell’ambito del paragrafo 5, lettera a), può essere offerta per un periodo massimo di un anno;

6)

qualsiasi capacità disaggregata assegnata in conformità del paragrafo 5 può essere utilizzata e nominata come tale. Può anche essere oggetto di scambio sul mercato secondario;

7)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di nomination congiunta per la capacità aggregata fornendo agli utenti della rete i mezzi per nominare i flussi della loro capacità aggregata mediante un’unica nomination;

8)

gli obblighi di offrire capacità aggregata si applicano anche, nella misura in cui sono pertinenti, ai mercati di capacità secondari. Fatto salvo il paragrafo 1, la capacità originariamente assegnata come capacità aggregata può essere rivenduta unicamente come capacità aggregata sul mercato secondario;

9)

quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata e uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un punto di interconnessione virtuale. Nel caso in cui più di due gestori dei sistemi di trasporto siano coinvolti poiché la capacità in uno o entrambi i sistemi di entrata e uscita è commercializzata da più di un gestore di un sistema di trasporto, il punto di interconnessione virtuale comprende, nella misura del possibile, tutti i gestori dei sistemi di trasporto. In tutti i casi il punto di interconnessione virtuale è stabilito soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica di ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali;

b)

essi facilitano il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse, ma non solo, le norme di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009;

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti avviano l’analisi necessaria e istituiscono punti di interconnessione virtuale funzionali al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 20

Aggregazione nel caso di contratti di trasporto esistenti

1.   Gli utenti della rete che sono parte dei contratti di trasporto esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento nei rispettivi punti di interconnessione mirano a raggiungere un accordo sull’aggregazione della capacità mediante intese contrattuali (intesa di aggregazione), conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento. Tali utenti della rete e gestori dei sistemi di trasporto riferiscono alle autorità nazionali di regolamentazione pertinenti riguardo a tutte le intese di aggregazione raggiunte da tutte le parti nell’ambito dei contratti di trasporto esistenti. Su tale base, l’autorità nazionale di regolamentazione invia una relazione all’Agenzia relativa ai progressi annuali della capacità di aggregazione nello Stato membro interessato. L’Agenzia pubblica, due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sui progressi realizzati in merito alla capacità di aggregazione.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto che sono parti dei contratti esistenti di trasporto possono partecipare alle discussioni riguardanti l’accordo di aggregazione in qualsiasi momento, su invito degli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto esistenti.

3.   Nel caso in cui un accordo di aggregazione sia concordato tra gli utenti della rete, i gestori dei sistemi di trasporto interessati al punto di interconnessione sono informati dalle parti di tale accordo di aggregazione previsto senza ritardi indebiti e si procede al trasferimento della capacità in questione. In ogni caso l’accordo di aggregazione è attuato nel rispetto delle condizioni generali dei relativi contratti di trasporto esistenti. Una volta che l’accordo di aggregazione è stato attuato, la capacità pertinente è considerata come capacità aggregata.

4.   In ogni caso la durata delle intese di aggregazione in materia di capacità aggregata nell’ambito della modifica dei contratti esistenti non supera la durata dei contratti di trasporto originari.

5.   Tutta la capacità è aggregata nel più breve tempo possibile. I contratti esistenti di trasporto non aggregato non possono essere rinnovati, prorogati o riportati dopo la loro data di scadenza. Tale capacità diventa capacità disponibile a decorrere dalla data di scadenza dei contratti di trasporto.

CAPO V

CAPACITÀ INTERROMPIBILE

Articolo 21

Assegnazione di servizi interrompibili

1.   I gestori del sistema di trasporto offrono un prodotto di capacità giornaliera di capacità interrompibile in entrambe le direzioni nei punti di interconnessione in cui è stata offerta la capacità continua ma è stata interamente venduta su base day-ahead. Nei punti di interconnessione unidirezionale in cui la capacità tecnica è offerta solo in una direzione, i gestori del sistema di trasporto offrono un prodotto giornaliero di capacità interrompibile nella direzione inversa. I gestori del sistema di trasporto possono offrire anche prodotti di capacità interrompibile di maggiore durata.

2.   L’eventuale capacità interrompibile offerta non può costituire un limite al quantitativo di capacità continua offerta. I gestori dei sistemi di trasporto non riservano la capacità che può essere offerta come capacità continua al fine di offrirla come capacità interrompibile.

3.   Nella misura in cui sono offerti prodotti di capacità interrompibile diversi dai prodotti giornalieri, gli stessi prodotti di capacità standard per la capacità continua si applicano anche per la capacità interrompibile in termini di durata dei prodotti.

4.   Nella misura in cui è offerta, la capacità interrompibile è assegnata mediante una procedura d’asta, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

5.   La capacità interrompibile infragiornaliera è assegnata tramite la procedura di over-nomination.

6.   La capacità interrompibile infragiornaliera è assegnata unicamente quando la capacità continua, sia tecnica, sia supplementare, è stata esaurita.

7.   Laddove si tengono aste per un qualsiasi prodotto interrompibile per una durata maggiore di un giorno, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, se dispongono dell’informazione, i quantitativi di capacità interrompibile offerti prima dell’inizio della procedura d’asta.

8.   Se offerta, la capacità interrompibile è assegnata mediante un’asta separata dopo che la capacità continua di pari durata è stata assegnata, ma prima dell’inizio dell’asta di capacità continua con una durata più breve, con l’eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

9.   Se offerta, le aste di capacità interrompibile sono condotte secondo gli stessi principi e tempi di attuazione applicabili alla capacità continua. L’esatto calendario applicabile per le aste di capacità interrompibile è dettagliato nel calendario delle aste, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

Articolo 22

Tempi di interruzione minimi

1.   La capacità interrompibile ha tempi minimi di interruzione, che sono decisi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.

2.   Il lasso di tempo minimo di interruzione per un determinata ora di gas è costituito da quarantacinque minuti a decorrere dall’inizio del ciclo di re-nomination per quell’ora di gas. Se due gestori dei sistemi di trasporto desiderano abbreviare i tempi di interruzione, qualsiasi accordo relativo concluso tra i gestori dei sistemi di trasporto è soggetto all’approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione competente.

Articolo 23

Coordinamento della procedura di interruzione

Il gestore del sistema di trasporto che avvia l’interruzione ne informa il gestore del sistema di trasporto adiacente. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti lo notificano ai loro rispettivi utenti della rete coinvolti non appena possibile, ma tenendo debitamente conto dell’affidabilità delle informazioni.

Articolo 24

Sequenza definita delle interruzioni

1.   L’ordine in cui sono effettuate le interruzioni, se il totale delle nomination supera il quantitativo di gas che può confluire in un certo punto di interconnessione, è determinato in base alla marcatura temporale contrattuale dei rispettivi contratti di trasporto su base interrompibile. In caso di interruzione, i contratti di trasporto che entrano in vigore precedentemente prevalgono sui contratti di trasporto che entrano in vigore successivamente.

2.   Se, dopo aver applicato la procedura descritta nel paragrafo 1, due o più nomination sono classificate nella stessa posizione nell’ordine di interruzione e il gestore del sistema di trasporto non interrompe tutte le nomination, si applica una riduzione proporzionale di tali nomination specifiche.

3.   Per conciliare le differenze tra i vari servizi di capacità interrompibile all’interno dell’Unione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti applicano e coordinano le procedure congiunte di cui al presente articolo, attuandole punto di interconnessione per punto di interconnessione.

Articolo 25

Motivi delle interruzioni

I gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono i motivi delle interruzioni direttamente nei loro contratti di trasporto interrompibile o nelle condizioni generali che disciplinano tali contratti. I motivi per le interruzioni possono includere, tra l’altro, qualità del gas, pressione, temperatura, modelli di flusso, uso di contratti definitivi, manutenzione, limiti a monte o a valle, obblighi di servizio pubblico e di gestione della capacità derivanti da procedure di gestione della congestione.

CAPO VI

TARIFFE E PIATTAFORME DI PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ

Articolo 26

Tariffe

1.   La tariffa calcolata utilizzando la metodologia stabilita e/o approvata dall’autorità di regolamentazione nazionale o la tariffa stabilita e/o approvata dalla medesima autorità è utilizzata come prezzo di riserva in tutte le aste per tutti i prodotti di capacità standard con capacità continua e interrompibile.

2.   Il prezzo da pagare determinato in un’asta di capacità può essere sia un prezzo fisso, sia un prezzo variabile o essere soggetto ad altri regimi previsti nel regime normativo applicabile. Il prezzo fisso è composto dalla tariffa regolamentata applicabile al momento dell’asta più il diritto d’asta. Il prezzo variabile è composto dalla tariffa di prezzo regolamentata applicabile al momento in cui la capacità può essere utilizzata più il diritto d’asta. Le modalità possono essere diverse per la capacità in un prodotto aggregato in entrambi i lati di un punto di interconnessione.

3.   Gli accordi per tariffe adeguate per l’attuazione del presente regolamento sono fissati in tempo utile a livello nazionale e/o unionale. Tali disposizioni consentono la corretta attuazione dei meccanismi di assegnazione della capacità stabiliti dal presente regolamento, senza subire ripercussioni negative sugli introiti e le posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto in ragione dell’attuazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle disposizioni relative all’annullamento di una parte della capacità, compresa la nuova capacità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 19, paragrafo 5, lettera b).

4.   Gli introiti della vendita all’asta della capacità aggregata sono ripartiti tra i gestori dei sistemi di trasporto che inseriscono la capacità nella capacità aggregata. Il prezzo di riserva della capacità aggregata è la somma dei prezzi di riserva della capacità presente nella capacità aggregata. Tutti gli introiti ricavati dalla vendita di capacità aggregata sono assegnati ai gestori dei sistemi di trasporto partecipanti dopo ogni transazione di capacità.

5.   Gli introiti generati dal prezzo di riserva della capacità sono attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto in proporzione ai prezzi di riserva delle loro capacità nella capacità aggregata. Gli introiti del diritto d’asta derivanti capacità al prezzo di riserva sono ripartiti in base ad un accordo tra i gestori dei sistemi di trasporto, approvato dall’autorità nazionale competente di regolamentazione, se del caso, prima delle aste. Nel caso in cui non vi sia alcun accordo precedente l’asta, gli introiti derivanti dal diritto d’asta per la capacità aggregata sono assegnati ai gestori dei sistemi di trasporto in percentuali uguali.

6.   Le autorità nazionali di regolamentazione approvano i meccanismi di recupero eccedenti o deficitarii. Qualora si applichi un regime di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione approvano l’uso degli introiti derivanti dalla capacità i cui prezzi superano la relativa tariffa.

Articolo 27

Piattaforme di prenotazione della capacità

1.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano il presente regolamento mediante l’offerta di capacità tramite un’unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse. I gestori del sistema di trasporto possono far funzionare tali piattaforme autonomamente o mediante una parte concordata che, se necessario, agisce per conto dei gestori nei confronti degli utenti della rete.

2.   Alle piattaforme di prenotazione comuni si applicano le seguenti regole:

a)

le norme e le procedure di offerta e assegnazione della capacità totale in conformità del capo III;

b)

l’istituzione di una procedura per offrire capacità aggregata continua conformemente al capo IV è prioritaria;

c)

sono fornite agli utenti della rete le funzionalità per offrire ed ottenere capacità secondarie;

d)

al fine di utilizzare i servizi delle piattaforme di prenotazione gli utenti della rete hanno accesso e rispettano tutti i requisiti giuridici e contrattuali pertinenti che consentono loro di prenotare e utilizzare la capacità nella rete pertinente dei gestori dei sistemi di trasporto detentori di un contratto di trasporto;

e)

la capacità in un singolo punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale è offerta in un’unica piattaforma di prenotazione.

3.   L’istituzione di un’unica piattaforma di prenotazione comune o di un numero limitato di esse facilita e semplifica la prenotazione di capacità nei punti di interconnessione in tutta l’Unione a beneficio degli utenti della rete. A tal fine la ENTSOG, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, procede ad una consultazione pubblica per individuare le esigenze del mercato. Il processo di consultazione ha una durata non superiore a sei mesi, compresa la pubblicazione da parte dell’ENTSOG di una relazione con i risultati della consultazione. La relazione individua le opzioni per attuare le esigenze del mercato indicate, tenendo conto dei costi e dei tempi, al fine di applicare l’opzione più adeguata, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o di terzi per loro conto. Se del caso, l’ENTSO-G e l’Agenzia contribuiscono a facilitare questo processo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(4)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(5)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.


15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/18


REGOLAMENTO (UE) N. 985/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

La parte A dell’elenco dell’Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha portato a termine la valutazione di 23 sostanze attualmente indicate nell’elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall’EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.06rev4 (3) (sostanze: n. FL 02.229, 05.137, 09.562 e 09.854), valutazione FGE.07rev4 (4) (sostanze: n. FL 02.145, 02.194, 02.211, 07.198 e 07.204), valutazione FGE.08rev5 (5) (sostanza: n. FL 15.134), valutazione FGE.09rev4 (6) (sostanze: n. FL 07.202 e 07.255), valutazione FGE.12rev3 (7) (sostanza: n. FL 05.182), valutazione FGE.20rev4 (8) (sostanze: n. FL 05.026, 05.028, 05.029 e 09.858), valutazione FGE.23rev4 (9) (sostanza: n. FL 13.170), valutazione FGE.63rev1 (10) (sostanze: n. FL 02.252, 07.190 e 09.936), valutazione FGE.94rev1 (11) (sostanza: n. FL 16.095) e valutazione FGE.304 (12) (sostanza: n. FL 16.123). La conclusione dell’EFSA è che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni entro i livelli di assunzione alimentare stimati.

(4)

Ne consegue che le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati vanno inserite nell’elenco dell’Unione a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione e vanno cancellati i rimandi alle note da 1 a 4 nelle pertinenti voci dell’elenco.

(5)

Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dell’Unione sono stati individuati in tale documento alcuni errori. Tali errori riguardano denominazioni, numeri CAS, numeri JECFA o componenti secondari delle sostanze qui riportate: n. FL 02.093, 02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132, 09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 12.273, 13.028, 13.190, 14.067 e 17.015. È opportuno rettificare tali errori.

(6)

Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(2):3091.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(10):2899.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2837.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2836.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(12):2993.

(8)  EFSA Journal 2012; 10(12):2994.

(9)  EFSA Journal 2013; 11(2):3092.

(10)  EFSA Journal 2012; 10(10):2900.

(11)  EFSA Journal 2012; 10(6):2747.

(12)  EFSA Journal 2012; 10(10):2903.


ALLEGATO

L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato come segue:

1)

la voce relativa al n. FL 02.093 è sostituita dalla voce seguente:

«02.093

(Z)-Non-6-en-1-olo

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA»

2)

la voce relativa al n. FL 02.110 è sostituita dalla voce seguente:

«02.110

2,6-dimetilept-6-en-1-olo

36806-46-9

348

 

Almeno il 90 %. Componente secondario: 5-10 % 2,6-dimetil-5-epten-1-olo

 

 

JECFA»

3)

la voce relativa al n. FL 02.145 è sostituita dalla voce seguente:

«02.145

2,6-dimetilotta-1,5,7-trien-3-olo

29414-56-0

 

 

 

 

 

EFSA»

4)

la voce relativa al n. FL 02.194 è sostituita dalla voce seguente:

«02.194

otta-1,5-dien-3-olo

83861-74-9

 

 

 

 

 

EFSA»

5)

la voce relativa al n. FL 02.211 è sostituita dalla voce seguente:

«02.211

undeca-1,5-dien-3-olo

56722-23-7

 

 

 

 

 

EFSA»

6)

la voce relativa al n. FL 02.229 è sostituita dalla voce seguente:

«02.229

(-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo

7540-51-4

 

 

Almeno il 90 % (cis-isomero). Componenti secondari: 2-6 % alcoli di-insaturi e saturi C 10, 2-4 % acetato di citronellile, 2-3 % citronellale

 

 

EFSA»

7)

la voce relativa al n. FL 02.252 è sostituita dalla voce seguente:

«02.252

4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-olo

67845-50-5

1841

 

 

 

 

EFSA»

8)

la voce relativa al n. FL 05.026 è sostituita dalla voce seguente:

«05.026

o-tolualdeide

529-20-4

 

 

 

 

 

EFSA»

9)

la voce relativa al n. FL 05.028 è sostituita dalla voce seguente:

«05.028

m-tolualdeide

620-23-5

 

 

 

 

 

EFSA»

10)

la voce relativa al n. FL 05.029 è sostituita dalla voce seguente:

«05.029

p-tolualdeide

104-87-0

 

 

 

 

 

EFSA»

11)

la voce relativa al n. FL 05.085 è sostituita dalla voce seguente:

«05.085

(Z)-ept-4-enal

6728-31-0

320

2124

Almeno il 93 % di (Z)ept-4-enal. Componente secondario: 2-5 % di (E)ept-4-enal.

 

 

JECFA»

12)

la voce relativa al n. FL 05.137 è sostituita dalla voce seguente:

«05.137

dec-4(cis)-enale

21662-09-9

 

 

Almeno il 90 %. Componente secondario: almeno 5 % di trans-isomero.

 

 

EFSA»

13)

la voce relativa al n. FL 05.182 è sostituita dalla voce seguente:

«05.182

2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1-carbossaldeide

432-24-6

 

 

 

 

 

EFSA»

14)

la voce relativa al n. FL 07.190 è sostituita dalla voce seguente:

«07.190

otta-1,5-dien-3-one

65213-86-7

1848

 

Miscela di stereoisomeri: 60-90 % di isomeri E e 10-40 % di isomeri Z.

 

 

EFSA»

15)

la voce relativa al n. FL 07.198 è sostituita dalla voce seguente:

«07.198

pseudo-ionone

141-10-6

 

11191

 

 

 

EFSA»

16)

la voce relativa al n. FL 07.202 è sostituita dalla voce seguente:

«07.202

2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1-one

20013-73-4

 

 

 

 

 

EFSA»

17)

la voce relativa al n. FL 07.204 è sostituita dalla voce seguente:

«07.204

3,3,6-trimetilepta-1,5-dien-4-one

546-49-6

 

 

 

 

 

EFSA»

18)

la voce relativa al n. FL 07.255 è sostituita dalla voce seguente:

«07.255

l-piperitone

4573-50-6

1856

 

 

 

 

EFSA»

19)

la voce relativa al n. FL 08.004 è sostituita dalla voce seguente:

«08.004

acido lattico

50-21-5

930

4

 

 

 

EFSA»

20)

la voce relativa al n. FL 09.016 è sostituita dalla voce seguente:

«09.016

acetato di mentile

16409-45-3

431

206

 

 

 

JECFA»

21)

la voce relativa al n. FL 09.131 è sostituita dalla voce seguente:

«09.131

propionato di DL-isobornile

2756-56-1

1391

412

 

 

 

EFSA»

22)

la voce relativa al n. FL 09.132 è sostituita dalla voce seguente:

«09.132

propionato di benzile

122-63-4

842

413

 

 

 

EFSA»

23)

la voce relativa al n. FL 09.266 è sostituita dalla voce seguente:

«09.266

2-butenoato di esile

19089-92-0

1807

10688

 

 

 

EFSA»

24)

la voce relativa al n. FL 09.562 è sostituita dalla voce seguente:

«09.562

formiato di trans-3-esenile

56922-80-6

 

 

 

 

 

EFSA»

25)

la voce relativa al n. FL 09.578 è sostituita dalla voce seguente:

«09.578

(E)-but-2-enoato di esile

1617-25-0

 

10688

 

 

 

EFSA»

26)

la voce relativa al n. FL 09.596 è sostituita dalla voce seguente:

«09.596

(Z)-but-2-enoato di isopentile

10482-55-0

 

 

 

 

 

EFSA»

27)

la voce relativa al n. FL 09.854 è sostituita dalla voce seguente:

«09.854

2-metilbutanoato di cis-3-esenile

53398-85-9

 

 

 

 

 

EFSA»

28)

la voce relativa al n. FL 09.858 è sostituita dalla voce seguente:

«09.858

2-metil-2-butenoato di fenilmetile

67674-41-3

 

 

Miscela di stereoisomeri: 60-90 % di isomeri E e 10-40 % di isomeri Z.

 

 

EFSA»

29)

la voce relativa al n. FL 09.880 è sostituita dalla voce seguente:

«09.880

(Z) butanoato di ept-4-en-2-ile

94088-12-7

 

 

 

 

 

EFSA»

30)

la voce relativa al n. FL 09.936 è sostituita dalla voce seguente:

«09.936

acetato di 4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-ile

91418-25-6

1847

 

 

 

 

EFSA»

31)

la voce relativa al n. FL 12.075 è sostituita dalla voce seguente:

«12.075

disolfuro di metile prop-1-enile

5905-47-5

569

11712

Almeno il 90 %. Componenti secondari: 3-4 % disolfuro di dimetile e 3-4 % di-1-disolfuro di propenile.

 

 

JECFA»

32)

la voce relativa al n. FL 12.086 è sostituita dalla voce seguente:

«12.086

2-metilbutantioato di S-metile

42075-45-6

486

 

 

 

 

JECFA»

33)

la voce relativa al n. FL 12.273 è sostituita dalla voce seguente:

«12.273

3-(metiltio)eptanale

51755-70-5

1692

 

Almeno il 92 %. Componente secondario: 5-7 % (E)-hept-2-enal

 

 

EFSA»

34)

la voce relativa al n. FL 13.028 è sostituita dalla voce seguente:

«13.028

2-butil-5 o 6-cheto-1,4-diossano

65504-95-2

1484

2206

 

 

 

EFSA»

35)

la voce relativa al n. FL 13.170 è sostituita dalla voce seguente:

«13.170

2S-cis-tetraidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)-2H-pirano

3033-23-6

 

 

 

 

 

EFSA»

36)

la voce relativa al n. FL 13.190 è sostituita dalla voce seguente:

«13.190

3-((2-metil-3-furil)tio)-2-butanone

61295-44-1

1525

 

 

 

 

EFSA»

37)

la voce relativa al n. FL 14.067 è sostituita dalla voce seguente:

«14.067

2-etossi-3-metilpirazina

32737-14-7

793

11921

Almeno 82 % 2-etossi-3-metilpirazina. Componenti secondari: 15 % 2-etossi-5-metilpirazina (n. CAS 67845-34-5) o 2-etossi-6-metilpirazina (n. CAS 53163-97-6).

 

 

EFSA»

38)

la voce relativa al n. FL 15.134 è sostituita dalla voce seguente:

«15.134

2,5-diidrossi-1,4-ditiano

40018-26-6

550

 

Miscela di diastereoisomeri: 25-30 % di (2S,5S e 2R,5R) e 70-75 % (2S,5R e 2R,5S)

 

 

EFSA»

39)

la voce relativa al n. FL 16.095 è sostituita dalla voce seguente:

«16.095

ciclopropancarbossiammide, N-[(2E)-3,7- dimetil-2,6-ottadien-1-ile]-

744251-93-2

1779

 

 

 

 

EFSA»

40)

la voce relativa al n. FL 16.123 è sostituita dalla voce seguente:

«16.123

(1R,2S,5R)-N-(4-metossifenil)-5-metil-2-(1- metiletil)cicloesancarbossiammide

68489-09-8

 

 

 

 

 

EFSA»

41)

la voce relativa al n. FL 17.015 è sostituita dalla voce seguente:

«17.015

cloruro di DL-metilmetioninsolfonio

3493-12-7

1427

761

 

 

 

EFSA»


15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che fissa, per l’esercizio contabile 2014 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 (2) della Commissione prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti devono essere determinate secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato IV di tale regolamento.

(2)

Ai sensi dell’allegato IV, punto I.1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato IV, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Tale tasso deve essere fissato all’inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(3)

Tuttavia, in conformità al secondo paragrafo del punto I.2 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, se il tasso d’interesse comunicato da uno Stato membro è superiore al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione nel periodo di riferimento, si applica l’aliquota uniforme. Se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione nel periodo di riferimento, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse pari a quello comunicato.

(4)

Inoltre, a norma dell’allegato IV, punto I.2, terzo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al punto I.2, primo capoverso, del medesimo allegato, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione.

(5)

Con l’eccezione di Francia e Svezia, gli Stati membri hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento. Inoltre, durante il periodo di riferimento, tali Stati membri avevano tassi di riferimento superiori al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione. Infine, per la Croazia i tassi di riferimento utilizzati erano quelli per i mesi di luglio e agosto 2013.

(6)

In base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2014 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2014 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono il tasso di interesse uniforme fissato allo 0,4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).


15.10.2013   

IT

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L 273/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 987/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fenland Celery (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Fenland Celery», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Fenland Celery» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 353 del 17.11.2012, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

REGNO UNITO

Fenland Celery (IGP)


15.10.2013   

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L 273/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

41,5

ZZ

41,5

0707 00 05

MK

50,7

TR

121,6

ZZ

86,2

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

112,1

CL

118,6

IL

100,2

TR

85,0

ZA

111,5

ZZ

105,5

0806 10 10

BR

257,9

MK

32,3

TR

137,1

ZZ

142,4

0808 10 80

BA

56,1

BR

89,2

CL

146,7

NZ

125,2

US

178,1

ZA

135,6

ZZ

121,8

0808 30 90

TR

128,9

US

162,0

ZZ

145,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.10.2013   

IT

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L 273/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova

(2013/500/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e ai rispettivi allegati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 55/2008 (1) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di prorogare le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova («Moldova») fino al 31 dicembre 2015 e adeguare i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 55/2008 prevede il libero accesso al mercato dell’Unione di tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I di tale regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi. Ulteriori proroghe dell’ambito di applicazione delle preferenze di cui al regolamento (CE) n. 55/2008 possono essere adottate al fine di liberalizzare l’importazione di vino dalla Moldova.

(3)

In assenza di una deroga agli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, e dell’articolo XIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria il trattamento previsto da tali preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell’OMC.

(4)

È nell’interesse dell’Unione chiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova a norma dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC al fine di consentire all’Unione di accordare un regime di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato della presente decisione, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell’OMC fino al 31 dicembre 2015.

(5)

L’Unione deve presentare tale richiesta all’OMC.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell’OMC relativamente alla richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova per i prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5).


ALLEGATO

PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI

1.   Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

da 0201 a 0204

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

da 0401 a 0406

Prodotti lattiero-caseari

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Uova di volatili in guscio

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orzo

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Mais

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91

e

1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

di galli e di galline, non cotte,

di animali della specie suina domestica,

di animali della specie bovina, non cotte

09.0513

1701 99 10

Zucchero bianco

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


2.   Prodotti che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione

Codice NC

Designazione delle merci

0702

Pomodori freschi o refrigerati

0703 20

Aglio, fresco o refrigerato

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

0709 90 80

Carciofi

0806

Uve, fresche o secche

0808 10

Mele, fresche

0808 20

Pere e cotogne

0809 10

Albicocche

0809 20

Ciliege

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

0809 40

Prugne e prugnole


(1)  Dal 1o gennaio al 31 dicembre.

(2)  tonnellate (peso netto).

(3)  milioni di unità.


15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

che respinge il rifiuto dell’autorizzazione di un biocida contenente difenacum notificata dai Paesi Bassi a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 6409]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2013/501/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. La direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2), ha approvato l’inclusione del difenacum come principio attivo utilizzabile nei prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(2)

La società Edialux France ha presentato alla Francia una domanda di autorizzazione per un prodotto contenente difenacum come formulazione di blocchi di paraffina («il prodotto in causa») a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE. Il nome e i numeri di riferimento del prodotto in causa nel registro dei biocidi («R4BP») sono indicati nell’allegato alla presente decisione.

(3)

La Francia ha autorizzato il prodotto in causa il 23 febbraio 2012. L’autorizzazione è stata in seguito riconosciuta reciprocamente da Germania, Lussemburgo, Belgio e Svizzera.

(4)

Il 3 luglio 2012 Denka Registrations B.V. («il richiedente») ha presentato una domanda completa ai Paesi Bassi per il riconoscimento reciproco dell’autorizzazione francese relativa al prodotto in causa.

(5)

Il 24 gennaio 2013 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di rifiutare l’autorizzazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. I Paesi Bassi ritengono che il prodotto in causa non soddisfi i requisiti per essere considerato sufficientemente efficace ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, in quanto la sua efficacia non è stata dimostrata da test sul campo e in semicampo. Secondo la notifica, l’efficacia dei rodenticidi rappresenta un motivo di particolare preoccupazione per i Paesi Bassi poiché sono stati riferiti problemi di resistenza sia nei ratti che nei topi.

(6)

La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla notifica entro 90 giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Sono state presentate osservazioni entro il termine indicato dalla Francia, dal Belgio e dal richiedente. La notifica è stata altresì discussa dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco del 25 e 26 febbraio 2013, alla quale il richiedente era presente.

(7)

Dalle osservazioni ricevute si evince che la Francia ha valutato l’efficacia del prodotto conformemente agli orientamenti dell’UE in materia di valutazione dell’efficacia dei biocidi rodenticidi (3). Sebbene per presentare una domanda di autorizzazione per un rodenticida sia generalmente richiesta la conduzione di studi di laboratorio e sul campo del prodotto da autorizzare, è possibile soprassedere ai test sul campo utilizzando il metodo comparativo o del «read-across», consistente nell’utilizzare i dati provenienti da un altro prodotto autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE, contenente lo stesso principio attivo e già autorizzato per lo stesso campo di applicazione.

(8)

Le conclusioni sull’efficacia del prodotto in causa si basano pertanto sulla comparazione dei dati provenienti da un altro rodenticida in formulazione granulare [Sorkil Avoine Speciale (4)], rispondente alle caratteristiche richieste nel documento di orientamento summenzionato e la cui efficacia è stata dimostrata da test sul campo e in semicampo effettuati sulle specie bersaglio.

(9)

Come richiesto dal documento di orientamento, i test sulla scelta dell’esca hanno dimostrato inoltre che la formulazione dell’esca non ha pregiudicato la palatabilità del prodotto in causa, che si è rivelato più appetibile per i topi e ugualmente appetibile per i ratti rispetto al prodotto Sorkil Avoine Speciale.

(10)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione sostiene le conclusioni della valutazione effettuata dalla Francia e dagli altri Stati membri che hanno riconosciuto reciprocamente l’autorizzazione francese, ritenendo il prodotto in causa sufficientemente efficace, conformemente a quanto stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. La Commissione ritiene pertanto che la richiesta dei Paesi Bassi di rifiutare l’autorizzazione non possa essere giustificata dai motivi addotti.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta dei Paesi Bassi di rifiutare l’autorizzazione del prodotto di cui all’allegato concessa dalla Francia il 23 febbraio 2012 è respinta.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 46.

(3)  Cfr. Technical Notes for Guidance on Product Evaluation. Appendices to Chapter 7. Product Type 14: Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products, disponibile sul sito web http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/TNsG/TNsG_PRODUCT_EVALUATION/Revised_Appendix_Chapter_7_PT14_2009.pdf

(4)  Numero di riferimento della domanda presentata dalla Francia nel registro dei biocidi: 2010/6309/6308/FR/AA/7742. Data di autorizzazione: 1o ottobre 2011.


ALLEGATO

Prodotto per il quale la proposta dei Paesi Bassi di rifiutare l’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE è respinta:

Nome del prodotto in Francia

Numero di riferimento della domanda presentata dalla Francia nel registro dei biocidi

Nome del prodotto nei Paesi Bassi

Numero di riferimento della domanda presentata dai Paesi Bassi nel registro dei biocidi

Sorkil Bloc

2010/6309/6327/FR/AA/7767

Sorkil Bloc

2012/6309/6327/NL/MA/31585


15.10.2013   

IT

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L 273/37


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2013

recante modifica della decisione 2005/7/CE relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro per quanto riguarda la presentazione alternativa di tali carcasse

[notificata con il numero C(2013) 6583]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2013/502/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/7/CE (2) della Commissione è stata autorizzata una presentazione alternativa delle carcasse di suino a Cipro.

(2)

Cipro ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella alternativa autorizzata all’articolo 2 della decisione 2005/7/CE e diversa da quella tipo di cui all’allegato V, punto B.III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all’allegato V, punto B.III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell’allegato V, punto B.III, del regolamento allorché la pratica commerciale generalmente seguita sul loro territorio si discosta da tale presentazione standard. Nella sua domanda, Cipro ha precisato che, sul proprio territorio, la pratica commerciale prevede che le carcasse siano presentate con la lingua, i rognoni e la sugna. Occorre pertanto autorizzare tale presentazione diversa dalla presentazione tipo a Cipro.

(4)

Al fine di stabilire le quotazioni per le carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di tale diversa presentazione adeguando il peso registrato in questi casi al peso della presentazione standard.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/7/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2005/7/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Fatta salva la presentazione standard di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato V, punto B.III, primo comma, a Cipro le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare la lingua, i rognoni e la sugna prima della pesata e della classificazione.

Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:

Formula»

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione 2005/7/CE, del 27 dicembre 2004, relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 19).


15.10.2013   

IT

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L 273/38


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2013

relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia

[notificata con il numero C(2013) 6599]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/503/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative dell’Unione specifiche di cui all’allegato F di detta direttiva.

(2)

La varroasi nelle api figura nell’elenco di cui all’allegato B della direttiva 92/65/CEE. Tale malattia è causata da acari ectoparassiti del genere Varroa ed è stata segnalata in tutto il mondo.

(3)

A norma dell’articolo 15 della direttiva 92/65/CEE, uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all’allegato B sottopone alla Commissione le opportune giustificazioni, in virtù delle quali deve essere adottata una decisione.

(4)

La varroasi si diffonde attraverso la movimentazione delle covate di api ed il contatto diretto fra api adulte infestate. Quest’ultimo può aver luogo soltanto nel raggio di volo delle api. Il riconoscimento dell’indennità dalla malattia può pertanto essere concesso esclusivamente ai territori nei quali è possibile controllare la movimentazione delle arnie e delle covate e che, dal punto di vista geografico, sono sufficientemente isolati da impedire la migrazione di api dall’esterno. Le autorità competenti devono inoltre dimostrare, attraverso i risultati di un’attività di sorveglianza estesa, che la regione è effettivamente indenne da varroasi e che, ai fini del mantenimento di tale qualifica, l’introduzione di api vive e di covate è sottoposta a rigoroso controllo.

(5)

La Finlandia ha chiesto alla Commissione di riconoscere le isole Åland come parte del proprio territorio indenne da varroasi. L’articolo 355, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

(6)

Le isole Åland sono un gruppo di isole situate tra il golfo di Botnia ed il Mar Baltico e sono quindi sufficientemente isolate dal punto di vista geografico da altre zone potenzialmente infette da varroasi.

(7)

Nelle isole Åland la varroasi è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria e non è possibile movimentare la covata opercolata e le api mellifere adulte vive sfarfallate dalla terraferma finlandese alle isole Åland. Per diversi anni la Finlandia ha sottoposto ad osservazione la popolazione di api presente sull’isola. Sulla scorta di tale sorveglianza la Finlandia è ora in grado di confermare l’assenza della malattia nelle Isole Åland. Tale parte del territorio finlandese può essere pertanto considerata indenne dalla malattia.

(8)

È quindi opportuno definire le garanzie complementari richieste per gli scambi, tenendo conto delle misure già attuate dalla Finlandia nell’ambito del proprio ordinamento nazionale.

(9)

Al fine di stabilire le condizioni preliminari per i modelli di certificato sanitario per le movimentazioni all’interno dell’Unione di api vive tra territori dell’Unione indenni da Varroa, occorre aggiungere una ulteriore certificazione al certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE. È inoltre necessario identificare con un codice TRACES l’unità veterinaria locale della zona o delle zone indenne/i da varroasi, in conformità alla decisione 2009/821/CE della Commissione (2).

(10)

L’introduzione di api vive nell’Unione è autorizzata solo alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3). In aggiunta alle prescrizioni di cui a tale regolamento, ai fini della tutela dell’indennità da varroasi dei territori riconosciuti come tali, è opportuno vietare l’introduzione nell’Unione di partite di api regine e delle loro nutrici qualora la destinazione finale dichiarata della partita sia un territorio indenne da varroasi.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri o i loro territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato sono riconosciuti indenni da varroasi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri elencati nell’allegato assicurano che, nei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato, sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

a norma del diritto nazionale, la varroasi è soggetta a denuncia obbligatoria;

b)

viene condotta un’attività di sorveglianza regolare volta a comprovare l’assenza di acari ectoparassiti del genere Varroa.

2.   Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri elencati nell’allegato comunicano alla Commissione i risultati dell’attività di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Gli Stati membri elencati nell’allegato comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri l’individuazione di acari ectoparassiti del genere Varroa nei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato.

Articolo 3

1.   È vietata l’introduzione di partite delle merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato nei territori elencati nella terza colonna della medesima tabella.

2.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata l’introduzione delle merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato nei territori elencati nella terza colonna della medesima tabella qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le merci provengono da un altro Stato membro, o da un suo territorio, riconosciuto indenne da varroasi a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE;

b)

le partite sono accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, alla cui parte II.2 vanno aggiunte le seguenti informazioni:

«merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, provenienti da Stati membri, o da loro parti, riconosciuti indenni da varroasi a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE ed in cui non è stato segnalato nessun caso di varroasi nel corso degli ultimi 30 giorni.»;

c)

sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da varroasi delle partite durante il trasporto.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri non autorizzano l’introduzione nell’Unione di partite di api di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010 qualora la loro destinazione finale, indicata nelle caselle I.9, I.10 o I.12. del certificato sanitario di accompagnamento della partita, sia uno dei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le condizioni sanitarie per le importazioni di cui al regolamento (UE) n. 206/2010, gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione nell’Unione delle partite di cui al paragrafo 1, purché se ne modifichi la destinazione finale, inviandole in un territorio non elencato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Stati membri o loro territori riconosciuti indenni da varroasi

1

2

3

4

5

Codice ISO

Stato membro

Territorio riconosciuto indenne da varroasi

Codice TRACES

Unità veterinaria locale

Merci la cui introduzione è vietata nel territorio elencato nella terza colonna

FI

Finlandia

Isole Åland

FI00300 AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

Covata opercolata e api mellifere adulte vive sfarfallate


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/41


DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

del 17 dicembre 2012

sull’adozione del regolamento interno

(2013/504/UE)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi della Comunità europea, nonché la libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 46, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che il rispetto delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale che le riguardano da parte delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

(2)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce l’istituzione di un’autorità indipendente, denominata Garante europeo della protezione dei dati, incaricata di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce inoltre gli obblighi e le competenze del Garante europeo della protezione dei dati, nonché la nomina del Garante europeo della protezione dei dati e di un Garante aggiunto.

(4)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce altresì che il Garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato e prescrive una serie di disposizioni riguardanti sia il personale che le questioni fiscali.

(5)

La decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1o luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d’esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati, stabilisce una serie di disposizioni supplementari sull’argomento (2).

(6)

Altre disposizioni del diritto dell’Unione stabiliscono ulteriori obblighi e competenze del Garante europeo della protezione dei dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Esercizio di funzioni e competenze

Il Garante europeo della protezione dei dati esercita le funzioni e le competenze istituite dal regolamento (CE) n. 45/2001 e da altre disposizioni del diritto dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento interno, s’intende per:

a)   «il regolamento»: il regolamento (CE) n. 45/2001;

b)   «l’istituzione»: un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione soggetta/o al regolamento (CE) n. 45/2001;

c)   «il GEPD»: il Garante europeo della protezione dei dati quale istituzione;

d)   «il garante»: salvo se diversamente specificato, le persone che esercitano le funzioni di Garante europeo della protezione dei dati e di Garante aggiunto;

e)   «provvedimento amministrativo»: una decisione o qualsiasi altro atto dell’amministrazione dell’Unione di applicazione generale riguardante il trattamento di dati personali effettuato dall’istituzione.

CAPITOLO II

ISTITUZIONE E SEGRETARIATO

Articolo 3

Indipendenza, buona governance e buona condotta amministrativa

1.   Ai sensi dell’articolo 44 del regolamento, il garante esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

2.   Il garante assicura il corretto funzionamento dei servizi disponibili per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, tenendo conto dei principi della buona governance, della buona condotta amministrativa e della buona gestione.

Articolo 4

Ruoli del Garante europeo della protezione dei dati e del Garante aggiunto

1.   Il Garante europeo della protezione dei dati e il Garante aggiunto, in qualità di membri dell’istituzione, sono responsabili dell’adozione di strategie, politiche e decisioni, e collaborano nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1. Il Garante aggiunto esercita tali funzioni in caso di assenza o impedimento del Garante europeo della protezione dei dati e viceversa.

2.   Il Garante europeo della protezione dei dati e il Garante aggiunto mirano a raggiungere un consenso su strategie e politiche generali e su altre questioni importanti, comprese quelle connesse al segretariato. Qualora non possa essere raggiunto un consenso e in caso di urgenza, la decisione spetta al garante.

3.   Il Garante europeo della protezione dei dati, agendo in stretta collaborazione con il Garante aggiunto, decide la ripartizione del lavoro tra loro, stabilendo altresì a chi dei due spetta la responsabilità primaria della preparazione e dell’adozione delle decisioni, nonché del seguito da dare ad esse, e prevede la delega delle funzioni al Garante aggiunto, ove necessario.

Articolo 5

Segretariato

1.   Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento, il garante è assistito da un segretariato, le cui funzioni e i cui metodi di lavoro sono definiti dal garante.

2.   Il garante può delegare talune funzioni a singoli membri del personale, con la possibilità di sostituzione da parte di altri membri del personale.

3.   Il garante istituisce una serie di unità e settori che formano il segretariato al fine di contribuire alla preparazione e all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1. Ogni unità/settore è guidata/o da un capo unità o da un capo settore.

Articolo 6

Direttore

1.   Il segretariato è guidato da un direttore, che adotta tutte le misure atte a garantire il corretto funzionamento del segretariato e l’uso efficiente delle risorse, compresa la sostituzione del direttore in caso di assenza o impedimento.

2.   Il direttore ha la responsabilità di:

a)

preparare e attuare strategie e politiche;

b)

contribuire alla loro valutazione e al loro sviluppo;

c)

coordinare e pianificare le attività, misurare i risultati e rappresentare l’istituzione nelle relazioni con altre istituzioni e organismi, ove necessario.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è costituito dal Garante europeo della protezione dei dati, dal Garante aggiunto e dal direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce a intervalli regolari, di norma una volta alla settimana, per discutere politiche e strategie generali e altre questioni importanti e contribuire al buon coordinamento delle attività pertinenti.

2.   Il direttore assicura il corretto funzionamento del segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 8

Riunione con il direttore

Il direttore si riunisce a intervalli regolari, di norma una volta alla settimana, con i capi unità e i capi settore al fine di garantire il coordinamento e la pianificazione delle attività, nonché la preparazione e l’attuazione di strategie e politiche. Il direttore garantisce il corretto funzionamento del segretariato della riunione del direttore.

Articolo 9

Autorità investita del potere di nomina

1.   Il direttore esercita i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell’articolo 2 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, e quelli conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nonché tutti gli altri relativi poteri derivanti da altre decisioni amministrative sia interne al GEPD, sia di carattere interistituzionale, salvo disposizioni diverse previste dalla decisione del garante relativa all’esercizio dei poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a sottoscrivere i contratti di assunzione.

2.   Il direttore può delegare l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 al funzionario responsabile della gestione delle risorse umane.

Articolo 10

Ordinatore e contabile

1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal garante. Le funzioni di ordinatore delegato e di ordinatore sottodelegato sono esercitate dalle persone nominate nella Carta dei compiti e delle responsabilità degli ordinatori delegati e nella Carta dei compiti e delle responsabilità degli ordinatori sottodelegati.

2.   Il contabile della Commissione europea è il contabile del GEPD.

CAPITOLO III

DELEGA E SUPPLENZA

Articolo 11

Deleghe

1.   Il garante può delegare al direttore il potere di adottare e firmare il testo definitivo di qualsiasi decisione o parere di cui sia già stato definito il contenuto sostanziale.

2.   Qualora i poteri siano stati delegati al direttore ai sensi del paragrafo 1, il direttore può subdelegare la facoltà di esercitare tali poteri in sua assenza al capo unità o al capo settore interessato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le norme sulle deleghe relative ai poteri attribuiti all’autorità investita del potere di nomina e su quelle in materia finanziaria di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 12

Supplenza

1.   Qualora siano assenti o abbiano un impedimento, il direttore sostituisce, ove necessario, il Garante europeo della protezione dei dati o il Garante aggiunto in caso di urgenze durante tale assenza o impedimento.

2.   Qualora il direttore abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e non sia stato designato un funzionario dal garante, le funzioni di direttore sono esercitate dal capo unità/capo settore presente di grado più elevato e, a parità di grado, dal capo unità/capo settore con maggiore anzianità nel grado e, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

3.   Ove non siano presenti un capo unità o un capo settore e non sia stato designato un funzionario, la supplenza viene esercitata dal funzionario presente presso quella determinata unità o quel determinato settore di grado più elevato e, a parità di grado, dal funzionario con maggiore anzianità nel grado e, in caso di pari anzianità, dal funzionario più vecchio.

4.   Ove qualsiasi altro superiore gerarchico abbia un impedimento o il suo posto sia vacante, supplisce un funzionario designato dal direttore, di concerto con il garante. In assenza di siffatta designazione, la supplenza viene esercitata dal funzionario presente presso quella determinata unità o quel determinato settore di grado più elevato e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado e, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatte salve le norme sulle deleghe relative ai poteri attribuiti all’autorità investita del potere di nomina e a quelli in materia finanziaria di cui agli articoli 9 e 10.

CAPITOLO IV

PIANIFICAZIONE

Articolo 13

Piano di gestione annuale

1.   Conformemente ai principi di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria, il Garante europeo della protezione dei dati stabilisce ogni anno un piano di gestione annuale, che traduce la strategia a lungo termine del GEPD in obiettivi generali e specifici. Due volte l’anno vengono definiti e misurati indicatori e obiettivi prestazionali al fine di monitorare e rilevare i risultati raggiunti.

2.   Un’analisi dei rischi delle attività previste del GEPD è integrata nel piano di gestione annuale, che comprende i rischi individuati e i piani di attenuazione dei rischi.

Articolo 14

Relazione annuale

1.   Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento, il GEPD presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle attività («relazione annuale») e la trasmette alle altre istituzioni.

2.   La relazione annuale è presentata e pubblicata sul sito web del GEPD entro il 1o luglio dell’anno successivo.

3.   Il GEPD esamina le osservazioni formulate dalle altre istituzioni di cui al paragrafo 1 ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento in vista dell’eventuale successiva discussione della relazione in seno al Parlamento europeo.

CAPITOLO V

PROCEDURE SPECIFICHE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 15

Principi guida e valori fondamentali

1.   Il GEPD agisce nell’interesse pubblico in qualità di organismo esperto, indipendente, affidabile e autorevole nel settore della protezione dei dati, al livello dell’Unione. Gli interventi del GEPD si basano su imparzialità, integrità, trasparenza e pragmatismo.

2.   Il GEPD si impegna costruttivamente con le parti interessate al fine di garantire il giusto equilibrio tra protezione dei dati e vita privata e altri interessi e politiche.

3.   Il controllo delle istituzioni si basa sul principio secondo cui la responsabilità del rispetto delle norme spetta essenzialmente ai responsabili del trattamento stessi.

Articolo 16

Politica sulle attività

Il GEPD adotta documenti strategici al fine di definire gli elementi principali della propria politica su attività specifiche, qualora ciò sia pertinente per fornire orientamenti sulla posizione del GEPD in relazione a un’attività specifica. I documenti strategici sono aggiornati periodicamente.

Articolo 17

Controllo del rispetto del regolamento

Il GEPD svolge esercizi di controllo periodici al fine di garantire un’adeguata visione d’insieme del rispetto della protezione dei dati all’interno delle istituzioni. Tali esercizi possono essere generali o più mirati, basati sulle conoscenze ed esperienze maturate nell’esercizio delle attività di controllo.

Articolo 18

Applicazione della legge

Il GEPD applica gli obblighi in materia di protezione dei dati avvalendosi dei poteri attribuitigli dall’articolo 47 del regolamento. Tali poteri sono esercitati appieno qualora si verifichino casi gravi, intenzionali o ripetuti di inadempimento.

SEZIONE 2

Controlli preventivi

Articolo 19

Richiesta di controllo preventivo

1.   Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento, i trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità sono soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati di un’istituzione.

2.   Qualora sussistano dubbi circa la necessità di un controllo preventivo, il GEPD stabilisce, su richiesta del responsabile della protezione dei dati, se il trattamento presenta rischi specifici o meno e, in caso affermativo, invita il responsabile della protezione dei dati a notificare il trattamento di conseguenza.

3.   Qualora il trattamento non presenti rischi specifici, il GEPD può nondimeno rivolgere talune raccomandazioni all’istituzione.

4.   Le notifiche di controllo preventivo vengono inviate tramite posta elettronica al segretariato del Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il modulo standard del GEPD.

5.   Al modulo di notifica può essere allegata ogni altra informazione pertinente relativa al trattamento notificato.

Articolo 20

Pareri sui controlli preventivi

1.   Il GEPD adotta un parere in cui vengono presentate le pertinenti ragioni e conclusioni del controllo preventivo.

2.   Se il trattamento notificato comporta una possibile violazione di una disposizione del regolamento, il GEPD formula ove necessario proposte per evitare tale violazione.

Articolo 21

Termini e sospensioni per l’adozione del parere sul controllo preventivo

1.   Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento, il GEPD emette il parere sul controllo preventivo entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il GEPD può richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie. Il periodo di due mesi può essere sospeso fino a quando il GEPD non abbia ricevuto le informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, il termine di due mesi può essere prorogato una volta per altri due mesi.

2.   La mancata adozione di un parere entro il termine di due mesi, eventualmente prorogato, equivale a un parere favorevole.

3.   La data di partenza per il calcolo del termine è il giorno successivo alla data alla quale è stato ricevuto il modulo di notifica.

4.   Se l’ultimo giorno utile coincide con una festività nazionale o con un altro giorno in cui i servizi del GEPD sono chiusi, il giorno lavorativo successivo è considerato il termine ultimo per l’adozione del parere.

Articolo 22

Termini e sospensioni

1.   Prima dell’adozione di un parere, il GEPD trasmette un progetto di parere all’istituzione per ricevere un riscontro su aspetti pratici e inesattezze materiali. L’istituzione fornisce il proprio riscontro entro dieci giorni dal ricevimento del progetto di parere. Tale periodo può essere prorogato su richiesta motivata del responsabile del trattamento. La richiesta di riscontro sospende il periodo di cui all’articolo 21, paragrafo 1. In caso di mancato ricevimento di un riscontro entro il termine previsto, il GEPD procede all’adozione del parere.

2.   Il GEPD concede all’istituzione tre mesi a decorrere dalla data di adozione del parere per fornire informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni formulate nel parere. A tali informazioni viene dato seguito da parte del GEPD.

Articolo 23

Registro dei controlli preventivi

1.   Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento, il GEPD tiene un registro di tutti i trattamenti che sono stati notificati a norma dell’articolo 27 del regolamento.

2.   Il registro esclude qualsiasi riferimento alle misure di sicurezza. Contiene un collegamento al parere del GEPD e informazioni sui termini per la comunicazione delle informazioni da parte dell’istituzione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2. Il registro è disponibile sul sito web del GEPD.

SEZIONE 3

Consultazione amministrativa

Articolo 24

Consultazione amministrativa

1.   Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento, le istituzioni informano il GEPD al momento di elaborare provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali.

2.   Ai sensi dell’articolo 46, lettera d), del regolamento, il GEPD consiglia le istituzioni, su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che esse adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali.

3.   In linea di principio, il GEPD prende in considerazione solo le richieste di consultazione che sono state previamente sottoposte al responsabile della protezione dei dati dell’istituzione interessata.

Articolo 25

Pareri

1.   In linea di principio, il GEPD emette un parere entro due mesi dal ricevimento della richiesta di consultazione. Il GEPD può richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie. Il periodo di due mesi può essere sospeso fino a quando il GEPD non abbia ricevuto le informazioni richieste.

2.   Il GEPD concede all’istituzione tre mesi a decorrere dalla data di adozione del parere per fornire informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni formulate nel parere. A tali informazioni viene dato seguito da parte del GEPD.

SEZIONE 4

Consultazione legislativa e politica

Articolo 26

Portata della consultazione

1.   Conformemente all’articolo 41 e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, il GEPD fornisce pareri su proposte legislative basate sui trattati o su altri atti e documenti, quali:

a)

decisioni prese nel quadro della politica estera e di sicurezza comune;

b)

atti delegati e di esecuzione;

c)

documenti riguardanti accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali;

d)

iniziative legislative intraprese dagli Stati membri a norma dei trattati;

e)

iniziative per il rafforzamento della cooperazione;

f)

atti non vincolanti come raccomandazioni e comunicazioni sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento di dati personali.

Il GEPD fornisce il proprio parere dopo essere stato consultato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, in seguito a un’eventuale altra richiesta pervenuta da un’istituzione o di propria iniziativa.

2.   Le istituzioni interessate possono consultare il GEPD in tutte le fasi del processo legislativo.

Articolo 27

Consultazione informale

1.   Come concordato con la Commissione, il GEPD deve essere consultato prima che il collegio dei commissari prenda la decisione definitiva di adottare una misura, una proposta legislativa o un documento strategico. In seguito a tale consultazione, il GEPD fornisce al servizio responsabile della Commissione osservazioni informali su un progetto di proposta o su un documento correlato.

2.   Le osservazioni informali fornite a norma del paragrafo 1 rispettano la confidenzialità del processo decisionale interno della Commissione, fatte salve le disposizioni applicabili a norma dei trattati e del diritto derivato. Il GEPD si impegna a rispettare, per quanto ragionevole e possibile, i termini proposti dai servizi della Commissione.

Articolo 28

Pareri legislativi e osservazioni formali

1.   La consulenza fornita dal GEPD su una proposta legislativa o su un documento correlato può assumere la forma di un parere, di osservazioni informali o di qualsiasi altro strumento ritenuto appropriato.

2.   Un parere del GEPD analizza gli aspetti inerenti alla protezione dei dati di una proposta o di un documento correlato. In linea di principio, viene emesso entro tre mesi dall’adozione della proposta o del documento correlato.

3.   Una sintesi del parere è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C), mentre la versione integrale è pubblicata sul sito web del GEPD.

4.   Le osservazioni formali del GEPD si concentrano su aspetti specifici di una proposta o di un documento correlato. In linea di principio, tali osservazioni vengono emesse entro due mesi dall’adozione del documento e pubblicate sul sito web del GEPD.

Articolo 29

Priorità annuali e inventario

1.   Il GEPD pubblica le priorità annuali sul suo sito web.

2.   Il GEPD pubblica tre volte l’anno sul suo sito web un inventario delle proposte legislative e dei documenti correlati su cui intende fornire un parere. L’inventario classifica tali documenti secondo il loro grado di priorità.

3.   L’inventario è basato sul programma di lavoro annuale della Commissione e sui suoi allegati aggiornati, nonché su qualsiasi altra informazione pertinente disponibile.

Articolo 30

Seguito di pareri legislativi e osservazioni formali

1.   Il GEPD segue attivamente gli sviluppi in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dopo avere fornito il proprio parere.

2.   Il garante è disponibile a presentare e discutere oralmente il parere del GEPD in una riunione con il legislatore o a fornire qualsiasi altro contributo richiesto.

3.   Qualora siano apportate modifiche sostanziali a una misura legislativa in discussione, il GEPD può valutare l’opportunità di presentare un ulteriore parere, ulteriori osservazioni o qualsiasi altro strumento ritenuto appropriato.

SEZIONE 5

Reclami

Articolo 31

Reclami

1.   Ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento, il GEPD tratta i reclami, compie gli opportuni accertamenti e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole.

2.   I reclami presentati al GEPD non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi paralleli.

Articolo 32

Presentazione di un reclamo

1.   Nel reclamo figura l’identità della persona che lo presenta.

2.   Il reclamo è presentato per iscritto in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e contiene tutte le informazioni necessarie a comprenderne l’oggetto.

3.   In linea di principio un reclamo deve essere presentato entro due anni a decorrere dalla data in cui l’autore del reclamo è venuto a conoscenza dei fatti che lo giustificano.

4.   Qualora sia stato presentato al Mediatore europeo un reclamo riguardante le medesime circostanze di fatto, il GEPD ne esamina l’ammissibilità alla luce delle disposizioni del protocollo di intesa concluso tra il Garante europeo della protezione dei dati e il Mediatore europeo (3).

Articolo 33

Gestione dei reclami

1.   Il GEPD sceglie la forma e gli strumenti più opportuni per gestire un reclamo tenendo conto:

a)

della natura e gravità della presunta violazione delle norme sulla protezione dei dati;

b)

della rilevanza del pregiudizio che uno o più interessati hanno o possono aver subito a causa della violazione;

c)

della potenziale importanza generale del caso, anche in relazione agli altri interessi pubblici e/o privati coinvolti;

d)

della probabilità di accertare che la violazione denunciata sia stata realmente commessa;

e)

della data esatta in cui sono avvenuti i fatti, di qualsiasi comportamento che non produca più effetti, dell’eliminazione di questi effetti o di una garanzia adeguata della loro eliminazione.

2.   Le azioni del GEPD possono consistere in particolare in richieste scritte volte a fornire informazioni, colloqui con le persone interessate, ispezioni in loco o analisi forense dei dispositivi pertinenti.

3.   Il GEPD divulga il contenuto di un reclamo e rivela l’identità del suo autore solo nella misura necessaria al corretto svolgimento dell’indagine. Durante e dopo l’indagine, il GEPD non divulga a terzi alcun documento relativo al reclamo, compresa la decisione finale, a meno che gli interessati acconsentano a detta divulgazione o il GEPD sia giuridicamente tenuto ad agire in tal senso.

4.   Il GEPD pubblica informazioni sull’autore del reclamo solo in una forma che non consenta di individuare l’autore o altri interessati coinvolti.

Articolo 34

Esito dei reclami

1.   Il GEPD comunica quanto prima all’autore l’esito di un reclamo, nonché il provvedimento adottato.

2.   Qualora un reclamo sia giudicato inammissibile o il suo esame sia terminato, il GEPD, se del caso, consiglia all’autore di rivolgersi a un’altra autorità.

3.   Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, la mancata risposta del GEPD entro sei mesi equivale a una decisione di rigetto del reclamo.

Articolo 35

Revisione e ricorsi giurisdizionali

1.   L’autore del reclamo e l’istituzione interessata possono chiedere per iscritto al GEPD di rivedere la decisione su un reclamo.

2.   La richiesta di revisione deve essere presentata entro un mese dalla data di ricevimento della decisione ed essere limitata a nuovi elementi o argomenti giuridici che non sono stati presi in considerazione dal GEPD.

3.   Indipendentemente dalla possibilità di chiedere al GEPD di rivedere la decisione su un reclamo, tale decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

SEZIONE 6

Ispezioni e visite

Articolo 36

Ispezioni

1.   Il GEPD decide di effettuare un’ispezione qualora la verifica in loco sia ritenuta necessaria per l’esercizio delle funzioni di controllo o per il rispetto di un obbligo giuridico.

2.   Lo svolgimento di un’ispezione è comunicato per iscritto all’istituzione interessata quattro settimane prima della data prevista per l’ispezione. La comunicazione descrive lo scopo e la portata dell’ispezione, stabilisce la data dell’ispezione e fissa il termine ultimo entro il quale l’istituzione può chiedere una revisione della data e deve fornire al GEPD tutte le informazioni necessarie.

3.   Il GEPD formula quindi una decisione su un’ispezione, stabilendo lo scopo, la portata, la data o le date nonché l’ora e il luogo o i luoghi dell’ispezione e definendo la base giuridica per le attività di ispezione. La decisione è corredata dei mandati per tutti i membri del personale che partecipano all’ispezione.

4.   I membri del personale che effettuano un’ispezione raccolgono tutte le prove documentali in maniera selettiva e proporzionata. Tutte le prove documentali sono adeguatamente protette.

5.   Il contenuto dei colloqui svolti e delle informazioni ottenute nel corso di un’ispezione è trascritto, analogamente alla procedura seguita, in un verbale che viene trasmesso all’istituzione per osservazioni. Qualora non pervengano osservazioni entro un termine stabilito, il verbale si considera approvato. Al verbale è allegato un elenco delle prove documentali raccolte durante l’ispezione.

6.   Il GEPD illustra in una relazione di ispezione le conclusioni raggiunte nel corso di un’ispezione. Alla relazione, contenente tutte le misure che devono essere intraprese dall’istituzione ispezionata, viene dato seguito da parte del GEPD.

Articolo 37

Visite

1.   Le visite sono effettuate dal GEPD allo scopo di ottenere l’impegno dell’alta dirigenza di un’istituzione a promuovere il rispetto del regolamento.

2.   La decisione di effettuare una visita si basa in linea di principio su una mancanza di impegno a rispettare il regolamento, nonché su una mancanza di comunicazione o di sensibilizzazione.

3.   Ove opportuno, una visita si conclude con un accordo su un calendario («tabella di marcia») nel cui ambito i dirigenti dell’istituzione si impegnano a rispettare gli obblighi specifici previsti dal regolamento entro un termine stabilito. Al calendario concordato viene dato seguito dal GEPD.

SEZIONE 7

Osservazione delle tecnologie

Articolo 38

Tecnologia e ricerca

1.   Ai sensi dell’articolo 46, lettera e), del regolamento, il GEPD segue l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Nell’esercizio di tale funzione, il GEPD intende individuare le tendenze emergenti con un potenziale impatto sulla protezione dei dati, stabilendo contatti con le parti interessate, svolgendo attività di sensibilizzazione su possibili aspetti della protezione dei dati e fornendo consulenza sul modo di integrare le preoccupazioni in materia di protezione dei dati in progetti pertinenti, promuovendo i principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione («privacy by design») e della tutela della vita privata per impostazione predefinita («privacy by default») e, se necessario, adattando le metodologie di controllo all’evoluzione tecnologica.

2.   Il GEPD contribuisce ai programmi quadro dell’Unione, partecipando ai comitati consultivi per la ricerca, assistendo la Commissione nel processo di valutazione delle proposte o altro, ove opportuno.

3.   Il GEPD può decidere di contribuire a singole attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziate dall’UE adottando un parere sull’attività, su richiesta o di propria iniziativa.

SEZIONE 8

Procedimenti giudiziari

Articolo 39

Ricorsi contro le istituzioni

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, il GEPD può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni previste dal trattato. Il GEPD esercita tale potere, se necessario, in caso sia di inosservanza del regolamento da parte di un’istituzione, sia di mancata effettiva attuazione della successiva azione di esecuzione adottata dal GEPD ai sensi dell’articolo 47 del regolamento.

Articolo 40

Ricorsi contro le decisioni del GEPD

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento, avverso le decisioni del GEPD può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 41

Interventi

1.   Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera i), del regolamento, il GEPD può intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Il GEPD presenta istanza di intervento nei procedimenti se la controversia ha un’importanza generale dal punto di vista della protezione dei dati o se il GEPD è risultato direttamente coinvolto nei fatti della controversia nell’esercizio delle funzioni di controllo.

3.   Altri elementi che possono influenzare la decisione di presentare istanza di intervento sono l’eventualità che la questione riguardante la protezione dei dati costituisca una parte sostanziale della controversia e la probabilità che un intervento del GEPD apporti valore ai procedimenti.

4.   A meno che esistano valide ragioni per non intervenire, il GEPD presenta istanza di intervento qualora sia formalmente invitato ad agire in tal senso dalla Corte.

CAPITOLO VI

RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 42

Collaborazione con i responsabili della protezione dei dati

1.   Il GEPD collabora con i responsabili della protezione dei dati sia bilateralmente, sia partecipando alle riunioni organizzate dalla rete dei responsabili della protezione dei dati.

2.   Il GEPD fornisce sostegno e consulenza ai responsabili della protezione dei dati, laddove necessario per l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 43

Registro dei responsabili della protezione dei dati nominati

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, il GEPD tiene un registro delle nomine dei responsabili della protezione dei dati di cui ha ricevuto notifica. Il registro contiene, in particolare, informazioni sulla durata del mandato di ciascun responsabile della protezione dei dati.

CAPITOLO VII

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 44

Collaborazione con le autorità preposte alla protezione dei dati

1.   Ai sensi dell’articolo 46, lettera f), punto i), del regolamento, il GEPD collabora con le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati e altri organi di controllo se e in quanto ciò risulti necessario per l’adempimento dei rispettivi obblighi.

2.   La collaborazione comprende:

a)

lo scambio di tutte le informazioni pertinenti, quali le informazioni riguardanti le migliori pratiche, nonché le richieste di esercitare i propri poteri rivolte alle autorità competenti e le risposte a dette richieste da parte di tali autorità;

b)

lo sviluppo e il mantenimento di contatti con i relativi membri e il pertinente personale delle autorità;

c)

la cooperazione con le autorità e gli organismi di controllo comuni istituite ai sensi della normativa dell’Unione, compresa, se del caso, la partecipazione alle riunioni di tali autorità e organismi, al fine di garantire una prassi coerente.

Articolo 45

Gruppo di lavoro «articolo 29»

1.   Ai sensi dell’articolo 46, lettera g), del regolamento, il GEPD partecipa alle attività del gruppo di lavoro istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4).

2.   Il GEPD contribuisce attivamente alle discussioni e alla stesura dei documenti pubblicati dal gruppo di lavoro volti a fornire un’interpretazione comune della legislazione in materia di protezione dei dati e a offrire consulenza qualificata alla Commissione europea. In tali circostanze, il GEPD presenta, se del caso, la prospettiva dell’Unione.

3.   Il GEPD partecipa regolarmente alle riunioni plenarie e dei sottogruppi del gruppo di lavoro.

4.   Il GEPD promuove regolari scambi di opinioni sulle rispettive priorità, se possibile almeno una volta l’anno, con il presidente del gruppo di lavoro, al fine di instaurare una buona collaborazione nella pratica.

Articolo 46

Controllo coordinato dei sistemi di tecnologie dell’informazione su larga scala

1.   Il GEPD partecipa al controllo coordinato dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala con le autorità nazionali di controllo, come previsto dalla normativa dell’Unione.

2.   Il GEPD organizza riunioni di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato dei gruppi di coordinamento.

3.   Il GEPD collabora con le singole autorità nazionali di controllo nella misura necessaria e in funzione delle loro priorità, al fine di garantire un controllo coordinato delle parti nazionali e centrali dei sistemi di tecnologie dell’informazione su larga scala.

Articolo 47

Cooperazione internazionale

1.   Il GEPD partecipa alla conferenza annuale di primavera dei commissari europei in materia di protezione dei dati, alla conferenza internazionale annuale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata e al gruppo di lavoro internazionale sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni.

2.   Il GEPD partecipa alla pertinenti reti internazionali per l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della vita privata.

3.   Il GEPD organizza seminari periodici con i rappresentanti delle organizzazioni internazionali al fine di condividere le buone prassi e sviluppare una cultura di protezione dei dati all’interno di tali organizzazioni.

4.   Il GEPD promuove la cooperazione e il dialogo a livello internazionale con altre parti interessate di paesi terzi.

CAPITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 48

Sicurezza

1.   Ai sensi dell’articolo 45 del regolamento, durante e dopo il mandato il garante e i membri del personale sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l’esercizio delle loro funzioni.

2.   Il GEPD nomina uno o più membri del personale con competenze specifiche in materia di sicurezza, riguardanti i vari settori di attività. I membri nominati sono responsabili in particolare di questioni di sicurezza relative al personale, della sicurezza fisica e della sicurezza delle tecnologie dell’informazione. Qualora lo ritengano necessario al fine di evitare rischi di sicurezza per il GEPD, i membri del personale così nominati riferiscono direttamente al direttore.

Articolo 49

Comitato direttivo sulle tecnologie dell’informazione

È istituito un comitato direttivo sulle tecnologie dell’informazione volto a fornire consulenza al consiglio di amministrazione sulle implicazioni della tecnologia dell’informazione per la sicurezza e lo sviluppo interno del GEPD.

Articolo 50

Gestione della qualità

Il GEPD predispone gli opportuni meccanismi per assicurare un’adeguata gestione della qualità, come norme di controllo interno, una relazione annuale sulle attività e un sistema di gestione dei rischi.

Articolo 51

Responsabile della protezione dei dati

Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento, il GEPD nomina un responsabile della protezione dei dati che riferisce direttamente al direttore.

Articolo 52

Informazione al pubblico

1.   Il GEPD svolge attività di sensibilizzazione in merito alla protezione dei dati e informa gli interessati dell’esistenza e del contenuto dei loro diritti. A tal fine, il GEPD si avvale di una serie di strumenti di comunicazione (ad esempio sito web, newsletter, mezzi di comunicazione sociale ed eventi di sensibilizzazione), intrattiene contatti con le parti interessate (ad esempio tramite visite di studio presso i propri uffici, risposte a richieste di informazioni) e partecipa a eventi pubblici, incontri e conferenze.

2.   Il GEPD informa i mezzi di comunicazione sui principali eventi connessi alla protezione dei dati, nonché su pubblicazioni o pareri importanti, mediante comunicati stampa, interviste e conferenze stampa.

Articolo 53

Documentazione

1.   Vengono conservate registrazioni accurate e autentiche di tutte le attività del GEPD che garantiscono una fonte di prova affidabile e giuridicamente verificabile delle decisioni e delle azioni adottate.

2.   I documenti connessi ad attività specifiche sono raggruppati in fascicoli. È possibile accedere ai fascicoli, organizzati secondo un ordinamento logico in base al tipo di attività, tramite un titolario di classificazione istituito dal GEPD.

3.   Tipologie di fascicoli differenti sono conservate per un determinato periodo in base a termini di conservazione stabiliti dal GEPD. Allo scadere del periodo di conservazione, i fascicoli sono valutati e archiviati conformemente alla politica di archiviazione adottata dal GEPD.

Articolo 54

Divulgazione attiva dei documenti

1.   In linea di principio, tutti i principali documenti strategici, orientamenti tematici, pareri legislativi, osservazioni formali, memorie di udienze di tribunali e pareri sui controlli preventivi sono pubblicati sul sito web del GEPD.

2.   I pareri formulati a seguito di una consultazione amministrativa sono pubblicati sul sito web del GEPD qualora rivestano un’importanza di carattere generale, contengano una nuova interpretazione o applicazione della normativa o riguardino l’impatto delle nuove tecnologie sui diritti degli interessati.

Articolo 55

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

a)

sintesi di pareri legislativi di cui all’articolo 28, paragrafo 3;

b)

decisioni e pareri del GEPD, o loro sintesi, di cui all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 19 e all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento;

c)

altri documenti ritenuti pertinenti dal GEPD.

Articolo 56

Accesso del pubblico ai documenti

Il pubblico ha accesso ai documenti custoditi dal GEPD conformemente ai principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5).

Articolo 57

Autenticazione delle decisioni

1.   L’autenticazione delle decisioni avviene mediante firma della versione in lingua originale da parte del garante.

2.   La firma può essere autografa o elettronica.

Articolo 58

Lingue e lingue di lavoro

1.   La lingua dei procedimenti avviati dal GEPD è una delle lingue menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea. In caso di reclamo, la lingua è quella dell’atto di reclamo.

2.   Relazioni, pareri, atti e altri documenti, destinati a loro volta a essere pubblicati sul sito web del GEPD, sono redatti almeno in inglese, francese e tedesco.

Articolo 59

Personale

1.   I membri del personale del GEPD sono assunti in conformità e nell’osservanza dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

2.   Al fine di accrescere la cooperazione con le autorità nazionali, in particolare con le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati, è attuato un programma per il distacco del personale presso il GEPD.

3.   Al fine di permettere ai neolaureati di acquisire esperienza pratica sul funzionamento del GEPD e dell’Unione in generale, è attuato un programma di tirocinio.

4.   Al fine di soddisfare esigenze provvisorie è possibile assumere personale interinale e altri collaboratori esterni.

Articolo 60

Comitato del personale

1.   Un comitato del personale che rappresenta il personale del GEPD viene tempestivamente consultato su progetti di decisione relativi all’applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e può essere consultato su qualsiasi altra questione di interesse generale riguardante il personale. Il comitato del personale è informato di tutte le questioni che riguardano l’esercizio delle sue funzioni ed emette i propri pareri entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato.

2.   Il comitato del personale contribuisce al buon funzionamento del GEPD formulando proposte su questioni organizzative e condizioni di lavoro.

3.   Il comitato del personale è composto di tre membri e di tre supplenti ed eletto per un periodo di due anni dall’assemblea generale.

Articolo 61

Cooperazione amministrativa con altre istituzioni

1.   Il direttore, in qualità di capo del segretariato, rappresenta il GEPD nelle varie sedi interistituzionali e può delegare tale rappresentanza ai funzionari responsabili delle risorse umane, del bilancio e dell’amministrazione.

2.   Considerate le dimensioni del GEPD rispetto alle altre istituzioni, nonché ai fini di una corretta gestione e di una sana economia di bilancio, il GEPD persegue attivamente la conclusione di accordi di cooperazione, protocolli di intesa e accordi di servizio con altre istituzioni.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1.

(3)  GU C 27 del 7.2.2007, pag. 1.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.