ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.267.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 267

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
9 ottobre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2013 della Commissione, dell’8 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

 

2013/491/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 ottobre 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2013) 6383]  ( 1 )

3

 

 

2013/492/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 ottobre 2013, che autorizza la Germania a mantenere i valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio anche dopo l’entrata in vigore dei valori limite per le sostanze chimiche di cui all’articolo 55, seconda frase, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, in applicazione dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 (T-198/12 R) [notificata con il numero C(2013) 6387]  ( 1 )

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

48,7

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

36,9

TR

116,3

ZZ

76,6

0709 93 10

TR

123,8

ZZ

123,8

0805 50 10

AR

109,9

CL

102,1

IL

100,2

TR

93,2

ZA

118,6

ZZ

104,8

0806 10 10

BR

244,6

MK

32,3

TR

138,3

ZZ

138,4

0808 10 80

AR

101,1

BA

56,1

BR

89,2

CL

140,8

NZ

144,6

US

119,2

ZA

140,0

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

199,8

CL

199,9

TR

123,6

ZA

165,9

ZZ

172,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/3


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2013

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2013) 6383]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/491/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l’articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

A seguito delle comunicazioni di Danimarca, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, occorre modificare le voci relative ai posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito agli audit soddisfacenti eseguiti dal servizio di audit della Commissione (precedentemente denominato servizio d’ispezione della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), potrebbero essere aggiunte categorie di riconoscimento supplementari per quattro posti d’ispezione frontalieri in Croazia e dovrebbe essere aggiunto un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso London-Gateway nel Regno Unito alle voci relative a tali Stati membri nell’elenco dell’allegato I della decisione 2009/821/CE. Dato che il trattato di adesione della Croazia è entrato in vigore il 1o luglio 2013 e l’audit suddetto è stato eseguito precedentemente, le modifiche dei PIF croati dovrebbero essere valide retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2013, allo scopo di evitare di creare ostacoli agli scambi esistenti.

(4)

La Polonia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero di Świnoujście deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative alla Polonia nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La modifica di cui al punto 5) dell’allegato si applica retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

1)

nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante il porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)»

 

2)

la parte relativa alla Germania è così modificata:

a)

la voce riguardante l’aeroporto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

«Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (10)»

b)

la voce riguardante l’aeroporto di Schönefeld è sostituita dalla seguente:

«Schönefeld

DE SXF 4

A

 

HC(2), NHC

3)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

a)

la voce riguardante l’aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

«Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC(2)»

 

b)

la voce relativa all’aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

4)

la parte relativa alla Francia è così modificata:

a)

la voce riguardante l’aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2), HC-NT»

 

b)

la voce riguardante il porto della Riunione Port Réunion è sostituita dalla seguente:

«Réunion — Port Réunion

FR LPT 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT»

 

c)

la voce riguardante l’aeroporto di Orly è sostituita dalla seguente:

«Orly

FR ORY 4

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC-NT»

 

d)

la voce riguardante l’aeroporto di Tolosa-Blagnac è sostituita dalla seguente:

«Toulouse-Blagnac

FR TLS 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (14)»

5)

la parte relativa alla Croazia è così modificata:

a)

le voci riguardanti le strade di Bajakovo e Karasovići sono sostituite dalle seguenti:

«Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

b)

le voci riguardanti i porti di Ploče e Rijeka sono sostituite dalle seguenti:

«Ploče

HR PLE 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

6)

nella parte relativa all’Italia, la voce riguardante il porto di Venezia è sostituita dalla seguente:

«Venezia

IT VCE 1

P

 

HC, NHC»

 

7)

nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante il porto di Świnoujście è soppressa;

8)

la parte relativa al Regno Unito è così modificata:

a)

la voce riguardante l’aeroporto di Edimburgo è sostituita dalla seguente:

«Edinburgh

GB EDI 4

A

Extrordinair

 

O(14)»

b)

tra la voce riguardante il porto di Liverpool e quella riguardante l’aeroporto di Manchester è inserita la seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso il porto di London-Gateway:

«London Gateway

GB LGP 1

P

 

HC(1), NHC»

 

c)

la voce riguardante l’aeroporto di East Midlands è sostituita dalla seguente:

«East Midlands

GB EMA 4

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)»

 


9.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2013

che autorizza la Germania a mantenere i valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio anche dopo l’entrata in vigore dei valori limite per le sostanze chimiche di cui all’articolo 55, seconda frase, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, in applicazione dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 (T-198/12 R)

[notificata con il numero C(2013) 6387]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/492/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 266,

vista l’ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) fissa norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell’Unione. Ai sensi dell’articolo 54 della suddetta direttiva, gli Stati membri devono adottare disposizioni nazionali per conformarsi ad essa entro il 20 gennaio 2011 e devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2011. Ai sensi della seconda frase dell’articolo 55 di tale direttiva, l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE, relativa alle proprietà chimiche, si applica a decorrere dal 20 luglio 2013. La parte III di tale allegato fissa limiti di migrazione per 19 elementi.

(2)

In data 20 gennaio 2011, la Germania chiese alla Commissione, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, di essere autorizzata a mantenere le disposizioni vigenti nella normativa tedesca per gli elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio, nonché per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili rilasciate dal materiale di fabbricazione dei giocattoli, anche dopo la data di entrata in vigore dell’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE.

(3)

Con decisione 2012/160/UE della Commissione (2), la Commissione aderì alla richiesta del governo tedesco e approvò il mantenimento delle disposizioni nazionali per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili. Riguardo ai valori limite per l’arsenico, l’antimonio e il mercurio — che corrispondono ai valori limite stabiliti dalla direttiva 88/378/CEE (3) del Consiglio — la Commissione negò l’autorizzazione al mantenimento delle disposizioni nazionali tedesche. Riguardo ai valori limite per il piombo e il bario — che corrispondono anch’essi ai valori fissati dalla direttiva 88/378/CEE — la Commissione decise provvisoriamente che le disposizioni nazionali tedesche potevano essere mantenute fino all’entrata in vigore dei nuovi valori limite dell’Unione per il piombo e il bario ma non oltre la data del 21 luglio 2013.

(4)

In data 14 maggio 2012, il governo tedesco promosse davanti al Tribunale un’azione di annullamento della decisione della Commissione del 1o marzo 2012. In data 13 febbraio 2013, il governo tedesco presentò una domanda di provvedimenti urgenti con cui chiedeva l’approvazione provvisoria delle disposizioni nazionali che mantenevano i valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio, in attesa della sentenza del Tribunale sull’impugnazione principale.

(5)

Con ordinanza del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R, il presidente del Tribunale autorizzò i provvedimenti urgenti chiesti dal governo tedesco. Il presidente ritenne che ai sensi dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE la Commissione è la sola competente ad autorizzare domande volte a mantenere valori limite comunicatile dagli Stati membri (4). Fu perciò imposto alla Commissione di autorizzare il mantenimento delle norme nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania relative ai valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio nei giocattoli in attesa della sentenza del Tribunale sull’impugnazione principale.

(6)

In data 26 luglio 2013, la Commissione presentò ricorso contro l’ordinanza del presidente del Tribunale [C-426/13P(R)]. Ai sensi dell’articolo 60 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un ricorso non ha effetto sospensivo.

(7)

Con il presente atto, la Commissione dà corso all’ordinanza del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R e, come richiesto, autorizza il mantenimento delle disposizioni notificate dalla Repubblica federale di Germania relative ai valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio. La Commissione intende tuttavia perseverare nell’azione legale promossa contro le misure notificate dalla Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale con la procedura principale (T-198/12) e dinanzi alla Corte di giustizia con il ricorso contro l’ordinanza del 15 maggio 2013 [C-426/13 P(R)],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all’ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013, nella causa T-198/12 R, la Commissione autorizza il mantenimento anche dopo la data del 20 luglio 2013 delle disposizioni notificate dalla Repubblica federale di Germania relative ai valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio nei giocattoli.

Articolo 2

Tale decisione è provvisoria.

Essa è valida solo finché il Tribunale non avrà pronunciato una sentenza nella causa T-198/12 o finché la Corte di giustizia non avrà deciso sul ricorso della Commissione contro l’ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 nella causa T-198/12 R [causa C-426/13 P(R)], a seconda dell’evento che si verifichi per primo.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 2012/160/UE, del 1o marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 19).

(3)  Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1).

(4)  Paragrafo 39 dell’ordinanza.