ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.257.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
28 settembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria della parte IV (Commercio) dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (Costa Rica)

1

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria della parte IV (Commercio) dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (El Salvador)

1

 

 

2013/475/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione nell’ambito dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, relativa alla decisione n. 0004 che modifica l’allegato 1 dell’accordo

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 934/2013 della Commissione, del 27 settembre 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013 che fissa, per il 2013, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 935/2013 della Commissione, del 27 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

 

2013/476/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2013, che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla Repubblica di Figi e ne proroga il periodo di applicazione

12

 

*

Decisione 2013/477/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2013, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

18

 

 

2013/478/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 settembre 2013, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode

19

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


Avviso concernente l’applicazione provvisoria della parte IV («Commercio») dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (Costa Rica)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, firmato a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, la sua parte IV relativa al commercio è applicata, conformemente all’articolo 353, paragrafo 4, dello stesso, a titolo provvisorio tra l’Unione europea e il Costa Rica a decorrere dal 1o ottobre 2013. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2012/734/UE del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo, l’articolo 271 non è applicato su base provvisoria.


28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


Avviso concernente l’applicazione provvisoria della parte IV («Commercio») dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (El Salvador)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, firmato a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, la sua parte IV relativa al commercio è applicata, conformemente all’articolo 353, paragrafo 4, dello stesso, a titolo provvisorio tra l’Unione europea ed El Salvador a decorrere dal 1o ottobre 2013. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2012/734/UE relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo, l’articolo 271 non è applicato su base provvisoria.


28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

sulla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione nell’ambito dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, relativa alla decisione n. 0004 che modifica l’allegato 1 dell’accordo

(2013/475/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/719/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (1), è entrata in vigore il 1o maggio 2011.

(2)

A norma dell’articolo 3.C.2 dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (2) (l’«accordo»), il Consiglio bilaterale di supervisione, istituito dall’articolo 3.A dell’accordo, può modificare gli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 19.B dello stesso.

(3)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio bilaterale di supervisione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2011/719/UE, per quanto riguarda la decisione n. 0004 del Consiglio bilaterale di supervisione recante modifica all’allegato 1 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione, di cui all’articolo 3.A dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, in merito all’adozione di una decisione del Consiglio bilaterale di supervisione che modifica l’allegato 1 dell’accordo, deve basarsi sul progetto di decisione n. 0004 del Consiglio bilaterale di supervisione, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)   GU L 291 del 9.11.2011, pag. 1.

(2)   GU L 291 del 9.11.2011, pag. 3.


PROGETTO

CONSIGLIO BILATERALE DI SUPERVISIONE

per l’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità Europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione

Civile verbale di decisione

Decisione n. 0004

A norma dell’articolo 19.B dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (l’«accordo»), il quale prevede che gli allegati dell’accordo possano essere modificati con decisione del Consiglio bilaterale di supervisione, istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo, il Consiglio bilaterale di supervisione decide:

1.

di modificare l’allegato 1 dell’accordo, aggiungendo un nuovo paragrafo 3.2.11 con il seguente testo:

«3.2.11.

a)

A partire dal 1o gennaio 2014, i diritti imposti in un anno civile da un agente tecnico a un richiedente o a un organismo regolamentato per la convalida da esso effettuata ai sensi del punto 3.2.4 per l’approvazione:

i)

della progettazione di un aeromobile, di un motore di aeromobile o elica o equipaggiamento;

ii)

di un certificato di omologazione supplementare;

iii)

di talune modifiche di maggiore entità al progetto-tipo, come definite nelle procedure di esecuzione tecnica; o

iv)

delle modifiche ai livelli acustici e alle emissioni

non superano il 95 % dei diritti che l’agente tecnico avrebbe imposto al richiedente o all’organismo regolamentato nel medesimo anno civile per l’approvazione equivalente di un progetto, di un certificato di omologazione supplementare, di modifiche di una certa entità o di modifiche ai livelli acustici e alle emissioni nell’ambito di un processo di certificazione.

b)

I diritti imposti in un determinato anno civile da un agente tecnico a un richiedente o a un organismo regolamentato per la convalida da esso effettuata a norma del punto 3.2.4 riflettono i vantaggi in termini di efficienza ottenuti mediante un processo di convalida anziché un processo di certificazione. Tali vantaggi in termini di efficienza e le associate riduzioni dei diritti devono essere comprovati da dati pertinenti. Pertanto, il Consiglio bilaterale di supervisione riesamina periodicamente la percentuale di cui alla precedente lettera a), adeguandola in modo appropriato mediante decisione.».

2.

Il riesame periodico indicato nel nuovo paragrafo 3.2.11, lettera b), viene effettuato con una frequenza non inferiore a due anni. Come stabilito al paragrafo 2.2.1 dell’allegato 1 dell’accordo, il Consiglio bilaterale di supervisione è assistito dal Comitato di supervisione in materia di certificazioni nello svolgimento di tali riesami e nello sviluppo delle necessarie decisioni. Il riesame e la decisione si basano sui dati forniti dagli agenti tecnici.

La modifica ha effetto a decorrere dalla data della firma dell’ultima delle parti indicate in seguito.

Per il Consiglio bilaterale di supervisione:

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION

COMMISSIONE EUROPEA

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI

UNIONE EUROPEA

STATI UNITI D’AMERICA

 

DA

:

_

DA

:

_

TITOLO

:

Amministratore associato per la sicurezza aerea

TITOLO

:

Direttore, Aviazione e trasporti internazionali, direzione generale della Mobilità e dei trasporti

DATA:

DATA:

LUOGO

:

Washington, DC

LUOGO

:

Bruxelles, Belgio


REGOLAMENTI

28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 934/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2013

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013 che fissa, per il 2013, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013 della Commissione (2) fissa, per il 2013, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009.

(2)

La Grecia si è avvalsa dell’opzione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012. Per ciascuno di tali anni il massimale di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III del capo 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 è stato stabilito di conseguenza.

(3)

Nel luglio 2012 la Grecia ha deciso di avvalersi dell’opzione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno 2013. Tuttavia, a seguito di un malinteso riguardante la notifica di tale decisione, gli importi da fissare ai fini del massimale di bilancio per il 2013 non sono stati inseriti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013

(4)

Dato che la Grecia ha deciso di proseguire l’attuazione del sostegno specifico nell’anno civile 2013 senza alcuna modifica degli importi notificati dalla Grecia per finanziare le misure di sostegno in questione come sono state attuate nel corso dell’anno 2012, è opportuno fissare il massimale di bilancio per tale anno.

(5)

Per motivi di chiarezza, i massimali che risultano dagli importi assegnati dalla Grecia per le misure interessate nel 2013 dovrebbero essere pubblicati.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 della Commissione (3) ha modificato, per il 2013, i massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda il Lussemburgo e Malta. Occorre pertanto modificare l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013.

(7)

Conformemente al sesto comma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Croazia ha comunicato alla Commissione la sua decisione di applicare una certa percentuale dei massimali fissati all’articolo 104, paragrafo 4, e all’articolo 112, paragrafo 5, di tale regolamento per i pagamenti rispettivamente per capra e pecora e per le carni bovine. Pertanto occorre stabilire i relativi massimali di bilancio per il premio per pecora e per capra, il premio supplementare per pecora e per capra e il premio per vacca nutrice.

(8)

A norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, prima della data dell’adesione la Croazia ha deciso di utilizzare il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento nel settore lattiero-caseario e ha comunicato la sua decisione alla Commissione. La decisione è conforme ai limiti di cui all’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009. La Commissione deve pertanto stabilire il massimale pertinente.

(9)

La Croazia applica il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009. Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare il massimale di bilancio del regime di pagamento unico per il 2013 che si ottiene detraendo dai massimali indicati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, e 68 dello stesso regolamento.

(10)

Pertanto gli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013 devono essere modificati.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013della Commissione, del 23 settembre 2013, che fissa, per il 2013, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 14).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, recante modifica dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune (GU L 255 del 27.9.2013. pag. 5).


ALLEGATI

Gli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013 sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

Massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

(in migliaia di EUR)

 

BE

ES

FR

HR

AT

PT

FI

Premio per pecora e per capra

 

 

 

1 192

 

21 892

600

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

117

 

7 184

200

Premio per vacca nutrice

77 565

261 153

525 622

2 948

70 578

78 695

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

26 000

 

 

99

9 462

 

«ALLEGATO II

Massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

8 600

Bulgaria

28 500

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

40 975

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Grecia

108 000

Spagna

248 054

Francia

478 600

Croazia

4 660

Italia

321 950

Lettonia

5 130

Lituania

13 304

Ungheria

131 898

Paesi Bassi

38 900

Austria

13 900

Polonia

106 558

Portogallo

34 111

Romania

44 257

Slovenia

14 424

Slovacchia

13 500

Finlandia

57 055

Svezia

3 469

Regno Unito

29 800

Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico (in migliaia di euro).

Grecia: 30 000

Slovenia: 5 800

«ALLEGATO III

Massimali di bilancio per il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

4 461

Bulgaria

28 500

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

17 075

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Grecia

78 000

Spagna

179 954

Francia

297 600

Croazia

4 660

Italia

152 950

Lettonia

5 130

Lituania

13 304

Ungheria

46 164

Paesi Bassi

31 420

Austria

13 900

Polonia

106 558

Portogallo

21 210

Romania

44 257

Slovenia

8 624

Slovacchia

13 500

Finlandia

57 055

Svezia

3 469

Regno Unito

29 800

«ALLEGATO IV

Importi a disposizione degli stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

8 600

Danimarca

23 250

Irlanda

23 900

Grecia

70 000

Spagna

144 390

Francia

84 000

Italia

144 900

Paesi Bassi

31 700

Austria

11 900

Portogallo

21 700

Slovenia

5 800

Finlandia

6 190

«ALLEGATO V

Massimali di bilancio per il regime di pagamento unico

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

517 901

Danimarca

1 031 277

Germania

5 852 938

Irlanda

1 339 769

Grecia

2 225 227

Spagna

4 913 824

Francia

7 607 272

Croazia

86 007

Italia

4 202 935

Lussemburgo

37 672

Malta

5 504

Paesi Bassi

890 551

Austria

679 111

Portogallo

476 907

Slovenia

141 450

Finlandia

518 883

Svezia

767 437

Regno Unito

3 958 242

»

28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 935/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

132,7

ZZ

132,7

0805 50 10

AR

120,1

CL

114,3

IL

142,1

TR

84,6

UY

127,6

ZA

112,0

ZZ

116,8

0806 10 10

TR

142,0

ZZ

142,0

0808 10 80

AR

101,0

BA

76,8

CL

116,0

NZ

131,1

US

115,7

ZA

113,5

ZZ

109,0

0808 30 90

CN

74,6

TR

133,3

ZA

90,3

ZZ

99,4

0809 30

TR

117,4

ZZ

117,4

0809 40 05

BA

36,8

XS

46,6

ZZ

41,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2013

che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla Repubblica di Figi e ne proroga il periodo di applicazione

(2013/476/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), rivisto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4) («strumento di cooperazione allo sviluppo»), in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2007/641/CE del Consiglio (5) sono state adottate misure appropriate in risposta alla violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei valori di cui all'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

(2)

Tali misure sono state prorogate con la decisione 2009/735/CE del Consiglio (6) e, successivamente, con le decisioni del Consiglio 2010/208/UE (7), 2010/589/UE (8), 2011/219/UE (9), 2011/637/UE (10) e 2012/523/UE (11), dal momento che la Repubblica di Figi non ha ancora attuato gli impegni importanti assunti nelle consultazioni svoltesi nell'aprile 2007 riguardanti elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo,ma vi sono stati addirittura notevoli passi indietro in relazione ad alcuni di questi impegni.

(3)

Da aprile 2007 si sono registrati importanti sviluppi e gli impegni concordati con la Repubblica di Figi saranno rivisti di conseguenza. Gli impegni saranno riesaminati nell'ambito di un dialogo politico e alla luce dell'attuale situazione giuridica. È opportuno continuare a prendere in considerazione la prospettiva di un rinnovato impegno verso la programmazione dell'assistenza allo sviluppo futura.

(4)

La decisione 2007/641/CE cessa di produrre effetti il 30 settembre 2013. È quindi opportuno aggiornare detta decisione e prorogarne la validità.

(5)

L'Unione europea condurrà un dialogo politico finalizzato a rivedere e aggiornare gli impegni assunti nel 2007 e adatterà di conseguenza le misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2007/641/CE, all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 31 marzo 2015 ed è periodicamente riesaminata almeno una volta ogni sei mesi.»

Articolo 2

La Repubblica di Figi è destinataria della lettera di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)   GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  Decisione 2007/641/CE del Consiglio, del 1o ottobre 2007, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15).

(6)  Decisione 2009/735/CE del Consiglio, del 24 settembre 2009, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43).

(7)  Decisione 2010/208/UE del Consiglio, del 29 marzo 2010, che modifica e proroga la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 89 del 9.4.2010, pag. 7).

(8)  Decisione 2010/589/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 260 del 2.10.2010, pag. 10).

(9)  Decisione 2011/219/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica di Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 93 del 7.4.2011, pag. 2).

(10)  Decisione 2011/637/UE del Consiglio, del 26 settembre 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 1).

(11)  Decisione 2012/523/UE del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica la decisione 2007/641/CE, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, e ne proroga il periodo di applicazione (GU L 263 del 28.9.2012, pag. 2).


ALLEGATO

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Presidente della Repubblica di Figi

Suva

Repubblica di Figi

Eccellenza,

l'Unione europea (UE) attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dell'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-UE si fonda sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e che formano quindi la base delle nostre relazioni.

Da quando, in risposta al colpo di Stato del 2006, l'UE ha adottato la decisione sulle misure appropriate sono trascorsi sei anni e da allora le Figi hanno sottoscritto una serie di impegni.

L'UE prende atto che, dal 2007, questi impegni in parte non sono più attuali e in parte vanno rivisti alla luce del nuovo quadro giuridico del paese. Perché fungano da adeguato parametro per valutare i progressi riformatori delle Figi, questi impegni vanno rivisti insieme, tenendo presente la situazione e il quadro giuridico presenti.

L'Unione ha pertanto deciso di modificare la decisione sulle misure appropriate inserendovi il proprio impegno a intrattenere con le Figi un dialogo politico approfondito ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'intento del dialogo sarà rivedere insieme gli impegni concordati nel 2007 e adattare di conseguenza le misure appropriate (allegate alla presente lettera), come tappa necessaria di un processo che dovrà garantire il ripristino dell'ordine democratico e il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Il dialogo si protrarrà fino a che entrambe le parti non riterranno che abbia esaudito il proprio compito.

Le Figi continuano a imporre restrizioni su alcuni diritti umani e libertà fondamentali e, in vista della necessaria revisione degli impegni sottoscritti, l'UE ha deciso di prorogare le misure appropriate di 18 mesi, fino al 31 marzo 2015. L'intento è garantire la necessaria flessibilità, accordare all'UE e alle Figi abbastanza tempo per trovare un accordo sugli impegni e adattare di conseguenza le misure appropriate e permettere al governo di tenere le elezioni politiche previste per settembre 2014.

L'Unione monitorerà i progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale, in funzione dei quali continuerà a informare le sue prossime decisioni sulla cooperazione allo sviluppo. In questo spirito l'UE ribadisce il proprio impegno in vista della programmazione dell'11o FES e, nell'ambito di questo processo, si impegna a notificare a tempo debito al Suo paese l'assegnazione finanziaria indicativa. Si noti tuttavia che i documenti di programmazione dell'11o FES saranno finalizzati, firmati e attuati solo con il governo democraticamente eletto.

Dopo che le Figi avranno tenuto elezioni libere e eque e avranno assolto agli impegni rivisti di comune accordo, l'Unione invierà una missione di verifica ai sensi dell'articolo 96, in linea con l'accordo di partenariato ACP-UE. La missione formulerà raccomandazioni che, una volta concordate, potranno condurre al definitivo ritiro delle misure appropriate ai sensi dell'articolo 96.

Per far sì che la cooperazione, come intesa dall'accordo di partenariato ACP-UE e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, possa progredire, l'Unione europea invita il governo provvisorio a partecipare quanto prima a un dialogo politico approfondito.

Esprimendo soddisfazione per la collaborazione delle Figi con il gruppo di contatto ministeriale del Forum delle isole del Pacifico, creato per monitorare i progressi verso la preparazione delle elezioni e il ritorno alla democrazia, l'Unione si augura che le prossime tappe assicurino un processo elettorale trasparente, partecipativo e credibile, elezioni libere ed eque e il ripristino dell'ordine democratico nel paese.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della nostra più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

C. ASHTON

Il presidente

Per la Commissione

A. PIEBALGS

Il commissario

ALLEGATO I DELL'ALLEGATO

Le misure appropriate, che saranno adattate in funzione della revisione degli impegni concordati nell'ambito del dialogo politico approfondito, consistono:

nel continuare a erogare aiuti umanitari e sostegno diretto alla società civile e alle popolazioni vulnerabili,

nel proseguire le attività di cooperazione in corso, in particolare nell'ambito dell'8o e del 9o FES,

nel proseguire, salvo circostanze del tutto eccezionali, le attività di cooperazione atte a favorire il ripristino della democrazia e a migliorare la governance,

nel proseguire l'attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero del 2006. Si tenga presente che l'accordo di finanziamento, firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007, prevede una clausola sospensiva,

l'assegnazione «zucchero» per il 2007 è pari a zero,

nel 2008 la disponibilità dell'assegnazione zucchero era subordinata all'organizzazione credibile e tempestiva delle elezioni, in linea con gli impegni concordati — censimento dell'elettorato, ridefinizione delle circoscrizioni e riforma elettorale secondo il dettato costituzionale — e all'adozione di misure che garantissero il funzionamento dell'ufficio elettorale, tra cui la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007, come previsto dalla Costituzione. Questa allocazione è andata persa il 31 dicembre 2009,

l'assegnazione zucchero per il 2009 è stata annullata a maggio 2009 in seguito alla decisione del governo provvisorio di rinviare le elezioni politiche a settembre 2014,

l'assegnazione per il 2010 è stata annullata prima del 1o maggio 2010 per mancanza di progressi del processo democratico. Tuttavia, data la grave situazione del settore dello zucchero, l'assegnazione è stata in parte accantonata per prestare assistenza diretta alla popolazione che dipende indissolubilmente dalla produzione di zucchero, onde ridurre le ricadute negative sul piano sociale. I fondi sono erogati in gestione centralizzata dalla delegazione dell'UE a Suva e non transitano per il governo,

nell'avviare la programmazione dell'11o FES in modo che il paese possa contare sulla notifica dell'assegnazione indicativa a tempo debito,

nel considerare di erogare un sostegno specifico per preparare e attuare i principali impegni, soprattutto in vista della preparazione e/o della tenuta delle elezioni,

nel lasciare impregiudicata la cooperazione regionale e la relativa partecipazione delle Figi,

nel monitorare il rispetto degli impegni in funzione dei termini specificati in allegato alla presente lettera sul dialogo regolare e sulla reale cooperazione. Sono previste missioni di verifica e di controllo e relative relazioni.

ALLEGATO 2 DELL'ALLEGATO

IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DI FIGI NEL 2007

A.   Rispetto dei principi democratici

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere e eque entro 24 mesi dal 1o marzo 2007, fatti salvi i risultati della valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. Il processo in vista delle elezioni sarà monitorato, adeguato e eventualmente riveduto congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche,

il calendario indichi le date del censimento, della ridefinizione delle circoscrizioni e della riforma elettorale,

la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla Costituzione,

siano adottati provvedimenti atti a garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007, in conformità della Costituzione,

la nomina del vicepresidente sia conforme alla Costituzione.

Impegno n. 2

Nell'adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B.   Stato di diritto

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la Costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. Vengono tutelate l'indipendenza sostanziale e il funzionamento del Gran consiglio dei capi.

Impegno n. 3

Garantire il pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

il governo provvisorio s'impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della Costituzione entro il 15 luglio 2007,

d'ora in avanti le nomine e le revoche dei giudici dovranno svolgersi nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle norme procedurali,

sarà evitata qualsiasi ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, e sarà garantito il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali per reati connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giurisdizionali adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C.   Diritti umani e libertà fondamentali

Impegno n. 1

Il governo provvisorio adotta tutti i provvedimenti necessari affinché tutte le denunce di violazione dei diritti umani siano esaminate e diano luogo a provvedimenti in conformità delle diverse procedure e nelle sedi previste dalla legislazione delle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio revocherà lo stato di emergenza a maggio 2007, fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in piena indipendenza conformemente alla Costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, sotto qualsiasi forma, sono pienamente rispettate, conformemente alla Costituzione.

D.   Verifica dell'attuazione degli impegni

Impegno n. 1

Il governo provvisorio si impegna a intrattenere un dialogo regolare che permetta di verificare i progressi compiuti e fa in modo che le autorità e/o i rappresentanti dell'UE e della Commissione europea possano fruire liberamente delle informazioni riguardanti tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con eventuali missioni dell'UE incaricate di verificare e valutare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un'impostazione pragmatica, che tenga presente la realtà attuale e, al tempo stesso, guardi al futuro.


28.9.2013   

IT

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L 257/18


DECISIONE 2013/477/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2013

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova fino al 30 settembre 2014.

(3)

La decisione 2010/573/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4, paragrafo 2 della decisione 2010/573/PESC è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2014. Essa è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS


(1)  Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).


28.9.2013   

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L 257/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2013

che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode

(2013/478/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249,

considerando quanto segue:

(1)

Le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione; l’importanza di tale azione è confermata dall’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)

La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (1) dev’essere modificata per tener conto dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È opportuno che tra le mansioni dell’Ufficio continuino a figurare la preparazione delle disposizioni legislative e regolamentari nei settori di attività dell’Ufficio, compresi strumenti pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e strumenti relativi alla protezione dell’euro contro la falsificazione. Le mansioni dell’Ufficio dovrebbero anche continuare a comprendere la formazione e l’assistenza tecnica in materia di protezione dell’euro contro la falsificazione.

(4)

È opportuno che l’Ufficio partecipi alle attività degli organismi e delle associazioni internazionali specializzati nella lotta contro la frode e la corruzione al fine, in particolare, di scambiare buone pratiche.

(5)

La Commissione dovrebbe valutare la necessità di rivedere la presente decisione qualora venisse istituita una procura europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom è così modificata:

1)

all’articolo 1, la seconda frase è soppressa;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il termine «Comunità» è sostituito da «Unione»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunta la seconda frase seguente:

«Tale contributo comprende il sostegno volto a migliorare la protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la formazione e l’assistenza tecnica.»;

c)

al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Tale compito può comprendere la partecipazione alle attività degli organismi e delle associazioni internazionali specializzati nella lotta contro la frode e la corruzione al fine, in particolare, di scambiare buone pratiche.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi di cui al paragrafo 1 e della protezione dell’euro contro la falsificazione.»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

il termine «direttore» è sostituito da «direttore generale»;

4)

l’articolo 4 è così modificato:

nella versione inglese, «Surveillance Committee» è sostituito da «Supervisory Committee»;

il termine «Comunità» è sostituito da «Unione»;

5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Direttore generale

1.   L’Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento delle indagini dell’Ufficio.

2.   Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione deve avvenire al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza sulla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest’ultima stila un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   La Commissione esercita nei confronti del direttore generale i poteri spettanti all’autorità che ha il potere di nomina. Qualsiasi decisione di avviare una procedura disciplinare nei confronti del direttore generale a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello statuto, viene adottata con decisione motivata della Commissione, previa consultazione del comitato di vigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.»

6)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei confronti del personale dell’Ufficio il direttore generale esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione che gli sono delegati. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare tali poteri. Nell’osservanza del regime applicabile agli altri agenti, egli stabilisce le condizioni e le modalità delle assunzioni, segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   II direttore generale, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nell’allegato relativo all’Ufficio della sezione del bilancio generale dell’Unione europea riguardante la Commissione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   II direttore generale è l’ordinatore competente per l’esecuzione degli stanziamenti iscritti nell’allegato relativo all’Ufficio della sezione del bilancio generale dell’Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull’esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna si applicano all’Ufficio nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni riguardanti l’Ufficio stesso adottate dal legislatore dell’Unione, nonché con la presente decisione.»

7)

all’articolo 7, l’ultima frase è soppressa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


28.9.2013   

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AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


28.9.2013   

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AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.