ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.252.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
24 settembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Trote del Trentino (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 911/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Weideochse vom Limpurger Rind (DOP)]

3

 

*

Regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che fissa, per il 2013, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 915/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2013/467/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

27

 

*

Decisione 2013/468/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

29

 

*

Decisione di esecuzione 2013/469/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

31

 

 

2013/470/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 settembre 2013, che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2013) 5917]  ( 1 )

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (GU L 313 del 28.11.2009)

51

 

*

Rettifica della decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 150 del 13.6.2009)

51

 

 

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 910/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Trote del Trentino (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Trote del Trentino», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Trote del Trentino» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 294 del 29.9.2012, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ITALIA

Trote del Trentino (IGP)


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 911/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Weideochse vom Limpurger Rind (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Weideochse vom Limpurger Rind», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Weideochse vom Limpurger Rind» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 370 del 30.11.2012, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

GERMANIA

Weideochse vom Limpurger Rind (DOP)


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/5


REGOLAMENTO (UE) N. 912/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 452/2008 delinea un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente in tre settori specifici da attuarsi mediante azioni statistiche.

(2)

È necessario adottare misure finalizzate all’esecuzione di singole azioni statistiche per la produzione di statistiche relative ai sistemi nazionali di istruzione e di formazione, di cui al settore 1 del regolamento (CE) n. 452/2008.

(3)

Nel quadro della produzione e della diffusione delle statistiche europee relative ai sistemi di istruzione e formazione, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dal comitato del sistema statistico europeo nel settembre 2011.

(4)

È opportuno che le misure finalizzate alla produzione di statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione tengano conto dell’onere potenziale per le istituzioni di istruzione e per i singoli individui e dell’ultimo accordo concluso tra l’Istituto di statistica dell’Unesco (UIS), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) e la Commissione (Eurostat) su concetti, definizioni, elaborazione dei dati, periodicità e termini per la trasmissione dei risultati.

(5)

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell’istruzione (ISCED) finora utilizzata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione delle politiche e delle strutture dell’istruzione e della formazione.

(6)

Affinché le statistiche sull’istruzione possano essere comparabili a livello internazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell’istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED 2011 (nel seguito «ISCED 2011»), adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36esima conferenza generale tenutasi nel novembre 2011.

(7)

Occorre migliorare la raccolta dei dati ottenuti da fonti amministrative e da altre fonti sulla mobilità degli studenti per tutti i cicli di studio al fine di monitorare i progressi compiuti e individuare le problematiche, nonché di contribuire a elaborare politiche fondate su elementi concreti.

(8)

Occorre abrogare il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione (2).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto concerne la raccolta, la trasmissione e l’elaborazione dei dati statistici riguardanti il settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.

Articolo 2

Temi trattati e loro caratteristiche

La selezione e la definizione dei temi compresi nel settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione sono riportate nell’allegato I unitamente all’elenco dettagliato concernente le relative caratteristiche e disaggregazioni.

Articolo 3

Periodi di riferimento e trasmissione dei risultati

1.   I dati relativi a iscrizioni, immatricolazioni e personale si riferiscono all’anno scolastico/accademico determinato a livello nazionale (anno t/t + 1). I dati annuali relativi a iscrizioni, immatricolazioni e personale sono trasmessi ogni anno alla Commissione (Eurostat) entro il 30 settembre dell’anno t + 2. La prima trasmissione dei dati nel settembre 2014 si riferisce all’anno scolastico/accademico 2012/2013 determinato a livello nazionale.

2.   I dati relativi ai diplomati/laureati si riferiscono all’anno scolastico/accademico determinato a livello nazionale (anno t/t + 1) o all’anno civile (anno t + 1). I dati annuali relativi ai diplomati/laureati sono trasmessi ogni anno alla Commissione (Eurostat) entro il 30 novembre dell’anno t + 2.

3.   I primi dati relativi ai diplomati/laureati (tranne i dati relativi ai diplomati/laureati che durante il ciclo di studi hanno beneficiato della «mobilità dei crediti») sono presentati nel novembre 2014 e si riferiscono all’anno scolastico/accademico 2012/2013 determinato a livello nazionale o all’anno civile 2013.

4.   I primi dati relativi ai diplomati/laureati che durante il ciclo di studi hanno beneficiato della «mobilità dei crediti» sono presentati nel novembre 2017 e si riferiscono all’anno scolastico/accademico 2015/2016 determinato a livello nazionale o all’anno civile 2016.

5.   Gli studenti/laureati in mobilità sono definiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, per paese d’origine (il tipo di istruzione ricevuta ha la precedenza sul luogo di residenza e sulla cittadinanza). Fino al 2015 compreso, i dati relativi agli «studenti/laureati in mobilità» sono forniti in base alla definizione nazionale di «paese d’origine». A partire dal 2016, per la definizione di «paese d’origine» si utilizza il paese in cui è stato rilasciato il diploma di istruzione secondaria superiore o la migliore stima nazionale.

6.   I dati relativi alle spese di istruzione si riferiscono all’esercizio finanziario dei singoli Stati membri determinato a livello nazionale (anno t). I dati annuali relativi alle spese di istruzione e al numero di studenti con copertura adeguata alle statistiche sulle spese di istruzione sono trasmessi ogni anno alla Commissione (Eurostat) entro il 30 novembre dell’anno t + 2. La prima trasmissione dei dati nel novembre 2014 si riferisce all’esercizio finanziario 2012.

Articolo 4

Requisiti di qualità dei dati e quadro di documentazione della qualità

1.   I requisiti di qualità dei dati e le relazioni standard sulla qualità relativi ai sistemi di istruzione e di formazione sono indicati nell’allegato II.

2.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione standard sulla qualità conformemente ai requisiti fissati all’allegato II. Le relazioni standard sulla qualità sono trasmesse unitamente alla mappatura integrata ISCED dei programmi e delle qualifiche nazionali utilizzando il modello fornito dalla Commissione (Eurostat).

La prima relazione riguarda l’anno di rilevazione dei dati 2014 (anno scolastico/accademico 2012/2013). La relazione sulla qualità concernente i periodi di riferimento fissati all’articolo 3 è trasmessa alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno t + 3.

3.   Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti quali indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati.

4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni sui metodi e sulla qualità dei dati ottenuti da fonti diverse dalle indagini per campione e dalle fonti di dati amministrativi di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 88/2011 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.

(2)  GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5.


ALLEGATO I

Temi trattati, elenco dettagliato delle loro caratteristiche e disaggregazioni

I dati da trasmettere per livello ISCED si riferiscono alla classificazione ISCED 2011. La distinzione tra indirizzi universitario e professionale (ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre), non chiaramente definita in ISCED 2011, quale adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36esima conferenza generale del novembre 2011, è operata conformemente agli indirizzi dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione.

I dati da trasmettere per «campo di studio» si riferiscono al «Fields of education and training manual», versione del 1999 e alla classificazione ISCED dei settori dell’istruzione e della formazione a partire dall’anno scolastico/accademico di riferimento che segue l’adozione dell’ultima versione riveduta di tale classificazione.

Dati relativi alle iscrizioni

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0 e 2: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3-7: livello di dettaglio a tre cifre; ISCED 8: livello di dettaglio a una cifra), tipo di istituto (pubblico/privato), intensità di partecipazione (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0 e 2-5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 6-8: livello di dettaglio a una cifra), sesso ed età. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa. La trasmissione di dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3 e 4: unicamente formazione professionale; ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre, ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), campo di studio (3o livello di dettaglio) e sesso. La trasmissione di dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di studenti iscritti in «programmi misti scuola e lavoro», ripartiti per i livelli 3-5 della classificazione ISCED, unicamente formazione professionale, tipo di istituto (pubblico/privato), intensità di partecipazione (a tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0 e 2-5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 6-8: livello di dettaglio a una cifra), regioni NUTS 2 (1) e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa,

numero di studenti iscritti ai livelli 0-8 della classificazione ISCED, aggregati, ripartiti per regioni NUTS 2 (1), sesso ed età,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 1-3 della classificazione ISCED (ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3: livello di dettaglio a due cifre) e lingue straniere moderne apprese,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 1-3 della classificazione ISCED (ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3: livello di dettaglio a due cifre) e numero di lingue straniere moderne apprese.

Dati relativi alle immatricolazioni

numero di immatricolati, ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3-5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), sesso ed età. La trasmissione dei dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di immatricolati, ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3 e 4: unicamente formazione professionale; ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), sesso e campo di studio (2o livello di dettaglio). La trasmissione dei dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa.

Dati relativi alla mobilità degli studenti

numero di studenti in mobilità iscritti, ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra), campo di studio (3o livello di dettaglio) e sesso,

numero di studenti in mobilità iscritti, ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra), paese d’origine e sesso,

numero di diplomati/laureati nel quadro della «mobilità dei titoli», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra), paese d’origine e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 5 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di diplomati/laureati che hanno trascorso durante il ciclo di studi un soggiorno della durata minima di tre mesi nel quadro della «mobilità dei crediti», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra) e tipo di programma di mobilità (programmi dell’UE, altri programmi nazionali/internazionali, altri programmi). La trasmissione dei dati per ISCED 5 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa. La trasmissione di dati per un’ulteriore disaggregazione per tipo di mobilità (periodo di studio, tirocinio) è facoltativa,

numero di diplomati/laureati che hanno trascorso durante il ciclo di studi un soggiorno della durata minima di tre mesi nel quadro della «mobilità dei crediti», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra) e paese di destinazione. La trasmissione dei dati per ISCED 5 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa. La trasmissione di dati per un ulteriore ripartizione per tipo di mobilità (periodo di studio, tirocinio) è facoltativa,

trasmissione facoltativa di dati sul numero di diplomati/laureati che hanno trascorso durante il ciclo di studi un soggiorno di durata inferiore a tre mesi nel quadro della «mobilità dei crediti», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), paese di destinazione e tipo di mobilità (periodo di studio, tirocinio).

Dati relativi ai diplomati/laureati

numero di diplomati/laureati ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3-7: livello di dettaglio a tre cifre; ISCED 8: livello di dettaglio a una cifra), sesso ed età,

numero di diplomati/laureati ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3 e 4: unicamente formazione professionale; ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), campo di studio (3o livello di dettaglio) e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa.

Dati relativi al personale

I dati relativi agli insegnanti scolastici sono forniti ripartiti per i livelli 0-4 della classificazione ISCED con la seguente disaggregazione: ISCED 0: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3 e 4: livello di dettaglio a due cifre. I dati relativi al personale accademico sono forniti aggregati per i livelli 5-8 della classificazione ISCED. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa. La trasmissione dei dati per i livelli 5-8 della classificazione ISCED aggregati per il settore universitario e aggregati per la formazione professionale è facoltativa:

numero degli insegnanti scolastici (per livelli ISCED 0-4) e del personale accademico, ripartiti per sesso e gruppo di età,

numero degli insegnanti scolastici (per livelli ISCED 0-4) e del personale accademico, ripartiti per tipo di istituto (pubblico/privato), qualifica occupazionale (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso,

numero di studenti iscritti, ponderato in base ai dati sul personale docente, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0, 3 e 4: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 5-8: aggregati), tipo di istituto (pubblico/privato), intensità di partecipazione (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno). La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa. La trasmissione dei dati per i livelli ISCED 5-8 aggregati per il settore universitario e aggregati per la formazione professionale è facoltativa,

trasmissione facoltativa dei dati sul numero del personale amministrativo scolastico ripartiti per i livelli ISCED 0-3 (livello di dettaglio a una cifra), tipo di occupazione (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso.

Dati relativi alle spese per l’istruzione e al numero di studenti con copertura ponderata in base alle spese per l’istruzione

I dati relativi alle spese per l’istruzione e al numero di studenti, con copertura ponderata in base alle spese per l’istruzione, sono forniti per i livelli ISCED 0-8 così ripartiti: ISCED 0: livello di dettaglio a due cifre (ISCED 01, facoltativo); ISCED 1 e ISCED 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3-4 aggregati a livello di dettaglio a due cifre (generale, professionale); ISCED 5: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 6-8 aggregati. La trasmissione dei dati per i livelli ISCED 5-8 (aggregati per il settore universitario e aggregati per la formazione professionale) è facoltativa. Per tutti i dati relativi alle spese per l’istruzione la disaggregazione degli istituti privati in istituzioni private sovvenzionate dallo Stato e istituzioni private indipendenti è facoltativa. La spesa relativa a R&S si applica unicamente all’istruzione terziaria:

spese per l’istruzione secondo il livello ISCED, la fonte e il tipo di operazione:

fonti di spesa: spesa pubblica (amministrazioni centrali, regionali e locali), finanziamenti da agenzie internazionali e altre fonti estere, spese delle famiglie e spese di altri enti privati,

tipi di operazioni per la spesa pubblica: spese dirette per le istituzioni pubbliche, spese dirette per le istituzioni private, spesa diretta totale per tutti i tipi di istituzioni di istruzione (di cui: spese dirette per capitali, servizi ausiliari e per attività di R&S), trasferimenti alle regioni (netto), trasferimenti agli enti locali (netto), borse di studio e altri sussidi a studenti/famiglie, prestiti agli studenti, trasferimenti e pagamenti ad altri enti privati,

tipi di operazioni per finanziamenti da agenzie internazionali e altre fonti estere: pagamenti internazionali diretti a tutti i tipi di istituzioni (di cui: pagamenti per spese per R&S), trasferimenti da fonti internazionali a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica; facoltativo: pagamenti internazionali diretti alle istituzioni pubbliche, pagamenti internazionali diretti alle istituzioni private, trasferimenti da fonti internazionali allo Stato, alle amministrazioni regionali e locali,

tipi di operazioni per spese delle famiglie: pagamenti alle istituzioni pubbliche (netto), pagamenti alle istituzioni private (netto), pagamenti per beni e servizi didattici diversi da quelli destinati agli istituti d’insegnamento; facoltativo: tasse versate alle istituzioni per servizi ausiliari, pagamenti per prodotti richiesti direttamente o indirettamente dalle istituzioni di istruzione, pagamenti per prodotti non direttamente necessari per la partecipazione, pagamenti per tutoraggio privato,

tipi di operazioni per spese di altri enti privati: pagamenti alle istituzioni pubbliche, pagamenti alle istituzioni private, pagamenti a tutti i tipi di istituzioni (di cui: pagamenti ad altri enti privati per spese per attività di R&S), borse di studio e altri sussidi a studenti/famiglie, prestiti agli studenti; facoltativo: pagamenti delle imprese private per specifiche attività didattiche, tasse versate alle istituzioni per servizi ausiliari,

spese per l’istruzione secondo il livello ISCED, la natura delle spese e la categoria di risorse. Natura delle spese: spese nelle istituzioni pubbliche e spese nelle istituzioni private. Categorie di risorse: spese correnti per la retribuzione del personale, altre spese correnti, spese in conto capitale, adeguamenti per modifiche al saldo dei fondi, spese per servizi ausiliari, spese per attività di R&S. La ripartizione delle spese correnti per la retribuzione del personale è facoltativa: insegnanti, altro personale docente, amministrativo, professionale e personale di sostegno, stipendi, spese pensionistiche, indennità extrasalariali,

numero di studenti, con copertura ponderata in base alle spese per l’istruzione secondo il livello ISCED, il tipo di istituzione, l’intensità di partecipazione. Tipologia dell’istituzione: istituzioni pubbliche e istituzioni private. Intensità di partecipazione: tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno.


(1)  Livello NUTS 2 per tutti i paesi ad eccezione della Germania e del Regno Unito (livello NUTS 1).


ALLEGATO II

Requisiti di qualità dei dati e relazioni standard sulla qualità

Requisiti di qualità dei dati

I requisiti di qualità dei dati relativi ai sistemi di istruzione e formazione riguardano gli standard della qualità dell’SSE (1) relativi a pertinenza, precisione, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

In particolare, i dati sono conformi alle definizioni e ai concetti contenuti negli orientamenti dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione.

Relazioni standard sulla qualità dei dati

Ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri, 3 mesi prima del termine per la trasmissione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la relazione standard annuale sulla qualità, parzialmente precompilata con le informazioni di cui dispone. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) la relazione sulla qualità completata di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

La relazione standard sulla qualità dei dati documenta la conformità ai parametri in merito a pertinenza, precisione, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

In particolare, la relazione sulla qualità dei dati documenta la conformità alle definizioni e ai concetti contenuti negli orientamenti dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione.

Gli scostamenti dalle definizioni e dai concetti contenuti negli orientamenti dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione sono documentati, spiegati e se possibile quantificati.

Gli Stati membri forniscono in particolare una descrizione delle fonti utilizzate a livello delle variabili descritte all’allegato I e l’impiego di stime e revisioni è chiaramente indicato a livello delle tabelle e della disaggregazione dei dati.


(1)  Sistema statistico europeo.


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/11


REGOLAMENTO (UE) N. 913/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 9 maggio 2012 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’impiego di edulcoranti in tutti i prodotti appartenenti alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Questa sottocategoria comprende le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi analoghe a confetture, gelatine e marmellate, definite nella direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (3). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

La direttiva 2001/113/CE descrive e definisce le confetture, le gelatine e le marmellate. Le creme a base di frutta e ortaggi, analoghe a confetture, gelatine e marmellate, che rientrano nella sottocategoria alimentare 04.2.5.3 possono contenere ingredienti diversi da quelli elencati nell’allegato II della direttiva 2001/113/CE (per esempio vitamine, minerali e aromi).

(6)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l’impiego degli edulcoranti acesulfame K (E 950), acido ciclamico e i suoi sali di Na e CA (E 952), saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca (E 954), sucralosio (E 955), neoesperidina DC (E 959) e glicosidi steviolici (E 960) in confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico nonché in altre creme analoghe a base di frutta come i prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti.

(7)

L’estensione dell’impiego di tali edulcoranti a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico consentirà il loro utilizzo come nelle confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico.

(8)

Dato che le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi vengono utilizzate in alternativa a confetture, gelatine e marmellate, l’impiego di edulcoranti in tali creme da spalmare non comporterà un’ulteriore esposizione del consumatore e quindi non presenta problemi di sicurezza.

(9)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l’estensione dell’impiego di acesulfame K (E 950), acido ciclamico e suoi sali di Na e CA (E 952), saccarina e suoi sali di Na, K e Ca (E 954), sucralosio (E 955), neoesperidina DC (E 959) e glicosidi steviolici (E 960) a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.


ALLEGATO

La parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

la voce della sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» per E 950 è sostituita dalla voce seguente:

 

«E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»

2)

le voci della sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» per E 952, E 954, E 955, E 959 ed E 960 sono sostituite dalle voci seguenti:

 

«E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

500

(51)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 955

Sucralosio

400

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che fissa, per il 2013, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 123, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 131, paragrafo 4, primo comma e l’articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che attuano nel 2013 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2013 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.

(2)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2013 delle opzioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, o all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2013 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.

(3)

L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

(4)

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all’articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2013 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54 e 68 dello stesso regolamento. L’importo da dedurre dal suindicato allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l’importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l’importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell’agricoltore.

(6)

Per gli Stati membri che applicano nel 2013 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell’articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2013 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(8)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2013 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(9)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2013 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali di bilancio per il 2013, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2013, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il 2013 per il sostegno stabilito all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato III del presente regolamento.

4.   Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nell’allegato IV del presente regolamento.

5.   I massimali di bilancio per il 2013 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato V del presente regolamento.

6.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2013, di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabilite nell’allegato VI del presente regolamento.

7.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia nel 2013, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VII del presente regolamento.

8.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia nel 2013, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VIII del presente regolamento.

9.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell’Ungheria e della Polonia nel 2013, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

(in migliaia di EUR)

 

BE

ES

FR

AT

PT

FI

Premio per pecora e per capra

 

 

 

 

21 892

600

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

7 184

200

Premio per vacca nutrice

77 565

261 153

525 622

70 578

78 695

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

26 000

 

99

9 462

 


ALLEGATO II

Massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

8 600

Bulgaria

28 500

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

40 975

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Spagna

248 054

Francia

478 600

Italia

321 950

Lettonia

5 130

Lituania

13 304

Ungheria

131 898

Paesi Bassi

38 900

Austria

13 900

Polonia

106 558

Portogallo

34 111

Romania

44 257

Slovenia

14 424

Slovacchia

13 500

Finlandia

57 055

Svezia

3 469

Regno Unito

29 800

Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico.

Slovenia: 5 800 000 EUR


ALLEGATO III

Massimali di bilancio per il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

4 461

Bulgaria

28 500

Repubblica ceca

31 826

Danimarca

17 075

Estonia

1 253

Irlanda

25 000

Spagna

179 954

Francia

297 600

Italia

152 950

Lettonia

5 130

Lituania

13 304

Ungheria

46 164

Paesi Bassi

31 420

Austria

13 900

Polonia

106 558

Portogallo

21 210

Romania

44 257

Slovenia

8 624

Slovacchia

13 500

Finlandia

57 055

Svezia

3 469

Regno Unito

29 800


ALLEGATO IV

Importi a disposizione degli stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

8 600

Danimarca

23 250

Irlanda

23 900

Spagna

144 390

Francia

84 000

Italia

144 900

Paesi Bassi

31 700

Austria

11 900

Portogallo

21 700

Slovenia

5 800

Finlandia

6 190


ALLEGATO V

Massimali di bilancio per il regime di pagamento unico

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Belgio

517 901

Danimarca

1 031 277

Germania

5 852 938

Irlanda

1 339 769

Grecia

2 233 227

Spagna

4 913 824

Francia

7 607 272

Italia

4 202 935

Lussemburgo

37 671

Malta

5 503

Paesi Bassi

890 551

Austria

679 111

Portogallo

476 907

Slovenia

141 450

Finlandia

518 883

Svezia

767 437

Regno Unito

3 958 242


ALLEGATO VI

Dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

553 245

Repubblica ceca

832 828

Estonia

99 912

Cipro

53 499

Lettonia

138 041

Lituania

356 545

Ungheria

1 140 921

Polonia

2 760 813

Romania

1 213 143

Slovacchia

354 697


ALLEGATO VII

Importo massimo dei fondi messi a disposizione degli stati membri per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

44 245

Lettonia

3 308

Lituania

10 260

Ungheria

41 010

Polonia

159 392

Romania

7 072

Slovacchia

19 289


ALLEGATO VIII

Importo massimo dei fondi messi a disposizione degli stati membri per la concessione del pagamento distinto per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Repubblica ceca

414

Ungheria

4 756

Polonia

6 715

Slovacchia

690


ALLEGATO IX

Importo massimo dei fondi messi a disposizione degli stati membri per la concessione del pagamento distinto per I frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009

Anno civile 2013

Stato membro

(in migliaia di EUR)

Bulgaria

226

Ungheria

391

Polonia

11 040


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 915/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del regolamento stesso.

(2)

Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all’articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione.

(3)

Il 23 settembre 2013 il Consiglio ha deciso di depennare una voce dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004.

(5)

Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall’elenco “II. Entità”:

“11)

Zimbabwe Mining Development Corporation

90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe.

Associata alla fazione ZANU-PF del governo. La Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) rientra nella sfera di responsabilità del Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario dello ZANU-PF.”


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 916/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

47,7

XS

41,5

ZZ

44,6

0707 00 05

MK

46,1

TR

116,3

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

129,4

ZZ

129,4

0805 50 10

AR

105,4

CL

117,5

IL

142,1

TR

117,7

UY

111,2

ZA

125,5

ZZ

119,9

0806 10 10

EG

187,8

TR

152,2

ZZ

170,0

0808 10 80

AR

100,9

BA

105,9

BR

78,8

CL

115,2

CN

71,1

NZ

128,0

US

144,9

ZA

117,3

ZZ

107,8

0808 30 90

CN

80,2

TR

132,2

ZA

108,3

ZZ

106,9

0809 30

TR

130,2

ZZ

130,2

0809 40 05

BA

32,6

XS

46,6

ZZ

39,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

24.9.2013   

IT

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L 252/27


DECISIONE 2013/467/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/576/PESC (1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/514/PESC (2).

(2)

Il 13 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha avallato la raccomandazione secondo cui l’EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata fino al 30 settembre 2013, a cui dovrebbe seguire una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.

(3)

È pertanto opportuno prorogare l’EUPOL RD Congo per una fase di transizione finale fino al 30 settembre 2014.

(4)

L’EUPOL RD Congo sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/576/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l’EUPOL RD Congo e i membri del personale interessati.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Disposizioni giuridiche

L’EUPOL RD Congo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.»;

4)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 6 430 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 7 150 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 6 750 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 6 328 086,95 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto. Con l’approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUPOL RD Congo.

3.   L’EUPOL RD Congo è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

4.   L’EUPOL RD Congo è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 1o ottobre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell’EUPOL RD Congo, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle sue squadre.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»;

5)

all’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Decisione 2010/576/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33).

(2)  Decisione 2012/514/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 16).


24.9.2013   

IT

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L 252/29


DECISIONE 2013/468/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC (1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/515/PESC (2).

(2)

Il 13 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha avallato la raccomandazione secondo cui l’EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata fino al 30 settembre 2013, a cui dovrebbe seguire una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.

(3)

È pertanto opportuno prorogare l’EUSEC RD Congo per una fase di transizione finale fino al 30 settembre 2014.

(4)

L’EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/565/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Disposizioni giuridiche

L’EUSEC RD Congo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.»;

3)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto. Con l’approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUSEC RD Congo.

3.   L’EUSEC RD Congo è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

4.   L’EUSEC RD Congo è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 1o ottobre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5 e 7 e i requisiti operativi dell’EUSEC RD Congo, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle sue squadre.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»;

4)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l’EUSEC RD Congo e i membri del personale interessati.»;

5)

all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).

(2)  Decisione 2012/515/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 18).


24.9.2013   

IT

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L 252/31


DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/469/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC.

(2)

Un’entità dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone e delle entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La seguente entità è soppressa dall’elenco delle persone e delle entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC:

 

Zimbabwe Mining Development Corporation.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2013

che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie per gli scambi e le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2013) 5917]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/470/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l’articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l’articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/470/UE della Commissione (2) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina. I modelli dei certificati sanitari pertinenti sono contenuti negli allegati III e IV della suddetta decisione.

(2)

La decisione 2010/472/UE della Commissione (3) stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni relative alla certificazione per l’importazione all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina. I modelli dei certificati sanitari pertinenti sono contenuti nell’allegato II, parte 2 e nell’allegato IV, parte 2, della suddetta decisione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina e caprina. L’allegato VIII, capitolo A, del suddetto regolamento stabilisce disposizioni che disciplinano gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all’interno dell’Unione. Inoltre, l’allegato IX del suddetto regolamento stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (5) per tenere conto dei nuovi dati scientifici. Le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 eliminano la maggior parte delle restrizioni relative alla scrapie atipica. Inoltre esse avvicinano ulteriormente alle norme dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) le norme relative agli scambi all’interno dell’Unione e alle importazioni nell’Unione di animali delle specie ovina e caprina nonché del loro sperma e dei loro embrioni, al fine di adottare una strategia più rigorosa nei confronti della scrapie classica.

(5)

I modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina di cui agli allegati III e IV della decisione 2010/470/UE e i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina di cui agli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE devono quindi essere modificati affinché rispecchino le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE.

(7)

Per evitare perturbazioni degli scambi e delle importazioni nell’Unione di sperma e ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, occorre autorizzare per un periodo transitorio, soggetto a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati a norma delle decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE nelle versioni precedenti le modifiche introdotte dalla presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della decisione 2010/470/UE sono modificati conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

1.   Per un periodo transitorio che si protrae fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri autorizzano gli scambi all’interno dell’Unione di partite di:

a)

sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnato da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione;

b)

ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

2.   Per un periodo transitorio che si protrae fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri autorizzano le importazioni nell’Unione di partite di:

a)

sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnato da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione;

b)

ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

(3)  Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

(4)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).


ALLEGATO I

Gli allegati III e IV della decisione 2010/470/UE sono modificati come segue:

1)

nell’allegato III, la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

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2)

nell’allegato IV, la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario IVA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

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ALLEGATO II

Gli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE sono modificati come segue:

1)

nella parte 2 dell’allegato II, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«Sezione A

Modello 1 — Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

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2)

nell’allegato IV, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

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Rettifiche

24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/51


Rettifica della direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313 del 28 novembre 2009 )

 

In tutto il testo dell’allegato:

 

anziché:

«chilometro-treno»

leggi:

«treno-chilometro»

e

anziché:

«chilometri-treno»

leggi:

«treno-chilometri»;

a pagina 74, appendice, paragrafo 8.1:

anziché:

«Km-treno»

leggi:

«Treno-km».


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/51


Rettifica della decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 13 giugno 2009 )

In tutto il testo:

anziché:

«km-treno»

leggi:

«treno-km»;

In tutto il testo:

anziché:

«km-treno passeggeri»

leggi:

«treno passeggeri km».


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/s3


AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.


24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.