ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.242.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 242

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
11 settembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2013/450/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Niger sullo status della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

1

 

 

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Niger sullo status della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 868/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette[Garbanzo de Escacena (IGP)]

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

 

2013/451/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 settembre 2013, relativa all’approvazione del sistema Daimler di incapsulamento del vano motore come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

12

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/1


DECISIONE 2013/450/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Niger sullo status della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o giugno 2012 il primo ministro della Repubblica del Niger ha inviato all’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) una lettera di invito che autorizza lo spiegamento della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) e accorda privilegi e immunità, al fine di assicurare l’effettivo assolvimento della missione, su base unilaterale e in attesa della conclusione di un accordo dettagliato tra l’Unione europea e la Repubblica del Niger sullo status giuridico della missione e del relativo personale.

(2)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1).

(3)

L’articolo 8 della decisione 2012/392/PESC stabilisce che lo status dell’EUCAP SAHEL Niger e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUCAP SAHEL Niger, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del trattato sull’Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

In seguito all’adozione di una decisione da parte del Consiglio, il 26 luglio 2012, che autorizza l’avvio dei negoziati, l’AR ha negoziato, conformemente all’articolo 37 TUE, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Niger relativo allo status della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (qui di seguito «accordo»).

(5)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Niger sullo status della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.


11.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/2


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica del Niger sullo status della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL NIGER,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «parti»,

CONSIDERANDO:

la lettera d’invito del primo ministro sig. Brigi Rafini del 1o giugno 2012;

la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1);

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alla missione dell’UEe al suo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Repubblica del Niger.

3.   Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)   «EUCAP»: la missione dell’UE in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger), istituita dalla decisione 2012/392/PESC del Consiglio dell’UE, compresi componenti, forze, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio della Repubblica del Niger e assegnati all’EUCAP;

b)   «capomissione»: il capomissione dell’EUCAP;

c)   «Unione europea (UE)»: gli organi permanenti dell’UE, nonché il relativo personale;

d)   «personale dell’EUCAP»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE e dai paesi terzi invitati dall’UE a partecipare all’EUCAP, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EUCAP, incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione, e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE o il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) o nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale;

e)   «quartier generale»: il quartier generale principale dell’EUCAP;

f)   «Stato d’origine»: lo Stato membro dell’UE o il paese terzo che ha distaccato personale presso l’EUCAP;

g)   «installazioni»: tutti gli edifici, i locali e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell»EUCAP, nonché per l’alloggio del personale dell’EUCAP;

h)   «personale locale»: il personale che ha la cittadinanza o è titolare di un permesso di soggiorno permanente della Repubblica del Niger;

i)   «contraente»: la persona che fornisce all’EUCAP beni o servizi in relazione alle attività della missione;

j)   «mezzi di trasporto dell’EUCAP»: tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto che l’EUCAP detiene o noleggia;

k)   «beni dell’EUCAP»: le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto, e i beni di consumo necessari all’EUCAP.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L’EUCAP e il relativo personale rispettano le leggi, comprese quelle consuetudinarie, e le regolamentazioni della Repubblica del Niger e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi della missione.

2.   L’EUCAP è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. La Repubblica del Niger rispetta il carattere unitario e internazionale dell’EUCAP.

3.   Il capomissione informa periodicamente il governo della Repubblica del Niger del numero dei membri del personale dell’EUCAP presenti nel territorio nigerino.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale dell’EUCAP è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento dell’EUCAP che ha l’obbligo di portare in permanenza. Tali tessere sono rilasciate dal ministero incaricato degli affari esteri su richiesta dell’EUCAP.

2.   I mezzi di trasporto dell’EUCAP recano contrassegni d’identificazione distintivi dell’EUCAP, di cui è fornito un facsimile alle autorità competenti della Repubblica del Niger, e targhe specifiche rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Niger.

3.   L’EUCAP è autorizzata ad esporre la bandiera dell’UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera della Repubblica del Niger, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere o insegne nazionali degli elementi nazionali che costituiscono l’EUCAP possono essere esposte nei locali e sulle uniformi dell’EUCAP, su decisione del capomissione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio della Repubblica del Niger

1.   Il personale dell’EUCAP, nonché i beni dell’EUCAP attraversano le frontiere della Repubblica del Niger ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2.   La Repubblica del Niger facilita l’ingresso nel suo territorio e l’uscita dallo stesso dell’EUCAP e del suo personale. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio della Repubblica del Niger e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’EUCAP, fornendo la prova dell’appartenenza alla missione, non è soggetto alle norme applicabili in materia di immigrazione nel territorio della Repubblica del Niger. Al personale della missione sono rilasciati visti a titolo gratuito per la durata di un anno.

3.   Il personale dell’EUCAP è esonerato dall’applicazione delle norme della Repubblica del Niger in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio della Repubblica del Niger.

4.   I beni dell’EUCAP in ingresso, in transito o in uscita dal territorio della Repubblica del Niger, sono esonerati da permessi di importazione, di transito o di esportazione, nonché da oneri e dazi doganali, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

5.   Gli aeromobili utilizzati a sostegno della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell’articolo 19. Tuttavia, i veicoli devono essere coperti da almeno un’assicurazione per la responsabilità civile.

6.   Il personale dell’EUCAP è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio della Repubblica del Niger, purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. La Repubblica del Niger accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell’EUCAP.

7.   L’EUCAP e il relativo personale, nonché i relativi beni, possono spostarsi liberamente e senza restrizioni negli spazi interessati dalle loro attività che saranno stabiliti di comune accordo con le autorità competenti nigerine. Se necessario, possono essere stabilite modalità supplementari a norma dell’articolo 19.

8.   Ai fini della missione, il personale dell’EUCAP e il personale locale assunto dall’EUCAP, nonché i mezzi di trasporto dell’EUCAP, quando viaggiano in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti. L’EUCAP non è esonerata dal pagamento di pedaggi o di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per il personale della Repubblica del Niger.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EUCAP concessi dalla Repubblica del Niger

1.   Le installazioni dell’EUCAP sono inviolabili. Non è consentito agli agenti della Repubblica del Niger di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.

2.   Le installazioni e i beni dell’EUCAP non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   L’ EUCAP, nonché i suoi beni, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale.

4.   Gli archivi e i documenti delle EUCAP sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale delle EUCAP è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni.

6.   L’EUCAP è esonerata dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni da essa utilizzate ai fini della missione. L’EUCAP non è esonerata dalla remunerazione di servizi resi.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell’EUCAP concessi dalla Repubblica del Niger

1.   Il personale dell’EUCAP non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. In caso di flagrante reato constatato da un’autorità di polizia giudiziaria competente della Repubblica del Niger, quest’ultima è autorizzata a trattenere l’autore fino all’arrivo delle autorità competenti dell’EUCAP.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell’EUCAP godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

3.   Il personale dell’EUCAP gode dell’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica del Niger, salvo rinuncia espressa dell’autorità competente. Tuttavia, in caso di violazione del diritto penale, le autorità competenti nigerine raccolgono le prove, mettendole a disposizione del capomissione dell’EUCAP. Questi prende immediatamente disposizioni per consegnare il membro del personale interessato al suo Stato di origine, ai fini delle azioni giudiziarie, fermo restando il fatto che la decisione di esercitare l’azione penale compete, in piena sovranità, all’autorità giudiziaria di origine. In tal caso, il governo del Niger è tenuto periodicamente informato dello svolgimento dell’azione giudiziaria avviata.

4.   Il personale EUCAP gode dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica del Niger per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il capomissione e l’autorità competente dello Stato d’origine, il SEAE o l’istituzione UE interessata sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUCAP dinanzi a un giudice della Repubblica del Niger. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione certifica per iscritto se l’atto in questione è stato compiuto o no dal membro del personale interessato nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 16. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. Il membro del personale dell’EUCAP che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità giurisdizionale nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

5.   Il personale dell’EUCAP non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell’EUCAP, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell’EUCAP, certificati dal capomissione come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUCAP non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7.   L’immunità giurisdizionale di un membro del personale dell’EUCAP in Niger non esonera il medesimo dalla giurisdizione dello Stato d’origine.

8.   Il personale dell’EUCAP è esentato dalle norme in materia di sicurezza sociale in vigore in Niger.

9.   Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’ EUCAP o dallo Stato d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica del Niger, i membri del personale dell’EUCAP sono esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica del Niger.

10.   Il personale dell’EUCAP è autorizzato ad importare, entro sei mesi dall’arrivo in Niger, in esenzione da imposte e dazi doganali, effetti personali in conformità delle norme in vigore in Niger.

11.   I membri del personale dell’EUCAP sono esenti dall’ispezione manuale dei loro bagagli personali, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detti bagagli contengano oggetti non destinati ad uso personale né ad uso dell’EUCAP, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme in materia di quarantena della Repubblica del Niger. In tal caso l’ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUCAP interessato o di un rappresentante autorizzato dell’EUCAP.

Articolo 7

Personale locale

Il personale locale non gode di privilegi e immunità. Tuttavia la Repubblica del Niger esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni della missione.

Articolo 8

Disciplina

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio nigerino tutti i poteri disciplinari loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale dell’EUCAP soggetti a tale legge.

Articolo 9

Sicurezza

1.   La Repubblica del Niger garantisce la sicurezza del personale dell’EUCAP.

2.   A tal fine la Repubblica del Niger adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’EUCAP e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dalla Repubblica del Niger, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. La Repubblica del Niger consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all’evacuazione per ragioni mediche del personale dell’EUCAP. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 19.

3.   I membri del personale dell’EUCAP designati dal capomissione e i cui nominativi sono trasmessi alle autorità nigerine competenti, possono detenere e portare armi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Uniformi

1.   I membri del personale dell’EUCAP indossano uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione dell’EUCAP. Il personale di sostegno civile indossa abiti civili con segni distintivi di identificazione dell’EUCAP.

2.   L’uso dell’uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

Articolo 11

Cooperazione e accesso all’informazione

1.   La Repubblica del Niger offre piena cooperazione e sostegno all’EUCAP e al relativo personale. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 19.

2.   Il capomissione e il rappresentante designato dal governo della Repubblica del Niger si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. La Repubblica del Niger può nominare un ufficiale di collegamento presso l’EUCAP.

Articolo 12

Supporto del Niger

1.   La Repubblica del Niger accetta, su richiesta dell’EUCAP, di aiutarla a trovare installazioni adeguate.

2.   Se necessarie e disponibili, la Repubblica del Niger mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni di sua proprietà, nella misura in cui le stesse siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell’EUCAP.

3.   La Repubblica del Niger, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione.

4.   L’EUCAP ha la capacità giuridica necessaria, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica del Niger, per lo svolgimento della sua missione, ed in particolare per aprire conti bancari, acquistare o alienare beni mobili e stare in giudizio.

5.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’EUCAP nella Repubblica del Niger è determinata dalle pertinenti disposizioni in detti contratti.

Articolo 13

Modifiche delle installazioni di proprietà dello Stato

1.   L’EUCAP è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni di proprietà della Repubblica del Niger per rispondere alle sue necessità operative con riguardo alle strutture interessate.

2.   La Repubblica del Niger non richiede alcun risarcimento all’EUCAP per tali costruzioni, variazioni o modifiche.

Articolo 14

Decesso di membri del personale dell’EUCAP

1.   Il capomissione è abilitato a provvedere al rimpatrio della salma di un membro del personale dell’EUCAP, nonché dei suoi effetti personali, adottando a tal fine le disposizioni necessarie conformemente alle norme in vigore in Niger.

2.   Sulla salma dei membri del personale dell’EUCAP non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell’EUCAP o dello Stato interessato.

3.   La Repubblica del Niger e l’EUCAP si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell’EUCAP.

Articolo 15

Comunicazioni

1.   L’EUCAP può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari ai fini della missione, conformemente alle norme in vigore in Niger, in rapporto con i servizi competenti. Essa coopera con le autorità competenti della Repubblica del Niger per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dalla Repubblica del Niger a titolo gratuito.

2.   L’EUCAP ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’EUCAP e tra le stesse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione.

3.   All’interno delle sue installazioni l’EUCAP può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale EUCAP o da esso spedita.

Articolo 16

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   L’EUCAP e il relativo personale, l’UE e gli Stati di origine non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’EUCAP.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplate dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni dell’EUCAP sono trasmesse all’EUCAP tramite le autorità competenti della Repubblica del Niger, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche nigerine, oppure alle autorità competenti nigerine, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall’EUCAP.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’EUCAP e di rappresentanti della Repubblica del Niger. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   La controversia, se non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a)

è composta per via diplomatica tra la Repubblica del Niger e il rappresentante dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta a un’istanza arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a).

5.   L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dalla Repubblica del Niger, uno dall’EUCAP e il terzo congiuntamente dalla Repubblica del Niger e dall’EUCAP. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro, oppure se la Repubblica del Niger e l’EUCAP non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6.   L’EUCAP e le autorità amministrative della Repubblica del Niger concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 17

Composizione delle controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’EUCAP e delle competenti autorità della Repubblica del Niger.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dalla Repubblica del Niger e dai rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 18

Disposizioni varie

1.   Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’EUCAP e del relativo personale, il governo della Repubblica del Niger è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all’EUCAP.

Articolo 19

Accordi di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative della Repubblica del Niger.

Articolo 20

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è pubblicato da ciascuna delle parti ed entra in vigore alla data della firma. Esso rimane in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo membro del personale dell’EUCAP, la quale data è notificata dall’EUCAP.

2.   In deroga al paragrafo 1, si considera che l’articolo 4, paragrafo 8, l’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 6, l’articolo 6, paragrafi 1, 3, 5, 7, 8 e 9, l’articolo 12 e l’articolo 15 sono stati applicati dalla data in cui il primo membro del personale dell’EUCAP è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti in forma scritta. Le modifiche sono eseguite in forma di protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il presente accordo resta valido a meno che una delle parti non informi per iscritto l’altra parte dell’intenzione di denunciarlo. La denuncia del presente accordo entra in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica. La denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Niamey, addì trenta luglio duemilatredici, in due copie originali in lingua francese.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica del Niger


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.


REGOLAMENTI

11.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 868/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette[Garbanzo de Escacena (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Garbanzo de Escacena», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Garbanzo de Escacena» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 300 del 5.10.2012, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6:   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Garbanzo de Escacena (IGP)


11.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 869/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

34,4

ZZ

34,4

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

126,1

ZZ

126,1

0805 50 10

AR

121,5

CL

118,1

IL

142,1

TR

73,0

UY

127,6

ZA

135,1

ZZ

119,6

0806 10 10

BR

183,4

EG

184,6

IL

162,2

TR

142,9

ZZ

168,3

0808 10 80

AR

159,7

BR

103,3

CL

105,4

NZ

137,7

US

130,5

ZA

121,1

ZZ

126,3

0808 30 90

CN

81,6

TR

133,7

ZA

138,4

ZZ

117,9

0809 30

TR

133,4

ZZ

133,4

0809 40 05

BA

53,5

MK

54,9

XS

53,2

ZZ

53,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2013

relativa all’approvazione del sistema Daimler di incapsulamento del vano motore come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/451/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il costruttore Daimler AG («il richiedente») ha inoltrato, il 15 febbraio 2013, una domanda di approvazione di un sistema di incapsulamento del vano motore come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l’assenza di alcune informazioni pertinenti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 17 aprile 2013 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il periodo a disposizione della Commissione per la valutazione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ovvero il 18 aprile 2013.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3).

(3)

La domanda riguarda un sistema di incapsulamento del vano motore che permette di ridurre la dispersione termica quando il motore viene spento, sigillando il vano motore e chiudendo le aperture della griglia mediante una tendina per radiatore. In questo modo il calore immagazzinato consente di ritardare il raffreddamento del gruppo propulsore. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del veicolo, dopo la riaccensione dello stesso, sono ridotti grazie al minore attrito provocato dalla temperatura più elevata del gruppo propulsore.

(4)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che i criteri e le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono stati soddisfatti.

(5)

Il richiedente ha dimostrato che nel 2009 la penetrazione di mercato dei sistemi di incapsulamento del vano motore del tipo descritto nella domanda non ha superato la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Tale affermazione è altresì suffragata dalla relazione di verifica allegata. Su tale base la Commissione ha accertato che il sistema di incapsulamento del vano motore fornito dal richiedente è conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(6)

Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che sia corretto assumere come tecnologia di riferimento un veicolo con innovazione ecocompatibile privo di sistema di incapsulamento del vano motore.

(7)

Il richiedente ha presentato un metodo di prova completo per accertare la riduzione delle emissioni di CO2, che consiste in una prova su banco a rulli per determinare i benefici di un avviamento a caldo (Hot Start Benefit — HSB). Tali benefici si verificano una volta realizzato l’incapsulamento del vano motore. Il metodo proposto comprende formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato ai sistemi di incapsulamento del vano motore. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornirà risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(8)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(9)

Poiché gli effetti di un raffreddamento ridotto in conseguenza dell’incapsulamento del vano motore non sono contemplati dal normale ciclo di prova di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5), la Commissione ne deduce che l’incapsulamento del vano motore non è contemplato dal normale ciclo di prova.

(10)

La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(11)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l’approvazione della tecnologia innovativa in questione.

(12)

Qualsiasi costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l’obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall’uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di certificato di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il sistema di incapsulamento del vano motore della Daimler è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie all’uso del sistema di incapsulamento del vano motore della Daimler, di cui al paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Metodo per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 conseguibile grazie al sistema di incapsulamento del vano motore della Daimler in un veicolo di categoria M1

1.   INTRODUZIONE

Al fine di determinare la riduzione di CO2 conseguibile mediante l’uso del sistema di incapsulamento del vano motore della Daimler in un veicolo di categoria M1 è necessario stabilire quanto segue:

a)

la procedura di prova da seguire per determinare le curve di raffreddamento del veicolo con innovazione ecocompatibile con e senza sistema di incapsulamento del vano motore;

b)

la procedura di prova da seguire per determinare i benefici di un avviamento a caldo (Hot Start Benefit — HSB) del veicolo con innovazione ecocompatibile;

c)

le formule per calcolare i coefficienti di variazione;

d)

le formule per calcolare il risparmio di CO2;

e)

la determinazione del risparmio di CO2 ai fini della certificazione da parte delle autorità di omologazione.

2.   DETERMINAZIONE DELLE CURVE DI RAFFREDDAMENTO

Le curve di raffreddamento sono determinate in modo sperimentale per il veicolo di riferimento e per quello con innovazione ecocompatibile. Le curve sono applicabili a varianti di veicoli con motori aventi le stesse capacità termiche, configurazione del vano motore e isolamento termico del motore disponibili nel veicolo di riferimento e nel veicolo con ecoinnovazione. La prova sperimentale include misurazioni continue delle temperature di raffreddamento rappresentative utilizzando una termocoppia a temperatura ambiente costante di almeno 14 °C per 24 ore. Il motore è riscaldato fino alla temperatura massima di raffreddamento prima dell’arresto mediante un numero sufficiente di nuovi cicli di guida europei (New European Driving Cycles — NEDC) consecutivi, come specificato al punto 3.

Dopo il precondizionamento, per disattivare tutte le pompe e ventilatori si spegne l’accensione e si toglie la chiave. Il cofano della vettura viene chiuso completamente. Nella cella di prova vengono disattivati tutti i sistemi artificiali di ventilazione. La convergenza delle curve di misurazione risultanti è realizzata applicando l’approccio matematico illustrato dalla formula 1.

Formula 1: Formula

dove

T(t)

:

temperatura nel tempo [°C]

TO

:

temperatura di esercizio del motore [°C]

TA

:

temperatura ambiente [°C]

d

:

costante di decadimento [1/h]

Per l’adattamento delle curve viene utilizzato il metodo dei minimi quadrati. A tal fine non si prendono in considerazione i dati delle misurazioni di temperatura dei primi 20 minuti dopo l’arresto del motore in quanto la temperatura di raffreddamento dopo la disattivazione del sistema di raffreddamento presenta un andamento anomalo.

3.   DETERMINAZIONE DEI BENEFICI DI UN AVVIAMENTO A CALDO (HOT START BENEFIT — HSB)

I benefici di un avviamento a caldo del veicolo con innovazione ecocompatibile sono determinati in modo sperimentale. Il valore indica la differenza delle emissioni di CO2 tra l’avviamento a freddo e l’avviamento a caldo in una prova che utilizza il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) in rapporto ai risultati dell’avviamento a freddo.

Formula 2: Formula

dove

HSB

:

Hot start benefit (Benefici di un avviamento a caldo)

CO2(a caldo)

:

emissioni di CO2 in una prova di avviamento a caldo di tipo NEDC [g CO2/km]

CO2 (14 °C)

:

emissioni di CO2 in una prova di avviamento a freddo di tipo NEDC [g CO2/km]

La temperatura di raffreddamento all’inizio della prova di avviamento a freddo e la temperatura ambiente nella cella di prova non devono essere superiori a 14 °C. La prova NEDC di avviamento a caldo è effettuata dopo la prova NEDC di avviamento a freddo. È possibile effettuare una o due prove NEDC di precondizionamento tra le prove NEDC di avviamento a freddo e avviamento a caldo. È necessario accertarsi e documentare (ad esempio mediante il segnale del «Controller Area Network») che la variazione della carica (SOC) della batteria di avviamento dopo ciascuna prova si collochi entro il 5 %. La procedura completa di prova viene ripetuta almeno due volte. Vengono calcolate le medie aritmetiche dei risultati delle emissioni di CO2 nelle prove di avviamento a freddo e a caldo e i rispettivi coefficienti di variazione delle medie. La procedura completa di prova viene ripetuta fino a quando i coefficienti di variazione di ambedue le medie aritmetiche siano inferiori a 1 % (cfr. il punto 4).

4.   CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLE MEDIE ARITMETICHE

I coefficienti di variazione delle medie aritmetiche sono calcolati utilizzando le seguenti formule.

Formula 3: Formula

cv

:

coefficiente di variazione;

Formula

:

deviazione standard della media aritmetica [g CO2/km];

Formula

:

media aritmetica [g CO2/km];

e

Formula 4: Formula

Formula

:

deviazione standard della media aritmetica [g CO2/km];

xi

:

valore della misurazione [g CO2/km];

Formula

:

media aritmetica [g CO2/km];

n

:

numero di misurazioni.

5.   FORMULE PER IL CALCOLO DEI RISPARMI DI CO2

Il potenziale relativo di riduzione di CO2 [ΔCO2(t)] per differenti tempi di parcheggio è calcolato utilizzando la formula 5 con i seguenti dati di ingresso:

costante di decadimento del veicolo con ecoinnovazione privo di incapsulamento del vano motore (veicolo di riferimento): dB [1/h]. Tale valore è calcolato applicando la formula 1,

costante di decadimento del veicolo con ecoinnovazione provvisto di incapsulamento del vano motore: dE [1/h]. Tale valore è calcolato applicando la formula 1,

benefici dell’avviamento a caldo: HSB. Tale valore è calcolato applicando la formula 2,

distribuzione del tempo di parcheggio (quota delle soste del veicolo): SVS. Viene utilizza la tabella 2 (riportata di seguito),

valore di CO2 di omologazione: TACO2 [g CO2/km], ovvero emissioni massiche di CO2 combinate.

Formula 5: Formula

I risultati dei calcoli sono riportati nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Potenziale relativo di riduzione di CO2 [ΔCO2(t)] per differenti tempi di parcheggio

Tempo di parcheggio [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(t) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di parcheggio [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(t) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risparmi totali di CO2, ponderati per tempi di parcheggio (pt) sono calcolati utilizzando la formula 6 (1).

Formula 6: Formula

dove i valori per i tempi di parcheggio [h] e di sosta del veicolo (SVS) [%] sono quelli della tabella 2.

Tabella 2

Distribuzione del tempo di parcheggio (quota delle soste del veicolo)

Tempo di parcheggio [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVS [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

Tempo di parcheggio [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVS [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

I risparmi di CO2 si ottengono moltiplicando il valore di omologazione (emissioni massiche combinate di CO2) per un fattore di x (2). Il valore di x equivale a Formula della formula 6.

Quando un veicolo esistente è equipaggiato con la tecnologia innovativa si applica la seguente formula.

Formula 7: Formula

dove

CCO2

:

risparmi di CO2 [g CO2/km]

TACO2 veicolo di riferimento

:

valore di omologazione del veicolo con ecoinnovazione senza incapsulamento del vano motore [g CO2/km]

Quando la tecnologia innovativa è montata su un nuovo tipo di veicolo e il valore di CO2 di omologazione è stato determinato dopo l’installazione della tecnologia innovativa, per calcolare i risparmi di CO2 si applica la seguente formula.

Formula 8: Formula

dove

CCO2

:

risparmi di CO2 [g CO2/km]

TACO2 nuovo tipo di veicolo

:

valore di omologazione del nuovo tipo di veicolo equipaggiato con la tecnologia innovativa [g CO2/km].

6.   CODICE DELL’INNOVAZIONE ECOCOMPATIBILE DA INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE DI OMOLOGAZIONE

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei relativi documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «3».

A titolo di esempio, il codice dell’innovazione ecocompatibile nel caso in cui il risparmio ecocompatibile sia certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà «e1 3».


(1)  Nella formula 6 TACO2 è il valore di omologazione per il veicolo di riferimento.

(2)  Conformemente al punto 8.5 delle linee guida tecniche.

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag.1).


11.9.2013   

IT

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AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


11.9.2013   

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AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.