ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.241.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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Rettifiche |
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Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
10.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 865/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1), del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) |
Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Le autorità neozelandesi hanno modificato il formato del modello del certificato di cattura neozelandese. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.
ALLEGATO
Nella sezione 3 (Nuova Zelanda) dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, l’appendice 1 è sostituita dal testo seguente:
10.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 866/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di carni di pollame dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all’interno dell’Unione e l’introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono anche conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono rispettare sono riportate nell’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(3) |
L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 798/2008 dispone che le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti che transitano nell’Unione siano accompagnati da un certificato redatto in base al modello di cui all’allegato XI che sia conforme alle condizioni ivi stabilite. |
(4) |
In considerazione della situazione di isolamento geografico del territorio russo di Kaliningrad, l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 deroga alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e prescrive condizioni specifiche per il transito di determinate partite da e per la Russia attraverso Lettonia, Lituania e Polonia. Tali condizioni includono controlli supplementari e la sigillatura delle partite. |
(5) |
La Bielorussia ha chiesto alla Commissione di autorizzare il transito attraverso l’Unione di carni di pollame dalla Bielorussia verso il territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania. |
(6) |
Vista la situazione geografica di Kaliningrad e le strutture procedurali già esistenti, stabilite dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di prodotti da e per la Russia, il transito di carni di pollame dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania per ferrovia o per strada deve essere consentito, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 per altri prodotti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 deve essere modificato al fine di aggiungere il prodotto carni di pollame nell’articolo 18, paragrafo 2, e di modificare la voce relativa alla Bielorussia nell’allegato I, parte 1. |
(8) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 798/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato come segue:
1) |
la frase introduttiva dell’articolo 18, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente: «2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lituania elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:»; |
2) |
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1) |
nella parte 1, la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:
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2) |
nella parte 2, sezione «Garanzie complementari (GC)», la voce «IX» è sostituita dalla seguente:
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10.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 867/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
29,8 |
ZZ |
29,8 |
|
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
140,0 |
ZZ |
140,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
118,3 |
CL |
140,3 |
|
IL |
117,8 |
|
TR |
73,0 |
|
UY |
127,6 |
|
ZA |
125,6 |
|
ZZ |
117,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
183,4 |
EG |
184,4 |
|
IL |
162,2 |
|
TR |
142,9 |
|
ZA |
168,3 |
|
ZZ |
168,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
143,3 |
BR |
103,3 |
|
CL |
132,0 |
|
CN |
67,2 |
|
NZ |
134,3 |
|
US |
147,8 |
|
ZA |
115,4 |
|
ZZ |
120,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
160,7 |
CN |
81,6 |
|
TR |
139,1 |
|
ZA |
138,4 |
|
ZZ |
130,0 |
|
0809 30 |
TR |
138,2 |
ZZ |
138,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
53,5 |
MK |
55,2 |
|
XS |
55,5 |
|
ZZ |
54,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
10.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/8 |
Rettifica della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009 )
A pagina 39, considerando 19, ultime due frasi:
anziché:
«… La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell’adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull’analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.»,
leggi:
«… La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell’adozione delle misure correttive adottando raccomandazioni sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull’analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o le sue raccomandazioni.»;
a pagina 42, considerando 47, nota a piè pagina 2:
anziché:
«(2) |
Raccomandazione della Commissione, dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45).», |
leggi:
«(2) |
Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65).»; |
a pagina 44, considerando 66:
anziché:
«(66) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell’allegato I relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l’elenco minimo di voci nell’allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l’obbligo della trasparenza.», |
leggi:
«(66) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell’allegato I della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l’elenco minimo di voci nell’allegato II della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) che deve essere pubblicato per rispettare l’obbligo della trasparenza.»; |
a pagina 47, articolo 1, paragrafo 3, lettera b):
anziché:
«b) |
sono inseriti i paragrafi seguenti: “3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o …” », |
leggi:
«b) |
sono inseriti i paragrafi seguenti: “3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o …” »; |
a pagina 60, articolo 2, paragrafo 8, lettera a), nuova lettera a) dell'articolo 12, paragrafo 1:
anziché:
« “a) |
di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l’offerta di rivendita delle linee di abbonati;”», |
leggi:
« “a) |
di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o le offerte di rivendita delle linee di abbonati;” »; |
a pagina 61, articolo 2, paragrafo 10, nuovo articolo 13 bis, paragrafo 2, lettera c):
anziché:
«c) |
…, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;», |
leggi:
«c) |
…, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto conseguente sui consumatori;». |
10.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/9 |
Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009 )
Pagina 29, articolo 2, punto 2, lettera c):
anziché:
«c) |
è aggiunta la seguente lettera:
|
leggi:
«c) |
è aggiunta la seguente lettera:
|
10.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.
10.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/s3 |
AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI
Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.
Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.