ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.233.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 831/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2013
recante centonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 19 agosto 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 5 agosto 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare tre voci dell'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche": "Mohammed Daki. Indirizzo: Casablanca, Marocco. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) G 482731 (passaporto marocchino), (b) L446524 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: BE-400989 (carta d'identità nazionale marocchina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lahcen; (b) il nome della madre è Izza Brahim; (c) estradato dall'Italia in Marocco il 10.12.2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.". |
(2) |
La voce "Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0020375. Altre informazioni: (a) in carcere in Germania; (b) membro di Ansar Al-Islam. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.". |
(3) |
La voce "Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Mosul, Iraq, (b) Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0003900. Indirizzo: Germania. Altre informazioni: in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Day Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Nazionalità: siriana. N. passaporto: T04338017 (sospensione temporanea della deportazione concessa dall'Ufficio stranieri della città di Mainz, scaduta l'8.5.2013). Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.". |
(4) |
La voce "Atilla Selek (alias Muaz). Indirizzo: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germania. Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020142921 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino al 3.12.2011). Numero di identificazione nazionale: 702092811 (carta d'identità nazionale tedesca (Bundespersonalausweis) rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 6.4.2010). Altre informazioni: (a) membro dell'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.6.2009." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Atilla Selek (alias Muaz). Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Numero di identificazione nazionale: L1562682 (documento di identità rilasciato dall'Ufficio stranieri di Friburgo, Germania). Indirizzo: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.6.2009.". |
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 832/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2013
che approva la sostanza attiva fosfonato di disodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il fosfonato di disodio le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2008/953/CE della Commissione (3). |
(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l'11 febbraio 2008 la Francia ha ricevuto da ISK BioSciences Europe N.V. una domanda di iscrizione della sostanza attiva fosfonato di disodio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/953/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 27 agosto 2009 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. |
(4) |
Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito "l'Autorità"). Il 22 aprile 2013 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio dell'impiego della sostanza attiva fosfonato di disodio (4) come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul fosfonato di disodio. |
(5) |
Sulla scorta dei vari esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti fosfonato di disodio possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l'impiego esaminato e specificato nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fosfonato di disodio. |
(6) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
(7) |
È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione. |
(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosfonato di disodio. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto va previsto un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi. |
(9) |
L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d'interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive. |
(10) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (6). |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva fosfonato di disodio di cui all'allegato I è approvata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fosfonato di disodio come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare che vengano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad esclusione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1 ciascuno prodotto fitosanitario autorizzato contenente fosfonato di disodio come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 gennaio 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente fosfonato di disodio come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente fosfonato di disodio come una di più di sostanze attive, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 338 del 17.12.2008, pag. 62.
(4) EFSA Journal (2013) 11(5):3213. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(5) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(6) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
Fosfonato di disodio N. CAS 13708-85-5 N. CIPAC 808 |
fosfonato di disodio |
281-337 g/kg (TK) ≥ 917 g/kg (TC) |
1o febbraio 2014 |
31 gennaio 2024 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fosfonato di disodio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi di eutrofizzazione delle acque di superficie. Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
«54 |
Fosfonato di disodio N. CAS 13708-85-5 N. CIPAC 808 |
fosfonato di disodio |
281-337 g/kg (TK) ≥ 917 g/kg (TC) |
1o febbraio 2014 |
31 gennaio 2024 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fosfonato di disodio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi di eutrofizzazione delle acque di superficie. Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 833/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2013
che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011. Per il pyriofenone le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2010/785/EU della Commissione (3). |
(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE in data 31 marzo 2010 il Regno Unito ha ricevuto dalla ISK BioSciences Europe N.V. una domanda di iscrizione della sostanza attiva pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/EEC. La decisione 2010/785/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/EEC. |
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 30 gennaio 2012 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. |
(4) |
Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito "l'Autorità"). Il 18 marzo 2013 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul riesame della valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva pyriofenone (4) come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; tale progetto è stato approvato il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al pyriofenone. |
(5) |
Sulla scorta dei vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti pyriofenone possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il pyriofenone. |
(6) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
(7) |
È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione. |
(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pyriofenone. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell'aggiornamento del fascicolo completo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi. |
(9) |
L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d'interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di tale direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
(10) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze (6) attive approvate. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva pyriofenone di cui all’allegato I è approvata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti pyriofenone come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo le condizioni specificate all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente pyriofenone come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 gennaio 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi enunciati all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente il pyriofenone come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente il pyriofenone come una di più sostanze attive modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 335 del 18.12.2010, pag. 64.
(4) EFSA Journal (2013); 11(4):3147. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(5) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(6) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
Pyriofenone: N. CAS 688046-61-9 N. CIPAC 827 |
(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone |
≥ 965g/kg |
1o febbraio 2014 |
31 gennaio 2024 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul pyriofenone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013. Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
«53 |
Pyriofenone: N. CAS 688046-61-9 N. CIPAC 827 |
(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone |
≥ 965 g/kg |
1o febbraio 2014 |
31 gennaio 2024 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul pyriofenone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013. Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 834/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bixafen, diazinone, difenoconazolo, etossazolo, fenexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cialotrina, profenofos e protioconazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze attive diazinone, etossazolo, fenexamid, lambda-cialotrina e profenofos sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive acechinocil, bixafen, difenoconazolo, fludioxonil, isopyrazam, prosulfocarb e protioconazolo sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acechinocil sui cetrioli, sui meloni e sulle zucche, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il bixafen, la domanda è stata presentata per i semi di colza, i semi di lino, i semi di papavero e i semi di senape. Per quanto riguarda il difenoconazolo, la domanda è stata presentata per le cotogne, le bietole rosse, le carote, il rafano, il topinambur, la pastinaca, il prezzemolo a grossa radice, i ravanelli, la salsefrica, gli ortaggi a bulbo, le cucurbitacee con buccia non commestibile, la cicoria Witloof, i carciofi, il riso e le radici di cicoria. Per quanto riguarda l'etossazolo, la domanda è stata presentata per le ciliegie, le prugne e le banane. Per quanto riguarda il fenexamid, la domanda è stata presentata per il ribes a grappoli e i fagioli con baccello. Riguardo al fludioxonil, la domanda è stata presentata per le cucurbitacee con buccia non commestibile e per i ravanelli. Per quanto riguarda l'isopyrazam, la domanda è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le pesche, i semi di lino, i semi di papavero, i semi di colza e i semi di senape. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, la domanda è stata presentata per l'azzeruolo e i cachi. Per quanto riguarda il prosulfocarb, la domanda è stata presentata per i finocchi. Per quanto riguarda il protioconazolo, la domanda è stata presentata per i semi di colza, i semi di lino, i semi di papavero e i semi di senape. |
(4) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del difenoconazolo sulle papaie. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato del difenoconazolo su tale prodotto in Brasile determina residui che superano l'LMR autorizzato dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi è necessario fissare un LMR più elevato per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
L'Autorità, nei suoi pareri motivati, ha concluso che, per quanto riguarda l'impiego dell'acechinocil sui meloni e sulle zucche, dell'isopyrazam sulle albicocche e del prosulfocarb sui finocchi, i dati presentati non sono sufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto riguarda l'impiego dell'acechinocil sui cetrioli, l'Autorità ha concluso che i dati presentati non sono sufficienti per stabilire un nuovo LMR per l'impiego all'aperto nei paesi settentrionali dell'UE. |
(8) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(9) |
Il 7 luglio 2012 la commissione del Codex alimentarius (CAC) (3) ha adottato un limite massimo di residui in base al Codex (CXL) per il profenofos sui peperoni piccanti. Tale CXL è sicuro per i consumatori dell'Unione e deve quindi essere inserito quale LMR (4) nel regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche agli LMR risultano conformi alle prescrizioni pertinenti dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Per quanto riguarda il diazinone, nel regolamento (CE) n. 396/2005 era stato fissato un LMR di 0,3 mg/kg per gli ananas, ridotto a 0,1 mg/kg nell'allegato al regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 (5). La Commissione era stata informata che l'LMR di 0,3 mg/kg per il diazinone sugli ananas, prima della modifica, era stato fissato come tolleranza all'importazione. Poiché il suddetto LMR consente di mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, risulta opportuno fissarlo a 0,3 mg/kg al fine di evitare ostacoli agli scambi commerciali. Il regolamento (UE) n. 899/2012 si applica dal 26 aprile 2013; di conseguenza è opportuno che l'LMR per il diazinone sugli ananas, stabilito dal presente regolamento, si applichi a decorrere dalla stessa data. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, per quanto riguarda il diazinone sugli ananas recanti il codice 0163080, esso si applica dal 26 aprile 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu:
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'acechinocil in cetrioli, meloni e zucche. The EFSA Journal 2013; 11(3):3134 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il bixafen nei semi di colza, di lino, di papavero e di senape. The EFSA Journal 2013; 11(2):3127 [28 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il difenoconazolo in diversi prodotti. The EFSA Journal 2013; 11(3):3149 [37 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'etossazolo nelle ciliegie, nelle prugne e nelle banane. The EFSA Journal 2012; 10(12):3006 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fenexamid nel ribes a grappolo e nei fagioli con baccelli. The EFSA Journal 2013; 11(2):3110 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.
Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il fludioxonil nelle cucurbitacee con buccia non commestibile e nei ravanelli. The EFSA Journal 2013; 11(2):3113 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'isopyrazam nelle pomacee, in diverse drupacee e nei semi oleaginosi. The EFSA Journal 2013; 11(4):3165 [34 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la lambda-cialotrina nell'azzeruolo e nei cachi. The EFSA Journal 2013; 11(2):3117 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.
Parere motivato sulla modifica degli LRM vigenti per il prosulfocarb nei finocchi. The EFSA Journal 2013; 11(3):3133 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il protioconazolo nei semi di colza, di lino, di papavero e di senape. The EFSA Journal 2012; 10(11):2952 [35 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.
(3) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentacinquesima sessione. Roma (Italia) 2-7 luglio 2012.
(4) Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 44a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). The EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.
(5) GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
(1) |
Nell'allegato II le colonne relative a diazinone, etossazolo, fenexamid, lambda-cialotrina e profenofos sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(2) |
L'allegato III è così modificato:
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) |
= |
Liposolubile |
Lambda-cialotrina (F) (R)
(R) |
= |
La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Lambda-cialotrina - codice 1000000 eccetto 1040000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri) |
Profenofos (F)
(+) |
Ai peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 3 mg/kg.
|
(+) |
Tale LMR sottoposto a revisione entro un anno per valutare i dati relativi al monitoraggio della presenza di profenofos nelle erbe.
|
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
bixafen (R)
(R) |
= |
La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Bixafen - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di bixafen e desmetil bixafen espresso come bixafen» |
Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R)
(R) |
= |
La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Prothioconazole - codice 1000000 eccetto 1040000: Somma del prothioconazole-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio. |
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile |
Lambda-cialotrina (F) (R)
(R) |
= |
La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Lambda-cialotrina - codice 1000000 eccetto 1040000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)» |
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 835/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
119,1 |
ZZ |
119,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
94,9 |
CL |
121,1 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
121,3 |
|
ZA |
104,7 |
|
ZZ |
102,4 |
|
0806 10 10 |
EG |
166,4 |
TR |
142,8 |
|
ZZ |
154,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
140,5 |
BR |
98,2 |
|
CL |
135,3 |
|
CN |
67,2 |
|
NZ |
127,9 |
|
US |
118,8 |
|
ZA |
114,2 |
|
ZZ |
114,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
195,1 |
CN |
88,3 |
|
TR |
145,3 |
|
ZA |
76,0 |
|
ZZ |
126,2 |
|
0809 30 |
BA |
45,1 |
TR |
140,6 |
|
ZZ |
92,9 |
|
0809 40 05 |
BA |
51,8 |
MK |
49,7 |
|
XS |
56,3 |
|
ZZ |
52,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 836/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2013
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o settembre 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o settembre 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o settembre 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o settembre 2013
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
16.8.2013-29.8.2013
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2013
che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie
[notificata con il numero C(2013) 5527]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/445/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intra-UE di ovini e caprini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il luogo di destinazione gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III figurante nell'allegato E. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato VII di tale regolamento stabilisce le misure per il controllo e l'eradicazione delle TSE. L'allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre le condizioni per gli scambi intra-UE di animali vivi, sperma ed embrioni. |
(3) |
Alla luce delle nuove prove scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (3). Le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 eliminano la maggior parte delle restrizioni per quanto riguarda la scrapie atipica. Esse allineano inoltre ulteriormente le norme relative agli scambi intra-UE di ovini e caprini a quelle dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in modo da riflettere un approccio più rigoroso per quanto concerne la scrapie classica. |
(4) |
È quindi opportuno modificare i modelli di certificati sanitari II e III figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE al fine di riflettere le prescrizioni relative agli scambi intra-UE di ovini e caprini stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013. |
(5) |
Occorre inoltre adeguare il formato dei modelli di certificati sanitari I, II e III figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE al formato previsto dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (4). |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(2) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).
(4) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
ALLEGATO
«ALLEGATO E
MODELLO I
MODELLO II
MODELLO III
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/s3 |
AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI
Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.
Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.