ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.229.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 229

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
28 agosto 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 809/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, che avvia un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/1


Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese

L’Unione europea e la Repubblica gabonese hanno firmato, il 24 luglio 2013 a Libreville, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 24 luglio 2013, ai sensi del suo articolo 14.


REGOLAMENTI

28.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/2


REGOLAMENTO (UE) N. 809/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2013

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 3 maggio 2013 da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   PRODOTTO IN QUESTIONE

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall’acido tricloroisocianurico e suoi preparati («TCCA»), chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese.

3.   MISURE ESISTENTI

(4)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per le società espressamente indicate all’articolo 1, paragrafo 2, soggette ad aliquote individuali del dazio.

4.   MOTIVAZIONI

(5)

Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(6)

Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state prese le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell’inchiesta iniziale»).

(7)

Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(8)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

5.   PROCEDURA

(9)

I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(10)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a termini dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente nell’Unione. Alla ricezione della domanda di cui al considerando 15 sarà stabilito se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(11)

Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate da società non menzionate singolarmente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

a)   Questionari

(12)

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(13)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.

(14)

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

(15)

Se il richiedente dimostra, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato come disposto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà moduli di domanda sia al richiedente che alle autorità della RPC.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

(16)

Nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, sarà opportunamente selezionato un paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale scopo, come per l’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure sulle importazioni del prodotto oggetto di riesame dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

(17)

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costo o di prezzo necessari per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella RPC. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo il Giappone.

6.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(18)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato ed esportato nell’Unione dal richiedente. Tali importazioni devono al tempo stesso essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

7.   TERMINI

(19)

Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:

(20)

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione di cui va tenuto conto nell’inchiesta;

(21)

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione;

(22)

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato per la determinazione del valore normale, qualora al richiedente non venga concesso il trattamento riservato alle società operanti in economia di mercato;

(23)

il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

(24)

È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 4 del presente regolamento è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

8.   MANCATA COLLABORAZIONE

(25)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle necessarie informazioni oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

(26)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(27)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono pertanto stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

9.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(28)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

10.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(29)

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

11.   CONSIGLIERE AUDITORE

(30)

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata.

(31)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per l’organizzazione di un’audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

(32)

Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all’interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di acido tricloroisocianurico e dei suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020), originario della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti all’esportazione verso l’Unione da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd (codice addizionale TARIC A998), debbano essere soggetti al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare le risposte al questionario di cui al considerando 12 del presente regolamento o qualsiasi altra informazione di cui tener conto entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa indicazione.

Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate dell’inchiesta che desiderino formulare osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla RPC, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di inviare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (4) («a diffusione limitata») e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» («consultabile dalle parti interessate»).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax 003222962219

E-mail: trade-tcca-review@ec.europa.eu

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


28.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

123,5

CL

123,1

TR

70,0

UY

136,4

ZA

139,6

ZZ

118,5

0806 10 10

EG

175,3

MA

135,8

TR

139,4

ZZ

150,2

0808 10 80

AR

110,5

BR

108,7

CL

120,6

CN

82,1

NZ

123,7

US

130,9

ZA

104,3

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

196,9

TR

147,3

ZA

89,2

ZZ

144,5

0809 30

TR

143,7

ZZ

143,7

0809 40 05

BA

46,4

MK

58,1

XS

55,2

ZZ

53,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


28.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


28.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/s3


AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.